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LEGGE GELMINI: SEMPRE IN ALTO MARE IL DECRETO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE DELLE
COMMISSIONI
(Ultima notizia: "Il Decreto è pronto per la pubblicazione, e si trova alla
Presidenza del Consiglio per il nulla osta") |
Continua
inascoltato il "grido di dolore", che viene dalle università di ogni parte
d'Italia, anche
innescando un brutto corpo a corpo tra Ricercatori più o meno "anziani" e
Ricercatori "giovani" |

Francesco Profumo,
ministro università
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Marco Merafina, IL PIANO STRAORDINARIO DI
RECLUTAMENTO
È UNA SOLUZIONE ALLA QUESTIONE DEI RICERCATORI ?
Proponiamo una attenta lettura della relazione del Presidente del CNRU -
Coordinamento
Nazionale Ricercatori Universitari a tempo indeterminato, pronunciato recentemene a
Torino
Più che i dubbi sul Piano, va colta la sua descrizione,
dal vivo, della situazione dei Ricercarori.
Frattanto si resta attoniti per la contraddizione tra le dichiarazioni del Ministro
Profumo,
a favore della riforma Gelmini, e la sua disinvoltura nel non trovare i conseguenti
finanziamenti.
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Marco Merafina,
presidente CNRU-Ricercatori
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Nota. Il Piano straordinario dispone il
finanziamento della chiamata di soggetti con l'idoneità a prof. Associato (ex-lege
210/1998), mai chiamati a coprire il posto, per mancanza di finanziamenti.
Il piano destina 181 milioni per gli anni 2011-12-13. Tenuto conto che
un professore associato di prima nomina costa 43'000 all'anno, è resa possibile la
chiamata di 4.200 idonei, verosimilmente Ricercatori a tempo indeterminato (totale in
servizio: 25.000 nel 2010).
A quanti si sono stracciati le vesti in Senato (il 29 luglio 2010, durante la
discussione dell'allora disegno di legge Gelmini e con varie leggi che già avevano
bloccato le assunzioni) contro i professori che avrebbero ecceduto nelle assunzioni oltre
il bisogno, e invocato assunzioni in base al merito, ricordo:
a) che nel 2010 gli Atenei, per soddisfare le esigenze minime di insegnamento hanno
dovuto assumere 32.341 (Fonte: Miur, Ufficio di Statistica) professori a contratto (vale
dire persone pagate "4 lire), e non garantite per qualità (perchè non filtrate da
un concorso);
b) che la premiazione in base al merito ha un senso se i Ricercatori sono
sottoposti a valutazione, gradualmente, mediante concorso, e se anche i posti vuoti di
prof. Ordinario sono coperti ( numero 3.748 posti dimissioni nel 2008-2011, rimasti
scoperti, Fonte CINECA) ;
c) che se i posti a concorso sono 4.200, ma gli aspiranti (già in ruolo come
ricercatori) sono 25.000, non si vede come venga premiato il merito, in generale.
Sul Ministro Profumo. A ridosso della sua nomina a
Ministro, risulta che la prof.ssa V. Aprea (Presidente della Commissione Cultura della
Camera) si è sperticata nel proclamare che "Nel caso della riforma
dell'Università, ... il prof. Profumo ne è stato uno dei promotori e che da rettore del
Politecnico di Torino, ... è sempre stato consultato in merito al suo impianto, di cui ha
contributo fattivamente a impostare i principi".
Ho omesso di riprendere quel proclama dell'Aprea, perchè lo ritenevo una
mera strumentalizzazione pro domo sua.
Ma adesso che ho visto abbastanza, mi chiaro che il disegno del Ministro va
(come il predecessore) dritto al segno di persistere nel demolire l'università pubblica.
Il mese scorso, passando per Pisa, sono venuto a conoscenza che la locale università deve
chiudere i laboratori chimici alle ore 17, per mancanza di fondi per pagare
l'elettricità. Dunque nelle università italiana sono venuti a mancare i soldi non solo
per i professori, ma anche il minimo per fare la ricerca sperimentale.
Non mi imbarco qui su una discussione sulle possibilità di
rifinanziamento dell'università italiana, in quanto lo Stato Italiano ha un budget totale
pari al 50% del PIL. Inoltre, volendo, si potrebbe anche attingere non poco dal settore
privato, con opportuno nuovo sistema di finanziamento.
Pensavo che Profumo, che non è solo un professore universitario, ma
anche un ingegnere, avrebbe gonfiato i muscoli per mostrare le sue capacità inventive per
trovare i soldi per il rilancio dell'università (si pensi al patrimonio scientifico
andato perduto in questi anni, perchè i "maestri" dimissionati non l'hanno
potuto consegnare ai successori giovani, perchè non reclutati in tempo e passati al
privato, in Italia e all'estero.
Pare un Ministro pauroso di prendere il toro per le corna. Ma pauroso di cosa
? Della Confindustria ? Si è anche costretti a prendere atto che non riesce neppure
ad accelerare i decreti attuativi. Al momento della nomina c'era già in arrivo il Testo
per la formazione delle Commissioni giudicatrici, e si sta ancora aspettando.
Ma poi, ha trovato i soldi per il seguito ? Abilitazioni, ecc. ?
N. LUCIANI |
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Marco
Merafina, Il piano
straordinario di reclutamento è una soluzione alla questione dei ricercatori ?
(Convegno: CO.S.A.U. "Il futuro dell'Università pubblica italiana e
il ruolo del sindacalismo autonomo della docenza" , Torino, 17 marzo 2012 )
Il piano straordinario di reclutamento dei professori associati nasce da
un'iniziativa "in itinere" durante la discussione finale della Legge 240
avvenuta alla Camera dei Deputati nel dicembre del 2010, in risposta all'ondata di
protesta dei varie componenti universitarie contro la legge che proprio in quei giorni
aveva raggiunto il suo apice.
Fin da subito il CNRU denunciò l'assoluta insufficienza del
provvedimento che nasceva come il goffo tentativo di arginare la protesta dei ricercatori,
esclusi da ogni reale possibilità di avanzamento di carriera.
Occorre rilevare che la protesta aveva come bersaglio tutta la legge e
non solo la questione non affrontata dei ricercatori così come la denuncia del CNRU non
riguardava solo l'insufficienza finanziaria ma la logica del provvedimento stesso, che
nulla aveva del carattere di straordinarietà con cui era stato annunciato.
L'atteggiamento dell'attuale Ministro ha confermato queste
nostre perplessità, vista la volontà di depotenziare il provvedimento utilizzando le
già esigue risorse in altro modo e tradendo così lo spirito del provvedimento stesso,
trasformandolo in tutta evidenza in una colossale presa in giro che non
otterrà in alcun modo l'effetto che molti ricercatori speravano.
Il piano era già largamente insufficiente anche perché concepito
come una normale tornata concorsuale, spalmata su più anni, che avesse come obiettivo
quello di reclutare solo una piccola parte dei ricercatori e non come quello che avrebbe
dovuto essere, cioè un provvedimento realmente straordinario che restituisse ai
ricercatori la possibilità di tornare a far parte di quel corpo docente da cui erano
stati estromessi con la Legge 240.
Questa estromissione dei ricercatori a tempo indeterminato dal ruolo
della docenza è stata il colpo finale inferto a una categoria rimasta per più di
trent'anni senza uno stato giuridico e a cui una serie di leggi aveva attribuito la
possibilità di assumere facoltativamente compiti di docenza che si sono trasformati nel
tempo, e nel chiuso delle singole facoltà, in doveri ineludibili .
La necessità di recuperare i ricercatori attivi nell'ambito della
ricerca e della didattica nel ruolo docente, in un quadro di obiettivo arretramento
generale del sistema universitario, potrebbe essere intesa come una battaglia di
retroguardia.
Noi crediamo invece che arrivare a una soluzione che porti
almeno i due terzi dei ricercatori nel ruolo dei professori di seconda fascia
possa essere di giovamento per tutto il sistema, rimuovendo quel clima pesante di lotta
tra componenti universitarie all'interno degli atenei che da strisciante si sta
manifestando in modo sempre più palese.
Le obiezioni a questa operazione posso venire da due direzioni
opposte:
- gli attuali professori associati potrebbero pensare a un'eccessiva
saturazione di docenti nel ruolo di professore associato e quindi sarà necessario che una
parte consistente di professori associati abbia la possibilità diventare professore
ordinario;
- i più giovani e i precari potrebbero pensare che, in questo
modo, le possibilità di ingresso nel sistema universitario sarebbero notevolmente
diminuite, ma bisogna pensare che i ricercatori, cui verrebbe riconosciuto il merito della
loro attività, continuerebbero a fare la didattica che facevano prima, ma da professori
associati, senza togliere spazio a nessuno, ma ci sarà bisogno che le poche risorse
previste siano dirottate verso il vero reclutamento, quello dei giovani. Proprio per
queste ragioni il piano di reclutamento straordinario non ha efficacia e va sostituito con
un provvedimento che segua una logica diversa. Così per come è |
Anche una
lettera al Ministro, rimasta senza risposta
Lettera Aperta al Ministro dell'Istruzione, l'Universita' e la Ricerca
Prof. Francesco
Profumo 22 feb 2012
Oggetto: riconoscimento economico e ricostruzione di carriera
dei
ricercatori appena confermati.
Signor Ministro,
in data 9 giugno 2011 il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e per
le Politiche Sociali ha chiarito che i passaggi da ricercatore o professore associato non
confermato a confermato e da professore straordinario a ordinario devono essere intesi non
come avanzamento di carriera ma, piu' correttamente come atti di conferma del suddetto
personale nel ruolo gia' acquisito e che, non trattandosi di adeguamenti stipendiali
automatici, non trova applicazione in questo caso la sospensione degli scatti di cui
all'art. 9, comma 21, del DL 78/2010, con conseguente efficacia sia a fini economici che
giuridici.
Tutto cio' e' stato ribadito il 15 settembre 2011 dal Sottosegretario
di Stato per l'Istruzione, l'Universita' e la Ricerca e, successivamente, il 1 dicembre
2011, anche il Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'Universita' e la Ricerca del
Governo Monti ha confermato tale intendimento.
Purtroppo, nonostante quanto appena esposto, sembra che il diritto
all'adeguamento stipendiale dei ricercatori confermati, sancito e ribadito piu' volte,
venga ancora disatteso dalle amministrazioni di un numero rilevante atenei.
Le legge chiarisce che il riconoscimento giuridico ed economico
della ricostruzione delle carriere non e' soggetto al blocco del DL 78/2010. E questa non
e' un'interpretazione, ma un pronunciamento assolutamente esplicito e inequivocabile.
Perche' allora e' costantemente disattesa la sua applicazione da parte delle
amministrazioni degli atenei, con giustificazioni che suonano ridicole come la necessita'
di una legge che attivi la legge oppure con azioni parziali come il riconoscimento
giuridico della conferma ai soli fini della progressione senza il riconoscimento del
diritto all'adeguamento economico?
Alcuni atenei, ma non tutti, stanno riconoscendo l'adeguamento
stipendiale previsto per i ricercatori non confermati al compimento del primo anno di
effettivo servizio, tuttavia si continua a soprassedere al riconoscimento dei servizi
pregressi e quindi all'adeguamento economico inerente il compimento del triennio.
Noi crediamo che in un momento di crisi come quello che sta
attraversando il nostro Paese sia ancor piu' necessario e indispensabile provvedere a tale
adeguamento economico, che peraltro si riferisce a retribuzioni gia' eccessivamente basse
se confrontate con la gran parte dei Paesi europei economicamente piu' sviluppati.
Le chiediamo quindi, Signor Ministro, di operare affinche' tale
"vulnus" venga al piu' presto sanato e sia quindi ripristinato quello stato di
diritto in questo caso violato a danno di una componente universitaria giovane e tra le
meno protette.
Annalisa Monaco e Marco Merafina
Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari |
stato concepito il piano, non più del 10% dei
ricercatori vedrà riconosciuto il proprio merito, mentre la stragrande maggioranza di
essi rischierà di rimanere nel proprio ruolo e senza prospettive fino all'età della
pensione, e resteranno irrisolti tutti gli altri problemi legati al reclutamento dei
giovani.
Come se ciò non bastasse, e seguendo la solita logica delle
scorciatoie utili a qualcuno, il ministro ha emanato un provvedimento alla fine dell'anno
2011 che ha ulteriormente depotenziato il piano straordinario e, adducendo come scusa i
colpevoli ritardi nell'avvio delle procedure di abilitazione, ha proposto di utilizzare in
altro modo la prima quota di finanziamento del piano, quella del 2011. I 13 milioni,
equivalenti a 78 milioni su base annua consolidata, verranno così utilizzati per coprire
le idoneità pregresse, per il trasferimento di docenti che in molti casi sono già
professori associati e per l'assunzione di vincitori di Grant europei.
In tal modo la già esigua quota di ricercatori che avranno la possibilità di essere
promossi sarà ridotta ulteriormente.
Con tale atteggiamento, si dimostra come il ministro, favorevole
all'impianto della Legge 240 che, tra l'altro, mette definitivamente a esaurimento tutti i
ricercatori a tempo indeterminato e getta le premesse per ampliare enormemente la
percentuale di precariato universitario, sia invece sostanzialmente contrario a un piano
di reclutamento di natura straordinaria, ancorché insufficiente, e cerchi di farlo
fallire.
E c'è inoltre il rischio concreto che ulteriori ritardi nella
partenza delle procedure di abilitazione possano portare alla perdita anche della seconda
quota di finanziamenti che ammonta a 90 milioni su base annua.
L'unica via d'uscita in queste condizioni è cambiare totalmente la
logica e avviare una reale valutazione del merito sganciandola dalle difficoltà
finanziarie degli atenei di appartenenza per poter dirottare le poche risorse
verso il reclutamento dei giovani e per risolvere il problema del precariato diffuso.
La mancanza di adeguati finanziamenti del sistema universitario
con la conseguente difficoltà degli atenei a predisporre una normale programmazione del
personale in sede di bilancio, non rende infatti possibile, nemmeno a fronte del previsto
massiccio turn over di molti docenti, qualunque piano realistico che tenda a recuperare
nel ruolo docente gli attuali ricercatori di ruolo a tempo indeterminato tramite
l'organizzazione di tornate concorsuali.
Lo stesso piano straordinario, lo ribadiamo, dimostra, cifre alla
mano, la totale inadeguatezza nei confronti di un problema che sta diventando di anno in
anno di sempre più difficile soluzione.
Del resto la mancanza di norme transitorie per gli attuali ricercatori
di ruolo, tagliati fuori dallo schema di carriera universitaria disegnato dalla Legge 240,
rende nei fatti incerto il loro destino soprattutto nella prospettiva di inquadramento dei
futuri ricercatori a tempo determinato direttamente nella seconda fascia docente. E anche
questa prospettiva, auspicabile per i più giovani, non sembra di facile realizzazione,
stante la bassissima percentuale di contratti che consentano tale passaggio, segno della
totale sfiducia degli atenei nella possibilità di finanziare realmente una "tenure
track" per questa figura introdotta dalla Legge 240.
In ogni caso non possono essere risolutive misure, come il piano
straordinario - almeno per come il ministro lo sta trasformando - che eludono il problema
spingendo semplicemente gli attuali 24 mila ricercatori verso un conflitto contro nuove
figure per l'ottenimento di una posizione in quel ruolo docente che peraltro hanno già
nei fatti ampiamente coperto in questi ultimi anni.
Su questa questione, lo ripetiamo, abbiamo la convinzione che debba
essere predisposto uno specifico intervento che garantisca realisticamente alla maggior
parte dei ricercatori attuali la possibilità di un inquadramento nel ruolo dei professori
universitari, continuando a esercitare quelle funzioni che hanno permesso a tutto il
sistema di mantenere qualitativamente e quantitativamente l'attuale offerta formativa.
Tale provvedimento potrebbe anche assumere un profilo finanziario
che non incida sui bilanci degli atenei, almeno in questa fase, perché le
difficili condizioni economiche dei singoli atenei non devono costituire motivo di
impedimento a consentire ai ricercatori di essere valutati secondo i propri meriti
scientifici e didattici e quindi progredire nella carriera. Non è infatti accettabile che
le probabilità di avanzamento di carriera, invece di essere legate esclusivamente al
merito di ciascun docente, debbano essere fortemente ridotte per motivi economici.
Se così fosse, si certificherebbe un'ingiustificata immaturità
professionale della maggioranza dei ricercatori attuali, impossibilitati a progredire per
mancanza di risorse e quindi mortificati e demotivati. I risparmi ottenuti attraverso un
provvedimento a bassissimo impatto finanziario, che risolverebbe il problema dello stato
giuridico dei ricercatori pur nel mantenimento dello schema di due fasce docenti ormai
definitivamente sancito dalle Legge 240, porterebbero inoltre reali benefici alle
possibilità di inquadramento in ruolo dei più giovani senza che debbano a soffrire di
una eventuale saturazione delle posizioni da parte dei ricercatori attuali.
Un provvedimento di questo tipo, accompagnato da medesime misure a
favore dei professori associati, sarebbe doveroso, necessario e improcrastinabile, tenuto
conto che i ricercatori nella stragrande maggioranza e in quasi tutte le facoltà tengono
da anni corsi di primaria importanza, fanno parte dei requisiti minimi che giustificano
l'esistenza di un corso di laurea e forniscono competenze importanti per il curriculum di
un corso di studi.
Sarebbe inoltre iniquo continuare a considerare i ricercatori utili
per la didattica senza riconoscerne il ruolo, considerandoli docenti nella definizione dei
loro doveri e non docenti nella definizione dei loro diritti, come purtroppo sta già
accadendo a molte figure precarie di recente introduzione.
Proprio per queste ragioni pur sostenendo con forza la richiesta di maggiori finanziamenti
all'Università pubblica affinché essa possa assolvere i suoi compiti istituzionali,
riteniamo che nello stato attuale di congiuntura finanziaria le eventuali risorse debbano
essere impiegate principalmente per risanare i bilanci degli atenei, rilanciare la
politica dei servizi agli studenti, risolvere il problema del precariato e
dell'inserimento dei giovani. Avanzare in questa fase richieste di finanziamento a favore
delle progressioni di carriera dei ricercatori non crediamo sia prioritario e anzi
limiterebbe le poche risorse disponibili derivanti in misura principale dal turn over,
pregiudicando la possibilità di dare soluzione a problemi più urgenti.
La valutazione e il riconoscimento del merito dei ricercatori e
dei professori associati, infatti, può avvenire anche in assenza di risorse, con un atto
specifico che abbia le seguenti caratteristiche:
- dare una reale opportunità ad almeno due terzi degli attuali
ricercatori di essere inquadrati nella fascia dei professori associati e a una parte di
professori associati di essere inquadrati nel ruolo di professore ordinario;
- prevedere procedure diverse da quelle previste per i ricercatori a
TD secondo il principio della diversificazione delle procedure di reclutamento
(ricercatori a TD) da quelle di progressione di carriera (ricercatori e associati
attuali);
- prevedere l'attribuzione di un'abilitazione nazionale basata
su requisiti oggettivi che tengano conto del lavoro svolto e cioè l'attività
scientifica, didattica, organizzativa e l'assistenza (per le discipline mediche),
annullando così la preponderante discrezionalità delle commissioni che ha caratterizzato
i concorsi in questi ultimi anni;
- prevedere l'inquadramento obbligatorio e immediato alla fascia superiore
da parte degli atenei di appartenenza per coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione;
- essere sganciato dalle problematiche di tipo finanziario degli
atenei, secondo il principio che il merito non può essere valutato in relazione alle
risorse disponibili, ma deve essere un valore in sé: solo in questo modo si avrà la
garanzia che il numero di prese di servizio sia uguale a quello di coloro che hanno
ottenuto l'abilitazione;
- evitare di sottrarre risorse per non pregiudicare la possibilità di
finanziare l'inserimento dei giovani e dei precari;
- portare a un aumento significativo del numero dei professori
associati in modo da rimettere in moto la dinamica delle progressioni, anche nella fascia
degli ordinari, ormai da tempo bloccata per mancanza di risorse adeguate. Solo una
proposta che abbia le caratteristiche appena esposte, a nostro avviso, potrà nel breve
termine risolvere un problema che si trascina ormai da più di trent'anni.
Abbiamo ormai la consapevolezza che altre strade non
risolveranno il problema in termini complessivi o peggio, se non accolte o di fatto non
praticate perché troppo onerose, aggraveranno definitivamente le già pessime prospettive
di carriera dei docenti universitari e ridurranno drasticamente, per la mancanza di
risorse, le già esigue possibilità di inserimento dei più giovani e di quanti lavorano
in condizioni di precariato all'interno dell'Università. Marco Merafina |
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Gazzetta Ufficiale N. 12 del 16 Gennaio 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 222
Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale
per l'accesso
al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Art. 1 -
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni;
d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1,
della legge;
e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i
settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di
cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
f) per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b),
determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n.
18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;
g) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f),
della legge;
h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
i) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
l) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della
ricerca;
m) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le
procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica
che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori universitari.
Art. 3 - Abilitazione scientifica nazionale
1. Le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del
competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e
distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 e' adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonche' sui siti
del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane. Il decreto
stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione. Le domande sono presentate nel termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione e' di quattro anni dal suo
conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di
abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della
medesima fascia ovvero della fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco,
sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui
all'articolo 7, comma 6. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali
sono le pubblicazioni soggette a copyright. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di
ciascun candidato e' pubblicato nel sito del Ministero, dell'Unione europea e
dell'Universita' sede della procedura di abilitazione. La consultazione delle
pubblicazioni soggette a copyright, da parte dei commissari e degli esperti revisori di
cui all'articolo 8, comma 3, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela
dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.
Art. 4 - Criteri di valutazione
1. Il Ministro, con proprio decreto,
sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per
funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificita' delle aree, ai fini
della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto puo'
essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare
ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area
disciplinare. In ogni caso tale numero non puo' essere inferiore a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e
parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o
l'adeguamento degli stessi e' disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei
risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma
5, della legge.
Art. 5 - Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione si svolgono presso le universita' individuate, mediante sorteggio
effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi
strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie
risorse finanziarie. La lista e' formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e
aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura e' indicata nel
decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente Direttore generale del Ministero,
puo', su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della
procedura, disporre modifiche sull'assegnazione della procedura alla sede.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto
di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne
assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le
forme di pubblicita' previste dal presente regolamento, relative alle fasi della procedura
successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico
dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali
oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.
Art. 6 - Commissione nazionale per l'abilitazione
alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia
1. Per l'espletamento delle procedure di
cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore
generale del Ministero, nel mese di maggio, e' avviato il procedimento preordinato alla
formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per
ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita
lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del
settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi.
Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della
lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed
indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al
comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva
valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la
documentazione concernente la complessiva attivita' scientifica svolta, con particolare
riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i
professori ordinari di universita' italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione
scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il
quale e' stata presentata domanda.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR
per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste
a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di
ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a otto,
si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante
sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, non
hanno manifestato l'indisponibilita' a fare parte di commissioni relative a settori
concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo
precedente non consente comunque di raggiungere il numero di otto unita' occorrente per la
formazione della lista, la stessa e' integrata fino a raggiungere il predetto numero
mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se
necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al
sorteggio quando il numero delle unita' disponibili e' pari o inferiore a quello
occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del
secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti
commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica
accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' quindi effettuato
nell'ambito della lista cosi' integrata.
7. Il quinto commissario e' individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita
lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello
pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso universita'
di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto
delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura, altresi', la
coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai commissari in servizio all'estero
individuati ai sensi del presente comma e' corrisposto un compenso determinato con decreto
di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il cui onere e' ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna
commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.
8. E' fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte piu' di un commissario in
servizio presso la medesima universita'. I commissari non possono fare parte
contemporaneamente di piu' di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del
mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore
concorsuale.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per
quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun
settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono
almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del
Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco
dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui
ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere
parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono
essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di
accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del competente Direttore
generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.
Art. 7 - Operazioni di sorteggio
1. Formata la lista secondo le modalita'
di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per
l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della
lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di
omonimia l'ordine di priorita' e' definito mediante apposito sorteggio.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si
procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari,
ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori
ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari e'
inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio
tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori
scientifico-disciplinari di cui al primo periodo e' superiore a quattro, si procede al
sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al
sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti cosi' sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della
lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o piu'
commissioni devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione per
via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato
esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza
e' individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario
nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo
sorteggio secondo le modalita' di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti
della commissione compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono
espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un
Comitato tecnico composto da non piu' di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed e'
nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3,
comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 8 - Lavori delle commissioni
1. Ciascuna commissione, insediatasi
presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri
componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce,
altresi', le modalita' organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione,
distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due
giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il
quale ne assicura la pubblicita' sul sito dell'universita' per almeno sette giorni prima
della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La
successiva riunione della commissione puo' tenersi solo a partire dall'ottavo giorno
successivo alla pubblicazione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica
alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
nonche' alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per
garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti
e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della facolta' di acquisire
pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma
3, lettera i), della legge. La facolta' e' esercitata su proposta di uno o piu'
commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 e' adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Se i lavori non sono conclusi nel
termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un
termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche
tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle
disponibilita' di bilancio degli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi
restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a
tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima
riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti
dalla commissione sostituita. Ai membri della Commissione non sono corrisposti compensi,
emolumenti ed indennita'.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione
alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole
riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali
espressioni di dissenso da essi, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti
costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione
dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite
procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, e i
pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria
diversa dall'italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi dal
commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo
di 120 giorni.
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, le procedure
per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate,
rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, non e'
richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6,
comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno
2012, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi
ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno
specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne
risulti privo, e' integralmente composta, secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e
7 per l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di
assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi
di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori
scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno
trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori
scientifico-disciplinari e' inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero
occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il
numero dei settori scientifico-disciplinari e' superiore a cinque, si procede al sorteggio
di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di
cinque commissari nell'ambito dei componenti cosi' sorteggiati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il
comma 5 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
ATENEO DI BOLOGNA: NIENTE
CONCORSO PER CHIAMATA ABILITATI
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MariaStella Gelmini
ex-ministro università
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In applicazione legge
Gelmini 240/2010
REGOLAMENTO DI BOLOGNA PER LE CHIAMATE, DENTRO LA LISTA DEGLI ABILITATI,
A LISTA APERTA
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Ivano Dionigi
rettore unibo
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NOTA. Come ben risulta dai mass media,
la riforma Gelmini è stata motivata da tre criteri "dichiarati":
1) sottoporre a "valutazione" le Università e i Docenti ;
2) porre fine a "concorsopoli" e soprattutto a "parentoli", dati gli
scandali, finiti sulla stampa;
3) porre fine alla "dilapidazione (parola usata al Senato della Repubblica) del
danaro pubblico" da parte dei professori (inventati posti non necessari,
proliferazione delle lauree e delle sedi universitarie).
In questo servizio, dedicato al punto 2), si mette in evidenza, con
prova documentale, che il problema di concorsopoli è stato risolto abolendo i concorsi,
per cui gli accennati fenomeni "devianti" all'origine della riforma, saranno
senza alcun limite. E risulta che la grande cagnara della ministra è stato solo un
pretesto per abolire i concorsi, anzichè sanarli (pur se qualcosa ha fatto ...).
E' noto, infatti, che, per la selezione dei concorrenti a coprire
i posti, la legge ha suddiviso il procedimento in due fasi:
- per la prima, ha istituito l'esame di abilitazione scientifica nazionale, a
lista aperta, da parte di Commissioni scelte con sorteggio, tra i proff.
Ordinari con determinati requisiti qualitativi.
Questo è stato un passo fondamentale per la civiltà delle selezioni (non
"costringere" le Commissioni a inventare "patenti di cretineria" ai
candidati alla copertura dei posti, per motivarne l'esclusione e darli invece ai propri
allievi e parenti;
- per la seconda, ha istituito la "chiamata" dei candidati in possesso di
abilitazione, da parte delle Università, sulla base di un Regolamento da loro deliberato
liberamente.
Nelle scorse settimane, questo rilievo l'ho letto anche su il
sole-24 ore, vale dire la chiamata non cambia gran che, rispetto a quella tradizionale. Di
concorso rimane solo il fatto che ci potranno essere piu' domande.
Nel caso di Bologna il Regolamento prevede, secondo la
legge, la decisione di assunzione sia presa dal CdA - Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Dipartimento.
Il nodo sta nella formazione della Commissione. Il Regolamento dice
semplicemente: "La Commissione è nominata dal rettore, su proposta del
Dipartimento". Non e' prevista una commissione ne' designata ne'
sorteggiata, ne' alcun requisito qualitativo specifico per essere commissario. La proposta
del Dipartimento avviene con votazione interna. |
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TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO
Consiglio di Amministrazione 07.06.2011 Pratica 7/1 Allegato n. 1 Pagg. 6 - Integrante
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA
Art. 1 Ambito di operatività.
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei
ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum, la procedura di chiamata dei
professori di prima e seconda fascia.
Per il seguito,
clicca su:
Regolamento
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