"Universitas News" l'assemblea sindacale "on line" del SUN. Visite: n. 20.466 nel 2010, da 23 Paesi

For translation of this page in english, click on:  http://www.google.com/intl/it/toolbar/ie/index.html

Ministro Profumo a Commissione Cultura della Camera: completare la riforma e rifinanziare la ricerca e l'universita.
nettuno-trasp-gif.GIF (3346 byte)
*

UNIVERSITAS  News

Foglio on line sull'università, con  Forum di politica generale aperto a tutti.
Sede in Bologna, via Titta Ruffo 7- Tel  347 9470152 - nino.luciani@alice.it
Vedi anche:
http://www2.dse.unibo.it/luciani/index.htm

*

NINO LUCIANI, Direttore responsabile

it.gif (865 byte) gb.gif (917 byte)

nino-2010.jpg (23198 byte)
 Nino Luciani

Comité de Patronage: Francesco Bonsignori, Alfredo De Paz, Elena Ferracini,  Dario Fertilio,
Enrico Lorenzini, Nino Luciani,  Bruno Lunelli, Marco Merafina,  Franco Sandrolini

  PAESI VISITATORI  nel 2010: Italy, United States, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Ukraine, Poland, Russian Federation, Belgium, Canada, Switzerland, Greece, China, Finland, Denmark, Morocco, Spain, Israel, Sweden, Luxembourg, Romania, Australia, Costa Rica, Latvia, Turkey, Brazil, Malta, Austria, Moldova, Republic of Korea, Republic of South Africa, Malaysia, Bulgaria, Slovenia, Tunisia, United Arab Emirates, San Marino, Czech Republic, Egypt, India, Netherlands Antilles, Indonesia, Slovakia, Hong Kong, Croatia, Georgia, Senegal, Vietnam, Brunei Darussalam, Japan, Colombia, Macedonia, Mexico, Peru, Ireland, Aruba, Uruguay, Albania, Belarus, Philippines, Algeria, Portugal, Lithuania, Cote D'Ivoire, Hungary, Europe, Kuwait, Norway, Bolivia, Pakistan, Chile, Togo, Venezuela, Kenya, Panama, Iran, Islamic Republic of, Estonia, Argentina, Satellite Provider, Bahrain, Lebanon

EDIZIONE  DI  GENNAIO   2012

Attesa risposta del Ministro Profumo alla Lettera dell' Intersindacale Universitaria, del 24 novembre, che faceva richiesta di incontro su stato di "estrema criticità dell'Università".CLICCA: HOME

Crisi economica. Luciani: Se due imprese su tre sono in difficoltà, il rilancio degli investimenti e la demonizzazione dell'
evasione fiscale non sono conciliabili. Priorità a destatalizza-
zioni, più che a "liberalizzazioni". CLICCA su: FORUM1
Dopo i bandi miur per i Fondi "PRIN" e  "Futuro in Ricerca", Gianni Porzi, Critiche al Ministro Profumo. Commenti da più parti dell'Università italiana. CLICCA su: FORUM4 Per dibattito su metodo e criteri per la riforma della Governance, che dovrà riguardare Governo e legge elettorale per Parlamento. CLICCA su: FORUM2
Bologna: Regolamento per le chiamate, dentro la lista degli abilitati.Niente concorso. Commento:concorsopoli fu strumen- talizzata, per abolire i concorsi. CLICCA su: Stato giuridico CEUB - CENTRO UNIVERSITARIO RESIDENZIALE Srl di Bertinoro (Ateneo Bologna, proprietà 1/3 del capitale. Quali i motivi della situazione debitoria ? Clicca su: FORUM3
Ministro Profumo illustra a Commissione Cultura della Came-
ra proprio Documento Programmatico: completare la riforma e rifinanziare Ricerca e Università. CLICCA su RUBRICA
Bologna, Spunta (per presunto abuso di potere del Rettore) un caso "PAM" (titolo di Professore dell'Alma Mater), dopo"flop" dei "professori emeriti" a Giurisprudenza.CLICCA: ARTICOLI

Tribunale di Perugia Sentenza n. 109/11, in data 27/1/2011, riammette il prof. Nino Luciani nel Cipur, Clicca su: Trib-Perugia

Per le pagine interne, clicca direttamente su:

HOME

Conf-Com

News e ARTICOLI

RUBRICA

Stato giuridico

FORUM1

FORUM2

FORUM3

Forum 4

FORUM 2 esterno - 2011

Dopo la bocciatura del Referendum elettorale
da parte della Corte Costituzionale

italia.jpeg.jpg (58365 byte)

Auspicabile un dibattito sul metodo e sui criteri per la riforma
della Governance, che dovrà riguardare Governo e Parlamento

LA RIFORMA ELETTORALE, SU QUALI BASI  ?

1) L'iniziativa dovrebbe venire dalle due maggiori forze politiche nazionali (PDL-PD), senza escludere l'apporto di una "forza terza" (il Governo Monti ? );
2) Nella riforma, va garantito per legge un orizzonte temporale medio-lungo per la Governance;

3) Il Premier potrebbe essere eletto dalle camere per 5 anni;
4) Il Parlamento di un Paese, dai mille campanili (come l'Italia) non può non avere una rappresentanza proporzionale, purchè unitaria sul piano nazionale e dunque con premio di maggioranza al partito di maggioranza relativa;

5) Va messo in Costituzione che i Gruppi parlamentari non possono avere un numero di membri minore del 30% dei membri della camera di appartenenza.

  
 1.-  Il bipolarismo, punto da cui ripartire per la riforma.
Cinicamente parlando, la storia mostra che la legge elettorale è un "prodotto" della parte politica più forte in parlamento, al di là dell'interesse generale. In teoria la parte politica più forte è il partito che ha vinto le ultime elezioni politiche e che si gioca tutto per salvaguardare la sua supremazia.
    In Italia, questa posizione "forte" del partito che ha vinto le elezioni, parrebbe confermata su determinati fatti (come la votazione parlamentare del 13 gennaio u.s. , a proposito del deputato Cosentino), ma non su altri in cui il governo Berlusconi è risultato eccessivamente inadeguato, e sicuramente se Berlusconi volesse andare ad elezioni anticipate, cosa che non è voluta da una parte rilevante dei deputati e senatori del PDL.

     Per questi motivi (vale dire, per il fatto che la "maggioranza di Berlusconi si è rifatta viva) assume rilevanza ripartire dalle dichiarazioni di Berlusconi, alla Camera il 14 dicembre 2010, in occasione del dibattito sulla mozione di fiducia.
   Egli, grosso modo, ha dichiarato: "Sono disponibile a discutere di tutto, fuorchè del sistema bipolare".

    E' noto, d'altra parte, che questa sua idea non è condivisa da altri importanti partiti in parlamento, che non vogliono il premio di maggioranza e vogliono il voto di preferenza.
   Ma è anche un fatto che l'idea bipolarista è un punto fermo, largamente maggioritario nel Paese, che non vuole più tornare ai Governi di 6 mesi, un anno ... degli ultimi tempi della DC - Democrazia Cristiana.

    Ed è altro fatto che, in Italia, il bipolarismo non è risuscito a darci "governi di legislatura", perchè poco dopo le elezioni, il Gruppo parlamentare di maggioranza ha cominciato a frazionarsi. Oggi alla Camera ci sono 8 gruppi parlamentari, di cui il Gruppo misto ha 8 sottogruppi.
    Su questa base, si concluderebbe che la legge bipolarista debba essere accompagnata da una norma di salvaguardia: ad es., non essere ammissibili in parlamento, dei Gruppi parlamentari con un numero minore del 30% dei membri della camera di appartenenza.

2.- Necessità di garantire per legge un orizzonte medio-lungo per la governabilità. Ma tant'è che, se le soluzioni elettorali migliori non albergano nel cuore degli uomini, nessuna mai (anche la più perfetta, tecnicamente) sarà applicata fedelmente.
    Nel cuore degli uomini c'è, in primo luogo, che l'interesse generale non possa vivere se ad esso non è agganciato l'interesse personale dei politici.
    Questa visione è oggi un "teorema" della scuola scientifica di public choice, "dimostrato", ormai anni fa, da J. Buchanan, premio Nobel, sostenuta in Italia da D. da Empoli (e anche da me), pur se non aliena dal suscitare scandalo, ad es. presso i Cattolici, secondo i quali lo scopo primario ed unico della politica è servire il bene comune. Se mi è consentito, rinvio ad una recensione, del 1993, di Sergio Quinzio ad un mio libro, sul settimanale SETTE del Corriere della Sera.
     Se posso insistere, la conferma di questo "teorema"  è sotto gli occhi di tutti,  in questi mesi, dacchè il il Governo MONTI è stato voluto da "tutti" per fare cose, che i grandi partiti non si sono sentiti di fare, perchè (facendolo) avrebbero certamente perduto le prossime elezioni.
     Il Presidente MONTI, a sua volta, ha ben rimarcato che questo criterio di comportamento dei politici costituisce il vero costo della politica (più che le retribuzioni, da loro carpite): precisamente il fatto che essi hanno un "orizzonte temporale" breve, per cui tutti i grandi problemi strutturali sono, di norma, continuamente rinviati. Perfino il Card. Bagnasco ha dichiarato, qualche mese fa, che in Italia, pur dichiarando tutti, da anni, di essere d'accordo su determinate riforme, si è sempre al punto di partenza.
    Per questo la riforma dovrà garantire per legge un orizzonte temporale medio-lungo per la Governance dello Stato, già all'inizio della legislatura.
    La Governance dello Stato è, forse, il maggiore dei problemi strutturali dell'Italia ma, di esso, quello della legge elettorale è solo una parte: vale dire un piede che resta zoppo, se non è associato ad altri piedi, riassumibili nel concetto di Governance costituzionale.
    La conclusione di questo secondo paragrafo è che per fare una legge ordinaria elettorale che funzioni serve, prima, una legge costituzionale per una nuova Governance dello Stato, e per questo serve una maggioranza qualificata.
    La ulteriore conclusione è che serve il dialogo diretto tra le due maggiori forze politiche nazionali (PDL-PD), a cui non dovrà mancare il contributo delle altre forze.

3. Quale Governance in Costituzione ? Per quanto riguarda il Governo  (per la cui riforma serve, prima, una legge costituzionale) mi verrebbe istintivo (guardando agli USA, alla Francia ...) che ci debba essere l'elezione diretta popolare del Premier.
   Personalmente ho fatto molte cose in questo senso (giungendo a fare un Comitato nazionale per le legge elettorale - si clicchi su http://www.impegnopoliticocattolici.bo.it/ ), ma devo dire che ho trovato uno zoccolo duro contrario, soprattutto tra gli anziani, ancora memori dell'esperienza fascista. C'è anche che  il temperamento latino porta i politici (appena acquistano potere) a collocarsi dall'altra parte della barricata, tra gli dei. Lo vedi, tra l'altro, dal repentino cambiamento di atteggiamento, per cui, appena "uno" diventa "qualcuno", si mette in bocca il sigaro toscano, in TV, e si gonfia il petto.
   Al tempo stesso è sotto gli occhi di tutti che, pur senza elezione diretta, noi in Italia abbiamo avuto dei grandi Presidenti della Repubblica (eletti dalle camere, come è noto), e dunque una buona soluzione potrebbe essere che il Premier sia eletto dalle camere per  un tempo prefissato (5 anni ?), rieleggile una seconda volta. E comunque, dovrebbe rimanere la figura del Presidente della Repubblica, con funzioni di controllo e garanzia costituzionale, come attualmente.
   Un'altra buona soluzione potrebbe essere quella di fare elezioni primarie nelle Regioni, ed ammettere a candidati Premier, con elezione diretta popolare, i candidati che hanno avuto più voti "primari" in almeno 3 Regioni.
    Per il Parlamento, in un Paese dai mille campanili, preferirei il riparto proporzionale senza sbarramento, ma col premio di maggioranza al partito di "maggioranza relativa"  (più che alla coalizione), caso mai col limite che la maggioranza relativa debba essere di almeno un terzo dei voti validi espressi. Vale dire dobbiamo spingere verso l'unità nazionale, ma senza sopprimere la nostra anima "locale".
   Metterei, inoltre, in Costituzione (non nel Regolamento delle camere), che non vanno ammessi Gruppi parlamentari con un numero di membri, inferiore ad un terzo dei membri della camera di appartenenza, e inoltre che il parlamentare che passa da un gruppo di maggioranza ad uno di minoranza, o viceversa, cessa dalla posizione di parlamentare.
    Riformulerei l'art. 67 dell'attuale costituzione nel senso che "ogni  membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mancato" , ma all'interno del Gruppo di appartenenza (aggiunta mia, quest'ultima). Vale dire uno è libero di dire e votare come vuole dentro il gruppo, ma fuori dal gruppo deve fare quello che la maggioranza ha deciso.
    Il voto di preferenza mi sembrerebbe una necessità, ma non perchè il popolo spiccio sappia scegliere candidati che non conosce, ma perchè possano farlo almeno le lobby, le associazioni ... , perchè le sole in condizioni di conoscere i candidati. Però, non più di una preferenza, se non si vuole che i parlamentari siano scelti da poche lobby, attraverso l'orientamento matematico delle preferenze, magari catturate a pagamento.
    Inoltre la possibilità di dare la preferenza serve a sottrarre il parlamentare dalla dipendenza stringente dal capo partito, e quindi a dargli qualche grado di libertà.  NL

 

EDIZIONI   PRECEDENTI

Riceviamo e giriamo

publio fiori.jpg (3618 byte)
Publio Fiori

Di nuovo sulla "unità dei cattolici" in politica

Importante Lettera aperta di Publio Fiori

"Il risveglio dei cattolici in politica"

* Avvocato, Uomo della DC di Roma,  Sottosegretario di Stato nei primi anni '90, professore inell'Università di Roma. Per una nota più nel particolare, clicca su: http://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Fiori


italia.jpeg.jpg (58365 byte)

Nota introduttiva. Propongo ai lettori del nostro Foglio una importante Lettera aperta di Pubblio Fiori.
  Più volte su queste pagine, sono tornato sulla questione della ricostruzione di un partito cattolico in Italia, e vi ha dato motivo di discussione recentemente il Card. Angelo Bagnasco, peraltro confermando la posizione di altri presuli italiani, grosso modo riassumibili nella formula: "sì al ritorno, ma in termini di apporti personali".
  Publio Fiori è stato ed è una importante e nota personalità della cattolicità di Roma, già uomo della DC e di governo. La sua lettera è mossa da alcuni convegni recenti di varie associazioni cattoliche, laiche, riprese dai mass media.
   La tesi di Fiori è netta, grosso modo così riassumibile: "senza l'unione, non esiste proposta politica dei cattolici".

   Ritengo questa tesi estremamente lucida e vera. Basti pensare che è sufficiente l'unione politica, anche solo di poche persone di altro pensiero, per mettere a tacere altro pensiero, pur se condiviso da tantissimi, ma espresso singolarmente.
   Ritengo anche che la riportata posizione dei presuli italiani sia più opportunistica, che vera. Magari venisse davvero qualcuno capace di dare unità politica ai cattolici, s'intende in compagnia e dialettica con le "unità" di altre idee. N.Luciani

Publio FIORI, Il risveglio dei cattolici in politica*

  In poco più di un mese si sono svolti molti convegni del cattolicesimo politico di cui quattro particolarmente interessanti: a Norcia i cattolici del PDL, a Todi i cattolici "moderati", a Roma (Piazza di Pietra) i "democristiani" per l'anniversario dell'unità d'Italia e sempre a Roma (Domus Mariae) i "cattolici democratici". Nel momento in cui i cattolici sentono il dovere di recuperare un proprio ruolo nella politica nazionale riemergono le distinzioni che avevano animato la vita della DC. Si riparte, cioè, dalle correnti con un dibattito che, anziché accentrarsi sulle cose da fare (politica di bilancio) per superare l'attuale crisi con riforme ispirate ai principi della dottrina sociale cristiana e del popolarismo sturziano, ci si sofferma sulla collocazione politica con riferimento agli attuali schieramenti. Ieri, con la DC, le correnti si distinguevano prevalentemente sui contenuti dell'azione politica; oggi l'impressione è che il problema di fondo sia quello di difendere la propria posizione nello schieramento di appartenenza. Ma questo atteggiamento nega in radice la possibilità di un recupero dell'unità politica dei cattolici perché viene meno quel presupposto di fondo che fu la principale connotazione della DC, la ricerca cioè di una mediazione tra le varie anime del partito per arrivare ad un progetto condiviso che tenga conto delle varie rappresentanze sociali che si riconoscevano nello Scudo Crociato. Da questi convegni è emerso, invece, il chiaro obiettivo di trovare una mediazione con i componenti del partito e dello schieramento di cui quei cattolici fanno parte. Illuminante è stata da questo punto di vista la brillante relazione del neo Ministro Riccardi che ha sottolineato con forza la vocazione del cattolicesimo politico a ricercare sempre intese, alleanze, mediazioni con gli altri partiti. Rievocazione vera (De Gasperi con i centristi, Fanfani con i socialisti, Moro e la solidarietà nazionale) ma che difetta di una considerazione preliminare. E' vero che la DC di allora ricercava e trovava la collaborazione politica con gli altri partiti, ma prima garantiva l'unità dei democristiani. E quando si profilava l'eventualità di rotture, o peggio, di scissioni, prima lavorava per ricucire il tessuto interno del partito e, solo dopo, si concludevano le mediazioni necessarie per aprire nuovi fronti politici. Oggi, invece, assistiamo ad un approccio diverso, direi inverso.

  Invece di ricostruire quell'unità che è indispensabile per far uscire i cattolici dall'insignificanza politica, sembra prevalere la spinta a "rivendicare" le scelte fatte in favore di questo o di quello schieramento. Confermando così la legittimità della diaspora e la indisponibilità a ricostruire una comune piattaforma etica, ideale, politica e programmatica. Perché siano tutti d'accordo sui c.d. "principi non negoziabili", ma non basta. Perché, a parte il sospetto che la sola adesione a tali principi possa essere talvolta anche strumentale, rimane il fatto che l'impegno politico si caratterizza per i contenuti programmatici. Infatti, se i principi etici non trovano un riferimento nei programmi politici diventano enunciazioni astratte valide come propaganda volta a "catturare" il consenso del Mondo cattolico. La "centralità" della persona, i suoi diritti naturali e la sua dignità si difendono con un sistema di norme che, nel rispetto della Costituzione, vadano in questa direzione. Ciò significa una serie di leggi che riconoscano realmente la "Sovranità popolare" (nuova legge elettorale) e che, ad esempio, rendano effettivi il principio di eguaglianza, il diritto al lavoro, l'equità fiscale, la tutela della famiglia, il diritto a giuste retribuzioni e pensioni, ecc. ecc. E' su questo versante che si gioca il futuro del cattolicesimo politico e non "barricandosi" dentro il PDL, il PD o in un TERZO POLO di cui non si riesce a comprendere la reale identità, stante la diversità culturale e politica dei partiti che ne fanno parte. Dinanzi a tale scenario noi di RINASCITA POPOLARE non pensiamo alla ricomposizione del partito dei cattolici ma, più semplicemente ad un partito di cattolici o meglio ad una federazione di persone, iniziative e movimenti che, ispirandosi ai principi della dottrina sociale cristiana e del popolarismo sturziano, intendano fare politica in autonomia senza dover sottostare al ricatto dell'appartenenza ad uno degli attuali schieramenti che hanno partecipato, comunque, allo sfascio di questa Seconda Repubblica. E la nostra posizione si articola su due precise direttive: - il carattere federale dell'organizzazione che garantisca l'autonomia: - e l'identità di chi aderisce e il contenuto programmatico del progetto che testimoni l'apertura di una nuova fase della politica nazionale fondata su concrete proposte per i problemi del Paese anziché sulle formule e sugli schieramenti.

   E' su questi due punti che va verificata la possibilità di mettere insieme una rappresentanza politica di cattolici fondata sui principi non negoziabili, ma articolata anche su un concreto programma di riforme che siano la trasposizione in chiave politica di quei principi. A questo proposito ci tengo a sottolineare che le ipotesi di "ammucchiate" senza anima e senza reali programmi di cui si dibatte in varie sedi ("grande coalizione", "governo istituzionale", "nuovo compromesso storico") tra forze politiche che hanno tradizioni, valori e principi contrapposti e incompatibili non ci convincono. Riteniamo che i governi e le coalizioni non possano essere occasionali e debbano nascere su una "etica condivisa" che rispetti i valori di riferimento di tutte le componenti. Da parte nostra, oltre ai "diritti non negoziabili" abbiamo fin dall'inizio indicato le nostre linee programmatiche.
  .....
  .....
(N.d.R.: il seguito, 26 righe, prosegue con considerazioni di tipo programmatico, collegate con il governo Monti).
......
  Attendo le Vostre considerazioni. Cordialmente. Publio Fiori
  Roma 25 novembre 2011

 

EDIZIONE PRECEDENTE


MAROCCO

LA NUOVA COSTITUZIONE
IN LINGUA ITALIANA

Traduzione di  Bouchaib Khaline
*

mohammed-and-wife.jpeg (62926 byte)
Re Mohammed VI e la sua famiglia

   Nota.  La nuova Costituzione del Marocco è stata approvata dal corpo elettorale il 1 luglio 2011. Avendone ottenuta la traduzione in lingua italiana, ci è sembrato di interesse dei Colleghi porgerla loro in italiano, a parte che molti di essi l'hanno già letta in inglese o francese.
   Essa ha trasformato la governance del  Marocco da monarchia assoluta in  monarchia costituzionale.
   Non v'è alcun argomento per sostenere in assoluto la preferenza di una forma di governo rispetto all'altra. Come, però, ci hanno insegnato gli storici della rivoluzione francese, nessuna forma di governo può reggere se non è coerente con l'evoluzione della cultura e dell'economia di un popolo.
    In questo senso abbiamo ravvisato, nel Re, una grande lungimiranza e saggezza l'aver scelto la via della monarchia costituzionale (noi in Italia abbiamo iniziato il percorso democratico con una monarchia costituzionale nel 1848, con lo Statuto Albertino), anche memori dei non pochi regicidi avvenuti in Paesi arabi, poi sfociati in dittature feroci. Questo vuol dire che l'accelerazione dei processi politici porta a guai, se i popoli non sono maturi.
    Per la effettività della riforma, raccomanderei al Re di dare molta importanza a proporre anche una buona legge elettorale e proporrei che il re nomini il primo ministro, ma su designazione della camera dei rappresentanti. Il motivo è che una eventuale sfiducia della Camera al primo ministro sarebbe una sfiducia anche al re che l'ha nominato, cosa da evitare.

 

 
IL SISTEMA DI GOVERNANCE (in breve)
Fonte: http://www.ambasciatadelmarocco.it/

   Il Regno del Marocco, Stato musulmano sovrano, la cui lingua ufficiale è l’Arabo, costituisce una parte del Grande Magreb Arabo. È uno Stato Africano che inoltre, si prefigge, tra uno dei suoi principali obbiettivi, la realizzazione dell’Unità Africana.
   Consapevole della necessità di collocare la propria azione nell’ambito degli organismi internazionali, dei quali è membro attivo e dinamico, il Regno del Marocco sottoscrive ai principi, diritti e obblighi derivanti dalle Carte dei suddetti organismi e riafferma il suo rispetto dei diritti dell’Uomo come quelli universalmente riconosciuti.
  La Costituzione marocchina riafferma, tra l’altro, la determinazione del Regno a operare al fine del mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.
   Il Marocco è una monarchia costituzionale, democratica e sociale. Le revisioni Costituzionali che il Regno ha subìto si collocano nell’ambito di un’evoluzione costante delle istituzioni costituzionali fin dal periodo dell’indipendenza.
   Il testo attuale della Costituzione rappresenta il raggiungimento di un’opera di sintesi avviata da Sua Maestà il Re Hassan II, negli anni 1962, 1970, 1972, 1992, 1996.
L’ultima per data, ovvero quella del 13 settembre 1996, si è prefissata come obbiettivo l’adattamento delle istituzioni a uno spirito orientato verso la salvaguardia delle tradizioni e dell’autenticità del Regno.      Ciò si può vedere attraverso le innovazioni introdotte nel testo della Costituzione, ossia :
    1 –L’istituzione di un sistema parlamentare bicamerale mediante la creazione di una Camera intitolata "Camera dei Consiglieri" composta dai rappresentanti delle camere Professionali, dei lavoratori dipendenti, e delle collettività locali. Questa Camera si avvale di poteri deliberativi simili a quelli della Camera dei rappresentanti, con una posizione di primato per quest’ultima, e si avvale della facoltà di dimettere il governo secondo condizioni specifiche.
   2 –L’elezione di tutti i membri della Camera dei Rappresentanti al suffragio universale diretto.
   3 – La reintroduzione dei "Piani di Sviluppo", che vanno a sostituire i "Programmi Economici e sociali integrati". La loro elaborazione è di competenza del Consiglio Superiore della Promozione Nazionale del Piano.
   4 – L’innalzamento dello statuto della Corte dei Conti, la quale è ormai una istituzione costituzionale la cui missione è in particolare, quella di garantire il controllo superiore dell’esecuzione delle Leggi di finanze, in contemporanea alla creazione di Corti dei Conti regionali.
   5 – L’elezione della Regione come Collettività locale, accanto alle Prefetture, Province, e Comuni del Regno.
   6 –Il diritto di proprietà e la libertà di intraprendere sono garantiti dalla Costituzione del Regno.

 La Promozione dell’Uomo
        Oltre ai diritti e protezioni riconosciuti e garantiti nel primo titolo della Costituzione, una nuova disposizione riafferma solennemente il rispetto del Regno del Marocco ai diritti dell’Uomo "come quelli che sono riconosciuti." Questa aggiunta sancisce l’evoluzione che il Marocco ha visto nel corso degli ultimi anni in fatto di rafforzamento e ampliamento delle libertà individuali e collettive.
   Tra l’altro, la nuova Costituzione prevede l’attuazione di un Consiglio economico e Sociale. Questa nuova Istituzione simboleggia la prevalenza del fattore sociale ed economico nelle scelte e nell’azione politica del Marocco agli albori del XXI ° Secolo.

Rapporti tra il Governo e Parlamento
Il Primo Ministro può impegnare la responsabilità del Governo dinanzi alla Camera dei Rappresentanti, su una dichiarazione di politica generale oppure sul voto di un testo.
La fiducia può essere rifiutata, oppure il testo respinto, solo dopo la raggiunta maggioranza assoluta dei membri componenti la Camera dei Rappresentanti.
Il voto può intervenire soltanto tre giorni interi dopo che la questione di fiducia sia stata stabilita.
Il rifiuto di fiducia implica le dimissioni collettive del Governo.
La Camera dei Rappresentanti può mettere in discussione la responsabilità del Governo mediante il voto di una mozione di censura. Tale mozione è approvata dalla Camera dei Rappresentanti solo attraverso un voto ottenuto alla maggioranza assoluta dei membri che la compongono. Il voto può intervenire solo tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.
Il voto di censura implica le dimissioni collettive del Governo.
Quando il Governo è stato censurato dalla Camera dei Rappresentanti, nessuna mozione di censura della Camera dei Rappresentanti può essere accolta durante il termine di un anno.
La Camera dei Consiglieri può votare delle mozioni di ammonimento o delle mozioni di censura del Governo.
  La mozione di ammonimento al Governo deve essere firmata almeno dal terzo dei membri della Camera dei Consiglieri. Deve essere votata alla maggioranza assoluta dei membri che compongono la Camera. Il voto può intervenire solo dopo tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.
Il testo dell’ammonimento è immediatamente indirizzato dal Presidente della Camera dei Consiglieri al Primo Ministro che dispone di un termine di sei giorni per presentare dinanzi alla Camera dei Consiglieri la posizione del Governo sulle motivazioni dell’avviso.
La mozione di censura può essere accolta solo se firmata da almeno il terzo dei membri che compongono la Camera dei Consiglieri. E’ approvata dalla Camera solo da un voto preso alla maggioranza dei 2/3 dei membri che la compongono. Il voto può intervenire soltanto tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.
Il voto di censura implica le dimissioni collettive del Governo.
Quando il Governo è stato censurato dalla Camera dei Consiglieri, nessuna mozione di censura della Camera dei Consiglieri può essere accolta durante il termine di anno.

Il Parlamento
Il Parlamento è composto di due Camere, la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri. I loro membri vengono eletti dalla Nazione. Il loro diritto di voto è personale e non può essere delegato. (art. 36 della Costituzione).
Modalità di elezione del Parlamento
  I membri della Camera dei Rappresentanti sono eletti per cinque anni al suffragio universale diretto. La legislatura ha termine all’apertura della sessione di ottobre del quinto anno successivo all’elezione della Camera.
Il Presidente è eletto prima, all’inizio della legislatura, e in seguito alla sessione di aprile del terzo anno di quest’ultima, e per il periodo rimanente a decorrere dalla medesima.
I membri dell’ufficio di presidenza sono eletti alla rappresentazione proporzionale dei gruppi per la durata di un anno.
  La Camera dei Consiglieri comprende nella proporzione dei 3/5 dei membri eletti in ogni regione da un collegio elettorale composto da rappresentanti delle collettività locali, e in una proporzione dei 2/5 dei membri eletti per ogni regione da collegi elettorali composti da eletti delle Camere Professionali, dei membri eletti a livello nazionale da un collegio elettorale composto dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
I membri della Camera dei Consiglieri sono eletti per nove anni. La Camera dei Consiglieri è rinnovabile per terzo ogni tre anni. I seggi oggetto del primo e del secondo rinnovo saranno sorteggiati.
Il Presidente della Camera dei Consiglieri e i membri dell’ufficio di presidenza sono eletti all’inizio della sessione di ottobre, in occasione di ogni rinnovo della Camera, i membri dell’ufficio sono eletti alla rappresentazione proporzionale dei gruppi.
Il Parlamento tiene le proprie sedute durante due sessioni all’anno, può essere riunito in sessione straordinaria, sia su richiesta della maggioranza assoluta dei membri dell’una delle due Camere, sia per decreto.
Le sedute delle Camere del Parlamento sono pubbliche.
La legge è votata dal Parlamento.
L’iniziativa delle leggi appartiene congiuntamente al Primo Ministro e ai membri del Parlamento.
I progetti di legge vengono depositati presso una delle due Camere.
Ogni progetto o proposta di legge viene esaminato successivamente dalle due Camere del Parlamento allo scopo di giungere all’adozione di un testo unico. La Camera consultata per prima esamina il testo del progetto di legge presentato dal Governo o della proposta di legge iscritta; una Camera consultata con un testo votato dall’altra Camera, delibera sul testo che le viene trasmesso.
  La Camera dei Rappresentanti può mettere in discussione la responsabilità del Governo mediante il voto di una mozione di censura. Tale mozione può essere accolta solo se firmata da almeno il quarto dei membri componenti la Camera.
La mozione di censura è approvata dalla Camera dei Rappresentanti solo mediante un voto ottenuto alla maggioranza assoluta dei membri che la compongono.
Il voto può intervenire solo tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.
Il voto di censura implica le dimissioni collettive del Governo.
La Camera dei Consiglieri può votare delle mozioni di ammonimento oppure delle mozioni di censura del Governo.
La mozione di ammonimento al Governo deve essere firmata da almeno il terzo dei membri della Camera dei Consiglieri.
Essa deve essere votata alla maggioranza assoluta dei membri che compongono la Camera. Il voto può intervenire solo tre giorni dopo la deposizione della mozione.

Il Governo
Il Governo è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. E’ responsabile dinanzi al Re e dinanzi al Parlamento. Garantisce l’esecuzione delle leggi e dispone dell’amministrazione.
Il Primo Ministro è nominato dal Re.
I membri del Governo sono nominati dal Re, su proposta del Primo Ministro.
Il Primo Ministro ha l’iniziativa delle leggi; esercita il potere regolamentare e assume la responsabilità della coordinazione delle attività ministeriali.
Il Primo Ministro può impegnare la responsabilità del Governo dinanzi alla Camera dei Rappresentanti, su dichiarazione di politica generale o su voto di un testo.
Nessun progetto di legge può essere depositato a cura del Primo Ministro presso una delle due Camere prima che vi sia stata delibera in sede di Consiglio di Ministri.
Il Consiglio dei Ministri viene consultato, previamente ad ogni decisione:
- su questioni riguardanti la politica generale dello Stato;
- sulla dichiarazione di stato di assedio;
- su la dichiarazione di guerra;
- sull’impegno della responsabilità del Governo dinanzi alla Camera dei
Rappresentanti;
- su dei progetti di legge, prima del deposito presso una delle due Camere;
- sui decreti regolamentari;
- sul progetto di piano;
- sul progetto di revisione della Costituzione .

IL TESTO INTEGRALE DELLA NUOVA COSTITUZIONE

PREAMBOLO

Fedele alla sua scelta irreversibile per costruire uno Stato democratico costituzionale, il Regno del Marocco persegue con decisione il processo di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni di uno stato moderno, avendo fondato sui principi della partecipazione, del pluralismo e del buon governo. Egli sviluppa una società inclusiva in cui tutti godono della sicurezza, libertà, pari opportunità, rispetto della dignità e della giustizia sociale nel quadro del principio di correlazione tra diritti e doveri di cittadinanza .
Stato musulmano sovrano, impegnato per l'unità nazionale e l'integrità territoriale, il Regno del Marocco intende preservare, nella sua pienezza e la diversità, l'identità nazionale, una e indivisibile. L'unità, forgiata dalla convergenza dei suoi componenti arabo-islamico, e amazigh sahariana-Hassani, è stata nutrita e arricchita dei suoi affluenti africane, andaluse, ebraiche e mediterranee. Il rilievo dato alle Islam nel deposito nazionale è accoppiato con l'impegno del popolo marocchino ai valori di apertura, di moderazione, tolleranza e dialogo per la comprensione reciproca fra tutte le culture e le civiltà del mondo.
Riconoscendo la necessità di rafforzare il ruolo che merita sulla scena mondiale, il Regno del Marocco, membro attivo di organizzazioni internazionali, impegnate a sottoscrivere i diritti, principi e gli obblighi sotto la loro rispettivi statuti e convenzioni, si riafferma il suo impegno per i diritti umani universalmente riconosciuti, e la sua volontà di continuare a lavorare per preservare la pace e la sicurezza nel mondo.
Sulla base di questi valori e principi e sostenuta da sopportare il suo impegno a rafforzare i legami di fratellanza, cooperazione, solidarietà e collaborazione costruttiva con gli altri Stati, e di lavorare per il progresso comune, il Regno del Marocco , Stati Uniti, pienamente sovrano, appartenente al Maghreb Grand, ribadisce la seguente e comporti:
- Lavorare per la costruzione dell'Unione del Maghreb, come opzione strategica;
- Approfondire il senso di appartenenza al mondo arabo-islamico Ummah, e rafforzare i legami di fraternità e di solidarietà con i suoi popoli fratelli;
- Rafforzare i rapporti di cooperazione e solidarietà con i popoli e paesi africani tra cui il Sahel e del Sahara;
- Per intensificare i contatti in stretta collaborazione e partenariato con i paesi vicini dell'area euro-mediterranea;
- Aumentare e diversificare le sue relazioni di amicizia e il suo rapporto con scambi a livello umano, i legami economici, scientifici, tecnici e culturali con tutti i paesi del mondo;
- Rafforzare Sud-Sud;
- Proteggere e promuovere le caratteristiche dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e contribuire al loro sviluppo nella loro indivisibilità e l'universalità;
- Banner e combattere la discriminazione contro chiunque in base al sesso, colore, credo, cultura, origine sociale o di origine regionale, lingua, disabilità o di qualche circostanza personale qualunque;
- Accordo con le convenzioni internazionali regolarmente ratificate da lui, secondo le disposizioni della Costituzione e le leggi del Regno, secondo la propria identità nazionale immutabile, e al momento della pubblicazione di queste convenzioni, la regola sulla legge del paese, e di conseguenza allineare le disposizioni pertinenti del diritto nazionale.
Questo preambolo è parte integrante della presente Costituzione.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO I

- Il Marocco è una monarchia costituzionale, democratica, parlamentare e sociale.
Il sistema costituzionale del Regno si basa sulla separazione, i rapporti di forza e di collaborazione, così come la cittadinanza e la democrazia partecipativa e dei principi di buon governo e la correlazione tra responsabilità e accountability.
La nazione si basa sulla sua costante vita collettiva unificante in questo caso l'Islam moderato, l'unità nazionale, con molti affluenti, la monarchia costituzionale e la scelta democratica.
L'organizzazione territoriale del Regno è decentralizzato, basato su una regionalizzazione avanzata.

ARTICOLO 2
La sovranità appartiene al popolo che la esercita direttamente tramite referendum o indirettamente attraverso i suoi rappresentanti.
La nazione sceglie i suoi rappresentanti nelle istituzioni elette attraverso il voto libero, sincero e regolare.

ARTICOLO 3
L'Islam è la religione dello Stato, che garantisce a tutti il libero esercizio della religione.

ARTICOLO 4
L'emblema del Regno è una bandiera rossa al centro di una stella a cinque punte verdi.
Il motto del Regno è DIO, IL PAESE, IL RE.

ARTICOLO 5
Arabo rimane la lingua ufficiale dello Stato.
Lo Stato lavora per proteggere e sviluppare la lingua araba, e la promozione del suo utilizzo.
Analogamente, il amazigh è una lingua ufficiale dello Stato, come patrimonio comune di tutti i marocchini, senza eccezioni.
Una legge organica definisce il processo di attuazione del carattere ufficiale di quella lingua, e le condizioni della sua integrazione nelle aree di insegnamento e la priorità della vita pubblica, al fine di consentirgli di svolgere la sua funzione di futuri lingua ufficiale.
Lo Stato lavora per preservare la Hassani, come parte della cultura marocchina identità uniti, e la protezione delle espressioni culturali e idiomi praticato in Marocco. Allo stesso modo, si assicura la coerenza della politica linguistica e culturale nazionale e l'apprendimento e la padronanza delle lingue straniere più comunemente usati in tutto il mondo come strumento di comunicazione, integrazione e interazione con società della conoscenza, e apertura alle diverse culture e civiltà contemporanea.
Ci deve essere una lingua nazionale e della cultura marocchina, responsabile in particolare per la tutela e lo sviluppo di arabo e amazigh e marocchini diverse espressioni culturali, che costituiscono un patrimonio autentico e una fonte di ispirazione oggi.
Esso comprende tutte le istituzioni impegnate in questi settori. Una legge organica determina le funzioni, la composizione e le procedure operative.

ARTICOLO 6
La legge è l'espressione suprema della volontà della nazione. Tutte le persone o entità, compresi i governi, sono uguali dinanzi ad esso e obbligato a fornirle.
Le autorità pubbliche stanno lavorando per creare le condizioni per generalizzare l'efficacia della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini e la loro partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale.
Hanno affermato i principi di costituzionalità, di gerarchia e alla pubblicità obbligatoria delle norme giuridiche.
La legge può avere effetto retroattivo.

ARTICOLO 7
I partiti politici stanno lavorando per l'inquadramento e della formazione dei cittadini, promuovere la loro partecipazione alla vita nazionale e di governance. Essi contribuiscono alla espressione della volontà degli elettori e partecipare all'esercizio del potere, basata sul pluralismo e l'alternanza con mezzi democratici, attraverso le istituzioni costituzionali.
La loro costituzione e le loro attività sono gratuite, in conformità con la Costituzione e la legge.
Non ci può essere partito unico.
I partiti politici non possono essere e basate su religione, diritti linguistici, etnici o regionali, o, più in generale, a qualsiasi titolo discriminatoria o contraria a uomo. (cioè non possono essere di stampo religioso, etnico o regionale e esercitare qualsiasi azione discriminatoria e contraria e lede la dignità del uomo)
Essi non possono essere progettati per minare l'Islam, la monarchia, principi costituzionali, o le fondamenta democratiche di unità nazionale e dell'integrità territoriale del Regno.
L'organizzazione e il funzionamento dei partiti politici devono attenersi a principi democratici.
Una legge organica determina, secondo i principi enunciati nel presente articolo, comprese le norme relative alla costituzione e attività dei partiti politici, i criteri per la concessione del sostegno finanziario dello Stato, nonché le procedure per il monitoraggio finanziamento.

ARTICOLO 8
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, camere professionali ( organizzazioni di categoria e dell'imprenditoria) e associazioni di categoria dei datori di lavoro contribuiscono alla difesa e promozione dei diritti e degli interessi di gruppi economici che rappresentano. La loro costituzione e le loro attività, in conformità con la Costituzione e la legge, sono libere
Le strutture e il funzionamento di queste organizzazioni devono attenersi a principi democratici.
I governi lavorano per promuovere la contrattazione collettiva e l'incoraggiamento della conclusione dei contratti collettivi previsti dalla legge.
La legge stabilisce le norme relative in particolare alla formazione di sindacati, le attività ed i criteri per la concessione di sostegno finanziario dello Stato, nonché meccanismi per il controllo del loro finanziamento.

ARTICOLO 9
I partiti politici e sindacati non può essere sospeso o sciolto dal governo e solamente con un ordine dalla magistratura.

ARTICOLO 10
La Costituzione garantisce lo status dell'opposizione parlamentare conferendo gli stessi diritti per permetterle di svolgere adeguatamente i suoi compiti relativi alla vita parlamentare e politica. Essa garantisce, in particolare, l'opposizione il diritto di:
- Libertà di opinione, di espressione e di riunione;
- Airtime nei media ufficiali, in proporzione alla loro rappresentazione;
- Il beneficio di finanziamenti pubblici, in conformità della legge;
- L'effettiva partecipazione al processo legislativo, compresa la quotazione delle bollette nell'ordine del giorno delle due Camere del Parlamento;
- Un'effettiva partecipazione al controllo del lavoro del governo, in particolare attraverso i movimenti della censura e l'arresto del governo, così come le interrogazioni orali al Governo e all'interno delle commissioni parlamentari d'inchiesta;
- Contributo per la proposta e l'elezione dei membri da eleggere alla Corte Costituzionale;
- Una rappresentazione appropriata per le operazioni interne di entrambe le Camere del Parlamento;
- Il presidente della commissione incaricata della legislazione della Camera dei Rappresentanti;
- Avere mezzi adeguati per garantire le sue funzioni istituzionali;
- Partecipazione attiva diplomazia parlamentare per difendere la giusta causa della nazione e dei suoi interessi vitali;
- Contributo per la gestione e la rappresentanza dei cittadini attraverso i partiti politici che si formano e in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente Costituzione;
- L'esercizio del potere a livello locale, regionale e nazionale, attraverso il cambiamento democratico, e in base alle disposizioni della presente Costituzione.
I gruppi di opposizione si attende un contributo attivo e costruttivo nel lavoro parlamentare.
Modalità di esercizio da parte di gruppi di opposizione dei diritti sopra sono attaccati, a seconda dei casi, da leggi organiche o leggi o dalle norme di ciascuna Camera del Parlamento.

ARTICOLO 11
La forma libera, onesta e trasparente la base della legittimità della rappresentanza democratica.
Le autorità pubbliche sono tenute a rispettare un rigoroso la neutralità nei confronti dei candidati e la non discriminazione tra di loro.
La legge definisce le norme per garantire un equo accesso ai media pubblici e il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali relative a campagne elettorali e di voto. Le autorità incaricate di organizzare le elezioni per garantire l'applicazione di queste regole.
La legge definisce i termini e le condizioni di osservazione indipendente e neutrale delle elezioni in conformità con le norme internazionalmente riconosciute.
Chiunque viola le disposizioni e le regole di correttezza e trasparenza delle elezioni è punibile dalla legge.
I governi implementare i mezzi necessari per promuovere la partecipazione dei cittadini alle elezioni.

ARTICOLO 12
Associazioni della società civile e organizzazioni non governative si formano e operare liberamente, nel rispetto della Costituzione e della legge.
Non possono essere sospeso o sciolto dal governo che in un ordine del tribunale.
Associazioni interessate alla vita pubblica e le organizzazioni non governative, contribuiscono, nel quadro della democrazia partecipativa, dello sviluppo, implementazione e valutazione dei progetti e delle decisioni delle istituzioni elette e delle autorità pubbliche. Queste istituzioni e le autorità devono organizzare questo contributo in conformità con i termini e le condizioni stabilite dalla legge.
L'organizzazione e il funzionamento di associazioni e organizzazioni non governative devono attenersi a principi democratici. 

ARTICOLO 13
Le autorità pubbliche stanno lavorando per creare spazi di dialogo, di coinvolgere i diversi attori sociali allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione delle politiche pubbliche.

ARTICOLO 14
I cittadini hanno alle condizioni e termini stabiliti da una legge organica, il diritto di presentare proposte legislative. Uno o più della Casa possono sponsorizzare le mozioni parlamentari competenti e tradurle in proposte legislative o domanda il governo in virtù dei poteri al Parlamento.

ARTICOLO 15
I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni al governo.
Una legge organica determina le condizioni e le modalità di esercizio di tale diritto.

ARTICOLO 16
Il Regno del Marocco sta lavorando per proteggere i diritti e interessi legittimi dei cittadini marocchini residenti all'estero, nel rispetto del diritto internazionale e le leggi dei paesi ospitanti. Che attribuisce a mantenere e sviluppare i loro legami umani, compresi culturale, con il Regno e per preservare la loro identità nazionale.
Si lavora per promuovere il loro contributo allo sviluppo della loro patria, in Marocco, e più stretti legami di amicizia e di cooperazione con i governi e le aziende in paesi in cui risiedono o di cui sono cittadini.

ARTICOLO 17
Marocchini residenti all'estero godono pieni diritti di cittadinanza, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. Possono candidarsi alle elezioni le liste elettorali, e locale, regionale e nazionale. La legge stabilisce criteri specifici per l'eleggibilità e incompatibilità. Determina anche le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo dal paese di residenza.

ARTICOLO 18
Le autorità pubbliche stanno lavorando per garantire la più ampia partecipazione dei marocchini residenti all'estero, le istituzioni e la governance di consulenza creata dalla Costituzione o dalla legge.

PARTE II - DIRITTI FONDAMENTALI E LIBERTÀ

ARTICOLO 19
Gli uomini e le donne godono di pari diritti umani e libertà di civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali, come indicato in questa e altre disposizioni della Costituzione, così come le convenzioni e patti debitamente ratificato dal Regno e che, in conformità con le disposizioni della Costituzione, delle costanti e le leggi del Regno.
Il governo marocchino sta lavorando per raggiungere la parità tra uomini e donne.
E 'creata per questo scopo, una Autorità per l'uguaglianza e la lotta contro ogni forma di discriminazione.

ARTICOLO 20
Il diritto alla vita è il diritto primario di ogni essere umano. La legge tutela questo diritto.

ARTICOLO 21
Tutti hanno diritto alla sicurezza delle loro persone, le loro famiglie ei loro beni.
Le autorità pubbliche garantire la sicurezza delle persone e del territorio nazionale in conformità con i diritti fondamentali e le libertà garantite a tutti.

ARTICOLO 22
Non può essere privato della integrità fisica o morale di nessuno, in nessuna circostanza da qualsiasi persona qualsiasi, privato o pubblico.
Nessuno può infliggere a un altro, sotto qualunque pretesto, crudeli, inumane, degradanti o compromettere la dignità.
La pratica della tortura in ogni sua forma e da chiunque è un crimine punito dalla legge.

ARTICOLO 23
Nessuno può essere arrestato, detenuto, processato o condannato se non nei casi e modi previsti dalla legge.
Detenzione arbitraria o sparizione forzata delitti e segreti sono di estrema gravità ed esporre i loro autori per la punizione più severa.
Chiunque sia arrestato deve essere informato immediatamente, in modo che possano capire, i motivi della sua detenzione e dei suoi diritti, compreso il diritto di rimanere in silenzio. Deve avere, al più presto, assistenza legale e la possibilità di comunicazione con i parenti, secondo la legge.
La presunzione di innocenza e il diritto a un processo equo è garantito.
Una persona detenuta godono dei diritti fondamentali e condizioni umane di detenzione. Si può beneficiare di una formazione e la riabilitazione.
È vietato l'incitamento al razzismo, odio e violenza.
Genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e di tutte le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani è punito dalla legge.

ARTICOLO 24
Ogni individuo ha il diritto di proteggere la sua privacy.
Il domicilio è inviolabile. La ricerca può avvenire solo alle condizioni e modalità previste dalla legge.
Comunicazioni private in qualsiasi forma, è segreto. Soltanto il giudice può autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, l'accesso ai contenuti, la divulgazione totale o parziale o invocazione a scapito di chiunque.
È garantito per tutti, la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio nazionale, di lasciare e tornare, a norma di legge.

ARTICOLO 25
Sono garantite la libertà di pensiero, di opinione e di espressione in tutte le sue forme.
Sono garantite la libertà della creazione, la pubblicazione e la mostra nella ricerca letteraria e artistica e scientifica e tecnica.

ARTICOLO 26
I governi di fornire, con mezzi adeguati, sostenere lo sviluppo della creazione culturale e artistico, e la ricerca scientifica e tecnica, e la promozione dello sport. Essi promuovono lo sviluppo e l'organizzazione di queste aree in modo indipendente e su base democratica e professionale specifico.

ARTICOLO 27
I cittadini hanno il diritto di accedere alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, istituzioni ed organi elettivi di un pubblico servizio.
Il diritto all'informazione non può essere limitata dalla legge, al fine di proteggere tutti gli aspetti della difesa nazionale, sicurezza interna ed esterna dello Stato, e la privacy delle persone, prevenire la violazione dei diritti e le libertà enunciati in questa Costituzione e per proteggere le fonti e le aree specificamente determinati dalla legge.

ARTICOLO 28
La libertà di stampa è garantita e non può essere limitato da alcuna forma di censura preventiva.
Tutti hanno diritto di esprimere e diffondere liberamente i soli limiti espressamente previsti dalla legge, informazioni, idee e opinioni.
Governi incoraggiano l'organizzazione del settore dei quotidiani in modo indipendente e su base democratica, e che stabilisce le norme legali ed etiche che lo riguardano.
La legge stabilisce le regole di organizzazione e controllo dei mezzi di comunicazione. Garantisce l'accesso a questi mezzi nel rispetto del pluralismo linguistico, culturale e lo sviluppo politico della società marocchina.
Ai sensi dell'art 165 della Costituzione, l'Alta Autorità della Comunicazione Audiovisiva garantisce la conformità con questo pluralismo.

ARTICOLO 29
Sono garantite la libertà di riunione, di riunione, manifestazione pacifica, di associazione e l'appartenenza sindacale e politica. La legge stabilisce le condizioni per l'esercizio di queste libertà.
Il diritto di sciopero è garantito. Una legge organica determina le condizioni e le modalità del suo esercizio.

ARTICOLO 30
Hanno diritto di voto, tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici importanti. La legge dispone provvedimenti per facilitare l'accesso paritario di donne e uomini alle cariche eletti.
Il voto è personale e un dovere nazionale.
Stranieri godere della libertà concessa ai cittadini in Marocco, a norma di legge.Quelli di loro che risiedono in Marocco possono partecipare alle elezioni locali in base alla legge, l'applicazione delle convenzioni internazionali o da prassi di reciprocità.
Le condizioni per la concessione di estradizione e di asilo sono definiti per legge.

ARTICOLO 31
Le autorità statali, enti pubblici e locali stanno lavorando per mobilitare tutti i mezzi disponibili per facilitare l'accesso paritario dei cittadini alle condizioni che permettono loro di godere dei diritti:
- Assistenza sanitaria;
- Assistenza sociale, la copertura sanitaria e di solidarietà reciproca e organizzato dallo Stato;
- Una formazione moderna, accessibile e di qualità;
- Istruzione per l'attaccamento all'identità nazionale marocchina e costanti immutabili;
- Formazione professionale e di educazione fisica e arte;
- Alloggio dignitoso;
- Al lavoro e il sostegno del governo per la ricerca di lavoro o di lavoro autonomo;
- Accesso al servizio pubblico in base al merito;
- L'accesso all'acqua e un ambiente sano;
- Sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 32
La famiglia, fondata sul rapporto del matrimonio è l'unità fondamentale della società.
Lo Stato sta lavorando per garantire per legge la protezione della famiglia in materie giuridiche, economiche e sociali, per garantire la sua unità, la stabilità e la conservazione.
Essa garantisce pari tutela giuridica e sociale e morale eguale considerazione a tutti i bambini, indipendentemente dal loro stato civile.
L'istruzione di base è un diritto del bambino e un obbligo verso la famiglia e lo Stato.
Ci sarà un Consiglio consultivo della famiglia e dell'infanzia. 
     
ARTICOLO 33
Spetta ai governi di adottare tutte le misure appropriate per:
- Estendere e generalizzare la partecipazione dei giovani nello sviluppo sociale, economico, culturale e politica;
- Aiuto ai giovani a integrarsi nella vita lavorativa e delle associazioni e fornire assistenza ai bisognosi di educazione speciale, sociale o professionale;
- Facilitare l'accesso dei giovani alla cultura, scienza, tecnologia, arte, sport e tempo libero, creando le condizioni per la completa diffusione della loro creative e innovative in tutti questi settori;
E 'creato a questo scopo un Consiglio consultivo della Gioventù e l'azione della comunità.

ARTICOLO 34
Governi a sviluppare e attuare politiche per individuali e gruppi con bisogni speciali.A tal fine, essi includono:
- Curare e prevenire la vulnerabilità di talune categorie di donne e madri, i bambini e gli anziani;
- Riabilita e integrarsi nella società civile e il fisicamente e mentalmente sensomotorie e facilitare il godimento dei diritti e delle libertà per tutti.

ARTICOLO 35
Il diritto alla proprietà è garantito.
La legge può limitare la portata e l'esercizio, se le esigenze di sviluppo economico e sociale della nazione lo richiedono. Non può essere effettuata l'espropriazione nei casi e modalità previste dalla legge.
Lo Stato garantisce la libertà di impresa e della libera concorrenza. Si sforza di raggiungere uno sviluppo umano sostenibile, in grado di consentire il consolidamento della giustizia sociale e la conservazione delle risorse naturali e diritti nazionali delle generazioni future.
Lo Stato deve garantire pari opportunità per tutti e una protezione specifica per le persone socialmente svantaggiate.

ARTICOLO 36
Reati connessi ai conflitti di interessi, insider trading e tutti i reati finanziari sono punibili dalla legge.
Le autorità pubbliche hanno l'obbligo di prevenire e punire secondo la legge, qualsiasi forma di criminalità legati all'attività di governo e degli enti pubblici, l'utilizzo dei fondi a loro disposizione, per l'aggiudicazione e la gestione dei contratti pubblica.
Commercio di influenza e privilegi, abusi di posizione dominante e di monopolio, e tutte le altre pratiche contrarie ai principi di concorrenza libera e leale nei rapporti economici, sono sanciti dalla legge.
Ci deve essere una integrità nazionale e la lotta contro la corruzione.

ARTICOLO 37
Tutti i cittadini dovrebbero rispettare la Costituzione e la legge. Essi devono esercitare i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione in uno spirito di responsabilità e impegnati cittadinanza come l'esercizio dei diritti è correlata con l'esercizio delle funzioni.

ARTICOLO 38
Tutti i cittadini contribuiscono alla difesa della patria e la sua integrità territoriale contro ogni aggressione o minaccia.

ARTICOLO 39
Tutto il sostegno, in proporzione al loro potere contributivo, l'ufficio pubblico che solo la legge può, secondo le modalità previste dalla presente Costituzione, creare e distribuire.

ARTICOLO 40
Tutto il sostegno e solidalmente in proporzione ai loro mezzi, le spese che richiede lo sviluppo del Paese, e quelle derivanti da calamità nazionale e disastri naturali.

TITOLO III - LE ROYALTY

ARTICOLO 41
Re, Comandante dei Credenti, assicura il rispetto per l'Islam. Egli è il garante della libertà di culto.
Presiede il Consiglio superiore degli ulema, incaricato di studiare i problemi in esame.
Il Consiglio è l'unico organo autorizzato a imporre il punto di vista religioso (fatwa), ufficialmente approvato, i problemi prima e che, sulla base dei precetti principi e disegni tollerante dell'Islam.
L', le funzioni e le procedure di composizione del Consiglio è fissato dal decreto.
Gli esercizi da re prerogative dahirs religioso insito nella costituzione di Al Imarat Mouminine assegnato esclusivamente da questo articolo.

ARTICOLO 42
Il Re, Capo dello Stato, il suo rappresentante supremo, simbolo dell'unità della nazione, garante della perpetuazione e la continuità di Stato e di supremo arbitro tra le istituzioni, assicura il rispetto della Costituzione, il diritto funzionamento delle istituzioni costituzionali, la protezione della scelta democratica e dei diritti e le libertà dei cittadini e delle comunità, e rispetto degli impegni internazionali del Regno.
Egli è il garante della indipendenza del Regno e la sua integrità territoriale, entro i suoi confini autentica.
Il re esegue queste operazioni usando i poteri espressamente conferiti dalla Costituzione ed esercitare per decreto.
Regi decreti, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 41, 44 (secondo comma), 47 (commi 1 e 6), 51, 57, 59, 130 (primo comma) e 174 sono controfirmati dal Capo del Governo.

ARTICOLO 43
Corona del Marocco e dei suoi diritti costituzionali sono ereditati e tramandati di padre in figlio, ai discendenti in linea diretta maschile e primogenitura SA MAJESTELE ROIMOHAMMED VI, a meno che il re non si riferisce nella sua vita, un successore del suo figlio, diverso dal suo figlio maggiore. Quando non ci sono discendenti maschi in linea diretta di successione al trono è investito in linea collaterale più vicina maschile e alle stesse condizioni.

ARTICOLO 44
Il Re è un minore fino a diciotto anni di età. Durante la minoranza del re, un Consiglio di Reggenza esercita i poteri e diritti costituzionali della Corona, tranne quelle relative alla revisione della Costituzione. Il Consiglio di Reggenza deve servire come corpo consultivo del re fino a che non raggiunge l'età di venti anni di età.
Il Consiglio di Reggenza è presieduto dal Presidente della Corte Costituzionale. Si compone, inoltre, il capo del governo, il presidente della Camera dei Rappresentanti, il presidente della Camera dei Consiglieri, il Presidente e Delegato del Consiglio Superiore della Magistratura, il Segretario Generale del Consiglio Superiore degli Ulema e dieci persone nominate dal re stesso.
Le regole di funzionamento del Consiglio di Reggenza è stabilito dalla legge organica.

ARTICOLO 45
Il Re ha una lista civile.

ARTICOLO 46
La persona del Re è inviolabile e il rispetto che merita.

ARTICOLO 47
Il re nomina il capo del governo in seno al partito è uscito in vista delle elezioni alla Camera dei Rappresentanti, e alla luce dei loro risultati.
Su proposta del capo del governo, nomina i membri del governo.
Il Re può, a sua discrezione, e previa consultazione del Capo del Governo, revocare la nomina di uno o più membri del governo.
Il capo del governo può chiedere al re di revocare la nomina di uno o più membri del governo.
Il capo del governo può chiedere al re di revocare la nomina di uno o più membri del governo a causa della loro dimissioni individuali o collettivi.
A seguito delle dimissioni del capo del governo, il Re terminato le funzioni dell'intero governo.
Il governo si è dimesso affari correnti fino alla formazione del nuovo governo.

ARTICOLO 48
Il re presiede il Consiglio dei ministri composto dal Capo del Governo e dei Ministri.
Il Consiglio dei ministri si riunisce a iniziativa del Re o su richiesta del capo del governo.
Il Re, sulla base di un ordine del giorno specifico, delegato per il capo del governo, presiederà una riunione del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 49
Il Consiglio dei ministri esamina:
- Indirizzi strategici della politica dello Stato;
- Progetto di revisione della Costituzione;
- Progetti di legge organica;
- Guida generale del disegno di legge finanziaria;
- Disegno di legge quadro di cui all'articolo 71 (secondo comma) della Costituzione;
- La legge di amnistia progetto;
- Progetti di testi relativi alla militare;
- La dichiarazione di legge marziale;
- La dichiarazione di guerra;
- Il progetto di cui al punto 104 della presente Costituzione;
- La nomina sulla nomina del capo del governo e su iniziativa del ministro interessato, alla civile Wali della Banca Al Maghrib, ambasciatore, Wali e Governatore, e capi di amministrazioni di Homeland Security del Regno, così come funzionari delle istituzioni pubbliche e aziende strategiche. Una legge organica stabilisce l'elenco delle imprese strategiche e delle istituzioni.

ARTICOLO 50
Il re promulga la legge entro trenta giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.
La legge emanata così deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno entro un termine non superiore a un mese, a decorrere dalla data di Dahir della sua promulgazione.

ARTICOLO 51
Il Re può sciogliere con proprio decreto, entrambe le Camere del Parlamento o uno di essi ai sensi degli articoli 96, 97 e 98.

ARTICOLO 52
Il Re può inviare messaggi alla nazione e al Parlamento. I messaggi vengono letti di fronte ad uno e l'altra e non può essere alcun dibattito.

ARTICOLO 53
Il Re è il Capo Supremo delle Forze Armate Reali. Egli nomina i membri e può delegare tale diritto.

ARTICOLO 54
Ci sarà un Consiglio supremo per la sicurezza, come un forum per il dialogo sulle strategie per la sicurezza interna ed esterna del paese, e la gestione delle situazioni di crisi, che assicura anche l'istituzionalizzazione di norme di buon governo safe .
Il re presiede il Consiglio e può delegare al capo del governo della riunione di Presidenza del Consiglio, sulla base di un ordine del giorno specifico.
Il Consiglio supremo per la sicurezza comprende, oltre al Capo del Governo, il Presidente della Camera dei Rappresentanti, il presidente della Camera dei Consiglieri, il Delegato capo del Consiglio superiore della magistratura e dei Ministri degli Affari Interni Esteri, Giustizia e amministrazione della difesa nazionale, e funzionari delle autorità competenti in materia di sicurezza, alti ufficiali delle Forze Armate Reale e qualsiasi altra persona la cui presenza è utile nel lavoro del Consiglio.
Le regole del consiglio stabilisce le regole della sua organizzazione e il funzionamento.

ARTICOLO 55
Il Re accredita gli ambasciatori di potenze straniere e organizzazioni internazionali. Ambasciatori o rappresentanti di organizzazioni internazionali sono accreditati presso di lui.
E 'segni e ratifica i trattati. Tuttavia, i trattati di pace o di unione, o quelli relativi alla delimitazione delle frontiere, gli accordi commerciali, o quelle che coinvolgono le finanze dello Stato o la cui attuazione richiede una legislazione ed ai trattati sui diritti umani e delle libertà individuali e collettive dei cittadini, può essere ratificata solo dopo essere stato approvato dalla legge.
Il Re può presentare al Parlamento qualsiasi altro trattato prima della sua ratifica.
Se la Corte costituzionale, su istanza del re o del Presidente della Camera dei Deputati o del Presidente della Camera dei Consiglieri o il sesto membro della Camera o del primo trimestre dei membri della Seconda Sezione, ha detto che un impegno internazionale contiene una disposizione contraria alla Costituzione, la ratifica può avvenire solo dopo la revisione della Costituzione.

ARTICOLO 56
Re presiede il Consiglio superiore della magistratura.

ARTICOLO 57
Il re approva la nomina di Dahir giudici da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

ARTICOLO 58
Il re ha la prerogativa di misericordia. 

ARTICOLO 59
Quando l'integrità del territorio nazionale è minacciata o se si verificano eventi che ostacolano il normale funzionamento delle istituzioni costituzionali, il Re, previa consultazione con il capo del governo, il presidente della Camera dei Rappresentanti, il presidente della Camera di Consiglieri e il Presidente della Corte Costituzionale, e ha inviato un messaggio alla nazione da decreto che dichiara lo stato d'emergenza. Di conseguenza, il Re ha il potere di prendere misure imposte dalla difesa dell'integrità territoriale e ritorno in meno tempo, il normale funzionamento delle istituzioni costituzionali.
Parlamento non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali.
I diritti e le libertà fondamentali in questa Costituzione deve essere garantita.
Si è conclusa lo stato di emergenza nello stesso modo come la sua proclamazione, non appena le condizioni che hanno giustificato non esistono più.

PARTE IV - IL LEGISLATORE
L'organizzazione del Parlamento

ARTICOLO 60
Il Parlamento ha due camere, la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri. I loro membri tenere il loro mandato dalla Nazione. Il loro diritto di voto è personale e non può essere delegato.
L'opposizione è una componente essenziale delle due Camere. Partecipa alle funzioni di legislazione e di controllo, come previsto, soprattutto in questo titolo.

ARTICOLO 61
Ogni membro di ciascuna Camera che dà la sua appartenenza politica per conto del quale ha corso per l'elezione o di un gruppo o di un gruppo a cui appartiene, viene spogliato del suo mandato.
La Corte costituzionale, su istanza del Presidente della Camera interessata, ha detto che il posto vacante e in conformità con il regolamento interno della casa in questione, che fissa anche i termini e le modalità di ricorso alla Corte costituzionale.

ARTICOLO 62
I membri della Camera dei rappresentanti sono eletti per cinque anni a suffragio universale diretto. Il mandato scade in occasione dell'apertura della sessione di ottobre del quinto anno dopo l'elezione della Camera.
Il numero dei rappresentanti, il sistema elettorale, i principi di riorganizzazione, i requisiti di idoneità, il regime delle incompatibilità, le norme che limitano il numero di incarichi di amministratore e l'organizzazione delle controversie elettorali, sono fissati da una legge organica.
Il presidente e gli ufficiali della Camera dei rappresentanti e dei presidenti delle commissioni permanenti ei loro uffici sono eletti all'inizio del periodo, poi il terzo anno di esso in occasione della riunione di aprile e il restante periodo di tale termine.
L'elezione dei dirigenti avviene in rappresentanza proporzionale dei gruppi.

ARTICOLO 63
La Camera dei Consulenti comprende almeno 90 membri e un massimo di 120, eletto a suffragio universale indiretto per sei anni, secondo il seguente:
- Tre quinti dei membri che rappresentano gli enti locali. Questo numero è destinato alle regioni del Regno in proporzione alle rispettive popolazioni e di equità osservando tra le regioni. Il terzo riservato per la regione è eletto in ogni regione dal consiglio regionale tra i suoi membri. I restanti due terzi sono eletti da un collegio elettorale composto nella regione da parte di membri dei consigli comunali, provinciali e prefettizie;
- Due quinti dei membri eletti in ciascuna regione da collegi elettorali composti da rappresentanti eletti delle organizzazioni professionali e le organizzazioni dei datori di lavoro ', e membri eletti a livello nazionale da un collegio elettorale composto da rappresentanti dei lavoratori.
Il numero dei membri della Camera dei Consiglieri e il loro sistema elettorale, il numero di quelli da eleggere per ciascuna delle circoscrizioni, la ripartizione dei seggi per regione, i requisiti di ammissibilità e il regime delle incompatibilità, le regole che limitano la cumulativa mandati, e l'organizzazione delle controversie elettorali, sono fissati da una legge organica.
Il Presidente della Camera dei Consiglieri e dei membri del Bureau e dei presidenti delle commissioni permanenti ei loro uffici sono eletti all'inizio del periodo, poi dopo la metà della legislatura e per il restante periodo del termine .
L'elezione dei dirigenti avviene in rappresentanza proporzionale dei gruppi.

ARTICOLO 64
Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, arrestato, detenuto o giudicato per un parere o un voto nell'esercizio delle sue funzioni, tranne se il parere set perché la forma monarchica di governo, la religione musulmana o costituisce una violazione del rispetto dovuto al re.
ARTICOLO 65
Il Parlamento è in sessione per due sessioni all'anno. Il re presiede l'apertura della prima sessione di iniziare il secondo Venerdì del mese di ottobre. La seconda sessione inizia il secondo Venerdì del mese di aprile.
Quando il Parlamento si riunisce almeno quattro mesi, durante ogni sessione, la sessione può essere aggiornato con decreto.

ARTICOLO 66
Il Parlamento può essere convocata in sessione straordinaria, sia per decreto o su richiesta di un terzo dei membri della Camera dei Rappresentanti o la maggioranza della Camera dei Consiglieri.
Sessioni speciali che il Parlamento tiene sulla base di un ordine del giorno specifico.Quando si è esaurita, la sessione è terminata per decreto.

ARTICOLO 67
I ministri hanno accesso a ciascuna Camera e dei loro comitati. Essi possono farsi assistere da commissari nominati da loro.
Oltre alle Commissioni permanenti di cui al paragrafo precedente, può essere creato su iniziativa del re o la richiesta di un terzo dei membri della Camera dei rappresentanti, o di un terzo dei membri della Camera dei Consiglieri, all'interno di ogni entrambe le Camere, le commissioni d'inchiesta costituita per raccogliere le informazioni su questioni specifiche o la gestione dei servizi, imprese e istituzioni pubbliche, e presentare i loro risultati alla Camera in questione.
Non può essere creato commissione d'inchiesta in cui i fatti hanno portato ad azioni legali fino a quando tali procedimenti sono in corso. Se una commissione è già stata creata, la sua missione scade l'apertura di una inchiesta giudiziaria sui fatti che ha motivato la sua creazione.
Commissioni di inchiesta sono temporanei. La loro missione si conclude con la presentazione del loro rapporto per l'Ufficio della Casa in questione e, se del caso, rinvio alla corte del Presidente di questa Assemblea.
Un incontro pubblico è riservata dalla Camera dei rispettivi per la discussione dei rapporti delle commissioni d'inchiesta.
Una legge organica determina le modalità di funzionamento di questi comitati.

ARTCOLO 68
Le sedute delle Camere del Parlamento sono pubbliche. Il verbale dei dibattiti è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Parlamento.
Ciascuna Camera può tenere riunioni private su richiesta del capo del governo o di un terzo dei suoi membri.
Le riunioni del Comitato del Parlamento sono segreti. Regolamenti interni delle due Camere del Parlamento di cui il caso e le regole per lo svolgimento di queste Commissioni pubbliche riunioni.
Il Parlamento tiene riunioni congiunte delle due Camere, in particolare nei seguenti casi:
- L'apertura del Re della sessione parlamentare, il secondo Venerdì del mese di ottobre, e gli indirizzi dei messaggi Royal al Parlamento;
- L'adozione della revisione della Costituzione, in conformità con la sezione 174;
- Le dichiarazioni del capo del governo;
- La presentazione della legge annuale progetto di bilancio;
- I discorsi dei capi di Stato e di governi stranieri.
Il capo del Governo può anche chiedere al Presidente della Camera dei Rappresentanti e del Presidente della Camera dei Consiglieri di tenere riunioni congiunte di entrambe le camere per la presentazione delle informazioni sui casi con un carattere di importanza nazionale.
Le riunioni congiunte si svolgono sotto la presidenza del Presidente della Camera dei Rappresentanti. Regole interne di entrambe le Camere determina le modalità e le regole di tali riunioni;
Oltre alle sessioni congiunte, le Commissioni permanenti del Parlamento può tenere riunioni congiunte per ascoltare le informazioni relative ai casi con un carattere significativo nazionale e in conformità con le regole stabilite dalle norme interne di entrambe le Camere.

ARTICOLO 69
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento di procedura e di voto. Tuttavia, non può essere attuato fino a quando non vengono dichiarati dalla Corte costituzionale secondo le disposizioni della presente Costituzione.
Due rami del Parlamento sono tenuti, nello sviluppo dei loro rispettivi regolamenti, tenendo conto degli imperativi della loro armonizzazione e la complementarità, per garantire l'efficienza dei lavori parlamentari.
Il regolamento interno deve contenere:
- Le regole di appartenenza, l'appartenenza e il funzionamento dei gruppi e dei gruppi parlamentari e dei diritti specifici concessi ai gruppi di opposizione;
- Gli obblighi di effettiva partecipazione dei membri delle commissioni e sessioni plenarie, comprese le sanzioni per le assenze;
- Il numero, le finalità e l'organizzazione delle commissioni permanenti, riservandosi la presidenza di uno o due di queste commissioni per l'opposizione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 della presente Costituzione.
Poteri del Parlamento

ARTICOLO 70
Il Parlamento esercita il potere legislativo.
Passa leggi, monitoraggio e valuta l'azione di governo delle politiche pubbliche.
L'attivazione di legislazione può permettere al governo, per un periodo limitato e per un obiettivo specifico, che dovrà assumere decreto misure che sono normalmente una questione di diritto. Gli ordini sono efficaci loro pubblicazione, ma deve essere presentata entro il termine fissato dalla delegazione legislativa, la ratifica del Parlamento. La legge delega si estingue sullo scioglimento delle due Camere del Parlamento o di uno di loro.

ARTICOLO 71
Sono una questione di diritto, in aggiunta alle materie espressamente assegnate in altri articoli della Costituzione:
- I diritti e le libertà fondamentali contenute nel preambolo e altri articoli di questa Costituzione;
- Stato di famiglia e stato civile;
- I principi e le regole del sistema sanitario;
- Il sistema dei media audiovisivi e la stampa in tutte le sue forme;
- Amnesty International;
- Nazionalità e condizione dello straniero;
- La determinazione dei reati e delle sanzioni ad essi applicabili;
- La magistratura e la creazione di nuove categorie di giurisdizione;
- Procedura civile e procedura penale;
- Il sistema carcerario;
- Lo stato generale del servizio pubblico;
- Le garanzie fondamentali riconosciute ai civili e militari;
- Lo stato dei servizi e delle forze dell'ordine;
- Il sistema di governo locale, i principi della delimitazione dei loro territori;
- Il sistema elettorale degli enti locali, i principi dei confini elettorali;
- Il sistema fiscale e, i tassi di base e le modalità di riscossione delle imposte;
- Lo status giuridico della questione della moneta e lo stato della banca centrale;
- Il sistema delle dogane;
- Il sistema degli obblighi civile e commerciale, diritto societario e delle cooperative;
- I diritti reali immobiliari e programmi pubblici, privati e collettivi;
- Il sistema di trasporto;
- I rapporti di lavoro, la previdenza sociale, infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- Il sistema di banche, compagnie di assicurazione e di mutuo;
- Il sistema delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Pianificazione urbana e regionale;
- Le norme in materia di gestione ambientale, tutela delle risorse naturali e sviluppo sostenibile;
- Il sistema di acqua e di silvicoltura e pesca;
- Determinare la direzione e l'organizzazione generale dell'istruzione, della ricerca scientifica e formazione professionale;
- La creazione di istituzioni pubbliche e le altre persone giuridiche di diritto pubblico;
- La nazionalizzazione delle imprese e il sistema di privatizzazione.
Oltre alle materie di cui al comma precedente, il Parlamento ha il potere di emanare leggi relative al conseguimento degli obiettivi di base della vita economica, sociale, stato ambientale e culturale. 

ARTICOLO 72
Materie diverse da quelle in materia di diritto sono in campo normativo.

ARTICOLO 73
Testi presi in forma legislativa può essere modificata per decreto, previo parere conforme della Corte costituzionale, quando si sono verificati in un'area dedicata per l'esercizio del potere regolamentare.

ARTICOLO 74
Lo stato di assedio può essere dichiarata dal regio decreto controfirmato dal Capo del Governo, per un periodo di trenta giorni. Questo periodo può essere prorogato solo per legge.

ARTICOLO 75
Parlamento ha approvato la legge di bilancio, presentata da priorità alla Camera dei Rappresentanti, come previsto da una legge organica. Ciò determina la natura delle informazioni, i documenti ei dati necessari ad arricchire i dibattiti parlamentari sul disegno di legge finanziaria.
Spese in conto capitale necessario per realizzare i piani strategici di sviluppo o programmi pluriennali, sono passati solo una volta, dopo l'approvazione dello stesso da parte del Parlamento e sarà rinnovata automaticamente per tutta la durata. Solo il governo ha il diritto di file bollette di modificare il programma e adottato.
Se alla fine dell'anno fiscale, il disegno di legge finanziaria è passato o meno superato a causa della sua presentazione alla Corte Costituzionale ai sensi della sezione 132 di questa Costituzione, il governo apre con decreto i fondi necessari per lo svolgimento dei servizi pubblici e l'esercizio della loro missione, secondo le proposte di bilancio presentate per l'approvazione.
In questo caso, i ricavi continuano ad essere applicate in conformità alle leggi e regolamenti riguardanti l'eccezione, però, le entrate per l'eliminazione proposto nel disegno di legge finanziaria. Quanto a coloro per i quali il progetto ha detto comporta una riduzione dei tassi, sarà applicata la tariffa nuova proposta.

ARTICOLO 76
Il Governo presenta annualmente al Parlamento una legge per risolvere la legge finanziaria per l'anno precedente. Questa legge prevede lo stock dei bilanci di capitale il cui mandato è scaduto.

ARTICOLO 77
Il parlamento e il governo deve garantire la conservazione dell'equilibrio delle finanze statali.
Il governo può opporsi le proprie ragioni, l'inammissibilità di qualsiasi proposta o modifica introdotta dai membri del Parlamento in cui la loro adozione sarebbe risultato in relazione alla legge finanziaria, una riduzione delle risorse pubbliche e la creazione o peggioramento cariche pubbliche.
L'esercizio del potere legislativo

ARTICOLO 78
L'iniziativa legislativa appartiene congiuntamente al capo del governo e membri del Parlamento.
Le fatture sono depositate in primo luogo sul tavolo della Camera dei Rappresentanti. Tuttavia, le fatture per le quali enti locali, lo sviluppo regionale e degli affari sociali si depositano principalmente l'ufficio della Camera dei Consiglieri.

ARTICOLO 79
Il governo può dichiarare l'inadeguatezza di qualsiasi proposta o emendamento che non è una questione di diritto.
In caso di disaccordo, la Corte costituzionale decide, entro otto giorni, su richiesta del Presidente della due Camere del Parlamento o il capo del governo.

ARTICOLO 80
Progetti e proposte legislative presentate per l'esame alle commissioni il cui lavoro continua tra le sessioni.

ARTICOLO 81
Il governo può prendere tra le sessioni, con l'accordo delle commissioni competenti delle due Camere, decreto-legge che deve essere durante la successiva sessione regolare del Parlamento, soggetta a ratifica di essa.
La bozza di decreto-legge è previsto sulla tabella della Camera dei Rappresentanti.E 'considerato successivamente dalle commissioni competenti delle due Camere per raggiungere una decisione congiunta entro sei giorni. In caso contrario, la decisione viene presa dalla commissione competente della Camera dei Rappresentanti.

ARTICOLO 82
L'agenda di ogni camera è determinata dalla sua presidenza. Esso comprende le fatture e le bollette, la priorità secondo l'ordine che il governo ha impostato.
Un giorno al mese almeno è riservata per l'esame di progetti di legge, compresi quelli dell'opposizione.

ARTICOLO 83
I membri di ciascuna Camera del Parlamento e il governo hanno il diritto di emendamento. Dopo l'apertura del dibattito, il governo può opporsi all'esame di qualsiasi emendamento che non è mai stato presentato alla commissione interessata.
Se la richiesta del governo, la Camera che fare con il testo in discussione, si pronuncia con un solo voto su tutto o parte di esso, conservando solo gli emendamenti proposti o accettati dal Governo. La Camera può opporsi a tale procedura a maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 84
Qualsiasi progetto di legge o disegno di legge è esaminato successivamente dalle due Camere del Parlamento per ottenere l'adozione di un testo identico. La Camera dei Rappresentanti delibera sulle bollette primo e proposte legislative avviate dai membri della Camera dei Consiglieri deve discutere prima le bollette iniziata dai suoi membri. Una casa in un testo approvato dalla Camera altri, discute il testo è stato trasmesso.
La Camera dei Rappresentanti in ultima analisi, ha adottato il testo discusso. Il voto può avvenire a maggioranza assoluta dei membri presenti, nel caso del testo relativo agli enti locali e settori collegati allo sviluppo regionale e affari sociali.

ARTICOLO 85
I progetti di legge organico e le proposte sono oggetto di una votazione dalla Camera dei Rappresentanti solo dopo un periodo di dieci giorni dal deposito presso l'ufficio della Camera e la stessa procedura di cui all'articolo 84. Sono infine adottato a maggioranza dei presenti che del Consiglio. Tuttavia, quando un progetto o una proposta di legge organica sulla Camera dei Consiglieri, o alle autorità locali o degli affari sociali, la votazione ha luogo a maggioranza dei membri della Camera.
Leggi organiche relative alla Camera dei Consiglieri deve essere passato in termini identici da entrambe le Camere del Parlamento.
Leggi organiche sarà promulgata finché la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla loro conformità con la Costituzione.
ARTICOLO 86
Leggi organiche in questa Costituzione sono stati presentati per l'approvazione al Parlamento in un periodo non superiore alla durata della legislatura successiva alla promulgazione della Costituzione.

TITOLO V - POTERE ESECUTIVO

ARTICOLO 87
Il governo è costituito dal Capo del Governo e dei Ministri, e può includere anche i segretari di Stato.
Una legge organica definisce, in particolare, le norme che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento di attività di governo, e lo status dei suoi membri.
Determina anche se in contrasto con la funzione di governo, le norme che limitano l'accumulo di funzioni, così come quelle che disciplinano la spedizione, da parte del governo uscente, da parte del governo uscente, gli affari istituzionali

ARTICOLO 88
Dopo la nomina di membri del governo dal re, il capo del governo e mostre prima di due rami del Parlamento, il programma da realizzare. Questo programma deve chiare linee guida per l'azione che il Governo intende condurre nei vari settori dell'attività nazionale, anche in settori rilevanti per la politica economica, sociale, ambientale, culturale e degli affari esteri.
Questo programma è oggetto di dibattito in entrambe le Camere. E 'seguita da un voto della Camera dei Rappresentanti.
Il Governo è investito dopo guadagnando la fiducia della Camera dei Rappresentanti, ha espresso con il voto della maggioranza assoluta dei componenti di quella casa, a favore del programma di Governo 
I ministri sono responsabili, ciascuno nella zona sotto la sua carica e come parte del governo di solidarietà, l'attuazione della politica del governo.
Ministri svolgere le missioni assegnate loro dal capo del governo. Essi riferiscono al Consiglio di Governo.
Essi possono delegare alcune delle proprie responsabilità ai segretari di Stato.

ARTICOLO 94
I membri del governo sono penalmente responsabili dinanzi ai giudici delle Nazioni Unite per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
La legge determina le modalità di questa responsabilità.

TITOLO VI - RAPPORTI TRA I POTERI
Il rapporto tra il Re e il legislativo

ARTICOLO 95
Il Re può applicare a entrambe le Camere del Parlamento ha reso una nuova lettura di qualsiasi legge o proposta di legge.
La richiesta di una nuova lettura è fatta a mezzo posta. Questa nuova interpretazione non può essere rifiutata.

ARTICOLO 96
Il Re, previa consultazione con il presidente della Corte Costituzionale e ha informato il Capo del Governo, il Presidente della Camera dei Rappresentanti e del Presidente della Camera dei Consiglieri, dal decreto di scioglimento delle due Camere o una di esse soltanto.
Lo scioglimento avviene dopo il messaggio dal re alla nazione.

ARTICOLO 97
L'elezione del nuovo Parlamento o la Casa nuova arriva due mesi, al più tardi, dopo lo scioglimento.

ARTICOLO 98
Quando una casa è sciolto, il suo successore potrebbe essere solo un anno dopo la sua elezione, a meno che non maggioranza di governo non può essere raggiunto entro la Camera dei rappresentanti appena eletto.

ARTICOLO 99
La dichiarazione di guerra, ha deciso in Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 49 della presente Costituzione, avviene dopo la notifica da parte del re in Parlamento.
I rapporti tra legislativo ed esecutivo

ARTICOLO 100
Una sessione a settimana è riservata a ciascuna Camera di priorità alle domande dei membri di questi ultimi e le risposte dei governi.
Il governo deve rispondere entro venti giorni dalla data in cui è stato sequestro della questione.
Le risposte alle domande di politica è dato dal capo del governo. Una seduta al mese è riservata a coloro domande e le risposte possono essere presentate alla Camera interessato entro trenta giorni dalla data di trasmissione al capo del governo.

ARTICOLO 101
Il capo del Governo presenta al Parlamento una relazione sull'andamento dei lavori per l'azione di governo, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri della Camera dei Rappresentanti o la maggioranza della Camera dei Consiglieri.
Una riunione annuale è riservato dal Parlamento per la discussione e valutazione delle politiche pubbliche.

ARTICOLO 102
Le commissioni competenti in entrambe le Camere possono chiedere un funzionari udito e istituzioni governative e imprese, in presenza e sotto la responsabilità dei ministri responsabili per loro.

ARTICOLO 103
Il capo del Governo può impegnare la responsabilità del governo alla Camera dei Rappresentanti, una dichiarazione di politica o di una votazione sul testo.
La fiducia non può essere rifiutata o ha respinto il testo a maggioranza assoluta dei membri della Camera dei Rappresentanti.
La votazione si svolgerà tre giorni chiaro dopo la questione della fiducia è stata sollevata.
Il rifiuto della fiducia comporta le dimissioni del governo.

ARTICOLO 104
Il capo del governo può sciogliere la Camera dei rappresentanti, con decreto del Consiglio dei ministri, sentito il Re, il presidente della Camera e il Presidente della Corte Costituzionale.
L'attuale capo del governo alla Camera dei Rappresentanti dichiarazioni comprese le ragioni e gli scopi della presente decisione.

ARTICOLO 105
La Camera dei Rappresentanti può mettere in discussione la responsabilità del governo attraverso il voto di una mozione di censura. Questo è ammissibile solo se è sottoscritta da almeno un quinto dei membri della Camera uno.
La mozione di censura è approvata dalla Camera dei rappresentanti con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il voto può avvenire solo tre giorni dopo il deposito della mozione. Il voto di censura comporta le dimissioni del governo.
Quando il governo è censurato dalla Camera dei Rappresentanti, nessuna mozione di sfiducia della Camera è ammissibile per un periodo di un anno.

ARTICOLO 106
La Camera dei Consiglieri può interrogare il governo per mezzo di una mozione firmata da almeno un quinto dei suoi componenti. Non può essere passato, tre giorni dopo la sua presentazione, a maggioranza assoluta dei componenti di questa Assemblea.
Il testo della mozione interpellanza è immediatamente rivolto dal Presidente della Camera dei Consulenti del capo del governo, che ha un periodo di sei giorni a comparire dinanzi alla Camera la risposta del governo. Questa è seguita da un dibattito senza votazione.

TITOLO VII - LA MAGISTRATURA
L'indipendenza della magistratura

ARTICOLO 107
La magistratura è indipendente dal potere legislativo e potere esecutivo.
Il re è il garante dell'indipendenza della magistratura.

ARTICOLO 108
I giudici sono nominati a vita.

ARTICOLO 109
Ogni intervento è vietata nei casi portati davanti alla giustizia. Nella sua funzione giurisdizionale, il giudice non può ordinare o ricevere istruzioni o essere sottoposti ad alcuna pressione.
Ogni volta che ritiene che la sua indipendenza è minacciata, il giudice deve entrare nel Consiglio superiore della magistratura.
Il mancato dal giudice nel suo dovere di indipendenza e imparzialità, è una colpa grave professionale, fatte salve le eventuali conseguenze legali.
La legge punisce chiunque cerchi di influenzare il giudice illegalmente.

ARTICOLO 110
I giudici sono tenuti a fare solo l'applicazione della legge. Le decisioni della Corte sono fatte esclusivamente sulla base della applicazione imparziale della legge.
I pubblici ministeri sono tenuti all'applicazione della legge e deve essere conforme alle istruzioni scritte da parte dell'autorità gerarchica.

ARTICOLO 111
I giudici hanno la libertà di espressione, compatibile con il loro dovere di riservatezza e di etica giudiziaria.
Essi possono appartenere a associazioni o per creare associazioni professionali, in conformità con i doveri di imparzialità e di indipendenza previsti dalla legge.
Essi non possono unirsi a partiti politici o sindacati.

ARTICOLO 112
Lo stato dei giudici è fissato da una legge organica.
Il Consiglio supremo della magistratura

ARTICOLO 113
Il Consiglio supremo della magistratura applica le garanzie accordate ai giudici, con particolare riguardo alla loro indipendenza, la loro nomina, promozione, il pensionamento e la loro disciplina.
Su sua iniziativa, prepara relazioni sullo stato della giustizia e del sistema giudiziario, e formula raccomandazioni appropriate al riguardo.
Su richiesta del re, del governo o del Parlamento, i pareri del Consiglio su questioni di questioni relative alla giustizia, fatto salvo il principio della separazione dei poteri.

ARTICOLO 114
Singole decisioni del Consiglio supremo della magistratura è oggetto di ricorso per abuso di potere, prima il più alto tribunale amministrativo del Regno.

ARTICOLO 115
Il Consiglio supremo della magistratura è presieduto dal re. Si compone di:
- Il Primo Presidente della Corte Suprema di Presidente designato;
- Re del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
- Il presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione;
- 4 eletti, tra i quali, da parte dei giudici magistrati di appello;
- 6 eletti, tra i quali, dai magistrati dei tribunali di primo grado;
La rappresentanza dei giudici donne deve essere assicurato tra i dieci membri eletti, in proporzione alla loro presenza nel corpo della magistratura.
- Il mediatore;
- Presidente del Consiglio Nazionale dei Diritti Umani;
- 5 persone nominate dal re, noti per la loro competenza, imparzialità e integrità, oltre che per il loro contributo distinti a favore della indipendenza della magistratura e dello Stato di diritto, un membro viene nominato dal Segretario generale del Consiglio superiore degli ulema.

ARTICOLO 116
Il Consiglio supremo della magistratura è di almeno due sessioni all'anno.
Ha l'autonomia amministrativa e finanziaria.
In ambito disciplinare, il Consiglio supremo della magistratura è frequentato da giudici, ispettori esperti.
L'elezione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ed i criteri per la gestione delle carriere dei giudici e le regole del procedimento disciplinare è fissata da una legge organica.
Nei casi che riguardano magistrati, il Consiglio supremo della magistratura considera la valutazione relazioni preparate dall'autorità gerarchica a cui riferire.
I diritti dei contendenti,
regole della giustizia

ARTICOLO 117
Il giudice è responsabile della tutela dei diritti e delle libertà e la sicurezza giuridica degli individui e dei gruppi, così come l'applicazione della legge.

ARTICOLO 118
L'accesso alla giustizia è garantito ad ogni persona per difendere i loro diritti ed interessi tutelati dalla legge.
Tutti gli atti giuridici, normativi o individuale, prese in materia amministrativa, può essere oggetto di ricorso dinanzi al giudice amministrativo competente.

ARTICOLO 119
Ogni persona accusata è presunto innocente fino a condanna da un tribunale passata in giudicato.

ARTICOLO 120
Ogni individuo ha diritto ad un processo equo e una decisione in tempi ragionevoli.
I diritti della difesa garantito in tutti i tribunali.

ARTICOLO 121
Nei casi in cui previsto dalla legge, la giustizia è gratuito per coloro che non hanno le risorse per citare in giudizio.

ARTICOLO 122
Danni causati da errori giudiziari sono indennizzabili a spese dello Stato.

ARTICOLO 123
Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge disponga altrimenti.

ARTICOLO 124
Le sentenze sono resi ed eseguite in nome del re e secondo la legge.

ARTICOLO 125
Tutte le sentenze devono essere motivate e pronunciate in pubblica udienza, come previsto dalla legge.

ARTICOLO 126
Sentenze definitive sono vincolanti per tutti.
Le autorità pubbliche dovrebbero fornire la necessaria assistenza quando viene richiesto durante il processo. Essi sono inoltre tenuti a fornire assistenza alla esecuzione delle decisioni.

ARTICOLO 127
Organi giurisdizionali ordinari o speciali sono stati creati dalla legge.
Non può essere creato in tribunale speciale.

ARTICOLO 128
La polizia che agisce sotto l'autorità dei pubblici ministeri e giudici per tutte le questioni relative alle indagini e verifiche necessarie per l'accertamento dei reati, i trasgressori l'arresto e l'istituzione della verità.

TITOLO VIII - DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ARTICOLO 129
Ci sarà una Corte costituzionale.

ARTICOLO 130
La Corte costituzionale è composta da dodici membri nominati per un periodo di nove anni. Sei membri sono nominati dal re, tra cui un membro nominato dal Segretario Generale del Consiglio Superiore degli Ulema, e sei membri sono eletti, per metà dalla Camera dei Rappresentanti, la metà della Camera dei Consiglieri tra i candidati nominati dall'Ufficio di ogni casa, dopo un voto segreto e la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
Se entrambe le Camere del Parlamento o di uno di essi non si eleggono i membri del di cui sopra entro il periodo necessario per il rinnovo, la Corte esercita le sue funzioni e prende decisioni sulla base di una membri del quorum ignorando non ancora eletto.
Ogni classe di appartenenza può essere rinnovato per un terzo ogni tre anni.
Il presidente della Corte costituzionale è nominato dal re fra i membri che compongono la Corte.
I membri della Corte costituzionale sono scelti tra persone con alta formazione in campo giuridico e in una sentenza giudiziaria, dottrinale o amministrativa, che hanno esercitato la loro professione da oltre quindici anni, e noti per la loro imparzialità ed integrità . 

ARTICOLO 131
Una legge organica determina le regole di organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale, e la procedura da seguire prima e la situazione dei suoi membri.
Determina inoltre le funzioni incompatibili, comprese quelle relative ai professionisti, stabilisce le condizioni dei primi due tre anni rinnovi e le procedure per la sostituzione di membri inattivi, si è dimesso o è morto mentre era in carica.

ARTICOLO 132
La Corte costituzionale esercita i poteri ad essa attribuiti dagli articoli della Costituzione e le disposizioni di leggi organiche. Essa inoltre decidere sul corretto svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento e del referendum.
Leggi organiche, prima della loro promulgazione e dei regolamenti della Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri, prima della realizzazione, deve essere presentata alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla loro conformità con la Costituzione.
Allo stesso fine, le leggi e gli impegni internazionali può essere deferita alla Corte costituzionale prima della loro promulgazione o ratifica da parte del Re, il capo del governo, il presidente della Camera dei Rappresentanti, il presidente della Camera dei Consiglieri, o il quinto membro della Camera dei Rappresentanti o quaranta membri della Camera dei Consiglieri.
Nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Corte Costituzionale si pronuncia entro un mese dalla notifica. Tuttavia, su richiesta del governo, se c'è urgenza, tale termine è ridotto a otto giorni.
In questi casi, rinvio alla Corte costituzionale sospende il termine per la promulgazione.
Si decide sulla legittimità della elezione dei membri del Parlamento entro un anno dalla data di scadenza del termine legale di ricorso. Tuttavia, la Corte può, al di là di questo periodo per giusta causa, se il numero dei ricorsi o natura richiede.

ARTICOLO 133
La Corte costituzionale è competente a intrattenere un 'eccezione di incostituzionalità sollevata nel corso di un processo, quando supportate da una delle parti che la legge su cui l'esito del caso, viola i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione.
Una legge organica determina le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 134
Una disposizione dichiarata incostituzionale sulla base dell'articolo 132 della presente Costituzione è promulgata o attuate. Una disposizione dichiarata incostituzionale sulla base dell'articolo 133 si estingue alla data fissata dalla Corte nella sua decisione.
Le decisioni della Corte costituzionale non sono soggette ad appello. Essi sono vincolanti per le autorità pubbliche e tutte le autorità amministrative e giudiziarie.

TITOLO IX - REGIONI E ENTI LOCALI

ARTICOLO 135
Le autorità locali del Regno sono le regioni, prefetture, province e comuni.
Essi sono persone giuridiche di diritto pubblico e di gestire i propri affari in modo democratico.
I Consigli delle regioni e dei comuni sono eletti a suffragio universale diretto.
Qualsiasi altra autorità locale è creato per legge, se del caso, in sostituzione di uno o più località di cui al primo comma.

ARTICOLO 136
L'organizzazione territoriale del Regno si basa sui principi di autonomia, la cooperazione e la solidarietà. Assicura la partecipazione delle popolazioni colpite a gestire il loro business e il loro contributo per la promozione integrata e lo sviluppo umano sostenibile.

ARTICOLO 137
Regioni e altri enti locali coinvolti nell'attuazione della politica generale della politica statale e regionale attraverso i loro rappresentanti alla Camera dei Consiglieri.

ARTICOLO 138
I presidenti dei consigli regionali e i presidenti di altre collettività territoriali eseguono le deliberazioni e decisioni di questi consigli.

ARTICOLO 139
Meccanismi partecipativi di dialogo e concertazione sono fissati dai Consigli delle regioni e degli altri Consigli territoriali per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni nello sviluppo e monitoraggio dei programmi di sviluppo.
I cittadini e le associazioni possono esercitare il diritto di petizione per richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, una questione di interesse.

ARTICOLO 140
Sulla base del principio di sussidiarietà, gli enti locali hanno competenze specifiche, competenze, condivise con lo Stato e coloro che sono trasferibili da lui.
Regioni e altri enti territoriali hanno nei loro rispettivi campi e nella loro giurisdizione, l'autorità di regolamentazione per l'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 141
Regioni e altre autorità locali hanno le proprie risorse finanziarie e le risorse finanziarie assegnate dallo Stato.
Qualsiasi trasferimento di poteri dallo Stato alle amministrazioni locali devono essere accompagnati da un corrispondente trasferimento di risorse.

ARTICOLO 142
È stato creato per un determinato periodo, alle regioni, un fondo di promozione sociale per l'inversione di deficit nello sviluppo umano, infrastrutture e attrezzature.
Ci sono, inoltre, un interregionale fondo di solidarietà per un'equa distribuzione delle risorse per ridurre le disparità tra le regioni.

ARTICOLO 143,
Nessuna autorità locale non può esercitare autorità su un altro.
Nello sviluppo e monitoraggio dei programmi di sviluppo regionale e dei modelli regionali di pianificazione territoriale, la regione offre, sotto la guida del presidente dell'Associazione, un ruolo preminente rispetto ad altre comunità, nel rispetto delle competenze proprio loro.
Quando l'assistenza di numerose autorità locali è necessario per un progetto, le comunità colpite concordare le modalità della loro cooperazione.

ARTICOLO 144
Le autorità locali possono formare gruppi per la condivisione delle risorse e programmi.

ARTICOLO 145
Negli enti locali, i walis di regioni e i governatori di province e prefetture rappresentano il governo centrale.
A nome del governo, essi assicurano l'applicazione delle leggi, mettono in opera i regolamenti e le decisioni del governo ed esercitano il controllo amministrativo.
I Walis e governatori hanno assistono i presidenti delle autorità locali tra cui i presidenti dei consigli regionali per l'attuazione di piani e programmi di sviluppo.
Sotto l'autorità dei ministri interessati, coordinano le attività dei servizi decentrati del governo centrale e garantire il corretto funzionamento.

ARTICOLO 146
Una legge organica dello Stato:
- Le condizioni per una gestione democratica della loro affari da parte delle regioni e di altre autorità territoriali, il numero dei consiglieri, le regole di ammissibilità, incompatibilità e dove proibito il cumulo dei mandati, e il sistema elettorale e disposizioni volte ad assicurare una maggiore partecipazione delle donne in questi consigli;
- Le condizioni per l'attuazione delle deliberazioni e decisioni dei consigli regionali e altre autorità locali, ai sensi del punto 138;
- Le condizioni per l'esercizio del diritto di petizione ai sensi dell'articolo 139 sezione;
- Le competenze, le abilità, condiviso con lo Stato e quelli che loro sono trasferibili alle regioni e altri enti locali, ai sensi dell'articolo 140;
- Il sistema finanziario delle regioni e degli altri enti locali;
- L'origine delle risorse finanziarie delle regioni e degli altri enti territoriali, a norma dell'articolo 141;
- Le risorse e le procedure dei fondi per migliorare la solidarietà sociale e inter-regionale di cui al punto 142;
- I termini e le condizioni di formazione dei gruppi di cui all'articolo 144;
- Le disposizioni di promuovere lo sviluppo delle intercomunale ed i meccanismi per garantire l'adattamento della organizzazione territoriale a tale scopo;
- Regole di governance per il corretto funzionamento del self-government, il controllo della gestione dei fondi e dei programmi, la valutazione delle azioni e responsabilità.

TITOLO X - LA CORTE DEI CONTI

ARTICOLO 147
La Corte dei conti è l'istituzioni superiori di controllo del Regno. La sua indipendenza è garantita dalla Costituzione.
La Corte dei conti è responsabile per la tutela dei principi e dei valori del buon governo, trasparenza e responsabilità dello Stato e degli enti pubblici.
La Corte dei conti il compito di monitorare le prestazioni delle leggi finanziarie di alto livello. Assicura la regolarità delle spese e delle entrate agenzie sotto il suo controllo in base alla legge e valuta la gestione. E le sanzioni, se del caso, le violazioni delle norme che regolano tali operazioni.
La Corte dei Conti controlla e monitora le dichiarazioni di beni, revisioni dei conti dei partiti politici e verifica la regolarità delle spese delle elezioni.

ARTICOLO 148
La Corte dei conti assiste il Parlamento in materia di controllo della finanza pubblica.Lei risponde alle domande e consultazioni legate alle funzioni di legislazione, controllo e valutazione, effettuata da parte del Parlamento e della finanza pubblica.
La Corte dei conti assiste il giudice.
La Corte dei conti assiste il governo in settori di sua competenza ai sensi di legge.
Si pubblica tutti i suoi lavori tra cui relazioni speciali e delle decisioni giudiziarie.
Esso presenta una relazione annuale al Re di tutte le sue attività, trasmette anche al Capo del Governo e dei Presidenti delle due Camere del Parlamento. Questo rapporto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Una dichiarazione di attività della Corte è presentato dal suo Presidente prima al Parlamento. E 'seguita da una discussione.

ARTICOLO 149
La Corte dei Conti Regionale è responsabile per l'audit e la gestione delle regioni e degli altri enti territoriali e loro raggruppamenti.
Essi eventuale sanzione, violazioni delle norme che regolano le operazioni finanziarie pubbliche.

ARTICOLO 150
La composizione, organizzazione, funzioni e procedure di lavoro della Corte dei conti e dei tribunali regionali dei conti sono stabilite dalla legge.

TITOLO XI - DEL CONSIGLIO ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE

ARTICOLO 151
È istituito un Comitato economico, sociale e ambientale.

ARTICOLO 152
E' istiruito Economico, sociale e ambientale può essere consultato dal governo, la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri su tutte le questioni della vita economica, sociale o ambientale.
Dà il suo parere sugli orientamenti generali dell'economia nazionale e dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 153
La composizione, l'organizzazione, le funzioni e le procedure operative del Consiglio economico, sociale e ambientale sono determinate da una legge organica.

TITOLO XII - BUON GOVERNO
Principi generali

ARTICOLO 154
I servizi pubblici sono organizzati sulla base della parità di accesso dei cittadini, la copertura equa del territorio nazionale e la continuità dei servizi.
Sono soggetti a standard di qualità, trasparenza, responsabilità e responsabilità, e deve essere governato da principi e valori democratici sanciti dalla Costituzione.

ARTICOLO 155
Gli agenti svolgono le loro funzioni secondo i principi dello Stato di diritto, neutralità, trasparenza, correttezza, e di interesse generale.

ARTICOLO 156
I servizi pubblici siano adattate ai loro utenti e tenere traccia delle loro osservazioni, suggerimenti e reclami.
Essi rappresentano per la gestione dei fondi pubblici in conformità della legislazione in vigore e soggetti a questo proposito, gli obblighi di monitoraggio e valutazione.
ARTICOLO 157
Una carta dei servizi pubblici stabilisce tutte le regole di buon governo per l'operazione del governo, regioni e altri enti locali ed enti pubblici.
ARTICOLO 158
Qualsiasi persona eletta o nominata, pubblici uffici deve stabilire, con le modalità previste dalla legge, una dichiarazione scritta di beni e le attività da essa detenute, direttamente o indirettamente, al suo insediamento, durante l'attività e cessazione della stessa.
ARTICOLO 159
Gli organismi incaricati di buon governo sono indipendenti. Hanno il sostegno di organi statali. La legge può, se necessario, creare istanze aggiuntive di regolamentazione e buona governance. 

ARTICOLO 160
Tutte le istituzioni e gli organismi di cui agli articoli da 161 a 170 di questa Costituzione deve presentare una relazione sulla propria attività almeno una volta all'anno. Questi rapporti sono presentati al Parlamento e sono oggetto di dibattito.
Istituzioni e gli organismi a tutela dei diritti e delle libertà, del buon governo, sviluppo umano e sostenibile e la democrazia partecipativa
Le istanze di tutela e promozione dei diritti umani

ARTICOLO 161
Il Consiglio nazionale per i diritti umani è un'istituzione indipendente e pluralista nazionale, costituito per affrontare tutte le questioni relative alla difesa e alla tutela dei diritti umani e delle libertà, la garanzia di piena e la promozione e la conservazione della dignità, i diritti e le libertà individuali e collettive dei cittadini, e questo nel rispetto di riferimento nazionale e universale nel campo.

ARTICOLO 162
Il mediatore è una missione indipendente nazionale e specializzate, come parte della la relazioni tra amministrazione e utenti, per difendere i diritti, per rafforzare lo Stato di diritto e di diffondere i principi della giustizia e della correttezza, e dei valori morali e trasparenza nella gestione del governo, istituzioni pubbliche, enti locali e le agenzie investiti di potere pubblico.

ARTICOLO 163
Il Consiglio della comunità marocchina all'estero, è il principale responsabile per il rilascio di pareri sulla direzione delle politiche pubbliche per assicurare i marocchini che vivono all'estero di mantenere stretti legami con la propria identità marocchina, misure volte per garantire i loro diritti e salvaguardare i loro interessi, e contribuire allo sviluppo umano sostenibile dei loro paesi di origine e il suo progresso.

ARTICOLO 164
L'autorità responsabile per le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione, istituito ai sensi dell'articolo 19 di questa Costituzione, provvedono in particolare il rispetto dei diritti e delle libertà previste in quella sezione, fatte salve le responsabilità del Consiglio nazionale per i diritti umani.
Le istanze di buon governo e di regolazione

ARTICOLO 165
L'Alta Autorità della Comunicazione Audiovisiva è un'istituzione responsabile per assicurare il rispetto per l'espressione pluralistica di opinione e di pensiero e il diritto d'informazione nel settore degli audiovisivi e questo, secondo il valori di civiltà e le leggi fondamentali del Regno.

ARTICOLO 166
Il Consiglio della concorrenza è un'autorità amministrativa indipendente, come parte della organizzazione di una concorrenza libera e leale, per garantire trasparenza e correttezza nelle relazioni economiche, in particolare attraverso l'analisi ed il controllo della concorrenza di mercato, controllo delle pratiche anticoncorrenziali, pratiche commerciali sleali e le operazioni di concentrazione economica e del monopolio.

ARTICOLO 167
L'integrità nazionale e la lotta contro la corruzione, istituita ai sensi della sezione 36, tra cui la missione di coordinare, controllare e monitorare l'attuazione delle politiche per prevenire e combattere contro corruzione, per raccogliere e diffondere informazioni in questo settore, di contribuire alla moralizzazione della vita pubblica e rafforzare i principi di buon governo, cultura del servizio pubblico e dei valori della cittadinanza responsabile.
Organi di promuovere lo sviluppo umano sostenibile e la democrazia partecipativa

ARTICOLO 168
Ci sarà un Consiglio supremo di istruzione, formazione e ricerca scientifica.
Questo Consiglio è un organo consultivo competente per il rilascio il proprio parere su tutte le politiche pubbliche e sulle questioni di interesse nazionale per la ricerca, la formazione e scientifica, così come gli obiettivi e il funzionamento delle agenzie responsabili di queste aree. Essa contribuisce inoltre alla valutazione delle politiche pubbliche e programmi condotti in questi settori.

ARTICOLO 169
Il Consiglio consultivo della famiglia e bambini, istituito ai sensi della sezione 32 della presente Costituzione, ha la missione di monitorare la situazione della famiglia e dei bambini, per dare il suo parere sui piani nazionali per queste zone, a condurre il dibattito pubblico sulle politiche familiari e per monitorare l'attuazione dei programmi nazionali avviati da vari dipartimenti, strutture e agenzie.

ARTICOLO 170
Il Consiglio della Gioventù e l'azione comunitaria istituito ai sensi dell'articolo 33 della presente Costituzione, è un organo consultivo in materia di tutela dei minori e la promozione della vita comunitaria. E 'responsabile per lo studio e monitoraggio di tali aree e temi di avanzare proposte su qualsiasi argomento di uno sviluppo economico, sociale e culturale di diretto interesse per i giovani e l'azione della comunità, e lo sviluppo delle energie creative dei giovani , e incoraggiare la partecipazione alla vita nazionale, in uno spirito di cittadinanza responsabile.

ARTICOLO 171
Le leggi determineranno la composizione, l'organizzazione, i poteri e le regole di funzionamento delle istituzioni e degli enti di cui alle sezioni 160-170 di questa Costituzione e, se del caso, le situazioni di incompatibilità.

TITOLO XIII - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 172
L'iniziativa di modifica della Costituzione appartiene al Re, il capo del governo alla Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri.
Il Re può fare riferimento direttamente al referendum il progetto di revisione che prende l'iniziativa.

ARTICOLO 173
La proposta di revisione presentata da uno o più membri delle due Camere del Parlamento sono adottate a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Questa proposta è soggetta alla Casa altri che adotta la stessa maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
La proposta di modifica formulate dal Capo del Governo è soggetta alle Gabinetto previa delibera del Consiglio di Governo.

ARTICOLO 174
Progetti e proposte di revisione della Costituzione sono oggetto di un referendum per decreto.
La revisione della Costituzione sarà definitiva dopo l'approvazione con un referendum.
Il Re, previa consultazione con il presidente della Corte Costituzionale, presentata per decreto in Parlamento un progetto di revisione di talune disposizioni della Costituzione.
Il Parlamento, convocato dal re in entrambe le camere insieme, che approva la maggioranza dei due terzi dei membri.
Il Regolamento della Camera dei Rappresentanti stabilisce le modalità di applicazione della presente disposizione.
La Corte costituzionale controlla il processo a causa della revisione e proclamare i risultati.

ARTICOLO 175
Nessuna recensione non può contenere disposizioni relative al Islam, la forma monarchica di governo, la scelta democratica della nazione o l'acquis in materia di libertà e diritti fondamentali sanciti nella Costituzione.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 176
Fino alla elezione delle Camere del Parlamento ai sensi della presente Costituzione, le Camere attualmente in servizio continuano ad assumere le loro responsabilità, anche passando le leggi necessarie per l'attuazione delle nuove Camere del Parlamento, fatte salve le ai sensi della sezione 51 della presente Costituzione.

ARTICOLO 177
Il Consiglio costituzionale in conformità continuare ad esercitare le sue funzioni fino a quando l'installazione della Corte costituzionale le cui abilità e criteri per la nomina dei membri sono stati determinati dalla presente Costituzione.

ARTICOLO 178
Il Consiglio superiore della magistratura, attualmente in servizio continuano ad esercitare i suoi poteri fino a quando l'installazione del Consiglio superiore della magistratura in base alla Costituzione.

ARTICOLO 179
I testi in vigore relative alle istituzioni e agli organi di cui al titolo XII, così come il Consiglio economico e sociale e il Board of Education, restano in vigore finché non verrà sostituito in conformità con le disposizioni della presente Costituzione.

ARTICOLO 180
Fatte salve le disposizioni transitorie in questo titolo, è abrogato il testo della Costituzione revisionata, promulgata dal Dahir n ° 1-96-157 del 23 Jumada I 1417 (7 ottobre 1996).

* Fonte: http://www.ajyalitalia.it/forum/discussioni-generali-vf45/traduzione-italiano-della-nuova-costituzione-del-regno-del-marocco-vt4639.htm

 


l

Ripreso dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana
http://www.chiesacattolica.it/

bagnasco2.JPG (11945 byte)
Angelo Bagnasco

Nuova "prolusione" del Card. Angelo Bagnasco
al Consiglio della Conferenza dei Vescovi

Ancona 24-27 gennaio 2011 (stralcio da:

" ... deterioramento del costume e del linguaggio pubblico, nonché
la reciproca, sistematica denigrazione, poiché così è il senso civico a
corrompersi, complicando ogni ipotesi di rinascimento anche politico".
"racconti che, se confermati rilevano stili di vita incompatibili con la dignità delle persone e il decoro delle istituzioni ..."

 

sant-ambrogio.jpeg (14057 byte)
Perdono di Ambrogio a Teodosio, 309.
Duomo di Milano - Tela di A. van Dick

 

Dalla CEI -  Conferenza Episcopale Italiana

CONSIGLIO PERMANENTE,
Ancona, 26 - 29 settembre 2011



PROLUSIONE DEL CARDINALE PRESIDENTE

(Stralcio dei
paragrafi 8, 9, 10)

Venerati
   e cari Confratelli,
......................................................................
......................................................................

8. Conosciamo le preoccupazioni che pulsano nel corpo vivo del Paese, e non ci sfugge certo quel che, a più riprese, si è tentato di fare e ancora si sta facendo per fronteggiarle.
   L'impressione tuttavia è che, stando a quel che s'è visto, non sia purtroppo ancora sufficiente. Colpisce la riluttanza a riconoscere l'esatta serietà della situazione al di là di strumentalizzazioni e partigianerie; amareggia il metodo scombinato con cui a tratti si procede, dando l'impressione che il regolamento dei conti personali sia prevalente rispetto ai compiti istituzionali e al portamento richiesto dalla scena pubblica, specialmente in tempi di austerità.
   Rattrista il deterioramento del costume e del linguaggio pubblico, nonché la reciproca, sistematica denigrazione, poiché così è il senso civico a corrompersi, complicando ogni ipotesi di rinascimento anche politico.    Mortifica soprattutto dover prendere atto di comportamenti non solo contrari al pubblico decoro ma intrinsecamente tristi e vacui.
  Non è la prima volta che ci occorre di annotarlo: chiunque sceglie la militanza politica, deve essere consapevole "della misura e della sobrietà, della disciplina e dell'onore che comporta, come anche la nostra Costituzione ricorda" (Prolusione al Consiglio Permanente del 21-24 settembre 2009 e del 24-27 gennaio 2011). Si rincorrono, con mesta sollecitudine, racconti che, se comprovati, a livelli diversi rilevano stili di vita difficilmente compatibili con la dignità delle persone e il decoro delle istituzioni e della vita pubblica.
   Da più parti, nelle ultime settimane, si sono elevate voci che invocavano nostri pronunciamenti. Forse che davvero è mancata in questi anni la voce responsabile del Magistero ecclesiale che chiedeva e chiede orizzonti di vita buona, libera dal pansessualismo e dal relativismo amorale?
   Annotava giorni fa il professor Franco Casavola, Presidente emerito della Corte Costituzionale: "L'unica voce che denuncia i guasti della società della politica è quella della Chiesa cattolica" (Corriere della sera, 20 settembre 2011). Lo citiamo non per vantare titoli, ma per invitare tutti a non cercare alibi. Ci commuove sentire la fiducia e la gratitudine che vengono espresse quando, come Vescovi, ci rechiamo nei molteplici ambienti di lavoro delle nostre città, campagne, porti. Ci commuovono soprattutto le parole della gente più semplice, dei lavoratori più umili: noi vi siamo grati per la vostra gratitudine che ci riconosce Pastori e amici, riferimenti affidabili là dove, per voi e le vostre famiglie, guadagnate un pane spesso difficile e a volte incerto.
   I vostri sentimenti ci invitano all'umiltà, responsabili come siamo del patrimonio di fiducia che ci confidate. Ci incoraggiano a esservi sempre più vicini ovunque, per raccogliere le ansie e le gioie dei vostri cuori, continuando a dar loro voce ed espressione. Noi nulla chiediamo, se

Nino Luciani, In margine alla richiesta di "pronunciamenti" della CEI su "racconti che, se comprovati, rilevano stili di vita incompatibili con la dignità delle persone e il decoro delle istituzioni e della vita pubblica".
 
1.- Premessa.
La Prolusione centra fatti di costume di persone impegnate nelle istituzioni. Questi fatti attengono sia alla morale pubblica, sia al costume pubblico, tra cui la denigrazione reciproca e sistematica tra i leader ... per arrivare, infine, alla evasione fiscale, resa oggi più attuale a causa della crisi finanziaria italiana, europea e americana.
   Insomma, nelle considerazioni del Cardinale ce n'è per tutti e dunque, quasi quasi (aggiungiamo noi): "Chi è senza peccato, lanci la prima pietra".


2.- Sui "racconti che, se comprovati ...". Preferisco azioni puntuali, altrimenti è meglio non vedere
.
   Le considerazioni, a voce alta, del Cardinale , sono mosse da detti "racconti", che la stampa ha collegato, inequocabilmente, al Presidenre Berlusconi. Per riferirsi a detti "racconti", evidentemente il Cardinale si è fatto qualche convinzione, pur con la riserva: "se comprovati".
   Siccome, racconti con questo argomento vanno in giro da un anno e mezzo, mi aggiungerei a quelli che hanno chiesto "pronunciamenti" al Cardinale.
   Il Vescovo Ambrogio (390 d.c.) non ci pensò due volte a fermare Teodoso, all'ingresso della sua Chiesa, credendolo colpevole del massacro di Salonicco ( 7000 persone), fino a imporgli di fare penitenza e di fare la domanda pubblica di perdono. Così raccontano gli storici.
   Se il Cardinale avesse fatto tempestivamente una uguale, chiara, azione verso Berlusconi, questi forse si sarebbe fermato e avrebbe già domandato perdono agli Italiani, e tutto l'inghippo già sarebbe stato chiuso.

3.- Sarebbero utili anche raccomandazioni più mirate, ad es.:
  a) in favore della osservanza della Costituzione... .
    Questa dice che le elezioni si fanno ogni 5 anni, e il Governo è eletto per 5 anni, e comunque fino a quando ha la fiducia delle Camere.
   Riprendiano le accennate "denigrazioni" tra i leader.
   Perchè non dire chiaramente ai partiti di opposiziobe che chiedere a Berlusconi di dimettersi (pur avendo la la fiducia delle Camere) è contrario alla Costituziobe ?
  Questo vale anche per Berlusconi, quando faceva lo stesso nei confronti di Prodi.
   Questa opposizione, che adesso vuole prendere anzi tempo il posto di Berlusconi, pensa che ci siamo dimenticati che due anni e mezzo non è stata confermata dall'elettorato.

  b) in favore della osservanza di princìpi etici nel fare la elettorale. La legge elettorale attuale  manda in parlamento gente non sempre la migliore. Non sarà il voto di preferenza che fa individuare i migliori, perchè il grande pubblico non conosce i candidati. Servono alcuni requisiti preventivi.
Per il parlamento:
a) i candidati devono avere il certificato penale pulito;
b) va data la precedenza a candidati che già esperienze politiche negli enti locali.
   Ci sono, poi, regole specifiche ordinate alla "buona politica":
a) Servono governi di legislatura perchè i problemi richedono anni, con:
   a1) il Presidente del Consiglio eletto dalle camere o eletto direttamente dal popolo per l'intera legislatura, tra una rosa di nomi che, preventivamente, siano stati i più votati in almeno 5 Regioni.
  a2) un parlamento capace di prendere decisioni, vale dire non polverizzato.
   Preferirei:
   - niente sbarramenti all'entrata:
   - il premio di maggioranza (su base nazionale, sia alla camera che al senato) alla coalizione maggiore;
   - il divieto di formare gruppi parlamentari con numero di membri minore del 20% della camera di appartenenza;
  - si sancisca per legge che è immorale cambiare casacca, durante il mandato e che sia dimesso chi lo fa (invece, si può, si deve fare tutta la opposizione che si vuole, ma all'interno del partito o del gruppo). Nino Luciani

non di starvi accanto con il rispetto e l'amore di Cristo e della Chiesa. Tornando allo scenario generale, è l'esibizione talora a colpire. Come colpisce l'ingente mole di strumenti di indagine messa in campo su questi versanti, quando altri restano disattesi e indisturbati. E colpisce la dovizia delle cronache a ciò dedicate.  Nessun equivoco tuttavia può qui annidarsi. La responsabilità morale ha una gerarchia interna che si evidenzia da sé, a prescindere dalle strumentalizzazioni che pur non mancano. I comportamenti licenziosi e le relazioni improprie sono in se stessi negativi e producono un danno sociale a prescindere dalla loro notorietà. Ammorbano l'aria e appesantiscono il cammino comune. Tanto più ciò è destinato ad accadere in una società mediatizzata, in cui lo svelamento del torbido, oltre a essere compito di vigilanza, diventa contagioso ed è motore di mercato. Da una situazione abnorme se ne generano altre, e l'equilibrio generale ne risente in maniera progressiva.
   È nota la difficoltà a innescare la marcia di uno sviluppo che riduca la mancanza di lavoro, ed è noto il peso che i provvedimenti economici hanno caricato sulle famiglie; non si può, rispetto a queste dinamiche, assecondare scelte dissipatorie e banalizzanti. La collettività guarda con sgomento gli attori della scena pubblica e l'immagine del Paese all'esterno ne viene pericolosamente fiaccata.
  Quando le congiunture si rivelano oggettivamente gravi, e sono rese ancor più complicate da dinamiche e rapporti cristallizzati e insolubili, tanto da inibire seriamente il bene generale, allora non ci sono né vincitori né vinti: ognuno è chiamato a comportamenti responsabili e nobili.
   La storia ne darà atto. Solo comportamenti congrui ed esemplari, infatti, commisurati alla durezza della situazione, hanno titolo per convincere a desistere dal pericoloso gioco dei veti e degli egoismi incrociati.

9. La questione morale, complessivamente intesa, non è un'invenzione mediatica: nella dimensione politica, come in ciascun altro ambito privato o pubblico, essa è un'evenienza grave, che ha in sé un appello urgente.
   Non è una debolezza esclusiva di una parte soltanto e non riguarda semplicemente i singoli, ma gruppi, strutture, ordinamenti, a proposito dei quali è necessario che ciascuna istituzione rispetti rigorosamente i propri ambiti di competenza e di azione, anche nell'esercizio del reciproco controllo.
   Nessuno può negare la generosa dedizione e la limpida rettitudine di molti che operano nella gestione della cosa pubblica, come pure dell'economia, della finanza e dell'impresa: a costoro vanno rinnovati stima e convinto incoraggiamento.
  Si noti tuttavia che la questione morale, quando intacca la politica, ha innegabili incidenze culturali ed educative. Contribuisce, di fatto, a propagare la cultura di un'esistenza facile e gaudente, quando questa dovrebbe lasciare il passo alla cultura della serietà e del sacrificio, fondamentale per imparare a prendere responsabilmente la vita.
   Ecco perché si tratta non solo di fare in maniera diversa, ma di pensare diversamente: c'è da purificare l'aria, perché le nuove generazioni - crescendo - non restino avvelenate.
   Chi rientra oggi nella classe dirigente del Paese deve sapere che ha doveri specifici di trasparenza ed economicità: se non altro, per rispettare i cittadini e non umiliare i poveri. Specie in situazioni come quella attuale, ci è d'obbligo richiamare il principio prevalente dell'equità che va assunto con rigore e applicato senza sconti, rendendo meno insopportabili gli aggiustamenti più austeri. È sull'impegno a combattere la corruzione, piovra inesausta dai tentacoli mobilissimi, che la politica oggi è chiamata a severo esame. L'improprio sfruttamento della funzione pubblica è grave per le scelte a cascata che esso determina e per i legami che possono pesare anche a distanza di tempo. Non si capisce quale legittimazione possano avere in un consorzio democratico i comitati di affari che, non previsti dall'ordinamento, si auto-impongono attraverso il reticolo clientelare, andando a intasare la vita pubblica con remunerazioni - in genere - tutt'altro che popolari. E pur tuttavia il loro maggior costo sta nella capziosità dei condizionamenti, nell'intermediazione appaltistica, nei suggerimenti interessati di nomine e promozioni. Al punto in cui siamo, è essenziale drenare tutte le risorse disponibili - intellettuali, economiche e di tempo - convogliandole verso l'utilità comune. Solo per questa via si può salvare dal discredito generalizzato il sistema della rappresentanza, il quale deve dotarsi di anticorpi adeguati, cominciando a riconoscere ai cittadini la titolarità loro dovuta.

10. L’altro fronte vitale per la nostra democrazia è l’impegno di contrasto all’evasione fiscale. Difficile sottrarsi all’impressione che non tutto sia stato finora messo in campo per rimuovere questo cancro sociale, che sta soffocando l’economia e prosciugando l’affidabilità civile delle classi più abbienti. Il grottesco sistema delle società di comodo che consentono l’abbattimento artificioso dei redditi appare – alla luce dei fatti – non solo indecoroso ma anche insostenibile sotto il profilo etico. Bisogna che gli onesti si sentano stimati, e i virtuosi siano premiati.
  Sono tanti i cittadini per bene e le famiglie che adempiono positivamente i loro compiti. A una osservazione attenta, le ragioni per cui guardare avanti ci sono: la strada si è fatta più impervia e il consumismo potrebbe averci fiaccato, ma il popolo italiano odierno sa di non essere da meno delle generazioni che l’hanno preceduto. E sa anche che le conquiste di ieri hanno oggi bisogno di essere riguadagnate: il «parassitismo esistenziale» infatti è solo istinto di psicologie fragili e derelitte. Il brontolio sordo non aiuta a vivere meglio, demotiva anzi ulteriormente.
   La gente di questo Paese dà il meglio di sé nei momenti difficili: certo, le occorre per questo un obiettivo credibile, per cui valga la pena impegnarsi. Questo obiettivo c’è, e coincide con il portare l’Italia fuori dal guado in cui si trova anche per un certo scoramento. Portarla fuori perché sia all’altezza delle proprie responsabilità storiche e culturali. Il che significa darle il futuro che merita, e che serve al mondo intero. L’Italia ha una missione da compiere, l’ha avuta nel passato e l’ha per il futuro.
    Non deve autodenigrarsi! Bisogna dunque reagire con freschezza di visione e nuovo entusiasmo, senza il quale è difficile rilanciare qualunque crescita, perseguire qualunque sviluppo. La Chiesa pellegrina in Italia non intende sottrarsi alle attese e alle responsabilità che le competono. Negli ultimi anni, in coincidenza col dispiegarsi della crisi, essa ha intensificato la propria capillare presenza, a cerniera tra il territorio e i bisogni della gente. Le iniziative molteplici e straordinarie delle diocesi e quella stessa – «Il prestito della speranza» – promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, si sono aggiunte alla fitta rete di vicinanza e di solidarietà quotidiana; e testimoniano la partecipazione sincera della comunità credente alle ansie comuni. Nel frattempo, anche il moltiplicarsi di impegni a favore delle popolazioni più colpite e quelle più derelitte del mondo documenta la tensione che ci pervade, e ci ha indotti a operare ogni risparmio e potare poste di bilancio consolidate per concentrarci sui fronti oggi più esposti.
   Fidandoci dell’aiuto di Dio che mai manca, siamo intensamente grati alla Caritas e alla Migrantes per quanto fanno ogni giorno, al di fuori di qualsiasi pubblicità, canalizzando e dando sbocchi ravvicinati e credibili alla carità della Chiesa e di molti italiani. Quanto alla discussione, non sempre garbata e informata, che c’è stata negli ultimi tempi circa le risorse della Chiesa, facciamo solo notare che per noi, sacerdoti e Vescovi, e per la nostra sussistenza, basta in realtà poco. Così come per la gestione degli enti dipendenti dalle diocesi: essa si ispira ai criteri della trasparenza, senza i quali non potrebbe sussistere l’estimazione da parte di molti. Se abusi si dovessero accertare, siano perseguiti secondo giustizia, in linea con le norme vigenti. Per il resto, ci affidiamo all’intelligenza e all’onestà degli uomini, segnalando che risposte a nostro avviso esaurienti, seppur non troppo considerate, sono già state offerte all’opinione pubblica: segnalo per tutte la pagina a firma di Patrizia Clementi, pubblicata su Avvenire lo scorso 21 agosto.
::::::::::::::

 

EDIZIONI  PRECEDENTI

senato.gif (5057 byte)senato-x.gif (19386 byte)


PER  INDAGINE  CONOSCITIVA   SUL "VALORE LEGALE" DEL TITOLO DI STUDIO

L'Intersindacale Nazionale Universitaria in audizione al Senato

UNA DICHIARAZIONE CHIARA E MOTIVATA, IN FAVORE

ADU, ANDU, CISAL-Docenti universitari, CISL-Università, CNRU, CNU, CoNPAss, FLC-CGIL, LINK, RETE29Aprile, SNALS-Università, SUN - Universitas News, UDU, UGL-Università, UILPA-UR, USB-Pubblico impiego
Roma, 7 giugno 2011

Comunicato unitario sul Valore legale del titolo di studio.
Letto e consegnato alla Commissione Istruzione del Senato

        Come associazioni e organizzazioni della docenza e degli studenti, crediamo che il valore legale del titolo di studio rappresenti un elemento di certezza indispensabile nel nostro Paese e una funzione di garanzia dello Stato sull’equità e sulla correttezza dei rapporti tra i cittadini, che individua con certezza i contenuti di conoscenza da acquisire nell’Università.

       Riteniamo, inoltre, che l’audizione di oggi abbia ad oggetto un argomento che non pare coerente neanche con gli stessi contenuti della legge 240/10. Infatti, pur non condividendo questa Legge,  evidenziamo come già vi si preveda l’attribuzione all’ANVUR di competenze funzionali alla verifica della qualità dei corsi di studio.

     Consideriamo il mantenimento del valore legale del titolo di studio un dato centrale del sistema universitario italiano e paventiamo che la sua abolizione possa incrementare le diseguaglianze sociali ed economiche.

    Ricordiamo, infine, come la raccomandazione del Consiglio dei Ministri europeo del 16 maggio 2007 esalti la responsabilità pubblica nell’istruzione superiore; in particolare dette responsabilità non debbano essere orientate esclusivamente al mercato e non possano essere demandate in nessun modo ai privati nelle loro funzioni essenziali, soprattutto riguardo alle attività di valutazione. 

 

CRUI - Conferenza dei Rettori Italiani

mancini marco crui.jpg (3415 byte)
Marco Mancini



      La CRUI si dà un nuovo Presidente:
MARCO MANCINI *

* Nato nel 1957, prof. ordinario di Glottologia e Linguistica nell’Università degli studi
   della Tuscia (Viterbo)


LE PRIME DICHIARAZIONI DEL NEO-ELETTO
(Testo ripreso dal sito della CRUI)

“Il mio mandato inizia in una fase molto delicata per l’università.” – ha detto Mancini subito dopo l’elezione – “L’applicazione della 240/10 richiede attenzione e responsabilità. Se condotta con la dovuta partecipazione e con grande senso delle istituzioni può trasformarsi in una vera e propria opportunità per il rinnovamento e il rilancio delle università. E il ruolo della CRUI in questa fase sarà cruciale”.

“D’altra parte l’opinione pubblica ha dell’università un’immagine opaca e puramente difensiva, costruita spesso sull’enfasi ossessiva dei difetti e sull’assordante silenzio rispetto ai risultati e alle eccellenze” – ha aggiunto il nuovo Presidente della CRUI – “Questa logica va ribaltata. La CRUI dovrà farsi amplificatore di una nuova visione dell’università, basata sui fatti e non sugli slogan, che porti a conoscenza della politica e dell’opinione pubblica ciò che l’università sta facendo e continuerà a fare per il Paese”.

“Tuttavia sarebbe ingenuo pensare che qualunque progetto di rilancio possa essere fatto a costo zero” – ha concluso Mancini – “Accanto all’impegno dell’università nei confronti della società è necessaria una rinnovata presa di coscienza da parte dello Stato e della politica rispetto alla partita che si sta giocando sul piano internazionale. Il progressivo definanziamento dell’università sta conducendo l’innovazione nel nostro Paese a minimi epocali, che difficilmente potremo recuperare se la tendenza non si inverte immediatamente. Proseguire sulla strada che vede l’alta formazione e la ricerca come spese e non come investimenti equivale a mettere una pesantissima ipoteca sul futuro di intere generazioni. Nell’anno in cui ricorre il centocinquantesimo anniversario della nostra storia comune sarebbe auspicabile un segnale evidente, e non semplicemente accennato, di un cambiamento di tendenza”.

Nino Luciani, Alcuni riferimenti per  riprendere il cammino, anzi una lettera di  Piero Tosi del dic. 2005
La vicenda, del dissolvimento del sistema universitario attuale, nasce dalla sottomissione della CRUI, all'idea (del Governo) della "valutazione basata su dati oggettivi", in cambio della promessa del rifinanziamento dell'università, ma solo dopo.
  In realtà si trattava di un trucco mediatico, che usava strimentalmente alcuni scandali concorsuali (veri !), per dissolvere il sistema universitario pubblico.
   Per memoria, si sappia che il cosiddetto sistema della valutazione fu una invenzione della "sinistra", proposta in parlamento sul finire della approvazione della legge Moratti nel 2005, allora respinta dalla Moratti, e poi ripresa dalla Gelmini. Questo spiega perchè destra e sinistra marciarono d'amore e d'accordo fino al 29 luglio 2010, quando la legge Gelmini ebbe il primo test in Senato.
   Solo più tardi subentrerà il divorzio tra destra e sinistra, quando quel trucco fu scoperto.
   Tutti i Rettori e professori sanno che quella "valutazione" è una ricognizione statistica di indizi oggettivi di produzione di ricerca, che sono utili alla valutazione "vera", se sono soggetti a giudizio di commissioni scientifiche.
  Direi, a questo punto, se CRUI di nuovo ci deve essere, che occorra un risveglio, e riprendere il cammino laddove fu interrotto (quello di Piero TOSI), in primis, e seguire "attivamente" la formazione dei decreti attuativi della nuova legge. Questo vuole dire ricostituire l'unità dei Rettori e richiamare le associazioni unversitarie al tavolo della CRUI.
   Direi che i punti di comune memoria dovrebbero essere:
  1) L'università è "una" e deve aver sedi uniformemente nel Paese: almeno una università "regionale", e che dovrà essere finanziata aggiuntivamente se non ha i mezzi (questo per un periodo transitorio, in attesa della maturazione dei numeri).
  2) ll FFO gira attualmente intorno a 7 miliardi l’anno. Nel 2002 (anno delle prime turbolenze didattiche delle Università italiane) il FFO fu di 6,2 miliardi. Tenuto conto che, a causa dell’Euro, in quegli anni scoppio’ la grande inflazione che dimezzo' il potere d’acquisto del reddito fisso (lavoro dipendente e pensionati, in generale), il FFO, se fosse riportato in termini reali a quello del 2002, dovrebbe essere di 12 miliardi;
4) Il DPEF - Documento di programmazione economica e finanziaria del Governo (Allegato, pag. 37, luglio 2010) indica in 15,8  (ripreso da un documento dell'OCSE) il rapporto tra studenti e professori di ruolo da applicare nelle Università. Si chiarisca cosa intendeva il Governo con questo parametro.

Roma, 21 dicembre 2005

Da Piero TOSI, Presidente della CRUI

Ai Rettori delle Università ed Istituti Universitari Italiani

  Cari Colleghi, facendo seguito alla discussione nell'Assemblea del 15 dicembre, mi permetto qui, di seguito, di riprendere con voi il discorso sulla "Costituente per l'Università" riassumendo le impostazioni che abbiamo convenuto di adottare ed insieme uno schema di lavoro per i singoli gruppi nei quali si articolerà 1'attività che intendiamo sviluppare. Lo scopo che ci si propone con la Costituente non è tanto quello di mettere a punto od affinare le proposte che la CRUI ha sviluppato nell'ultimo periodo sui singoli argomenti e di farli conoscere all'esterno.
   In realtà, "la Costituente" dovrebbe avere un diverso scopo: essa dovrebbe rappresentare l'occasione per provocare un dibattito ordinato sui temi che ci stanno più a cuore evitando che tale dibattito si esaurisca nell'improvvisazione e nella povertà degli slogan.
  Lo scopo è di far sì che la CRUI, con tale iniziativa, si trovi a guidare ed indirizzare un vero e proprio movimento di riflessione comune della società italiana, in sue significative articolazioni, sull'Università. Non ci nascondiamo che lo scopo sia ambizioso, ma sappiamo che sarà tanto più compiutamente raggiunto quanto più riusciremo, pur senza rinunciare ad un ruolo di forte presenza e di guida discreta e ferma del dibattito, ad aprire la riflessione sui temi dell'università ad un pubblico ampio e variegato, espressione di sensibilità diverse e anche antagoniste: nella misura in cui sapremo coinvolgerle e chiamarle al confronto, infatti, potremmo proporre, alla fine del processo, il risultato di sintesi del dibattito come frutto di un confronto senza pregiudizi ed ostilità, che certamente non potrà essere accusato di autoreferenzialità. Ed è dunque essenziale che ci si impegni da parte nostra più nello svolgere tale ruolo di stimolo e di indirizzo che non nel riproporre nuovamente ipotesi di soluzioni che, se anteposte al dibattito, sarebbero percepite come il frutto di un pregiudizio o, peggio, di un preconcetto.
Credo non sia necessario ribadire che, nelle forme ritenute più congrue, ciascuno dei Colleghi del Comitato di Presidenza che guiderà i singoli gruppi si porrà il problema di realizzare forme di coinvolgimento di esponenti della società civile e del mondo della cultura che, nei singoli casi, appaiano più adeguati a partecipare ad un dibattito a più voci. La scelta di tali esponenti sarà, naturalmente, frutto della iniziativa e della responsabilità di ciascun gruppo: ma credo che nessuno di noi farà a meno del suggerimento e dell'ausilio dei Colleghi, nel faticoso compito di individuare gli interlocutori più adatti.
  È essenziale, inoltre, comprendere che la "Costituente", nel suo valore oggettivo e nei suoi esiti, si accrediterà con tanta maggior forza quanto maggiore sarà il coinvolgimento di esponenti autorevoli della società civile e delle diverse componenti del nostro mondo universitario. La Conferenza, dal canto suo, sarà tanto più fortemente legittimata a sostenere rispetto all'opinione pubblica ed alle stesse forze politiche le proprie richieste quanto più queste saranno adeguatamente supportate dal convinto sostegno di significative componenti dell'insieme dei protagonisti del dibattito che saremo stati in grado di suscitare e promuovere. Stabilire se il coinvolgimento delle componenti delle università debba essere limitato alla organizzazione di alcuni momenti di confronto interno ai singoli organi di ciascun Ateneo, ovvero estesa sino a comprendere l'espressione di contributi come elementi di arricchimento del dibattito da parte di alcune componenti quali Dipartimenti o Facoltà delle diverse sedi, è questione che può trovare soluzioni diverse. a seconda della tipologia dei temi e della concreta disponibilità delle strutture universitarie a rendersi protagoniste di tale dibattito.
  Va osservato, infine, che l'iniziativa, per i caratteri appena descritti, va considerata un processo che si apre ora ma che è destinata a chiudersi solo nei prossimi mesi, dopo l'insediamento del nuovo Governo. In conformità a quanto fu annunciato nella Relazione di settembre, la Costituente dovrebbe essere infatti la struttura organizzativa di un dibattito che abbia anche, come propria finalità, quello di richiedere alle forze politiche che vinceranno le prossime elezioni l'impegno a promuovere gli Stati generali dell'Università: sede di confronto adeguata per ottenere impegni precisi per il futuro del nostro sistema universitario. Sul piano più propriamente operativo, i lavori della Costituente dovranno essere dunque sviluppati attraverso una serie di incontri di carattere istruttorio per la stesura di un documento finale.
.....
.....
Con i migliori auguri di buon lavoro, un cordiale saluto a tutti, confidando per tutti in un anno 2006 più sereno.
                                                                             PIERO TOSI, Presidente della CRUI

 

Nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia:
Ulteriori motivi di orgoglio e felicità per la gente d'Italia

ITALIA.JPG (9745 byte)


In piena unione con tutti gli italiani,
Universitas news vuole concorrere a festeggiare l'unità politica d'Italia, con due contributi:

1 - con due passi  del Canzoniere
di F. Petrarca, imparato a scuola,
fin da piccoli;
2- offrendo un lungo elenco, pur se  "incompleto", delle invenzioni degli Italici, fin dalle origini storiche

Petrarca-francesco.jpg (6041 byte)
Francesco Petrarca


Dal CANZONIERE DI FRANCESCO PETRARCA (1300)

" Italia mia, benché 'l parlar sia indarno
a le piaghe mortali
che nel bel corpo tuo sí spesse veggio,
piacemi almen che ' miei sospir' sian quali
spera 'l Tevero et l'Arno,
e 'l Po, dove doglioso et grave or seggio.

Rettor del cielo, io cheggio
che la pietà che Ti condusse in terra
Ti volga al Tuo dilecto almo paese.
Vedi, Segnor cortese,
di che lievi cagion' che crudel guerra;
e i cor', che 'ndura et serra
Marte superbo et fero,
apri Tu, Padre, e 'ntenerisci et snoda;
ivi fa che 'l Tuo vero,
qual io mi sia, per la mia lingua s'oda.
.......
.....
" Non è questo 'l terren ch'i' toccai pria?
Non è questo il mio nido
ove nudrito fui sí dolcemente?
Non è questa la patria in ch'io mi fido,
madre benigna et pia,
che copre l'un et l'altro mio parente?
Perdio, questo la mente
talor vi mova, et con pietà guardate
le lagrime del popol doloroso,
che sol da voi riposo
dopo Dio spera; et pur che voi mostriate
segno alcun di pietate,
vertú contra furore
prenderà l'arme, et fia 'l combatter corto:
ché l'antiquo valore
ne gli italici cor' non è anchor morto.

INVENZIONI DEL "GENIO  DEGLI   ITALICI"

Elenco incompleto, ricostruito in modo libero, di elementi presi dal libro di: Rino Camilleri,
Doveroso elogio degli Italiani, Ed. BUR, 2001) e qui riorganizzato in  ordine alfabetico

- Acido salicilico, inventato d al Raffaele Piria, e che con aggiunta di acido acetico (nel 1897, da parte di Felix Hoffman) diverrà l'aspirina, nel XIX secolo;

- Acqua di colonia, inventata da Giovanni Maria Farina nel XVIII secolo;

- Aereo a reazione inventato da Giovanni Caproni e Secondo Campini nel XX secolo;

- Albero a camme, compare in Toscana nel X secolo;

- Albero di bompresso (che permette di navigare col vento di fianco) , inventata dai Romani nel I secolo d.C..;

- Aliscafo inventato da Enrico Forlanini nel XX secolo.;

- Ammoniaca (prima, solo gassosa) Š liquefatta da Liberato Giovanni Baccelli, nel XIX secolo;

- Anatomia patologica, fondata da Giovanni Battista Morgagni (1761);

- Anello di fidanzamento con diamante, compare a Venezia nel XV secolo;

- Anticiclone delle Azzorre, scoperto da Luigi De Marchi, nel XIX secolo;

- Armi da fuoco portatili compaiono in Italia nel XIII secolo;

- Assicurazioni sulla vita, inventate da Lorenzo Tonti nel XVII secolo ;

- Asteroide, Cerere, il primo è scoperto da Giuseppe Piazzi, nel XIX secolo.;

- Autostrada del mondo, la prima nel mondo è la Milano-Laghi nel XX secolo;

- Bagni termali nel II secolo a.C., a Roma;

- Balestra, inventata dai Romani nel I secolo d.C.;

- Banca moderna, la prima nasce a Genova nel XV secolo;

- Barile, inventato dai Romani nel I secolo d.C.;

- Barometro inventato da Evangelista Torricelli nel XVII secolo;

- Bicicletta, ideata da Leonardo da Vinci nel XV secolo;

- Bilancia idrostatica, ottenuta da Archimede, in base al principio di Archimede, nel III secolo a.C.;

- Bodoni, caratteri tipografici, ideati da Giambattista Bodoni nel XVIII secolo ;

- Bombarda compare in Italia nel XIII secolo;

- Caffettiera moka express, inventata da Alfonso Dialetti) nel XX secolo;

- Calcestruzzo, entra in uso a Napoli, fatto con pietra vulcanica (pozzolana, da Pozzuoli), calce e acqua, nel II secolo a.C.;

- Calcio fiorentino, primo gioco di palla a squadre nasce a Firenze nel XIII secolo ;

- Calendario ""giuliano", introdotto da Giulio Cesare nel 46 a.C.";

- Calendario "gregoriano" (ancora valido) nel 1582 dal papa Gregorio XIII.";

- Calzini (udones) compaiono a Roma nel IV secolo a. C. ;

- Campo magnetico rotante, inventato da Galileo Ferraris, nel XIX secolo;

- Canale di Suez, progettato da Luigi Negrelli, nel XIX secolo ;

- Cannocchiale astronomico, inventato da Galileo Galilei nel XVII secolo;

- Carrello cinematografico inventato da Giovanni Pastrone nel XX secolo;

- Carrucola, inventata nel IV secolo a.C. da Archila di Tarante;

- Carta stagnola, compare in Italia nel XV secolo;

- Cellule cancerogene, individuate da Renato Dulbecco (Nobel per la medicina) nel XX secolo ;

- Champagne, inventato dal benedettino Francesco Scacchi (1335), tre secoli prima di Perignon;

- Compasso, inventata dai Romani nel I secolo d.C.;

- Concerto musicale , creato dal bolognese Adriano Banchieri nel XVI secolo;

- Corsivo, inventato da Aldo Manuzio nel XV secolo;

- Crema emolliente inventata da Galeno nel II secolo d.C.;

- Cruciverba inventato da Giuseppe Airoldi nel XIX secolo ;

- Cupola (la prima è quella del Pantheon), inventata dai Romani nel I secolo d.C. ;

- Declinazione magnetica, intuita da Cristoforo Colombo nel XV secolo;

- Dentiera inventata nel VIII secolo a.C dagli etruschi (che trapiantano anche denti d'oro, d'avorio e d'osso).;

- Dizionario alfabetico, il primo è compilato dal bergamasco Ambrogio Calepino nel XVI secolo. ;

- Docente universitaria donna, Laura Bassi, la prima nella storia ;

- Elettroshock, inventato da Ugo Cerletti nel XX secolo. ;

- Elicottero moderno inventato da Corradino d'Ascanio nel XX secolo.;

- Enciclopedia delle scienze, la prima ("Naturalis Historia") è di Plinio il Vecchio nel 77 d.C.;

- Energia elettrica per via geotermica, ottenuta da Piero Ginori Conti nel XX secolo (1904);

- Fattore di crescita neurale, scoperto da Rita Levi Montalcini (Nobel per la medicina) nel XX secolo;

- Fecondazione artificiale, ideata da Lazzaro Spallanzani, nel XIX secolo. ;

- Ferro da stiro, inventata dai Romani nel I secolo d.C.;

- Fisarmonica, inventata da Paolo Soprani, nel XIX secolo.;

- Forchetta, compare in Toscana nell'XI secolo;

- Fotografia della corona solare, la prima - 1842 - è fatta di Maiocchi, nel XIX secolo;

- Funicolare, la prima a Napoli, nel XIX secolo ;

- Futurismo inventato da Filippo Tommaso Marinetti nel XX secolo.;

- Gelato, inventato dal toscano Bernardo Buontalenti nel XIV secolo;

- Generatore di corrente (dinamo), inventato da Antonio Pacinotti , nel XIX secolo;

- Gioco del lotto, il primo, nasce a Genova nel XVI secolo;

- Lampadina di Edison, migliorata da Arturo Malignani (portandone la durata da 100 ore a 800 ore, e da luce rossastra a luce bianca e intensa), nel XIX secolo;

- Legge di Avogadro (volumi uguali di gas, alla stessa temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole), scoperta da Amedeo Avogadro, nel XIX secolo. ;

- Libri tascabili, inventati da Aldo Manuzio nel XV secolo ;

- Macchia rossa di Giove, scoperta da Giandomenico Cassini nel XVII secolo ;

- Macchina da scrivere, inventata da Giuseppe Ravizza, nel XIX secolo.;

- Macchina seminatrice, inventata dal bolognese Taddeo Cavallini nel XVI secolo;

- Malattie infettive, individuate, per primo, da Gerolamo Fracastoro nel XVI secolo;

- Mappa di Marte, la prima è disegnata da Francesco Fontana nel XVII secolo;

- Martello pneumatico, inventato da Ernesto Curri nel XX secolo;

- Melodramma, ideato da Jacopo Peri XVI secolo;

- Metodo scientifico moderno: i suoi caratteri sono dettati per primo da G. Galilei nel XVII secolo;

- Microchip, inventato da Federico Faggin ) nel XX secolo;

- Moderna elica navale, ideata da Giuseppe Ludovico Ressel, triestino, nel XIX secolo;

- Moto alternato in rotatorio e altro: la macchina per la trasformazione dell'uno nell'altra è inventata da Leonardo da Vinci nel XV secolo;

- Motore a scoppio, creato da Felice Matteucci ed Eugenio Barsanti nel XIX secolo;

- Motore a stella per aerei inventato da Alessando Anziani nel XX secolo.;

- Motore elettrico, ideato da Galileo Ferraris nel XIX secolo (1883);

- Musica "Jazz" , inventata dall'italo-americano Nick La Rocca (1917, primo disco) ) nel XX secolo;

- Neuroni, scoperti da Camillo Golgi (premio Nobel per la medicina) , nel XIX secolo ;

- Nitroglicerina (su cui lavor•, poi, Alfredo Nobel per ottenere la dinamite - 1867), inventata da Ascanio Sobrero nel XIX secolo;

- Notazione musicale è ideata da . Guido d'Arezzo nell'XI secolo;

- Novella, genere letterario creato da Giovanni Boccaccio nel XIV secolo;

- Nutella, inventata da Michele Ferrero) nel XX secolo;

- Ocarina, costruita da Giovanni Donati, nel XIX secolo.;

- Occhiali compaiono a Pisa nel XIII secolo ;

- Orologio meccanico, detto ""svegliatore monastico"" perchè in uso nei monasteri, compare nell'XI secolo";

- Orologio pubblico: i primi comparvero su campanili, in Italia, nell'anno 1000;

- Oscillazioni isocrone del pendolo: le relative leggi sono intuite da Galileo Galilei nel XVII secolo;

- Pantaloni, i primi sono fatti a Venezia nel XVI secolo nel XVI secolo;

- Pantelegrafo (antenato del fax) creato da Giovanni Caselli nel XIX secolo.;

- Particelle Zeta, individuate da Carlo Rubbia (Nobel per la fsica) nel XX secolo.;

- Partita doppia della contabilità è creata da Luca Pacioli nel XV secolo;

- Periodo di rotazione di Venere, scoperto da Giovanni Schiaparelli, nel XIX secolo;

- Pianoforte, costruito da Bartolomeo Cristofari nel XVIII secolo;

- Pila elettrica, inventata da Alessandro Volta, nel XIX secolo;

- "Pinocchio", il libro più tradotto dopo la Bibbia, scritto da Carlo Lorenzini (""Collodi""), nel XIX secolo;

- Pistola a tamburo (nel 1833, due anni prima di Colt), inventata da Francesco Antonio Broccu, nel XIX secolo.;

- Pizza, compare a Napoli nel X secolo ;

- Pneumotorace artificiale per la cura della tubercolosi, inventato da Carlo Forlanini, nel XIX secolo.;

- Polipropilene (cioè, la plastica) inventato da Giulio Natta nel XX secolo.;

- Polo nord, sorvolato la prima volta Da Umberto Nobile, con un dirigibile, nel XX secolo;

- Portolano, il primo compare a Pisa nel XIII secolo;

- Preservativo moderno, ideato da Gabriele Falloppio nel XVI secolo;

- Prospettiva, le sue regole sono elaborate e codificate, rispettivamente, da Filippo Brunelleschi e da Leon Battista Alberti nel XIV secolo;

- Protuberanze solari scoperte da Angelo Secchi , nel XIX secolo;

- Quotidiano, introdotto nel I secolo a. C. da Giulio Cesare con gli Acta Diurna che informano delle decisioni del Senato;

- Radio, inventata da Guglielmo Marconi nel XX secolo;

- Radiogoniometro (determina la provenienza dei campi magnetici e il trasmettitore che li emette), inventato da Alessandro Artom nel XX secolo;

- Raggi cosmici , scoperti da Bruno Rossi nel XX secolo.;

- Reazione nucleare a catena, provocata da Enrico Fermi nel XX secolo;

- Riscaldamento centralizzato, inventata dai Romani nel I secolo d.C.;

- Rubinetto creato dai romani nel I secolo a.C.;

- Ruota da bicicletta lenticolare, inventata da Antonio Dal Monte ) nel XX secolo;

- Salsa piccante compare a Roma nel III secolo a.C.;

- Satelliti di Giove, scoperti da Galileo Galilei nel XVII secolo;

- Sciopero (il primo della storia - 1378 - a Firenze, da parte dei "ciompi" fiorentini, lavoratori della lana; il secondo a Londra - 1396 - da parte dei marinai veneziani)";

- Scooter inventato da Corradino d'Ascanio nel XX secolo;

- Sfigmomanometro, inventato da Scipione Riva Rocci, nel XIX secolo. ;

- Siluro, inventato da Giovanni Battista Luppis, nel XIX secolo.;

- Sismografo, inventato da Luigi Palmieri , nel XIX secolo;

- Sonetto è inventato dal siciliano Jacopo da Lentini nel XIII secolo;

- Spaccio pubblico di acquavite, il primo compare a Modena nel XV secolo;

- Stenografia inventata nel 63 a.C. Marco Tullio Tirono.;

- Suole per scarpe in gomma, create da Vitale Bramani nel XX secolo. ;

- Telefono, inventato da Antonio Meucci, nel XIX secolo;

- Telescrivente inventata da Luigi Cerebotani nel XX secolo.;

- Teorema di Pitagora, inventato da Pitagora, nel VI secolo a.C , a Crotone.;

- Termocoppia (che misura piccole differenze di temperatura) ideata da Leopoldo Nobili, nel XIX secolo.;

- Termodinamica, le relative leggi sono scoperte da Galileo Galilei nel XVII secolo;

- Termometro inventato da Santorio Santorio nel XVII secolo;

- Torta nuziale (che viene buttata addosso alla sposa) introdotta da Romani nel I secolo a.C..;

- Trapianto di pelle, il primo è eseguito da Gaspare Tagliacozzo nel XVI secolo;

- Trasporto pubblico a trazione elettrica, il primo a Firenze, nel XIX secolo (1890);

- Trattato di architettura, il primo è di Vitruvio nel I secolo d.C. ;

- Università, la prima nasce a Bologna nel XI secolo (988 ?);

- Vaccino contro la pertosse (tramite ingegneria genetica), scoperto da Rino Rappuoli) nel XX secolo;

- Vento solare, scoperto da Bruno Rossi nel XX secolo.;

- Violino, costruito da Gasparo Bardotti nel XVI secolo;

- Vite, inventata nel IV secolo a.C. da Archila di Tarante. ;

- Vite senza fine, ottenuta da Archimede, nel III secolo a.C.;

-Volta a crociera, compare a Roma nel II secolo d.C.

 

Federalismo fiscale municipale
Boomerang per la Lega Nord


La cartina di tornasole perchè il federalismo sia una cosa vera è il taglio
delle unghie dello Stato, a favore dei Comuni, almeno sul fronte fiscale,
vale dire una diversa ripartizione delle attuali imposte, tra lo Stato e i Comuni.

Ma questo non sta avvenendo, anzi si va verso la creazione di imposte
aggiuntive per i Comuni, con  danno grave per tutti i cittadini (Nord e Sud).

  Nino Luciani*, Federalismo fiscale, boomerang  sulla Lega Nord
  Premessa. In questo articolo, integro quello della precedente edizione ( "FEDERALISMO FISCALE" DEI COMUNI ? ) . Il punto è che la legge delega (vista per quell'articolo) mi era apparsa un buon viatico per il federalismo fiscale dei Comuni, perchè pareva farsi carico anche dei problemi "negativi" creati dal federalismo, e accettabili se minimizzati.
   Ma in chiusura del sipario, le cose stanno prendendo un'altra piega, per cui il negativo prevarra' sul positivo. E questo spiega il cambiamento di posizione (adesso contrario) del Sen. Mario Baldassarri, prof. ordinario. di economia.
   Riprendo da alcuni punti.
   1) I grandi Comuni svolgono oggi compiti fondamanetali per i servizi sociali e per l'economia, e tuttavia sono costretti ad operare in grande compressione, a causa del fatto che le loro finanze dipendono largamente da trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni.

   Dalla Relazione Generale sulla situazione economica del Paese (2009, Ministero dell'economia e delle finanze, vol. III, pag. 224)  risulta che le entrate totali dei Comuni sono 75 miliardi di euro, di cui solo 21 miliardi da entrate tributarie, e la differenza (54 miliardi) viene da trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni.
    Il fatto che la differenza venga da trasferimenti,  vuol dire che, per programmare le spese, debbono prima attendere tutte approvazioni annuali delle leggi di bilancio (di Stato e Regioni), che arrivano localmente con grandi ritardi. Ne deriva anche che i Comuni sono costretti a ricorrere alle banche per anticipazioni, almeno per l'urgenza, e questo fa sì una parte dei soldi si perda in interessi pagati alle banche (3 miliardi).
  Si conclude che è necessario dotarli di entrate fiscali proprie, almeno per un 60-70% ( in luogo del 28% attuale ).

  2)   NO ad una fiscalità troppo differenziata, e aggiuntiva, da Comune a Comune. A causa delle diverse capacità contributive e dei diversi gusti locali, ci sarà una fiscalità troppo differenziata, che finirà per distorcere la libera circolazione delle persone, dei capitali, delle merci. E'  tornare ai dazi fiscali, aboliti nel 1931.
  E' una problematica analoga a quella che si è posta agli Stati europei quando si sono proposti di fare il Mercato Comune e poi l'Unione Europea.
  Per fare un esempio, l'imposta di soggiorno fu abolita 20 anni fa, su richiesta della Germania. Perchè adesso la si vuole rimettere ? L' IMU sulle seconde case graverà sui non residenti, che (non votando) non potranno controllare i Sindaci dove insistono le case e ne deriveranno degli abusi fiscali, e anche un incentivo per i Comuni turistici ad espandere l'edificabilità, senza più rispetto per il territorio (vedi Lidi di Comacchio).

   In generale ogni fiscalità differenziale (ossia in più o in meno) da Comune a Comune crea una distorsione, tra territori, incompatibile con l'economia di mercato, perchè non vi corrispondono automaticamente maggiori servizi comunali.
  Ma siccome i Comuni vanno dotati di entrate proprie, il solo modo di minimizzare gli effetti distorsivi è definire un sistema fiscale nazionale unitario, e su questa base ripartire le varie imposte tra gli enti dei vari livelli.

Questo è un discorso molto semplificato e ci sarebbero molte precisazioni da fare... .
  Tuttavia, non si sta facendo così. Il motivo è che lo Stato, trovandosi in difficoltà, vuole conservare le proprie entrate fiscali. La conseguenza è che il federalismo viene fatto con imposte aggiuntive, ma questa è una contraddizione rispetto al concetto di federalismo, che ha un senso solo se lo Stato diminuisce il proprio spazio, a favore degli enti locali..
  Non è finita. Alcune di queste imposte sono, poi, relativamente di gettito modesto, rispetto al costo amministrativo di riscossione. A cosa serve una imposta che procura 100 euro, se il prelevarle costa 150 ?

3) Il criterio per la quantificazione del riparto.  Nel programma di governo, l'abbattimento della fiscalità sarebbe dovuto essere conseguente all'abbattimento della spesa pubblica. E una cosa di questo genere richiede un programma graduale di riforma strutturale dello Stato, in più anni (almeno 10).
   I Governi di Berlusconi stanno avvicinandosi ai 10 anni, ma da Tremonti abbiamo visto solo tagli congiunturali a man bassa, molto dannosi. Non si fa così.
   Il risultato è che il  federalismo di Tremonti, non essendo successivo alla riforma dello Stato, può essere solo un aggravio di fiscalità per il cittadino, e quindi un inganno rispetto a come era stato giustificato.
      Qualora si persistesse nel farlo in queste condizioni, e quindi con imposte aggiuntive, i cittadini del Nord non rideranno: in questo senso il federalismo fiscale si sta risolvendo in boomerang per la Lega Nord.  

Entrate dei Comuni - 2008
  milioni di €

%

Entrate tributarie 20.985 28,1%
Trasferimenti statali 16.911 22,7%
Trasferimenti da altri enti pubblici 13.302 17,8%
Altr entrate 23.379 31,3%
Totale 74.577 100,0%

   Una idea per la quantificazione del riparto delle entrate tra Stato e Comuni, viene dalla tabella, qui a fianco.
  Si vede che, in totale, i trasferimenti pubblici sono il 40,5% delle entrate dei Comuni.
    Di essi, i trasferimenti statali sono il 22,7% del totale. Teoricamente, questi dovrebbero cessare ed essere sostituiti da quote di tributi erariali ceduti direttamente ai Comuni.
    Ci sono, poi, trasferimenti da enti pubblici per il 17,8%. Presumo che, per gran parte, siano soldi trasferiti dallo Stato alle Regioni, e da queste girati ai Comuni. Teoricamente, anche questi dovrebbero cessare ed essere sostituiti da quote di tributi erariali ceduti direttamente ai Comuni. 

4) Rimane da considerare la partita dei trasferimenti statali ai Comuni ( poca roba al Nord). Questa impostazione vale, però, solo come criterio di base, perchè rimane aperto il problema che ci sia un fondo statale perequativo. Infatti, pur a  federalismo attuato, sopratutto in prima attuazione, lo Stato dovrebbe di garantire ai Comuni almeno la stessa cifra, di prima della nuova legge (in attesa di finanziarli in base al costo standard, a tempo debito).
  Dei suddetti trasferimenti, la metà circa (pari al 20% del totale delle entrate) potrebbe costituire il Fondo perequativo totale, di cui uno Statale e uno Regionale. Anche questo criterio, qui indicato velocamente, andrà perfezionato con cifre di dettaglio, di cui non si dispone, dai documenti ufficiali.
  La detta garanzia varrà, però, in pratica, soprattutto per il Sud, perchè con relativa bassa capacità contributiva.
 
5)  Conclusioni. Il federalismo fiscale può partire validamente solo se fondato su un diverso riparto delle "attuali imposte", tra Stato e Comuni. No a imposte aggiuntive.
   Se così non fosse, i cittadini della Lega Nord rischierebbero di essere doppiamente gabbati: pagherebbero imposte aggiuntive, ma perderebbero parte dei trasferimenti statali, senza avere servizi aggiuntivi, senza considerare che la correlazione "maggiori imposte, maggiori servizi" non è automatica.
Nino Luciani

* Professore Ordinario di Scienza delle Finanze

 


"FEDERALISMO FISCALE" DEI COMUNI  ?


Nino Luciani*, Auspicabile la partenza del federalismo fiscale,
in uno spirito unitario nazionale, viatico per  riforma Governabilità dello Stato

* Ordinario di scienza delle finanze
.


1.- "Federalismo fiscale" versus Governabilità dello Stato.
Mi parrebbe importante dare il via al federalismo fiscale municipale, in uno spirito unitario dei partiti di maggioranza e di opposizione. Non è un fatto solo della Lega Nord.
   Non è, poi, trascurabile che, esso può essere di grande apporto alla rasserenamento della politica, in favore della riforma della Governabilità dello Stato. Tutto più difficile se i Comuni stanno male.
    Ma andando indietro nella storia dello Stato unitario, fino a 150 anni fa, si trova che lo Stato unitario ha represso, in alternanza di periodi, le autonomie e l'ha fatto con lo strumento finanziario: da un lato obbligare Comuni a molte funzioni, dall'altro far dipendere dal centro il grosso del finanziamento. Ma lasciamo il pianto e pensiamo al futuro.
   E' un fatto che i grandi Comuni svolgono oggi compiti fondamentali per la socialità e per lo sviluppo del Paese. Si pensi alle varie imprese municipalizzate, di area ampia, per l'acqua, il gas, la nettezza urbana, la tutela ambientale.
   Pertanto, il dare una adeguata autonomia finanziaria ai Comuni, con entrate fiscali certe, è non solo una necessità funzionale e programmatica, ma anche una ragione di economia di costi. Basti pensare al monte "interessi" su debiti, che i Comuni debbono pagare a titolo di anticipazione finanziaria alle banche, per ritardo dei finanziamenti statali.

2.- Tuttavia l'autonomia fiscale crea problemi nuovi, che vanno minimizzati.
  a) Le ragioni dello Stato unitario richiedono la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali nel territorio dello Stato. Per questo i dazi comunali furono aboliti nel 1931. Essi erano anche diversi da Comune a Comune.
   Però, una pluralità di imposte diversificate da Comune a Comune, e da Stato a Comune, possono essere l'equivalente del ritorno ai dazi. Il modo di minimizzare questo impatto è  definire preliminarmente un sistema fiscale unitario e, dentro questo sistema, ripartire le fonti fiscali tra Stato e Comuni, con facoltà di variare le aliquote dentro un range.
   Nella tradizione della scienza delle finanze, andrebbero date ai Comuni le imposte sul patrimomio e le imposte sui consumi (o quote di essi).
 
  b) Il federalismo fiscale è per definizione fondato su una pluralità degli enti tassatori (Stato, Regioni, Province, Comuni), mentre "la tasca del contribuente è unica". Questa pluralità crea per sua natura una "concorrenza" tra enti. Chi arriva primo è avvantaggiato nel portare via ....e l'ultimo può rimanere asciutto. Per questo, una qualche decisione ci dev'essere a monte, sulla pressione fiscale globale massima, non superabile, eventualmente distintamente tra grandi aree del Paese.
    La decisione potrebbe essere presa dal parlamento, su proposta delle Regioni, in un orizzonte temporale quinquennale, a inizio legislatura
  
  c) la capacità contributiva nei Comuni è diseguale da area ad area.
Ne deriva che nei vari Comuni, il gettito è differenziato, e questo è un impedimento alla prestazioni di servizi sociali uniformemente nel Paese.
   Al tempo tesso, questa uniformità è un interesse generale. Infatti:
  - se un bergamasco ha bisogno dell'ospedale mentre si trova a Palermo, deve potersi curare a Palermo e subito, non dovere tornare a Bergamo, quando sarà troppo tardi;
  - se i servizi ortopedici del Sud sono inefficienti, i meridionali intaseranno gli ospedali di Bologna, cosa che avviene, con grosse fila di attesa per tutti, compreso per gli Emiliani..
    Per  questo il riequilibrio finanziario dello Stato rimane fondamentale, per cifre consistenti, e con vincolo di destinazione.
  
  d) I nostri Comuni sono tanti e molto diversi come dimensione. Precisamente ci sono  8.150 Comuni, di cui il 75% ha meno di 2000 abitanti, e altri ulteriormente meno. Ne deriva l'attribuzione del potere fiscale uniforne è spesso un non senso, come pure la distribuzione del fondo statale perequativo in base al costo standard è non ha senso.
   Se devono calare i costi amministrativi, occorre ridisegnare le dimensioni comunali "di base" per l'attribuzione di funzioni. Si potrebbe prendere a riferimento l'area provinciale, e attribuire al Comune di area provinciale "tutte" le funzioni comunali, ma con facoltà di delegare, a cascata, ai Comuni minori ricompresi nell'area, parte delle funzioni medesime in ragione della dimensione. Sarebbe lo stesso schema del decentramento attuale dei Comuni nei confronti dei quartieri e frazioni).
   Non credo alle soluzioni, tipo incentivo alle associazioni tra comuni e alle consorziazioni.
   In ogni caso, in prima attuazione, lo Stato deve garantire che il fondo perequativo a ciascun "Comune di area provinciale" un finanziamento non minore del costo storico.
  
  Conclusione. Direi che l'attuale legge sul federalismo fiscale vada largamente nel senso sopra indicato, meno per il riordino territoriale dei Comuni.
   Direi anche che, una volta che si assumesse come riferimento locale il Comune di area provinciale, si dovrebbero attribuire a questo grande Comune anche le funzioni delle Province, invece da abolire.  Nino Luciani

 

Sulla politica economica del Governo


VISTOSE   INSUFFICIENZE DEL GOVERNO NEL  RISOLVERE  LA  CRISI  ECONOMICA
Serve una decisa politica di rilancio dei consumi e delle esportazioni

LE CIFRE CHE PARLANO DA SOLE  SU TREMONTI
***

1.- "Crisi economica".  La ricostituzione del flusso circolare del reddito passa per il rilancio dei consumi. Questo richiede l'apporto delle classi di reddito medio-alte, notoriamente con relativa più alta propensione al risparmio, anzi ulteriormente aumentata nell'attuale periodo di incertezzza generale. Lo vediamo dal risveglio degli acquisti di beni rifugio.
   Il Governo non lo fatto,  verosimilmente, perchè quelle classi sono l'elettorato di Berlusconi. Anzi il governo ha chiesto sacrifici (con la manovra d'estate) solo ai dipendenti pubblici, vale dire a classi di reddito medio-basse, che non hanno alta propensione al risparmio (ma al consumo). Dunque ha anche contribuito ad aggravare la crisi economica.
   Quanto agli investimenti, li dovrebbero fare gli imprenditori, che però nella presente congiuntura sono pessimisti, perchè non vedono come a collocare i loro prodotti.
   L'unica grande eccezione è il settore automobilistico, poichè quello americano ha reagito (anche aiutato dal governo federale) perchè era un settore diventato obsoleto a causa del caro-petrolio (precisamente, le loro automobili consumavano troppa benzina, divenuta molto cara), e questo ha giocato a favore della nostra FIAT, già esperta nel fare automobili a basso consumo.

   C'è, poi, il problema del commercio estero, in sofferenza dai primi tempi dell'euro (2001-2002). Lo riprendo al par. 4 .

2.- Le vie teoriche risolvere. Le vie classiche, per risolvere la crisi, sono l'immissione di liquidità nel sistema e l'azione combinata della spesa pubblica, secondo la classica ricetta Keynesiana.
  La prima via è stata applicata, ma non è bastata da sola perchè  il "il cavallo non beve", vale dire gli imprenditori non chiedono prestiti anche a tasso zero, salvo che per evitare il fallimento.
  Serviva la mano pubblica per contrastare il ciclo in modo deciso. Ma in Italia il settore pubblico non è in condizioni di smuovere alcunchè. Lo Stato non paga neppure i propri fornitori (ovvero li paga con ritardi inimmaginabili).
 
   Classicamente parlando, prima dell'euro la situazione finanziaria dello Stato italiano non è stata mai un grande problema, in caso di necessità di espandere la spesa pubblica, perchè il tandem Stato-Banca d'Italia permetteva allo Stato di finanziarsi tramite fabbricazione di carta moneta (anticipazioni di corrente e ombrello della Banca d'Italua per titoli del debito pubblico, eventualmente non collocati presso il pubblico), con il risultato accessorio di creare inflazione e di cancellare in parte il debito pubblico.
   Non solo questo. L'inflazione interna veniva annullata nei confronti dell'estero, con la manovra del cambio, e così le esportazioni non ne soffrivano. (In pratica, lo Stato sanava se stesso derubando il cittadino.) Ma dopo l'euro, gli Stati sono stati ricondotti a normali operatori economici. In caso di insolvenza saranno esposti al fallimento, come tutti i comuni mortali.
   Questo, ... solo sul piano dei princìpi. In realtà, se fallisse uno Stato, una grossa banca ...,  sarebbero dolori per tutti i cittadini. E allora la BCE non potrebbe stare a guardare .... E infatti la BCE è tornata a fare qualcosa anche verso gli Stati (acquisto di titoli del debito pubblico). Ma questo è poco, per cui non può essere rinviato un qualche ricollegamento diretto del potere monetario col potere fiscale, a livello europeo.

   Ma torniamo alla situazione reale.


3.- Sui margini per intervenire.

a) Alcune cifre essenziali. Per individuare le possibii vie per interventi efficaci, dobbiamo partire dalle cifre, sia pure in essenziale. La parte colorata è relativa agli anni dei Governi Berlusconi.


Nella tabella 1, si vede che dal 2001 al 2005 le entrate sono aumentate, ma le spese sono aumentate piu' che in proporzione, cosi che il saldo negativo è pure aumentato. Lo stesso è avvenuto nel 2008 e 2009: Nel 2010 il saldo negativo diminuisce, però è ben maggiore che nei due anni di Prodi.

Nella tabella 2 (ultima riga), si vede che il debito pubblico è salito dal 2001 al 2005, e dal 2008 al 2011 (ed è salito anche nei due anni di Prodi, ma con una dinamica ben minore che durante i governi Berlusconi).

Tabella 1
STATO - Spese in milioni di Euro (bilancio di competenza)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Entrate** 353.040

361.792

392.803

437.456

426.769

432.037

480.043

499.671

496.658

446.162

443.448

446.949

Spese* 399.532

414.287

436.746

451.628

445.235

462.487

467105

490.346

532.362

517.796

498.202 486.602
Saldo -46.492 -52.495 -43.943 -14.172 -18.466 -30.450 12.938 9.325 -35.704

-71.634

-54.754

-39.653

     
PIL a prezzi di mercato 1.191 1.249 1.295 1.335 1.392 1.429 1.485 1.546 1.568

1.521

1.536*

------

 
Tabella 2
STATO - Debito pubblico, di anno in anno  in milioni di Euro, e totale accumulato*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Entrate
Prestiti accesi 176,7 205,5 212,2 237,5 209,7 195,4 182,1 182,7 222,5

296,1

224,7

210,0

Prestiti rimborsati 165,4 189,1 192,7 232,8 183,7 174,0 158,1 167,0 189,0

216,0

284,7

260,9

Saldi annuali 11,3 16,3 19,4 4,8 25,9 21,3 24,0 15,8 33,7

80,1

-60,0

-51,0

DEBITO PUBBLICO Accumulato 1.256 1.310 1.319 1.322 1.445 1.513 1.582 1.600 1.663

1.761

  1.824

------

* stima
** in conto corrente e in conto capitale.
Fonti: ISTAT, Annuario statistico italiano, anni da 2002 a 2008 - Cifre al netto del rimborso dei prestiti pubblici.
         Ragioneria Generale dello Stato, per le cifre relative a 2009-10-11.

b) Le vie praticabili efficaci
. In tempi di saldo molto rosso del bilancio, ma anche di crisi economica per mancanza di "domanda effettiva", il classico modo, da parte dello Stato, è un aumento della pressione fiscale, quanto basta per mettere in sicurezza la solvibilità dello Stato.
   Ma occorre anche fare qualcosa per il futuro. Preso atto che i lavori pubblici avranno ancora bisogno di tempi lunghi, mentre servono interventi di sblocco subito; preso atto che i vari incentivi per il risparmio energetico e per la micro-edilizia non hanno prodotto risultati sufficienti, la via è lo sgravio fiscale per i redditi medio-bassi, da finanziare con un uguale aggravio fiscale dei redditi medio-alti.
   Questa via è suggerita dalla considerazione che le classi di reddito medio-alte non stanno spendendo (anzi stanno investendo in beni rifugio), e che le classi di reddito medio-basse hanno una relativa maggior propensione al consumo, ma non dispongono di potere d'acquisto..
 
4.- Commercio estero. Solo 4 mesi dopo l'arrivo dell'euro (2001), la Banca d'Italia rilevava una perdita di competitività dell'8%, del commercio estero; e dopo 8 mesi, del 25%. Il motivo era che i prezzi interni erano saliti rispetto ai prezzi esteri.
  Allo stato attuale, in cui lo Stato italiano non può più svalutare il cambio, la sola alternativa è la politica fiscale: non quella di alterare la concorrenza (ad es., ammortamenti fiscali accelerati per le imprese esportatrici, perchè in contrasto con i trattati), ma quella di strutturare il sistema fiscale in modo da sterilizzarne gli effetti monetari.
   La premessa è che le imposte indirette hanno effetti immediati sui prezzi; non le imposte dirette. Su questa base, un modo è ridurre di 1-2%  tutte le aliquote delle imposte indirette, e aumentare di 1-2% tutte le aliquote delle imposte dirette.
   Il prelievo fiscale non cambia, ma diminuisce l'impatto sui prezzi interni. Questo aiuta le esportazioni.
   Ma, a questo proposito, l'annunciata riforma fiscale del governo punta ad aumentare le imposte indirette, e a ridurre le imposte dirette. E questo è il contrario di quello che serve.

5.- Last but not least: il nostro debito è meno rosso di quanto "appare". Il debito pubblico italiano, pur essendo fuori margine (120% del PIL, in luogo di 60% come d'obbligo, in base ai trattati europei) è meno rosso di quanto "appare".
  Il motivo è che (Fonte: Relazione annuale della Banca di Italia, dove però non ho trovato la cifra esatta), grosso modo, il 60% del PIL è posseduta da soggetti esteri, e il 60% da sogetti italiani.
   In qualche modo, la cifra posseduta da cittadini italiani va considerata "meno rossa" dell'altra, nel senso che il debito verso cittadini italiani è pagato con imposte a carico di cittadini italiani (in altri termini, grosso modo, il medesimo cittadino è, ad un tempo, creditore e debitore verso lo Stato), come dire, l'una mano lava l'altra. Nino Luciani

 

Dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana

Dalla C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana

ITALIA.JPG (9745 byte)


La prolusione del Card. Angelo Bagnasco
al Consiglio della Conferenza dei Vescovi

Roma 27-30 sett. 2010, stralcio dei paragrafi 7, 8, 9, 10

"L' Italia sembra, su alcuni fronti,
tornare sempre al punto di partenza
"

bagnasco.jpg (8667 byte)Angelo Bagnascoo

CONSIGLIO PERMANENTE,  Roma, 27 - 30 sett. 2010
Fonte: http://www.chiesacattolica.it/

PROLUSIONE DEL CARDINALE PRESIDENTE

Venerati e cari Confratelli,
.........
.........

  7. Nonostante alcuni risultati nel tempo, la nostra amata Italia sembra, su alcuni fronti, tornare sempre al punto di partenza: istruisce i problemi, comincia a metter mano alle soluzioni, ma non riesce a restare concentrata sull'opera fino a concluderla.
Da decenni si parla di riforme, le si scandisce, e - tuttavia - quando saranno varate? Quando si arriverà al confronto serio e decisivo, quello che non è perdita di tempo, ma ricerca della mediazione più alta e sollecita possibile? Il Paese non può attardarsi: povero di risorse prime, più di altri deve far conto sull'efficienza del sistema e su una sempre più marcata valorizzazione delle risorse umane.
   Bisogna, per questo, avviare meccanismi di coinvolgimento e di partecipazione non fittizi. Qui, qualche interessante segnale c'è, seppure molte restano ancora le resistenze. Le sfide derivanti dalla globalizzazione impongono una quota di flessibilità e adattabilità che non può essere artificiosamente ostacolata, ma neppure strumentalmente usata per indebolire la dignità di chi lavora. Se partecipazione si vuole, ed è sempre più necessaria, occorre che vi siano i requisiti perché ogni parte in causa esprima il meglio - non il peggio - di sé.
   È il momento di deporre realmente i personalismi, che mai hanno a che fare con il bene comune, e di mettere in campo un supplemento di reciproca lealtà e una dose massiccia di buon senso per raggiungere il risultato non di individui, gruppi o categorie, ma del Paese. La fiducia che i cittadini esprimono verso chi li rappresenta è un onore e una responsabilità che non ammette sconti di nessun tipo. Cambiare si può. Le famiglie reagiscono, le persone crescono, e anche la collettività può farlo nella misura in cui comprende che l'esito di progresso diventa pane condiviso. E bisogna far presto! Il nostro vigoroso invito a rilevare la moralità intrinseca ai processi di innovazione non nasconde alcun conformismo. Lo facciamo non per un'idea esorbitante del nostro ruolo, ma per il comandamento che impone anche a noi di amare Dio sopra ogni cosa, e insieme - ma è solo l'altra faccia della medaglia - di difendere chi è indifeso, sia che si veda sia che non si veda ancora. Bisogna comprendere che se si ritardano le decisioni vitali, se non si accoglie integralmente la vita, se si rinviano senza giusto motivo scadenze di ordinamento, se si contribuisce ad apparati ridondanti, se si lasciano in vigore norme non solo superate ma dannose, se si eludono con malizia i sistemi di controllo, se si falcidia con mezzi impropri il concorrente, se non si pagano le tasse, se si disprezza il merito… si è nel torto, si cade nell'ingiustizia. Ma lo scopo di ogni partecipazione politica è proprio la giustizia, e per questo occorre produrre lo sforzo necessario - cui la Chiesa non mancherà moralmente di contribuire - per superare la logica del favoritismo, della non trasparenza, del tornaconto. A tutela della società ci sono le forze dell'ordine, ma è vile scaricare su di loro ciò che meglio si risolve attraverso relazioni sociali vigili e coscienziose. Quando le risorse si fanno più misurate, anche gli sprechi e il lusso ostentato diventano meno tollerabili. In qualunque campo, quando si ricoprono incarichi di visibilità, il contegno è indivisibile dal ruolo. Quando si ha responsabilità di scrittura o di parola pubblica, si può essere penetranti senza sfiorare il sopruso o scivolare nella contesa violenta. Il linguaggio in uso nella scena pubblica deve essere confacente a civiltà ed educazione. Fa malinconia l'illusione di risultare spiritosi o più "incisivi", quando a patire le conseguenze è tutto un costume generale. Svuotare le parole, o renderle equivalenti quando non lo sono, è - a modo suo - un furto. Come Vescovi, sentiamo di dover esprimere stima e incoraggiare quanti si battono con abnegazione in politica; facciamo pressione perché si sappiano coinvolgere i giovani, pur se ciò significa circoscrivere ambizioni di chi già vi opera. Ai cattolici con doti di mente e di cuore diciamo di buttarsi nell'agone, di investire il loro patrimonio di credibilità, per rendere più credibile tutta la politica. Lasciamo volentieri ai competenti il compito di definire i modi di ingaggio e le regole proprie della convivenza. A noi tocca però segnalare come una "città" la si costruisca tutti insieme, dall'alto e dal basso, in una sfida che non scova alibi nella diserzione altrui. Le maturazioni generali hanno bisogno di avanguardie: ognuno deve interrogarsi se è chiamato a un simile compito.

8. Volendo tuttavia indicare con un concetto sintetico ciò che è essenziale ad ogni "città", dobbiamo per forza evocare il bene comune, fulcro dinamico di questa visione, fondamentale baricentro di una comunità che voglia essere equilibrata. In una recente occasione mi ero permesso di confidare un "sogno", di quelli che si fanno ad occhi aperti: ossia che, senza disconoscere quanto di positivo già c'è, e magari con la cooperazione scaturente dalle esperienze presenti sul campo, possa sorgere una generazione nuova di italiani e di cattolici che sentono la cosa pubblica come fatto importante e decisivo, che credono fermamente nella politica come forma di carità autentica perché volta a segnare il destino di tutti (cfr Prolusione al Consiglio Permanente, 25 gennaio 2010). Torneremo anche in seguito su questo tema. Fin d'ora vorrei però dire quello che è il cuore, il motore di quanto andiamo ad auspicare: l'ideale cioè del bene comune (cfr Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 7). L'Italia, nel suo complesso, ha bisogno di riscoprire la bellezza del bene comune perseguito nell'azione politica come nella vita quotidiana dei cittadini. Ha bisogno di una leva di italiani, e di cattolici, che senza presunzioni aderiscono al discrimine del bene comune, danno lucentezza alla sua plausibilità, così che aiuti ad individuare le soluzioni che meritano di essere perseguite. Alla luce di questo ideale, e nella data "realtà storica i cristiani, agendo come singoli cittadini, o in forma associata, costituiscono una forza benefica e pacifica di cambiamento profondo, favorendo lo sviluppo delle potenzialità interne alla realtà stessa" (Benedetto XVI, Omelia per il Bicentenario della nascita di Leone XIII, Carpineto Romano, 5 settembre 2010). Si profila così la figura di un protagonismo costruttivo per quanti credenti, ma anche non-credenti, intendono fare la propria parte nella vita nazionale come nei municipi, nelle istituzioni sociali come nella vivace realtà civile, nella realtà del non profit come nelle associazioni culturali, oltre che naturalmente nel campo dei doveri propri del singolo: ovunque ci si collochi, la ricerca del bene comune concreto diventa una sorta di bussola, l'indice per misurare urgenze e priorità.
Non a caso esso facilita, di volta in volta, l'individuazione del punto di arrivo potenzialmente più ragionevole (cfr Benedetto XVI, Discorso alle Autorità civili in Westminster Hall, 17 settembre 2010).
  Ricorrente è, nella nostra cultura pubblica, un certo interrogarsi sui cattolici: dove sono, come si pongono, cosa fanno. Anche nell'ultima estate queste domande sono ritornate. Risposte, magari interessanti, suonano spesso unilaterali, condizionate fatalmente dal punto di osservazione. Ebbene, vorremmo che fosse il bene comune la bandiera che nel cuore si serve, la divisa che consente di identificare là dove sono i cattolici, ma - ripeto - non solo loro.
    Non dimentichiamo, infatti, che "la ragione è capace" di distinguere "ciò che è bene fare e ciò che è bene non fare

Nino Luciani, In margine, su due punti:
- Perchè l'immobilismo su importanti decisioni, in Italia, pur tra tanto fervore delle parole ?
- E quale  può essere, nella cultura pubblica, il ruolo dei cattolici ?

1.- Sull'immobilismo sulle decisioni ... . Penso derivi:
- a) da un sistema di poteri (Esecutivo, Parlamento, Magistratura) non adeguato ai tempi;
- b) da una legge elettorale furbesca, per la scelta delle persone, che non permette vere scelte.
  Cominciamo dal primo punto. Qui troviamo che:
a) il sistema costituzionale fonda il governo sulla fiducia delle Camere, revocabile in ogni momento. Ma le Camere non hanno, spesso, cognizione di causa dei problemi;
b) la magistratura ha la possibilità di incursione a 360° sugli altri poteri, sia pur indirettamente colpendo le persone, e non sempre con fondamento.
   Questa, diciamo, elasticità dei rapporti tra i tre poteri concorre a determinare la instabilità permanente degli equilibri politici, e la ricerca di un altro.
  E poichè l'evolvere degli equilibri alimenta aspettative di vantaggio per i partiti e loro gruppo interni, a seconda dell'evolvere della situazione, ecco che essi sono in mobilitazione permanente per influenzare la sua evoluzione in un senso o nell'altro. 
  In particolare, poi, l'attuale quadro politico porta ancora in sè il fiele dell'interruzione traumatica del Governo Prodi, complice l'intraprendenza del successore, nel promettere "opportunità" di carriera politica agli eventuali traditori. Ma, come dice il Vangelo, "chi di spada ferisce, di spada perisce". Questa faida, tuttavia, va assolutamente interrotta.
  Sul piano generale, le intemperanze di ogni genere, di questi tempi, sono
il frutto di una specie di disadattamento ambientale politico. Quei politici che trovi normali persone nella vita quotidiana, le ritrovi agire in modo strano nello scenario politico, e non le riconosci più.
  Fatta la diagnosi, il richiamo del Cardinale ad un
"linguaggio in uso nella scena pubblica, confacente a civiltà ed educazione" è, più che per le persone, per i responsabili delle modifiche del sistema di Governance.
  Penso che, se si dà stabilità al sistema di Governance, tutte le azioni che traggono vantaggio dalla instabilità (comprese quelle di eventuali magistrati), dovrebbero automaticamente normalizzarsi.
     
  2.- Verso la riforma della Governance ?
  Magistratura. Nei rapporti tra i poteri, la magistratura non può essere zittita. Tuttavia la decisione di inizio di procedimenti, nei confronti di autorità politiche, si dovrebbe ammettere solo se presa da collegi di almeno 3 giudici.
   Governo. Penso che sarebbe errato cambiare la legge elettorale disgiuntamente dal sistema di governance (lo vediamo nel fatto che la legge attuale, pur dando un premio di maggioranza alla coalizione maggiore, non ha dato stabilità a Prodi, nè la dà a Berlusconi, e in più schiavizza i parlamentari). In questo senso la riforma della Governance dovrebbe venire prima.
  Penso che si dovrebbe modificare la Costituzione per prevedere un "governo di legislatura", eletto direttamente dal popolo o dal parlamento.
  Per la legge elettorale del Premier, l'elettorato dovrebbe votare tra i candidati che abbiano superato un determinato quorum in almeno tre regioni: una del Nord, una del Centro, una del Sud.
  Parlamento. La sua struttura dovrebbe riflettere l'assetto regionale: la Camera dei deputati potrebbe essere a rappresentanza universale; il Senato a rappresentanza delle regioni, magari col solo potere consultivo (parere obbligatorio, ma non vincolante) alla Camera dei deputati. 
   Per la legge elettorale del parlamento:
  a) Va applicata la proporzionalità della rappresentanza?
  Il problema non va risolto aprioristicamente, ma con un compromesso tra "rappresentatività" e "capacità decisionale" dell'organo.
  Un parlamento polverizzato può essere incapace di prendere decisioni in tempo reale. Un quorum elevato è un ostacolo alle decisioni e immorale se incentiva logrolling contro natura (io voto per te, e tu voti per me, anche se abbiamo idee diverse). Si potrebbe proporre il quorum del 50%+1 in prima lettura, e la maggioranza relativa (ma non minore di ...), in seconda lettura.
   b) ci dev'essere la possibilità, per l'elettore, di esprimere la preferenza per i candidati ? Un referendum, anni fa, abolì le preferenze (4, allora), perchè erano divenute un fattore inquinante delle scelte.
- sono inquinanti se l'elettore, che la esprime, non conosce i candidati (e questo è il caso generale, per un comune elettore) e, poi, su questa ignoranza si inserisce l'abilità "deviante" dei capi-partito.
  Lo vediamo nel fatto che una persona normale non potrà mai avere più di 50-100 preferenze (quelle della famiglia, dei parenti, degli amici). Invece il capo-corrente di un partito può contare su associazioni culturali e professionali, per cui i propri candidati riescono sempre a battere un candidato isolato;
- possono essere inquinate se la lista è bloccata sulle scelte di un capo di un partito, che vuole candidare solo i propri seguaci. E' l'accusa facile, di moda oggi, a Berlusconi. Ma pochi partiti sono senza peccato.
  Conclusione. La via potrebbe essere una mistione, ossia:
- che, in ogni partito, la scelta dei candidati sia fatta da una commissione di probiviri a elezione universale, dentro il partito; e che la scelta sia in base a criteri oggettivi;
- che, in sede di elezioni,  l'elettore possa esprimere una preferenza tra i candidati.

3.- Quale  può essere, nella cultura pubblica, il ruolo dei cattolici ? Su questa domanda (del Cardinale, e allora del card. Tettamanzi), ho seguìto a Bologna, alcuni anni fa, la settimana sociale dei cattolici. Su per giù, anche nella settimana sociale di Reggio Calabria di questi giorni,  ritroviamo l'invito della Gerarchia, ai cattolici, a occuparsi di politica, ma non nella forma di un partito. Ho letto cose analoghe, di Padre Bartolomeo Sorge, qualche tempo fa.
   Sono del parere che questa indicazione sia, ad un tempo, un pò furbesca e un pò retorica.
- un pò furbesca. Essa evita, alla Gerarchia. gli strali dei cattolici sparsi tra i vari partiti, se c'è l'indicazione ecclesiastica a favore di un partito specifico;
- un pò retorica. La promozione efficace di una idea, di un programma, c'è solo se i credenti si coalizzano sull'idea e sul programma.
   A mio modo di vedere, promuovere un partito dei cattolici non vuol dire mirare ad uno Stato teocratico o confessionale. La Turchia ha, tuttora, al governo un partito islamico, ma che è prima di tutto "laico".
  Il governo dell'Italia della DC cadde perchè la DC era divenuta corrotta, e per mancato rinnovamento. Come è caduta la DC, così potrebbe rinascere una nuova DC e non è detto che essa torni a prevaricare, nè a prevalere. Dovrà guadagnarsi il pane col sudore, come tutti.
  Ma un partito dei cattolici non nasce all'improvviso. La via potrebbe essere quella di promuovere una associazione politica dei cattolici, guidata da quelli che hanno avuto in questi anni la  regia della "settimana sociale dei cattolici", e che sia aperta a tutti i cattolici.
  Per una idea dei miei sforzi "inutili" in questo campo,
clicca su: http://www.impegnopoliticocattolici.bo.it/ . NL

per il conseguimento di quella felicità che sta a cuore a ciascuno, e che impone anche una responsabilità verso gli altri" (Benedetto XVI, All'Udienza generale, 5 agosto 2010).  È proprio l'esperienza condotta dal di dentro delle cose, in nome della ragione e quindi della morale naturale, che diventa il giudizio più evidente sul relativismo secondo cui non ci sarebbero riferimenti etici da privilegiare né alcuna gerarchia di valore. Parlando di questo tema, il Santo Padre si chiedeva se non fosse proprio qui il punto dov'è agganciata la spiegazione dei "valori non negoziabili". Che tali sono non in ragione di una pregiudiziale cattolica, che vizierebbe la comprensione oggettiva dei fatti della vita. La Chiesa, in realtà, nel suggerire valutazioni per la ricerca biomedica o sulle formazioni sociali e familiari, attinge al patrimonio comune dell'umanità, ricordando la linea di confine oltre la quale l'umanesimo si fa apparente, e il progresso si rivela essere un regresso, non rispettando i valori primi e costitutivi della civiltà: vita, famiglia, libertà religiosa e libertà educativa. Beni che sono il fondamento che garantisce ogni altro necessario valore, declinato sul versante della giustizia e della solidarietà sociale, che da sempre è nel cuore del Vangelo e della Chiesa. Quale solidarietà, ad esempio, se si rifiuta o si sopprime la vita, specialmente la più debole? È nella morale naturale che le istituzioni internazionali possono trovare un "terreno solido e duraturo" per elaborare e perfezionare la dottrina dei diritti; infatti "come potrebbe esserci un dialogo fecondo tra le culture senza valori comuni, diritti e principi stabili, universali, intesi allo stesso modo da tutti?" (Benedetto XVI, Discorso al Consiglio d'Europa, 8 settembre 2010). Il dogmatismo quale imputazione, in pratica, non regge. In una fase politica nella quale si comincia a ragionare di agenda bioetica come "rastrello" ancora schematico di un'antropologia completa da portare al confronto tra le forze politiche, e dove i cattolici variamente dislocati sono chiamati a giocare un ruolo convergente e propulsivo, non sarà male avere in serbo queste prospettive provenienti anche di recente dal Magistero. Dai responsabili nazionali dell'associazionismo cattolico sono venute, nell'ultimo periodo, indicazioni confortanti in questo senso. Confidiamo che la prossima Settimana Sociale, in programma a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre, non farà mancare, dalla visuale che le è propria, un apporto di sviluppo coerente. La presenza peraltro in terra calabra di una considerevole compagine ecclesiale, rappresentativa del Paese, è fin d'ora segno della stima che tutti abbiamo verso una regione in cui si va esprimendo un'importante reazione al fenomeno malavitoso. I magistrati e le forze dell'ordine, sotto tiro proprio per la progressiva efficacia della loro azione, sappiano che la Chiesa è con loro contro la violenza oscura che uccide la speranza. Le comunità di Calabria, come di tutto il Meridione, devono sentirsi sostenute dalla solidarietà e dall'ammirazione delle Chiese sorelle, impegnate a loro volta nel far fronte ad una propagazione del fenomeno malavitoso della quale non è più lecito ormai dubitare.

9. Una parola mi permetto di dire su alcune questioni aperte, e che hanno un chiaro rilievo antropologico. Sul versante della crisi economica, innegabile è la percezione di una più marcata fragilità, benché talune fasce di popolazione sembrino non essere state toccate dalla crisi. Da queste pure è ragionevole attendersi standard di vita consoni alla condizione generale, e una sensibilità verso le indubbie esigenze di solidarietà. Alle banche presenti nel nostro territorio sentiamo di dover chiedere che, anche sfidando un apparente paradosso, adottino criteri del massimo favore razionalmente possibile nel valutare le richieste di finanziamento avanzate dalle imprese. L'impatto sociale della crisi, per come essa si sta evolvendo, dipende ora in buona misura da un loro più sensibile interessamento. Ci auguriamo, altresì, che il diritto dei lavoratori disoccupati, in mobilità o licenziati, sia tenuto nel debito conto e il loro potenziale possa essere quanto prima reintegrato. La disponibilità delle parti a dialogare costruttivamente esiste, e non mancano in questo campo segnali concreti. È fondamentale che, nel frattempo, non siano ritirati dallo Stato gli ammortizzatori sociali. Deve in particolare stare a cuore a tutti il destino dei giovani: non si procede ignorando le loro legittime aspettative. La nostra agricoltura ha bisogno di alcuni interventi che la rinforzino, facendola tornare un settore che attrae vocazioni, non le espelle: che il territorio sia lavorato, e da esso si ricavino prodotti di qualità, è interesse generale. Qui si situa la domanda di tracciabilità dei prodotti, attraverso filiere limpide e plausibili, possibilmente più corte. La scuola vive settimane importanti: uniamo la nostra voce a quella dei Vescovi che già si sono rivolti ai diversi attori scolastici, augurando una stagione fervida di impegno, così che i risultati superino i problemi. Non mancano, per l'università come per le scuole superiori, novità importanti che meriterà sperimentare, cogliendone tutte le possibili virtualità. Decisiva ci appare una concorde insistenza sulla qualità della scuola, attorno a cui preparazione personale dei docenti, riconoscimento della specifica professionalità, sistema di valutazione e adeguate risorse convergono quali fattori interdipendenti. Su tutto, però, è la dignità della scuola-istituzione che va salvata per ciò che, a cascata, ne deriva. Ci sono potenzialità inespresse che vanno sprigionate, al fine di realizzare una concreta libertà di educazione da parte delle famiglie, garanzia a sua volta di autentica qualità, consolidando in una logica anti-sprechi la rete di scuole e tradizioni educative di cui è ricco il nostro territorio. Lo stesso problema dei cosiddetti "precari" andrà risolto su vie di giustizia e solidarietà, prendendo tutti coscienza che meditate regole di sistema devono nel futuro impedire il riprodursi di situazioni problematiche e dolorose. Diversi sono stati gli episodi dolorosi in ambito sanitario, con vittime innocenti e famiglie disperate. Trovare la morte per negligenza o inadeguatezza là dove si va per nascere o ricevere cure, è uno spregio non tollerabile, che offusca la dedizione di tanti professionisti. I morti sul lavoro sembrano in via di diminuzione, ma ogni singolo caso è di troppo, insopportabile per la coscienza del Paese. In particolare, è nei subappalti che va condotta la disamina in grado di condurre definitivamente fuori dall'emergenza. La condizione delle carceri è stata e resta un fardello pesante non solo per noi - sacerdoti e Vescovi - che le visitiamo, e per coloro che quotidianamente vi operano, ma per tutti. Da tempo si parla di un "piano carceri", intanto però ogni cittadino, anche colpevole, conserva la dignità su cui far conto per il riscatto. Ci sono imprenditori illuminati che, insieme all'autorità carceraria, stanno sperimentando formule interessanti di lavoro all'interno e di commercializzazione esterna per quanto prodotto in carcere. È una via di speranza, poiché include prospettive di riabilitazione e di concreto reinserimento. La violenza sulle donne è drammatico fenomeno che porta a mettere sotto accusa in genere l'uomo, spesso giovane, che si fa attore di comportamenti irragionevoli e talora bestiali. C'entra qui l'educazione, ma anche l'auto-educazione che ciascuno deve acquisire per sapersi controllare, stabilendo con ogni persona rapporti di pari dignità. Anche altri gruppi sociali sono stati, purtroppo, presi di mira da gesti assurdamente violenti e discriminatori, qualche volta anche a sfondo razzista. La questione, poi, dell'ospitalità che va offerta ai Rom si è di recente imposta a livello europeo, il più idoneo ad evitare soluzioni che umilino il senso di responsabilità del continente. Sono scenari diversi di quella frontiera educativa che oggi attraversa ogni comunità, eludere la quale significa arrendersi non in una singola controversia, ma alla sfida trasversale e decisiva circa il nostro futuro.

10. Il federalismo è l'importante riforma in via di definizione, delicata sotto diversi profili, anche perché irreversibile. Bisogna non nascondersi che col federalismo cresce lo spessore delle responsabilità da esercitare localmente. Gestire un Paese come il nostro in chiave federalista presuppone una diffusa capacità di selezionare con rigore gli obiettivi, scadenzarli, argomentare le scelte, e saper dire dei no anche a chi si conosce. Riuscire a rispettare i vincoli di bilancio, rimanendo attenti alle implicanze umanistiche connesse con l'amministrazione politica, diventerà un'attitudine inderogabile, che presuppone sì un'abilità tecnico-gestionale, non però questa soltanto. Diversamente prevarranno le spinte ad un contrattualismo esasperato e ad una demagogia variamente declinata. È il momento insomma di sviluppare quel confronto ampio che è richiesto dal salto culturale senza il quale non si dà riforma. E questa potrà prendere positivamente forma in una logica di lealtà reciproca, in verticale e in orizzontale, estranea alle forme del ricatto come alla catena dei risarcimenti interminabili. Meglio che tra le pieghe non si annidino equivoci o ipocrisie che nel nuovo assetto non mancherebbero di appesantire il passo comune. La riforma non deraglierà se potrà incardinarsi in un forte senso di unità e indivisibilità della Nazione: il tricolore è ben radicato nel cuore del nostro popolo. È poi una consapevolezza acquisita che si debba procedere con una concomitante riforma fiscale. Se non si combinano insieme federalismo e sussidiarietà, ma anche sviluppo e unità nazionale, col superamento di entrambe le sindromi, del vittimismo da una parte e dell'elargizione dall'altra, la sfida difficilmente si potrà vincere. La Chiesa, con la sua capillarità e la rete delle sue istituzioni, intende fare per intero la propria parte, come in altri momenti cruciali, perché si realizzi un federalismo solidale. Preferiamo ricordare in partenza che ci sono condizioni morali e culturali indispensabili, non perché si nutrano riserve sull'ipotesi in sé, ma perché l'esperienza fa edotti su virtù e debolezze. Se ciascuna parte non si sforzerà di percepire le fondate preoccupazioni degli altri, e non sarà disposta a farsene ragionevolmente carico, non riusciremo a stringere un nuovo, necessario patto nazionale che ci vincoli moralmente e ad un tempo liberi le energie migliori. Nel centocinquantesimo dell'Unità d'Italia nulla di meno serve, come già ci permettevamo di annotare in una precedente occasione. Le celebrazioni, che nel frattempo si vanno succedendo, ci rendono ancor più persuasi che l'unità politica e istituzionale include un'unità interiore e spirituale che merita di essere perseguita come contributo vitale offerto a tutto il Paese. Il rinforzato profilo istituzionale assegnato a "Roma capitale" non può certo eludere la domanda di esemplarità, inclusiva di una vocazione unica rispetto alla coscienza del mondo. Si accennava in precedenza alla riforma fiscale che presto sarà in cantiere. Sono in molti a sperare in criteri di maggiore equità, in un disegno di Stato né astratto né anonimo. Va da sé che, in una democrazia anche economica, chi più possiede più deve contribuire. Per il bene concreto dell'Italia, ci auguriamo sia finalmente l'occasione per centrare una riforma a vantaggio del soggetto che per tutti - aziende, sindacati, scuola… - è decisivo, cioè la famiglia, e si provveda così ad arrestarne l'impoverimento in atto da tempo, e che rischia di simboleggiare il suo declino culturale. I dati demografici possono illudere solamente coloro che vogliono illudersi. Di recente non sono mancate, come non mancheranno domani, le provocazioni che inducono a un certo risveglio. Con queste riforme lo Stato dirà ai cittadini come pensa di proiettarsi in avanti. È pur vero che nella decisione di avere figli entrano in gioco motivazioni varie e complesse di tipo culturale, e tuttavia, se dobbiamo dar credito alle statistiche, già oggi le coppie desiderano in media 2,2 figli, mentre ne nascono solo 1,4. Il che dimostra ciò che peraltro è eloquente anche dall'esperienza di Paesi prossimi al nostro: le misure economiche, messe o non messe a sostegno della famiglia, sono un fattore decisivo. Assegnare alla famiglia ciò che le serve, e non illudersi che questa farà ad oltranza scelte eroiche o - a seconda dei punti di vista - autolesionistiche, non può da alcuno essere ragionevolmente scambiato per un'opzione ideologica. La Chiesa è impegnata per promuovere anche culturalmente l'istituto familiare e per questo fortemente sconsiglia "iniziative legislative che implichino una rivalutazione di modelli alternativi della vita di coppia e della famiglia" (Benedetto XVI, Discorso al nuovo Ambasciatore di Germania, 13 settembre 2010).

 

calabro' 1corrado.jpeg.jpg (40852 byte)
Corrado Calabrò

agcom-logo.jpg (6706 byte)

RELAZIONE annuale al Parlamento
del Presidente Corrado Calabrò,  6 luglio 2010

  AVVERTENZA.  Questa relazione è stata presentata ai parlamentari, in una conferenza a Roma   il 6 luglio  2010. Ma ebbe poco ascolto e anche ripresa brevemente dalla stampa.   Io l'ho ascoltata e mi è sembrata di grande interesse per i professori universitari, per cui la riprendo.
  Per la fonte: http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewrelazioneannuale&idRelazione=19
SOMMARIO 1.- Telecomunicazioni: il processo di liberalizzazione dà i suoi frutti. 2.- La televisione di oggi è già digitale. 3.- Libertà di informazione / Servizio pubblico. 4.- Le tecnologie ridisegnano l'editoria: governare la trasformazione. 5.- Informazione, trasparenza e correttezza alla base della tutela del consumatore. 6.- Indipendenza. 7.- Pensare digitale. 8.- La visione - di sistema - che ancora manca. 9.- Investire per uscire prima dalla crisi e tornare a crescere. 10.- Il contributo dell'Autorità: regole e suggerimenti per un'agenda per l'Italia.

1.- Telecomunicazioni: il processo di liberalizzazione dà i suoi frutti. Persino nel 2009, annus horribilis, il settore delle telecomunicazioni ha sostanzialmente tenuto. Nel mondo, il settore delle telecomunicazioni ha generato ricavi per 980 miliardi di euro. Anche in Italia le telecomunicazioni hanno confermato il loro peso, quantificabile intorno al 3% del PIL. Continua l'espansione dei volumi anche se i ricavi totali del settore, pari a quasi 44 miliardi di euro, sono diminuiti del 3,3% rispetto al 2008. Tutti i principali operatori hanno chiuso i loro bilanci in attivo. E questo malgrado la pressione competitiva garantita dalle nostre regole abbia portato all'ulteriore diminuzione dei prezzi. Le telecomunicazioni sono state e sono l'unico servizio con una dinamica marcatamente anti inflattiva. Dal 1995 all'aprile 2010 l'indice dei prezzi al consumo del settore è diminuito da 100 a 69, a fronte di un aumento dell'inflazione di oltre il 30%. I prezzi di tutti gli altri servizi sono considerevolmente aumentati. "Nella telefonia la liberalizzazione ha funzionato". Nel comparto della telefonia mobile abbiamo uno dei mercati più competitivi del mondo. Dal 2002 a fine marzo 2010 più di 24 milioni di utenti hanno cambiato gestore. In esito alla nostra tenace azione ora si può cambiare gestore in tre giorni trasferendo il credito residuo. Ciò non toglie, ovviamente, che i costi della terminazione mobile debbano essere rivisti alla luce della Raccomandazione europea. I cittadini non devono pagare un costo superiore a quello efficiente, anche se questo surplus viene poi in parte restituito all'utente mediante gli sconti promozionali e i pacchetti. Inoltre la discesa delle chiamate fisso mobile per l'utenza non riflette appieno la discesa dei prezzi all'ingrosso. Se il mercato non dovesse funzionare interverremo. E' incessante l'introduzione di innovazioni (dall'IP TV al 3G, dalla larga banda mobile agli smartphone intelligenti), che stanno determinando una vera e propria trasformazione della società. Nella rete fissa la quota di mercato di Telecom Italia è scesa sotto il 74%, con un calo di quasi 20 punti in 5 anni. Il nostro sistema regolamentare ha portato l'Italia ad essere fra i leaders europei nel full unbundling, con oltre 4,3 milioni di linee attive a marzo 2010. Dopo le incomprensioni iniziali, Open Access si candida ad essere un benchmark per l'Europa, come già Open reach; e la puntualità degli interventi correttivi dell'Organo di vigilanza per la parità di accesso alla rete lo conferma. Ma alla validità del modello deve indefettibilmente e indilazionabilmente corrispondere la coerenza dei comportamenti, che spetta prioritariamente a questa Autorità valutare.

2.- La televisione di oggi è già digitale. Il 2010 rappresenta un anno di svolta per il sistema televisivo italiano. La tecnologia analogica, che ha accompagnato gli italiani negli ultimi 50 anni, è ormai in via di avanzata sostituzione da parte del sistema digitale. Sono già all digital sei Regioni d'Italia. Nel corso di quest'anno è prevista la completa digitalizzazione del Nord Italia. Nel 2011 avverranno gli switch-off nelle Regioni del versante adriatico ed, infine, nel 2012 passeranno al digitale la Toscana, l'Umbria, la Sicilia e la Calabria. Con uno sforzo, la digitalizzazione potrebbe essere completata entro il 2011, come indica una recente Raccomandazione europea e come auspica il Vice Ministro Romani. Alla fine del 2010 il 70% delle famiglie sarà digitalizzato. Già oggi l'ascolto della TV digitale su tutte le piattaforme (terrestre, satellite, IPTV) ha superato, con il 51,2%, l'ascolto della TV analogica. Il numero delle famiglie dotate di almeno un ricevitore digitale terrestre è salito a gennaio di quest'anno a oltre 15 milioni, mentre una quota consistente dei nuovi decoder viene acquistata per adeguare al digitale anche i secondi e terzi televisori di casa. I ricavi del comparto televisivo si mantengono consistenti, segnando un incremento dell'1,7% rispetto al 2008. I ricavi complessivi da pay-tv (in crescita) e da pubblicità (in discesa) si sono ulteriormente avvicinati. La modifica delle regole sulla pubblicità ha indotto la Commissione europea a chiudere la procedura d'infrazione pendente nei confronti dell'Italia. Continuiamo a vigilare monitorando le trasmissioni. Lo spostamento delle risorse pubblicitarie dalla TV tradizionale ad internet non è stato della stessa portata che in altri Paesi. Il settore televisivo italiano è essenzialmente tripartito: Rai- Mediaset-Sky, con gli altri operatori minori e le TV locali che faticano a trovare spazi concorrenziali. Si conferma che la TV digitale multicanale frammenta l'audience anche dei canali generalisti tradizionali; nondimeno Rai e Mediaset conservano quote di ascolti ancora assai rilevanti sulle quali l'avvento della pay tv sta incidendo lentamente. Ci siamo battuti affinché la produzione indipendente di contenuti audiovisivi venga tutelata. In questo quadro la TV locale -che gioca un ruolo importante ai fini del pluralismo dell'informazione- con il digitale può concentrarsi sulla qualità e sull'informazione locale. Riempire l'etere di monoscopi o programmi ripetuti è un'occupazione dello spettro che non serve a nessuno e danneggia l'insieme. Il mese scorso abbiamo approvato il piano delle frequenze. Non ci credeva nessuno. E' la prima volta che un piano delle frequenze che abbia un'effettiva probabilità di attuazione viene adottato in Italia: permette risorse per le TV nazionali (con 5 nuovi multiplex a gara), per l'alta definizione, per le TV locali (con almeno 13 mux, che corrispondono a 65 programmi locali per ogni Regione), per la radio, e consente di liberare 9 canali TV da destinare alla larga banda wireless, come chiede la Commissione europea. L'Italia è il secondo Paese europeo per diffusione della banda larga mobile. Ma se non interveniamo rapidamente, con il tasso attuale di diffusione degli smartphones, la nostra rete mobile rischia il collasso. L'AGCOM, con vivo apprezzamento della commissaria Kroes, sta portando avanti, in Europa e in Italia, una politica finalizzata alla liberazione in tempi brevi delle frequenze radio. Contiamo di rendere disponibili circa 300 Mhz da mettere all' asta per la larga banda. La radio rimane l'insostituibile compagna di tanti italiani e un'indispensabile risorsa per il pluralismo. Il piano delle frequenze garantisce anche risorse per la radio digitale. Abbiamo attuato quest'anno la nuova disciplina sulla vendita collettiva dei diritti sportivi. 3.- Libertà di informazione / Servizio pubblico. La libertà d'informazione è forse una libertà superiore ad altre costituzionalmente protette, e come tale va difesa da ogni tentativo di compressione. Il Trattato di Lisbona pone il pluralismo dell'informazione alla base dei principi fondanti dell'Unione europea. Si tratta di un parametro di legittimità della legge che deve essere valutato con attenzione in qualunque intervento normativo nazionale. Lo stesso Trattato peraltro include tra i diritti fondamentali dell'Unione il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare nonché il diritto a un processo equo. In uno Stato di diritto solo la verità processuale dopo un giudizio definitivo può privare l'uomo della dignità e dell'onorabilità. La verità televisiva, mediatica, la diffusione di indiscrezioni e illazioni pongono sotto nuovi aspetti il problema della tutela della dignità umana. La via che l'Autorità ha privilegiato è quella dell'autogestione. In base al Codice di autoregolamentazione sulla rappresentazione in TV di fatti relativi a indagini e processi in corso, l'apposito Comitato -costituito dai rappresentanti delle emittenti televisive ma anche dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa e presieduto da un ex presidente della Corte costituzionale- ha richiamato l'esigenza di attenersi alla veridicità, alla completezza, all'imparzialità ed al rispetto del contraddittorio, verificando e garantendo che i fatti e le circostanze rappresentati trovino rispondenza obiettiva in fonti suscettibili di riscontro, secondo le varie fasi delle indagini o dei processi. L'accesso senza discriminazioni ai mezzi di informazione delle forze politiche e sociali va tutelato; specialmente in un sistema concentrato (tripolare) come quello italiano. La Rai non ha le risorse sufficienti per migliorare la rete trasmissiva, per investire nell'alta definizione e nella televisione su internet, svolgendo quel ruolo di pivot delle nuove tecnologie segnato nelle nostre Linee guida. Si liberino quindi gli elementi imprenditoriali con un assetto diverso della governance, svincolato dai partiti, che valorizzi la capacità gestionale e decisionale (con le correlative responsabilità); si chiarisca e si renda più trasparente ed accountable agli utenti il ruolo della TV pubblica. La Rai, comunque, deve acquisire effettivamente le risorse del canone, con un sistema di riscossione che riduca l'evasione, anche per migliorare la qualità; la soluzione c'è; basta volerla. Finalmente il mini-qualitel ci ha fornito indicazioni che la Rai dovrebbe tenere in conto nel formare il palinsesto del servizio pubblico. Sistemi diversi di formazione delle regole sulla comunicazione politica per la TV pubblica e per quella privata danno adito a sfasature e distorsioni. Gli orientamenti della Corte costituzionale sui programmi di informazione sono stati ribaditi dalla recente giurisprudenza del TAR. Ad essi si è immediatamente conformata questa Autorità, che alla giurisdizione del TAR è soggetta. Non così la Rai, in quanto le regole dettate dalla Commissione parlamentare di vigilanza non sono sottoposte al vaglio del giudice amministrativo. Ma le considerazioni da questo espresse dovrebbero essere criteri guida per tutti. Internet trasforma la televisione e la radio e queste a loro volta trasformano internet. Le maggiori emittenti nazionali hanno iniziato a rendere disponibile la programmazione su internet, il che muta il palinsesto tradizionale in una serie di clips audio-video fruibili singolarmente, in diretta o in differita. L'Autorità ha avviato una consultazione pubblica su queste nuove forme di televisione (catch-up e over the top TV) al fine di determinare se il regime giuridico debba essere differenziato da quello per la TV tradizionale. I seri problemi generati da internet non obliterano la sua insostituibile funzione informativa. È stato giustamente osservato che se ci fosse stato internet l'Olocausto non avrebbe potuto essere ignorato. Anche nell'analisi di mercato che abbiamo avviato per verificare la situazione del pluralismo in Italia emerge, dai primi risultati, il ruolo crescente di internet. In considerazione di ciò e dell'eterogeneità dei riferimenti attuali si palesa la necessità di una ridefinizione per via legislativa delle aree economiche rilevanti ai fini del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

4.- Le tecnologie ridisegnano l'editoria: governare la trasformazione. L'editoria, specie quella quotidiana, rappresenta ancora il secondo mezzo di diffusione dell'informazione, e, quindi, un forte presidio per il pluralismo. Ma la lettura dei quotidiani è in strutturale diminuzione e nulla è avvenuto in questo anno per incentivarla. Non c'è stato recupero di risorse pubblicitarie dei giornali da internet, nel quale invece crescono le risorse attratte dai motori di ricerca. I principali giornali ormai integrano la versione cartacea con i servizi on line, che vengono aggiornati continuamente. Due mesi fa il premio Pulitzer per il giornalismo investigativo è stato assegnato ad un sito internet, ProPublica.org. La rete non cancella l'industria del giornalismo; la cambia. E' essenziale che la funzione del giornalista non venga meno; il giornalista ha un compito informativo indeclinabile e non sostituibile dal flusso di notizie che scorre nella rete. Le nuove applicazioni tecnologiche (e-readers o tablet-pc, come l'i-pad) sono un'occasione per riavvicinare i giovani alla lettura dei giornali e dei libri; può esserci una nuova stagione per la lettura, in un nuovo formato. Opportunamente il Governo ha previsto incentivi ai giovani per la larga banda. Se nella prossima finanziaria si prevedesse che gli studenti possono fruire di un bonus governativo per l'abbonamento gratuito a un quotidiano on line, si potrebbero centrare due obiettivi: diffusione della larga banda e diffusione dei giornali. Diffondere i libri di testo in via elettronica comporterebbe un risparmio per le famiglie e potrebbe arricchire i libri di contenuti multimediali, suscitando l'interesse dei ragazzi.

5.- Informazione, trasparenza e correttezza alla base della tutela del consumatore. La trasparenza e le certezze per il consumatore sui prezzi e sulla qualità dei servizi non sono ancora sufficienti. Siamo intervenuti ripetutamente per reprimere comportamenti che danno effimeri benefici ma che in definitiva danneggiano la credibilità del settore. Le chiamate tariffate a scatti dai cellulari possono far lievitare i costi delle chiamate, specialmente nelle aree dove la copertura è difficile. Abbiamo preteso che ogni operatore introduca e mantenga un piano tariffario al secondo, con il prezzo massimo degli SMS in linea con il Regolamento europeo. L'utente deve avere il controllo della spesa telefonica; non possono esserci automatismi che portino a bollette esorbitanti. Abbiamo introdotto un sistema di accreditamento di motori di ricerca che faciliti il confronto delle tariffe telefoniche. I costi per la navigazione internet in roaming sono altissimi. Insisteremo presso la UE per l'abbattimento di questi costi. I cittadini non conoscono la qualità della propria connessione a larga banda. Da ottobre sarà possibile scaricare un software sviluppato da AGCOM per misurare la qualità. L'anno trascorso ha visto un importante passo in avanti nell'attuazione dell'articolazione territoriale dell'Autorità, con il conferimento di ulteriori deleghe ai Co.re.com. . In tal modo, i Co.re.com. si profilano quali garanti e mediatori tra le istituzioni regionali, gli operatori del settore e i cittadini; in coerenza con la logica di governo del territorio, ridefinita con la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha nella sussidiarietà il principio cardine. Le istanze presentate dagli utenti ai Co.re.com. sono state 43.095 (a fronte delle 38.590 dell'anno precedente); il tasso di efficacia del processo di conciliazione è aumentato fino al 62% (nel 2008 era di circa il 50%). E' un modello paragiurisdizionale che funziona, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia europea. I procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità nel 2009 (96) sono stati il doppio di quelli nel 2008. Il totale delle sanzioni irrogate è stato di 5,2 milioni di euro. Grazie alle Associazioni dei consumatori per la loro costante azione di vigilanza e di stimolo. Preziosa è la collaborazione della Guardia di finanza e della Polizia postale.

6.- Indipendenza. Le Autorità indipendenti non nascono dalla mente di Zeus, come Atena. Ma o sono indipendenti o non hanno motivo di essere. L'indipendenza va verificata ogni giorno. Nessuno degli atti istituzionali e delle decisioni collegiali adottati dall'Autorità ha risentito delle pressioni e insistenze che possono essere state esercitate, da qualsiasi parte. Peraltro, l'indipendenza può e deve essere rafforzata - nel concetto, nei requisiti e nelle garanzie per i membri dell'Autorità, nonché nelle consequenziali responsabilità di questi- conformandosi al paradigma della Direttiva UE, che va recepita sollecitamente (come abbiamo fatto presente al Governo), anche perché da quest'anno l'Autorità è parte integrante del sistema europeo delle Autorità indipendenti di settore. L'indipendenza si preserva pure con l'autonomia economica e finanziaria. Noi non viviamo col finanziamento dello Stato, viviamo sostanzialmente col contributo degli operatori. Ogni distoglimento di tale contributo dalla sua destinazione si traduce in una tassazione occulta e si pone in contrasto col diritto comunitario, il quale prevede che il finanziamento degli operatori di settore sia imputabile ad un numerus clausus di attività, puntualmente elencate nelle Direttive europee.

7.- Pensare digitale. Da qualche settimana l'Europa ha un'Agenda digitale. A pochi mesi dal lancio del broadband plan americano, la Commissione europea ha varato la sua manovra che mira a recuperare la minore velocità di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, realizzando un mercato digitale europeo alimentato da reti internet ultraveloci e da applicazioni interoperabili. E l'Italia? Ancora una volta noi abbiamo prefigurato prima degli altri la realtà in divenire, ma poi questa ha sorpassato la nostra capacità realizzatrice. Le telecomunicazioni sono nella più grande fase di trasformazione da 70 anni in qua. Finora il servizio in voce ha fornito il 70% dei ricavi e parte preponderante degli utili, ma i volumi di traffico in rete crescono vigorosamente ogni anno, anche in un sistema-Paese ancora poco digitale qual è il nostro. La rete attuale presenta ormai molteplici situazioni di saturazione sia per la rete fissa che per quella mobile. Il futuro presuppone l'ultra banda, le reti di nuova generazione in fibra ottica con capacità di trasmissione sopra i 50 Mbit/s. Ma gli stessi dati che ci vedono ai primi posti in Europa sul fronte dei prezzi dei servizi tradizionali e della concorrenza infrastrutturata, ci classificano sotto la media UE per diffusione della banda larga; siamo sotto la media anche per il numero di famiglie connesse a internet, oltre che per la diffusione degli acquisti on-line e per il contributo dell'ICT al PIL. Il nostro Paese è il fanalino di coda nel commercio e nei servizi elettronici. Le nostre imprese vendono poco sul web; la quota di esportazioni legate all'ICT è pari al 2,2% e relega l'Italia al penultimo posto in Europa.

8.- La visione - di sistema - che ancora manca. A cosa si deve una situazione così depressa nonostante il livello e i bassi prezzi del nostro sistema di telecomunicazioni? Sono molteplici i fattori che influiscono sulla domanda. L'UE ha tuttavia rilevato che l'Italia ha il record degli acquisti on line dei biglietti del treno e dell'aereo. Come mai? Oltre a non fare più la coda, l'utente non paga i diritti di emissione e non deve necessariamente stampare il biglietto. Se l'Italia vuole essere on line deve rimuovere le remore mentali e azzerare i balzelli digitali. Su questo tema devono collaborare le Autorità di settore (AGCM, AGCOM, Banca d'Italia) e il Governo. Il ragionamento secondo logiche passatiste, per cui bisognerebbe creare le condizioni della domanda prima di investire in nuove infrastrutture, riduce all'immobilismo. Per le nuove tecnologie, i percorsi di creazione e stimolo di domanda e offerta vanno di pari passo. In un ecosistema ogni singola parte cresce con il tutto; è una visione olistica delle reti e delle relazioni che si sviluppano. Il tema chiave dell'Agenda europea è proprio la visione unitaria dell'ecosistema digitale. Vodafone, Wind e Fastweb hanno avanzato congiuntamente uno schema di piano, cui ha aderito anche Tiscali, che postula, in una prima fase, investimenti (propri e altrui) per 2,5 miliardi di euro al fine di realizzare una rete in fibra destinata a connettere una parte rilevante della popolazione entro 5 anni. Telecom Italia, a sua volta, ha illustrato il 10 giugno scorso all'Autorità il suo piano che annuncia fino a 7 miliardi di investimenti nei primi 3 anni (2010-1012), inclusi gli interventi necessari per il rilegamento in fibra delle centrali (backhauling), che ha carattere prioritario. L'obiettivo immediato, per quanto riguarda la rete di accesso, è quello di collegare con la fibra ottica le unità immobiliari nelle 13 maggiori città italiane entro il 2015. In altre 125 città l'accesso in fibra arriverebbe successivamente. Lo switch off è legato al raggiungimento di determinate soglie di traffico. Ogni imprenditore ha diritto di fare i suoi piani industriali e l'Autorità asseconderà ogni iniziativa, nel rispetto delle regole, in particolare di quelle sull'accesso. Ma rilevo che l'Agenda digitale europea prevede che almeno il 50% delle famiglie europee utilizzi un collegamento superiore ai 100 Mbps entro il 2020. I piani proposti portano a questo risultato? Il piano Telecom consiste in parte in un progetto industriale che tende a uno sviluppo della rete ad alta velocità strettamente dimensionato sulle richieste attuali dell'utenza e su quelle ravvicinatamente attese. Questa è la parte in atto finanziata e scadenzabile in piani esecutivi. Da parte sua lo schema di piano degli operatori alternativi non è certo in uno stadio più avanzato di attuabilità, subordinato, com'è, ad alcune condizioni, prima fra tutte a quella del finanziamento. L'impressione è dunque che le pur apprezzabili idee progettuali proposte offrano una visione di quello che si può fare, ma non ancora di quello che concretamente ci si impegna a fare. C'è, inoltre, parziale sovrapposizione delle aree geografiche d'intervento, senza coordinamento delle opere di posa. Per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale servono piani operativi. Ci vuole quindi -sia pure, se del caso, integrativamenteun'iniziativa complessiva, un progetto Italia per una fiber Nation, che eviti costose duplicazioni delle infrastrutture civili e faccia fare al Paese il salto di qualità di cui ha bisogno. Per centrare l'obiettivo della Digital Agenda sono necessari accordi, coordinati a livello nazionale, tra operatori di telecomunicazioni, Amministrazioni territoriali, altri eventuali imprenditori, finalizzati alla progressiva conversione alla fibra di determinate aree territoriali. Ciò darebbe al progetto prospettive di redditività con il carattere di certezza tipico delle utilities e aprirebbe potenzialmente la porta al finanziamento di investitori istituzionali, quale, in primis, la Cassa depositi e prestiti. Seguiamo con attenzione e interesse il tavolo tecnico a tal fine convocato dal Vice ministro Romani. Non stiamo suggerendo progetti lunari. La Regione Lombardia e la Provincia di Trento hanno già in corso progetti di tale tipo. Progetti sperimentali sono stati avviati anche in alcuni quartieri urbani. In Francia il Governo ha lanciato un piano nazionale per l'economia digitale e l'ultra banda; i principali operatori hanno deciso di coordinarsi per realizzare una rete in fibra; la legge ha imposto a tutti gli operatori la condivisione delle cablature condominiali; il regolatore ha posto a consultazione pubblica il quadro regolamentare per lo sviluppo della fibra che differenzia le regole per le aree urbane da quelle a bassa densità di traffico.

9.- Investire per uscire prima dalla crisi e tornare a crescere. Ma è compatibile il progetto di una fiber Nation con l'obiettivo -assolutamente prioritario e non compromettibile- della stabilità? "Una stabilità duratura dei mercati si ha solo con la ripresa della crescita, perché non va dimenticato che questa crisi è soprattutto una crisi di competitività". L'Italia non cresce da 15 anni. La crescita dei Paesi è legata a fattori strutturanti fondamentali. La rivoluzione della larga banda, dell'alta velocità trasmissiva, è comparabile con le grandi rivoluzioni industriali del secolo scorso. Certo è tempo di risparmi. Ma l'investimento in fibra ottica è visto negli USA e altrove anche come una exit strategy. Da noi l'OCSE ha stimato che basterebbe un risparmio annuo fra l'1,41% e l'1,7% per 10 anni sulle spese effettuate nei settori dell'elettricità, sanità, trasporti e educazione per giustificare in Italia la costruzione di una nuova rete. Secondo uno studio di Confindustria, i risparmi ottenibili nel sistema sanitario mediante l'utilizzazione della larga banda si aggirerebbero sul 10%: cifra importante se si tiene conto dell'enorme ammontare della spesa sanitaria. E sarebbe di circa 10 miliardi l'anno il risparmio applicabile alla bolletta energetica nazionale per effetto dell'ottimizzazione del controllo dei consumi e delle erogazioni. L'Autorità (col programma di ricerca ISBUL) ha commissionato a qualificati atenei italiani una valutazione dell'impatto di una nuova rete in fibra sull'economia nazionale, ottenendo stime coerenti con gli studi internazionali. Rinunciare a un tale progetto non comporta dunque solo la rinuncia del nostro Paese a svolgere un futuro da protagonista nell'innovazione, ma anche una sua minore capacità di reazione alla crisi economica contingente, realizzando dei risparmi. Il tessuto socio-economico dell'Italia (reti di piccole e medie imprese, prodotti ad alto valore aggiunto, concentrazione per distretti industriali, turismo e servizi) beneficerebbe della larga banda più di altri Paesi europei. Bisogna saper fare delle scelte, privilegiando i fattori strutturali di sviluppo che internazionalizzino la nostra economia.

10.- Il contributo dell'Autorità: regole e suggerimenti per un'agenda per l'Italia. Come negli USA, e come hanno fatto di recente l'UE e i principali Paesi europei, serve quindi un'Agenda digitale su misura per l'Italia, che concentri lo sforzo e colga le specificità del sistema produttivo e sociale nazionale e fissi gli obiettivi normativi e programmatici dei prossimi 3-5 anni. L'Autorità farà la sua parte, dettando regole che, garantendo l'accesso: - riconoscano, con fini incentivanti, un premio di rischio per il capitale investito; - favoriscano gli investimenti condivisi; - garantiscano la neutralità tecnologica e la parità di condizioni nell'utilizzazione delle infrastrutture comuni. Affronteremo anche il tema della transizione dal rame alla fibra dando certezza delle modalità e dei tempi. Ma questo non basta. Il settore pubblico può fare molto, anche in tempi di rigore di bilancio. Innanzi tutto coordinando gli interventi. Ci vuole un riordinamento radicale, un organico disegno legislativo che componga ed essenzializzi molteplici misure: - Norme quadro per la costruzione e condivisione delle infrastrutture che affranchino dalle molteplici autorizzazioni e/o concessioni; - Completamento delle norme sull'interoperabilità dei servizi della PA e sanità on line; - Norme per la liberalizzazione delle transazioni on line e il commercio elettronico; - Norme sulla sicurezza delle reti; - Liberazione delle radiofrequenze per la larghissima banda e meno vincoli per il Wi-fi; - Utilizzazione di parte dei proventi delle aste delle radiofrequenze per gli incentivi alla larga banda e per la riduzione del digital divide; - Contributi per la rottamazione degli apparati informatici obsoleti; - Elevazione del tetto del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese e riduzione delle imposte sui finanziamenti a lungo termine per interventi strutturali. Agevolazioni fiscali per l'impiego di capitali privati nel finanziamento di progetti di lungo periodo con forti esternalità positive (tra cui le reti NGN) possono rappresentare una valida alternativa all'impiego di risorse di bilancio sempre più scarse. Subito dopo andrà affrontata la riforma del diritto d'autore, bilanciando, come evidenziato dall'Autorità nella sua recente indagine conoscitiva, i diritti degli autori e quello degli utenti che navigano in rete. Daremo seguito alla regolamentazione che la legge ci affida; ma non ci si può nascondere che la pirateria informatica è diventata un problema di portata enorme. Gli autori sono privati della remunerazione loro dovuta e gli investimenti nella rete vengono scoraggiati quando l'accesso non avviene nei modi normali ma tramite motori di ricerca e aggregatori di contenuto che si sottraggono a ogni pagamento sia agli autori che agli operatori proprietari della rete. L'Autorità non ha il ruolo che il presidente Obama ha assegnato all'omologa Autorità statunitense (la Federal Communications Commission). Tuttavia sia la sua legge istitutiva che la recente legge sulla Concorrenza le attribuiscono la facoltà di fare segnalazioni al Governo. Assolveremo a questo compito di "segnalatore". Le autostrade delle nuove comunicazioni sono il fertilizzante principale di quell'economia della conoscenza che si attesta come nuovo paradigma di modello capitalistico partecipato. Ma senza lo stock di capitale infrastrutturale fisico nelle reti di nuova generazione i nuovi investimenti renderanno sempre meno, accrescendo il divario con i Paesi a maggiore velocità. Per realizzare una rete in fibra ottica ci vogliono dai quattro agli otto anni. Bisogna dunque pensarci oggi. Perché domani l'oggi potrebbe essere ormai, irrecuperabilmente, l'ieri.

 

senato.gif (5057 byte)senato-x.gif (19386 byte)


Disegno di Legge sulle intercettazioni telefoniche - Senato n. 1611
Approvato dal Senato, con modificazioni, il 10 giugno 2010. Passa alla Camera

NOTA.  Questo Disegno di legge è stato molto contrastato, dentro e fuori la "maggioranza". Da alcuni (soprattutto del mondo della stampa) ritenuto "liberticida", da altri un mezzo di difesa dei cittadini dal cannibalismo di magistrati e stampa.
   Francamente, non abbiamo la preparazione tecnica per un giudizio, anche perchè è stata sollevata molta polvere, che ha ostacolato un filtro sulle argomentazioni.
  Trattandosi, tuttavia, di materia di libertà, lo giriamo tale e quale senza commento, dentro l'università perchè ognuno si faccia del disegno la convinzione che crede.
  A loro volta, i Colleghi della materia, se vogliono, potranno darci qualche lume, che pubblicheremmo volentieri.

  Senato - Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1611

Art. 1.

    1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

        «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
    2. All’articolo 53 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se risulta iscritto nel registro di cui all’articolo 335 per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11, al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione»;

        b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento.»;
        c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Di ogni iscrizione di magistrati nel registro di cui all’articolo 335 per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell’ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell’ipotesi che indagati risultino il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario».
    3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.»;

        b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

    «5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
    4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

    5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

    «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

    2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

    6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
    «6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato».
    7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
    «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis».
    8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».
    9. Al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: «per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all’articolo 616-bis del codice penale, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo».

    10. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
        a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;

        b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
        c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
        d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
        e) delitti di contrabbando;
        f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;
        g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

    2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l’intercettazione potrebbe consentire l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede o che dall’intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall’articolo 614 del codice penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate nell’articolo 267, comma 3-bis».
    11. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
    «1. Il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l’assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
        a) sussistono gravi indizi di reato;

        b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
        c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;
        d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;
        e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

    1.1 Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati.

    1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti.»;

        b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
    «1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203.»;
        c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati.»;
        d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
    «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l’esigenza di impedire che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.

    3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all’articolo 266 possono consentire l’acquisizione di elementi fondamentali per l’accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell’articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.
    3-ter. Quando le operazioni di cui all’articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l’autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell’articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.
    3-quater. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.»;

        e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-ter il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.»;

        f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».
    12. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

    2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
    3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.»;

        b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
    «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;
        c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
    «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

    5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari.
    6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.»;

        d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4.

    6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.»;

        e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
    «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

    7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
    8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

    13. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.»;
        b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

        c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

    14. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
    15. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».

    16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».
    17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter é inserito il seguente:
    «2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
    18. All’articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell’intercettazione, richiamata nell’ordinanza per l’applicazione delle misure».

    19. All’articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell’articolo 267, comma 3».
    20. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».
    21. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
    22. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:
    «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

    2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

    23. All’articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

    24. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è abrogato;

        b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;
        c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».
    25. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell’imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.»;

        c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

    «2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.

    2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.
    2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.»;

        d) il comma 3-bis è abrogato.
    26. All’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 2 è sostituto dal seguente:
    «2. L’autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, dal presidente della corte d’appello, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento».
    27. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
    «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

    Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
    Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
    Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
    Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.»;

        b) all’articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;

        c) dopo l’articolo 616 è inserito il seguente:

    «Art. 616-bis. - (Riprese e registrazioni fraudolente). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.

    La punibilità è esclusa:

        a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell’ambito di un procedimento innanzi all’autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell’ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

        b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell’ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;
        c) quando le riprese o le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca da giornalisti appartenenti all’ordine professionale.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;
        d) all’articolo 617 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»;
        e) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente:
    «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni.»;
        f) all’articolo 684, le parole: «con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;

        g) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

    Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.»;

        h) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente:
    «Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). – Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l’indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032».
    28. L’articolo 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dai seguenti:
    «Art. 25-decies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria). – 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

    Art. 25-undecies. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 617, quarto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.
    2. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote».

    29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
    «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»;
        b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

        c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

    «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;
        d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;

        e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

    «Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
    30. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:
    «Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
    31. All’articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.

    4-ter. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale».

    32. All’articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
    «6-bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l’inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari».
    33. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

    34. Al fine del contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all’esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia.
    35. All’attuazione del comma 33 si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
    36. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
    37. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 139, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
    «5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c).

    5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
    5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
    5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso le quali è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284.»;

        b) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
    38. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
        «h-bis) l’inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali».
    39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui all’articolo 266 del codice di procedura penale per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva la validità delle operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell’articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 11 del presente articolo.

    40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
    41. Le disposizioni di cui all’articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all’attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.
    42. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana e della Diocesi di Genova:
in un recente convegno di preparazione alle celebrazioni per l'unità d'Italia

Giriamo dentro l'Università un recente messaggio del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

oLeganord.jpg (407250 byte)


Il messaggio del Card. Angelo Bagnasco:

"Per un nuovo innamoramento del nostro
essere italiani, dentro l’Europa unita e in
un mondo più equilibratamente globale"

bagnasco.jpg (8667 byte)Angelo Bagnasco

Convegno per i 150 anni dell'Unità d'Italia Promosso dal Comitato per le Settimane Sociali della CEI e dall'Arcidiocesi di Genova . 3.5.2010

Documento: "Messaggio del Card. Bagnasco"
Fonte: http://www.chiesacattolica.it/

   Cari Confratelli nell'Episcopato, Autorità, Amici, ringrazio tutti per la presenza di oggi e per il conforto che anche così date ai nostri sforzi ed al nostro cammino.

1.- Perché questa celebrazione. Come mons. Miglio e gli amici del Comitato Scientifico ed Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani possono testimoniare, in qualità di arcivescovo di Genova ho accettato con grande convinzione la proposta di realizzare insieme un incontro dedicato all'imminente 150.mo anniversario dell'unità politica d'Italia. Credo infatti fermamente che sia opportuno partecipare con tutte le nostre energie culturali, e nelle forme più varie, alle celebrazioni del prossimo anno. Per questo occorre prepararsi seriamente, e questo è lo scopo cui l'incontro di oggi intende recare un contributo. Non ci sfuggono i rischi, già in qualche caso visibili, cui quel dibattito è esposto. Ma non ci sfuggono neppure i grandi valori e le grandi verità storiche che una seria ricerca ed un confronto adeguato potrebbero illuminare. Vi invito tutti a ritenere che quest'ultimo sia uno scopo per cui vale la pena affrontare quei rischi e impegnare tutte le energie intellettuali e morali di cui disponiamo perché quei rischi siano evitati. L'unica cosa che dobbiamo temere è una cattiva ricerca storica, una propaganda ideologica - di qualsiasi segno - spacciata per verità storica. Se invece sapremo cogliere in modo adeguato questo appuntamento, che cade proprio in un momento in cui anche il nostro Paese è alle prese con dure prove, renderemo un grande dono a tutti quegli uomini e quelle donne, quelle famiglie e quelle associazioni, quelle istituzioni, che con generosità si stanno spendendo per la ripresa. Sapremo donare loro una maggiore coscienza del fondamento e del valore del loro sforzo e della loro generosità ordinaria e non di rado straordinaria. Glielo dobbiamo - innanzitutto lo debbono i Pastori - e per altre ragioni lo debbono gli studiosi, tanto a coloro che quotidianamente si impegnano per il bene comune alla luce e con la forza della fede cristiana, quanto a coloro che spalla a spalla con questi portano il peso e l'onore della stessa responsabilità in virtù di ragioni diverse cui va tutto il nostro rispetto. La scorsa settimana, con una sobrietà esemplare ed eloquente, Benedetto XVI ed il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ci hanno testimoniato come la causa della concordia e del bene comune del Paese valga la dedizione personale della preghiera e dell'azione. Con gli amici del Comitato condivido senz'altro che una matura coscienza storica sia una condizione essenziale per la ricerca di questa concordia e per il servizio al bene comune. È per questa nobile ragione, e non per conformismo, che ci lasciamo interpellare da un anniversario. Come il Novecento ci ha duramente insegnato, tanto la banale dimenticanza della storia quanto l'oblìo della memoria intenzionalmente prodotto e diffuso, o ancora la sua deformazione e la produzione di miti, sono precondizioni della barbarie che, inevitabilmente, prende la forma della negazione della vita umana e della sua dignità.

2.- Funzione e valore della coscienza storica di questi 150 anni. Non è mio compito entrare nel merito delle questioni che affronteremo oggi, e ringrazio il professore Ganpaolo Romanato ed il rettore Giuseppe Dalla Torre per l'aiuto che ci daranno. Sento però il dovere di sottolineare che fare memoria ed esercizio di seria analisi storiografica a riguardo di questi 150 anni di storia politica unitaria d'Italia ci aiuta a comprendere, tra le altre, due ragioni per cui una matura e critica coscienza storica alimenta una misura alta di concordia civile e l'esercizio condiviso della responsabilità per il bene comune. In primo luogo è evidente a tutti che la storia di questi 150 anni di unità politica d'Italia testimonia in modo inequivoco come, a condizione di una elevata tensione morale, anche nei momenti più difficili, certo non meno di quelli attuali, sia possibile perseguire e conseguire accordi che per lunghi periodi consentono una convivenza civile di grande qualità. Tali accordi si riconoscono perché da un lato segnano l' incontro tra differenze, e dall'altro consentono a queste differenze di svilupparsi secondo quello che don Luigi Sturzo chiamava il "sano agonismo della libertà". Tali accordi, e la storiografia più seria concordemente ce lo ribadisce, non sono mai accordi eticamente neutri, accordi tecnici, astratti proclami, ma patti di amicizia civile consapevolmente contratti ed esplicitamente fondati su specifiche opzioni di valore. Volendo essere efficaci, questi patti sanno essere anche storicamente determinati. Ma proprio per questo ci obbligano: se qualcosa del genere è stato reale, certamente è anche possibile, e dunque dovrebbe essere ricercato anche per l'oggi. E allora, come non riconoscere qualcosa del genere nel patto costituzionale stipulato nel 1948, per il quale tanti cattolici, insieme a tanti uomini e donne di buona volontà seppero spendere intelligenza ed anche versare il proprio sangue? La grandezza di quel patto non sta in una sua astratta perfezione, ma nell'averci consentito di andare avanti per una strada buona. Esso diede certezza e sostanza, sin dall'inizio, tanto all'orientamento quanto alla possibilità della riforma e dell'aggiornamento. In secondo luogo, una matura coscienza storica serve la ricerca della concordia e la responsabilità per il bene comune, perché libera da miti e di conseguenza dalla coazione a ripetere. La ricerca storica svela continuamente quell'impasto di intuizione e limite, di bene e di male, da cui la vicenda umana è formata. Una rigorosa analisi storica, a suo modo, serve così anche il riconoscimento dello spazio della trascendenza e di una trascendenza anche storicamente rilevante. Una seria analisi storica, infatti, per un verso relativizza sempre personalità, eventi, processi e giudizi, e per altro verso esige l'uso di criteri svelando che non è la realtà che li produce né che li detta. Duro ed esemplare è il lavoro dello storico, di grande valore umanistico ed umanizzante: lo insegnarono dapprima i grandi dell'umanesimo cristiano e prima ancora i primi maestri della storia in senso moderno che non a caso vanno cercati tra i Padri della Chiesa. Una matura coscienza storica sa comporre passione e distacco critico. Non a caso alcuni dei più grandi italiani, alcuni di coloro che - in ogni senso - più si sono spesi per il paese ed il suo futuro hanno prodotto critiche severe ma costruttive. Questo non ne ha fatto in alcun modo dei revisionisti o dei nostalgici, ma alcuni tra i più affidabili ed afficaci leader culturali e politici della avventura nazionale unitaria. Ancora una volta il mio pensiero va al prete di Caltagirone, don Luigi Sturzo, ma sappiamo anche che tutte le più grandi tradizioni culturali e politiche del nostro paese possono vantare - a comune beneficio - la ricchezza di maestri le cui lezioni hanno trasmesso passione e responsabilità emendate da ingiustificate mitizzazioni, schiettezza di critica esente da nostalgia e da revisionismo.

3.- Un servizio alla speranza di cui oggi abbiamo bisogno.  Per queste ed altre convergenti ragioni, lo ripeto, la ricorrenza dei 150 anni dall'Unità dell'Italia dovrebbe trasformarsi in una felice occasione per un nuovo innamoramento del nostro essere italiani, dentro l'Europa unita e in un mondo più equilibratamente globale. A questo scopo la diocesi di Genova ed il Comitato delle Settimane Sociali hanno voluto dare un primo positivo contributo. Storici ed esperti vari hanno discusso negli ultimi mesi sul carattere dei festeggiamenti e sulle opere da lasciare a ricordo. Noi pensiamo che ci sia qualcosa di importante da far succedere nelle coscienze: far riemergere il senso positivo di un essere italiani. Servono visioni grandi, non per fare della retorica, ma per nutrire gli spiriti e seminare nuovo, ragionevole ottimismo. Il modo di ricordare questo prossimo anniversario deve alimentare la cultura dello stare insieme. In questo, le nostre comunità cristiane sono chiamate a fare la loro parte.
L'Italia deve scoprire ancora una volta che può contare sempre sulla Chiesa, sulla sua missione, sul suo spirito di sacrificio e la sua volontà di dono. Ma un tale nuovo ottimismo (con il Comitato si può e forse si deve parlare di

Nino Luciani, C'è un rapporto tra questo messaggio e il federalismo fiscale di Bossi ? Distinzione tra federalismo che unisce e quello che divide l'Italia, e imprescindibilità di uno "zoccolo duro" per le "entrate fiscali dello Stato.

1.- Per un federalismo che unisce. Nel messaggio del cardinale, la parola "federalismo" non è nominata. Ma, a cos'altro si riferirebbe il suo appello allo "innamoramento del nostro essere italiani", mentre da più parti si leva, nel Paese, la domanda se il federalismo di Bossi è in contrasto con l'unità nazionale ? Perchè Napolitano (1 maggio) aveva ritenuto di precisare che il federalismo non è in contrasto con l'unità nazionale ?
  Dell'alternativa tra federalismo e centralismo si discute fin dai tempi del Risorgimento per l'unità di Italia, e proprio in relazione al modo migliore di fare l'unità di Italia. Non è forse vero che, allora, lo Stato Pontificio fu il maggiore ostacolo all'unificazione mediante un patto federale tra gli "stati regionali" di allora ? Dunque è molto opportuno questo inserimento del cardinale, in quanto introduce la distinzione tra "Chiesa cattolica" e "Stato Pontificio".
   E non è forse vero che la Costituzione repubblicana ha prefigurato un sistema di autonomie locali, che unisce ?
  Evidentemente, c'è un federalismo che unisce e un federalismo che divide... . Ma andiamo per gradi
2.- I requisiti essenziali di un federalismo fiscale che unisce. Ferme le ragioni teoriche in favore del federalismo (vale dire esso responsabilizza i cittadini e gli enti locali, ecc. ecc.), tuttavia la prima cartina di tornasolè è capire come è prefigurato il sistema fiscale.
   Il nodo è che mentre in uno stato federale subentrano all'unico decisore (Stato) più livelli di enti territoriali tassatori (Stato, Regioni, Province, Comuni) la tasca del contribuente rimane "una sola".
Cosa accadrebbe se lo Stato, come ente più forte, pescasse per sè tutta la capacità fiscale del contribuente?
  In questi anni, lo Stato ha compensato il taglio dei propri trasferimenti agli enti locali con la "riattribuzione" di nuovo potere fiscale, ma poi molto enti locali non hanno trovato il modo di esercitarlo, in quanto la pressione fiscale globale era già sopra il limite di sopportabilità.
   Si conclude che l'unitarietà della decisione di prelievo è una condizione per un federalismo che unisce e questo va fatto in modo coerente col vincolo dell'unicità della tasca del contribuente, la cui capacità contributiva ha un limite.
Ciò postula un sistema fiscale unitario. Dopo avere fatto questo, gli enti dovranno contrattare e competere correntemente per spartirsi la disponibilità totale delimitata, e dunque controllare reciprocamente la validità economica delle loro rispettive richieste, e tuttavia al netto di uno zoccolo duro delle entrate fiscali dello Stato, che il parlamento decide originariamente.
   Questo "zoccolo duro" è la garanzia del ruolo dello "Stato unitario" e della "unità dell'Italia del Nord e dell'Italia del Sud".
  La prima conclusione è che il federalismo che "unisce" si fonda:
- su un sistema fiscale unitario;
- su una pressione fiscale "totale" che va decisa unitariamente (dal Parlamento nazionale ?), sia pur in modo variabile nel tempo (di legislatura in legistatura ?);
- su un criterio di riparto delle fonti fiscali,  tra lo Stato ed i livelli inferiori di Enti.

3.- I requisiti essenziali del criterio di ripartizione dei compiti tra lo Stato e gli altri Enti. Qui, Il criterio di base è affidare allo Stato i compiti di interesse nazionale e agli Enti minori i compiti di interesse locale.
  Il criterio, facile da enunciare (ma necessario), è pieno di falle nel caso degli enti locali. Ci sono gli "spillover" che, nel mondo interdipendente e globale di oggi, sono la regola, e non più l'eccezione. Chi non vede che sull'autobus (a basso ticket) delle nostre città  circolano normalmente dei giapponesi ? E chi non vede che negli ospedali del nord vanno molto normalmente dei meridionali ? Chi paga in questi casi ?
  Direi che l'elenco dei compiti che la nostra Costituzione (art. 115) affida alle Regioni sia efficace e più che sufficiente. In questo elenco non c'è la sanità, la scuola, l'università.
   La seconda conclusione è il federalismo che unisce non decentra queste funzioni.

   C'è dell'altro. Il fatto che lo Stato abbia dato (da anni) la delega di gestione della sanità alle Regioni, ha creato danni infiniti. Chi non vede la difformità di servizi degli ospedali, da Regione a Regione ? E che dire dei "costi di intermediazione infiniti delle "sanità regionali", incluso probabile finanziamento occulto dei partiti politici ? Ho sempre pensato che la burocrazia statale (in quanto selezionata solo per concorso pubblico) sia 10 volte migliore di quella regionale (esclusa, forse, qualche Regione che viene dalla tradizione austriaca)

4.- I requisiti del criterio di dimensionamenro degli Enti territoriali. Poco dopo l'unità d'Italia, furono istituite le Province (un centinaio). Era l'unco modo di realizzare il colloquio veloce tra lo Stato e i Comuni, data l'impossibilità per lo Stato di un colloquio veloce con più di 8.000 Comuni.
  Ben venga l'ulteriore semplificazione creando una ventina di Regioni. Ma allora è venuta a cessare la ragione per conservare le Province (ma su queste torno più avanti).
   Degli 8000 e più Comuni,
quelli capoluogo di provincia (poco più di 100 ) hanno più di 20.000 abitanti.
   Di tutti gli altri 2.400 hanno meno di 2.000 abitanti; e 6.000 si avvicinano a 5000 abitanti.
  Le ragioni storiche dell'origine di Comuni così piccoli sono note. Allora aveva significato che capillarmente esistessero tanti centri di servizio. Ma è anche evidente che quelle situazioni sono radicalmente mutate.
   Vediamo le dimensioni minime, necessarie, per alcuni servizi comunali:
- per un'area giochi ed attrezzature sportive per ragazzi di 11-14 si richiedono, per una gestione efficiente, circa 10.800 abitanti servibili;
- per un'area dello stesso tipo per ragazzi di età superiore ai 14 anni si richiedono 20.000 abitanti;
- per un centro polisportivo si richiedono 250.000 persone: - per un asilo nido si richiedono 2000-4000 abitanti servibili;
- per una scuola elementare, 600-7.000 abitanti;
- per una scuola media, 2.000-16.000 abitanti;
- per una scuola secondaria superiore, 50.000 abitanti; - per un centro sanitario elementare, 10.000 abitanti; - per un ospedale di II grado, 150.000-350.000 abitanti;

  In rapporto a queste dimensioni, solo 1.000 Comuni sono idonei per un'area giochi per ragazzi di 11-14 anni; solo 292 sono idonei per un'area giochi per ragazzi di età su-periore a 14 anni; solo 42 sono idonei per un centro polisportivo; solo 80 per un ospedale di II grado.
  In conclusione, il presupposto, per riattribuire agli enti locali il potere fiscale, è porre mano alla inadeguatezza della dimensione di gran parte degli attuali Comuni ad essere soggetti efficienti di autonomia amministrativa.
  Va ricordato che già varie leggi hanno cercato di porre rimedio a questa polverizzazione, ma invano.
  Penso che un criterio valido sia insistere sull'idea delle aree metropolitane, e precisamente:
  a) i grandi Comuni capoluoghi di Provincia andrebbero unificati con le corrispondenti Province, in modo da avere dei Comuni metropolitani che assommano le funzioni Comuni capoluoghi di Provincia e della Provincia;
  b) Prefigurare il rapporto, tra il Comune metropolitano e tutti gli altri, nello stesso modo come oggi è prefigurato il rapporto tra grandi Comuni e i relativi quartieri e frazioni.
   Questo comporta che il Comune metropolitano divenga titolare primario di tutti i compiti comunali svolti nel proprio territorio, e li ripartisca ex-novo in base alla idoneità dei Comuni minori (oggi), a seconda della loro dimensione.

5. Conclusioni. I requisiti elencati sono essenziali per ottenere un federalismo che rispetta il contribuente e responsabilizza la spesa.
  Troviamo qualcosa di questi requisiti essenziali nel federalismo di Bossi ? Direi nessuno. E allora è un federalismo che divide.

speranza) non matura se non nel crogiolo del pensiero animato da domande impegnative. Sostiamo un attimo, allora, e proviamo a pensare. Riflettiamo su noi stessi, su quello che eravamo, e su quello che oggi dopo tanti e rapidi successi rischiamo di compromettere. Stiamo progressivamente perdendo la fiducia in noi stessi, stiamo assumendo stati d'animo e stili di vita che finiscono col destrutturare la società intera? Quella energia morale che avevamo dentro ed ha consentito ad una nazione, uscita dalla guerra in condizioni del tutto penose, di ritrovarsi in qualche decennio tra le prime al mondo, quella forza vitale che fine ha fatto? Perché il vincolo che ci aveva legato nella stagione della ricostruzione post-bellica e del lancio del Paese stesso sulla scena internazionale, ed aveva retto nonostante profondi dislivelli sociali e serie fratture ideologiche, è sembrato da un certo punto in avanti non unirci più? Una matura coscienza storica, e la pazienza del pensiero, sono indispensabili per affrontare questi interrogativi. Non sono sufficienti, certo, ma sono necessari per mantenere allo stesso tempo un orientamento certo ed una vivace disponibilità alla riforma, al rinnovamento, all'aggiornamento. Ancora una volta siamo di fronte all'arduo imperativo etico e spirituale di comporre fedeltà e riforma, che nella storia sempre vivono solo insieme. Non lo si prenda come una espressione di campanilismo, e del resto in questa scelta sono stato preceduto dal Comitato. A me pare molto appropriato che questo incontro di studi abbia luogo in questa città. Genova è città di antiche tradizioni cristiane, città tra le prime nell'avventura della forma repubblicana, città che molto (molto sangue, molta anima, e molto intelletto) ha dato all'Italia dal Risorgimento, alla liberazione, agli anni duri della lotta al terrorismo. Genova è da sempre città aperta all'Europa ed al mondo. Città attraverso cui sono passati i processi e le novità, città che è stata più movimento che vertice, porto e ponte più che punto di arrivo e di stasi.

4.- Cosa comprendere meglio. Noi oggi chiediamo a chi studia di aiutarci a comprendere, non risparmiando in serietà scientifica, severità, attitudine critica ed autocritica, gli eventi che abbiamo alle spalle, ed in particolare quelli che hanno immediatamente preceduto e quelli successivi all'unità politica di una Italia non nata certo 150 anni fa e la cui vita civile non è mezzo ma fine, mentre ad essere mezzo e non fine sono le forme delle istituzioni che in ogni ambito civile operano e la cui adeguatezza va sempre di nuovo valutata con la misura del concorso reale e non semplicemente dichiarato al bene comune. Chiediamo di aiutarci a prendere atto che ciascuno degli eventi di questa storia ha un suo volto, e che acquista significato anche in relazione alle alternative possibili. Chiediamo loro di aiutarci a comprendere come - anche in queste vicende - si è dipanato quanto è visibile del mistero grande e drammatico della libertà umana che agisce in contesti concreti. Chiediamo di aiutarci a riconoscere il nostro debito nei confronti di coloro - noti e ignoti - che in questa storia sono stati fedeli servitori del bene comune, non di rado pagando per ciò prezzi altissimi. Già sappiano, del resto, che la Chiesa ha saputo riconoscere in alcuni di questi protagonisti i segni della Santità. In modo sempre più cosciente dobbiamo essere fieri e grati per quanto le generazioni precedenti hanno fatto con ammirevole spirito di sacrificio e senso di grande responsabilità. Esse hanno operato avendo nel cuore non solamente il miglioramento delle loro condizioni di vita, ma anche il desiderio di consegnare ai propri figli - a noi, dunque - un futuro più vivibile e degno, impostato sul benessere come su valori morali autentici e solidi. La loro opera ha consentito a ciascuno di sentirsi parte di un "noi". Chiediamo agli studiosi di aiutarci a comprendere meglio quello che il nostro popolo forse in modo intuitivo, ma a volte con una prontezza ed uno slancio profetici, sa riconoscere senza indugio. Da Vescovo ho vissuto episodi drammatici, penso alla tragedia di Nassirija, e penso anche alle recenti calamità naturali che hanno segnato alcuni regioni d'Italia. Il nostro popolo, specialmente la gente semplice che tira la vita, sa sempre quando è in gioco la causa comune, il bene comune. In un certo senso, questo 150.mo anniversario, senza indulgere ad alcuna retorica, deve aiutare anche un nuovo incontro tra quelle che - con una espressione molto imprecisa, ma efficace - qualcuno ha chiamato cultura "alta" e cultura "diffusa". Chiediamo a chi fa ricerca di aiutarci a crescere nella consapevolezza del valore umano e civile delle istituzioni, politiche, economiche, familiari e di altro tipo. L'indifferenza verso le istituzioni è una mancanza grave e crescente, e prelude alle più varie forme di frattura nel Paese ("verticali" ed "orizzontali") che lo renderebbero incapace di affrontare le sfide che gli si presentano. Anche in questo caso, ed anche dalla lezione della memoria, dobbiamo essere aiutati a declinare insieme fedeltà.

4.- Prospettiva della Settimana Sociale e senso concreto delle celebrazioni. Noi intendiamo tutto questo come indispensabile per corrispondere al caldo invito a spenderci per il bene comune che di recente Benedetto XVI ci ha rivolto. Esso non è un invito impersonale o qualunquistico, ma rivolto a persone concrete: «È prendersi cura, da una parte, e avvalersi, dall’altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende la forma di polis, di città» (Caritas in veritate, n. 7).
Il bene comune deve essere la stella polare per tutti, al fine di costruire un futuro veramente umano per tutti. L’esito del grande sforzo di discernimento che in questi mesi il Comitato per le Settimane Sociali ha promosso e stimolato nelle nostre Chiese, e non solo, ora ci conforta restituendoci la testimonianza che una tale tensione è largamente condivisa, forse più di quanto potessimo immaginare. A me pare molto significativo che noi tutti siamo arrivati a desiderare e poi a realizzare il momento di studio di oggi pomeriggio dentro questo percorso di discernimento, di declinazione del bene comune, di elaborazione di una agenda di speranza per il nostro Paese.
Credo che proprio questo sia lo spirito giusto per affrontare l’anniversario ormai vicino. La tensione al bene comune può avvelersi grandemente di una matura coscienza storica di questo tratto di storia politica unitaria. Elaborare l’agenda di speranza sulla quale siamo al lavoro e la cui pubblicazione è ormai imminente richiede e sviluppa quell’equilibro di spirito di fedeltà e spirito di riforma cui grandemente giova una memoria storica critica, severa, accurata, aperta, scevra da denigrazioni e da mitizzazioni, da nostalgie revisioniste come da fanatismi infantili e massimamente pericolosi. 

5.- A servizio del valore anche civile dell’amicizia della Chiesa. La missione stessa della Chiesa ha bisogno di occasioni come quella di oggi. Anche quando per la propria missione la Chiesa è chiamata ad annunciare una verità scomoda, essa resta con chiunque amica. Essa infatti non ha avversari, ma davanti a sé ha solo persone a cui parla in verità. Questo servizio non può non essere colto nel suo intreccio di verità e carità, e rimane vivo e libero da qualsiasi possibile strumentalizzazione di parte. Esso è illuminato dalla luce di Cristo e, nel contempo, dalla consapevolezza che «la ragione e la fede collaborano (…), indica la grandezza dell’uomo, ma anche la sua miseria quando egli disconosce il richiamo della verità morale» (Caritas in veritate, n. 75). D’altro canto, come Vescovi, avvertiamo necessaria una costante e umile verifica della condotta nostra e delle nostre comunità. Dunque, per sua natura, un dialogo serio sulla storia condivisa ci aiuta a praticare un confronto schietto ed a mantenere viva un umile vigilanza anche su noi stessi. Così, esso ci aiuta anche, e non in piccola parte, a praticare e sostanziare quella amicizia cristiana che vuole essere, e storicamente in Italia è stata, soprattutto nei momenti più difficili, cemento di amicizia civile.
   Nell’Etica nicomachea Aristotele ci insegnava che è l’amicizia che tiene insieme le città. Ecco, noi, come Chiesa, non ci sentiamo estranei a questa idea ed a questa esperienza. Cerchiamo di viverla, sia come fedeltà che come riforma, ed in ciò proviamo a spendere tutti il nostro amore, che in Gesù è amore a Dio ed amore all’uomo.
  Il fare memoria critica della storia non esaurisce certo il nostro impegno, ma  contribuisce a predisporci all’opera di un futuro da condividere, che è opera cu la Chiesa è chiamata in quanto segno e strumento, allo stesso tempo, «dell’intima unione con Dio» e «dell’unità del genere umano».

 

Dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana, Documento sull'Italia e il meridione

Giriamo all'interno dell'Università un recente documento della Conferenza Episcopale Italiana

berlusconi-pensoso.jpg (4954 byte)
Silvio Berlusconi


CEI, La Chiesa in Italia
e la questione meridionale

Le parole chiave di questo Documento sono "questione meridionale", "federalismo", "classe dirigente", "soggetti del proprio sviluppo"

bagnasco.jpg (8667 byte)Angelo Bagnasco

Cei – Conferenza Episcopale Italiana.
D
Documento dell'Episcopato italiano, 24 feb 2010
Clicca su: http://www.chiesacattolica.it/
Voce: Documenti ufficiali

1. La Chiesa in Italia e la questione meridionale
A vent’anni dalla pubblicazione del documento Sviluppo

nella solidarietà.

  Chiesa italiana e Mezzogiorno, vogliamo riprendere la riflessione sul cammino della solidarietà nel nostro Paese, con particolare attenzione al Meridione d’Italia e ai suoi problemi irrisolti, riproponendoli all’attenzione della comunità ecclesiale nazionale, nella convinzione «degli ineludibili doveri della solidarietà sociale e della comunione ecclesiale […] alla luce dell’insegnamento del Vangelo e con spirito costruttivo di speranza» .
Torniamo sull’argomento non solo per celebrare l’anniversario del documento, né in primo luogo per stilare un bilancio delle cose fatte o omesse, e neppure per registrare con ingenua soddisfazione la qualificata presenza delle strutture ecclesiali nella vita quotidiana della società meridionale, ma per intervenire in un dibattito che coinvolge tanti soggetti e ribadire la consapevolezza del dovere e della volontà della Chiesa di essere presente e solidale in ogni parte d’Italia, per promuovere un autentico sviluppo di tutto il Paese. Nel 1989 sostenemmo: «il Paese non crescerà, se non insieme» . Anche oggi riteniamo indispensabile che l’intera nazione conservi e accresca ciò che ha costruito nel tempo. Il bene comune, infatti, è molto più della somma del bene delle singole parti .
Ci spingono a intervenire la constatazione del perdurare del problema meridionale, anche se non nelle medesime forme e proporzioni del passato, e, strettamente connessi, il nostro compito pastorale e la responsabilità morale per le Chiese che sono in Italia. A ciò si aggiunge la consapevolezza della travagliata fase economica che anche il nostro Paese sta attraversando. Questi fattori si coniugano con una trasformazione politico-istituzionale, che ha nel federalismo un punto nevralgico, e con un’evoluzione socio-culturale, in cui si combinano il crescente pluralismo delle opzioni ideali ed etiche e l’inserimento di nuove presenze etnico-religiose per effetto dei fenomeni migratori. Non si può, infine, tralasciare la trasformazione della religiosità degli italiani che, pur conservando un carattere popolare, fortemente radicato soprattutto nel Sud, conosce processi di erosione per effetto di correnti di secolarizzazione.

Affrontare la questione meridionale diventa in tale maniera un modo per dire una parola incisiva sull’Italia di oggi e sul cammino delle nostre Chiese. Tanti sono gli aspetti che si impongono all’attenzione: anzitutto il richiamo alla necessaria solidarietà nazionale, alla critica coraggiosa delle deficienze, alla necessità di far crescere il senso civico di tutta la popolazione, all’urgenza di superare le inadeguatezze presenti nelle classi dirigenti. Questi aspetti rendono difficile farsi carico della responsabilità di essere soggetto del proprio sviluppo. Sul versante pastorale, vogliamo anche cogliere l’occasione per incoraggiare le comunità stesse, affinché continuino a essere luoghi esemplari di nuovi rapporti interpersonali e fermento di una società rinnovata, ambienti in cui crescono veri credenti e buoni cittadini. A richiamare, poi, la nostra attenzione - e non per ultime - sono le molteplici potenzialità delle regioni meridionali, che hanno contribuito allo sviluppo del Nord e che, soprattutto grazie ai giovani, rappresentano uno dei bacini più promettenti per la crescita dell’intero Paese.
Facciamo appello alle non poche risorse presenti nelle popolazioni e nelle comunità ecclesiali del Sud, a una volontà autonoma di riscatto, alla necessità di contare sulle proprie forze come condizione insostituibile per valorizzare tutte le espressioni di solidarietà che devono provenire dall’Italia intera nell’articolazione di una sussidiarietà organica. La prospettiva della condivisione e dell’impegno educativo diventa in questa ottica l’unica veramente credibile ed efficace.

Nino Luciani, Come avere una "classe dirigente" ?
Serve una nuova legge elettorale ..., e serve anche (per subito) il buon comportamento personale di rispetto delle regole sui rapporti tra le istituzioni dello Stato. E serve la riforma della magistratura

 1.- Classe dirigente. Riprendo, tra le parole chiave, quella che presuppone le altre, nel senso che, senza "classe dirigente", non si va da nessuna parte.
  a) Il punto di maggior debolezza è, per me, la legge elettorale, che non permette una adeguata selezione della classe dirigente. A quando una legge elettorale, con un Premier, a elezione diretta popolare, magari preceduta da una pre-selezione regionale ? E con un Parlamento con legge proporzionale, su base nazionale, ma con sbarramento del 10% dei voti ? In Italia il bipolarismo è prematuro, come si è visto da un recente referendum, ma la strada va preparata.
  b) Ma sembrerebbe anche che un altro punto di debolezza sia il non avere un buon livello generale "professionale" dei politici.

  Attualmente l'effetto più distruttivo di questa mancanza di professionalità "politica" è il conflitto tra potere esecutivo e  magistratura della giustizia, senza più il rispetto delle regole dei rapporti tra le istituzioni. Eppure, la vecchia saggezza biblica ci aveva detto: "Serba ordinem et ordo servabit te".
   Non va confusa la conflittualità tra organi dello Stato, con la dialettica tra Maggioranza e Opposizione parlamentare, e tra le parti sociali, e tra i movimenti di opinione. Questa rientra nella normalità della democrazia e dei relativi strumenti di comunicazione sociale.
  Poi, altra cosa sono i processi nei tribunali, altra cosa sono i processi giornalistici, in TV, senza garanzie di contradittorio tra le parti, per il pubblico divertimento sulle spalle altrui. I tempi dei gladiatori, al Colosseo, non erano finiti ?


2.- L'unità dello Stato non ammette conflitti tra istituzioni. Sotto il profilo della definizione, lo Stato è unitario, pur se le sue funzioni sono ripartite tra organi "separati". Per risolvere il problema del conflitto giornaliero tra Governo e Magistratura, facendo affidamento sulle persone, basterebbe riportarsi ai due compiti primari della magistratura:
a) "ne cives ad arma ruant";
b) attuare la giustizia secondo la legge.
  Pur in caso di carenza del secondo, dovrebbe comunque prevalere il primo. Quante volte, ogni giorno, ognuno di noi manda giù qualche rospo, per evitare complicazioni maggiori !
  Invece, siamo afflitti tutti i giorni da un Presidente del Consiglio che si incozza con la Magistratura (e viceversa, pur se sotto il manto "candido" del dovere applicare la legge).
  Come può la magistratura operare "ne cives ad arma ruant", se il Presidente la prende di petto ogni giorno ?

3.- Però il problema della giustizia va affrontato. Ma la prevalenza del primo compito, sul secondo, non deve fare chiudere gli occhi sulle carenze dei Giudici (lentezza dei processi, politicizzazione di alcuni giudici, selezione inadeguata dei giudici).
   L'organo abilitato a riportare ad unità le cose è il parlamento, insieme col Governo.
   Non c'era in Parlamento una legge già approvata, durante il precedente Governo Berlusconi, e che Mastella fece sospendere all'ultimo momento ?
  Su questo, il Ministro Alfano, anzichè essere "più realista del re", potrebbe ri-presentare in Parlamento quella riforma e farlo pensando alla giustizia per un uomo comune, anche per Berlusconi, ma per quando non sarà più Presidente del Consiglio
.
  Per evitare le gaffe più frequenti dei nostri giudici, sarebbe urgente una disposizione che dica che "nessuna ipotesi di reato, compreso l'avviso di garanzia, può avere corso se non è ratificata da un collegio di tre giudici, a maggioranza".   NL

 


EDIZIONI PRECEDENTI

****

L'attentato a Berlusconi è la punta dell'iceberg dell'ingorgo dello Stato.
ADESSO  BERLUSCONI  DEVE  AFFRONTARE  L'ICEBERG, SOTT'ACQUA

berlusconi-pensoso.jpg (4954 byte)
Silvio Berlusconi

***

N. LUCIANI*

La cartina di tornasole per Berlusconi è colpire la  "grande corruzione",
    che ha radici nella "spesa pubblica". Tagli queste radici ...
- Un'occhiata alla crisi finanziaria della Francia, sotto rivoluzione de 1789.
- Anche un'occhiata alle "cose che di possono fare per la giustizia",
  secondo Vincenzo Carbone, Primo Presidente della Corte di Cassazione.

* Prof. ordinario di Scienza delle Finanze nell'Università di Bologna

Giorgio Spini, La crisi finanziaria e la società francese, 1789*.
 * Stralcio da: Disegno storico della civiltà italiana, Vol. III, Cremonese editore, Roma, 1958, p.

    "Il caos raggiungeva l'apice nel campo della pubblica finanza. Per le guerre affrontate durante tutto il secolo XVIII e per le spese esorbitanti della corte, i monarchi francesi avevano dovuto imporre forti contributi ai propri sudditi. Ma poiché nobiltà e clero erano esenti o quasi da imposte, tutto il carico fiscale si riversava sul resto dei cittadini o Terzo Stato. Per di più l'apparato fiscale era così corrotto, che buona parte del denaro versato dal contribuente non raggiungeva le casse dello Stato, ma si perdeva nelle tasche degli appaltatori dell'esazione dei tributi. E quindi, benché l'esazione risultasse estremamente gravosa per il contribuente e fosse condotta con metodi addirittura barbarici, la corona non arrivava mai ad avere mezzi a sufficienza e doveva perciò ricorrere a prestiti di banchieri privati, che approfittavano della corruzione della burocrazia per esigere interessi altissimi, aggravando il marasma finanziario dello Stato. Pur così prospera economicamente, la Francia dal punto di vista finanziario, era ai limiti della bancarotta. (Continua: Giorgio Spini )
Vincenzo Carbone, Le cose che si possono fare per la giustizia*.
Stralcio del par. VI, dalla "Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2009" del Primo Presidente della Corte di Cassazione". Omesse note e tabelle.

 1) Auto-organizzazione e capacità
di gestione: “competenza” e “diligenza” del Magistrato
.  A cominciare da quello che possiamo fare già a normativa vigente: migliorare l’organizzazione e ottimizzare l’attività tenendo conto dei risultati raggiunti in alcune sedi, le cd. best-practices.   Se il servizio-Giustizia ha certamente le sue peculiarità, sarebbe un errore trascurare, come troppo spesso è stato fatto in passato, i rilevanti profili attinenti alla efficienza, all’efficacia e alla economicità e alla organizzazione, che in questo accomunano gli uffici giudiziari agli altri uffici pubblici che rendono “servizi pubblici” diversi (ma, in questo, analoghi) dal servizio-Giustizia.   La soluzione del “ problema dei problemi” che affligge il nostro sistema giudiziario, dato dalla necessità di ridurre i tempi processuali, richiede certamente riforme di ordine strutturale, che involgono la distribuzione delle risorse umane e materiali sul territorio, l’architettura del
(Continua: Vincenzo Carbone )

Nino Luciani, Sotto la punta dell'iceberg, all'origine dello attentato a Berlusconi, ...

1.  La premessa: la "grande corruzione" in Italia nasce dalla "grande spesa pubblica". L'attentato a Berlusconi (13 dic. 2009) è solo il segnale più appariscente dell'ingorgo dello Stato, da 20 ormai (1992, Governo Amato), e che prende nome di crisi del commercio estero, intasamento della giustizia, taglio delle spese per l'università e la ricerca, crisi finanziaria dello Stato. Attualmente, non è più solo questione di una pressione fiscale arrivata al 43% del PIL (30% nel 1960) e di un debito pubblico arrivato al 118% del PIL (29% nel 1960), ma anche di uno Stato che non paga i propri fornitori (si discorre di 60-70 miliardi di euro), con arretrati finanche di 2 anni e rischi di insolvenza, che evocano quelli della Grecia.
  Come è possibile che lo Stato, pur manovrando un fiume immenso di danaro, si sia ridotto a non pagare i fornitori?
  La risposta semplice è che dentro la "grande spesa" pubblica si annida la grande corruzione, frutto della complicità tra Stato e Industria, per la spartizione del denaro pubblico. La la modalità è la moltiplicazione artificiale dei costi, inclusivi di tangenti agli uni e

debito pubblico.gif (8451 byte)

pressione-fiscale.gif (4880 byte)

di super-profitti agli altri per compensarli della complicità. In questo modo il denaro del contribuente, una volta arrivato alle casse dello Stato, viene intercettato e deviato dai "politici del male" verso rivoli "privati".
  Inoltre, sempre dentro lo Stato, c'è l'uso strumentale della Pubblica Amministrazione per la cattura del consenso. La modalità è l'assunzione diretta di personale senza concorso, sulla base della affidabilità partitica, oppure la concessione della gestione di pubblici servizi ad enti esterni (soprattutto cooperative): in questo secondo caso, l'assunzione senza concorso è legale.
  Ci sono anche politici di grande integrità morale, ma sono incatenati se il difetto è nel "sistema".
  2. Brevi riferimenti ai primi correttivi, e alla storia recente dello Stato. Il primo rimedio tentato è stato il finanziamento pubblico dei partiti, poi abrogato nel 1993 da un referendum (votanti 77% degli aventi diritto, 90% dei voti per l'abrogazione), e reintrodotto (1996) sotto forma di rimborso delle spese elettorali ai partiti. Altro rimedio è l'attribuzione di buone remunerazioni ai parlamentari, per liberarli dalle preoccupazioni delle prime necessità (molte per i parlamentari, checchè se ne dica con troppa faciloneria).
   Secondo gli storici dell'economia, il capitalismo moderno (inteso come grande concentrazione di capitali in poche mani private) nasce con le grandi opere pubbliche.
   Queste "deviazioni" si mantengono in limiti relativamente modesti, finchè lo Stato svolge i compiti stretti, propri dello Stato. Essa avrà, invece, un terreno fecondo con l'ampliamento dei compiti dello Stato nel sociale. Nell'Italia moderna la grande svolta è avvenuta nel 1961 con i governi di centro-sinistra (entrata dei Socialisti nel governo, espulsione dei Liberali) e che, in una gradualità, faranno dell'Italia un Paese para-socialista (il peso dello Stato nell'economia passerà dal 30%, nel 1960, al 60% nel 2000 - oggi 55%).
   Nel 1960 fu ritenuto che, grazie al boom economico (1958), l'Italia avesse raggiunto uno straordinario sviluppo industriale, ma che l'aumento del PIL  fosse andato in poche tasche, mentre permanevano ampie aree di sottosviluppo nel mezzogiorno e mancanza di servizi essenziali (scuola, sanità, elettricità) che andavano erogati in modo uniforme in tutte le aree del Paese, per fare dell'Italia un Paese moderno. (Personalmente ho masticato queste cose molto da vicino, perchè il mio primo lavoro fu al CIR-Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, poi divenuto CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).
     
  2.- La via per colpire la grande corruzione sta nel taglio della spesa pubblica. Sono tuttora convinto che (quella del 1961) sia stata una scelta storica fondamentale, ma anche che ne sia conseguita una deriva fuori limite, e questo in primo luogo perchè il sistema politico-costituzionale (soprattutto, la mancanza di correttivi, quale l'alternanza tra i partiti in Governi di legislatura) non fu forte abbastanza da incanalare gli eventi. Il detto di G. ANDREOTTI, secondo cui "il potere logora chi non ce l'ha" è lo specchio massimo della sfacciataggine e dell'incoscienza dell'ultimo periodo di quei governi in Italia. Ma non dimentichiamo che, prima, il massimo dell'arroganza era stata la "teoria della irreversibilità del centro-sinistra", di A. MORO.

  Torniamo agli storici dell'economia. Penso che la grande spesa pubblica sia stata la via della grande corruzione della politica e dell'industria, e che questo abbia aperto la via all'intervento della magistratura nella politica italiana.
  Ma sono passati anni, e tuttora l'onda della giustizia non appare rientrare in limiti normali, segno evidente di un perdurante sovraccarico di lavoro. Per sbloccare, dobbiamo raddoppiare il numero dei magistrati ?
   Bisogna distinguere i casi personali, dal problema di massa. Sui casi personali, la giustizia deve fare il suo corso.
   Invece sul problema di massa, occorre fermarsi un attimo. Raddoppiare lo sforzo punitivo ci metterebbe sulla stessa deriva, in cui si imbattè l'Unione Sovietica.

   Per spiegare questo, va fatto passo indietro. Nei sistemi a pianificazione centralizzata, manca l'incentivo personale (tipo, il profitto che c'è nelle imprese del mercato), per ottimizzare l'efficienza. Là gli obiettivi sono dettati dall'Ufficio di pianificazione, le strutture produttive sono organizzate in base a parametri standard, gli strumenti di attuazione degli obiettivi sono soprattutto le pene per i non ottemperanti. Non occorre ricordare le lacrime e sangue di quei regimi.
  Torniamo alla corruzione in Italia. Raddoppiare i magistrati ci metterebbe in una deriva, tipo Unione Sovietica, anche perchè, se essa viene dalla spesa pubblica, l''uso "deviato" della spesa pubblica sarà senza fine. In questo senso, il male va aggredito riportando la spesa pubblica in limiti più normali per l'Italia (penserei ad una spesa pubblica da ricondurre al 40-45% del PIL, in luogo dell'attuale 55%), concentrando l'azione dello "Stato sociale" sulle cose veramente importanti e necessarie (scuola, università, sanità, giustizia).
  Ma ci dovrà essere anche qualche ritocco costituzionale, inclusa la rivisitazione dell'uso del concorso pubblico per l'assunzione di personale. Esso dovrà essere assoluto sia nella Pubblica Amministrazione, statale e locale (art. 97, Costituzione), ed essere esteso agli enti "privati" nei quali la partecipazione pubblica, al capitale, sia maggioritaria.

 3.- Ma nessuna illusione, sarà un compito difficile. Non è facile abbattere la spesa pubblica. Il "segreto" per realizzarala non è abbattere i servizi della Pubblica Amministrazione, ma privatizzarli, e questo richiede una gradualità.
   Già il secondo Governo Berlusconi aveva assunto impegno di abbassare la spesa pubblica e, di conseguenza, le tasse. Ma non vi è riuscito. Poi ci ha provato Prodi, e siccome è più facile (per sanare il bilancio) aumentare le tasse, che ridurre le spese (anche perchè le une sono ripartite proporzionalmente tra molte persone, e toccano i sacrifici marginali; invece le spese hanno un nome e cognome, e i loro tagli suscitano subito violente reazioni), egli ha scelto la prima strada. Ma storicamente era una strada antistorica, e ha pagato elettoralmente, prima, e in parlamento, poi.
   Abbiamo un nuovo Governo Berlusconi, ancora per ridurre la spesa pubblica. Vi riuscirà ? Il problema è se ha capito il "segreto" (privatizzazioni). Poi c'è il problema se il suo elettorato lo seguirà.
   Esso è fatto di coloro che si sono arricchiti, dal 2001 in qua, e che non vogliono arretrare. I fornitori di beni allo Stato e agli enti locali storcerebbero il naso. Ma nei liberi professionisti, commercianti, grande pubblico c'è l'attesa della conseguente riforma fiscale (livello e struttura delle imposte).
   C'è dell'altro. Quella lotta all'evasione fiscale, così accanita, del governo Prodi, ha fatto tremare quell'elettorato, perchè essa null'altro era che la rivendicazione (da parte della sinistra) di una fetta della torta andata agli imprenditori (Berlusconi incluso?) dalla spartizione del danaro pubblico o comunque dalla Pubblica Amministrazione, sia pur legittimamente.
  Torniamo all'attentato. Cos'altro è, ancora oggi, la guerra a Berlusconi se non, ancora, la coda di quella rivendicazione del presunto "mal tolto" ?  Poi,... i motivi si trovano sempre.
   Tutt'altro problema è la riforma della Giustizia. E' un vecchio problema, che va ben oltre Berlusconi-persona, perchè è collegato al fatto che, cronicamente, la Giustizia italiana è molto "ingiusta" sia nei confronti dei "giusti" (per tardività), sia nei confronti dei colpevoli, perchè il ritardo li favorisce.
  Anche un'occhiata alla crisi finanziaria della Francia, sotto rivoluzione (1789). Sono convinto che andiamo incontro a tempi ulteriormente difficili. Riporto qui a fianco un passo dello storico Giorgio Spini, che ci racconta la situazione finanziaria della Francia, sotto la rivoluzione (1789). Vi ho trovato qualche analogia con l'Italia di oggi. Ma c'è chi pensa che "erano altri tempi e altre situazioni", e poi ... che "oggi siamo sotto la tutela della U.E." . N.L.

 Giorgio Spini, Disegno storico della civiltà italiana, Vol. III, Cremonese editore, Roma, 1958, p.
   
(continua)  L'unico rimedio a questo stato di cose consisteva in una radicale riforma delle strutture politiche e sociali del paese. La convinzione della necessità indilazionabile di una tale riforma cominciava ormai a penetrare in seno agli stessi ordini privilegiati del clero e della nobiltà, portando in essi una profonda divisione fra i sostenitori di quell'andazzo tradizionale di cose, che una fortunata espressione doveva battezzare in seguito come l'Ancien Régime per antonomasia, ed i partigiani delle nuove idee di eguaglianza, di umanità e di libertà, seminate dall'Illuminismo.
   Da secoli la nobiltà francese era divisa fra i nobili di spada, discendenti dalle casate feudali, e i nobili di toga francese, composti dagli alti magistrati dello Stato, soliti a trasmettersi di padre in figlio i propri uffici e le prerogative nobiliari ad essi connesse. E da secoli, inoltre, era tradizionale nella nobiltà di toga l'insofferenza per gli arbìtri della corona e le dissipazioni della corte.
   Tutt'altro che cordiali erano però anche i rapporti fra la grande nobiltà divoratrice insaziabile di prebende, e la piccola nobiltà delle province, ovvero la massa dei cadetti dell'aristocrazia, esclusi dalla successione a favore dei primogeniti, e costituenti quindi una vera e propria plebe nobiliare, ròsa dalla miseria e dallo scontento. A spingere, infine, una quantità di nobili nel campo dei novatori avevano contribuito la propaganda degli illuministi, accolta con applauso negli stessi salotti aristocratici, e l'esempio suggestivo della vicina monarchia costituzionale d'Inghilterra o della repubblica degli Stati Uniti, per cui più di un nobile francese - come il marchese di Lafayette e i fratelli De Lameth - era accorso a combattere nella guerra d'Indipendenza.
   Non meno divisi erano gli ecclesiastici, fra l'alto clero, reclutato nell'aristocrazia e con questa solidale nelle idee e negli interessi, e il basso clero, quasi sempre reclutato nel Terzo Stato, che di esso condivideva tutte le miserie e gli aneliti di giustizia. Né spente infine erano le secolari dispute fra i Gesuiti e i Giansenisti, ovvero fra gli Ultramontani, sostenitori dell'assoluta potestà del papa, e i Gallicani, fautori dell'autonomia del clero francese, da Roma.
   Di fronte a meno di 300.000 privilegiati, stava invece la massa enorme del Terzo Stato, unanime nel proprio sdegno e nella propria richiesta di riforme. Di esso il grosso, dal punto di vista numerico, era formato dai contadini, la vera bestia da soma della società francese, su cui tutti i più pesanti carichi venivano a gravare, dalle imposte del re alle decime del clero, dai censi alle corvées della nobiltà. A causa appunto di questo sfruttamento, i campagnoli francesi conducevano una vita in genere assai grama, quantunque fossero passati, quasi dovunque, dallo stato di servi della gleba a quello di liberi affittuari. Universale, pertanto, ne era lo spirito di ribellione e il desiderio di raggiungere un tenore di vita più sopportabile, mediante la propria trasformazione, da fittavoli della nobiltà, in proprietari della terra lavorata.
  Misere erano anche le condizioni degli operai e degli artigiani. Nel Settecento, tuttavia, erano rare le grandi fabbriche, e, quindi, la maggior parte degli operai si trovava sparpagliata in una infinità di piccole imprese semi-artigianali e tale dispersione, unita alla mancanza di tradizioni politiche e di organizzazione del proletariato francese, faceva sì che minimo ne fosse il peso nella vita pubblica. In pochi centri soltanto, come Parigi, esistevano notevoli masse operaie, capaci all'occasione di far sentire la propria voce attraverso violente agitazioni di piazza. .
   Di tutto il Terzo Stato, dunque, la parte più colta, politicamente matura ed insieme più influenzata dall'esempio anglo-americano e della idee illuministiche, era la borghesia degli affari e delle professioni liberali. Attiva, intraprendente, non di rado assai ricca, essa era al tempo stesso sufficientemente colpita nei propri interessi dall'anacronistico sistema politico-sociale vigente e sufficientemente forte e preparata per reagire. Proprio alla borghesia (corrispondente, oggi, all'elettorato più affezionato a Berlusconi - N.d.R.), pertanto, doveva spettare l'iniziativa piú vivace del movimento rivoluzionario e della sua guida politica."

 

Vincenzo Carbone, Le cose che si possono fare per la giustizia
Per il testo integrale della Relazione, clicca su: http://www.cortedicassazione.it/DocumentiPrimaPag/InaugurazioneAG/InaugurazioneAG.asp

(continua) sistema processuale che oggi consente la generalizzata esperibilità dei diversi mezzi di gravame, la realizzazione del processo telematico e, più in generale, la diffusione in tutte le sedi giudiziarie delle moderne tecnologie, per citare solo alcuni dei possibili ambiti di intervento.
   I modelli organizzativi devono valorizzare il "principio di responsabilità" del giudice. Occorre ripensare alle ragioni che costituiscono il fondamento e la giustificazione del ruolo del giudicante: costui non solo deve esercitare la facultas ius dicendi , decidendo le singole controversie sottoposte al suo esame in applicazione della legge; il Giudice deve anche essere consapevole di erogare un servizio essenziale ai cittadini, servizio che deve essere reso in tempi ragionevoli, secondo i bisogni della moderna società civile. Ogni ingiustificato ritardo nella definizione della controversia, oltre a produrre dei costi economico-sociali, ha, infatti, una ulteriore, immediata e negativa ricaduta su di un bene fondamentale: la fiducia che la collettività ripone nel corpo magistratuale. La responsabilità del Magistrato, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, non si limita al contenuto della decisione, ma deve involgere anche la qualità del servizio reso, nel senso di preservare la fiducia tra i cittadini e la magistratura, bene prezioso che il mondo anglosassone individua con l'icastica espressione public confidence. La percezione che della giustizia ha ogni singolo cittadino rappresenta di per sé un valore e deve essere adeguatamente tutelata da ogni " operatore del diritto". Le norme di riferimento sono gli artt. 97 (sul "buon andamento") e 111 Cost. (laddove stabilisce che la legge assicura la " durata ragionevole" del processo), nonché l'art. 47- quater dell'ordinamento giudiziario, cui ora si aggiunge l'art. 47 della Carta dei diritti contenuta nel Trattato di Lisbona. La "ragionevole durata" del processo prevista dall'art. 111, comma 2, Cost. è oggi ribadita nell'attuale art. 47 della Carta dei diritti, che ha "lo stesso valore giuridico dei Trattati", con il riconoscimento che sussiste il diritto di ogni persona ad un ricorso effettivo "esaminato equamente, pubblicamente entro un termine ragionevole" da un Giudice imparziale. L'obbligo della "durata ragionevole" del processo, quindi, sorto come principio innovativo della CEDU, introdotto nell'ordinamento italiano come elemento portante del "giusto processo" (art. 111, commi 1 e 2, Cost.), assurge oggi a principio fondamentale del sistema giuridico europeo, con tutte le ulteriori conseguenze e ripercussioni che ciò potrà comportare. Ebbene, proprio il contenuto dei compiti organizzativi e di vigilanza che la legge ordinamentale assegna al presidente di sezione evidenzia che ogni singolo Giudice è destinatario di un preciso dovere di cooperazione, rispetto alla funzionalità dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Il Giudice ha il dovere di curare adeguatamente l'organizzazione del proprio lavoro - la c.d. agenda del Giudice - secondo modelli gestionali non limitati alla mera attività di udienza od improntati al modello organizzativo-comportamentale di tradizione individualistica. Diversamente, ogni Giudice deve farsi manager di se stesso, consapevole del fatto che la propria attività si inserisce coralmente nel contesto dell'ufficio in cui il medesimo Magistrato si trova ad operare. Il Giudice interagisce, infatti, nell'ambito di una rete istituzionale plurale di relazioni (si pensi ai rapporti con i pool investigativi, alle conferenze di servizi con i cancellieri, ai protocolli con gli Ordini professionali ed alle intese con altri ausiliari). La funzionalità del servizio richiede che ogni Giudice coordini consapevolmente la propria attività con quella dei colleghi, delle parti, del personale amministrativo. La diffusione capillare della cultura dell'organizzazione non solo ha una immediata positiva ricaduta sulla funzionalità del sistema giudiziario; essa rappresenta per il singolo Giudice un preciso valore aggiunto, in termini di qualificazione professionale. Solo organizzando adeguatamente la propria attività nei termini ora accennati il Giudice può verificare costantemente il rapporto tra sopravvenienze e cause definite, affrontare le emergenze di settore, assicurare decisioni in tempi solleciti, salvaguardandone la qualità tecnica e la adeguatezza motivazionale. Occorre, sul punto, considerare che a seguito delle recenti riforme ordinamentali la capacità organizzativa costituisce un proprium del bagaglio professionale del Magistrato. L'art. 11, d.lgs. n. 160/2006, nel delineare i parametri che vengono in rilievo nella valutazione della professionalità dei magistrati espressamente richiama, oltre alla preparazione giuridica ed al relativo grado di aggiornamento, in relazione alle funzioni concretamente esercitate, il "possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari". E la Circolare consiliare n. 20691/2007, recante Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, ha inserito tra gli indicatori della capacità professionale l'< attitudine del Magistrato ad organizzare il proprio lavoro. L'ordinamento stabilisce che il Magistrato può essere chiamato a rispondere in ragione dei " risultati " della propria attività, sotto il profilo disciplinare, oltre che civile e contabile. In altri termini, coerentemente rispetto alla descritta cornice ordina mentale, il legislatore ha attribuito una specifica rilevanza anche ai " risultati" dell'attività giudiziaria svolta dal singolo Magistrato, incidenti sul piano della funzionalità dell'ufficio, trattandosi di evenienze discendenti dal mancato rispetto dei predetti obblighi di diligenza organizzativa che rientrano nel complessivo profilo professionale del giusdicente. Ed invero, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. q), del d. lgs. n. 109/2006. Oltre a ciò, il medesimo art. 2, d.lgs. n. 109/2006, con specifico riferimento ai dirigenti degli uffici, ai presidenti di sezione o di un collegio (comma 1, lett. dd), sanziona disciplinarmente l'omessa comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illecito disciplinare compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio. Si può, quindi, affermare che l'inefficienza del singolo Magistrato refluisce anche verso i dirigenti giudiziari, i quali vengono sanzionati per l'omessa segnalazione di fatti di rilievo disciplinare compiuti dai magistrati dell'ufficio, atteso che, come ora considerato, tra le condotte deontologicamente rilevanti, si rinviene il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei dirigenti giudiziari confermano, allora, la fondatezza dei rilievi sopra svolti circa la necessità di superare sistemi organizzativi di tradizione individualistica, per approdare ad un modello di ufficio giudiziario, nel quale l'attenzione venga posta sulla funzionalità del servizio reso ai cittadini e quindi sui " risultati" che il sinergico intervento dei singoli magistrati consente in concreto di garantire. Sotto il profilo della responsabilità contabile, deve poi ricordarsi la disposizione di cui all'art. 5, L. n. 89/2001, c.d. legge Pinto, ove si prevede che il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione, in caso di accertata violazione del termine ragionevole di durata del processo, venga comunicato al procuratore generale della Corte dei Conti " ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità", nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. Anche detta disposizione induce a ritenere che l'ordinamento ponga a carico del Magistrato una precisa clausola generale di responsabilità per la qualità del servizio giudiziario reso, responsabilità da declinarsi sotto i diversi profili - disciplinare o contabile - ora esaminati. Deve rilevarsi che i principi ora richiamati in tema di " responsabilità del Giudice" per i " risultati " dell'attività giudiziaria trovano espresso riscontro in diverse fonti sovranazionali. L'art. 6, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , firmata a Roma il 4 novembre 1950, riconosce, invero, il diritto di ogni persona ad un processo equo, celebrato in un " tempo ragionevole", da parte di un tribunale indipendente ed imparziale. Si osserva poi che l'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea - nella versione consolidata a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato approvato a Lisbona il 13 dicembre 2007 - stabilisce che " l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo steso valore giuridico dei trattati ". E l'art. 47 della richiamata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, corrispondente al contenuto dell'art. 6, par. 1, della Convezione EDU, riconosce il diritto di ogni persona " a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge". Le disposizioni ora richiamate collocano sistematicamente il diritto ad un processo equo tra i diritti fondamentali della persona e consacrano il principio in forza del quale la domanda di Giustizia deve necessariamente essere evasa in un tempo ragionevole: perciò può fondatamente affermarsi che justice delayed is justice denied. Conseguentemente, le richiamate disposizioni vieppiù giustificano la diretta responsabilità del Magistrato per la qualità del servizio erogato nei confronti dei cittadini, trattandosi di un servizio immediatamente incidente sui diritti fondamentali delle persona. Occorre, altresì, considerare che l'attenzione da parte di ogni Giudice ai problemi organizzativi della propria attività, anche in relazione alle possibili ricadute sulla " immagine" di efficienza del sistema giudiziario complessivamente inteso, rappresenta uno " standard etico" che caratterizza l'attività dei singoli giudici - e quindi l'azione della magistratura - generalmente condiviso nelle moderne democrazie: si richiamano, al riguardo, i noti " Principi di Bangalore". Nei noti "principi di Bangalore", il Giudice ha il dovere non solo di essere "imparziale e indipendente" ma anche, con la stessa intensità, "competente" e "diligente", cioè "preparato in diritto" e "capace di risolvere problemi organizzativi". I principi di Bangalore, ed il relativo Commentario, sono stati elaborati dal Gruppo giudiziario per il rafforzamento dell'integrità dei giudici (JGSJI), operante in seno alle Nazioni Unite. L'elaborazione dei Principi di Bangalore è maturata nell'ambito della specifica azione di contrasto alla corruzione giudiziaria svolta dall'ONU ed è avvenuta in un ambiente di common law. Non di meno, i Principi ambiscono ad assurgere a punto di riferimento, di natura sovra-nazionale, per la deontologia giudiziaria ed anche per la codificazione, in sede nazionale, delle ipotesi di responsabilità disciplinare dei magistrati. Ai fini di interesse, si rileva che tra i Principi inseriti nel c.d. Codice di Bangalore si rinvengono la Competenza e la Diligenza del Giudice. Nel Commentario al Codice di Bangalore si chiarisce, in particolare, che la " diligenza" involge anche la capacità del Giudice di risolvere i problemi relativi all'organizzazione delle risorse umane e materiali di cui l'ufficio dispone; si sottolinea che nell'ambito della propria formazione permanente il Magistrato deve specificamente curare gli aspetti relativi all'organizzazione degli uffici giudiziari; e si evidenzia che il Giudice deve adoperarsi per garantire effettività al principio della durata ragionevole del processo. A quest'ultimo riguardo nel Commentario ai Principi di Bangalore si dichiara espressamente: che il Giudice deve depositare i propri provvedimenti senza ritardo; e che deve farsi promotore di protocolli che consentano alle parti litiganti di conoscere lo stato di trattazione delle cause e dei prevedibili tempi di definizione. Le considerazioni ora svolte evidenziano che viene delineandosi un sistema normativo integrato di fonti capace di coniugare principi presenti nei diversi ordinamenti giuridici nazionali - e che trova espressione in documenti internazionali - fondati sul comune intento di garantire effettiva tutela ai diritti fondamentali della persona umana, nell'ambito degli ordinamenti democratici. Ciò è particolarmente verificabile con riferimento ai principi del giusto processo e della ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai quali è intimamente connesso, come si è visto, quello della diretta responsabilità dei giudici rispetto ai " risultati " della attività svolta: è in tale ambito, infatti, che si registra un quadro di modelli concettuali e di soluzioni giuridiche che perseguono il comune obiettivo di garantire ad ogni persona il diritto " a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Giudice indipendente ed imparziale" (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 47, comma II, cit.). Non mancano le prime, spontanee applicazioni. Si indicano alcuni esempi concreti: - "agenda del processo", in cui il Giudice, a seguito della ricognizione della controversia concorda con le parti un percorso processuale differenziato a seconda della tipologia della controversia a valle del tentativo di conciliazione (precisazione delle conclusioni di causa documentale, nomina del consulente in caso di problemi tecnici, prova per testi negli altri casi); - accorpamento dei fascicoli per materia e in considerazione della serialità e, talvolta, della provenienza geografica; - udienze tematiche, evitando quelle di mero rinvio; - uso accorto della condanna alle spese e delle preclusioni processuali; - motivazioni stringate (secondo l'esperienza francese e tedesca), da adottare, per i giudici collegiali, in camera di consiglio; - leale collaborazione con le cancellerie per una efficiente ripartizione del lavoro tra giudici e personale amministrativo; - uso del "diagramma di flusso" (cd. flow chart) negli uffici giudiziari, per monitorare lo stato dei singoli fascicoli, evidenziando i punti - e i soggetti - del procedimento di maggiore sofferenza; - organizzazione informatica del processo e degli uffici.

2) Uno sforzo straordinario per la riduzione dell'arretrato. Urge un "piano straordinario" per l'eliminazione dell'arretrato, separato dalla trattazione della pendenza fisiologica, che "porti a sistema" le best practices, da raccogliere e pubblicare on line. Si potrebbe fornire, così, la massima conoscibilità e diffusione alle "migliori pratiche" che già oggi, se adottate estensivamente, potrebbero migliorare il servizio-Giustizia "a costo zero". Il "piano straordinario" potrebbe anche essere strutturato in maniera differenziata a seconda dei diversi uffici. L'importante è una strategia "mirata": - accorpare le trattazioni per materia o per altri criteri; affidarsi ad appositi collegi-stralcio, o a magistrati volenterosi, che siano disponibili oltre il normale lavoro di ufficio; - fornire adeguata assistenza, come già avviene in altri Paesi, con strutture di supporto e/o giovani la cui attività potrebbe essere equiparata al tirocinio obbligatorio. Si dovrebbero anche immaginare forme di incentivazione, quantomeno sul piano della valutazione di merito. Con una buona sinergia tra organizzazione e giurisdizione, e con una forte collaborazione di tutti i soggetti coinvolti (Corti, CSM, Ministero), si possono raggiungere risultati ambiziosi. Al di là della degiurisdizionalizzazione di procedure, un'inversione di tendenza è possibile anche a legislazione vigente, ma ciò richiede una condizione dove ampia sia la convergenza di tutti gli utenti del servizio. Va considerato che l'"arretrato" non deve confondersi con la "pendenza", ovvero il "magazzino esistente", perché in quest'ultimo sono ricompresi anche i procedimenti iscritti il giorno prima, che rientrano nella pendenza "fisiologica". Nel settore civile, già adesso, con gli opportuni investimenti nel settore i