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Dopo la
bocciatura del Referendum elettorale
da parte della Corte Costituzionale
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Auspicabile un
dibattito sul metodo e sui criteri per la riforma
della Governance, che dovrà riguardare Governo e Parlamento
LA RIFORMA ELETTORALE, SU QUALI
BASI ? |
1) L'iniziativa dovrebbe venire
dalle due maggiori forze politiche nazionali (PDL-PD), senza escludere l'apporto di una
"forza terza" (il Governo Monti ? );
2) Nella riforma, va garantito per legge un orizzonte temporale medio-lungo per la
Governance;
3) Il Premier potrebbe essere eletto dalle camere per 5 anni;
4) Il Parlamento di un Paese, dai mille campanili (come l'Italia) non può non avere una
rappresentanza proporzionale, purchè unitaria sul piano nazionale e dunque con premio di
maggioranza al partito di maggioranza relativa;
5) Va messo in Costituzione che i Gruppi parlamentari non possono avere un numero
di membri minore del 30% dei membri della camera di appartenenza. |
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1.- Il bipolarismo, punto da cui ripartire per la
riforma. Cinicamente parlando, la storia mostra che la legge elettorale è un
"prodotto" della parte politica più forte in parlamento, al di là
dell'interesse generale. In teoria la parte politica più forte è il partito che ha vinto
le ultime elezioni politiche e che si gioca tutto per salvaguardare la sua supremazia.
In Italia, questa posizione "forte" del partito che ha vinto
le elezioni, parrebbe confermata su determinati fatti (come la votazione parlamentare del
13 gennaio u.s. , a proposito del deputato Cosentino), ma non su altri in cui il governo
Berlusconi è risultato eccessivamente inadeguato, e sicuramente se Berlusconi volesse
andare ad elezioni anticipate, cosa che non è voluta da una parte rilevante dei deputati
e senatori del PDL.
Per questi motivi (vale dire, per il fatto che la
"maggioranza di Berlusconi si è rifatta viva) assume rilevanza ripartire dalle
dichiarazioni di Berlusconi, alla Camera il 14 dicembre 2010, in occasione del dibattito
sulla mozione di fiducia.
Egli, grosso modo, ha dichiarato: "Sono disponibile a discutere di
tutto, fuorchè del sistema bipolare".
E' noto, d'altra parte, che questa sua idea non è condivisa da
altri importanti partiti in parlamento, che non vogliono il premio di maggioranza e
vogliono il voto di preferenza.
Ma è anche un fatto che l'idea bipolarista è un punto fermo, largamente
maggioritario nel Paese, che non vuole più tornare ai Governi di 6 mesi, un anno ...
degli ultimi tempi della DC - Democrazia Cristiana.
Ed è altro fatto che, in Italia, il bipolarismo non è
risuscito a darci "governi di legislatura", perchè poco dopo le elezioni, il
Gruppo parlamentare di maggioranza ha cominciato a frazionarsi. Oggi alla Camera ci sono 8
gruppi parlamentari, di cui il Gruppo misto ha 8 sottogruppi.
Su questa base, si concluderebbe che la legge
bipolarista debba essere accompagnata da una norma di salvaguardia: ad es., non
essere ammissibili in parlamento, dei Gruppi parlamentari con un numero minore del 30% dei
membri della camera di appartenenza.
2.- Necessità di garantire per legge un orizzonte
medio-lungo per la governabilità. Ma tant'è che, se le soluzioni elettorali
migliori non albergano nel cuore degli uomini, nessuna mai (anche la più perfetta,
tecnicamente) sarà applicata fedelmente.
Nel cuore degli uomini c'è, in primo luogo, che l'interesse
generale non possa vivere se ad esso non è agganciato l'interesse personale dei politici.
Questa visione è oggi un "teorema" della scuola scientifica
di public choice, "dimostrato", ormai anni fa, da J. Buchanan, premio Nobel,
sostenuta in Italia da D. da Empoli (e anche da me), pur se non aliena dal suscitare
scandalo, ad es. presso i Cattolici, secondo i quali lo scopo primario ed unico della
politica è servire il bene comune. Se mi è consentito, rinvio ad una recensione,
del 1993, di Sergio Quinzio ad un mio libro, sul settimanale SETTE del Corriere della
Sera.
Se posso insistere, la conferma di questo "teorema"
è sotto gli occhi di tutti, in questi mesi, dacchè il il Governo MONTI è
stato voluto da "tutti" per fare cose, che i grandi partiti non si sono sentiti
di fare, perchè (facendolo) avrebbero certamente perduto le prossime elezioni.
Il Presidente MONTI, a sua volta, ha ben rimarcato che questo
criterio di comportamento dei politici costituisce il vero costo della politica
(più che le retribuzioni, da loro carpite): precisamente il fatto che essi hanno un
"orizzonte temporale" breve, per cui tutti i grandi problemi strutturali sono,
di norma, continuamente rinviati. Perfino il Card. Bagnasco ha
dichiarato, qualche mese fa, che in Italia, pur dichiarando tutti, da anni, di essere
d'accordo su determinate riforme, si è sempre al punto di partenza.
Per questo la riforma dovrà garantire per
legge un orizzonte temporale medio-lungo per la Governance dello Stato, già
all'inizio della legislatura.
La Governance dello Stato è, forse, il maggiore dei problemi
strutturali dell'Italia ma, di esso, quello della legge elettorale è solo una parte: vale
dire un piede che resta zoppo, se non è associato ad altri piedi, riassumibili nel
concetto di Governance costituzionale.
La conclusione di questo secondo paragrafo è che per fare una legge
ordinaria elettorale che funzioni serve, prima, una legge costituzionale per una nuova
Governance dello Stato, e per questo serve una maggioranza qualificata.
La ulteriore conclusione è che serve il dialogo diretto tra le due
maggiori forze politiche nazionali (PDL-PD), a cui non dovrà mancare il
contributo delle altre forze.
3. Quale Governance in Costituzione ? Per quanto
riguarda il Governo (per la cui riforma serve, prima, una legge
costituzionale) mi verrebbe istintivo (guardando agli USA, alla Francia ...) che ci debba
essere l'elezione diretta popolare del Premier.
Personalmente ho fatto molte cose in questo senso (giungendo a fare un
Comitato nazionale per le legge elettorale - si clicchi su http://www.impegnopoliticocattolici.bo.it/
), ma devo dire che ho trovato uno zoccolo duro contrario, soprattutto tra gli
anziani, ancora memori dell'esperienza fascista. C'è anche che il temperamento
latino porta i politici (appena acquistano potere) a collocarsi dall'altra parte della
barricata, tra gli dei. Lo vedi, tra l'altro, dal repentino cambiamento di atteggiamento,
per cui, appena "uno" diventa "qualcuno", si mette in bocca il sigaro
toscano, in TV, e si gonfia il petto.
Al tempo stesso è sotto gli occhi di tutti che, pur senza elezione diretta,
noi in Italia abbiamo avuto dei grandi Presidenti della Repubblica
(eletti dalle camere, come è noto), e dunque una buona soluzione potrebbe essere
che il Premier sia eletto dalle camere per un tempo prefissato (5
anni ?), rieleggile una seconda volta. E comunque, dovrebbe rimanere la figura del
Presidente della Repubblica, con funzioni di controllo e garanzia costituzionale, come
attualmente.
Un'altra buona soluzione potrebbe essere quella di fare elezioni
primarie nelle Regioni, ed ammettere a candidati Premier, con elezione diretta
popolare, i candidati che hanno avuto più voti "primari" in almeno 3 Regioni.
Per il Parlamento, in un Paese dai mille campanili,
preferirei il riparto proporzionale senza sbarramento, ma col premio di
maggioranza al partito di "maggioranza relativa" (più che alla
coalizione), caso mai col limite che la maggioranza relativa debba essere di almeno un
terzo dei voti validi espressi. Vale dire dobbiamo spingere verso l'unità nazionale, ma
senza sopprimere la nostra anima "locale".
Metterei, inoltre, in Costituzione (non nel Regolamento delle camere), che
non vanno ammessi Gruppi parlamentari con un numero di membri, inferiore ad un terzo dei
membri della camera di appartenenza, e inoltre che il parlamentare che passa da un gruppo
di maggioranza ad uno di minoranza, o viceversa, cessa dalla posizione di parlamentare.
Riformulerei l'art. 67 dell'attuale costituzione nel senso che
"ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mancato" , ma all'interno del Gruppo di appartenenza (aggiunta mia,
quest'ultima). Vale dire uno è libero di dire e votare come vuole dentro il gruppo, ma
fuori dal gruppo deve fare quello che la maggioranza ha deciso.
Il voto di preferenza mi sembrerebbe una necessità,
ma non perchè il popolo spiccio sappia scegliere candidati che non conosce, ma perchè
possano farlo almeno le lobby, le associazioni ... , perchè le sole in condizioni di
conoscere i candidati. Però, non più di una preferenza, se non si vuole
che i parlamentari siano scelti da poche lobby, attraverso l'orientamento matematico delle
preferenze, magari catturate a pagamento.
Inoltre la possibilità di dare la preferenza serve a sottrarre il
parlamentare dalla dipendenza stringente dal capo partito, e quindi a dargli qualche grado
di libertà. NL |

Publio Fiori
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Di nuovo sulla "unità dei
cattolici" in politica
Importante Lettera aperta di Publio Fiori
"Il risveglio dei cattolici in politica"
* Avvocato, Uomo
della DC di Roma, Sottosegretario di Stato nei primi anni '90, professore
inell'Università di Roma. Per una nota più nel particolare, clicca su: http://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Fiori |

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Nota introduttiva.
Propongo ai lettori del nostro Foglio una importante Lettera aperta di Pubblio Fiori.
Più volte su queste pagine, sono tornato sulla questione della ricostruzione di un
partito cattolico in Italia, e vi ha dato motivo di discussione recentemente il Card. Angelo Bagnasco, peraltro confermando
la posizione di altri presuli italiani, grosso modo riassumibili nella formula: "sì
al ritorno, ma in termini di apporti personali".
Publio Fiori è stato ed è una importante e nota personalità della cattolicità
di Roma, già uomo della DC e di governo. La sua lettera è mossa da alcuni convegni
recenti di varie associazioni cattoliche, laiche, riprese dai mass media.
La tesi di Fiori è netta, grosso modo così riassumibile: "senza
l'unione, non esiste proposta politica dei cattolici".
Ritengo questa tesi estremamente lucida e vera. Basti pensare che è
sufficiente l'unione politica, anche solo di poche persone di altro pensiero, per mettere
a tacere altro pensiero, pur se condiviso da tantissimi, ma espresso singolarmente.
Ritengo anche che la riportata posizione dei presuli italiani sia più
opportunistica, che vera. Magari venisse davvero qualcuno capace di dare unità politica
ai cattolici, s'intende in compagnia e dialettica con le "unità" di altre idee.
N.Luciani |
Publio
FIORI, Il risveglio dei cattolici in politica*
In poco più di un mese si sono svolti molti
convegni del cattolicesimo politico di cui quattro particolarmente interessanti: a Norcia
i cattolici del PDL, a Todi i cattolici "moderati", a Roma (Piazza di Pietra) i
"democristiani" per l'anniversario dell'unità d'Italia e sempre a Roma (Domus
Mariae) i "cattolici democratici". Nel momento in cui i cattolici sentono il
dovere di recuperare un proprio ruolo nella politica nazionale riemergono le distinzioni
che avevano animato la vita della DC. Si riparte, cioè, dalle correnti con un dibattito
che, anziché accentrarsi sulle cose da fare (politica di bilancio) per superare l'attuale
crisi con riforme ispirate ai principi della dottrina sociale cristiana e del popolarismo
sturziano, ci si sofferma sulla collocazione politica con riferimento agli attuali
schieramenti. Ieri, con la DC, le correnti si distinguevano prevalentemente sui contenuti
dell'azione politica; oggi l'impressione è che il problema di fondo sia quello di
difendere la propria posizione nello schieramento di appartenenza. Ma questo atteggiamento
nega in radice la possibilità di un recupero dell'unità politica dei cattolici perché
viene meno quel presupposto di fondo che fu la principale connotazione della DC, la
ricerca cioè di una mediazione tra le varie anime del partito per arrivare ad un progetto
condiviso che tenga conto delle varie rappresentanze sociali che si riconoscevano nello
Scudo Crociato. Da questi convegni è emerso, invece, il chiaro obiettivo di trovare una
mediazione con i componenti del partito e dello schieramento di cui quei cattolici fanno
parte. Illuminante è stata da questo punto di vista la brillante relazione del neo
Ministro Riccardi che ha sottolineato con forza la vocazione del cattolicesimo politico a
ricercare sempre intese, alleanze, mediazioni con gli altri partiti. Rievocazione vera (De
Gasperi con i centristi, Fanfani con i socialisti, Moro e la solidarietà nazionale) ma
che difetta di una considerazione preliminare. E' vero che la DC di allora ricercava e
trovava la collaborazione politica con gli altri partiti, ma prima garantiva l'unità dei
democristiani. E quando si profilava l'eventualità di rotture, o peggio, di scissioni,
prima lavorava per ricucire il tessuto interno del partito e, solo dopo, si concludevano
le mediazioni necessarie per aprire nuovi fronti politici. Oggi, invece, assistiamo ad un
approccio diverso, direi inverso.
Invece di ricostruire quell'unità che è
indispensabile per far uscire i cattolici dall'insignificanza politica, sembra prevalere
la spinta a "rivendicare" le scelte fatte in favore di questo o di quello
schieramento. Confermando così la legittimità della diaspora e la indisponibilità a
ricostruire una comune piattaforma etica, ideale, politica e programmatica. Perché siano
tutti d'accordo sui c.d. "principi non negoziabili", ma non basta. Perché, a
parte il sospetto che la sola adesione a tali principi possa essere talvolta anche
strumentale, rimane il fatto che l'impegno politico si caratterizza per i contenuti
programmatici. Infatti, se i principi etici non trovano un riferimento nei programmi
politici diventano enunciazioni astratte valide come propaganda volta a
"catturare" il consenso del Mondo cattolico. La "centralità" della
persona, i suoi diritti naturali e la sua dignità si difendono con un sistema di norme
che, nel rispetto della Costituzione, vadano in questa direzione. Ciò significa una serie
di leggi che riconoscano realmente la "Sovranità popolare" (nuova legge
elettorale) e che, ad esempio, rendano effettivi il principio di eguaglianza, il diritto
al lavoro, l'equità fiscale, la tutela della famiglia, il diritto a giuste retribuzioni e
pensioni, ecc. ecc. E' su questo versante che si gioca il futuro del cattolicesimo
politico e non "barricandosi" dentro il PDL, il PD o in un TERZO POLO di cui non
si riesce a comprendere la reale identità, stante la diversità culturale e politica dei
partiti che ne fanno parte. Dinanzi a tale scenario noi di RINASCITA POPOLARE non pensiamo
alla ricomposizione del partito dei cattolici ma, più semplicemente ad un partito di
cattolici o meglio ad una federazione di persone, iniziative e movimenti che, ispirandosi
ai principi della dottrina sociale cristiana e del popolarismo sturziano, intendano fare
politica in autonomia senza dover sottostare al ricatto dell'appartenenza ad uno degli
attuali schieramenti che hanno partecipato, comunque, allo sfascio di questa Seconda
Repubblica. E la nostra posizione si articola su due precise direttive: - il carattere
federale dell'organizzazione che garantisca l'autonomia: - e l'identità di chi aderisce e
il contenuto programmatico del progetto che testimoni l'apertura di una nuova fase della
politica nazionale fondata su concrete proposte per i problemi del Paese anziché sulle
formule e sugli schieramenti.
E' su questi due punti che va verificata la
possibilità di mettere insieme una rappresentanza politica di cattolici fondata sui
principi non negoziabili, ma articolata anche su un concreto programma di riforme che
siano la trasposizione in chiave politica di quei principi. A questo proposito ci tengo a
sottolineare che le ipotesi di "ammucchiate" senza anima e senza reali programmi
di cui si dibatte in varie sedi ("grande coalizione", "governo
istituzionale", "nuovo compromesso storico") tra forze politiche che hanno
tradizioni, valori e principi contrapposti e incompatibili non ci convincono. Riteniamo
che i governi e le coalizioni non possano essere occasionali e debbano nascere su una
"etica condivisa" che rispetti i valori di riferimento di tutte le componenti.
Da parte nostra, oltre ai "diritti non negoziabili" abbiamo fin dall'inizio
indicato le nostre linee programmatiche.
.....
.....
(N.d.R.: il seguito, 26 righe, prosegue con considerazioni di tipo programmatico,
collegate con il governo Monti).
......
Attendo le Vostre considerazioni. Cordialmente. Publio Fiori
Roma 25 novembre 2011 |
MAROCCO
LA NUOVA COSTITUZIONE
IN LINGUA ITALIANA
Traduzione di Bouchaib Khaline* |

Re Mohammed VI e la sua famiglia
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Nota. La nuova
Costituzione del Marocco è stata approvata dal corpo elettorale il 1 luglio 2011.
Avendone ottenuta la traduzione in lingua italiana, ci è sembrato di interesse dei
Colleghi porgerla loro in italiano, a parte che molti di essi l'hanno già letta in
inglese o francese.
Essa ha trasformato la governance del Marocco da monarchia
assoluta in monarchia costituzionale.
Non v'è alcun argomento per sostenere in assoluto la preferenza di
una forma di governo rispetto all'altra. Come, però, ci hanno insegnato gli storici della
rivoluzione francese, nessuna forma di governo può reggere se non è coerente con
l'evoluzione della cultura e dell'economia di un popolo.
In questo senso abbiamo ravvisato, nel Re, una grande
lungimiranza e saggezza l'aver scelto la via della monarchia costituzionale (noi in Italia
abbiamo iniziato il percorso democratico con una monarchia costituzionale nel 1848, con lo
Statuto Albertino), anche memori dei non pochi regicidi avvenuti in Paesi arabi, poi
sfociati in dittature feroci. Questo vuol dire che l'accelerazione dei processi politici
porta a guai, se i popoli non sono maturi.
Per la effettività della riforma, raccomanderei al Re di dare
molta importanza a proporre anche una buona legge elettorale e proporrei che il re nomini
il primo ministro, ma su designazione della camera dei rappresentanti. Il motivo è che
una eventuale sfiducia della Camera al primo ministro sarebbe una sfiducia anche al re che
l'ha nominato, cosa da evitare. |
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IL SISTEMA DI GOVERNANCE (in breve)
Fonte: http://www.ambasciatadelmarocco.it/
Il Regno
del Marocco, Stato musulmano sovrano, la cui lingua ufficiale è lArabo, costituisce
una parte del Grande Magreb Arabo. È uno Stato Africano che inoltre, si prefigge, tra uno
dei suoi principali obbiettivi, la realizzazione dellUnità Africana.
Consapevole della necessità di collocare la propria azione nellambito
degli organismi internazionali, dei quali è membro attivo e dinamico, il Regno del
Marocco sottoscrive ai principi, diritti e obblighi derivanti dalle Carte dei suddetti
organismi e riafferma il suo rispetto dei diritti dellUomo come quelli
universalmente riconosciuti.
La Costituzione marocchina riafferma, tra laltro, la determinazione del Regno
a operare al fine del mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.
Il Marocco è una monarchia costituzionale, democratica e sociale. Le
revisioni Costituzionali che il Regno ha subìto si collocano nellambito di
unevoluzione costante delle istituzioni costituzionali fin dal periodo
dellindipendenza.
Il testo attuale della Costituzione rappresenta il raggiungimento di
unopera di sintesi avviata da Sua Maestà il Re Hassan II, negli anni 1962, 1970,
1972, 1992, 1996.
Lultima per data, ovvero quella del 13 settembre 1996, si è prefissata come
obbiettivo ladattamento delle istituzioni a uno spirito orientato verso la
salvaguardia delle tradizioni e dellautenticità del Regno.
Ciò si può vedere attraverso le innovazioni introdotte nel testo della Costituzione,
ossia :
1 Listituzione di un sistema parlamentare bicamerale
mediante la creazione di una Camera intitolata "Camera dei Consiglieri" composta
dai rappresentanti delle camere Professionali, dei lavoratori dipendenti, e delle
collettività locali. Questa Camera si avvale di poteri deliberativi simili a quelli della
Camera dei rappresentanti, con una posizione di primato per questultima, e si avvale
della facoltà di dimettere il governo secondo condizioni specifiche.
2 Lelezione di tutti i membri della Camera dei Rappresentanti al
suffragio universale diretto.
3 La reintroduzione dei "Piani di Sviluppo", che vanno a
sostituire i "Programmi Economici e sociali integrati". La loro elaborazione è
di competenza del Consiglio Superiore della Promozione Nazionale del Piano.
4 Linnalzamento dello statuto della Corte dei Conti, la quale è
ormai una istituzione costituzionale la cui missione è in particolare, quella di
garantire il controllo superiore dellesecuzione delle Leggi di finanze, in
contemporanea alla creazione di Corti dei Conti regionali.
5 Lelezione della Regione come Collettività locale, accanto
alle Prefetture, Province, e Comuni del Regno.
6 Il diritto di proprietà e la libertà di intraprendere sono
garantiti dalla Costituzione del Regno.
La Promozione dellUomo
Oltre ai diritti e protezioni riconosciuti e
garantiti nel primo titolo della Costituzione, una nuova disposizione riafferma
solennemente il rispetto del Regno del Marocco ai diritti dellUomo "come quelli
che sono riconosciuti." Questa aggiunta sancisce levoluzione che il Marocco ha
visto nel corso degli ultimi anni in fatto di rafforzamento e ampliamento delle libertà
individuali e collettive.
Tra laltro, la nuova Costituzione prevede lattuazione di un
Consiglio economico e Sociale. Questa nuova Istituzione simboleggia la prevalenza del
fattore sociale ed economico nelle scelte e nellazione politica del Marocco agli
albori del XXI ° Secolo.
Rapporti tra il Governo e Parlamento
Il Primo Ministro può impegnare la responsabilità del Governo dinanzi alla Camera dei
Rappresentanti, su una dichiarazione di politica generale oppure sul voto di un testo.
La fiducia può essere rifiutata, oppure il testo respinto, solo dopo la raggiunta
maggioranza assoluta dei membri componenti la Camera dei Rappresentanti.
Il voto può intervenire soltanto tre giorni interi dopo che la questione di fiducia sia
stata stabilita.
Il rifiuto di fiducia implica le dimissioni collettive del Governo.
La Camera dei Rappresentanti può mettere in discussione la responsabilità del Governo
mediante il voto di una mozione di censura. Tale mozione è approvata dalla Camera dei
Rappresentanti solo attraverso un voto ottenuto alla maggioranza assoluta dei membri che
la compongono. Il voto può intervenire solo tre giorni interi dopo la deposizione della
mozione.
Il voto di censura implica le dimissioni collettive del Governo.
Quando il Governo è stato censurato dalla Camera dei Rappresentanti, nessuna mozione di
censura della Camera dei Rappresentanti può essere accolta durante il termine di un anno.
La Camera dei Consiglieri può votare delle mozioni di ammonimento o delle mozioni di
censura del Governo.
La mozione di ammonimento al Governo deve essere firmata almeno dal terzo dei
membri della Camera dei Consiglieri. Deve essere votata alla maggioranza assoluta dei
membri che compongono la Camera. Il voto può intervenire solo dopo tre giorni interi dopo
la deposizione della mozione.
Il testo dellammonimento è immediatamente indirizzato dal Presidente della Camera
dei Consiglieri al Primo Ministro che dispone di un termine di sei giorni per presentare
dinanzi alla Camera dei Consiglieri la posizione del Governo sulle motivazioni
dellavviso.
La mozione di censura può essere accolta solo se firmata da almeno il terzo dei membri
che compongono la Camera dei Consiglieri. E approvata dalla Camera solo da un voto
preso alla maggioranza dei 2/3 dei membri che la compongono. Il voto può intervenire
soltanto tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.
Il voto di censura implica le dimissioni collettive del Governo.
Quando il Governo è stato censurato dalla Camera dei Consiglieri, nessuna mozione di
censura della Camera dei Consiglieri può essere accolta durante il termine di anno.
Il Parlamento
Il Parlamento è composto di due Camere, la Camera dei
Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri. I loro membri vengono eletti dalla
Nazione. Il loro diritto di voto è personale e non può essere delegato. (art. 36 della
Costituzione).
Modalità di elezione del Parlamento
I membri della Camera dei Rappresentanti sono eletti per cinque anni
al suffragio universale diretto. La legislatura ha termine allapertura
della sessione di ottobre del quinto anno successivo allelezione della Camera.
Il Presidente è eletto prima, allinizio della legislatura, e in seguito alla
sessione di aprile del terzo anno di questultima, e per il periodo rimanente a
decorrere dalla medesima.
I membri dellufficio di presidenza sono eletti alla rappresentazione proporzionale
dei gruppi per la durata di un anno.
La Camera dei Consiglieri comprende nella proporzione dei 3/5 dei
membri eletti in ogni regione da un collegio elettorale composto da rappresentanti delle
collettività locali, e in una proporzione dei 2/5 dei membri eletti per ogni regione da
collegi elettorali composti da eletti delle Camere Professionali, dei membri eletti a
livello nazionale da un collegio elettorale composto dai rappresentanti dei lavoratori
dipendenti.
I membri della Camera dei Consiglieri sono eletti per nove anni. La Camera dei Consiglieri
è rinnovabile per terzo ogni tre anni. I seggi oggetto del primo e del secondo rinnovo
saranno sorteggiati.
Il Presidente della Camera dei Consiglieri e i membri dellufficio di presidenza sono
eletti allinizio della sessione di ottobre, in occasione di ogni rinnovo della
Camera, i membri dellufficio sono eletti alla rappresentazione proporzionale dei
gruppi.
Il Parlamento tiene le proprie sedute durante due sessioni allanno, può essere
riunito in sessione straordinaria, sia su richiesta della maggioranza assoluta dei membri
delluna delle due Camere, sia per decreto.
Le sedute delle Camere del Parlamento sono pubbliche.
La legge è votata dal Parlamento.
Liniziativa delle leggi appartiene congiuntamente al Primo Ministro e ai membri del
Parlamento.
I progetti di legge vengono depositati presso una delle due Camere.
Ogni progetto o proposta di legge viene esaminato successivamente dalle due Camere del
Parlamento allo scopo di giungere alladozione di un testo unico. La Camera
consultata per prima esamina il testo del progetto di legge presentato dal Governo o della
proposta di legge iscritta; una Camera consultata con un testo votato dallaltra
Camera, delibera sul testo che le viene trasmesso.
La Camera dei Rappresentanti può mettere in discussione la responsabilità
del Governo mediante il voto di una mozione di censura. Tale mozione può essere accolta
solo se firmata da almeno il quarto dei membri componenti la Camera.
La mozione di censura è approvata dalla Camera dei Rappresentanti solo mediante un voto
ottenuto alla maggioranza assoluta dei membri che la compongono.
Il voto può intervenire solo tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.
Il voto di censura implica le dimissioni collettive del Governo.
La Camera dei Consiglieri può votare delle mozioni di ammonimento oppure delle mozioni di
censura del Governo.
La mozione di ammonimento al Governo deve essere firmata da almeno il terzo dei membri
della Camera dei Consiglieri.
Essa deve essere votata alla maggioranza assoluta dei membri che compongono la Camera. Il
voto può intervenire solo tre giorni dopo la deposizione della mozione.
Il Governo
Il Governo è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. E
responsabile dinanzi al Re e dinanzi al Parlamento. Garantisce lesecuzione delle
leggi e dispone dellamministrazione.
Il Primo Ministro è nominato dal Re.
I membri del Governo sono nominati dal Re, su proposta del Primo Ministro.
Il Primo Ministro ha liniziativa delle leggi; esercita il potere regolamentare e
assume la responsabilità della coordinazione delle attività ministeriali.
Il Primo Ministro può impegnare la responsabilità del Governo dinanzi alla Camera dei
Rappresentanti, su dichiarazione di politica generale o su voto di un testo.
Nessun progetto di legge può essere depositato a cura del Primo Ministro presso una delle
due Camere prima che vi sia stata delibera in sede di Consiglio di Ministri.
Il Consiglio dei Ministri viene consultato, previamente ad ogni decisione:
- su questioni riguardanti la politica generale dello Stato;
- sulla dichiarazione di stato di assedio;
- su la dichiarazione di guerra;
- sullimpegno della responsabilità del Governo dinanzi alla Camera dei
Rappresentanti;
- su dei progetti di legge, prima del deposito presso una delle due Camere;
- sui decreti regolamentari;
- sul progetto di piano;
- sul progetto di revisione della Costituzione . |
IL TESTO INTEGRALE DELLA
NUOVA COSTITUZIONE
PREAMBOLO
Fedele alla sua scelta irreversibile per costruire uno Stato
democratico costituzionale, il Regno del Marocco persegue con decisione il processo di
consolidamento e rafforzamento delle istituzioni di uno stato moderno, avendo fondato sui
principi della partecipazione, del pluralismo e del buon governo. Egli sviluppa una
società inclusiva in cui tutti godono della sicurezza, libertà, pari opportunità,
rispetto della dignità e della giustizia sociale nel quadro del principio di correlazione
tra diritti e doveri di cittadinanza .
Stato musulmano sovrano, impegnato per l'unità nazionale e l'integrità territoriale, il
Regno del Marocco intende preservare, nella sua pienezza e la diversità, l'identità
nazionale, una e indivisibile. L'unità, forgiata dalla convergenza dei suoi componenti
arabo-islamico, e amazigh sahariana-Hassani, è stata nutrita e arricchita dei suoi
affluenti africane, andaluse, ebraiche e mediterranee. Il rilievo dato alle Islam nel
deposito nazionale è accoppiato con l'impegno del popolo marocchino ai valori di
apertura, di moderazione, tolleranza e dialogo per la comprensione reciproca fra tutte le
culture e le civiltà del mondo.
Riconoscendo la necessità di rafforzare il ruolo che merita sulla scena mondiale, il
Regno del Marocco, membro attivo di organizzazioni internazionali, impegnate a
sottoscrivere i diritti, principi e gli obblighi sotto la loro rispettivi statuti e
convenzioni, si riafferma il suo impegno per i diritti umani universalmente riconosciuti,
e la sua volontà di continuare a lavorare per preservare la pace e la sicurezza nel
mondo.
Sulla base di questi valori e principi e sostenuta da sopportare il suo impegno a
rafforzare i legami di fratellanza, cooperazione, solidarietà e collaborazione
costruttiva con gli altri Stati, e di lavorare per il progresso comune, il Regno del
Marocco , Stati Uniti, pienamente sovrano, appartenente al Maghreb Grand, ribadisce la
seguente e comporti:
- Lavorare per la costruzione dell'Unione del Maghreb, come opzione strategica;
- Approfondire il senso di appartenenza al mondo arabo-islamico Ummah, e rafforzare i
legami di fraternità e di solidarietà con i suoi popoli fratelli;
- Rafforzare i rapporti di cooperazione e solidarietà con i popoli e paesi africani tra
cui il Sahel e del Sahara;
- Per intensificare i contatti in stretta collaborazione e partenariato con i paesi vicini
dell'area euro-mediterranea;
- Aumentare e diversificare le sue relazioni di amicizia e il suo rapporto con scambi a
livello umano, i legami economici, scientifici, tecnici e culturali con tutti i paesi del
mondo;
- Rafforzare Sud-Sud;
- Proteggere e promuovere le caratteristiche dei diritti umani e del diritto umanitario
internazionale e contribuire al loro sviluppo nella loro indivisibilità e
l'universalità;
- Banner e combattere la discriminazione contro chiunque in base al sesso, colore, credo,
cultura, origine sociale o di origine regionale, lingua, disabilità o di qualche
circostanza personale qualunque;
- Accordo con le convenzioni internazionali regolarmente ratificate da lui, secondo le
disposizioni della Costituzione e le leggi del Regno, secondo la propria identità
nazionale immutabile, e al momento della pubblicazione di queste convenzioni, la regola
sulla legge del paese, e di conseguenza allineare le disposizioni pertinenti del diritto
nazionale.
Questo preambolo è parte integrante della presente Costituzione.
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO I
- Il Marocco è una monarchia costituzionale, democratica, parlamentare e sociale.
Il sistema costituzionale del Regno si basa sulla separazione, i rapporti di forza e di
collaborazione, così come la cittadinanza e la democrazia partecipativa e dei principi di
buon governo e la correlazione tra responsabilità e accountability.
La nazione si basa sulla sua costante vita collettiva unificante in questo caso l'Islam
moderato, l'unità nazionale, con molti affluenti, la monarchia costituzionale e la scelta
democratica.
L'organizzazione territoriale del Regno è decentralizzato, basato su una
regionalizzazione avanzata.
ARTICOLO 2
La sovranità appartiene al popolo che la esercita direttamente tramite referendum o
indirettamente attraverso i suoi rappresentanti.
La nazione sceglie i suoi rappresentanti nelle istituzioni elette attraverso il voto
libero, sincero e regolare.
ARTICOLO 3
L'Islam è la religione dello Stato, che garantisce a tutti il libero esercizio della
religione.
ARTICOLO 4
L'emblema del Regno è una bandiera rossa al centro di una stella a cinque punte verdi.
Il motto del Regno è DIO, IL PAESE, IL RE.
ARTICOLO 5
Arabo rimane la lingua ufficiale dello Stato.
Lo Stato lavora per proteggere e sviluppare la lingua araba, e la promozione del suo
utilizzo.
Analogamente, il amazigh è una lingua ufficiale dello Stato, come patrimonio comune di
tutti i marocchini, senza eccezioni.
Una legge organica definisce il processo di attuazione del carattere ufficiale di quella
lingua, e le condizioni della sua integrazione nelle aree di insegnamento e la priorità
della vita pubblica, al fine di consentirgli di svolgere la sua funzione di futuri lingua
ufficiale.
Lo Stato lavora per preservare la Hassani, come parte della cultura marocchina identità
uniti, e la protezione delle espressioni culturali e idiomi praticato in Marocco. Allo
stesso modo, si assicura la coerenza della politica linguistica e culturale nazionale e
l'apprendimento e la padronanza delle lingue straniere più comunemente usati in tutto il
mondo come strumento di comunicazione, integrazione e interazione con società della
conoscenza, e apertura alle diverse culture e civiltà contemporanea.
Ci deve essere una lingua nazionale e della cultura marocchina, responsabile in
particolare per la tutela e lo sviluppo di arabo e amazigh e marocchini diverse
espressioni culturali, che costituiscono un patrimonio autentico e una fonte di
ispirazione oggi.
Esso comprende tutte le istituzioni impegnate in questi settori. Una legge organica
determina le funzioni, la composizione e le procedure operative.
ARTICOLO 6
La legge è l'espressione suprema della volontà della nazione. Tutte le persone o
entità, compresi i governi, sono uguali dinanzi ad esso e obbligato a fornirle.
Le autorità pubbliche stanno lavorando per creare le condizioni per generalizzare
l'efficacia della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini e la loro partecipazione alla
vita politica, economica, culturale e sociale.
Hanno affermato i principi di costituzionalità, di gerarchia e alla pubblicità
obbligatoria delle norme giuridiche.
La legge può avere effetto retroattivo.
ARTICOLO 7
I partiti politici stanno lavorando per l'inquadramento e della formazione dei cittadini,
promuovere la loro partecipazione alla vita nazionale e di governance. Essi contribuiscono
alla espressione della volontà degli elettori e partecipare all'esercizio del potere,
basata sul pluralismo e l'alternanza con mezzi democratici, attraverso le istituzioni
costituzionali.
La loro costituzione e le loro attività sono gratuite, in conformità con la Costituzione
e la legge.
Non ci può essere partito unico.
I partiti politici non possono essere e basate su religione, diritti linguistici, etnici o
regionali, o, più in generale, a qualsiasi titolo discriminatoria o contraria a uomo.
(cioè non possono essere di stampo religioso, etnico o regionale e esercitare qualsiasi
azione discriminatoria e contraria e lede la dignità del uomo)
Essi non possono essere progettati per minare l'Islam, la monarchia, principi
costituzionali, o le fondamenta democratiche di unità nazionale e dell'integrità
territoriale del Regno.
L'organizzazione e il funzionamento dei partiti politici devono attenersi a principi
democratici.
Una legge organica determina, secondo i principi enunciati nel presente articolo, comprese
le norme relative alla costituzione e attività dei partiti politici, i criteri per la
concessione del sostegno finanziario dello Stato, nonché le procedure per il monitoraggio
finanziamento.
ARTICOLO 8
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, camere professionali ( organizzazioni di
categoria e dell'imprenditoria) e associazioni di categoria dei datori di lavoro
contribuiscono alla difesa e promozione dei diritti e degli interessi di gruppi economici
che rappresentano. La loro costituzione e le loro attività, in conformità con la
Costituzione e la legge, sono libere
Le strutture e il funzionamento di queste organizzazioni devono attenersi a principi
democratici.
I governi lavorano per promuovere la contrattazione collettiva e l'incoraggiamento della
conclusione dei contratti collettivi previsti dalla legge.
La legge stabilisce le norme relative in particolare alla formazione di sindacati, le
attività ed i criteri per la concessione di sostegno finanziario dello Stato, nonché
meccanismi per il controllo del loro finanziamento.
ARTICOLO 9
I partiti politici e sindacati non può essere sospeso o sciolto dal governo e solamente
con un ordine dalla magistratura.
ARTICOLO 10
La Costituzione garantisce lo status dell'opposizione parlamentare conferendo gli stessi
diritti per permetterle di svolgere adeguatamente i suoi compiti relativi alla vita
parlamentare e politica. Essa garantisce, in particolare, l'opposizione il diritto di:
- Libertà di opinione, di espressione e di riunione;
- Airtime nei media ufficiali, in proporzione alla loro rappresentazione;
- Il beneficio di finanziamenti pubblici, in conformità della legge;
- L'effettiva partecipazione al processo legislativo, compresa la quotazione delle
bollette nell'ordine del giorno delle due Camere del Parlamento;
- Un'effettiva partecipazione al controllo del lavoro del governo, in particolare
attraverso i movimenti della censura e l'arresto del governo, così come le interrogazioni
orali al Governo e all'interno delle commissioni parlamentari d'inchiesta;
- Contributo per la proposta e l'elezione dei membri da eleggere alla Corte
Costituzionale;
- Una rappresentazione appropriata per le operazioni interne di entrambe le Camere del
Parlamento;
- Il presidente della commissione incaricata della legislazione della Camera dei
Rappresentanti;
- Avere mezzi adeguati per garantire le sue funzioni istituzionali;
- Partecipazione attiva diplomazia parlamentare per difendere la giusta causa della
nazione e dei suoi interessi vitali;
- Contributo per la gestione e la rappresentanza dei cittadini attraverso i partiti
politici che si formano e in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 della
presente Costituzione;
- L'esercizio del potere a livello locale, regionale e nazionale, attraverso il
cambiamento democratico, e in base alle disposizioni della presente Costituzione.
I gruppi di opposizione si attende un contributo attivo e costruttivo nel lavoro
parlamentare.
Modalità di esercizio da parte di gruppi di opposizione dei diritti sopra sono attaccati,
a seconda dei casi, da leggi organiche o leggi o dalle norme di ciascuna Camera del
Parlamento.
ARTICOLO 11
La forma libera, onesta e trasparente la base della legittimità della rappresentanza
democratica.
Le autorità pubbliche sono tenute a rispettare un rigoroso la neutralità nei confronti
dei candidati e la non discriminazione tra di loro.
La legge definisce le norme per garantire un equo accesso ai media pubblici e il pieno
godimento dei diritti e delle libertà fondamentali relative a campagne elettorali e di
voto. Le autorità incaricate di organizzare le elezioni per garantire l'applicazione di
queste regole.
La legge definisce i termini e le condizioni di osservazione indipendente e neutrale delle
elezioni in conformità con le norme internazionalmente riconosciute.
Chiunque viola le disposizioni e le regole di correttezza e trasparenza delle elezioni è
punibile dalla legge.
I governi implementare i mezzi necessari per promuovere la partecipazione dei cittadini
alle elezioni.
ARTICOLO 12
Associazioni della società civile e organizzazioni non governative si formano e operare
liberamente, nel rispetto della Costituzione e della legge.
Non possono essere sospeso o sciolto dal governo che in un ordine del tribunale.
Associazioni interessate alla vita pubblica e le organizzazioni non governative,
contribuiscono, nel quadro della democrazia partecipativa, dello sviluppo, implementazione
e valutazione dei progetti e delle decisioni delle istituzioni elette e delle autorità
pubbliche. Queste istituzioni e le autorità devono organizzare questo contributo in
conformità con i termini e le condizioni stabilite dalla legge.
L'organizzazione e il funzionamento di associazioni e organizzazioni non governative
devono attenersi a principi democratici.
ARTICOLO 13
Le autorità pubbliche stanno lavorando per creare spazi di dialogo, di coinvolgere i
diversi attori sociali allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione delle politiche
pubbliche.
ARTICOLO 14
I cittadini hanno alle condizioni e termini stabiliti da una legge organica, il diritto di
presentare proposte legislative. Uno o più della Casa possono sponsorizzare le mozioni
parlamentari competenti e tradurle in proposte legislative o domanda il governo in virtù
dei poteri al Parlamento.
ARTICOLO 15
I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni al governo.
Una legge organica determina le condizioni e le modalità di esercizio di tale diritto.
ARTICOLO 16
Il Regno del Marocco sta lavorando per proteggere i diritti e interessi legittimi dei
cittadini marocchini residenti all'estero, nel rispetto del diritto internazionale e le
leggi dei paesi ospitanti. Che attribuisce a mantenere e sviluppare i loro legami umani,
compresi culturale, con il Regno e per preservare la loro identità nazionale.
Si lavora per promuovere il loro contributo allo sviluppo della loro patria, in Marocco, e
più stretti legami di amicizia e di cooperazione con i governi e le aziende in paesi in
cui risiedono o di cui sono cittadini.
ARTICOLO 17
Marocchini residenti all'estero godono pieni diritti di cittadinanza, compreso il diritto
di elettorato attivo e passivo. Possono candidarsi alle elezioni le liste elettorali, e
locale, regionale e nazionale. La legge stabilisce criteri specifici per l'eleggibilità e
incompatibilità. Determina anche le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto
di elettorato attivo e passivo dal paese di residenza.
ARTICOLO 18
Le autorità pubbliche stanno lavorando per garantire la più ampia partecipazione dei
marocchini residenti all'estero, le istituzioni e la governance di consulenza creata dalla
Costituzione o dalla legge.
PARTE II - DIRITTI FONDAMENTALI E LIBERTÀ
ARTICOLO 19
Gli uomini e le donne godono di pari diritti umani e libertà di civili, politici,
economici, sociali, culturali e ambientali, come indicato in questa e altre disposizioni
della Costituzione, così come le convenzioni e patti debitamente ratificato dal Regno e
che, in conformità con le disposizioni della Costituzione, delle costanti e le leggi del
Regno.
Il governo marocchino sta lavorando per raggiungere la parità tra uomini e donne.
E 'creata per questo scopo, una Autorità per l'uguaglianza e la lotta contro ogni forma
di discriminazione.
ARTICOLO 20
Il diritto alla vita è il diritto primario di ogni essere umano. La legge tutela questo
diritto.
ARTICOLO 21
Tutti hanno diritto alla sicurezza delle loro persone, le loro famiglie ei loro beni.
Le autorità pubbliche garantire la sicurezza delle persone e del territorio nazionale in
conformità con i diritti fondamentali e le libertà garantite a tutti.
ARTICOLO 22
Non può essere privato della integrità fisica o morale di nessuno, in nessuna
circostanza da qualsiasi persona qualsiasi, privato o pubblico.
Nessuno può infliggere a un altro, sotto qualunque pretesto, crudeli, inumane, degradanti
o compromettere la dignità.
La pratica della tortura in ogni sua forma e da chiunque è un crimine punito dalla legge.
ARTICOLO 23
Nessuno può essere arrestato, detenuto, processato o condannato se non nei casi e modi
previsti dalla legge.
Detenzione arbitraria o sparizione forzata delitti e segreti sono di estrema gravità ed
esporre i loro autori per la punizione più severa.
Chiunque sia arrestato deve essere informato immediatamente, in modo che possano capire, i
motivi della sua detenzione e dei suoi diritti, compreso il diritto di rimanere in
silenzio. Deve avere, al più presto, assistenza legale e la possibilità di comunicazione
con i parenti, secondo la legge.
La presunzione di innocenza e il diritto a un processo equo è garantito.
Una persona detenuta godono dei diritti fondamentali e condizioni umane di detenzione. Si
può beneficiare di una formazione e la riabilitazione.
È vietato l'incitamento al razzismo, odio e violenza.
Genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e di tutte le violazioni gravi e
sistematiche dei diritti umani è punito dalla legge.
ARTICOLO 24
Ogni individuo ha il diritto di proteggere la sua privacy.
Il domicilio è inviolabile. La ricerca può avvenire solo alle condizioni e modalità
previste dalla legge.
Comunicazioni private in qualsiasi forma, è segreto. Soltanto il giudice può
autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, l'accesso ai
contenuti, la divulgazione totale o parziale o invocazione a scapito di chiunque.
È garantito per tutti, la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio nazionale,
di lasciare e tornare, a norma di legge.
ARTICOLO 25
Sono garantite la libertà di pensiero, di opinione e di espressione in tutte le sue
forme.
Sono garantite la libertà della creazione, la pubblicazione e la mostra nella ricerca
letteraria e artistica e scientifica e tecnica.
ARTICOLO 26
I governi di fornire, con mezzi adeguati, sostenere lo sviluppo della creazione culturale
e artistico, e la ricerca scientifica e tecnica, e la promozione dello sport. Essi
promuovono lo sviluppo e l'organizzazione di queste aree in modo indipendente e su base
democratica e professionale specifico.
ARTICOLO 27
I cittadini hanno il diritto di accedere alle informazioni detenute dalle autorità
pubbliche, istituzioni ed organi elettivi di un pubblico servizio.
Il diritto all'informazione non può essere limitata dalla legge, al fine di proteggere
tutti gli aspetti della difesa nazionale, sicurezza interna ed esterna dello Stato, e la
privacy delle persone, prevenire la violazione dei diritti e le libertà enunciati in
questa Costituzione e per proteggere le fonti e le aree specificamente determinati dalla
legge.
ARTICOLO 28
La libertà di stampa è garantita e non può essere limitato da alcuna forma di censura
preventiva.
Tutti hanno diritto di esprimere e diffondere liberamente i soli limiti espressamente
previsti dalla legge, informazioni, idee e opinioni.
Governi incoraggiano l'organizzazione del settore dei quotidiani in modo indipendente e su
base democratica, e che stabilisce le norme legali ed etiche che lo riguardano.
La legge stabilisce le regole di organizzazione e controllo dei mezzi di comunicazione.
Garantisce l'accesso a questi mezzi nel rispetto del pluralismo linguistico, culturale e
lo sviluppo politico della società marocchina.
Ai sensi dell'art 165 della Costituzione, l'Alta Autorità della Comunicazione Audiovisiva
garantisce la conformità con questo pluralismo.
ARTICOLO 29
Sono garantite la libertà di riunione, di riunione, manifestazione pacifica, di
associazione e l'appartenenza sindacale e politica. La legge stabilisce le condizioni per
l'esercizio di queste libertà.
Il diritto di sciopero è garantito. Una legge organica determina le condizioni e le
modalità del suo esercizio.
ARTICOLO 30
Hanno diritto di voto, tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici
importanti. La legge dispone provvedimenti per facilitare l'accesso paritario di donne e
uomini alle cariche eletti.
Il voto è personale e un dovere nazionale.
Stranieri godere della libertà concessa ai cittadini in Marocco, a norma di legge.Quelli
di loro che risiedono in Marocco possono partecipare alle elezioni locali in base alla
legge, l'applicazione delle convenzioni internazionali o da prassi di reciprocità.
Le condizioni per la concessione di estradizione e di asilo sono definiti per legge.
ARTICOLO 31
Le autorità statali, enti pubblici e locali stanno lavorando per mobilitare tutti i mezzi
disponibili per facilitare l'accesso paritario dei cittadini alle condizioni che
permettono loro di godere dei diritti:
- Assistenza sanitaria;
- Assistenza sociale, la copertura sanitaria e di solidarietà reciproca e organizzato
dallo Stato;
- Una formazione moderna, accessibile e di qualità;
- Istruzione per l'attaccamento all'identità nazionale marocchina e costanti immutabili;
- Formazione professionale e di educazione fisica e arte;
- Alloggio dignitoso;
- Al lavoro e il sostegno del governo per la ricerca di lavoro o di lavoro autonomo;
- Accesso al servizio pubblico in base al merito;
- L'accesso all'acqua e un ambiente sano;
- Sviluppo sostenibile.
ARTICOLO 32
La famiglia, fondata sul rapporto del matrimonio è l'unità fondamentale della società.
Lo Stato sta lavorando per garantire per legge la protezione della famiglia in materie
giuridiche, economiche e sociali, per garantire la sua unità, la stabilità e la
conservazione.
Essa garantisce pari tutela giuridica e sociale e morale eguale considerazione a tutti i
bambini, indipendentemente dal loro stato civile.
L'istruzione di base è un diritto del bambino e un obbligo verso la famiglia e lo Stato.
Ci sarà un Consiglio consultivo della famiglia e dell'infanzia.
ARTICOLO 33
Spetta ai governi di adottare tutte le misure appropriate per:
- Estendere e generalizzare la partecipazione dei giovani nello sviluppo sociale,
economico, culturale e politica;
- Aiuto ai giovani a integrarsi nella vita lavorativa e delle associazioni e fornire
assistenza ai bisognosi di educazione speciale, sociale o professionale;
- Facilitare l'accesso dei giovani alla cultura, scienza, tecnologia, arte, sport e tempo
libero, creando le condizioni per la completa diffusione della loro creative e innovative
in tutti questi settori;
E 'creato a questo scopo un Consiglio consultivo della Gioventù e l'azione della
comunità.
ARTICOLO 34
Governi a sviluppare e attuare politiche per individuali e gruppi con bisogni speciali.A
tal fine, essi includono:
- Curare e prevenire la vulnerabilità di talune categorie di donne e madri, i bambini e
gli anziani;
- Riabilita e integrarsi nella società civile e il fisicamente e mentalmente sensomotorie
e facilitare il godimento dei diritti e delle libertà per tutti.
ARTICOLO 35
Il diritto alla proprietà è garantito.
La legge può limitare la portata e l'esercizio, se le esigenze di sviluppo economico e
sociale della nazione lo richiedono. Non può essere effettuata l'espropriazione nei casi
e modalità previste dalla legge.
Lo Stato garantisce la libertà di impresa e della libera concorrenza. Si sforza di
raggiungere uno sviluppo umano sostenibile, in grado di consentire il consolidamento della
giustizia sociale e la conservazione delle risorse naturali e diritti nazionali delle
generazioni future.
Lo Stato deve garantire pari opportunità per tutti e una protezione specifica per le
persone socialmente svantaggiate.
ARTICOLO 36
Reati connessi ai conflitti di interessi, insider trading e tutti i reati finanziari sono
punibili dalla legge.
Le autorità pubbliche hanno l'obbligo di prevenire e punire secondo la legge, qualsiasi
forma di criminalità legati all'attività di governo e degli enti pubblici, l'utilizzo
dei fondi a loro disposizione, per l'aggiudicazione e la gestione dei contratti pubblica.
Commercio di influenza e privilegi, abusi di posizione dominante e di monopolio, e tutte
le altre pratiche contrarie ai principi di concorrenza libera e leale nei rapporti
economici, sono sanciti dalla legge.
Ci deve essere una integrità nazionale e la lotta contro la corruzione.
ARTICOLO 37
Tutti i cittadini dovrebbero rispettare la Costituzione e la legge. Essi devono esercitare
i diritti e le libertà garantite dalla Costituzione in uno spirito di responsabilità e
impegnati cittadinanza come l'esercizio dei diritti è correlata con l'esercizio delle
funzioni.
ARTICOLO 38
Tutti i cittadini contribuiscono alla difesa della patria e la sua integrità territoriale
contro ogni aggressione o minaccia.
ARTICOLO 39
Tutto il sostegno, in proporzione al loro potere contributivo, l'ufficio pubblico che solo
la legge può, secondo le modalità previste dalla presente Costituzione, creare e
distribuire.
ARTICOLO 40
Tutto il sostegno e solidalmente in proporzione ai loro mezzi, le spese che richiede lo
sviluppo del Paese, e quelle derivanti da calamità nazionale e disastri naturali.
TITOLO III - LE ROYALTY
ARTICOLO 41
Re, Comandante dei Credenti, assicura il rispetto per l'Islam. Egli è il garante della
libertà di culto.
Presiede il Consiglio superiore degli ulema, incaricato di studiare i problemi in esame.
Il Consiglio è l'unico organo autorizzato a imporre il punto di vista religioso (fatwa),
ufficialmente approvato, i problemi prima e che, sulla base dei precetti principi e
disegni tollerante dell'Islam.
L', le funzioni e le procedure di composizione del Consiglio è fissato dal decreto.
Gli esercizi da re prerogative dahirs religioso insito nella costituzione di Al Imarat
Mouminine assegnato esclusivamente da questo articolo.
ARTICOLO 42
Il Re, Capo dello Stato, il suo rappresentante supremo, simbolo dell'unità della nazione,
garante della perpetuazione e la continuità di Stato e di supremo arbitro tra le
istituzioni, assicura il rispetto della Costituzione, il diritto funzionamento delle
istituzioni costituzionali, la protezione della scelta democratica e dei diritti e le
libertà dei cittadini e delle comunità, e rispetto degli impegni internazionali del
Regno.
Egli è il garante della indipendenza del Regno e la sua integrità territoriale, entro i
suoi confini autentica.
Il re esegue queste operazioni usando i poteri espressamente conferiti dalla Costituzione
ed esercitare per decreto.
Regi decreti, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 41, 44 (secondo comma), 47
(commi 1 e 6), 51, 57, 59, 130 (primo comma) e 174 sono controfirmati dal Capo del
Governo.
ARTICOLO 43
Corona del Marocco e dei suoi diritti costituzionali sono ereditati e tramandati di padre
in figlio, ai discendenti in linea diretta maschile e primogenitura SA MAJESTELE
ROIMOHAMMED VI, a meno che il re non si riferisce nella sua vita, un successore del suo
figlio, diverso dal suo figlio maggiore. Quando non ci sono discendenti maschi in linea
diretta di successione al trono è investito in linea collaterale più vicina maschile e
alle stesse condizioni.
ARTICOLO 44
Il Re è un minore fino a diciotto anni di età. Durante la minoranza del re, un Consiglio
di Reggenza esercita i poteri e diritti costituzionali della Corona, tranne quelle
relative alla revisione della Costituzione. Il Consiglio di Reggenza deve servire come
corpo consultivo del re fino a che non raggiunge l'età di venti anni di età.
Il Consiglio di Reggenza è presieduto dal Presidente della Corte Costituzionale. Si
compone, inoltre, il capo del governo, il presidente della Camera dei Rappresentanti, il
presidente della Camera dei Consiglieri, il Presidente e Delegato del Consiglio Superiore
della Magistratura, il Segretario Generale del Consiglio Superiore degli Ulema e dieci
persone nominate dal re stesso.
Le regole di funzionamento del Consiglio di Reggenza è stabilito dalla legge organica.
ARTICOLO 45
Il Re ha una lista civile.
ARTICOLO 46
La persona del Re è inviolabile e il rispetto che merita.
ARTICOLO 47
Il re nomina il capo del governo in seno al partito è uscito in vista delle elezioni alla
Camera dei Rappresentanti, e alla luce dei loro risultati.
Su proposta del capo del governo, nomina i membri del governo.
Il Re può, a sua discrezione, e previa consultazione del Capo del Governo, revocare la
nomina di uno o più membri del governo.
Il capo del governo può chiedere al re di revocare la nomina di uno o più membri del
governo.
Il capo del governo può chiedere al re di revocare la nomina di uno o più membri del
governo a causa della loro dimissioni individuali o collettivi.
A seguito delle dimissioni del capo del governo, il Re terminato le funzioni dell'intero
governo.
Il governo si è dimesso affari correnti fino alla formazione del nuovo governo.
ARTICOLO 48
Il re presiede il Consiglio dei ministri composto dal Capo del Governo e dei Ministri.
Il Consiglio dei ministri si riunisce a iniziativa del Re o su richiesta del capo del
governo.
Il Re, sulla base di un ordine del giorno specifico, delegato per il capo del governo,
presiederà una riunione del Consiglio dei ministri.
ARTICOLO 49
Il Consiglio dei ministri esamina:
- Indirizzi strategici della politica dello Stato;
- Progetto di revisione della Costituzione;
- Progetti di legge organica;
- Guida generale del disegno di legge finanziaria;
- Disegno di legge quadro di cui all'articolo 71 (secondo comma) della Costituzione;
- La legge di amnistia progetto;
- Progetti di testi relativi alla militare;
- La dichiarazione di legge marziale;
- La dichiarazione di guerra;
- Il progetto di cui al punto 104 della presente Costituzione;
- La nomina sulla nomina del capo del governo e su iniziativa del ministro interessato,
alla civile Wali della Banca Al Maghrib, ambasciatore, Wali e Governatore, e capi di
amministrazioni di Homeland Security del Regno, così come funzionari delle istituzioni
pubbliche e aziende strategiche. Una legge organica stabilisce l'elenco delle imprese
strategiche e delle istituzioni.
ARTICOLO 50
Il re promulga la legge entro trenta giorni dalla trasmissione al Governo della legge
definitivamente approvata.
La legge emanata così deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno entro un
termine non superiore a un mese, a decorrere dalla data di Dahir della sua promulgazione.
ARTICOLO 51
Il Re può sciogliere con proprio decreto, entrambe le Camere del Parlamento o uno di essi
ai sensi degli articoli 96, 97 e 98.
ARTICOLO 52
Il Re può inviare messaggi alla nazione e al Parlamento. I messaggi vengono letti di
fronte ad uno e l'altra e non può essere alcun dibattito.
ARTICOLO 53
Il Re è il Capo Supremo delle Forze Armate Reali. Egli nomina i membri e può delegare
tale diritto.
ARTICOLO 54
Ci sarà un Consiglio supremo per la sicurezza, come un forum per il dialogo sulle
strategie per la sicurezza interna ed esterna del paese, e la gestione delle situazioni di
crisi, che assicura anche l'istituzionalizzazione di norme di buon governo safe .
Il re presiede il Consiglio e può delegare al capo del governo della riunione di
Presidenza del Consiglio, sulla base di un ordine del giorno specifico.
Il Consiglio supremo per la sicurezza comprende, oltre al Capo del Governo, il Presidente
della Camera dei Rappresentanti, il presidente della Camera dei Consiglieri, il Delegato
capo del Consiglio superiore della magistratura e dei Ministri degli Affari Interni
Esteri, Giustizia e amministrazione della difesa nazionale, e funzionari delle autorità
competenti in materia di sicurezza, alti ufficiali delle Forze Armate Reale e qualsiasi
altra persona la cui presenza è utile nel lavoro del Consiglio.
Le regole del consiglio stabilisce le regole della sua organizzazione e il funzionamento.
ARTICOLO 55
Il Re accredita gli ambasciatori di potenze straniere e organizzazioni internazionali.
Ambasciatori o rappresentanti di organizzazioni internazionali sono accreditati presso di
lui.
E 'segni e ratifica i trattati. Tuttavia, i trattati di pace o di unione, o quelli
relativi alla delimitazione delle frontiere, gli accordi commerciali, o quelle che
coinvolgono le finanze dello Stato o la cui attuazione richiede una legislazione ed ai
trattati sui diritti umani e delle libertà individuali e collettive dei cittadini, può
essere ratificata solo dopo essere stato approvato dalla legge.
Il Re può presentare al Parlamento qualsiasi altro trattato prima della sua ratifica.
Se la Corte costituzionale, su istanza del re o del Presidente della Camera dei Deputati o
del Presidente della Camera dei Consiglieri o il sesto membro della Camera o del primo
trimestre dei membri della Seconda Sezione, ha detto che un impegno internazionale
contiene una disposizione contraria alla Costituzione, la ratifica può avvenire solo dopo
la revisione della Costituzione.
ARTICOLO 56
Re presiede il Consiglio superiore della magistratura.
ARTICOLO 57
Il re approva la nomina di Dahir giudici da parte del Consiglio Superiore della
Magistratura.
ARTICOLO 58
Il re ha la prerogativa di misericordia.
ARTICOLO 59
Quando l'integrità del territorio nazionale è minacciata o se si verificano eventi che
ostacolano il normale funzionamento delle istituzioni costituzionali, il Re, previa
consultazione con il capo del governo, il presidente della Camera dei Rappresentanti, il
presidente della Camera di Consiglieri e il Presidente della Corte Costituzionale, e ha
inviato un messaggio alla nazione da decreto che dichiara lo stato d'emergenza. Di
conseguenza, il Re ha il potere di prendere misure imposte dalla difesa dell'integrità
territoriale e ritorno in meno tempo, il normale funzionamento delle istituzioni
costituzionali.
Parlamento non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali.
I diritti e le libertà fondamentali in questa Costituzione deve essere garantita.
Si è conclusa lo stato di emergenza nello stesso modo come la sua proclamazione, non
appena le condizioni che hanno giustificato non esistono più.
PARTE IV - IL LEGISLATORE
L'organizzazione del Parlamento
ARTICOLO 60
Il Parlamento ha due camere, la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri. I
loro membri tenere il loro mandato dalla Nazione. Il loro diritto di voto è personale e
non può essere delegato.
L'opposizione è una componente essenziale delle due Camere. Partecipa alle funzioni di
legislazione e di controllo, come previsto, soprattutto in questo titolo.
ARTICOLO 61
Ogni membro di ciascuna Camera che dà la sua appartenenza politica per conto del quale ha
corso per l'elezione o di un gruppo o di un gruppo a cui appartiene, viene spogliato del
suo mandato.
La Corte costituzionale, su istanza del Presidente della Camera interessata, ha detto che
il posto vacante e in conformità con il regolamento interno della casa in questione, che
fissa anche i termini e le modalità di ricorso alla Corte costituzionale.
ARTICOLO 62
I membri della Camera dei rappresentanti sono eletti per cinque anni a suffragio
universale diretto. Il mandato scade in occasione dell'apertura della sessione di ottobre
del quinto anno dopo l'elezione della Camera.
Il numero dei rappresentanti, il sistema elettorale, i principi di riorganizzazione, i
requisiti di idoneità, il regime delle incompatibilità, le norme che limitano il numero
di incarichi di amministratore e l'organizzazione delle controversie elettorali, sono
fissati da una legge organica.
Il presidente e gli ufficiali della Camera dei rappresentanti e dei presidenti delle
commissioni permanenti ei loro uffici sono eletti all'inizio del periodo, poi il terzo
anno di esso in occasione della riunione di aprile e il restante periodo di tale termine.
L'elezione dei dirigenti avviene in rappresentanza proporzionale dei gruppi.
ARTICOLO 63
La Camera dei Consulenti comprende almeno 90 membri e un massimo di 120, eletto a
suffragio universale indiretto per sei anni, secondo il seguente:
- Tre quinti dei membri che rappresentano gli enti locali. Questo numero è destinato alle
regioni del Regno in proporzione alle rispettive popolazioni e di equità osservando tra
le regioni. Il terzo riservato per la regione è eletto in ogni regione dal consiglio
regionale tra i suoi membri. I restanti due terzi sono eletti da un collegio elettorale
composto nella regione da parte di membri dei consigli comunali, provinciali e
prefettizie;
- Due quinti dei membri eletti in ciascuna regione da collegi elettorali composti da
rappresentanti eletti delle organizzazioni professionali e le organizzazioni dei datori di
lavoro ', e membri eletti a livello nazionale da un collegio elettorale composto da
rappresentanti dei lavoratori.
Il numero dei membri della Camera dei Consiglieri e il loro sistema elettorale, il numero
di quelli da eleggere per ciascuna delle circoscrizioni, la ripartizione dei seggi per
regione, i requisiti di ammissibilità e il regime delle incompatibilità, le regole che
limitano la cumulativa mandati, e l'organizzazione delle controversie elettorali, sono
fissati da una legge organica.
Il Presidente della Camera dei Consiglieri e dei membri del Bureau e dei presidenti delle
commissioni permanenti ei loro uffici sono eletti all'inizio del periodo, poi dopo la
metà della legislatura e per il restante periodo del termine .
L'elezione dei dirigenti avviene in rappresentanza proporzionale dei gruppi.
ARTICOLO 64
Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, arrestato, detenuto o giudicato per
un parere o un voto nell'esercizio delle sue funzioni, tranne se il parere set perché la
forma monarchica di governo, la religione musulmana o costituisce una violazione del
rispetto dovuto al re.
ARTICOLO 65
Il Parlamento è in sessione per due sessioni all'anno. Il re presiede l'apertura della
prima sessione di iniziare il secondo Venerdì del mese di ottobre. La seconda sessione
inizia il secondo Venerdì del mese di aprile.
Quando il Parlamento si riunisce almeno quattro mesi, durante ogni sessione, la sessione
può essere aggiornato con decreto.
ARTICOLO 66
Il Parlamento può essere convocata in sessione straordinaria, sia per decreto o su
richiesta di un terzo dei membri della Camera dei Rappresentanti o la maggioranza della
Camera dei Consiglieri.
Sessioni speciali che il Parlamento tiene sulla base di un ordine del giorno
specifico.Quando si è esaurita, la sessione è terminata per decreto.
ARTICOLO 67
I ministri hanno accesso a ciascuna Camera e dei loro comitati. Essi possono farsi
assistere da commissari nominati da loro.
Oltre alle Commissioni permanenti di cui al paragrafo precedente, può essere creato su
iniziativa del re o la richiesta di un terzo dei membri della Camera dei rappresentanti, o
di un terzo dei membri della Camera dei Consiglieri, all'interno di ogni entrambe le
Camere, le commissioni d'inchiesta costituita per raccogliere le informazioni su questioni
specifiche o la gestione dei servizi, imprese e istituzioni pubbliche, e presentare i loro
risultati alla Camera in questione.
Non può essere creato commissione d'inchiesta in cui i fatti hanno portato ad azioni
legali fino a quando tali procedimenti sono in corso. Se una commissione è già stata
creata, la sua missione scade l'apertura di una inchiesta giudiziaria sui fatti che ha
motivato la sua creazione.
Commissioni di inchiesta sono temporanei. La loro missione si conclude con la
presentazione del loro rapporto per l'Ufficio della Casa in questione e, se del caso,
rinvio alla corte del Presidente di questa Assemblea.
Un incontro pubblico è riservata dalla Camera dei rispettivi per la discussione dei
rapporti delle commissioni d'inchiesta.
Una legge organica determina le modalità di funzionamento di questi comitati.
ARTCOLO 68
Le sedute delle Camere del Parlamento sono pubbliche. Il verbale dei dibattiti è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Parlamento.
Ciascuna Camera può tenere riunioni private su richiesta del capo del governo o di un
terzo dei suoi membri.
Le riunioni del Comitato del Parlamento sono segreti. Regolamenti interni delle due Camere
del Parlamento di cui il caso e le regole per lo svolgimento di queste Commissioni
pubbliche riunioni.
Il Parlamento tiene riunioni congiunte delle due Camere, in particolare nei seguenti casi:
- L'apertura del Re della sessione parlamentare, il secondo Venerdì del mese di ottobre,
e gli indirizzi dei messaggi Royal al Parlamento;
- L'adozione della revisione della Costituzione, in conformità con la sezione 174;
- Le dichiarazioni del capo del governo;
- La presentazione della legge annuale progetto di bilancio;
- I discorsi dei capi di Stato e di governi stranieri.
Il capo del Governo può anche chiedere al Presidente della Camera dei Rappresentanti e
del Presidente della Camera dei Consiglieri di tenere riunioni congiunte di entrambe le
camere per la presentazione delle informazioni sui casi con un carattere di importanza
nazionale.
Le riunioni congiunte si svolgono sotto la presidenza del Presidente della Camera dei
Rappresentanti. Regole interne di entrambe le Camere determina le modalità e le regole di
tali riunioni;
Oltre alle sessioni congiunte, le Commissioni permanenti del Parlamento può tenere
riunioni congiunte per ascoltare le informazioni relative ai casi con un carattere
significativo nazionale e in conformità con le regole stabilite dalle norme interne di
entrambe le Camere.
ARTICOLO 69
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento di procedura e di voto. Tuttavia, non può
essere attuato fino a quando non vengono dichiarati dalla Corte costituzionale secondo le
disposizioni della presente Costituzione.
Due rami del Parlamento sono tenuti, nello sviluppo dei loro rispettivi regolamenti,
tenendo conto degli imperativi della loro armonizzazione e la complementarità, per
garantire l'efficienza dei lavori parlamentari.
Il regolamento interno deve contenere:
- Le regole di appartenenza, l'appartenenza e il funzionamento dei gruppi e dei gruppi
parlamentari e dei diritti specifici concessi ai gruppi di opposizione;
- Gli obblighi di effettiva partecipazione dei membri delle commissioni e sessioni
plenarie, comprese le sanzioni per le assenze;
- Il numero, le finalità e l'organizzazione delle commissioni permanenti, riservandosi la
presidenza di uno o due di queste commissioni per l'opposizione, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 10 della presente Costituzione.
Poteri del Parlamento
ARTICOLO 70
Il Parlamento esercita il potere legislativo.
Passa leggi, monitoraggio e valuta l'azione di governo delle politiche pubbliche.
L'attivazione di legislazione può permettere al governo, per un periodo limitato e per un
obiettivo specifico, che dovrà assumere decreto misure che sono normalmente una questione
di diritto. Gli ordini sono efficaci loro pubblicazione, ma deve essere presentata entro
il termine fissato dalla delegazione legislativa, la ratifica del Parlamento. La legge
delega si estingue sullo scioglimento delle due Camere del Parlamento o di uno di loro.
ARTICOLO 71
Sono una questione di diritto, in aggiunta alle materie espressamente assegnate in altri
articoli della Costituzione:
- I diritti e le libertà fondamentali contenute nel preambolo e altri articoli di questa
Costituzione;
- Stato di famiglia e stato civile;
- I principi e le regole del sistema sanitario;
- Il sistema dei media audiovisivi e la stampa in tutte le sue forme;
- Amnesty International;
- Nazionalità e condizione dello straniero;
- La determinazione dei reati e delle sanzioni ad essi applicabili;
- La magistratura e la creazione di nuove categorie di giurisdizione;
- Procedura civile e procedura penale;
- Il sistema carcerario;
- Lo stato generale del servizio pubblico;
- Le garanzie fondamentali riconosciute ai civili e militari;
- Lo stato dei servizi e delle forze dell'ordine;
- Il sistema di governo locale, i principi della delimitazione dei loro territori;
- Il sistema elettorale degli enti locali, i principi dei confini elettorali;
- Il sistema fiscale e, i tassi di base e le modalità di riscossione delle imposte;
- Lo status giuridico della questione della moneta e lo stato della banca centrale;
- Il sistema delle dogane;
- Il sistema degli obblighi civile e commerciale, diritto societario e delle cooperative;
- I diritti reali immobiliari e programmi pubblici, privati e collettivi;
- Il sistema di trasporto;
- I rapporti di lavoro, la previdenza sociale, infortuni sul lavoro e malattie
professionali;
- Il sistema di banche, compagnie di assicurazione e di mutuo;
- Il sistema delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Pianificazione urbana e regionale;
- Le norme in materia di gestione ambientale, tutela delle risorse naturali e sviluppo
sostenibile;
- Il sistema di acqua e di silvicoltura e pesca;
- Determinare la direzione e l'organizzazione generale dell'istruzione, della ricerca
scientifica e formazione professionale;
- La creazione di istituzioni pubbliche e le altre persone giuridiche di diritto pubblico;
- La nazionalizzazione delle imprese e il sistema di privatizzazione.
Oltre alle materie di cui al comma precedente, il Parlamento ha il potere di emanare leggi
relative al conseguimento degli obiettivi di base della vita economica, sociale, stato
ambientale e culturale.
ARTICOLO 72
Materie diverse da quelle in materia di diritto sono in campo normativo.
ARTICOLO 73
Testi presi in forma legislativa può essere modificata per decreto, previo parere
conforme della Corte costituzionale, quando si sono verificati in un'area dedicata per
l'esercizio del potere regolamentare.
ARTICOLO 74
Lo stato di assedio può essere dichiarata dal regio decreto controfirmato dal Capo del
Governo, per un periodo di trenta giorni. Questo periodo può essere prorogato solo per
legge.
ARTICOLO 75
Parlamento ha approvato la legge di bilancio, presentata da priorità alla Camera dei
Rappresentanti, come previsto da una legge organica. Ciò determina la natura delle
informazioni, i documenti ei dati necessari ad arricchire i dibattiti parlamentari sul
disegno di legge finanziaria.
Spese in conto capitale necessario per realizzare i piani strategici di sviluppo o
programmi pluriennali, sono passati solo una volta, dopo l'approvazione dello stesso da
parte del Parlamento e sarà rinnovata automaticamente per tutta la durata. Solo il
governo ha il diritto di file bollette di modificare il programma e adottato.
Se alla fine dell'anno fiscale, il disegno di legge finanziaria è passato o meno superato
a causa della sua presentazione alla Corte Costituzionale ai sensi della sezione 132 di
questa Costituzione, il governo apre con decreto i fondi necessari per lo svolgimento dei
servizi pubblici e l'esercizio della loro missione, secondo le proposte di bilancio
presentate per l'approvazione.
In questo caso, i ricavi continuano ad essere applicate in conformità alle leggi e
regolamenti riguardanti l'eccezione, però, le entrate per l'eliminazione proposto nel
disegno di legge finanziaria. Quanto a coloro per i quali il progetto ha detto comporta
una riduzione dei tassi, sarà applicata la tariffa nuova proposta.
ARTICOLO 76
Il Governo presenta annualmente al Parlamento una legge per risolvere la legge finanziaria
per l'anno precedente. Questa legge prevede lo stock dei bilanci di capitale il cui
mandato è scaduto.
ARTICOLO 77
Il parlamento e il governo deve garantire la conservazione dell'equilibrio delle finanze
statali.
Il governo può opporsi le proprie ragioni, l'inammissibilità di qualsiasi proposta o
modifica introdotta dai membri del Parlamento in cui la loro adozione sarebbe risultato in
relazione alla legge finanziaria, una riduzione delle risorse pubbliche e la creazione o
peggioramento cariche pubbliche.
L'esercizio del potere legislativo
ARTICOLO 78
L'iniziativa legislativa appartiene congiuntamente al capo del governo e membri del
Parlamento.
Le fatture sono depositate in primo luogo sul tavolo della Camera dei Rappresentanti.
Tuttavia, le fatture per le quali enti locali, lo sviluppo regionale e degli affari
sociali si depositano principalmente l'ufficio della Camera dei Consiglieri.
ARTICOLO 79
Il governo può dichiarare l'inadeguatezza di qualsiasi proposta o emendamento che non è
una questione di diritto.
In caso di disaccordo, la Corte costituzionale decide, entro otto giorni, su richiesta del
Presidente della due Camere del Parlamento o il capo del governo.
ARTICOLO 80
Progetti e proposte legislative presentate per l'esame alle commissioni il cui lavoro
continua tra le sessioni.
ARTICOLO 81
Il governo può prendere tra le sessioni, con l'accordo delle commissioni competenti delle
due Camere, decreto-legge che deve essere durante la successiva sessione regolare del
Parlamento, soggetta a ratifica di essa.
La bozza di decreto-legge è previsto sulla tabella della Camera dei Rappresentanti.E
'considerato successivamente dalle commissioni competenti delle due Camere per raggiungere
una decisione congiunta entro sei giorni. In caso contrario, la decisione viene presa
dalla commissione competente della Camera dei Rappresentanti.
ARTICOLO 82
L'agenda di ogni camera è determinata dalla sua presidenza. Esso comprende le fatture e
le bollette, la priorità secondo l'ordine che il governo ha impostato.
Un giorno al mese almeno è riservata per l'esame di progetti di legge, compresi quelli
dell'opposizione.
ARTICOLO 83
I membri di ciascuna Camera del Parlamento e il governo hanno il diritto di emendamento.
Dopo l'apertura del dibattito, il governo può opporsi all'esame di qualsiasi emendamento
che non è mai stato presentato alla commissione interessata.
Se la richiesta del governo, la Camera che fare con il testo in discussione, si pronuncia
con un solo voto su tutto o parte di esso, conservando solo gli emendamenti proposti o
accettati dal Governo. La Camera può opporsi a tale procedura a maggioranza dei suoi
membri.
ARTICOLO 84
Qualsiasi progetto di legge o disegno di legge è esaminato successivamente dalle due
Camere del Parlamento per ottenere l'adozione di un testo identico. La Camera dei
Rappresentanti delibera sulle bollette primo e proposte legislative avviate dai membri
della Camera dei Consiglieri deve discutere prima le bollette iniziata dai suoi membri.
Una casa in un testo approvato dalla Camera altri, discute il testo è stato trasmesso.
La Camera dei Rappresentanti in ultima analisi, ha adottato il testo discusso. Il voto
può avvenire a maggioranza assoluta dei membri presenti, nel caso del testo relativo agli
enti locali e settori collegati allo sviluppo regionale e affari sociali.
ARTICOLO 85
I progetti di legge organico e le proposte sono oggetto di una votazione dalla Camera dei
Rappresentanti solo dopo un periodo di dieci giorni dal deposito presso l'ufficio della
Camera e la stessa procedura di cui all'articolo 84. Sono infine adottato a maggioranza
dei presenti che del Consiglio. Tuttavia, quando un progetto o una proposta di legge
organica sulla Camera dei Consiglieri, o alle autorità locali o degli affari sociali, la
votazione ha luogo a maggioranza dei membri della Camera.
Leggi organiche relative alla Camera dei Consiglieri deve essere passato in termini
identici da entrambe le Camere del Parlamento.
Leggi organiche sarà promulgata finché la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla
loro conformità con la Costituzione.
ARTICOLO 86
Leggi organiche in questa Costituzione sono stati presentati per l'approvazione al
Parlamento in un periodo non superiore alla durata della legislatura successiva alla
promulgazione della Costituzione.
TITOLO V - POTERE ESECUTIVO
ARTICOLO 87
Il governo è costituito dal Capo del Governo e dei Ministri, e può includere anche i
segretari di Stato.
Una legge organica definisce, in particolare, le norme che disciplinano l'organizzazione e
lo svolgimento di attività di governo, e lo status dei suoi membri.
Determina anche se in contrasto con la funzione di governo, le norme che limitano
l'accumulo di funzioni, così come quelle che disciplinano la spedizione, da parte del
governo uscente, da parte del governo uscente, gli affari istituzionali
ARTICOLO 88
Dopo la nomina di membri del governo dal re, il capo del governo e mostre prima di due
rami del Parlamento, il programma da realizzare. Questo programma deve chiare linee guida
per l'azione che il Governo intende condurre nei vari settori dell'attività nazionale,
anche in settori rilevanti per la politica economica, sociale, ambientale, culturale e
degli affari esteri.
Questo programma è oggetto di dibattito in entrambe le Camere. E 'seguita da un voto
della Camera dei Rappresentanti.
Il Governo è investito dopo guadagnando la fiducia della Camera dei Rappresentanti, ha
espresso con il voto della maggioranza assoluta dei componenti di quella casa, a favore
del programma di Governo
I ministri sono responsabili, ciascuno nella zona sotto la sua carica e come parte del
governo di solidarietà, l'attuazione della politica del governo.
Ministri svolgere le missioni assegnate loro dal capo del governo. Essi riferiscono al
Consiglio di Governo.
Essi possono delegare alcune delle proprie responsabilità ai segretari di Stato.
ARTICOLO 94
I membri del governo sono penalmente responsabili dinanzi ai giudici delle Nazioni Unite
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
La legge determina le modalità di questa responsabilità.
TITOLO VI - RAPPORTI TRA I POTERI
Il rapporto tra il Re e il legislativo
ARTICOLO 95
Il Re può applicare a entrambe le Camere del Parlamento ha reso una nuova lettura di
qualsiasi legge o proposta di legge.
La richiesta di una nuova lettura è fatta a mezzo posta. Questa nuova interpretazione non
può essere rifiutata.
ARTICOLO 96
Il Re, previa consultazione con il presidente della Corte Costituzionale e ha informato il
Capo del Governo, il Presidente della Camera dei Rappresentanti e del Presidente della
Camera dei Consiglieri, dal decreto di scioglimento delle due Camere o una di esse
soltanto.
Lo scioglimento avviene dopo il messaggio dal re alla nazione.
ARTICOLO 97
L'elezione del nuovo Parlamento o la Casa nuova arriva due mesi, al più tardi, dopo lo
scioglimento.
ARTICOLO 98
Quando una casa è sciolto, il suo successore potrebbe essere solo un anno dopo la sua
elezione, a meno che non maggioranza di governo non può essere raggiunto entro la Camera
dei rappresentanti appena eletto.
ARTICOLO 99
La dichiarazione di guerra, ha deciso in Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 49
della presente Costituzione, avviene dopo la notifica da parte del re in Parlamento.
I rapporti tra legislativo ed esecutivo
ARTICOLO 100
Una sessione a settimana è riservata a ciascuna Camera di priorità alle domande dei
membri di questi ultimi e le risposte dei governi.
Il governo deve rispondere entro venti giorni dalla data in cui è stato sequestro della
questione.
Le risposte alle domande di politica è dato dal capo del governo. Una seduta al mese è
riservata a coloro domande e le risposte possono essere presentate alla Camera interessato
entro trenta giorni dalla data di trasmissione al capo del governo.
ARTICOLO 101
Il capo del Governo presenta al Parlamento una relazione sull'andamento dei lavori per
l'azione di governo, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri della
Camera dei Rappresentanti o la maggioranza della Camera dei Consiglieri.
Una riunione annuale è riservato dal Parlamento per la discussione e valutazione delle
politiche pubbliche.
ARTICOLO 102
Le commissioni competenti in entrambe le Camere possono chiedere un funzionari udito e
istituzioni governative e imprese, in presenza e sotto la responsabilità dei ministri
responsabili per loro.
ARTICOLO 103
Il capo del Governo può impegnare la responsabilità del governo alla Camera dei
Rappresentanti, una dichiarazione di politica o di una votazione sul testo.
La fiducia non può essere rifiutata o ha respinto il testo a maggioranza assoluta dei
membri della Camera dei Rappresentanti.
La votazione si svolgerà tre giorni chiaro dopo la questione della fiducia è stata
sollevata.
Il rifiuto della fiducia comporta le dimissioni del governo.
ARTICOLO 104
Il capo del governo può sciogliere la Camera dei rappresentanti, con decreto del
Consiglio dei ministri, sentito il Re, il presidente della Camera e il Presidente della
Corte Costituzionale.
L'attuale capo del governo alla Camera dei Rappresentanti dichiarazioni comprese le
ragioni e gli scopi della presente decisione.
ARTICOLO 105
La Camera dei Rappresentanti può mettere in discussione la responsabilità del governo
attraverso il voto di una mozione di censura. Questo è ammissibile solo se è
sottoscritta da almeno un quinto dei membri della Camera uno.
La mozione di censura è approvata dalla Camera dei rappresentanti con il voto della
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il voto può avvenire solo tre giorni dopo il deposito della mozione. Il voto di censura
comporta le dimissioni del governo.
Quando il governo è censurato dalla Camera dei Rappresentanti, nessuna mozione di
sfiducia della Camera è ammissibile per un periodo di un anno.
ARTICOLO 106
La Camera dei Consiglieri può interrogare il governo per mezzo di una mozione firmata da
almeno un quinto dei suoi componenti. Non può essere passato, tre giorni dopo la sua
presentazione, a maggioranza assoluta dei componenti di questa Assemblea.
Il testo della mozione interpellanza è immediatamente rivolto dal Presidente della Camera
dei Consulenti del capo del governo, che ha un periodo di sei giorni a comparire dinanzi
alla Camera la risposta del governo. Questa è seguita da un dibattito senza votazione.
TITOLO VII - LA MAGISTRATURA
L'indipendenza della magistratura
ARTICOLO 107
La magistratura è indipendente dal potere legislativo e potere esecutivo.
Il re è il garante dell'indipendenza della magistratura.
ARTICOLO 108
I giudici sono nominati a vita.
ARTICOLO 109
Ogni intervento è vietata nei casi portati davanti alla giustizia. Nella sua funzione
giurisdizionale, il giudice non può ordinare o ricevere istruzioni o essere sottoposti ad
alcuna pressione.
Ogni volta che ritiene che la sua indipendenza è minacciata, il giudice deve entrare nel
Consiglio superiore della magistratura.
Il mancato dal giudice nel suo dovere di indipendenza e imparzialità, è una colpa grave
professionale, fatte salve le eventuali conseguenze legali.
La legge punisce chiunque cerchi di influenzare il giudice illegalmente.
ARTICOLO 110
I giudici sono tenuti a fare solo l'applicazione della legge. Le decisioni della Corte
sono fatte esclusivamente sulla base della applicazione imparziale della legge.
I pubblici ministeri sono tenuti all'applicazione della legge e deve essere conforme alle
istruzioni scritte da parte dell'autorità gerarchica.
ARTICOLO 111
I giudici hanno la libertà di espressione, compatibile con il loro dovere di riservatezza
e di etica giudiziaria.
Essi possono appartenere a associazioni o per creare associazioni professionali, in
conformità con i doveri di imparzialità e di indipendenza previsti dalla legge.
Essi non possono unirsi a partiti politici o sindacati.
ARTICOLO 112
Lo stato dei giudici è fissato da una legge organica.
Il Consiglio supremo della magistratura
ARTICOLO 113
Il Consiglio supremo della magistratura applica le garanzie accordate ai giudici, con
particolare riguardo alla loro indipendenza, la loro nomina, promozione, il pensionamento
e la loro disciplina.
Su sua iniziativa, prepara relazioni sullo stato della giustizia e del sistema
giudiziario, e formula raccomandazioni appropriate al riguardo.
Su richiesta del re, del governo o del Parlamento, i pareri del Consiglio su questioni di
questioni relative alla giustizia, fatto salvo il principio della separazione dei poteri.
ARTICOLO 114
Singole decisioni del Consiglio supremo della magistratura è oggetto di ricorso per abuso
di potere, prima il più alto tribunale amministrativo del Regno.
ARTICOLO 115
Il Consiglio supremo della magistratura è presieduto dal re. Si compone di:
- Il Primo Presidente della Corte Suprema di Presidente designato;
- Re del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
- Il presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione;
- 4 eletti, tra i quali, da parte dei giudici magistrati di appello;
- 6 eletti, tra i quali, dai magistrati dei tribunali di primo grado;
La rappresentanza dei giudici donne deve essere assicurato tra i dieci membri eletti, in
proporzione alla loro presenza nel corpo della magistratura.
- Il mediatore;
- Presidente del Consiglio Nazionale dei Diritti Umani;
- 5 persone nominate dal re, noti per la loro competenza, imparzialità e integrità,
oltre che per il loro contributo distinti a favore della indipendenza della magistratura e
dello Stato di diritto, un membro viene nominato dal Segretario generale del Consiglio
superiore degli ulema.
ARTICOLO 116
Il Consiglio supremo della magistratura è di almeno due sessioni all'anno.
Ha l'autonomia amministrativa e finanziaria.
In ambito disciplinare, il Consiglio supremo della magistratura è frequentato da giudici,
ispettori esperti.
L'elezione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
ed i criteri per la gestione delle carriere dei giudici e le regole del procedimento
disciplinare è fissata da una legge organica.
Nei casi che riguardano magistrati, il Consiglio supremo della magistratura considera la
valutazione relazioni preparate dall'autorità gerarchica a cui riferire.
I diritti dei contendenti,
regole della giustizia
ARTICOLO 117
Il giudice è responsabile della tutela dei diritti e delle libertà e la sicurezza
giuridica degli individui e dei gruppi, così come l'applicazione della legge.
ARTICOLO 118
L'accesso alla giustizia è garantito ad ogni persona per difendere i loro diritti ed
interessi tutelati dalla legge.
Tutti gli atti giuridici, normativi o individuale, prese in materia amministrativa, può
essere oggetto di ricorso dinanzi al giudice amministrativo competente.
ARTICOLO 119
Ogni persona accusata è presunto innocente fino a condanna da un tribunale passata in
giudicato.
ARTICOLO 120
Ogni individuo ha diritto ad un processo equo e una decisione in tempi ragionevoli.
I diritti della difesa garantito in tutti i tribunali.
ARTICOLO 121
Nei casi in cui previsto dalla legge, la giustizia è gratuito per coloro che non hanno le
risorse per citare in giudizio.
ARTICOLO 122
Danni causati da errori giudiziari sono indennizzabili a spese dello Stato.
ARTICOLO 123
Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge disponga altrimenti.
ARTICOLO 124
Le sentenze sono resi ed eseguite in nome del re e secondo la legge.
ARTICOLO 125
Tutte le sentenze devono essere motivate e pronunciate in pubblica udienza, come previsto
dalla legge.
ARTICOLO 126
Sentenze definitive sono vincolanti per tutti.
Le autorità pubbliche dovrebbero fornire la necessaria assistenza quando viene richiesto
durante il processo. Essi sono inoltre tenuti a fornire assistenza alla esecuzione delle
decisioni.
ARTICOLO 127
Organi giurisdizionali ordinari o speciali sono stati creati dalla legge.
Non può essere creato in tribunale speciale.
ARTICOLO 128
La polizia che agisce sotto l'autorità dei pubblici ministeri e giudici per tutte le
questioni relative alle indagini e verifiche necessarie per l'accertamento dei reati, i
trasgressori l'arresto e l'istituzione della verità.
TITOLO VIII - DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ARTICOLO 129
Ci sarà una Corte costituzionale.
ARTICOLO 130
La Corte costituzionale è composta da dodici membri nominati per un periodo di nove anni.
Sei membri sono nominati dal re, tra cui un membro nominato dal Segretario Generale del
Consiglio Superiore degli Ulema, e sei membri sono eletti, per metà dalla Camera dei
Rappresentanti, la metà della Camera dei Consiglieri tra i candidati nominati
dall'Ufficio di ogni casa, dopo un voto segreto e la maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera.
Se entrambe le Camere del Parlamento o di uno di essi non si eleggono i membri del di cui
sopra entro il periodo necessario per il rinnovo, la Corte esercita le sue funzioni e
prende decisioni sulla base di una membri del quorum ignorando non ancora eletto.
Ogni classe di appartenenza può essere rinnovato per un terzo ogni tre anni.
Il presidente della Corte costituzionale è nominato dal re fra i membri che compongono la
Corte.
I membri della Corte costituzionale sono scelti tra persone con alta formazione in campo
giuridico e in una sentenza giudiziaria, dottrinale o amministrativa, che hanno esercitato
la loro professione da oltre quindici anni, e noti per la loro imparzialità ed integrità
.
ARTICOLO 131
Una legge organica determina le regole di organizzazione e funzionamento della Corte
costituzionale, e la procedura da seguire prima e la situazione dei suoi membri.
Determina inoltre le funzioni incompatibili, comprese quelle relative ai professionisti,
stabilisce le condizioni dei primi due tre anni rinnovi e le procedure per la sostituzione
di membri inattivi, si è dimesso o è morto mentre era in carica.
ARTICOLO 132
La Corte costituzionale esercita i poteri ad essa attribuiti dagli articoli della
Costituzione e le disposizioni di leggi organiche. Essa inoltre decidere sul corretto
svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento e del referendum.
Leggi organiche, prima della loro promulgazione e dei regolamenti della Camera dei
Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri, prima della realizzazione, deve essere
presentata alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla loro conformità con la
Costituzione.
Allo stesso fine, le leggi e gli impegni internazionali può essere deferita alla Corte
costituzionale prima della loro promulgazione o ratifica da parte del Re, il capo del
governo, il presidente della Camera dei Rappresentanti, il presidente della Camera dei
Consiglieri, o il quinto membro della Camera dei Rappresentanti o quaranta membri della
Camera dei Consiglieri.
Nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Corte Costituzionale
si pronuncia entro un mese dalla notifica. Tuttavia, su richiesta del governo, se c'è
urgenza, tale termine è ridotto a otto giorni.
In questi casi, rinvio alla Corte costituzionale sospende il termine per la promulgazione.
Si decide sulla legittimità della elezione dei membri del Parlamento entro un anno dalla
data di scadenza del termine legale di ricorso. Tuttavia, la Corte può, al di là di
questo periodo per giusta causa, se il numero dei ricorsi o natura richiede.
ARTICOLO 133
La Corte costituzionale è competente a intrattenere un 'eccezione di incostituzionalità
sollevata nel corso di un processo, quando supportate da una delle parti che la legge su
cui l'esito del caso, viola i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione.
Una legge organica determina le condizioni e le modalità di applicazione del presente
articolo.
ARTICOLO 134
Una disposizione dichiarata incostituzionale sulla base dell'articolo 132 della presente
Costituzione è promulgata o attuate. Una disposizione dichiarata incostituzionale sulla
base dell'articolo 133 si estingue alla data fissata dalla Corte nella sua decisione.
Le decisioni della Corte costituzionale non sono soggette ad appello. Essi sono vincolanti
per le autorità pubbliche e tutte le autorità amministrative e giudiziarie.
TITOLO IX - REGIONI E ENTI LOCALI
ARTICOLO 135
Le autorità locali del Regno sono le regioni, prefetture, province e comuni.
Essi sono persone giuridiche di diritto pubblico e di gestire i propri affari in modo
democratico.
I Consigli delle regioni e dei comuni sono eletti a suffragio universale diretto.
Qualsiasi altra autorità locale è creato per legge, se del caso, in sostituzione di uno
o più località di cui al primo comma.
ARTICOLO 136
L'organizzazione territoriale del Regno si basa sui principi di autonomia, la cooperazione
e la solidarietà. Assicura la partecipazione delle popolazioni colpite a gestire il loro
business e il loro contributo per la promozione integrata e lo sviluppo umano sostenibile.
ARTICOLO 137
Regioni e altri enti locali coinvolti nell'attuazione della politica generale della
politica statale e regionale attraverso i loro rappresentanti alla Camera dei Consiglieri.
ARTICOLO 138
I presidenti dei consigli regionali e i presidenti di altre collettività territoriali
eseguono le deliberazioni e decisioni di questi consigli.
ARTICOLO 139
Meccanismi partecipativi di dialogo e concertazione sono fissati dai Consigli delle
regioni e degli altri Consigli territoriali per favorire la partecipazione dei cittadini e
delle associazioni nello sviluppo e monitoraggio dei programmi di sviluppo.
I cittadini e le associazioni possono esercitare il diritto di petizione per richiedere
l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, una questione di interesse.
ARTICOLO 140
Sulla base del principio di sussidiarietà, gli enti locali hanno competenze specifiche,
competenze, condivise con lo Stato e coloro che sono trasferibili da lui.
Regioni e altri enti territoriali hanno nei loro rispettivi campi e nella loro
giurisdizione, l'autorità di regolamentazione per l'esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 141
Regioni e altre autorità locali hanno le proprie risorse finanziarie e le risorse
finanziarie assegnate dallo Stato.
Qualsiasi trasferimento di poteri dallo Stato alle amministrazioni locali devono essere
accompagnati da un corrispondente trasferimento di risorse.
ARTICOLO 142
È stato creato per un determinato periodo, alle regioni, un fondo di promozione sociale
per l'inversione di deficit nello sviluppo umano, infrastrutture e attrezzature.
Ci sono, inoltre, un interregionale fondo di solidarietà per un'equa distribuzione delle
risorse per ridurre le disparità tra le regioni.
ARTICOLO 143,
Nessuna autorità locale non può esercitare autorità su un altro.
Nello sviluppo e monitoraggio dei programmi di sviluppo regionale e dei modelli regionali
di pianificazione territoriale, la regione offre, sotto la guida del presidente
dell'Associazione, un ruolo preminente rispetto ad altre comunità, nel rispetto delle
competenze proprio loro.
Quando l'assistenza di numerose autorità locali è necessario per un progetto, le
comunità colpite concordare le modalità della loro cooperazione.
ARTICOLO 144
Le autorità locali possono formare gruppi per la condivisione delle risorse e programmi.
ARTICOLO 145
Negli enti locali, i walis di regioni e i governatori di province e prefetture
rappresentano il governo centrale.
A nome del governo, essi assicurano l'applicazione delle leggi, mettono in opera i
regolamenti e le decisioni del governo ed esercitano il controllo amministrativo.
I Walis e governatori hanno assistono i presidenti delle autorità locali tra cui i
presidenti dei consigli regionali per l'attuazione di piani e programmi di sviluppo.
Sotto l'autorità dei ministri interessati, coordinano le attività dei servizi decentrati
del governo centrale e garantire il corretto funzionamento.
ARTICOLO 146
Una legge organica dello Stato:
- Le condizioni per una gestione democratica della loro affari da parte delle regioni e di
altre autorità territoriali, il numero dei consiglieri, le regole di ammissibilità,
incompatibilità e dove proibito il cumulo dei mandati, e il sistema elettorale e
disposizioni volte ad assicurare una maggiore partecipazione delle donne in questi
consigli;
- Le condizioni per l'attuazione delle deliberazioni e decisioni dei consigli regionali e
altre autorità locali, ai sensi del punto 138;
- Le condizioni per l'esercizio del diritto di petizione ai sensi dell'articolo 139
sezione;
- Le competenze, le abilità, condiviso con lo Stato e quelli che loro sono trasferibili
alle regioni e altri enti locali, ai sensi dell'articolo 140;
- Il sistema finanziario delle regioni e degli altri enti locali;
- L'origine delle risorse finanziarie delle regioni e degli altri enti territoriali, a
norma dell'articolo 141;
- Le risorse e le procedure dei fondi per migliorare la solidarietà sociale e
inter-regionale di cui al punto 142;
- I termini e le condizioni di formazione dei gruppi di cui all'articolo 144;
- Le disposizioni di promuovere lo sviluppo delle intercomunale ed i meccanismi per
garantire l'adattamento della organizzazione territoriale a tale scopo;
- Regole di governance per il corretto funzionamento del self-government, il controllo
della gestione dei fondi e dei programmi, la valutazione delle azioni e responsabilità.
TITOLO X - LA CORTE DEI CONTI
ARTICOLO 147
La Corte dei conti è l'istituzioni superiori di controllo del Regno. La sua indipendenza
è garantita dalla Costituzione.
La Corte dei conti è responsabile per la tutela dei principi e dei valori del buon
governo, trasparenza e responsabilità dello Stato e degli enti pubblici.
La Corte dei conti il compito di monitorare le prestazioni delle leggi finanziarie di alto
livello. Assicura la regolarità delle spese e delle entrate agenzie sotto il suo
controllo in base alla legge e valuta la gestione. E le sanzioni, se del caso, le
violazioni delle norme che regolano tali operazioni.
La Corte dei Conti controlla e monitora le dichiarazioni di beni, revisioni dei conti dei
partiti politici e verifica la regolarità delle spese delle elezioni.
ARTICOLO 148
La Corte dei conti assiste il Parlamento in materia di controllo della finanza
pubblica.Lei risponde alle domande e consultazioni legate alle funzioni di legislazione,
controllo e valutazione, effettuata da parte del Parlamento e della finanza pubblica.
La Corte dei conti assiste il giudice.
La Corte dei conti assiste il governo in settori di sua competenza ai sensi di legge.
Si pubblica tutti i suoi lavori tra cui relazioni speciali e delle decisioni giudiziarie.
Esso presenta una relazione annuale al Re di tutte le sue attività, trasmette anche al
Capo del Governo e dei Presidenti delle due Camere del Parlamento. Questo rapporto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Una dichiarazione di attività della Corte è presentato dal suo Presidente prima al
Parlamento. E 'seguita da una discussione.
ARTICOLO 149
La Corte dei Conti Regionale è responsabile per l'audit e la gestione delle regioni e
degli altri enti territoriali e loro raggruppamenti.
Essi eventuale sanzione, violazioni delle norme che regolano le operazioni finanziarie
pubbliche.
ARTICOLO 150
La composizione, organizzazione, funzioni e procedure di lavoro della Corte dei conti e
dei tribunali regionali dei conti sono stabilite dalla legge.
TITOLO XI - DEL CONSIGLIO ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE
ARTICOLO 151
È istituito un Comitato economico, sociale e ambientale.
ARTICOLO 152
E' istiruito Economico, sociale e ambientale può essere consultato dal governo, la Camera
dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri su tutte le questioni della vita economica,
sociale o ambientale.
Dà il suo parere sugli orientamenti generali dell'economia nazionale e dello sviluppo
sostenibile.
ARTICOLO 153
La composizione, l'organizzazione, le funzioni e le procedure operative del Consiglio
economico, sociale e ambientale sono determinate da una legge organica.
TITOLO XII - BUON GOVERNO
Principi generali
ARTICOLO 154
I servizi pubblici sono organizzati sulla base della parità di accesso dei cittadini, la
copertura equa del territorio nazionale e la continuità dei servizi.
Sono soggetti a standard di qualità, trasparenza, responsabilità e responsabilità, e
deve essere governato da principi e valori democratici sanciti dalla Costituzione.
ARTICOLO 155
Gli agenti svolgono le loro funzioni secondo i principi dello Stato di diritto,
neutralità, trasparenza, correttezza, e di interesse generale.
ARTICOLO 156
I servizi pubblici siano adattate ai loro utenti e tenere traccia delle loro osservazioni,
suggerimenti e reclami.
Essi rappresentano per la gestione dei fondi pubblici in conformità della legislazione in
vigore e soggetti a questo proposito, gli obblighi di monitoraggio e valutazione.
ARTICOLO 157
Una carta dei servizi pubblici stabilisce tutte le regole di buon governo per l'operazione
del governo, regioni e altri enti locali ed enti pubblici.
ARTICOLO 158
Qualsiasi persona eletta o nominata, pubblici uffici deve stabilire, con le modalità
previste dalla legge, una dichiarazione scritta di beni e le attività da essa detenute,
direttamente o indirettamente, al suo insediamento, durante l'attività e cessazione della
stessa.
ARTICOLO 159
Gli organismi incaricati di buon governo sono indipendenti. Hanno il sostegno di organi
statali. La legge può, se necessario, creare istanze aggiuntive di regolamentazione e
buona governance.
ARTICOLO 160
Tutte le istituzioni e gli organismi di cui agli articoli da 161 a 170 di questa
Costituzione deve presentare una relazione sulla propria attività almeno una volta
all'anno. Questi rapporti sono presentati al Parlamento e sono oggetto di dibattito.
Istituzioni e gli organismi a tutela dei diritti e delle libertà, del buon governo,
sviluppo umano e sostenibile e la democrazia partecipativa
Le istanze di tutela e promozione dei diritti umani
ARTICOLO 161
Il Consiglio nazionale per i diritti umani è un'istituzione indipendente e pluralista
nazionale, costituito per affrontare tutte le questioni relative alla difesa e alla tutela
dei diritti umani e delle libertà, la garanzia di piena e la promozione e la
conservazione della dignità, i diritti e le libertà individuali e collettive dei
cittadini, e questo nel rispetto di riferimento nazionale e universale nel campo.
ARTICOLO 162
Il mediatore è una missione indipendente nazionale e specializzate, come parte della la
relazioni tra amministrazione e utenti, per difendere i diritti, per rafforzare lo Stato
di diritto e di diffondere i principi della giustizia e della correttezza, e dei valori
morali e trasparenza nella gestione del governo, istituzioni pubbliche, enti locali e le
agenzie investiti di potere pubblico.
ARTICOLO 163
Il Consiglio della comunità marocchina all'estero, è il principale responsabile per il
rilascio di pareri sulla direzione delle politiche pubbliche per assicurare i marocchini
che vivono all'estero di mantenere stretti legami con la propria identità marocchina,
misure volte per garantire i loro diritti e salvaguardare i loro interessi, e contribuire
allo sviluppo umano sostenibile dei loro paesi di origine e il suo progresso.
ARTICOLO 164
L'autorità responsabile per le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di
discriminazione, istituito ai sensi dell'articolo 19 di questa Costituzione, provvedono in
particolare il rispetto dei diritti e delle libertà previste in quella sezione, fatte
salve le responsabilità del Consiglio nazionale per i diritti umani.
Le istanze di buon governo e di regolazione
ARTICOLO 165
L'Alta Autorità della Comunicazione Audiovisiva è un'istituzione responsabile per
assicurare il rispetto per l'espressione pluralistica di opinione e di pensiero e il
diritto d'informazione nel settore degli audiovisivi e questo, secondo il valori di
civiltà e le leggi fondamentali del Regno.
ARTICOLO 166
Il Consiglio della concorrenza è un'autorità amministrativa indipendente, come parte
della organizzazione di una concorrenza libera e leale, per garantire trasparenza e
correttezza nelle relazioni economiche, in particolare attraverso l'analisi ed il
controllo della concorrenza di mercato, controllo delle pratiche anticoncorrenziali,
pratiche commerciali sleali e le operazioni di concentrazione economica e del monopolio.
ARTICOLO 167
L'integrità nazionale e la lotta contro la corruzione, istituita ai sensi della sezione
36, tra cui la missione di coordinare, controllare e monitorare l'attuazione delle
politiche per prevenire e combattere contro corruzione, per raccogliere e diffondere
informazioni in questo settore, di contribuire alla moralizzazione della vita pubblica e
rafforzare i principi di buon governo, cultura del servizio pubblico e dei valori della
cittadinanza responsabile.
Organi di promuovere lo sviluppo umano sostenibile e la democrazia partecipativa
ARTICOLO 168
Ci sarà un Consiglio supremo di istruzione, formazione e ricerca scientifica.
Questo Consiglio è un organo consultivo competente per il rilascio il proprio parere su
tutte le politiche pubbliche e sulle questioni di interesse nazionale per la ricerca, la
formazione e scientifica, così come gli obiettivi e il funzionamento delle agenzie
responsabili di queste aree. Essa contribuisce inoltre alla valutazione delle politiche
pubbliche e programmi condotti in questi settori.
ARTICOLO 169
Il Consiglio consultivo della famiglia e bambini, istituito ai sensi della sezione 32
della presente Costituzione, ha la missione di monitorare la situazione della famiglia e
dei bambini, per dare il suo parere sui piani nazionali per queste zone, a condurre il
dibattito pubblico sulle politiche familiari e per monitorare l'attuazione dei programmi
nazionali avviati da vari dipartimenti, strutture e agenzie.
ARTICOLO 170
Il Consiglio della Gioventù e l'azione comunitaria istituito ai sensi dell'articolo 33
della presente Costituzione, è un organo consultivo in materia di tutela dei minori e la
promozione della vita comunitaria. E 'responsabile per lo studio e monitoraggio di tali
aree e temi di avanzare proposte su qualsiasi argomento di uno sviluppo economico, sociale
e culturale di diretto interesse per i giovani e l'azione della comunità, e lo sviluppo
delle energie creative dei giovani , e incoraggiare la partecipazione alla vita nazionale,
in uno spirito di cittadinanza responsabile.
ARTICOLO 171
Le leggi determineranno la composizione, l'organizzazione, i poteri e le regole di
funzionamento delle istituzioni e degli enti di cui alle sezioni 160-170 di questa
Costituzione e, se del caso, le situazioni di incompatibilità.
TITOLO XIII - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ARTICOLO 172
L'iniziativa di modifica della Costituzione appartiene al Re, il capo del governo alla
Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri.
Il Re può fare riferimento direttamente al referendum il progetto di revisione che prende
l'iniziativa.
ARTICOLO 173
La proposta di revisione presentata da uno o più membri delle due Camere del Parlamento
sono adottate a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Questa proposta è soggetta alla Casa altri che adotta la stessa maggioranza dei due terzi
dei suoi membri.
La proposta di modifica formulate dal Capo del Governo è soggetta alle Gabinetto previa
delibera del Consiglio di Governo.
ARTICOLO 174
Progetti e proposte di revisione della Costituzione sono oggetto di un referendum per
decreto.
La revisione della Costituzione sarà definitiva dopo l'approvazione con un referendum.
Il Re, previa consultazione con il presidente della Corte Costituzionale, presentata per
decreto in Parlamento un progetto di revisione di talune disposizioni della Costituzione.
Il Parlamento, convocato dal re in entrambe le camere insieme, che approva la maggioranza
dei due terzi dei membri.
Il Regolamento della Camera dei Rappresentanti stabilisce le modalità di applicazione
della presente disposizione.
La Corte costituzionale controlla il processo a causa della revisione e proclamare i
risultati.
ARTICOLO 175
Nessuna recensione non può contenere disposizioni relative al Islam, la forma monarchica
di governo, la scelta democratica della nazione o l'acquis in materia di libertà e
diritti fondamentali sanciti nella Costituzione.
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 176
Fino alla elezione delle Camere del Parlamento ai sensi della presente Costituzione, le
Camere attualmente in servizio continuano ad assumere le loro responsabilità, anche
passando le leggi necessarie per l'attuazione delle nuove Camere del Parlamento, fatte
salve le ai sensi della sezione 51 della presente Costituzione.
ARTICOLO 177
Il Consiglio costituzionale in conformità continuare ad esercitare le sue funzioni fino a
quando l'installazione della Corte costituzionale le cui abilità e criteri per la nomina
dei membri sono stati determinati dalla presente Costituzione.
ARTICOLO 178
Il Consiglio superiore della magistratura, attualmente in servizio continuano ad
esercitare i suoi poteri fino a quando l'installazione del Consiglio superiore della
magistratura in base alla Costituzione.
ARTICOLO 179
I testi in vigore relative alle istituzioni e agli organi di cui al titolo XII, così come
il Consiglio economico e sociale e il Board of Education, restano in vigore finché non
verrà sostituito in conformità con le disposizioni della presente Costituzione.
ARTICOLO 180
Fatte salve le disposizioni transitorie in questo titolo, è abrogato il testo della
Costituzione revisionata, promulgata dal Dahir n ° 1-96-157 del 23 Jumada I 1417 (7
ottobre 1996). |
* Fonte: http://www.ajyalitalia.it/forum/discussioni-generali-vf45/traduzione-italiano-della-nuova-costituzione-del-regno-del-marocco-vt4639.htm |
Ripreso dalla CEI - Conferenza Episcopale
Italiana
http://www.chiesacattolica.it/ |

Angelo Bagnasco
|
Nuova
"prolusione" del Card. Angelo Bagnasco
al Consiglio della Conferenza dei Vescovi
Ancona 24-27 gennaio 2011 (stralcio da:
" ...
deterioramento del costume e del linguaggio pubblico, nonché
la reciproca, sistematica denigrazione, poiché così è il senso civico a
corrompersi, complicando ogni ipotesi di rinascimento anche politico".
"racconti che, se confermati rilevano stili di vita incompatibili con la dignità
delle persone e il decoro delle istituzioni ..." |

Perdono di Ambrogio a Teodosio, 309.
Duomo di Milano - Tela di A. van Dick |
Dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana
CONSIGLIO PERMANENTE,
Ancona, 26 - 29 settembre 2011
PROLUSIONE DEL CARDINALE PRESIDENTE
(Stralcio dei
paragrafi 8, 9, 10)
|
Venerati
e cari Confratelli,
......................................................................
......................................................................
8. Conosciamo le preoccupazioni che pulsano nel
corpo vivo del Paese, e non ci sfugge certo quel che, a più riprese, si è tentato di
fare e ancora si sta facendo per fronteggiarle.
L'impressione tuttavia è che, stando a quel che s'è visto, non sia
purtroppo ancora sufficiente. Colpisce la riluttanza a riconoscere l'esatta serietà della
situazione al di là di strumentalizzazioni e partigianerie; amareggia il metodo
scombinato con cui a tratti si procede, dando l'impressione che il regolamento dei
conti personali sia prevalente rispetto ai compiti istituzionali e al portamento richiesto
dalla scena pubblica, specialmente in tempi di austerità.
Rattrista il deterioramento del costume e del linguaggio
pubblico, nonché la reciproca, sistematica denigrazione, poiché così è il senso civico
a corrompersi, complicando ogni ipotesi di rinascimento anche politico.
Mortifica soprattutto dover prendere atto di comportamenti non solo contrari
al pubblico decoro ma intrinsecamente tristi e vacui.
Non è la prima volta che ci occorre di annotarlo: chiunque sceglie la
militanza politica, deve essere consapevole "della misura e della sobrietà, della
disciplina e dell'onore che comporta, come anche la nostra Costituzione ricorda"
(Prolusione al Consiglio Permanente del 21-24 settembre 2009 e del 24-27 gennaio 2011). Si rincorrono, con mesta sollecitudine,
racconti che, se comprovati, a livelli diversi rilevano stili di vita difficilmente
compatibili con la dignità delle persone e il decoro delle istituzioni e della vita
pubblica.
Da più parti, nelle ultime settimane,
si sono elevate voci che invocavano nostri pronunciamenti. Forse che
davvero è mancata in questi anni la voce responsabile del Magistero ecclesiale che
chiedeva e chiede orizzonti di vita buona, libera dal pansessualismo e dal relativismo
amorale?
Annotava giorni fa il professor Franco Casavola, Presidente emerito
della Corte Costituzionale: "L'unica voce che denuncia i guasti della società della
politica è quella della Chiesa cattolica" (Corriere della sera, 20 settembre 2011).
Lo citiamo non per vantare titoli, ma per invitare tutti a non cercare alibi. Ci commuove
sentire la fiducia e la gratitudine che vengono espresse quando, come Vescovi, ci rechiamo
nei molteplici ambienti di lavoro delle nostre città, campagne, porti. Ci commuovono
soprattutto le parole della gente più semplice, dei lavoratori più umili: noi vi siamo
grati per la vostra gratitudine che ci riconosce Pastori e amici, riferimenti affidabili
là dove, per voi e le vostre famiglie, guadagnate un pane spesso difficile e a volte
incerto.
I vostri sentimenti ci invitano all'umiltà, responsabili
come siamo del patrimonio di fiducia che ci confidate. Ci incoraggiano a esservi sempre
più vicini ovunque, per raccogliere le ansie e le gioie dei vostri cuori, continuando a
dar loro voce ed espressione. Noi nulla chiediamo, se |
Nino Luciani, In margine alla richiesta di "pronunciamenti" della CEI su
"racconti che, se comprovati, rilevano stili di vita incompatibili con la dignità delle
persone e il decoro delle istituzioni e della vita
pubblica".
1.- Premessa. La Prolusione centra fatti di costume di persone impegnate nelle
istituzioni. Questi fatti attengono sia alla morale pubblica, sia al costume pubblico, tra
cui la denigrazione reciproca e sistematica tra i leader ... per arrivare, infine, alla
evasione fiscale, resa oggi più attuale a causa della crisi finanziaria italiana, europea
e americana.
Insomma, nelle considerazioni del Cardinale ce n'è per tutti e dunque, quasi
quasi (aggiungiamo noi): "Chi è senza peccato, lanci la prima pietra".
2.- Sui "racconti che, se comprovati ...".
Preferisco azioni puntuali, altrimenti è meglio non vedere.
Le considerazioni, a voce alta, del Cardinale , sono mosse da detti
"racconti", che la stampa ha collegato, inequocabilmente, al Presidenre
Berlusconi. Per riferirsi a detti "racconti", evidentemente il Cardinale si è
fatto qualche convinzione, pur con la riserva: "se comprovati".
Siccome, racconti con questo argomento vanno in giro da un anno e mezzo, mi
aggiungerei a quelli che hanno chiesto "pronunciamenti" al Cardinale.
Il Vescovo Ambrogio (390 d.c.) non ci pensò due volte a fermare Teodoso,
all'ingresso della sua Chiesa, credendolo colpevole del massacro di Salonicco ( 7000
persone), fino a imporgli di fare penitenza e di fare la domanda pubblica di perdono.
Così raccontano gli storici.
Se il Cardinale avesse fatto tempestivamente una uguale, chiara, azione verso
Berlusconi, questi forse si sarebbe fermato e avrebbe già domandato perdono agli
Italiani, e tutto l'inghippo già sarebbe stato chiuso.
3.- Sarebbero utili anche raccomandazioni più mirate, ad es.:
a) in favore della osservanza della Costituzione... .
Questa dice che le elezioni si fanno ogni 5 anni, e il Governo è eletto per 5 anni, e
comunque fino a quando ha la fiducia delle Camere.
Riprendiano le accennate "denigrazioni" tra i leader.
Perchè non dire chiaramente ai partiti di opposiziobe che chiedere a
Berlusconi di dimettersi (pur avendo la la fiducia delle Camere) è contrario alla
Costituziobe ?
Questo vale anche per Berlusconi, quando faceva lo stesso nei confronti di Prodi.
Questa opposizione, che adesso vuole prendere anzi tempo il posto di
Berlusconi, pensa che ci siamo dimenticati che due anni e mezzo non è stata confermata
dall'elettorato.
b) in favore della osservanza di princìpi etici nel fare la elettorale. La
legge elettorale attuale manda in parlamento gente non sempre la migliore. Non sarà
il voto di preferenza che fa individuare i migliori, perchè il grande pubblico non
conosce i candidati. Servono alcuni requisiti preventivi.
Per il parlamento:
a) i candidati devono avere il certificato penale pulito;
b) va data la precedenza a candidati che già esperienze politiche negli enti locali.
Ci sono, poi, regole specifiche ordinate alla "buona politica":
a) Servono governi di legislatura perchè i problemi richedono anni, con:
a1) il Presidente del Consiglio eletto dalle camere o eletto direttamente dal
popolo per l'intera legislatura, tra una rosa di nomi che, preventivamente, siano stati i
più votati in almeno 5 Regioni.
a2) un parlamento capace di prendere decisioni, vale dire non polverizzato.
Preferirei:
- niente sbarramenti all'entrata:
- il premio di maggioranza (su base nazionale, sia alla camera che al senato)
alla coalizione maggiore;
- il divieto di formare gruppi parlamentari con numero di membri minore del
20% della camera di appartenenza;
- si sancisca per legge che è immorale cambiare casacca, durante il mandato e che
sia dimesso chi lo fa (invece, si può, si deve fare tutta la opposizione che si vuole, ma
all'interno del partito o del gruppo). Nino Luciani |
non di starvi accanto con il rispetto e l'amore di
Cristo e della Chiesa. Tornando allo scenario generale, è l'esibizione talora a colpire.
Come colpisce l'ingente mole di strumenti di indagine messa in campo su questi versanti,
quando altri restano disattesi e indisturbati. E colpisce la dovizia delle cronache a ciò
dedicate. Nessun equivoco tuttavia può qui annidarsi. La responsabilità morale ha
una gerarchia interna che si evidenzia da sé, a prescindere dalle strumentalizzazioni che
pur non mancano. I comportamenti licenziosi e le relazioni improprie sono in se
stessi negativi e producono un danno sociale a prescindere dalla loro notorietà.
Ammorbano l'aria e appesantiscono il cammino comune. Tanto più ciò è destinato ad
accadere in una società mediatizzata, in cui lo svelamento del torbido, oltre a essere
compito di vigilanza, diventa contagioso ed è motore di mercato. Da una situazione
abnorme se ne generano altre, e l'equilibrio generale ne risente in maniera progressiva.
È nota la difficoltà a innescare la marcia di uno sviluppo che
riduca la mancanza di lavoro, ed è noto il peso che i provvedimenti economici hanno
caricato sulle famiglie; non si può, rispetto a queste dinamiche, assecondare scelte
dissipatorie e banalizzanti. La collettività guarda con sgomento gli attori della scena
pubblica e l'immagine del Paese all'esterno ne viene pericolosamente fiaccata.
Quando le congiunture si rivelano oggettivamente gravi, e sono rese ancor
più complicate da dinamiche e rapporti cristallizzati e insolubili, tanto da inibire
seriamente il bene generale, allora non ci sono né vincitori né vinti: ognuno è
chiamato a comportamenti responsabili e nobili.
La storia ne darà atto. Solo comportamenti congrui ed esemplari,
infatti, commisurati alla durezza della situazione, hanno titolo per convincere a
desistere dal pericoloso gioco dei veti e degli egoismi incrociati.
9. La questione morale, complessivamente intesa,
non è un'invenzione mediatica: nella dimensione politica, come in ciascun altro ambito
privato o pubblico, essa è un'evenienza grave, che ha in sé un appello urgente.
Non è una debolezza esclusiva di una parte soltanto
e non riguarda semplicemente i singoli, ma gruppi, strutture, ordinamenti, a proposito dei
quali è necessario che ciascuna istituzione rispetti rigorosamente i propri ambiti di
competenza e di azione, anche nell'esercizio del reciproco controllo.
Nessuno può negare la generosa dedizione e la limpida rettitudine di
molti che operano nella gestione della cosa pubblica, come pure dell'economia, della
finanza e dell'impresa: a costoro vanno rinnovati stima e convinto incoraggiamento.
Si noti tuttavia che la questione morale, quando intacca la politica, ha
innegabili incidenze culturali ed educative. Contribuisce, di fatto, a propagare la
cultura di un'esistenza facile e gaudente, quando questa dovrebbe lasciare il passo alla
cultura della serietà e del sacrificio, fondamentale per imparare a prendere
responsabilmente la vita.
Ecco perché si tratta non solo di fare in maniera diversa, ma di
pensare diversamente: c'è da purificare l'aria, perché le nuove generazioni - crescendo
- non restino avvelenate.
Chi rientra oggi nella classe dirigente del Paese deve sapere
che ha doveri specifici di trasparenza ed economicità: se non altro, per rispettare i
cittadini e non umiliare i poveri. Specie in situazioni come quella attuale, ci
è d'obbligo richiamare il principio prevalente dell'equità che va assunto con rigore e
applicato senza sconti, rendendo meno insopportabili gli aggiustamenti più austeri. È
sull'impegno a combattere la corruzione, piovra inesausta dai tentacoli mobilissimi, che
la politica oggi è chiamata a severo esame. L'improprio sfruttamento della funzione
pubblica è grave per le scelte a cascata che esso determina e per i legami che possono
pesare anche a distanza di tempo. Non si capisce quale legittimazione possano avere in un
consorzio democratico i comitati di affari che, non previsti dall'ordinamento, si
auto-impongono attraverso il reticolo clientelare, andando a intasare la vita pubblica con
remunerazioni - in genere - tutt'altro che popolari. E pur tuttavia il loro maggior costo
sta nella capziosità dei condizionamenti, nell'intermediazione appaltistica, nei
suggerimenti interessati di nomine e promozioni. Al punto in cui siamo, è essenziale
drenare tutte le risorse disponibili - intellettuali, economiche e di tempo -
convogliandole verso l'utilità comune. Solo per questa via si può salvare dal discredito
generalizzato il sistema della rappresentanza, il quale deve dotarsi di anticorpi
adeguati, cominciando a riconoscere ai cittadini la titolarità loro dovuta.
10. Laltro fronte vitale per la nostra democrazia è
limpegno di contrasto allevasione fiscale. Difficile
sottrarsi allimpressione che non tutto sia stato finora messo in campo per rimuovere
questo cancro sociale, che sta soffocando leconomia e prosciugando
laffidabilità civile delle classi più abbienti. Il grottesco sistema delle
società di comodo che consentono labbattimento artificioso dei redditi
appare alla luce dei fatti non solo indecoroso ma anche insostenibile sotto
il profilo etico. Bisogna che gli onesti si sentano stimati, e i virtuosi siano premiati.
Sono tanti i cittadini per bene e le famiglie che adempiono positivamente i
loro compiti. A una osservazione attenta, le ragioni per cui guardare avanti ci sono: la
strada si è fatta più impervia e il consumismo potrebbe averci fiaccato, ma il popolo
italiano odierno sa di non essere da meno delle generazioni che lhanno preceduto. E
sa anche che le conquiste di ieri hanno oggi bisogno di essere riguadagnate: il
«parassitismo esistenziale» infatti è solo istinto di psicologie fragili e derelitte.
Il brontolio sordo non aiuta a vivere meglio, demotiva anzi ulteriormente.
La gente di questo Paese dà il meglio di sé nei momenti difficili:
certo, le occorre per questo un obiettivo credibile, per cui valga la pena impegnarsi.
Questo obiettivo cè, e coincide con il portare lItalia fuori dal guado in cui
si trova anche per un certo scoramento. Portarla fuori perché sia allaltezza delle
proprie responsabilità storiche e culturali. Il che significa darle il futuro che merita,
e che serve al mondo intero. LItalia ha una missione da compiere, lha avuta
nel passato e lha per il futuro.
Non deve autodenigrarsi! Bisogna dunque reagire con freschezza
di visione e nuovo entusiasmo, senza il quale è difficile rilanciare qualunque crescita,
perseguire qualunque sviluppo. La Chiesa pellegrina in Italia non intende sottrarsi alle
attese e alle responsabilità che le competono. Negli ultimi anni, in coincidenza col
dispiegarsi della crisi, essa ha intensificato la propria capillare presenza, a cerniera
tra il territorio e i bisogni della gente. Le iniziative molteplici e straordinarie delle
diocesi e quella stessa «Il prestito della speranza» promossa dalla
Conferenza Episcopale Italiana, si sono aggiunte alla fitta rete di vicinanza e di
solidarietà quotidiana; e testimoniano la partecipazione sincera della comunità credente
alle ansie comuni. Nel frattempo, anche il moltiplicarsi di impegni a favore delle
popolazioni più colpite e quelle più derelitte del mondo documenta la tensione che ci
pervade, e ci ha indotti a operare ogni risparmio e potare poste di bilancio consolidate
per concentrarci sui fronti oggi più esposti.
Fidandoci dellaiuto di Dio che mai manca, siamo intensamente
grati alla Caritas e alla Migrantes per quanto fanno ogni giorno, al di fuori di qualsiasi
pubblicità, canalizzando e dando sbocchi ravvicinati e credibili alla carità della
Chiesa e di molti italiani. Quanto alla discussione, non sempre garbata e informata, che
cè stata negli ultimi tempi circa le risorse della Chiesa, facciamo solo notare che
per noi, sacerdoti e Vescovi, e per la nostra sussistenza, basta in realtà poco. Così
come per la gestione degli enti dipendenti dalle diocesi: essa si ispira ai criteri della
trasparenza, senza i quali non potrebbe sussistere lestimazione da parte di molti.
Se abusi si dovessero accertare, siano perseguiti secondo giustizia, in linea con le norme
vigenti. Per il resto, ci affidiamo allintelligenza e allonestà degli uomini,
segnalando che risposte a nostro avviso esaurienti, seppur non troppo considerate, sono
già state offerte allopinione pubblica: segnalo per tutte la pagina a firma di
Patrizia Clementi, pubblicata su Avvenire lo scorso 21 agosto.
:::::::::::::: |
|
PER INDAGINE CONOSCITIVA
SUL "VALORE LEGALE" DEL TITOLO DI STUDIO
L'Intersindacale Nazionale Universitaria in audizione al Senato
UNA
DICHIARAZIONE CHIARA E MOTIVATA, IN FAVORE
|
ADU,
ANDU, CISAL-Docenti universitari, CISL-Università, CNRU, CNU, CoNPAss, FLC-CGIL, LINK,
RETE29Aprile, SNALS-Università, SUN - Universitas News, UDU, UGL-Università, UILPA-UR,
USB-Pubblico impiego
Roma, 7 giugno 2011
Comunicato unitario sul Valore legale del
titolo di studio.
Letto e consegnato alla Commissione Istruzione del Senato
Come associazioni e organizzazioni della docenza e degli studenti, crediamo che il valore
legale del titolo di studio rappresenti un elemento di certezza indispensabile nel nostro
Paese e una funzione di garanzia dello Stato sullequità e sulla correttezza dei
rapporti tra i cittadini, che individua con certezza i contenuti di conoscenza da
acquisire nellUniversità.
Riteniamo, inoltre, che laudizione di oggi abbia ad oggetto un argomento che non
pare coerente neanche con gli stessi contenuti della legge 240/10. Infatti, pur non
condividendo questa Legge, evidenziamo come già vi si preveda lattribuzione
allANVUR di competenze funzionali alla verifica della qualità dei corsi di studio.
Consideriamo il
mantenimento del valore legale del titolo di studio un dato centrale del sistema
universitario italiano e paventiamo che la sua abolizione possa incrementare le
diseguaglianze sociali ed economiche.
Ricordiamo, infine, come
la raccomandazione del Consiglio dei Ministri europeo del 16 maggio 2007 esalti la
responsabilità pubblica nellistruzione superiore; in particolare dette
responsabilità non debbano essere orientate esclusivamente al mercato e non possano
essere demandate in nessun modo ai privati nelle loro funzioni essenziali, soprattutto
riguardo alle attività di valutazione. |
CRUI
- Conferenza dei Rettori Italiani |

Marco Mancini
|
La CRUI si dà un nuovo
Presidente:
MARCO MANCINI *
* Nato nel 1957, prof.
ordinario di Glottologia e Linguistica nellUniversità degli studi
della Tuscia (Viterbo) |
|
LE PRIME DICHIARAZIONI DEL NEO-ELETTO
(Testo ripreso dal sito della CRUI)
Il mio mandato inizia in una fase molto delicata per
luniversità. ha detto Mancini subito dopo lelezione
Lapplicazione della 240/10 richiede attenzione e responsabilità. Se condotta
con la dovuta partecipazione e con grande senso delle istituzioni può trasformarsi in una
vera e propria opportunità per il rinnovamento e il rilancio delle università. E il
ruolo della CRUI in questa fase sarà cruciale.
Daltra parte lopinione pubblica ha delluniversità
unimmagine opaca e puramente difensiva, costruita spesso sullenfasi ossessiva
dei difetti e sullassordante silenzio rispetto ai risultati e alle eccellenze
ha aggiunto il nuovo Presidente della CRUI Questa logica va ribaltata.
La CRUI dovrà farsi amplificatore di una nuova visione delluniversità, basata sui
fatti e non sugli slogan, che porti a conoscenza della politica e dellopinione
pubblica ciò che luniversità sta facendo e continuerà a fare per il Paese.
Tuttavia sarebbe ingenuo pensare che qualunque progetto di rilancio possa essere
fatto a costo zero ha concluso Mancini Accanto allimpegno
delluniversità nei confronti della società è necessaria una rinnovata presa di
coscienza da parte dello Stato e della politica rispetto alla partita che si sta giocando
sul piano internazionale. Il progressivo definanziamento delluniversità sta
conducendo linnovazione nel nostro Paese a minimi epocali, che difficilmente potremo
recuperare se la tendenza non si inverte immediatamente. Proseguire sulla strada che vede
lalta formazione e la ricerca come spese e non come investimenti equivale a mettere
una pesantissima ipoteca sul futuro di intere generazioni. Nellanno in cui ricorre
il centocinquantesimo anniversario della nostra storia comune sarebbe auspicabile un
segnale evidente, e non semplicemente accennato, di un cambiamento di tendenza. |
Nino
Luciani, Alcuni riferimenti per riprendere il cammino, anzi
una lettera di Piero Tosi del dic. 2005
La vicenda, del dissolvimento del sistema universitario attuale, nasce dalla
sottomissione della CRUI, all'idea (del Governo) della "valutazione basata su dati
oggettivi", in cambio della promessa del rifinanziamento dell'università, ma solo
dopo.
In realtà si trattava di un trucco mediatico, che usava strimentalmente alcuni
scandali concorsuali (veri !), per dissolvere il sistema universitario pubblico.
Per memoria, si sappia che il cosiddetto sistema della valutazione fu una
invenzione della "sinistra", proposta in parlamento sul finire della
approvazione della legge Moratti nel 2005, allora respinta dalla Moratti, e poi ripresa
dalla Gelmini. Questo spiega perchè destra e sinistra marciarono d'amore e d'accordo fino
al 29 luglio 2010, quando la legge Gelmini ebbe il primo test in Senato.
Solo più tardi subentrerà il divorzio tra destra e sinistra, quando quel
trucco fu scoperto.
Tutti i Rettori e professori sanno che quella "valutazione" è una
ricognizione statistica di indizi oggettivi di produzione di ricerca, che sono utili alla
valutazione "vera", se sono soggetti a giudizio di commissioni scientifiche.
Direi, a questo punto, se CRUI di nuovo ci deve essere, che
occorra un risveglio, e riprendere il cammino laddove fu interrotto (quello di Piero TOSI), in primis, e seguire
"attivamente" la formazione dei decreti attuativi della nuova legge. Questo
vuole dire ricostituire l'unità dei Rettori e richiamare le associazioni unversitarie al
tavolo della CRUI.
Direi che i punti di comune memoria dovrebbero essere:
1) L'università è "una" e deve aver sedi uniformemente nel Paese:
almeno una università "regionale", e che dovrà essere finanziata
aggiuntivamente se non ha i mezzi (questo per un periodo transitorio, in attesa della
maturazione dei numeri).
2) ll FFO gira attualmente intorno a 7 miliardi lanno. Nel 2002 (anno delle
prime turbolenze didattiche delle Università italiane) il FFO fu di 6,2 miliardi. Tenuto
conto che, a causa dellEuro, in quegli anni scoppio la grande inflazione che
dimezzo' il potere dacquisto del reddito fisso (lavoro
dipendente e pensionati, in generale), il FFO, se fosse riportato in termini
reali a quello del 2002, dovrebbe essere di 12 miliardi;
4) Il DPEF - Documento di programmazione economica e finanziaria del Governo (Allegato,
pag. 37, luglio 2010) indica in 15,8 (ripreso da un documento dell'OCSE) il rapporto
tra studenti e professori di ruolo da applicare nelle Università. Si chiarisca cosa
intendeva il Governo con questo parametro. |
Roma, 21 dicembre 2005
Da Piero TOSI, Presidente della CRUI
Ai Rettori delle Università ed Istituti Universitari Italiani
Cari Colleghi, facendo seguito alla discussione nell'Assemblea del 15
dicembre, mi permetto qui, di seguito, di riprendere con voi il discorso sulla
"Costituente per l'Università" riassumendo le impostazioni che abbiamo
convenuto di adottare ed insieme uno schema di lavoro per i singoli gruppi nei quali si
articolerà 1'attività che intendiamo sviluppare. Lo scopo che ci si propone con la
Costituente non è tanto quello di mettere a punto od affinare le proposte che la CRUI ha
sviluppato nell'ultimo periodo sui singoli argomenti e di farli conoscere all'esterno.
In realtà, "la Costituente" dovrebbe avere un diverso
scopo: essa dovrebbe rappresentare l'occasione per provocare un dibattito ordinato sui
temi che ci stanno più a cuore evitando che tale dibattito si esaurisca
nell'improvvisazione e nella povertà degli slogan.
Lo scopo è di far sì che la CRUI, con tale iniziativa, si trovi a guidare
ed indirizzare un vero e proprio movimento di riflessione comune della società italiana,
in sue significative articolazioni, sull'Università. Non ci nascondiamo che lo scopo sia
ambizioso, ma sappiamo che sarà tanto più compiutamente raggiunto quanto più
riusciremo, pur senza rinunciare ad un ruolo di forte presenza e di guida discreta e ferma
del dibattito, ad aprire la riflessione sui temi dell'università ad un pubblico ampio e
variegato, espressione di sensibilità diverse e anche antagoniste: nella misura in cui
sapremo coinvolgerle e chiamarle al confronto, infatti, potremmo proporre, alla fine del
processo, il risultato di sintesi del dibattito come frutto di un confronto senza
pregiudizi ed ostilità, che certamente non potrà essere accusato di autoreferenzialità.
Ed è dunque essenziale che ci si impegni da parte nostra più nello svolgere tale ruolo
di stimolo e di indirizzo che non nel riproporre nuovamente ipotesi di soluzioni che, se
anteposte al dibattito, sarebbero percepite come il frutto di un pregiudizio o, peggio, di
un preconcetto.
Credo non sia necessario ribadire che, nelle forme ritenute più congrue, ciascuno
dei Colleghi del Comitato di Presidenza che guiderà i singoli gruppi si porrà il
problema di realizzare forme di coinvolgimento di esponenti della società civile e del
mondo della cultura che, nei singoli casi, appaiano più adeguati a partecipare ad un
dibattito a più voci. La scelta di tali esponenti sarà, naturalmente, frutto della
iniziativa e della responsabilità di ciascun gruppo: ma credo che nessuno di noi farà a
meno del suggerimento e dell'ausilio dei Colleghi, nel faticoso compito di individuare gli
interlocutori più adatti.
È essenziale, inoltre, comprendere che la "Costituente", nel suo
valore oggettivo e nei suoi esiti, si accrediterà con tanta maggior forza quanto maggiore
sarà il coinvolgimento di esponenti autorevoli della società civile e delle diverse
componenti del nostro mondo universitario. La Conferenza, dal canto suo, sarà tanto più
fortemente legittimata a sostenere rispetto all'opinione pubblica ed alle stesse forze
politiche le proprie richieste quanto più queste saranno adeguatamente supportate dal
convinto sostegno di significative componenti dell'insieme dei protagonisti del dibattito
che saremo stati in grado di suscitare e promuovere. Stabilire se il coinvolgimento delle
componenti delle università debba essere limitato alla organizzazione di alcuni momenti
di confronto interno ai singoli organi di ciascun Ateneo, ovvero estesa sino a comprendere
l'espressione di contributi come elementi di arricchimento del dibattito da parte di
alcune componenti quali Dipartimenti o Facoltà delle diverse sedi, è questione che può
trovare soluzioni diverse. a seconda della tipologia dei temi e della concreta
disponibilità delle strutture universitarie a rendersi protagoniste di tale dibattito.
Va osservato, infine, che l'iniziativa, per i caratteri appena descritti, va
considerata un processo che si apre ora ma che è destinata a chiudersi solo nei prossimi
mesi, dopo l'insediamento del nuovo Governo. In conformità a quanto fu annunciato nella
Relazione di settembre, la Costituente dovrebbe essere infatti la struttura organizzativa
di un dibattito che abbia anche, come propria finalità, quello di richiedere alle forze
politiche che vinceranno le prossime elezioni l'impegno a promuovere gli Stati
generali dell'Università: sede di confronto adeguata per
ottenere impegni precisi per il futuro del nostro sistema universitario. Sul piano più
propriamente operativo, i lavori della Costituente dovranno essere dunque sviluppati
attraverso una serie di incontri di carattere istruttorio per la stesura di un documento
finale.
.....
.....
Con i migliori auguri di buon lavoro, un cordiale saluto a tutti, confidando per
tutti in un anno 2006 più sereno.
PIERO TOSI, Presidente della CRUI |
|
|
Nel 150°
anniversario dell'Unità d'Italia:
Ulteriori motivi di orgoglio e felicità per la gente d'Italia |
 |
In piena unione con tutti gli italiani,
Universitas news vuole concorrere a festeggiare l'unità politica d'Italia, con
due contributi:
| 1 - |
con due passi del Canzoniere
di F. Petrarca, imparato a scuola,
fin da piccoli; |
| 2- |
offrendo un lungo elenco, pur se "incompleto",
delle invenzioni degli Italici, fin dalle origini storiche |
|

Francesco Petrarca
|
Dal CANZONIERE DI FRANCESCO PETRARCA (1300)
" Italia mia, benché 'l parlar sia indarno
a le piaghe mortali
che nel bel corpo tuo sí spesse veggio,
piacemi almen che ' miei sospir' sian quali
spera 'l Tevero et l'Arno,
e 'l Po, dove doglioso et grave or seggio.
Rettor del cielo, io cheggio
che la pietà che Ti condusse in terra
Ti volga al Tuo dilecto almo paese.
Vedi, Segnor cortese,
di che lievi cagion' che crudel guerra;
e i cor', che 'ndura et serra
Marte superbo et fero,
apri Tu, Padre, e 'ntenerisci et snoda;
ivi fa che 'l Tuo vero,
qual io mi sia, per la mia lingua s'oda.
....... |
.....
" Non è questo 'l terren ch'i' toccai pria?
Non è questo il mio nido
ove nudrito fui sí dolcemente?
Non è questa la patria in ch'io mi fido,
madre benigna et pia,
che copre l'un et l'altro mio parente?
Perdio, questo la mente
talor vi mova, et con pietà guardate
le lagrime del popol doloroso,
che sol da voi riposo
dopo Dio spera; et pur che voi mostriate
segno alcun di pietate,
vertú contra furore
prenderà l'arme, et fia 'l combatter corto:
ché l'antiquo valore
ne gli italici cor' non è anchor morto. |
INVENZIONI DEL
"GENIO DEGLI ITALICI"
Elenco incompleto, ricostruito in
modo libero, di elementi presi dal libro di: Rino Camilleri,
Doveroso elogio degli Italiani, Ed. BUR, 2001) e qui riorganizzato in
ordine alfabetico |
| -
Acido salicilico, inventato d al Raffaele Piria, e che con aggiunta di acido acetico (nel
1897, da parte di Felix Hoffman) diverrà l'aspirina, nel XIX secolo; - Acqua di
colonia, inventata da Giovanni Maria Farina nel XVIII secolo;
- Aereo a reazione inventato da Giovanni Caproni e Secondo Campini nel XX secolo;
- Albero a camme, compare in Toscana nel X secolo;
- Albero di bompresso (che permette di navigare col vento di fianco) , inventata dai
Romani nel I secolo d.C..;
- Aliscafo inventato da Enrico Forlanini nel XX secolo.;
- Ammoniaca (prima, solo gassosa) liquefatta da Liberato Giovanni Baccelli, nel
XIX secolo;
- Anatomia patologica, fondata da Giovanni Battista Morgagni (1761);
- Anello di fidanzamento con diamante, compare a Venezia nel XV secolo;
- Anticiclone delle Azzorre, scoperto da Luigi De Marchi, nel XIX secolo;
- Armi da fuoco portatili compaiono in Italia nel XIII secolo;
- Assicurazioni sulla vita, inventate da Lorenzo Tonti nel XVII secolo ;
- Asteroide, Cerere, il primo è scoperto da Giuseppe Piazzi, nel XIX secolo.;
- Autostrada del mondo, la prima nel mondo è la Milano-Laghi nel XX secolo;
- Bagni termali nel II secolo a.C., a Roma;
- Balestra, inventata dai Romani nel I secolo d.C.;
- Banca moderna, la prima nasce a Genova nel XV secolo;
- Barile, inventato dai Romani nel I secolo d.C.;
- Barometro inventato da Evangelista Torricelli nel XVII secolo;
- Bicicletta, ideata da Leonardo da Vinci nel XV secolo;
- Bilancia idrostatica, ottenuta da Archimede, in base al principio di Archimede, nel
III secolo a.C.;
- Bodoni, caratteri tipografici, ideati da Giambattista Bodoni nel XVIII secolo ;
- Bombarda compare in Italia nel XIII secolo;
- Caffettiera moka express, inventata da Alfonso Dialetti) nel XX secolo;
- Calcestruzzo, entra in uso a Napoli, fatto con pietra vulcanica (pozzolana, da
Pozzuoli), calce e acqua, nel II secolo a.C.;
- Calcio fiorentino, primo gioco di palla a squadre nasce a Firenze nel XIII secolo ;
- Calendario ""giuliano", introdotto da Giulio Cesare nel 46 a.C.";
- Calendario "gregoriano" (ancora valido) nel 1582 dal papa Gregorio
XIII.";
- Calzini (udones) compaiono a Roma nel IV secolo a. C. ;
- Campo magnetico rotante, inventato da Galileo Ferraris, nel XIX secolo;
- Canale di Suez, progettato da Luigi Negrelli, nel XIX secolo ;
- Cannocchiale astronomico, inventato da Galileo Galilei nel XVII secolo;
- Carrello cinematografico inventato da Giovanni Pastrone nel XX secolo;
- Carrucola, inventata nel IV secolo a.C. da Archila di Tarante;
- Carta stagnola, compare in Italia nel XV secolo;
- Cellule cancerogene, individuate da Renato Dulbecco (Nobel per la medicina) nel XX
secolo ;
- Champagne, inventato dal benedettino Francesco Scacchi (1335), tre secoli prima di
Perignon;
- Compasso, inventata dai Romani nel I secolo d.C.;
- Concerto musicale , creato dal bolognese Adriano Banchieri nel XVI secolo;
- Corsivo, inventato da Aldo Manuzio nel XV secolo;
- Crema emolliente inventata da Galeno nel II secolo d.C.;
- Cruciverba inventato da Giuseppe Airoldi nel XIX secolo ;
- Cupola (la prima è quella del Pantheon), inventata dai Romani nel I secolo d.C. ;
- Declinazione magnetica, intuita da Cristoforo Colombo nel XV secolo;
- Dentiera inventata nel VIII secolo a.C dagli etruschi (che trapiantano anche denti
d'oro, d'avorio e d'osso).;
- Dizionario alfabetico, il primo è compilato dal bergamasco Ambrogio Calepino nel XVI
secolo. ;
- Docente universitaria donna, Laura Bassi, la prima nella storia ;
- Elettroshock, inventato da Ugo Cerletti nel XX secolo. ;
- Elicottero moderno inventato da Corradino d'Ascanio nel XX secolo.;
- Enciclopedia delle scienze, la prima ("Naturalis Historia") è di Plinio il
Vecchio nel 77 d.C.;
- Energia elettrica per via geotermica, ottenuta da Piero Ginori Conti nel XX secolo
(1904);
- Fattore di crescita neurale, scoperto da Rita Levi Montalcini (Nobel per la medicina)
nel XX secolo;
- Fecondazione artificiale, ideata da Lazzaro Spallanzani, nel XIX secolo. ;
- Ferro da stiro, inventata dai Romani nel I secolo d.C.;
- Fisarmonica, inventata da Paolo Soprani, nel XIX secolo.;
- Forchetta, compare in Toscana nell'XI secolo;
- Fotografia della corona solare, la prima - 1842 - è fatta di Maiocchi, nel XIX
secolo;
- Funicolare, la prima a Napoli, nel XIX secolo ;
- Futurismo inventato da Filippo Tommaso Marinetti nel XX secolo.;
- Gelato, inventato dal toscano Bernardo Buontalenti nel XIV secolo;
- Generatore di corrente (dinamo), inventato da Antonio Pacinotti , nel XIX secolo;
- Gioco del lotto, il primo, nasce a Genova nel XVI secolo;
- Lampadina di Edison, migliorata da Arturo Malignani (portandone la durata da 100 ore
a 800 ore, e da luce rossastra a luce bianca e intensa), nel XIX secolo;
- Legge di Avogadro (volumi uguali di gas, alla stessa temperatura e pressione,
contengono lo stesso numero di molecole), scoperta da Amedeo Avogadro, nel XIX secolo. ;
- Libri tascabili, inventati da Aldo Manuzio nel XV secolo ;
- Macchia rossa di Giove, scoperta da Giandomenico Cassini nel XVII secolo ;
- Macchina da scrivere, inventata da Giuseppe Ravizza, nel XIX secolo.;
- Macchina seminatrice, inventata dal bolognese Taddeo Cavallini nel XVI secolo;
- Malattie infettive, individuate, per primo, da Gerolamo Fracastoro nel XVI secolo;
- Mappa di Marte, la prima è disegnata da Francesco Fontana nel XVII secolo;
- Martello pneumatico, inventato da Ernesto Curri nel XX secolo; |
-
Melodramma, ideato da Jacopo Peri XVI secolo; - Metodo scientifico moderno: i suoi
caratteri sono dettati per primo da G. Galilei nel XVII secolo;
- Microchip, inventato da Federico Faggin ) nel XX secolo;
- Moderna elica navale, ideata da Giuseppe Ludovico Ressel, triestino, nel XIX secolo;
- Moto alternato in rotatorio e altro: la macchina per la trasformazione dell'uno
nell'altra è inventata da Leonardo da Vinci nel XV secolo;
- Motore a scoppio, creato da Felice Matteucci ed Eugenio Barsanti nel XIX secolo;
- Motore a stella per aerei inventato da Alessando Anziani nel XX secolo.;
- Motore elettrico, ideato da Galileo Ferraris nel XIX secolo (1883);
- Musica "Jazz" , inventata dall'italo-americano Nick La Rocca (1917, primo
disco) ) nel XX secolo;
- Neuroni, scoperti da Camillo Golgi (premio Nobel per la medicina) , nel XIX secolo ;
- Nitroglicerina (su cui lavor, poi, Alfredo Nobel per ottenere la dinamite -
1867), inventata da Ascanio Sobrero nel XIX secolo;
- Notazione musicale è ideata da . Guido d'Arezzo nell'XI secolo;
- Novella, genere letterario creato da Giovanni Boccaccio nel XIV secolo;
- Nutella, inventata da Michele Ferrero) nel XX secolo;
- Ocarina, costruita da Giovanni Donati, nel XIX secolo.;
- Occhiali compaiono a Pisa nel XIII secolo ;
- Orologio meccanico, detto ""svegliatore monastico"" perchè in
uso nei monasteri, compare nell'XI secolo";
- Orologio pubblico: i primi comparvero su campanili, in Italia, nell'anno 1000;
- Oscillazioni isocrone del pendolo: le relative leggi sono intuite da Galileo Galilei
nel XVII secolo;
- Pantaloni, i primi sono fatti a Venezia nel XVI secolo nel XVI secolo;
- Pantelegrafo (antenato del fax) creato da Giovanni Caselli nel XIX secolo.;
- Particelle Zeta, individuate da Carlo Rubbia (Nobel per la fsica) nel XX
secolo.;
- Partita doppia della contabilità è creata da Luca Pacioli nel XV secolo;
- Periodo di rotazione di Venere, scoperto da Giovanni Schiaparelli, nel XIX secolo;
- Pianoforte, costruito da Bartolomeo Cristofari nel XVIII secolo;
- Pila elettrica, inventata da Alessandro Volta, nel XIX secolo;
- "Pinocchio", il libro più tradotto dopo la Bibbia, scritto da Carlo
Lorenzini (""Collodi""), nel XIX secolo;
- Pistola a tamburo (nel 1833, due anni prima di Colt), inventata da Francesco Antonio
Broccu, nel XIX secolo.;
- Pizza, compare a Napoli nel X secolo ;
- Pneumotorace artificiale per la cura della tubercolosi, inventato da Carlo Forlanini,
nel XIX secolo.;
- Polipropilene (cioè, la plastica) inventato da Giulio Natta nel XX secolo.;
- Polo nord, sorvolato la prima volta Da Umberto Nobile, con un dirigibile, nel XX
secolo;
- Portolano, il primo compare a Pisa nel XIII secolo;
- Preservativo moderno, ideato da Gabriele Falloppio nel XVI secolo;
- Prospettiva, le sue regole sono elaborate e codificate, rispettivamente, da Filippo
Brunelleschi e da Leon Battista Alberti nel XIV secolo;
- Protuberanze solari scoperte da Angelo Secchi , nel XIX secolo;
- Quotidiano, introdotto nel I secolo a. C. da Giulio Cesare con gli Acta Diurna che
informano delle decisioni del Senato;
- Radio, inventata da Guglielmo Marconi nel XX secolo;
- Radiogoniometro (determina la provenienza dei campi magnetici e il trasmettitore che
li emette), inventato da Alessandro Artom nel XX secolo;
- Raggi cosmici , scoperti da Bruno Rossi nel XX secolo.;
- Reazione nucleare a catena, provocata da Enrico Fermi nel XX secolo;
- Riscaldamento centralizzato, inventata dai Romani nel I secolo d.C.;
- Rubinetto creato dai romani nel I secolo a.C.;
- Ruota da bicicletta lenticolare, inventata da Antonio Dal Monte ) nel XX secolo;
- Salsa piccante compare a Roma nel III secolo a.C.;
- Satelliti di Giove, scoperti da Galileo Galilei nel XVII secolo;
- Sciopero (il primo della storia - 1378 - a Firenze, da parte dei "ciompi"
fiorentini, lavoratori della lana; il secondo a Londra - 1396 - da parte dei marinai
veneziani)";
- Scooter inventato da Corradino d'Ascanio nel XX secolo;
- Sfigmomanometro, inventato da Scipione Riva Rocci, nel XIX secolo. ;
- Siluro, inventato da Giovanni Battista Luppis, nel XIX secolo.;
- Sismografo, inventato da Luigi Palmieri , nel XIX secolo;
- Sonetto è inventato dal siciliano Jacopo da Lentini nel XIII secolo;
- Spaccio pubblico di acquavite, il primo compare a Modena nel XV secolo;
- Stenografia inventata nel 63 a.C. Marco Tullio Tirono.;
- Suole per scarpe in gomma, create da Vitale Bramani nel XX secolo. ;
- Telefono, inventato da Antonio Meucci, nel XIX secolo;
- Telescrivente inventata da Luigi Cerebotani nel XX secolo.;
- Teorema di Pitagora, inventato da Pitagora, nel VI secolo a.C , a Crotone.;
- Termocoppia (che misura piccole differenze di temperatura) ideata da Leopoldo Nobili,
nel XIX secolo.;
- Termodinamica, le relative leggi sono scoperte da Galileo Galilei nel XVII secolo;
- Termometro inventato da Santorio Santorio nel XVII secolo;
- Torta nuziale (che viene buttata addosso alla sposa) introdotta da Romani nel I
secolo a.C..;
- Trapianto di pelle, il primo è eseguito da Gaspare Tagliacozzo nel XVI secolo;
- Trasporto pubblico a trazione elettrica, il primo a Firenze, nel XIX secolo (1890);
- Trattato di architettura, il primo è di Vitruvio nel I secolo d.C. ;
- Università, la prima nasce a Bologna nel XI secolo (988 ?);
- Vaccino contro la pertosse (tramite ingegneria genetica), scoperto da Rino Rappuoli)
nel XX secolo;
- Vento solare, scoperto da Bruno Rossi nel XX secolo.;
- Violino, costruito da Gasparo Bardotti nel XVI secolo;
- Vite, inventata nel IV secolo a.C. da Archila di Tarante. ;
- Vite senza fine, ottenuta da Archimede, nel III secolo a.C.;
-Volta a crociera, compare a Roma nel II secolo d.C. |
Federalismo fiscale municipale
Boomerang
per la Lega Nord |
La
cartina di tornasole perchè il federalismo sia
una cosa vera è il taglio
delle unghie dello Stato, a favore dei Comuni, almeno sul fronte fiscale,
vale dire una diversa ripartizione delle attuali imposte, tra lo Stato e i Comuni.
Ma questo non sta avvenendo, anzi si va verso la creazione di
imposte
aggiuntive per i Comuni, con danno grave per tutti i cittadini (Nord e Sud).
|
Nino Luciani*, Federalismo
fiscale, boomerang sulla Lega Nord
Premessa. In questo articolo, integro quello
della precedente edizione ( "FEDERALISMO
FISCALE" DEI COMUNI ? ) . Il punto è che la legge delega
(vista per quell'articolo) mi era apparsa un buon viatico per il federalismo fiscale dei
Comuni, perchè pareva farsi carico anche dei problemi "negativi" creati dal
federalismo, e accettabili se minimizzati.
Ma in chiusura del sipario, le cose stanno prendendo un'altra piega,
per cui il negativo prevarra' sul positivo. E questo spiega il cambiamento di posizione
(adesso contrario) del Sen. Mario Baldassarri, prof. ordinario. di economia.
Riprendo da alcuni punti.
1) I grandi Comuni svolgono oggi compiti fondamanetali per i
servizi sociali e per l'economia, e tuttavia sono costretti ad operare in grande
compressione, a causa del fatto che le loro finanze dipendono largamente da trasferimenti
dallo Stato e dalle Regioni.
Dalla Relazione Generale sulla situazione economica del Paese (2009,
Ministero dell'economia e delle finanze, vol. III, pag. 224) risulta che le entrate
totali dei Comuni sono 75 miliardi di euro, di cui solo 21 miliardi da entrate tributarie,
e la differenza (54 miliardi) viene da trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni.
Il fatto che la differenza venga da trasferimenti, vuol
dire che, per programmare le spese, debbono prima attendere tutte approvazioni annuali
delle leggi di bilancio (di Stato e Regioni), che arrivano localmente con grandi ritardi.
Ne deriva anche che i Comuni sono costretti a ricorrere alle banche per anticipazioni,
almeno per l'urgenza, e questo fa sì una parte dei soldi si perda in interessi pagati
alle banche (3 miliardi).
Si conclude che è necessario dotarli di entrate fiscali proprie,
almeno per un 60-70% ( in luogo del 28% attuale ). 2)
NO ad una fiscalità troppo differenziata, e aggiuntiva, da Comune a Comune. A
causa delle diverse capacità contributive e dei diversi gusti locali, ci sarà una
fiscalità troppo differenziata, che finirà per distorcere la libera circolazione delle
persone, dei capitali, delle merci. E' tornare ai dazi fiscali, aboliti nel 1931.
E' una problematica analoga a quella che si è posta agli Stati europei
quando si sono proposti di fare il Mercato Comune e poi l'Unione Europea.
Per fare un esempio, l'imposta di soggiorno fu abolita 20 anni fa, su richiesta
della Germania. Perchè adesso la si vuole rimettere ? L' IMU sulle seconde case graverà
sui non residenti, che (non votando) non potranno controllare i Sindaci dove insistono le
case e ne deriveranno degli abusi fiscali, e anche un incentivo per i Comuni turistici ad
espandere l'edificabilità, senza più rispetto per il territorio (vedi Lidi di
Comacchio).
In generale ogni fiscalità differenziale (ossia in più o in meno) da
Comune a Comune crea una distorsione, tra territori, incompatibile con l'economia di
mercato, perchè non vi corrispondono automaticamente maggiori servizi comunali.
Ma siccome i Comuni vanno dotati di entrate proprie, il solo modo di minimizzare
gli effetti distorsivi è definire un sistema fiscale nazionale unitario, e su
questa base ripartire le varie imposte tra gli enti dei vari livelli.
Questo è un discorso molto semplificato e ci sarebbero molte precisazioni da
fare... .
Tuttavia, non si sta facendo così. Il motivo è che lo Stato,
trovandosi in difficoltà, vuole conservare le proprie entrate fiscali. La conseguenza è
che il federalismo viene fatto con imposte aggiuntive, ma questa è una
contraddizione rispetto al concetto di federalismo, che ha un senso solo se lo Stato
diminuisce il proprio spazio, a favore degli enti locali..
Non è finita. Alcune di queste imposte sono, poi, relativamente di gettito
modesto, rispetto al costo amministrativo di riscossione. A cosa serve una imposta che
procura 100 euro, se il prelevarle costa 150 ?
3) Il criterio per la quantificazione del riparto. Nel
programma di governo, l'abbattimento della fiscalità sarebbe dovuto essere conseguente
all'abbattimento della spesa pubblica. E una cosa di questo genere richiede un programma
graduale di riforma strutturale dello Stato, in più anni (almeno 10).
I Governi di Berlusconi stanno avvicinandosi ai 10 anni, ma da
Tremonti abbiamo visto solo tagli congiunturali a man bassa, molto dannosi. Non si fa
così.
Il risultato è che il federalismo di Tremonti, non essendo
successivo alla riforma dello Stato, può essere solo un aggravio di fiscalità per il
cittadino, e quindi un inganno rispetto a come era stato giustificato.
Qualora si persistesse nel farlo in queste condizioni, e
quindi con imposte aggiuntive, i cittadini del Nord non rideranno: in questo senso il
federalismo fiscale si sta risolvendo in boomerang per la Lega Nord.
Entrate dei Comuni - 2008
| |
milioni di |
% |
| Entrate tributarie |
20.985 |
28,1% |
| Trasferimenti statali |
16.911 |
22,7% |
| Trasferimenti da altri enti pubblici |
13.302 |
17,8% |
| Altr entrate |
23.379 |
31,3% |
| Totale |
74.577 |
100,0% |
|
Una idea per la quantificazione del riparto delle entrate tra Stato e
Comuni, viene dalla tabella, qui a fianco.
Si vede che, in totale, i trasferimenti pubblici sono il 40,5% delle
entrate dei Comuni.
Di essi, i trasferimenti statali sono il 22,7% del totale.
Teoricamente, questi dovrebbero cessare ed essere sostituiti da quote di tributi erariali
ceduti direttamente ai Comuni.
Ci sono, poi, trasferimenti da enti pubblici per il 17,8%. Presumo che,
per gran parte, siano soldi trasferiti dallo Stato alle Regioni, e da queste girati ai
Comuni. Teoricamente, anche questi dovrebbero cessare ed essere sostituiti da quote di
tributi erariali ceduti direttamente ai Comuni. |
4) Rimane da considerare la partita dei trasferimenti statali ai Comuni
( poca roba al Nord). Questa impostazione vale, però, solo come criterio di
base, perchè rimane aperto il problema che ci sia un fondo statale perequativo. Infatti,
pur a federalismo attuato, sopratutto in prima attuazione, lo Stato dovrebbe di
garantire ai Comuni almeno la stessa cifra, di prima della nuova legge (in attesa di
finanziarli in base al costo standard, a tempo debito).
Dei suddetti trasferimenti, la metà circa (pari al 20% del totale delle
entrate) potrebbe costituire il Fondo perequativo totale, di cui uno Statale e uno
Regionale. Anche questo criterio, qui indicato velocamente, andrà perfezionato con cifre
di dettaglio, di cui non si dispone, dai documenti ufficiali.
La detta garanzia varrà, però, in pratica, soprattutto per il Sud, perchè
con relativa bassa capacità contributiva.
5) Conclusioni. Il federalismo fiscale può partire validamente solo
se fondato su un diverso riparto delle "attuali imposte", tra Stato e Comuni.
No a imposte aggiuntive.
Se così non fosse, i cittadini della Lega Nord rischierebbero di
essere doppiamente gabbati: pagherebbero imposte aggiuntive, ma perderebbero parte dei
trasferimenti statali, senza avere servizi aggiuntivi, senza considerare che la
correlazione "maggiori imposte, maggiori servizi" non è automatica.
Nino Luciani
* Professore Ordinario di Scienza delle Finanze |
Nino Luciani*, Auspicabile la partenza del federalismo
fiscale,
in uno spirito unitario nazionale, viatico per riforma Governabilità dello Stato
* Ordinario di scienza delle finanze
. |
1.- "Federalismo fiscale" versus Governabilità dello Stato. Mi
parrebbe importante dare il via al federalismo fiscale municipale, in uno spirito unitario
dei partiti di maggioranza e di opposizione. Non è un fatto solo della Lega Nord.
Non è, poi, trascurabile che, esso può essere di grande apporto alla
rasserenamento della politica, in favore della riforma della Governabilità dello Stato.
Tutto più difficile se i Comuni stanno male.
Ma andando indietro nella storia dello Stato unitario, fino a
150 anni fa, si trova che lo Stato unitario ha represso, in alternanza di periodi, le
autonomie e l'ha fatto con lo strumento finanziario: da un lato obbligare Comuni a molte
funzioni, dall'altro far dipendere dal centro il grosso del finanziamento. Ma lasciamo il
pianto e pensiamo al futuro.
E' un fatto che i grandi Comuni svolgono oggi compiti fondamentali per
la socialità e per lo sviluppo del Paese. Si pensi alle varie imprese municipalizzate, di
area ampia, per l'acqua, il gas, la nettezza urbana, la tutela ambientale.
Pertanto, il dare una adeguata autonomia finanziaria ai Comuni,
con entrate fiscali certe, è non solo una necessità funzionale e programmatica, ma anche
una ragione di economia di costi. Basti pensare al monte "interessi" su debiti,
che i Comuni debbono pagare a titolo di anticipazione finanziaria alle banche, per ritardo
dei finanziamenti statali.
2.- Tuttavia l'autonomia fiscale crea problemi nuovi, che vanno
minimizzati.
a) Le ragioni dello Stato unitario richiedono la libera
circolazione delle merci, delle persone e dei capitali nel territorio dello Stato. Per
questo i dazi comunali furono aboliti nel 1931. Essi erano anche diversi da Comune a
Comune.
Però, una pluralità di imposte diversificate da Comune a Comune, e
da Stato a Comune, possono essere l'equivalente del ritorno ai dazi. Il modo di
minimizzare questo impatto è definire preliminarmente un sistema fiscale
unitario e, dentro questo sistema, ripartire le fonti fiscali tra Stato e Comuni,
con facoltà di variare le aliquote dentro un range.
Nella tradizione della scienza delle finanze, andrebbero date ai
Comuni le imposte sul patrimomio e le imposte sui consumi (o quote di essi).
b) Il federalismo fiscale è per definizione fondato su una
pluralità degli enti tassatori (Stato, Regioni, Province, Comuni),
mentre "la tasca del contribuente è unica". Questa
pluralità crea per sua natura una "concorrenza" tra enti. Chi arriva primo è
avvantaggiato nel portare via ....e l'ultimo può rimanere asciutto. Per questo, una
qualche decisione ci dev'essere a monte, sulla pressione fiscale globale massima,
non superabile, eventualmente distintamente tra grandi aree del Paese.
La decisione potrebbe essere presa dal parlamento, su proposta
delle Regioni, in un orizzonte temporale quinquennale, a inizio legislatura
c) la capacità contributiva nei Comuni è diseguale da area ad area.
Ne deriva che nei vari Comuni, il gettito è differenziato, e questo è un impedimento
alla prestazioni di servizi sociali uniformemente nel Paese.
Al tempo tesso, questa uniformità è un interesse generale. Infatti:
- se un bergamasco ha bisogno dell'ospedale mentre si trova a Palermo, deve
potersi curare a Palermo e subito, non dovere tornare a Bergamo, quando sarà troppo
tardi;
- se i servizi ortopedici del Sud sono inefficienti, i meridionali
intaseranno gli ospedali di Bologna, cosa che avviene, con grosse fila di attesa per
tutti, compreso per gli Emiliani..
Per questo il riequilibrio finanziario dello Stato rimane
fondamentale, per cifre consistenti, e con vincolo di destinazione.
d) I nostri Comuni sono tanti e molto diversi come dimensione. Precisamente
ci sono 8.150 Comuni, di cui il 75% ha meno di 2000 abitanti, e altri ulteriormente
meno. Ne deriva l'attribuzione del potere fiscale uniforne è spesso un non senso, come
pure la distribuzione del fondo statale perequativo in base al costo standard è non ha
senso.
Se devono calare i costi amministrativi, occorre ridisegnare le
dimensioni comunali "di base" per l'attribuzione di funzioni. Si potrebbe
prendere a riferimento l'area provinciale, e attribuire al Comune di area provinciale
"tutte" le funzioni comunali, ma con facoltà di delegare, a cascata, ai Comuni
minori ricompresi nell'area, parte delle funzioni medesime in ragione della dimensione.
Sarebbe lo stesso schema del decentramento attuale dei Comuni nei confronti dei quartieri
e frazioni).
Non credo alle soluzioni, tipo incentivo alle associazioni tra comuni
e alle consorziazioni.
In ogni caso, in prima attuazione, lo Stato deve garantire che il
fondo perequativo a ciascun "Comune di area provinciale" un finanziamento non
minore del costo storico.
Conclusione. Direi che l'attuale legge sul federalismo
fiscale vada largamente nel senso sopra indicato, meno per il riordino territoriale dei
Comuni.
Direi anche che, una volta che si assumesse come riferimento locale il
Comune di area provinciale, si dovrebbero attribuire a questo grande Comune anche le funzioni
delle Province, invece da abolire. Nino Luciani |
Sulla politica economica del
Governo |
VISTOSE INSUFFICIENZE DEL GOVERNO NEL
RISOLVERE LA CRISI ECONOMICA
Serve una decisa politica di rilancio dei consumi e delle esportazioni
LE CIFRE CHE PARLANO DA SOLE SU TREMONTI
***
|
1.- "Crisi
economica". La ricostituzione del flusso circolare del reddito passa
per il rilancio dei consumi. Questo richiede l'apporto delle classi di reddito medio-alte,
notoriamente con relativa più alta propensione al risparmio, anzi ulteriormente aumentata
nell'attuale periodo di incertezzza generale. Lo vediamo dal risveglio degli acquisti di
beni rifugio.
Il Governo non lo fatto, verosimilmente, perchè quelle classi
sono l'elettorato di Berlusconi. Anzi il governo ha chiesto sacrifici (con la manovra
d'estate) solo ai dipendenti pubblici, vale dire a classi di reddito medio-basse, che non
hanno alta propensione al risparmio (ma al consumo). Dunque ha anche contribuito ad
aggravare la crisi economica.
Quanto agli investimenti, li dovrebbero fare gli imprenditori, che però
nella presente congiuntura sono pessimisti, perchè non vedono come a collocare i loro
prodotti.
L'unica grande eccezione è il settore automobilistico, poichè quello
americano ha reagito (anche aiutato dal governo federale) perchè era un settore diventato
obsoleto a causa del caro-petrolio (precisamente, le loro automobili consumavano troppa
benzina, divenuta molto cara), e questo ha giocato a favore della nostra FIAT, già
esperta nel fare automobili a basso consumo.
C'è, poi, il problema del commercio estero, in sofferenza dai primi
tempi dell'euro (2001-2002). Lo riprendo al par. 4 .2.- Le vie
teoriche risolvere. Le vie classiche, per risolvere la crisi, sono l'immissione
di liquidità nel sistema e l'azione combinata della spesa pubblica, secondo la classica
ricetta Keynesiana.
La prima via è stata applicata, ma non è bastata da sola perchè il
"il cavallo non beve", vale dire gli imprenditori non chiedono prestiti anche a
tasso zero, salvo che per evitare il fallimento.
Serviva la mano pubblica per contrastare il ciclo in modo deciso. Ma in Italia il
settore pubblico non è in condizioni di smuovere alcunchè. Lo Stato non paga neppure i
propri fornitori (ovvero li paga con ritardi inimmaginabili).
Classicamente parlando, prima dell'euro la situazione finanziaria dello Stato
italiano non è stata mai un grande problema, in caso di necessità di espandere la spesa
pubblica, perchè il tandem Stato-Banca d'Italia permetteva allo Stato di finanziarsi
tramite fabbricazione di carta moneta (anticipazioni di corrente e ombrello della Banca
d'Italua per titoli del debito pubblico, eventualmente non collocati presso il pubblico),
con il risultato accessorio di creare inflazione e di cancellare in parte il debito
pubblico.
Non solo questo. L'inflazione interna veniva annullata nei confronti
dell'estero, con la manovra del cambio, e così le esportazioni non ne soffrivano. (In
pratica, lo Stato sanava se stesso derubando il cittadino.) Ma dopo l'euro, gli Stati sono
stati ricondotti a normali operatori economici. In caso di insolvenza saranno esposti al
fallimento, come tutti i comuni mortali.
Questo, ... solo sul piano dei princìpi. In realtà, se fallisse uno Stato,
una grossa banca ..., sarebbero dolori per tutti i cittadini. E allora la BCE non
potrebbe stare a guardare .... E infatti la BCE è tornata a fare qualcosa anche verso gli
Stati (acquisto di titoli del debito pubblico). Ma questo è poco, per cui non può essere
rinviato un qualche ricollegamento diretto del potere monetario col potere fiscale, a
livello europeo.
Ma torniamo alla situazione reale. |
3.- Sui margini per intervenire.
a) Alcune cifre essenziali. Per individuare le possibii vie per
interventi efficaci, dobbiamo partire dalle cifre, sia pure in essenziale. La parte
colorata è relativa agli anni dei Governi Berlusconi.
Nella tabella 1, si vede che dal 2001 al 2005 le entrate sono aumentate,
ma le spese sono aumentate piu' che in proporzione, cosi che il saldo negativo è pure
aumentato. Lo stesso è avvenuto nel 2008 e 2009: Nel 2010 il saldo negativo diminuisce,
però è ben maggiore che nei due anni di Prodi.
Nella tabella 2 (ultima riga), si vede che il debito pubblico è
salito dal 2001 al 2005, e dal 2008 al 2011 (ed è salito anche nei due anni di Prodi, ma
con una dinamica ben minore che durante i governi Berlusconi).
Tabella 1 |
STATO - Spese in milioni di Euro (bilancio di
competenza)
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Entrate** |
353.040 |
361.792 |
392.803 |
437.456 |
426.769 |
432.037 |
480.043 |
499.671 |
496.658 |
446.162 |
443.448 |
446.949 |
| Spese* |
399.532 |
414.287 |
436.746 |
451.628 |
445.235 |
462.487 |
467105 |
490.346 |
532.362 |
517.796 |
498.202 |
486.602 |
| Saldo |
-46.492 |
-52.495 |
-43.943 |
-14.172 |
-18.466 |
-30.450 |
12.938 |
9.325 |
-35.704 |
-71.634 |
-54.754 |
-39.653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PIL a prezzi di mercato |
1.191 |
1.249 |
1.295 |
1.335 |
1.392 |
1.429 |
1.485 |
1.546 |
1.568 |
1.521 |
1.536* |
------ |
|
|
Tabella 2 |
STATO - Debito pubblico, di
anno in anno in milioni di Euro, e totale accumulato*
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Entrate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prestiti accesi |
176,7 |
205,5 |
212,2 |
237,5 |
209,7 |
195,4 |
182,1 |
182,7 |
222,5 |
296,1 |
224,7 |
210,0 |
| Prestiti rimborsati |
165,4 |
189,1 |
192,7 |
232,8 |
183,7 |
174,0 |
158,1 |
167,0 |
189,0 |
216,0 |
284,7 |
260,9 |
| Saldi annuali |
11,3 |
16,3 |
19,4 |
4,8 |
25,9 |
21,3 |
24,0 |
15,8 |
33,7 |
80,1 |
-60,0 |
-51,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEBITO PUBBLICO Accumulato |
1.256 |
1.310 |
1.319 |
1.322 |
1.445 |
1.513 |
1.582 |
1.600 |
1.663 |
1.761 |
1.824 |
------ |
|
* stima
** in conto corrente e in conto capitale.
Fonti: ISTAT, Annuario statistico italiano, anni da 2002 a 2008 - Cifre al netto
del rimborso dei prestiti pubblici.
Ragioneria Generale dello Stato,
per le cifre relative a 2009-10-11. |
b) Le vie praticabili efficaci. In tempi di saldo molto rosso del
bilancio, ma anche di crisi economica per mancanza di "domanda effettiva", il
classico modo, da parte dello Stato, è un aumento della pressione fiscale, quanto basta
per mettere in sicurezza la solvibilità dello Stato.
Ma occorre anche fare qualcosa per il futuro. Preso atto che i lavori
pubblici avranno ancora bisogno di tempi lunghi, mentre servono interventi di sblocco
subito; preso atto che i vari incentivi per il risparmio energetico e per la
micro-edilizia non hanno prodotto risultati sufficienti, la via è lo sgravio fiscale per
i redditi medio-bassi, da finanziare con un uguale aggravio fiscale dei redditi
medio-alti.
Questa via è suggerita dalla considerazione che le classi di reddito
medio-alte non stanno spendendo (anzi stanno investendo in beni rifugio), e che le classi
di reddito medio-basse hanno una relativa maggior propensione al consumo, ma non
dispongono di potere d'acquisto..
4.- Commercio estero. Solo 4 mesi dopo l'arrivo
dell'euro (2001), la Banca d'Italia rilevava una perdita di competitività dell'8%, del
commercio estero; e dopo 8 mesi, del 25%. Il motivo era che i prezzi interni erano saliti
rispetto ai prezzi esteri.
Allo stato attuale, in cui lo Stato italiano non può più svalutare il
cambio, la sola alternativa è la politica fiscale: non quella di alterare la concorrenza
(ad es., ammortamenti fiscali accelerati per le imprese esportatrici, perchè in contrasto
con i trattati), ma quella di strutturare il sistema fiscale in modo da sterilizzarne gli
effetti monetari.
La premessa è che le imposte indirette hanno effetti immediati sui
prezzi; non le imposte dirette. Su questa base, un modo è ridurre di 1-2% tutte le
aliquote delle imposte indirette, e aumentare di 1-2% tutte le aliquote delle imposte
dirette.
Il prelievo fiscale non cambia, ma diminuisce l'impatto sui prezzi
interni. Questo aiuta le esportazioni.
Ma, a questo proposito, l'annunciata riforma fiscale del governo punta
ad aumentare le imposte indirette, e a ridurre le imposte dirette. E questo è il
contrario di quello che serve.
5.- Last but not least: il nostro debito è meno rosso di quanto
"appare". Il debito pubblico italiano, pur essendo fuori margine (120%
del PIL, in luogo di 60% come d'obbligo, in base ai trattati europei) è meno rosso di
quanto "appare".
Il motivo è che (Fonte: Relazione annuale della Banca di Italia, dove però
non ho trovato la cifra esatta), grosso modo, il 60% del PIL è posseduta da soggetti
esteri, e il 60% da sogetti italiani.
In qualche modo, la cifra posseduta da cittadini italiani va
considerata "meno rossa" dell'altra, nel senso che il debito verso cittadini
italiani è pagato con imposte a carico di cittadini italiani (in altri termini, grosso
modo, il medesimo cittadino è, ad un tempo, creditore e debitore verso lo Stato), come
dire, l'una mano lava l'altra. Nino Luciani |
Dalla CEI - Conferenza Episcopale
Italiana |
Dalla C.E.I. - Conferenza Episcopale Italiana |

|
La prolusione del Card. Angelo Bagnasco
al Consiglio della Conferenza dei Vescovi
Roma 27-30 sett. 2010, stralcio dei paragrafi 7, 8, 9, 10
"L' Italia sembra, su alcuni fronti,
tornare sempre al punto di partenza" |
Angelo
Bagnascoo
|
|
CONSIGLIO
PERMANENTE, Roma, 27 - 30 sett. 2010
Fonte: http://www.chiesacattolica.it/
PROLUSIONE DEL CARDINALE PRESIDENTE
Venerati e cari Confratelli,
.........
.........
7. Nonostante alcuni risultati nel tempo, la nostra
amata Italia sembra, su alcuni fronti, tornare sempre al punto di partenza:
istruisce i problemi, comincia a metter mano alle soluzioni, ma non riesce a restare
concentrata sull'opera fino a concluderla.
Da decenni si parla di riforme, le si scandisce, e - tuttavia -
quando saranno varate? Quando si arriverà al confronto serio e decisivo, quello che non
è perdita di tempo, ma ricerca della mediazione più alta e sollecita possibile? Il Paese
non può attardarsi: povero di risorse prime, più di altri deve far conto sull'efficienza
del sistema e su una sempre più marcata valorizzazione delle risorse umane.
Bisogna, per questo, avviare meccanismi di coinvolgimento e di
partecipazione non fittizi. Qui, qualche interessante segnale c'è, seppure molte restano
ancora le resistenze. Le sfide derivanti dalla globalizzazione impongono una quota di
flessibilità e adattabilità che non può essere artificiosamente ostacolata, ma neppure
strumentalmente usata per indebolire la dignità di chi lavora. Se partecipazione si
vuole, ed è sempre più necessaria, occorre che vi siano i requisiti perché ogni parte
in causa esprima il meglio - non il peggio - di sé.
È il momento di deporre realmente i personalismi, che mai hanno a che
fare con il bene comune, e di mettere in campo un supplemento di reciproca lealtà e una
dose massiccia di buon senso per raggiungere il risultato non di individui, gruppi o
categorie, ma del Paese. La fiducia che i cittadini esprimono verso chi li rappresenta è
un onore e una responsabilità che non ammette sconti di nessun tipo. Cambiare si può. Le
famiglie reagiscono, le persone crescono, e anche la collettività può farlo nella misura
in cui comprende che l'esito di progresso diventa pane condiviso. E bisogna far presto! Il
nostro vigoroso invito a rilevare la moralità intrinseca ai processi di innovazione non
nasconde alcun conformismo. Lo facciamo non per un'idea esorbitante del nostro ruolo, ma
per il comandamento che impone anche a noi di amare Dio sopra ogni cosa, e insieme - ma è
solo l'altra faccia della medaglia - di difendere chi è indifeso, sia che si veda sia che
non si veda ancora. Bisogna comprendere che se si ritardano le decisioni vitali, se non si
accoglie integralmente la vita, se si rinviano senza giusto motivo scadenze di
ordinamento, se si contribuisce ad apparati ridondanti, se si lasciano in vigore norme non
solo superate ma dannose, se si eludono con malizia i sistemi di controllo, se si falcidia
con mezzi impropri il concorrente, se non si pagano le tasse, se si disprezza il
merito
si è nel torto, si cade nell'ingiustizia. Ma lo scopo di ogni partecipazione
politica è proprio la giustizia, e per questo occorre produrre lo sforzo necessario - cui
la Chiesa non mancherà moralmente di contribuire - per superare la logica del
favoritismo, della non trasparenza, del tornaconto. A tutela della società ci sono le
forze dell'ordine, ma è vile scaricare su di loro ciò che meglio si risolve attraverso
relazioni sociali vigili e coscienziose. Quando le risorse si fanno più misurate, anche
gli sprechi e il lusso ostentato diventano meno tollerabili. In qualunque campo, quando si
ricoprono incarichi di visibilità, il contegno è indivisibile dal ruolo. Quando si ha
responsabilità di scrittura o di parola pubblica, si può essere penetranti senza
sfiorare il sopruso o scivolare nella contesa violenta. Il linguaggio in uso nella
scena pubblica deve essere confacente a civiltà ed educazione. Fa malinconia
l'illusione di risultare spiritosi o più "incisivi", quando a patire le
conseguenze è tutto un costume generale. Svuotare le parole, o renderle equivalenti
quando non lo sono, è - a modo suo - un furto. Come Vescovi, sentiamo di dover esprimere
stima e incoraggiare quanti si battono con abnegazione in politica; facciamo pressione
perché si sappiano coinvolgere i giovani, pur se ciò significa circoscrivere ambizioni
di chi già vi opera. Ai cattolici con doti di mente e di cuore diciamo di buttarsi
nell'agone, di investire il loro patrimonio di credibilità, per rendere più credibile
tutta la politica. Lasciamo volentieri ai competenti il compito di definire i modi di
ingaggio e le regole proprie della convivenza. A noi tocca però segnalare come una
"città" la si costruisca tutti insieme, dall'alto e dal basso, in una sfida che
non scova alibi nella diserzione altrui. Le maturazioni generali hanno bisogno di
avanguardie: ognuno deve interrogarsi se è chiamato a un simile compito.
8. Volendo tuttavia indicare con un concetto sintetico ciò che è essenziale ad
ogni "città", dobbiamo per forza evocare il bene comune, fulcro dinamico di
questa visione, fondamentale baricentro di una comunità che voglia essere equilibrata. In
una recente occasione mi ero permesso di confidare un "sogno", di quelli che si
fanno ad occhi aperti: ossia che, senza disconoscere quanto di positivo già c'è, e
magari con la cooperazione scaturente dalle esperienze presenti sul campo, possa sorgere
una generazione nuova di italiani e di cattolici che sentono la cosa pubblica come fatto
importante e decisivo, che credono fermamente nella politica come forma di carità
autentica perché volta a segnare il destino di tutti (cfr Prolusione al Consiglio
Permanente, 25 gennaio 2010). Torneremo anche in seguito su questo tema. Fin d'ora vorrei
però dire quello che è il cuore, il motore di quanto andiamo ad auspicare: l'ideale
cioè del bene comune (cfr Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 7).
L'Italia, nel suo complesso, ha bisogno di riscoprire la bellezza del bene comune
perseguito nell'azione politica come nella vita quotidiana dei cittadini. Ha bisogno di
una leva di italiani, e di cattolici, che senza presunzioni aderiscono al discrimine del
bene comune, danno lucentezza alla sua plausibilità, così che aiuti ad individuare le
soluzioni che meritano di essere perseguite. Alla luce di questo ideale, e nella data
"realtà storica i cristiani, agendo come singoli cittadini, o in forma associata,
costituiscono una forza benefica e pacifica di cambiamento profondo, favorendo lo sviluppo
delle potenzialità interne alla realtà stessa" (Benedetto XVI, Omelia per il
Bicentenario della nascita di Leone XIII, Carpineto Romano, 5 settembre 2010). Si profila
così la figura di un protagonismo costruttivo per quanti credenti, ma anche non-credenti,
intendono fare la propria parte nella vita nazionale come nei municipi, nelle istituzioni
sociali come nella vivace realtà civile, nella realtà del non profit come nelle
associazioni culturali, oltre che naturalmente nel campo dei doveri propri del singolo:
ovunque ci si collochi, la ricerca del bene comune concreto diventa una sorta di bussola,
l'indice per misurare urgenze e priorità.
Non a caso esso facilita, di volta in volta, l'individuazione del punto di arrivo
potenzialmente più ragionevole (cfr Benedetto XVI, Discorso alle Autorità civili in
Westminster Hall, 17 settembre 2010).
Ricorrente è, nella nostra cultura pubblica, un certo interrogarsi
sui cattolici: dove sono, come si pongono, cosa fanno. Anche nell'ultima estate
queste domande sono ritornate. Risposte, magari interessanti, suonano spesso unilaterali,
condizionate fatalmente dal punto di osservazione. Ebbene, vorremmo che fosse il bene
comune la bandiera che nel cuore si serve, la divisa che consente di identificare là dove
sono i cattolici, ma - ripeto - non solo loro.
Non dimentichiamo, infatti, che "la
ragione è capace" di distinguere "ciò che è bene fare e ciò che è bene non
fare |
Nino Luciani, In margine, su due punti:
- Perchè l'immobilismo su importanti decisioni, in Italia, pur tra tanto fervore
delle parole ?
- E quale può essere, nella cultura pubblica, il ruolo dei cattolici ?1.- Sull'immobilismo sulle decisioni ... .
Penso derivi:
- a) da un sistema di poteri (Esecutivo, Parlamento, Magistratura) non
adeguato ai tempi;
- b) da una legge elettorale furbesca, per la scelta delle persone, che non
permette vere scelte.
Cominciamo dal primo punto. Qui troviamo che:
a) il sistema costituzionale fonda il governo sulla fiducia delle Camere,
revocabile in ogni momento. Ma le Camere non hanno, spesso, cognizione di causa dei
problemi;
b) la magistratura ha la possibilità di incursione a 360° sugli altri poteri, sia
pur indirettamente colpendo le persone, e non sempre con fondamento.
Questa, diciamo, elasticità dei rapporti tra i tre poteri concorre a
determinare la instabilità permanente degli equilibri politici, e la ricerca di un altro.
E poichè l'evolvere degli equilibri alimenta aspettative di vantaggio per i
partiti e loro gruppo interni, a seconda dell'evolvere della situazione, ecco che essi
sono in mobilitazione permanente per influenzare la sua evoluzione in un senso o
nell'altro.
In particolare, poi, l'attuale quadro politico porta ancora in sè il fiele
dell'interruzione traumatica del Governo Prodi, complice l'intraprendenza del successore,
nel promettere "opportunità" di carriera politica agli eventuali traditori. Ma,
come dice il Vangelo, "chi di spada ferisce, di spada perisce". Questa
faida, tuttavia, va assolutamente interrotta.
Sul piano generale, le intemperanze di ogni genere, di questi tempi, sono
il frutto di una specie di disadattamento ambientale politico. Quei politici che trovi normali
persone nella vita quotidiana, le ritrovi agire in modo strano nello scenario politico, e
non le riconosci più.
Fatta la diagnosi, il richiamo del Cardinale ad un "linguaggio in uso nella scena pubblica, confacente a
civiltà ed educazione" è, più che per le persone, per i responsabili
delle modifiche del sistema di Governance.
Penso che, se si dà stabilità al sistema di Governance, tutte le azioni
che traggono vantaggio dalla instabilità (comprese quelle di eventuali magistrati),
dovrebbero automaticamente normalizzarsi.
2.- Verso la riforma della Governance ?
Magistratura. Nei rapporti tra i poteri, la magistratura
non può essere zittita. Tuttavia la decisione di inizio di procedimenti, nei confronti di
autorità politiche, si dovrebbe ammettere solo se presa da collegi di almeno 3
giudici.
Governo. Penso che sarebbe errato cambiare la
legge elettorale disgiuntamente dal sistema di governance (lo vediamo nel fatto che la
legge attuale, pur dando un premio di maggioranza alla coalizione maggiore, non ha dato
stabilità a Prodi, nè la dà a Berlusconi, e in più schiavizza i parlamentari).
In questo senso la riforma della Governance dovrebbe venire prima.
Penso che si dovrebbe modificare la Costituzione per prevedere un "governo
di legislatura", eletto direttamente dal popolo o dal parlamento.
Per la legge elettorale del Premier, l'elettorato dovrebbe votare tra i
candidati che abbiano superato un determinato quorum in almeno tre regioni: una del Nord,
una del Centro, una del Sud.
Parlamento. La sua struttura dovrebbe riflettere l'assetto
regionale: la Camera dei deputati potrebbe essere a rappresentanza universale; il Senato a
rappresentanza delle regioni, magari col solo potere consultivo (parere obbligatorio, ma
non vincolante) alla Camera dei deputati.
Per la legge elettorale del parlamento:
a) Va applicata la proporzionalità della
rappresentanza?
Il problema non va risolto
aprioristicamente, ma con un compromesso tra "rappresentatività" e
"capacità decisionale" dell'organo.
Un parlamento polverizzato può essere incapace di prendere decisioni in
tempo reale. Un quorum elevato è un ostacolo alle decisioni e immorale se incentiva
logrolling contro natura (io voto per te, e tu voti per me, anche se abbiamo idee
diverse). Si potrebbe proporre il quorum del 50%+1 in prima lettura, e la maggioranza
relativa (ma non minore di ...), in seconda lettura.
b) ci dev'essere la possibilità, per l'elettore, di
esprimere la preferenza per i candidati ? Un referendum, anni fa, abolì
le preferenze (4, allora), perchè erano divenute un fattore inquinante delle scelte.
- sono inquinanti se l'elettore, che la esprime, non conosce i candidati (e questo
è il caso generale, per un comune elettore) e, poi, su questa ignoranza si inserisce
l'abilità "deviante" dei capi-partito.
Lo vediamo nel fatto che una persona normale non potrà mai avere più di
50-100 preferenze (quelle della famiglia, dei parenti, degli amici). Invece il
capo-corrente di un partito può contare su associazioni culturali e professionali, per
cui i propri candidati riescono sempre a battere un candidato isolato;
- possono essere inquinate se la lista è bloccata sulle scelte di un capo di un
partito, che vuole candidare solo i propri seguaci. E' l'accusa facile, di moda oggi, a
Berlusconi. Ma pochi partiti sono senza peccato.
Conclusione. La via potrebbe essere una mistione, ossia:
- che, in ogni partito, la scelta dei candidati sia fatta da una commissione di
probiviri a elezione universale, dentro il partito; e che la scelta sia in base a criteri
oggettivi;
- che, in sede di elezioni, l'elettore possa esprimere una
preferenza tra i candidati.
3.- Quale può essere, nella
cultura pubblica, il ruolo dei cattolici ? Su questa domanda (del Cardinale, e
allora del card. Tettamanzi), ho seguìto a Bologna, alcuni anni fa, la settimana sociale
dei cattolici. Su per giù, anche nella settimana sociale di Reggio Calabria di questi
giorni, ritroviamo l'invito della Gerarchia, ai cattolici, a occuparsi di politica,
ma non nella forma di un partito. Ho letto cose analoghe, di Padre Bartolomeo
Sorge, qualche tempo fa.
Sono del parere che questa indicazione sia, ad un tempo, un pò
furbesca e un pò retorica.
- un pò furbesca. Essa evita, alla Gerarchia. gli strali dei
cattolici sparsi tra i vari partiti, se c'è l'indicazione ecclesiastica a favore di un
partito specifico;
- un pò retorica. La promozione efficace di una idea, di un
programma, c'è solo se i credenti si coalizzano sull'idea e sul programma.
A mio modo di vedere, promuovere un partito dei cattolici non vuol
dire mirare ad uno Stato teocratico o confessionale. La Turchia ha,
tuttora, al governo un partito islamico, ma che è prima di tutto "laico".
Il governo dell'Italia della DC cadde perchè la DC era divenuta corrotta, e
per mancato rinnovamento. Come è caduta la DC, così potrebbe rinascere una nuova DC e
non è detto che essa torni a prevaricare, nè a prevalere. Dovrà guadagnarsi il pane col
sudore, come tutti.
Ma un partito dei cattolici non nasce all'improvviso. La via potrebbe essere
quella di promuovere una associazione politica dei cattolici, guidata da quelli che hanno
avuto in questi anni la regia della "settimana sociale dei cattolici", e
che sia aperta a tutti i cattolici.
Per una idea dei miei sforzi "inutili" in questo campo,
clicca su: http://www.impegnopoliticocattolici.bo.it/
. NL |
| per il conseguimento di quella felicità che sta
a cuore a ciascuno, e che impone anche una responsabilità verso gli altri"
(Benedetto XVI, All'Udienza generale, 5 agosto 2010). È proprio l'esperienza
condotta dal di dentro delle cose, in nome della ragione e quindi della morale naturale,
che diventa il giudizio più evidente sul relativismo secondo cui non ci sarebbero
riferimenti etici da privilegiare né alcuna gerarchia di valore. Parlando di questo tema,
il Santo Padre si chiedeva se non fosse proprio qui il punto dov'è agganciata la
spiegazione dei "valori non negoziabili". Che tali sono non in ragione di una
pregiudiziale cattolica, che vizierebbe la comprensione oggettiva dei fatti della vita. La
Chiesa, in realtà, nel suggerire valutazioni per la ricerca biomedica o sulle formazioni
sociali e familiari, attinge al patrimonio comune dell'umanità, ricordando la linea di
confine oltre la quale l'umanesimo si fa apparente, e il progresso si rivela essere un
regresso, non rispettando i valori primi e costitutivi della civiltà: vita, famiglia,
libertà religiosa e libertà educativa. Beni che sono il fondamento che garantisce ogni
altro necessario valore, declinato sul versante della giustizia e della solidarietà
sociale, che da sempre è nel cuore del Vangelo e della Chiesa. Quale solidarietà, ad
esempio, se si rifiuta o si sopprime la vita, specialmente la più debole? È nella morale
naturale che le istituzioni internazionali possono trovare un "terreno solido e
duraturo" per elaborare e perfezionare la dottrina dei diritti; infatti "come
potrebbe esserci un dialogo fecondo tra le culture senza valori comuni, diritti e principi
stabili, universali, intesi allo stesso modo da tutti?" (Benedetto XVI, Discorso al
Consiglio d'Europa, 8 settembre 2010). Il dogmatismo quale imputazione, in pratica, non
regge. In una fase politica nella quale si comincia a ragionare di agenda bioetica come
"rastrello" ancora schematico di un'antropologia completa da portare al
confronto tra le forze politiche, e dove i cattolici variamente dislocati sono chiamati a
giocare un ruolo convergente e propulsivo, non sarà male avere in serbo queste
prospettive provenienti anche di recente dal Magistero. Dai responsabili nazionali
dell'associazionismo cattolico sono venute, nell'ultimo periodo, indicazioni confortanti
in questo senso. Confidiamo che la prossima Settimana Sociale, in programma a Reggio
Calabria dal 14 al 17 ottobre, non farà mancare, dalla visuale che le è propria, un
apporto di sviluppo coerente. La presenza peraltro in terra calabra di una considerevole
compagine ecclesiale, rappresentativa del Paese, è fin d'ora segno della stima che tutti
abbiamo verso una regione in cui si va esprimendo un'importante reazione al fenomeno
malavitoso. I magistrati e le forze dell'ordine, sotto tiro proprio per la progressiva
efficacia della loro azione, sappiano che la Chiesa è con loro contro la violenza oscura
che uccide la speranza. Le comunità di Calabria, come di tutto il Meridione, devono
sentirsi sostenute dalla solidarietà e dall'ammirazione delle Chiese sorelle, impegnate a
loro volta nel far fronte ad una propagazione del fenomeno malavitoso della quale non è
più lecito ormai dubitare. 9. Una parola mi permetto di dire su alcune
questioni aperte, e che hanno un chiaro rilievo antropologico. Sul versante della crisi
economica, innegabile è la percezione di una più marcata fragilità, benché
talune fasce di popolazione sembrino non essere state toccate dalla crisi. Da queste pure
è ragionevole attendersi standard di vita consoni alla condizione generale, e una
sensibilità verso le indubbie esigenze di solidarietà. Alle banche presenti nel nostro
territorio sentiamo di dover chiedere che, anche sfidando un apparente paradosso, adottino
criteri del massimo favore razionalmente possibile nel valutare le richieste di
finanziamento avanzate dalle imprese. L'impatto sociale della crisi, per come essa si sta
evolvendo, dipende ora in buona misura da un loro più sensibile interessamento. Ci
auguriamo, altresì, che il diritto dei lavoratori disoccupati, in mobilità o licenziati,
sia tenuto nel debito conto e il loro potenziale possa essere quanto prima reintegrato. La
disponibilità delle parti a dialogare costruttivamente esiste, e non mancano in questo
campo segnali concreti. È fondamentale che, nel frattempo, non siano ritirati dallo Stato
gli ammortizzatori sociali. Deve in particolare stare a cuore a tutti il destino dei
giovani: non si procede ignorando le loro legittime aspettative. La nostra agricoltura ha
bisogno di alcuni interventi che la rinforzino, facendola tornare un settore che attrae
vocazioni, non le espelle: che il territorio sia lavorato, e da esso si ricavino prodotti
di qualità, è interesse generale. Qui si situa la domanda di tracciabilità dei
prodotti, attraverso filiere limpide e plausibili, possibilmente più corte. La
scuola vive settimane importanti: uniamo la nostra voce a quella dei Vescovi che
già si sono rivolti ai diversi attori scolastici, augurando una stagione fervida di
impegno, così che i risultati superino i problemi. Non mancano, per l'università
come per le scuole superiori, novità importanti che meriterà sperimentare, cogliendone
tutte le possibili virtualità. Decisiva ci appare una concorde insistenza sulla qualità
della scuola, attorno a cui preparazione personale dei docenti, riconoscimento della
specifica professionalità, sistema di valutazione e adeguate risorse convergono quali
fattori interdipendenti. Su tutto, però, è la dignità della scuola-istituzione che va
salvata per ciò che, a cascata, ne deriva. Ci sono potenzialità inespresse che vanno
sprigionate, al fine di realizzare una concreta libertà di educazione da parte delle
famiglie, garanzia a sua volta di autentica qualità, consolidando in una logica
anti-sprechi la rete di scuole e tradizioni educative di cui è ricco il nostro
territorio. Lo stesso problema dei cosiddetti "precari" andrà
risolto su vie di giustizia e solidarietà, prendendo tutti coscienza che meditate regole
di sistema devono nel futuro impedire il riprodursi di situazioni problematiche e
dolorose. Diversi sono stati gli episodi dolorosi in ambito sanitario,
con vittime innocenti e famiglie disperate. Trovare la morte per negligenza o
inadeguatezza là dove si va per nascere o ricevere cure, è uno spregio non tollerabile,
che offusca la dedizione di tanti professionisti. I morti sul lavoro sembrano in via di
diminuzione, ma ogni singolo caso è di troppo, insopportabile per la coscienza del Paese.
In particolare, è nei subappalti che va condotta la disamina in grado di condurre
definitivamente fuori dall'emergenza. La condizione delle carceri è
stata e resta un fardello pesante non solo per noi - sacerdoti e Vescovi - che le
visitiamo, e per coloro che quotidianamente vi operano, ma per tutti. Da tempo si parla di
un "piano carceri", intanto però ogni cittadino, anche colpevole, conserva la
dignità su cui far conto per il riscatto. Ci sono imprenditori illuminati che, insieme
all'autorità carceraria, stanno sperimentando formule interessanti di lavoro all'interno
e di commercializzazione esterna per quanto prodotto in carcere. È una via di speranza,
poiché include prospettive di riabilitazione e di concreto reinserimento. La violenza
sulle donne è drammatico fenomeno che porta a mettere sotto accusa in genere
l'uomo, spesso giovane, che si fa attore di comportamenti irragionevoli e talora bestiali.
C'entra qui l'educazione, ma anche l'auto-educazione che ciascuno deve acquisire per
sapersi controllare, stabilendo con ogni persona rapporti di pari dignità. Anche altri
gruppi sociali sono stati, purtroppo, presi di mira da gesti assurdamente violenti e
discriminatori, qualche volta anche a sfondo razzista. La questione, poi, dell'ospitalità
che va offerta ai Rom si è di recente imposta a livello europeo, il più
idoneo ad evitare soluzioni che umilino il senso di responsabilità del continente. Sono
scenari diversi di quella frontiera educativa che oggi attraversa ogni comunità, eludere
la quale significa arrendersi non in una singola controversia, ma alla sfida trasversale e
decisiva circa il nostro futuro.
10. Il federalismo è l'importante riforma in via di
definizione, delicata sotto diversi profili, anche perché irreversibile. Bisogna non
nascondersi che col federalismo cresce lo spessore delle responsabilità da esercitare
localmente. Gestire un Paese come il nostro in chiave federalista presuppone una diffusa
capacità di selezionare con rigore gli obiettivi, scadenzarli, argomentare le scelte, e
saper dire dei no anche a chi si conosce. Riuscire a rispettare i vincoli di bilancio,
rimanendo attenti alle implicanze umanistiche connesse con l'amministrazione politica,
diventerà un'attitudine inderogabile, che presuppone sì un'abilità tecnico-gestionale,
non però questa soltanto. Diversamente prevarranno le spinte ad un contrattualismo
esasperato e ad una demagogia variamente declinata. È il momento insomma di sviluppare
quel confronto ampio che è richiesto dal salto culturale senza il quale non si dà
riforma. E questa potrà prendere positivamente forma in una logica di lealtà reciproca,
in verticale e in orizzontale, estranea alle forme del ricatto come alla catena dei
risarcimenti interminabili. Meglio che tra le pieghe non si annidino equivoci o ipocrisie
che nel nuovo assetto non mancherebbero di appesantire il passo comune. La riforma non
deraglierà se potrà incardinarsi in un forte senso di unità e indivisibilità della
Nazione: il tricolore è ben radicato nel cuore del nostro popolo. È poi una
consapevolezza acquisita che si debba procedere con una concomitante riforma
fiscale. Se non si combinano insieme federalismo e sussidiarietà, ma anche
sviluppo e unità nazionale, col superamento di entrambe le sindromi, del vittimismo da
una parte e dell'elargizione dall'altra, la sfida difficilmente si potrà vincere. La
Chiesa, con la sua capillarità e la rete delle sue istituzioni, intende fare per intero
la propria parte, come in altri momenti cruciali, perché si realizzi un federalismo
solidale. Preferiamo ricordare in partenza che ci sono condizioni morali e culturali
indispensabili, non perché si nutrano riserve sull'ipotesi in sé, ma perché
l'esperienza fa edotti su virtù e debolezze. Se ciascuna parte non si sforzerà di
percepire le fondate preoccupazioni degli altri, e non sarà disposta a farsene
ragionevolmente carico, non riusciremo a stringere un nuovo, necessario patto nazionale
che ci vincoli moralmente e ad un tempo liberi le energie migliori. Nel centocinquantesimo
dell'Unità d'Italia nulla di meno serve, come già ci permettevamo di annotare in una
precedente occasione. Le celebrazioni, che nel frattempo si vanno succedendo, ci rendono
ancor più persuasi che l'unità politica e istituzionale include un'unità interiore e
spirituale che merita di essere perseguita come contributo vitale offerto a tutto il
Paese. Il rinforzato profilo istituzionale assegnato a "Roma capitale" non può
certo eludere la domanda di esemplarità, inclusiva di una vocazione unica rispetto alla
coscienza del mondo. Si accennava in precedenza alla riforma fiscale che presto sarà in
cantiere. Sono in molti a sperare in criteri di maggiore equità, in un disegno di Stato
né astratto né anonimo. Va da sé che, in una democrazia anche economica, chi più
possiede più deve contribuire. Per il bene concreto dell'Italia, ci auguriamo sia
finalmente l'occasione per centrare una riforma a vantaggio del soggetto che per tutti -
aziende, sindacati, scuola
- è decisivo, cioè la famiglia, e si provveda così ad
arrestarne l'impoverimento in atto da tempo, e che rischia di simboleggiare il suo declino
culturale. I dati demografici possono illudere solamente coloro che vogliono illudersi. Di
recente non sono mancate, come non mancheranno domani, le provocazioni che inducono a un
certo risveglio. Con queste riforme lo Stato dirà ai cittadini come pensa di proiettarsi
in avanti. È pur vero che nella decisione di avere figli entrano in gioco motivazioni
varie e complesse di tipo culturale, e tuttavia, se dobbiamo dar credito alle statistiche,
già oggi le coppie desiderano in media 2,2 figli, mentre ne nascono solo 1,4. Il che
dimostra ciò che peraltro è eloquente anche dall'esperienza di Paesi prossimi al nostro:
le misure economiche, messe o non messe a sostegno della famiglia, sono un fattore
decisivo. Assegnare alla famiglia ciò che le serve, e non illudersi che questa farà ad
oltranza scelte eroiche o - a seconda dei punti di vista - autolesionistiche, non può da
alcuno essere ragionevolmente scambiato per un'opzione ideologica. La Chiesa è impegnata
per promuovere anche culturalmente l'istituto familiare e per questo fortemente sconsiglia
"iniziative legislative che implichino una rivalutazione di modelli alternativi della
vita di coppia e della famiglia" (Benedetto XVI, Discorso al nuovo Ambasciatore di
Germania, 13 settembre 2010). |
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Corrado Calabrò
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RELAZIONE annuale al Parlamento
del Presidente Corrado Calabrò, 6 luglio 2010 |
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| SOMMARIO 1.- Telecomunicazioni: il processo di
liberalizzazione dà i suoi frutti. 2.- La televisione di oggi è già digitale. 3.-
Libertà di informazione / Servizio pubblico. 4.- Le tecnologie ridisegnano l'editoria:
governare la trasformazione. 5.- Informazione, trasparenza e correttezza alla base della
tutela del consumatore. 6.- Indipendenza. 7.- Pensare digitale. 8.- La visione - di
sistema - che ancora manca. 9.- Investire per uscire prima dalla crisi e tornare a
crescere. 10.- Il contributo dell'Autorità: regole e suggerimenti per un'agenda per
l'Italia. 1.- Telecomunicazioni: il processo di liberalizzazione
dà i suoi frutti. Persino nel 2009, annus horribilis, il settore delle
telecomunicazioni ha sostanzialmente tenuto. Nel mondo, il settore delle telecomunicazioni
ha generato ricavi per 980 miliardi di euro. Anche in Italia le telecomunicazioni hanno
confermato il loro peso, quantificabile intorno al 3% del PIL. Continua l'espansione dei
volumi anche se i ricavi totali del settore, pari a quasi 44 miliardi di euro, sono
diminuiti del 3,3% rispetto al 2008. Tutti i principali operatori hanno chiuso i loro
bilanci in attivo. E questo malgrado la pressione competitiva garantita dalle nostre
regole abbia portato all'ulteriore diminuzione dei prezzi. Le telecomunicazioni sono state
e sono l'unico servizio con una dinamica marcatamente anti inflattiva. Dal 1995 all'aprile
2010 l'indice dei prezzi al consumo del settore è diminuito da 100 a 69, a fronte di un
aumento dell'inflazione di oltre il 30%. I prezzi di tutti gli altri servizi sono
considerevolmente aumentati. "Nella telefonia la liberalizzazione ha
funzionato". Nel comparto della telefonia mobile abbiamo uno dei mercati più
competitivi del mondo. Dal 2002 a fine marzo 2010 più di 24 milioni di utenti hanno
cambiato gestore. In esito alla nostra tenace azione ora si può cambiare gestore in tre
giorni trasferendo il credito residuo. Ciò non toglie, ovviamente, che i costi della
terminazione mobile debbano essere rivisti alla luce della Raccomandazione europea. I
cittadini non devono pagare un costo superiore a quello efficiente, anche se questo
surplus viene poi in parte restituito all'utente mediante gli sconti promozionali e i
pacchetti. Inoltre la discesa delle chiamate fisso mobile per l'utenza non riflette
appieno la discesa dei prezzi all'ingrosso. Se il mercato non dovesse funzionare
interverremo. E' incessante l'introduzione di innovazioni (dall'IP TV al 3G, dalla larga
banda mobile agli smartphone intelligenti), che stanno determinando una vera e propria
trasformazione della società. Nella rete fissa la quota di mercato di Telecom Italia è
scesa sotto il 74%, con un calo di quasi 20 punti in 5 anni. Il nostro sistema
regolamentare ha portato l'Italia ad essere fra i leaders europei nel full unbundling, con
oltre 4,3 milioni di linee attive a marzo 2010. Dopo le incomprensioni iniziali, Open
Access si candida ad essere un benchmark per l'Europa, come già Open reach; e la
puntualità degli interventi correttivi dell'Organo di vigilanza per la parità di accesso
alla rete lo conferma. Ma alla validità del modello deve indefettibilmente e
indilazionabilmente corrispondere la coerenza dei comportamenti, che spetta
prioritariamente a questa Autorità valutare.
2.- La televisione di oggi è già digitale. Il 2010
rappresenta un anno di svolta per il sistema televisivo italiano. La tecnologia analogica,
che ha accompagnato gli italiani negli ultimi 50 anni, è ormai in via di avanzata
sostituzione da parte del sistema digitale. Sono già all digital sei Regioni d'Italia.
Nel corso di quest'anno è prevista la completa digitalizzazione del Nord Italia. Nel 2011
avverranno gli switch-off nelle Regioni del versante adriatico ed, infine, nel 2012
passeranno al digitale la Toscana, l'Umbria, la Sicilia e la Calabria. Con uno sforzo, la
digitalizzazione potrebbe essere completata entro il 2011, come indica una recente
Raccomandazione europea e come auspica il Vice Ministro Romani. Alla fine del 2010 il 70%
delle famiglie sarà digitalizzato. Già oggi l'ascolto della TV digitale su tutte le
piattaforme (terrestre, satellite, IPTV) ha superato, con il 51,2%, l'ascolto della TV
analogica. Il numero delle famiglie dotate di almeno un ricevitore digitale terrestre è
salito a gennaio di quest'anno a oltre 15 milioni, mentre una quota consistente dei nuovi
decoder viene acquistata per adeguare al digitale anche i secondi e terzi televisori di
casa. I ricavi del comparto televisivo si mantengono consistenti, segnando un incremento
dell'1,7% rispetto al 2008. I ricavi complessivi da pay-tv (in crescita) e da pubblicità
(in discesa) si sono ulteriormente avvicinati. La modifica delle regole sulla pubblicità
ha indotto la Commissione europea a chiudere la procedura d'infrazione pendente nei
confronti dell'Italia. Continuiamo a vigilare monitorando le trasmissioni. Lo spostamento
delle risorse pubblicitarie dalla TV tradizionale ad internet non è stato della stessa
portata che in altri Paesi. Il settore televisivo italiano è essenzialmente tripartito:
Rai- Mediaset-Sky, con gli altri operatori minori e le TV locali che faticano a trovare
spazi concorrenziali. Si conferma che la TV digitale multicanale frammenta l'audience
anche dei canali generalisti tradizionali; nondimeno Rai e Mediaset conservano quote di
ascolti ancora assai rilevanti sulle quali l'avvento della pay tv sta incidendo
lentamente. Ci siamo battuti affinché la produzione indipendente di contenuti audiovisivi
venga tutelata. In questo quadro la TV locale -che gioca un ruolo importante ai fini del
pluralismo dell'informazione- con il digitale può concentrarsi sulla qualità e
sull'informazione locale. Riempire l'etere di monoscopi o programmi ripetuti è
un'occupazione dello spettro che non serve a nessuno e danneggia l'insieme. Il mese scorso
abbiamo approvato il piano delle frequenze. Non ci credeva nessuno. E' la prima volta che
un piano delle frequenze che abbia un'effettiva probabilità di attuazione viene adottato
in Italia: permette risorse per le TV nazionali (con 5 nuovi multiplex a gara), per l'alta
definizione, per le TV locali (con almeno 13 mux, che corrispondono a 65 programmi locali
per ogni Regione), per la radio, e consente di liberare 9 canali TV da destinare alla
larga banda wireless, come chiede la Commissione europea. L'Italia è il secondo Paese
europeo per diffusione della banda larga mobile. Ma se non interveniamo rapidamente, con
il tasso attuale di diffusione degli smartphones, la nostra rete mobile rischia il
collasso. L'AGCOM, con vivo apprezzamento della commissaria Kroes, sta portando avanti, in
Europa e in Italia, una politica finalizzata alla liberazione in tempi brevi delle
frequenze radio. Contiamo di rendere disponibili circa 300 Mhz da mettere all' asta per la
larga banda. La radio rimane l'insostituibile compagna di tanti italiani e
un'indispensabile risorsa per il pluralismo. Il piano delle frequenze garantisce anche
risorse per la radio digitale. Abbiamo attuato quest'anno la nuova disciplina sulla
vendita collettiva dei diritti sportivi. 3.- Libertà di informazione / Servizio pubblico.
La libertà d'informazione è forse una libertà superiore ad altre costituzionalmente
protette, e come tale va difesa da ogni tentativo di compressione. Il Trattato di Lisbona
pone il pluralismo dell'informazione alla base dei principi fondanti dell'Unione europea.
Si tratta di un parametro di legittimità della legge che deve essere valutato con
attenzione in qualunque intervento normativo nazionale. Lo stesso Trattato peraltro
include tra i diritti fondamentali dell'Unione il rispetto della dignità umana e della
vita privata e familiare nonché il diritto a un processo equo. In uno Stato di diritto
solo la verità processuale dopo un giudizio definitivo può privare l'uomo della dignità
e dell'onorabilità. La verità televisiva, mediatica, la diffusione di indiscrezioni e
illazioni pongono sotto nuovi aspetti il problema della tutela della dignità umana. La
via che l'Autorità ha privilegiato è quella dell'autogestione. In base al Codice di
autoregolamentazione sulla rappresentazione in TV di fatti relativi a indagini e processi
in corso, l'apposito Comitato -costituito dai rappresentanti delle emittenti televisive ma
anche dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa e presieduto
da un ex presidente della Corte costituzionale- ha richiamato l'esigenza di attenersi alla
veridicità, alla completezza, all'imparzialità ed al rispetto del contraddittorio,
verificando e garantendo che i fatti e le circostanze rappresentati trovino rispondenza
obiettiva in fonti suscettibili di riscontro, secondo le varie fasi delle indagini o dei
processi. L'accesso senza discriminazioni ai mezzi di informazione delle forze politiche e
sociali va tutelato; specialmente in un sistema concentrato (tripolare) come quello
italiano. La Rai non ha le risorse sufficienti per migliorare la rete trasmissiva, per
investire nell'alta definizione e nella televisione su internet, svolgendo quel ruolo di
pivot delle nuove tecnologie segnato nelle nostre Linee guida. Si liberino quindi gli
elementi imprenditoriali con un assetto diverso della governance, svincolato dai partiti,
che valorizzi la capacità gestionale e decisionale (con le correlative responsabilità);
si chiarisca e si renda più trasparente ed accountable agli utenti il ruolo della TV
pubblica. La Rai, comunque, deve acquisire effettivamente le risorse del canone, con un
sistema di riscossione che riduca l'evasione, anche per migliorare la qualità; la
soluzione c'è; basta volerla. Finalmente il mini-qualitel ci ha fornito indicazioni che
la Rai dovrebbe tenere in conto nel formare il palinsesto del servizio pubblico. Sistemi
diversi di formazione delle regole sulla comunicazione politica per la TV pubblica e per
quella privata danno adito a sfasature e distorsioni. Gli orientamenti della Corte
costituzionale sui programmi di informazione sono stati ribaditi dalla recente
giurisprudenza del TAR. Ad essi si è immediatamente conformata questa Autorità, che alla
giurisdizione del TAR è soggetta. Non così la Rai, in quanto le regole dettate dalla
Commissione parlamentare di vigilanza non sono sottoposte al vaglio del giudice
amministrativo. Ma le considerazioni da questo espresse dovrebbero essere criteri guida
per tutti. Internet trasforma la televisione e la radio e queste a loro volta trasformano
internet. Le maggiori emittenti nazionali hanno iniziato a rendere disponibile la
programmazione su internet, il che muta il palinsesto tradizionale in una serie di clips
audio-video fruibili singolarmente, in diretta o in differita. L'Autorità ha avviato una
consultazione pubblica su queste nuove forme di televisione (catch-up e over the top TV)
al fine di determinare se il regime giuridico debba essere differenziato da quello per la
TV tradizionale. I seri problemi generati da internet non obliterano la sua insostituibile
funzione informativa. È stato giustamente osservato che se ci fosse stato internet
l'Olocausto non avrebbe potuto essere ignorato. Anche nell'analisi di mercato che abbiamo
avviato per verificare la situazione del pluralismo in Italia emerge, dai primi risultati,
il ruolo crescente di internet. In considerazione di ciò e dell'eterogeneità dei
riferimenti attuali si palesa la necessità di una ridefinizione per via legislativa delle
aree economiche rilevanti ai fini del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).
4.- Le tecnologie ridisegnano l'editoria: governare la trasformazione.
L'editoria, specie quella quotidiana, rappresenta ancora il secondo mezzo di diffusione
dell'informazione, e, quindi, un forte presidio per il pluralismo. Ma la lettura dei
quotidiani è in strutturale diminuzione e nulla è avvenuto in questo anno per
incentivarla. Non c'è stato recupero di risorse pubblicitarie dei giornali da internet,
nel quale invece crescono le risorse attratte dai motori di ricerca. I principali giornali
ormai integrano la versione cartacea con i servizi on line, che vengono aggiornati
continuamente. Due mesi fa il premio Pulitzer per il giornalismo investigativo è stato
assegnato ad un sito internet, ProPublica.org. La rete non cancella l'industria del
giornalismo; la cambia. E' essenziale che la funzione del giornalista non venga meno; il
giornalista ha un compito informativo indeclinabile e non sostituibile dal flusso di
notizie che scorre nella rete. Le nuove applicazioni tecnologiche (e-readers o tablet-pc,
come l'i-pad) sono un'occasione per riavvicinare i giovani alla lettura dei giornali e dei
libri; può esserci una nuova stagione per la lettura, in un nuovo formato. Opportunamente
il Governo ha previsto incentivi ai giovani per la larga banda. Se nella prossima
finanziaria si prevedesse che gli studenti possono fruire di un bonus governativo per
l'abbonamento gratuito a un quotidiano on line, si potrebbero centrare due obiettivi:
diffusione della larga banda e diffusione dei giornali. Diffondere i libri di testo in via
elettronica comporterebbe un risparmio per le famiglie e potrebbe arricchire i libri di
contenuti multimediali, suscitando l'interesse dei ragazzi.
5.- Informazione, trasparenza e correttezza alla base della tutela del
consumatore. La trasparenza e le certezze per il consumatore sui prezzi e sulla
qualità dei servizi non sono ancora sufficienti. Siamo intervenuti ripetutamente per
reprimere comportamenti che danno effimeri benefici ma che in definitiva danneggiano la
credibilità del settore. Le chiamate tariffate a scatti dai cellulari possono far
lievitare i costi delle chiamate, specialmente nelle aree dove la copertura è difficile.
Abbiamo preteso che ogni operatore introduca e mantenga un piano tariffario al secondo,
con il prezzo massimo degli SMS in linea con il Regolamento europeo. L'utente deve avere
il controllo della spesa telefonica; non possono esserci automatismi che portino a
bollette esorbitanti. Abbiamo introdotto un sistema di accreditamento di motori di ricerca
che faciliti il confronto delle tariffe telefoniche. I costi per la navigazione internet
in roaming sono altissimi. Insisteremo presso la UE per l'abbattimento di questi costi. I
cittadini non conoscono la qualità della propria connessione a larga banda. Da ottobre
sarà possibile scaricare un software sviluppato da AGCOM per misurare la qualità. L'anno
trascorso ha visto un importante passo in avanti nell'attuazione dell'articolazione
territoriale dell'Autorità, con il conferimento di ulteriori deleghe ai Co.re.com. . In
tal modo, i Co.re.com. si profilano quali garanti e mediatori tra le istituzioni
regionali, gli operatori del settore e i cittadini; in coerenza con la logica di governo
del territorio, ridefinita con la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha nella
sussidiarietà il principio cardine. Le istanze presentate dagli utenti ai Co.re.com. sono
state 43.095 (a fronte delle 38.590 dell'anno precedente); il tasso di efficacia del
processo di conciliazione è aumentato fino al 62% (nel 2008 era di circa il 50%). E' un
modello paragiurisdizionale che funziona, come riconosciuto anche dalla Corte di giustizia
europea. I procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità nel 2009 (96) sono stati il
doppio di quelli nel 2008. Il totale delle sanzioni irrogate è stato di 5,2 milioni di
euro. Grazie alle Associazioni dei consumatori per la loro costante azione di vigilanza e
di stimolo. Preziosa è la collaborazione della Guardia di finanza e della Polizia
postale.
6.- Indipendenza. Le Autorità indipendenti non nascono dalla
mente di Zeus, come Atena. Ma o sono indipendenti o non hanno motivo di essere.
L'indipendenza va verificata ogni giorno. Nessuno degli atti istituzionali e delle
decisioni collegiali adottati dall'Autorità ha risentito delle pressioni e insistenze che
possono essere state esercitate, da qualsiasi parte. Peraltro, l'indipendenza può e deve
essere rafforzata - nel concetto, nei requisiti e nelle garanzie per i membri
dell'Autorità, nonché nelle consequenziali responsabilità di questi- conformandosi al
paradigma della Direttiva UE, che va recepita sollecitamente (come abbiamo fatto presente
al Governo), anche perché da quest'anno l'Autorità è parte integrante del sistema
europeo delle Autorità indipendenti di settore. L'indipendenza si preserva pure con
l'autonomia economica e finanziaria. Noi non viviamo col finanziamento dello Stato,
viviamo sostanzialmente col contributo degli operatori. Ogni distoglimento di tale
contributo dalla sua destinazione si traduce in una tassazione occulta e si pone in
contrasto col diritto comunitario, il quale prevede che il finanziamento degli operatori
di settore sia imputabile ad un numerus clausus di attività, puntualmente elencate nelle
Direttive europee.
7.- Pensare digitale. Da qualche settimana l'Europa ha
un'Agenda digitale. A pochi mesi dal lancio del broadband plan americano, la Commissione
europea ha varato la sua manovra che mira a recuperare la minore velocità di sviluppo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, realizzando un mercato digitale
europeo alimentato da reti internet ultraveloci e da applicazioni interoperabili. E
l'Italia? Ancora una volta noi abbiamo prefigurato prima degli altri la realtà in
divenire, ma poi questa ha sorpassato la nostra capacità realizzatrice. Le
telecomunicazioni sono nella più grande fase di trasformazione da 70 anni in qua. Finora
il servizio in voce ha fornito il 70% dei ricavi e parte preponderante degli utili, ma i
volumi di traffico in rete crescono vigorosamente ogni anno, anche in un sistema-Paese
ancora poco digitale qual è il nostro. La rete attuale presenta ormai molteplici
situazioni di saturazione sia per la rete fissa che per quella mobile. Il futuro
presuppone l'ultra banda, le reti di nuova generazione in fibra ottica con capacità di
trasmissione sopra i 50 Mbit/s. Ma gli stessi dati che ci vedono ai primi posti in Europa
sul fronte dei prezzi dei servizi tradizionali e della concorrenza infrastrutturata, ci
classificano sotto la media UE per diffusione della banda larga; siamo sotto la media
anche per il numero di famiglie connesse a internet, oltre che per la diffusione degli
acquisti on-line e per il contributo dell'ICT al PIL. Il nostro Paese è il fanalino di
coda nel commercio e nei servizi elettronici. Le nostre imprese vendono poco sul web; la
quota di esportazioni legate all'ICT è pari al 2,2% e relega l'Italia al penultimo posto
in Europa.
8.- La visione - di sistema - che ancora manca. A cosa si deve
una situazione così depressa nonostante il livello e i bassi prezzi del nostro sistema di
telecomunicazioni? Sono molteplici i fattori che influiscono sulla domanda. L'UE ha
tuttavia rilevato che l'Italia ha il record degli acquisti on line dei biglietti del treno
e dell'aereo. Come mai? Oltre a non fare più la coda, l'utente non paga i diritti di
emissione e non deve necessariamente stampare il biglietto. Se l'Italia vuole essere on
line deve rimuovere le remore mentali e azzerare i balzelli digitali. Su questo tema
devono collaborare le Autorità di settore (AGCM, AGCOM, Banca d'Italia) e il Governo. Il
ragionamento secondo logiche passatiste, per cui bisognerebbe creare le condizioni della
domanda prima di investire in nuove infrastrutture, riduce all'immobilismo. Per le nuove
tecnologie, i percorsi di creazione e stimolo di domanda e offerta vanno di pari passo. In
un ecosistema ogni singola parte cresce con il tutto; è una visione olistica delle reti e
delle relazioni che si sviluppano. Il tema chiave dell'Agenda europea è proprio la
visione unitaria dell'ecosistema digitale. Vodafone, Wind e Fastweb hanno avanzato
congiuntamente uno schema di piano, cui ha aderito anche Tiscali, che postula, in una
prima fase, investimenti (propri e altrui) per 2,5 miliardi di euro al fine di realizzare
una rete in fibra destinata a connettere una parte rilevante della popolazione entro 5
anni. Telecom Italia, a sua volta, ha illustrato il 10 giugno scorso all'Autorità il suo
piano che annuncia fino a 7 miliardi di investimenti nei primi 3 anni (2010-1012), inclusi
gli interventi necessari per il rilegamento in fibra delle centrali (backhauling), che ha
carattere prioritario. L'obiettivo immediato, per quanto riguarda la rete di accesso, è
quello di collegare con la fibra ottica le unità immobiliari nelle 13 maggiori città
italiane entro il 2015. In altre 125 città l'accesso in fibra arriverebbe
successivamente. Lo switch off è legato al raggiungimento di determinate soglie di
traffico. Ogni imprenditore ha diritto di fare i suoi piani industriali e l'Autorità
asseconderà ogni iniziativa, nel rispetto delle regole, in particolare di quelle
sull'accesso. Ma rilevo che l'Agenda digitale europea prevede che almeno il 50% delle
famiglie europee utilizzi un collegamento superiore ai 100 Mbps entro il 2020. I piani
proposti portano a questo risultato? Il piano Telecom consiste in parte in un progetto
industriale che tende a uno sviluppo della rete ad alta velocità strettamente
dimensionato sulle richieste attuali dell'utenza e su quelle ravvicinatamente attese.
Questa è la parte in atto finanziata e scadenzabile in piani esecutivi. Da parte sua lo
schema di piano degli operatori alternativi non è certo in uno stadio più avanzato di
attuabilità, subordinato, com'è, ad alcune condizioni, prima fra tutte a quella del
finanziamento. L'impressione è dunque che le pur apprezzabili idee progettuali proposte
offrano una visione di quello che si può fare, ma non ancora di quello che concretamente
ci si impegna a fare. C'è, inoltre, parziale sovrapposizione delle aree geografiche
d'intervento, senza coordinamento delle opere di posa. Per raggiungere gli obiettivi
dell'Agenda digitale servono piani operativi. Ci vuole quindi -sia pure, se del caso,
integrativamenteun'iniziativa complessiva, un progetto Italia per una fiber Nation, che
eviti costose duplicazioni delle infrastrutture civili e faccia fare al Paese il salto di
qualità di cui ha bisogno. Per centrare l'obiettivo della Digital Agenda sono necessari
accordi, coordinati a livello nazionale, tra operatori di telecomunicazioni,
Amministrazioni territoriali, altri eventuali imprenditori, finalizzati alla progressiva
conversione alla fibra di determinate aree territoriali. Ciò darebbe al progetto
prospettive di redditività con il carattere di certezza tipico delle utilities e
aprirebbe potenzialmente la porta al finanziamento di investitori istituzionali, quale, in
primis, la Cassa depositi e prestiti. Seguiamo con attenzione e interesse il tavolo
tecnico a tal fine convocato dal Vice ministro Romani. Non stiamo suggerendo progetti
lunari. La Regione Lombardia e la Provincia di Trento hanno già in corso progetti di tale
tipo. Progetti sperimentali sono stati avviati anche in alcuni quartieri urbani. In
Francia il Governo ha lanciato un piano nazionale per l'economia digitale e l'ultra banda;
i principali operatori hanno deciso di coordinarsi per realizzare una rete in fibra; la
legge ha imposto a tutti gli operatori la condivisione delle cablature condominiali; il
regolatore ha posto a consultazione pubblica il quadro regolamentare per lo sviluppo della
fibra che differenzia le regole per le aree urbane da quelle a bassa densità di traffico.
9.- Investire per uscire prima dalla crisi e tornare a crescere. Ma
è compatibile il progetto di una fiber Nation con l'obiettivo -assolutamente prioritario
e non compromettibile- della stabilità? "Una stabilità duratura dei mercati si ha
solo con la ripresa della crescita, perché non va dimenticato che questa crisi è
soprattutto una crisi di competitività". L'Italia non cresce da 15 anni. La crescita
dei Paesi è legata a fattori strutturanti fondamentali. La rivoluzione della larga banda,
dell'alta velocità trasmissiva, è comparabile con le grandi rivoluzioni industriali del
secolo scorso. Certo è tempo di risparmi. Ma l'investimento in fibra ottica è visto
negli USA e altrove anche come una exit strategy. Da noi l'OCSE ha stimato che basterebbe
un risparmio annuo fra l'1,41% e l'1,7% per 10 anni sulle spese effettuate nei settori
dell'elettricità, sanità, trasporti e educazione per giustificare in Italia la
costruzione di una nuova rete. Secondo uno studio di Confindustria, i risparmi ottenibili
nel sistema sanitario mediante l'utilizzazione della larga banda si aggirerebbero sul 10%:
cifra importante se si tiene conto dell'enorme ammontare della spesa sanitaria. E sarebbe
di circa 10 miliardi l'anno il risparmio applicabile alla bolletta energetica nazionale
per effetto dell'ottimizzazione del controllo dei consumi e delle erogazioni. L'Autorità
(col programma di ricerca ISBUL) ha commissionato a qualificati atenei italiani una
valutazione dell'impatto di una nuova rete in fibra sull'economia nazionale, ottenendo
stime coerenti con gli studi internazionali. Rinunciare a un tale progetto non comporta
dunque solo la rinuncia del nostro Paese a svolgere un futuro da protagonista
nell'innovazione, ma anche una sua minore capacità di reazione alla crisi economica
contingente, realizzando dei risparmi. Il tessuto socio-economico dell'Italia (reti di
piccole e medie imprese, prodotti ad alto valore aggiunto, concentrazione per distretti
industriali, turismo e servizi) beneficerebbe della larga banda più di altri Paesi
europei. Bisogna saper fare delle scelte, privilegiando i fattori strutturali di sviluppo
che internazionalizzino la nostra economia.
10.- Il contributo dell'Autorità: regole e suggerimenti per un'agenda
per l'Italia. Come negli USA, e come hanno fatto di recente l'UE e i principali
Paesi europei, serve quindi un'Agenda digitale su misura per l'Italia, che concentri lo
sforzo e colga le specificità del sistema produttivo e sociale nazionale e fissi gli
obiettivi normativi e programmatici dei prossimi 3-5 anni. L'Autorità farà la sua parte,
dettando regole che, garantendo l'accesso: - riconoscano, con fini incentivanti, un premio
di rischio per il capitale investito; - favoriscano gli investimenti condivisi; -
garantiscano la neutralità tecnologica e la parità di condizioni nell'utilizzazione
delle infrastrutture comuni. Affronteremo anche il tema della transizione dal rame alla
fibra dando certezza delle modalità e dei tempi. Ma questo non basta. Il settore pubblico
può fare molto, anche in tempi di rigore di bilancio. Innanzi tutto coordinando gli
interventi. Ci vuole un riordinamento radicale, un organico disegno legislativo che
componga ed essenzializzi molteplici misure: - Norme quadro per la costruzione e
condivisione delle infrastrutture che affranchino dalle molteplici autorizzazioni e/o
concessioni; - Completamento delle norme sull'interoperabilità dei servizi della PA e
sanità on line; - Norme per la liberalizzazione delle transazioni on line e il commercio
elettronico; - Norme sulla sicurezza delle reti; - Liberazione delle radiofrequenze per la
larghissima banda e meno vincoli per il Wi-fi; - Utilizzazione di parte dei proventi delle
aste delle radiofrequenze per gli incentivi alla larga banda e per la riduzione del
digital divide; - Contributi per la rottamazione degli apparati informatici obsoleti; -
Elevazione del tetto del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese e riduzione
delle imposte sui finanziamenti a lungo termine per interventi strutturali. Agevolazioni
fiscali per l'impiego di capitali privati nel finanziamento di progetti di lungo periodo
con forti esternalità positive (tra cui le reti NGN) possono rappresentare una valida
alternativa all'impiego di risorse di bilancio sempre più scarse. Subito dopo andrà
affrontata la riforma del diritto d'autore, bilanciando, come evidenziato dall'Autorità
nella sua recente indagine conoscitiva, i diritti degli autori e quello degli utenti che
navigano in rete. Daremo seguito alla regolamentazione che la legge ci affida; ma non ci
si può nascondere che la pirateria informatica è diventata un problema di portata
enorme. Gli autori sono privati della remunerazione loro dovuta e gli investimenti nella
rete vengono scoraggiati quando l'accesso non avviene nei modi normali ma tramite motori
di ricerca e aggregatori di contenuto che si sottraggono a ogni pagamento sia agli autori
che agli operatori proprietari della rete. L'Autorità non ha il ruolo che il presidente
Obama ha assegnato all'omologa Autorità statunitense (la Federal Communications
Commission). Tuttavia sia la sua legge istitutiva che la recente legge sulla Concorrenza
le attribuiscono la facoltà di fare segnalazioni al Governo. Assolveremo a questo compito
di "segnalatore". Le autostrade delle nuove comunicazioni sono il fertilizzante
principale di quell'economia della conoscenza che si attesta come nuovo paradigma di
modello capitalistico partecipato. Ma senza lo stock di capitale infrastrutturale fisico
nelle reti di nuova generazione i nuovi investimenti renderanno sempre meno, accrescendo
il divario con i Paesi a maggiore velocità. Per realizzare una rete in fibra ottica ci
vogliono dai quattro agli otto anni. Bisogna dunque pensarci oggi. Perché domani l'oggi
potrebbe essere ormai, irrecuperabilmente, l'ieri. |
  |
Disegno di Legge sulle
intercettazioni telefoniche - Senato n. 1611
Approvato dal Senato, con modificazioni, il
10 giugno 2010. Passa alla Camera
|
NOTA. Questo Disegno di legge è stato molto
contrastato, dentro e fuori la "maggioranza". Da alcuni (soprattutto del mondo
della stampa) ritenuto "liberticida", da altri un mezzo di difesa dei cittadini
dal cannibalismo di magistrati e stampa.
Francamente, non abbiamo la preparazione tecnica per un giudizio,
anche perchè è stata sollevata molta polvere, che ha ostacolato un filtro sulle
argomentazioni.
Trattandosi, tuttavia, di materia di libertà, lo giriamo tale e quale senza
commento, dentro l'università perchè ognuno si faccia del disegno la convinzione che
crede.
A loro volta, i Colleghi della materia, se vogliono, potranno darci qualche
lume, che pubblicheremmo volentieri. |
Senato - Legislatura 16º
- Disegno di legge N. 1611
Art. 1.
1. Allarticolo 36, comma 1, del codice di
procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha
pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
2. Allarticolo 53 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, nel primo periodo,
dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis),
nonché se risulta iscritto nel registro di cui allarticolo 335 per il reato
previsto dallarticolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento
assegnatogli, sentito in tale caso il capo dellufficio competente ai sensi
dellarticolo 11, al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive
per provvedere alla sostituzione»;
b) al comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo
se il capo dellufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato
previsto dallarticolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato
dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Di ogni iscrizione di magistrati nel
registro di cui allarticolo 335 per il reato previsto dallarticolo 379-bis del
codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo
dellufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore
generale nellipotesi che indagati risultino il capo dellufficio e il
magistrato assegnatario».
3. Allarticolo 103 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su
utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.»;
b) dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
«5-bis. Ferma restando leventuale
responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare lannotazione,
linformativa, anche verbale, e lutilizzazione delle conversazioni o
comunicazioni di cui al comma 5».
4. Allarticolo 114, comma 2, del codice di procedura penale
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la
pubblicazione per riassunto».
5. Allarticolo 114 del codice di procedura penale,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche
parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a
conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti
dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine
delludienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche
parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in
materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel
contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto
conoscenza dellordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono
la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
6. Dopo il comma 6-bis dellarticolo 114 del
codice di procedura penale è inserito il seguente:
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei
nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro
affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica allipotesi di cui
allarticolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
presente codice, nonché quando, ai fini dellesercizio del diritto di cronaca, la
rappresentazione dellavvenimento non possa essere separata dallimmagine del
magistrato».
7. Allarticolo 114 del codice di procedura penale, il comma
7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche
parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a
conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata
ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la
pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei
contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti
fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta
lespunzione ai sensi dellarticolo 268, comma 7-bis».
8. Allarticolo 115 del codice di procedura penale, il comma
2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per
fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone
indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente
lorgano titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove
siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di
responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare
dal servizio o dallesercizio della professione fino a tre mesi».
9. Al comma 2 dellarticolo 240 del codice di procedura
penale, nel secondo periodo, dopo le parole: «per i documenti formati attraverso la
raccolta illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i
supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui
allarticolo 616-bis del codice penale, salvi i casi in cui la punibilità è
esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo».
10. Larticolo 266 del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). 1. Lintercettazione
di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di
immagini mediante riprese visive e lacquisizione della documentazione del traffico
delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti
reati:
a) delitti non colposi per i quali
è prevista la pena dellergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque
anni determinata a norma dellarticolo 4;
b) delitti contro la
pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dellarticolo 4;
c) delitti concernenti sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le
sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia,
usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione
del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;
g) delitti previsti
dallarticolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al
materiale pornografico di cui allarticolo 600-quater.1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi è consentita
lintercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di
ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo lattività criminosa.
Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che lintercettazione potrebbe
consentire lacquisizione di elementi fondamentali per laccertamento del reato
per cui si procede o che dallintercettazione possano emergere indicazioni rilevanti
per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e la stessa debba
essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dallarticolo 614 del codice
penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i
presupposti, dispone le operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate
nellarticolo 267, comma 3-bis».
11. Allarticolo 267 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai
seguenti:
«1. Il pubblico ministero richiede lautorizzazione a
disporre le operazioni previste dallarticolo 266 al tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione
collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, lassenso scritto del
procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato
appositamente delegati. Lautorizzazione è data con decreto, motivato
contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono
congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di
reato;
b) nei casi di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di
telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a
soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti
diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti
per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative
conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) nei casi di acquisizione della
documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad
altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente
in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di
indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;
d) nei casi di intercettazioni di
immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli
stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e
attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine,
risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per
ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;
e) le operazioni sono assolutamente
indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.
1.1 Nel decreto con cui autorizza le operazioni,
il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che
devono essere espressamente e analiticamente indicati.
1.2. Il pubblico ministero, insieme con la
richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti
di indagine fino a quel momento compiuti.»;
b) il comma 1-bis è
sostituito dal seguente:
«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203.»;
c) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero dispone le operazioni previste dallarticolo 266 con decreto, motivato
contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il
tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato
contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del
pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste
dallarticolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono
essere utilizzati.»;
d) il comma 3 è sostituito dai
seguenti:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
lintercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo
massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata
comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su
richiesta motivata del pubblico ministero, contenente lindicazione dei risultati
acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici
giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici
giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi
elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti
di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge
lesigenza di impedire che lattività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere
nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.
3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni
di cui allarticolo 266 possono consentire lacquisizione di elementi
fondamentali per laccertamento del reato per cui si procede o che da esse possono
emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati
nel comma 1 dellarticolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del
presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile
ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per
non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della
convalida, anche per via telematica.
3-ter. Quando le operazioni di cui allarticolo 266
sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui
allarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, lautorizzazione di cui
ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei
sufficienti indizi si applica larticolo 203. La durata delle operazioni non può
superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato
per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i
termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga
provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. Lintercettazione
di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dellarticolo 266, disposta in un
procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi
è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo lattività
criminosa.
3-quater. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico
ministero indica lufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto
adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.»;
e) al comma 4 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-ter il
pubblico ministero e lufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da
agenti di polizia giudiziaria.»;
f) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in
ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e
lora di emissione e la data e lora di deposito in cancelleria o in segreteria
dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per
ciascuna intercettazione, linizio e il termine delle operazioni».
12. Allarticolo 268 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle
operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi
nellarchivio riservato di cui allarticolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene
lindicazione degli estremi del decreto che ha disposto lintercettazione, la
descrizione delle modalità di registrazione, lannotazione del giorno e
dellora di inizio e di cessazione dellintercettazione; nel medesimo verbale
sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i
riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi allascolto, la
trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno
provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo
degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni
distretto di corte dappello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli
impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa
autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati
per le indagini.»;
b) dopo il comma 3-bis
è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte
dappello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono
attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei
centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti
dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni,
il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al
procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o
prorogato lintercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero,
comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti,
tenuto conto del loro numero nonché del numero e della complessità delle
intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave
pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a
ritardarlo non oltre la data di emissione dellavviso della conclusione delle
indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso
che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei
verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
lintercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle
videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È
vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.»;
d) dopo il comma 6 sono
inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle
registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal
comma 4.
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero
trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale
fissa la data delludienza in camera di consiglio per lacquisizione delle
conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle
parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche dufficio allo
stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata lutilizzazione. Il
tribunale decide in camera di consiglio a norma dellarticolo 127.»;
e) i commi 7 e 8 sono
sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini
della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni
acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le
garanzie previsti per lespletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono
inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle
parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei
alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi
di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e
fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono
richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7».
13. Allarticolo 269 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni
sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso
lufficio del pubblico ministero che ha disposto lintercettazione, con divieto
di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo
le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle
stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la
parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».
14. Allarticolo 270 del codice di procedura
penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state
disposte, salvo che risultino indispensabili per laccertamento dei delitti di cui
agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a),
del presente codice, nonché per laccertamento dei delitti di cui agli articoli 241,
256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del
codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono
state disposte».
15. Allarticolo 271, comma 1, del codice di procedura
penale, le parole: «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 268, commi 1,
3, 5, 6 e 6-bis».
16. Allarticolo 271 del codice di procedura
penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non
possono essere utilizzati qualora, nelludienza preliminare o nel dibattimento, il
fatto risulti diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità
previsti dallarticolo 266».
17. Allarticolo 292 del codice di procedura penale, dopo il
comma 2-ter é inserito il seguente:
«2-quater. Nellordinanza le intercettazioni di
conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto
nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
18. Allarticolo 293 del codice di procedura penale, al comma
3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere
visione del contenuto integrale dellintercettazione, richiamata nellordinanza
per lapplicazione delle misure».
19. Allarticolo 295, comma 3, del codice di
procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non si applica il
limite di durata massima delle operazioni previsto nellarticolo 267, comma 3».
20. Allarticolo 329, comma 1, del codice di procedura
penale, le parole: «Gli atti dindagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti
e le attività dindagine».
21. Allarticolo 329 del codice di procedura penale, il comma
2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione
delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice lautorizzazione alla
pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
22. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura
penale, dopo larticolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni).
1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nellarchivio riservato
previsto dallarticolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione
comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a
conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente
formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di
informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i
medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla
chiusura delle indagini preliminari».
23. Allarticolo 380, comma 2, lettera m),
del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),»
sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
24. Allarticolo 89 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
abrogato;
b) al comma 2, le parole:
«I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti
contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e
dopo le parole: «previsto dallarticolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti:
«, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui
allarticolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa
un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro
riservato delle intercettazioni e dellarchivio riservato nel quale sono custoditi i
verbali e i supporti».
25. Allarticolo 129 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo
le parole: «dellimputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione
degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del
fatto»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Quando lazione penale è esercitata
nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico,
linformazione è inviata allautorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e
2-quater.»;
c) dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia
linformazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato
arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della
custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del
culto cattolico invia, altresì, linformazione quando è stata applicata nei suoi
confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede allinvio
dellinformazione di garanzia di cui allarticolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un
vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un
ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di unabbazia
territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge lufficio di
amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia linformazione al cardinale
Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote
secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita
apostolica, il pubblico ministero invia linformazione allordinario diocesano
nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.»;
d) il comma 3-bis è
abrogato.
26. Allarticolo 147 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, il comma 2 è sostituto dal seguente:
«2. Lautorizzazione può essere data, anche senza il
consenso delle parti, dal presidente della corte dappello, quando sussiste un
interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento».
27. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo 379-bis è
sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a
un procedimento penale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento
penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio
ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle
indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi
dellarticolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la
reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di
servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi
di informazione per la sicurezza.
Per i reati di cui al presente articolo la competenza è
determinata ai sensi dellarticolo 11 del codice di procedura penale.»;
b) allarticolo 614,
primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) dopo larticolo
616 è inserito il seguente:
«Art. 616-bis. - (Riprese e registrazioni
fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di
comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli
interessati.
La punibilità è esclusa:
a) quando le riprese o
registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nellambito di un procedimento
innanzi allautorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o
nellambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;
b) quando le riprese o
registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nellambito delle attività di
difesa della sicurezza dello Stato;
c) quando le riprese o le
registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca da
giornalisti appartenenti allordine professionale.
Il delitto è punibile a querela della persona
offesa.»;
d) allarticolo 617 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
pubblica intercettazioni in violazione dellarticolo 114, comma 7, del codice di
procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»;
e) dopo larticolo 617-sexies
è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento
penale). Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta
cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della
reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni.»;
f) allarticolo 684, le
parole: «con lammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con
lammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
g) allarticolo 684
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la
violazione dei divieti previsti dallarticolo 114, comma 6-ter, del codice di
procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di
telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o lacquisizione della
documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è
dellarresto fino a trenta giorni o dellammenda da euro 2.000 a euro 10.000.»;
h) al libro III, titolo
I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo larticolo 685 è aggiunto il seguente:
«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle
operazioni di intercettazione). Salva la responsabilità dellautore della
pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter,
del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad
impedire lindebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e
della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui
allarticolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con
lammenda da euro 500 a euro 1.032».
28. Larticolo 25-novies (Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci allautorità giudiziaria) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dai seguenti:
«Art. 25-decies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci allautorità giudiziaria). 1. In relazione
alla commissione del delitto di cui allarticolo 377-bis del codice penale, si
applica allente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Art. 25-undecies. - (Pubblicazione arbitraria di atti
di un procedimento penale). 1. In relazione alla commissione del reato previsto
dallarticolo 617, quarto comma, del codice penale, si applica allente la
sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.
2. In relazione alla commissione del reato previsto
dallarticolo 684 del codice penale, si applica allente la sanzione pecuniaria
da cento a duecento quote».
29. Allarticolo 8 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito
il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni
o le rettifiche sono effettuate ai sensi dellarticolo 32 del testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici
diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro
quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa
metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si
riferiscono.»;
b) al quarto comma, dopo le parole:
«devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma
è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica lautore dello
scritto, ovvero i soggetti di cui allarticolo 57-bis del codice penale,
provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese
su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle
dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della
loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata,
entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e
deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che lha determinata.»;
d) al quinto comma, le parole:
«trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti:
«trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e
sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo,
terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani
e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma
è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi lautore
delloffesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il
responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche
o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,
non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
30. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, dopo larticolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in
materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). 1. Entro il 31 marzo di
ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una
relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni
telefoniche e ambientali effettuate nellanno precedente. Ai fini del controllo sulla
gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è
trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
31. Allarticolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche quando lautorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da
quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di
indagine emerga che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche
indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.
4-ter. I verbali e i supporti contenenti le
operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita
sezione dellarchivio riservato di cui allarticolo 269, comma 1, del codice di
procedura penale».
32. Allarticolo 6 della legge 20 giugno 2003,
n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni
di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne
dispone linserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione
dellarchivio riservato di cui allarticolo 269, comma 1, del codice di
procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data
riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini
preliminari».
33. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo
di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per
ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello
provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il
limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore
generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
34. Al fine del contenimento della spesa pubblica per
operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo
economico e per la pubblica amministrazione e linnovazione, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
tariffe per la fornitura dei servizi connessi allesecuzione delle operazioni di
intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia.
35. Allattuazione del comma 33 si provvede nellambito
delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
36. Larticolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni, è abrogato.
37. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 139,
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel
codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del
presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi
dellarticolo 143, comma 1, lettera c).
5-bis. Nellesercizio dei compiti di cui
agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e
d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela
dellinteressato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione
che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione
riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio
nazionale e il competente consiglio dellOrdine dei giornalisti, anche in relazione
alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni
rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere
sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis
è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la
decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche
tipografiche e leventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese
riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso
le quali è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui
allarticolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 2003, n. 284.»;
b) allarticolo 170,
comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
38. Allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) linserimento nella
motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di
terzi estranei, che non rilevano a fini processuali».
39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di
modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano,
nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui
allarticolo 266 del codice di procedura penale per le quali è già stato emesso il
provvedimento di autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva la validità delle
operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore
alla durata massima stabilita nellarticolo 267 del codice di procedura penale, come
modificato dal comma 11 del presente articolo.
40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 268, comma
7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni
di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Le disposizioni di cui allarticolo 267, comma 1, del
codice di procedura penale, limitatamente allattribuzione della competenza al
tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso,
acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente
vigenti.
42. Le disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 268 del
codice di procedura penale, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, si
applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellapposito
decreto del Ministro della giustizia che dispone lentrata in funzione dei centri di
intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dellarticolo 268. Fino a tale
data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dellarticolo 268
del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge. |
Dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana
e della Diocesi di Genova:
in un recente convegno di preparazione alle celebrazioni per l'unità d'Italia |
Giriamo dentro l'Università un recente messaggio del
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana |
o |
Il messaggio del Card. Angelo Bagnasco:
"Per un nuovo
innamoramento del nostro
essere italiani, dentro lEuropa unita e in
un mondo più equilibratamente globale" |
Angelo
Bagnasco
|
|
Convegno per i 150 anni dell'Unità d'Italia Promosso dal Comitato
per le Settimane Sociali della CEI e dall'Arcidiocesi di Genova . 3.5.2010
Documento: "Messaggio
del Card. Bagnasco"
Fonte: http://www.chiesacattolica.it/
Cari Confratelli nell'Episcopato, Autorità, Amici, ringrazio tutti
per la presenza di oggi e per il conforto che anche così date ai nostri sforzi ed al
nostro cammino.
1.- Perché questa celebrazione. Come mons.
Miglio e gli amici del Comitato Scientifico ed Organizzatore delle Settimane Sociali dei
Cattolici Italiani possono testimoniare, in qualità di arcivescovo di Genova ho accettato
con grande convinzione la proposta di realizzare insieme un incontro dedicato
all'imminente 150.mo anniversario dell'unità politica d'Italia. Credo infatti fermamente
che sia opportuno partecipare con tutte le nostre energie culturali, e nelle forme più
varie, alle celebrazioni del prossimo anno. Per questo occorre prepararsi seriamente, e
questo è lo scopo cui l'incontro di oggi intende recare un contributo. Non ci sfuggono i
rischi, già in qualche caso visibili, cui quel dibattito è esposto. Ma non ci sfuggono
neppure i grandi valori e le grandi verità storiche che una seria ricerca ed un confronto
adeguato potrebbero illuminare. Vi invito tutti a ritenere che quest'ultimo sia uno scopo
per cui vale la pena affrontare quei rischi e impegnare tutte le energie intellettuali e
morali di cui disponiamo perché quei rischi siano evitati. L'unica cosa che dobbiamo
temere è una cattiva ricerca storica, una propaganda ideologica - di qualsiasi segno -
spacciata per verità storica. Se invece sapremo cogliere in modo adeguato questo
appuntamento, che cade proprio in un momento in cui anche il nostro Paese è alle prese
con dure prove, renderemo un grande dono a tutti quegli uomini e quelle donne, quelle
famiglie e quelle associazioni, quelle istituzioni, che con generosità si stanno
spendendo per la ripresa. Sapremo donare loro una maggiore coscienza del fondamento e del
valore del loro sforzo e della loro generosità ordinaria e non di rado straordinaria.
Glielo dobbiamo - innanzitutto lo debbono i Pastori - e per altre ragioni lo debbono gli
studiosi, tanto a coloro che quotidianamente si impegnano per il bene comune alla luce e
con la forza della fede cristiana, quanto a coloro che spalla a spalla con questi portano
il peso e l'onore della stessa responsabilità in virtù di ragioni diverse cui va tutto
il nostro rispetto. La scorsa settimana, con una sobrietà esemplare ed eloquente,
Benedetto XVI ed il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ci hanno
testimoniato come la causa della concordia e del bene comune del Paese valga la dedizione
personale della preghiera e dell'azione. Con gli amici del Comitato condivido senz'altro
che una matura coscienza storica sia una condizione essenziale per la ricerca di questa
concordia e per il servizio al bene comune. È per questa nobile ragione, e non per
conformismo, che ci lasciamo interpellare da un anniversario. Come il Novecento ci ha
duramente insegnato, tanto la banale dimenticanza della storia quanto l'oblìo della
memoria intenzionalmente prodotto e diffuso, o ancora la sua deformazione e la produzione
di miti, sono precondizioni della barbarie che, inevitabilmente, prende la forma della
negazione della vita umana e della sua dignità.
2.- Funzione e valore della coscienza storica di
questi 150 anni. Non è mio compito entrare nel merito delle questioni che
affronteremo oggi, e ringrazio il professore Ganpaolo Romanato ed il rettore Giuseppe
Dalla Torre per l'aiuto che ci daranno. Sento però il dovere di sottolineare che fare
memoria ed esercizio di seria analisi storiografica a riguardo di questi 150 anni di
storia politica unitaria d'Italia ci aiuta a comprendere, tra le altre, due ragioni per
cui una matura e critica coscienza storica alimenta una misura alta di concordia civile e
l'esercizio condiviso della responsabilità per il bene comune. In primo luogo è evidente
a tutti che la storia di questi 150 anni di unità politica d'Italia testimonia in modo
inequivoco come, a condizione di una elevata tensione morale, anche nei momenti più
difficili, certo non meno di quelli attuali, sia possibile perseguire e conseguire accordi
che per lunghi periodi consentono una convivenza civile di grande qualità. Tali accordi
si riconoscono perché da un lato segnano l' incontro tra differenze, e dall'altro
consentono a queste differenze di svilupparsi secondo quello che don Luigi Sturzo chiamava
il "sano agonismo della libertà". Tali accordi, e la storiografia più seria
concordemente ce lo ribadisce, non sono mai accordi eticamente neutri, accordi tecnici,
astratti proclami, ma patti di amicizia civile consapevolmente contratti ed esplicitamente
fondati su specifiche opzioni di valore. Volendo essere efficaci, questi patti sanno
essere anche storicamente determinati. Ma proprio per questo ci obbligano: se qualcosa del
genere è stato reale, certamente è anche possibile, e dunque dovrebbe essere ricercato
anche per l'oggi. E allora, come non riconoscere qualcosa del genere nel patto
costituzionale stipulato nel 1948, per il quale tanti cattolici, insieme a tanti uomini e
donne di buona volontà seppero spendere intelligenza ed anche versare il proprio sangue?
La grandezza di quel patto non sta in una sua astratta perfezione, ma nell'averci
consentito di andare avanti per una strada buona. Esso diede certezza e sostanza, sin
dall'inizio, tanto all'orientamento quanto alla possibilità della riforma e
dell'aggiornamento. In secondo luogo, una matura coscienza storica serve la ricerca della
concordia e la responsabilità per il bene comune, perché libera da miti e di conseguenza
dalla coazione a ripetere. La ricerca storica svela continuamente quell'impasto di
intuizione e limite, di bene e di male, da cui la vicenda umana è formata. Una rigorosa
analisi storica, a suo modo, serve così anche il riconoscimento dello spazio della
trascendenza e di una trascendenza anche storicamente rilevante. Una seria analisi
storica, infatti, per un verso relativizza sempre personalità, eventi, processi e
giudizi, e per altro verso esige l'uso di criteri svelando che non è la realtà che li
produce né che li detta. Duro ed esemplare è il lavoro dello storico, di grande valore
umanistico ed umanizzante: lo insegnarono dapprima i grandi dell'umanesimo cristiano e
prima ancora i primi maestri della storia in senso moderno che non a caso vanno cercati
tra i Padri della Chiesa. Una matura coscienza storica sa comporre passione e distacco
critico. Non a caso alcuni dei più grandi italiani, alcuni di coloro che - in ogni senso
- più si sono spesi per il paese ed il suo futuro hanno prodotto critiche severe ma
costruttive. Questo non ne ha fatto in alcun modo dei revisionisti o dei nostalgici, ma
alcuni tra i più affidabili ed afficaci leader culturali e politici della avventura
nazionale unitaria. Ancora una volta il mio pensiero va al prete di Caltagirone, don Luigi
Sturzo, ma sappiamo anche che tutte le più grandi tradizioni culturali e politiche del
nostro paese possono vantare - a comune beneficio - la ricchezza di maestri le cui lezioni
hanno trasmesso passione e responsabilità emendate da ingiustificate mitizzazioni,
schiettezza di critica esente da nostalgia e da revisionismo.
3.- Un servizio alla speranza di cui oggi abbiamo
bisogno. Per queste ed altre convergenti ragioni, lo ripeto, la ricorrenza
dei 150 anni dall'Unità dell'Italia dovrebbe trasformarsi in una felice occasione per un
nuovo innamoramento del nostro essere italiani, dentro l'Europa unita e in un mondo più
equilibratamente globale. A questo scopo la diocesi di Genova ed il Comitato delle
Settimane Sociali hanno voluto dare un primo positivo contributo. Storici ed esperti vari
hanno discusso negli ultimi mesi sul carattere dei festeggiamenti e sulle opere da
lasciare a ricordo. Noi pensiamo che ci sia qualcosa di importante da far succedere nelle
coscienze: far riemergere il senso positivo di un essere italiani. Servono visioni grandi,
non per fare della retorica, ma per nutrire gli spiriti e seminare nuovo, ragionevole
ottimismo. Il modo di ricordare questo prossimo anniversario deve alimentare la cultura
dello stare insieme. In questo, le nostre comunità cristiane sono chiamate a fare la loro
parte.
L'Italia deve scoprire ancora una volta che può contare sempre sulla Chiesa, sulla
sua missione, sul suo spirito di sacrificio e la sua volontà di dono. Ma un tale nuovo
ottimismo (con il Comitato si può e forse si deve parlare di |
Nino Luciani, C'è un rapporto tra questo
messaggio e il federalismo fiscale di Bossi ? Distinzione
tra federalismo che unisce e quello che divide l'Italia, e imprescindibilità di uno
"zoccolo duro" per le "entrate fiscali dello Stato. 1.- Per un federalismo che
unisce. Nel messaggio del cardinale, la parola "federalismo" non è
nominata. Ma, a cos'altro si riferirebbe il suo appello allo "innamoramento del
nostro essere italiani", mentre da più parti si leva, nel Paese, la domanda se il
federalismo di Bossi è in contrasto con l'unità nazionale ? Perchè Napolitano (1
maggio) aveva ritenuto di precisare che il federalismo non è in contrasto con l'unità
nazionale ?
Dell'alternativa tra federalismo e centralismo si discute fin dai tempi del
Risorgimento per l'unità di Italia, e proprio in relazione al modo migliore di fare
l'unità di Italia. Non è forse vero che, allora, lo Stato Pontificio fu il maggiore
ostacolo all'unificazione mediante un patto federale tra gli "stati regionali"
di allora ? Dunque è molto opportuno questo inserimento del cardinale, in quanto
introduce la distinzione tra "Chiesa cattolica" e "Stato Pontificio".
E non è forse vero che la Costituzione repubblicana ha prefigurato un
sistema di autonomie locali, che unisce ?
Evidentemente, c'è un federalismo che unisce e un federalismo che divide...
. Ma andiamo per gradi
2.- I requisiti essenziali di un federalismo fiscale che unisce.
Ferme le ragioni teoriche in favore del federalismo (vale dire esso responsabilizza i
cittadini e gli enti locali, ecc. ecc.), tuttavia la prima cartina di tornasolè è capire
come è prefigurato il sistema fiscale.
Il nodo è che mentre in uno stato federale subentrano all'unico
decisore (Stato) più livelli di enti territoriali tassatori (Stato,
Regioni, Province, Comuni) la tasca del contribuente rimane "una sola".
Cosa accadrebbe se lo Stato, come ente più forte, pescasse per sè tutta la
capacità fiscale del contribuente?
In questi anni, lo Stato ha compensato il taglio dei propri trasferimenti
agli enti locali con la "riattribuzione" di nuovo potere fiscale, ma poi molto
enti locali non hanno trovato il modo di esercitarlo, in quanto la pressione fiscale
globale era già sopra il limite di sopportabilità.
Si conclude che l'unitarietà della decisione di prelievo è una
condizione per un federalismo che unisce e questo va fatto in modo coerente col vincolo
dell'unicità della tasca del contribuente, la cui capacità contributiva ha un limite.
Ciò postula un sistema fiscale unitario. Dopo avere fatto questo,
gli enti dovranno contrattare e competere correntemente per spartirsi la disponibilità
totale delimitata, e dunque controllare reciprocamente la validità economica delle loro
rispettive richieste, e tuttavia al netto di uno zoccolo duro delle
entrate fiscali dello Stato, che il parlamento decide originariamente.
Questo "zoccolo duro" è la garanzia del ruolo dello
"Stato unitario" e della "unità dell'Italia del Nord e dell'Italia del
Sud".
La prima conclusione è che il federalismo che
"unisce" si fonda:
- su un sistema fiscale unitario;
- su una pressione fiscale "totale" che va decisa unitariamente (dal
Parlamento nazionale ?), sia pur in modo variabile nel tempo (di legislatura in
legistatura ?);
- su un criterio di riparto delle fonti fiscali, tra lo Stato ed i livelli
inferiori di Enti.
3.- I requisiti essenziali del
criterio di ripartizione dei compiti tra lo Stato e gli altri Enti. Qui, Il
criterio di base è affidare allo Stato i compiti di interesse nazionale e agli Enti
minori i compiti di interesse locale.
Il criterio, facile da enunciare (ma necessario), è pieno di falle nel caso
degli enti locali. Ci sono gli "spillover" che, nel mondo interdipendente e
globale di oggi, sono la regola, e non più l'eccezione. Chi non vede che sull'autobus (a
basso ticket) delle nostre città circolano normalmente dei giapponesi ? E chi non
vede che negli ospedali del nord vanno molto normalmente dei meridionali ? Chi paga in
questi casi ?
Direi che l'elenco dei compiti che la nostra Costituzione (art. 115) affida
alle Regioni sia efficace e più che sufficiente. In questo elenco non c'è la
sanità, la scuola, l'università.
La seconda conclusione è il federalismo che unisce non decentra
queste funzioni.
C'è dell'altro. Il fatto che lo Stato abbia dato (da anni) la delega di
gestione della sanità alle Regioni, ha creato danni infiniti. Chi non vede la difformità
di servizi degli ospedali, da Regione a Regione ? E che dire dei "costi di
intermediazione infiniti delle "sanità regionali", incluso probabile
finanziamento occulto dei partiti politici ? Ho sempre pensato che la burocrazia statale
(in quanto selezionata solo per concorso pubblico) sia 10 volte migliore di quella
regionale (esclusa, forse, qualche Regione che viene dalla tradizione austriaca)
4.- I requisiti del criterio di
dimensionamenro degli Enti territoriali. Poco dopo l'unità d'Italia, furono
istituite le Province (un centinaio). Era l'unco modo di realizzare il colloquio veloce
tra lo Stato e i Comuni, data l'impossibilità per lo Stato di un colloquio veloce con
più di 8.000 Comuni.
Ben venga l'ulteriore semplificazione creando una ventina di Regioni. Ma
allora è venuta a cessare la ragione per conservare le Province (ma su
queste torno più avanti).
Degli 8000 e più Comuni, quelli capoluogo di provincia (poco
più di 100 ) hanno più di 20.000 abitanti.
Di tutti gli altri 2.400 hanno meno di 2.000 abitanti; e 6.000 si
avvicinano a 5000 abitanti.
Le ragioni storiche dell'origine di Comuni così piccoli sono note. Allora
aveva significato che capillarmente esistessero tanti centri di servizio. Ma è anche
evidente che quelle situazioni sono radicalmente mutate.
Vediamo le dimensioni minime, necessarie, per alcuni servizi comunali:
- per un'area giochi ed attrezzature sportive per ragazzi di 11-14 si richiedono,
per una gestione efficiente, circa 10.800 abitanti servibili;
- per un'area dello stesso tipo per ragazzi di età superiore ai 14 anni si
richiedono 20.000 abitanti;
- per un centro polisportivo si richiedono 250.000 persone: - per un asilo nido si
richiedono 2000-4000 abitanti servibili;
- per una scuola elementare, 600-7.000 abitanti;
- per una scuola media, 2.000-16.000 abitanti;
- per una scuola secondaria superiore, 50.000 abitanti; - per un centro sanitario
elementare, 10.000 abitanti; - per un ospedale di II grado, 150.000-350.000 abitanti;
In rapporto a queste dimensioni, solo 1.000 Comuni
sono idonei per un'area giochi per ragazzi di 11-14 anni; solo 292 sono idonei per un'area
giochi per ragazzi di età su-periore a 14 anni; solo 42 sono idonei per un centro
polisportivo; solo 80 per un ospedale di II grado.
In conclusione, il presupposto, per riattribuire agli enti
locali il potere fiscale, è porre mano alla inadeguatezza della dimensione di gran parte
degli attuali Comuni ad essere soggetti efficienti di autonomia amministrativa.
Va ricordato che già varie leggi hanno cercato di porre rimedio a questa
polverizzazione, ma invano.
Penso che un criterio valido sia insistere sull'idea delle aree
metropolitane, e precisamente:
a) i grandi Comuni capoluoghi di Provincia andrebbero unificati con le
corrispondenti Province, in modo da avere dei Comuni metropolitani che assommano le
funzioni Comuni capoluoghi di Provincia e della Provincia;
b) Prefigurare il rapporto, tra il Comune metropolitano e tutti gli altri,
nello stesso modo come oggi è prefigurato il rapporto tra grandi Comuni e i relativi
quartieri e frazioni.
Questo comporta che il Comune metropolitano divenga titolare primario
di tutti i compiti comunali svolti nel proprio territorio, e li ripartisca ex-novo in base
alla idoneità dei Comuni minori (oggi), a seconda della loro dimensione.
5. Conclusioni. I requisiti elencati sono
essenziali per ottenere un federalismo che rispetta il contribuente e responsabilizza la
spesa.
Troviamo qualcosa di questi requisiti essenziali nel federalismo di Bossi ?
Direi nessuno. E allora è un federalismo che divide. |
| speranza) non matura se non nel crogiolo
del pensiero animato da domande impegnative. Sostiamo un attimo, allora, e proviamo a
pensare. Riflettiamo su noi stessi, su quello che eravamo, e su quello che oggi dopo tanti
e rapidi successi rischiamo di compromettere. Stiamo progressivamente perdendo la fiducia
in noi stessi, stiamo assumendo stati d'animo e stili di vita che finiscono col
destrutturare la società intera? Quella energia morale che avevamo dentro ed ha
consentito ad una nazione, uscita dalla guerra in condizioni del tutto penose, di
ritrovarsi in qualche decennio tra le prime al mondo, quella forza vitale che fine ha
fatto? Perché il vincolo che ci aveva legato nella stagione della ricostruzione
post-bellica e del lancio del Paese stesso sulla scena internazionale, ed aveva retto
nonostante profondi dislivelli sociali e serie fratture ideologiche, è sembrato da un
certo punto in avanti non unirci più? Una matura coscienza storica, e la pazienza del
pensiero, sono indispensabili per affrontare questi interrogativi. Non sono sufficienti,
certo, ma sono necessari per mantenere allo stesso tempo un orientamento certo ed una
vivace disponibilità alla riforma, al rinnovamento, all'aggiornamento. Ancora una volta
siamo di fronte all'arduo imperativo etico e spirituale di comporre fedeltà e riforma,
che nella storia sempre vivono solo insieme. Non lo si prenda come una espressione di
campanilismo, e del resto in questa scelta sono stato preceduto dal Comitato. A me pare
molto appropriato che questo incontro di studi abbia luogo in questa città. Genova è
città di antiche tradizioni cristiane, città tra le prime nell'avventura della forma
repubblicana, città che molto (molto sangue, molta anima, e molto intelletto) ha dato
all'Italia dal Risorgimento, alla liberazione, agli anni duri della lotta al terrorismo.
Genova è da sempre città aperta all'Europa ed al mondo. Città attraverso cui sono
passati i processi e le novità, città che è stata più movimento che vertice, porto e
ponte più che punto di arrivo e di stasi. 4.-
Cosa comprendere meglio. Noi oggi chiediamo a chi studia di aiutarci a
comprendere, non risparmiando in serietà scientifica, severità, attitudine critica ed
autocritica, gli eventi che abbiamo alle spalle, ed in particolare quelli che hanno
immediatamente preceduto e quelli successivi all'unità politica di una Italia non nata
certo 150 anni fa e la cui vita civile non è mezzo ma fine, mentre ad essere mezzo e non
fine sono le forme delle istituzioni che in ogni ambito civile operano e la cui
adeguatezza va sempre di nuovo valutata con la misura del concorso reale e non
semplicemente dichiarato al bene comune. Chiediamo di aiutarci a prendere atto che
ciascuno degli eventi di questa storia ha un suo volto, e che acquista significato anche
in relazione alle alternative possibili. Chiediamo loro di aiutarci a comprendere come -
anche in queste vicende - si è dipanato quanto è visibile del mistero grande e
drammatico della libertà umana che agisce in contesti concreti. Chiediamo di aiutarci a
riconoscere il nostro debito nei confronti di coloro - noti e ignoti - che in questa
storia sono stati fedeli servitori del bene comune, non di rado pagando per ciò prezzi
altissimi. Già sappiano, del resto, che la Chiesa ha saputo riconoscere in alcuni di
questi protagonisti i segni della Santità. In modo sempre più cosciente dobbiamo essere
fieri e grati per quanto le generazioni precedenti hanno fatto con ammirevole spirito di
sacrificio e senso di grande responsabilità. Esse hanno operato avendo nel cuore non
solamente il miglioramento delle loro condizioni di vita, ma anche il desiderio di
consegnare ai propri figli - a noi, dunque - un futuro più vivibile e degno, impostato
sul benessere come su valori morali autentici e solidi. La loro opera ha consentito a
ciascuno di sentirsi parte di un "noi". Chiediamo agli studiosi di aiutarci a
comprendere meglio quello che il nostro popolo forse in modo intuitivo, ma a volte con una
prontezza ed uno slancio profetici, sa riconoscere senza indugio. Da Vescovo ho vissuto
episodi drammatici, penso alla tragedia di Nassirija, e penso anche alle recenti calamità
naturali che hanno segnato alcuni regioni d'Italia. Il nostro popolo, specialmente la
gente semplice che tira la vita, sa sempre quando è in gioco la causa comune, il bene
comune. In un certo senso, questo 150.mo anniversario, senza indulgere ad alcuna retorica,
deve aiutare anche un nuovo incontro tra quelle che - con una espressione molto imprecisa,
ma efficace - qualcuno ha chiamato cultura "alta" e cultura "diffusa".
Chiediamo a chi fa ricerca di aiutarci a crescere nella consapevolezza del valore umano e
civile delle istituzioni, politiche, economiche, familiari e di altro tipo. L'indifferenza
verso le istituzioni è una mancanza grave e crescente, e prelude alle più varie forme di
frattura nel Paese ("verticali" ed "orizzontali") che lo renderebbero
incapace di affrontare le sfide che gli si presentano. Anche in questo caso, ed anche
dalla lezione della memoria, dobbiamo essere aiutati a declinare insieme fedeltà.
4.-
Prospettiva della Settimana Sociale e senso concreto delle celebrazioni. Noi
intendiamo tutto questo come indispensabile per corrispondere al caldo invito a spenderci
per il bene comune che di recente Benedetto XVI ci ha rivolto. Esso non è un invito impersonale o qualunquistico, ma rivolto a
persone concrete: «È prendersi cura, da una parte, e avvalersi, dallaltra, di quel
complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente,
culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende la forma di polis, di città»
(Caritas in veritate, n. 7).
Il bene comune deve essere la stella polare per tutti, al fine di costruire un futuro
veramente umano per tutti. Lesito del grande sforzo di discernimento che in questi
mesi il Comitato per le Settimane Sociali ha promosso e stimolato nelle nostre Chiese, e
non solo, ora ci conforta restituendoci la testimonianza che una tale tensione è
largamente condivisa, forse più di quanto potessimo immaginare. A me pare molto
significativo che noi tutti siamo arrivati a desiderare e poi a realizzare il momento di
studio di oggi pomeriggio dentro questo percorso di discernimento, di declinazione del
bene comune, di elaborazione di una agenda di speranza per il nostro Paese.
Credo che proprio questo sia lo spirito giusto per affrontare lanniversario ormai
vicino. La tensione al bene comune può avvelersi grandemente di una matura coscienza
storica di questo tratto di storia politica unitaria. Elaborare lagenda di speranza
sulla quale siamo al lavoro e la cui pubblicazione è ormai imminente richiede e sviluppa
quellequilibro di spirito di fedeltà e spirito di riforma cui grandemente giova una
memoria storica critica, severa, accurata, aperta, scevra da denigrazioni e da
mitizzazioni, da nostalgie revisioniste come da fanatismi infantili e massimamente
pericolosi.
5.- A servizio del valore
anche civile dellamicizia della Chiesa. La missione stessa della Chiesa ha
bisogno di occasioni come quella di oggi. Anche
quando per la propria missione la Chiesa è chiamata ad annunciare una verità scomoda,
essa resta con chiunque amica. Essa infatti non ha avversari, ma davanti a sé ha solo
persone a cui parla in verità. Questo servizio non può non essere colto nel suo
intreccio di verità e carità, e rimane vivo e libero da qualsiasi possibile
strumentalizzazione di parte. Esso è illuminato dalla luce di Cristo e, nel contempo,
dalla consapevolezza che «la ragione e la fede collaborano (
), indica la grandezza
delluomo, ma anche la sua miseria quando egli disconosce il richiamo della verità
morale» (Caritas in veritate, n. 75). Daltro canto, come Vescovi, avvertiamo
necessaria una costante e umile verifica della condotta nostra e delle nostre comunità.
Dunque, per sua natura, un dialogo serio sulla storia condivisa ci aiuta a praticare un
confronto schietto ed a mantenere viva un umile vigilanza anche su noi stessi. Così, esso
ci aiuta anche, e non in piccola parte, a praticare e sostanziare quella amicizia
cristiana che vuole essere, e storicamente in Italia è stata, soprattutto nei momenti
più difficili, cemento di amicizia civile.
NellEtica nicomachea
Aristotele ci insegnava che è lamicizia che tiene insieme le città. Ecco, noi,
come Chiesa, non ci sentiamo estranei a questa idea ed a questa esperienza. Cerchiamo di
viverla, sia come fedeltà che come riforma, ed in ciò proviamo a spendere tutti il
nostro amore, che in Gesù è amore a Dio ed amore alluomo.
Il fare memoria critica della storia non esaurisce certo il nostro impegno, ma contribuisce a predisporci allopera di un
futuro da condividere, che è opera cu la Chiesa è chiamata in quanto segno e strumento,
allo stesso tempo, «dellintima unione con Dio» e «dellunità del genere
umano». |
|
Dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana, Documento
sull'Italia e il meridione |
Giriamo all'interno dell'Università un recente documento della
Conferenza Episcopale Italiana |

Silvio Berlusconi
|
CEI, La Chiesa in Italia
e la questione meridionale
|
Le parole
chiave di questo Documento sono "questione meridionale", "federalismo",
"classe dirigente", "soggetti del proprio
sviluppo" |
Angelo
Bagnasco
|
|
Cei Conferenza Episcopale Italiana.
DDocumento dell'Episcopato italiano, 24
feb 2010
Clicca su: http://www.chiesacattolica.it/
Voce: Documenti ufficiali
1. La Chiesa in Italia e la questione meridionale
A ventanni dalla pubblicazione del documento Sviluppo
nella solidarietà.
Chiesa italiana e Mezzogiorno,
vogliamo riprendere la riflessione sul cammino della solidarietà nel nostro Paese, con
particolare attenzione al Meridione dItalia e ai suoi problemi irrisolti,
riproponendoli allattenzione della comunità ecclesiale nazionale, nella convinzione
«degli ineludibili doveri della solidarietà sociale e della comunione ecclesiale
[
] alla luce dellinsegnamento del Vangelo e con spirito costruttivo di
speranza» .
Torniamo sullargomento non solo per celebrare lanniversario del documento, né
in primo luogo per stilare un bilancio delle cose fatte o omesse, e neppure per registrare
con ingenua soddisfazione la qualificata presenza delle strutture ecclesiali nella vita
quotidiana della società meridionale, ma per
intervenire in un dibattito che coinvolge tanti soggetti e ribadire la consapevolezza del
dovere e della volontà della Chiesa di essere presente e solidale in ogni parte
dItalia, per promuovere un autentico sviluppo di tutto il Paese. Nel 1989
sostenemmo: «il Paese non crescerà, se non insieme» . Anche oggi
riteniamo indispensabile che lintera nazione conservi e accresca ciò che ha
costruito nel tempo. Il bene comune, infatti, è molto più della somma del bene delle
singole parti .
Ci spingono a intervenire la constatazione del perdurare del problema meridionale,
anche se non nelle medesime forme e proporzioni del passato, e, strettamente connessi, il
nostro compito pastorale e la responsabilità morale per le Chiese che sono in Italia. A
ciò si aggiunge la consapevolezza della travagliata fase economica che anche il
nostro Paese sta attraversando. Questi fattori si coniugano con una
trasformazione politico-istituzionale, che ha nel federalismo un punto nevralgico,
e con unevoluzione socio-culturale, in cui si combinano il crescente pluralismo
delle opzioni ideali ed etiche e linserimento di nuove presenze etnico-religiose per
effetto dei fenomeni migratori. Non si può, infine, tralasciare la trasformazione della
religiosità degli italiani che, pur conservando un carattere popolare, fortemente
radicato soprattutto nel Sud, conosce processi di erosione per effetto di correnti di
secolarizzazione.
Affrontare la questione meridionale diventa
in tale maniera un modo per dire una parola incisiva sullItalia di oggi e sul
cammino delle nostre Chiese. Tanti sono gli aspetti che si impongono allattenzione:
anzitutto il richiamo alla necessaria solidarietà nazionale, alla
critica coraggiosa delle deficienze, alla necessità di far crescere il senso civico di
tutta la popolazione, allurgenza di superare le inadeguatezze presenti nelle classi dirigenti. Questi
aspetti rendono difficile farsi carico della responsabilità di essere soggetto
del proprio sviluppo. Sul versante pastorale, vogliamo anche cogliere
loccasione per incoraggiare le comunità stesse, affinché continuino a essere
luoghi esemplari di nuovi rapporti interpersonali e fermento di una società rinnovata,
ambienti in cui crescono veri credenti e buoni cittadini. A richiamare, poi, la nostra
attenzione - e non per ultime - sono le molteplici potenzialità delle regioni
meridionali, che hanno contribuito allo sviluppo del Nord e che, soprattutto grazie ai
giovani, rappresentano uno dei bacini più promettenti per la crescita dellintero
Paese.
Facciamo appello alle non poche risorse presenti nelle popolazioni e nelle comunità
ecclesiali del Sud, a una volontà autonoma di riscatto, alla necessità di
contare sulle proprie forze come condizione insostituibile per valorizzare tutte
le espressioni di solidarietà che devono provenire dallItalia intera
nellarticolazione di una sussidiarietà organica. La prospettiva della condivisione
e dellimpegno educativo diventa in questa ottica lunica veramente credibile ed
efficace. |
Nino
Luciani, Come avere una "classe dirigente" ?
Serve una nuova legge elettorale ..., e serve anche
(per subito) il buon comportamento personale di rispetto delle regole sui rapporti tra le
istituzioni dello Stato. E serve la riforma della magistratura 1.- Classe dirigente. Riprendo, tra le parole chiave,
quella che presuppone le altre, nel senso che, senza "classe dirigente", non si
va da nessuna parte.
a) Il punto di maggior debolezza è, per me, la legge elettorale,
che non permette una adeguata selezione della classe dirigente. A quando una legge
elettorale, con un Premier, a elezione diretta popolare, magari preceduta da una
pre-selezione regionale ? E con un Parlamento con legge proporzionale, su base nazionale,
ma con sbarramento del 10% dei voti ? In Italia il bipolarismo è prematuro, come si è
visto da un recente referendum, ma la strada va preparata.
b) Ma sembrerebbe anche che un altro punto di debolezza sia il non avere un buon
livello generale "professionale" dei politici.
Attualmente l'effetto più distruttivo di questa mancanza di
professionalità "politica" è il conflitto tra potere esecutivo e
magistratura della giustizia, senza più il rispetto delle regole dei rapporti tra le
istituzioni. Eppure, la vecchia saggezza biblica ci aveva detto: "Serba ordinem et
ordo servabit te".
Non va confusa la conflittualità tra
organi dello Stato, con la dialettica tra Maggioranza e Opposizione
parlamentare, e tra le parti sociali, e tra i movimenti di opinione. Questa rientra nella
normalità della democrazia e dei relativi strumenti di comunicazione sociale.
Poi, altra cosa sono i processi nei tribunali, altra cosa sono i processi
giornalistici, in TV, senza garanzie di contradittorio tra le parti, per il pubblico
divertimento sulle spalle altrui. I tempi dei gladiatori, al Colosseo, non erano finiti ?
2.- L'unità dello Stato non ammette conflitti tra istituzioni.
Sotto il profilo della definizione, lo Stato è unitario, pur se le sue funzioni sono
ripartite tra organi "separati". Per risolvere il problema del conflitto
giornaliero tra Governo e Magistratura, facendo affidamento sulle persone, basterebbe
riportarsi ai due compiti primari della magistratura:
a) "ne cives ad arma ruant";
b) attuare la giustizia secondo la legge.
Pur in caso di carenza del secondo, dovrebbe comunque prevalere il primo.
Quante volte, ogni giorno, ognuno di noi manda giù qualche rospo, per evitare
complicazioni maggiori !
Invece, siamo afflitti tutti i giorni da un Presidente del Consiglio che si
incozza con la Magistratura (e viceversa, pur se sotto il manto "candido" del
dovere applicare la legge).
Come può la magistratura operare "ne cives ad arma ruant", se il
Presidente la prende di petto ogni giorno ?
3.- Però il problema della giustizia va affrontato. Ma la
prevalenza del primo compito, sul secondo, non deve fare chiudere gli occhi sulle carenze
dei Giudici (lentezza dei processi, politicizzazione di alcuni giudici, selezione
inadeguata dei giudici).
L'organo abilitato a riportare ad unità le cose è il parlamento,
insieme col Governo.
Non c'era in Parlamento una legge già approvata, durante il
precedente Governo Berlusconi, e che Mastella fece sospendere all'ultimo momento ?
Su questo, il Ministro Alfano, anzichè essere "più realista del
re", potrebbe ri-presentare in Parlamento quella riforma e farlo pensando alla
giustizia per un uomo comune, anche per Berlusconi, ma per quando non sarà più
Presidente del Consiglio.
Per evitare le gaffe più frequenti dei nostri giudici, sarebbe urgente una
disposizione che dica che "nessuna ipotesi di reato, compreso l'avviso di garanzia,
può avere corso se non è ratificata da un collegio di tre giudici, a maggioranza".
NL |
|
L'attentato a Berlusconi è la punta
dell'iceberg dell'ingorgo dello Stato.
ADESSO BERLUSCONI DEVE AFFRONTARE L'ICEBERG, SOTT'ACQUA |

Silvio Berlusconi
|
N. LUCIANI* |
La
cartina di tornasole per Berlusconi è colpire la "grande corruzione",
che ha radici nella "spesa pubblica". Tagli
queste radici ... |
|
-
Un'occhiata alla crisi finanziaria della Francia, sotto rivoluzione de 1789.
- Anche un'occhiata alle "cose che di possono fare per la giustizia",
secondo Vincenzo Carbone, Primo Presidente della Corte di Cassazione.
|
* Prof.
ordinario di Scienza delle Finanze nell'Università di Bologna |
|
Giorgio
Spini, La crisi finanziaria
e la società francese, 1789*.
* Stralcio da: Disegno storico della civiltà italiana, Vol. III, Cremonese
editore, Roma, 1958, p.
"Il caos raggiungeva l'apice nel campo della pubblica finanza. Per
le guerre affrontate durante tutto il secolo XVIII e per le spese esorbitanti della corte,
i monarchi francesi avevano dovuto imporre forti contributi ai propri sudditi. Ma poiché
nobiltà e clero erano esenti o quasi da imposte, tutto il carico fiscale si riversava sul
resto dei cittadini o Terzo Stato. Per di più l'apparato fiscale era così corrotto, che
buona parte del denaro versato dal contribuente non raggiungeva le casse dello Stato, ma
si perdeva nelle tasche degli appaltatori dell'esazione dei tributi. E quindi, benché
l'esazione risultasse estremamente gravosa per il contribuente e fosse condotta con metodi
addirittura barbarici, la corona non arrivava mai ad avere mezzi a sufficienza e doveva
perciò ricorrere a prestiti di banchieri privati, che approfittavano della corruzione
della burocrazia per esigere interessi altissimi, aggravando il marasma finanziario dello
Stato. Pur così prospera economicamente, la Francia dal punto di vista finanziario, era
ai limiti della bancarotta. (Continua: Giorgio Spini ) |
Vincenzo
Carbone, Le cose che si possono fare per la giustizia*.
Stralcio del par. VI, dalla "Relazione sulla amministrazione della Giustizia
nell'anno 2009" del Primo Presidente della Corte di Cassazione". Omesse
note e tabelle. 1)
Auto-organizzazione e capacità
di gestione: competenza e diligenza del Magistrato.
A cominciare da quello che possiamo fare già a normativa vigente: migliorare
lorganizzazione e ottimizzare lattività tenendo conto dei risultati raggiunti
in alcune sedi, le cd. best-practices. Se il servizio-Giustizia ha certamente
le sue peculiarità, sarebbe un errore trascurare, come troppo spesso è stato fatto in
passato, i rilevanti profili attinenti alla efficienza, allefficacia e alla
economicità e alla organizzazione, che in questo accomunano gli uffici giudiziari agli
altri uffici pubblici che rendono servizi pubblici diversi (ma, in questo,
analoghi) dal servizio-Giustizia. La soluzione del problema dei
problemi che affligge il nostro sistema giudiziario, dato dalla necessità di
ridurre i tempi processuali, richiede certamente riforme di ordine strutturale, che
involgono la distribuzione delle risorse umane e materiali sul territorio,
larchitettura del
(Continua: Vincenzo Carbone ) |
Nino Luciani, Sotto la punta dell'iceberg, all'origine dello attentato a Berlusconi, ... 1. La premessa: la "grande corruzione" in
Italia nasce dalla "grande spesa pubblica". L'attentato a Berlusconi
(13 dic. 2009) è solo il segnale più appariscente dell'ingorgo dello Stato, da 20 ormai
(1992, Governo Amato), e che prende nome di crisi del commercio estero, intasamento della
giustizia, taglio delle spese per l'università e la ricerca, crisi finanziaria dello
Stato. Attualmente, non è più solo questione di una pressione fiscale arrivata al 43%
del PIL (30% nel 1960) e di un debito pubblico arrivato al 118% del PIL (29% nel 1960), ma
anche di uno Stato che non paga i propri fornitori (si discorre di 60-70 miliardi di
euro), con arretrati finanche di 2 anni e rischi di insolvenza, che evocano quelli della
Grecia.
Come è possibile che lo Stato, pur manovrando un fiume immenso di
danaro, si sia ridotto a non pagare i fornitori?
La risposta semplice è che dentro la "grande spesa" pubblica
si annida la grande corruzione, frutto della complicità tra Stato e Industria, per la
spartizione del denaro pubblico. La la modalità è la moltiplicazione artificiale dei
costi, inclusivi di tangenti agli uni e |


di super-profitti agli altri per compensarli
della complicità. In questo modo il denaro del contribuente, una volta arrivato alle
casse dello Stato, viene intercettato e deviato dai "politici del male" verso
rivoli "privati".
Inoltre, sempre dentro lo Stato, c'è l'uso strumentale della Pubblica
Amministrazione per la cattura del consenso. La modalità è l'assunzione diretta di
personale senza concorso, sulla base della affidabilità partitica, oppure la concessione
della gestione di pubblici servizi ad enti esterni (soprattutto cooperative): in questo
secondo caso, l'assunzione senza concorso è legale.
Ci sono anche politici di grande integrità morale, ma sono incatenati se il
difetto è nel "sistema".
2. Brevi riferimenti ai primi correttivi, e alla storia recente
dello Stato. Il primo rimedio tentato è stato il finanziamento pubblico dei
partiti, poi abrogato nel 1993 da un referendum (votanti 77% degli aventi diritto, 90% dei
voti per l'abrogazione), e reintrodotto (1996) sotto forma di rimborso delle spese
elettorali ai partiti. Altro rimedio è l'attribuzione di buone remunerazioni ai
parlamentari, per liberarli dalle preoccupazioni delle prime necessità (molte per i
parlamentari, checchè se ne dica con troppa faciloneria).
Secondo gli storici dell'economia, il capitalismo moderno (inteso come
grande concentrazione di capitali in poche mani private) nasce con le grandi opere
pubbliche.
Queste "deviazioni" si mantengono in limiti relativamente
modesti, finchè lo Stato svolge i compiti stretti, propri dello Stato. Essa avrà,
invece, un terreno fecondo con l'ampliamento dei compiti dello Stato nel sociale. Nell'Italia
moderna la grande svolta è avvenuta nel 1961 con i governi di centro-sinistra (entrata
dei Socialisti nel governo, espulsione dei Liberali) e che, in una gradualità, faranno
dell'Italia un Paese para-socialista (il peso dello Stato nell'economia passerà dal 30%,
nel 1960, al 60% nel 2000 - oggi 55%).
Nel 1960 fu ritenuto che, grazie al boom economico (1958), l'Italia
avesse raggiunto uno straordinario sviluppo industriale, ma che l'aumento del PIL
fosse andato in poche tasche, mentre permanevano ampie aree di sottosviluppo nel
mezzogiorno e mancanza di servizi essenziali (scuola, sanità, elettricità) che andavano
erogati in modo uniforme in tutte le aree del Paese, per fare dell'Italia un Paese
moderno. (Personalmente ho masticato queste cose molto da vicino, perchè il mio primo
lavoro fu al CIR-Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, poi divenuto CIPE -
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).
2.- La via per colpire la grande corruzione sta nel taglio della spesa
pubblica. Sono tuttora convinto che (quella del 1961) sia stata una scelta
storica fondamentale, ma anche che ne sia conseguita una deriva fuori limite, e questo in
primo luogo perchè il sistema politico-costituzionale (soprattutto, la mancanza di
correttivi, quale l'alternanza tra i partiti in Governi di legislatura) non fu forte
abbastanza da incanalare gli eventi. Il detto di G. ANDREOTTI, secondo cui "il potere
logora chi non ce l'ha" è lo specchio massimo della sfacciataggine e
dell'incoscienza dell'ultimo periodo di quei governi in Italia. Ma non dimentichiamo che,
prima, il massimo dell'arroganza era stata la "teoria della irreversibilità del
centro-sinistra", di A. MORO.
Torniamo agli storici dell'economia. Penso che la grande spesa pubblica sia
stata la via della grande corruzione della politica e dell'industria, e che questo abbia
aperto la via all'intervento della magistratura nella politica italiana.
Ma sono passati anni, e tuttora l'onda della giustizia non appare rientrare
in limiti normali, segno evidente di un perdurante sovraccarico di lavoro. Per sbloccare,
dobbiamo raddoppiare il numero dei magistrati ?
Bisogna distinguere i casi personali, dal problema di massa. Sui casi
personali, la giustizia deve fare il suo corso.
Invece sul problema di massa, occorre fermarsi un attimo. Raddoppiare lo
sforzo punitivo ci metterebbe sulla stessa deriva, in cui si imbattè l'Unione Sovietica.
Per spiegare questo, va fatto passo indietro. Nei sistemi a
pianificazione centralizzata, manca l'incentivo personale (tipo, il profitto che c'è
nelle imprese del mercato), per ottimizzare l'efficienza. Là gli obiettivi sono dettati
dall'Ufficio di pianificazione, le strutture produttive sono organizzate in base a
parametri standard, gli strumenti di attuazione degli obiettivi sono soprattutto le pene
per i non ottemperanti. Non occorre ricordare le lacrime e sangue di quei regimi.
Torniamo alla corruzione in Italia. Raddoppiare i magistrati ci metterebbe
in una deriva, tipo Unione Sovietica, anche perchè, se essa viene dalla spesa pubblica,
l''uso "deviato" della spesa pubblica sarà senza fine. In questo senso, il male
va aggredito riportando la spesa pubblica in limiti più normali per l'Italia (penserei ad
una spesa pubblica da ricondurre al 40-45% del PIL, in luogo dell'attuale 55%),
concentrando l'azione dello "Stato sociale" sulle cose veramente importanti e
necessarie (scuola, università, sanità, giustizia).
Ma ci dovrà essere anche qualche ritocco costituzionale, inclusa la
rivisitazione dell'uso del concorso pubblico per l'assunzione di personale. Esso dovrà
essere assoluto sia nella Pubblica Amministrazione, statale e locale (art. 97,
Costituzione), ed essere esteso agli enti "privati" nei quali la partecipazione
pubblica, al capitale, sia maggioritaria.
3.- Ma nessuna illusione, sarà un compito difficile. Non è
facile abbattere la spesa pubblica. Il "segreto" per realizzarala non è
abbattere i servizi della Pubblica Amministrazione, ma privatizzarli, e questo richiede
una gradualità.
Già il secondo Governo Berlusconi aveva assunto impegno di abbassare
la spesa pubblica e, di conseguenza, le tasse. Ma non vi è riuscito. Poi ci ha provato
Prodi, e siccome è più facile (per sanare il bilancio) aumentare le tasse, che ridurre
le spese (anche perchè le une sono ripartite proporzionalmente tra molte persone, e
toccano i sacrifici marginali; invece le spese hanno un nome e cognome, e i loro tagli
suscitano subito violente reazioni), egli ha scelto la prima strada. Ma storicamente era
una strada antistorica, e ha pagato elettoralmente, prima, e in parlamento, poi.
Abbiamo un nuovo Governo Berlusconi, ancora per ridurre la spesa
pubblica. Vi riuscirà ? Il problema è se ha capito il "segreto"
(privatizzazioni). Poi c'è il problema se il suo elettorato lo seguirà.
Esso è fatto di coloro che si sono arricchiti, dal 2001 in qua, e che
non vogliono arretrare. I fornitori di beni allo Stato e agli enti locali storcerebbero il
naso. Ma nei liberi professionisti, commercianti, grande pubblico c'è l'attesa della
conseguente riforma fiscale (livello e struttura delle imposte).
C'è dell'altro. Quella lotta all'evasione fiscale, così accanita,
del governo Prodi, ha fatto tremare quell'elettorato, perchè essa null'altro era che la
rivendicazione (da parte della sinistra) di una fetta della torta andata agli imprenditori
(Berlusconi incluso?) dalla spartizione del danaro pubblico o comunque dalla Pubblica
Amministrazione, sia pur legittimamente.
Torniamo all'attentato. Cos'altro è, ancora oggi, la guerra a Berlusconi se
non, ancora, la coda di quella rivendicazione del presunto "mal tolto" ?
Poi,... i motivi si trovano sempre.
Tutt'altro problema è la riforma della Giustizia. E'
un vecchio problema, che va ben oltre Berlusconi-persona, perchè è collegato al fatto
che, cronicamente, la Giustizia italiana è molto "ingiusta" sia nei confronti
dei "giusti" (per tardività), sia nei confronti dei colpevoli, perchè il
ritardo li favorisce.
Anche un'occhiata alla crisi finanziaria della Francia, sotto
rivoluzione (1789). Sono convinto che andiamo incontro a tempi ulteriormente
difficili. Riporto qui a fianco un passo dello storico Giorgio Spini, che ci racconta
la situazione finanziaria della Francia, sotto la rivoluzione (1789). Vi ho trovato
qualche analogia con l'Italia di oggi. Ma c'è chi pensa che "erano altri tempi e
altre situazioni", e poi ... che "oggi siamo sotto la tutela
della U.E." . N.L.
Giorgio Spini, Disegno storico della civiltà italiana, Vol.
III, Cremonese editore, Roma, 1958, p.
(continua) L'unico rimedio a questo stato di cose consisteva in una
radicale riforma delle strutture politiche e sociali del paese. La convinzione della
necessità indilazionabile di una tale riforma cominciava ormai a penetrare in seno agli
stessi ordini privilegiati del clero e della nobiltà, portando in essi una profonda
divisione fra i sostenitori di quell'andazzo tradizionale di cose, che una fortunata
espressione doveva battezzare in seguito come l'Ancien Régime per antonomasia, ed i
partigiani delle nuove idee di eguaglianza, di umanità e di libertà, seminate
dall'Illuminismo.
Da secoli la nobiltà francese era divisa fra i nobili di spada, discendenti
dalle casate feudali, e i nobili di toga francese, composti dagli alti magistrati dello
Stato, soliti a trasmettersi di padre in figlio i propri uffici e le prerogative nobiliari
ad essi connesse. E da secoli, inoltre, era tradizionale nella nobiltà di toga
l'insofferenza per gli arbìtri della corona e le dissipazioni della corte.
Tutt'altro che cordiali erano però anche i rapporti fra la grande nobiltà
divoratrice insaziabile di prebende, e la piccola nobiltà delle province, ovvero la massa
dei cadetti dell'aristocrazia, esclusi dalla successione a favore dei primogeniti, e
costituenti quindi una vera e propria plebe nobiliare, ròsa dalla miseria e dallo
scontento. A spingere, infine, una quantità di nobili nel campo dei novatori avevano
contribuito la propaganda degli illuministi, accolta con applauso negli stessi salotti
aristocratici, e l'esempio suggestivo della vicina monarchia costituzionale d'Inghilterra
o della repubblica degli Stati Uniti, per cui più di un nobile francese - come il
marchese di Lafayette e i fratelli De Lameth - era accorso a combattere nella guerra
d'Indipendenza.
Non meno divisi erano gli ecclesiastici, fra l'alto clero, reclutato
nell'aristocrazia e con questa solidale nelle idee e negli interessi, e il basso clero,
quasi sempre reclutato nel Terzo Stato, che di esso condivideva tutte le miserie e gli
aneliti di giustizia. Né spente infine erano le secolari dispute fra i Gesuiti e i
Giansenisti, ovvero fra gli Ultramontani, sostenitori dell'assoluta potestà
del papa, e i Gallicani, fautori dell'autonomia del clero francese, da Roma.
Di fronte a meno di 300.000 privilegiati, stava invece la massa enorme del
Terzo Stato, unanime nel proprio sdegno e nella propria richiesta di riforme. Di esso il
grosso, dal punto di vista numerico, era formato dai contadini, la vera bestia da soma
della società francese, su cui tutti i più pesanti carichi venivano a gravare, dalle
imposte del re alle decime del clero, dai censi alle corvées della nobiltà. A causa
appunto di questo sfruttamento, i campagnoli francesi conducevano una vita in genere assai
grama, quantunque fossero passati, quasi dovunque, dallo stato di servi della gleba a
quello di liberi affittuari. Universale, pertanto, ne era lo spirito di ribellione e il
desiderio di raggiungere un tenore di vita più sopportabile, mediante la propria
trasformazione, da fittavoli della nobiltà, in proprietari della terra lavorata.
Misere erano anche le condizioni degli operai e degli artigiani. Nel Settecento,
tuttavia, erano rare le grandi fabbriche, e, quindi, la maggior parte degli operai si
trovava sparpagliata in una infinità di piccole imprese semi-artigianali e tale
dispersione, unita alla mancanza di tradizioni politiche e di organizzazione del
proletariato francese, faceva sì che minimo ne fosse il peso nella vita pubblica. In
pochi centri soltanto, come Parigi, esistevano notevoli masse operaie, capaci
all'occasione di far sentire la propria voce attraverso violente agitazioni di piazza. .
Di tutto il Terzo Stato, dunque, la parte più colta, politicamente matura ed
insieme più influenzata dall'esempio anglo-americano e della idee illuministiche, era la borghesia
degli affari e delle professioni liberali. Attiva, intraprendente, non di rado assai
ricca, essa era al tempo stesso sufficientemente colpita nei propri interessi
dall'anacronistico sistema politico-sociale vigente e sufficientemente forte e preparata
per reagire. Proprio alla borghesia (corrispondente, oggi, all'elettorato
più affezionato a Berlusconi - N.d.R.), pertanto, doveva spettare l'iniziativa
piú vivace del movimento rivoluzionario e della sua guida politica." |
Vincenzo Carbone, Le cose che si possono fare per la giustizia
Per il testo integrale della Relazione,
clicca su: http://www.cortedicassazione.it/DocumentiPrimaPag/InaugurazioneAG/InaugurazioneAG.asp(continua) sistema processuale
che oggi consente la generalizzata esperibilità dei diversi mezzi di gravame, la
realizzazione del processo telematico e, più in generale, la diffusione in tutte le sedi
giudiziarie delle moderne tecnologie, per citare solo alcuni dei possibili ambiti di
intervento.
I modelli organizzativi devono valorizzare il "principio di
responsabilità" del giudice. Occorre ripensare alle ragioni che costituiscono il
fondamento e la giustificazione del ruolo del giudicante: costui non solo deve esercitare
la facultas ius dicendi , decidendo le singole controversie sottoposte al suo esame in
applicazione della legge; il Giudice deve anche essere consapevole di erogare un servizio
essenziale ai cittadini, servizio che deve essere reso in tempi ragionevoli, secondo i
bisogni della moderna società civile. Ogni ingiustificato ritardo nella definizione della
controversia, oltre a produrre dei costi economico-sociali, ha, infatti, una ulteriore,
immediata e negativa ricaduta su di un bene fondamentale: la fiducia che la collettività
ripone nel corpo magistratuale. La responsabilità del Magistrato, nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie, non si limita al contenuto della decisione, ma deve involgere anche
la qualità del servizio reso, nel senso di preservare la fiducia tra i cittadini e la
magistratura, bene prezioso che il mondo anglosassone individua con l'icastica espressione
public confidence. La percezione che della giustizia ha ogni singolo cittadino rappresenta
di per sé un valore e deve essere adeguatamente tutelata da ogni " operatore del
diritto". Le norme di riferimento sono gli artt. 97 (sul "buon andamento")
e 111 Cost. (laddove stabilisce che la legge assicura la " durata ragionevole"
del processo), nonché l'art. 47- quater dell'ordinamento giudiziario, cui ora si aggiunge
l'art. 47 della Carta dei diritti contenuta nel Trattato di Lisbona. La "ragionevole
durata" del processo prevista dall'art. 111, comma 2, Cost. è oggi ribadita
nell'attuale art. 47 della Carta dei diritti, che ha "lo stesso valore giuridico dei
Trattati", con il riconoscimento che sussiste il diritto di ogni persona ad un
ricorso effettivo "esaminato equamente, pubblicamente entro un termine
ragionevole" da un Giudice imparziale. L'obbligo della "durata ragionevole"
del processo, quindi, sorto come principio innovativo della CEDU, introdotto
nell'ordinamento italiano come elemento portante del "giusto processo" (art.
111, commi 1 e 2, Cost.), assurge oggi a principio fondamentale del sistema giuridico
europeo, con tutte le ulteriori conseguenze e ripercussioni che ciò potrà comportare.
Ebbene, proprio il contenuto dei compiti organizzativi e di vigilanza che la legge
ordinamentale assegna al presidente di sezione evidenzia che ogni singolo Giudice è
destinatario di un preciso dovere di cooperazione, rispetto alla funzionalità
dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Il Giudice ha il dovere di curare adeguatamente
l'organizzazione del proprio lavoro - la c.d. agenda del Giudice - secondo modelli
gestionali non limitati alla mera attività di udienza od improntati al modello
organizzativo-comportamentale di tradizione individualistica. Diversamente, ogni Giudice
deve farsi manager di se stesso, consapevole del fatto che la propria attività si
inserisce coralmente nel contesto dell'ufficio in cui il medesimo Magistrato si trova ad
operare. Il Giudice interagisce, infatti, nell'ambito di una rete istituzionale plurale di
relazioni (si pensi ai rapporti con i pool investigativi, alle conferenze di servizi con i
cancellieri, ai protocolli con gli Ordini professionali ed alle intese con altri
ausiliari). La funzionalità del servizio richiede che ogni Giudice coordini
consapevolmente la propria attività con quella dei colleghi, delle parti, del personale
amministrativo. La diffusione capillare della cultura dell'organizzazione non solo ha una
immediata positiva ricaduta sulla funzionalità del sistema giudiziario; essa rappresenta
per il singolo Giudice un preciso valore aggiunto, in termini di qualificazione
professionale. Solo organizzando adeguatamente la propria attività nei termini ora
accennati il Giudice può verificare costantemente il rapporto tra sopravvenienze e cause
definite, affrontare le emergenze di settore, assicurare decisioni in tempi solleciti,
salvaguardandone la qualità tecnica e la adeguatezza motivazionale. Occorre, sul punto,
considerare che a seguito delle recenti riforme ordinamentali la capacità organizzativa
costituisce un proprium del bagaglio professionale del Magistrato. L'art. 11, d.lgs. n.
160/2006, nel delineare i parametri che vengono in rilievo nella valutazione della
professionalità dei magistrati espressamente richiama, oltre alla preparazione giuridica
ed al relativo grado di aggiornamento, in relazione alle funzioni concretamente
esercitate, il "possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in
relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del
giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede,
all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli
ausiliari". E la Circolare consiliare n. 20691/2007, recante Nuovi criteri per la
valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n.
111, ha inserito tra gli indicatori della capacità professionale l'< attitudine del
Magistrato ad organizzare il proprio lavoro. L'ordinamento stabilisce che il Magistrato
può essere chiamato a rispondere in ragione dei " risultati " della propria
attività, sotto il profilo disciplinare, oltre che civile e contabile. In altri termini,
coerentemente rispetto alla descritta cornice ordina mentale, il legislatore ha attribuito
una specifica rilevanza anche ai " risultati" dell'attività giudiziaria svolta
dal singolo Magistrato, incidenti sul piano della funzionalità dell'ufficio, trattandosi
di evenienze discendenti dal mancato rispetto dei predetti obblighi di diligenza
organizzativa che rientrano nel complessivo profilo professionale del giusdicente. Ed
invero, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi
all'esercizio delle funzioni costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lett. q), del d. lgs. n. 109/2006. Oltre a ciò, il medesimo art. 2, d.lgs. n.
109/2006, con specifico riferimento ai dirigenti degli uffici, ai presidenti di sezione o
di un collegio (comma 1, lett. dd), sanziona disciplinarmente l'omessa comunicazione agli
organi competenti di fatti che possono costituire illecito disciplinare compiuti da
magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio. Si può, quindi, affermare che
l'inefficienza del singolo Magistrato refluisce anche verso i dirigenti giudiziari, i
quali vengono sanzionati per l'omessa segnalazione di fatti di rilievo disciplinare
compiuti dai magistrati dell'ufficio, atteso che, come ora considerato, tra le condotte
deontologicamente rilevanti, si rinviene il ritardo nel compimento degli atti relativi
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Le disposizioni in tema di responsabilità
disciplinare dei dirigenti giudiziari confermano, allora, la fondatezza dei rilievi sopra
svolti circa la necessità di superare sistemi organizzativi di tradizione
individualistica, per approdare ad un modello di ufficio giudiziario, nel quale
l'attenzione venga posta sulla funzionalità del servizio reso ai cittadini e quindi sui
" risultati" che il sinergico intervento dei singoli magistrati consente in
concreto di garantire. Sotto il profilo della responsabilità contabile, deve poi
ricordarsi la disposizione di cui all'art. 5, L. n. 89/2001, c.d. legge Pinto, ove si
prevede che il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione, in caso di
accertata violazione del termine ragionevole di durata del processo, venga comunicato al
procuratore generale della Corte dei Conti " ai fini dell'eventuale avvio del
procedimento di responsabilità", nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei
dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. Anche detta disposizione induce
a ritenere che l'ordinamento ponga a carico del Magistrato una precisa clausola generale
di responsabilità per la qualità del servizio giudiziario reso, responsabilità da
declinarsi sotto i diversi profili - disciplinare o contabile - ora esaminati. Deve
rilevarsi che i principi ora richiamati in tema di " responsabilità del
Giudice" per i " risultati " dell'attività giudiziaria trovano espresso
riscontro in diverse fonti sovranazionali. L'art. 6, della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , firmata a Roma il 4 novembre 1950,
riconosce, invero, il diritto di ogni persona ad un processo equo, celebrato in un "
tempo ragionevole", da parte di un tribunale indipendente ed imparziale. Si osserva
poi che l'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea - nella versione consolidata a
seguito delle modifiche introdotte dal Trattato approvato a Lisbona il 13 dicembre 2007 -
stabilisce che " l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12
dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo steso valore giuridico dei trattati ". E l'art.
47 della richiamata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, corrispondente al
contenuto dell'art. 6, par. 1, della Convezione EDU, riconosce il diritto di ogni persona
" a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un Giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge". Le
disposizioni ora richiamate collocano sistematicamente il diritto ad un processo equo tra
i diritti fondamentali della persona e consacrano il principio in forza del quale la
domanda di Giustizia deve necessariamente essere evasa in un tempo ragionevole: perciò
può fondatamente affermarsi che justice delayed is justice denied. Conseguentemente, le
richiamate disposizioni vieppiù giustificano la diretta responsabilità del Magistrato
per la qualità del servizio erogato nei confronti dei cittadini, trattandosi di un
servizio immediatamente incidente sui diritti fondamentali delle persona. Occorre,
altresì, considerare che l'attenzione da parte di ogni Giudice ai problemi organizzativi
della propria attività, anche in relazione alle possibili ricadute sulla "
immagine" di efficienza del sistema giudiziario complessivamente inteso, rappresenta
uno " standard etico" che caratterizza l'attività dei singoli giudici - e
quindi l'azione della magistratura - generalmente condiviso nelle moderne democrazie: si
richiamano, al riguardo, i noti " Principi di Bangalore". Nei noti
"principi di Bangalore", il Giudice ha il dovere non solo di essere
"imparziale e indipendente" ma anche, con la stessa intensità,
"competente" e "diligente", cioè "preparato in diritto" e
"capace di risolvere problemi organizzativi". I principi di Bangalore, ed il
relativo Commentario, sono stati elaborati dal Gruppo giudiziario per il rafforzamento
dell'integrità dei giudici (JGSJI), operante in seno alle Nazioni Unite. L'elaborazione
dei Principi di Bangalore è maturata nell'ambito della specifica azione di contrasto alla
corruzione giudiziaria svolta dall'ONU ed è avvenuta in un ambiente di common law. Non di
meno, i Principi ambiscono ad assurgere a punto di riferimento, di natura sovra-nazionale,
per la deontologia giudiziaria ed anche per la codificazione, in sede nazionale, delle
ipotesi di responsabilità disciplinare dei magistrati. Ai fini di interesse, si rileva
che tra i Principi inseriti nel c.d. Codice di Bangalore si rinvengono la Competenza e la
Diligenza del Giudice. Nel Commentario al Codice di Bangalore si chiarisce, in
particolare, che la " diligenza" involge anche la capacità del Giudice di
risolvere i problemi relativi all'organizzazione delle risorse umane e materiali di cui
l'ufficio dispone; si sottolinea che nell'ambito della propria formazione permanente il
Magistrato deve specificamente curare gli aspetti relativi all'organizzazione degli uffici
giudiziari; e si evidenzia che il Giudice deve adoperarsi per garantire effettività al
principio della durata ragionevole del processo. A quest'ultimo riguardo nel Commentario
ai Principi di Bangalore si dichiara espressamente: che il Giudice deve depositare i
propri provvedimenti senza ritardo; e che deve farsi promotore di protocolli che
consentano alle parti litiganti di conoscere lo stato di trattazione delle cause e dei
prevedibili tempi di definizione. Le considerazioni ora svolte evidenziano che viene
delineandosi un sistema normativo integrato di fonti capace di coniugare principi presenti
nei diversi ordinamenti giuridici nazionali - e che trova espressione in documenti
internazionali - fondati sul comune intento di garantire effettiva tutela ai diritti
fondamentali della persona umana, nell'ambito degli ordinamenti democratici. Ciò è
particolarmente verificabile con riferimento ai principi del giusto processo e della
ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai quali è intimamente connesso, come si
è visto, quello della diretta responsabilità dei giudici rispetto ai " risultati
" della attività svolta: è in tale ambito, infatti, che si registra un quadro di
modelli concettuali e di soluzioni giuridiche che perseguono il comune obiettivo di
garantire ad ogni persona il diritto " a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Giudice indipendente ed
imparziale" (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 47, comma II,
cit.). Non mancano le prime, spontanee applicazioni. Si indicano alcuni esempi concreti: -
"agenda del processo", in cui il Giudice, a seguito della ricognizione della
controversia concorda con le parti un percorso processuale differenziato a seconda della
tipologia della controversia a valle del tentativo di conciliazione (precisazione delle
conclusioni di causa documentale, nomina del consulente in caso di problemi tecnici, prova
per testi negli altri casi); - accorpamento dei fascicoli per materia e in considerazione
della serialità e, talvolta, della provenienza geografica; - udienze tematiche, evitando
quelle di mero rinvio; - uso accorto della condanna alle spese e delle preclusioni
processuali; - motivazioni stringate (secondo l'esperienza francese e tedesca), da
adottare, per i giudici collegiali, in camera di consiglio; - leale collaborazione con le
cancellerie per una efficiente ripartizione del lavoro tra giudici e personale
amministrativo; - uso del "diagramma di flusso" (cd. flow chart) negli uffici
giudiziari, per monitorare lo stato dei singoli fascicoli, evidenziando i punti - e i
soggetti - del procedimento di maggiore sofferenza; - organizzazione informatica del
processo e degli uffici.
2) Uno sforzo straordinario per la riduzione
dell'arretrato. Urge un "piano straordinario" per l'eliminazione
dell'arretrato, separato dalla trattazione della pendenza fisiologica, che "porti a
sistema" le best practices, da raccogliere e pubblicare on line. Si potrebbe fornire,
così, la massima conoscibilità e diffusione alle "migliori pratiche" che già
oggi, se adottate estensivamente, potrebbero migliorare il servizio-Giustizia "a
costo zero". Il "piano straordinario" potrebbe anche essere strutturato in
maniera differenziata a seconda dei diversi uffici. L'importante è una strategia
"mirata": - accorpare le trattazioni per materia o per altri criteri; affidarsi
ad appositi collegi-stralcio, o a magistrati volenterosi, che siano disponibili oltre il
normale lavoro di ufficio; - fornire adeguata assistenza, come già avviene in altri
Paesi, con strutture di supporto e/o giovani la cui attività potrebbe essere equiparata
al tirocinio obbligatorio. Si dovrebbero anche immaginare forme di incentivazione,
quantomeno sul piano della valutazione di merito. Con una buona sinergia tra
organizzazione e giurisdizione, e con una forte collaborazione di tutti i soggetti
coinvolti (Corti, CSM, Ministero), si possono raggiungere risultati ambiziosi. Al di là
della degiurisdizionalizzazione di procedure, un'inversione di tendenza è possibile anche
a legislazione vigente, ma ciò richiede una condizione dove ampia sia la convergenza di
tutti gli utenti del servizio. Va considerato che l'"arretrato" non deve
confondersi con la "pendenza", ovvero il "magazzino esistente",
perché in quest'ultimo sono ricompresi anche i procedimenti iscritti il giorno prima, che
rientrano nella pendenza "fisiologica". Nel settore civile, già adesso, con gli
opportuni investimenti nel settore i
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