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Keys:
ricerca scientifica, didattica, leggi universitarie, miur, studenti, diritto allo studio,
moneta, banche, economia, finanza, bilancio, conferenza |
LEGGE GELMINI: "ULTIMO MIGLIO"
ANCORA LONTANO
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1) la Corte dei Conti
non ha tuttora apposto il visto e registrato il regolamento sull'abilitazione scientifica,
in esame da mesi;
2) Il Consiglio di Stato non ha ancora dato il parere favorevole al
regolamento sui criteri e parametri di giudizio per la valutazione dei candidati e
commissari nelle abilitazioni scientifiche;
3) Non è stata ancora trovata la relativa copertura finanziaria, a parte che
il FFO ha avuto solo 300 milioni aggiuntivi per il 2011, rispetto ai totali
7 miliardi del 2010.
(Per notizia, il FFO fu di 6,2 miliardi nel 2002, in cui ci fu, causa
inflazione per euro, il raddoppio dei prezzi, e dunque il FFO del 2011 dovrebbe essere
12,4 miliardi per essere come nel 2002). |

Francesco Profumo,
ministro università
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Completare lo "ultimo
miglio" ?
La domanda è motivata dal fatto
che c'è un
nuovo ministro che viene dall'università
e dunque, da conoscitore diretto delle cose,
sarebbe quasi d'obbligo riconsiderare
i tre punti (vedi sopra), per la loro crucialità.
MOTIVI ? |

Marco Mancini,
presidente CRUI
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a) l'abilitazione scientifica nazionale, non seguìta da concorsi (perchè aboliti dalla
legge Gelmini) potrebbe ampliare gli spazi a concorsopoli;
b) la centralizzazione del finanziamento, con ripartizione in base a
indicatori burocratici di "efficienza", potrebbe portare il sistema
universitario fuori dal mondo, come ben si è visto nei sistemi a pianificazone
centralizzata;
c) alcuni dati statistici evidenziano già i danni, creati dalle scelte del
governo Berlusconi. |
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FONTE: CRUI,
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2036Le
tematiche più urgenti
sottoposte dalla CRUI al nuovo Ministro F. Profumo.
Tematiche normative:
Accelerare sullapprovazione degli statuti per portare a
compimento il processo di riforma e mettere di nuovo gli Atenei in grado di lavorare
efficacemente
Individuare modelli di gestione dellofferta formativa nella fase di
passaggio segnata dal DM 17/2010, resa ancor più complicata dalla compresenza di un
ordinamento in gestione (basato sulle Facoltà) e uno in proclamazione (basato sulle nuove
strutture stabilite dalla L.240/2010)
Avviare il prima possibile le nuove abilitazioni. Ciò per dare soddisfazione
ai numerosi giovani docenti in attesa ormai da anni di una collocazione
Stabilire un ruolo consultivo della CRUI sui decreti attuativi, di vitale
importanza per adeguare la L.240 alle esigenze pratiche della gestione degli Atenei
Tematiche finanziarie:
Puntare a una programmazione pluriennale dei trasferimenti dello Stato.
Stabilendo soglie di guardia al di sotto delle quali non è più possibile scendere.
Lappuntamento annuale con la Legge di Stabilità e con tutte le incertezze in merito
a tagli e rifinanziamenti distoglie per mesi le Università dalle attività
che, in serenità, dovrebbero svolgere per la comunità
Assegnare tempestivamente lFFO agli inizi dellanno. Sapere su
quale cifra poter contare è indispensabile per la programmazione delle attività
accademiche. Si è ormai allassurdo per il quale la cifra assegnata viene resa nota
quando undici dodicesimi della stessa sono già stati spesi
Ripensare il modello di finanziamento. Tenendo conto di variabili sociali,
territoriali e meritocratiche. Utilizzando le elaborazioni dellANVUR ma facendo
affidamento su indicatori flessibili che tengano conto dellestrema diversità del
nostro Paese
Rilanciare il Diritto allo Studio e con esso ledilizia residenziale. I
meccanismi di finanziamento vanno rivisti per dare certezza agli studenti, soprattutto
quelli capaci e meritevoli che provengono da situazioni disagiate
Cercare una soluzione allannosa questione delle Facoltà di Medicina. Le
Università, attraverso la CRUI, chiedono la costituzione di un organismo tecnico in cui
essere ascoltate, al pari del Sistema Sanitario Nazionale e dei vari sistemi sanitari
regionali. Il loro apporto alla pianificazione gestionale di Facoltà di Medicina e
Policlinici Universitari potrebbe contribuire a risolvere problemi da lungo tempo
irrisolti. |
Nino Luciani, Motivi per non perdere ulteriore tempo verso
un "ultimo miglio-chimera"
1.- Dove andremo in seguito all'abolizione del
concorsi ? Le vicende dei concorsi "deviati", del tempo che fu, hanno
creato grande turbamento nell'opinione pubblica. Ma sia chiaro che il peccato originale
era nella burocrazia ministeriale o nelle leggi che avevano fatto le regole concorsuali.
a) perchè il peccato originale nella burocrazia ministeriale ? Per
il 1980-98 il DPR 382/80 aveva previsto 9 concorsi ("uno" ogni due anni). Ne
furono fatti 3. Questo fatto determinò l'emarginazione di una intera generazione di
professori associati, i quali gridarono allo scandalo, ma anche determinarono il
decadimento del buon nome dei concorsi universitari. L'emarginazione fu dovuta al fatto
che, causa ritardo, la gran parte dei professori ordinari del tempo era andata in
pensione, cosicchè (per fare le commissioni di concorso) era subentrata una nuova
generazione di prof. ordinari, i quali convennero tacitamente di privilegiare i loro
allievi per i posti a concorso. Chi aveva passaro il turno, andava consideto perduto.
Qualcosa del genere si va ora ripresentando nel rapporto tra ricercatori vecchi (quelli a
tempo indeterminato) e nuovi (quelli a tempo determinato), per lo stesso motivo. Dai tempi
della Moratti, i concorsi vanno molto a rilento;
b) perchè anche nelle leggi sui concorsi. La legge 210/1998 sbloccò i
concorsi affidandone la gestione alle Universià, ma anche stabilì modalità di fare le
commssioni, praticamente su misura delle università locali (ossia con membri votati, su
indicazione dei capi corporazione nazionale dei settori). Da qui, concorsopoli ebbe uno
straordinario impulso, basato sul voto di scambio, nel fare le commissioni.
La legge Gelimini ha portato il sorteggio per fare le commissioni, ma solo per il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionali. Invece, niente concorsi per
assegnare i posti. Le università chiameranno dentro la lista degli abilitati.
Commento: prevedo che concorsopoli aumenterà all'ennesima potenza.
2.- La centralizzazione ulteriore del sistema
finanziario potrebbe portare l'università fuori dal mondo. Penso
che lattuale centralizzazione della gestione del sistema finanziario potrebbe
portare l'università fuori dal mondo, per la inadeguatezza dei cosiddetti indicatori di
efficienza delle università. Per chi ha studiato i sistemi a pianificazione
centralizzata, sa che le cose potrebbero essere ben diverse nei fatti.
Tutti i sistemi a pianificazione centralizzata devono inventarsi dei
parametri di efficienza, non potendo regolarsi sui prezzi (come fanno le imprese che
operano sul mercato) e non potrebbe essere altrimenti. Ma, poi, sono davvero, parametri
che determinano comportamenti virtuosi ? Ad es., il classico riferimento al numero dei
laureati nei tempi programmati ed alla media elevata dei voti dello studente può essere
un indicatore di efficienza del "passato", ma il finanziamento in base a questi
indicatori potrebbe non produrre la "efficienza per il futuro", in quanto le
università sono stimolate a |
promuovere tutti gli studenti, per ottenere più
danari dal Miur. C'è, poi, il fatto che molti di quegli indicatori sono costruiti con
dati statistici vecchi, anche di anni, e che anche la relativa la gestione amministrativa,
troppo particolareggiata, finisce di essere molto costosa, già di suo. E cè anche
che il finanziamento centralizzato è tardivo. Siamo alla fine del 2011, e solo da qualche
settimana, le Università sono venute a conoscenza del FFO 2011. Direi che dobbiamo
abbandonare questo sistema, e decentrare con un adeguato criterio di responsabilizzazione,
fermo il finanziamento statale come idea di base.
3. Riprendere la Legge Ruberti, e adeguarla ai tempi.
Quale quadro di riferimento, riprenderei la legge Ruberti del 1889, sul via
allautonomia, e la adatterei su alcuni punti:.
a) Per la didattica, la via maestra è finanziare le università
in base al costo standard per studente. Ciò determinerà in automatico un premio delle
migliori e una pena per le peggiori. Es.: chi spende meno dello standard, tratterrà
l'eccedenza. Poi, va da sè che in prima attuazione si potrebbe ancora garantire il
pareggio del bilancio, a carico dello Stato, anche alle meno virtuose..., per dare tempo
alladattamento.
Occorre, poi, introdurre una flessibilità nella determinazione dei
contributi studenteschi, già oggi gestiti contra legem nella metà degli Atenei (superato
il 20% del FFO). Ma questa flessibilità si puo' fare solo previo un accordo con gli
studenti, per la protezione dei "bisognosi e meritevoli" (art. 34 della
Costituzione), creando un fondo apposito presso il Miur, ed eventualmente con delega di
gestione alle Regioni.
In ogni caso, per la generalità degli studenti, i contributi
studenteschi dovrebbero potere essere aumentati dalle universita' in base alle esigenze di
bilancio, tuttavia senza potere mai superare un tetto che garantisca una protezione
pubblica generale al diritto allo studio. Ad es., i contributi studenteschi non dovrebbero
mai superare il 30% della spesa corrente totale.
b) Per la ricerca, potrebbe andar bene il finanziamento in base
alla statistica ponderata delle pubblicazioni (come, in parte, si sta facendo), ma con una
flessibilità (ai giovani, va dato credito).
4.- Alcuni dati statistici. La più grande
(ir)responsabilità del Governo Berlusconi, verso l'Università, è aver cercato di
"riformarla" in una discontinuità, anche rispetto alle cose positive del
passato, non tenendo conto che il "sapere" è un fatto di accumulazione, che va
preservato e consegnato alla successive generazioni.
La discontinuità più rilevante, a cui mi riferisco è quella tra maestri e
allievi, per mancato turnover. Mancando questo anello, grandi scuole sono andate
definitivamente perdute, e i giovani dispersi (la meglio gioventù d'Italia).
Le statistiche, raccolte qui sotto, mostrano, poi, che nel periodo 2008-2011
sono venuti a mancare quasi 6.597 docenti di ruolo, di cui ben 3.748 prod. ordinari.
Per giustificare il taglio dei professori, il governo ha infamato
l'università, enfatizzando la corruzione nei concorsi e la "dilapidazione" del
denaro pubblico ad opera dei prof. ( si vegga il resoconto dell'Aula del Senato del
29 luglio 2010).
Circa gli sprechi finanziari, se guardiamo ai dati statistici di bilancio
(Fonte: Tesoro), troviamo che il FFO - Fondo statale per il finanziamento delle
Università) era 6,2 miliardi nel 2002, ed è 7,4 miliardi nel 2011. Se teniamo conto che
nel 2001-2002 c'è stata la grande inflazione (causa euro) che ha raddoppiato i prezzi,
deduciamo che il FFO (per essere almeno come nel 2002 in termini reali) dovrebbe essere
12,4 miliardi. Come si può capire, i professori sono, oggi, diventati poveri, per cui
anzi si pone un problema di rifinanziamento dell'università, se non si vuole proseguirne
la demolizione.
Altri dati rivelano, poi, che invece sale il precariato: aumentano i
ricercatori a tempo determinato. Compare una cifra rilevante per gli assegnisti del 2011
(non ho trovato le cifre degli anni precedenti). E compare una cifra molto alta per i
professori a contratto per insegnamenti ufficiali.
In conclusione parrebbe doversi dedurre che il carico didattico è risultato
incomprimibile, dato il numero degli studenti, e che si è provveduto con personale non
"garantito".
Last but not least. La sospensione dei concorsi va prospettando una nuova
conflittualità tra i docenti: quelli più anziani rischiano di essere scavalcati da
quelli giovani, come già nel 1980-98, a causa dall'uscita di scena della vecchia
generazione di professori ordinari per stare in commissione giudicatrice di concorso. Nino
Luciani |
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| Università
Statali |
2008 |
|
2010 |
2011 |
|
|
|
|
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| Prof. Ordinari |
18227 |
|
|
14479 |
| Prof. Associati |
17549 |
|
|
15807 |
| Ricercatori TI e ass. ord |
24492 |
|
|
23385 |
| Totale docenti |
60268 |
|
|
53671 |
|
|
|
|
|
| Ricercatori TD |
307 |
|
|
840 |
|
|
|
|
|
| Assegnisti |
|
|
|
11986 |
| Professori a contratto |
34546 |
|
32341 |
|
| Fonte: Cineca |
|
|
|
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UNIVERSITA' - FFO Fondo statale di Finanziamento Ordinario,
in milioni di Euro, a prezzi correnti
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
FFO |
5.784 |
6.158 |
6.189 |
6.225 |
6.545 |
6.983 |
6.935 |
6.957 |
7.352 |
7.496 |
7.166 |
7.466 |
|
Fonti: ISTAT, Annuario statistico italiano, anni da
2002 a 2008
Miur, Ufficio di statistica, http://statistica.miur.it/
Le cifre del FFO per il
2008, 2009, 2010 tengono conto del fondo straordinario di 550 milioni di cui alla legge
finanziaria 2008, e
(per il 2010) della integrazione di 400 milioni, di cui alla legge finanziaria 2010.
Queste cifre
mancano nei documenti
del Miur.
La cifra del 2011 è
costruita aggiungendo, alla cifra del 2010, i 300 milioni di euro, di cui alla legge
98/2011. |
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Decreto-legge n. 78 del 2010 (retribuzione ricercatori confermati
e Legge Gelmini 240/2010 , stato di costruzione dei decreti attuativiDPR |

MariaStella Gelmini
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ADU, ANDU,
CISL-Università, CNRU, CNU, CoNPAss, FLC-CGIL,
RETE29Aprile, SNALS-Docenti, SUN, UGL-Università, UIL-RUA
APPELLO alla MINISTRA:
"NON BLOCCATE LA RETRIBUZIONE DEI RICERCATORI
E PROF. ASSOCIATI AL MOMENTO DELLA CONFERMA IN RUOLO"
Sotto: notizie sullo stato di fattura dei decreti
attuativi della legge Gelmini |
| APPELLO
1) La questione della conferma dei ricercatori, degli
associati e degli ordinari confermati nel 2010 e successivamente.
I docenti universitari (ricercatori, professori associati o
professori ordinari) alla presa di servizio devono affrontare un periodo di prova di tre
anni. Al termine di tale periodo, una Commissione nazionale verifica la congruità del
lavoro svolto; all'esito positivo del giudizio consegue la conferma nel ruolo e la
corresponsione dello stipendio pieno.
Il 9 giugno 2011, in risposta ad una interpellanza dellon. prof. Vassallo, il
Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti ha escluso
lapplicabilità del blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici
(articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010) ai passaggi dei ricercatori e
professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a
ordinari.
In particolare il Sottosegretario ha affermato: "non trattandosi, pertanto, di
progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la
disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con
conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con
attribuzione del relativo adeguamento stipendiale".
Si chiede con forza ai Rettori che non lhanno ancora fatto di rispettare
quanto previsto dal DPR 382/1980 e di riconoscere, quindi, ai confermati quanto loro
dovuto per legge, evitando così, tra l'altro, ricorsi amministrativi onerosi anche per
l'Amministrazione.
Si richiede altresì al Governo di vigilare affinché sia
assicurata leffettiva e corretta applicazione della legge, al fine di evitare il
comportamento illegittimo di quei Rettori che pensano di ridurre gli effetti dei tagli
'rifacendosi' sui alcuni colleghi, negando loro diritti acquisiti e spettanti.
2) La questione dei ricercatori neoassunti
Come è noto, fino ad ora, i ricercatori neo assunti percepiscono nel primo anno
uno stipendio ridotto di circa il 20%. LEsecutivo, per non lasciare i ricercatori
neo assunti con lo stipendio ridotto (circa 1200 euro) per tutta la durata del blocco
(fino al 2014), sta preparando un provvedimento per anticipare al primo anno la
corresponsione dello stipendio "pieno". Purtroppo, nell'attuale versione del
provvedimento, non viene esplicitamente chiarito che ciò varrà anche per coloro che sono
stati assunti nel 2010.
Per evitare una mostruosità giudica e un grave danno-beffa per
gli interessati, si chiede al Governo - e anche al Parlamento in sede di espressione dei
pareri sui decreti attuativi della Legge 240/10 - di riformulare opportunamente la norma.
7 novembre 2011 |
Stato dei Decreti e Regolamenti attuativi della Legge
Gelmini n. 240/2010, al 31 ott. 2011.
(Elaborazione dati CNE e Il Sole-24 ORE, Fonte: http://www.universitaericerca.it/ ) |
Regolamento abilitazione scientifica nazionale, inviato il 5 ott.
a Corte dei Conti, per registrazione.
NOTA. Pur se ancora non si ha il testo ufficiale, esso non dovrebbe essere molto diverso
da quello a suo tempo
inviato alle Camere, per il parere di conformità alla legge, che abbiamo pubblicato, qui
sotto. Clicca su: DPR |

MariaStella Gelmini
|
Il Decreto Ministeriale
sui settori concorsuali,
incluso l' ALLEGATO A (settori
concorsuali)
NOTA. Rimane, invece, ancora in viaggio il
Decreto
con i criteri per la valutazione dei Commissari,
inviato al Consiglio di Stato per il parere di legittimità |
NOTA. Il Decreto con i criteri per la valutazione dei
Commissari è, forse, il più difficile da fare. Non era mai successo che un concorso
universitario richiedesse, preventivamente, un esame per i professori ordinari, per essere
commissari.
Ne deriva che il primo ostacolo è che i proff. ordinari accettino una nuova
mentalità.
Personalmente, penso che il Miur si esponga a mulini al vento, perchè (in
questo primo passaggio) il prof. non è sollecitato da un interesse personale preciso a
stare in commissione: trattasi di distribuire una "abilitazione" non legata ad
un posto da attribuire a qualcuno, e per di più espondosi ad un giudizio negativo
dell'ANVUR, e ad una fatica immensa, con una remunerazione poco più che simbolica.
C'è dell'altro, i macro-settori concorsuali sono talmente ampi, che
non si vede come sarà garantita una abilitazione specialistica, come oggi si richiede per
il progresso scientifico. E' questo sarà un ulteriore deterrente per i
prof. a candidarsi, in quanto essi (in termini di probabilità) dovrebbero dare una
abilitazione a qualcosa, che non posseggono.
Forse il legislatore aveva, a suo tempo, mangiato la foglia, tant'è che
dopo avere ottemperato a tutti gli "oremus" per il merito, voluti dalla GELMINI,
ha aggiunto laconicamente: "Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti
nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della
stessa mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore
concorsuale". Qui la verifica sui requisiti non è menzionata, in esplicito. Nino
Luciani |
Decreto Ministeriale
29 luglio 2011 n. 336, Determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, Legge 30 dicembre
2010, n. 240
Articolo 1 -
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta
nell'allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra
i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000)
e nell'allegato B (declaratorie dei settori concorsuali). 2. In prima applicazione, ai
fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono
articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A. I
predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell'allegato A al
presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari
di cui al D.M. 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e
II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. 2.
Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non è univoca, l'inquadramento è
disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura
informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata
presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone
l'inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. Tutti i decreti di
inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni dalla di data
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore
scientifico-disciplinare ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai
provvedimenti di reinquadramento di cui all'articolo 2. La richiesta di passaggio da un
settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore
scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di
essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa
acquisizione del parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformità. Il parere è reso
da parte del C.U.N. entro 45 giorno dal ricevimento della richiesta.
Articolo 4
Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei
settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari in relazione a quanto previsto
dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è
effettuata almeno sessanta giorni prima dell'indizione delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della stessa
legge.
Articolo 5
In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, il Ministero verifica l'adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori
scientifico disciplinari di cui all'allegato A e, sentito il C.U.N., provvede, ove
necessario, ad avviare le procedure per la loro rideterminazione ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica
viene ripetuta con cadenza almeno biennale.
Roma, 29 luglio 2011 .
f.to IL MINISTRO Mariastella Gelmini
SEGUE L'ALLEGATO A:
Elenco dei settori concorsuali e dei settori scientifici, ricompresi nei primi.
CLICCA SU: macro-settori
concorsuali. |
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Schema di DPR recante Regolamento per l'abilitazione
scientifica nazionale
per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 Legge 240/2010.
AGGIORNAMENTO
Risulta da notizie, non ufficiali, che lo Schema è stato ultimamente firmato dal Miur e trasmesso
al Presidente della Repubblica, per la firma definitiva.
Dopo questo passaggio, posto che tutto vada liscio, ci saranno i normali
tempi tecnici (controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Si parla di un paio di mesi, per il traguardo finale.
Questo Regolamento è molto atteso, e anzi è vitale per la ripresa di un qualche
respiro dell'università.
Ma forse ci saranno altre prove da superare. Temo, infatti, che esso non potrà
funzionare e quindi che l'università resterà collocata in un limbo infinito, con danni
irreparabili, per mancato turnover (carenza di insegnamenti validi, e perdita di
patrimonio scientifico).
Il motivo è che, per l'abilitazione, la legge vuole non solo un esame per
gli aspiranti, ma anche per i professori da mettere in Commissione. Nino
Luciani |
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MariaStella Gelmini
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Il Senato (il 13 luglio 2011) e la Camera (il 14 luglio 2011) hanno dato
parere favorevole allo Schema di Regolamento. Qui sono pubblicati i due pareri
NOTA. I due pareri sono obbligatori,
ma non vincolanti. Essi sono stati favorevoli, ma con consigli e osservazioni di un
qualche peso.
C'è, inoltre, la circostanza che i due pareri del Consiglio di Stato
non sono stati pienamente favorevoli.
Tenuto conto dei due eventi, non è da escludere che il Presidente Napolitano
faccia scricchiolare qualche cardine, e non apra la porta al Regolamento automaticamente.
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Per comodità degli interessati, si riprende una premessa della Commissione
istruzione e precisamente che:
- la legge n. 240 del 2010, nel procedere al riordino dell'ordinamento universitario, ha
previsto come requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori l'istituto dell'abilitazione scientifica nazionale, regolandone i contenuti
all'articolo 16;
- in particolare, l'articolo 16 ha disposto l'istituzione di una commissione per
ciascuno dei settori concorsuali, introdotti dall'articolo 15 della legge n. 240 del 2010;
- la durata di ogni commissione è stabilita in due anni ed il numero dei
commissari componenti è pari a cinque. Di questi, quattro sono scelti all'interno di una
lista composta dai professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che abbiano
fatto domanda, ed uno è scelto tramite sorteggio all'interno di una lista, predisposta
dall'ANVUR, di almeno quattro studiosi o esperti in servizio presso università di un
Paese aderente all'OCSE;
- annualmente viene indetto il bando per il conseguimento dell'abilitazione per
ciascun settore concorsuale, in maniera distinta per la prima e la seconda fascia dei
professori universitari. Il decreto di indizione è adottato dal competente Direttore
generale del MIUR nel mese di ottobre di ogni anno;
- il termine per la presentazione delle domande non può superare trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero. Le domande - complete
della documentazione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della legge n.
240 del 2010 - devono essere presentate per via telematica;
- la commissione è tenuta a concludere i suoi lavori entro cinque mesi dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Essa delibera l'abilitazione
scientifica del candidato (la cui validità è di quattro anni dal conseguimento), se sono
favorevoli almeno quattro commissari su cinque, e può acquisire pareri scritti pro
veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso
di caratteristiche simili a quelle dei commissari;
- dal novembre 2008 non sono stati più tenuti bandi di concorso per professori di
prima e seconda fascia e che quindi nelle università italiane vi è una comprensibile,
fortissima aspettativa per una rapida entrata in funzione delle nuove modalità di
reclutamento dei professori universitari previste dalla legge n. 240 del 2010, basate
sulla abilitazione scientifica nazionale;
- nel contesto del sistema definito dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010
per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, si prevede l'istituzione di
una commissione per ciascuno dei settori concorsuali, di cui all'articolo 15 della stessa
legge n. 240;
- a tutt'oggi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha
ancora emanato il decreto di natura non regolamentare di definizione dei settori
concorsuali, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge n. 240 (29 gennaio 2011); peraltro la bozza di questo decreto è
stata già approntata dal MIUR e su di essa il CUN ha espresso il 10 marzo scorso il
proprio parere (favorevole);
- in base alle anticipazioni raccolte nel corso delle audizioni effettuate al
Senato il numero dei settori concorsuali dovrebbe essere intorno a 180, pari cioè a poco
meno della metà dei settori scientifico-disciplinari (che sono 370);
il MIUR non ha ancora emanato il decreto previsto dall'articolo 16, comma 3,
lettera a), della legge n. 240 del 2010, riguardante la definizione di criteri e
parametri, differenziati per funzioni ed area disciplinare, con cui le commissioni
dovranno esprimere il motivato giudizio relativo ai candidati all'abilitazione
scientifica.
| Senato - 7ª Commissione permanente - Resoconto
sommario n. 314 del 13/07/2011 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 372
La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori
universitari,
......
.....
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1 si ritiene necessario introdurre la definizione di "area
disciplinare", richiamata all'articolo 4, comma 1. Qualora il Ministero confermasse
l'intenzione di modificare i commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 conformemente a quanto
indicato nell'allegato 3-b citato nelle premesse, occorrerebbe poi inserire all'articolo 1
anche la definizione di "CEPR-Comitato esperti per la politica della ricerca";
b) in merito al comma 4 dell'articolo 3, con riferimento agli effetti del mancato
conseguimento dell'abilitazione, si ritiene che la corretta interpretazione dell'articolo
16, comma 3, lettera m), della legge n. 240 del 2010 non consenta di concludere che il
mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure di
abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia
superiore; conforme alla ratio della citata disposizione legislativa è invece la
disposizione del comma 4 dell'articolo 3 dello schema di decreto modificato, riportato al
citato allegato 3-b. Tale modifica risulta perciò indispensabile.
c) circa il comma 5 dell'articolo 3, si giudica corretto il testo contenuto nello
schema di decreto originario.
Si esprime invece parere contrario sulle modifiche prefigurate a tale
riguardo nello schema riportato nell'allegato 3-b, con riferimento al divieto fatto ai
commissari di divulgare titoli e pubblicazioni presentate dai candidati. Tale divieto
generale finirebbe infatti per sottrarre al controllo diffuso tutta l'attività della
commissione e soprattutto le scelte da essa compiute. Non è accettabile che la
personalità e la preparazione scientifica dei candidati debbano essere circondate da una
sorta di riservatezza. Per salvaguardare eventuali esigenze di copyright è opportuno
operare una distinzione: devono essere divulgabili tutti i dati normalmente inseriti in un
curriculum, quali i titoli conseguiti e i titoli delle pubblicazioni (anche se soggette a
copyright).
Non divulgabili dovrebbero essere unicamente i testi delle pubblicazioni soggette a
copyright, che il candidato all'abilitazione dovrebbe precisare con chiarezza. In questo
modo verrebbero salvaguardati sia gli essenziali principi di trasparenza dell'attività
della commissione, sia gli obblighi di copyright assunti dai candidati;
d) con riferimento all'articolo 6, si ritiene che il comma 8, prevedendo la
possibilità che all'interno di una commissione di abilitazione sia presente un secondo
commissario facente parte della stessa università, contravvenga a quanto previsto
dall'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010. Si sollecita perciò
la soppressione di tale previsione, conformemente a quanto indicato nell'allegato 3-b;
e) si osserva che il comma 9 dell'articolo 6 prevede la presenza in ciascuna
commissione di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare
(ricompreso nel settore concorsuale) al quale afferiscono almeno trenta professori
ordinari: tale circostanza potrebbe però non essere assicurata nel caso in cui il numero
dei settori scientifico-disciplinari che si trovino nella predetta condizione fosse
superiore a quello dei commissari da sorteggiare ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo 6 (quattro), con conseguente necessità di ricorrere ad un'ulteriore procedura di
sorteggio, come previsto dal successivo articolo 7, comma 2. Pertanto, appare necessaria
la modifica - al predetto comma 9 dell'articolo 6 - prefigurata nell'allegato 3-b, con la
quale si aggiunge l'inciso: "per quanto possibile";
f) va altresì confermata la modifica recata nell'allegato 3-b al comma 11
dell'articolo 6, che nell'originaria formulazione porterebbe alla conseguenza - non
accettabile - che gli studenti possano essere esaminati da un docente che non ha tenuto il
corso;
g) per quanto riguarda il comma 8 dell'articolo 7, si ritiene che il principio a
cui occorre attenersi per la partecipazione alle commissioni di abilitazione non è quello
della permanenza in servizio dei commissari per tutta la durata dell'attività della
commissione, ma è quello in base al quale la qualifica di professore ordinario debba
sussistere al momento in cui si procede alla nomina, sia per i commissari italiani che per
il commissario straniero. In tal senso va perciò riscritto il predetto comma 8;
h) si ritiene necessario aggiungere, in fine dell'articolo 8, un comma relativo
alle modalità di presentazione pubblica del giudizio della commissione;
i) in merito all'articolo 9, non risulta che la norma transitoria di cui al comma 2
sia sostenuta da apposita disposizione nella legge n. 240 del 2010; data la ragionevolezza
di tale previsione si richiede una urgente integrazione legislativa (continua); |
Camera - Commissione cultura 14
luglio 2011-07-16 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione), esaminato lo schema di
decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
.....
....
esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:
1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel
regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo,
inoltre, riferimento, quale dies a quo, esclusivamente alla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2. con riguardo all'articolo 4, nella definizione dei criteri e dei parametri
differenziati per funzioni e per area disciplinare si tenga presente la specificità delle
aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura
eminentemente qualitativa propria di ogni valutazione efficiente;
3. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del
macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a
raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito
della lista così integrata; 4. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che
anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei
italiani sia effettuata dall'ANVUR;
5. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione
solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso
atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di
esame;
6. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione
secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data
di nascita;
7. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio
anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i
lavori da parte dei membri effettivi;
8. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a
concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16,
comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono
dall'indizione della procedura;
9. si precisi, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri pro-veritate
possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;
10. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva
conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla
data della sua entrata in vigore;
11. si proceda alla necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi
espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle
commissioni; e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di
prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in
vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via
telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica
soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le
parole "La formazione della lista di cui al comma 2" con le parole "Il
sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2", nonché
l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato
alle operazioni di sorteggio;
c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di
sopprimere le parole "per almeno sette giorni prima della successiva riunione della
commissione";
d) con riguardo all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di
specificare che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo
tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge,
abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;
e) si valuti l'opportunità di prevedere una rigorosa applicazione della
disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e
candidati a normativa vigente, in quanto applicabile;
f) si valuti l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe dei
professori e dei ricercatori, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per
il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei
professori universitari. (FINE DEL PARERE) |
| j) ai commi 2 e 3 dell'articolo 9,
si richiede di precisare i termini temporali di validità delle deroghe disposte. La
Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:
1) nel preambolo, appare opportuna l'espunzione del riferimento ai pareri della
CRUI e del CUN, poiché tali pareri non sono previsti nella procedura per l'approvazione
ed emanazione del regolamento in esame;
2) con riferimento all'articolo 2, che definisce l'oggetto del regolamento, se ne
ritiene opportuno il mantenimento per finalità sistematiche e di chiarezza
interpretativa;
3) con riferimento al decreto del Ministro per la definizione dei criteri e
parametri per la valutazione dei candidati, di cui al comma 1 dell'articolo 4 - che dà
attuazione all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 - si ritiene
che la sua natura (non regolamentare, come dichiarato nella relazione illustrativa, o
invece regolamentare, come ritenuto dal Consiglio di Stato), dipenda dal contenuto del
decreto stesso. Il punto merita la massima attenzione, per le ovvie implicazioni in
possibili controversie. Comunque sia, si postula la tempestiva emanazione di questo
decreto, poiché da esso dipende l'intero processo di istituzione dell'abilitazione
scientifica nazionale, di cui è ben nota l'urgenza;
4) particolare delicatezza rivestono le modalità di accertamento della
qualificazione degli aspiranti commissari, di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 4; la
legge n. 240 del 2010 prescrive all'articolo 16, comma 3, lettera h), che i professori di
prima fascia che aspirano ad essere inseriti nella commissione di abilitazione di un dato
settore concorsuale: a) appartengano allo stesso settore concorsuale; b) abbiano
presentato domanda per essere inclusi nella commissione; c) abbiano reso pubblico per via
telematica il proprio curriculum, evidenziando le attività svolte nell'ultimo
quinquennio; d) siano in possesso di un curriculum coerente con i criteri e parametri di
cui al decreto ministeriale citato all'osservazione di cui al punto 3); e) siano stati
valutati positivamente dalla propria università in merito all'attività didattica,
all'attività di servizio agli studenti e all'attività di ricerca, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010. L'accertamento della
sussistenza delle condizioni a), b), c) ed e) può certamente essere effettuata dagli
uffici del Ministero, in quanto si tratta di mere verifiche di documenti; invece, per
quanto riguarda la condizione d) è difficile in questa sede esprimere un parere, non
essendo noti i contenuti del citato decreto ministeriale. In dipendenza di questi
contenuti potrà darsi che la sussistenza della condizione d)sia accertabile da parte
degli uffici del Ministero, oppure, al contrario, che sia per essa necessaria una
valutazione da parte di organi collegiali ad hoc. In questo caso, dato che il citato
decreto ministeriale distinguerà criteri e parametri per area disciplinare, una soluzione
sarebbe quella di costituire 14 organi collegiali ad hoc, con competenza ciascuno in
un'area disciplinare. Per la composizione di tali organi collegiali, se ritenuti
necessari, il MIUR potrà riferirsi, ad esempio, ai panel di area disciplinare predisposti
dall'ANVUR, eventualmente integrati mediante i professori ordinari del CUN. Peraltro, i
professori ordinari che si candidano presentano tutte le garanzie appartenendo al settore
concorsuale della commissione ed essendo stati valutati positivamente dalla propria
università in ordine all'attività didattica, all'attività di servizio agli studenti e
all'attività di ricerca. Su questo punto una modifica legislativa della legge n. 240 del
2010 potrebbe essere opportuna;
5) per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 8, si ritiene debbano essere
specificate con maggior dettaglio le disposizioni in ordine all'acquisizione ed agli
effetti dei pareri pro veritate; le commissioni dovrebbero assolutamente evitare di
esternalizzare, con la richiesta di questi pareri, il proprio mandato decisionale (così
come il giudice non rinuncia al proprio compito quando si avvale di periti). Su questo
punto va tenuto presente che oltre la metà dei 370 settori scientifico-disciplinari ha un
numero di ordinari inferiore a trenta. Per questi settori quindi non è garantita alcuna
presenza nelle commissioni di esame per l'abilitazione. E' perciò presumibile che il
ricorso ai pareri pro veritate sarà necessariamente assai frequente;
6) si ritiene opportuno integrare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 8
con la previsione di sanzioni e/o revoca di mandato nel caso di colpevole mancata
conclusione dei lavori della commissione entro i tempi previsti; appare infine superflua
la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9, poiché una norma di analogo contenuto
è già prevista dall'articolo 29, comma 12, della legge n. 240 del 2010. Si condivide
perciò la soppressione recata nell'allegato 3-b. |
|
|
Notizie sull'avanzamento del Regolamento per
l'abilitazione scientifica nazionale
|

MariaStella Gelmini
|
Il Consiglio
di Stato ha inviato al Miur
un secondo parere sul Regolamento, ma
questa volta, favorevole (?) al nuovo schema.
Di sicuro si sa solo che il Miur ha inviato il Regolamento al
DAGL della Presidenza del Consiglio per l'inoltro alle
Camere, per il parere di conformità alla delega. |
Nota.
Il Consiglio dei Ministri, già il 21 gennaio 2011, aveva predisposto lo Schema di
Regolamento per l'abilitazione scientifica nazionale, attuativo dellart. 16, co. 2,
l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone:
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dellart. 17, comma
2,della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dellEconomia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica
Amministrazione e linnovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dellabilitazione in conformità dei criteri
di cui al comma 3.
Precisamente, il regolamento disciplina labilitazione
scientifica nazionale per laccesso alla prima e seconda fascia dei professori
universitari, che costituisce requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata
di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge n. 240 del 2010, di diretta competenza delle
Università.
Il regolamento si compone di 9 articoli.
Allo stato il Regolamento non è stato varato, per contrasti del Miur
col Consiglio di Stato, che lo aveva ritenuto esorbitante la legge delega (precisamente,
contro la legge vigente). Di conseguenza il Miur ha mandato un nuovo testo.
Risulta che questo nuovo testo abbia avuti il parere favorevole del
Consiglio di Stato. Ma non è finita. Esso dovrà passare per le Camere, per la verifica
definitica della sua conformità alla legge delega.
Un chiarimento: il decorso dei tre mesi, senza che l regolamento sia stato
varato, non ha prodotto la caduta automatica delle delega specifica, in quanto (con i
soliti "imbrogli" dei giuristi, di manzoniana memoria), il termine si intendeva
"ordinatorio", non "perentorio" (trattandosi di un regolamento,
in luogo di un decreto legislativo, rispettivamente).
Dunque, nel complesso, siamo a buon punto. Ci rimane da dire che se ognuno
di noi dovesse vivere, non di pane, ma di burocrazua sarebbe già morto. Nino Luciani |
|
.
Notizie di ritardi sui Decreti attuativi, del Governo,
della legge di riforma 240/2010 |

MariaStella Gelmini
|
Interrogazione
dell'On. Ferdinando LATTERI *
al Ministro dell'Università M. GELMINI e Risposta
* F. Lattieri, Prof.
Ordinario di chirurgia all'Università di Catania,
Deputato iscritto al Gruppo misto "MPA-SUD". |

Ferdinando Latteri
|
Nota.
Il 1° maggio scade il termine utile (art. 76 Costituzione), entro il quale va fatto
il regolamento dell'abilitazione scientifica nazionale, pena la decadenza della delega.
(Per altri decreti, si vegga sotto: Latteri).
Questo regolamento è, in qualche modo, il primo, essenziale,
passaggio per rimettere in piedi il turnover (a parte, se l'Università sarà rifinanziata
dal Governo), e dunque per salvare in extremis il sistema universitario,
messo in sfacelo da questo Governo. Basti pensare che il rallentamento (e blocchi vari)
del turnover ha impedito ai "maestri", prossimi alla pensione, di tramandare
agli allievi (che via via sarebbero dovuti subentrare) il patrimonio scientifico
accumulato negli anni (meglio dire nei secoli) e quindi parte di esso andrà perduto per
sempre. Da non trascurare, poi, che una parte dei giovani (precari) ha cominiciato a
lasciare l'università per cercare altri lavori. Questi giovani, che sono la "meglio
gioventù" italiana, sono andati perduti per sempre per l'università.
Ma torniamo al regolamento dell'abilitazione. Su
questo la ministra non ha detto nulla. Il Consiglio di Stato ha sospeso il parere e
chiesto chiarimenti al Governo, ritenendolo viziato da gravi motivi di
incostituzionalità.
Per vedere il testo clicca su: parere. Pare che il Miur
abbia già dato risposta correttiva, nel frattempo. Poi, ottenuto il via del Consiglio di
Stato, il regolamento dovrà andare alle Camere per il parere di conformità alla legge
delega.
Non ci sono parole per commentare tanta leggerezza (meglio dire
"incompetenza" ) ministeriale, a parte che la Ministra è avvocato di diritto
amministrativo e dunque qualcosa dovrebbe sapere. Nino Luciani |
Ferdinando LATTERI
INTERROGAZIONE E REPLICA
(13 aprile 2011)"Premesso che ... :
- il 29 gennaio 2011 è entrata in vigore la legge di riforma universitaria n. 240 del
2010 (ma approvata dal Senato il 20 dic. 2010, NdR),... ;
- ... la piena attuazione della riforma deve attendere l'approvazione di circa 42
provvedimenti normativi di attuazione tra decreti legislativi, decreti
ministeriali ed interministeriali e regolamenti;
- in particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, uno o più decreti
legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, attuata con
l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità;
c) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di
reclutamento degli atenei,
d) revisione della legislazione di principio in materia di diritto allo studio con
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (lep) erogate dalle università
statali. Di questi il Consiglio dei ministri ha approvato finora solo il
regolamento per la nuova abilitazione scientifica nazionale (ma esso non può
andare in Gazzetta Ufficiale, perchè manca il parere del Consiglio di Stato e il parere
di conformità delle camere, N.d.R.);
- intanto, in tutti gli atenei italiani è in corso, non senza difficoltà e
resistenze, il processo di adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative,
processo che la legge prevede debba esaurirsi entro il mese di luglio 2011;
- la mancata approvazione dei suddetti decreti di attuazione rischia di
innescare una serie di disfunzioni che riguardano molteplici aspetti della vita accademica
e di produrre un blocco delle attività universitarie anche, e soprattutto, per l'assenza
di linee-guida da seguire.
Chiedo (N.d.R.) in che tempi il Ministro
interrogato ritenga verrà esaurito l'iter di approvazione dei numerosi decreti previsti
dalla legge, la cui ritardata attuazione si trasformerebbe, per le università italiane,
in un ostacolo al funzionamento anche delle attività ordinarie (12 aprile 2011).
REPLICA
.......
Alcuni termini di attuazione sono già scaduti o stanno per scadere. Provo ad
elencarne qualcuno. Sono già trascorsi i quarantacinque giorni previsti per il
decreto di finanziamento della premialità per gli scatti di carriera. Sono già
trascorsi i sessanta giorni previsti per la definizione dei nuovi settori
dalla quale dipendono sia gli adempimenti concorsuali che l'organizzazione dipartimentale
oltre che l'intero quadro delle relazioni tra scienza e prescrizioni accademiche. Sono
già trascorsi i sessanta giorni previsti dall'istituzione del comitato di
valutazione dei progetti di ricerca anche di area medica e stanno per trascorrere
i novanta giorni previsti per 'emanazione dei regolamenti di abilitazione. Non è stato
ancora emanato il decreto di accreditamento dei dottorati di ricerca con grave danno per
l'avvio dei nuovi cicli di dottorato. Non si conosce ancora la posizione interpretativa
sul sistema delle aggregazioni dipartimentali e sul rispetto dell'indirizzo derivante
dall'articolo 1 della legge riguardante la migliore combinazione possibile tra didattica e
ricerca nella riorganizzazione dell'università." |
MariaStella Gelmini
Nota. La risposta, qui sotto riportata, è stata tagliata nei i
punti di enfasi del discorso, che non hanno a che fare con la risposta. Per il testo
completo, clicca (p. 60) su: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/SINTERO.pdf
RISPOSTA
...
"L'approvazione della riforma è avvenuta il 23 dicembre ed è entrata
in vigore il 29 gennaio 2011, quindi meno di tre mesi fa.
Da parte nostra vi è la massima disponibilità ad adempiere a tutti i
provvedimenti previsti per favorire e completare l'attuazione della riforma entro sei mesi
dall'entrata in vigore (quindi dal 29 gennaio 2011).
Perché questa fretta? Perché la riforma dell'università, ...., ha
apportato modifiche per quanto riguarda:
- il reclutamento del personale (quindi con la volontà di garantire
trasparenza e merito nel reclutamento dei ricercatori e dei professori),
- l'introduzione di una maggiore responsabilità legata all'autonomia per
quanto riguarda la gestione,
- il sistema di valutazione (perché anche in materia la riforma innova
notevolmente). Ebbene questi cambiamenti, queste
innovazioni andranno evidentemente verificati nella loro efficacia concreta, ma riteniamo
che siano modifiche importanti urgenti, quindi devono poter essere attuate il prima
possibile. Quindi noi pensiamo - entro sei mesi dall'entrata in vigore - di poter
completare la definizione dei provvedimenti attuativi.
In particolare, ho già firmato alcuni provvedimenti. Mi riferisco:
- al provvedimento riguardante l'importo minimo degli assegni di ricerca,
- la definizione dei criteri di attivazione delle convenzioni per le
attività di didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori,
- i criteri per la mobilità interregionale dei professori di corsi e sedi
soppresse,
- la definizione dei settori concorsuali, della corrispondenza per la chiamata di
studiosi impegnati all'estero,
- il trattamento economico del direttore generale.
Sono altresì definiti gli schemi di due decreti legislativi, nonostante
il termine fosse di 12 mesi dall'entrata in vigore (ma sono già stati sostanzialmente
definiti), da sottoporre al Consiglio dei ministri e riguardano la contabilità
economico-patrimoniale dell'università e i presupposti per la dichiarazione di dissesto
finanziario delle università stesse. Tutti gli altri provvedimenti sono in fase di
lavorazione e, tra questi, cinque sono in fase di ultimazione.
Per soli quattro provvedimenti vi è una sospensione legata alla
necessità dell'entrata in vigore dell'ANVUR e quindi al parere che la suddetta agenzia
deve esprimere ma riteniamo di poter rispettare i tempi e, quindi, entro sei mesi, di
poter attuare la riforma dell'università." |
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Numero 01180/2011 e data 22/03/2011 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2011
NUMERO AFFARE 00670/2011
OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Schema di
regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dellabilitazione scientifica nazionale per
laccesso al ruolo dei professori universitari.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 158/1.4.4/2011/U.R. del 1° febbraio 2011, trasmessa con nota
U.R./157/1.4.4/2011 avente pari data, con la quale il Ministero dellIstruzione,
dellUniversità e della Ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato
sullaffare in oggetto.
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
Premesso:
Riferisce
lAmministrazione che lo schema di regolamento in oggetto è attuativo dellart.
16, co. 2, l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone: Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai
sensi dellart. 17, comma 2,della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze e con il Ministro
della Pubblica Amministrazione e linnovazione, sono disciplinate le modalità di
espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dellabilitazione in
conformità dei criteri di cui al comma 3.
Il regolamento disciplina labilitazione scientifica nazionale per laccesso
alla prima e seconda fascia dei professori universitari, che costituisce requisito per la
partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge
n. 240 del 2010, di diretta competenza delle Università.
Il regolamento si compone di 9 articoli.
Lart. 1 contiene le definizioni maggiormente rilevanti.
Lart. 2 precisa quanto già disposto dalla legge al suddetto art. 16, e riguarda le
procedure per il conseguimento dellabilitazione, definita come la qualificazione
scientifica necessaria per laccesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari.
Lart. 3 disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il
conseguimento dellabilitazione, prevedendo che le stesse siano indette con cadenza
annuale per ciascun settore concorsuale, e distintamente per la prima e la seconda fascia
dei professori universitari, nel mese di ottobre. Larticolo precisa che la durata
dellabilitazione è di quattro anni, mentre si prevede che il mancato conseguimento
della stessa preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel
biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.
Lart. 4 è dedicato alla definizione dei criteri e dei parametri di valutazione che
saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati nelle
diverse procedure di abilitazione, definizione rimessa, come previsto dalla legge di
riforma (art. 16, comma 3, lett. a) e b) ), ad un apposito decreto del Ministro, il quale
potrà altresì prevedere un numero massimo, anche differenziato per fascia e per area
disciplinare, e comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni scientifiche da
presentare ai fini del conseguimento dellabilitazione.
Il medesimo articolo prevede una verifica quinquennale delladeguatezza e della
congruità dei criteri in parola, sulla base dei pareri espressi dal CUN e
dallANVUR, e leventuale revisione degli stessi, anche in considerazione della
valutazione delle politiche di reclutamento previste dallart. 5, comma 5, della
legge di riforma.
Lart. 5 disciplina le sedi delle procedure di abilitazione.
Gli artt. 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, il cui procedimento è
avviato con apposito decreto direttoriale, ogni due anni, nel mese di maggio. Le
commissioni infatti avranno una durata biennale.
Lart. 6 disciplina nel dettaglio le modalità di presentazione delle candidature da
parte degli aspiranti commissari nazionali.
Per quanto riguarda il commissario in servizio allestero, che, come detto, è
sorteggiato allinterno di una lista predisposta dallANVUR, lart. 6
precisa che sarà questultima Agenzia a dover far rispettare le condizioni di
incompatibilità (i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una
commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il
conferimento dellabilitazione relativa a qualunque settore concorsuale), le tabelle
di corrispondenza definite a livello ministeriale, sentito il CUN, nonché il rispetto dei
criteri di qualificazione scientifica.
Larticolo 6, inoltre, prevede alcune diposizioni riguardanti tutti i commissari.
Lart. 7 è dedicato, specificatamente, alle operazioni di sorteggio, che devono
avvenire tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato
tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. La
disposizione prevista dal comma 2 intende assicurare il rispetto del vincolo legislativo
ripreso dallart. 6, comma 9, del regolamento (presenza, in ciascuna commissione, di
almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari). Il comma 8 prevede
che, nellipotesi in cui un commissario cessi dal servizio durante lo svolgimento
dellincarico, sia dichiarato decaduto con decreto del competente Direttore Generale,
dovendosi procedere, pertanto, ad applicare la disciplina sulla sostituzione dei
commissari.
Lart. 8 è dedicato ai lavori di ciascuna commissione. Si prevede che, una volta
insediatasi presso lUniversità in cui si espletano le procedure di abilitazione, la
Commissione elegga tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima
riunione la commissione definirà altresì le modalità organizzative per
lespletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia.
Espletati tali adempimenti, ciascuna Commissione accede per via telematica, mediante
appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alla lista delle
domande, allelenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla
relativa documentazione, presentati dai candidati.
Nel corso dei suoi lavori ciascuna Commissione può avvalersi della facoltà, prevista
dallart. 16, comma 3, lettera i), della legge.
Ciascuna Commissione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti,
attribuisce labilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e
parametri definiti con il decreto ministeriale di cui allart. 4, comma 1, e fondato
sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da
ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività
di ricerca e sviluppo svolte. La Commissione deve avvalersi di strumenti telematici di
lavoro collegiale; inoltre devono essere redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in
particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e la
relazione riassuntiva dei lavori svolti. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i
verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura
informatizzata al Ministero.
Le Commissioni sono comunque tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati. In
conclusione, lart. 8 consente che i giudizi individuali espressi dal commissario in
servizio allestero ed i menzionati pareri pro veritate possono essere resi anche in
una lingua comunitaria diversa dallitaliano.
Lultimo articolo del regolamento, lart. 9, prevede alcune disposizioni
transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo:
anzitutto, termini diversi per lavvio delle procedure; indi una deroga ai requisiti
per la candidatura a componente delle Commissioni, consentendosi lassenza della
positiva valutazione di cui allart. 16, comma 3, lett. h); la composizione della
Commissione secondo le modalità previste per i commissari nazionali per lipotesi in
cui lANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista. Infine si
ribadisce labrogazione, già prevista dalla legge di riforma, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
Considerato:
In via preliminare la Sezione rileva che agli atti del fascicolo manca il concerto del
Ministro della Pubblica Amministrazione e linnovazione, e che il concerto del
Ministro dellEconomia e delle Finanze non può essere costituito dalla nota
dellUfficio del Coordinamento legislativo del Ministero, con cui ci si limita a
trasmettere il nulla-osta allulteriore corso del provvedimento della Ragioneria
generale dello Stato. Del resto come più volte sottolineato dalla Sezione
il concerto non può essere sostituito dalla mera approvazione della proposta in Consiglio
dei Ministri.
Inoltre il preambolo fa riferimento ai pareri del CRUI e del CUN, pareri che non sembrano
essere stati previsti nelle procedure per lapprovazione e lemanazione del
regolamento in oggetto. Tuttavia sembra opportuno che lAmministrazione faccia
pervenire copia dei due suddetti pareri.
Sulla disciplina in esame e sulle singole disposizioni, la Sezione formula i rilievi che
seguono.
Lart. 2 risulta superfluo in quanto si limita a definire loggetto del
regolamento, sul quale si chiede il parere, oggetto che si trova già compiutamente
delineato nelle disposizioni dei commi 1 e 2 dellart. 16 della l. n. 240 del 2010.
Non sembra appagante la formulazione del co. 4 dellart. 3, che si propone di attuare
quanto disposto dallart. 16, co. 3 lett. m), l. n. 240 del 2010. Questultimo
prevede la preclusione, in caso di mancato conseguimento dellabilitazione, a
partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per lattribuzione della
stessa o per lattribuzione dellabilitazione alla funzione superiore.
Tale dizione non sembra autorizzare ad estendere la preclusione, come delineata dal
suddetto co. 4, a tutte le procedure di abilitazione, anche se riguardanti un
diverso settore concorsuale. Ben può accadere infatti che un candidato risulti
soccombente in una procedura di abilitazione in quanto la sua pur apprezzabile produzione
scientifica risulti estranea (o non perfettamente attinente) al settore concorsuale per il
quale si è presentato. Non sembra dunque conforme allinteresse pubblico escludere
candidati dal partecipare ad altra e diversa procedura di abilitazione rispetto alla quale
la produzione scientifica risulti congruente ed apprezzabile.
Su tale questione, dovrà altresì il Ministero valutare lipotesi che, nel corso del
biennio di preclusione, sopravvenga nuova produzione scientifica tale da superare la
precedente valutazione non favorevole.
Quanto, poi, al co. 5 del medesimo articolo, occorrerebbe specificare che luso
dellinformatica si limita alla presentazione delle domande e del mero elenco dei
titoli, in quanto la trasmissione per via informatica dei titoli stessi può diventare
troppo onerosa e richiedere tempi di confezione e lettura più lunghi di quelli richiesti
allorchè i titoli vengono trasmessi in formato cartaceo, non trattandosi, nel caso di
specie, di mere certificazioni, sibbene di opere a stampa spesso assai voluminose.
Quanto allart. 4 deve rilevarsi che se, da un lato, è vero che lart. 16, co.
3 lett. a), dispone che criteri e parametri, sulla base dei quali deve essere espresso il
motivato giudizio delle Commissioni sui singoli candidati allabilitazione, siano
definiti con decreto del Ministro, è altrettanto vero che: a) tale decreto
non può essere definito, come fa la relazione di accompagnamento alla bozza di
regolamento in esame (questultimo, per altro, correttamente nulla dice in proposito)
come atto avente natura non regolamentare; b) la definizione di tali criteri e
parametri, in quanto differenziati per funzione ed area disciplinare, costituisce
espressione di discrezionalità tecnica, che non può prescindere dal fatto che in quel
procedimento intervengano specifici organi di consulenza tecnica in grado di esprimersi
sui singoli settori concorsuali come, ad es., il CUN; c) vi è unincongruenza tra il
fatto che il decreto, avente validità quinquennale, sia adottato ed eventualmente
corretto ad opera del solo Ministro, mentre la verifica quinquennale di adeguatezza e
congruità dei criteri e parametri debba avvenire sentiti il CUN e lANVUR, quando
cioè gli effetti di un decreto (in ipotesi) inadeguato si saranno ormai ampiamente
dispiegati.
Sullart. 5 va osservato: a) che appare poco chiara lattribuzione al solo
Ministro del potere di formare lelenco delle Università aventi strutture idonee,
senza una predeterminazione di criteri cui dover attenersi (salvo la proposta del CRUI);
b) che lultimo periodo del comma 1 appare incoerente con quanto dispone il co. 1
dellart. 3, che sembra prevedere indizioni distinte per settore concorsuale e per
fascia, onde ciascuna indizione dovrebbe indicare la sede universitaria prescelta, mentre
la disposizione parla di inclusione dellelenco delle sedi nel decreto di cui al co.
1 dellart. 3; c) che nulla viene detto sulle procedure di sorteggio per la scelta
della sede per ciascun settore concorsuale; d) che la scelta della sede, sempre
nellambito di un elenco di Università aventi strutture idonee, potrebbe essere
lasciata alla Commissione, visto che ragioni di economicità e speditezza potrebbero
indurre ad evitare la scelta a priori di una sede, che potrebbe costringere, poi, i
commissari a defatiganti spostamenti; e) tra le forme di pubblicità, che dovrebbe curare
lUniversità, vi sono anche quelle riguardanti atti, che precedono addirittura la
scelta ministeriale della sede.
Allart. 6, co. 4, il regolamento in oggetto interpreta lespressione della l.
n. 240 del 2010, allart. 16, co. 3 lett. h), che condiziona linserimento nella
lista dei professori sorteggiandi per la formazione delle Commissioni per
labilitazione al possesso di un curriculum coerente con i criteri e i
parametri, di cui alla lett. a)
.[si tratta dei criteri e parametri differenziati per
funzione e area disciplinare, definiti con decreto del Ministro per la formazione di un
determinato giudizio per labilitazione dei candidati] riferiti alla fascia e al
settore di appartenenza, come se dicesse Gli aspiranti commissari devono
rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui
allart. 4, co. 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai
candidati allabilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale
è stata presentata domanda. A parte il rilievo che nulla si dice in ordine al
controllo di tale coerenza (salvo demandare la definizione ad un decreto che si
pretenderebbe non avere natura regolamentare), va rilevato come la disposizione confermi
la sostanziale necessità di correttivi allart. 4. Infatti la conseguenza sarebbe
che il Decreto ministeriale previsto in quella disposizione non soltanto potrebbe essere
determinante per quanto attiene alla valutazione degli abilitandi, ma finirebbe per
influire in modo assai pesante sulle formazione della lista, dalla quale trarre per
estrazione coloro che diverranno Commissari. Quanto tutto ciò sia compatibile con i
princìpi di cui allart. 33 Cost., andrebbe valutato con estrema attenzione.
In ordine al co. 7 va osservato che la disposizione nulla dice sul possesso da parte del
membro straniero della Commissione dei medesimi requisiti di operosità e di conformità
ai parametri previsti dal co. 4 del medesimo art. 6, e che non sono fissate garanzie
finalizzate a che la scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte
dellANVUR, la cui composizione non assicura al proprio interno la presenza di
competenze proprie almeno di tutti i macrosettori concorsuali, sia ispirata da criteri
esclusivamente tecnico professionali; e ciò è tanto più vero, ove si consideri che
come risulta anche con chiarezza dal successivo comma 9 intento generale
della legge n. 240 e del regolamento in esame è quello di assicurare la formazione di
Commissioni i cui componenti abbiano competenza specifica nel settore disciplinare.
La previsione del primo periodo del co. 8 contrasta con il principio di cui alla lett. g)
del co. 3 dellart. 16 della legge n. 240 del 2010. Analogamente al co. 9 andrebbe
aggiunto, dopo la parola assicurare lespressione per quanto
possibile, altrimenti si determinerebbe un contrasto con la disposizione del co. 2,
u. p., dellart. 7.
Sul co. 11 va sottolineato come la sua formulazione porta alla conseguenza che gli
studenti sarebbero esaminati dal docente che non ha tenuto il corso.
Per quanto riguarda lart. 7, co. 1, lett. b), va specificato se nella collocazione
preceda il più giovane detà o non piuttosto il più anziano (il numero
dordine attribuito assume importanza ai fini del sorteggio), mentre lultimo
periodo del co. 2 va meglio coordinato con il co. 9 dellart. 6, come testè
sottolineato a proposito di questultima disposizione. Quanto, poi, al principio, di
cui allultimo periodo del comma 5, sembra opportuno considerare se sia possibile
applicare la salvezza degli atti a quegli atti che sono espressione del giudizio
tecnico-discrezionale individuale del componente della Commissione, che sia stato
sostituito: si consideri il caso di un giudizio individuale positivo di un candidato, che
non sia affatto condiviso dal commissario subentrante, oppure dellattribuzione
dellidoneità ad un candidato per nulla condivisa dal commissario subentrante, che
sia però chiamato a firmare il relativo verbale.
Infine relativamente al comma 8 la Sezione osserva che la legge n. 240 non sembra
stabilire il requisito della permanenza in servizio dei commissari per la partecipazione
alle Commissioni di abilitazione, sulla base del più generale principio che la qualifica
di professore ordinario è requisito per la nomina e deve sussistere al momento in cui si
procede a questultima. Del resto non si comprende perché la sussistenza di tale
requisito non debba essere verificata anche per il componente straniero, per il quale tale
verifica comporterebbe problemi di non facile soluzione e soprattutto una diffusa
conflittualità basata sullinterpretazione e comparazione di ordinamenti spesso
difficilmente assimilabili tra loro.
Quanto stabilito dal co. 2, secondo periodo, dellart. 8 non sembra in armonia con il
principio di trasparenza dei lavori della Commissione. Del resto, sembra essere diritto di
ciascun partecipe allesame di abilitazione conoscere chi siano e quali titoli
vantino gli altri candidati oppure il tenore dei pareri pro-veritate espressi sulla
propria attività scientifica e didattica. A questultimo proposito sarebbe opportuno
che tali pareri pro-veritate entrassero a far parte dei verbali della Commissione di cui
al comma 7. Inoltre andrebbero specificate con maggior dettaglio (modalità e forma della
proposta, maggioranza per la deliberazione, eventuali espressioni di dissenso dal parere
etc.) le disposizioni in ordine allacquisizione ed agli effetti dei pareri
pro-veritate.
Infine, per quanto attiene allart. 9, ci si deve domandare se leccezione
prevista, in prima applicazione, al co. 2 valga anche per la conformità dei curricula
degli aspiranti commissari ai criteri e parametri fissati dal decreto ministeriale di cui
allart. 4. Superflua appare la disposizione di cui al co. 4, essendo la stessa già
contenuta nellart. 29, co. 12, della l. n. 240 del 2010.
Su tutte le questioni poste con il presente parere vorrà lAmministrazione fornire
gli opportuni chiarimenti.
P.Q.M.
Riservata ogni pronuncia, sospende lespressione del
parere in attesa che lAmministrazione proceda agli adempimenti di cui in
motivazione. |
In attesa Decreto attuativo del Governo per abilitazione
scientifica nazionale
**** |

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L'Ateneo di Bologna riconosce la funzione docente simbolica
ai Ricercatori a tempo indeterminato
e attribuisce, in aggiunta alla
retribuzione ordinaria,
un compenso annuo di 1.200 per ogni insegnamento |
NOTA. La legge Gelmini, essendo una legge di
"Delega al Governo", avrà effetti solo dopo un lungo elenco di Decreti
attuativi del governo. Di questi, il primo dovrà essere quello attuativo della
abilitazione scientifica nazionale, presupposto essenziale per lo sblocco dei concorsi.
Ma sono passati già tre mesi (la legge è stata approvata il 20 dic.
2010 e ancora non si vede il più urgente dei Decreti, quello sulla abilitazione.
Risulta che il Governo abbia approvato uno schema di regolamento,
adesso al vaglio del Consiglio di Stato, e che di settimana in settimana si dice che sta
per tornare al Governo, per il varo.
Intanto, nelle università la situazione è drammatica, e si cerca in
qualche modo di fare qualcosa.
Guadagna, così il ruolo di notizia, la decisione dell'Università di
Bologna di riconoscere ai Ricercatori a tempo indeterminato, la funzione docente
"simbolica", sotto forma di pagamento di un compenso annuo lordo di 1200,
sono meno di 100 netti mensili.
Il suo rilievo sta nel fatto che la notizia si trova collegata al
fatto che, da un anno, vede il rifiuto dei Ricercatori di fare insegnamenti, sia perchè
non dovuti in base allo stato giuridico, sia perchè non retribuiti, sia perchè a loro
non è riconosciuta dalla legge la funzione docente.
La situazione, che ne è conseguita, è stata di carenza della
didattica negli Atenei. E, dunque, questa decisione va nel segno di ricostiture il buon
funzionamento dell'Ateneo Bologna.
Al tempo stesso sarebbe errato sopravvalutarlo e, soprattutto sarebbe
errato dimenticare la situazione gravissima degli Atenei in Italia.
Da ogni dove giunge la notizia della "disperazione" in cui i
ricercatori si trovano a lavorare: mancanza di attrezzature, mancanza di materiale
intermedio, mancanza di carta per stampare i risultati della ricerca.
C'è, poi, la "disperazione" dei ricercatori "non
strutturati": non sapere cosa sarà di loro tra qualche mese.
E c'è la disperazione dei professori ordinari e associati, che stanno per
andare in quiescenza senza avere un successore, a cui affidare la continuità delle
scuole. Per mancanza di successori in continuo, un patrimonio scientifico incalcolabile,
accumulato nella successione delle generazioni, andrà perduto per sempre.
Perchè i governi non si accorgono del danno che stanno arrecando
all'Italia ?
Dove vanno i soldi non dati all'università. Forse in Iraq, forse in
Afghanistan, forse in lavori pubblici (al ponte di Messina , al Mosè di Venezia, peraltro
molto necessario) ?
Tremonti o Berlusconi dovrebbero avere la serietà di dire dove vanno
i soldi. Che vadano da qualche parte (e quindi non sia una questione di mancanza di soldi)
siamo sicuri perchè, guardando il bilancio dello Stato, si trova che di anno in anno la
spesa totale non scende. E anche quest'anno non è scesa.
|
Riprendiamo
da un COMUNICATO di UniboMagazine
Ricercatori a tempo indeterminato. LUniversità di
Bologna ha stanziato, attingendo dal proprio fondo di riserva 2011, quasi 1,5 milioni di
euro per retribuire lattività didattica dei ricercatori a tempo indeterminato entro
le 60 ore. Sulla base di una stima effettuata, questo provvedimento - approvato questa
mattina dal Consiglio di amministrazione - coinvolgerà circa 1230 ricercatori a tempo
indeterminato, che riceveranno un compenso massimo di 1200 euro lordi per ogni
insegnamento.
"Un importante risultato commenta il prorettore alla Ricerca Dario
Braga - che dimostra la correttezza dellidea del tavolo tecnico del
Rettore e dei Prorettori con i ricercatori. Il ruolo docente dei ricercatori a tempo
indeterminato viene così riconosciuto, affermando il principio che linsegnamento
non deve essere volontariato, ma un compito istituzionale riconosciuto e
retribuito. I ricercatori a tempo indeterminato, ora in ruolo ad esaurimento, sono infatti
tenuti comunque a svolgere un massimo di 350 ore allanno di didattica
integrativa".
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre modificato il regolamento per i
ricercatori a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca.
Regolamento per i ricercatori a tempo determinato. La legge
240/10 prevede che i ricercatori siano assunti a tempo determinato secondo due modalità
distinte: ricercatori junior (che la 240/10 identifica come di "tipo a") per i
quali è previsto un contratto triennale rinnovabile una sola volta e per un massimo di
due anni e ricercatori senior (di "tipo b") per i quali è previsto un contratto
di tre anni non rinnovabile in percorso di "tenure track". Questultimo
percorso richiede una copertura finanziaria e la possibilità di assunzione diretta nel
ruolo di associato, in caso di superamento dellidoneità nazionale. Stesso diritto
è dato, per i prossimi sei anni, agli attuali ricercatori a tempo indeterminato. I
ricercatori senior saranno tenuto a svolgere un corso di insegnamento di 60 ore
nellambito delle 350 ore di attività didattica prevista dalla 240/10.
Regolamento per gli assegni di ricerca. La legge 240/10
richiede di modificare il regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca, per i
quali sono previste modalità di accesso e durata diversa dalla normativa precedente. Il
nuovo regolamento di Ateneo è improntato alla massima flessibilità consentita dalla
normativa, prevedendo sia il regime del rinnovo sia quello della proroga (molto utile per
coprire eventuali "gap" tra un contratto di assegno di ricerca ed eventuali
posizioni di ricercatore), e prevedendo requisiti di accesso, modalità di selezione,
fonti di finanziamento sia su bilancio d'Ateneo sia su fondi esterni, e corrispettivi
salariali in funzione delle esigenze dei dipartimenti e dei centri di ricerca
interdipartimentali. |
Legge Gelmini in controluce. Anche confronto
con il DPR 382/80 e pensieri per l'avvenire
|
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Gianni Porzi*, Sulla legge 240/2010
* Università di Bologna |

Gianni Porzi
|
Una riflessione sulla Riforma Universitaria
Ho sentito definire la
Riforma Universitaria, recentemente varata, epocale, ovviamente in senso
positivo. Non sono daccordo perché, volendo usare tale aggettivo, questo è, a mio
avviso, più appropriato per la Legge di Riforma dellUniversità del 1980, cioè il
DPR 382, che ritengo avesse tutti i caratteri dellinnovazione e che, con alcuni
ritocchi, al testo originale, sarebbe ancora oggi valida.
Quella Legge fu varata con grande difficoltà per la
resistenza di un gruppo di parlamentari attaccati al passato e che, pur essendo stati
sconfitti in quelloccasione, negli anni successivi, con interventi legislativi
mirati, riuscirono a snaturare alcuni aspetti importanti e innovativi della
382.
Ai più giovani vorrei ricordare che a tale Legge mise mano il
Sen. Prof. Spadolini, profondo conoscitore del mondo universitario, uomo di notevole
cultura, politico di alto profilo e, cosa molto importante, persona che aveva un profondo
senso delle Istituzioni e della democrazia.
Purtroppo, Politici di tale spessore sono sempre più rari. Nonostante
la recente Legge contenga, senza dubbio, spunti interessanti e apprezzabili, non ritengo
tuttavia che possa essere definita epocale se non altro perché in alcuni
aspetti mi richiama alla mente lUniversità ante 1980.
Infatti, per quanto riguarda ad esempio il Personale Docente, i prof. di II fascia sono
abbastanza simili agli Assistenti ordinari con incarico di insegnamento e i Ricercatori a
tempo determinato assomigliano ai Borsisti dellepoca.
E anche lidoneità nazionale a Professore è analoga alla Libera
docenza (soppressa dalla 382). Prima di entrare nel merito di alcuni aspetti
della Legge che non condivido, vorrei stigmatizzare lazione martellante dei media
volta a mettere in cattiva luce il mondo universitario quasi a voler giustificare la
necessità di una riforma. E a fronte di ciò, sconcertante è stato il silenzio della
CRUI che ha dimostrato così di condividere il progetto di riforma. E vero che vi è
stata una proliferazione dei Corsi di Laurea, a volte indiscriminata, dovuta forse più a
interessi di bottega che a seri motivi culturali o a reali esigenze degli
studenti e/o del mondo del lavoro: è stato indubbiamente un esempio di cattivo uso
dellautonomia.
Tuttavia, a coloro che hanno criticato (raramente in modo obiettivo e
spesso strumentalmente) lattuale sistema universitario va ricordato che se si
considera la produzione scientifica in rapporto al numero di Professori e Ricercatori,
lItalia si pone al 4° posto in Europa. Le citazioni dei lavori scientifici degli
italiani sulle principali riviste internazionali sono più numerose rispetto, ad esempio,
ai colleghi francesi sebbene il numero di Professori e di Ricercatori italiani è
inferiore alla media OCSE, come pure lentità dei finanziamenti statali in rapporto
al PIL.
E vero che il distacco da certi Atenei Inglesi e Americani è notevole,
ma è anche vero che questi dispongono di maggiori risorse e si avvantaggiano anche del
fatto che in campo scientifico la lingua ufficiale è linglese. Non è quindi
corretto affermare che le nostre Università hanno piazzamenti deludenti in tutte le
classifiche internazionali perché sono invece ben posizionate quando, ad esempio, il
parametro di valutazione prevalente è la qualità della ricerca, a dimostrazione che in
campo scientifico lUniversità italiana ha una buona reputazione.
Siamo invece piazzati male sul fronte dei servizi agli studenti (residenze
universitarie, strutture per la didattica e per lo studio, corsi serali per studenti
lavoratori,
) e ciò a causa anche dei modesti investimenti nel diritto allo studio.
Quindi, non tutto il nostro sistema universitario è da buttare, come qualcuno ha voluto,
strumentalmente, far credere agli Italiani attraverso frequenti interventi sui media.
Alcuni aspetti, non secondari, della Legge che riguardano le risorse, il
corpo docente e la governance ritengo meritino unattenta riflessione.
- Risorse. E vero che non tutti gli Atenei impegnano le
risorse disponibili in modo oculato, cioè nel doveroso rispetto del principio di
economicità. Premesso che ciò va decisamente condannato, tanto più perché il
Paese sta attraversando un momento difficile che dovrebbe quindi imporre una maggiore
attenzione nellimpiego del denaro pubblico (unefficace razionalizzazione della
spesa), non ritengo tuttavia possibile che si possa fare una buona Legge di riforma,
qualsiasi essa sia, a costo zero. Pertanto, se non vi erano le risorse
adeguate si potevano attendere tempi migliori, salvo si sia voluto varare a tutti i costi
un provvedimento per una mera questione di prestigio, per legare il proprio nome ad una
Legge.
- Governance. Non vè dubbio che la Legge avrà come
effetto immediato quello di accrescere eccessivamente il potere, già notevole, dei
Rettori. Infatti, il mandato unico della durata di 6 anni farà sì che il Rettore, non
più sottoposto ad una verifica elettorale, potrà governare senza dover rendere conto del
proprio operato ai Colleghi (come invece sarebbe con un mandato triennale rinnovabile una
sola volta).
Nel nuovo CdA, che di fatto avrà un potere decisionale assoluto, in quanto
il Senato accademico potrà solo formulare proposte, sarà presieduto dal Rettore e
potranno farne parte anche membri esterni (sostanzialmente scelti dal Rettore) che, non è
da escludere, potrebbero essere portatori di interessi esterni allAteneo. Pertanto,
eliminando una significativa rappresentanza di Docenti eletti dai Colleghi, di fatto
vengono calpestati quei principi di governance partecipata, garanzia di una
pluralità di voci, e si instaura invece una sorta di governo oligarchico.
- Non è inoltre accettabile che il controllato, cioè lAteneo,
nomini e siano a libro paga i controllori, cioè i componenti del Collegio dei revisori
dei conti e del Nucleo di valutazione.
Tali organismi dovrebbero essere nominati e remunerati direttamente dal
Ministero al quale poi dovrebbero rispondere.
- Corpo docente. Nei prossimi anni, anche a causa di precedenti
provvedimenti legislativi, ritengo si assisterà ad un diffuso malcontento e ad una
progressiva demotivazione da parte di settori del Personale docente. Per realizzare
infatti una struttura piramidale del corpo docente (cioè una base numericamente ampia di
Ricercatori, e un vertice ristretto a pochi prof. di I fascia, con una zona intermedia
costituita dai prof. di II fascia), gli Atenei saranno costretti ad aumentare il n° di
Ricercatori, a mantenere pressoché costante quello dei prof. di II fascia e a diminuire i
prof. di I fascia, con il risultato che la carriera dei Ricercatori e dei prof. di II
fascia sarà bloccata per molti anni, alla luce anche del calo di risorse a disposizione
degli Atenei.
Si tenga presente che attualmente la struttura è di tipo cilindrico, la
382 infatti prevedeva a regime 30.000 Prof. di ruolo (50% di I fascia e 50% di
II fascia) e 15.000 Ricercatori. Un tale processo di riorganizzazione dellassetto
della Docenza causerà, inevitabilmente, un forte malcontento sia tra i Ricercatori che
tra i prof. di II fascia che si tradurrà verosimilmente in un calo dellimpegno
nellattività scientifica (per dedicarsi a tempo pieno alla ricerca scientifica non
basta la passione, le persone hanno bisogno anche di prospettive concrete di avanzamento
di carriera, quindi economiche) e, chi potrà (in particolare laureati in
economia-commercio, in giurisprudenza, in ingegneria, in medicina,
.) prenderà in
seria considerazione lattività professionale privata con conseguente calo
dellimpegno allUniversità, oppure cercherà migliori opportunità
allestero. Ciò non è coerente con quanto si sente spesso affermare che occorre
bloccare la fuga dei cervelli allestero. I provvedimenti finora presi non ritengo
vadano in tale direzione perché per trattenere i migliori occorre dare concrete
opportunità di carriera.
- Altra criticità è relativa al fatto che gli attuali Ricercatori a tempo
indeterminato corrono il serio rischio di trovarsi relegati in una sorta di riserva
indiana : la mancanza di prospettive di carriera provoca inesorabilmente una progressiva
demotivazione.
- Infine, contrariamente al DPR 382 che poneva una certa attenzione a non
concentrare tutto il potere in mano a pochi, i prof. di II fascia sono stati esclusi anche
dalle Commissione di concorso per Ricercatore, con il risultato che i tutti i concorsi
saranno gestiti dai soli prof. di I fascia, cioè da una ristretta casta.
Ritengo sia un errore emarginare una componente del corpo docente perché ciò non
contribuirà certo allinstaurarsi di un clima più sereno e quindi positivo per
affrontare e risolvere i problemi dellUniversità.
E mia opinione che lartefice principale di tale riforma sia stata
uneminenza grigia (ereditata dallex Ministro Mussi, adatta quindi per tutte le
stagioni) che ha colto loccasione per guadagnarsi sul campo i
galloni per un eventuale incarico più prestigioso. Gianni
Porzi |

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RIFORMA UNIVERSITARIA
IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE
240/2010
(entrata in vigore il 19 gennaio 2011 - GU 14 gennaio 2011) |
Legge 30 dicembre
2010, n. 240
"Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 1.
(Principi ispiratori della riforma)
1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione
critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il
progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della
parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di
autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le
università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonche'
risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono
sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di
composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione
della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'
articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per
l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati
conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a
valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire
l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici
interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano
iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro
percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia
delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue
componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo
criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori
esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse
pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun
ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonche' con la valutazione
dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera
coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti,
definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni
delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università,
migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto
relativi alle condizioni di sviluppo regionale.
Art. 2.
(Organi e articolazione interna delle università)
1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della
pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di
governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della
Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi
di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e
accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale
dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle
attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle
finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di
efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del
documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonche'
della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto
consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n)
del presente comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le
modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita
ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra
i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Qualora risulti eletto
un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e
concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando
altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli
oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il
posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei
anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e
pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche
con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui
allarticolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o
soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad
approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio
di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle
strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il
codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i
dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo
elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia
al rettore non prima che siano trascorsi due anni dallinizio del suo mandato; ad
esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto
consuntivo delluniversità;
f) costituzione del senato accademico su base
elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore
a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali
direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di
quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni
di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e
triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle
attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico,
l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento
di amministrazione e contabilità, nonche', su proposta del rettore e previo parere del
senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione
triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al
Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione
annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di
direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della
competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi
dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del
dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24,
comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo
di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza
elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità
previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra
personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale
ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla
qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere
dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un
numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione
sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra
i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli
studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di
amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli
dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non
contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un
rinnovo graduale dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di
amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio
costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici
pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un
massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei
rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola
volta;
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la
figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento
da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del
senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a
tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a
criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni
per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente
pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli
indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del
direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero
di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di
presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno
effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero
stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di
quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento
dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due
componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in
prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet
dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo
dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di
verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2,
lettera g), del presente articolo, nonche' della funzione di verifica
dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo
23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure
di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università,
in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento
della performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del
consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per
il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i
direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a
farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio
di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di
specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di
specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato
e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del
senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di
altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni
inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività
universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico
e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute
dell'organo di appartenenza.
2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le
università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione
interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale
attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca
scientifica, delle attività didattiche e formative, nonche' delle attività rivolte
all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a
ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a
tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un
numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità,
afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più
dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di
raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle
attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di
studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e
di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in
materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti
concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni
assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo
delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in
relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che
il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilità, per le università con un
organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato
inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna
semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a)
e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui
alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse
raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura
complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei
dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o
di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della
struttura, ove previste;
attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente
alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate
dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La
partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna
delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente
a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della
didattica nonche' dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a
formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione
alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti
negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche'
alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo
anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca
dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca,
compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati
necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una
maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative
di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua
straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni
del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione,
nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di
cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma
9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità
universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale
tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori
fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti
dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.
Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a
regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni
del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina,
decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui
ai commi 1 e 2 e' predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i
quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei
designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione
all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti
degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del
consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie e' adottato
con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero
assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie;
decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente,
in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie
modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, e'
trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9
maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i
competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi
statutari.
9. Gli organi collegiali delle università decadono al momento della
costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro
il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai
sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello
statuto di cui ai commi 5 e 6 e' prorogato fino al termine dell'anno accademico
successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data
dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico.
Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non e'
rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato
o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono
considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che
assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della
data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle
strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di
valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo
criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie,
adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello
stesso le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f),
della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività
didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi
universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse,
nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o
più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o
strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o
istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli
istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla
base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei
partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto
contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità
finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in
coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve
prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di
tali modalità, nonche' le regole per l'accesso alle strutture di governance, da
riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni
che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della
federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei che
li hanno prodotti, purche' indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal
Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna
delle istituzioni interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero,
che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati
regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente
articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure
di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonche' del personale
tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale
trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza
degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può
provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo,
altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del
fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi
di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione
dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai
sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITà ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4.
(Fondo per il merito)
1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato
«fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di
laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta,
mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi,
mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e' destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di
formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in
relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli
studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse
disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno
conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo
dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al
presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio
assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina
i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard
e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei
buoni, nonche' le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui
al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al
reddito percepito nell'attività lavorativa;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i
criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per
ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare
nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti
garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un
contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e
allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione
delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e
informazione, nonche' di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di
accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso
degli stessi, nonche' dell'esposizione del fondo;
n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto
o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie;
o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli
accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti
iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi
universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai
fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al
comma 3.
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da
effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, e' svolto dal
Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina
altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove,
con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalità di predisposizione e
svolgimento delle stesse.
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi
al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina,
secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai
finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato
sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e' alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da
privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del
fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche
disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via
esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al
comma 5, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.
9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio
decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono
partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei
donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) tra i propri componenti.
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono
inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».
Art. 5.
(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema
universitario)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei
collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la
previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli
stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della
figura dei ricercatori;
realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e
scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al
fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore
trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione
patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di
meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione
ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri
definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della
Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione
superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
erogate dalle università statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l),
non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali
maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere
quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e
dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR
per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,
strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca,
nonche' di sostenibilità economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su
criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e
dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole
università e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità
e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei
propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della
qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare
secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti
all'Area europea dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi
correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito
delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo
scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti,
quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata
qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento
e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard
minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento
da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente
riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della
disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche' delle modalità di accesso ai finanziamenti statali
riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di
spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di
ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la
predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria,
in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al
fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla
presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d);
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei
risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo
complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a
riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri
di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non
erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che
eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza
complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a
tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate
complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse
tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università
di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario
nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie
funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei
confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con
previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a
predispone, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da
sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle
modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata
approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento
dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di
commissaria-mento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il
compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed
aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le
università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il
Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non
superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di
valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e
fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla
loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la
percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso
l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facoltà di
medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la
percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e
ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e
comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed
economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio,
trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già
disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo
degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in
relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di
prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2
dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo
formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi
posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia
statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella
gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli
studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle
disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i
decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di
cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai
decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilità di
procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro
quantificazione e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I
decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una
relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n.
196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei
nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni
integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e
criteri direttivi.
Art. 6.
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a
tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione
figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi
compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i
professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a
tempo definito.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e,
sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a
riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attività di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo
definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono
tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attività di verifica
dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un
massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad
esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche'
ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando
il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli
curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e' attribuito
il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e
moduli. Il titolo e' conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi
di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e
sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono
affidati moduli o corsi curriculari.
5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole:
«per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato
altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore
usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e' esercitata su
domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio
dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima
dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo
svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la
differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o
di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente
o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri
oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i
ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di valutazione dei progetti di
ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del
commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con
caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia
dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato
con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale e' incompatibile con il regime di
tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle
convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro
obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di
collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione
scientifica e culturale, nonche' attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i
ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore,
funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo
di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a
condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività
didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i
due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione
stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i
due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle
modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore
a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che
provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita
il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della
valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei,
l'apporto dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantità
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività
libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di
professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli
statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì
svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri,
previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli
obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca
e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato
in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo
alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi
di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di
attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione
triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36
e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando
quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno
didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei
regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al
Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.
Art. 7.
(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)
1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere
collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza
assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati,
anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento
economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore,
sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico
e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei
periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale
accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede
in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se
previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle
procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono
essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.
L'incentivazione della mobilità universitaria e' altresì favorita dalla possibilità che
il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio
contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie
consenzienti.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i
ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei
relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di
ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi
soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36,
38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le
seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e
scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i
professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti
norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma
rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e
conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati
secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del
Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 9.
(Fondo per la premialità)
1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e
ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4
novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo
periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna
università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati
raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche
con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o
privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi
aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce
all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle
risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.
Art. 10.
(Competenza disciplinare)
1. Presso ogni università e' istituito un collegio di disciplina, composto
esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a
tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto,
competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in
merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari,
nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto
che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle
previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza
dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche'
il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito
da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal
rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione
al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per
l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta
disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di
amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal
collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga
nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di
amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina
ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni
preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il
termine e' altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover
acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare
esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
Art. 11.
(Interventi perequativi per le università statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio
delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la
copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente,
una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle
eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario e' destinata
ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del
valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una
situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la
ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti
organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto
proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione
delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e
all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei
può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e
chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta,
escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5,
comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della
presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale
di cui al comma 1.
Art. 12.
(Università non statali legalmente riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse
statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e
della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei
contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali
legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita
sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto
degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del
Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare
complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo
conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università
telematiche ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR
e, nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1.
Art. 13.
(Misure per la qualità del sistema universitario)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i
parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed
internazionale assegnati all'ateneo»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al
comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento
del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei
risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo
delle risorse».
Art. 14.
(Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola:
«sessanta» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle
competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le università possono riconoscere quali crediti formativi,
entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o
paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità
attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1,
anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle
attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della
pubblica amministrazione, nonche' alle altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università
abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il
riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati
dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le
federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
Art. 15.
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio
universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori
concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in
macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori
scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli
articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli
ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno
cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima
fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei
settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno
quinquennale.
Art. 16.
(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)
1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata
«abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per
le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la
qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento
dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato
sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa
sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo
svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per
area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a)
prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini
del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area
disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e
congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o
adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale
inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;
e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di
abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità, anche
informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi
dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle
commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di
bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia,
mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di
una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente
lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f)
faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i
commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati
dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio
all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei
professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi
inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica
complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo
6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma,
riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della
commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno
trenta professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed allegati agli
atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente
di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore
concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per
l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione
superiore;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale
per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle
procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e
il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di
tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di
idoneità ne' dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 18.
Art. 17.
(Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso
di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre
1990, n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore»
prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari
istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509
del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' identificata l'attuale classe di appartenenza
del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle
scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.
Art. 18.
(Chiamata dei professori)
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9
maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta
europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e
su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di
un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore
concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori
purche' non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i
professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di
livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro
che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo
22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum
e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università
possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto
dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla
qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia
per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda
fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con
delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti
per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonche' per
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono
effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d),
della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti
stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del
personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri
derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e
dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di
altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata
almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di
cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i
ricercatori.
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale,
vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore
di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o
non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'università stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università,
qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso
le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo
determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo
22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a
studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo
indeterminato presso le università purche' in possesso di specifiche competenze nel campo
della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti
pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi
da tali amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di specifiche convenzioni e
senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o
da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle
relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.
Art. 19.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono
istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione
e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università
o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo
restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale
condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalità di individuazione
delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i
parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio
regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni
di cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla
metà dei dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da
assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' consentita la frequenza
congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In
caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di
due anni»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di
ricerca e' abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del
presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e' collocato a domanda» sono
inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto
al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati
iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono mantenuti».
Art. 20.
(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di
concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo
sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari,
svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini
della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in
relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi
814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì
fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra
pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore
di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.
2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le
parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».
Art. 21.
(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon
funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 20, e'
istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR e' composto da
sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica
internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due
donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non
meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il
comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da cinque membri di
alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio
direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della
ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente
dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei
risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi
internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli
studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e
coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26
marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla
commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le
predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR.
Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi
derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei
progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle
sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle
procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito dei
fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo
massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le
indennità spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed
elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I
componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente
nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla
carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla
carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente e'
scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due
componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica
tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione
annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura
la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.
Art. 22.
(Assegni di ricerca)
1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni
il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo
di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di
bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi,
resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del
Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e
previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione
del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono
stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero,
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una
adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al
bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono
rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad
eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei
rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non
può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno
e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della
durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non e' compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca
con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli
assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi
mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di
ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca,
corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione,
che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti
revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree
interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di
ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che
intende conferire assegni per attività di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una
quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il
dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che
hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma
788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'università fino a
concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo e' determinato dal
soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo
stabilito con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei
soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di
cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con
atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche' con gli enti di cui al comma 1
del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici
anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la
normativa vigente.
Art. 23.
(Contratti per attività di insegnamento)
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti
pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono
stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un
periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento
al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di
un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da
altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori
autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti
contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I
contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in
possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti
richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di
convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento
dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di
insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono,
altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del
titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di
titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento
di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il
trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti e' determinato, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono
attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi
donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a
docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico e'
stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con
incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico e'
formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico
e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet
dell'università.
4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del
presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
Art. 24.
(Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità
di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti nonche' delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,
nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sul sito dell'aieneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale
profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica
delle candidature nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di
ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di
specializzazione medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento
di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori
universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche' cessati dal
servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito
della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli,
in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della
produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna
delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della
stessa;
possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali,
ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua
straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui e' richiesta la
conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze
didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente
alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto
di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro
adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento
con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia
e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due
anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di
ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo
soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati
che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre
anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b),
sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per
lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo
definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno
di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma
1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei
criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma
2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della
procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicità sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può
essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di
professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui
all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle
risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le
chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma
3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del
30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni.
Art. 25.
(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si
applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle
università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.
Art. 26.
(Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo
reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di
qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento
di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine
e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa
delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento
economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001,
nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università
interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico
corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura
proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con
effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino
alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a
norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a
tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti
linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale,
l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori
di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n.
2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore,
la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione
collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i
giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27.
(Anagrafe degli studenti)
1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le
parole: «, in particolare,» sono soppresse.
Art. 28.
(Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari
pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove
responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, e' istituito presso il
Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. A valere su detto
Fondo, il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio,
ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni
e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo università pubbliche, private,
fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le
finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale,
di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di
attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalità del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2017.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.
(Norme transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di
professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le
università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla
adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo e'
inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui
il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto
del bando e' inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e
ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso
di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni
successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler
effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio
dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università,
ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la
chiamata.
5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono
essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che
hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1,
comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute,
provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in
medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di
riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del
bacino territoriale di riferimento.
7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le
seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le
seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca»; il secondo periodo e' soppresso; al quarto periodo, le
parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18
della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e'
equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonche' all'articolo
1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il
fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' riservata una quota non
superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda
fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge.
L'utilizzo delle predette risorse e' disposto con decreto del Ministro, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati:
a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n.
311;
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre
2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164.
13. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, e' titolo
valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti
di cui all'articolo 24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c),
e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole:
«compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università
e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero
di soggetti privati».
16. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le
parole: «e le relative indennità» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può
essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età».
17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16,
qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed
esperti in servizio all'estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f),
in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente
a tale settore, e' integralmente composta ai sensi della lettera h) del medesimo
comma 3.
18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascuna università
destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di
ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori
ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della
presente legge, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per
l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli
atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito
accademico e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per
l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di
ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato e' riconosciuto per
i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del
richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a
euro 340.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19
ottobre 1999, n. 370.
21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità
organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio
universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali
pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.
22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g),
si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011 mediante
corrispondente riduzione per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante
dall'articolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica |
|
  |
Proponiamo
qui di seguito:
a) i riferimenti per trovare il fascicolo della riforma, trasmesso dalla Commissione
istruzione alla
Presidenza del Senato;
b) una traccia del Sen. Prof. G. Valditara, che spiega le novità introdotte dalla
Commissione,
rispetto al testo originario del Governo.
In questo testo il Sen. rivendica il merito personale
di aver proposto la "chiamata diretta" per i Ricercatori a tempo indeterminato.
Segue un nostro commento, in cui gli contestiamo che la cosa avrebbe un senso se, anche,
avesse proposto la "progressione retributiva unica" per le tre fasce.A riguardo del punto a), clicca su:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlcomm&leg=16&id=483560
Per trovare, poi, il Disegno di Legge Delega, dopo l'apertura della videata,
colonna di sinistra, CLICCA su:"DISEGNO DI LEGGE Articolato (Testo a fronte)". |
Giuseppe Valditara, Importanti modifiche rispetto al progetto governativo
(Testo ripreso da "il Sole-24 ORE", 21.5.2010)
Governance. La riforma dell'università approvata in
commissione al Senato presenta importanti modifiche rispetto al progetto governativo, pur
rispettandone lo spirito originario.
È bene sottolineare le linee portanti del disegno di legge anche alla luce
degli emendamenti approvati durante un dibattito parlamentare ricco di stimoli.
L'aspetto più innovativo del testo è quello di disegnare un assetto di governo
degli atenei che finalmente distingue in modo netto le competenze dei rispettivi organi,
favorendo responsabilizzazione delle scelte, minore autoreferenzialità e più rapidità
nelle decisioni. Il tutto s'inserisce in un quadro che fa della valutazione delle singole
università il pilastro del nuovo sistema.
Oggi cda e senato accademico svolgono funzioni che si sovrappongono, non incidono
su alcuni temi decisivi della vita universitaria e rischiano di essere condizionati da
istanze corporative. La riforma ma attribuisce invece al cda importanti compiti in via
esclusiva: l'approvazione del piano triennale di sviluppo, la decisione d'istituire nuove
sedi o nuovi corsi, l'ultima parola sull'assunzione del personale docente.
Nel testo governativo mancava un altro aspetto importante: la responsabilità dei
provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento, che fino ad oggi competeva a un organo
nazionale di rappresentanza elettiva delle categorie, il Cun. Un emendamento approvato in
commissione attribuisce al cda la competenza su tutti i provvedimenti disciplinari.
Il cda sarà composto per circa la metà da soggetti esterni, ai ruoli
dell'università. Tutti i membri del cda, a parte la rappresentanza studentesca,
dovrebbero caratterizzarsi per particolare competenza ed esperienza ? Il rettore sarà
invece eletto da tutta l'accademia per rappresentare l'unità della istituzione.
Davanti a questo spostamento di competenze in capo al cda, e al rettore, che ne
ispira la linea, al senato devono spettare funzioni di stimolo e di controllo, che sono
state meglio precisate e rafforzate rispetto a quanto previsto dal testo governativo. È
stata fra l'altro introdotta in commissione la possibilità di proporre la sfiducia del
rettore, con maggioranza di almeno i 3/4 dei componenti i senato accademico. Si è anche
garantito un collegamento fra i dipartimenti e senato accademico per assicurare un più
funzionale ascolto delle istanze didattiche e di ricerca.
Stato giuridico. Un altro passaggio importante del disegno di
legge riguarda lo stato giuridico del personale docente. Riprendendo emendamento
introdotto al Senato ne legge 1/2009, gli scatti stipendiali saranno commisurati ai
risultati raggiunti. Un emendamento parlamentare va oltre questa misura e istituisce un
fondo per la premialità, al fine di rendere possibili contratti integrativi con cui
retribuire maggiormente chi si distingua nella didattica o nella ricerca.
Nel testo del Ddl vi era l'obbligo di un certo numero di ore di ricerca e di
studio, le famose 1.500 ore complessive. Negli emendamenti approvati in Senato si rende
possibile aumentare l'obbligo didattico (da 350 ore l'anno ad "almeno" 350 ore
l'anno), si prevede l'obbligatorietà della certificazione dell'effettivo svolgimento
delle ore di didattica, si ritiene invece che la ricerca debba essere valutata sui
risultati, non in base al numero di ore dedicate.
Reclutamento. Cambia radicalmente il meccanismo attuale di
reclutamento. Ci sarà un'abilitazione nazionale e poi un reclutamento locale con
valutazione comparativa. Le procedure previste nel Ddl erano eccessivamente burocratiche e
prescrittive: sono state semplificate radicalmente valorizzando l'autonomia delle singole
università.
Infine il Ddl governativo rende definitiva una norma già contenuta nella
riforma Moratti: i ricercatori d'ora in noi saranno solo a contratto.
Occorreva peraltro garantire agli attuali ricercatori a tempo
indeterminato, che abbiano conseguito l'idoneità ad associato, le stesse
opportunità d'assunzione in servizio, che la legge riservava invece ai soli, futuri,
ricercatori a contratto. Ciò è stato fatto con un apposito emendamento che
estende anche a loro la chiamata diretta. |
Nino Luciani, Per i ricercatori a tempo
indeterminato, la "chiamata diretta" è una scatola vuota, se disgiunta da una
"progressione retributiva unica", in luogo delle tre progressioni retributive
(oggi, una per ogni fascia di docenza). Vediamo perchè ...
a) Un giudizio sommario sul progetto originario. Personalmente
rigetto a pié pari lo "spirito originario del progetto governativo", perchè è
a "costo zero" e, anzi, fa un passo indietro nella valutazione e nella
meritocrazia, sia perchè privilegia il precariato (rispetto ai concorsi pubblici) sia
perchè aumenta il potere corporativo locale, per le assunzioni, in confronto alla
vituperata legge 210/1998.
Di buono c'è l'abilitazione a lista aperta che, pur se non dà
l'eccellenza, evita alla università di cadere nella melma, con le assunzioni per
contratto, senza alcuna garanzia di qualità. Questa novità, direi che da sola vale la
riforma.
b) Ricercatori a tempo indeterminato. Voglio dare "a Cesare, quel che
è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio", ma con le dovute osservazioni.
L'emendamento Valditara che (almeno) equipara i Ricercatori a tempo
indeterminato a quelli a tempo determinato parrebbe una prova di sensibilità , diciamo,
salomonica: vale dire, trattare allo stesso modo tutti coloro che si trovano nelle stesse
condizioni. Si direbbe dare il minimo, al di sotto del quale non si poteva scendere, ma
che non c'era nel testo originario.
Ma, se poi (da "professori universitari", quali siamo - e
non da Ministri e sottosegretari della "Università"), guardiamo un po' dentro
le cose, vediamo che il conto non torna.
Infatti, in base all'art.35, c. 9 e successivi "in
sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di
carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale
di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella
nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno
stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento."
In altri termini, uno che, da ricercatore viene promosso ad associato, sarà
collocato nel livello stipendiale iniziale della fascia di arrivo, e che è più bassa di
quella di provenienza, nel caso dei ricercatori anziani). Perchè la retribuzione non
cali, gli sarà fatto un credito (sotto forma di assegno ad personam), ma rimarrà in quel
livello per tanti anni, quanti necessari per recuperare una anzianità con una
retribuzione uguale a quella di ingresso (compreso l'assegno ad personam). E dunque per
10-15 anni rimarrà in quel livello, senza mai vedere aumentare la retribuzione.
In altri termini, i Ricercatori anziani sono danneggiati dalla promozione.
c) Facciamo tornare il conto. Questa anomalia (che colpisce le tre fasce
dei docenti) è dovuto al fatto che le tre fasce hanno tre progressioni retributive. E,
dunque, per la giustizia e perchè il merito abbia un senso, occorrerebbe fare una
progressione retributiva unica, pur se suddivisa in tre fasce. In questo modo il
ricercatore promosso ad associato, sarebbe inquadrato come associato con una retribuzione
di livello immediatamente superiore a quello di provenienza, per poi continuare a salire
in base a produttività (come "dice", ma non fa, il DDL Gelmini).
d) A quale livello scientifico stanno i nostri Ricercatori a tempo
indeterminato ? A quelli (che ho sentito al Miur), che screditano i nostri
ricercatori, dicendo che, se a 50 anni, non hanno ancora vinto un concorso, un motivo ci
sarà ..., rispondo che sono in mala fede. Lo sanno per primi che i concorsi sono stati
pochi e non sono avvenuti con regolarità, a partire dal 1980, e fino al 1998, finchè chi
aveva passato il turno ( a suo tempo) è stato accantonato, a favore dei giovani.
E comunque, per una idea, sulle vicende del sistema universitario italiano,
pubblico a parte uno studio di due docenti (italiani) dell'Università di Manchester, e il
pensiero di nostro valente "ricercatore" sulla riforma Gelmini, apparso
recentemente su . Nino Luciani |
Ovviamente, per dare
concrete opportunità d'assunzione ai giovani, è indispensabile che non venga prorogata
la norma che limita, fino al 31 dicembre 2011, l'utilizzo dei fondi derivanti dal turn
over.
Il Ddl predispone un quadro normativo organico che dovrebbe favorire il
rilancio del nostro sistema universitario. Probabilmente si potrebbe aggiungere un comma
ulteriore che consenta di sperimentare non solo forme di governance innovative, ma anche
più flessibili modelli d'organizzazione del lavoro del personale docente, consentendo per
esempio la modifica dell'impegno didattico in relazione all'assunzione di particolari
compiti di ricerca.
Una volta approvata la riforma, il governo dovrà tuttavia tener fede alla promessa di
più adeguate risorse: la difficoltà del momento non può penalizzare un ' settore
strategico per il futuro dei paese. Giuseppe Valditara |
|
GLI
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
in sede referente (nostra ricostruzione)
NOTA. In queste
settimane la Commissione istruzione ha lavorato intensamente. Dei 15 articoli del DDL, ne
ha terminati 8 ( e, in parte, anche 9,10,11, 12). Qui di seguito, essi sono riportati, uno
per uno. Nella colonna di sinistra c'è il testo originale, nella colonna di destra, c'è
il testo definitivo, in seguito all'emendamento.
Direi che, pur se le modifiche ci sono, la sostanza politica rimane quella
originaria.
In breve, il governo vuole mettere un limite alla spesa universitaria, attraverso un
maggiore controllo finanziario centrale, fino a prevedere il commissariamento della
gestione locale (con la sola eccezione di mantenere il Rettore, anche in caso di
commissariamento.
Rimangono gli esterni (27%) nel Consiglio di Amministrazione e il Senato diviene
elettivo (in pratica vengono buttati fuori i Presidi, oggi membri di diritto, e che sono
l'essenza della democrazia universitaria). Il precariato è istituzionalizzato come un
modo di fare "economie" (alla stessa stregua che nelle imprese private). E'
bloccato il turnover e questo lede il diritto alla carriera per i meritevoli.
Per la copertura dei posti, rimane l'abilitazione a lista aperta con
commissioni sorteggiate (cosa che io approvo) e il concorso locale con commissioni
nominate localmente (ossia nè votate, nè sorteggiate), cosa che è una vera calamità
perchè ciò equivale alla istituzionalizzazione del localismo.
Sono introdotti verifiche certosine di produttività, ma senza dare una
"lira" aggiuntiva ai meritevoli. |
DDL (Senato 1905) del Governo su Governance Università, Diritto allo studio e
Reclutamento dei Professori
|
MS. Gelmini
|
Chiuse la discussione generale (3 marzo)
e la presentazione degli emendamenti ( 9 marzo)
ELENCO DEGLI
EMENDAMENTI PROPOSTI
(non ancora presentati emendamenti per gli artt. 9
e successivi, riguardanti lo stato giuridico)
Nel frattempo i Ricercatori entrano in agitazione ... e appellano agli altri Docenti per
la lotta in comune, per l'Università (vedi Documento, sotto) |
Marco Merafina
|
|
1.- Nota.
Diciamo ai Colleghi che, al momento, è impossibile dire se ci sarà vera riforma oppure
una soluzione "gattopardesca", anzi "involutiva" (quella del testo
proposto dal Governo). Il riferimento è ai concorsi locali (aumenta il localismo) e al
sistema finanziario (cala l'autonomia finanziaria). Il chiarimento sulle probabilità di
veri progressi in meglio verrà solo dopo gli emendamenti, che:
- in primis dovrebbero separare le cose "non volute, ma dichiarate come volute"
da quelle "volute, ma messe tra le righe".
Vanno precluse possibili "deviazioni", più tardi, quando ci
saranno i Decreti Delegati di "interpretazione della legge";
- e successivamente dovrebbero fare le scelte, anche alla luce delle pregresse audizioni
del mondo universitario.
Auspicabile anche una verifica in corso d'opera, tra il Presidente Possa e i
Sindacati, subito dopo l'approvazione del DDL in sede referente, prima del riesame in sede
deliberante.
2.- Segni di lotta dai Ricercatori. I Ricercatori hanno
proclamato lo stato di agitazione (si vegga il Documento, qui sotto,
colonna di destra), in quanto una prima lettura degli emendamenti non permette di capire
bene... .
I Ricercatori sono 1/3 dei docenti di Ruolo
(Ricercatori+Associati+Ordinari). Insegnano pur non essendo obbligati dalla legge vigente.
Dunque, hanno la forza sufficiente per opporsi ad un Governo che aumenta i problemi
dell'Università.
3.- Appello per decidere uno sciopero di protesta. Vista
l'aria che tira, facciamo appello a tutte le Organizzazioni Sindacali per una
riunione circa la proclamazione di uno sciopero di almeno una settimana.
Adesso o mai più. NL |
CNRU -
Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari
PROCLAMA
stato di agitazione dei Ricercatori Universitari
Il Coordinamento Nazionale Ricercatori
Universitari:
1) preso atto dei contenuti del DDL Gelmini, che "dimentica":
- di finanziare la riforma stessa, accentuando le difficoltà degli Atenei a
predisporre una normale programmazione del personale in sede di bilancio, oltre alla
difficoltà di assicurare un corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- di considerare alcune norme transitorie indispensabili che dovrebbero riguardare
gli attuali Ricercatori Universitari, cancellando così definitivamente ogni prospettiva
di soluzione al problema dello Stato Giuridico dei Ricercatori Universitari, attesa ormai
da trent'anni;
- di assicurare una gestione democratica degli atenei attraverso la partecipazione di
tutte componenti universitarie negli organi di governo;
- di escludere i Ricercatori Universitari con più di 40 anni di contributi dal
licenziamento-prepensionamento coatto, malgrado gli Ordini del giorno
bypartisan in tal senso approvati nei due rami del Parlamento;
2) considerati inoltre i contenuti degli emendamenti presentati dal
relatore della legge che tra l'altro:
- obbligano all'attività didattica i Ricercatori Universitari senza alcun riconoscimento
del loro stato giuridico;
- trasformano gli scatti di Professori e Ricercatori Universitari da biennali a triennali
con obbligo di domanda per l'ottenimento degli stessi, senza possibilità di opzione per
il nuovo regime e senza una reale trasformazione della carriera universitaria;
PROCLAMA
lo stato di agitazione dei Ricercatori Universitari
e, estendendo le iniziative già in atto in numerose
sedi,
invita i Ricercatori di tutti gli atenei a riservarsi di non accettare incarichi
per affidamento e supplenza per il prossimo anno accademico, sviluppando inoltre forme di
lotta immediate che comprendano anche la sospensione dell'attività didattica, con la sola
esclusione dei Ricercatori Universitari minacciati dal licenziamento che
nell'esercizio dell'attività didattica hanno elemento di difesa giudiziaria;
chiede inoltre ai docenti delle altre fasce di partecipare a tale forma di protesta
non accettando ulteriori incarichi di docenza al di fuori di quelli istituzionali.
Il Direttivo del CNRU |
|
Il DDL del Governo su Governance Università,
Diritto allo studio
e Reclutamento dei Professori Universitari approda in SENATO col numero S 1905 |
La Relazione del Sen. Prof. Giuseppe VALDITARA
Il 9 dicembre 2009 la Commissione
Istruzione ha iniziato l'esame del DDL.
Il sen. G. Valditara, prof. Ordinario di Diritto Romano all'Università di
Torino, ha fatto la relazione introduttiva, tra l'altro, con molta autonomia critica.
In vista delle audizioni del mondo universitario, da parte della
Commissione Istruzione, ognuno di noi (anche dall'estero), potrebbe
inviare idee migliorative direttamente alla Segreteria della Commissione (e-mail:
COMM07A@senato.it ).
Chi vuole può inviarne una copia a UNIVERSITAS News,
per la pubblicazione
(e-mail: nino.luciani@alice.it
). Per i link ai disegni di legge originali, vedi subito sotto. |
|
Giuseppe
Valditara |
|
Commissione
"ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI"
Riunione di MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2009
Argomenti:
- (1905)
DDL del Governo: Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario;
- (591)
GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto;
- (874)
POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari
incaricati ;
- (970)
COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo
;
- (1387)
VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della
governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima
e seconda fascia e dei ricercatori ;
- (1579)
Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e
la riorganizzazione delle università.
RESOCONTO SOMMARIO N. 152
Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (PdL), il quale
osserva anzitutto come l'esame in Parlamento dei disegni di legge in titolo dovrebbe
essere l'occasione per una presa d'atto, da parte della classe politica, della centralità
della ricerca e dell'istruzione superiore per lo sviluppo del Paese, nonostante ciò non
rientri nella tradizione politica e culturale italiana, atteso che gli ultimi 40 anni di
storia repubblicana non vanno esattamente in questo senso.
Del resto, prosegue, l'università è tanto più importante in quanto, se negli
anni Settanta il 70 per cento delle innovazioni passava attraverso le imprese, oggi oltre
il 50 per cento si realizza all'interno delle università e dei centri pubblici di
ricerca.
A titolo esemplificativo, egli rammenta che lo stesso presidente Obama
ha recentemente avuto modo di sottolineare che il primato americano è dovuto al fatto che
gli Usa hanno sempre concepito la ricerca come una priorità, dedicandole più di ogni
altro Paese attenzione e investimenti, tanto che le università statunitensi sono al
vertice di tutte le classifiche internazionali. Non diversamente, il primato tedesco tra
la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale non fu dovuto solo alle materie prime,
le quali sono presenti anche in molti Paesi in via di sviluppo i quali soffrono tuttavia
di drammatici problemi di crescita. La forza del sistema produttivo tedesco ha avuto
invece uno strumento eccezionale innanzitutto nelle università. Quanto alla Cina, il dato
qualificante non sta nella competitività delle condizioni produttive, che nell'arco di
alcuni anni è destinata a diminuire, bensì nella moltiplicazione di sedi universitarie
che, per capacità di innovazione e qualità, sfidano ormai i migliori atenei occidentali.
Al fine di comprendere quale tipo di riforma serva al nostro Paese, egli
invita dunque a partire innanzitutto da una valutazione dei risultati prodotti dal sistema
attuale.
L'Italia è quarta per produzione scientifica tra tutti i Paesi europei,
rapporto che è relativamente proporzionato al numero dei professori e dei ricercatori. La
Germania ha invero una produzione scientifica doppia, ma ha anche un numero quasi doppio
di ricercatori e professori. L'Italia è quindi più produttiva della Spagna, mentre la
Francia e la Gran Bretagna ottengono risultati migliori, anche in termini relativi.
Risultati ancora migliori ottengono però Svezia, Olanda e Svizzera, se non si considera
il numero assoluto di pubblicazioni, bensì il rapporto fra numero delle pubblicazioni e
numero di ricercatori.
Andando a verificare l'impatto scientifico, che rappresenta
indubbiamente il dato più importante, si riscontra peraltro non solo che l'Italia è ben
oltre la media, ma anche che le citazioni dei lavori dei nostri ricercatori sulle
principali riviste scientifiche sono più numerose rispetto a quelle dei ricercatori
francesi. Né corrisponde al vero che in tutti i ranking internazionali le nostre
università ottengano piazzamenti deludenti: esse sono senz'altro penalizzate dallo
Shangai e dal Times, ma sono ben quotate secondo il Leiden e il Taiwan. Ciò accade
perché il Taiwan e il Leiden sono basati innanzitutto sulla qualità della ricerca,
mentre lo Shangai e il Times prendono in considerazione indicatori in cui l'Italia è
realmente agli ultimi posti, quali l'internazionalizzazione di studenti e docenti, nonché
il rapporto fra professori e studenti. Del resto, anche l'allegato III al Documento di
programmazione economico-finanziaria del luglio scorso conferma che il numero di
professori e ricercatori italiani è inferiore alla media Ocse. Proprio dal Times e dallo
Shangai risulta confermato tuttavia che le università italiane hanno un impact factor
superiore a quello della Francia e una reputazione della comunità scientifica superiore a
quella degli atenei tedeschi, che hanno peraltro punte di assoluta eccellenza assenti in
Italia. Senz'altro notevole è invece la differenza rispetto ai modelli americano e
inglese, che scontano però anche, a proprio favore, il veicolo linguistico.
Piuttosto, l'Italia risulta ben al di sotto della media internazionale
quanto a capacità di realizzare promozione sociale, a causa dei modesti investimenti in
diritto allo studio e della inadeguatezza delle strutture per la didattica.
Il disegno di legge del Governo n. 1905 riprende dunque in modo
complessivamente coerente buona parte delle misure già introdotte con successo nei
sistemi universitari dei principali Paesi Ocse.
Ad iniziare dal Regno Unito di Margaret Thatcher, e poi negli ultimi
dieci anni in molti altri Paesi europei, all'estero vi è stata infatti una
modernizzazione dei sistemi universitari alla luce di due principi ormai ben consolidati:
autonomia e responsabilità. Tra i meccanismi introdotti, il relatore sottolinea la
centralità della valutazione dei risultati delle unità di ricerca e di didattica, ossia
dei dipartimenti; l'attribuzione delle risorse alle singole università con criteri di
premialità meritocratica; l'adozione di strumenti contrattuali per incentivare i docenti
ed i ricercatori più meritevoli; la semplificazione della governance con il
contestuale rafforzamento dei poteri del vertice esecutivo; il miglioramento dei processi
decisionali, con il superamento di eccessiva collegialità, consociativismo e
autoreferenzialità; una minor rigidità in ingresso della carriera universitaria.
Dopo aver riferito che, per omogeneità di materia, al disegno di legge
n. 1905 sono abbinati anche i disegni di legge nn. 1387 e 1579, rispettivamente a prima
firma sua e della senatrice Mariapia Garavaglia, che hanno impianto e contenuto simili a
quello governativo, nonché il n. 591 del senatore Giambrone sui professori a contratto,
il n. 874 della senatrice Poli Bortone sui professori universitari incaricati, e il n. 970
del senatore Compagna sui fuori ruolo, egli passa ad illustrare analiticamente i
punti qualificanti della proposta governativa, anticipando che segnalerà le parti che
ritiene debbano formare oggetto di modifica, mentre sulle restanti è implicito il suo
giudizio positivo.
Con riferimento all'articolo 1, secondo il quale il sistema
universitario ha il compito di combinare in modo organico ricerca e didattica per il
progresso culturale, civile, economico della Repubblica, osserva che sarebbe forse
opportuno un riferimento agli studenti come destinatari di una formazione di qualità,
attesa la centralità della persona oltre che della comunità statale. Inoltre, pur
convenendo che le università sono sedi di libera formazione, suggerisce di aggiungere
"nellambito dei propri ordinamenti"; infine, reputa necessario precisare
che esse sono strumento anche di elaborazione di conoscenza, non solo di circolazione.
Passando al comma 2, che individua in autonomia e responsabilità i principi cardine della
riforma, giudica opportuno esplicitare che la sperimentazione ivi prevista di diversi
modelli organizzativi si può estendere anche al reclutamento del personale e allo stesso
stato giuridico.
Dopo aver accennato al contenuto dei restanti commi dell'articolo 1, il
relatore si sofferma sullarticolo 2, che definisce gli organi di ateneo (rettore,
consiglio di amministrazione, senato accademico, collegio dei revisori dei conti, nucleo
di valutazione), precisando che le università statali hanno sei mesi per adeguare i
propri statuti a tali disposizioni.
La lettera a) del comma 2 specifica le attribuzioni del rettore,
mentre la lettera b) ne prevede le modalità di elezione. Al riguardo, ritiene
peraltro che eccessive precisazioni non siano coerenti con il sistema elettivo, salvo che
non si intenda restringere l'eleggibilità ad un numero limitato di soggetti, secondo un
modello a suo avviso difficilmente attuabile. Giudica altresì eccessivamente burocratica
e centralista la procedura di nomina del rettore con decreto del Presidente della
Repubblica.
La lettera c) fissa in otto anni la durata massima in carica del
rettore (sei nel caso di mandato unico).
La lettera d) individua i compiti del senato accademico. In
proposito, il relatore rileva che a tale organo è attribuito un ruolo troppo marginale.
Suggerisce pertanto che esso possa concorrere alla approvazione del conto consuntivo,
nonché esprimere un parere necessario, ancorché non vincolante, non solo sul documento
di programmazione strategica, ma anche sul bilancio di previsione.
Con riguardo alla costituzione di tale organo, disciplinata alla lettera
e), egli lamenta la mancanza di una rappresentanza di secondo grado. Reputa invece
opportuno consentire una rappresentanza dei responsabili delle unità organizzative
(dipartimenti e facoltà), onde non determinarne la delegittimazione. Deplora altresì
l'assenza di raccordo con le strutture di base.
Dopo aver dato conto della lettera f), relativa alle funzioni del
consiglio di amministrazione, il relatore illustra la lettera g), che ne disciplina
la composizione. In proposito, ribadisce che la fissazione di numerosi vincoli contrasta
con il carattere elettivo dell'organo e sollecita la previsione anche di una
rappresentanza dei docenti, sul modello dei principali Paesi Ocse. E' inoltre disposto,
prosegue il relatore, che almeno il 40 per cento dei consiglieri di amministrazione non
appartenga ai ruoli delluniversità quanto meno da tre anni. Al riguardo, precisa
peraltro che già attualmente molte università prevedono nei loro statuti membri esterni,
i quali tuttavia raramente partecipano alle sedute, creando spesso problemi di numero
legale. Giudica dunque i membri esterni una opportunità importante purché rappresentino
finanziatori o particolari competenze esterne; altrimenti, sottolinea, rischiano di essere
solo portatori di microinteressi non funzionali alle esigenze di sviluppo
dell'università. In ogni caso, condivide che la scelta dei componenti esterni sia
lasciata ai singoli atenei, abbandonando una impostazione originaria che prevedeva la
indicazione esplicita di rappresentanze istituzionali esterne. Quanto al presidente, la
medesima lettera g) stabilisce che esso sia eletto tra i componenti del consiglio
di amministrazione e quindi possa non coincidere con il rettore. In proposito, osserva che
un presidente interno ma diverso dal rettore rischia di rappresentare un antagonista di
quest'ultimo, soprattutto se espressione della minoranza sconfitta, con il rischio di una
paralisi gestionale. Il presidente diverso dal rettore ha invece senso, a suo giudizio, se
è esterno e rappresenta investitori o particolari competenze. Suggerisce peraltro di
lasciare le università libere di stabilire se il presidente possa essere diverso dal
rettore ovvero se debba coincidere con esso, sottolineando comunque come
l'incompatibilità fra presidente del consiglio di amministrazione e rettore possa
bloccare lattività dellateneo. Anche in questo caso, giudica peraltro
eccessivamente burocratiche le modalità di nomina con decreto del Presidente della
Repubblica.
Il relatore dà poi conto della lettera h) sulla durata in carica
dei consiglieri di amministrazione, della lettera i) sulla figura del direttore
generale, che sostituisce quella del direttore amministrativo, nonché della lettera l)
sui compiti del predetto direttore generale.
Passando alla lettera m), sulla composizione del collegio dei
revisori dei conti, egli dissente dall'attribuzione alle università del compito di
indicare un membro effettivo ed uno supplente tra dirigenti e funzionari del Ministero.
Atteso che anche un altro membro del collegio è designato dalle università, gli atenei
finirebbero infatti per potersi scegliere la maggioranza nel collegio, indebolendo la sua
funzione di controllo terzo, e per di più avrebbero un indebito potere contrattuale nei
confronti dei dirigenti ministeriali. Suggerisce quindi che due revisori siano nominati
direttamente dal Ministero.
Dopo aver riferito sulle lettere n) ed o), relative ai
nuclei di valutazione, egli pone poi l'accento sul divieto per i componenti il senato e il
consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del
rettore, sancito dalla lettera p). A tale riguardo, giudica inopportuno il divieto
per il senato, sollecitando invece al suo interno una rappresentanza dei dipartimenti o
delle facoltà. Quanto al divieto di ricoprire incarichi politici e cariche istituzionali
in altre università, propone di specificare che il divieto si applica alle università
italiane, atteso che sarebbe un arricchimento se un membro del consiglio di
amministrazione o del senato, o il rettore medesimo, rivestissero cariche in università
straniere.
La lettera q) impone infine l'attuazione dei principi di
trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità delle informazioni relative
allateneo, già fissato, in modo cogente e concreto, con un emendamento approvato in
Senato al decreto-legge n. 180 del 2008.
Passando al comma 3, che assegna agli atenei un termine di sei mesi per
modificare anche lorganizzazione interna, il relatore registra l'eccentricità
dell'estensione di tale obbligo alle università non statali, giustamente non contemplate
dallarticolo 2, comma 2, e che quindi dovrebbero essere escluse anche in questo
caso.Nell'illustrare analiticamente l'articolazione interna prevista, egli consiglia
peraltro una semplificazione in ordine al rapporto fra facoltà e numero di professori e
ricercatori, sancito alla lettera d), ipotizzando un numero massimo di 12 facoltà
per ateneo. Registra altresì un errore terminologico alla lettera e), laddove
richiama le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), mentre la
lettera b) non attiene allo svolgimento di funzioni. A proposito dellorgano
deliberante delle facoltà, la cui istituzione è contemplata alla lettera f), pone
in luce che se la facoltà non ha solo funzioni di coordinamento, ma anche poteri
sostanziali, sarebbe opportuno che detti organi deliberanti tenessero conto della
rilevanza dei singoli dipartimenti. Quanto alla istituzione in ciascun dipartimento di una
commissione paritetica docenti-studenti volta ad assicurare la qualità della didattica,
di cui alla lettera g), egli la giudica inutile laddove esistano le facoltà, che
già svolgono siffatta funzione con la partecipazione di rappresentanze studentesche.
Reputa inoltre superfluo ripetere, alla lettera h), la rappresentanza elettiva
degli studenti negli organi già citati. Inoltre, rileva che la lettera l) del
comma 2, a cui si fa rinvio fra quelle che prevedono organi in cui devono essere
rappresentati gli studenti, è relativa invece alla figura del direttore generale.
Dopo aver dato conto del comma 4, che eccettua gli istituti a
ordinamento speciale dall'osservanza di alcune disposizioni, il relatore si sofferma sul
comma 5, che impone agli atenei l'adozione di un codice etico, sottolineando che sarebbe
più appropriato prevedere un codice deontologico.
In ordine al comma 6, secondo cui in sede di prima applicazione lo
statuto modificato viene adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, paventa le possibili contrapposizioni paralizzanti fra i due organi e
suggerisce di attribuire la competenza ad un unico organo, tanto più che allo stato essi
sono espressione di analoghe rappresentanze.
Nell'accennare brevemente ai commi 7, 8, 9 e 10, egli registra poi che,
ai sensi del comma 11, ai fini della rieleggibilità dei rettori, del senato accademico e
del consiglio di amministrazione, si computa il periodo già maturato. Stigmatizza
tuttavia che per il senato non era prevista una non rieleggibilità.
Illustra indi l'articolo 3, sulla federazione e fusione di atenei.
Passando all'articolo 4, che istituisce il Fondo per il merito,
consiglia di limitare i premi di studio ai non abbienti, modulando magari le soglie di
accesso in modo da favorire davvero i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.
Paventa altresì che la garanzia dello Stato per i prestiti donore possa non essere
coperta. Quanto alle modalità di alimentazione del Fondo, reputa inadeguata la previsione
come una mera eventualità del finanziamento pubblico. In questo modo, il Fondo rischia
infatti di non entrare immediatamente in funzione o comunque di essere avviato senza
adeguati finanziamenti. Considera poi paradossale che fra le risorse destinate ad
alimentare il Fondo vi siano i contributi degli studenti. Riconosce peraltro che, se fosse
previsto un trasferimento pubblico obbligatorio, la norma sarebbe priva di copertura
finanziaria.
Con riguardo all'articolo 5, che delega il Governo ad introdurre misure
per favorire la qualità e l'efficienza del sistema universitario, reputa non corretto che
nella delega rientri la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti poiché
essa è di competenza dei singoli atenei; anche il decreto istitutivo dellAgenzia
nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ricorda,
limita le sue attribuzioni alla valutazione delle istituzioni universitarie. In ordine ai
principi e criteri direttivi fissati dal comma 2 con riferimento all'introduzione di
meccanismi premiali, auspica inoltre una riformulazione della lettera b) atteso che
il termine "efficienza" presuppone a suo avviso una specificazione. Invita
altresì a valutare anche la qualità, oltre allefficienza, e lamenta che il
potenziamento del sistema di autovalutazione di cui alla lettera c) non si articoli
in corrispondenti criteri direttivi.
Quanto ai principi e criteri direttivi per la revisione della
contabilità, di cui al comma 3, ed in particolare alla lettera d), che impone un
programma triennale di riequilibrio della consistenza del personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, pone in luce che, se in molte sedi quest'ultimo appare
senzaltro sovrabbondante, la dotazione di personale docente e ricercatore è
inferiore alla media Ocse e risulta dunque inadeguata sul lungo periodo.
Il comma 4 reca poi, prosegue il relatore, principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega relativa allo stato giuridico dei docenti e ricercatori.
Talvolta tuttavia gli obiettivi sono a suo avviso confusi con i principi e criteri
direttivi, mentre anche per la delicatezza della materia sarebbe bene definire nella legge
i contenuti essenziali, lasciando poi ad una fonte successiva la loro semplice attuazione.
In particolare, egli si sofferma sulla lettera c), che fissa sia per i docenti a
tempo pieno che per quelli a tempo definito un eguale impegno complessivo pari a 1.500
ore. Ciò appare al relatore come suscettibile di impugnazione per irragionevolezza.
E evidente del resto, prosegue, che, corrispondendo limpegno per chi è a
tempo definito a circa otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, non si riserva
alcuno spazio alle attività libero-professionali, presupposto stesso del collocamento a
tempo definito. Le 1.500 ore comprendono poi non solo le attività didattiche, ma anche
quelle di ricerca. Giudica tuttavia impossibile una quantificazione seria di queste
ultime, risultando del tutto fantasiosi o comunque arbitrari criteri basati sulle
pubblicazioni. Anche all'estero, mentre la didattica è quantificata in molti Paesi Ocse,
non vi è Paese al mondo che quantifichi le ore dedicate alla ricerca. In questo campo,
ciò che conta sono i risultati ed è questo loggetto della valutazione che in
alcuni Paesi viene effettuata. Nelle 1.500 ore sono poi compresi anche i compiti
preparatori e di verifica connessi allinsegnamento, nonché il tempo destinato allo
studio personale, ma è evidente ancora una volta l'arbitrarietà della definizione
lasciata inevitabilmente ad una autocertificazione soggettiva. Risulta infine a suo avviso
oscura la previsione di una "quantificazione dellimpegno complessivo", che
lascerebbe intendere una specificazione oraria ulteriore delle varie attività elencate.
Più in generale, il relatore ritiene che il limite di 1.500 ore
introdurrebbe una disparità di trattamento economico rispetto ai docenti di scuola
secondaria, che potrebbe essere foriera di ricorsi. A fronte invero di uno stipendio di
insegnante che corrisponde allincirca a quello di un ricercatore ovvero di un
associato a inizio carriera, si richiederebbe infatti per ricercatori e professori
universitari un impegno orario pari a quasi due volte e mezzo. La norma, ribadisce,
rischia dunque di risultare incostituzionale per irragionevolezza. Va osservato infine
che, nella bozza iniziale del disegno di legge, limpegno di 1.500 ore era
qualificato come "figurativo", essendo collegato alla rendicontazione dei
progetti di ricerca cofinanziati. Se si vuole mantenere il suddetto impegno orario,
sarebbe quindi quanto meno auspicabile il ripristino della definizione originaria. Giudica
invece corretta la quantificazione in 350 ore e 250 ore dellimpegno didattico
rispettivamente per il tempo pieno e definito.
Quanto alla lettera d), relativa alla disciplina delle attività
di verifica dello svolgimento dei compiti didattici, osserva che si tratta di un obiettivo
e non di un criterio direttivo. Giudica comunque senzaltro auspicabile
l'introduzione di forme di controllo da parte delle singole università
sulleffettivo svolgimento delle lezioni e dellattività di ricevimento e di
assistenza agli studenti. Lamenta tuttavia che essa non sia accompagnata dalla previsione
di idonee misure sanzionatorie per le ipotesi di inottemperanza da parte del singolo
docente. Per stroncare forme di inaccettabile mal costume, propone al contrario che, nel
caso di mancata osservanza dei doveri didattici, e in assenza di una idonea
giustificazione, siano applicate adeguate sanzioni di natura patrimoniale, fino al
licenziamento per le fattispecie più gravi. Senza il richiamo a sanzioni, la previsione
di forme articolate di controllo sembra infatti a suo avviso una tipica "grida
manzoniana" destinata allesterno più che allinterno dellaccademia.
Non condivide invece l'eventuale introduzione di un badge di entrata e di uscita
nell'ateneo, che finirebbe per svilire la professionalità del docente e del ricercatore
fondata sulla autonomia della ricerca, attribuendogli un ruolo di tipo impiegatizio. Né
va dimenticato che mancherebbero strutture adeguate per fronteggiare una presenza fissa di
tutti i docenti nei dipartimenti.
In merito alla verifica dellimpegno scientifico, reputa di tutta
evidenza che essa debba essere riservata alle singole università, che hanno interesse a
stimolarlo atteso che una parte dei finanziamenti è legata alla qualità della produzione
scientifica. Anche in questo caso la valutazione dovrebbe incentrarsi a suo avviso più
sulla qualità che sulla quantità della produzione medesima. Daltro canto, osserva,
se non fosse la singola università a valutare limpegno scientifico di ciascun
docente, si richiederebbe allANVUR uno sforzo insostenibile, dovendo essa valutare
ogni anno 70.000 persone avvalendosi di un personale assai limitato e con pochi fondi.
Già nelle scorse legislature si era del resto affermato in modo bipartisan il
principio che l'Agenzia deve valutare le istituzioni accademiche, a iniziare dai
dipartimenti, e non le singole persone. Inoltre, qualora la valutazione fosse fatta al di
fuori delle singole università, ci sarebbe il rischio di un rallentamento burocratico
notevole, con ritardi nella liquidazione degli scatti.
Per altro verso, linserimento nelle commissioni di abilitazione,
di selezione e promozione, di esame di Stato, nonché negli organi di valutazione di
progetti di ricerca, sancito alla lettera d) per i soli professori e ricercatori
con valutazione positiva, non può essere il risultato di una valutazione fatta dalle
singole università, ma deve essere conseguenza di una credibilità scientifica conseguita
dal singolo professore o ricercatore e attestata in modo oggettivo, senza possibilità di
discriminazioni. E il giudizio della comunità scientifica, non di un singolo
valutatore, che deve decidere della adeguatezza scientifica di un possibile commissario di
concorso.
La successiva lettera e) demanda al decreto delegato
l'individuazione dei casi di incompatibilità e la definizione dei criteri generali per
l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di
consulenza. E' evidente, prosegue il relatore, l'illegittimità della disposizione, che
rinvia la determinazione di criteri generali. Al riguardo, egli ritiene che debba essere
la singola università a stabilire un regime di incompatibilità a seconda delle proprie
convenienze, e non in via generale, ma differenziando allinterno di contratti
integrativi individuali, e comunque per aree disciplinari, come avviene nei sistemi
universitari più avanzati. Sarà poi il docente a scegliere se accettare o meno le
condizioni contrattuali offerte, ovvero decidere di cambiare sede.
Con riguardo all'obbligo di una relazione triennale sul complesso delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini fra l'altro della
attribuzione dello scatto stipendiale, di cui alla lettera f), egli condivide il
principio, anche se reputa che debbano essere le singole università, nellambito
della loro autonomia e responsabilità, a fissare i criteri di valutazione della
complessiva attività svolta, eventualmente differenziando, a seconda delle esigenze
locali, il valore da riferirsi alla ricerca piuttosto che alla didattica ovvero
all'impegno gestionale.
In ordine alla revisione del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della legge, e in particolare alla trasformazione degli scatti da
biennali a triennali, disposta dalla lettera i), pur essendo prevista un'invarianza
del complessivo trattamento retributivo, egli stigmatizza la perdita economica per docenti
e ricercatori legata al ritardo della prestazione, i cui effetti sono ben evidenziati
dalla tabella allegata alla relazione tecnica. Per evitare una forma di risparmio a danno
del personale docente, che tra laltro non è contrattualizzato e dunque non gode di
periodici rinnovi retributivi, auspica quindi che i risparmi derivanti dalla mancata
concessione degli scatti vadano ad incrementare un apposito fondo universitario per la
incentivazione.
Il relatore suggerisce altresì di introdurre alla lettera i) la
previsione di misure incentivanti integrative, sul modello di quanto avviene nei Paesi
anglosassoni in cui la retribuzione dei docenti è fissata per contratto, venendo
commisurata ai risultati conseguiti e allinteresse dellateneo nei confronti
dei singoli docenti. In proposito, rammenta che una misura di questo tipo era già
prevista allarticolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, ma necessita di un
fondo ad hoc, che la renda praticabile.
Il comma 5 riprende infine un emendamento già presentato in altra sede,
che favorisce fra laltro la sperimentazione da parte delle regioni di nuovi modelli
di gestione ed erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio. Invita
tuttavia a non cadere nel pregiudizio demagogico secondo cui il semplice ingresso nella
istituzione formativa è necessariamente per tutti una garanzia di successo, che oltre
tutto appare in contrasto con i principi della Costituzione.
Il relatore accenna poi all'articolo 6, che opportunamente ridimensiona
i crediti che possono essere riconosciuti agli studenti per attività professionali, e
all'articolo 7, che dispone una revisione dei settori scientifico-disciplinari sulla base
del criterio dell'afferenza di almeno 50 professori ordinari.
Larticolo 8, prosegue, istituisce l'abilitazione nazionale di
durata quadriennale per le funzioni di professore ordinario ed associato. In proposito,
evidenzia tuttavia che la distinzione fra le due fasce non può essere per funzioni, dal
momento che esse sono analoghe. Invita quindi a fare riferimento alla legge n. 382 del
1980, ovvero a specificare la differenza dei requisiti (idoneità per la seconda fascia;
piena maturità scientifica per la prima fascia).
Con riferimento al contenuto dei regolamenti con cui entro novanta
giorni saranno definite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, il
relatore propone che l'attribuzione della abilitazione sia fondata non solo sulla
valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche, ma anche su una adeguata
verifica delle capacità didattiche. Quanto poi alla commissione, ribadisce che essa
dovrebbe essere costituita sulla base di una lista formata da candidati che abbiano
pubblicazioni scientifiche accettate su riviste internazionalmente accreditate o edite in
collane universitarie. Ritiene altresì che un'unica commissione che dura in carica due
anni ed è competente per le abilitazioni di prima e seconda fascia rischia di concentrare
in sé troppo potere. Sull'attribuzione di un titolo preferenziale nei contratti di
insegnamento a coloro che siano in possesso della abilitazione, consiglia di estendere
tale preferenza anche a chi è già in servizio.
Passando all'articolo 9, che disciplina le procedure di reclutamento,
auspica anzitutto che la legittimazione a partecipare ai bandi di cui alla lettera b)
sia articolata diversamente, atteso che il successivo articolo 15, comma 3, rimedia ad una
palese dimenticanza prevedendo la possibilità di partecipare alle suddette procedure
anche per i professori attualmente in servizio. Alla lettera c), lamenta che non
sia disciplinata lipotesi in cui non sia stata costituita la facoltà e suggerisce
di sostituire il riferimento alla facoltà con quello al dipartimento. In ordine alla
previsione di una lezione pubblica, di cui alla lettera d), osserva che sarebbe
più opportuno che la valutazione della idoneità didattica fosse svolta al momento
dell'abilitazione. Giudica inoltre estremamente complessa e farraginosa la procedura per
la proposta di chiamata, prefigurata dalla lettera d). Nel dichiarare di non
comprendere per quale motivo debbano intervenire nella chiamata i soggetti che compongono
lorgano deliberante della facoltà, reputa fuori sistema che alle chiamate degli
ordinari partecipino anche i professori di seconda fascia e che alle chiamate di
professori e ricercatori partecipino rappresentanti degli studenti. Sollecita quindi una
decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il dipartimento, su proposta
dei professori del settore scientifico-disciplinare e con delibera finale del consiglio di
amministrazione. Le università potrebbero poi stabilire forme di consultazione della
comunità scientifica sull'adeguatezza dei candidati proposti.
Più in generale, egli ritiene che questa procedura rischi di
penalizzare la assunzione dei docenti più giovani e neo abilitati ponendoli in
competizione con docenti già in servizio sulla base di una valutazione comparativa dei
titoli. Invita quindi a distinguere le procedure di assunzione in servizio da quelle di
trasferimento. In questo ultimo caso, sarebbe più idonea la chiamata diretta, che avrebbe
il vantaggio di evitare il rischio di ricorsi paralizzanti. Chiede altresì chiarimenti
sulla scelta di prevedere, al comma 5, la chiamata diretta per studiosi impegnati
allestero o per ricercatori a contratto e non per professori già in servizio presso
altre università italiane. Fra laltro, per ragioni di spesa, le università hanno
maggiore convenienza ad assumere neo abilitati che a chiamare per trasferimento. Dunque,
la chiamata per trasferimento avverrebbe solo per situazioni di particolare rilievo e
favorirebbe la mobilità fra sedi. Né va dimenticato che, essendo i commissari
normalmente già presenti nel dipartimento, il loro giudizio verrebbe comunque
considerato. In questo caso, auspica peraltro un limite percentuale alle chiamate per
trasferimento.
Con riferimento infine al comma 5, avanza l'ipotesi di sopprimere la
chiamata per chiara fama, sussistendo già la figura del professore a contratto, tanto
più che in passato essa ha dato luogo a trattamenti di favore non adeguatamente
giustificati.
Dopo aver dato conto dell'articolo 10, sugli assegni di ricerca, il
relatore riferisce quindi sull'articolo 11, in base al quale le università possono
stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In proposito,
egli ritiene che la palese inadeguatezza del curriculum potrebbe dar luogo
all'annullamento del contratto su istanza di un componente il nucleo di valutazione, onde
evitare che l'affidamento di incarichi a soggetti sprovvisti di idoneo curriculum
risulti priva di sanzioni. Manifesta peraltro perplessità sul successivo comma 2, di cui
dichiara di non comprendere appieno la differenza rispetto al comma 1, se non che la
seconda ipotesi contrattuale sembrerebbe riferita ad ambiti didattici più specifici.
Invita quindi ad unificare le due ipotesi.
Larticolo 12, prosegue il relatore, porta avanti il disegno
avviato a suo tempo dalla legge n. 230 del 2005, con riguardo alla eliminazione delle
figure di ricercatore a tempo indeterminato, da sostituirsi con ricercatori titolari di
contratti a tempo determinato. I compiti attribuiti a questa nuova figura di ricercatore
sono di ricerca (non quantificata) e di didattica (fissata in un ammontare di 350 ore
annue). Al riguardo, egli valuta troppo complicata la possibilità di stipulare nuovi
contratti con altre università. A suo avviso, una volta fissato il periodo massimo di
dieci anni per la durata di rapporti a tempo determinato, dovrebbe essere semplicemente
consentito di partecipare a procedure di selezione per il tempo mancante al raggiungimento
del decennio.
In merito al trattamento economico dei ricercatori, il relatore esprime
compiacimento per il tentativo di rendere più competitiva la retribuzione di inizio
carriera, che attualmente è in assoluto la più bassa fra i principali Paesi europei,
pari a circa il 60 per cento di quella di un ricercatore tedesco. Tale scelta,
quantificata in 11 milioni di euro, è per il momento coperta con corrispondente riduzione
per gli anni 2010 e 2011 dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ritiene tuttavia che a regime occorrerà
prevedere un incremento corrispondente del FFO onde evitare che ad una maggiore
retribuzione corrisponda un minor numero di ricercatori assunti in servizio, ancorché a
tempo determinato.
Quanto alla procedura di selezione nazionale dei vincitori, disciplinata
al comma 9, egli la valuta troppo burocratica e potenzialmente poco trasparente, in quanto
presuppone una commissione composta da "eminenti studiosi" designati dal
Ministro su proposta dellANVUR, che si avvalgono a loro volta, per la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti
revisori di elevata qualificazione scientifica, fra laltro senza oneri per la
finanza pubblica. Egli auspica invece la formazione di commissioni composte, per ogni
settore scientifico-disciplinare, estraendo a sorte tre valutatori allinterno di
liste di professori ordinari e associati che abbiano continuità di pubblicazioni
scientifiche negli ultimi cinque anni. Inoltre, invita a non prescindere da una
valutazione delle abilità didattiche e della preparazione complessiva del candidato,
atteso che il ricercatore a tempo determinato potrebbe essere destinatario di chiamata
diretta su un posto da associato.
Il relatore accenna altresì all'articolo 13, secondo cui la concessione
della opzione per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio è subordinata alla
sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dellateneo, e all'articolo
14, sullo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della
cultura di Paesi stranieri.
Illustrando infine le norme transitorie e finali recate dall'articolo
15, il relatore si sofferma in particolare sul comma 1, secondo cui, a far data dalla
entrata in vigore della legge, per la copertura di posti da professore ovvero da
ricercatore o assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le
nuove procedure di concorso. Non va tuttavia dimenticato che esse presuppongono le
modifiche statutarie e ladozione di appositi regolamenti, il che rischia di tradursi
in un blocco delle chiamate per almeno un anno. Per evitare tale conseguenza nefasta,
sarebbe dunque opportuno far data dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui
allarticolo 9, comma 2, e comunque non prima del termine delle procedure di modifica
statutaria.
Avviandosi alla conclusione, egli precisa che le osservazioni svolte
riguardano elementi particolari del disegno di legge, non già i suoi elementi
strutturali. Non intaccano quindi il giudizio senz'altro positivo sulla sua complessiva
adeguatezza.
D'altro canto, sottolinea, il provvedimento riprende, talvolta quasi
alla lettera, passaggi già contenuti nella proposta presentata a febbraio dalla
maggioranza e pure in quella depositata a giugno dall'opposizione. Le soluzioni
prospettate ricalcano inoltre, nelle loro linee generali, quanto contenuto nel programma
elettorale del Pdl, che per molti aspetti non era distante da quello del Pd. E
piuttosto auspicabile, per consentire alla riforma di esplicare i suoi effetti positivi,
che i tagli previsti per il 2010 a danno dell'università vengano drasticamente ridotti:
questo è il vero ostacolo che si deve superare.
Nel dichiararsi assolutamente aperto alla discussione, anticipa fin
d'ora che intende riservare una seria attenzione alle proposte che verranno avanzate, non
solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione e dalle parti sociali, per arrivare ad
un testo che, nel rispetto delle linee portanti qui delineate, sia il più possibile
condiviso. In particolare, assicura che non si lascerà condizionare dalle eventuali
pressioni di organi di stampa, né di coloro che non siano espressione della sovranità
popolare. Ritiene infatti che spetti al Parlamento esprimersi sulla proposta del Governo e
manifestare la sua volontà definitiva.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15. |
Senato n. 1905 - DDL su Governance Università e
Reclutamento dei Professori Universitari
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009, e che va alle Camere |
Enrico Decleva
|
VERSIONE
DEFINITIVA
accompagnata da due commenti:
a) uno del Presidente della CRUI, prof. Enrico DECLEVA;
b) uno del prof. Giorgio ISRAEL, Presidente della Comm.ne per il rinnovamento della
formazione dei docenti, nominata dalla GELMININota.
Per un nostro parere sul DDL, clicca su: Disegno di legge |
Giorgio Israel
|
|
( Ripreso da: http://www.crui.it/ , 28/10/09)Enrico Decleva, DICHIARAZIONE
A seguito dellapprovazione, in data odierna, da parte
del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge sullUniversità presentato dal
Ministro Gelmini, il Presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università
italiane), prof. Enrico Decleva, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
La proposta di legge del Ministro
Gelmini approvata oggi dal Consiglio dei Ministri, per l'ampiezza del suo impianto e la
valenza riformatrice degli interventi previsti, rappresenta un'occasione fondamentale e
per molti versi irripetibile per chi ha davvero a cuore il recupero e il rilancio
dell'università italiana.
Rispetto ad alcune soluzioni potranno
essere opportuni ulteriori approfondimenti. Ma è essenziale che, a questo punto, anche
nel nostro Paese si siano determinate le condizioni per affrontare in un'ottica coerente e
di ampio raggio urgenze e criticità altrove superate da tempo.
E' ora necessario che il confronto
parlamentare si sviluppi concentrandosi sul merito delle varie questioni. Così come è
indispensabile, e per più aspetti pregiudiziale, che all'avvio del processo riformatore,
e a garanzia della sua credibilità, corrisponda una disponibilità adeguata di risorse. A
partire da quanto sarà garantito al finanziamento degli atenei per il 2010. |
n.1905, Senato - Disegno di legge in
materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e
di diritto allo studio - Versione definitiva
AVVERTENZA. Il testo qui riportato si limita al Sommario
Titolo I - Organizzazione del sistema
universitario
Articolo 1 - Principi ispiratori della riforma
Articolo 2 -Organi e articolazione interna delle università
Articolo 3 -Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dellofferta
formativa.
Titolo II - Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
sistema universitario
Articolo 4 -Fondo per il merito
Articolo 5 -Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
lefficienza del sistema universitario
Articolo 6 -Riconoscimento dei crediti universitari.
Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della
disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Articolo 8 -Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9 -Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
Articolo 10 -Assegni di ricerca
Articolo 11 -Contratti per attività di insegnamento
Articolo 12 -Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13 -Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14 -Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
|
(Segnalato dall'USPUR.
Ripreso da: "http://www.loccidentale.it/",
3/11/09) Giorgio Israel, Questo ddl va emendato su alcuni punti importanti, ma che sarebbe
irresponsabile silurare
1. Il
disegno di legge per luniversità presentato dal ministro Mariastella Gelmini ha
già ricevuto una doppia bordata di attacchi. Il fuoco a tribordo è allinsegna
dellaccusa: statalismo. A babordo laccusa è: aziendalismo. Vien voglia di
dire che due accuse tanto simmetriche si elidono e quindi che il ministro ha
azzeccato la giusta misura. E in parte è così, ma non del tutto. Sono propenso
a dire che laccusa più ingiusta è quella di tribordo che si è condita anche di
paragoni alquanto azzardati: cè chi, a proposito del fondo nazionale di merito per
gli studenti ha evocato i littoriali mussoliniani
Non esageriamo, ragazzi.
Daltra parte, è vero che una certa dose di centralismo e di regole stringenti sono
stati introdotti. Ma quando lautonomia viene intesa male e peggio usata, dando luogo
a deviazioni aberranti, che altro si può fare? Concederne altra? In altri termini,
seguire la prassi del cattivo medico che, di fronte allinsuccesso della terapia,
invece di correggerla raddoppia la dose?
2. Il ddl non sopprime
lautonomia, ma stringe i bulloni laddove essa aveva prodotto
risultati catastrofici. Daltra parte, il nostro è un sistema statale, e lo
stato deve intervenire quando landazzo degenera. Oppure qualcuno pensa che una delle
prime potenze industriali si possa permettere di chiudere il sistema universitario statale
e aspettare che sorga spontaneamente un sistema universitario privato? Casomai e vi
tornerò tra poco vi sarebbero ancora altri bulloni da stringere, soprattutto in
tema di reclutamento, sebbene questa sia la parte migliore del ddl. Il quale va apprezzato
per aver introdotto una fondamentale novità: la tenure track nel
reclutamento, ovvero un periodo di prova prima dellassunzione |
(continua
Israel) stabile, invece di andare alla disastrosa formazione di un terzo
livello di docenza, secondo le richieste di alcuni sindacati, il che avrebbe fatto
dellItalia unanomalia mondiale. La progressione della carriera è
correttamente congegnata. La struttura generale della governance è
semplificata, efficiente e abbastanza convincente.
3. Laccusa di statalismo mi
pare quindi fuori luogo. Il criterio ispiratore del ddl è soprattutto quello del merito:
se ogni volta che si introducono criteri meritocratici si grida allo statalismo
e si reclama più autonomia, allora vuol dire che in realtà si vuole la
deresponsabilizzazione.
4. Inoltre, non si tiene conto di un
fatto importante. Le gravi discontinuità nel reclutamento e il fatto che il sistema
finora adottato è servito soprattutto alla progressione di carriera interna, hanno
prodotto un gap generazionale impressionante che lascia semivuota la fascia di
docenza attorno ai cinquantanni di età. Mentre sta iniziando un processo di
pensionamento che avrà caratteristiche sempre più vertiginose, il gap porta
in primo piano una fascia di docenti quarantenni che lo dico a costo di sollevare
un vespaio non sono adeguati a sostenere il sistema. Difatti, si tratta troppo
spesso di persone che non hanno conosciuto altro che luniversità degradata delle
migliaia di corsi di laurea e dei 150.000 corsi sminuzzati, con il sistema barocco dei
crediti in cui si contano le ore o le pagine per credito, in cui la vita del docente è
assorbita da innumerevoli incombenze burocratiche. Questa è luniversità che hanno
conosciuto, e non unaltra, a meno che non siano stati in certi paesi esteri.
5. Pertanto, in assenza di
regole precise che si accompagnino sperabilmente a un alleggerimento del
sistema e a una diminuzione dei corsi con necessari accorpamenti, il rischio è quello che
si vada a una struttura sempre più autorefenziale, burocratica, poco sensibile ai
contenuti e assorbita ossessivamente dagli adempimenti che molti giovani docenti sono
stati abituati a credere siano la sostanza dellattività universitaria. È molto
male che non vi sia trasmissione di conoscenze ed esperienze in una istituzione culturale.
Ma questa è la realtà cui bisogna far fronte, e farvi fronte lasciando il sistema alla
cattiva autonomia di cui ha goduto finora significa assestargli il colpo finale.
6. Da questo punto di vista penso
che il difetto principale del ddl consista nel fatto che la lista nazionale di idoneità
sia aperta. Mi rendo perfettamente conto che questo modello così come
funziona, e bene, in Francia prevede la lista aperta. Ma è facile prevedere che,
con una così lunga lista di ricercatori in attesa di passare a una fascia di docenza e di
associati in attesa di diventare ordinari, la prima lista nazionale includerà tutti. Non
credo che questo sia pessimismo. Credo che sia semplice realismo. Pertanto, per evitare
lennesimo ope legis, accompagnato da assunzioni locali che sarebbero ancor
più localistiche dei concorsi attuali, sarebbe bene che, per un
periodo transitorio, la lista fosse a numero programmato e che, poi, dopo il primo ciclo
di sei anni previsto per la tenure track, a regime diventi aperta.
7. Veniamo ora allaccusa
di aziendalismo, che è soprattutto avanzata da gran parte dellopposizione
e dei sindacati. A me pare molto esagerata, soprattutto se si confronta questo
ddl con le prime versioni circolate. Tuttavia, qualche punto può essere
aggiustato. Il potere del Senato accademico appare troppo evanescente,
sebbene sia apprezzabile che il corpo docente sia responsabile degli aspetti
didattico-scientifici. Si può anche rivedere la struttura del Consiglio di
amministrazione per evitare rischi di una gestione simile alle ASL. E vero
che i compiti dei due organismi sono distinti, ma una certa evanescenza dei poteri del
Senato accademico potrebbe concentrarne troppo nel Consiglio di amministrazione e fare del
Direttore generale il vero dominus delluniversità.
8. In generale, colpisce un certo
silenzio sul fronte della ricerca. E qui laccusa di aziendalismo potrebbe aver
maggiore fondamento, in quanto una università prevalentemente dedita alla didattica
in un paese privo di strutture di ricerca superiore e di alte scuole
condurrebbe a una dequalificazione e corrisponderebbe a una propensione alquanto
ottusa di parte del mondo imprenditoriale italiano, ma soprattutto di quello che si occupa
attivamente di dire alluniversità cosa deve fare e che appare interessato
prevalentemente a una struttura didattica fortemente dipendente dalle esigenze produttive.
9. Quindi, il ruolo delluniversità rispetto alla ricerca
deve risaltare in modo più chiaro e deve essere difeso lo spazio e il ruolo
della ricerca di base, senza cui tutto il sistema della ricerca è destinato al
deperimento.
10. Infine, unosservazione che
non ha a che fare né con il tema dellaziendalismo né con quello dello statalismo,
bensì con quello della demagogia. Si elimini lassurda pariteticità tra
studenti e docenti in molti organi universitari e il potere eccessivo dato agli
studenti nella valutazione dei docenti. Sia chiaro: la valutazione ci deve essere, e
severa. Ma la valutazione si fa tra competenti, anche per quanto riguarda la didattica. Si
ricordi un principio elementare: la via maestra per un docente al fine di farsi
valutare bene è promuovere tutti. Il docente rigoroso, soprattutto
nellattuale rilassamento etico, è valutato male e destinato a una brutta fine.
Perciò, se si conferisce questo enorme potere agli studenti, il risultato sarà un
abbassamento di livello della preparazione. Certo: vi sarà anche una diminuzione
dellabbandono scolastico e molti più laureati in tempo. Già nel passato altri
ministri hanno pensato bene di finanziare di più le università che miglioravano i
parametri di abbandono e di laurea in tempo, e poi hanno proclamato ai quattro
venti che la situazione era migliorata
. Speriamo davvero che questa prassi
poco intelligente venga definitivamente abbandonata.
11. Concludendo, questo ddl è
un documento organico e coraggioso, che va emendato su alcuni punti importanti, ma che
sarebbe assolutamente irresponsabile silurare e combattere a oltranza, invece di
assumerlo come unoccasione per far riprendere alluniversità un cammino
virtuoso. |
|
Commissioni di concorso: il MIUR indice le votazioni dei
sorteggiabili
per la I Sessione 2008. (A gennaio 2010, l'indizione per la II Sessione 2008)
|
MariaStella Gelmini
|
Preoccupazioni per i concorsi "tartaruga"
Lettera di sollecito, al Ministro,
del prof. Antonino LIBERATORE
Il Decreto del Miur per indire le votazioni
dei sorteggiabili dal 9 al 16 dic. 2009
Preoccupazioni pese per il futuro, evidenziate dalla serie
storica dei docenti universitari di ruolo classificati per eta' (Tab.1 ) |
Antonino Liberatore
|
NOTA. Dato il freno del Governo nelle assunzioni di
docenti, si riporta qui una lettera (che interpreta tutti noi) del prof. Liberatore e una
tabella, piuttosto rara (aggiornata al 31 dic. 2008), che descrive il numero dei docenti
di ruolo, classificati per età. Da essa si deduce che presto saremo senza professori, e
mancando un graduale ricambio, molta conoscenza scientifica andrà distrutta.
Questo è il risultato dell'azione di un lungo elenco di ministri, molto
incompetenti (anche, se ben intenzionati ...) .
Avevamo preavvisata la Ministra che la sua via meritocratica avrebbe fatto
guai, a causa delle difficoltà di applicazione di regole innovative troppo complicate. Il
sorteggio dei Commissari di concorso è la miglior soluzione (diciamo la meno peggio) per
far vincere il merito. Ma deve trattarsi di sorteggio puro. Invece il voler ulteriormente
migliorare, facendo precedere delle elezioni, innesca un meccanismo infinito che annulla
totalmente il merito.
Questa stessa modalità era stata già sperimentata nel 1980-98. Infatti, per
gli ordinari, l'art. 3 della L. n. 31/1979, disponeva il sorteggio, tra un numero di
votati doppio del numero dei commissari. Invece, per gli associati, l'art. 44 del DPR
382/80 disponeva (prima) il sorteggio di un numero di candidati commissari triplo del
bisogno, e poi si votava.
Ci fu, per questo, un enorme rallentamento della macchina concorsuale:
infatti, nel 1980-98 furono svolti solo 3 dei 9 concorsi programmati dal DPR 382.
Il risultato fu il massacro di una intera generazione di professori associati
perchè (causa ritardo), al momento dei concorsi, la gran parte dei loro Maestri era
morta, ed era subentrata una nuova generazione di Commissari (dal 1998, sarà abolito il
sorteggio e saranno tutti eletti) che privilegeranno i loro giovani allievi.
E' forse presto dire che sta accadendo la stessa cosa ... , ma la strada è quella.
|
Tab. 1- Docenti universitari
di ruolo
classificati per ordine di età, al 31/12/2008 |
Anno di nascita |
Ordinari |
Assoc. |
Ricerc. |
Totale |
| 1933 |
5 |
|
|
5 |
| 1934 |
64 |
|
|
64 |
| 1935 |
192 |
|
|
192 |
| 1936 |
248 |
4 |
|
252 |
| 1937 |
420 |
34 |
|
454 |
| 1938 |
542 |
65 |
|
607 |
| 1939 |
668 |
201 |
5 |
874 |
| 1940 |
767 |
304 |
1 |
1.072 |
| 1941 |
766 |
304 |
9 |
1.079 |
| 1942 |
800 |
406 |
84 |
1.290 |
| 1943 |
847 |
387 |
118 |
1.352 |
| 1944 |
787 |
438 |
153 |
1.378 |
| 1945 |
752 |
476 |
214 |
1.442 |
| 1946 |
1.049 |
682 |
387 |
2.118 |
| 1947 |
1.100 |
710 |
501 |
2.311 |
| 1948 |
1.051 |
685 |
521 |
2.257 |
| 1949 |
957 |
659 |
588 |
2.204 |
| 1950 |
807 |
651 |
568 |
2.026 |
| 1951 |
658 |
551 |
560 |
1.769 |
| 1952 |
590 |
524 |
543 |
1.657 |
| 1953 |
521 |
473 |
498 |
1.492 |
| 1954 |
505 |
484 |
486 |
1.475 |
| 1955 |
498 |
515 |
443 |
1.456 |
| 1956 |
545 |
589 |
505 |
1.639 |
| 1957 |
489 |
621 |
540 |
1.650 |
| 1958 |
498 |
659 |
604 |
1.761 |
| 1959 |
419 |
669 |
641 |
1.729 |
| 1960 |
422 |
738 |
620 |
1.780 |
| 1961 |
373 |
745 |
709 |
1.827 |
| 1962 |
321 |
777 |
693 |
1.791 |
| 1963 |
282 |
765 |
808 |
1.855 |
| 1964 |
250 |
730 |
935 |
1.915 |
| 1965 |
226 |
673 |
1.054 |
1.953 |
| 1966 |
171 |
613 |
1.065 |
1.849 |
| 1967 |
111 |
512 |
1.136 |
1.759 |
| 1968 |
93 |
415 |
1.191 |
1.699 |
| 1969 |
61 |
364 |
1.138 |
1.563 |
| 1970 |
33 |
259 |
1.165 |
1.457 |
| 1971 |
18 |
237 |
1.105 |
1.360 |
| 1972 |
11 |
131 |
1.209 |
1.351 |
| 1973 |
9 |
89 |
1.171 |
1.269 |
| 1974 |
2 |
65 |
1.022 |
1.089 |
| 1975 |
|
29 |
900 |
929 |
| 1976 |
1 |
15 |
621 |
637 |
| 1977 |
|
4 |
490 |
494 |
| 1978 |
|
3 |
315 |
318 |
| 1979 |
|
|
162 |
162 |
| 1980 |
|
1 |
61 |
62 |
| 1981 |
|
|
33 |
33 |
| 1982 |
|
|
9 |
9 |
| 1983 |
|
|
2 |
2 |
| Totale |
18.929 |
18.256 |
25.583 |
62.768 |
| Fonte: Elaborazioni MIUR - Ufficio
di Statistica (università e Ricerca) su BD MIUR |
|
La lettera del prof. Antonino
Liberatore
Signor Ministro,
a supporto delle legittime aspirazioni alla progressione di carriera del
personale che opera meritevolmente nella ricerca e nella didattica universitaria,
lUSPUR (Unione Sindacale dei Professori Universitari di Ruolo) sollecita la
costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa.
In proposito, visto il D.M. 27-03-2009 sulle modalità di svolgimento
delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione
comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari,
lUSPUR sollecita sia il provvedimento direttoriale che deve stabilire, tra
laltro, la data delle elezioni dei commissari (art. 6 del D.M. 27-06-2009) sia
lemanazione del D.M. che deve individuare i parametri al fine della valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni per le procedure di valutazione comparativa a posti di
ricercatore, D.M. che doveva essere emanato 30 giorni dopo la conversione in legge del
D.L. 10-11-2008 n.180 (art. 1, comma 7) avvenuta con la legge 09-01-2009 n. 9.
Ci auguriamo che Ella, signor Ministro, voglia soddisfare il diritto di
vedere concluse in un tempo accettabile queste pratiche che hanno a che fare con i
progetti di vita accademica dei professori e dei ricercatori universitari.
Firenze, 23 Giugno 2009
Antonino Liberatore |
La lettera del MIUR, del che indice le votazioni,
in attesa (poi) del sorteggio (stralcio)
FONTE: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7965Elezio_cf2.htm
OGGETTO: Elezioni delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazione comparativa per posti professore di I° e II° fascia e di
ricercatore universitario - Indizione della I° sessione 2008 ai sensi dell'art. 1, del
decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1 e del DM 27 marzo 2009, n. 139.
"E' indetta la I° sessione 2008 per la costituzione delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa secondo le
disposizioni previste dalle norme citate in oggetto. Alla predetta sessione afferiranno le
procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, co-finanziate
e non co-finanziate dal Ministero, bandite entro il 30 giugno 2008 e le procedure di
valutazione comparativa per posti di professore universitario di I° e II° fascia,
bandite entro la medesima data e adottate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dalla legge indicata in oggetto".
..
(Nota della redazione. Sono esclusi dalle votazione: il settore MED/48 per i concorsi a
posti di professore ordinario e associato e i settori MED/47 e MED/48 per i concorsi a
posti di ricercatore. Inoltre, i settori L-ANT/10, L-LIN/20, L-OR/17 e MED/45, per i
concorsi a posti di professore ordinario e associato, e i settori L-ANT/10 e MED/45, per i
concorsi a posti di ricercatore, perchè composti da un numero di professori ordinari
titolari di elettorato attivo eccessivamente esiguo (meno di tre), per cui non sussistono
le condizioni per poter avviare per i predetti settori il relativo procedimento
elettorale.)
.......
" Le votazioni per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare il
sorteggio attraverso cui verranno formate le Commissioni, nel caso di ricorrenza delle
condizioni previste dall'art.1, commi 4 e 5, della legge indicata in oggetto e dall'art.
2, commi 2 e 4, del DM 139/2009, si terranno a partire da mercoledì 9 dicembre fino a
mercoledì 16 dicembre 2009"
..
!Il giorno 17 dicembre 2009, alle ore 09.00, avrà inizio lo scrutinio cui faranno seguito
le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.
..
"Si rende infine noto che saranno avviate tempestivamente, entro la fine di gennaio
2010, le procedure per l'indizione della II° sessione 2008". |
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