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***
RUBRICA Speciale - 2010

Quali strategie per il futuro dell'Ateneo

Diotallevi.jpeg.jpg (2626 byte)
P.Paolo Diotallevi


Idee dalla Facoltà di Ingegneria
per la riforma didattica

Due lettere del Preside (2008 e 2009),
da noi ripescate dal cassetto

dionigi-ivano1.jpg (3443 byte)
Ivano Dionigi

Nello scorso anno il nuovo Preside, alle prese con difficoltà a coprire gli insegnamenti, ha lanciato nuove idee, con due rispettive lettere, alla Facoltà. Esse, tuttavia, sono rimaste soffocate perchè in rotta di collisione con l'indirizzo del rettore CALZOLARI, allora in carica, e del suo braccio destro ProRettore MASETTI, già Preside a Ingegneria.
  Considerato che il nuovo Rettore DIONIGI ha annunciato che, in Ateneo, i suoi ProRettori stanno lavorando alla riforma, ci è sembrato utile ripescare dal cassetto le due lettere.
  Facciamo precedere alcuni dati dell'Ateneo, da cui partire per nuove idee. Si nota un numero abnorme di insegnamenti, in rapporto al numero delle lauree, a loro volta già eccessivo.
  Anche il numero dei professori a contratto e di professori esterni appare abnorme rispetto al numero dei professori di ruolo (ordinari, associati, ricercatori), con evidenti dubbi sulla garanzia della qualità degli insegnamenti.

Università di Bologna - Dati statistici complessivi

anno 2000 2001 2002 2006 2008 2009
Numero
Insegnamenti

14.124

23.651

30.875

25.946

23.970

17.867
Corsi di laurea

-

- - - 79 78
Corsi di laurea - - - - 75 85
Professori di ruolo (Ord. - Ass. - Ric.) - - -
3.278
-
3.102
Professori a contratto - - -
2.525
-
6.055
Docenti esterni - - - 933 - 893

                            La prima lettera
                                     (ottobre 2008)

  Nota. Nella prima lettera, l'idea portante è "ridurre il numero delle lauree al numero delle classi di laurea" previste per l'ingegneria" e "al loro interno, fare spazio adeguato singoli indirizzi" .

"1.- 
Il nostro compito. L''Università italiana, unitamente a tante altre istituzioni nazionali, sta vivendo un momento di grave incertezza derivante sia da situazioni contingenti, quale ad esempio le difficoltà economiche, sia dall'emergere di carenze strutturali e funzionali. Il nostro compito deve essere quello di osservare e valutare in maniera critica ed attenta i diversi aspetti che hanno condotto l'Università a questo livello di criticità, non potendo e non dovendo noi, operando dall'interno, ritenere che tutte le responsabilità ricadano esclusivamente su altri lasciandoci come puri osservatori e soggetti passivi di una realtà non da noi voluta e realizzata.
   Preso atto di oggettive inefficienze e di reali mal funzionamenti, quali ad esempio la proliferazione dei corsi di studio, del numero degli insegnamenti, della molteplicità delle sedi e della loro diffusione territoriale - spesso non supportata né da caratteri storici, né da adeguate attrezzature didattiche - è nostra responsabilità proporre e sostenere vie alternative di più largo e incisivo respiro. Si aggiungano i ventilati tagli alle risorse sia in termini finanziari, sia in termini di risorse umane dei quali anche a breve termine si risentiranno i nefasti effetti sul sistema formativo universitario, sulla conseguente qualità della ricerca e quindi sulla diffusione della conoscenza.
  A fronte di queste prospettive dobbiamo agire, per quanto ci compete come docenti universitari, e, nel nostro ambito, all'interno della Facoltà per assicurare ai giovani e a coloro che si affacceranno in un prossimo futuro agli studi universitari un percorso formativo effettivamente calibrato sulle loro esigenze e sulle reali necessità della società che vedrà fra qualche anno questi studenti inseriti nel mondo lavorativo e professionale sulla base della formazione che noi abbiamo il compito e il dovere di preparare ed offrire loro.

2.- Dal DM 270, uno stimolo a sperimentare nuovi percorsi. Le recenti modificazioni del percorso degli studi universitari hanno rappresentato un momento di riorganizzazione del quadro formativo del quale forse non siamo stati buoni interpreti, non cogliendo tutte le implicite modifiche e gli espliciti suggerimenti che venivano formulati, rinchiudendoci in un più semplice attaccamento alle preesistenti situazioni, piuttosto che provare a sperimentare nuovi e più efficienti percorsi.
   La prima trasformazione attuata con il DM 509/99 ha portato all'interno dell'Università il percorso denominato "3+2" spezzando, in due successivi momenti, una formazione che sempre più si è rivelata, in tanti ambiti, non completa ed insufficiente se arrestata al primo passo. Non a caso si è potuto riscontrare che la maggior parte degli studenti che hanno intrapreso il percorso universitario dell'ingegneria non si sono arrestati al primo livello di laurea (laurea triennale secondo il DM 509/99), ma hanno proseguito nel potenziamento e nel completamento della loro formazione nel successivo passo della laurea specialistica.
  La successiva normativa varata con il DM 270/2004 ha avuto fra i suoi obiettivi, ricompattando fra loro insegnamenti che erano stati eccessivamente frammentati, quello di ridurre il numero degli insegnamenti stessi e degli esami per ogni studente, garantendo così una maggiore unitarietà nella trasmissione del sapere. Nella stessa norma si legge un altro obiettivo: quello di dare alla formazione universitaria una struttura tale che, partendo da una ampia base comune, viene orientata, nei livelli superiori della formazione, verso attività e competenze sempre più specifiche e finalizzate, come peraltro appare naturale se per un momento riflettiamo sulle modalità di apprendimento nell'approfondire le conoscenze. Forse questo aspetto è stato, anche recentemente, trascurato.
  Si aggiunga inoltre la prospettiva reale di una riduzione, non compensata in termini di docenti, delle risorse umane verso la quale ci si sta inevitabilmente muovendo e l'opportuna individuazione di requisiti formali e sostanziali per poter svolgere con qualità e competenza l'esercizio dell'insegnamento.

3.-  I "requisiti minimi" non vanno osservati solo sotto l'aspetto numerico. I requisiti minimi richiesti dal DM 270/2004, esaminati sotto il puro aspetto numerico, richiedono per ogni corso di studio la disponibilità media di circa l'80% degli insegnamenti coperti da docenti di ruolo, ovvero studiosi cha abbiano di fatto dimostrato, mediante i concorsi tramite i quali sono stati vagliati, di essere non solo capaci ma anche più che capaci nella ricerca, premessa indispensabile per una buona scuola di formazione culturale e professionale. Dunque occorre sfruttare al massimo queste capacità per dare agli studenti il meglio nella formazione.
  Ad oggi la Facoltà di Ingegneria ha formulato un proprio piano formativo, peraltro ancora in fase di completa definizione secondo le direttive vigenti contenute nel DM 270/2004, che comprende undici lauree (di primo livello) appartenenti a quattro diverse classi, 11 lauree specialistiche (in corso di definitiva trasformazione in lauree magistrali per le quali già sono stati approvati dalla Facoltà gli ordinamenti), due lauree magistrali (di cui una a titolo congiunto con altre sedi europee) ed altre sei iniziative (di cui una di primo livello) delle quali alcune hanno il principale obiettivo della internazionalizzazione. Completano il quadro una laurea a ciclo unico (di cinque anni) per la quale è dato il riconoscimento della comunità europea.
   Il quadro è ampio, molto articolato perché articolate e plurime sono le competenze che afferiscono all'area ingegneristica, e comunque l'insieme rientra ampiamente oggi negli steccati posti dai requisiti minimi formali.
  Con questo assetto si rischia tuttavia di fornire agli studenti un quadro disarticolato della proposta formativa, non completamente chiaro e comunque tale da congelare ogni ulteriore ipotesi di progettazione futura nei percorsi finalizzati, andando verso la saturazione dei requisiti minimi sia per eccedenza nella frammentazione dell'offerta, sia per le sofferenze future in termini di docenti in previsione dei futuri pensionamenti.

4.- Per il riordino basato su un limitato numero di lauree. Ribadendo la necessità di un riordino, la cui definizione è fortemente stimolata e suggerita dalle future riduzioni delle risorse, in ottemperanza al criterio formativo di partire da basi comuni sempre più allargate per dirigersi, nei livelli superiori di laurea, verso indirizzate finalizzazioni della formazione, seguendo altresì l'implicito suggerimento delle vigenti disposizioni in termini di classe, si ritiene necessario sottoporre all'attenzione della Facoltà un assetto formativo basato su un limitato numero di lauree alle quali potrà essere collegata, in cascata, una più puntuale offerta formativa nelle lauree magistrali.
  L'ipotesi sulla quale si invita la Facoltà a discutere e riflettere è quella di ridurre il numero delle lauree ad esempio al numero delle classi previste per l'ingegneria (L7, L8, L9 e L23) all'interno delle quali potranno poi trovare spazio adeguato singoli indirizzi.
  Con questo criterio si dovrebbero raggruppare fra loro i corsi di studio afferenti alla classe dell'ingegneria industriale (L9), alla classe dell'ingegneria civile e ambientale (L7), alla classe dell'ingegneria dell'informazione (L8) e alla classe delle scienze e tecniche dell'edilizia (L23).
  Si possono così ottenere numerosi vantaggi sia dal punto di vista culturale - certamente l'aspetto primario - sia dal punto di vista dell'organizzazione degli studi e dei servizi della Facoltà.
    L'unitarietà culturale, sancita dal raggruppamento dei corsi di studi in classi, può trovare la sua migliore manifestazione nell'individuazione di materie di base comuni alla classe con qualità e quantità formative identiche per i diversi indirizzi appartenenti al corso afferenti a quella classe.

                         La seconda lettera
                                      (aprile 2009)

 Nota. Nella seconda lettera l'idea portante è che più che la vera riforma, più che alla riduzione del numero delle lauree, deve puntare alla riduzione del numero degli insegnamenti, mediante: a) l'accorpamento degli insegnamenti; b) discipline comuni, al primo anno.

 " 1.- L'attuazione della riforma universitaria secondo il D.M. 270 costituisce un momento ed una occasione di rilevante importanza al fine di programmare un riordino dell'intera offerta didattica, dei corsi di studio, dei piani didattici e degli insegnamenti.
   L'attuale prospettiva della didattica non è certamente favorevole per la Facoltà di Ingegneria in ragione della rilevante riduzione del corpo docente che si andrà a verificare nei prossimi anni, sia per la naturale riduzione della disponibilità di docenti a seguito del loro pensionamento, sia per la eliminazione, da parte del Senato Accademico, dei due anni di fuori ruolo per coloro che, dal 2009, raggiungeranno i limiti di età previsti.
  Il quadro della numerosità del corpo docente nei prossimi tre anni vedrà una riduzione di più di quaranta unità, mentre nulla di certo è possibile dire sulla effettiva presa di servizio per i vincitori di concorso che attualmente sono banditi. In questa prospettiva di medio termine la Facoltà di Ingegneria non può rimanere indifferente alla possibile situazione di difficoltà che a breve si andrà ad evidenziare per la copertura degli insegnamenti.
  D'altra parte non è possibile pensare di supplire a questa prospettiva di riduzione del numero di docenti incardinati nella Facoltà con contratti a persone provenienti dal mondo esterno, sia esso professionale o industriale: anche i fondi per la didattica sono in via di riduzione.
   L'uscita dal circuito della docenza produce inoltre anche un grave pregiudizio sulla qualità della didattica. Sono infatti i professori che da lungo tempo si sono occupati di didattica, oltre che di ricerca, a dover lasciare scoperti gli insegnamenti.
   Si andrà a perdere il contributo importante di persone di riferimento per la didattica e per la valenza scientifica e umana, privando così gli studenti del contatto con uomini e docenti eccellenti.

   2.- Oltre a queste considerazioni che fanno prevalentemente riferimento a dati qualitativi e ad una sostenibilità dell'offerta didattica, ritengo doveroso rimarcare che attualmente, senza considerare le nuove iniziative di cui si dirà in seguito, la Facoltà di Ingegneria vede oggi attivi n. 11 corsi di Laurea e n. 13 corsi di Laurea Magistrale (o Laurea Specialistica) di cui uno a ciclo unico di cinque anni.
   Contemporaneamente sono previsti in Facoltà circa 850 insegnamenti (ottocentocinquanta). Sono dunque attivi 62 anni di corso ed, ipotizzando anche che siano tutti diversi fra loro, la Facoltà raggiunge l'offerta di un numero medio di insegnamenti pari a circa 14 insegnamenti per anno di corso.
   Se valutiamo il numero degli esami previsti (e consideriamo questi come insegnamenti) e conteggiamo 20 esami per le lauree triennali, 12 esami per le lauree specialistiche o magistrali e 29 esami per la laurea a ciclo unico,  otteniamo che il numero medio di esami per anno è pari a 6,34.
  Dunque in Facoltà, anche ammettendo che per ogni corso di studio gli esami siano indipendenti l'uno dall'altro, abbiamo una offerta didattica che vale circa 2,2 volte quella strettamente necessaria; questo rapporto tende poi ad aumentare notevolmente se si considera che molti esami riguardano insegnamenti comuni a più corsi di studio.
   Questi numeri ovviamente non vogliono essere esaustivi del problema e non lo descrivono neanche completamente, tuttavia rappresentano un primo quadro, seppure approssimato e grezzo, in grado di darci gli ordini di grandezza, così importanti per noi ingegneri, utili per renderci conto della offerta didattica estremamente ampia che è proposta dalla Facoltà.
    Sorge anche il dubbio che gli studenti possano riuscire ad orientarsi facilmente in questo quadro di così ampia numerosità di insegnamenti: questa maggiore offerta conoscitiva forse può essere interpretata anche come fonte di confusione e di difficoltà nell'orientamento; una "Babele didattica" (espressione forse esagerata) sulla quale credo dobbiamo prontamente riflettere e prendere qualche iniziativa di razionalizzazione.

3.- D'altra parte
, come ben noto, la Facoltà ha deliberato un riordino dei corsi di studio sia per le lauree, sia per le lauree magistrali proponendo una offerta più ampia, dettata da esigenze di migliore caratterizzazione della offerta formativa, in linea con le nuove tendenze della società e del mercato del lavoro, e nell'intento di formare studenti sempre più preparati, competenti e competitivi per la società nella quale, al termine dei loro studi, andranno ad operare.
  La nuova offerta è stata ragionata e dettata dal desiderio di essere in linea con le necessità del mercato del lavoro, intendendo formare ingegneri dei quali la richiesta del mercato è assodata. I numeri precedentemente esposti sono dunque destinati ad accrescersi esaltandosi anche gli aspetti negativi.

  4.- A fronte dunque dell'attuale costante riduzione delle risorse sia umane, sia di mezzi strumentali, a fronte della forse pletorica offerta di insegnamenti e del desiderio di sostenere nuove iniziative culturalmente valide ritengo che la Facoltà, ed i corsi di studio che ad essa afferiscono, debbano rivedere l'intera organizzazione della didattica ed i piani didattici dei singoli corsi con questi obiettivi principali:
- rivisitazione degli insegnamenti previsti nel piano didattico con la riduzione del numero degli insegnamenti a scelta degli studenti;
- rivisitazione del numero dei curricula inseriti all'interno dei corsi di studio delle lauree e delle lauree magistrali al fine di ridurre il numero degli insegnamenti;
- valutazione dell'ipotesi di accorpamento di corsi di studio appartenenti alla stessa classe;
- riorganizzazione dei corsi di base comuni a tutti i corsi di studio al fine di rendere l'offerta formativa più organica, trasversale a più corsi e comunque omogenea nell'ambito della stessa classe (con questa azione si aiutano anche gli studenti a meglio orientarsi nel primo anno di studio senza il rischio di perdere tempo in corsi ed esami che potrebbero rimanere a loro debito nel caso di cambio di corso di studio);
- considerazione della mutuazione di insegnamenti da altri corsi di studio al fine di ridurre, come necessario, il numero degli insegnamenti.
  Ritengo sia estremamente importante che la Facoltà prospetti l'insieme di queste modifiche in tempi brevi sia per la necessità che ci investe già dal novembre 2009, sia per poter dare evidenza in Ateneo di un atteggiamento "virtuoso" ed anticipatore di ciò che, con altri mezzi meno gradevoli e meno meditati, inevitabilmente l'Ateneo ci costringerà ad attuare.

   5.- Mi rivolgo pertanto a Voi, Presidenti dei Consigli di Corso di studio ed alla Commissione per la Didattica della Facoltà, per sollecitarvi a questa riflessione e chiedervi proposte per l'attuazione di questi obiettivi, prima che altri ce lo impongano o le necessità della Facoltà lo richieda in modo drastico. La valutazione che si può e si deve fare non è solo di tipo numerico, con riferimento ad esempio all'evidenziare i circa 850 (ottocentocinquanta) insegnamenti presenti in Facoltà; non è solo il numero che conta (che peraltro sembra già grande), ma la qualità e l'efficienza della didattica.
   Con particolare riferimento alle lauree ritengo che la formazione non possa essere scomposta in un numero elevato di "mille rivoli" che forse non confluiscono in un unico fiume di sapere.
   Attendo entro breve tempo proposte dirette secondo quanto sopra esposto; preannuncio che comunque dopo il periodo di sospensione della didattica per il periodo della Pasqua, sarà mia cura convocare riunioni nelle quali dovrà essere data risposta a questi importanti temi. L'obiettivo è quello di rendere più forte, efficace ed efficiente l'offerta didattica che sempre è stata qualitativamente sostenuta e qualificata: da quei modelli non vorremmo allontanarci per le attuali contingenze.
   Certo della Vostra piena collaborazione porgo un cordiale saluto.    Il Preside prof. ing. Pier Paolo Diotallevi

(Continua: prima lettera) La differenziazione nella formazione può avvenire comunque secondo gli indirizzi aventi specifiche e caratterizzanti denominazioni atte ad individuare l'ambito di competenza cui il corso prevalentemente si rivolge.
5.- Per una formazione di base solida e comune a tutti i laureati di Ingegneria. E' altresì da considerare il fatto che chi si fregerà in futuro del titolo di "Ingegnere" avrà una formazione di base solida e in gran parte comune a tutti i laureati dello stesso ambito, contribuendo a creare un'identità comune nei laureati. Gli studenti potranno avere di fronte gli stessi percorsi, oggi frazionati in tanti corsi di studio, consapevoli cha la loro laurea sarà in grado di conferire loro tutte quelle competenze e conoscenze necessarie e fondamentali per entrare nel mondo del lavoro (senza particolari specificità non previste a questo livello di laurea e non sufficientemente credibili per questo livello di laurea) o proseguire, sicuri della propria formazione, in una laurea magistrale che li orienterà maggiormente negli ambiti disciplinari preferiti.
   L'accorpamento dei corsi diverrebbe così stabile e non soggetto alle fluttuazioni annuali conseguenti alla numerosità degli iscritti agli attuali corsi di studio così fortemente frammentati.
   La Facoltà potrà meglio organizzare le proprie risorse sia in termini di docenti e ricercatori, sia in termini di spazi e risorse economiche per rendere più agevole il percorso agli studenti. Questi accorpamenti, per i quali si sta avviando una simulazione, potranno forse comportare la necessità di sdoppiamento e anche di triplicazione di alcuni insegnamenti, ma hanno comunque l'innegabile vantaggio di liberare risorse che potranno essere utilmente e proficuamente riversate sulle lauree magistrali, ovvero sulla totalità degli studenti.

6.- In ritardo riorganizzativo, ma possiamo recuperare. L'ipotesi di riorganizzazione degli studi qui proposta doveva forse essere presa in considerazione fin da quando si è messo mano al riordino della formazione secondo il DM 270; non possiamo però rinunciare a priori a valutare questa possibilità e a questa opzione che ora ci viene offerta solo perché, non colta in precedenza, la Facoltà ha intrapreso una via diversa.
  Dobbiamo imporci una riflessione adeguata in questo senso. Qualora si intendesse conservare lo stato attuale della formazione dovremmo dimostrare che l'ipotesi qui suggerita e proposta è peggiorativa della situazione attuale. Dovremmo dimostrare che il contenuto formativo di questa proposta - proposta che la Facoltà ritengo abbia il dovere di formulare, elaborare, discutere ed eventualmente fare propria - non può essere attuato o risulta peggiorativo rispetto all'attuale situazione. Dovremmo dimostrare che i percorsi formativi sarebbero migliori se si continuasse a procedere "in linea retta" fra lauree e lauree magistrali. Dovremmo dimostrare che è meglio limitare la formazione data dalle lauree magistrali a favore delle lauree di primo livello. Dovremmo dimostrare che la nostra visione della formazione che siamo in grado presentare ai nostri studenti, rimanendo limitata agli attuali assetti e priva di possibili sviluppi futuri, sia formulata nell'interesse degli studi e degli studenti e non di singoli docenti o di gruppi desiderosi soltanto di affermare il proprio ambito.

7.- Conclusioni. Pertanto propongo alla Facoltà una discussione su questi argomenti nelle opportune sedi quali i Consigli di Corso di studio, la Commissione per la didattica e il Consiglio di Facoltà, ben consapevole che i tempi di attuazione di un tale cambiamento non potranno essere immediati; ma sarebbe già un buon successo iniziare una attenta e approfondita discussione considerando che ai sensi del DM 270 abbiamo ancora qualche anno per raggiungere una formulazione definitiva dell'assetto egli studi.
Sono certo della Vostra piena collaborazione nell'interesse degli studenti, della Facoltà e della formazione.                                                                                                                            Il Preside prof. ing. Pier Paolo Diotallevi

 


Dal "vecchio" (ma ancora giovane)  al "nuovo" Direttore amministrativo

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Fabro Ines
già Direttore Amm.vo



Ringraziamento  alla Dr.ssa Ines FABBRO

Anche Lettera aperta del prof. G. Barbiroli alla Dr.ssa Ines Fabbro
e
Considerazioni del prof. G. Porzi sul passaggio al nuovo Direttore

    Per parte del nostro Foglio desideriamo ringraziare la Dr.ssa Ines Fabbro per il servizio (tutta un vita) reso, in piena dedizione, all'Alma Mater e a tutti noi: docenti, tecnici, amministrativi.
    Pur avendo criticato la gestione della Dr.ssa Fabbro, questo ringraziamento non è solo un atto dovuto. Siamo stati sempre consapevoli che la Dottoressa ha dovuto affrontare (non avendo più a monte un Governo centrale che paga a pié di lista) problemi difficili, anche impari perchè non sorretta da chi, invece, di parte docente, ha svolto in modo inadeguato il suo compito, forse perchè non all'altezza del proprio ruolo, o forse perchè non sorretto da buona salute (anzi in pessima salute, e a lungo).
   Ben altra gratificazione la Dottoressa aveva avuto nel periodo in cui aveva svolto quel compito, sotto la guida di un "fuori classe", nome con cui Lei stessa chiamò Fabio Roversi Monaco, in chiusura del mandato rettorale a Santa Lucia il 31 ottobre 2001, e di cui aveva dichiarato voler "requisire" la toga, per conservarla nelle mura del Rettorato.
    Ma ormai il tempo è passato, ed è stato opportuno dare un taglio a tutto, e ricominciare da capo con persone nuove.
   Poi la storia renderà giustizia a tutti, nel bene e nel male.
   E, c'è, poi, che "chi lascia eredità di affetti, avrà gioia successivamente" (parole di U. Foscolo, qui tradotte in positivo).       Se questo avverrà, lo potrà verificare Lei, per prima.    Nino Luciani
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Giancarlo Barbiroli*, Lettera alla Dr..ssa Ines Fabbro
Lettera aperta, inviata anche a tutti i Docenti

* Ordinario di merceologia, Già Preside della Facoltà di Economia, Univ. di Bologna

   Pregiatissima e Gentilissima Dottoressa Fabbro,
   il suo messaggio di saluto del 30 Settembre mi dà lo spunto per alcune considerazioni sull'azione che ciascuno svolge in una Università importante (o che dovrebbe esserlo) come la nostra, e quindi sui criteri di gestione.
   Sono sempre più convinto che, operando in un contesto così complesso e articolato (ma pubblico, non dobbiamo dimenticarlo), se le decisioni e le scelte non sono prese su basi razionali e oggettive, i risultati ottenuti non potranno che essere, o non, corrispondenti agli sforzi (e alle spese), oppure addirittura opposti a quelli che si dovrebbero ottenere per conseguire gli obiettivi propri (qualificazione e potenziamento della ricerca e della didattica).
   Non sto affermando niente di diverso da quanto ho proposto alla fine di marzo: è indispensabile "rifondare "l'Università su criteri razionali, verificabili e verificati, come quelli che conducono l'azione degli Atenei Europei ed extra Europei.
   Purtroppo il confronto mi dà e mi darà sempre più ragione, perchè noi siamo lontani anni luce da questa loro condizione rigorosa. Nei numerosi incontri avuti in Aprile e Maggio (durante il dibattito per le elezioni del nuovo rettore - N.D.R.) ho purtroppo riscontrato che tante realtà sono " a metà del guado", creando forti tensioni e preoccupazioni.
  Chi opera al loro interno considera che ciò dipenda dal fatto che le scelte non siano state effettuate con razionalità, quasi con una "navigazione a vista". E da queste condizioni difficili non si sa come uscire, creando ulteriori tensioni e preoccupazioni. Anche gli squilibri di risorse tra aree diverse, e tra aree scientifiche e attività di supporto creano irritazione e preoccupazione.
   Questa nostra realtà è ben nota negli Atenei internazionali rinomati che contano, e viene considerata "un grande gap istituzionale", tanto che, anzichè noi essere "fuori classifica" come Ateneo più vecchio del mondo e per le tante eccellenze scientifiche (c'è stato anche, il 9° Centenario di mezzo, e non è stato poco!!), veniamo collocati verso il 180° posto.
   Altre spiegazioni diverse ? Verrò considerato pessimista, ma, al di là degli opportunismi o delle ipocrisie, da anni a Bologna e dintorni è diffusa questa convinzione.
   Lei potrà obiettare: ma questa esigenza di rifondare l'Università su basi razionali non ha avuto successo numerico nelle elezioni rettorali, in maggio scorso.
   Lei sa la ragione: "le culture prevalenti" conducono in altre direzioni, però con un chiaro trend in discesa.
   Pazienza, così è se vi pare !
   Chissà che in un "rigurgito tardivo di autocoscienza e responsabilità" non mi si darà ragione, anche se per manifestarlo occorre un totale e diffuso "anticonformismo", che non vedo da tempo, nè all'orizzonte.
Con tanti auguri per le sue attività future.G. Barbiroli



Gianno Porzi*, Il Dottor Colpani, nuovo Direttore Amministrativo


*
Membro del CdA

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Gianni Porzi

   Forse è opportuno spendere qualche parola sulla complicata vicenda della nomina del nuovo Direttore Amministrativo del nostro Ateneo.
   Nella seduta del CdA del 10 novembre 2009 il Dr. Colpani, proposto dal MR, è stato nominato D.A.

   La delibera è stata assunta all’unanimità non solo sulla base del curriculum del Dr. Colpani, ma anche come atto di fiducia nei confronti del MR che in questo ultimo periodo si è fortemente impegnato nella ricerca di una persona competente e dinamica all’altezza dell’incarico importante, quanto gravoso, che dovrà ricoprire a partire dall’1/1/20010.
   Al Dr. Colpani, che mi auguro farà il massimo per ridare al nostro Ateneo quel prestigio che merita, vanno i più sinceri auguri di buon lavoro
   Si conclude così un lungo e travagliato iter iniziato più di un anno fa quando cioè il CdA decise, su proposta del Rettore (nonché del Direttore Amministrativo), una procedura di selezione, per individuare il nuovo D.A., assurda quanto inutile, tant’è che si concluse con un nulla di fatto.
   Ritengo valga la pena ricordare alcuni passaggi importanti di tale vicenda. Più di un anno fa il CdA autorizzò il Rettore ad emanare il bando per l’incarico di D.A., precisandone il profilo.

    Nella seduta del CdA del 17/3/2009 il Rettore, senza peraltro aver preventivamente informato i Consiglieri affinché potessero prendere una decisione consapevole e in piena coscienza (motivo per il quale il sottoscritto rifiutò di partecipare alla deliberazione abbandonando la seduta), propose, e il CdA approvò a maggioranza, la composizione della Commissione di esperti (da lui stesso presieduta) che avrebbe dovuto valutare i candidati.
    Inoltre veniva precisato che, al termine dell’iter istruttorio della Commissione, il nominativo da sottoporre all’approvazione del CdA sarebbe stato proposto dal Rettore in carica dopo aver "consultato" il Rettore neo eletto.
   Poiché il significato di "consultare" è quello di "sollecitare un consiglio, un parere", che non è quindi vincolante, il Rettore in carica aveva solo l’obbligo di sentire il "parere del Rettore neo eletto"; un parere non ritengo costituisca un vincolo, come invece si è tentato di farlo apparire.
   Al bando risposero ben 47 candidati che la Commissione valutò attraverso colloqui riservati solo a coloro che avevano superato una prima selezione basata sull’esame dei curricula.

   A conclusione della selezione operata dalla Commissione, il CdA era, ovviamente, in attesa di conoscere sia la rosa di candidati (quattro) ritenuti dalla Commissione idonei a ricoprire l’incarico di D.A., sia il nominativo del candidato proposto dal Rettore in carica, "sentito il parere" del Rettore neo eletto.
   In modo del tutto inaspettato, quanto incomprensibile, nella seduta del CdA del 24/7/09 il Rettore comunicò che il prof. Dionigi (Rettore neo eletto) aveva dichiarato di "non avere elementi sufficienti per discutere della rosa dei quattro autorevoli candidati selezionati dalla Commissione" e quindi il Rettore in carica dichiarò di non

essere in grado di proporre un candidato per l’approvazione da parte del CdA.
   In modo altrettanto sorprendente, il Rettore propose al CdA di prendere atto della dichiarazione del prof. Dionigi e di rinviare quindi la nomina del Direttore Amministrativo a dopo l’insediamento del nuovo Rettore affidando dal 1 ottobre, e fino al momento del conferimento dell’incarico, la funzione ad un Dirigente dell’Ateneo.
   Nonostante la posizione contraria assunta dal sottoscritto (e non solo), in quanto ritenevo che la procedura doveva essere correttamente conclusa con una proposta del Rettore, il CdA deliberò a maggioranza di rinviare la designazione del nuovo Direttore Amministrativo ad un momento successivo all’insediamento del nuovo Rettore.
    Ritengo che l’interruzione della procedura di nomina del nuovo D.A. non sia stata una decisione corretta perché :
- all’odg della seduta del 24/7 era prevista la "nomina del D.A." e quindi il Rettore in carica doveva proporre al CdA uno o più candidati della rosa selezionati dalla Commissione procedendo poi alla votazione;
- l’azione del CdA non può essere subordinata al parere di chi, pur essendo stato eletto, non è ancora in carica.
  In tal modo nella seduta del 24/7 il CdA, che è l’organo deputato a deliberare il conferimento dell’incarico di D.A., non è stato messo in condizione di poter prendere una decisione su un argomento previsto dall’odg.
    Infine ritengo non sia da escludere che nel non aver concluso l’iter di nomina del D.A. possa configurarsi un danno erariale dal momento che la procedura di selezione dei candidati, che non ha portato ad alcun risultato, ha comportato tuttavia un impegno economico per l’Ateneo (non va dimenticato infatti che tre Membri della Commissione venivano da fuori Bologna). Gianni Porzi  (Rappresentante del Governo nel CdA)

 

 



EDIZIONI PRECEDENTI

 

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BOLOGNA. Il problema della nomina del nuovo direttore amministrativo.
Falla nel sistema di potere del rettore Calzolari, che  in questi anni
ha fatto le pentole , ma (questa volta) senza il coperchio.

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Fabro Ines
Direttore Amm.vo

in uscita

Il Rettore-entrante aveva opposto (a Calzolari) di   "NON  AVERE    ELEMENTI SUFFICIENTI  PER  DISCUTERE  DELLA  ROSA   DI  4  AUTOREVOLI CANDIDATI,   PRESELEZIONATI   DALLA COMMISSIONE"

Ma è evidente che si tratta di una "risposta-non risposta",
che sta per : "Non è affar mio fare atti prima della presa di servizio"

Interim, al momento, alla Dr.ssa Giovanna F. Falsetti

VERSO UN "UOMO NUOVO" (come Direttore Amm.vo),
sulla testa del Consiglio di Amministrazione ?

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Ivano Dionigi
Rettore in entrata

Nino Luciani, "Attesa di vedere se il RETTORE ENTRANTE è "continuo" o "discontinuo",
rispetto a Calzolari "
 

1.- Traditore o novello Becket ? Risulta che, nella riunione del  24 luglio 2009, il CdA aveva bloccato il procedimento per la nomina del nuovo Direttore Ammiistrativo. Il motivo è che il Rettore-entrante (che "vox Populi, vox Dei" aveva indicato come particolarmente desiderato da Calzolari perchè presunto "continuo" alla sua politica), avrebbe opposto di  "non  avere   elementi  sufficienti  per  discutere  della  rosa  di  4  autorevoli candidati, preselezionati  dalla  commissione". Dunque:
- " ELEMENTI INSUFFICIENTI" sul dr. Bruno Quarta, pur se apprezzato da Calzolari su "Il Sole-24 ORE mentre era in corso la selezione e pur se Dirigente che Dionigi, da Membro della Commissione Ricerca scientifica, ha incontrato ripetutamente;
- " ELEMENTI INSUFFICIENTI" sulla Dr.ssa Francesca Bitetti, pur se con tre titoli a prova di bomba: Direttore Amministrativo di "Cà Foscari" e, prima, di Urbino; e, prima ancora, Dirigente dell'ufficio Controllo di gestione dell'Ateneo di Bologna, dove si era distinta per la ferrea mano e il senso delle istituzioni. In quel periodo Dionigi era stato Consigliere di Amministrazione per 6 anni.
  Siamo stati di fronte al classico "tradimento" dell'elettorato, a cui siamo usi in Italia, subito dopo le elezioni?
  O siamo stati di fronte al rinsavimento di Becket che, nominato Arcivescovo di Canterbury perchè "amico del Re", poi la sua coscienza gli ricorda che ... un "Vescovo è servo di Dio, prima che del Re" ?  

  E c'è una terza possibilità: che il Rettore-entrante abbia così ragionato con i suoi consiglieri: "Io non sono ancora in carica. Non è affare mio, giuridicamente, compiere atti prima della presa di servizio". (E' vox populi che in questo periodo egli abbia quasi completato la formazione della propria squadra). Dunque quella risposta va presa come una "risposta-non risposta", un modo per dare tempo al tempo.
  Questa terza interpretazione delle sue parole mi sembra quella corretta e, se così è, è stata anche una decisione di buon valore politico, pur se il problema di fare il coperchio alla pentola di Calzolari&Co. sarà solo rinviato al primo giorno della presa servizio.

2.- E Calzolari ?
La Commissione era stata costituita, in evidente conflitto di interesse tra Rettore e Ateneo. Infatti, pur essendo attese le elezioni di un nuovo rettore, quello in scadenza si era autoprosto per la presidenza della Commissione (e, proposto gli altri 4 membri), e ciò era divenuto definitivo perchè non contestato presso il TAR.
   Però non c'era una assoluta necessità di nominare un nuovo Direttore Amministrativo alla scadenza. Anzi spesso, nella Pubblica Amministrazione (e specie quando c'è un avvicendamento nelle cariche elettive), i nuovi contratti sono fatti dopo la scadenza, con proroga di quelli in essere.
   Pensare male è peccato, ma ci si prende quasi di sicuro se si pensa che il "potere in essere" (quelli eletti negli Organi lo scorso anno, e che rimarranno ancora a lungo) abbia tentato di rimanere in sella. Già ... perchè il Direttore amministrativo è la pedina fondamentale a cui attaccarsi per esautorare un rettore..., condizioni permettendo.
  Penso che il Rettore ne fosse cosciente, e non volendo eccedere (perchè, come Bruto, egli è un uomo onesto) aveva subordinato la quadratura del cerchio alla scelta finale, da parte del successore-eletto. Ma è evidente (soprattutto col senno di poi) l'estrema debolezza politica di questa decisione: quella di subordinare la sua applicazione ad "uno", estraneo alla decisione stessa, anche se la sua mancata adesione sarebbe irrilevante, se fosse davvero necessario e urgente provvedere per la Pubblica Amministrazione. Ma questa urgenza non c'è.
  Non se ne penta Calzolari: la logicità e la coerenza in politica sono rare in questo Paese, e nulla di buono si può costruire, se non si parte da esse.

3.- Le possibilità per il Rettore-entrante
. Quanto ipotizzato vale per adesso, ma non più dal 1 nov. 2009 , quando il nuovo Rettore prenderà servizio, e si ritroverà comunque sul tavolo le conclusioni della Commissione, anche perchè 4 candidati, (per di più "non classificati", tra  cui scegliere), sono tanti, e solo l'eccesso di personalismo può spiegare il rifiuto di tutti

CdA del 15 sett. 2009

G. Porzi*, Per la mancata nomina
del Direttore Amministrativo, è
ipotizzabile il reato di danno
erariale, a carico del CdA


* Rappresentante del Governo in CdA

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Gianni Porzi

  All'Università di Bologna si è venuta a creare una situazione grave per quanto concerne la procedura di nomina del nuovo Direttore Amministrativo, la cui attività è fondamentale per il governo dell'Ateneo.
   Dopo la decisione assunta dal CdA il 24 luglio u.s., su proposta dal Rettore Calzolari, di sospendere la procedura di nomina del Direttore Amministrativo (che dovrebbe prendere servizio dall'1/10/09) ritengo che si sia configurata una irregolarità dal punto di vista procedurale e un danno dal punto di vista sia organizzativo-gestionale dell'Ateneo che economico. Infatti, il 30/9/2008, il CdA autorizzò il Rettore ad emanare il bando per l'incarico di Direttore Amministrativo e il 17/3/2009, il CdA deliberò a maggioranza la composizione della Commissione, proposta dal Rettore e da lui stesso presieduta, che avrebbe dovuto valutare i candidati.

   Inoltre, veniva stabilito che al termine dell'iter istruttorio ad opera della Commissione, il nominativo da sottoporre all'approvazione del CdA sarebbe stato proposto dal Rettore in carica dopo aver "consultato" il Rettore neo eletto al fine di garantire quel necessario rapporto fiduciario tra Rettore e Direttore Amministrativo.
   Al bando risposero 47 candidati e la Commissione concluse i lavori ai primi di luglio individuando quattro candidati idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Amministrativo. Ciò nonostante il Rettore nella seduta del CdA del 24 luglio, in cui riferì al CdA quanto dichiarato dal Rettore neo eletto, prof. Ivano Dionigi, (cioè di "non avere elementi sufficienti per discutere della rosa dei quattro candidati selezionati dalla Commissione"), comunicò di non essere in grado di proporre un candidato da sottoporre all'approvazione del CdA interrompendo così la procedura di nomina iniziata lo scorso anno con l'emanazione del bando di selezione.
    Pertanto, la nomina del nuovo Direttore Amministrativo è stata rinviata a dopo l'insediamento del nuovo Rettore (che avrà luogo l'1 novembre p.v.), il quale potrebbe non condividere la procedura messa in atto per la selezione e quindi le conclusioni della Commissione.
    In tal caso, ritengo si possa configurare un danno erariale poiché la procedura di selezione ha comportato un impegno economico per l'Ateneo.
    A tutto ciò si aggiunge un fatto grave, cioè la delegittimazione del CdA che in tutta la procedura ha avuto un ruolo marginale quando invece è il solo organo competente a deliberare l'attribuzione di incarichi dirigenziali.
    Sostanzialmente, il Rettore in carica ha subordinato l'azione del CdA alla non decisione del Rettore neo eletto (non ancora peraltro subentrato nella carica) bloccando così la procedura di nomina del nuovo Direttore Amministrativo, carica che dovrà pertanto essere affidata pro tempore ad un Dirigente dell'Ateneo poiché l'attuale Direttore cesserà dall'incarico il 30 set p.v. .
   A mio avviso il Rettore, sentito quanto dichiarato dal prof. Dionigi (come previsto dalla delibera del CdA del 30/9/2008), avrebbe dovuto proporre Lui stesso al CdA il nome di un candidato per l'incarico di Direttore Amministrativo, essendo l'organo deputato a deliberare la nomina.
   Quindi, non avendolo fatto, ritengo che il Rettore sia venuto meno ad un suo dovere.
    Nella seduta del CdA del 15 settembre, su proposta del Rettore che ha consultato il neo eletto Rettore, è stato affidato l'incarico di Direttore amministrativo per il bimestre ottobre-novembre alla Dott.ssa Falsetti che già ricopriva il ruolo di vice Direttore. Resta inspiegabile perché il nuovo Rettore non abbia ritenuto opportuno estendere l'incarico fino al 31 dicembre, cioè a bilancio preventivo approvato.
   Comunque, questa è stata la sua indicazione che il CdA ha rispettato.
   Alla Dott.ssa Falsetti vanno i più sentiti rallegramenti ed i migliori auguri di buon lavoro. Gianni Porzi

loro sulla base dell'affermazione: "non ho elementi sufficienti ...".
  Non vale nulla il giudizio di una regolare Commissione ? Qualche autorità di controllo potrebbe chiedere spiegazioni sulla delibera (di luglio), del CdA, di non procedere; e "qualcuno dei 4" potrebbe fare ricorso al TAR. In questi casi, la partita si ingarbuglierebbe enormemente.
  Nelle more di queste due eventualità, Dionigi potrebbe provare a chiudere gli occhi e nominare d'urgenza un direttore amministrativo di suo pieno gradimento, salvo ratifica del CdA. Questo è l'unico blitz possibile e, pur se con qualche rischio, è una soluzione ragionevole, in quanto si potrebbe sostenere che giuridicamente solo a lui spetta la scelta del suo primo collaboratore, a parte che la cosa è, forse, anche vitale per il successo del suo mandato.
   Soprattutto serve un Direttore consapevole che i problemi del bilancio e quelli didattici (e conseguentemente quelli amministrativi) vanno fatti marciare insieme, non in modo sfasato come ha fatto la (psicologa e politica) Fabbro. Fu la strada che portò  il Rettore  in piazza, a gridare la crisi del bilancio, magari facendo credere che il colpevole fosse il Governo ! (Ahimè, potremo perdonare questa cosa ?)
   Vediamo perchè Dionigi potrebbe nominarsi il direttore.
a) Il Rettore può compiere atti, propri del CdA, in caso di "necessità e indifferibile urgenza", salvo ratifica nella seduta successiva (art. 34, lettera i, dello Statuto).
  L'urgenza c'è, se è vero che il 1 nov. 2009 sarà senza il Direttore (a parte l'essere una urgenza creata dallo stesso Dionigi, mediante una "non decisione", che gli apre la via a giovarsene per esercitare "in spolitario" una scelta determinante e costosa). Ma c'è un'altra via di uscita, se si prescinde da ripensamenti di Calzolari e del CdA ?
  b) Nell'attuale Statuto, la nomina del Direttore Amm.vo NON SEMBRA più materia esclusiva del CdA. Infatti, l'art. 44 dello Statuto, dispone che "Le funzioni di dirigente sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo". Il possibile scorporo  del Direttore Amministrativo, dai "dirigenti nominati dal CdA", è avvenuto con la modifica del precedente art. 44 (in vigore fino al 24/5/99), che disponeva: " Le funzioni di dirigente sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione".
  Abbiamo parlato di "possibile scorporo", perchè l'interpretazione potrebbe anche essere un'altra: prima il cda nomina il direttore, poi su proposta di esso nomina gli altri dirigenti (la "squadra" del direttore amministrativo", che per legge ha il diritto/dovere di amministrare senza subire ingerenze dagli organi elettivi, cui spetta il "governo")
    Naturalmente si può anche sostenere che, attualmente, la scelta può essere fatta in autonomia dal  Rettore, salvo ratifica di routine del CdA.    Altri Atenei procedono in questo modo.

4.- Conclusioni. Da quanto avverrà avremo la prova del 9, circa la effettiva volontà di Ivano Dionigi di essere "continuo" o "discontinuo", e fors'anche circa la volontà di trovarsi (ex-post) votato alla unanimità, sia pure fuori sacco. NL

 

 


Carla Faralli

Ateneo di Bologna - Tasse studentesche 2009-10

L'Ateneo di nuovo in tensione per forzare, contra legem,
i contributi studenteschi, per stare all'altra legge che vieta
di sforare il 90% del FFO per le spese di personale


Gianni Porzi

Questo fatto (comune alla metà degli Atenei, ma zitto zitto il Ministro Tremonti)
mostra che sono maturi i tempi per la liberalizzazione  dei contributi studenteschi,
e per una legge sul diritto allo studio, che carichi sullo Stato il relativo finanziamento

             Leggiamo nel mini-rapporto di Carla Faralli ai Colleghi della sua Mailing List:
            "A parte l'incremento dell'1,5% pari al tasso di inflazione programmata ai sensi del D.M. 27/2/09,
             le principali novità riguardano:
- la riformulazione delle fasce sulla base non soltanto dei requisiti di reddito ma anche di merito;
- l'attribuzione agli studenti particolarmente meritevoli (media del 28), indipendentemente dal reddito, di uno sgravio del contributo pari al 10%;
- eliminazione della riduzione del contributo del 15% per tutti i fuori corso;
- diminuzione dall'80 al 60% del contributo previsto per il percorso lungo." CF

                  Proviamo a guardare più a fondo ... il mini-rapporto   

a)  l'aumento non è recupero di inflazione di cui al DM 27.2.09 (vedi sotto), invece relativo solo alla "tassa minima";
b)  l'Amministrazione non ha segnalato lo sforamento della quota del FFO (vedi CONSUNTIVI e  D.P.R. 25.7.97, n. 306)
c)  altra anomalia ci fu qualche mese fa, con il divenuto famoso "tesoretto" (vedi sotto l'articolo di G. Porzi);
c)  non emergono elementi di confronto con gli Atenei, qui intorno, ai quali Bologna cede non pochi studenti, da anni.
CONSUNTIVI (a prezzi correnti) - I contributi studenteschi collegati col FFO - Fondo di Finanziamento statale Ordinario
CHIAVE

2006

2007

2008

2009
previsioni

F.E.1.01+ F.E.1.02 Contributi studenteschi (escluso post laurea)

97.701.476,47

97.635.669,97

102.538.885,83*

106.310.893,64


F.E.1.05.01
FFO-Fondo statale per funzionamento ordinario


389.335.072,00


389.071.741,00


402.427.423,00


388.076.069,70


Rapporto Contributi studenteschi/FFO


25,09%


25,09%


25,50%*


27,4%

* Al netto del  presunto "tesoretto" (€ 24.341.368,60 ), incassato, a dicembre 2008, di rate del 2009.

Nino Luciani, A parte le "curiosità" locali, nel by-passare le spinosità della legge, penso che il finanziamento del diritto allo studio dovrebbe diventare un compito dello Stato, con borse di studio e bonus-università, direttamente elargite agli studenti.

1.-  Lo Stato, con le leggi dello scorso anno, ha punito le università che sforavano, per spese di personale, il 90% del FFO. Ma poi ... tuttora fingeva di non vedere le università che, per "non sforare" detto 90%, sforavano il 20% del FFO, per i contributi studenteschi. Più sotto è riportata la legge relativa.
  C'è una aggravante: lo Stato vuole che le università, in applicazione del diritto allo studio, applichino favoriscano gli studenti "bisognosi e meritevoli", ma gravando il minor gettito su tutti gli altri studenti.

  Lo Stato si decida: se le università sono aziende (come di fatto le tratta), il finanziamento del diritto allo studio è un poblema statale.
   Non è buona regola che le università, alle prese col pareggio dei bilanci, debbano applicare regole "sociali". La più odiosa, nel nostro caso, è che le università siano obbligate ad abbassare il monte contributi studenteschi, se lo Stato abbassa il FFO, vero essendo che il primo deve stare al secondo, non superando il tetto del 20%.
   E', invece, buona regola che gli interventi "sociali", a favore di date categorie di cittadini siano finanziati dallo Stato col gettito fiscale sulla collettività intera, in base a capacità contributiva, non su specifici gruppi di cittadini (gli "altri" studenti, nel nostro caso).
  
2.-  A mio parere, lo Stato dovrebbe liberalizzare i contributi studenteschi (sia pur con un tetto, che secondo la tradizione della scienza delle finanze dovrebbe essere il 30% della spesa corrente).
  Al tempo stesso dovrebbe assumere su se stesso, direttamente, l'applicazione del diritto allo studio, e che potrebbe essere:
1) borse di studio ai bisognosi e meritevoli;
b) bonus-università, ai singoli studenti, liberi di spenderli, per la laurea triennale, nelle università, al loro scelta;
c) quote aggiuntive del FFO, a tempo determinato (10 anni ?) per le università regionali delle aree depresse.In questo modo si eviterebbe di congestionare le università già mature, a danno dei residenti, e si limiterebbero i costi  di trasporto e residenza degli studenti delle aree depresse per recarsi in quelle mature. NL
Gianni Porzi*, Ancora sul "tesoretto" relativo al consuntivo 2008, perchè questione di metodo ....

* Rappresentante del Governo in Consiglio di Amministrazione

  A proposito delle osservazioni del Collega Luciani, su Universitas", relative al Bilancio consuntivo 2008, ho colto tra le righe una sorta di "appunto" ai membri del CdA che non avrebbero individuato alcune criticità nel conto consuntivo. Ed è su questo che vorrei fare alcune precisazioni, dal momento che il tanto sbandierato "tesoretto" è ormai chiaro a tutti che è quasi interamente dovuto ad un anticipo di cassa, cioè al fatto che un consistente numero di studenti ha optato per il versamento della quota annuale di contribuzione in un'unica rata, entro la scadenza prevista per la prima rata, potendo così usufruire dello sconto di 31 Euro sul contributo totale.
    Ciò che invece vorrei mettere in evidenza è la difficoltà da parte dei membri del CdA a valutare attentamente il bilancio consuntivo (faccio notare che si tratta di oltre 240 pagine, tabelle incluse) per il poco tempo a disposizione. Infatti, gli Uffici, a fronte delle richieste ricevute da alcuni Consiglieri di poter disporre del conto consuntivo con un congruo anticipo, solo mercoledì 29 aprile alle ore 8,43 hanno comunicato via e-mail che il materiale era disponibile on line.
   Se si tiene presente che venerdì 1 maggio era festivo e che il CdA ha avuto luogo martedì 5 maggio, è evidente che il tempo a disposizione per un'attenta lettura e valutazione è stato alquanto limitato, considerando anche il fatto che ben pochi Consiglieri sono esperti in materia e quindi devono ricorrere a Colleghi competenti se vogliono espletare al meglio il proprio compito.
   Vorrei inoltre sottolineare che :
   a) il Collegio dei Revisori dei Conti (la cui relazione ci è stata consegnata la mattina stessa del 5 maggio) si era riunito il 24 aprile per l'esame del bilancio consuntivo;
   b) il bilancio inviato ai Revisori dei conti è definitivo e non può quindi essere modificato;
   c) il Senato Accademico aveva esaminato tale pratica il 28 aprile. Pertanto, non si capisce perché all'Organo che deve approvare (e non esprimere un semplice parere come la Giunta e il Senato) il conto consuntivo non sia stata data la possibilità di prendere visione del materiale con un congruo anticipo, ad esempio almeno il giorno stesso in cui fu trasmesso al Collegio revisori dei conti, cioè il 24 aprile.
   Ritengo un tale comportamento inaccettabile e infatti sia io che il prof. Bruno Barbiroli lo abbiamo stigmatizzato ed abbiamo invitato con fermezza gli Uffici e i Vertici dell'Ateneo a che ciò non abbia più a ripetersi. Gianni Porzi

Decreto Ministeriale 27 febbraio 2009

Aggiornamento dell'importo della Tassa minima di iscrizione universitaria per l'a.a. 2009/10

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DECRETA:

Art. 1

L'importo della tassa minima di iscrizione alle Università, determinato per l'anno accademico 2008/2009 in € 181,44 (centottantuno/44), è aumentato dell'1,5 per cento in relazione al Tasso di inflazione programmato per il 2009, ed è pertanto determinato per l'anno accademico 2009/2010 in € 184,16 ( centottantaquattro/16).

Roma, 27 febbraio 2009 IL MINISTRO

Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 - Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a) b) c) e 7;
b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) per contribuzione per studente, la somma dell'importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all'articolo 2 per singolo studente;
e) per contribuzione studentesca, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti di ogni università comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti dell'ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.

Articolo 2 (Contribuzione studentesca)

1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento, a favore delle medesime, dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di Lire 300.000, di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e soggetto, a partire dall'anno accademico 1995-96, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 19 , lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537.
2. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonchè sulla base della specificità del percorso formativo

Articolo 3 (Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea)
1. Le università graduano l'importo dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di cui al comma 1 è effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4, legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di appositi indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per le Università dall'anno accademico 1998-1999.

4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al presente articolo, disposti dalle università, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

Articolo 4 (Contributi universitari per le scuole di specializzazione)
1. Le università determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.
2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, legge 2 dicembre 1991, n. 390. 3. Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle università, non è preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 5 (Limiti della contribuzione studentesca)
1. ... La contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.

3. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere incrementato esclusivamente con gradualità.

4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonchè le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui ai predetti commi.

 


Ateneo di Bologna - Bilancio consuntivo 2008

Tab. 1
CONSUNTIVO 2008
a prezzi correnti

2006

2007
Previsioni assestate
al 15 nov. 2007

2007
Consuntivo

2008

Entrate totali 779.623.560,47 895.856.892,53 757.980.938,99 874.547.310,36
Spese totali 799.389.905,07 980.627.831,70 759.561.547,03 850.205.941,76
Saldo -19.766.344,60 -84.770.939,17 -1.580.608,04 +24.341.368,60

BREVE NOTA

Il "tesoretto" e la contropartita in termini di perdita di studenti
Da notare che, al 31 dic.2'008, i residui attivi (soldi attesi, ma non entrati) erano più di quelli passivi
(soldi impegnati, ma non spesi) e, dunque, in termini di cassa (ossia di certezza), il tesoretto non c'era

Per uscire da queste sabbie mobili, serve la "discontinuità" senza compromessi

Rientra, poi, nelle questioni sul bilancio il problema dell'unità delle Università italiane (ossia
della CRUI) nel rapporto col Governo, unità che Calzolari ha frantumato con la creazione di AQUIS

   Il Consiglio di Amministrazione ha approvato (5 maggio 2009), senza modifiche, il testo sottoposto dalla  Amministrazione. Come è noto, si tratta di un bilancio di competenza
  Il bilancio ha un saldo attivo di € 24.341.368,60. In una nota dell'Ateneo, secondo il Rettore Calzolari questo saldo è il "effetto di qualità del lavoro, prudenza nella gestione e contribuzione studentesca".
  Tuttavia, inserendo le cifre del 2008 in un arco triennale (si vegga la tab. 1, che va dal 2006 al 2008 incluso),  prevale l'attrazione sulla crisi drammatica del 2007, in cui il rettore andò in piazza a denunciare il pericolo di bancarotta e portato i libri in tribunale. Si pensa che il "tesoretto" valga a cancellare il ricordo di tanto sbando ? Nella tab. 1 è anche riportata la situazione relativa al primo assestamento, a metà novembre, e il successivo consuntivo, che attesta la virata.
   Contesto a questo bilancio due fatti:
   a) che il "tesoretto" sia stato pagato con un arretramento rispetto ad obiettivi essenziali dell'Ateneo, e comunque non necessario (tale pagamento), perchè ciò che si chiede ad una buona amministrazione pubblica è semplicemente il pareggio;
  b) che la nuova situazione contabile sia un mero maquillage di cifre, senza alcun collegamento con le riforme strutturali della didattica, che sole possono far migliorare durevolmente la situazione contabile.
    Dunque, pur se il 2008 ci vede in qualche modo fuori da pericoli imminenti, di insolvenza (a parte, che ci sarebbe da guardare ai RESIDUI del bilancio, su cui torno alla fine), resto anche convinto che solo la discontinuità del prossimo rettore (direttore amministrativo, incluso) possa fare sperare in qualcosa che  rilanci l'Ateneo durevolmente. Ma al contrario, la preoccupazione della nota rettorale, fatta rimbalzare ad arte su "la Repubblica" è quella di smentire il candidato più critico e discontinuo (Cantelli Forti), che ha invece ragioni da vendere nella sua critica radicale alla amministrazione Calzolari - Fabbro. 
   S'intende, poi, che per le difficoltà del bilancio, occorrerà anche che Bologna concorra alla riunificazione delle Università italiane, nel rapporto col Governo, ma che Calzolari ha frantumato creando AQUIS. Ma andiamo per gradi, e guardiamo dentro al bilancio.
1. - Le tasse universitarie (o contribuzioni studentesche) sono aumentate di € 29 milioni circa, e questo significa che il tesoretto viene tutto da questo aumento. Se, poi, dividiamo la cifra per il numero degli studenti (vedi tab. 2), troviamo che in media ogni studente ha speso € 1.014 nel 2006, € 1.062 nel 2007 e € 1.475 nel 2008. E se ci ricordiamo che durante la gestione Calzolari-Fabbro (2001-2009) gli studenti sono calati di 18.000 unità, allora capiamo l'apporto (pro-quota) di questo "tesoretto" a distruggere l'Ateneo: sì, perchè se continuiamo a perdere studenti, rimarranno solo le mura. Quanto meno, nel fissare le tasse degli studenti, occorrerebbe tener conto di cosa fanno gli Atenei attorno a Bologna.
2.- FFO - Fondo di Finanziamento Ordinario. Esso è aumentato di € 13 milioni. Dunque esso era sufficiente per il pareggio sostanziale.
3.- Ricerca. Dalla tab. 2, si vede un crollo ben grande del finanziamento della ricerca. Il Miur ha avuto la sua parte principale di responsabilità e ce ne lamentiamo. Ma c'è anche un calo di quello dell'Ateneo. E allora, perchè mai un avanzo di amministrazione ? E come mai, giornalmente il vertice dell'Ateneo si riempie la bocca esaltando la sua azione a favore della ricerca ?
  Si noti anche la cifra risibile del finanziamento privato. Si parli col mondo delle imprese, e si sentirà solo dire della estrema difficoltà di colloquiare con il Rettorato, considerato un ambiente fuori orbita, per i tempi tecnici troppo lunghi di approvazione di un potenziale accordo, e per l'incapacità di capire l'importanza dei progetti. E questo giudizio è stato espresso anche dai presidenti degli enti finanziatori della università della Romagna.
   Sempre la tab. 1 evidenza cose che andavano giustificate nella nota del rettorato: troppi interessi attivi ! Questi evidenziano ritardi nei pagamenti ai fornitori di beni e servizi, e dunque oneri ricaricati indirettamente sull'Ateneo, in quanto un fornitori fanno fatture caricate, che scontano i ritardi.
  4. Dubbi sulla cifra dei titoli pubblici venduti per  € 50 milioni . Questa cifra è controbilanciata da identica cifra in uscita, e questo vuol dire che sono titoli acquistati nel 2008. Tuttavia alla voce "rendite di titoli pubblici" l'entrata è 0,00 (si vegga la voce F.E.1.17.03). Mi sembrerebbe evidente la mancanza dei relativi interessi. Ad es. se compro una obbligazione 100 è perchè mi aspetto di avere indietro 105, alla scadenza. Servirebbe una spiegazione del dove sono finiti.
   4.- Romagna. La cifra a carico di Bologna è ripresa ad aumentare nel 2008. Questa è cosa buona. Ma della Romagna dirà meglio un servizio a parte. Clicca su
RESOCONTO.
   5.- Personale docente. Si vede dalla tabella 5 che la situazione retributiva è stagnante, come da anni, pur se il potere d'acquisto della moneta è molto calato.
   Potrebbe avere senso ridurre il numero dei docenti, per aumentare la retribuzione variabile dei docenti ?  Questa questione andrebbe esaminata alla luce della ristrutturazione della didattica, cosa di cui neppure lontanamente ci si preoccupa in ateneo.
    Altrettanto: ha senso negare il biennio, dopo i 70 anni, se poi (per legge) non si può assumere "tanto, quanto uscito" per fare fronte alla necessità di docenti ?
   Professori a contratto. La cifra per assunzioni pro-tempore, di docenti esterni, ammonta € 3.967.190,61. Ha senso questa spesa, per un ateneo che ha 3.300 docenti di ruolo ?.
  6.- Personale tecnico e amministrativo. Anche queste sono stagnanti le relative retribuzioni andrebbero esaminate alla luce dell'effettivo fabbisogno di personale. Ma anche queste cose sembrano lontane anni luce dal bilancio: eppure sono la stessa cosa, perchè il bilancio è la conseguenza di una corretta impostazione delle problematiche del primo tipo.
7.- Ultimo, ma non ultimo: le spese per collaborazioni esterne sono diminuite di quasi il 50%: Questa è cosa buona.

RESIDUI.  Come detto all'inizio, il bilancio de quo è di "competenza", ossia spese impegnate (ma non effettuate interamente) o entrate attese (ma non entrate realmente).  Per questo motivo, il bilancio di competenza è accompagnato dal bilancio dei residui. Ebbene i residui attivi sono stati € 185.832.231, 89) e i residui passivi sono stati
€ 120.019.703,93. Pertanto, in termini di cassa (ossia di soldi "veri", direbbe la Marcegaglia), l'Ateneo, al 31 dic. 2008, aveva pendenti crediti netti di esercizio per  €  65.812.527,96. Dunque, in termini di cassa, il tesoretto non c'era. N.L.

TABELLA 2 - ALCUNI PARTICOLARI SULLE ENTRATE
CHIAVE

 

2006

2007
Previsioni assestate al 15 nov. 2007

2007
Consuntivo

2008

           
F.E.1.01+ F.E.1.02 Contributi studenteschi (escluso post laurea)

97.701.476,47
(pro-capite:
€ 1.014,31;
studenti 96.323)

104.774.816,59

97.635.669,97
(pro-capite:
€ 1.062;
studenti 91.888

126.880.254,43
(pro-capite:
€  1.475,27;
studenti 86.005)


F.E.1.05.01
FFO-Fondo statale per funzionamento ordinario


389.335.072,00


380.917.567,00

389.071.741,00


402.427.423,00


F.E.1.13.02+
F.E.1.16.04
Finanziamento privato della ricerca (ex- art. 66 DPR 382/80)


906.660,84


850.000,00


1.365.959,51


1.548.544,29


F.E.1.17.02

Interessi attivi su depositi


756.844,47


1.501.224,00


2.194.357,04


3.955.687,08

F.E.1.17.03 Rendite titoli pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00
F.E.3.26.01 vendita di titoli pubblici

0,00

0,00

9.999.871,58

49.998.767,39**

Questa entrata, dovuta alla vendita di titoli pubblici (Buoni del Tesoro ?) è controbilanciata da uguale cifra, in uscita, dovuta all'acquisto di titoli del debito pubblico.
Tabella 3 - Finanziamento della ricerca
ANNI 2006 2007
Previsioni assestate al 15 nov. 2007
2007
Consuntivo
2008
F.S.2.22

Finanziata da MIUR

15.793.235,91

28.989.283,74 17.049.227,03 19.124.857,55
F.S.2.23

Ricerca finanziata da Ateneo

4.096.222,22

11.245.784,06 4.537.306,32 3.414.671,00
F.S.2.26

Finanziata da altri enti pubblici

234.844,78

158.686,95 162.538,49 117.473,26
F.S.2.27

Finanziata da privati

109.819,86

158.686,95 141.582,49 69.000,00

TOTALE RICERCA

20.234.122,77

40.552.441,70 21.890.654,33 22.726.001,81
Tabella 4 - Romagna - Finanziamenti per la didattica

ANNI

2006 2007
Previsioni assestate al 15 nov.07
2007
Consuntivo
2008
F.S.1.19.16

Polo di Cesena           

6.192.690,22

3.494.390,11 3.508.560,83 4.683.711,88
F.S.1.19.17

Polo di Forlì

6.007.017,14

3.817.184,12 3.847.068,39 5.543.369,23
F.S.1.19.18

Polo di Ravenna

3.046.504,86

2.022.345,09 2.033.954,99 2.596.799,66
F.S.1.19.19

Polo di Rimini

3.790.863,43

2.512.446,20 2.512.446,20 3.187.556,06

Totale

19.037.075,65

11.846.365,52

11.902.030,41

16.011.436,83

Tabella 5 - Personale docente

ANNI

2006 2007
Previsioni assestate al 15 nov. 2007
2007
Consuntivo
2008
F.S.1.03.01

Retribuzione professori

181.255.788,97

186.936.986,71 186.517.392,38 189.339.709,67
F.S.1.03.02

Retribuzione ricercatorI

57.414.697,90

61.267.985,48 60.970.031,63 63.501.676,04
F.S.1.03.03

Supplenze

3.772.431,92

3.520.925,48 3.197.825,37 2.885.282,83
F.S.1.03.05

Compensi accessori e indennità di carica Professori e Ricercatori

1.813.628,17

   1.103.931,81 1.100.427,44 1.256.889,11
F.S.1.06.01

Professori a contratto finanziati da Ateneo

3.983.869,73

3.800.522,33 3.857.872,29 3.967.190,61
F.S.1.06.02

Professori a contratto finanziati da altri

905.884,17

658.162,11 557.541,35 860.744,53
Totale

249.146.300,86

257.288.513,92 256.201.090,46 261.811.492,79
* Il tasso di inflazione ISTAT, dal 2001 al 2006, è stato 12%. Si direbbe che c'è stato un mero adeguamento monetario

Tabella 6 - Personale tecnico e amministrativo  - retribuzioni
ANNI 2006 2007
Previsioni assestate al 15 nov. 2007
2007
Consuntivo
2008
F.S.1.04, F.S.1.05
F.S.1.07
TOTALE

108.842.495,14

115.734.278,9

107.514.955,68

113.505.231,14

Tabella 7
ANNI 2006 2007
Previsioni assestate al 15 nov. 2007
2007
Consuntivo
2008
F.S.1.02.13 Spese per collaborazioni esterne

2.618.278,20

2.360.396,59

2.062.155,69

1.302.696,02

 

Mentre il Senato Accademico approva il 29 apr. le nuove lauree, con interpretazione minimale del DM 270


Pier Paolo Diotallevi,
Preside Ing. Bologna

INGEGNERIA: Dall'Ordinamento didattico alle Elezioni del Rettore

Lettera del Preside di Ingegneria per vere modifiche dei corsi di laurea, pena l'impossibilità di reggere l'attuale offerta formativa, per il calo della forza docente.

 
  Questo orientamento finisce per lambire il Rettorato (in periodo di elezioni per
nuovo rettore), perchè è in aperta collisione con le linee del Predecessore Masetti, oggi ProRettore alla Didattica e Formazione,  e Consigliere di Amministrazione, e dunque destinato a conservare la stessa posizione di ProRettore, se sarà eletto Rettore un Candidato in continuità con la  linea dello attuale rettore.
  Se Ingegneria piange, le altre Facoltà non ridono.


Guido Masetti

**
    Secondo il Preside, le cose da fare subito sarebbero:
a) l'accorpamento degli insegnamenti;
b) fare discipline comuni, al primo anno, rispettivamente per le tre aree tradizionali   (industriale, civile,  informatica) e per quella edile di Ravenna.
   La cosa non può destare meraviglia, d'altra parte. E', infatti, solo del 18 feb. 2009 l'audizione, in Senato, del Direttore Gen. del Miur, Dr. A. Masia, secondo cui il Governo punta:
1) "alla perdita di docenza del 20% nei prossimi tre anni";
2) "alla conseguente riduzione del 30% degli insegnamenti, e quella dei  corsi di studio" (e ciò non esclude lauree "nuove", purchè siano tolte delle lauree "vecchie" - n.d.r.)

LA LETTERA DEL PRESIDE
9 aprile 2009

             - Ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio
             - Al Presidente della Commissione per la Didattica
e p. c.   - Ai Docenti e Ricercatori della Facoltà di Ingegneria

Oggetto: Riflessioni e iniziative per la didattica nella Facoltà di Ingegneria

   a) L'attuazione della riforma universitaria secondo il D.M. 270 costituisce un momento ed una occasione di rilevante importanza al fine di programmare un riordino dell'intera offerta didattica, dei corsi di studio, dei piani didattici e degli insegnamenti.
   L'attuale prospettiva della didattica non è certamente favorevole per la Facoltà di Ingegneria in ragione della rilevante riduzione del corpo docente che si andrà a verificare nei prossimi anni, sia per la naturale riduzione della disponibilità di docenti a seguito del loro pensionamento, sia per la eliminazione, da parte del Senato Accademico, dei due anni di fuori ruolo per coloro che, dal 2009, raggiungeranno i limiti di età previsti.
  Il quadro della numerosità del corpo docente nei prossimi tre anni vedrà una riduzione di più di quaranta unità, mentre nulla di certo è possibile dire sulla effettiva presa di servizio per i vincitori di concorso che attualmente sono banditi. In questa prospettiva di medio termine la Facoltà di Ingegneria non può rimanere indifferente alla possibile situazione di difficoltà che a breve si andrà ad evidenziare per la copertura degli insegnamenti.
  D'altra parte non è possibile pensare di supplire a questa prospettiva di riduzione del numero di docenti incardinati nella Facoltà con contratti a persone provenienti dal mondo esterno, sia esso professionale o industriale: anche i fondi per la didattica sono in via di riduzione.
   L'uscita dal circuito della docenza produce inoltre anche un grave pregiudizio sulla qualità della didattica. Sono infatti i professori che da lungo tempo si sono occupati di didattica, oltre che di ricerca, a dover lasciare scoperti gli insegnamenti.
   Si andrà a perdere il contributo importante di persone di riferimento per la didattica e per la valenza scientifica e umana, privando così gli studenti del contatto con uomini e docenti eccellenti.

   b) Oltre a queste considerazioni che fanno prevalentemente riferimento a dati qualitativi e ad una sostenibilità dell'offerta didattica, ritengo doveroso rimarcare che attualmente, senza considerare le nuove iniziative di cui si dirà in seguito, la Facoltà di Ingegneria vede oggi attivi n. 11 corsi di Laurea e n. 13 corsi di Laurea Magistrale (o Laurea Specialistica) di cui uno a ciclo unico di cinque anni.
   Contemporaneamente sono previsti in Facoltà circa 850 insegnamenti (ottocentocinquanta). Sono dunque attivi 62 anni di corso ed, ipotizzando anche che siano tutti diversi fra loro, la Facoltà raggiunge l'offerta di un numero medio di insegnamenti pari a circa 14 insegnamenti per anno di corso.
   Se valutiamo il numero degli esami previsti (e consideriamo questi come insegnamenti) e conteggiamo 20 esami per le lauree triennali, 12 esami per le lauree specialistiche o magistrali e 29 esami per la laurea a ciclo unico,  otteniamo che il numero medio di esami per anno è pari a 6,34.
  Dunque in Facoltà, anche ammettendo che per ogni corso di studio gli esami siano indipendenti l'uno dall'altro, abbiamo una offerta didattica che vale circa 2,2 volte quella strettamente necessaria; questo rapporto tende poi ad aumentare notevolmente se si considera che molti esami riguardano insegnamenti comuni a più corsi di studio.
   Questi numeri ovviamente non vogliono essere esaustivi del problema e non lo descrivono neanche completamente, tuttavia rappresentano un primo quadro, seppure approssimato e grezzo, in grado di darci gli ordini di grandezza, così importanti per noi ingegneri, utili per renderci conto della offerta didattica estremamente ampia che è proposta dalla Facoltà.
    Sorge anche il dubbio che gli studenti possano riuscire ad orientarsi facilmente in questo quadro di così ampia numerosità di insegnamenti: questa maggiore offerta conoscitiva forse può essere interpretata anche come fonte di confusione e di difficoltà nell'orientamento; una "Babele didattica" (espressione forse esagerata) sulla quale credo dobbiamo prontamente riflettere e prendere qualche iniziativa di razionalizzazione.

c) D'altra parte, come ben noto, la Facoltà ha deliberato un riordino dei corsi di studio sia per le lauree, sia per le lauree magistrali proponendo una offerta più ampia, dettata da esigenze di migliore caratterizzazione della offerta formativa, in linea con le nuove tendenze della società e del mercato del lavoro, e nell'intento di formare studenti sempre più preparati, competenti e competitivi per la società nella quale, al termine dei loro studi, andranno ad operare.
  La nuova offerta è stata ragionata e dettata dal desiderio di essere in linea con le necessità del mercato del lavoro, intendendo formare ingegneri dei quali la richiesta del mercato è assodata. I numeri precedentemente esposti sono dunque destinati ad accrescersi esaltandosi anche gli aspetti negativi.

  d) A fronte dunque dell'attuale costante riduzione delle risorse sia umane, sia di mezzi strumentali, a fronte della forse pletorica offerta di insegnamenti e del desiderio di sostenere nuove iniziative culturalmente valide ritengo che la Facoltà, ed i corsi di studio che ad essa afferiscono, debbano rivedere l'intera organizzazione della didattica ed i piani didattici dei singoli corsi con questi obiettivi principali:
- rivisitazione degli insegnamenti previsti nel piano didattico con la riduzione del numero degli insegnamenti a scelta degli studenti;
- rivisitazione del numero dei curricula inseriti all'interno dei corsi di studio delle lauree e delle lauree magistrali al fine di ridurre il numero degli insegnamenti;
- valutazione dell'ipotesi di accorpamento di corsi di studio appartenenti alla stessa classe;
- riorganizzazione dei corsi di base comuni a tutti i corsi di studio al fine di rendere l'offerta formativa più organica, trasversale a più corsi e comunque omogenea nell'ambito della stessa classe (con questa azione si aiutano anche gli studenti a meglio orientarsi nel primo anno di studio senza il rischio di perdere tempo in corsi ed esami che potrebbero rimanere a loro debito nel caso di cambio di corso di studio);
- considerazione della mutuazione di insegnamenti da altri corsi di studio al fine di ridurre, come necessario, il numero degli insegnamenti.

   Ritengo sia estremamente importante che la Facoltà prospetti l'insieme di queste modifiche in tempi brevi sia per la necessità che ci investe già dal novembre 2009, sia per poter dare evidenza in Ateneo di un atteggiamento "virtuoso" ed anticipatore di ciò che, con altri mezzi meno gradevoli e meno meditati, inevitabilmente l'Ateneo ci costringerà ad attuare

   e) Mi rivolgo pertanto a Voi, Presidenti dei Consigli di Corso di studio ed alla Commissione per la Didattica della Facoltà, per sollecitarvi a questa riflessione e chiedervi proposte per l'attuazione di questi obiettivi, prima che altri ce lo impongano o le necessità della Facoltà lo richieda in modo drastico. La valutazione che si può e si deve fare non è solo di tipo numerico, con riferimento ad esempio all'evidenziare i circa 850 (ottocentocinquanta) insegnamenti presenti in Facoltà; non è solo il numero che conta (che peraltro sembra già grande), ma la qualità e l'efficienza della didattica.
   Con particolare riferimento alle lauree ritengo che la formazione non possa essere scomposta in un numero elevato di "mille rivoli" che forse non confluiscono in un unico fiume di sapere.
   Attendo entro breve tempo proposte dirette secondo quanto sopra esposto; preannuncio che comunque dopo il periodo di sospensione della didattica per il periodo della Pasqua, sarà mia cura convocare riunioni nelle quali dovrà essere data risposta a questi importanti temi. L'obiettivo è quello di rendere più forte, efficace ed efficiente l'offerta didattica che sempre è stata qualitativamente sostenuta e qualificata: da quei modelli non vorremmo allontanarci per le attuali contingenze.
   Certo della Vostra piena collaborazione porgo un cordiale saluto.    Il Preside prof. ing. Pier Paolo Diotallevi

Senato, seduta del 29 aprile 2009. Nota del prof. Maurizio Spurio

Attivazione corsi di Laurea. Le complesse procedure previste dal Ministero per l'attivazione annuale dell'offerta formativa impongono l'adozione di delibere in tempo utile per verificare il possesso dei requisiti necessari.
La delibera verte su: n.201 corsi di studio DM270/04 (di cui 85 lauree, 110 LM e 6 LM a ciclo unico).
Si specifica inoltre che dei suddetti corsi:
- 172 corsi risultano già attivati nell'a.a. 2008/09 ex DM 270/04;
- 22 derivano da trasformazione (ex corsi di studio già attivati come 509/99);
- 5 sono di nuova attivazione.
- 2 LM ciclo unico in Giurisprudenza, già attivate per tutti gli anni di corso.
Si ricorda che il SA il 25/03/09 ha già approvato l'attivazione per l'a.a. 2009/10 di 23 corsi di studio ex DM 509/99 (ultimo anno possibile) e di 1 laurea quadriennale ex L. 341/90.
Il totale delle richieste di attivazione è dunque 225, contro i 223 dello scorso anno accademico.
Il SA era a conoscenza del parere della commissione didattica (CD) e di quello (vincolante) del nucleo di valutazione. In particolare, era necessario che fossero rispettati dei requisiti minimi di numerosità di studenti (fissati dal MIUR, e di vincoli più restrittivi fissati dall'ateneo) e di requisiti minimi di docenza per ogni corso di studio.
In conclusione dopo una estesa discussione:
- sono stati attivati tutti i corsi che non presentavano criticità di alcun tipo, e che avevano ricevuto parere favorevole della CD e del Nucleo di valutazione.
- dei nuovi corsi proposti, sono stati approvato i 4 che hanno ricevuto parere favorevole da CD e Nucleo, mentre non è stato approvato un corso della classe LM26, che aveva ricevuto parere negativo da entrambi.
- su 3 corsi che non avevano i requisiti minimi di numerosità previsti dal MIUR, non sono stati attivati i 2 che avevano ricevuto parere negativo dal nucleo, mentre per il corso di Tecnologie per la Conservazione e Restauro è stato dato parere positivo, anche in previsione di una ristrutturazione della classe di laurea previsto per il prossimo anno (e che prevede una laurea a ciclo unico).
- su 3 corsi che non avevano i requisiti minimi di numerosità previsti dall'Ateneo, 2 avevano avuto parere negativo da CD e Nucleo.
Tuttavia, poiché si tratta di due LM di Ravenna coinvolte nella classe che dovrà essere "ristrutturata" (coinvolte quindi nella nuova classe a ciclo unico), il SA chiede al nucleo, limitatamente al prossimo a.a., di rivedere il parere e di poterli attivare.
Il SA fornisce parere positivo alla LM di Scienze per l'Ambiente, in accordo con le indicazioni del Nucleo.
- Su 6 corsi di laurea (1 di Agraria, 1 di Conservazione, 2 di Lettere, e di Scienze) su cui il Nucleo lamenta difetti sui requisiti di docenza, il SA esprime parere favorevole, vincolandolo al fatto che siano soddisfatte le richieste del Nucleo. Altre pratiche trattate:
- Il Sa approva le modifiche dei regolamenti dei corsi di studio e le proposte di regolamento per i corsi di nuova attivazione per a.a. 2009/10 delle seguenti Facoltà: Agraria, Ingegneria, Psicologia, Scienze Matematiche Naturali e Fisiche, Scienze Motorie e Giurisprudenza;
- Il SA approva la stipula della convenzione per il sostegno della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e alla laurea di primo livello in Giurista d'Impresa e delle pubbliche amministrazioni;
- Il SA esprime parere favorevole al rinnovo della carica del Prof G.P.Brizzi quale Direttore del Centro denominato "Archivio storico";
- Il SA delega il MR per la nomina dei componenti del Centro denominato "Archivio storico";
- Il SA approva il testo dell'accorso attuativo locale tra Alma Mater e l'Azienda AUSL di Bologna in attuazione del protocollo d'intesa sulla formazione specialistica dei laureati in medicina e chirurgia sottoscritto tra regione e le Università dell'Emilia-Romagna;
- Il SA approva il protocollo d'intesa sulla cooperazione scientifica, tecnologica e didattica tra UniBO ed Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST);
- Il SA nomina il Prof C. Zannoni quale rappresentante dell'UniBO nel consiglio direttivo del consorzio Interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali (INSTM), che dovrà relazionare annualmente sull'attività del consorzio. - Il SA approva la nomina dello studente Sig. Alessandro Navacchia come rappresentante degli studenti nel comitato direttivo del sistema Bibliotecario di Ateneo-SBA. Maurizio Spurio

 

Lauree: a  MINISTRA  il  Preside DIOTALLEVI , di  Ingegneria, risponde: SI'

Sì alla rivoluzione didattica a Ingegneria: 4 lauree, in luogo di 12
"Riduciamo il numero delle lauree al numero delle classi previste per l'ingegneria".
"A loro interno, potranno poi trovare spazio adeguato singoli indirizzi."


Pier Paolo Diotallevi,
Preside Ing. Bologna

Il documento inviato dal nuovo Preside alla Facoltà    
  
    "ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL'ATTUAZIONE,
NELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA, DEL DM 270"

    "Preso atto ...della proliferazione dei corsi di studio, del numero degli insegnamenti,
   della molteplicità delle sedi e della loro diffusione territoriale - spesso non supportata
   né da caratteri storici, né da adeguate attrezzature didattiche - è nostra responsabilità
   proporre e sostenere vie alternative di più largo e incisivo respiro." PPD

 1.-  Il nostro compito. L''Università italiana, unitamente a tante altre istituzioni nazionali, sta vivendo un momento di grave incertezza derivante sia da situazioni contingenti, quale ad esempio le difficoltà economiche, sia dall'emergere di carenze strutturali e funzionali. Il nostro compito deve essere quello di osservare e valutare in maniera critica ed attenta i diversi aspetti che hanno condotto l'Università a questo livello di criticità, non potendo e non dovendo noi, operando dall'interno, ritenere che tutte le responsabilità ricadano esclusivamente su altri lasciandoci come puri osservatori e soggetti passivi di una realtà non da noi voluta e realizzata.
   Preso atto di oggettive inefficienze e di reali mal funzionamenti, quali ad esempio la proliferazione dei corsi di studio, del numero degli insegnamenti, della molteplicità delle sedi e della loro diffusione territoriale - spesso non supportata né da caratteri storici, né da adeguate attrezzature didattiche - è nostra responsabilità proporre e sostenere vie alternative di più largo e incisivo respiro. Si aggiungano i ventilati tagli alle risorse sia in termini finanziari, sia in termini di risorse umane dei quali anche a breve termine si risentiranno i nefasti effetti sul sistema formativo universitario, sulla conseguente qualità della ricerca e quindi sulla diffusione della conoscenza.
  A fronte di queste prospettive dobbiamo agire, per quanto ci compete come docenti universitari, e, nel nostro ambito, all'interno della Facoltà per assicurare ai giovani e a coloro che si affacceranno in un prossimo futuro agli studi universitari un percorso formativo effettivamente calibrato sulle loro esigenze e sulle reali necessità della società che vedrà fra qualche anno questi studenti inseriti nel mondo lavorativo e professionale sulla base della formazione che noi abbiamo il compito e il dovere di preparare ed offrire loro.

2.- Dal DM 270, uno stimolo a sperimentare nuovi percorsi. Le recenti modificazioni del percorso degli studi universitari hanno rappresentato un momento di riorganizzazione del quadro formativo del quale forse non siamo stati buoni interpreti, non cogliendo tutte le implicite modifiche e gli espliciti suggerimenti che venivano formulati, rinchiudendoci in un più semplice attaccamento alle preesistenti situazioni, piuttosto che provare a sperimentare nuovi e più efficienti percorsi.
   La prima trasformazione attuata con il DM 509/99 ha portato all'interno dell'Università il percorso denominato "3+2" spezzando, in due successivi momenti, una formazione che sempre più si è rivelata, in tanti ambiti, non completa ed insufficiente se arrestata al primo passo. Non a caso si è potuto riscontrare che la maggior parte degli studenti che hanno intrapreso il percorso universitario dell'ingegneria non si sono arrestati al primo livello di laurea (laurea triennale secondo il DM 509/99), ma hanno proseguito nel potenziamento e nel completamento della loro formazione nel successivo passo della laurea specialistica.
  La successiva normativa varata con il DM 270/2004 ha avuto fra i suoi obiettivi, ricompattando fra loro insegnamenti che erano stati eccessivamente frammentati, quello di ridurre il numero degli insegnamenti stessi e degli esami per ogni studente, garantendo così una maggiore unitarietà nella trasmissione del sapere. Nella stessa norma si legge un altro obiettivo: quello di dare alla formazione universitaria una struttura tale che, partendo da una ampia base comune, viene orientata, nei livelli superiori della formazione, verso attività e competenze sempre più specifiche e finalizzate, come peraltro appare naturale se per un momento riflettiamo sulle modalità di apprendimento nell'approfondire le conoscenze. Forse questo aspetto è stato, anche recentemente, trascurato.
  Si aggiunga inoltre la prospettiva reale di una riduzione, non compensata in termini di docenti, delle risorse umane verso la quale ci si sta inevitabilmente muovendo e l'opportuna individuazione di requisiti formali e sostanziali per poter svolgere con qualità e competenza l'esercizio dell'insegnamento.

3.-  I "requisiti minimi" non vanno osservati solo sotto l'aspetto numerico. I requisiti minimi richiesti dal DM 270/2004, esaminati sotto il puro aspetto numerico, richiedono per ogni corso di studio la disponibilità media di circa l'80% degli insegnamenti coperti da docenti di ruolo, ovvero studiosi cha abbiano di fatto dimostrato, mediante i concorsi tramite i quali sono stati vagliati, di essere non solo capaci ma anche più che capaci nella ricerca, premessa indispensabile per una buona scuola di formazione culturale e professionale. Dunque occorre sfruttare al massimo queste capacità per dare agli studenti il meglio nella formazione.
  Ad oggi la Facoltà di Ingegneria ha formulato un proprio piano formativo, peraltro ancora in fase di completa definizione secondo le direttive vigenti contenute nel DM 270/2004, che comprende undici lauree (di primo livello) appartenenti a quattro diverse classi, 11 lauree specialistiche (in corso di definitiva trasformazione in lauree magistrali per le quali già sono stati approvati dalla Facoltà gli ordinamenti), due lauree magistrali (di cui una a titolo congiunto con altre sedi europee) ed altre sei iniziative (di cui una di primo livello) delle quali alcune hanno il principale obiettivo della internazionalizzazione. Completano il quadro una laurea a ciclo unico (di cinque anni) per la quale è dato il riconoscimento della comunità europea.
   Il quadro è ampio, molto articolato perché articolate e plurime sono le competenze che afferiscono all'area ingegneristica, e comunque l'insieme rientra ampiamente oggi negli steccati posti dai requisiti minimi formali.
  Con questo assetto si rischia tuttavia di fornire agli studenti un quadro disarticolato della proposta formativa, non completamente chiaro e comunque tale da congelare ogni ulteriore ipotesi di progettazione futura nei percorsi finalizzati, andando verso la saturazione dei requisiti minimi sia per eccedenza nella frammentazione dell'offerta, sia per le sofferenze future in termini di docenti in previsione dei futuri pensionamenti.

4.- Per il riordino basato su un limitato numero di lauree. Ribadendo la necessità di un riordino, la cui definizione è fortemente stimolata e suggerita dalle future riduzioni delle risorse, in ottemperanza al criterio formativo di partire da basi comuni sempre più allargate per dirigersi, nei livelli superiori di laurea, verso indirizzate finalizzazioni della formazione, seguendo altresì l'implicito suggerimento delle vigenti disposizioni in termini di classe, si ritiene necessario sottoporre all'attenzione della Facoltà un assetto formativo basato su un limitato numero di lauree alle quali potrà essere collegata, in cascata, una più puntuale offerta formativa nelle lauree magistrali.
  L'ipotesi sulla quale si invita la Facoltà a discutere e riflettere è quella di ridurre il numero delle lauree ad esempio al numero delle classi previste per l'ingegneria (L7, L8, L9 e L23) all'interno delle quali potranno poi trovare spazio adeguato singoli indirizzi.
  Con questo criterio si dovrebbero raggruppare fra loro i corsi di studio afferenti alla classe dell'ingegneria industriale (L9), alla classe dell'ingegneria civile e ambientale (L7), alla classe dell'ingegneria dell'informazione (L8) e alla classe delle scienze e tecniche dell'edilizia (L23).
  Si possono così ottenere numerosi vantaggi sia dal punto di vista culturale - certamente l'aspetto primario - sia dal punto di vista dell'organizzazione degli studi e dei servizi della Facoltà.
    L'unitarietà culturale, sancita dal raggruppamento dei corsi di studi in classi, può trovare la sua migliore manifestazione nell'individuazione di materie di base comuni alla classe con qualità e quantità formative identiche per i diversi indirizzi appartenenti al corso afferenti a quella classe. La differenziazione nella formazione può avvenire comunque secondo gli indirizzi aventi specifiche e caratterizzanti denominazioni atte ad individuare l'ambito di competenza cui il corso prevalentemente si rivolge.

5.- Per una formazione di base solida e comune a tutti i laureati di Ingegneria. E' altresì da considerare il fatto che chi si fregerà in futuro del titolo di "Ingegnere" avrà una formazione di base solida e in gran parte comune a tutti i laureati dello stesso ambito, contribuendo a creare un'identità comune nei laureati. Gli studenti potranno avere di fronte gli stessi percorsi, oggi frazionati in tanti corsi di studio, consapevoli cha la loro laurea sarà in grado di conferire loro tutte quelle competenze e conoscenze necessarie e fondamentali per entrare nel mondo del lavoro (senza particolari specificità non previste a questo livello di laurea e non sufficientemente credibili per questo livello di laurea) o proseguire, sicuri della propria formazione, in una laurea magistrale che li orienterà maggiormente negli ambiti disciplinari preferiti.
   L'accorpamento dei corsi diverrebbe così stabile e non soggetto alle fluttuazioni annuali conseguenti alla numerosità degli iscritti agli attuali corsi di studio così fortemente frammentati.
   La Facoltà potrà meglio organizzare le proprie risorse sia in termini di docenti e ricercatori, sia in termini di spazi e risorse economiche per rendere più agevole il percorso agli studenti. Questi accorpamenti, per i quali si sta avviando una simulazione, potranno forse comportare la necessità di sdoppiamento e anche di triplicazione di alcuni insegnamenti, ma hanno comunque l'innegabile vantaggio di liberare risorse che potranno essere utilmente e proficuamente riversate sulle lauree magistrali, ovvero sulla totalità degli studenti.

6.- In ritardo riorganizzativo, ma possiamo recuperare. L'ipotesi di riorganizzazione degli studi qui proposta doveva forse essere presa in considerazione fin da quando si è messo mano al riordino della formazione secondo il DM 270; non possiamo però rinunciare a priori a valutare questa possibilità e a questa opzione che ora ci viene offerta solo perché, non colta in precedenza, la Facoltà ha intrapreso una via diversa.
  Dobbiamo imporci una riflessione adeguata in questo senso. Qualora si intendesse conservare lo stato attuale della formazione dovremmo dimostrare che l'ipotesi qui suggerita e proposta è peggiorativa della situazione attuale. Dovremmo dimostrare che il contenuto formativo di questa proposta - proposta che la Facoltà ritengo abbia il dovere di formulare, elaborare, discutere ed eventualmente fare propria - non può essere attuato o risulta peggiorativo rispetto all'attuale situazione. Dovremmo dimostrare che i percorsi formativi sarebbero migliori se si continuasse a procedere "in linea retta" fra lauree e lauree magistrali. Dovremmo dimostrare che è meglio limitare la formazione data dalle lauree magistrali a favore delle lauree di primo livello. Dovremmo dimostrare che la nostra visione della formazione che siamo in grado presentare ai nostri studenti, rimanendo limitata agli attuali assetti e priva di possibili sviluppi futuri, sia formulata nell'interesse degli studi e degli studenti e non di singoli docenti o di gruppi desiderosi soltanto di affermare il proprio ambito.

7.- Conclusioni. Pertanto propongo alla Facoltà una discussione su questi argomenti nelle opportune sedi quali i Consigli di Corso di studio, la Commissione per la didattica e il Consiglio di Facoltà, ben consapevole che i tempi di attuazione di un tale cambiamento non potranno essere immediati; ma sarebbe già un buon successo iniziare una attenta e approfondita discussione considerando che ai sensi del DM 270 abbiamo ancora qualche anno per raggiungere una formulazione definitiva dell'assetto egli studi.
Sono certo della Vostra piena collaborazione nell'interesse degli studenti, della Facoltà e della formazione.
Bologna ottobre 2008.                       Il Preside prof. ing. Pier Paolo Diotallevi

 

Romagne: secessione, federazione, o integrazione "multicampus" con Bologna ?


Giuseppe Farneti


G. Farneti, Prospettive dell'insediamento universitario di Forlì-Cesena
Considerazioni sul testamento del Sen. Melandri
*
(Stralcio dalla Relazione, alla fine del mandato per la Facoltà di Economia di Forlì, nel 2006)

Oggi
solo Forlì-Cesena parrebbe avere i requisiti di didattica e di ricerca,
propri di una università che possa  sopravvivere alle attese forbici del Governo
.

*
Rapporto dei Poli di Cesena e Forlì, Commissione Consiliare di Forlì, 24 gennaio 2006

Nota. Nel 2008 abbiamo pubblicato un articolo del prof. Piero Gallina, Presidente di Se.ri.nar, un vero allarme circa la situazione finanziaria della sede di Forlì e Cesena (clicca su   Università di Romagna ). Quel testo lasciava, tuttavia, scoperto un interrogativo fondamentale: i Romagnoli come pensano il loro futuro, sotto il profilo organizzativo e strutturale ? Precisamente: vogliono la "secessione, la federazione con Bologna, l'integrazione con Bologna ?"
  Senza una risposta chiara, ogni rapporto tra la Romagna e Bologna non può che fondarsi sulla ambiguità, e nessun problema finanziario potrà essere risolto bene, fino in fondo.
  In attesa di una chiarificazione, e che sarebbe opportuna nel corso del dibattito per la elezione del Rettore, la ri-proposizione del testamento del Sen. Melandri vuole essere una prima indicazione, eventualmente da aggiornare.
  Al termine di questo stralcio, viene riprodotto il sommario completo degli argomenti della Relazione Farneti. NdR

  Giuseppe Farneti, Riflessioni sul periodo di presidenza  2000-2006, § 12
  Alcune considerazioni riconducibili all’ultima intervista del Sen. Melandri.

   a)  Il Sen. Leonardo Melandri, qualche mese prima di scomparire volle redigere un documento di racconto dell’avvio e delle prospettive future dell’insediamento universitario romagnolo.
   Si tratta di una sorta di testamento professionale, che lui scrisse “a futura memoria, perché chi vorrà, potrà sapere come è andata…”, così mi disse in uno degli ultimi incontri. Tra le Sue ampie riflessioni mi limito a riprenderne alcune. Ma tutti dovrebbero leggerle.
   Viene inizialmente osservato che lo sviluppo dell’insediamento romagnolo è stato abbastanza casuale, il prodotto di forze e volontà diverse. Il risultato è stato soddisfacente, ma non privo di decisioni fortemente irrazionali, di volta in volta attribuite ai diversi protagonisti. In quest’ambito la Facoltà di Economia, superando diverse difficoltà, ha delineato la sua missione e la sua strategia, ma soffre di un quadro ancora opaco di strategia globale dell’Ateneo per quanto concerne la Romagna e la governance complessiva.
   L'’Ateneo persegue l’idea del multicampus. Il sen. Leonardo Melandri, per contro, parla di fallimento del multicampus. “Noi pensavamo, in quella che poi si è rivelata come una ingenuità, che l’Alma Mater fosse interessata, se non propensa, per il suo altissimo prestigio e la sua forza, a tentare un esperimento di riconsiderazione di se stessa, nel quadro della nuova realtà che si era determinata con il decentramento. … avevamo sottovalutato la forza e i condizionamenti della struttura e della mentalità tradizionali, che non rinunciano mai volentieri a competenze, attribuzioni, funzioni proprie per trasferirle ad altri” (pp. 50-51). Il Sen. Leonardo Melandri era anche consapevole del fatto “che non tutte le risorse date da Roma a Bologna per il decentramento finivano in Romagna” (p. 53), individuando un problema che presenta poi la sua continuazione per quanto concerne il finanziamento delle strutture in Romagna.
  La realtà vede dunque il modello multicampus come obiettivo, ma i comportamenti non realizzarlo. Serve un adeguamento, forse, dello Statuto di Ateneo, ma sicuramente s’impone una pratica di autonomia, particolarmente nella ricerca, che è ancora poco realizzata.
In questo quadro, si può ritenere, il decentramento va concretamente perseguito, risolvendo la pratica del “divide et impera” (p.53). Le risorse vanno ripensate, l’organizzazione dovrebbe vedere un crescente impegno dei poli (guardando all’esperienza positiva del polo di Forlì).

    b)   Soprattutto, la ricerca va resa autonoma. Questo è il nodo cruciale. Il sen. Leonardo Melandri vi insiste. Ritengo che costituisca la cartina di tornasole di qualsiasi buon proposito. O saremo in grado di percorrere questa strada, o dovremo limitarci a un decentramento della sola didattica e veramente dovremo parlare di rifiuto del multicampus: ma non avremo risolto i nostri problemi, né come Università di Bologna, né come Romagna.
   Al riguardo vi é il nodo cruciale relativo al modo di essere dei Dipartimenti. Ebbene, come si dirà, il problema si può risolvere, valorizzando il Polo, nella sua natura di struttura scientifico-didattica e nelle sue esperienze e capacità organizzative e rispettando la Romagna e l’obiettivo di rafforzare la ricerca dell’intero Ateneo, nell’ambito di regole trasparenti.
   Il Sen. Leonardo Melandri osserva come la Fondazione sopperisca alle carenze strutturali. E’ vero. Ma è giusto che ricercatori e assegni di ricerca siano finanziati in sostituzione dell’Alma Mater e non per favorire insediamenti che, in quanto giovani, hanno bisogno di maggiori attenzioni?
   Alla Fondazione siamo tutti grati, così come a Serinar, ma dobbiamo promuovere un processo che veda valorizzata la ricerca in tutti i suoi aspetti e che consenta di superare l’impressione di luogo dove, con criteri talora soggettivi, si distribuiscono risorse.

   c)   Servono nuove regole e nuove pratiche decisionali. Va considerato che i poli hanno contemporaneamente un ruolo didattico, pienamente sviluppato e uno scientifico, ancora da esprimere. Si deve richiamare l’attenzione sul fatto che le differenze per quanto concerne la ricerca e la vita dei Dipartimenti fra Bologna e la Romagna, sono notevoli.
   Ad esempio:
1. Gli studi dei docenti in Romagna sono collocati nelle Facoltà e non nei Dipartimenti co-me a Bologna;
2. I contributi studenteschi che a Bologna finanziano le Facoltà e tramite queste i Dipartimenti, in Romagna servono per finanziare i Poli, che in buona misura li destinano poi al-le Facoltà per le loro spese di funzionamento, ma mantenendone la gestione contabile;
3. Il budget della Facoltà riconosciuto dall’Ateneo costituisce per la Romagna l’unica fonte di finanziamento per l’attività didattica (contratti);
4. Tutta l’attività didattica in Romagna è svolta dalle Facoltà, che devono pertanto gestire tutti gli spazi necessari, senza alcun contributo da parte dei Dipartimenti, come si verifica invece a Bologna.

   d) Partendo dalla considerazione di queste differenze s’impone una specifica disciplina della ricerca in Romagna, che assecondi il modello multicampus, dando inoltre un contributo all’esigenza di affermare nell’Alma Mater una più qualificata attività di ricerca, oggi in parte resa opaca da processi decisionali non sempre pienamente trasparenti e da una complessiva organizzazione che è in parte da ripensare, come infatti si sta verificando.
  Va considerato inoltre che il ruolo principale dei Dipartimenti, laddove non siano presenti consistenti strutture di ricerca, è quello di allocare le risorse, sia di persone sia finanziarie e poi di amministrarle. La ricerca pertanto non richiede, per noi, la vici-nanza fisica e l’utilizzazione di laboratori, conseguendone che la funzione amministrativa nei Dipar-timenti è assorbente di ogni altro aspetto.
   E’ possibile al riguardo, come si è iniziato a fare in una riunione che nell’autunno dell’anno scorso ha visto insieme il Rettore, con i Presidenti dei Poli, il Pro-rettore e i presidi della Romagna, pensare che:
   -  I Poli, come realtà scientifiche, dovrebbero essere realizzati, almeno a livello sperimentale;
   - Il loro ottimo risultato sotto il profilo della gestione delle risorse che fanno capo alle Facoltà (che decidono, ma non hanno autonomia contabile), può fare pensare a un loro coinvolgi-mento nella gestione contabile delle attività di ricerca in Romagna;
   - I docenti incardinati in Romagna potrebbero dunque (forse anche senza modifiche dello Statuto dell’Ateneo), secondo regole e comportamenti da definirsi, organizzarsi in aggregazioni sostitutive degli attuali Dipartimenti, opzionalmente rispetto ai Dipartimenti di Bologna, ge-stendo pertanto in Romagna le risorse della ricerca ad essi attribuite, ma avendo sempre i Poli come centri di contabilità.
    E’ una possibilità, intorno alla quale lavorare. Il punto, per me chiaro, come lo era per il Sen. Leonardo Melandri, come lo è per coloro che vogliono una Alma Mater sempre più grande e insediamenti universitari in Romagna sempre più efficaci, è tutto nella necessità di affiancare la ricerca con la didattica: entrambe definiscono un inse-diamento universitario. Entrambe si influenzano a vicenda.
   I docenti, in Italia, svolgono entrambi i ruoli. Secondo la mia opinione, ne consegue che un docente non è interessato allo sviluppo della propria Facoltà, non cerca riscontri sul territorio, se la sua carriera è di fatto collegata ad altri riferi-menti accademici. I docenti sono sempre legati a scuole, correnti di pensiero che, se si pongono fuori della Facoltà, ne riducono il ruolo a luogo funzionale al proprio percorso accademico, richiamati (soprattutto se di particolare valore), o diversamente indirizzati, appena necessario.
   Il Sen. Leonardo Melandri circa questi aspetti, connessi all’attività di ricerca, a p.57, osserva: “Queste sono largamente penalizzate con la mancata istituzione di almeno alcuni importanti Dipartimenti, senza i quali anche ciò che di valido si svolge in Romagna rimane attestato su Bologna, mantenendosi alla sede centrale il punto di riferimento, anche finanziario e di svolgimento del lavoro, per tutte le attività impostate e da impostare.
   Ciò porta anche alla conseguenza che i Docenti e Ricercatori continuano inevitabilmente a considerare Bologna come la loro sede di lavoro, accrescendo quel senso di precarietà che sembra talora assumere la presenza del personale docente nelle nostre sedi didattiche.”
 
    e)  Un altro aspetto che al Sen. Leonardo Melandri era assolutamente chiaro era quello relativo al rapporto fra Facoltà e territorio. Ho già fatto riferimento ai significativi risultati del Cresem (Centro di ricerche economico manageriali), anch’essi da assumere a “modello”, se si pensa di riflettere su come impostare le iniziative di un in-sediamento universitario che voglia essere propositivo e comunque interagire, verso e con il territo-rio. In effetti quest’ultimo fondamentale aspetto dell’attività di una Facoltà e specialmente di una Facoltà di Economia (soprattutto quando i suoi percorsi si rivolgono ai soggetti-aziende, di ogni tipologia, per aiutarli nel governo delle loro attività), è sempre stato per me, insieme alla qualità della didattica e della ricerca, un punto di costante riferimento.
   Per realizzarlo al meglio serviva una cabina di regia con il territorio, che era stata individuata nel Cresem, come era emerso anche da alcune riunioni che precedettero la costituzione del Cresem in Spa.
   D’altra parte va menzionato che subito dopo la mia elezione a Preside, sei anni addietro, elezione avvenuta di fatto all’unanimità e su richiesta dei Colleghi, inviai una lettera ai rappresentanti dell’Istituzioni proprio per esprimere questa mia naturale propensione alla collaborazione.
    Il progetto però non è riuscito, nonostante le mie attenzioni, poiché la collaborazione del territorio, sempre fattiva sugli aspetti materiali, non ha saputo spingersi sino a delineare una richiesta di didattica e di ricerca che fosse congeniale alle proprie esigenze di sviluppo, che comportasse un confronto continuo e di tipo strutturale con le diverse realtà, anche associative, specialmente quelle relative alla ricerca e alla formazione.
   Vi sono state comunque eccezioni in positivo. Ad esempio da parte della professione contabile e da parte della provincia di Forlì-Cesena.
   Va poi considerato il grande contributo della Fondazione, già menzionato, quantitativamente di enorme importanza, ma non ancora incardinato in una logica espressa e negoziata di in-terazione con il territorio, così come la collaborazione assicurata dal Direttore di Confindustria Forlì-Cesena.
   Circa il Cresem è stato dunque osservato che “Certamente, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Forlì, rendendosi conto della importanza di favorire l’alta formazione e la ricerca nelle nostre sedi, ha erogato rilevanti risorse ai nostri Corsi universitari, per progetti di alta formazione e di ricerca.
   Ma si può essere soddisfatti di questo? C’è la necessità della continuità e dell’interconnessione, oltre che della continuativa verifica, tra territorio e programmi universitari; e a questo scopo non può certo dare una risposta sufficiente il Comitato tecnico-scientifico, costituito dalla Fondazione stessa.
   Poteva esercitare una funzione importante, in questo quadro, il Cresem costituito in Società autonoma presso la Facoltà di E-conomia, con la partecipazione maggioritaria della stessa Fondazione e della Associazione degli Industriali, oltre che di Ser.in.ar., del Comune e dell’Università. Ma non mi pare che siamo su questa lunghezza d’onda.” (pp. 58-59). Il Sen. Leonardo Melandri osserva poi “da una parte, la ancora fragile e precaria situazione dei nostri insediamenti universitari … , dall’altra, la scarsa chiarezza propositiva del mondo delle imprese”.
Credo che al riguardo la riflessione di tutti debba proseguire.

  Conclusioni. ....
La speranza è che, grazie all’impegno dei docenti e delle istituzioni, e nonostante l’autonomia non si sia ancora pienamente affermata, tale indirizzo possa proseguire. Al centro di questo “quadro di riferimento”, vi è il “modello” che ho cercato di delineare, la cui validità va ben oltre i confini della nostra Facoltà.
Forlì, ottobre 2006

Sommario Premessa 2 La Facoltà sino all'a.a. 1999/2000 2 Lo sviluppo della Facoltà: l'aspetto quantitativo 4 Lo sviluppo della Facoltà: l'aspetto qualitativo 8 Considerazioni preliminari 8 Il modello: la sua struttura 9 Il modello: gli altri valori 10 Specificità della nostra eccellenza, in quanto riconducibili ai contenuti del piano triennale dell'Ateneo 2007/2009 10 L'internazionalizzazione 11 Il rapporto con il territorio 11 Alcune considerazioni (e opportunità) riconducibili all'ultima intervista del Sen. Melandri 12 Cosa fare nel prossimo futuro? 15 Conclusioni 17
Tavole allegate
1.         Docenti incardinati nel tempo, per area e per SSD, con la specificazione dell’indicatore di fab-bisogno
2.         Studenti immatricolati e iscritti nel tempo
3.         Personale amministrativo nel tempo
4.         Requisiti minimi di docenza per l’anno accademico 2006/2007
5.         Andamento delle immatricolazioni del CLEGA, distinto per curriculum

ATENEO DI BOLOGNA: Il Prof. SEGRE', candidato Rettore si lancia sul web.
Ma non è il solo programma sul web. Si veggano anche:

http://www.robertograndi2009.it/
,   http://www.dariobraga.it/web/index.php , ....


Andre Segrè


Il PROGRAMMA DI SEGRE', Recensione di N. Luciani
Perchè  non enunciare la propria squadra, già in aprile, vale dire prima delle elezioni ?

Frattanto il Rettore uscente ha incassato (26 gen) un brutto colpo: convocata la riunione
CONGIUNTA di CdA e SENATO per allargare il corpo elettorale, si è visto respinto:
"Avevi tutto il tempo ...., ma le regole non si cambiano sotto elezioni ! "

Anche scaduti il 30 gennaio il termine delle  domande
per la selezione del nuovo Direttore Amministrativo

Andrea Segrè, PROGRAMMA DI MANDATO RETTORALE: L'URGENZA DEL FUTURO UN NUOVO PROGETTO PER UNA NUOVA ALMA MATER , feb. 2009

   In questa settimana il Preside di Agraria ha distribuito capillarmente in Ateneo un libretto cartaceo, in cui illustra il suo programma di rilancio della nostra università, contando sul placet degli elettori. Lo stesso testo è, poi, visibile in Internet, sul sito di lui: http://www.andreasegre.it/ (Scarica programma pdf ).
  L'iniziativa di Segrè si distingue per l'eccezionale dote comunicativa, chiarezza dei propositi e grafica, così da catturare facilmente anche un occhio distratto. E' evidente anche il notevole impegno finanziario, per la stampa.
   Nel merito, il testo è ripartito in argomenti, facilmente rintracciabili con un link. Per nulla togliergli, dal lato del contenuto e del metodo espositivo, riporto qui il copia-incolla del frontespizio. Per chi si aspettasse da me un qualche giudizio critico sul programma, sono un può restio. Ma, poi, perchè dovrei lanciare il sasso e tirare indietro la mano ?

A. Segrè, PROGRAMMA DI MANDATO RETTORALE: L'URGENZA DEL FUTURO UN NUOVO PROGETTO PER UNA NUOVA ALMA MATER

Fare comunità. L’Alma Mater è il nostro posto
Guardare avanti. Con consapevolezza e responsabilità per costruire il futuro
Lo statuto del rinnovamento. La nuova governance: partecipazione, trasparenza e sussidiarietà
Didattica e ricerca. Rinnovare la missione, qualificare l'azione
Il motore della ricerca. Aumentare la potenza, migliorare l'affidabilità
Internazionalizzazione e accoglienza. La giusta dimensione dell'Alma Mater
Il motore della didattica. Diminuire i giri, migliorare il rendimento
La strategia di sviluppo. Collegare gli obiettivi alle risorse
Studenti al centro. Diritti e doveri, strutture e servizi
La ricerca dei talenti. Il futuro della nostra comunità
La Medicina dell'Alma Mater. Un patrimonio per l'Università, una risorsa per la società
Un multicampus tra Bologna e la Romagna. Federalismo e reciprocità
L'Alma Mater è la nostra casa. Riorganizzare gli spazi per lavorare meglio e in sicurezza
Sosteniamo il futuro. Spegniamo la luce, accendiamo la ricerca
Diventare UniversitAttiva. Un comunità che vive nella comunità
Un'altra Alma Mater è possibile. La sostenibilità economico-finanziaria del progetto
L'Alma Mater del nostro futuro. L'Università che vogliamo, insieme la faremo
    Ci sono aspetti che mi sembrano innovativi per la presa di coscienza dell'importanza strategica di alcuni obiettivi e del modo di raggiungerli. Notevole, a questo proposito, è il suo schema di governance, in cui compare in primo piano la "squadra", più che il Rettore.
   Mi piace anche la chiarezza con cui proclama la natura pubblica dell'Università, in Italia (e questo non va contro le libertà di fare altro, se c'è chi lo vuole).
  Altri aspetti bene impostati sono quelli del riordino delle lauree, e della riorganizzaziobe della ricerca. Mi pare, invece, eccessiva l'importanza attribuita al sapere impostare le domande.  Qui occorrerebbe una vera e propria svolta, in modo da interessare il settore privato al finanziamento dell'Ateneo. Ad es., i tempi tecnici dell'Ateneo sono troppo lenti, per le imprese.

   L'idea  del multicampus in Romagna, secondo me, non è il meglio nè per Bologna nè per la Romagna, e sarebbe utile dichiarare che non si considererebbe scandalo se, prima o poi, la Romagna chiedesse la secessione.
   Altri aspetti da riprendere e meglio precisare sono quelli relativi allo stato giuridico e al reclutamento dei giovani. Qui il programma mi pare un pò troppo sguarnito. I problemi del precariato non si risolvono con cioccolatini. Servono risorse finanziarie vere, e serve vincere un corporativmo strutturato, capillare, che è ancora nel sangue della ex-medievale Alma Mater.

  Ritorno sulla "governance". Spero tantissimo che il "giovane" e "valoroso" Segrè sia consapevole che toccare sul serio la questione della Governance  è toccare fili elettrici. La Burocrazia è molto potente e non mollerà facilmente.
  Egli vuole riportare i professori a condurre la politica universitaria (compito, dalla prina ora di Calzolari, avocato a sè dalla Burocrazia). Così vuole la legge esistente, vale dire spetta:a) ai professori a decidere  la politica universitaria; b) alla Burocrazia la sua attuazione. 
  Ma come dicevo, riformare la governance in quel senso, vuole dire toccare fili elettrici e, dunque, per divenire credibile, occorrerà rassicurare l'elettore che dispone di un équipe con le spalle quadrate.
  Perchè no ? Perchè non enunciare la propria squadra, già in aprile, prima delle elezioni ? N. Luciani

 

ATENEO DI BOLOGNA: Finanziamento privato della ricerca


Pier Ugo Calzolari

Bilancio di previsione 2009: le entrate ancora calanti, da Contratti
e convenzioni per la ricerca in conto terzi, ex-art. 66 DPR 382/80

Considerazioni su una possibile compensazione dagli Spin Off dell'Ateneo ex- D.Lgs 297/1999, purchè non sopravvengano conflitti di interesse tra Spin Off e Ateneo (si vegga lo art. 6, circa la responsabilità della vigilanza del Preside e del Direttore del Dipartimento).
Sul Decreto Rettorale in materia di Contratti ex-art. 66, clicca su Regolamento
Sul Decreto Rettorale, relativo agli Spin Off, clicca su:  Alma Mater

Il Dirigente della "Area della Dicerca" Bruno QUARTA potrebbe raccontarci
circa le sue azioni per scoperchiare questa pentola, in tanti anni ?


TABELLA - Previsioni  in €, a prezzi correnti - FONTE: Bilanci ripresi da www.unibo.it
Chiave Bilancio 2006* Previsione assestata a ottobre 2007* Previsione assestata a ottobre 2008* Previsione assestata a dic. 2009 Previsione
F.E.1.13.02+
F.E.1.16.04
(F.E.1.3.1.02+
F.E.2.2.1.16,
dal 2008, 2009)

Fondo 20% (ex- art. 66 DPR 382/80), del Finanziamento privato
della ricerca *
 


906.660,84




850.000




820.000




830.000

* Questo significa che il finanziamento atteso dai Dipartimenti è previsto nell'ordine di € 4.150.000, per il 2009

 
   Il finanziamento privato della ricerca universitaria assume un interesse strategico, quale entrata sostitutiva del finanziamento statale, via via sempre più calante in questi anni. E questo anche se non sono mancate leggi statali, miranti ad incentivare il finanziamento privato medesimo (per le erogazioni liberali, si veda:TUIR, art. 10, comma 1, lettera 1-quater; art. 100, comma 2, lettera c). Ma gli effetti non sono, tuttora, risultati significativi.
   Invece, un campo potenzialmente di interesse è il finanziamento privato in cambio di una contropartita, domandata dalle imprese. Per quanto ricordo ci sono state due leggi, che hanno smosso qualcosa, ma molto meno di quanto di sarebbe potuto ottenere, se applicate in modo intelligente: uno è il DPR 382/80, art. 66, l'altro è il Decreto Legislativo 297/1999, da cui nell'Ateneo di Bologna sono venuti gli Spin Off (imprese commerciali, in forma di società di capitali, a partecipazione dell'Ateneo, dei Professori e Ricercatori, personale tecnico-amministrativo, borsisti, studenti, ...). Ma andiamo per gradi.
  1.- Contratti ex-art. 66. Il bilancio di previsione 2009 conferma la modestia di questa entrata in bilancio, o per meglio dire il suo declino da anni, ma a partire da somme non trascurabili in passato.
   Il motivo di questo declino sta nel fatto che i ricercatori hanno dovuto abbandonare la ricerca di contratti con le imprese, a causa del fatto che l'Amministrazione Centrale applicava (ed applica) una dura tangente sui proventi (che può avvicinarsi al 30%, e questo per un complicato meccanismo che colpisce sia l'utile che il costo dei progetti). Questa tassa, aggiunta all'imposta sul reddito e agli oneri previdenziali, lascia poco più del 10% al ricercatore).
   Questo effetto perverso è stato più volte segnalato al Rettore, che però ha trovato un muro nel direttore amm.vo. Nè abbiamo mai potuto capire se il Dirigente della Area della Ricerca se ne sia occupato. Fatto sta che un primo rimedio è stato trovato direttamente dai professori con contratti diretti con le imprese, sia pur sotto di studi professionali, e quant'altro. Questo, finchè
la legge n. 370/1999, art. 4, c. 5, delegificò la materia, ossia la "rimise alla autonoma determinazione degli Atenei". Nel caso di Bologna ci fu il ripristino della tangente con Decreto Rettorale del 2001.
   2.- Spin Off. Essi sono stati istituiti a Bologna con Decreto Rettorale (2002), in applicazione del D.Lgs 297/1999: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori".
   Lo Spin Off è una società di capitali, che ha come possibili soci i professori e lo stesso Ateneo, con lo scopo di fare ricerca ed attività professionali connesse, in forma imprenditoriale autonoma, dentro e fuori l'università. La legge (art.4) sostiene gli Spin Off con:

a) i contributi a fondo perduto;
b) il credito agevolato;
c) i contributi in conto interessi;
d) i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di cui al comma 2;
e) la prestazione di garanzie;
f) gli atti di cui all'articolo 2, commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformita' alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
g) il bonus fiscale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

   Sappiamo dell'esistenza di Spin Off a Bologna(clicca su SPIN OFF per trovare l'elenco). Ma null'altro sappiamo oltre alla ragione sociale e agli scopi, pur se l'Ateneo ne è socio (10% del capitale). Qualche loro traccia dovrebbe esserci nel bilancio dell'Ateneo sotto forma di "utili" o "perdite" pro-quota capitale partecipato.
   Il Decreto Rettorale contiene varie limitazioni ai soci-professori, affinchè non nasca conflitto di interesse tra le due posizioni da loro occupate (quello di professore che deve svolgere i compiti istituzionali, e quella di socio-imprenditore che svolgi i compiti dello Spin Off). In particolare è fatto divieto di fare ricerca ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80.
   E' tuttavia evidente che questa limitazione è contra legem, anzi è un vero e proprio abuso di potere dell'Amministrazione centrale che non può con un atto amministrativo (tale è un Decreto rettorale)  proteggere il percepimento della tangente di cui sopra, trattandosi di utili con apporto dello Stati (mi riferisco ai contributi statali, ... ecc. - di cui al D.Lgs 297/1999). D'altra parte, la distinzione tra ricerca dello Spin Off e ricerca ex-art. 66 non nasce etichettata con qualche marchio, per cui esse sono indistinguibili.
   3.-  Tuttavia, mi pare anche evidente che il passaggio dai contratti ex-art. 66 (per attività istituzionali)  agli Spin Off (per attività imprenditoriali), sia stato un passo eccessivo, sotto il profilo dei casi di conflitto di interesse, e che può configurare una responsabilità per gli Organi responsabizzati per il controllo (Presidi e i Direttori di Dipartimento). Vediamo alcune evidenze.

    1) Posizione del socio “Amministratore Delegato” o “Presidente”. Mi sembra evidente che, qualora il bilancio dello Spin Off divenga di ammontare rilevante, il professore o ricercatore “a tempo pieno” entra inevitabilmente in conflitto di interesse con l’Ateneo, e questo a causa del tempo da dedicare all’Amministrazione.
   2) Questo avviene  se anche  il numero dei soggetti del Dipartimento coinvolti nell’attività dello Spin Off sia rilevante: nel senso che l’attività istituzionale del Dipartimento viene ad essere compressa da quella concorrente dello Spin Off.
   3) Se il numero è rilevante, viene anche crearsi una posizione di dominanza dello Spin Off nel Dipartimento: nel senso che lo Spin Off potrebbe indirizzare il voto (dei propri nembri) all'interno del Consiglio del Dipartimento, fino a a ledere il principio di democrazia negli Organi Collegiali del Dipartimento;
    4) il tempo dedicato dai soci dello Spin Off all'attività dello Spin Off, che non dev’essere di quantità tale da far venir meno i doveri istituzionali per l’insegnamento e la ricerca. Pur se le cose vanno verificate da caso a caso, tuttavia, il caso di bilanci importanti degli Spin Off è per se stesso un indizio da non  sottovalutare;
    5) E' Illegale conservare la sede operativa presso il Dipartimento, dopo i 6 anni dalla costituzione dello Spin Off. 
    6) Lo Spin Off , che non versi le imposte sul reddito, è in posizione illegale. N. Luciani


SPIN OFF (Imprese commerciali in forma di SpA o di Srl) dell'Università di Bologna

ALMA AUTOMOTIVE S.r.l.
Dipartimento Ingegneria costruzioni meccaniche, nucleari., aeronautiche e di metall. (DIEM).
Attività principali: sviluppo e la commercializzazione di procedure software e di strumentazione orientate al controllo, alla progettazione, alla sperimentazione, allo sviluppo ed alla messa a punto di sistemi energetici, motopropulsori a combustione interna, macchine a fluido e relativi componenti.
Sede: c/o DIEM - Sezione Macchine Viale del Risorgimento 2 40136 Bologna

ARCA Tecnologie S.r.l.
Dipartimento Elettronica Informatica e Sistemistica - DEIS
Attività principali: Progettazione e ingegnerizzazione di sistemi di automazione industriale e di controllo Automotive. Sviluppo di sistemi di simulazione e prototipazione rapida, progettazione e ingegnerizzazione di schede elettroniche, di software di interfaccia, di software applicativo. Svolgimento di campagne di prove sperimentali. Trasferimento tecnologico alle aziende e relativa formazione specialistica. Sviluppo e commercializzazione di strumenti software di supporto alla progettazione.
Sede: c/o Dipartimento Elettronica Informatica e Sistemistica - DEIS Viale Pepoli, 3/2 Bologna

ARS Analytical Research System S.r.l.
Dipartimento: Chimica "G. Ciamician"
Attività principali: sviluppo, produzione e commercializzazione di strumenti e servizi per l'analisi chimica
Sede: Via Ercolani 3 Bologna

ECONAG s.r.l.
Dipartimento Scienze Statistiche Dipartimento di Scienze Aziendali
Attività principali: Servizi statistici, informatici e di valutazione alle imprese e agli enti locali
Sede: Via Zamboni, 18 - Bologna

ELCOS S.r.l.
Dipartimento Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali
Dipartimento. Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali
Attività principali: realizzazione di un nuovo sistema di certificazione internazionale delle rocce ornamentali attraverso l'analisi di immagini Sede: DICMA Viale Risorgimento 2 Bologna

ERGO S.r.l.
Dipartimento Economia e Ingegneria Agrarie
Attività principali: analisi e valutazioni socio economiche inerenti il territorio rurale.
Sede: Alma Cube via Fanin 48 Bologna

HEALTH Ricerca e Sviluppo S.r.l.
Dipartimento: Medicina Clinica e Biotecnologia applicata "D. Campanacci"
Attività principali: sviluppo di programmi di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, sviluppo di progetti di ricerca cooperativi tra pubblico e privato
Sede: Via Galliera 22 Bologna

IDEA S.r.l.
Dipartimento Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS)
Attività principali: dispositivi elettronici
Sede Operativa: Viale Pepoli 3/2 Bologna

MEC S.r.l.
Dipartimento Elettronica Informatica e Sistemistica - DEIS
Attività principali: Progettazione di microcircuiti e microsistemi elettronici a microonde da realizzare su chip per radiocollegamenti terrestri e spaziali. Caratterizzazione e modellizzazione di componenti attivi e passivi per circuiti integrati monolitici a microonde. Realizzazione e commercializzazione di micromoduli a microonde.
Sede: C/o DEIS Viale Pepoli, 3/2 Bologna

PROGEA s.r.l.
Dipartimento Scienze della terra e geologico-ambientali
Attività principali: Produzione di sistemi di supporto decisionale, hardware, software, servizi di formazione ed attività di diffusione nei settori della Meteorologia, Idrologia, Climatologia, Gestione sostenibile delle risorse ambientali, Protezione dell'ambiente e del territorio, Protezione Civile, Previsione di piena in tempo reale
Sede Operativa: Via Don Bedetti, 20 - 40129 Bologna

TECHIMP s.r.l.
Dipartimento Ingegneria Elettrica
Attività principali: Realizzazione (progetto, ingegnerizzazione) di apparecchiature per misure di grandezze elettriche; ottimizzazione di processi tecnologici, controllo di qualità e diagnostica del processo; automazione industriale.
Sede Operativa: LIMAT (laboratorio presso il DIE) Viale Risorgimento 2 Bologna

T.IN.V.AL. S.r.l
Dipartimento Protezione e Valorizzazione agroalimentare (DIPROVAL)
Attività principale: fornire strumenti e professionalità per un razionale utilizzo di tecnologie e innovazione, di certificazione e tracciabilità, nonché per la realizzazione dei servizi di marketing necessari alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari
Sede: Villa Levi Via F.lli Rosselli, 107 42100 Reggio Emilia

VET SPIN S.r.l.
Dipartimento Sanità pubblica veterinaria e Patologia animale
Attività principali: Ricerca e formazione rivolta all'industria farmaceutica veterinaria ed enti pubblici e privati.
Sede: c/o Dipartimento Sanità pubblica veterinaria e Patologia animale Via Tolara di Sopra, 50 Ozzano dell'Emilia (Bo)

 



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
D.R. n° 180 del 06 /06/02

IL RETTORE

VISTO il d.lgs 297/99 ( "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori") che disciplina l’attività di ricerca scientifica e tecnologica estendendo il campo d’azione delle Università ad interventi volti alla creazione di "spin off", con l’intento di favorire l’occupazione giovanile ed incentivare il trasferimento tecnologico;
VISTI l'art. 2, comma 1 lett. e), n°1, del d.lgs 297/99 e l'art. 11, comma 5, del relativo decreto attuativo D.M. 593/00, che demandano alle Università l'adozione di regolamenti disciplinanti il collocamento in aspettativa, ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, la tutela della proprietà intellettuale e che definiscono le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire, in cui siano impegnati professori e ricercatori universitari;
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università di Bologna, Parte IV, Capo II, in particolare gli artt. 50 e seguenti;
TENUTO CONTO dell'art. 53 del d.lgs 165/2001, che disciplina il conferimento e le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
TENUTO CONTO che, per la migliore riuscita dell’iniziativa imprenditoriale, del trasferimento tecnologico, e per il conseguimento degli obiettivi programmatici, è interesse dell’Università che il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo possa prestare la propria attività a favore dello spin off, purché nel pieno rispetto dei loro compiti primari nei confronti dell’Università;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 6 maggio 2002 e del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2002;
VISTO
l'art. 12 dello Statuto Generale di Ateneo che disciplina la procedura di approvazione dei Regolamenti di Ateneo;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO

DECRETA:


è emanato con efficacia immediata il seguente
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA' DELLO STESSO

ARTICOLO 1
PRINCIPI GENERALI
I)
L' Alma Mater Studiorum Università di Bologna, di seguito indicata come "Università", in conformità ai principi generali di cui alla Parte IV, Capo II, del proprio Statuto di autonomia, favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
II)
Vengono definiti spin-off dell' "Università" esclusivamente quelle società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l’"Università" partecipa in qualità di socio.
III)
Le modalità di costituzione, la disciplina dei rapporti con l’"Università" e il regime delle autorizzazioni del relativo personale sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 2 e seguenti.

ARTICOLO 2
SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI


I) La costituzione di uno spin off dell’"Università" può essere proposta esclusivamente dall'"Università", ovvero da uno o più docenti e/o ricercatori, ovvero da dipendenti dell'"Università" appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo.
II) Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

ARTICOLO 3
PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITA’

I) La partecipazione dell’"Università" nello spin off, che potrà derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell’Università non disponga diversamente, sentito il Comitato per la valorizzazione dei risultati della ricerca e del trasferimento tecnologico (di seguito indicato come "Comitato Smart"), ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.
II) Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell’"Università" e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello spin off. A tal fine lo statuto dello spin off dovrà prevedere, tra l’altro, che:
a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, tra cui l’"Università", un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
b) la partecipazione dell’"Università" nello spin off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
c)
la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all’"Università" la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il collegio sindacale.
III) I soci dello spin off dovranno inoltre sottoscrivere con l’"Università" adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a 10 anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali prevedano che:
a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall’"Università" debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell’"Università";
b) la remunerazione per l’attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l’attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell'"Università" senza il preventivo consenso della stessa.
IV) Detti patti parasociali prevederanno, altresì, una opzione di vendita della partecipazione dell’"Università" nello spin off, esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione. L'importo sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell’esercizio dell’opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin off.

ARTICOLO 4
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO

I) Agli spin-off dell’"Università" è concesso l’utilizzo gratuito del logo dell’Università di Bologna sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l’"Università" contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo della società.
II) Il contratto di licenza prevederà, tra l’altro, che lo spin off garantisca e tenga manlevata e indenne l’"Università" da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all’utilizzo dello stesso.
III) Qualora l'"Università" cessi di essere socia dello spin off, quest’ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo.

ARTICOLO 5
PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'


I) La permanenza degli spin off all’interno delle strutture dipartimentali dell’"Università" non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, a condizioni da definirsi, dal Consiglio di Amministrazione dell’"Università" su proposta del Comitato Smart e sentito il Consiglio di Dipartimento, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.
II) I rapporti tra l'"Università" e lo spin off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.

ARTICOLO 6
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLE ATTIVITA' DELLO SPIN OFF

I) La partecipazione dei soci proponenti all’attività dello spin-off costituisce per l’"Università" garanzia per la buona riuscita dell’iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell’"Università". Pertanto, il personale docente e/o ricercatore che proponga l’attivazione di uno spin-off, deve partecipare al capitale dello spin off e deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off la propria partecipazione in esso.
II) Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l’attivazione di uno spin-off ottiene l’autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività retribuita a favore dello spin off automaticamente per ciascun anno per effetto del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo articolo 8 .
III)
Il docente e/o ricercatore socio a tempo pieno che abbia conseguito l’autorizzazione di cui al precedente comma e quello a tempo definito, possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione dello spin off e possono prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del docente e/o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell’"Università", il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell’attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
IV)
Per il periodo di permanenza degli spin off all’interno delle strutture dipartimentali dell’"Università", il docente e/o ricercatore socio può assumere la carica di amministratore delegato o presidente della società previa delibera del Senato accademico, tenuto conto della compatibilità, nel caso specifico, della funzione di amministratore delegato o presidente con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.
V) E’ fatto espresso divieto allo spin off, e al personale docente e/o ricercatore che partecipa allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all’art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolta dal dipartimento in favore di enti pubblici o privati.
VI)
Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intenda partecipare alla compagine sociale svolgendo attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere agli organi competenti l'autorizzazione secondo le procedure di cui al successivo art. 8. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere al nuovo socio le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
VII) Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell’orario di lavoro e previa autorizzazione del dirigente del personale, sentito il Direttore della Struttura relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore dello spin off con quelle proprie della funzione istituzionale.
Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del consiglio di amministrazione dello spin off su designazione dell’"Università" ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l’esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell’"Università", secondo quanto verificato, di anno in anno, dal responsabile della struttura di appartenenza.
VIII) I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti del Dottorato.
Gli allievi dei corsi di specializzazione medica possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non, purché l'attività prestata non sia in qualunque modo riconducibile all'ambito sanitario ed al di fuori dell’orario di lavoro.
IX) Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, il personale tecnico amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin off deve comunicare all’"Università", al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin off. La remunerazione per l’attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l’attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
X) L’"Università" provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off. Lo spin off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 7
PROPRIETA’ INTELLETTUALE

I) La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off è della nuova società. Spetta, tuttavia a favore dell’"Università" licenza gratuita e perpetua, senza diritto di sublicenza.

ARTICOLO 8
PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF


I) Il progetto per l'attivazione dello spin off è sottoposto al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e al Senato Accademico che, su parere del Comitato Smart, sentito il Consiglio di Dipartimento che ospiterà la nuova iniziativa e del Dipartimento di afferenza dei proponenti, dovranno autorizzare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la costituzione dello stesso indicando la quota di capitale che risulterà sottoscritta dall’"Università".
II) Prima dell’inizio dell’attività la nuova società è iscritta all’Albo degli spin-off tenuto dall’"Università".
III) Il Consiglio di Amministrazione dell’"Università" designa, altresì, il componente del consiglio di amministrazione dello spin off riservato alla nomina dell’"Università". Tale rappresentante deve riferire al Comitato Smart almeno una volta all’anno sull’attività dello spin-off.

ARTICOLO 9
SPIN OFF ACCADEMICI

I) Le società, al capitale delle quali l’"Università" non partecipa, costituite o comunque partecipate dal personale docente o ricercatore, pur non essendo disciplinate dal presente regolamento, dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
a) obbligo per il personale docente o ricercatore a tempo pieno che intenda prestare la sua opera a favore di tale società di richiedere, per ciascun anno, all'"Università" l’autorizzazione al mantenimento in servizio o nel corso di studio, sotto il vincolo del diligente svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;
b)
obbligo per il personale docente o ricercatore di richiedere di volta in volta l'autorizzazione a percepire compensi dallo spin off accademico, per l'attività svolta, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno;
c) obbligo per il personale tecnico amministrativo di richiedere di volta in volta l’autorizzazione al dirigente del personale, sentito il Direttore della struttura relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività a favore dello spin off con quelle proprie della funzione istituzionale, a svolgere attività ed a percepire compensi dallo spin off accademico secondo la disciplina di cui all'art. 6 comma 7.
d) obbligo per il docente / ricercatore a tempo definito del rispetto del regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
II) E’ fatto in ogni caso divieto al personale docente o ricercatore di partecipare o prestare la propria attività a favore di società che svolgano attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all’art. 66 della legge 11.7.1980 n. 382 che il dipartimento di appartenenza svolga con enti pubblici o privati.
Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell’"Università", il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell’attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

ARTICOLO 10
ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO
Agli spin off già costituiti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e ai quali partecipi l'Università, è riconosciuta la qualifica di spin off dell'"Università" e ad essi si applicano le disposizioni del presente regolamento dal momento della sua entrata in vigore. Essi devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile , il Comitato Smart potrà proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni ad hoc.

 

Riceviamo dalla Prof.ssa Lilla CRISAFULLI, membro uscente del CdA, ricanditata


Ateneo di Bologna: presentate al Consiglio

"Linee guida del Bilancio di previsione 2009"


Lilla Crisafulli

  LUCIANI: il documento, che pubblichiamo integralmente, ci prepara a capire cosa ci aspetta nel 2009, in seguito alle decisioni finanziarie definitive del Governo, che ci auguriamo siano ricondotte ad una sana ragionevolezza, per garantire agli studenti il diritto allo studio, e alla scienza la continuità della ricerca.
  Non ricordo di aver mai visto un documento così ragionato.
  Mi duole, invece, rilevare che il documento taccia su DATI essenziali per capire da dove si parte: quale è il saldo del bilancio assestato (che di regola va fatto in ottobre), e quale la situazione di CASSA. E mi duole che la previsione di calo degli studenti sia considerata come ipotesi realistica, perchè nulla è in cantiere in Ateneo per contrastarla (eppure durante il mandato di questo Rettore, il calo totale è stato vicino ai 20.000, quanto basta (in qualunque azienda normale) per presentare le dimissioni subito (Lui, il suo Direttore amministrativo, e anche il Pro-rettore alla didattica).
  Sarebbe anche potenzialmente importante conoscere:
  1) Se si intravede qualche possibilità di ripresa del finanziamento privato della ricerca, all'Ateneo, anche di seguito alle recenti disposizioni legislative di sgravi fiscali.
  Ma questo rilievo non è fatto alla Ragioneria, bensì al Responsabile della ricerca, a parte che da tempo già avrebbe dovuto procurare entrate per la ricerca, eliminando "privilegi" nell'Ateneo, che ostacolano questa forma di finanziamento.
  Esempi: a) l'ateneo trattiene una trattenuta (meglio dire tangente) esosa sui proventi della ricerca, per conto terzi;
  b) i cosiddetti "spin-off", imprese "agevolate" dall'Ateneo al proprio interno, ci risulta siano divenuti (almeno alcuni) il bypass dei contratti di ricerca per conto terzi, vale dire il modo (dei ricercatori) per ricevere finanziamenti privati allo scopo di scansare la tangente (per, magari, pagarne un'altra, meno pesante, di cui al punto a).
  2) Se sono prevedibili ricadute sul bilancio di medio-termine, come conseguenza del fatto che l'Ateneo (in relazione ai rilievi dello Stato sulla proliferazione delle sedi) vuole affrontare il problema del finanziamento della Romagna (responsabilizzando lo Stato, non fuggendo), della cui drammatica situazione abbiamo saputo, dai suoi dirigenti amministrativi;
  3) Altra domanda che gira: è vero che le donazioni finanziarie all'Ateneo vanno a destinazione, solo dopo aver subito una trattenuta, a favore del personale dell'Amministrazione centrale ? NL 

                                Fonte: Ateneo. LINEE GUIDA PER IL BILANCIO DI PREVISIONE per il  2009

   

Finalità: Definire, secondo le previsioni regolamentari, le linee programmatiche per la gestione finanziaria dell’Università, in attuazione degli obiettivi strategici 2007 – 2009, degli interventi per il riequilibrio finanziario e delle risorse stimabili, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica.

Premessa
I principali elementi conoscitivi e finanziari per l’elaborazione delle linee guida al bilancio di previsione 2009 sono stati esaminati dalla Giunta d’Ateneo (21 luglio 2008) “Primi elementi conoscitivi e finanziari per l’elaborazione delle linee guida al bilancio 2009”.
Il Magnifico Rettore ha presentato le principali scelte della manovra di finanza pubblica di giugno ai responsabili didattici, scientifici e di servizio dell’Ateneo (23 luglio 2008).

Riferimenti normativi di Ateneo
Revisione annuale Piano Strategico di Ateneo 2007-2009
La Giunta di Ateneo (16 giugno 2008), il Consiglio d’Amministrazione (8 luglio 2008) e il Senato Accademico (15 luglio 2008) hanno approvato la revisione annuale del Piano Strategico 2008 e i giudizi di priorità formulati per le linee d’azione.
Tutte le linee di azione, in quanto inserite nel Piano Strategico, sono prioritarie per la realizzazione degli obiettivi strategici di Ateneo; tuttavia sono state individuate le priorità giudicate essenziali per la realizzazione di tali obiettivi, identificandole come “priorità 1” per differenziarle da tutte le altre (contraddistinte come “priorità 2”).
Per le linee di azione a priorità 1 gli Organi Accademici hanno confermato l’opportunità di presidiarne la realizzazione, assumendo l’impegno di:
-        mantenere almeno immutate le assegnazioni di risorse finanziarie e umane per le linee di azione avviate nei tempi programmati per le quali non si ravvisano situazioni di criticità (valutazione verde);
-        convogliare eventuali risorse umane e/o finanziarie disponibili per la Programmazione Strategica sulle linee di azione che presentano ritardi rispetto ai tempi originariamente programmati o altre criticità (valutazione gialla o rossa), per renderne possibile la realizzazione o il completamento.
Il Senato Accademico ha raccomandato che l'argomento fosse riportato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione con proposte finalizzate all’individuazione di possibili soluzioni per legare il piano strategico a elementi di valutazione finanziaria.
In allegato è disponibile il documento di revisione annuale del Piano Strategico di Ateneo 2007-2009 (Allegato 1).

Documento del gruppo di lavoro sugli interventi di riequilibrio finanziario – Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2007
Il documento ha approfondito il quadro informativo sull’evoluzione pluriennale delle principali componenti del bilancio ed ha indicato diverse misure per riequilibrare i saldi di bilancio nel triennio 2007-2009 e nel  medio - lungo periodo (2007-2016).
Si ricorda che le principali misure per il riequilibrio finanziario si articolano in:
-        gestione integrata della liquidità
-        finanziamento in conto capitale della manutenzione straordinaria
-        revisione del piano edilizio
-        cessioni immobiliari
-        prelievo straordinario
-        incentivi al prepensionamento.
Le misure elaborate per il recupero di efficienza e l’incremento delle entrate prevedono:
-        recupero di efficienza nella gestione dei programmi edilizi
-        recuperi di efficienza nelle partecipazioni
-        integrazione organizzativo-gestionale nelle strutture didattico-scientifiche
-        recuperi di efficienza nei sistemi informativi
-        recuperi di efficienza nelle strutture di servizio
-        recuperi di efficienza nella didattica
-        incentivazione delle attività su commissione.
Il Direttore Amministrativo segnala che il documento è stato stilato nel 2007 e quindi potrebbe essere aggiornato alla luce delle misure già attuate, riformulato o integrato con eventuali ulteriori misure aggiuntive.

Stima delle entrate
I criteri generali utilizzati per la stima delle entrate sono stati i seguenti:
-        Fondo di Finanziamento Ordinario: la previsione complessiva di 381,49 milioni di euro, risulta composta dalla quota consolidabile 2008 pari a 365,9 milioni di euro e da 15,52 milioni di euro relativi alla copertura dei maggiori oneri per il personale e per i rinnovi contrattuali (Ministeriale 977 del 1° luglio 2008).
          La stima è stata fatta considerando i seguenti elementi:
*        la quota prevista nel bilancio dello Stato per il 2009 per il Fondo sarà ridotta rispetto allo stanziamento del 2008 (63,5 milioni secondo il D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito con la Legge 133 del 6 agosto; nel disegno di legge della finanziaria 2009 tabella C – cap. 1694 - il confronto tra lo stanziamento 2008 e la previsione 2009 evidenzia una riduzione di 134,12 milioni di euro);
*        l’assegnazione provvisoria 2008 dell’Ateneo di Bologna è ad oggi pari a 396,8 milioni di euro;
-        Fondo per la programmazione triennale: la quota prevista di 2,99 milioni di euro, ridotta rispetto ai 4,3 milioni di euro ricevuti nel 2008, considera la riduzione dello stanziamento globale previsto nel bilancio dello Stato (comprensivo delle quote destinate alle Università non statali) e ipotizza una percentuale di assegnazione sul totale uguale a quella del 2008 (4,7%);
-        Contribuzioni studentesche: la stima di massima di circa 100 milioni di euro complessivi ha tenuto conto dell’applicazione dei nuovi importi delle singole contribuzioni per l’a.a. 2008/2009 (delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2008) e della prevista diminuzione del numero degli iscritti (stimata al -8% complessivo), distribuita in modo non uniforme tra le diverse Facoltà, i diversi corsi di studio e le diverse sedi territoriali.
          Indicativamente, come per gli esercizi precedenti, si prevede di destinare una quota pari a 2,34 milioni di euro alla copertura dei contratti a tempo determinato (2,12 ml di euro) e alle collaborazioni coordinate e continuative (0,22 ml di euro).
          Un’ulteriore quota di massima di circa 1,5 milioni di euro dovrà essere destinata a progetti riguardanti servizi per gli studenti, che dovranno essere elaborati dalle Commissioni Didattiche di Facoltà previo parere del Consiglio Studentesco, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2008, in sede di definizione dell’importo delle contribuzioni studentesche per l’a.a. 2008/2009.
           La delibera prevede:
          “Il Consiglio di Amministrazione delibera: (omissis) .... la destinazione dell’intero importo derivante dalla differenza tra il 6% ed il 3,3% (pari al 2,7%) a progetti, da elaborarsi a cura delle Commissioni Didattiche di Facoltà, volti a dare impulso ai servizi offerti agli studenti, con indicazione di priorità per quelli rispondenti all’esigenza di garanzia di servizi didattici primari ed essenziali. Su tali progetti verrà acquisito il parere del Consiglio Studentesco”.
                                      Infine una quota stimata in circa 0,4 milioni di euro dovrà essere destinata alle Facoltà che hanno attivato corsi di laurea internazionali che rilasciano titoli doppi o congiunti, corsi di laurea Erasmus Mundus (delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 luglio 2008);
-        Alienazione di beni patrimoniali: sono in corso le procedure per l’alienazione di Villa Guidalotti, in attesa dell’autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per un valore di 1,84 milioni di euro e del Podere Casino a Granarolo, per il quale oltre all’autorizzazione si attende anche la variante PRG dal Comune per un valore previsto di 1,05 milioni di euro. Il Direttore Amministrativo segnala che gli Organi Accademici dovranno probabilmente valutare in corso di esercizio la possibilità di alienazione di “Villa Levi” situata a Coviolo (Reggio Emilia), per un valore stimato di 7,7 milioni di euro (stima dell’Agenzia del Territorio del dicembre 2007).
-        Mutui: l’importo iniziale previsto per il 2008 è stato incrementato di 4,5 milioni di euro per un contributo all’ASL per la costruzione del Padiglione G dell’Ospedale Bellaria;
-        Interessi attivi: la quota stimata di 1 milione di euro in netta diminuzione rispetto ai 2,83 accertati nel 2008 deriva dal previsto rientro in tesoreria unica delle disponibilità statali assegnate all’Ateneo (art. 77-quater, decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008) che opera a partire dal 1 gennaio 2009 e farà confluire i trasferimenti ministeriali in un conto infruttifero presso la Banca d’Italia. Gli interessi maturati nel consuntivo 2005, ultimo anno prima dell'uscita dalla Tesoreria Unica, ammontavano a circa 285 mila euro; è tuttavia prevedibile un periodo di transizione che consentirà la maturazione di ulteriori interessi;
-        Altre entrate: per tutte le altre voci di entrata è stato considerato come riferimento l’importo accertato nel 2007 oppure al 13 ottobre 2008 se di importo superiore.
I risultati delle stime sono rappresentati in modo analitico nei prospetti allegati.

Stima delle spese
I criteri generali utilizzati per la stima delle spese sono stati i seguenti:
-        dotazione per la didattica: importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2008, che costituisce un impegno verso le Facoltà;
-        borse di dottorato di ricerca: è stato previsto un incremento complessivo di spesa in relazione all’aumento dell’importo lordo annuo di ogni borsa, disposto dal D.M. 18 giugno 2008 e di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2008 in merito al XXIV ciclo a.a. 2008/2009. La delibera prevede:
          “Il Consiglio di Amministrazione dispone che (omissis) ... siano individuate (in sede di previsione di bilancio per il prossimo esercizio) idonee modalità per assicurare, sotto il profilo finanziario, che anche per l’anno 2009 si possa confermare il numero di 289 borse da ripartire alle Scuole di Dottorato”;
-        indennità di funzione e gettoni di presenza: l’importo previsto rappresenta la spesa del 2007 ridotta del 30% come disposto dall’art. 61 comma 1 del D.L. 112/08;
-        personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo: la stima è approssimativa in quanto gli uffici non dispongono ancora dei dati relativi al turnover e non ci sono certezze normative sull’abolizione del periodo fuori ruolo.
La stima per docenti e ricercatori tiene conto:
-        dell’aumento stipendiale 2009 nella misura del tasso di inflazione programmato pari all’1,5%;
-        delle probabili assunzioni 2008 derivanti dalle prime 3 tornate 2008 e precedenti (sono invece esclusi i punti di budget resi disponibili e non utilizzati dalle Facoltà nonché quelli derivanti dal 25% delle cessazioni 2006/07 e non sono state imputate assunzioni sul 2009);
-        delle cessazioni per raggiunti limiti di età sia per il 2008 che per il 2009 considerando vigente l’abolizione del periodo fuori ruolo;
-        delle cessazioni per motivi diversi dai limiti d’età stimate in 67 unità per il 2009.
La stima per il personale tecnico amministrativo, in cui non sono compresi i dirigenti di ruolo, tiene conto:
-        dell’aumento stipendiale 2009 nella misura del tasso di inflazione programmato pari all’1,5%;
-        del personale in servizio a settembre 2008 integrato con le 60 assunzioni derivanti dal nuovo protocollo di stabilizzazione (non considera ulteriori possibili assunzioni relative all’ultimo trimestre 2008 e all’anno 2009);
-        delle cessazioni per raggiunti limiti di età.
Inoltre è stata prevista per la decentrata una quota di 8,29 milioni di euro pari all’importo certificato dai Revisori per il 2004 incrementato di 0,44 mila euro per gli incrementi fissi previsti dal CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16 ottobre 2008, ridotto del 10% per effetto di quanto disposto dall’art. 67 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
In forza della manovra di giugno, sono stimabili restituzioni al bilancio dello Stato in 2,19 milioni di euro, di cui 0,92 milioni di euro relativi alla decurtazione del 10% dell’importo 2004 per la decentrata (art. 67, comma 6), 0,78 milioni di euro a titolo di differimento della progressione triennale (art. 69, comma 5) e 0,49 milioni di euro relativi alla riduzione di spesa per organi collegiali e altri organismi (art. 61, commi 1 e 17).
Non sono stati ancora stimati i versamenti relativi all’art. 61, commi 5-6 (riduzioni di spesa per relazioni pubbliche, mostre, di rappresentanza e sponsorizzazioni), comma 8 (quota di retribuzione accessoria per progettazione di opere pubbliche) e all’art. 46 bis (revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali).
Infine, per quanto riguarda le spese di funzionamento, si segnala che per gli affitti e le imposte e tasse si è considerato un incremento del 3,3% sullo stanziamento iniziale 2008, pari al tasso di inflazione stimato per il 2009 (si tratta di una stima di massima, che dovrà essere verificata in corso d’anno).
Per le utenze la stima di massima di 20,69 milioni di euro considera l’aumento dei costi della materia prima e l’incremento di circa 22 mila metri quadrati degli spazi occupati dall’Ateneo.
Per tutte le altre voci si è assunto come vincolo di riferimento lo stanziamento iniziale assegnato nel 2008 o quanto già disposto relativamente al 2009 dal Consiglio di Amministrazione.
Gli elementi di politica finanziaria sono descritti nella relazione tecnica allegata.
I risultati delle stime sono rappresentati in modo analitico nei prospetti allegati.
La presentazione allegata prefigura la compatibilità finanziaria per il prossimo esercizio finanziario attraverso linee guida per le entrate, le spese, il sostegno degli investimenti e il pareggio di bilancio.

Proposta
Per recuperare la differenza tra entrate e spese stimata pari a 34,42 milioni di euro e raggiungere quindi il pareggio nel bilancio di previsione, si propongono i seguenti interventi:
-        riconduzione delle previsioni di spesa alle assegnazioni 2008, ridotte in via tendenziale del 10% (ad eccezione delle spese per il personale, per le utenze, per le borse di dottorato di ricerca e degli stanziamenti già deliberati per il 2009 dal Consiglio di Amministrazione come ad esempio la dotazione di Facoltà per la didattica);
-        riduzione della previsione di spesa di 2,3 ml di euro per le borse di dottorato di ricerca, garantendone la copertura con il riporto nel 2009 della prenotazione 2008 relativa ai progetti PRIN 2008, a fronte della mancata emissione del bando 2008;
-        riduzione di 0,5 ml di euro della previsione del fondo di riserva;
-        utilizzo dell’avanzo libero presunto 21,02 ml di euro, stimabile dal consuntivo 2008.
Si propone di prevedere un collegamento tra Piano Strategico e bilancio di previsione 2009 utilizzando la programmazione delle strutture (ad esempio per l’Amministrazione Centrale e i Poli gli obiettivi dirigenziali): molti degli obiettivi delle strutture sono riconducibili alle linee di azione del Piano Strategico ed è quindi possibile pervenire ad una quantificazione delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione.
Il nuovo applicativo “Alma budget” per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2009 contempla la possibilità di associare le richieste di spesa al Piano Strategico e di indicare l’obiettivo della struttura.
Le risorse finanziarie potranno essere correlate a obiettivi riconducibili alle linee di azione del Piano Strategico, costituendo un elemento a supporto della formulazione del Bilancio di Previsione 2009.
A completamento di tale informativa e nel caso di obiettivi non collegati al Piano Strategico relativi ad attività istituzionali e gestionali di tipo continuativo la valutazione di priorità della programmazione potrebbe avvenire in base alla coerenza degli stessi rispetto al Documento sugli interventi di riequilibrio finanziario (Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2007)  e più in generale in funzione del loro contributo al contenimento della spesa/aumento dei finanziamenti, al miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, alla razionalizzazione, semplificazione e aggregazione delle attività e delle strutture. Anche in questo caso l’applicativo “Alma budget” dispone di apposito campo descrittivo in cui il responsabile della struttura potrà evidenziare la concorrenza dell’obiettivo di Ateneo al raggiungimento di tali finalità.
Si propone pertanto di procedere alle eventuali rimodulazioni rese necessarie dalla riduzione del 10% dell’assegnazione rispetto alla previsione iniziale 2008 in funzione delle priorità sopra descritte.

La Giunta di Ateneo nella seduta del 20 ottobre 2008:
        preso atto della relazione dell’Ufficio in merito alle linee programmatiche per la gestione finanziaria dell’Università, in attuazione degli obiettivi strategici 2007-2009, degli interventi per il riequilibrio finanziario e delle risorse stimabili;
-        preso atto della documentazione allegata di cui ai punti 1, 2, 3, 4;
-        preso atto che il tema in esame sarà nuovamente sottoposto alla Giunta di Ateneo, anche a seguito dell’espressione di parere da parte della Commissione Bilancio e Programmazione;
ha apportato alcune modifiche alla rappresentazione dei dati, che sono già state recepite nei documenti allegati.

La Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 21 ottobre 2008 ha espresso apprezzamento per la chiarezza del documento, organizzato in macroaree  – Ricerca, Didattica e Servizi agli studenti, Multicampus e Organizzazione - che permettono agli Organi Accademici, fermo restando l’equilibrio di bilancio, di effettuare scelte politiche alternative e di differenziare, all’interno di ciascuna macroarea, la riduzione del 10% delle spese.
La Commissione ha confermato di assumere le misure previste dal documento sul riequilibrio finanziario e gli obiettivi strategici come principali parametri di riferimento per programmare una significativa riduzione della spesa anche in chiave di efficienza, efficacia e promozione della qualità al fine di garantire, in presenza di nuovi bisogni, il contenimento complessivo per macroarea.
La Commissione ha suggerito di esplicitare la connessione tra gli effetti dell’attuazione delle misure di riequilibrio e le poste di bilancio, in termini di minori spese e di maggiori entrate, in particolare di quelle dirette a promuovere la valorizzazione delle attività e dei risultati rispetto all’assegnazione di risorse incrementali.
La Commissione ha proposto di procedere, attraverso percorsi e tempi definiti, alle aggregazioni delle strutture di servizio, nelle diverse sedi territoriali, di verificare e rinegoziare i rapporti con le strutture partecipate dall’Ateneo, di valutare le proposte di bilancio rispetto ai benefici finanziari attesi secondo le stime pluriennali del documento per gli interventi di riequilibrio finanziario.

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 30 ottobre 2008 a conclusione del dibattito:
-        ha lamentato la ristrettezza dei tempi - come per altro e purtroppo è già avvenuto anche in passato - coi quali si è dovuto procedere all'esame del documento proposto; ed ha lamentato altresì la mancanza di un piano triennale di "Linee Guida" che avrebbe consentito una visione più completa e più realistica dei problemi di bilancio e una conseguente programmazione più responsabile;
-        ha chiesto un chiarimento rispetto alla dizione "non sono state previste assunzioni nel 2009" (slide n. 10; a questo proposito si chiede altresì un chiarimento circa la validità della durata delle idoneità);
-        ha proposto infine:
1.       che il taglio alla voce Ricerca venga contenuto nella misura del 5% (e non del 10%), come segnale di attenzione nei confronti di un settore particolarmente qualificante, nei confronti del quale l'Ateneo ha indirizzato diverse scelte strategiche (si pensi solo alle Peer Review);
2.       che - in considerazione  del blocco dei concorsi - all'interno dei fondi per la Ricerca siano previste borse di studio e/o posti di Ricercatore a tempo determinato;
3.       che il capitolo relativo all'acquisizione delle risorse  bibliotecarie elettroniche di interesse interdisciplinare venga potenziato affinché le relative spese non gravino prevalentemente sui Dipartimenti."
Il materiale è stato inviato al Comitato di Coordinamento dei Poli della Romagna (28 ottobre 2008) e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (30 ottobre 2008).

 


Ateneo di Bologna: avviato il procedimento per la
  nomina  di  un  nuovo  Direttore   Amministrativo.
Il Rettore, che scade l'anno prossimo, oltre a selezionare la Commissione, ne farà parte come membro interno. Inoltre potrà concorrervi anche il personale interno.

  LUCIANI: un pastrocchio  ..., ma approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nella chiesa cattolica il Vescovo viene  sempre da fuori Diocesi, e questo è il solo  modo di garantire discontinuità.
  La cosa è vitale per Bologna,  dopo la crisi del bilancio dello scorso anno a cui il Rettore non è estraneo, per le passate scelte in campo didattico e per   il crollo degli studenti.
  Per questo non va bene, doppiamente, che il Rettore uscente stia in Commissione per la  selezione.

   

    L'attuale Direttore scade a dicembre del 2009. Il nuovo Direttore verrebbe nominato il 1 ottobre per la durata di 5 anni, con l'intesa che il "Fuori Ruolo" di 2 mesi (per così dire) al Direttore attuale dovrebbe permettere una adeguata trasmissione delle competenze e conoscenze a quello nuovo. Questo mi sembra criterio saggio.
   La Commissione di selezione sarà "di pertinenza del Rettore, il quale si avvarrà di esperti nazionali e, se del caso, internazionali. E' inoltre importante prevedere, dice la delibera, la partecipazione del Rettore stesso, nella funzione di membro interno."
   Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione è stato investito più volte sulla questione del rinnovo, e mai si è capito il perchè di tanta tribolazione. Un aspetto che rileva è l'idea di permettere anche al personale interno di concorrere per la nomina.  
   Se è consentita una opinione personale, la chiesa cattolica è emblematica per l'efficienza delle nomine: e qui il Vescovo viene sempre da fuori Diocesi. E' quanto serve per un salto di discontinuità anche nel nostro Ateneo, anzi è assolutamente necessario. E qui la mente corre alla "crisi del bilancio" dello scorso anno, legato ad una straordinaria mala amministrazione, consistente nel fatto che, a suo tempo, non sono stati opposti tempestivamente i limiti di bilancio all'eccesso di lauree, di insegnamenti e di personale esterno a contratto. Il bilancio tocca l'amministrazione, la didattica tocca il Rettore. 
    Per questo, che il Rettore uscente stia in Commissione non va bene. Per me, può anche essere lui a scegliere il Direttore (diciamo pure, senza attendere il successore), purchè tra una terna proposta da una Commissione "terza". Di "membri interni" ne abbiamo già avuti abbastanza nelle commissioni di concorso per  professore universitario. NL
 

Delibera del CdA del 30 09 2008 (verbale non ancora approvato).

AVVICENDAMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO. PROPOSTA DEFINITIVA DEL JOB PROFILE

    Il Presidente-Rettore ricorda a tutti i consiglieri la configurazione del profilo da ricercare per il nuovo Direttore Amministrativo emersa dal dibattito avvenuto nella seduta del 16 settembre scorso. Per precisione richiama il riepilogo formulato al termine della discussione, opportunamente elaborato per l'inserimento nel bando.
    Innanzitutto nel bando dovrà essere richiamato il fatto che il Direttore Amministrativo è una figura i cui compiti sono definiti sia dallo Statuto, sia da norme di legge o di contratto, sia dal Piano Strategico di Ateneo.
   Al fine di illustrare ai possibili candidati, sia pure in via generale, le principali responsabilità e prerogative della posizione, si fa riferimento alla seguente sintesi:
  - generale attività di indirizzo, direzione e controllo per il personale T.A. ;
  - attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli OO.AA., con particolare riferimento al Piano Strategico di Ateneo, al quale dovranno conformarsi, per le parti di competenza, gli obiettivi annuali dirigenziali opportunamente integrati;
   - collaborazione per l.individuazione delle risorse umane, finanziarie e materiali da assegnare agli uffici e ai servizi di Ateneo;
   - consulenza di tipo tecnico-amministrativo alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed espressione di pareri agli Organi Accademici circa l'assegnazione di risorse alle stesse strutture;
   - formulazione di proposte ed espressione di pareri al Consiglio di Amministrazione circa l'attribuzione e la revoca di funzioni dirigenziali o assimilate nonché circa le strategie gestionali coerenti con il rispetto delle norme e con i piani di sviluppo dell.Ente;
   - indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei dirigenti degli uffici e dei servizi centrali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;
   - adozione degli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali nel rispetto delle strategie gestionali e degli obiettivi fissati dagli OOAA;
   - collaborazione con i dirigenti delle strutture didattiche (Presidi e Presidenti di Scuole) scientifiche (Direttori di Dipartimento e di Centri di Ricerca) e di servizio (Direttori accademici e non) per una gestione ottimale delle risorse umane, promuovendo una costante azione di coordinamento;
   - esercizio della potestà disciplinare sul personale tecnico-amministrativo;
   - adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza.
   L'assunzione delle responsabilità derivanti dall'insieme delle norme e dei Contratti Collettivi di Lavoro comporta che la persona da ricercare abbia competenze e capacità riassumibili come segue:

    COMPETENZE
   - esperienza nella gestione di organizzazioni complesse e nella gestione e soluzione dei conflitti, con particolare riferimento alla capacità di cogliere a tale proposito le peculiarità di un'organizzazione che produce conoscenza;
   - conoscenza approfondita del contesto europeo dell'Higher Education con particolare riferimento all'ambito del knowledge transfer (cosìddetta terza missione.);
   - conoscenza dei sistemi informativi;
   - competenze relative alla gestione dei contratti;
   - competenze relative alla gestione della contabilità;
   - competenze relative alla gestione degli appalti;
   - ottima conoscenza dei sistemi di finanziamento delle università ivi comprese le forme di fund-raising;
   - competenza in materia di contratti di lavoro e di relazioni sindacali;
   - piena expertise sulla legislazione del settore.

    CAPACITA
    - visione d'insieme:
    - autorevolezza e leadership;
    - negoziazione e partnership;
    - propensione all'innovazione;
    - capacità di promuovere processi di gestione del cambiamento;
    - capacità di gestione delle risorse umane e sviluppo del personale;
    - capacità di lavoro di gruppo;
    - capacità di problem solving;
    - gestione dello stress.
    E' indispensabile altresì una buona conoscenza della lingua inglese e un'anzianità in ruoli apicali di almeno 10 anni.
   
   Per quanto concerne la tempistica del bando, è emerso nella seduta scorsa che, per tener conto delle precedenti decisioni in ordine alla concertazione tra il Rettore in carica e il Rettore eletto, è opportuno adottare il seguente calendario:
   - emanazione dell'avviso di selezione entro il mese di novembre 2008. Propone che la pubblicazione avvenga integralmente sul Portale dell'Ateneo con inserzione di trafiletto su Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Repubblica, The Economist, per informare i Dirigenti che lavorano nelle istituzioni internazionali;
   - selezione entro il mese di aprile/maggio 2009 con individuazione di una rosa di candidati;
   - consultazione con il Rettore che entrerà in carica dal 1 novembre 2009, non appena possibile;
   - presentazione della proposta in Consiglio di Amministrazione entro il mese di luglio 2009;
   - data di decorrenza dell'incarico dal 1 ottobre 2009.
   Per quanto concerne la nomina della Commissione di selezione, essa è di pertinenza del Rettore il quale si avvarrà di esperti nazionali e, se del caso, internazionali. E'  inoltre importante prevedere la partecipazione del Rettore stesso, nella funzione di membro interno.

*****

Ateneo di Bologna: SENATO ACCADEMICO

Dato il "via" a  numerosi corsi di laurea in base al D.M.  270.

Il Convegno di Andrea Cammelli

                   DUBBI SULLA EFFICACIA ECONOMICA DELLA SUA APPLICAZIONE
                         perchè non c'è nessun collegamento col  "PIANO STRATEGICO"
                       (e che finisce per essere qualcosa che continua a girare a vanvera).

  

    A mio avviso,   sotto il profilo dei costi che andranno a bilancio, l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire al Senato, ai fini dell'approvazione degli insegnamenti:
    1)  l'indicazione del numero prevedibile di esami per materia (così da ammettere quelli rientranti in un determinato intervallo, da un minimo a un massimo;
    2) l'indicazione se l'insegnamento sarà coperto con docenti di ruolo o per contratto;
    3) la giustificazione delle materie frammentate, ossia con numero di ore inferiore alla norma (60 ore).

Il caso di Ingegneria di Bologna

    In attuazione della riforma delle lauree, di cui al DM 270, il Senato ha approvato,  per il 2008/09, i corsi di laurea delle seguenti Facoltà : Agraria, Architettura, Economia di Forlì, Economia di Rimini, Farmacia, Ingegneria, Seconda Facoltà di Ingegneria, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze MM.FF.NN., Scienze Politiche, Scienze Politiche "R. Ruffilli", Scienze Statistiche, Scuola Superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori.
   E' diffusa l'opinione che l'attuazione della riforma sia stata approvata senza la necessaria riflessione, sotto il profilo economico e finanziario. Questo rilievo si collega alla crisi del bilancio dello scorso anno, e dunque alla impreparazione dell'Amministrazione dell'Ateneo, nel fare un vero piano strategico, che indichi i parametri (non indicazioni morali di comportamento) di riferimento comune, perchè le nuove scelte didattiche siano coerenti col quadro globale degli obiettivi e vincoli di bilancio, nel rispetto dell'autonomia delle Facoltà.
   Già si è rilevato in precedente nota che, in attuazione della precedente riforma, gli insegnamenti erano passati, nell'Ateneo di Bologna nel complesso, da n. 14.124 nel 2000 (vecchio ordinamento) a n. 25.946 nel 2006 (nuovo ordinamento DM 509/1999). Questo aveva determinato il raddoppio dell'assunzione di docenti (professori a contratto 3500 circa, oltre a quelli di ruolo, di numero grosso modo uguale), e del fabbisogno di aule, ma anche la dequalificazione delle lauree (insegnamenti con conoscenze un pò di tutto, ma poco in profondità, ed aggravio inutile di esami per gli studenti).
   Per quanto riguarda la nuova riforma, il DM 270 vuole 20 esami in totale per corso di laurea. Ma ahimè, non dice "esami" tout court, ma "esami o verifiche", e questo ha aperto uno spazio a nuove smagliature (es. a verifiche composte di più "esami").
   Al momento non disponiamo di un quadro globale dell'Ateneo, ma solo della Facoltà di Ingegneria. Qui il numero delle lauree rimarrà, grosso modo, come prima.
   Invece, per quanto riguarda il numero degli insegnamenti (al netto dei Laboratori), si passerà da 1054 (del DM 509) a 795 del DM 270. Ma rimangono troppi. In un recente Consiglio di Facoltà c'è stata una severa denuncia
   Questo è una modifica economica importante, sotto il profilo dei prevedibili costi (ossia per la necessità di docenti e di aule). Mancano, invece, elementi importanti per capire a fondo come andrà a finire sul bilancio. Qualche elemento ?
    a) un insegnamento andrebbe attuato in base al numero degli studenti iscritti: non meno di x (ad eccezione delle lauree di rilevanza strategica nazionale, come la laurea di ingegneria elettrica), ma non superiore a y. In questo secondo caso sarebbe necessario lo sdoppiamento;
    b) l'insegnamento andrebbe coperto, in linea di principio, con un professore di ruolo. Se non è possibile, la cosa va segnalata;
    c) il vincolo dei 20 esami per laurea triennale (e dei 12 per laurea magistrale) è un invito giuridico e morale all'accorpamento degli insegnamenti. Nella Facoltà di Ingegneria rimarranno 176 insegnamenti con 30 ore (e anche meno), in luogo delle ore 60 o più (che è la norma). Penso che la cosa dovrebbe essere motivata al Senato. NL

IL CONVEGNO DI ANDREA CAMMELLI
(29 maggio 2008 all'Università di Modena)

"La riforma permanente fra realtà e percezioni"
(stralcio delle conclusioni
*)

La stampa nazionale ha dato rilievo a questo convegno che è un consuntivo relativo al passato ordinamento ex-DM 509, ma l'ha fatto in modo da fare intendere che il nuovo DM 270 sarà la stessa cosa, e dunque motivo per invocare il ritorno alle lauree di 4 e 5 anni. Ad es.:
-  il Corriere della Sera, 9 giugno 2008, titolava sul convegno di A. Cammelli del 29 maggio: "Laurea breve bocciata: ora serve la riforma", "appello al ministro: è un liceo".
- A. Monti su "Il Sole-24ORE" del 9.6.08 titolava "Una riforma ambigua" (il 270) che ignora gli studenti", e dentro l'articolo: "così gli studenti saranno costretti  a seguire gli stessi insegnamenti (del 509), anche se formalmente non conteggiati o nascosti in esami plurimi". NL

Andrea Cammelli, Caratteristiche e performance dei laureati 2007

   "Revisioni, modifiche in corso d’opera, riforme delle riforme, aggiornamenti e correzioni di rotta proseguono alacremente nel cantiere sempre aperto delle riforme universitarie. Questa attività impegna la parte più sensibile e interessata del mondo universitario, delle imprese e della società civile, mentre nel Paese prevale l’indifferenza o il disorientamento dei cittadini che, spesso, ne hanno sentore solo per sentito dire. Dopo gli squilibri dovuti, fra l’altro, all’accelerazione impressa al processo riformatore fin dal suo avvio, quando nel 1999 la Dichiarazione di Bologna aveva ipotizzato un arco di tempo decennale per l’affermarsi dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore , aggiustamenti e migliorie non sono mancati, assieme a qualche ripensamento e ad alcuni ritorni al passato. In questo contesto è comprensibile come ogni tentativo di seria verifica "misurando il misurabile e rendendo misurabile ciò che non lo è", come sosteneva Galileo Galilei, diventi arduo, spesso frustrante, e finisca per confermare in chi ne diffida che "ciò che veramente conta non può essere contato" , rafforzando così – in tanti – la convinzione del primato assoluto della discrezionalità.
…..
…..
   Alcune considerazioni conclusive
   E’ stata analizzata, inizialmente, la qualità del capitale umano complessivamente formatosi nelle università nel 2007, indipendentemente dalle sue diverse componenti (laureati del vecchio ordinamento, di primo livello, specialistici, specialistici a ciclo unico). Il quadro d’insieme mostra consistenti miglioramenti (in parte attesi, come la riduzione dell’età alla laurea, per esempio) nell’intervallo 2001-2007 ed anche fra i due anni più recenti.
   Successivamente l’attenzione è stata concentrata sulla popolazione in via di stabilizzazione (quella dei laureati di primo livello che abbiamo definito "puri"), la sola che consente valutazioni in grado di accertare lo stato d’avanzamento reale della Riforma. La presentazione dei risultati ha tenuto conto di un duplice punto di riferimento: quello delle caratteristiche e delle performance dei laureati all’avvio della riforma ed il confronto con quelle analoghe dell’anno passato. Il raffronto fra 2001 e 2007 mostra risultati di gran lunga migliorativi di quelli del bilancio complessivo esaminati poco sopra. Il raffronto con l’anno precedente – com’era previsto, dato il processo di stabilizzazione della

popolazione osservata – è contrassegnato, invece, dal ridimensionamento di quei valori che pure rimangono attestati su livelli complessivamente confortanti.
Il Rapporto contiene ulteriori approfondimenti sui laureati specialistici e su quelli a ciclo unico, così come su altri aspetti importanti degli studi universitari, ai quali si rinvia.
   In merito ai laureati di primo livello "puri" sembrano opportune alcune sottolineature. La tendenziale crescita dell’età alla laurea era, nel contesto di stabilizzazione di cui si è detto, prevedibile. In ogni caso il suo incremento fra il 2006 e il 2007 è stato piuttosto contenuto (da 24,2 a 24,5 anni), e l’età alla laurea si mantiene ben lontana dai 28 anni che hanno caratterizzato a lungo i laureati italiani fino alla vigilia della riforma. A questo si aggiunga la tendenza a crescere dell’età all’immatricolazione.
La regolarità negli studi, la capacità cioè di completare il percorso formativo nei tempi previsti dagli ordinamenti, seppure ridottasi rispetto a quella registrata l’anno precedente (erano risultati regolari 49,2 laureati su cento), continua a riguardare quasi il 45 per cento dei neo-laureati: un valore ben superiore al 9-10 per cento che caratterizzava il complesso dei laureati negli anni immediatamente precedenti l’avvio della riforma.
La frequenza alle lezioni rimane su valori elevati (molto più elevati di quanto registrato fra i laureati pre-riforma): 70 laureati "puri" su cento hanno dichiarato di avere frequentato regolarmente più del 75 per cento degli insegnamenti previsti.
È evidente che il positivo affacciarsi all’università di giovani e di adulti provenienti da fasce di popolazione meno favorite, associato ad un’assidua frequenza alle lezioni, sottolineano l’urgenza di provvedere con il potenziamento di servizi di Diritto allo Studio adeguati alla nuova domanda di formazione, a cominciare da una politica per gli alloggi. L’approfondimento effettuato sulle condizioni di vita e di studio dei giovani laureati è al riguardo eloquente.
Lo studio all’estero mostra per il secondo anno consecutivo timidi segni di ripresa (anche se risulta assai più praticato fra i laureati specialistici), ma la flessione avvenuta con l’avvio della riforma rischia di escludere da questa importante esperienza fasce consistenti di giovani, particolarmente fra quelli che provengono da ambienti familiari meno favoriti.
Tirocini e stage riconosciuti dal corso di studi, moltiplicatisi nel passaggio fra il vecchio e il nuovo ordinamento, lievitano ulteriormente ed entrano nell’esperienza formativa di 61 laureati su cento (tre punti percentuali più dell’anno passato). Questo testimonia l’impegno delle università e la collaborazione con il mondo del lavoro. Stage e tirocini sono stati oggetto di una approfondita verifica di qualità che ha condotto a risultati complessivamente confortanti. Non va dimenticato che all’esperienza di tirocinio/stage si associa già un più elevato tasso di occupazione (7 punti percentuali in più fra chi ha svolto uno stage durante gli studi rispetto a chi non vanta un’esperienza analoga, secondo l’ultima indagine AlmaLaurea).
La valutazione ampiamente positiva dell’esperienza universitaria portata a termine permane su valori elevati nell’opinione dei laureati. Si dichiarano decisamente soddisfatti del corso di studio concluso 35 laureati su cento (ed altri 52 esprimono una soddisfazione più moderata). L’apprezzamento per i docenti, seppure in aumento, registra valutazioni più critiche. Un quinto dei laureati è rimasto decisamente soddisfatto ed altri 65 su cento lo sono in misura più contenuta. La piena sostenibilità del carico di studio degli insegnamenti è confermata dal 30 per cento dei laureati; per altri 57 la sostenibilità è comunque riconosciuta, seppure non pienamente.
In questo quadro complessivamente incoraggiante resta l’interrogativo sulla compiutezza dell’impianto riformatore e sulla capacità di piena valorizzazione del capitale umano fornito dalle università da parte del sistema paese. L’interrogativo nasce dall’ampiezza della domanda di ulteriore formazione manifestata non solo dall’80 per cento dei laureati "puri" di primo livello (65 per cento, cinque punti meno dell’anno precedente, verso la laurea specialistica) e dal 74 per cento dei laureati specialistici a ciclo unico, ma anche dal 43 per cento dei laureati magistrali. Si tratta di un dato sul quale riflettere anche per scongiurare il rischio che si affermi un sistema caratterizzato da un’ulteriore dilatazione dei tempi di formazione per raggiungere le mète e gli obiettivi formativi più ambìti e più competitivi che resterebbero così, in assenza di una diversa politica del diritto allo studio, alla portata dei soli che possono permetterselo.
Alcuni osservatori hanno sostenuto che la riforma non viene apprezzata dal mercato e che si assiste al drastico peggioramento non solo delle prospettive di occupazione dei laureati di primo livello rispetto a quelli del vecchio ordinamento, ma che per i primi peggiorano perfino la stabilità, la retribuzione e la qualità del lavoro. Il precedente Rapporto AlmaLaurea ha dimostrato chiaramente l’infondatezza di queste tesi, evidenziando che quei risultati sono dovuti alla prosecuzione degli studi, verso la laurea specialistica, di una quota rilevante di laureati di primo livello. Una parte dei quali tenta di raggiungere l’obiettivo, magari per la necessità di mantenersi agli studi, coniugando studio e lavoro; un’attività lavorativa che così specificata è ovviamente meno stabile, meno retribuita, di minore qualità. Anzi a parità di condizioni, come s’è visto, i laureati triennali guadagnano di più."

Fonte: http://www.almalaurea.it/info/convegni/modena2008/, Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

 

Il POLITECNICO DI MILANO NELLA BUFERA

Corte dei Conti condanna il Direttore Amministrativo e il Predecessore
(indicati in sentenza con le sole iniziali del nome e cognome)

I motivi attengono ad un numero esorbitante
di nomine di alti dirigenti a tempo determinato

Questa condanna ci porta a temere per Bologna (la cosa è spiegata da una nota di Gianni Porzi)
e ci riporta alla urgenza della riforma dello Statuto di Bologna, nel senso proposto da G. Cantelli Forti
(il Direttore Amministrativo non deve valere più del Rettore e dei Professori).
Ma a questo punto occorre guardare al nuovo rettore, in una logica di alternanza del Gruppo dirigente.
No a candidati-rettori che si richiamano ai partiti e giù le mani della politica locale, dall'Università.

Sentenza 169/2008  - Responsabilità - 13/03/2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Giuseppe NICOLETTI Presidente
Antonio CARUSO Magistrato
Maurizio MASSA Magistrato relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 169/08

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24122, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro: A. D. M. e M. C. T., rappresentati e difesi, giusta procure a margine delle distinte comparse di costituzione e risposta depositate in data 8-11-2007, dall'avv. Mario Viviani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, galleria S. Babila, 4/A; G. B., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-11-2007, dall'avv. Carlo Cerami ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, galleria S. Babila, 4/A; L. M. V. Collina, Al. C. e M. Ga. M rappresentati e difesi, giusta procure a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8-11-2007, dagli avv.ti Riccardo Villata e Mauro Pisapia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via S. Barbaba, 30; A. B., F. P., R. P., A. Z. R., M. F., V. L., P. P., M. P. P. in T., M. P., D. M., R. M., B. B. e D. M. rappresentati e difesi, giusta procura a margine di due distinte comparse di costituzione e risposta entrambe depositate in data 8-11-2007, dall'avv. Luigi Decio e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, p.zza Meda, 3; P. Z., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7-11-2007, dagli avv.ti Gianfranco Di Garbo e Francesco Goisis e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, p.zza Meda, 3; G. M., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8-11-2007, dall’avv.to l’avv. Giovanni Monti e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Galleria San Babila, n.4/A; G., A., contumace.


SENTENZA PESANTE !

E IL NOSTRO ATENEO CHE ANNOVERA
BEN 16 DIRIGENTI A CONTRATTO
CONTRO 7 DI RUOLO ?

Nota di Gianni Porzi, Membro del Senato Accademico

  In data 13 marzo 2008, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, ha condannato i due Direttori Amministrativi P. Z. e G. M. al pagamento in favore del Politecnico di Milano rispettivamente di Euro 850.567,35 e 370.739,60, oltre la rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo, per retribuzioni indebite pagate a 10 Dirigenti a tempo determinato.
   La Corte ha condannato i due Direttori Amministrativi, come unici responsabili, per aver conferito illegittimamente 10 incarichi dirigenziali a tempo determinato poichè non è stato rispettato l’art. 1 del DL 29 del 1993 e l’art. 19, comma 5 bis, del DL 165 del 2001. Secondo la Corte dei Conti, la condotta illecita, in quanto è stato violato il principio di prevalenza dei Dirigenti di ruolo sancito dalle Leggi vigenti, è stata fonte di danno erariale. GP

Visto l’atto introduttivo e letti gli altri documenti di causa.
Richiamata la determinazione presidenziale del 26-1-2007 con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 29-11-2007, il Primo Referendario relatore Dott. Maurizio Massa, l'avv. Mario Viviani per i convenuti D.M e T., gli avv.ti Riccardo Villata e Mauro Pisapia per C., C. e M., l'avv. Carlo Cerami per il convenuto B., l’avv. Giovanni Monti per M., l'avv. Luigi Decio per i convenuti B., P., P,. Z. R., F., L., P., P. T., P.,  M., M., B. e M.; l'avv. Gianfranco Di Garbo e Francesco Goisis per il convenuto Z. ed il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale Dott. Domenico Spadaro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 18-1-2007 e notificato:
-1) il 22-2-2007 a A. .D.M., nato a omissis; -2) il 6-2-2007 a M. C. T., nata a omissis;; -3) l’8-2-2007 a .P. Z. , nato a omissis;; -4) il 6-2-2007 a A. B., nata a omissis;; -5) il 26-2-2007 a G. B., nato a omissis;; 6) a G. B., nato a omissis;, DECEDUTO; -7) il 19-2-2007 a  F. P., nato a omissis;; -8) il 9-2-2007 a V.  L., nato a omissis;; -9) il 20-2-2007 a M. P. P. in T., nata a omissis;; -10) il 10-2-2007 a P.P. nato a omissis;  -11) l’8-2-2007 a M. P., nato a omissis; -12) il 12-2-2007 a B. B., nato a omissis; -13) il 6-2-2007 a D.M., nato a omissis; -14) il 7-2-2007 a R. M., nato a omissis;; -15) il 14-2-2007 a A. Z. R.I, nato ad omissis; - 16) il 20-2-2007 a M. F., nato a omissis; -17) il 12-2-2007 a D. M., nato a omissis; 18) il 17-2-2007 a G. A.,  nato a omissis, contumace; -19) il 12-2-2007 a G. M., nato a omissis;; -20) l’8-2-2007 a R. P., nato a omissis; -21)il 15-2-2007 a A. C., nato a omissis;  -22) il 6-2-2007 a L. M. V.  C., nata a omissis;  -23) il 16-2-2007 a M. G. M., nata a omissis;;
la Procura regionale ha convenuto in giudizio i signori sopra indicati, per sentirli condannare al pagamento in favore del Politecnico di omissis, della somma di Euro €.1.288.017,59#, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per il danno cagionato all’Ente nella nomina di dirigenti a tempo indeterminato.
Nell’atto di citazione si deduce quanto segue.
Con esposto, pervenuto nel mese di marzo 2004, veniva denunciata l’avvenuta effettuazione, da parte del Politecnico di omissis (e di altre sedi), di nomine di dirigenti a tempo determinato in violazione di norme nazionali e regolamentari.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, dopo avere approvato, in data 29 febbraio 2000, l’istituzione di 21 aree dirigenziali - che venivano portate a 24 in data 29 ottobre 2002 - poco meno di un mese dopo, nella seduta del 21 marzo 2000, ebbe a precisare che le 21 aree individuate non avrebbero potuto essere attivate contemporaneamente, in quanto alcune di esse non presentavano ancora organizzazione e complessità tali da potersi definire, allo stato, aree dirigenziali.
Nella seduta del 21 marzo 2000 venne approvato il Regolamento "per l’accesso alla qualifica di Dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato" contestualmente all’affidamento, a far tempo dal 1.3.2000, di una serie di incarichi dirigenziali a termine e, precisamente:
1 al Sig. D.  C. Programmazione economica e gestione finanziaria;
2 al Sig. L. M. O. Risorse umane;
3 al Sig. C. L. Servizi Informatici;
4 alla Sig.ra L. C. G. Organi collegiali e collegamenti interni;
all’Avv.to R. M. Ufficio legale;
5 all’Ing. G. S. Programmazione Sviluppo Gestione Edilizia.
L’Avvocato M., a seguito di regolare concorso passerà, a far tempo dal 21 dicembre 2001, nei ruoli dirigenziali dell’Ateneo.
Nella seduta del 31.10.2000 fu deliberato l’incarico dirigenziale
6 alla dott.ssa M. L. S., - diretta collaborazione con gli organi di vertice dell’Ateneo - il cui incarico non venne, peraltro, rinnovato alla scadenza.
Nella seduta del 19 giugno 2001 fu deliberato l’affidamento dell’incarico
7 alla dott.ssa L. S. - area Applicazioni Informatiche amministrative e contabili -.
Nella seduta del 29 ottobre 2002 fu deliberato l’incarico
8 al dott. M. R., area Contrattazione - Appalti,
9 al dott. .D. G., area Convenzioni e Società, così intestata dopo la ridefinizione e l’ampliamento dell’attuale divisione di Contrattazione Attiva,
10 all’architetto R. L.- area pianificazione e gestione edilizia -,
11 al ragionier G. L. P. - area Pianificazione Fabbisogni e Approvvigionamenti -,
12 al Geom. V. L., area Logistica.
Nella stessa adunanza del C. di A. (29 ottobre 2002) ove le aree dirigenziali venivano individuate nel numero di 24 veniva rinnovato l’incarico dirigenziale a tempo determinato all’Ing. F. P. (già affidatario di incarico dal 1.4.2001 al 31.3.2003) con apposita lettera del Rettore in data 3 dicembre 2002 che testualmente stabilisce: "l’incarico (dirigente dell’Area Applicazioni Informatiche di Ateneo e per la Didattica) è rinnovato a decorrere dal 1 gennaio 2003 e con scadenza fissata al 31 dicembre 2006, previa risoluzione consensuale al 31 dicembre 2002 del precedente contratto di lavoro in scadenza al 31 marzo 2003".
Nella seduta del 30 settembre 2003 venne deliberato l’incarico del dott. A. M. - area Programmazione, Organizzazione, Innovazione.
In data 6 giugno 2006, la Procura erariale emetteva invito a fornire deduzioni nei confronti dei soggetti che in qualità di Direttori amministrativi, di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ovvero di membri del Collegio dei Revisori dei conti del medesimo, deliberarono, nelle sedute, rispettivamente, del 21 marzo 2000, 29 ottobre 2002 e 30 marzo 2003, il conferimento delle funzioni dirigenziali contestate o, quantomeno, nulla eccepirono circa tale conferimento, nell’assenza dei presupposti di legge e, per quattro incarichi, in violazione della normativa regolamentare interna.
Tali soggetti venivano identificati nei seguenti nominativi:
1) A.D. M.; 2) M. C. T.; 3) P. Z.; 4) A. B.; 5) G. B.; 6) G. B.; 7) F. P.; 8) V. L.; 9) M. P. P. in T.; 10)  P. P; 11) M. P.; 12) B. B.; 13) D. M.; 14) R. M.; 15) A. Z. R.; 16) M. F.; 17) D. M.; 18) G. A.; 19) G. M.; 20) R. P..
Non veniva, peraltro, coinvolta nella presente vicenda la componente studentesca dell’Organo collegiale di governo dell’ente, presente, anch’essa, alle sedute del Consiglio di Amministrazione approvative degli incarichi dirigenziali, perchè non venivano ravvisati, in capo a costoro, profili di colpa oltrepassanti la soglia oltre la quale si configura gravità della medesima, attesa la peculiarità e specificità delle questioni all’esame.
L’invito veniva notificato ai destinatari, i quali, eccezion fatta per P. Z. e M. F., producevano deduzioni scritte a difesa.
Con le deduzioni scritte, in data 24 luglio 2006, il Prof. Arch. R. P.E, afferma che, nella seduta del 30 settembre 2003, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo avrebbe individuato, a suo dire "27 posizioni della Struttura dirigenziale delle Macroaree e delle Aree":
In data 4 settembre 2006 l’Amministrazione universitaria, trasmetteva, alla Procura, la delibera del 30 settembre 2003 avente come oggetto una proposta di ristrutturazione, intestata "Politiche del Personale tecnico amministrativo e progetto di riorganizzazione struttura amministrativa", della quale il Consiglio di Amministrazione si limitava a prendere atto.
Si affermava, tra l’altro, che, "l’organigramma effettivo rappresenta le Macroaree e le Aree che richiedono un immediato presidio dirigenziale" e che, una volta reso operativo l’organigramma sarà necessario proseguire con azioni indispensabili per rendere efficace il progetto, in particolare:
1) la definizione dei profili dei Dirigenti: definizione della posizione; valutazione della posizione; definizione del profilo atteso e ricoperto (competenze professionali e manageriali);
2) definizione del profilo dei Responsabili operativi: dei Centri, dei Poli ecc.;
3) definizione delle microstrutture: Servizi e relativi Responsabili;
4) definizione del profilo di ruolo per i Capi Servizi: definizione della posizione, valutazione della posizione; definizione del profilo atteso e ricoperto (competenze professionali e manageriali);
5) analisi delle competenze, delle procedure e dei processi.
Tutto ciò porterà a un sistema che consentirà di definire gli obiettivi, un sistema di valutazione delle posizioni e dei profili e infine un sistema di valutazione dei risultati, in modo rigoroso e con criteri rispondenti alle regole organizzative".
Il Consiglio di Amministrazione non ha dato seguito a tale proposta e nessun ulteriore incremento delle aree risulta essere stato approvato.
Il C. di A., nella seduta del 27 maggio 2003 attribuiva, al dottor L. B., già dirigente presso l’Università di omissis un incarico dirigenziale per l’Area delle Biblioteche d’Ateneo, con contratto a tempo determinato per il periodo 1 ottobre 2003 - 31 dicembre 2006, nonché di funzioni di coordinamento e la gestione dell’Archivio e protocollo dell’Ateneo.
E, successivamente, nella seduta del 28 settembre 2004 veniva proposta ed approvata la nomina a dirigente, per l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne, della dottoressa C. P., già dipendente dell’Ateneo quale capo del servizio comunicazione della ridetta Area.
In data 4 ottobre 2006, la Procura ha formulato istanza di proroga del termine per il deposito della citazione accolta con ordinanza n. 5/06 in data 8 novembre 2006.
In data 13 ottobre 2006 la Procura emetteva ulteriore invito a fornire deduzioni, integrativo del precedente, al fine di meglio definire ed approfondire i fatti di cui è causa, in particolare le nomine effettuate dal C. di A. nelle sedute del 27 maggio 2003 e del 28 settembre 2004, di altri dirigenti a tempo determinato, individuati nelle persone dei dottori L. B. e C. P..
L’atto veniva notificato ai soggetti che approvarono il conferimento degli incarichi dirigenziali nonché ai Revisori dei conti presenti alle riunioni approvative, individuati nelle persone di: 1) G. B.; 2) G. A.; 3) G. M.; 4) R. P.; 5) G. B.; 6) M. F.; 7) A. C; 8) L. M.V.C.,  M. G. M. ; 9)  10)  b.; 11) D. M.; 12) R. M.; 13) M.  P.; 14) P. P.; 15) M. P. P in T..
I sunnominati producevano deduzioni scritte a difesa, eccezion fatta per B., A., M., B. e F..
In diritto l’Accusa rileva che l’Ateneo ha provveduto alle nomine utilizzando il Regolamento interno "per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato".
Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento, detti incarichi potevano essere conferiti entro il limite del 50% dei posti di dirigente in organico dell’Ateneo, per cui con l’affidamento dell’incarico al geom. L. sarebbe stato esaurito interamente il contingente consentito, pari a 12 unità, essendo le aree dirigenziali all’epoca istituite 24.
Quello al geom. L. era l’undicesimo incarico dirigenziale conferito che, unitamente a quello di direttore amministrativo attribuito al dott. M., integrava il quoziente massimo utilizzabile di 12 unità.
I 4 incarichi dirigenziali a tempo determinato, affidati, nelle sedute, rispettivamente, del 29 ottobre 2002 all’Ing. F. P., del 27 maggio 2003 al dott. L. .B del 30 settembre 2003 al dott. A. M. e, successivamente, in quella del 28 settembre 2004 alla dottoressa C. P., in violazione del limite numerico posto dal Regolamento, non potendo i conferimenti a termine superare il contingente stabilito dal medesimo, sarebbero stati illegittimamente deliberati e, quindi, i relativi emolumenti per il complessivo importo di €.715.197,41 in quanto illegittimamente corrisposti, avrebbero arrecato danno al patrimonio dell’Università.
La Procura individua una prima voce di danno arrecato al patrimonio dell’Ateneo negli incarichi dirigenziali conferiti ai Signori P., M., B. e P., quantificato come segue:
P.: nell’intero trattamento economico da questi percepito, rilevabile dal contratto di conferimento delle funzioni dirigenziali (€. 78.667,29 + €. 36.151,98 = €. 114.819,27 annue) negli anni 2003 - 2004 - 2005, per il complessivo importo di €.344.457,81;
M.: nell’intero trattamento economico da questi percepito nel 2004 e nel 2005, pari ad €.216.434,70;
B.: nell’intero trattamento economico da questi percepito negli anni 2003 - 2004 - 2005, pari ad €.132.696,55;
P.: nella differenza tra quanto effettivamente da lei percepito nell’anno 2005 per effetto della nomina, e quanto avrebbe percepito ove fosse rimasta nella qualifica inferiore di appartenenza quantificato, dall’amministrazione universitaria, nell’importo di €.21.608,35, per il complessivo importo di €.715.197,41.
La seconda voce di danno deriva, ad avviso dell’Organo requirente dagli incarichi conferiti ai signori 1- O.I, 2- C., 3- L., 4- C. G. 5- P. e 6- L. in violazione dei principi sull’assunzione dei dirigenti a tempo determinato e quantificabile nella differenza tra quanto percepito dai summenzionati negli anni 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - per effetto della nomina, e quanto avrebbero percepito ove fossero rimasti nella qualifica inferiore di appartenenza, per il complessivo importo di €.572.820,18.
Il danno complessivo di €.1.288.017,59 sarebbe addebitabile ai comportamenti gravemente colposi dei componenti il Consiglio di amministrazione integrato con la presenza dei Revisori dei conti che, nelle sedute del 21 marzo 2000, del 29 ottobre 2002 e del 30 settembre 2003 e nelle sedute ove furono conferite le funzioni dirigenziali a B. (del 27 maggio 2003) ed alla P. (28 settembre 2004), approvarono il conferimento degli incarichi di che trattasi.
Particolare incidenza nei comportamenti causativi del danno è ravvisata dalla Procura nelle condotte poste in essere dai Direttori amministrativi dott. P.  Z. e dott. G. M., i quali dovrebbero quindi rispondere, ad avviso del Requirente, del 50% del complessivo danno causato al Politecnico dalle illegittime nomine, ciascuno per la parte che vi ha preso.
Per il restante, il 40% andrebbe addebitato, ciascuno per la parte che vi ha preso, agli altri componenti il consiglio di Amministrazione, individuati nei seguenti nominativi:
1) A. D. M.; 2) M. C. T.; 3) A. B.; 4) G. B.; 5) G. e L; 6) F. P.; 7) V. L.; 8) G. A.E; 9) A. Z. R.; 10) M. F.; 11) R. P.; 12) A.C.; 13) L. M. V. C.; 14) M. G. M.. Il residuo 10% andrebbe ripartito, limitatamente alla presenza alle riunioni approvative dei conferimenti delle funzioni apicali, ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ateneo (M. P.  P. in T., P. P., M. P., B. B., D. M., R. M., D. M.).
Per ciò che attiene alle responsabilità dei componenti di detto Organo, costoro, secondo la Procura, avrebbero potuto rilevare, e non lo hanno fatto, l’illegittimità ovvero l’irregolarità delle nomine che qui si contestano, in particolar modo - quelle effettuate in violazione del quoziente posto dalla norma regolamentare - con riferimento alla correttezza della gestione, posto che il controllo al quale erano tenuti non sarebbe esaurito dalle verifiche di natura strettamente contabile, ma investirebbe la legittimità e la correttezza dell’intera gestione e di quegli atti che, per la loro rilevanza e connotazione di generalità, sulla gestione direttamente incidono.
In conseguenza dei fatti sopra descritti la Procura chiede che la Sezione voglia pronunciare la condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell’Amministrazione universitaria, della complessiva somma, come sopra ripartita, di €.1.288.017,59 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, ciascuno per la parte che vi ha preso.
Con memoria depositata il 7 novembre 2007, si è costituita la difesa del Dr. Z. eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione di danno erariale.
Sul punto la difesa ricorda che il dr. Z. ha cessato dall’ufficio di direttore amministrativo del Politecnico il 31 dicembre 2002, e dunque non ha concorso alla formazione delle delibere e degli atti successivi a tale data.
Inoltre la delibera di affidamento dell’incarico ai sig.ri C., C. G., O. e  L.i risale al marzo 2000, quindi ogni pretesa di risarcimento del danno erariale rispetto a questi rapporti dirigenziali sarebbe prescritta nel marzo 2005, mentre l’atto di citazione è stato notificato solo il giorno 8 febbraio 2007, e lo stesso invito a dedurre è stato notificato il giorno 13 giugno 2006, e quindi a più di un anno dall’avvenuta prescrizione.
Ad avviso della difesa, il dies a quo della prescrizione va individuato in quello di approvazione della delibera che prevede l’assegnazione dell’incarico, o, al più, in quello (peraltro immediatamente successivo), di stipulazione e venuta ad efficacia del contratto di lavoro dirigenziale, e non in quello di concreto pagamento, nel tempo, delle spettanze retributive.
Dunque la difesa ritiene che il danno conseguente alla delibera del 21 marzo 2000 (incarichi C., C. G., O. e L.) si è interamente prescritto nel marzo 2005.
La difesa nega che l’invito a dedurre notificato nel giugno 2006 poteva costituire "formale costituzione in mora ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 del Codice civile, nei confronti degli autori del danno".
Anche a non voler considerare la completa prescrizione dei danni conseguenti alle delibere del marzo 2000, ossia a voler, ritenere che il dies a quo della prescrizione del danno decorra da ogni singolo pagamento delle spettanze retributive, la pretesa erariale si sarebbe interamente prescritta per i danni maturati fino al giorno 8 febbraio 2002 (rispetto alla notifica della citazione).
Ma anche a voler ritenere l’invito a controdedurre capace di interrompere la prescrizione, interamente prescritti sarebbero comunque i danni conseguenti alle retribuzioni pagate ai dirigenti fino al giorno 13 giugno 2001.
Nel merito sul requisito della laurea per accedere all’incarico di dirigente pubblico, la difesa ricorda che l’art. 19, d.lgs. 165/2001, prevede con chiarezza come la formazione universitaria sia (solo) uno dei requisiti che possono essere tenuti presenti nella selezione dei dirigenti. Non si tratta, cioè, di un titolo necessario. L’incarico, difatti, può ben essere affidato anche a soggetti che abbiano maturato le proprie specifiche competenze professionali altrimenti, ossia, per quel che qui più interessa, sul campo, grazie alle pregresse esperienze professionali.
La difesa sostiene anche la riconducibilità al merito amministrativo delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e conseguente loro insindacabilità in sede giudiziale, nonché l’insussistenza e comunque mancata dimostrazione del presupposto soggettivo della responsabilità amministrativa ed anzi la buona fede degli organi del Politecnico.
La difesa contesta la imputazione al convenuto, in quanto Direttore Amministrativo fino al 2002, del cinquanta per cento del danno erariale relativo agli anni 2000-2002, mentre agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, che pure hanno egualmente deliberato, in modo unanime, con identità di poteri e responsabilità, l’affidamento degli incarichi, solo il restante quaranta per cento, rimanendo il residuo dieci per cento a carico dei revisori. Ciò sarebbe in contrasto con il disposto dell’art. 24, del tu. imp. civ. Stato, approvato con d.p.r. n. 3/1957.
La difesa inoltre deduce la non dannosità degli incarichi dirigenziali contestati, la compensatio lucri cum damno e insta per l’esercizio del potere di riduzione.
I danni che non ci sarebbero visto che è in realtà sarebbe pacifico che (anche) i dirigenti non laureati abbiano bene ed efficacemente operato, specie in un momento di poderosa crescita quantitativa e qualitativa dell’Ateneo è
Tale evoluzione dell‘Ateneo (oggi ai vertici di tutte le classifiche relative alle università italiane, e, per quanto riguarda le università tecniche, al quindicesimo posto tra le europee e cinquantaseiesimo al mondo e all’ottavo con riguardo all’ingegneria informatica rispetto a tutte le altre università del mondo) sarebbe stata portata a termine con successo, anche grazie alla preziosa opera dei dirigenti non laureati.
Anche nella ipotesi che gli incarichi dirigenziali in questione siano illeciti e dannosi, secondo la difesa, non si potrebbe prescindere dal considerarne l’utilità.
La difesa invoca l’esercizio del potere riduttivo in ragione sia dell’obiettiva difficoltà di valutazione dei requisiti di liceità dell’affidamento di incarichi dirigenziali, sia dell’encomiabile servizio reso per tanti anni all‘Amministrazione Universitaria dal dott. Z..
Con memoria depositata l’8 novembre 2007, si è costituita la difesa di M., facendo presente innanzi tutto che il convenuto ha preso parte esclusivamente alle sedute del C.d.A. del Politecnico del 27.5.2003, del 30.9.2003 e del 28.9.2004, nelle quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ai signori B., M. e P., e non anche alle altre sedute del C.d.A. indicate dal Procuratore e, cioè, a quelle del 21.3.2000 e del 29.10.2002, nelle quali sono stati conferiti gli altri incarichi dirigenziali contestati dal Procuratore.
Preliminarmente la difesa eccepisce la nullità dell’atto di citazione per genericità della domanda, in quanto non individua gli specifici incarichi -tra i numerosi in contestazione- al cui conferimento avrebbe concorso il convenuto né specifica a quanto ammonta il danno che viene ascritto al convenuto medesimo.
Nel merito la difesa deduce l’infondatezza e la inammissibilità delle domande attrici, per difetto di legittimazione passiva del convenuto con riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti con la deliberazione C.d.A. del 29.10.2002; la legittimità degli incarichi dirigenziali conferiti con le deliberazioni C.d.A. del 27.5.2003. 30.9.2003 e 28.9.2004.
Tra gli incarichi dirigenziali conferiti, l’Accusa ha computato anche quello del direttore amministrativo che, secondo la difesa, non può essere computato, stante che il ruolo e i compiti del direttore amministrativo sono peculiari e non assimilabili a quelli dei dirigenti, tanto che trovano la propria disciplina in disposizioni normative diverse da quelle che regolano gli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
La difesa contesta l’assunto della Procura secondo cui "la dirigenza nelle amministrazioni pubbliche deve essere costituita, in maniera prevalente, da dirigenti di ruolo", nega che con gli incarichi contestati sia stato superato il quoziente massimo utilizzabile di 12 unità.
Quanto al "secondo ordine di danno" la difesa deduce la inammissibilità delle domande attrici per difetto di legittimazione passiva del convenuto con riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti con le deliberazioni C.d.A. del 21.3.2000 e del 29.10.2002, e che comunque gli incarichi dirigenziali conferiti con le deliberazioni C.d.A. del 21.3.2000 e 29.10.2002 sarebbero legittimi, perché nessuna delle disposizioni primarie o secondarie richiede espressamente il possesso della laurea come requisito per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato, mentre nella specie i dirigenti nominati possedevano i requisiti professionali previsti dal ricordato art. 19, sesto comma, D.Lgs. n.29/l993 e dall’art. 10 del Regolamento dell’Ateneo, in quanto dai curricula prodotti, risulterebbe che gli stessi hanno raggiunto un’elevata professionalità nei rispettivi ambiti di competenza, ricoprendo ruoli e svolgendo mansioni riconducibili a quelli propri dei dirigenti.
La difesa deduce anche il difetto di specifica prova dell’esistenza di un effettivo pregiudizio economico del Politecnico: l’eventuale illegittimità del conferimento degli incarichi non sarebbe, infatti, di per sé causa di danno erariale.
La difesa ritiene che si deve tener conto dell’utilità dell’attività positivamente svolta dai dirigenti incaricati e della spesa che il Politecnico avrebbe comunque dovuto sostenere per far fronte alle esigenze soddisfatte con il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui si tratta.
La complessità della materia e la non univocità degli orientamenti interpretativi in ordine al conferimento degli incarichi escluderebbe - infine - la sussistenza della colpa grave nel comportamento tenuto dal convenuto.
Pertanto la difesa di M. conclude per dichiarare inammissibili tutte le domande attrici per nullità dell’atto di citazione e, comunque, dichiarare l’inammissibilità delle suddette domande, per difetto di legittimazione passiva del convenuto, nella parte in cui si riferiscono agli incarichi dirigenziali conferiti nelle sedute del C.d.A. del 21.3.2000 e del 29.10.2002; in subordine: assolvere il convenuto da tutte le domande attrici per insussistenza di danno per il Politecnico di omissis e, comunque, per insussistenza di colpa grave; in ulteriore subordine valutare l’utilità che il Politecnico di omissis ha tratto dalle prestazioni fornite dai dirigenti cui il C.d.A. del Politecnico ha conferito gli incarichi di cui si tratta nelle sedute alle quali ha preso parte il convenuto e compensare tale utilità con il preteso danno nonché avvalersi del potere di riduzione diminuendo comunque l’importo ascrivibile al convenuto.
Con distinte memorie depositate l’8 novembre 2007, si è costituita la difesa del Dr. D. M. e della Dr.ssa T. evidenziando preliminarmente alcuni fatti della vicenda.
All’inizio degli anni 2000, il Politecnico sì trovò ad affrontare l’esigenza di riformare l’organizzazione - immutata da decine di anni - delle attività amministrative dell’Ateneo, dando ad essa nuova e più adeguata impostazione nella fase di sviluppo e riassetto organizzativo e didattico che, a partire dalla fine degli anni ‘90, aveva coinvolto tutte le strutture del Politecnico.
In quel periodo, il Politecnico di omissis ha aumentato il numero delle facoltà (passando da due sole facoltà originarie a sei facoltà di Ingegneria, due di Architettura ed una di Disegno Industriale); ha introdotto nuovi percorsi formativi secondo modelli europei (quali i master annuali, istituiti nel 2001, i corsi di aggiornamento, iniziati nel 2000, la scuola di dottorato, attivata nel 2000 ed i corsi di formazione tecnica integrativa, introdotti nel 1999). Inoltre, sono stati creati i poli territoriali di formazione e ricerca nelle sedi decentrate di omissis e di omissis (già nel 1998, di omissis e di omissis (attivate nel 2002) e di omissis (attivata nel 2004) e sono state incrementate le "attività commerciali" (come, per esempio, i corsi di formazione e di aggiornamento per il personale di enti o aziende), accanto alle attivita didattica tradizionale ed istituzionale in precedenza svolta in via esclusiva. Nello stesso periodo il Politecnico ha sviluppato maggiormente le relazioni con le Università straniere e con altri soggetti esterni, attraverso la stipulazione di contratti e di convenzioni di ricerca con enti pubblici e privati sia italiani che stranieri nonché attraverso l’istituzione di cattedre convenzionate.
La difficoltà dell’operazione consisteva anche nell’esigenza di cambiare impianto organico in corsa, mentre cioè tutto doveva continuare a funzionare al meglio introducendo e sostenendo le molteplici innovazioni. Rispetto al personale in servizio si proponeva la duplice esigenza: di non mortificare le risorse disponibili (quelle di dipendenti che avevano retto il peso di una struttura sempre più inadeguata riuscendo a gestire al meglio l’attività istituzionale) e di evitare che l’introduzione di nuove risorse determinasse fenomeni di rigetto o di resistenza comprensibili in un momento di evoluzione accelerata ma capaci di far fallire l’intera operazione di rivitalizzazione dell’Ateneo.
La difesa di D. M. e T. precisa le contestazioni considerando che i convenuti hanno preso parte alla sola seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ateno omissis del 21.3.2000.
In primis deduce la nullità dell’atto di citazione per assoluta genericità della domanda nei confronti dei convenuti.
Il convenuto, avendo partecipato alla sola riunione del 21.3.2000, risponderebbe soltanto di parte del suddetto preteso danno complessivo e di parte della seconda posta dello stesso, per quanto cioè riguarda i soli incarichi temporanei conferiti con la deliberazione del 21.3.2000 (a O., C., L. e C. G.).
Ma per quanto percepito dai dirigenti in questione dopo la scadenza (31.10.2002) degli incarichi conferiti il 21.3.2000 il convenuto non risponde, ossia non risponde del rinnovo degli incarichi.
L’atto di citazione sarebbe pertanto nullo per genericità del petituni e dalla causa petendi.
Nella specie, mancherebbe la spiegazione delle ragioni con cui sono state determinate le diverse percentuali poste a carico dei convenuti e se il meccanismo della definizione del danno per differenza tra retribuzione percepita e retribuzione nella qualifica precedente valga parimenti per tutti gli incaricati (aventi tra di loro posizioni diverse) e se per ciascuno degli incaricati si debba considerare la sommatoria di dette differenze negli anni dal 2000 al 2005, nonostante che l’incarico conferito con la partecipazione del convenuto avesse durata temporale limitata.
La difesa eccepisce la prescrizione, totale o quanto meno parziale, dell’azione di responsabilità.-
Secondo la tesi difensiva l’invito a dedurre non è stato idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, perché non possedeva, in concreto, gli elementi richiesti dall’art. 1219 c.c. mancando, in particolare, la espressa "intimazione o richiesta di adempimento"
La difesa afferma la legittimità degli incarichi dirigenziali a termine conferiti con i contratti di diritto privato approvati con la deliberazione del C.d.A. del 21.3.2000, evidenziando che il Dipartimento della Funzione Pubblica ebbe a precisare, con nota del 14.5.1998, che "per il possesso" del requisito della "particolare specializzazione professionale ... desumibile,.. da concrete esperienze di lavoro deve intendersi l’aver svolto funzioni di elevata responsabilità in un ambito specifico, assimilabile a quello che dovrà formare oggetto dell’incarico connesso all’assunzione a termine".
La difesa pone in rilievo che si tratta di incarichi - ammessi dalla legge in via derogatoria rispetto al sistema ordinario di reclutamento dei dirigenti - di natura fiduciaria ed a tempo determinato nonché connotati dal contratto di diritto privato, con la conseguenza che presupposti per il relativo conferimento non devono necessariamente coincidere con quelli stabiliti in via generale per l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di diritto pubblico.
I presupposti per l’accesso ai posti di qualifica dirigenziale stabiliti dall’art. 28 D.Lgs. n.29/1993 (oggi dall’art. 28 del D.Lgs. n.165/2001) - tra cui il possesso della laurea- si riferiscono espressamente alla "qualifica dì dirigente di ruolo" ed a tempo indeterminato; nel caso in esame invece il conferimento dell’incarico avviene con assunzione a tempo determinato e con contratto di diritto privato.
La difesa deduce che molte Università, nel regolare le modalità per il conferimento di incarichi dirigenziali a termine con contratto di diritto privato, non prevedono affatto il requisito del titolo di studio, riconoscendo l’idoneità anche del possesso di adeguata e specifica qualificazione e preparazione professionale desumibile, in via alternativa, dal curriculum formativo (e quindi dai titoli di studio conseguiti) o da esperienze lavorative.
La difesa fa presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, con nota del 20.9.2005, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Politecnico di omissis "in ordine alle modalità attuative dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001" (che sostituisce, con analoga formulazione, l’art. 19 del D.Lgs. n.29/2003), ha precisato che la scelta dell’amministrazione "è sostanzialmente libera, come si può dedurre dalla lettura della norma, nè in essa vi è alcun riferimento alla necessità di operare una valutazione comparativa tra più soggetti" … "il conferimento dell’incarico ad esterni non è subordinato all’espletamento di procedure concorsuali di cui all’art. 28 del d.lgs. n.165/2001, o comunque selettive, ovvero di valutazioni comparative tra più soggetti ugualmente idonei a ricoprire l’incarico, in quanto il legislatore ha inteso riservare un potere discrezionale nell’operare la scelta nei termini sopra descritti, ritenendo fondamentale il criterio dell’ "intuitus personae".
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel parere, precisa anche che "la fonte regolamentare può specificare e modulare altrimenti il contenuto dei requisiti" necessari per il conferimento degli incarichi di cui si tratta, anche "prevedendo, ove ritenuto utile, forme di selezione o comparazione comunque di natura privatistica". ., quella di subordinare il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato allo svolgimento di procedure selettive o comparative è una scelta discrezionale dell’università ma non costituisce certamente un obbligo.
Sulla base di queste argomentazioni la difesa sostiene che legittimamente il C.d.A. ha previsto, all’art. 10 del Regolamento citato, la possibilità di conferire incarichi dirigenziali senza lo svolgimento di procedure selettive o comparative.
Nella specie i dirigenti nominati possedevano, ad avviso della difesa, i requisiti previsti dall’art. 19, sesto comma, D.Lgs. n. 29/1993 e dall’art. 10 del Regolamento dell’Ateneo.
Infatti, dai curricula prodotti, risulta che gli stessi avevano raggiunto un’elevata professionalità nei rispettivi ambiti di competenza, svolgendo attività obiettivamente riconducibili a quelle proprie dei dirigenti.
La difesa ricorda che il Ministero del Tesoro ha, nella circolare del 14.4.2000, precisato che la facoltà di ricorrere agli incarichi ex art. 19, sesto comma, D.Lgs. n.29/2003, "può essere utilizzata", oltre che per introdurre nella p.a. "professionalità nuove", anche "allo scopo di dare adeguato riconoscimento a funzionari particolarmente preparati che, pur non avendo ancora conseguito il livello dirigenziale, siano dotati della professionalità richiesta dalla norma e considerati in grado di svolgere efficacemente un ruolo dirigenziale".
La difesa deduce quindi l’insussistenza del danno e il difetto della prova del danno, in quando si dovrebbe tener conto dell’utilità dell’attività positivamente svolta dagli incaricati e considerare quale sarebbe stata la spesa da sostenere, comunque, per far fronte alle esigenze soddisfatte con il conferimento degli incarichi dirigenziali in questione.
Anzi, se la dirigenza fosse stata affidata a soggetti diversi da quelli in effetti incaricati, la spesa complessiva sarebbe sicuramente cresciuta a fronte della retribuzione tanto dei soggetti incaricati (seppure in misura minore) quanto dei nuovi dirigenti; e non sarebbe affatto certo che le prestazioni sarebbero migliorate e/o aumentate.
La difesa ribadisce la peculiare esigenza del Politecnico di innovare sostanzialmente la propria struttura organizzativa senza interrompere la continuità del servizio amministrativo prestato, utilizzando le risorse presenti e al contempo integrandole e potenziandole.
Sulla colpa grave la difesa pone in evidenza che quella fornita dalla Procura erariale è solo un’interpretazione con riferimenti a pronunce (non giurisdizionali) successive al febbraio ed al marzo 2000, un’interpretazione non consolidata o prevalente.
Ma secondo la tesi difensiva, nemmeno nella ipotesi di fondatezza dell’interpretazione della Procura, potrebbe essere contestata la sussistenza della colpa grave nel comportamento tenuto dai convenuti in occasione del conferimento degli incarichi in questione, considerata la complessità della materia e la non univocità degli orientamenti interpretativi al riguardo esistenti nella prima metà del 2000.
Anche considerando che ai due convenuti (un ingegnere ed un architetto) non poteva essere richiesta una preparazione tecnica ed un’esperienza così specifiche.
In considerazione di quanto sopra la difesa conclude:
-In via preliminare: dichiarare la nullità dell’atto di citazione per genericità del petitum e della causa petendi; nel merito: assolvere i convenuti da tutte le domande attrici per insussistenza del danno a carico del Politecnico di omissis e, comunque, per insussistenza di colpa (e, ad ogni modo, di colpa grave) nel comportamento tenuto dai convenuti nella vicenda per cui è causa; in via subordinata: dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione esercitata dalla Procura regionale; in ulteriore subordinata ipotesi: dichiarare l’intervenuta parziale prescrizione; valutare l’utilità che l’ente ha tratto dalle prestazioni fornite dai dirigenti e compensare tale utilità con il danno considerato con riferimento al solo primo incarico temporaneo; avvalersi infine del potere di riduzione diminuendo comunque l’eventuale importo residuo ascrivibile a carico del convenuto (dopo le deduzioni per le due precedenti ragioni) sussistendone i presupposti.
Con memoria depositata l’8-11-2007 si è costituita la difesa di G. B. deducendo in primis la nullità parziale dell’atto di citazione per genericità della causa petendi.
Per gli incarichi conferiti ai signori P. e L. con delibera C.d.A. del 29.10.2002 era stata prevista la scadenza al 31.12.2004 e, per l’anno 2005, mancherebbe la prova e la fonte dell’incarico a detti signori e dunque, della responsabilità del convenuto B.. Con riferimento all’anno 2005, pertanto, la citazione sarebbe indeterminata, mancando le ragioni poste a fondamento della relativa domanda con riferimento al preteso danno per differenze retributive che sarebbero state illegittimamente percepite dai signori P. e L..
La difesa sostiene la legittimità degli atti di conferimento, in particolare la legittimità del numero degli incarichi conferiti a tempo determinato, l’insussistenza del danno e l’utilità dell’attività svolta dai dirigenti e, comunque, la mancanza di prova, adducendo argomentazioni analoghe a quelle già esposte nell’esame delle altre tesi difensive.
Per cui la difesa chiede la riduzione dell’importo ascritto a carico del convenuto B., tenendo conto a tal fine anche del danno che avrebbe potuto essere ascritto al prof. M. nel frattempo scomparso e, in ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione di nullità della citazione, detraendo anche il preteso danno da differenze retributive riferibile agli incarichi dei signori P. e L. nell’anno 2005.
La difesa nega comunque l’elemento soggettivo della colpa grave.
In particolare, il convenuto - ingegnere aeronautico- non poteva avere una preparazione tecnica ed un’esperienza giuridica così specifiche.
La difesa eccepisce in fine la prescrizione dell’azione di responsabilità.
La deliberazione del C.d.A. di conferimento degli incarichi ai signori L. M. O., D. C., C. L. e L. C. G. risale al 21.3.2000, con la conseguenza che la relativa azione di responsabilità avrebbe dovuto essere esercitata entro il 21.3.2005. Nella specie, invece, l’atto di citazione è stato notificato al convenuto il 26.2.2007 e, quindi, tardivamente secondo la tesi difensiva, quando era ormai maturata la prescrizione dell’intera pretesa di cui si tratta.
La difesa, anche nella ipotesi nella quale la Corte volesse far decorrere il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità dal giorno dei singoli pagamenti, la prescrizione sarebbe comunque intervenuta per i pagamenti effettuati prima del 26.2.2002 ovvero prima del 20.6.2001.
Pertanto la difesa conclude, nell’interesse del convenuto, G. B., in via preliminare per accertare e dichiarare la nullità parziale della citazione per indeterminatezza e genericità delle ragioni poste a fondamento della domanda, nel merito, assolvere il convenuto da tutte le domande attrici per insussistenza dei necessari presupposti e comunque per insussistenza di colpa grave nel comportamento tenuto dal convenuto stesso nella vicenda per cui è causa, in subordine, valutare l’utilità che l’ente ha tratto dalle prestazioni fornite dai dirigenti e compensare tale utilità con il preteso danno nonché avvalersi del potere di riduzione diminuendo comunque l’importo ascrivibile a carico del convenuto.
Con distinte memorie depositate l’8 novembre 2007, si è costituita la difesa di A. B., F. P., R. P., A. Z.  R., M. F., V. L., P. P., M. P. P. in T., M. P., D. M., R. M., B. B. e D. M. a, deducendo in via preliminare l’inammissibilità dell’azione per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, quantomeno in riferimento ai primi conferimenti degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
La difesa sostiene poi l’infondatezza nel merito della domanda per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del comportamento dannoso sulla base di argomenti sostanzialmente già esposti con riferimento alle altre difese.
Inoltre non sarebbero sindacabili nel merito le decisioni del consiglio d’amministrazione, in quanto le istituzioni universitarie, hanno autonomia garantita anche a livello costituzionale (artt. 33 u.c. Cost.), il che renderebbe inammissibile un penetrante sindacato esterno sulle scelte organizzative discrezionali.
Nel caso di specie il C.d.A. dell’Ateneo, ritenendo necessaria la nomina dei dirigenti in rapporto al particolare periodo evolutivo che la struttura universitaria stava attraversando dal punto di vista organizzativo e gestionale, avrebbe assunto le contestate deliberazioni in osservanza dei parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Regolamento interno.
Non sarebbe comprovata la sussistenza dell’elemento psicologico in capo ai membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo e del Collegio dei Revisori.
Proprio con riferimento alla delibera di assunzione di personale dirigenziale la difesa nega la sussistenza dell’elemento soggettivo in presenza della proposta motivata del direttore amministrativo dell‘ente ed in un contesto di rilancio dell’ente e di ristrutturazione della sua dirigenza che faceva apparire, con valutazione ex ante ragionevole e proceduralmente corretta la scelta operata.
Nel caso di specie, la difesa sostiene che il comportamento tenuto dai convenuti risulta conforme alla normativa di riferimento ed all’interpretazione della stessa fornita dagli organi ministeriali.
Da un lato ricorda che lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha escluso la necessità sia di svolgere pubblici concorsi, sia di pretendere il possesso del diploma dì laurea in capo al funzionario, qualificando la scelta dell’amministrazione come "sostanzialmente libera".
L’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti che, benché privi del predetto titolo di studio, abbiano un’adeguata preparazione professionale sarebbe una prassi diffusa, adottata da tutti gli atenei nazionali e, talvolta, recepita a livello statutario da alcune Università.
Nella ipotesi in cui dovesse ritenersi che i suddetti presupposti siano insufficienti a fondare la buona fede dei convenuti, la difesa evidenzia che la colpa grave appare difficilmente configurabile in presenza di una disciplina normativa dai caratteri peculiari, quale quella in esame, e di un contesto interpretativo oscillante.
Con riferimento particolare alle deliberazioni assunte da organi collegiali, la difesa ritiene rilevante ponderare in maniera specifica e differenziata il grado di colpevolezza (e, sotto il profilo oggettivo, la diversa efficienza causale nella verificazione dell’illecito) di ciascuno dei componenti il collegio.
Per cui anche in ipotesi di responsabilità derivante da deliberazione collegiale sarebbero distinguibili ed autonomamente valutabili i singoli comportamenti dei componenti dell’organo collegiale, distinguendo il rispettivo grado di colpa dei singoli membri e l’effettiva partecipazione di ciascuno alla produzione del danno" oggetto di contestazione.
A maggior ragione dette considerazioni valgono in riferimento ai membri che risultarono addirittura assenti nelle sedute approvative degli incarichi.
La difesa si riferisce, in particolare, ai Dott. P., B. e M., assenti alla seduta del 30/09/03, in cui si deliberò l’incarico in favore del Dott. M.; nonché al Dott. M., assente tanto alla predetta seduta del 30/09/03, quanto alle successive riunioni del 27/05/03 e del 28/09/04.
La difesa nega la colpa grave, anche in relazione al ruolo rivestito dai convenuti.
In particolare, i compiti di controllo attribuiti ai componenti di detto organo non si estenderebbero alla verifica della correttezza dell’intera gestione e degli atti che incidono su di essa.
A tal fine evidenzia il ruolo del tutto particolare e differenziato ricoperto dai revisori dei conti all’interno dell’Ateneo milanese.
In particolare: • in base alle disposizioni del Regolamento d’Ateneo in vigore presso il Politecnico di omissis all’epoca dei fatti (art. 115, ora recepito nell’art. 78 del nuovo Regolamento approvato con decreto rettorale n°72/AQ del 12/10105), è stabilito espressamente che "i revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione ed, a richiesta, a quelle degli altri organi collegiali digestione".
Pertanto, ai medesimi revisori non sarebbe attribuita alcuna funzione di partecipazione attiva in seno al Consiglio d’Amministrazione, dal momento che, durante le sedute, essi non sono chiamati ad esprimere pareri e/o valutazioni sulla legittimità degli atti, bensì a verificare soltanto la regolarità formale dei provvedimenti assunti.
Il ruolo istituzionalmente demandato al collegio dei revisori, sintetizzabile come verifica della gestione sui profili finanziari e contabili- è, infatti, svolto in via successiva, ossia in seguito all’adozione dei provvedimenti da parte dell’Amministrazione (ai sensi del comma 7 del citato art. 115 Regolamento: "il collegio provvede al riscontro della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione nonché i bilanci ad esso allegati, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi allegati, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa"). In altri termini, la "presenza" dei convenuti alle sedute del Consiglio d’Amministrazione sarebbe direttamente strumentale ad agevolarne il ruolo di controllo ex post dell’azione amministrativa.
La partecipazione alle sedute da parte dei membri del collegio dei revisori dovrebbe ritenersi facoltativa e non obbligatoria, visto che la loro eventuale assenza non è in grado di condizionare la regolarità delle riunioni; i revisori medesimi non hanno diritto di voto, nè, parallelamente, alcun obbligo d’intervento.
L’accoglimento della tesi contraria, comporterebbe che, da un lato, al Collegio sarebbe attribuito un controllo di tipo preventivo od immediato, in contrasto con la funzione tipicamente rivestita. Oltretutto, sarebbe necessario fornire al Collegio medesimo, con congruo anticipo, una previa ed adeguata informativa in merito all’ordine del giorno delle sedute.
La difesa contesta anche la quantificazione e ripartizione del danno erariale.
Per la quantificazione del danno, la difesa rileva che da un lato sono disconosciuti i vantaggi che l’Ateneo ha in realtà tratto dall’attività del personale dirigenziale incaricato a tempo determinato, mentre la prospettata carenza di responsabilità in capo ai rappresentanti degli studenti, ove effettivamente comprovata e confermata, dovrebbe, in ogni caso, indurre il Giudicante a stralciarne la relativa "quota" di responsabilità in sede di ripartizione degli addebiti fra i vari convenuti.
In caso contrario, infatti, la parte di responsabilità da imputarsi in astratto agli studenti finirebbe col ricadere indebitamente sugli altri membri del C.d.A.
Anche sotto questo profilo, la difesa chiede, in via subordinata, di modificare il riparto proposto dall’organo requirente.
Infine, nella ipotesi in cui si dovesse ravvisare una limitata incidenza causale del comportamento tenuto dai revisori dei conti, essa dovrebbe ritenersi del tutto marginale e, comunque, inferiore alla quota del 10%.
Tutto ciò premesso, i Sig.ri B., P., P., Z. R., F., L., P., P. P. in T., P., M., M., B. e M., concludono per dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione esercitata dalla Procura Regionale in riferimento alle somme elargite per gli dirigenziali incarichi affidati nelle sedute del consiglio d’amministrazione del 21/03/00, 31/10/00 e 19/06/01.
Nel merito: rigettare la domanda per insussistenza di danno a carico del Politecnico di omissis e/o, comunque, per insussistenza di colpa grave nel comportamento tenuto dai convenuti, mandando, per l’effetto, integralmente assolti i medesimi da ogni pretesa responsabilità; in via subordinata: nella ipotesi in cui si dovessero ravvisare residui profili di responsabilità in capo agli odierni convenuti: a) considerata la ridotta efficienza causale del comportamento tenuto dai revisori contabili, limitare il grado di responsabilità ascrivibile ai medesimi in una percentuale inferiore a quella indicata dal Procuratore Regionale; escludere, in ogni caso, qualsiasi responsabilità e/o limitare ulteriormente il grado di responsabilità in capo ai Dott. P., B., M. e M., in quanto non partecipanti a tutte e/o alcune delle sedute di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato; valutare, infine, i vantaggi che il Politecnico di omissis ha tratto dall’attività dei dirigenti a tempo determinato e compensare tale utilità con il preteso danno, avvalendosi del potere di riduzione ex art. 1, c. 1-bis, L. 20/94.
Con memoria depositata in data 8-11-2007 si è costituita la difesa di L. M. V. C., A. C. e M. G. M. precisando innanzitutto che di tutte le determinazioni del C.d.A., riguardanti sia l’approvazione dello Statuto e delle norme regolamentari in tema di incarichi dirigenziali, sia la vera e propria nomina di dirigenti a tempo determinato, solo la delibera del C.d.A. 28 settembre 2004 è stata presa con la diretta partecipazione dei convenuti C., C. e M., i quali avevano assunto il ruolo di Consiglieri di amministrazione a far data dai 1 settembre 2004, come rappresentanti dei docenti.
Pertanto i convenuti C., C. e M. dovrebbero rispondere solo degli effetti della delibera 28 settembre 2004, con la quale è stata disposta la nomina a dirigente dell’Area "Comunicazione e relazioni esterne" della dott.ssa P..
Quindi il danno imputabile ai medesimi è limitato esclusivamente alla somma derivante dalla "differenza tra quanto effettivamente percepito (dalla dott.ssa P.) nell‘anno 2005 per effetto della nomina e quanto avrebbe percepito ove fosse rimasta, come avrebbe dovuto essere, nella qualifica inferiore di appartenenza, quantifìcato dall’amministrazione universitaria nell’importo di €.21.608,35.
Il concreto addebito dovrebbe poi essere ulteriormente contenuto nella sola quota parte del 40% da dividersi, "ciascuno per la parte che vi ha preso" con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per cui la difesa non accetta il contraddittorio in relazione ad eventuali ulteriori ipotesi di danno e/o di responsabilità non deducibili direttamente dall’invito a dedurre.
La difesa dei convenuti C., C. e M. deduce la infondatezza della tesi accusatoria sotto il profilo della legittimità dell’operato del C.d.A., perché la dott.ssa P. era in possesso del diploma di laurea e della esperienza professionale necessaria in quanto aveva già svolto come funzionario dell’Ateneo diversi incarichi di responsabilità.
Sul mancato rispetto del limite percentuale fissato dalla disciplina di cui al Regolamento n. 107/2000, la difesa osserva che le aree dirigenziali cui occorre fare riferimento per il computo degli incarichi conferibili a dirigenti a tempo determinato è pari a 27 e non già a 24.
Con delibera del 30 settembre 2003 il Politecnico aveva programmato una struttura organizzativa che comprendesse 27 aree dirigenziali, con un aumento di tre unità della pianta organica approvata con la precedente delibera del 29 ottobre 2002.
La difesa nega che la delibera del settembre 2003 sia una mera "presa d’atto" di un progetto di organizzazione al di là da venire, nell’ambito della quale non vi sarebbe stata una vera e propria approvazione della nuova pianta organica, perché la riorganizzazione e la copertura delle varie aree dirigenziali ha sempre avuto un andamento graduale, dove ad una preliminare fase di studio faceva seguito l’approvazione di un progetto che trovava poi concretizzazione attraverso una serie di provvedimenti attuativi.
Nel caso di specie, a seguito della delibera del C.d.A. del 30 settembre 2003, preceduta tra l’altro dalla delibera del Senato Accademico del 22 settembre 2003, nell’ambito della quale il programma relativo alla creazione delle 27 aree dirigenziali era stato particolarmente approfondito, il Direttore Amministrativo ha adottato la determinazione 27 ottobre 2003 n. 41, nella quale si dice espressamente che "Con effetto dalla data della presente determinazione viene data attuazione al progetto di riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo di cui alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione citate in premessa".
Secondo la difesa, la riorganizzazione della struttura con l’introduzione di 27 aree dirigenziali complessive era a tutti gli effetti operativa ed efficace, tanto da imporre al Direttore Amministrativo di darvi immediata esecuzione.
I convenuti C., C. e M. non avendo preso parte al C.d.A. del 30 settembre 2003, non potevano che considerare a tutti gli effetti operative le determinazioni in quella sede prese.
In base al Regolamento n. 27/2000, il numero degli incarichi dirigenziali a tempo determinato non potrebbe superare il "50% dei posti di dirigente in organico presso l‘Ateneo".
Ma tale disciplina è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento del 13 aprile 2004 n. 116, il cui art. 2 ha aumentato detto limite, portandolo al "60% dei posti previsti in organico per la direzione di uffici dirigenziali".
La difesa contesta il numero complessivo degli incarichi dirigenziali affidati dall’Ateneo (16) in forza della disciplina regolamentare richiamata, perché nel suddetto computo è stato considerato pure un dirigente di ruolo vincitore di concorso - l’Avv M. -, che non doveva essere a tal fine conteggiato.
Inoltre, viene inserito tra gli incarichi oggetto di contestazione pure quello di Direttore Amministrativo, affidato al dott. G. M., ma la figura del Direttore Amministrativo esulerebbe dalla disciplina di cui all’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/01, essendo regolamentato da una normativa ad hoc che, per un verso, lo indica come soggetto istituzionale dell’Università, e, per altro verso, ne impone l’assunzione con contratto a tempo determinato.
Pertanto la difesa sostiene che: - le aree dirigenziali cui fare riferimento ai fini dell’assegnazione di incarichi dirigenziali a tempo determinato sono pari a 27; - in applicazione del limite percentuale fissato dalla norma regolamentare vigente (60%), il numero di dirigenti nominabili corrisponde a (27 x 60% =) 16,2; - con la nomina della dott.ssa P., il numero complessivo dei dirigenti a tempo determinato è pari a 14,5 (in considerazione del fatto che il dott. B. era part-time, quindi ampiamente nei limiti prefissati).
La difesa nega altresì la colpa grave in quanto non provata dall’Accusa e comunque non sussistente, sia perché lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha escluso la necessità di svolgere pubblici concorsi, qualificando la scelta dell’Amministrazione come "sostanzialmente libera"; sia perché, la colpa grave appare in ogni caso difficilmente configurabile in presenza di una disciplina normativa dai caratteri peculiari, quale quella in esame, e di un contesto interpretativo certamente non uniforme.
In ordine alla ripartizione della responsabilità fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla delibera collegiale del 28 settembre 2004, la difesa evidenzia che nel corso della riunione consiliare non sono emersi dubbi sulla legittimità della decisione da adottare, per cui il voto positivo è stato espresso in buona fede facendo affidamento sulla bontà del percorso organizzativo già segnato da tutte le precedenti delibere.
Sulla quantificazione del danno la difesa deduce la inammissibilità della citazione per la quota di danno che eccede il minore importo indicato nei due inviti a dedurre.
La difesa chiede che la Corte tenga conto dei risultati positivi derivati all’Ente dalle prestazioni della Dr.ssa P. nel suo nuovo ruolo dirigenziale, provvedendo a compensare integralmente (o comunque a diminuire) il prospettato danno erariale in rapporto ai vantaggi goduti, valutando l’utilitas in base al generale parametro dell’id quod plerumque accidit.
La difesa nega il danno erariale contestato in relazione agli incarichi dirigenziali perché il Politecnico di omissis ha uno dei più bassi rapporti tra spesa per il personale e Fondo di Finanziamento Ordinario (FF0).
Detto rapporto costituisce una spia fondamentale per rilevare lo stato di salute economica-finanziaria di un Ateneo, rappresentando la quota parte dei finanziamenti ottenuti dallo Stato che l’Università utilizza per pagare gli stipendi ai propri dipendenti.
Per legge detto rapporto non deve superare il 90%, ed il Politecnico di omissis nel corso del 2006 ha raggiunto un indice pari a solo il 63,4% (superata solo da tre piccole Università: omissis, la Parthenope di omissis e L’istituto Universitario di Scienze Motorie di omissis, i cui FF0 sommati non raggiungono il 50% del valore assegnato al Politecnico; per contro, ben 19 università nazionali superano la percentuale del 90%, tra cui alcune che per prestigio possono paragonarsi al Politecnico di omissis, quali La omissis e la omissis).
Pertanto la difesa dei convenuti C., C. e M. nel ribadire che non accetta il contraddittorio con riferimento a pretese e contestazioni non direttamente evincibili dall’invito a dedurre a suo tempo ricevuto, conclude, in via principale, per il rigetto della domanda perché inammissibile e/o prescritta e/o infondata in fatto ed in diritto, e comunque per insussistenza di danno a carico del Politecnico di omissiso e/o, ancora, per insussistenza di colpa grave nel comportamento tenuto dai convenuti, mandando integralmente assolti i medesimi da ogni responsabilità; in via subordinata, per l’applicazione del potere riduttivo di cui all’art. 1, comma 1 bis, E. 20/94 e/o compensare in tutto in parte il danno con le utilità acquisite dal Politecnico a seguito dello svolgimento dell’attività da parte dei dirigenti nominati.
All’udienza, il P.M. ha confermato la tesi accusatoria insistendo per la condanna dei convenuti.
Sulla nullità della citazione la Procura ha precisato che la quota di responsabilità va attribuita a ciascuno in relazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione cui ha partecipato; sul numero complessivo di dirigenti previsto in organico ha citato altre università dove è assai inferiore ed ha rilevato che al Politecnico di omissis le aree dirigenziali non sono mai diventate 27 in quanto le 24 aree sono state approvate nel 2002 mentre il successivo ampliamento era stato solo programmato mai approvato; ha contestato la illegittimità dell’incremento della quota al 60%, in quanto la soglia del 70% prevista dalla L. n. 350 del 2004 sarebbe una modifica del comma 4 dell’art. 19 della legge n. 165 del 2001 relativa ai dirigenti di ruolo, mentre il comma 6 sarebbe rimasto invariato fino al D. L. n. 115 del 2005 che ha allargato anche ai dipendenti interni la possibilità di essere assunti come dirigenti a tempo determinato ma indica delle quote percentuali piuttosto esigue (10% dei dirigenti di prima fascia e 8% di quelli di seconda).
Per cui la Procura ribadisce l’applicabilità alla fattispecie in giudizio del principio della prevalenza in organico dei dirigenti di ruolo rispetto a quelli a tempo determinato e fa riferimento alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene non consentito il passaggio alla qualifica dirigenziale dei dipendenti interni con qualifica inferiore.
Per T. e D. M. la difesa ha precisato che la responsabilità è limitata cronologicamente fino a quando erano in carica (settembre 2002); ha sottolineato che nel 2000 il Politecnico aveva 854 dipendenti con un solo dirigente per cui era inevitabile una nuova organizzazione più rispondente al forte sviluppo dell’attività didattica e formativa in aggiunta a quella tradizionale (nuove sedi locali, nuovi corsi, dottorati e master rivolti anche alle imprese); ha poi evidenziato la natura giuridica di diritto privato dei nuovi contratti con i dirigenti che determina una cesura rispetto al precedente rapporto di impiego e la loro funzione fiduciaria a tempo determinato; la difesa ha rilevato che solo nel 2003 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sui requisiti per l’assunzione di dirigenti a tempo determinato, mentre l’art. 10 del Regolamento di organizzazione ammetteva espressamente sia gli esterni che i dipendenti interni; secondo la difesa non si può evincere il danno erariale dalla solo difetto formale del titolo di laurea, atteso che nei fatti hanno fornito una prestazione dirigenziale; l’utilizzo al meglio dei dipendenti sarebbe stata fonte di risparmio per l’Ente che, nella scelta dei soggetti, ha usato il criterio della competenza ed esperienza professionale già nota e collaudata negli anni, piuttosto che quello del mero formalismo giuridico; tale scelta sarebbe ancora più apprezzabile in quanto i contratti erano temporanei; la difesa ha poi insistito sulla eccezione di nullità della citazione, in quanto la ripartizione della percentuale di responsabilità fra i diversi convenuti non è motivata, e sulla eccezione di prescrizione perché il fatto costitutivo del danno sarebbe l’adozione della delibera (21-3-2000) e non i successivi pagamenti delle retribuzioni, ha quindi chiuso il suo intervento chiedendo lo scorporo della quota di danno eventualmente imputabile a due componenti del C.d.A. deceduti (B. e M.).
Per Z. difesa ha confermato le eccezioni e deduzioni esposte in memoria rimarcando che la norma invocata dalla Procura non richiede espressamente la laurea per i dirigenti a tempo determinato, mentre sulla ripartizione della responsabilità ha richiamato il disposto dell’art. 24 del T.U. n. 3 del 1957 sulla parità dei membri di organi collegiali.
Per M. la difesa ha osservato che è stato nominato dal 1 gennaio 2003 quindi ha partecipato solo a 3 delle 5 delibere contestate, ha rilevato che la citazione non contesta l’utilità delle prestazioni svolte dai convenuti per cui la pretesa illegittimità non può essere di per se fonte di danno, ha ricordato che se il fatto costitutivo della ipotesi accusatoria è la partecipazione alle delibere la quota di responsabilità deve essere uguale per ciascun componente, ha ribadito la peculiarità della disciplina giuridica e funzionale del dirigente amministrativo, per cui era quanto meno dubbio se doveva essere incluso o meno nel computo per la determinazione del numero massimo di dirigenti da assumere.
Per B. la difesa ha ricordato i risultati della riorganizzazione dell’Istituto che oggi è ai vertici della classifica europea con numerosi corsi di laurea specialistica in lingua inglese, migliaia di studenti stranieri e di offerte di stage in azienda, ha osservato che il dibattito giuridico sulla interpretazione dell’art. 19, comma 6, della legge 165 del 2001 è prova evidente dell’assenza di colpa grave nella condotta del convenuto.
Per M., C. e C. la difesa ha precisato che l’incarico nel C.d.A. risale al 1-9-2004 e la prima seduta a cui hanno partecipato era quella del 28-9-2004 senza avere alcuna pregressa esperienza di amministrazione; ha sostenuto che nel caso di specie si applica la percentuale del 70% prevista dall’art. 19, comma 4, della legge 165 del 2001, in quanto il comma 4 richiama gli incarichi di cui al comma 6; ha negato la natura di semplice presa d’atto alla delibera del 30-9-2003 perché la successiva delibera del direttore amministrativo del 27-10-2003 da concreta attuazione al progetto organizzativo della delibera del 30-9-2003; ha escluso la colpa grave dei tre convenuti in quanto il Regolamento autorizzava tale delibera, perché il presidente del C.d.A. caldeggiava la nomina di P. in ragione del suo curriculum professionale e perché il Politecnico oggi rappresenta l’eccellenza degli istituti universitari italiani ed europei.
La difesa degli altri convenuti membri del C.d.A. e di quelli revisori dei conti ha contestato i limiti legali dedotti dalla Procura, rilevando che i revisori non sono notiziati preventivamente dell’ordine del giorno delle sedute, mentre sulla ripartizione del danno ha chiesto lo scomputo della quota di responsabilità teoricamente imputabile alla componente studentesca del C.d.A. e concludendo col richiamo alle eccezioni e deduzioni già formulate.
La Procura nella replica sui doveri dei revisori cita la ordinanza della Corte Costituzionale n. 285 del 2007, sull’art. 19, sostiene che i commi da 1 a 5 si applicano esclusivamente ai dirigenti di ruolo (così quindi anche la quota del 70%), mentre al caso di specie si applica il solo comma 6 che oggi prevede percentuali assai ridotte (10% e 8%). La Procura afferma che ai sensi dell’art. 27 del T.U. n. 165 del 2001 le Università sono obbligate al rispetto dei suoi principi tra i quali quello che i dirigenti esterni devono essere in misura inferiore a quelli di ruolo; richiama la giurisprudenza sulla necessità del requisito del diploma di laurea.
Nella ulteriore replica la difesa ha ribadito che il danno non è stato provato in quanto la Procura non ha dimostrato che i dirigenti, la cui nomina è contestata, abbiano svolto le funzioni dirigenziali in modo tale da non giustificare le rispettive retribuzioni ricevute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio innanzitutto esamina e respinge la eccezione di nullità dell’atto di citazione per genericità della domanda, formulata da alcuni difensori, in quanto non individua gli specifici incarichi -tra i numerosi in contestazione- al cui conferimento avrebbe concorso ciascun convenuto né specifica a quanto ammonta il danno che viene ascritto a ciascun convenuto.
La domanda risarcitoria, è formulata in termini specifici e determinati, tanto che è stata precisata anche la quota di ripartizione del danno erariale fra i vari convenuti, ma la giurisprudenza pacifica della Corte dei conti riserva al Collegio la quantificazione definitiva del danno e la sua specifica ripartizione a carico dei responsabili.
Con riferimento alla ripartizione delle singole obbligazioni tra i diversi convenuti, la proposta del p.m. rappresenta esclusivamente una indicazione non vincolante per il collegio, libero di decidere diversamente.
Pertanto nessuna violazione del diritto di difesa sussiste nel caso di specie in quanto l’atto di citazione è completo e provvisto di tutti gli elementi necessari richiesti dall’art. 164 c.p.c., applicabile al giudizio contabile in virtù del richiamo dell’art. 26 r.d. 1038/33 c.p.c., sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi.
Nel merito il Collegio procede alla verifica che nei fatti descritti sussistono tutti gli estremi della responsabilità amministrativa, sia sotto il profilo dell’antigiuridicità del comportamento tenuto dai convenuti che con riguardo all’ingiustizia del danno causato all’Erario.
Nel caso in esame si tratta di violazione di norme primarie e secondarie foriere di danno patrimoniale per la Pubblica Amministrazione, nella procedure per la nomina di dirigenti a tempo determinato.
Il comportamento illecito addebitato ai convenuti risulta provato dagli atti e documenti prodotti in giudizio relativi alle varie delibere del Consiglio di Amministrazione:
per i 4 incarichi dirigenziali a tempo determinato, affidati in violazione del limite numerico del 50% posto dall’art. 10 del Regolamento di organizzazione dell’Università, nelle sedute rispettivamente, del 29 ottobre 2002 all’Ing. F. P., del 27 maggio 2003 al dott. L. B., del 30 settembre 2003 al dott. A. M. e, successivamente, in quella del 28 settembre 2004 alla dottoressa C.P.;
per i 6 incarichi dirigenziali a tempo determinato, affidati in violazione dei principi sull’assunzione dei dirigenti a tempo determinato, nella seduta del 21 marzo 2000 ai signori 1- O., 2- C., 3- L., 4- C. G., nella seduta del 29 ottobre 2002 ai signori 5- P.  e 6- L..
La sussistenza dei fatti non è contestata e risulta dai documenti prodotti, mentre la loro giuridica qualificazione in termini di violazione delle norme e dei principi che regolano le nomine dei dirigenti a tempo determinato è condivisa dal Collegio.
Il Regolamento di organizzazione del Politecnico di omissis, con gli articoli da 2 a 9 individua i criteri, i presupposti e le modalità per l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo, consentito esclusivamente a seguito di concorso per esami, espletabile da parte di:
1) dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione muniti di laurea … omissis…..;
2) dirigenti di enti o strutture pubbliche non comprese tra i soggetti di cui all’articolo 1 del Dec. Leg.vo 29 del 1993, muniti del diploma di laurea;
3) dirigenti di strutture private, muniti del diploma di laurea.
L’articolo 10, invece, disciplina l’attribuzione di incarichi di funzioni dirigenziali, per la direzione di strutture individuate quali uffici di livello dirigenziale, da conferire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, entro un limite non superiore al 50% dei posti di dirigente in organico presso l’Ateneo, a persone di particolare e comprovata competenza e qualificazione professionale, sia interne, che esterne al Politecnico.
Il comma 2 specifica la complessità, la delicatezza e l’ampiezza del compito che i sunnominati avrebbero dovuto svolgere.
Infine il comma 3 esplicita come, a fronte delle caratteristiche proprie dell’incarico da conferire, la particolare qualificazione professionale deve essere comprovata dallo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati per almeno 5 anni, ovvero da particolari specializzazioni professionali, culturali, scientifiche, desumibili dalla formazione universitaria, dalla magistratura, dall’avvocatura dello stato ovvero da concrete esperienze di lavoro.
La disposizione regolamentare che fissa nel 50% dei posti dell’organico dei dirigenti il limite per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato estende l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della fattispecie individuata dall’art. 19, comma 6, del D. Leg.vo n. 29 del 1993.
Tale limite è già di gran lunga superiore a quello indicato dall’art. 19, comma 6, del D. Leg.vo n. 29 del 1993, per cui non poteva essere portato con la delibera del 13.4.2004 addirittura al 60% in violazione della norma nazionale per la quale la dirigenza nelle amministrazioni pubbliche deve essere costituita, in maniera prevalente, da dirigenti di ruolo.
In proposito la difesa rileva che, dopo la novella operata dalla L. n. 350/2003 (art. 3 comma 147), in forza dell’art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 "gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale" possono essere conferiti "con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6" del medesimo articolo "in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione", laddove la precedente disciplina prevedeva la misura massima del 50%.
Per cui la difesa sostiene la legittimità della disposizione di cui all’art. 2 del nuovo Regolamento interno "per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato" adottato con la deliberazione C.d.A. del 30 marzo 2004. Tale nuova disciplina, infatti, fissa "nel limite del 60% dei posti previsti in organico per la direzione di uffici dirigenziali", la misura massima degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferibili a soggetti in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal predetto art. 19.
Questa tesi è infondata perché l’art. 19 quarto comma, del Decreto legislativo 165/01, disciplina la quota degli incarichi di dirigente generale, che è figura diversa dagli incarichi di dirigenti a tempo determinato trattati in questo giudizio e disciplinata esclusivamente dal sesto comma dell’art. 19, del decreto legislativo 165/01.
Ai sensi dell’art. 27 del Decreto legislativo 165/01 le norme in esso contenute, compreso l’articolo 19, costituiscono norme di principio che gli Atenei devono osservare sia nell’esercizio del potere regolamentare che nella applicazione concreta delle norme regolamentari come l’art. 10.
Le Pubbliche Amministrazioni - comprese le Università ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legislativo 29/93 - devono avere una dirigenza costituita, in parte prevalente, da dirigenti di ruolo.
Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
"6. Gli incarichi (dirigenziali) di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".
L’articolo 19, comma 6, del D. Leg.vo n. 29 del 1993, poi sostituito dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve essere applicato alla luce dei principi ermeneutici affermati dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e da quella della Corte dei conti.
La Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, I Collegio, nell’adunanza del 18 gennaio 2001, con delibera n. 7/01/p si è pronunciata nel senso della estensibilità dell’incarico affidato ai sensi delI’art. 19, comma 6, del D.Lvo 29/93, in favore di personale che abbia acquisito particolare e comprovata qualificazione professionale nell’ambito dell’Amministrazione, oltre che al suo esterno, non sussistendo ragioni di limitazione in mancanza di una esplicita preclusione da parte della legge.
Ma con tale pronuncia è stato posto il principio che l’attribuzione di incarico dirigenziale, con la particolare procedura all’esame della chiamata diretta entro il 5% dei dirigenti di seconda fascia del ruolo unico - sia assentibile in favore dei funzionari interni, purché abbiano i requisiti di servizio per l’accesso alla dirigenza, come disciplinati dall’art. 28 del D.L.vo 29/93 e successive integrazioni.
La Sezione centrale del controllo di legittimità della Corte dei conti, in adunanza congiunta, del 3 maggio 2001, con delibera n. 22/01/P, osserva che il comma 6 dell’art. 19 del D.Lvo 29/93 "individua tre categorie di destinatari: la prima è costituita da "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali"; la seconda "o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro"; la terza "o provenienti settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori di Stato".
Pertanto la Corte individua la ratio della norma nella finalità di realizzare un arricchimento delle professionalità operanti nell’ambito della pubblica amministrazione attraverso l’utilizzazione in funzioni dirigenziali - anche in aggiunta alle selezioni concorsuali - di personale dotato di spiccatissime doti di professionalità.
Ciò al fine di realizzare una proficua sinergia con l’area della dirigenza del settore pubblico o privato, del mondo universitario, scientifico, della ricerca, nonché delle magistrature e dell’Avvocatura
dello Stato.
Viene dunque in evidenza - quali che siano le fonti della provvista - il connotato che le accomuna consistente nella "eccellenza" culturale, dei soggetti destinatari della norma"
.
In un passaggio successivo della delibera si osserva "che la locuzione letterale dell’inciso normativo "concrete esperienze di lavoro" è da correlarsi, su una scala di valori, alla locuzione "pubblicazioni scientifiche", costituendo un "unicum" letterale; "unicum" a sua volta equiparato alla ipotesi della formazione universitaria e postuniversitaria. … la "ratio" del legislatore … privilegia la regola della particolare specializzazione professionale ( 1^ ipotesi), culturale e scientifica (2^ ipotesi) o della provenienza dai settori della ricerca, dell ‘Università, delle Magistrature e dell’Avvocatura dello Stato (3^ ipotesi).
Questo orientamento interpretativo è stato ribadito e confermato in successive delibere della Sezione controllo della Corte: n. 30 del 26 luglio 2001, n. 31 del 10 settembre 2001, n. 16 del 24 luglio 2002, n. 3 del 9 gennaio 2003; n. 7 del 16 aprile 2003, adottate in vigenza dell’art. 19, comma sesto, del decreto legislativo 165/2001, anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 3 della legge n. 145/2002.
Questa norma prevede uno speciale sistema di attribuzione delle qualifiche dirigenziali alternativo rispetto al sistema ordinario, che tuttavia deve rispettare rigorosamente in quanto eccezionale sia il contingente che i criteri discrezionali di valutazione sulla professionalità dei dipendenti, fatto salvo comunque il possesso del diploma di laurea, atteso anche il richiamo alla formazione universitaria e post-universitaria equivalente a quello fatto dall’art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 165-2001 al diploma di laurea.
La Sezione controllo Stato, nella delibera n. 3 del 9 gennaio 2003, osserva che: "il criterio secondo il quale il legislatore ha inteso disciplinare l’immissione nell’esercizio di funzioni dirigenziali di soggetti, quali essi siano, in precedenza già non investiti di tale qualifica, risulta evidentemente informato alla volontà di acquisire professionalità estranee, tali da presentare qualità aggiuntive e comunque non minori rispetto ai già elevati requisiti previsti per le nomine di funzionari appartenenti ai ruoli dirigenziali.
Per cui da "una lettura sistematica dell‘art. 19, c. 6, (consegue) che la facoltà da tale norma prevista richiede, nei suoi destinatari, il concorrente possesso di una particolare specializzazione, sia professionale, che culturale e scientifica";
"Ne discende che, ferma rimanendo l‘esigenza dell’accertamento di un livello di formazione culturale identificabile nel possesso della laurea, gli elementi che configurano e completano in estranei il profilo della professionalità debbano, insieme ad altri, ricavarsi dal già disimpegnato esercizio di funzioni almeno di pari rilevanza di quelle previste nel nuovo compito".
In sintesi un adeguato titolo di studio e la necessaria specializzazione professionale oltre che scientifica, richiesti dall’art. 19, comma 6, sono stati ritenuti, pacificamente e costantemente dal gennaio 2001, requisiti indefettibili per la nomina a dirigente a tempo determinato.
L’articolo 97 della Costituzione prevede, con riguardo all’organizzazione degli uffici pubblici, la riserva di legge.
"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
".
Salvo diversa previsione di legge, non c’è la possibilità di derogare ad una legge esercitando la potestà regolamentare.
Secondo la sentenza n. 407 del 3 novembre 2005 la selezione concorsuale non può essere sostituita con le valutazioni sulla professionalità dei dipendenti.
L’accesso alla dirigenza anche ai non laureati è ammesso solo con il vaglio del pubblico concorso.
Il Consiglio di Stato, con parere del 27 febbraio 2003 ha affermato che, mediante l’accesso di interni alla dirigenza, non deve essere eluso, mediante promozioni di fatto, il rispetto del princìpio generale che richiede il pubblico concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente.
Le percentuali del dieci per cento e dell'otto per cento rispettivamente della dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia, entro cui possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, non sono suscettibili di deroga o di arrotondamento all'unità da parte delle amministrazioni o degli enti il cui organico di dirigenti è così ridotto che l'applicazione delle menzionate percentuali del dieci per cento e dell'otto per cento non consente di raggiungere l'unità; nè è possibile un arrotondamento per eccesso all'unità, nel caso in cui l'applicazione delle predette percentuali dia come risultato un numero superiore a 0.50. Cons. Stato comm. spec. , 27 febbraio 2003, n. 514
Gli incarichi dirigenziali che, nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, è consentito conferire ad esperti esterni muniti di "particolare e comprovata qualificazione professionale" ovvero di "particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica", desumibile anche da esperienze di lavoro maturate presso amministrazioni statali, non possono essere attribuiti a dipendenti della stessa amministrazione che conferisce l'incarico. Cons. Stato comm. spec. , 27 febbraio 2003, n. 514
Negli enti pubblici diversi dallo Stato, il conferimento a soggetti esterni di incarichi dirigenziali è subordinato all'approvazione, da parte di ciascun ente, di un apposito regolamento di organizzazione che adegui l'ordinamento dell'ente alle disposizioni in materia di dirigenza contenute nel capo II d.lg. 30 marzo 2001 n. 165. Cons. Stato comm. spec. , 27 febbraio 2003, n. 514
Il giudice contabile non può sostituire le proprie valutazioni alle scelte di merito fatte dagli organi della pubblica amministrazione, allo scopo di tutelarne l’autonomia, ma può verificare se l’esercizio del potere discrezionale sia avvenuto o meno nel rispetto dei limiti posti dall’ordinamento giuridico ai fini della valutazione dell’antigiuridicità dei comportamenti degli amministratori.
Al riguardo, non giova alla difesa invocare il principio della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali di cui all’art. 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come modificato dall’art. art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, conv. in legge 20 dicembre 1996, n. 639), in quanto il potere di scelta (o discrezionale, come dir si voglia), per sua natura, è esercitabile soltanto in presenza di una pluralità di soluzioni alternative tutte ugualmente consentite dalla legge e, quindi, lecite. Ciò vale a dire che il soggetto dotato di potestà pubbliche (ente centrale o locale) non è facoltizzato ad optare per una soluzione vietata dalla legge com’è, appunto, l’assunzione di un’unità di personale in difetto dei requisiti di professionalità richiesti dalle norme vigenti.
Pertanto il Collegio condivide i rilievi di illogicità ed irrazionalità delle scelte e violazione dei fini di economicità e di buona amministrazione, mossi dalla Procura ai comportamenti tenuti dal Consiglio di Amministrazione nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia quelli attribuiti a personale dipendente con qualifica inferiore, in sei casi privo del diploma di laurea, sia l’affidamento dei quattro incarichi, in violazione del limite del 50% dell’articolo 10 del Regolamento sulla dirigenza.
Nello specifico caso si tratta, in relazione alla prima voce di danno contestata dalla Procura (€.715.197,41), dei 4 incarichi dirigenziali a tempo determinato, affidati in violazione del limite numerico del 50% posto dall’art. 10 del Regolamento di organizzazione dell’Università, nelle sedute rispettivamente, del 29 ottobre 2002 all’Ing. F. P., del 27 maggio 2003 al dott. L. B. del 30 settembre 2003 al dott. A. M. e, successivamente, in quella del 28 settembre 2004 alla dottoressa C. P.I; in relazione alla seconda voce di danno contestata dalla Procura (€.572.820,18), dei 6 incarichi dirigenziali a tempo determinato, affidati a funzionari privi del diploma di laurea e provenienti dai ruoli interni con qualifiche inferiori, nella seduta del 21 marzo 2000 ai signori 1- O., 2- C., 3- L., 4- C. G., nella seduta del 29 ottobre 2002 ai signori 5- P. e 6- L..
Il Collegio ritiene che entrambi i comportamenti dei due direttori amministrativi siano qualificabili in termini di colpa grave ciascuno per la parte di sua competenza in considerazione dei periodi in cui ricoprivano tale incarico: Z. per gli incarichi dirigenziali conferiti nelle sedute del C.d.A. del 21.3.2000 e del 29.10.2002 per un totale di €.917.277,99 (€.572.820,18 seconda voce di danno + quota della prima €.344.457,81 per P.); M. per quelli conferiti nelle sedute del C.d.A. del 27 maggio 2003 (M. per €.216.434,70), del 30 settembre 2003 (per B. €.132.696,55) e del 28 settembre 2004 (€.21.608,35) per un totale di €.370.739,60 quota residua della prima voce di danno.
In ordine alla specifica eccezione di prescrizione formulata dalla difesa di Zanello, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, si ritiene che l’invito a controdedurre è capace di interrompere la prescrizione, per cui sono interamente prescritti solo i danni conseguenti alle retribuzioni pagate ai dirigenti fino al giorno 13 giugno 2001.
Il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto - come nel caso di specie - attraverso la notifica alle parti convenute dell’invito a dedurre, formulato con tutti gli elementi richiesti dagli art. 1219 e 2943 c.c., con effetto interruttivo della prescrizione (Corte Conti , sez. riun., 27 gennaio 2004, n. 1/Q); a tal fine è sufficiente che esso contenga l'inequivocabile volontà di far valere nei confronti del convenuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle violazioni ipotizzate (Corte Conti , sez. II, 13 giugno 2005, n. 214; Corte Conti , sez. III, 12 luglio 2004, n. 388/A).
Pertanto il danno derivato dagli incarichi conferiti nella seduta del 21 marzo 2000 ai signori 1- O., 2- C., 3- L., 4- C. G. deve essere decurtato di quanto indebitamente corrisposto nel 2000 e metà nel 2001, e più precisamente, facendo riferimento ai dati forniti dal Politecnico nella nota del 25-5-2006 firmata dal Dirigente dell’Area Legale:
1- O., (€.60.683,70 - €.55.102,10) €.5.581,60 + (95.751,83 - 72.682,46 = 23.069,37 / 2 = 11.534,68) €.11.534,68 per un totale di €.17.116,28;
2- C., (€.64.557,08 - €.60.574,35) €.3.982,73 + (103.315,87 - 73.948,50 = 29.367,37 / 2 = 14.683,68) €.14.683,68 per un totale di €.18.666,41;
3- L., (€.60.683,70 - €.57.672,65) €.3.001,05 + (95.751,83 - 76.277,63 = 19.474,20 / 2 = 9.737,10) €.9.737,10 per un totale di €.12.738,15;
4- C. G., (€.64.557,08 - €.60.860,32) €.3.696,76 + (103.315,87 - 74.329,79 = 28.986,08 / 2 = 14.493,04) €.14.493,04 per un totale di €.18.189,80;
per un totale complessivo di €.66.710,64#, corrispondente alla quota prescritta di danno imputabile al Dr. Z..
Entrambi i direttori amministrativi avevano la competenza professionale e funzionale per approfondire la interpretazione giurisprudenziale, chiara ed in equivoca di cui si è già dato conto innanzi, delle norme applicabili al caso di specie, e metterla a disposizione del Consiglio di Amministrazione come dato istruttorio imprescindibile ai fini della eventuale adozione delle delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
Gli altri membri, a vario titolo, dell’organo collegiale in questione avevano buoni motivi per fare un ragionevole affidamento sulla legittimità delle rispettive delibere che venivano proposte, atteso che il direttore amministrativo non ha segnalato alcun limite od ostacolo normativo al conferimento degli incarichi di cui trattasi.
Entrambi i direttori amministrativi avevano il dovere di agire secondo la migliore scienza ed esperienza, quindi alla luce della interpretazione giurisprudenziale sopra riportata dell’articolo 19, comma 6, del D. Leg.vo n. 29 del 1993, poi sostituito dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovevano esprimere parere e voto negativo al conferimento degli incarichi dirigenziali contestati con l’atto di citazione.
La semplicità della materia e l’univocità degli orientamenti interpretativi, costanti nel tempo, in ordine al conferimento degli incarichi è prova evidente della colpa grave nel comportamento tenuto dai convenuti direttori amministrativi del Politecnico di omissis.
I due dirigenti non si sono dovuti confrontare con un complesso di norme intricate e contraddittorie e mutanti nel tempo, al contrario dovevano applicare pedissequamente la stessa norma chiara ed inequivoca e costante nel tempo alla luce dei principi ermeneutici sopra evidenziati, facilmente reperibili in qualsiasi raccolta giurisprudenziale della materia, che dovevano conoscere ed utilizzare dandone specificamente conto e soprattutto spiegando le ragioni della loro adesione ad un orientamento interpretativo diametralmente opposto.
La importanza dell’oggetto delle delibere imponeva particolare cura e perizia nell’analisi della normativa di principio e di quella primaria e secondaria che regola gli incarichi dirigenziali a tempo determinato al fine di porre l’organo collegiale deputato alla adozione delle delibere in condizione di fare una scelta informata e consapevole della disciplina di riferimento.
Pertanto il comportamento gravemente colposo dei due direttori amministrativi ha tratto in errore anche gli altri membri del Consiglio di Amministrazione che non sono stati minimamente avvertiti con adeguata relazione dei limiti legali alle scelte organizzative che venivano proposte.
Ciò implica una diversa misura di responsabilità dei membri dell’organo collegiale in funzione dei particolari doveri istruttori incombenti al direttore amministrativo, chiaramente delineati nella disciplina di questa figura dirigenziale
Il direttore amministrativo è la massima carica dirigenziale nell’ambito dell’amministrazione universitaria, per cui ha la massima responsabilità nell’esercizio dei suoi poteri organizzativi e gestionali.
Il ruolo e i compiti del direttore amministrativo sono peculiari e trovano la loro disciplina in disposizioni normative diverse da quelle che regolano gli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
Il direttore amministrativo è figura istituzionale obbligatoria con compiti di particolare rilievo: fa parte del Senato accademico (art. 9 R.D. n.1592/1933 e art.3 parte II dello Statuto di Ateneo), del Consiglio di amministrazione 10 R.D. n.1592/1933, art. 4 parte II dello Statuto di Ateneo), all’interno dei quali svolge anche la funzione di segretario (artt.9 e 10 R.D. n.1592/1933 e artt.3 e 4 dello Statuto di Ateneo), presiede il Collegio dei dirigenti (art. 1 parte III dello Statuto di Ateneo).
Ai sensi dell’art. 139, co. 1. R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e art. 1 parte III dello Statuto di Ateneo: "Il direttore amministrativo sovraintende, in conformità alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari."
La responsabilità sancita da questa norma impone una diversa valutazione della posizione dei due direttori amministrativi rispetto a quella di tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione del Politecnico coinvolti in questo giudizio.
La condotta dei direttori amministrativi ha escluso la colpa grave dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Per cui non si applica l’art. 24 del d.P.R. n. 3 del 1957 che prevede la solidarietà passiva sul presupposto che sussista la responsabilità dei membri del collegio deliberante.
Ai sensi dell’art. 24, del T.U. imp. civ. Stato, approvato con d.p.r. n. 3/1957: "(Responsabilità degli organi collegiali):
"Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso".
Nel caso di specie il comportamento dei direttori amministrativi, qualificato nei termini sopra esposti, ha impedito agli altri membri del Consiglio di Amministrazione una adeguata conoscenza della legalità degli incarichi che si proponeva di conferire in ragione dell’affidamento di legittimità ingenerato dai responsabili dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
In ragione delle osservazioni che precedono il Collegio ritiene che la condotta degli altri convenuti, ad esclusione dei due direttori amministrativi, che hanno partecipato con espressione di voto favorevole alle delibere in contestazione, non è qualificabile in termini di colpa grave, per cui devono essere assolti.
Anche nella ipotesi che gli incarichi dirigenziali in questione siano illeciti e dannosi, secondo la difesa, non si potrebbe prescindere dal considerarne l’utilità.
La tesi della Procura e’ invece che la nomina dei dirigenti, oltre che illegittima, e’ pletorica, ridondante ed inutile, per cui non è dimostrato il vantaggio comunque conseguito.
L'onere probatorio circa la sussistenza di "vantaggi" comunque conseguiti dall'amministrazione a fronte di un patito danno erariale, grava sulla parte che intende far valere la prospettata "utilitas" (C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 03 luglio 2003, n. 819).
Nel giudizio amministrativo-contabile la possibilità di tener conto dei vantaggi conseguiti non attiene alla qualificazione della condotta, ma alla individuazione della causa dei dedotti vantaggi, che deve identificarsi - per poterne tenere conto - con la causa del danno (Corte Conti , sez. II, 12 febbraio 2003, n. 44).
Nel giudizio di responsabilità, perché si possa tener conto dei vantaggi comunque conseguiti in relazione alla vicenda posta a giudizio, deve essere data compiuta prova, da chi li allega a proprio favore, della sussistenza e dell'entità degli stessi (C.Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 29 gennaio 2002, n. 284).
Ai sensi dell’art. 1, col-bis., della 1. 20/1994, "Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità".
Il Collegio ritiene che la diversità di qualifica con cui sono stati utilizzati gli stessi funzionari che prima svolgevano mansioni simili, ovvero l’eccessivo numero di aree dirigenziali affidate con gli incarichi dirigenziali contestati non abbia apportato alcun effettivo vantaggio alla organizzazione funzionale dell’Ente, aggravando solamente gli oneri retributivi delle prestazioni professionali che già erano fornite in precedenza con riguardo ai funzionari promossi dirigenti, ovvero che andavano oltre le necessità organizzative dell’Ente, per i dirigenti nominati oltre il limite numerico consentito.
La funzione dirigenziale richiede determinate competenze professionali, acquisite ed accertate a seguito di lunghi e complessi percorsi formativi universitari (disciplinati da un ordinamento apposito che ne garantisce rigore, efficienza ed imparzialità), per cui può essere svolta adeguatamente solo da persone che abbiano acquisito tali competenze.
Un funzionario che non conosce il diritto pubblico, il diritto amministrativo o il diritto privato, non può assicurare adeguati standard qualitativi nell’attività organizzativa e gestionale, di studio o consulenza, o in quella volta ad assicurare il rispetto della legalità nell’azione amministrativa.
Le competenze e le capacità professionali di un diplomato non sono ovviamente equivalenti a quelle di un laureato.
L’idoneità tecnica all’impiego garantita da un regolare processo formativo certificato, per legge, da un apposito titolo di studio: la laurea, non può essere sostituita da un particolare curriculum professionale di un funzionario diplomato.
Pertanto l’illecito conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti sprovvisti dei necessari requisiti professionali previsti per legge a garanzia della loro idoneità allo svolgimento della funzione costituisce danno erariale.
Nessuna utilità a favore dell’Ente danneggiato si può riconoscere alle prestazioni rese da soggetti privi della necessaria qualificazione professionale, ma retribuiti illecitamente come dirigenti.
Non si tratta di esercizio di funzioni dirigenziali, ma di idoneità al loro esercizio, e di livello di qualità preteso dalla legge attraverso i requisiti richiesti, e obliterato con il conferimento degli incarichi contestati.
Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale ribadito nella sentenza n. 363 del 2006 "Il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall’art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall’art. 97 Cost., l’area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso".
L’osservanza di tale principio va garantita non solo nei casi di accesso dall’esterno al pubblico impiego, ma altresì nel caso di passaggio a funzioni superiori (v., ex multis, sentenza n. 465 del 2005; sentenza n. 218 e 194 del 2002)..
L’imprescindibilità del possesso del diploma di laurea è espressione diretta del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), mentre ammettere per l’esercizio delle funzioni apicali dell’ente soggetti con requisiti culturali (diploma di scuola secondaria) addirittura inferiori a quelli di regola richiesti (diploma di laurea) per lo svolgimento delle funzioni riferibili alla VII ed VIII qualifica funzionale, è prova evidente non solo della illiceità e irragionevolezza della scelta ma anche della sua dannosità.
Nelle ipotesi in cui la norma consente l’assunzione di dirigenti a tempo determinato senza pubblico concorso, il rispetto dei requisiti di capacità e competenza professionale deve essere estremamente rigoroso in quanto viene a mancare lo strumento principale di selezione obiettiva dei migliori (il concorso), per cui è assolutamente imprescindibile per l’accesso alla funzione dirigenziale il possesso del requisito minimo del diploma di laurea.
Pertanto l'attività svolta dalle persone incaricate, e prive dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge, è un danno per l’amministrazione, non potendo essere oggetto di positiva valutazione in termini di utilitas.
Il principio generale del necessario possesso del diploma di laurea, quale requisito minimo imprescindibile per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, è diretto a garantire che tali funzioni siano svolte da personale tecnicamente preparato e qualificato, in possesso del diploma di laurea che garantisce una soglia minima di formazione culturale e professionale adeguata al tipo di funzione da svolgere.
L’attività resa in mancanza del prescritto titolo di studio è fonte di danno erariale.
Con la sentenza, in data 26/10/2001 n. 279, la Sezione III/A della Corte dei conti afferma che: "la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’applicare il principio secondo cui l’erogazione di compensi in favore di soggetti che abbiano svolto l’attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno a carico del bilancio dell’Ente interessato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano corrisposto, come si assume nella fattispecie in giudizio, a prestazioni effettivamente svolte in quanto le stesse, non essendo espressione di capacità collegate al titolo di studio, non possono aver recato alcun vantaggio all’ente".
Il danno dunque consiste nello squilibrio tra gli emolumenti erogati e la minore capacità tecnico-professionale messa a disposizione dell’ente, rispetto a quella inderogabilmente richiesta dalla legge (ed alla quale i maggiori emolumenti sono indubbiamente ricollegati).
Il possesso di requisiti culturali e professionali si pone come necessaria premessa per l'utile svolgimento delle relative attività.
Pertanto l'assenza di titoli culturali e professionali preclude la possibilità di valutazione dell'utilità delle prestazioni svolte.
La Sezione giurisdizionale per la Toscana, con sentenza n. 542 del 26/09/2006 ribadisce che "… l'erogazione dei compensi in favore di soggetti che abbiano svolto l'attività senza il possesso del prescritto titolo di studio, costituisce danno a carico dell'ente interessato, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte, in quanto le stesse, non essendo espressione di capacità collegate al titolo di studio, non possono aver arrecato alcun vantaggio", e precisa che "in tema di personale è rimesso alla legge la determinazione delle condizioni per la sussistenza dell'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni e per lo svolgimento di determinate attività".
Alle stesse conclusioni si deve pervenire per quegli incarichi dirigenziali che sono stati conferiti oltre il limite del 50% previsto dal regolamento organizzativo dell’Ente.
Tra gli incarichi dirigenziali conferiti, l’Accusa ha computato anche quello dei direttore amministrativo che, secondo la difesa, non può essere computato, perchè il ruolo e i compiti del direttore amministrativo sarebbero peculiari e non assimilabili a quelli dei dirigenti, tanto che trovano la loro disciplina in disposizioni normative diverse da quelle che regolano gli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
La tesi della difesa è infondata perché la base di calcolo del 50% è il numero complessivo delle figure dirigenziali previste in organico a prescindere dalle forme di reclutamento (concorso o meno, di ruolo o a tempo determinato), considerato che la ratio ispiratrice dell’art. 19, comma 6, sia nella formula del 1993 che in quella del 2001, è il principio di prevalenza dei dirigenti di ruolo, per i quali sono previste specifiche procedure di reclutamento, rispetto a quelli a tempo determinato che costituiscono eccezione a detta regola che garantisce il buon andamento della organizzazione della pubblica dirigenza.
La violazione del numero massimo di dirigenti assunti con contratto a tempo determinato è riferita al periodo successivo al 1.1.2003. A partire da tale data, secondo la difesa, si possono individuare tre diversi periodi nei quali è variato il numero massimo di incarichi dirigenziali conferibili a tempo determinato, numero che risultava pari, rispettivamente, a:
a.- n. 12 unità nel periodo compreso tra il 1°.1.2003 (vigente la deliberazione C.d.A. del 29 ottobre 2002, concernente l’istituzione di 24 aree dirigenziali a fronte delle 21 precedenti) ed il 30 settembre 2003 (data della deliberazione C.d.A. relativa alla riorganizzazione della struttura amministrativa e all’istituzione di 27 aree dirigenziali a fronte delle 24 precedenti);
b.- n. 13,5 unità nel periodo compreso tra la predetta deliberazione C.d.A. del 30 settembre 2003 e la deliberazione C.d.A. del 30 marzo 2004 (concernente l’abrogazione del precedente Regolamento "per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato" e l’approvazione del nuovo Regolamento "per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato");
c.- n. 16,2 unità, nel periodo successivo alla predetta deliberazione C.d.A. del 30 marzo 2004 in forza della quale, con l’approvazione del nuovo Regolamento "per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato", il numero massimo degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, conferibili a soggetti in possesso delle specifiche qualità professionali richieste, è stata elevata al "60% dei posti previsti in organico per la direzione di uffici dirigenziali".
Con riferimento al periodo indicato alla lettera a (1°.1.2003/30.9.2003), il limite di 12 dirigenti a contratto a tempo determinato non fu superato in quanto ricoprirono siffatti ruoli di livello dirigenziale, i signori: 1) D. C., 2) L. C. G., 3) L. M. O., 4) G. S., 5) C. L., 6) F. P., 7) L. S., 8) M. R., 9) G. D. G., 10) R. L., 11) G. L. P., 12) V. L..
Con riferimento al periodo 30.9.2003/30.3.2004, il limite massimo per i dirigenti a contratto a tempo determinato fu invece superato in quanto ricoprirono siffatti ruoli di livello dirigenziale, i signori: 1) D. C., 2) L. C. G., 3) L. M. O., 4) G. S., 5) C. L., 6) F. P., 7) L. S., 8) M. R., 9) G. D. G., 10) R. L., 11) G. L. P., 12) V. L., 13) dal gennaio 2004, A. M.
 A tali 13 incarichi, si aggiunge l’incarico conferito al dott. L. B. a tempo parziale.
Con la deliberazione C.d.A. del 30.9.2003, dopo l’esposizione della proposta relativa alla riorganizzazione della struttura amministrativa da parte del Direttore amministrativo il Consiglio si è limitato a prenderne atto.
Il fatto che il Consiglio di amministrazione abbia preso "atto" non è equivalente ad una approvazione.
La presa d’atto è una dichiarazione di scienza che non ha natura di manifestazione di volontà decisionale, per cui non può essergli attribuito alcun valore provvedimentale.
Con la delibera del 30.9.2003 il Consiglio di amministrazione non ha ampliato la pianta organica dei dirigenti, ma ha solo preso conoscenza di un progetto ancora in divenire rappresentato da una semplice proposta avanzata dal direttore amministrativo, ma non approvata.
Pertanto l’incarico al dott. A. M. era privo del presupposto essenziale ossia la preventiva approvazione dell’incremento delle aree dirigenziali.
Con riferimento al periodo successivo al 30.3.2004, la misura massima degli incarichi dirigenziali a tempo determinato fu superata perché la delibera del 30 marzo 2004, non poteva elevare la quota degli incarichi conferibili a dirigenti a tempo determinato, in quanto non si può violare un principio sancito dal sistema delle norme primarie con la modifica di una norma regolamentare.
L’esercizio dell’autonomia regolamentare è lecito quando rispetta i principi a cui è vincolata, nello specifico il dettato dell’art. 27, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"…le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità….".
Pertanto la modifica della quota prevista nell’art. 2 del nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato dell’Ente costituisce una condotta illecita fonte di danno erariale, perché implica uno stravolgimento abusivo ed arbitrario di un principio cardine dell’equilibrio organizzativo della dirigenza.
In sintesi il superamento della quota del 50% del numero complessivo dei dirigenti in organico, a prescindere dalle varie modalità tutte illecite in cui è avvenuto, ha determinato un esubero di figure dirigenziali che dal 2000 al 2003 è passato da un fabbisogno reale di una sola unità ante febbraio 2000 ad un fabbisogno teorico addirittura di 24 unità, basato su una irrazionale e ingiustificata moltiplicazione esponenziale delle figure apicali che attingeva prevalentemente dall’organico già esistente dei funzionari, violando le ragioni tecniche ed organizzative che ispirano il sistema di reclutamento delle figure dirigenziali.
Se è plausibile che un solo dirigente nel 2000 era inadeguato alle crescenti esigenze organizzative dell’Ateneo in relazione allo sviluppo diversificato dell’offerta formativa dislocata anche in nuove sedi territoriali, è del tutto sproporzionato ed evidentemente inutile moltiplicare in 3 anni l’organico fino a 24 unità, per consentire la nomina di figure dirigenziali del tutto ingiustificate in termini di progressivo sviluppo del fabbisogno adeguato alle reali esigenze organizzative dell’Ente.
Quindi l’Ateneo non ha conseguito nessun reale vantaggio dagli esuberi di figure dirigenziali contestati.
Il Collegio non ravvisa valide ragioni per l’esercizio dell’invocato potere riduttivo del danno erariale sia nei confronti del Dr. Z. che del Dr. M..
Considerazione a parte meritano i membri del collegio dei revisori dei conti sulla cui posizione il Collegio conferma l’orientamento già espresso da questa Sezione con la sentenza n. 109 del 12 febbraio 2007.
I componenti del relativo Collegio dei revisori dei conti partecipano (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio di amministrazione, ma non alle decisioni ivi adottate, per cui a tale titolo non sussiste responsabilità amministrativa-contabile, considerato che la loro partecipazione è strumentale all’espletamento della loro funzione nel collegio medesimo.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 286, i revisori dei conti controllano la regolarità amministrativa e contabile dell’ente, per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
Il compito principale dell'organo di revisione è la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. A tale attività se ne aggiungono altre di tipo diverso (tra cui i pareri sulla proposta di bilancio di previsione, le verifiche di cassa, le relazioni sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, il referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali in caso di ipotesi di responsabilità).
Il controllo sulla legittimità delle delibere consiliari non è funzione essenziale necessaria dei revisori, ma accidentale, che si rende obbligatoria quando, nell’esercizio del controllo contabile - anche attraverso indagini a campione - emergano irregolarità tali da tendere doveroso il controllo di legalità dei singoli provvedimenti.
Il grado di colpa connesso all’eventuale omissione di tale doverosa vigilanza deve essere adeguato al grado di difficoltà dell’accertamento (Corte conti , sez. I, 13 febbraio 2003, n. 64/A).
Nel caso di specie, il controllo di legittimità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato spettava in prima istanza al direttore amministrativo che ha partecipato alle delibere contestate, l’inottemperenza a tale compito, per le modalità di cui si è già trattato, ha generato anche nei revisori un ragionevole affidamento sulla legittimità delle delibere adottate.
Dall’esame degli atti e dalle deduzioni delle difese non emergono circostanze particolari tali da giustificare l’esercizio suppletivo del dovere controllo sulla legittimità delle delibere adottate.
I profili di illegittimità delle delibere contestate non erano riscontrabili con il mero esercizio delle funzioni istituzionali dei revisori contabili, l’omissione di tale controllo, seppur colposa, non può ritenersi tale da raggiungere quel grado di gravità idoneo a far sorgere la responsabilità contabile.
Per cui il Collegio non ravvisa nella condotta dei revisori contabili il requisito della colpa grave.
Le altre eccezioni e deduzioni svolte dalle difese dei convenuti non esaminate ex professo sono da ritenersi assorbite dalla trama argomentativa della motivazione della presente decisione.
La Procura ha quantificato il danno arrecato alla Politecnico di omissis, nella somma di Euro €.1.288.017,59# quale risultante della somma di due voci di danno.
La prima voce di danno quantificata in €.715.197,41# è relativa ai 4 incarichi dirigenziali a tempo determinato, affidati nelle sedute rispettivamente, del 29 ottobre 2002 all’Ing. F. P., del 27 maggio 2003 al dott. L. B., del 30 settembre 2003 al dott. A. M. e, successivamente, in quella del 28 settembre 2004 alla dottoressa C. P..
La seconda voce di danno quantificata in €.572.820,18 è relativa ai 6 incarichi dirigenziali a tempo determinato, affidati nella seduta del 21 marzo 2000 ai signori 1- O., 2- C., 3- L., 4- C. G., nella seduta del 29 ottobre 2002 ai signori 5- P. e 6- L..
Il Collegio alla luce delle responsabilità sopra individuate ha così ripartito il danno a carico dei due direttori amministrativi:
Z. per gli incarichi dirigenziali conferiti nelle sedute del C.d.A. del 21.3.2000 e del 29.10.2002 per un totale di €.917.277,99 (€.572.820,18 seconda voce di danno + quota della prima €.344.457,81 per P.);
M. per quelli conferiti nelle sedute del C.d.A. del 27 maggio 2003 (M. per €.216.434,70), del 30 settembre 2003 (per B. €.132.696,55) e del 28 settembre 2004 (€.21.608,35) per un totale di €.370.739,60 quota residua della prima voce di danno.
Pertanto il convenuto P. Z. deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 850.567,35# (€.917.277,99 - €.66.710,64 quota danno prescritto), quale danno patrimoniale diretto, oltre rivalutazione monetaria da computarsi dalla data dei singoli pagamenti, effettuati dal Politecnico di omissis per le retribuzioni indebite, fino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
Mentre il convenuto G. M. deve essere condannato al pagamento della somma di Euro €.370.739,60#, quale danno patrimoniale diretto, oltre rivalutazione monetaria da computarsi dalla data dei singoli pagamenti, effettuati dal Politecnico di omissis per le retribuzioni indebite, fino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
Per questi due convenuti la condanna alle spese segue la soccombenza.
In ordine alla posizione del convenuto G. B. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per morte.
Atteso il principio della non trasmissibilità "mortis causa" della responsabilità amministrativa - salvo il caso di indebito arricchimento - l'erede non è legittimato a riassumere il giudizio interrotto per morte del suo dante causa e, pertanto, il giudizio va dichiarato estinto (Corte Conti , sez. riun., 21 ottobre 1997, n. 74/A)
Tutti gli altri convenuti devono essere assolti.
Per il regolamento delle spese, deve farsi applicazione del combinato disposto di cui all'art. 10 bis comma 10 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248: "le disposizioni dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e dell'art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto….", con l'art. 3 comma 2 bis del D.L. 543/1996, secondo il quale le spese legali sono a carico dell'amministrazione di appartenenza applicabile ai giudizi in corso, in quanto disposizione processuale. Peraltro questo giudice deve provvedere d'ufficio (Cass., 9 febbraio 2000 n. 1440) sulla base degli atti di causa, non essendo stata depositata l'apposita nota di cui all'art. 75 disp.att. c.p.c., a liquidare onorari e diritti come per legge spettanti alla difesa della convenuta prosciolta nel merito, in conformità norme ed alle tabelle A (tavola V^) e B della vigente tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127, applicando per quanto riguarda il valore della causa, gli artt. 10 e 11 c.p.c..
Tenuto conto della natura, dell'oggetto, della difficoltà della causa e della difesa svolta da ciascun difensore per più di una parte, ritiene il Collegio che dette competenze possano essere liquidate al minimo tariffario previsto dalle tabelle, maggiorato in funzione del numero dei convenuti difeso da ciascun difensore ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa vigente, non presentando la causa questioni di particolare complessità giuridica o problemi di particolare difficoltà processuale, mentre devono essere altresì liquidate le "spese generali" nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili di cui all'art. 14 del citato D.M..

 P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando:
condanna P. Z., al pagamento in favore del Politecnico di omissis  della somma Euro 850.567,35# (ottocentocinquantamila cinquecentosessantasette/35), oltre rivalutazione monetaria da computarsi dalla data dei singoli pagamenti, effettuati dal Politecnico di omissis  per le retribuzioni indebite, fino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo;
condanna G.M., al pagamento in favore del Politecnico di omissis della somma Euro 370.739,60# (trecentosettamilasettecentotrentanove/35), oltre rivalutazione monetaria da computarsi dalla data dei singoli pagamenti, effettuati dal Politecnico di omissis   per le retribuzioni indebite, fino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo;
assolve: A. D. M., M. C. T., A. B., G. B., F. P., V. L., M. P. P. in T., P. P., M. P., B. B., D. M., R. M., A. Z. R., M. F., D. M., G. A., R. P., A. C., L. M. V. C., M. G. M., dalla ipotesi di danno erariale contestata;
dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di G. B..
Le spese seguono la soccombenza relativamente Z. e M. e sono liquidate in euro_5.652,01#-
Liquida e pone a carico del Politecnico di omissis ai fini del rimborso previsto dall'art. 3 comma 2 bis del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543 convertito con legge 20 dicembre 1996 n. 639, la somma che detta amministrazione è tenuta a pagare per onorari e diritti di difesa:
al convenuto G. B., nella misura di euro 8.615,00 (di cui euro 7.145,00 per onorari), oltre il 12,5% per le "spese generali" di cui all'art. 14 del D.M. 8 aprile 2004 n. 127;
ai convenuti A. D. M. e M. C. T., nella misura di euro 8.615,00 + 20% (di cui euro 7.145,00 per onorari), oltre il 12,5% per le "spese generali" di cui all'art. 14 del D.M. 8 aprile 2004 n. 127;
ai convenuti L. M. V. C.,  C. e M. G. M., nella misura di euro 8.615,00 + 40% (di cui euro 7.145,00 per onorari), oltre il 12,5% per le "spese generali" di cui all'art. 14 del D.M. 8 aprile 2004 n. 127;
ai convenuti A. B., F. P., R. P., A. Z. R., M. F., V. L., P. P., M. P. P.  in T., M.  P., D. M., R. M., B. B. e D. M., nella misura di euro 8.615,00 + 240% (di cui euro 7.145,00 per onorari), oltre il 12,5% per le "spese generali" di cui all'art. 14 del D.M. 8 aprile 2004 n. 127;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29-11-2007.

IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio MASSA) (Dott. Giuseppe NICOLETTI)
 
Depositata in Segreteria 13 Mar. 2008
IL DIRIGENTE IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA’
dott. Stefano Speranzoni E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE NICOLETTI

 

Università di Bologna: GOVERNANCE

Convegno di AGORA', CISL, CNU, SUN, UdB, USPUR
per la presentazione delle conclusioni dei lavori del  "Gruppo trasversale dei 30"
per la riforma della RIFORMA dello STATUTO GENERALE dell'Ateneo di Bologna,
a partire da una ipotesi iniziale di G. GHETTI e N. LUCIANI

 

  
PROGETTO  TECNICO-GIURIDICO   DI  RIFORMA
DELLA  GOVERNANCE  DELL'ATENEO  DI  BOLOGNA

Relatore prof. Giulio GHETTI
(Bologna, 25 feb. 2008)      

 
  


Giulio Ghetti

Avvertenza. I problemi di riforma dello Statuto dell’Università di Bologna sono molteplici e, per la loro diversità, richiedono un approccio largo, così da potere raccogliere le proposte di corrispondenti larghe e molteplici esperienze.
In questo documento si esamina solo il problema della riforma del sistema di governo, perchè è forse quello in maggior stato di sofferenza.
Alla base del progetto, di seguito illustrato, stanno alcuni presupposti, per la maggior parte di teoria generale, che è opportuno sintetizzare e da valere anche nel costruire ogni altra proposta di nuovo Statuto dell'Ateneo di Bologna.
Merita rimarcare che il progetto è stato sottoposto, sotto un profilo solo tecnico, alla critica di numerosi colleghi docenti e amministrativi già nel maggio-scorso u.s., subito dopo l’appello del Rettore, all’intero Ateneo, perché tutti dessero il loro contributo.
  Commissione nominata dal CdA e SENATO

  Nel frattempo, il Rettore ha messo, per il 10 marzo,   l'argomento della riforma all'ordine del giorno del Corpo costituente (CdA e Senato) il 10 marzo u.s., che ha nominato una Commissione,  composta da: Stefano Canestrari (Presidente), Giliberto Capano, Giuseppe Caia, Anna Minarini, Giovanni Longo, Piergiacomo Sibiano (studente), Davide Zannoni, Fabio Giusberti, Rafael Lozano.
   La Commissione dovrà riferire entro aprile, in modo che il Corpo costituente (tra l'altro, in scadenza il 31 ott.) possa decidere entro settembre.

A ragione, dunque, si può ben osservare che ciò è avvenuto largamente in anticipo rispetto alle scadenze elettorali di Ateneo, che sembrano, invece, influenzare le discussioni più recenti sulla riforma dello Statuto, basate su argomenti politici e perciò controvertibili.
Con particolare riferimento, poi, alle apprensioni avanzate da alcuni colleghi, relativamente all’allargamento dell’elettorato attivo (e specificamente del personale tecnico-amministrativo, per l’elezione del Rettore, in particolare per la possibilità di creare conflitti di interessi secondari pubblici e privati con l’interesse pubblico primario, ad es. ai fini della contrattazione salariale del personale medesimo), merita osservare che questa possibilità riguarda tutte le categorie rappresentate negli organi rappresentativi. Ma merita anche osservare che essa può trovare giusta armonizzazione se tutti gli interessi sono rappresentati e contemperati in modo adeguato, tranne in alcuni casi estremi, da regolare con specifica normativa. Ad es., si potrebbe vietare che le questioni di trattamento economico siano deliberate dagli Organi rappresentativi; o che una associazione, proprietaria di una cooperativa, che fornisca servizi all’Ateneo, possa presentare propri candidati al Consiglio di Amministrazione. Ciò viene ripreso nei presupposti al progetto.
Fatta questa avvertenza, sono qui di seguito illustrati i presupposti che, più nel dettaglio, reggono le progetto che viene subito di seguito. Segnaliamo l’ORGANIGRAMMA delle Istituzioni del governo dell’Ateneo, riassunto alla fine.

  SINTESI del progetto. L’ipotesi di base, per la seguente proposta, è partire da schemi collaudati dall’ordinamento giuridico per autonomie analoghe a quella dell’università italiana (come configurata dalla legge 168/1989 (legge Ruberti). Precisamente si fa riferimento ad un ordinamento centralizzato, che contenga elementi di flessibilità, così da ammettere al suo interno delle forme di autonomia decentrate. Per noi le unità decentrate sono quelle della Romagna.
Precisamente,, ferma la struttura centralizzata dell'Ateneo, si propone:
1- rimane l'elezione diretta del Rettore, ma per 5 anni e senza rieleggibilità:
2- è stabilizzato il Consiglio dei ProRettori, e tuttavia affidando a ognuno la responsabilità politica di un settore dell'amministrazione, sul modello degli assessori comunali. Si propone il riparto dell'amministrazione in 7 settori. E' abolita l'attuale Giunta;
3- in Senato il potere decisionale è ripartito per metà alle facoltà e per metà ai dipartimenti, ferma la presenza attuale degli studenti.;
4-  I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato sono eletti per liste concorrenti e sistema proporzionale corretto (esclusi i Presidi, che restano di diritto). Sono ammesse negli Organi solo le prime due liste, per ordine di voti riportati.
5- La Romagna può avere forme di autonomia per materia, con budget;
6- Il personale amm.vo ha riconosciuto l’elettorato attivo, pur se con "voto limitato", all'elezione del Rettore (il 10% è grosso modo la cifra "media", tra quelle degli atenei italiani);
7- Gli studenti conservano l’attuale presenza negli organi di governo.

                                                                              
Relazione del prof. Giulio GHETTI

Progetto di riforma della Governance
nello Statuto dell’Ateneo di Bologna e Sedi Decentrate


I - Presupposti del Progetto.

1. E' tipico del sistema italiano dell'istruzione, di ogni ordine e grado, considerare questo settore "sotto la mano pubblica" e, quindi soggetto a regolazione penetrante e vigilanza occhiuta. Le ragioni di ciò sono storiche, hanno fondamenti politici, tecnicamente quanto in esso viene fatto per i destinatari - in primis, per gli studenti - viene classificato nella categoria delle cosiddette "prestazioni amministrative rese ai privati" e non in quella dell'erogazione di un servizio pubblico.
Da questo primo presupposto derivano due conseguenze:
l'autonomia (sia quella normativa che quella organizzativa) è fortemente limitata, spesso quasi residuale rispetto alla disciplina legislativa e regolamentare;
proprio perché si ragiona in termini di prestazione amministrativa e non di erogazione di un servizio, i principi di efficienza (quanto a regole di governance e di decision making) sono poco o nulla tenuti in considerazione.

2. Non vi è reale autonomia laddove non vi è indipendenza finanziaria, e cioè l'avere fonti proprie di sostentamento.
Nel sistema italiano vige il principio di "finanza derivata" per tutti gli enti pubblici, anche per quelli politico-rappresentativi come sono gli enti locali territoriali quali i Comuni, le Province, le Regioni
Infatti, è lo Stato ad erogare la massima parte dei mezzi di sostentamento e per lo sviluppo.
Conclusione: l'autonomia universitaria risente anche - e pesantemente - di questo ulteriore limite.

3.- Conclusa l'esperienza dei Comuni medioevali che, con i loro Statuti, esprimevano la propria indipendenza e la propria libertà rispetto al potere imperiale centrale, nel sistema italiano (anche in quello successivo alla Costituzione repubblicana del 1948) il potere di "darsi uno statuto" è stato un potere concesso dal centro alla periferia: dunque un potere non originario, non proprio, ma bensì derivato e per ciò stesso limitato in varia misura qualitativa e quantitativa.
Il fatto è che il termine "statuto" ha un forte valore semantico, evocativo, e così siamo indotti a pensare che nel poter darsi uno statuto si sia nella stessa condizione di quei Comuni Città - Stato (e, spesso, neppure essi furono del tutto liberi rispetto al potere imperiale): finisce così che gli statuti vengono caricati di affermazioni e dichiarazioni di principio ripetitive di quanto è già detto - con valenza generale - in altri e ben più importanti atti fondamentali, a partire dalla Carta Costituzionale.

4.- Come in ogni altra amministrazione pubblica, anche in quella universitaria sono presenti interessi pubblici secondari dei quali sono titolari varie categorie (in particolare i docenti, i non docenti, gli enti locali politico-rappresentativi), nonché interessi privati secondari (in primo luogo, gli studenti). Si pongono quindi problemi di contemperamento di questi vari interessi secondari (pubblici e privati) con l'interesse pubblico primario, nonché tra questi stessi interessi.
Il settore "Istruzione" è, come in precedenza accennato, ritenuto tra quelli oggetto di prestazioni amministrative, e non di erogazione di servizi da parte dello Stato; inoltre è "a finanza derivata": ne consegue che anche in esso per il contemperamento degli interessi in gioco il solo criterio stabilito dal legislatore è quello della prevalenza dell'interesse pubblico primario, al quale tutti gli altri interessi - proprio perché secondari - possono essere sacrificati in varia misura, solitamente assai ampia.

5.- La scarsa o nulla attenzione alla efficienza, da un lato; il fatto che si opera in un sistema "a finanza derivata" e nel quale perciò vi è "spendita" di denaro pubblico, da altro lato; la compresenza di interessi secondari, pubblici e privati, di varie categorie, da altro lato ancora; sono tutti elementi che comportano:
che le regole di governance riguardano soprattutto la presenza in organi precostituiti anche nella loro composizione: vi è dunque una scarsa attenzione ai procedimenti decisionali;
che nelle scelte di composizione degli organi si tende ad adottare modelli e moduli sperimentati per comporre gli organi degli enti politico-rappresentativi. Certo, non tutte le categorie portatrici di interessi secondari hanno il suffragio universale (si pensi agli studenti e al personale tecnico-amministrativo); certo, i componenti di alcuni organi hanno provenienze diverse, e cioè fanno parte di quell'organo a motivo della carica che rivestono (carica che talora non è elettiva in primo grado e, qualche volta, neppure di secondo grado): comunque prevale l'utilizzo dei metodi consolidatisi nei sistemi a democrazia rappresentativa, con i difetti che essi comportano, quali la prevalenza di gruppi organizzati, la scarsa o nulla attenzione ai diritti delle minoranze, la pletoricità degli organi con conseguenti difficoltà nel decidere.

6.- Nelle amministrazioni pubbliche italiane da qualche tempo è attuato un principio che in altri ordinamenti è consolidato e scontato, quello della netta separazione tra governare e l'amministrazione.
Principio che si collega al regime delle responsabilità rispettive e delle connesse sanzioni, nonché ai diversi presupposti che presiedono alla nomina: competenze politiche per chi è eletto/chiamato a governare, competenze tecniche per chi deve attuare le scelte di governo.
Nel sistema universitario italiano questa netta separazione non è del tutto e concretamente attuata: si tratta, perciò, di realizzarla a partire proprio dallo statuto.

Se si accettano questi presupposti, la modifica dello statuto - di ogni statuto di ogni Università - deve mirare a raggiungere questi principali obiettivi, che elenco non in ordine di importanza

II - Obiettivi del progetto.
1. - Massima rappresentatività degli organi di governo
Si tratta di una esigenza che deriva non da principi di tutela sindacal-corporativa di ogni singola categoria che nell'Università opera, ma bensì di raggiungere, attraverso una composizione mista degli organi, quel contemperamento degli interessi secondari pubblici e privati in merito al quale il legislatore non fornisce precisi criteri di equilibrio.
In linguaggio tecnico si rende necessario raggiungere un coordinamento per il tramite delle persone chiamate a comporre gli organi di governo. Sotto diverso aspetto si realizza così anche quella universitas che dà il nome all'ente.

2 - Efficienza e trasparenza dei processi decisionali di governo, pur nella consapevolezza che il decision making degli organi di governo è fortemente condizionato dalla loro appartenenza alla categoria degli organi collegiali amministrativi, in quanto tali tenuti al rispetto dei principi generali dil diritto amministrativo che reggono il funzionamento di questa categoria. Il risultato ottimale che si può ottenere a livello di statuto è quello di limitare le loro competenze (e le connesse responsabilità) alle decisioni di maggior rilievo, quelle per così dire strategiche in quanto di portata generale.
L'esecuzione di queste decisioni e le altre attività di