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ATENEO DI BOLOGNA: NIENTE
CONCORSO PER CHIAMATA ABILITATI
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MariaStella Gelmini
ex-ministro università
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In applicazione legge
Gelmini 240/2010
REGOLAMENTO PER LE CHIAMATE,
DENTRO LA LISTA DEGLI ABILITATI,
A LISTA APERTA
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Ivano Dionigi
rettore unibo
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NOTA.
Come ben risulta dai mass media, la riforma Gelmini è stata motivata da tre criteri
"dichiarati":
1) sottoporre a "valutazione" le Università e i Docenti ;
2) porre fine a "concorsopoli" e soprattutto a "parentoli", dati gli
scandali, finiti sulla stampa;
3) porre fine alla "dilapidazione (parola usata al Senato della Repubblica)
del danaro pubblico" da parte dei professori (inventati posti non necessari,
proliferazione delle lauree e delle sedi universitarie).
In questo servizio, dedicato al punto 2), si mette in evidenza,
con prova documentale, che il problema di concorsopoli è stato risolto abolendo i
concorsi, per cui gli accennati fenomeni "devianti" all'origine della riforma,
saranno senza alcun limite. E risulta che la grande cagnara della ministra è
stato solo un pretesto per abolire i concorsi, anzichè sanarli (pur se qualcosa ha fatto
...).
E' noto, infatti, che, per la selezione dei concorrenti a
coprire i posti, la legge ha suddiviso il procedimento in due fasi:
- per la prima, ha istituito l'esame di abilitazione scientifica nazionale, a
lista aperta, da parte di Commissioni scelte con sorteggio, tra i proff.
Ordinari con determinati requisiti qualitativi.
Questo è stato un passo fondamentale per la civiltà delle selezioni (non
"costringere" le Commissioni a inventare "patenti di cretineria" ai
candidati alla copertura dei posti, per motivarne l'esclusione e darli invece ai propri
allievi e parenti;
- per la seconda, ha istituito la "chiamata" dei candidati in possesso di
abilitazione, da parte delle Università, sulla base di un Regolamento da loro deliberato
liberamente.
Nelle scorse settimane, questo rilievo l'ho letto anche su il
sole-24 ore, vale dire la chiamata non cambia gran che, rispetto a quella tradizionale. Di
concorso rimane solo il fatto che ci potranno essere piu' domande.
Nel caso di Bologna il Regolamento prevede, secondo la
legge, la decisione di assunzione sia presa dal CdA - Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Dipartimento. Non e' prevista una commissione ne' designata ne'
sorteggiata, ne' alcun requisito qualitativo specifico per essere commissario.
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TESTO
INTEGRALE DEL REGOLAMENTO
Consiglio di Amministrazione 07.06.2011 Pratica 7/1 Allegato n. 1 Pagg. 6 - Integrante
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E
SECONDA FASCIA
Art. 1 Ambito di operatività.
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei
ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum, la procedura di chiamata dei
professori di prima e seconda fascia.
Per il seguito, clicca su:
Regolamento
...................................................................................................................................................................... |
LEGGE GELMINI: "ULTIMO MIGLIO"
ANCORA LONTANO
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1) la Corte
dei Conti non ha tuttora apposto il visto e registrato il regolamento sull'abilitazione
scientifica, in esame da mesi;
2) Il Consiglio di Stato non ha ancora dato il parere favorevole al
regolamento sui criteri e parametri di giudizio per la valutazione dei candidati e
commissari nelle abilitazioni scientifiche;
3) Non è stata ancora trovata la relativa copertura finanziaria, a parte che
il FFO ha avuto solo 300 milioni aggiuntivi per il 2011, rispetto ai totali
7 miliardi del 2010.
(Per notizia, il FFO fu di 6,2 miliardi nel 2002, in cui ci fu, causa
inflazione per euro, il raddoppio dei prezzi, e dunque il FFO del 2011 dovrebbe essere
12,4 miliardi per essere come nel 2002). |

Francesco Profumo,
ministro università
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Completare lo "ultimo
miglio" ?
La domanda è motivata dal fatto che c'è
un
nuovo ministro che viene dall'università
e dunque, da conoscitore diretto delle cose,
sarebbe quasi d'obbligo riconsiderare
i tre punti (vedi sopra), per la loro crucialità.
MOTIVI ? |

Marco Mancini,
presidente CRUI
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a) l'abilitazione scientifica nazionale, non seguìta da concorsi (perchè aboliti dalla
legge Gelmini) potrebbe ampliare gli spazi a concorsopoli;
b) la centralizzazione del finanziamento, con ripartizione in base a
indicatori burocratici di "efficienza", potrebbe portare il sistema
universitario fuori dal mondo, come ben si è visto nei sistemi a pianificazone
centralizzata;
c) alcuni dati statistici evidenziano già i danni, creati dalle scelte del
governo Berlusconi. |
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FONTE: CRUI,
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2036Le
tematiche più urgenti
sottoposte dalla CRUI al nuovo Ministro F. Profumo.
Tematiche normative:
Accelerare sullapprovazione degli statuti per portare a
compimento il processo di riforma e mettere di nuovo gli Atenei in grado di lavorare
efficacemente
Individuare modelli di gestione dellofferta formativa nella fase di
passaggio segnata dal DM 17/2010, resa ancor più complicata dalla compresenza di un
ordinamento in gestione (basato sulle Facoltà) e uno in proclamazione (basato sulle nuove
strutture stabilite dalla L.240/2010)
Avviare il prima possibile le nuove abilitazioni. Ciò per dare soddisfazione
ai numerosi giovani docenti in attesa ormai da anni di una collocazione
Stabilire un ruolo consultivo della CRUI sui decreti attuativi, di vitale
importanza per adeguare la L.240 alle esigenze pratiche della gestione degli Atenei
Tematiche finanziarie:
Puntare a una programmazione pluriennale dei trasferimenti dello Stato.
Stabilendo soglie di guardia al di sotto delle quali non è più possibile scendere.
Lappuntamento annuale con la Legge di Stabilità e con tutte le incertezze in merito
a tagli e rifinanziamenti distoglie per mesi le Università dalle attività
che, in serenità, dovrebbero svolgere per la comunità
Assegnare tempestivamente lFFO agli inizi dellanno. Sapere su
quale cifra poter contare è indispensabile per la programmazione delle attività
accademiche. Si è ormai allassurdo per il quale la cifra assegnata viene resa nota
quando undici dodicesimi della stessa sono già stati spesi
Ripensare il modello di finanziamento. Tenendo conto di variabili sociali,
territoriali e meritocratiche. Utilizzando le elaborazioni dellANVUR ma facendo
affidamento su indicatori flessibili che tengano conto dellestrema diversità del
nostro Paese
Rilanciare il Diritto allo Studio e con esso ledilizia residenziale. I
meccanismi di finanziamento vanno rivisti per dare certezza agli studenti, soprattutto
quelli capaci e meritevoli che provengono da situazioni disagiate
Cercare una soluzione allannosa questione delle Facoltà di Medicina. Le
Università, attraverso la CRUI, chiedono la costituzione di un organismo tecnico in cui
essere ascoltate, al pari del Sistema Sanitario Nazionale e dei vari sistemi sanitari
regionali. Il loro apporto alla pianificazione gestionale di Facoltà di Medicina e
Policlinici Universitari potrebbe contribuire a risolvere problemi da lungo tempo
irrisolti. |
Nino Luciani, Motivi per non perdere ulteriore tempo verso
un "ultimo miglio-chimera"
1.- Dove andremo in seguito all'abolizione del
concorsi ? Le vicende dei concorsi "deviati", del tempo che fu, hanno
creato grande turbamento nell'opinione pubblica. Ma sia chiaro che il peccato originale
era nella burocrazia ministeriale o nelle leggi che avevano fatto le regole concorsuali.
a) perchè il peccato originale nella burocrazia ministeriale ? Per
il 1980-98 il DPR 382/80 aveva previsto 9 concorsi ("uno" ogni due anni). Ne
furono fatti 3. Questo fatto determinò l'emarginazione di una intera generazione di
professori associati, i quali gridarono allo scandalo, ma anche determinarono il
decadimento del buon nome dei concorsi universitari. L'emarginazione fu dovuta al fatto
che, causa ritardo, la gran parte dei professori ordinari del tempo era andata in
pensione, cosicchè (per fare le commissioni di concorso) era subentrata una nuova
generazione di prof. ordinari, i quali convennero tacitamente di privilegiare i loro
allievi per i posti a concorso. Chi aveva passaro il turno, andava consideto perduto.
Qualcosa del genere si va ora ripresentando nel rapporto tra ricercatori vecchi (quelli a
tempo indeterminato) e nuovi (quelli a tempo determinato), per lo stesso motivo. Dai tempi
della Moratti, i concorsi vanno molto a rilento;
b) perchè anche nelle leggi sui concorsi. La legge 210/1998 sbloccò i
concorsi affidandone la gestione alle Universià, ma anche stabilì modalità di fare le
commssioni, praticamente su misura delle università locali (ossia con membri votati, su
indicazione dei capi corporazione nazionale dei settori). Da qui, concorsopoli ebbe uno
straordinario impulso, basato sul voto di scambio, nel fare le commissioni.
La legge Gelimini ha portato il sorteggio per fare le commissioni, ma solo per il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionali. Invece, niente concorsi per
assegnare i posti. Le università chiameranno dentro la lista degli abilitati.
Commento: prevedo che concorsopoli aumenterà all'ennesima potenza.
2.- La centralizzazione ulteriore del sistema
finanziario potrebbe portare l'università fuori dal mondo. Penso
che lattuale centralizzazione della gestione del sistema finanziario potrebbe
portare l'università fuori dal mondo, per la inadeguatezza dei cosiddetti indicatori di
efficienza delle università. Per chi ha studiato i sistemi a pianificazione
centralizzata, sa che le cose potrebbero essere ben diverse nei fatti.
Tutti i sistemi a pianificazione centralizzata devono inventarsi dei
parametri di efficienza, non potendo regolarsi sui prezzi (come fanno le imprese che
operano sul mercato) e non potrebbe essere altrimenti. Ma, poi, sono davvero, parametri
che determinano comportamenti virtuosi ? Ad es., il classico riferimento al numero dei
laureati nei tempi programmati ed alla media elevata dei voti dello studente può essere
un indicatore di efficienza del "passato", ma il finanziamento in base a questi
indicatori potrebbe non produrre la "efficienza per il futuro", in quanto le
università sono stimolate a |
promuovere tutti gli studenti, per ottenere più
danari dal Miur. C'è, poi, il fatto che molti di quegli indicatori sono costruiti con
dati statistici vecchi, anche di anni, e che anche la relativa la gestione amministrativa,
troppo particolareggiata, finisce di essere molto costosa, già di suo. E cè anche
che il finanziamento centralizzato è tardivo. Siamo alla fine del 2011, e solo da qualche
settimana, le Università sono venute a conoscenza del FFO 2011. Direi che dobbiamo
abbandonare questo sistema, e decentrare con un adeguato criterio di responsabilizzazione,
fermo il finanziamento statale come idea di base.
3. Riprendere la Legge Ruberti, e adeguarla ai tempi.
Quale quadro di riferimento, riprenderei la legge Ruberti del 1889, sul via
allautonomia, e la adatterei su alcuni punti:.
a) Per la didattica, la via maestra è finanziare le università
in base al costo standard per studente. Ciò determinerà in automatico un premio delle
migliori e una pena per le peggiori. Es.: chi spende meno dello standard, tratterrà
l'eccedenza. Poi, va da sè che in prima attuazione si potrebbe ancora garantire il
pareggio del bilancio, a carico dello Stato, anche alle meno virtuose..., per dare tempo
alladattamento.
Occorre, poi, introdurre una flessibilità nella determinazione dei
contributi studenteschi, già oggi gestiti contra legem nella metà degli Atenei (superato
il 20% del FFO). Ma questa flessibilità si puo' fare solo previo un accordo con gli
studenti, per la protezione dei "bisognosi e meritevoli" (art. 34 della
Costituzione), creando un fondo apposito presso il Miur, ed eventualmente con delega di
gestione alle Regioni.
In ogni caso, per la generalità degli studenti, i contributi
studenteschi dovrebbero potere essere aumentati dalle universita' in base alle esigenze di
bilancio, tuttavia senza potere mai superare un tetto che garantisca una protezione
pubblica generale al diritto allo studio. Ad es., i contributi studenteschi non dovrebbero
mai superare il 30% della spesa corrente totale.
b) Per la ricerca, potrebbe andar bene il finanziamento in base
alla statistica ponderata delle pubblicazioni (come, in parte, si sta facendo), ma con una
flessibilità (ai giovani, va dato credito).
4.- Alcuni dati statistici. La più grande
(ir)responsabilità del Governo Berlusconi, verso l'Università, è aver cercato di
"riformarla" in una discontinuità, anche rispetto alle cose positive del
passato, non tenendo conto che il "sapere" è un fatto di accumulazione, che va
preservato e consegnato alla successive generazioni.
La discontinuità più rilevante, a cui mi riferisco è quella tra maestri e
allievi, per mancato turnover. Mancando questo anello, grandi scuole sono andate
definitivamente perdute, e i giovani dispersi (la meglio gioventù d'Italia).
Le statistiche, raccolte qui sotto, mostrano, poi, che nel periodo 2008-2011
sono venuti a mancare quasi 6.597 docenti di ruolo, di cui ben 3.748 prod. ordinari.
Per giustificare il taglio dei professori, il governo ha infamato
l'università, enfatizzando la corruzione nei concorsi e la "dilapidazione" del
denaro pubblico ad opera dei prof. ( si vegga il resoconto dell'Aula del Senato del
29 luglio 2010).
Circa gli sprechi finanziari, se guardiamo ai dati statistici di bilancio
(Fonte: Tesoro), troviamo che il FFO - Fondo statale per il finanziamento delle
Università) era 6,2 miliardi nel 2002, ed è 7,4 miliardi nel 2011. Se teniamo conto che
nel 2001-2002 c'è stata la grande inflazione (causa euro) che ha raddoppiato i prezzi,
deduciamo che il FFO (per essere almeno come nel 2002 in termini reali) dovrebbe essere
12,4 miliardi. Come si può capire, i professori sono, oggi, diventati poveri, per cui
anzi si pone un problema di rifinanziamento dell'università, se non si vuole proseguirne
la demolizione.
Altri dati rivelano, poi, che invece sale il precariato: aumentano i
ricercatori a tempo determinato. Compare una cifra rilevante per gli assegnisti del 2011
(non ho trovato le cifre degli anni precedenti). E compare una cifra molto alta per i
professori a contratto per insegnamenti ufficiali.
In conclusione parrebbe doversi dedurre che il carico didattico è risultato
incomprimibile, dato il numero degli studenti, e che si è provveduto con personale non
"garantito".
Last but not least. La sospensione dei concorsi va prospettando una nuova
conflittualità tra i docenti: quelli più anziani rischiano di essere scavalcati da
quelli giovani, come già nel 1980-98, a causa dall'uscita di scena della vecchia
generazione di professori ordinari per stare in commissione giudicatrice di concorso. Nino
Luciani |
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| Università
Statali |
2008 |
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2010 |
2011 |
|
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|
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| Prof. Ordinari |
18227 |
|
|
14479 |
| Prof. Associati |
17549 |
|
|
15807 |
| Ricercatori TI e ass. ord |
24492 |
|
|
23385 |
| Totale docenti |
60268 |
|
|
53671 |
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|
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| Ricercatori TD |
307 |
|
|
840 |
|
|
|
|
|
| Assegnisti |
|
|
|
11986 |
| Professori a contratto |
34546 |
|
32341 |
|
| Fonte: Cineca |
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UNIVERSITA' - FFO Fondo statale di Finanziamento Ordinario,
in milioni di Euro, a prezzi correnti
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2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
FFO |
5.784 |
6.158 |
6.189 |
6.225 |
6.545 |
6.983 |
6.935 |
6.957 |
7.352 |
7.496 |
7.166 |
7.466 |
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Fonti: ISTAT, Annuario statistico italiano, anni da
2002 a 2008
Miur, Ufficio di statistica, http://statistica.miur.it/
Le cifre del FFO per il
2008, 2009, 2010 tengono conto del fondo straordinario di 550 milioni di cui alla legge
finanziaria 2008, e
(per il 2010) della integrazione di 400 milioni, di cui alla legge finanziaria 2010.
Queste cifre
mancano nei documenti
del Miur.
La cifra del 2011 è
costruita aggiungendo, alla cifra del 2010, i 300 milioni di euro, di cui alla legge
98/2011. |
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Decreto-legge n. 78 del 2010 (retribuzione ricercatori confermati
e Legge Gelmini 240/2010 , stato di costruzione dei decreti attuativiDPR |

MariaStella Gelmini
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ADU, ANDU,
CISL-Università, CNRU, CNU, CoNPAss, FLC-CGIL,
RETE29Aprile, SNALS-Docenti, SUN, UGL-Università, UIL-RUA
APPELLO alla MINISTRA:
"NON BLOCCATE LA RETRIBUZIONE DEI RICERCATORI
E PROF. ASSOCIATI AL MOMENTO DELLA CONFERMA IN RUOLO"
Sotto: notizie sullo stato di fattura dei decreti
attuativi della legge Gelmini |
| APPELLO
1) La questione della conferma dei ricercatori, degli
associati e degli ordinari confermati nel 2010 e successivamente.
I docenti universitari (ricercatori, professori associati o
professori ordinari) alla presa di servizio devono affrontare un periodo di prova di tre
anni. Al termine di tale periodo, una Commissione nazionale verifica la congruità del
lavoro svolto; all'esito positivo del giudizio consegue la conferma nel ruolo e la
corresponsione dello stipendio pieno.
Il 9 giugno 2011, in risposta ad una interpellanza dellon. prof. Vassallo, il
Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti ha escluso
lapplicabilità del blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici
(articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010) ai passaggi dei ricercatori e
professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a
ordinari.
In particolare il Sottosegretario ha affermato: "non trattandosi, pertanto, di
progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la
disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con
conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con
attribuzione del relativo adeguamento stipendiale".
Si chiede con forza ai Rettori che non lhanno ancora fatto di rispettare
quanto previsto dal DPR 382/1980 e di riconoscere, quindi, ai confermati quanto loro
dovuto per legge, evitando così, tra l'altro, ricorsi amministrativi onerosi anche per
l'Amministrazione.
Si richiede altresì al Governo di vigilare affinché sia
assicurata leffettiva e corretta applicazione della legge, al fine di evitare il
comportamento illegittimo di quei Rettori che pensano di ridurre gli effetti dei tagli
'rifacendosi' sui alcuni colleghi, negando loro diritti acquisiti e spettanti.
2) La questione dei ricercatori neoassunti
Come è noto, fino ad ora, i ricercatori neo assunti percepiscono nel primo anno
uno stipendio ridotto di circa il 20%. LEsecutivo, per non lasciare i ricercatori
neo assunti con lo stipendio ridotto (circa 1200 euro) per tutta la durata del blocco
(fino al 2014), sta preparando un provvedimento per anticipare al primo anno la
corresponsione dello stipendio "pieno". Purtroppo, nell'attuale versione del
provvedimento, non viene esplicitamente chiarito che ciò varrà anche per coloro che sono
stati assunti nel 2010.
Per evitare una mostruosità giudica e un grave danno-beffa per
gli interessati, si chiede al Governo - e anche al Parlamento in sede di espressione dei
pareri sui decreti attuativi della Legge 240/10 - di riformulare opportunamente la norma.
7 novembre 2011 |
Stato dei Decreti e Regolamenti attuativi della Legge
Gelmini n. 240/2010, al 31 ott. 2011.
(Elaborazione dati CNE e Il Sole-24 ORE, Fonte: http://www.universitaericerca.it/ )
 

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Regolamento abilitazione scientifica nazionale, inviato il 5 ott.
a Corte dei Conti, per registrazione.
NOTA. Pur se ancora non si ha il testo ufficiale, esso non dovrebbe essere molto diverso
da quello a suo tempo
inviato alle Camere, per il parere di conformità alla legge, che abbiamo pubblicato, qui
sotto. Clicca su: DPR |

MariaStella Gelmini
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Il Decreto Ministeriale
sui settori concorsuali,
incluso l' ALLEGATO A (settori
concorsuali)
NOTA. Rimane, invece, ancora in viaggio il
Decreto
con i criteri per la valutazione dei Commissari,
inviato al Consiglio di Stato per il parere di legittimità |
NOTA. Il Decreto con i criteri per la valutazione dei
Commissari è, forse, il più difficile da fare. Non era mai successo che un concorso
universitario richiedesse, preventivamente, un esame per i professori ordinari, per essere
commissari.
Ne deriva che il primo ostacolo è che i proff. ordinari accettino una nuova
mentalità.
Personalmente, penso che il Miur si esponga a mulini al vento, perchè (in
questo primo passaggio) il prof. non è sollecitato da un interesse personale preciso a
stare in commissione: trattasi di distribuire una "abilitazione" non legata ad
un posto da attribuire a qualcuno, e per di più espondosi ad un giudizio negativo
dell'ANVUR, e ad una fatica immensa, con una remunerazione poco più che simbolica.
C'è dell'altro, i macro-settori concorsuali sono talmente ampi, che
non si vede come sarà garantita una abilitazione specialistica, come oggi si richiede per
il progresso scientifico. E' questo sarà un ulteriore deterrente per i
prof. a candidarsi, in quanto essi (in termini di probabilità) dovrebbero dare una
abilitazione a qualcosa, che non posseggono.
Forse il legislatore aveva, a suo tempo, mangiato la foglia, tant'è che
dopo avere ottemperato a tutti gli "oremus" per il merito, voluti dalla GELMINI,
ha aggiunto laconicamente: "Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti
nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della
stessa mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore
concorsuale". Qui la verifica sui requisiti non è menzionata, in esplicito. Nino
Luciani |
Decreto Ministeriale
29 luglio 2011 n. 336, Determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, Legge 30 dicembre
2010, n. 240
Articolo 1 -
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta
nell'allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra
i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000)
e nell'allegato B (declaratorie dei settori concorsuali). 2. In prima applicazione, ai
fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono
articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A. I
predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell'allegato A al
presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari
di cui al D.M. 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e
II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. 2.
Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non è univoca, l'inquadramento è
disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura
informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata
presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone
l'inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. Tutti i decreti di
inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni dalla di data
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore
scientifico-disciplinare ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai
provvedimenti di reinquadramento di cui all'articolo 2. La richiesta di passaggio da un
settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore
scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di
essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa
acquisizione del parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformità. Il parere è reso
da parte del C.U.N. entro 45 giorno dal ricevimento della richiesta.
Articolo 4
Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei
settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari in relazione a quanto previsto
dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è
effettuata almeno sessanta giorni prima dell'indizione delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della stessa
legge.
Articolo 5
In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, il Ministero verifica l'adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori
scientifico disciplinari di cui all'allegato A e, sentito il C.U.N., provvede, ove
necessario, ad avviare le procedure per la loro rideterminazione ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica
viene ripetuta con cadenza almeno biennale.
Roma, 29 luglio 2011 .
f.to IL MINISTRO Mariastella Gelmini
SEGUE L'ALLEGATO A:
Elenco dei settori concorsuali e dei settori scientifici, ricompresi nei primi.
CLICCA SU: macro-settori
concorsuali. |
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Schema di DPR recante Regolamento per l'abilitazione
scientifica nazionale
per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 Legge 240/2010.
AGGIORNAMENTO
Risulta da notizie, non ufficiali, che lo Schema è stato ultimamente firmato dal Miur e trasmesso al
Presidente della Repubblica, per la firma definitiva.
Dopo questo passaggio, posto che tutto vada liscio, ci saranno i normali
tempi tecnici (controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Si parla di un paio di mesi, per il traguardo finale.
Questo Regolamento è molto atteso, e anzi è vitale per la ripresa di un qualche
respiro dell'università.
Ma forse ci saranno altre prove da superare. Temo, infatti, che esso non potrà
funzionare e quindi che l'università resterà collocata in un limbo infinito, con danni
irreparabili, per mancato turnover (carenza di insegnamenti validi, e perdita di
patrimonio scientifico).
Il motivo è che, per l'abilitazione, la legge vuole non solo un esame per
gli aspiranti, ma anche per i professori da mettere in Commissione. Nino
Luciani |
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MariaStella Gelmini
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Il Senato (il 13 luglio 2011) e la Camera (il 14 luglio 2011) hanno dato
parere favorevole allo Schema di Regolamento. Qui sono pubblicati i due pareri
NOTA. I due pareri sono obbligatori,
ma non vincolanti. Essi sono stati favorevoli, ma con consigli e osservazioni di un
qualche peso.
C'è, inoltre, la circostanza che i due pareri del Consiglio di Stato
non sono stati pienamente favorevoli.
Tenuto conto dei due eventi, non è da escludere che il Presidente Napolitano
faccia scricchiolare qualche cardine, e non apra la porta al Regolamento automaticamente.
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Per comodità degli interessati, si riprende una premessa della Commissione
istruzione e precisamente che:
- la legge n. 240 del 2010, nel procedere al riordino dell'ordinamento universitario, ha
previsto come requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori l'istituto dell'abilitazione scientifica nazionale, regolandone i contenuti
all'articolo 16;
- in particolare, l'articolo 16 ha disposto l'istituzione di una commissione per
ciascuno dei settori concorsuali, introdotti dall'articolo 15 della legge n. 240 del 2010;
- la durata di ogni commissione è stabilita in due anni ed il numero dei
commissari componenti è pari a cinque. Di questi, quattro sono scelti all'interno di una
lista composta dai professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che abbiano
fatto domanda, ed uno è scelto tramite sorteggio all'interno di una lista, predisposta
dall'ANVUR, di almeno quattro studiosi o esperti in servizio presso università di un
Paese aderente all'OCSE;
- annualmente viene indetto il bando per il conseguimento dell'abilitazione per
ciascun settore concorsuale, in maniera distinta per la prima e la seconda fascia dei
professori universitari. Il decreto di indizione è adottato dal competente Direttore
generale del MIUR nel mese di ottobre di ogni anno;
- il termine per la presentazione delle domande non può superare trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero. Le domande - complete
della documentazione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della legge n.
240 del 2010 - devono essere presentate per via telematica;
- la commissione è tenuta a concludere i suoi lavori entro cinque mesi dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Essa delibera l'abilitazione
scientifica del candidato (la cui validità è di quattro anni dal conseguimento), se sono
favorevoli almeno quattro commissari su cinque, e può acquisire pareri scritti pro
veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso
di caratteristiche simili a quelle dei commissari;
- dal novembre 2008 non sono stati più tenuti bandi di concorso per professori di
prima e seconda fascia e che quindi nelle università italiane vi è una comprensibile,
fortissima aspettativa per una rapida entrata in funzione delle nuove modalità di
reclutamento dei professori universitari previste dalla legge n. 240 del 2010, basate
sulla abilitazione scientifica nazionale;
- nel contesto del sistema definito dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010
per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, si prevede l'istituzione di
una commissione per ciascuno dei settori concorsuali, di cui all'articolo 15 della stessa
legge n. 240;
- a tutt'oggi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha
ancora emanato il decreto di natura non regolamentare di definizione dei settori
concorsuali, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge n. 240 (29 gennaio 2011); peraltro la bozza di questo decreto è
stata già approntata dal MIUR e su di essa il CUN ha espresso il 10 marzo scorso il
proprio parere (favorevole);
- in base alle anticipazioni raccolte nel corso delle audizioni effettuate al
Senato il numero dei settori concorsuali dovrebbe essere intorno a 180, pari cioè a poco
meno della metà dei settori scientifico-disciplinari (che sono 370);
il MIUR non ha ancora emanato il decreto previsto dall'articolo 16, comma 3,
lettera a), della legge n. 240 del 2010, riguardante la definizione di criteri e
parametri, differenziati per funzioni ed area disciplinare, con cui le commissioni
dovranno esprimere il motivato giudizio relativo ai candidati all'abilitazione
scientifica.
| Senato - 7ª Commissione permanente - Resoconto
sommario n. 314 del 13/07/2011 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 372
La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori
universitari,
......
.....
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1 si ritiene necessario introdurre la definizione di "area
disciplinare", richiamata all'articolo 4, comma 1. Qualora il Ministero confermasse
l'intenzione di modificare i commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 conformemente a quanto
indicato nell'allegato 3-b citato nelle premesse, occorrerebbe poi inserire all'articolo 1
anche la definizione di "CEPR-Comitato esperti per la politica della ricerca";
b) in merito al comma 4 dell'articolo 3, con riferimento agli effetti del mancato
conseguimento dell'abilitazione, si ritiene che la corretta interpretazione dell'articolo
16, comma 3, lettera m), della legge n. 240 del 2010 non consenta di concludere che il
mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure di
abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia
superiore; conforme alla ratio della citata disposizione legislativa è invece la
disposizione del comma 4 dell'articolo 3 dello schema di decreto modificato, riportato al
citato allegato 3-b. Tale modifica risulta perciò indispensabile.
c) circa il comma 5 dell'articolo 3, si giudica corretto il testo contenuto nello
schema di decreto originario.
Si esprime invece parere contrario sulle modifiche prefigurate a tale
riguardo nello schema riportato nell'allegato 3-b, con riferimento al divieto fatto ai
commissari di divulgare titoli e pubblicazioni presentate dai candidati. Tale divieto
generale finirebbe infatti per sottrarre al controllo diffuso tutta l'attività della
commissione e soprattutto le scelte da essa compiute. Non è accettabile che la
personalità e la preparazione scientifica dei candidati debbano essere circondate da una
sorta di riservatezza. Per salvaguardare eventuali esigenze di copyright è opportuno
operare una distinzione: devono essere divulgabili tutti i dati normalmente inseriti in un
curriculum, quali i titoli conseguiti e i titoli delle pubblicazioni (anche se soggette a
copyright).
Non divulgabili dovrebbero essere unicamente i testi delle pubblicazioni soggette a
copyright, che il candidato all'abilitazione dovrebbe precisare con chiarezza. In questo
modo verrebbero salvaguardati sia gli essenziali principi di trasparenza dell'attività
della commissione, sia gli obblighi di copyright assunti dai candidati;
d) con riferimento all'articolo 6, si ritiene che il comma 8, prevedendo la
possibilità che all'interno di una commissione di abilitazione sia presente un secondo
commissario facente parte della stessa università, contravvenga a quanto previsto
dall'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010. Si sollecita perciò
la soppressione di tale previsione, conformemente a quanto indicato nell'allegato 3-b;
e) si osserva che il comma 9 dell'articolo 6 prevede la presenza in ciascuna
commissione di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare
(ricompreso nel settore concorsuale) al quale afferiscono almeno trenta professori
ordinari: tale circostanza potrebbe però non essere assicurata nel caso in cui il numero
dei settori scientifico-disciplinari che si trovino nella predetta condizione fosse
superiore a quello dei commissari da sorteggiare ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo 6 (quattro), con conseguente necessità di ricorrere ad un'ulteriore procedura di
sorteggio, come previsto dal successivo articolo 7, comma 2. Pertanto, appare necessaria
la modifica - al predetto comma 9 dell'articolo 6 - prefigurata nell'allegato 3-b, con la
quale si aggiunge l'inciso: "per quanto possibile";
f) va altresì confermata la modifica recata nell'allegato 3-b al comma 11
dell'articolo 6, che nell'originaria formulazione porterebbe alla conseguenza - non
accettabile - che gli studenti possano essere esaminati da un docente che non ha tenuto il
corso;
g) per quanto riguarda il comma 8 dell'articolo 7, si ritiene che il principio a
cui occorre attenersi per la partecipazione alle commissioni di abilitazione non è quello
della permanenza in servizio dei commissari per tutta la durata dell'attività della
commissione, ma è quello in base al quale la qualifica di professore ordinario debba
sussistere al momento in cui si procede alla nomina, sia per i commissari italiani che per
il commissario straniero. In tal senso va perciò riscritto il predetto comma 8;
h) si ritiene necessario aggiungere, in fine dell'articolo 8, un comma relativo
alle modalità di presentazione pubblica del giudizio della commissione;
i) in merito all'articolo 9, non risulta che la norma transitoria di cui al comma 2
sia sostenuta da apposita disposizione nella legge n. 240 del 2010; data la ragionevolezza
di tale previsione si richiede una urgente integrazione legislativa (continua); |
Camera - Commissione cultura 14
luglio 2011-07-16 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione), esaminato lo schema di
decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
.....
....
esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:
1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel
regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo,
inoltre, riferimento, quale dies a quo, esclusivamente alla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2. con riguardo all'articolo 4, nella definizione dei criteri e dei parametri
differenziati per funzioni e per area disciplinare si tenga presente la specificità delle
aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura
eminentemente qualitativa propria di ogni valutazione efficiente;
3. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del
macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a
raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito
della lista così integrata; 4. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che
anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei
italiani sia effettuata dall'ANVUR;
5. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione
solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso
atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di
esame;
6. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione
secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data
di nascita;
7. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio
anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i
lavori da parte dei membri effettivi;
8. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a
concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16,
comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono
dall'indizione della procedura;
9. si precisi, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri pro-veritate
possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;
10. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva
conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla
data della sua entrata in vigore;
11. si proceda alla necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi
espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle
commissioni; e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di
prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in
vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via
telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica
soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le
parole "La formazione della lista di cui al comma 2" con le parole "Il
sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2", nonché
l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato
alle operazioni di sorteggio;
c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di
sopprimere le parole "per almeno sette giorni prima della successiva riunione della
commissione";
d) con riguardo all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di
specificare che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo
tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge,
abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;
e) si valuti l'opportunità di prevedere una rigorosa applicazione della
disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e
candidati a normativa vigente, in quanto applicabile;
f) si valuti l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe dei
professori e dei ricercatori, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per
il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei
professori universitari. (FINE DEL PARERE) |
| j) ai commi 2 e 3 dell'articolo 9,
si richiede di precisare i termini temporali di validità delle deroghe disposte. La
Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:
1) nel preambolo, appare opportuna l'espunzione del riferimento ai pareri della
CRUI e del CUN, poiché tali pareri non sono previsti nella procedura per l'approvazione
ed emanazione del regolamento in esame;
2) con riferimento all'articolo 2, che definisce l'oggetto del regolamento, se ne
ritiene opportuno il mantenimento per finalità sistematiche e di chiarezza
interpretativa;
3) con riferimento al decreto del Ministro per la definizione dei criteri e
parametri per la valutazione dei candidati, di cui al comma 1 dell'articolo 4 - che dà
attuazione all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 - si ritiene
che la sua natura (non regolamentare, come dichiarato nella relazione illustrativa, o
invece regolamentare, come ritenuto dal Consiglio di Stato), dipenda dal contenuto del
decreto stesso. Il punto merita la massima attenzione, per le ovvie implicazioni in
possibili controversie. Comunque sia, si postula la tempestiva emanazione di questo
decreto, poiché da esso dipende l'intero processo di istituzione dell'abilitazione
scientifica nazionale, di cui è ben nota l'urgenza;
4) particolare delicatezza rivestono le modalità di accertamento della
qualificazione degli aspiranti commissari, di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 4; la
legge n. 240 del 2010 prescrive all'articolo 16, comma 3, lettera h), che i professori di
prima fascia che aspirano ad essere inseriti nella commissione di abilitazione di un dato
settore concorsuale: a) appartengano allo stesso settore concorsuale; b) abbiano
presentato domanda per essere inclusi nella commissione; c) abbiano reso pubblico per via
telematica il proprio curriculum, evidenziando le attività svolte nell'ultimo
quinquennio; d) siano in possesso di un curriculum coerente con i criteri e parametri di
cui al decreto ministeriale citato all'osservazione di cui al punto 3); e) siano stati
valutati positivamente dalla propria università in merito all'attività didattica,
all'attività di servizio agli studenti e all'attività di ricerca, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010. L'accertamento della
sussistenza delle condizioni a), b), c) ed e) può certamente essere effettuata dagli
uffici del Ministero, in quanto si tratta di mere verifiche di documenti; invece, per
quanto riguarda la condizione d) è difficile in questa sede esprimere un parere, non
essendo noti i contenuti del citato decreto ministeriale. In dipendenza di questi
contenuti potrà darsi che la sussistenza della condizione d)sia accertabile da parte
degli uffici del Ministero, oppure, al contrario, che sia per essa necessaria una
valutazione da parte di organi collegiali ad hoc. In questo caso, dato che il citato
decreto ministeriale distinguerà criteri e parametri per area disciplinare, una soluzione
sarebbe quella di costituire 14 organi collegiali ad hoc, con competenza ciascuno in
un'area disciplinare. Per la composizione di tali organi collegiali, se ritenuti
necessari, il MIUR potrà riferirsi, ad esempio, ai panel di area disciplinare predisposti
dall'ANVUR, eventualmente integrati mediante i professori ordinari del CUN. Peraltro, i
professori ordinari che si candidano presentano tutte le garanzie appartenendo al settore
concorsuale della commissione ed essendo stati valutati positivamente dalla propria
università in ordine all'attività didattica, all'attività di servizio agli studenti e
all'attività di ricerca. Su questo punto una modifica legislativa della legge n. 240 del
2010 potrebbe essere opportuna;
5) per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 8, si ritiene debbano essere
specificate con maggior dettaglio le disposizioni in ordine all'acquisizione ed agli
effetti dei pareri pro veritate; le commissioni dovrebbero assolutamente evitare di
esternalizzare, con la richiesta di questi pareri, il proprio mandato decisionale (così
come il giudice non rinuncia al proprio compito quando si avvale di periti). Su questo
punto va tenuto presente che oltre la metà dei 370 settori scientifico-disciplinari ha un
numero di ordinari inferiore a trenta. Per questi settori quindi non è garantita alcuna
presenza nelle commissioni di esame per l'abilitazione. E' perciò presumibile che il
ricorso ai pareri pro veritate sarà necessariamente assai frequente;
6) si ritiene opportuno integrare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 8
con la previsione di sanzioni e/o revoca di mandato nel caso di colpevole mancata
conclusione dei lavori della commissione entro i tempi previsti; appare infine superflua
la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9, poiché una norma di analogo contenuto
è già prevista dall'articolo 29, comma 12, della legge n. 240 del 2010. Si condivide
perciò la soppressione recata nell'allegato 3-b. |
|
|
.
Decreti attuativi, del Governo,
della legge di riforma 240/2010 |

MariaStella Gelmini
|
Schema di DPR recante Regolamento per il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori
universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Approdato alle Camere per il parere
di conformità alla legge delega |
Nota. Il Regolamento parrebbe essere arrivato al suo buon
fine, in quanto, una volta ricevuto il parere di conformità delle Camere, esso dovrebbe
essere emanato dal Presidente della Repubblica.
Non tutto è oro, quel che luccica. Il motivo è che lo Schema, varato dal
Governo il 21 gennaio 2011, aveva ricevuto un primo parere negativo del Consiglio di
Stato. Ma era stato negativo anche il secondo parere, pur dopo gli adeguamenti, da
parte del Miur e a quel punto il Miur, dopo alcuni altri adeguamenti (ma senza più
chiedere parere), l'avevo trasmesso alle Camere, tramite la DAGL della Presidenza del
Consiglio.
E' probabile che le Camere approvino senza osservazioni precludenti, ma non
è detto che il Presidente della Repubblica faccia altrettanto (a causa del "non
parere favorevole" del Consiglio di Stato.
E' un fatto che il mondo universitario attende il DPR con grande ansia,
considerato che il Governo blocca l'università da troppo tempo . Soprattutto, questa
innovazione (vale dire l'abilitazione a lista aperta, l'unica che da sola giustificava la
riforma) si sarebbe potuta fare in tre giorni, e invece tutto è sempre straordinariamente
difficile in Italia. Il minimo che ci si chiede è: "perchè il Governo ottiene una
legge su misura del proprio progetto, e poi (al momento di applicarla) si fa beccare dal
Consiglio di Stato, perchè va fuori dalla legge (di questa e di quelle collegate) nel
darvi interpretazione. Nino Luciani
Il testo del DPR in senso stretto, in itinere alle Camere
(Per il testo completo, comprensivo dei due pareri del Consiglio di Stato,
clicca su: Abilitazione )
Schema di DPR recante
Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
ART. 1 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca;
b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni;
d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1,
della legge;
e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i
settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di
cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
f) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f),
della legge;
g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
h) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;
i) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della
ricerca.
ART. 2 - (Oggetto)
l. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
ART. 3 - (Abilitazione scientifica nazionale)
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con
cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun
settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori
universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonché sui siti
del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto
stabilisce le modalità ed i termini, non inferiori a venti e non superiori a trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, per la
presentazione delle domande e della relativa documentazione.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di quattro anni dal suo
conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le
procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per
la fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco,
sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui
all'articolo 7, comma 6.
ART. 4 - (Criteri di valutazione)
l. Il Ministro, con proprio decreto, definisce criteri e parametri differenziati
per funzioni e per area disciplinare, ai fini della valutazione dei candidati di cui
all'articolo 6, comma 5 (intendi: commissari). Con lo stesso decreto può essere previsto
un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del
conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare:
In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e
parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN e 1'ANVUR. La revisione o l'adeguamento degli
stessi è disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della
valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.
ART. 5 - (Sedi delle procedure)
l. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le università
individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito
di una lista dì quelle aventi strutture idonee. La lista è formata dal Ministero, su
proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. L'elenco delle sedi è inserito nel
decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano te strutture e il supporto
di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare
svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità
previste dal presente regolamento.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico
dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali
oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
ART. 6 - (Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore
universitario di prima e di seconda fascia)
1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma l, con decreto adottato
ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è
avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per
ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita
lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del
settore concorsuale di riferimento, che hanno presentata domanda per esservi inclusi.
Quattro dei membri della commissione, sono individuati mediante sorteggio all'interno
della lista medesima.
3. Gli aspiranti commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al
comma l, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso
della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il
curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento
nella lista i professori ordinari di università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di
qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, coerenti
con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all'abilitazione per la
prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.
5. Le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari sono
definite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il Ministero rende pubblico per via
telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti nella lista di cui al
comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa mediante
l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale.
7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita
lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello
pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università
di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, 1'ANVUR assicura il rispetto
delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di
cui all'articolo 18, comma l, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura altresì la
coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
8. Fermo restando il divieto di partecipazione di più commissari in servizio nella
medesima università, per motivate esigenze connesse alla formazione della commissione è
possibile procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo
ateneo. I commissari non possono far parte contemporaneamente di più dì una commissione
e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
9. La formazione della lista di cui al comma 2 assicura la presenza, in ciascuna
commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare,
ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori
ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna
commissione, il competente Direttore generate del Ministero definisce con decreto, anche
avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui
al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati
dalla ordinaria attività didattica, dovendo tuttavia garantire lo svolgimento delle
sessioni di esame.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono
essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di
accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente Direttore
generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.
ART. 7 - (Operazioni di sorteggio)
1. Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, S e 6, i
componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento
delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico di tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di
omonimia l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si
procede ai sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari,
ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori
ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientìfico-disciplinari è
inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio
tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori
scientifico-disciplinari di cui al primo periodo è superiore a quattro, si procede al
sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al
sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della
Lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o più
commissioni devono optare per una sola di esse entro 10 giorni dalla comunicazione per via
telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato
esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza
è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario
nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo
sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti
della commissione compiuti prima della sostituzione.
6. 11 sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un
Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è
nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3,
comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
8. Il commissario che cessa dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico viene
dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore generale dei Ministero.
ART. 8 - (Lavori delle commissioni)
l. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure
di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella
prima riunione la commissione definisce altresì le modalità organizzative per
l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni
sono comunicate, entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento
individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul
sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della
commissione. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire
dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.
Espletati gli adempimenti di cui al comma l, le commissioni accedono per via telematica
alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché
alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire
la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e
comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione
alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole
riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte
integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i
verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura
informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, e i
pareri pro pro veritate dì cui al comma 3
possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dallitaliano.
ART. 9 - (Disposizioni transitorie e finali)
l. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per
il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro 30 e 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1 non è richiesto il possesso del requisito della
positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a
componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, qualora l'ANVUR non abbia
provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero
di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la
commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente
composta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l'individuazione dei
commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della
condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si
procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel
settore concorsuaIe, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in
cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si
procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti
componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è
superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di
essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti
così sorteggiati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164. |
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Notizie sull'avanzamento del Regolamento per
l'abilitazione scientifica nazionale
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MariaStella Gelmini
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Il Consiglio
di Stato ha inviato al Miur
un secondo parere sul Regolamento, ma
questa volta, favorevole (?) al nuovo schema.
Di sicuro si sa solo che il Miur ha inviato il Regolamento al
DAGL della Presidenza del Consiglio per l'inoltro alle
Camere, per il parere di conformità alla delega. |
Nota.
Il Consiglio dei Ministri, già il 21 gennaio 2011, aveva predisposto lo Schema di
Regolamento per l'abilitazione scientifica nazionale, attuativo dellart. 16, co. 2,
l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone:
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dellart. 17, comma
2,della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dellEconomia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica
Amministrazione e linnovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dellabilitazione in conformità dei criteri
di cui al comma 3.
Precisamente, il regolamento disciplina labilitazione
scientifica nazionale per laccesso alla prima e seconda fascia dei professori
universitari, che costituisce requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata
di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge n. 240 del 2010, di diretta competenza delle
Università.
Il regolamento si compone di 9 articoli.
Allo stato il Regolamento non è stato varato, per contrasti del Miur
col Consiglio di Stato, che lo aveva ritenuto esorbitante la legge delega (precisamente,
contro la legge vigente). Di conseguenza il Miur ha mandato un nuovo testo.
Risulta che questo nuovo testo abbia avuti il parere favorevole del
Consiglio di Stato. Ma non è finita. Esso dovrà passare per le Camere, per la verifica
definitica della sua conformità alla legge delega.
Un chiarimento: il decorso dei tre mesi, senza che l regolamento sia stato
varato, non ha prodotto la caduta automatica delle delega specifica, in quanto (con i
soliti "imbrogli" dei giuristi, di manzoniana memoria), il termine si intendeva
"ordinatorio", non "perentorio" (trattandosi di un regolamento,
in luogo di un decreto legislativo, rispettivamente).
Dunque, nel complesso, siamo a buon punto. Ci rimane da dire che se ognuno
di noi dovesse vivere, non di pane, ma di burocrazua sarebbe già morto. Nino Luciani |
|
.
Notizie di ritardi sui Decreti attuativi, del Governo,
della legge di riforma 240/2010 |

MariaStella Gelmini
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Interrogazione
dell'On. Ferdinando LATTERI *
al Ministro dell'Università M. GELMINI e Risposta
* F. Lattieri, Prof.
Ordinario di chirurgia all'Università di Catania,
Deputato iscritto al Gruppo misto "MPA-SUD". |

Ferdinando Latteri
|
Nota.
Il 1° maggio scade il termine utile (art. 76 Costituzione), entro il quale va fatto
il regolamento dell'abilitazione scientifica nazionale, pena la decadenza della delega.
(Per altri decreti, si vegga sotto: Latteri).
Questo regolamento è, in qualche modo, il primo, essenziale,
passaggio per rimettere in piedi il turnover (a parte, se l'Università sarà rifinanziata
dal Governo), e dunque per salvare in extremis il sistema universitario,
messo in sfacelo da questo Governo. Basti pensare che il rallentamento (e blocchi vari)
del turnover ha impedito ai "maestri", prossimi alla pensione, di tramandare
agli allievi (che via via sarebbero dovuti subentrare) il patrimonio scientifico
accumulato negli anni (meglio dire nei secoli) e quindi parte di esso andrà perduto per
sempre. Da non trascurare, poi, che una parte dei giovani (precari) ha cominiciato a
lasciare l'università per cercare altri lavori. Questi giovani, che sono la "meglio
gioventù" italiana, sono andati perduti per sempre per l'università.
Ma torniamo al regolamento dell'abilitazione. Su
questo la ministra non ha detto nulla. Il Consiglio di Stato ha sospeso il parere e
chiesto chiarimenti al Governo, ritenendolo viziato da gravi motivi di
incostituzionalità.
Per vedere il testo clicca su: parere. Pare che il Miur
abbia già dato risposta correttiva, nel frattempo. Poi, ottenuto il via del Consiglio di
Stato, il regolamento dovrà andare alle Camere per il parere di conformità alla legge
delega.
Non ci sono parole per commentare tanta leggerezza (meglio dire
"incompetenza" ) ministeriale, a parte che la Ministra è avvocato di diritto
amministrativo e dunque qualcosa dovrebbe sapere. Nino Luciani |
Ferdinando LATTERI
INTERROGAZIONE E REPLICA
(13 aprile 2011)"Premesso che ... :
- il 29 gennaio 2011 è entrata in vigore la legge di riforma universitaria n. 240 del
2010 (ma approvata dal Senato il 20 dic. 2010, NdR),... ;
- ... la piena attuazione della riforma deve attendere l'approvazione di circa 42
provvedimenti normativi di attuazione tra decreti legislativi, decreti
ministeriali ed interministeriali e regolamenti;
- in particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, uno o più decreti
legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, attuata con
l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità;
c) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di
reclutamento degli atenei,
d) revisione della legislazione di principio in materia di diritto allo studio con
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (lep) erogate dalle università
statali. Di questi il Consiglio dei ministri ha approvato finora solo il
regolamento per la nuova abilitazione scientifica nazionale (ma esso non può
andare in Gazzetta Ufficiale, perchè manca il parere del Consiglio di Stato e il parere
di conformità delle camere, N.d.R.);
- intanto, in tutti gli atenei italiani è in corso, non senza difficoltà e
resistenze, il processo di adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative,
processo che la legge prevede debba esaurirsi entro il mese di luglio 2011;
- la mancata approvazione dei suddetti decreti di attuazione rischia di
innescare una serie di disfunzioni che riguardano molteplici aspetti della vita accademica
e di produrre un blocco delle attività universitarie anche, e soprattutto, per l'assenza
di linee-guida da seguire.
Chiedo (N.d.R.) in che tempi il Ministro
interrogato ritenga verrà esaurito l'iter di approvazione dei numerosi decreti previsti
dalla legge, la cui ritardata attuazione si trasformerebbe, per le università italiane,
in un ostacolo al funzionamento anche delle attività ordinarie (12 aprile 2011).
REPLICA
.......
Alcuni termini di attuazione sono già scaduti o stanno per scadere. Provo ad
elencarne qualcuno. Sono già trascorsi i quarantacinque giorni previsti per il
decreto di finanziamento della premialità per gli scatti di carriera. Sono già
trascorsi i sessanta giorni previsti per la definizione dei nuovi settori
dalla quale dipendono sia gli adempimenti concorsuali che l'organizzazione dipartimentale
oltre che l'intero quadro delle relazioni tra scienza e prescrizioni accademiche. Sono
già trascorsi i sessanta giorni previsti dall'istituzione del comitato di
valutazione dei progetti di ricerca anche di area medica e stanno per trascorrere
i novanta giorni previsti per 'emanazione dei regolamenti di abilitazione. Non è stato
ancora emanato il decreto di accreditamento dei dottorati di ricerca con grave danno per
l'avvio dei nuovi cicli di dottorato. Non si conosce ancora la posizione interpretativa
sul sistema delle aggregazioni dipartimentali e sul rispetto dell'indirizzo derivante
dall'articolo 1 della legge riguardante la migliore combinazione possibile tra didattica e
ricerca nella riorganizzazione dell'università." |
MariaStella Gelmini
Nota. La risposta, qui sotto riportata, è stata tagliata nei i
punti di enfasi del discorso, che non hanno a che fare con la risposta. Per il testo
completo, clicca (p. 60) su: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/SINTERO.pdf
RISPOSTA
...
"L'approvazione della riforma è avvenuta il 23 dicembre ed è entrata
in vigore il 29 gennaio 2011, quindi meno di tre mesi fa.
Da parte nostra vi è la massima disponibilità ad adempiere a tutti i
provvedimenti previsti per favorire e completare l'attuazione della riforma entro sei mesi
dall'entrata in vigore (quindi dal 29 gennaio 2011).
Perché questa fretta? Perché la riforma dell'università, ...., ha
apportato modifiche per quanto riguarda:
- il reclutamento del personale (quindi con la volontà di garantire
trasparenza e merito nel reclutamento dei ricercatori e dei professori),
- l'introduzione di una maggiore responsabilità legata all'autonomia per
quanto riguarda la gestione,
- il sistema di valutazione (perché anche in materia la riforma innova
notevolmente). Ebbene questi cambiamenti, queste
innovazioni andranno evidentemente verificati nella loro efficacia concreta, ma riteniamo
che siano modifiche importanti urgenti, quindi devono poter essere attuate il prima
possibile. Quindi noi pensiamo - entro sei mesi dall'entrata in vigore - di poter
completare la definizione dei provvedimenti attuativi.
In particolare, ho già firmato alcuni provvedimenti. Mi riferisco:
- al provvedimento riguardante l'importo minimo degli assegni di ricerca,
- la definizione dei criteri di attivazione delle convenzioni per le
attività di didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori,
- i criteri per la mobilità interregionale dei professori di corsi e sedi
soppresse,
- la definizione dei settori concorsuali, della corrispondenza per la chiamata di
studiosi impegnati all'estero,
- il trattamento economico del direttore generale.
Sono altresì definiti gli schemi di due decreti legislativi, nonostante
il termine fosse di 12 mesi dall'entrata in vigore (ma sono già stati sostanzialmente
definiti), da sottoporre al Consiglio dei ministri e riguardano la contabilità
economico-patrimoniale dell'università e i presupposti per la dichiarazione di dissesto
finanziario delle università stesse. Tutti gli altri provvedimenti sono in fase di
lavorazione e, tra questi, cinque sono in fase di ultimazione.
Per soli quattro provvedimenti vi è una sospensione legata alla
necessità dell'entrata in vigore dell'ANVUR e quindi al parere che la suddetta agenzia
deve esprimere ma riteniamo di poter rispettare i tempi e, quindi, entro sei mesi, di
poter attuare la riforma dell'università." |
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Numero 01180/2011 e data 22/03/2011 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2011
NUMERO AFFARE 00670/2011
OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Schema di
regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dellabilitazione scientifica nazionale per
laccesso al ruolo dei professori universitari.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 158/1.4.4/2011/U.R. del 1° febbraio 2011, trasmessa con nota
U.R./157/1.4.4/2011 avente pari data, con la quale il Ministero dellIstruzione,
dellUniversità e della Ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato
sullaffare in oggetto.
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
Premesso:
Riferisce
lAmministrazione che lo schema di regolamento in oggetto è attuativo dellart.
16, co. 2, l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone: Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai
sensi dellart. 17, comma 2,della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze e con il Ministro
della Pubblica Amministrazione e linnovazione, sono disciplinate le modalità di
espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dellabilitazione in
conformità dei criteri di cui al comma 3.
Il regolamento disciplina labilitazione scientifica nazionale per laccesso
alla prima e seconda fascia dei professori universitari, che costituisce requisito per la
partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge
n. 240 del 2010, di diretta competenza delle Università.
Il regolamento si compone di 9 articoli.
Lart. 1 contiene le definizioni maggiormente rilevanti.
Lart. 2 precisa quanto già disposto dalla legge al suddetto art. 16, e riguarda le
procedure per il conseguimento dellabilitazione, definita come la qualificazione
scientifica necessaria per laccesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari.
Lart. 3 disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il
conseguimento dellabilitazione, prevedendo che le stesse siano indette con cadenza
annuale per ciascun settore concorsuale, e distintamente per la prima e la seconda fascia
dei professori universitari, nel mese di ottobre. Larticolo precisa che la durata
dellabilitazione è di quattro anni, mentre si prevede che il mancato conseguimento
della stessa preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel
biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.
Lart. 4 è dedicato alla definizione dei criteri e dei parametri di valutazione che
saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati nelle
diverse procedure di abilitazione, definizione rimessa, come previsto dalla legge di
riforma (art. 16, comma 3, lett. a) e b) ), ad un apposito decreto del Ministro, il quale
potrà altresì prevedere un numero massimo, anche differenziato per fascia e per area
disciplinare, e comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni scientifiche da
presentare ai fini del conseguimento dellabilitazione.
Il medesimo articolo prevede una verifica quinquennale delladeguatezza e della
congruità dei criteri in parola, sulla base dei pareri espressi dal CUN e
dallANVUR, e leventuale revisione degli stessi, anche in considerazione della
valutazione delle politiche di reclutamento previste dallart. 5, comma 5, della
legge di riforma.
Lart. 5 disciplina le sedi delle procedure di abilitazione.
Gli artt. 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, il cui procedimento è
avviato con apposito decreto direttoriale, ogni due anni, nel mese di maggio. Le
commissioni infatti avranno una durata biennale.
Lart. 6 disciplina nel dettaglio le modalità di presentazione delle candidature da
parte degli aspiranti commissari nazionali.
Per quanto riguarda il commissario in servizio allestero, che, come detto, è
sorteggiato allinterno di una lista predisposta dallANVUR, lart. 6
precisa che sarà questultima Agenzia a dover far rispettare le condizioni di
incompatibilità (i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una
commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il
conferimento dellabilitazione relativa a qualunque settore concorsuale), le tabelle
di corrispondenza definite a livello ministeriale, sentito il CUN, nonché il rispetto dei
criteri di qualificazione scientifica.
Larticolo 6, inoltre, prevede alcune diposizioni riguardanti tutti i commissari.
Lart. 7 è dedicato, specificatamente, alle operazioni di sorteggio, che devono
avvenire tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato
tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. La
disposizione prevista dal comma 2 intende assicurare il rispetto del vincolo legislativo
ripreso dallart. 6, comma 9, del regolamento (presenza, in ciascuna commissione, di
almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari). Il comma 8 prevede
che, nellipotesi in cui un commissario cessi dal servizio durante lo svolgimento
dellincarico, sia dichiarato decaduto con decreto del competente Direttore Generale,
dovendosi procedere, pertanto, ad applicare la disciplina sulla sostituzione dei
commissari.
Lart. 8 è dedicato ai lavori di ciascuna commissione. Si prevede che, una volta
insediatasi presso lUniversità in cui si espletano le procedure di abilitazione, la
Commissione elegga tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima
riunione la commissione definirà altresì le modalità organizzative per
lespletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia.
Espletati tali adempimenti, ciascuna Commissione accede per via telematica, mediante
appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alla lista delle
domande, allelenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla
relativa documentazione, presentati dai candidati.
Nel corso dei suoi lavori ciascuna Commissione può avvalersi della facoltà, prevista
dallart. 16, comma 3, lettera i), della legge.
Ciascuna Commissione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti,
attribuisce labilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e
parametri definiti con il decreto ministeriale di cui allart. 4, comma 1, e fondato
sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da
ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività
di ricerca e sviluppo svolte. La Commissione deve avvalersi di strumenti telematici di
lavoro collegiale; inoltre devono essere redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in
particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e la
relazione riassuntiva dei lavori svolti. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i
verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura
informatizzata al Ministero.
Le Commissioni sono comunque tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati. In
conclusione, lart. 8 consente che i giudizi individuali espressi dal commissario in
servizio allestero ed i menzionati pareri pro veritate possono essere resi anche in
una lingua comunitaria diversa dallitaliano.
Lultimo articolo del regolamento, lart. 9, prevede alcune disposizioni
transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo:
anzitutto, termini diversi per lavvio delle procedure; indi una deroga ai requisiti
per la candidatura a componente delle Commissioni, consentendosi lassenza della
positiva valutazione di cui allart. 16, comma 3, lett. h); la composizione della
Commissione secondo le modalità previste per i commissari nazionali per lipotesi in
cui lANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista. Infine si
ribadisce labrogazione, già prevista dalla legge di riforma, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
Considerato:
In via preliminare la Sezione rileva che agli atti del fascicolo manca il concerto del
Ministro della Pubblica Amministrazione e linnovazione, e che il concerto del
Ministro dellEconomia e delle Finanze non può essere costituito dalla nota
dellUfficio del Coordinamento legislativo del Ministero, con cui ci si limita a
trasmettere il nulla-osta allulteriore corso del provvedimento della Ragioneria
generale dello Stato. Del resto come più volte sottolineato dalla Sezione
il concerto non può essere sostituito dalla mera approvazione della proposta in Consiglio
dei Ministri.
Inoltre il preambolo fa riferimento ai pareri del CRUI e del CUN, pareri che non sembrano
essere stati previsti nelle procedure per lapprovazione e lemanazione del
regolamento in oggetto. Tuttavia sembra opportuno che lAmministrazione faccia
pervenire copia dei due suddetti pareri.
Sulla disciplina in esame e sulle singole disposizioni, la Sezione formula i rilievi che
seguono.
Lart. 2 risulta superfluo in quanto si limita a definire loggetto del
regolamento, sul quale si chiede il parere, oggetto che si trova già compiutamente
delineato nelle disposizioni dei commi 1 e 2 dellart. 16 della l. n. 240 del 2010.
Non sembra appagante la formulazione del co. 4 dellart. 3, che si propone di attuare
quanto disposto dallart. 16, co. 3 lett. m), l. n. 240 del 2010. Questultimo
prevede la preclusione, in caso di mancato conseguimento dellabilitazione, a
partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per lattribuzione della
stessa o per lattribuzione dellabilitazione alla funzione superiore.
Tale dizione non sembra autorizzare ad estendere la preclusione, come delineata dal
suddetto co. 4, a tutte le procedure di abilitazione, anche se riguardanti un
diverso settore concorsuale. Ben può accadere infatti che un candidato risulti
soccombente in una procedura di abilitazione in quanto la sua pur apprezzabile produzione
scientifica risulti estranea (o non perfettamente attinente) al settore concorsuale per il
quale si è presentato. Non sembra dunque conforme allinteresse pubblico escludere
candidati dal partecipare ad altra e diversa procedura di abilitazione rispetto alla quale
la produzione scientifica risulti congruente ed apprezzabile.
Su tale questione, dovrà altresì il Ministero valutare lipotesi che, nel corso del
biennio di preclusione, sopravvenga nuova produzione scientifica tale da superare la
precedente valutazione non favorevole.
Quanto, poi, al co. 5 del medesimo articolo, occorrerebbe specificare che luso
dellinformatica si limita alla presentazione delle domande e del mero elenco dei
titoli, in quanto la trasmissione per via informatica dei titoli stessi può diventare
troppo onerosa e richiedere tempi di confezione e lettura più lunghi di quelli richiesti
allorchè i titoli vengono trasmessi in formato cartaceo, non trattandosi, nel caso di
specie, di mere certificazioni, sibbene di opere a stampa spesso assai voluminose.
Quanto allart. 4 deve rilevarsi che se, da un lato, è vero che lart. 16, co.
3 lett. a), dispone che criteri e parametri, sulla base dei quali deve essere espresso il
motivato giudizio delle Commissioni sui singoli candidati allabilitazione, siano
definiti con decreto del Ministro, è altrettanto vero che: a) tale decreto
non può essere definito, come fa la relazione di accompagnamento alla bozza di
regolamento in esame (questultimo, per altro, correttamente nulla dice in proposito)
come atto avente natura non regolamentare; b) la definizione di tali criteri e
parametri, in quanto differenziati per funzione ed area disciplinare, costituisce
espressione di discrezionalità tecnica, che non può prescindere dal fatto che in quel
procedimento intervengano specifici organi di consulenza tecnica in grado di esprimersi
sui singoli settori concorsuali come, ad es., il CUN; c) vi è unincongruenza tra il
fatto che il decreto, avente validità quinquennale, sia adottato ed eventualmente
corretto ad opera del solo Ministro, mentre la verifica quinquennale di adeguatezza e
congruità dei criteri e parametri debba avvenire sentiti il CUN e lANVUR, quando
cioè gli effetti di un decreto (in ipotesi) inadeguato si saranno ormai ampiamente
dispiegati.
Sullart. 5 va osservato: a) che appare poco chiara lattribuzione al solo
Ministro del potere di formare lelenco delle Università aventi strutture idonee,
senza una predeterminazione di criteri cui dover attenersi (salvo la proposta del CRUI);
b) che lultimo periodo del comma 1 appare incoerente con quanto dispone il co. 1
dellart. 3, che sembra prevedere indizioni distinte per settore concorsuale e per
fascia, onde ciascuna indizione dovrebbe indicare la sede universitaria prescelta, mentre
la disposizione parla di inclusione dellelenco delle sedi nel decreto di cui al co.
1 dellart. 3; c) che nulla viene detto sulle procedure di sorteggio per la scelta
della sede per ciascun settore concorsuale; d) che la scelta della sede, sempre
nellambito di un elenco di Università aventi strutture idonee, potrebbe essere
lasciata alla Commissione, visto che ragioni di economicità e speditezza potrebbero
indurre ad evitare la scelta a priori di una sede, che potrebbe costringere, poi, i
commissari a defatiganti spostamenti; e) tra le forme di pubblicità, che dovrebbe curare
lUniversità, vi sono anche quelle riguardanti atti, che precedono addirittura la
scelta ministeriale della sede.
Allart. 6, co. 4, il regolamento in oggetto interpreta lespressione della l.
n. 240 del 2010, allart. 16, co. 3 lett. h), che condiziona linserimento nella
lista dei professori sorteggiandi per la formazione delle Commissioni per
labilitazione al possesso di un curriculum coerente con i criteri e i
parametri, di cui alla lett. a)
.[si tratta dei criteri e parametri differenziati per
funzione e area disciplinare, definiti con decreto del Ministro per la formazione di un
determinato giudizio per labilitazione dei candidati] riferiti alla fascia e al
settore di appartenenza, come se dicesse Gli aspiranti commissari devono
rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui
allart. 4, co. 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai
candidati allabilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale
è stata presentata domanda. A parte il rilievo che nulla si dice in ordine al
controllo di tale coerenza (salvo demandare la definizione ad un decreto che si
pretenderebbe non avere natura regolamentare), va rilevato come la disposizione confermi
la sostanziale necessità di correttivi allart. 4. Infatti la conseguenza sarebbe
che il Decreto ministeriale previsto in quella disposizione non soltanto potrebbe essere
determinante per quanto attiene alla valutazione degli abilitandi, ma finirebbe per
influire in modo assai pesante sulle formazione della lista, dalla quale trarre per
estrazione coloro che diverranno Commissari. Quanto tutto ciò sia compatibile con i
princìpi di cui allart. 33 Cost., andrebbe valutato con estrema attenzione.
In ordine al co. 7 va osservato che la disposizione nulla dice sul possesso da parte del
membro straniero della Commissione dei medesimi requisiti di operosità e di conformità
ai parametri previsti dal co. 4 del medesimo art. 6, e che non sono fissate garanzie
finalizzate a che la scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte
dellANVUR, la cui composizione non assicura al proprio interno la presenza di
competenze proprie almeno di tutti i macrosettori concorsuali, sia ispirata da criteri
esclusivamente tecnico professionali; e ciò è tanto più vero, ove si consideri che
come risulta anche con chiarezza dal successivo comma 9 intento generale
della legge n. 240 e del regolamento in esame è quello di assicurare la formazione di
Commissioni i cui componenti abbiano competenza specifica nel settore disciplinare.
La previsione del primo periodo del co. 8 contrasta con il principio di cui alla lett. g)
del co. 3 dellart. 16 della legge n. 240 del 2010. Analogamente al co. 9 andrebbe
aggiunto, dopo la parola assicurare lespressione per quanto
possibile, altrimenti si determinerebbe un contrasto con la disposizione del co. 2,
u. p., dellart. 7.
Sul co. 11 va sottolineato come la sua formulazione porta alla conseguenza che gli
studenti sarebbero esaminati dal docente che non ha tenuto il corso.
Per quanto riguarda lart. 7, co. 1, lett. b), va specificato se nella collocazione
preceda il più giovane detà o non piuttosto il più anziano (il numero
dordine attribuito assume importanza ai fini del sorteggio), mentre lultimo
periodo del co. 2 va meglio coordinato con il co. 9 dellart. 6, come testè
sottolineato a proposito di questultima disposizione. Quanto, poi, al principio, di
cui allultimo periodo del comma 5, sembra opportuno considerare se sia possibile
applicare la salvezza degli atti a quegli atti che sono espressione del giudizio
tecnico-discrezionale individuale del componente della Commissione, che sia stato
sostituito: si consideri il caso di un giudizio individuale positivo di un candidato, che
non sia affatto condiviso dal commissario subentrante, oppure dellattribuzione
dellidoneità ad un candidato per nulla condivisa dal commissario subentrante, che
sia però chiamato a firmare il relativo verbale.
Infine relativamente al comma 8 la Sezione osserva che la legge n. 240 non sembra
stabilire il requisito della permanenza in servizio dei commissari per la partecipazione
alle Commissioni di abilitazione, sulla base del più generale principio che la qualifica
di professore ordinario è requisito per la nomina e deve sussistere al momento in cui si
procede a questultima. Del resto non si comprende perché la sussistenza di tale
requisito non debba essere verificata anche per il componente straniero, per il quale tale
verifica comporterebbe problemi di non facile soluzione e soprattutto una diffusa
conflittualità basata sullinterpretazione e comparazione di ordinamenti spesso
difficilmente assimilabili tra loro.
Quanto stabilito dal co. 2, secondo periodo, dellart. 8 non sembra in armonia con il
principio di trasparenza dei lavori della Commissione. Del resto, sembra essere diritto di
ciascun partecipe allesame di abilitazione conoscere chi siano e quali titoli
vantino gli altri candidati oppure il tenore dei pareri pro-veritate espressi sulla
propria attività scientifica e didattica. A questultimo proposito sarebbe opportuno
che tali pareri pro-veritate entrassero a far parte dei verbali della Commissione di cui
al comma 7. Inoltre andrebbero specificate con maggior dettaglio (modalità e forma della
proposta, maggioranza per la deliberazione, eventuali espressioni di dissenso dal parere
etc.) le disposizioni in ordine allacquisizione ed agli effetti dei pareri
pro-veritate.
Infine, per quanto attiene allart. 9, ci si deve domandare se leccezione
prevista, in prima applicazione, al co. 2 valga anche per la conformità dei curricula
degli aspiranti commissari ai criteri e parametri fissati dal decreto ministeriale di cui
allart. 4. Superflua appare la disposizione di cui al co. 4, essendo la stessa già
contenuta nellart. 29, co. 12, della l. n. 240 del 2010.
Su tutte le questioni poste con il presente parere vorrà lAmministrazione fornire
gli opportuni chiarimenti.
P.Q.M.
Riservata ogni pronuncia, sospende lespressione del
parere in attesa che lAmministrazione proceda agli adempimenti di cui in
motivazione. |
In attesa Decreto attuativo del Governo per abilitazione
scientifica nazionale
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L'Ateneo di Bologna riconosce la funzione docente simbolica
ai Ricercatori a tempo indeterminato
e attribuisce, in aggiunta alla
retribuzione ordinaria,
un compenso annuo di 1.200 per ogni insegnamento |
NOTA. La legge Gelmini, essendo una legge di
"Delega al Governo", avrà effetti solo dopo un lungo elenco di Decreti
attuativi del governo. Di questi, il primo dovrà essere quello attuativo della
abilitazione scientifica nazionale, presupposto essenziale per lo sblocco dei concorsi.
Ma sono passati già tre mesi (la legge è stata approvata il 20 dic.
2010 e ancora non si vede il più urgente dei Decreti, quello sulla abilitazione.
Risulta che il Governo abbia approvato uno schema di regolamento,
adesso al vaglio del Consiglio di Stato, e che di settimana in settimana si dice che sta
per tornare al Governo, per il varo.
Intanto, nelle università la situazione è drammatica, e si cerca in
qualche modo di fare qualcosa.
Guadagna, così il ruolo di notizia, la decisione dell'Università di
Bologna di riconoscere ai Ricercatori a tempo indeterminato, la funzione docente
"simbolica", sotto forma di pagamento di un compenso annuo lordo di 1200,
sono meno di 100 netti mensili.
Il suo rilievo sta nel fatto che la notizia si trova collegata al
fatto che, da un anno, vede il rifiuto dei Ricercatori di fare insegnamenti, sia perchè
non dovuti in base allo stato giuridico, sia perchè non retribuiti, sia perchè a loro
non è riconosciuta dalla legge la funzione docente.
La situazione, che ne è conseguita, è stata di carenza della
didattica negli Atenei. E, dunque, questa decisione va nel segno di ricostiture il buon
funzionamento dell'Ateneo Bologna.
Al tempo stesso sarebbe errato sopravvalutarlo e, soprattutto sarebbe
errato dimenticare la situazione gravissima degli Atenei in Italia.
Da ogni dove giunge la notizia della "disperazione" in cui i
ricercatori si trovano a lavorare: mancanza di attrezzature, mancanza di materiale
intermedio, mancanza di carta per stampare i risultati della ricerca.
C'è, poi, la "disperazione" dei ricercatori "non
strutturati": non sapere cosa sarà di loro tra qualche mese.
E c'è la disperazione dei professori ordinari e associati, che stanno per
andare in quiescenza senza avere un successore, a cui affidare la continuità delle
scuole. Per mancanza di successori in continuo, un patrimonio scientifico incalcolabile,
accumulato nella successione delle generazioni, andrà perduto per sempre.
Perchè i governi non si accorgono del danno che stanno arrecando
all'Italia ?
Dove vanno i soldi non dati all'università. Forse in Iraq, forse in
Afghanistan, forse in lavori pubblici (al ponte di Messina , al Mosè di Venezia, peraltro
molto necessario) ?
Tremonti o Berlusconi dovrebbero avere la serietà di dire dove vanno
i soldi. Che vadano da qualche parte (e quindi non sia una questione di mancanza di soldi)
siamo sicuri perchè, guardando il bilancio dello Stato, si trova che di anno in anno la
spesa totale non scende. E anche quest'anno non è scesa.
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Riprendiamo
da un COMUNICATO di UniboMagazine
Ricercatori a tempo indeterminato. LUniversità di
Bologna ha stanziato, attingendo dal proprio fondo di riserva 2011, quasi 1,5 milioni di
euro per retribuire lattività didattica dei ricercatori a tempo indeterminato entro
le 60 ore. Sulla base di una stima effettuata, questo provvedimento - approvato questa
mattina dal Consiglio di amministrazione - coinvolgerà circa 1230 ricercatori a tempo
indeterminato, che riceveranno un compenso massimo di 1200 euro lordi per ogni
insegnamento.
"Un importante risultato commenta il prorettore alla Ricerca Dario
Braga - che dimostra la correttezza dellidea del tavolo tecnico del
Rettore e dei Prorettori con i ricercatori. Il ruolo docente dei ricercatori a tempo
indeterminato viene così riconosciuto, affermando il principio che linsegnamento
non deve essere volontariato, ma un compito istituzionale riconosciuto e
retribuito. I ricercatori a tempo indeterminato, ora in ruolo ad esaurimento, sono infatti
tenuti comunque a svolgere un massimo di 350 ore allanno di didattica
integrativa".
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre modificato il regolamento per i
ricercatori a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca.
Regolamento per i ricercatori a tempo determinato. La legge
240/10 prevede che i ricercatori siano assunti a tempo determinato secondo due modalità
distinte: ricercatori junior (che la 240/10 identifica come di "tipo a") per i
quali è previsto un contratto triennale rinnovabile una sola volta e per un massimo di
due anni e ricercatori senior (di "tipo b") per i quali è previsto un contratto
di tre anni non rinnovabile in percorso di "tenure track". Questultimo
percorso richiede una copertura finanziaria e la possibilità di assunzione diretta nel
ruolo di associato, in caso di superamento dellidoneità nazionale. Stesso diritto
è dato, per i prossimi sei anni, agli attuali ricercatori a tempo indeterminato. I
ricercatori senior saranno tenuto a svolgere un corso di insegnamento di 60 ore
nellambito delle 350 ore di attività didattica prevista dalla 240/10.
Regolamento per gli assegni di ricerca. La legge 240/10
richiede di modificare il regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca, per i
quali sono previste modalità di accesso e durata diversa dalla normativa precedente. Il
nuovo regolamento di Ateneo è improntato alla massima flessibilità consentita dalla
normativa, prevedendo sia il regime del rinnovo sia quello della proroga (molto utile per
coprire eventuali "gap" tra un contratto di assegno di ricerca ed eventuali
posizioni di ricercatore), e prevedendo requisiti di accesso, modalità di selezione,
fonti di finanziamento sia su bilancio d'Ateneo sia su fondi esterni, e corrispettivi
salariali in funzione delle esigenze dei dipartimenti e dei centri di ricerca
interdipartimentali. |
Legge Gelmini in controluce. Anche confronto
con il DPR 382/80 e pensieri per l'avvenire
|
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Gianni Porzi*, Sulla legge 240/2010
* Università di Bologna |

Gianni Porzi
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Una riflessione sulla Riforma Universitaria
Ho sentito definire la
Riforma Universitaria, recentemente varata, epocale, ovviamente in senso
positivo. Non sono daccordo perché, volendo usare tale aggettivo, questo è, a mio
avviso, più appropriato per la Legge di Riforma dellUniversità del 1980, cioè il
DPR 382, che ritengo avesse tutti i caratteri dellinnovazione e che, con alcuni
ritocchi, al testo originale, sarebbe ancora oggi valida.
Quella Legge fu varata con grande difficoltà per la
resistenza di un gruppo di parlamentari attaccati al passato e che, pur essendo stati
sconfitti in quelloccasione, negli anni successivi, con interventi legislativi
mirati, riuscirono a snaturare alcuni aspetti importanti e innovativi della
382.
Ai più giovani vorrei ricordare che a tale Legge mise mano il
Sen. Prof. Spadolini, profondo conoscitore del mondo universitario, uomo di notevole
cultura, politico di alto profilo e, cosa molto importante, persona che aveva un profondo
senso delle Istituzioni e della democrazia.
Purtroppo, Politici di tale spessore sono sempre più rari. Nonostante
la recente Legge contenga, senza dubbio, spunti interessanti e apprezzabili, non ritengo
tuttavia che possa essere definita epocale se non altro perché in alcuni
aspetti mi richiama alla mente lUniversità ante 1980.
Infatti, per quanto riguarda ad esempio il Personale Docente, i prof. di II fascia sono
abbastanza simili agli Assistenti ordinari con incarico di insegnamento e i Ricercatori a
tempo determinato assomigliano ai Borsisti dellepoca.
E anche lidoneità nazionale a Professore è analoga alla Libera
docenza (soppressa dalla 382). Prima di entrare nel merito di alcuni aspetti
della Legge che non condivido, vorrei stigmatizzare lazione martellante dei media
volta a mettere in cattiva luce il mondo universitario quasi a voler giustificare la
necessità di una riforma. E a fronte di ciò, sconcertante è stato il silenzio della
CRUI che ha dimostrato così di condividere il progetto di riforma. E vero che vi è
stata una proliferazione dei Corsi di Laurea, a volte indiscriminata, dovuta forse più a
interessi di bottega che a seri motivi culturali o a reali esigenze degli
studenti e/o del mondo del lavoro: è stato indubbiamente un esempio di cattivo uso
dellautonomia.
Tuttavia, a coloro che hanno criticato (raramente in modo obiettivo e
spesso strumentalmente) lattuale sistema universitario va ricordato che se si
considera la produzione scientifica in rapporto al numero di Professori e Ricercatori,
lItalia si pone al 4° posto in Europa. Le citazioni dei lavori scientifici degli
italiani sulle principali riviste internazionali sono più numerose rispetto, ad esempio,
ai colleghi francesi sebbene il numero di Professori e di Ricercatori italiani è
inferiore alla media OCSE, come pure lentità dei finanziamenti statali in rapporto
al PIL.
E vero che il distacco da certi Atenei Inglesi e Americani è notevole,
ma è anche vero che questi dispongono di maggiori risorse e si avvantaggiano anche del
fatto che in campo scientifico la lingua ufficiale è linglese. Non è quindi
corretto affermare che le nostre Università hanno piazzamenti deludenti in tutte le
classifiche internazionali perché sono invece ben posizionate quando, ad esempio, il
parametro di valutazione prevalente è la qualità della ricerca, a dimostrazione che in
campo scientifico lUniversità italiana ha una buona reputazione.
Siamo invece piazzati male sul fronte dei servizi agli studenti (residenze
universitarie, strutture per la didattica e per lo studio, corsi serali per studenti
lavoratori,
) e ciò a causa anche dei modesti investimenti nel diritto allo studio.
Quindi, non tutto il nostro sistema universitario è da buttare, come qualcuno ha voluto,
strumentalmente, far credere agli Italiani attraverso frequenti interventi sui media.
Alcuni aspetti, non secondari, della Legge che riguardano le risorse, il
corpo docente e la governance ritengo meritino unattenta riflessione.
- Risorse. E vero che non tutti gli Atenei impegnano le
risorse disponibili in modo oculato, cioè nel doveroso rispetto del principio di
economicità. Premesso che ciò va decisamente condannato, tanto più perché il
Paese sta attraversando un momento difficile che dovrebbe quindi imporre una maggiore
attenzione nellimpiego del denaro pubblico (unefficace razionalizzazione della
spesa), non ritengo tuttavia possibile che si possa fare una buona Legge di riforma,
qualsiasi essa sia, a costo zero. Pertanto, se non vi erano le risorse
adeguate si potevano attendere tempi migliori, salvo si sia voluto varare a tutti i costi
un provvedimento per una mera questione di prestigio, per legare il proprio nome ad una
Legge.
- Governance. Non vè dubbio che la Legge avrà come
effetto immediato quello di accrescere eccessivamente il potere, già notevole, dei
Rettori. Infatti, il mandato unico della durata di 6 anni farà sì che il Rettore, non
più sottoposto ad una verifica elettorale, potrà governare senza dover rendere conto del
proprio operato ai Colleghi (come invece sarebbe con un mandato triennale rinnovabile una
sola volta).
Nel nuovo CdA, che di fatto avrà un potere decisionale assoluto, in quanto
il Senato accademico potrà solo formulare proposte, sarà presieduto dal Rettore e
potranno farne parte anche membri esterni (sostanzialmente scelti dal Rettore) che, non è
da escludere, potrebbero essere portatori di interessi esterni allAteneo. Pertanto,
eliminando una significativa rappresentanza di Docenti eletti dai Colleghi, di fatto
vengono calpestati quei principi di governance partecipata, garanzia di una
pluralità di voci, e si instaura invece una sorta di governo oligarchico.
- Non è inoltre accettabile che il controllato, cioè lAteneo,
nomini e siano a libro paga i controllori, cioè i componenti del Collegio dei revisori
dei conti e del Nucleo di valutazione.
Tali organismi dovrebbero essere nominati e remunerati direttamente dal
Ministero al quale poi dovrebbero rispondere.
- Corpo docente. Nei prossimi anni, anche a causa di precedenti
provvedimenti legislativi, ritengo si assisterà ad un diffuso malcontento e ad una
progressiva demotivazione da parte di settori del Personale docente. Per realizzare
infatti una struttura piramidale del corpo docente (cioè una base numericamente ampia di
Ricercatori, e un vertice ristretto a pochi prof. di I fascia, con una zona intermedia
costituita dai prof. di II fascia), gli Atenei saranno costretti ad aumentare il n° di
Ricercatori, a mantenere pressoché costante quello dei prof. di II fascia e a diminuire i
prof. di I fascia, con il risultato che la carriera dei Ricercatori e dei prof. di II
fascia sarà bloccata per molti anni, alla luce anche del calo di risorse a disposizione
degli Atenei.
Si tenga presente che attualmente la struttura è di tipo cilindrico, la
382 infatti prevedeva a regime 30.000 Prof. di ruolo (50% di I fascia e 50% di
II fascia) e 15.000 Ricercatori. Un tale processo di riorganizzazione dellassetto
della Docenza causerà, inevitabilmente, un forte malcontento sia tra i Ricercatori che
tra i prof. di II fascia che si tradurrà verosimilmente in un calo dellimpegno
nellattività scientifica (per dedicarsi a tempo pieno alla ricerca scientifica non
basta la passione, le persone hanno bisogno anche di prospettive concrete di avanzamento
di carriera, quindi economiche) e, chi potrà (in particolare laureati in
economia-commercio, in giurisprudenza, in ingegneria, in medicina,
.) prenderà in
seria considerazione lattività professionale privata con conseguente calo
dellimpegno allUniversità, oppure cercherà migliori opportunità
allestero. Ciò non è coerente con quanto si sente spesso affermare che occorre
bloccare la fuga dei cervelli allestero. I provvedimenti finora presi non ritengo
vadano in tale direzione perché per trattenere i migliori occorre dare concrete
opportunità di carriera.
- Altra criticità è relativa al fatto che gli attuali Ricercatori a tempo
indeterminato corrono il serio rischio di trovarsi relegati in una sorta di riserva
indiana : la mancanza di prospettive di carriera provoca inesorabilmente una progressiva
demotivazione.
- Infine, contrariamente al DPR 382 che poneva una certa attenzione a non
concentrare tutto il potere in mano a pochi, i prof. di II fascia sono stati esclusi anche
dalle Commissione di concorso per Ricercatore, con il risultato che i tutti i concorsi
saranno gestiti dai soli prof. di I fascia, cioè da una ristretta casta.
Ritengo sia un errore emarginare una componente del corpo docente perché ciò non
contribuirà certo allinstaurarsi di un clima più sereno e quindi positivo per
affrontare e risolvere i problemi dellUniversità.
E mia opinione che lartefice principale di tale riforma sia stata
uneminenza grigia (ereditata dallex Ministro Mussi, adatta quindi per tutte le
stagioni) che ha colto loccasione per guadagnarsi sul campo i
galloni per un eventuale incarico più prestigioso. Gianni
Porzi |

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RIFORMA UNIVERSITARIA
IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE
240/2010
(entrata in vigore il 19 gennaio 2011 - GU 14 gennaio 2011) |
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 1.- (Princìpi ispiratori della riforma)
1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione
nellambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione
critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il
progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui allarticolo 33 e al titolo V della parte
II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princìpi di autonomia e
di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di seguito denominato
«Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del
bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca,
possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di
composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione
della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate
nellarticolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i
criteri per lammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica
dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il
merito, a rimuovere gli ostacoli allistruzione universitaria e a garantire
leffettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere
specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che
intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il
loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dellautonomia delle
università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e,
tramite lAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di
qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze
diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche
coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel
rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati
conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con
gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, definiti ai
sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle
stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università,
migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto
relativi alle condizioni di sviluppo regionale.
Art. 2.- (Organi
e articolazione interna delle università)
1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a modificare i propri statuti in maniera di organizzazione e di organi di governo
dellateneo, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui allarticolo 33
della Costituzione, ai sensi dellarticolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
secondo princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
dellattività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative
allateneo, con losservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;;
6) direttore generale;
b) attribuzione
al rettore della rappresentanza legale delluniversità e delle funzioni di
indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
della responsabilità del perseguimento delle finalità delluniversità secondo
criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e
promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione
triennale di ateneo, di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto
conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di
proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della
funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma,
nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste
dallarticolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi
dallo statuto;
c) determinazione
delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le
università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro
ateneo, lelezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento
nellorganico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo spostamento
della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in
godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in
tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in
materia di assunzioni;
d) durata della
carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione
al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia
di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di
programmazione triennale di ateneo, di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di
cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di
competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di
didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di
coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2,
lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi
componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni
dallinizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di
previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo delluniversità;
f) costituzione
del senato accademico su base elettiva, in un
numero di membri proporzionato alle dimensioni dellateneo e non superiore a
trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali
direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dellateneo;
g) durata
in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del
mandato per una sola volta;
h) attribuzione
al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione
della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza
sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo
parere del senato accademico, lattivazione o soppressione di corsi e sedi; della
competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su
proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua
competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente
comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero delleconomia e delle
finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della
competenza a conferire lincarico di direttore generale di cui alla lettera a),
numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e
ricercatori universitari, ai sensi dellarticolo 10; della competenza ad approvare la
proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dellarticolo 18, comma 1,
lettera e), e dellarticolo 24, comma 2, lettera d);
i) composizione
del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il
rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti,
secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante
avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di unesperienza professionale di alto livello
con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza
ai ruoli dellateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per
tutta la durata dellincarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel
caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore
a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri
inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dellateneo
non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti allateneo medesimo;
previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei
predetti consiglieri esterni ai ruoli dellateneo, eletto dal consiglio stesso;
possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di
amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dellintero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto,
da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra
uomini e donne nellaccesso agli uffici pubblici;
l) durata
in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata
quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di
durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
m) sostituzione
della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale,
da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata
esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di
amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico,
dellincarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a
criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con
il Ministro delleconomia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa
senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dellincarico
a dipendente pubblico;
n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di
amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dellateneo, nonché dei compiti,
in quanto compatibili, di cui allarticolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio di amministrazione;
p) composizione
del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti,
di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente,
designati dal Ministero delleconomia e delle finanze; uno effettivo e uno
supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni;
rinnovabilità dellincarico per una sola volta e divieto di conferimento dello
stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due
componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione
del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di
elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni allateneo, il cui
curriculum è reso pubblico nel sito internet delluniversità; il coordinatore può
essere individuato tra i professori di ruolo dellateneo;
r) attribuzione
al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dellefficacia
dellofferta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle
commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente
articolo, nonché della funzione di verifica dellattività di ricerca svolta dai
dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari
dei contratti di insegnamento di cui allarticolo 23, comma 1, e attribuzione, in
raccordo con lattività dellANVUR, delle funzioni di cui allarticolo 14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione
delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena
autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della
performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di
ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al
senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento,
limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere
componente di altri organi delluniversità salvo che del consiglio di dipartimento;
di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare
parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire
alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di
rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di
valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali,
non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al
finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e
nellANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di
amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dellorgano di
appartenenza.
2. Per le
medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali
modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con
losservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dellarticolazione interna, con contestuale attribuzione al
dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle
attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte allesterno ad esse
correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un
numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore
a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un
numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità,
afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione
a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque
denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche,
compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei
servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino
funzioni assistenziali nellambito delle disposizioni statali in materia, le
strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con
la regione di ubicazione, garantendo linscindibilità delle funzioni assistenziali
dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla
lettera c) alle dimensioni dellateneo, anche in relazione alla tipologia
scientifico-disciplinare dellateneo stesso, fermo restando che il numero delle
stesse non può comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di
darsi unarticolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono
attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove
esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una
rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore
al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti,
con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti,
ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili
delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione
delle funzioni di presidente dellorgano ad un professore ordinario afferente alla
struttura eletto dallorgano stesso ovvero nominato secondo modalità determinate
dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola
volta. La partecipazione allorgano di cui alla presente lettera non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle
lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una
commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio
dellofferta formativa e della qualità della didattica nonché dellattività
di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare
indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri
sullattivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla
commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1,
lettere f), i) e q), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a
quanto previsto dallarticolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione
dellelettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca
delluniversità; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola
volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la
possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per
lesplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dellinternazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità
dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione
interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e lattivazione,
nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua
straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, nel rispetto
dei princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dellattività
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative allateneo di cui al
comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dallarticolo 6, comma 9,
della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge un codice etico
della
comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale
tecnico-amministrativo e dagli studenti dellateneo. Il codice etico determina i
valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il
rispetto dei diritti individuali, nonché laccettazione di doveri e responsabilità
nei confronti dellistituzione di appartenenza, detta le regole di condotta
nellambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di
discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di
proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la
competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato
accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1
e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il
rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal
senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione
allorgano di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti
degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del
consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato
con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna
alluniversità un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso
inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in
possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie
modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al
Ministero che esercita il controllo previsto allarticolo 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari
avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di
quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui
al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo
statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento delladozione dello statuto di
cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dellanno accademico successivo. Sono
comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data
dellelezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno
accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato
di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
periodo del presente comma.
10. Ai fini dellapplicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle
cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi già
espletati nellateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
11. Lelettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che
assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della
data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei princìpi di semplificazione, razionale dimensionamento delle
strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di
valutazione delle università valevoli ai fini dellallocazione delle risorse,
secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta
dellANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate
dallateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello
stesso le seguenti disposizioni:
a) larticolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) larticolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
LEGGE 240/2010
Art. 3.-
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dellofferta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualità, lefficienza e lefficacia
dellattività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione
delle sedi universitarie e di ottimizzare lutilizzazione delle strutture e delle
risorse, nellambito dei princìpi ispiratori della presente riforma di cui
allarticolo 1, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad
alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni
operanti nei settori della ricerca e dellalta formazione, ivi compresi gli istituti
tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell11 aprile 2008,
nonché allarticolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e allarticolo 2, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di
progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in
forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e
logistiche, le proposte di riallocazione dellorganico e delle strutture in coerenza
con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere
le modalità di governance della federazione, liter di approvazione di tali
modalità, nonché le regole per laccesso alle strutture di governance, da riservare
comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I
fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione
degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti,
purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle
istituzioni interessate, è sottoposto per lapprovazione allesame del
Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dellANVUR e dei
rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui allarticolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo,
il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di
mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo.
In particolare, per i professori e i ricercatori, leventuale trasferimento avviene
previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In
caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio
decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla
concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento
ordinario, sentito il Ministero delleconomia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di
revisione e razionalizzazione dellofferta formativa e della conseguente
disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie
decentrate, ai sensi dellarticolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4.- (Fondo
per il merito)
1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo»,
finalizzato a promuovere leccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di
laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta,
mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante
criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare
presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati
accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi
parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono
esclusi dallobbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo
di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i
termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai
sensi dellarticolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e
le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di
valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di
accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b),
prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nellattività
lavorativa;
d) le caratteristiche, lammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità
per la loro eventuale differenziazione;
e) lammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in
ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi
per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate
rimborsate;;
i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse
del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di
assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di
cui al presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei
premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché
dellesposizione del fondo;
n) le modalità di selezione con procedura competitiva dellistituto o degli istituti
finanziari fornitori delle provviste finanziarie.
o) la previsione, nellambito della programmazione degli accessi alle borse di
studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università
della regione in cui risultano residenti.
4. Lammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi
universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui allarticolo 1, comma
603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i
candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei
contributi di cui al comma 3.
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare
secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo
modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo
massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con lesenzione per
gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle
stesse.
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo
sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero delleconomia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo
criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare
aifinanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti allesercizio della garanzia dello
Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero delleconomia e delle
finanze, è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e
fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli
interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di
cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per le
finalità di cui al comma 6.
9. Il Ministero, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze,
promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio
decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono
partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei
donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) tra i propri componenti.
10. Allarticolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite
le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».
Art. 5.- (Delega
in materia di interventi per la qualità e lefficienza del sistema universitario)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a
riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dellefficienza delle università e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base
di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita
disciplina per il riconoscimento e laccreditamento degli stessi anche ai fini della
concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori;
realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e
scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne
coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e
di consentire lindividuazione della esatta condizione patrimoniale dellateneo
e dellandamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita lANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle
politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della
normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano laccesso allistruzione
superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
erogate dalle università statali.
2. Lattuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al
comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dallattuazione del
comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, il Governo si attiene ai princìpi di riordino di cui allarticolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio
universitari di cui allarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
fondato sullutilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dallANVUR
per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,
strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca,
nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori
stabiliti ex ante, da parte dellANVUR, dellefficienza e dei risultati
conseguiti nellambito della didattica e della ricerca dalle singole università e
dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dellefficacia delle
proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui
allarticolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei
in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida
adottate dai Ministri dellistruzione superiore dei Paesi aderenti allArea
europea dellistruzione superiore;
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei
risultati di cui alla lettera b), nellambito delle risorse disponibili del fondo di
finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;
e) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a
carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che
assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione
dellofferta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del
Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da
almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle
procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni
richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai
collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo
indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui
allarticolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del
bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di princìpi contabili e
schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero
delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto
in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi
dellarticolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la
sostenibilità di tutte le attività dellateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata
compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
delleconomia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della
programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di
percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria,
i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed
il numero dei professori e ricercatori di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione,
parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di
finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo allincidenza complessiva delle spese per
lindebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato,
inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive
dellateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in
corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e
ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera
luniversità, cui collegare lattribuzione alluniversità di una
percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi
dellarticolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare
per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per
studente in corso, sentita lANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nellipotesi in cui
luniversità non possa garantire lassolvimento delle proprie funzioni
indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti
dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dellinoltro
da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un
termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre
allapprovazione del Ministero, di concerto con il Ministero delleconomia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle
modalità di controllo periodico dellattuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o
incompleta attuazione del piano, del commissariamento dellateneo e disciplina delle
modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di
nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere
alla predisposizione ovvero allattuazione del piano di rientro finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle
risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le università, a garanzia del
riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dallattuazione della
lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene
al principio e criterio direttivo dellattribuzione di una quota non superiore al 10
per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle
politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dellANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di
servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nellateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso lintero percorso
di dottorato e di post-dottorato o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di
scuola di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori
reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio
responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da
assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza
sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione
vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti
dellistruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e
personale che limitano laccesso ed il conseguimento dei più alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione
dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per lattribuzione alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti donore e di
borse di studio, di cui allarticolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n.
390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti
al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle
predette istituzioni, nellambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e
nellerogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e
le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e linnovazione, e, con riferimento alle disposizioni
di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e sono trasmessi alle Camere per lespressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono
adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per lespressione del
parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui
al comma 1, o successivamente, questultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dallarticolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai
decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nellimpossibilità di
procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro
quantificazione è effettuata al momento delladozione dei singoli decreti
legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati
solo successivamente allentrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino
le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata
una relazione tecnica, predisposta ai sensi dellarticolo 17, comma 5, della citata
legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le
medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
Art 6.- (Stato
giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo
definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione
figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi
compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i
professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a
tempo definito.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base
di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi lorientamento e
il tutorato, nonché ad attività di verifica dellapprendimento, non meno di 350 ore
in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e,
sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a
riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
inclusi lorientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica
dellapprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad
un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai
tecnici laureati di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi
dellarticolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo
restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli
curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito
il titolo di professore aggregato per lanno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per
motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nellanno successivo a quello in
cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità
di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro
consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
5. Allarticolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il
periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per
lanno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato
altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore
usufruisce nellanno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
6. Lopzione per luno o laltro regime di cui al comma 1 è esercitata su
domanda dellinteressato allatto della presa di servizio ovvero, nel caso di
passaggio dalluno allaltro regime, con domanda da presentare al rettore almeno
sei mesi prima dellinizio dellanno accademico dal quale far decorrere
lopzione e comporta lobbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un
anno accademico..
7. Le modalità per lautocertificazione e la verifica delleffettivo
svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la
differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione
allassunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità
gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare
positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, lANVUR
stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dellattività di ricerca ai
fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i
ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di
ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con lesercizio del
commercio e dellindustria fatta salva la possibilità di costituire società con
caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità
formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dellateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del
Ministro ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Lesercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo
pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni
adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di
collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione
scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i
ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore,
funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo
di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si
determinino situazioni di conflitto di interesse con luniversità di appartenenza, a
condizione comunque che lattività non rappresenti detrimento delle attività
didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dalluniversità di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di
ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei
finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce
altresì, con laccordo dellinteressato, le modalità di ripartizione tra i due
atenei dellimpegno annuo dellinteressato, dei relativi oneri stipendiali e
delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni limpegno può essere totalmente svolto presso il secondo
ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
linteressato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo
ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, lapporto dellinteressato è ripartito in
proporzione alla durata e alla quantità dellimpegno in ciascuno di essi. Con
decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri per lattivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività
libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto allateneo di appartenenza. La
condizione di professore a tempo definito è incompatibile con lesercizio di cariche
accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità.
Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di
ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con
ladempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione
delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, lapporto
dellinteressato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità
dellimpegno reso nellateneo di appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero, di concerto con il Ministero della salute, dintesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo
alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi
di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di
attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul
complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla
richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto
previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno
didattico, di ricerca e gestionale ai fini dellattribuzione degli scatti triennali
di cui allarticolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto
stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di
attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno
accademico. Nellipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma
corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei
ricercatori di cui allarticolo 9.
Art. 7.- (Norme
in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)
1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti
in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e
previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le
strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dellinteressato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando
lincarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dellinteressato, salvo che
lordinamento dellamministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai
professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra
regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da
un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui
allarticolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.
Lincentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla
possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo
scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi
universitarie consenzienti.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i
ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dalluniversità di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei
relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con laccordo del
committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori
universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito
di procedure di razionalizzazione dellofferta didattica.
Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo
conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento
ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme
regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in
progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. È abrogato il comma 3 dellarticolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta
un regolamento ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e
i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme
regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i
professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione
del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente,
di optare per il regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro,
sentito il Ministro delleconomia e delle finanze.
Art. 9.- (Fondo
per la premialità)
1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto
conto di quanto previsto dallarticolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, cui affluiscono le risorse di cui allarticolo 6, comma 14, ultimo periodo,
della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con
decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata
dallANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei
proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal
caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per
il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce allacquisizione di
commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo
non derivanti da finanziamenti pubblici.
Art. 10.-
(Competenza disciplinare)
1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina,
composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da
ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite
dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e
ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del
giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio
di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennità o rimborsi spese.
2. Lavvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che
possa dar luogo allirrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle
previste dallarticolo 87 del testo unico delle leggi sullistruzione superiore
di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata
proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il
professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da
un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal
rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione
al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per
lassunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione,
senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone
larchiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal
collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel
termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di
amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina
ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni
preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il
termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover
acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare
esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. È abrogato larticolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
Art. 11.-
(Interventi perequativi per le università statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle
università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura
delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota
pari almeno all1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali
assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere
ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del
fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di
sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione
teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di
valutazione del sistema universitario. Lintervento perequativo viene ridotto
proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi
dallapplicazione delle misure di valutazione della qualità di cui allarticolo
5 della presente legge e allarticolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli
squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle
università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate
da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di
eventuali disavanzi previsto dallarticolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m),
della presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al
comma 1.
Art. 12.-
(Università non statali legalmente riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il
conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della
ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dellammontare complessivo dei
contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali
legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita
sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita lANVUR, tenuto
conto degli indicatori definiti ai sensi dellarticolo 2, comma 1, del decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro,
in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dellammontare complessivo dei
contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento
dellefficacia e dellefficienza nellutilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche
ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita lANVUR e,
nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1.
Art. 13.- (Misure
per la qualità del sistema universitario)
1. Allarticolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui
alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi
allincidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili,
nonché il numero e lentità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed
internazionale assegnati allateneo»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del
Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, in misura compresa
tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui
allarticolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle
risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento
dellefficacia e dellefficienza nellutilizzo delle risorse».
Art. 14.- (Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. Allarticolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è
sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite
collettivamente. Le università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il
medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o
paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità
attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1,
anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle
attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della
pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione
luniversità abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento
dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti
tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell11 aprile 2008,
definiti ai sensi dellarticolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
nellambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui
allarticolo 3 della presente legge.
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL
RECLUTAMENTO
Art. 15.-
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro,
con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario
nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in
relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dellabilitazione di
cui allarticolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori
concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori
scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli
articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli
ordinamenti didattici di cui allarticolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta
professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori
concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno
quinquennale.
Art. 16.-
(Istituzione dellabilitazione scientifica nazionale)
1. È istituita labilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata
«abilitazione». Labilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti
per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. Labilitazione attesta la
qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per laccesso alla
prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più regolamenti emanati ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, sono
disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento
dellabilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) lattribuzione dellabilitazione con motivato giudizio fondato sulla
valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica
descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed
espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento
dellabilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni
caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale delladeguatezza e congruità dei criteri e
parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito
decreto ministeriale;
d) lindizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per
il conseguimento dellabilitazione;
e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione,
distinte per settori concorsuali, e lindividuazione di modalità, anche
informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi
dallindizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle
commissioni giudicatrici;
f) listituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei,
di ununica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione
alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro
commissari allinterno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della
lettera h) e sorteggio di un commissario allinterno di una lista, curata
dallANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università
di un Paese aderente allOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un
commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso
atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività
didattica, nellambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio allestero di un
compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze;
h) leffettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) allinterno di liste,
una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della
documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare
riferimento allultimo quinquennio; linclusione nelle liste dei soli professori
positivamente valutati ai sensi dellarticolo 6, comma 7, ed in possesso di un
curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui
alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della commissione faccia parte almeno
un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione può
acquisire pareri scritti pro veritate sullattività scientifica dei candidati da
parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); i
pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione
di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il
conferimento dellabilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dellabilitazione, a partecipare
alle procedure indette nel biennio successivo per lattribuzione della stessa o per
lattribuzione dellabilitazione alla funzione superiore;
m) la valutazione dellabilitazione come titolo preferenziale per lattribuzione
dei contratti di insegnamento di cui allarticolo 20, comma 2;
n) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dellabilitazione presso
università dotate di idonee strutture e lindividuazione delle procedure per la
scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di
segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si
tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dellabilitazione scientifica non costituisce titolo di
idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso ununiversità al di fuori delle procedure previste dallarticolo 18.
Art. 17.-
(Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di
durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre
1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui
allarticolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista
per i laureati di cui allarticolo 13, comma 7, del decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai
sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le
disposizioni di cui allarticolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al
decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica n.
509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è identificata lattuale classe di appartenenza del
titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole
dirette a fini speciali e i diplomi universitari dellordinamento previgente.
Art. 18. -
(Chiamata dei professori)
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.
168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori,
di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell11
marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dellateneo e su quelli
del Ministero e dellUnione europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti
e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 29, comma 8,
di studiosi in possesso dellabilitazione per il settore concorsuale e per le
funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima
e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e
di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché gli studiosi stabilmente impegnati allestero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del
bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal
Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al
presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di
affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o
alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dellateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al
conferimento degli assegni di ricerca di cui allarticolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui allarticolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati
dallateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dellattività
didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il
numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui
allarticolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dellaspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione
al profilo plurilingue dellateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di
prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori
di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di
amministrazione.
2. Nellambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per
la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per
lattribuzione dei contratti di cui allarticolo 24, di ciascun ateneo statale
sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui allarticolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui allarticolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui allarticolo 5, comma 4, lettera d),
della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dallattribuzione degli scatti
stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del
personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri
derivanti da quanto previsto dallarticolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e
dallattribuzione dei contratti di cui allarticolo 24 possono essere a carico
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di
durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo
contratto di cui allarticolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del
contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna università statale, nellambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo
alla chiamata di coloro che nellultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nelluniversità stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne
sia lente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le
università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui allarticolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea
magistrale nellambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui allarticolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le
università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di
imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali
amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza
oneri finanziari per luniversità ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dellattività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dallUnione europea o da
altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle
relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.
Art. 19.-
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)
1. Allarticolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del
Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, su conforme parere
dellAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi
possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di
ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio
del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dellistituzione e dellattivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale
revoca dellaccreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate
con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, su
proposta dellANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri
sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
listituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo
per laccesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e
limporto delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al
comma 4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei
contratti di apprendistato di cui allarticolo 50 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del
corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di
dottorato è ridotta ad un minimo di due anni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture: Dott.
Ric. ovvero Ph.D.».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo
acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di
cui al comma 2 dellarticolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito
dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Allarticolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «è collocato a domanda» sono inserite le seguenti:
«, compatibilmente con le esigenze dellamministrazione,».
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo
straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il
titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi
di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefìci in godimento alla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono mantenuti».
Art. 20.-
(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il
Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad
applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti
per almeno un terzo da studiosi operanti allestero, ai fini della selezione di tutti
i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui allautorizzazione di
spesa recata dallarticolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, di cui allarticolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al
Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui allarticolo 5 del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui allarticolo 1, commi 814 e
815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e allarticolo
2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi,
nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i
vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di
determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.
2. Allarticolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le
parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».
Art. 21.-
(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento
delle procedure di valutazione tra pari previste dallarticolo 20, è istituito il
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette
studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due
uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci
e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di
selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta
qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio
direttivo dellANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica
della ricerca (CEPR), dal presidente dellEuropean Research Council, dal presidente
dellEuropean Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo
in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui
lItalia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno
parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dellarticolo 20 e coordina le
attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui allarticolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004,
nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse
nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i
componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli
oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere allespletamento delle procedure di
selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati.
Nellesercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali
e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nellambito dei fondi
riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo
non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le
indennità spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al
proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I
dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I
componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente
nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla
carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla
carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è
scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del
CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR
predispone rapporti specifici sullattività svolta e una relazione annuale in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.
Art. 22.-
(Assegni di ricerca)
1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione,
lAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, lenergia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e lAgenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dellarticolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nellambito delle relative
disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dellateneo, ente o
istituzione, del Ministero e dellUnione europea, contengono informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul
trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire
che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito allestero ovvero, per i
settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una
adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
lammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli
costituiscono titolo preferenziale ai fini dellattribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e
non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
allestero, lattività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei
rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non
può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui
lassegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite
massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dellassegno non è
compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale,
dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o allestero, e
comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso
amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni
con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le
seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del
soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla
presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e
delle pubblicazioni e valutati da parte di ununica commissione, che può avvalersi,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata
qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo, e che formula, sulla
base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per
attività di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di
assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di
ricerca, o titolo equivalente, allestero ovvero a studiosi stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dallanno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano,
in materia fiscale, le disposizioni di cui allarticolo 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui allarticolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, larticolo 1, comma
788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternità, lindennità corrisposta dallINPS ai
sensi dellarticolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata
dalluniversità fino a concorrenza dellintero importo dellassegno di
ricerca.
7. Limporto degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto
che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con
decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine allaccesso ai ruoli dei soggetti
di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al
presente articolo e dei contratti di cui allarticolo 24, intercorsi anche con atenei
diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del
presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni,
anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi
trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
Art. 23.-
(Contratti per attività di insegnamento)
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui allarticolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare
contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo
massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine
di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre
amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi
in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti
sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a
titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un
reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti
a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nellambito di convenzioni con
enti pubblici, non possono superare, nellanno accademico, il 5 per cento
dellorganico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso lateneo.
2. Fermo restando laffidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di
insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono,
altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nellambito delle proprie
disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche
integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica,
dellabilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti allestero,
costituisce titolo preferenziale ai fini dellattribuzione dei predetti contratti. I
contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di
ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei
predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze.
3. Al fine di favorire linternazionalizzazione, le università possono attribuire,
nellambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad
hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o
professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal
consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili
attribuiti da altre università europee. La proposta dellincarico è formulata al
consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e
pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet delluniversità.
4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente
articolo non dà luogo a diritti in ordine allaccesso ai ruoli universitari.
Art. 24.-
(Ricercatori a tempo determinato)
1. Nellambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento
delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché
delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle
università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della
Commissione delle Comunità europee n. 251 dell11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sul sito dellateneo e su quelli del Ministero e
dellUnione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica
delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica,
nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con
esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di
prima o di seconda fascia come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo
criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto
del Ministro, sentiti lANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare,
ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e
il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla
discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore
a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere
un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova
orale volta ad accertare ladeguata conoscenza di una lingua straniera; lateneo
può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dellateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche
dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dellemanazione del decreto
di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro
adottato in attuazione dellarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa
positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base
di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti
possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di
assegni di ricerca ai sensi dellarticolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dellarticolo
4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o
di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati
esclusivamente con regime di tempo pieno. Limpegno annuo complessivo per lo
svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo
definito.
5. Nellambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di
contratto di cui al comma 3, lettera b), luniversità valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito labilitazione scientifica di
cui allarticolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai
sensi dellarticolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel
ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di
ateneo nellambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di
cui allarticolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in
caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità
sul sito dellateneo.
6. Nellambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo
restando quanto previsto dallarticolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui
al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e
seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nelluniversità medesima, che abbiano conseguito labilitazione
scientifica di cui allarticolo 16. A tal fine le università possono
utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno
luniversità può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3,
lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda
del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al
ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine
allaccesso ai ruoli. Lespletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per laccesso alle pubbliche
amministrazioni.
Art. 25.-
(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)
1. Larticolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a
professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi
della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.
Art. 26.-
(Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono lutilizzo
reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di
qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento
di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine
e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera
degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono definite le
modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a
carico degli accordi di cui al comma 1.
3. Larticolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella
causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università
interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico
corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura
proporzionata allimpegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con
effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma
dellarticolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti
linguistici, a norma dellarticolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da
questultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i
collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento
retributivo individuale, limporto corrispondente alla differenza tra lultima
retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri
dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le
previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 27.-
(Anagrafe degli studenti)
1. Allarticolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «, in
particolare,» sono soppresse.
Art. 28.
(Istituzione di un Fondo per la formazione e laggiormanento della dirigenza presso
il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca)
1. Al fine di contribuire alla formazione e allaggiornamento dei funzionari
pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove
responsabilità connesse allapplicazione del federalismo fiscale, è istituito
presso il Ministero il Fondo per la formazione e laggiornamento della dirigenza. A
valere su detto Fondo, il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di
iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in
collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo università pubbliche, private, fondazioni tra
università ed enti locali, anche appositamente costituite, nellambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le finalità di
cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una
avente sede nelle aree delle regioni dellobiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle
presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
annui a decorrere dallanno 2012 e fino allanno 2017.
5. Allonere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.- (Norme
transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono
avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione
dei regolamenti di cui allarticolo 18, comma 1.
3. Allarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il
seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nellipotesi in cui il
numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto
del bando è inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito lidoneità per i ruoli di professore associato e
ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dellidoneità stessa previsto
dallarticolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel
caso di idoneità conseguita allesito delle procedure di valutazione comparativa,
bandite ai sensi dellarticolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e dellarticolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni
successivi alla deliberazione, da parte delluniversità che ha indetto il bando, di
voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio
dellidoneo, in mancanza dei quali questultimo può essere chiamato da altre
università, ferma restando per luniversità che ha indetto il bando la possibilità
di ripetere la chiamata.
5. I contratti di cui allarticolo 24, comma 3, lettera b), possono essere stipulati,
con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per
almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dellarticolo 1, comma 14, della
citata legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla
rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e
chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare
lofferta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino
territoriale di riferimento.
7. Allarticolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le
seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le
seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nellambito di
specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del
Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, sentiti
lAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il
Consiglio universitario nazionale, finanziati dallUnione europea o dal Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca»; il secondo periodo è
soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti:
«A tali fini».
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui allarticolo 18 della
presente legge lidoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è
equiparata allabilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dellarticolo
1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per
il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13
milioni di euro per lanno 2011, 93 milioni di euro per lanno 2012 e 173
milioni di euro annui a decorrere dallanno 2013, per la chiamata di professori di
seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente
legge. Lutilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro,
adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previo parere
conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui allarticolo 3 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) larticolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;
b) larticolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
c) larticolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) larticolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449..
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
allarticolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164.
13. Fino allanno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un
curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è
titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai
contratti di cui allarticolo 24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui allarticolo 5, comma 1, lettera c), e
dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
15. Allarticolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole:
«compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università
e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dellUnione europea
ovvero di soggetti privati».
16. Allarticolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e
le relative indennità» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che,
ferma restando lapplicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a
riposo, la carica di presidente o di componente dellorgano direttivo può essere
ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età».
17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui allarticolo 16,
qualora lANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi
ed esperti in servizio allestero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f),
in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente
a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera h) del medesimo comma 3.
18. Allarticolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per
una quota non inferiore al 50 per cento allassunzione di ricercatori e per una quota
non superiore al 20 per cento allassunzione di professori ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della presente legge,
e fermo restando quanto previsto dallarticolo 9, comma 21, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per lanno 2011 e di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per
lattuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra
gli atenei e alla selezione dei destinatari dellintervento secondo criteri di merito
accademico e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per
lanno 2011, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di
cui allarticolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per lanno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nellambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati allestero che abbiano svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero nellambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato è
riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a
carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo
onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere dallanno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per
lalta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità
organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio
universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali
pareggiati e lAccademia nazionale di danza.
22. Allonere derivante dallapplicazione dellarticolo 5, comma 3, lettera
g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per lanno 2011 mediante
corrispondente riduzione per il medesimo anno dellautorizzazione di spesa di cui
allarticolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Allonere
derivante dallarticolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a
decorrere dallanno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5, comma 1, della medesima
legge n. 370 del 1999. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dallattuazione
delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. |
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Proponiamo
qui di seguito:
a) i riferimenti per trovare il fascicolo della riforma, trasmesso dalla Commissione
istruzione alla
Presidenza del Senato;
b) una traccia del Sen. Prof. G. Valditara, che spiega le novità introdotte dalla
Commissione,
rispetto al testo originario del Governo.
In questo testo il Sen. rivendica il merito personale
di aver proposto la "chiamata diretta" per i Ricercatori a tempo indeterminato.
Segue un nostro commento, in cui gli contestiamo che la cosa avrebbe un senso se, anche,
avesse proposto la "progressione retributiva unica" per le tre fasce.A riguardo del punto a), clicca su:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlcomm&leg=16&id=483560
Per trovare, poi, il Disegno di Legge Delega, dopo l'apertura della videata,
colonna di sinistra, CLICCA su:"DISEGNO DI LEGGE Articolato (Testo a fronte)". |
Giuseppe Valditara, Importanti modifiche rispetto al progetto governativo
(Testo ripreso da "il Sole-24 ORE", 21.5.2010)
Governance. La riforma dell'università approvata in
commissione al Senato presenta importanti modifiche rispetto al progetto governativo, pur
rispettandone lo spirito originario.
È bene sottolineare le linee portanti del disegno di legge anche alla luce
degli emendamenti approvati durante un dibattito parlamentare ricco di stimoli.
L'aspetto più innovativo del testo è quello di disegnare un assetto di governo
degli atenei che finalmente distingue in modo netto le competenze dei rispettivi organi,
favorendo responsabilizzazione delle scelte, minore autoreferenzialità e più rapidità
nelle decisioni. Il tutto s'inserisce in un quadro che fa della valutazione delle singole
università il pilastro del nuovo sistema.
Oggi cda e senato accademico svolgono funzioni che si sovrappongono, non incidono
su alcuni temi decisivi della vita universitaria e rischiano di essere condizionati da
istanze corporative. La riforma ma attribuisce invece al cda importanti compiti in via
esclusiva: l'approvazione del piano triennale di sviluppo, la decisione d'istituire nuove
sedi o nuovi corsi, l'ultima parola sull'assunzione del personale docente.
Nel testo governativo mancava un altro aspetto importante: la responsabilità dei
provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento, che fino ad oggi competeva a un organo
nazionale di rappresentanza elettiva delle categorie, il Cun. Un emendamento approvato in
commissione attribuisce al cda la competenza su tutti i provvedimenti disciplinari.
Il cda sarà composto per circa la metà da soggetti esterni, ai ruoli
dell'università. Tutti i membri del cda, a parte la rappresentanza studentesca,
dovrebbero caratterizzarsi per particolare competenza ed esperienza ? Il rettore sarà
invece eletto da tutta l'accademia per rappresentare l'unità della istituzione.
Davanti a questo spostamento di competenze in capo al cda, e al rettore, che ne
ispira la linea, al senato devono spettare funzioni di stimolo e di controllo, che sono
state meglio precisate e rafforzate rispetto a quanto previsto dal testo governativo. È
stata fra l'altro introdotta in commissione la possibilità di proporre la sfiducia del
rettore, con maggioranza di almeno i 3/4 dei componenti i senato accademico. Si è anche
garantito un collegamento fra i dipartimenti e senato accademico per assicurare un più
funzionale ascolto delle istanze didattiche e di ricerca.
Stato giuridico. Un altro passaggio importante del disegno di
legge riguarda lo stato giuridico del personale docente. Riprendendo emendamento
introdotto al Senato ne legge 1/2009, gli scatti stipendiali saranno commisurati ai
risultati raggiunti. Un emendamento parlamentare va oltre questa misura e istituisce un
fondo per la premialità, al fine di rendere possibili contratti integrativi con cui
retribuire maggiormente chi si distingua nella didattica o nella ricerca.
Nel testo del Ddl vi era l'obbligo di un certo numero di ore di ricerca e di
studio, le famose 1.500 ore complessive. Negli emendamenti approvati in Senato si rende
possibile aumentare l'obbligo didattico (da 350 ore l'anno ad "almeno" 350 ore
l'anno), si prevede l'obbligatorietà della certificazione dell'effettivo svolgimento
delle ore di didattica, si ritiene invece che la ricerca debba essere valutata sui
risultati, non in base al numero di ore dedicate.
Reclutamento. Cambia radicalmente il meccanismo attuale di
reclutamento. Ci sarà un'abilitazione nazionale e poi un reclutamento locale con
valutazione comparativa. Le procedure previste nel Ddl erano eccessivamente burocratiche e
prescrittive: sono state semplificate radicalmente valorizzando l'autonomia delle singole
università.
Infine il Ddl governativo rende definitiva una norma già contenuta nella
riforma Moratti: i ricercatori d'ora in noi saranno solo a contratto.
Occorreva peraltro garantire agli attuali ricercatori a tempo
indeterminato, che abbiano conseguito l'idoneità ad associato, le stesse
opportunità d'assunzione in servizio, che la legge riservava invece ai soli, futuri,
ricercatori a contratto. Ciò è stato fatto con un apposito emendamento che
estende anche a loro la chiamata diretta. |
Nino Luciani, Per i ricercatori a tempo
indeterminato, la "chiamata diretta" è una scatola vuota, se disgiunta da una
"progressione retributiva unica", in luogo delle tre progressioni retributive
(oggi, una per ogni fascia di docenza). Vediamo perchè ...
a) Un giudizio sommario sul progetto originario. Personalmente
rigetto a pié pari lo "spirito originario del progetto governativo", perchè è
a "costo zero" e, anzi, fa un passo indietro nella valutazione e nella
meritocrazia, sia perchè privilegia il precariato (rispetto ai concorsi pubblici) sia
perchè aumenta il potere corporativo locale, per le assunzioni, in confronto alla
vituperata legge 210/1998.
Di buono c'è l'abilitazione a lista aperta che, pur se non dà
l'eccellenza, evita alla università di cadere nella melma, con le assunzioni per
contratto, senza alcuna garanzia di qualità. Questa novità, direi che da sola vale la
riforma.
b) Ricercatori a tempo indeterminato. Voglio dare "a Cesare, quel che
è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio", ma con le dovute osservazioni.
L'emendamento Valditara che (almeno) equipara i Ricercatori a tempo
indeterminato a quelli a tempo determinato parrebbe una prova di sensibilità , diciamo,
salomonica: vale dire, trattare allo stesso modo tutti coloro che si trovano nelle stesse
condizioni. Si direbbe dare il minimo, al di sotto del quale non si poteva scendere, ma
che non c'era nel testo originario.
Ma, se poi (da "professori universitari", quali siamo - e
non da Ministri e sottosegretari della "Università"), guardiamo un po' dentro
le cose, vediamo che il conto non torna.
Infatti, in base all'art.35, c. 9 e successivi "in
sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di
carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale
di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella
nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno
stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento."
In altri termini, uno che, da ricercatore viene promosso ad associato, sarà
collocato nel livello stipendiale iniziale della fascia di arrivo, e che è più bassa di
quella di provenienza, nel caso dei ricercatori anziani). Perchè la retribuzione non
cali, gli sarà fatto un credito (sotto forma di assegno ad personam), ma rimarrà in quel
livello per tanti anni, quanti necessari per recuperare una anzianità con una
retribuzione uguale a quella di ingresso (compreso l'assegno ad personam). E dunque per
10-15 anni rimarrà in quel livello, senza mai vedere aumentare la retribuzione.
In altri termini, i Ricercatori anziani sono danneggiati dalla promozione.
c) Facciamo tornare il conto. Questa anomalia (che colpisce le tre fasce
dei docenti) è dovuto al fatto che le tre fasce hanno tre progressioni retributive. E,
dunque, per la giustizia e perchè il merito abbia un senso, occorrerebbe fare una
progressione retributiva unica, pur se suddivisa in tre fasce. In questo modo il
ricercatore promosso ad associato, sarebbe inquadrato come associato con una retribuzione
di livello immediatamente superiore a quello di provenienza, per poi continuare a salire
in base a produttività (come "dice", ma non fa, il DDL Gelmini).
d) A quale livello scientifico stanno i nostri Ricercatori a tempo
indeterminato ? A quelli (che ho sentito al Miur), che screditano i nostri
ricercatori, dicendo che, se a 50 anni, non hanno ancora vinto un concorso, un motivo ci
sarà ..., rispondo che sono in mala fede. Lo sanno per primi che i concorsi sono stati
pochi e non sono avvenuti con regolarità, a partire dal 1980, e fino al 1998, finchè chi
aveva passato il turno ( a suo tempo) è stato accantonato, a favore dei giovani.
E comunque, per una idea, sulle vicende del sistema universitario italiano,
pubblico a parte uno studio di due docenti (italiani) dell'Università di Manchester, e il
pensiero di nostro valente "ricercatore" sulla riforma Gelmini, apparso
recentemente su . Nino Luciani |
Ovviamente, per dare
concrete opportunità d'assunzione ai giovani, è indispensabile che non venga prorogata
la norma che limita, fino al 31 dicembre 2011, l'utilizzo dei fondi derivanti dal turn
over.
Il Ddl predispone un quadro normativo organico che dovrebbe favorire il
rilancio del nostro sistema universitario. Probabilmente si potrebbe aggiungere un comma
ulteriore che consenta di sperimentare non solo forme di governance innovative, ma anche
più flessibili modelli d'organizzazione del lavoro del personale docente, consentendo per
esempio la modifica dell'impegno didattico in relazione all'assunzione di particolari
compiti di ricerca.
Una volta approvata la riforma, il governo dovrà tuttavia tener fede alla promessa di
più adeguate risorse: la difficoltà del momento non può penalizzare un ' settore
strategico per il futuro dei paese. Giuseppe Valditara |
|
GLI
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
in sede referente (nostra ricostruzione)
NOTA. In queste
settimane la Commissione istruzione ha lavorato intensamente. Dei 15 articoli del DDL, ne
ha terminati 8 ( e, in parte, anche 9,10,11, 12). Qui di seguito, essi sono riportati, uno
per uno. Nella colonna di sinistra c'è il testo originale, nella colonna di destra, c'è
il testo definitivo, in seguito all'emendamento.
Direi che, pur se le modifiche ci sono, la sostanza politica rimane quella
originaria.
In breve, il governo vuole mettere un limite alla spesa universitaria, attraverso un
maggiore controllo finanziario centrale, fino a prevedere il commissariamento della
gestione locale (con la sola eccezione di mantenere il Rettore, anche in caso di
commissariamento.
Rimangono gli esterni (27%) nel Consiglio di Amministrazione e il Senato diviene
elettivo (in pratica vengono buttati fuori i Presidi, oggi membri di diritto, e che sono
l'essenza della democrazia universitaria). Il precariato è istituzionalizzato come un
modo di fare "economie" (alla stessa stregua che nelle imprese private). E'
bloccato il turnover e questo lede il diritto alla carriera per i meritevoli.
Per la copertura dei posti, rimane l'abilitazione a lista aperta con
commissioni sorteggiate (cosa che io approvo) e il concorso locale con commissioni
nominate localmente (ossia nè votate, nè sorteggiate), cosa che è una vera calamità
perchè ciò equivale alla istituzionalizzazione del localismo.
Sono introdotti verifiche certosine di produttività, ma senza dare una
"lira" aggiuntiva ai meritevoli. |
DDL (Senato 1905) del Governo su Governance Università, Diritto allo studio e
Reclutamento dei Professori
|
MS. Gelmini
|
Chiuse la discussione generale (3 marzo)
e la presentazione degli emendamenti ( 9 marzo)
ELENCO DEGLI
EMENDAMENTI PROPOSTI
(non ancora presentati emendamenti per gli artt. 9
e successivi, riguardanti lo stato giuridico)
Nel frattempo i Ricercatori entrano in agitazione ... e appellano agli altri Docenti per
la lotta in comune, per l'Università (vedi Documento, sotto) |
Marco Merafina
|
|
1.- Nota.
Diciamo ai Colleghi che, al momento, è impossibile dire se ci sarà vera riforma oppure
una soluzione "gattopardesca", anzi "involutiva" (quella del testo
proposto dal Governo). Il riferimento è ai concorsi locali (aumenta il localismo) e al
sistema finanziario (cala l'autonomia finanziaria). Il chiarimento sulle probabilità di
veri progressi in meglio verrà solo dopo gli emendamenti, che:
- in primis dovrebbero separare le cose "non volute, ma dichiarate come volute"
da quelle "volute, ma messe tra le righe".
Vanno precluse possibili "deviazioni", più tardi, quando ci
saranno i Decreti Delegati di "interpretazione della legge";
- e successivamente dovrebbero fare le scelte, anche alla luce delle pregresse audizioni
del mondo universitario.
Auspicabile anche una verifica in corso d'opera, tra il Presidente Possa e i
Sindacati, subito dopo l'approvazione del DDL in sede referente, prima del riesame in sede
deliberante.
2.- Segni di lotta dai Ricercatori. I Ricercatori hanno
proclamato lo stato di agitazione (si vegga il Documento, qui sotto,
colonna di destra), in quanto una prima lettura degli emendamenti non permette di capire
bene... .
I Ricercatori sono 1/3 dei docenti di Ruolo
(Ricercatori+Associati+Ordinari). Insegnano pur non essendo obbligati dalla legge vigente.
Dunque, hanno la forza sufficiente per opporsi ad un Governo che aumenta i problemi
dell'Università.
3.- Appello per decidere uno sciopero di protesta. Vista
l'aria che tira, facciamo appello a tutte le Organizzazioni Sindacali per una
riunione circa la proclamazione di uno sciopero di almeno una settimana.
Adesso o mai più. NL |
CNRU -
Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari
PROCLAMA
stato di agitazione dei Ricercatori Universitari
Il Coordinamento Nazionale Ricercatori
Universitari:
1) preso atto dei contenuti del DDL Gelmini, che "dimentica":
- di finanziare la riforma stessa, accentuando le difficoltà degli Atenei a
predisporre una normale programmazione del personale in sede di bilancio, oltre alla
difficoltà di assicurare un corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- di considerare alcune norme transitorie indispensabili che dovrebbero riguardare
gli attuali Ricercatori Universitari, cancellando così definitivamente ogni prospettiva
di soluzione al problema dello Stato Giuridico dei Ricercatori Universitari, attesa ormai
da trent'anni;
- di assicurare una gestione democratica degli atenei attraverso la partecipazione di
tutte componenti universitarie negli organi di governo;
- di escludere i Ricercatori Universitari con più di 40 anni di contributi dal
licenziamento-prepensionamento coatto, malgrado gli Ordini del giorno
bypartisan in tal senso approvati nei due rami del Parlamento;
2) considerati inoltre i contenuti degli emendamenti presentati dal
relatore della legge che tra l'altro:
- obbligano all'attività didattica i Ricercatori Universitari senza alcun riconoscimento
del loro stato giuridico;
- trasformano gli scatti di Professori e Ricercatori Universitari da biennali a triennali
con obbligo di domanda per l'ottenimento degli stessi, senza possibilità di opzione per
il nuovo regime e senza una reale trasformazione della carriera universitaria;
PROCLAMA
lo stato di agitazione dei Ricercatori Universitari
e, estendendo le iniziative già in atto in numerose
sedi,
invita i Ricercatori di tutti gli atenei a riservarsi di non accettare incarichi
per affidamento e supplenza per il prossimo anno accademico, sviluppando inoltre forme di
lotta immediate che comprendano anche la sospensione dell'attività didattica, con la sola
esclusione dei Ricercatori Universitari minacciati dal licenziamento che
nell'esercizio dell'attività didattica hanno elemento di difesa giudiziaria;
chiede inoltre ai docenti delle altre fasce di partecipare a tale forma di protesta
non accettando ulteriori incarichi di docenza al di fuori di quelli istituzionali.
Il Direttivo del CNRU |
|
Il DDL del Governo su Governance Università,
Diritto allo studio
e Reclutamento dei Professori Universitari approda in SENATO col numero S 1905 |
La Relazione del Sen. Prof. Giuseppe VALDITARA
Il 9 dicembre 2009 la Commissione
Istruzione ha iniziato l'esame del DDL.
Il sen. G. Valditara, prof. Ordinario di Diritto Romano all'Università di
Torino, ha fatto la relazione introduttiva, tra l'altro, con molta autonomia critica.
In vista delle audizioni del mondo universitario, da parte della
Commissione Istruzione, ognuno di noi (anche dall'estero), potrebbe
inviare idee migliorative direttamente alla Segreteria della Commissione (e-mail:
COMM07A@senato.it ).
Chi vuole può inviarne una copia a UNIVERSITAS News,
per la pubblicazione
(e-mail: nino.luciani@alice.it
). Per i link ai disegni di legge originali, vedi subito sotto. |
|
Giuseppe
Valditara |
|
Commissione
"ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI"
Riunione di MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2009
Argomenti:
- (1905)
DDL del Governo: Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario;
- (591)
GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto;
- (874)
POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari
incaricati ;
- (970)
COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo
;
- (1387)
VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della
governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima
e seconda fascia e dei ricercatori ;
- (1579)
Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e
la riorganizzazione delle università.
RESOCONTO SOMMARIO N. 152
Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (PdL), il quale
osserva anzitutto come l'esame in Parlamento dei disegni di legge in titolo dovrebbe
essere l'occasione per una presa d'atto, da parte della classe politica, della centralità
della ricerca e dell'istruzione superiore per lo sviluppo del Paese, nonostante ciò non
rientri nella tradizione politica e culturale italiana, atteso che gli ultimi 40 anni di
storia repubblicana non vanno esattamente in questo senso.
Del resto, prosegue, l'università è tanto più importante in quanto, se negli
anni Settanta il 70 per cento delle innovazioni passava attraverso le imprese, oggi oltre
il 50 per cento si realizza all'interno delle università e dei centri pubblici di
ricerca.
A titolo esemplificativo, egli rammenta che lo stesso presidente Obama
ha recentemente avuto modo di sottolineare che il primato americano è dovuto al fatto che
gli Usa hanno sempre concepito la ricerca come una priorità, dedicandole più di ogni
altro Paese attenzione e investimenti, tanto che le università statunitensi sono al
vertice di tutte le classifiche internazionali. Non diversamente, il primato tedesco tra
la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale non fu dovuto solo alle materie prime,
le quali sono presenti anche in molti Paesi in via di sviluppo i quali soffrono tuttavia
di drammatici problemi di crescita. La forza del sistema produttivo tedesco ha avuto
invece uno strumento eccezionale innanzitutto nelle università. Quanto alla Cina, il dato
qualificante non sta nella competitività delle condizioni produttive, che nell'arco di
alcuni anni è destinata a diminuire, bensì nella moltiplicazione di sedi universitarie
che, per capacità di innovazione e qualità, sfidano ormai i migliori atenei occidentali.
Al fine di comprendere quale tipo di riforma serva al nostro Paese, egli
invita dunque a partire innanzitutto da una valutazione dei risultati prodotti dal sistema
attuale.
L'Italia è quarta per produzione scientifica tra tutti i Paesi europei,
rapporto che è relativamente proporzionato al numero dei professori e dei ricercatori. La
Germania ha invero una produzione scientifica doppia, ma ha anche un numero quasi doppio
di ricercatori e professori. L'Italia è quindi più produttiva della Spagna, mentre la
Francia e la Gran Bretagna ottengono risultati migliori, anche in termini relativi.
Risultati ancora migliori ottengono però Svezia, Olanda e Svizzera, se non si considera
il numero assoluto di pubblicazioni, bensì il rapporto fra numero delle pubblicazioni e
numero di ricercatori.
Andando a verificare l'impatto scientifico, che rappresenta
indubbiamente il dato più importante, si riscontra peraltro non solo che l'Italia è ben
oltre la media, ma anche che le citazioni dei lavori dei nostri ricercatori sulle
principali riviste scientifiche sono più numerose rispetto a quelle dei ricercatori
francesi. Né corrisponde al vero che in tutti i ranking internazionali le nostre
università ottengano piazzamenti deludenti: esse sono senz'altro penalizzate dallo
Shangai e dal Times, ma sono ben quotate secondo il Leiden e il Taiwan. Ciò accade
perché il Taiwan e il Leiden sono basati innanzitutto sulla qualità della ricerca,
mentre lo Shangai e il Times prendono in considerazione indicatori in cui l'Italia è
realmente agli ultimi posti, quali l'internazionalizzazione di studenti e docenti, nonché
il rapporto fra professori e studenti. Del resto, anche l'allegato III al Documento di
programmazione economico-finanziaria del luglio scorso conferma che il numero di
professori e ricercatori italiani è inferiore alla media Ocse. Proprio dal Times e dallo
Shangai risulta confermato tuttavia che le università italiane hanno un impact factor
superiore a quello della Francia e una reputazione della comunità scientifica superiore a
quella degli atenei tedeschi, che hanno peraltro punte di assoluta eccellenza assenti in
Italia. Senz'altro notevole è invece la differenza rispetto ai modelli americano e
inglese, che scontano però anche, a proprio favore, il veicolo linguistico.
Piuttosto, l'Italia risulta ben al di sotto della media internazionale
quanto a capacità di realizzare promozione sociale, a causa dei modesti investimenti in
diritto allo studio e della inadeguatezza delle strutture per la didattica.
Il disegno di legge del Governo n. 1905 riprende dunque in modo
complessivamente coerente buona parte delle misure già introdotte con successo nei
sistemi universitari dei principali Paesi Ocse.
Ad iniziare dal Regno Unito di Margaret Thatcher, e poi negli ultimi
dieci anni in molti altri Paesi europei, all'estero vi è stata infatti una
modernizzazione dei sistemi universitari alla luce di due principi ormai ben consolidati:
autonomia e responsabilità. Tra i meccanismi introdotti, il relatore sottolinea la
centralità della valutazione dei risultati delle unità di ricerca e di didattica, ossia
dei dipartimenti; l'attribuzione delle risorse alle singole università con criteri di
premialità meritocratica; l'adozione di strumenti contrattuali per incentivare i docenti
ed i ricercatori più meritevoli; la semplificazione della governance con il
contestuale rafforzamento dei poteri del vertice esecutivo; il miglioramento dei processi
decisionali, con il superamento di eccessiva collegialità, consociativismo e
autoreferenzialità; una minor rigidità in ingresso della carriera universitaria.
Dopo aver riferito che, per omogeneità di materia, al disegno di legge
n. 1905 sono abbinati anche i disegni di legge nn. 1387 e 1579, rispettivamente a prima
firma sua e della senatrice Mariapia Garavaglia, che hanno impianto e contenuto simili a
quello governativo, nonché il n. 591 del senatore Giambrone sui professori a contratto,
il n. 874 della senatrice Poli Bortone sui professori universitari incaricati, e il n. 970
del senatore Compagna sui fuori ruolo, egli passa ad illustrare analiticamente i
punti qualificanti della proposta governativa, anticipando che segnalerà le parti che
ritiene debbano formare oggetto di modifica, mentre sulle restanti è implicito il suo
giudizio positivo.
Con riferimento all'articolo 1, secondo il quale il sistema
universitario ha il compito di combinare in modo organico ricerca e didattica per il
progresso culturale, civile, economico della Repubblica, osserva che sarebbe forse
opportuno un riferimento agli studenti come destinatari di una formazione di qualità,
attesa la centralità della persona oltre che della comunità statale. Inoltre, pur
convenendo che le università sono sedi di libera formazione, suggerisce di aggiungere
"nellambito dei propri ordinamenti"; infine, reputa necessario precisare
che esse sono strumento anche di elaborazione di conoscenza, non solo di circolazione.
Passando al comma 2, che individua in autonomia e responsabilità i principi cardine della
riforma, giudica opportuno esplicitare che la sperimentazione ivi prevista di diversi
modelli organizzativi si può estendere anche al reclutamento del personale e allo stesso
stato giuridico.
Dopo aver accennato al contenuto dei restanti commi dell'articolo 1, il
relatore si sofferma sullarticolo 2, che definisce gli organi di ateneo (rettore,
consiglio di amministrazione, senato accademico, collegio dei revisori dei conti, nucleo
di valutazione), precisando che le università statali hanno sei mesi per adeguare i
propri statuti a tali disposizioni.
La lettera a) del comma 2 specifica le attribuzioni del rettore,
mentre la lettera b) ne prevede le modalità di elezione. Al riguardo, ritiene
peraltro che eccessive precisazioni non siano coerenti con il sistema elettivo, salvo che
non si intenda restringere l'eleggibilità ad un numero limitato di soggetti, secondo un
modello a suo avviso difficilmente attuabile. Giudica altresì eccessivamente burocratica
e centralista la procedura di nomina del rettore con decreto del Presidente della
Repubblica.
La lettera c) fissa in otto anni la durata massima in carica del
rettore (sei nel caso di mandato unico).
La lettera d) individua i compiti del senato accademico. In
proposito, il relatore rileva che a tale organo è attribuito un ruolo troppo marginale.
Suggerisce pertanto che esso possa concorrere alla approvazione del conto consuntivo,
nonché esprimere un parere necessario, ancorché non vincolante, non solo sul documento
di programmazione strategica, ma anche sul bilancio di previsione.
Con riguardo alla costituzione di tale organo, disciplinata alla lettera
e), egli lamenta la mancanza di una rappresentanza di secondo grado. Reputa invece
opportuno consentire una rappresentanza dei responsabili delle unità organizzative
(dipartimenti e facoltà), onde non determinarne la delegittimazione. Deplora altresì
l'assenza di raccordo con le strutture di base.
Dopo aver dato conto della lettera f), relativa alle funzioni del
consiglio di amministrazione, il relatore illustra la lettera g), che ne disciplina
la composizione. In proposito, ribadisce che la fissazione di numerosi vincoli contrasta
con il carattere elettivo dell'organo e sollecita la previsione anche di una
rappresentanza dei docenti, sul modello dei principali Paesi Ocse. E' inoltre disposto,
prosegue il relatore, che almeno il 40 per cento dei consiglieri di amministrazione non
appartenga ai ruoli delluniversità quanto meno da tre anni. Al riguardo, precisa
peraltro che già attualmente molte università prevedono nei loro statuti membri esterni,
i quali tuttavia raramente partecipano alle sedute, creando spesso problemi di numero
legale. Giudica dunque i membri esterni una opportunità importante purché rappresentino
finanziatori o particolari competenze esterne; altrimenti, sottolinea, rischiano di essere
solo portatori di microinteressi non funzionali alle esigenze di sviluppo
dell'università. In ogni caso, condivide che la scelta dei componenti esterni sia
lasciata ai singoli atenei, abbandonando una impostazione originaria che prevedeva la
indicazione esplicita di rappresentanze istituzionali esterne. Quanto al presidente, la
medesima lettera g) stabilisce che esso sia eletto tra i componenti del consiglio
di amministrazione e quindi possa non coincidere con il rettore. In proposito, osserva che
un presidente interno ma diverso dal rettore rischia di rappresentare un antagonista di
quest'ultimo, soprattutto se espressione della minoranza sconfitta, con il rischio di una
paralisi gestionale. Il presidente diverso dal rettore ha invece senso, a suo giudizio, se
è esterno e rappresenta investitori o particolari competenze. Suggerisce peraltro di
lasciare le università libere di stabilire se il presidente possa essere diverso dal
rettore ovvero se debba coincidere con esso, sottolineando comunque come
l'incompatibilità fra presidente del consiglio di amministrazione e rettore possa
bloccare lattività dellateneo. Anche in questo caso, giudica peraltro
eccessivamente burocratiche le modalità di nomina con decreto del Presidente della
Repubblica.
Il relatore dà poi conto della lettera h) sulla durata in carica
dei consiglieri di amministrazione, della lettera i) sulla figura del direttore
generale, che sostituisce quella del direttore amministrativo, nonché della lettera l)
sui compiti del predetto direttore generale.
Passando alla lettera m), sulla composizione del collegio dei
revisori dei conti, egli dissente dall'attribuzione alle università del compito di
indicare un membro effettivo ed uno supplente tra dirigenti e funzionari del Ministero.
Atteso che anche un altro membro del collegio è designato dalle università, gli atenei
finirebbero infatti per potersi scegliere la maggioranza nel collegio, indebolendo la sua
funzione di controllo terzo, e per di più avrebbero un indebito potere contrattuale nei
confronti dei dirigenti ministeriali. Suggerisce quindi che due revisori siano nominati
direttamente dal Ministero.
Dopo aver riferito sulle lettere n) ed o), relative ai
nuclei di valutazione, egli pone poi l'accento sul divieto per i componenti il senato e il
consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del
rettore, sancito dalla lettera p). A tale riguardo, giudica inopportuno il divieto
per il senato, sollecitando invece al suo interno una rappresentanza dei dipartimenti o
delle facoltà. Quanto al divieto di ricoprire incarichi politici e cariche istituzionali
in altre università, propone di specificare che il divieto si applica alle università
italiane, atteso che sarebbe un arricchimento se un membro del consiglio di
amministrazione o del senato, o il rettore medesimo, rivestissero cariche in università
straniere.
La lettera q) impone infine l'attuazione dei principi di
trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità delle informazioni relative
allateneo, già fissato, in modo cogente e concreto, con un emendamento approvato in
Senato al decreto-legge n. 180 del 2008.
Passando al comma 3, che assegna agli atenei un termine di sei mesi per
modificare anche lorganizzazione interna, il relatore registra l'eccentricità
dell'estensione di tale obbligo alle università non statali, giustamente non contemplate
dallarticolo 2, comma 2, e che quindi dovrebbero essere escluse anche in questo
caso.Nell'illustrare analiticamente l'articolazione interna prevista, egli consiglia
peraltro una semplificazione in ordine al rapporto fra facoltà e numero di professori e
ricercatori, sancito alla lettera d), ipotizzando un numero massimo di 12 facoltà
per ateneo. Registra altresì un errore terminologico alla lettera e), laddove
richiama le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), mentre la
lettera b) non attiene allo svolgimento di funzioni. A proposito dellorgano
deliberante delle facoltà, la cui istituzione è contemplata alla lettera f), pone
in luce che se la facoltà non ha solo funzioni di coordinamento, ma anche poteri
sostanziali, sarebbe opportuno che detti organi deliberanti tenessero conto della
rilevanza dei singoli dipartimenti. Quanto alla istituzione in ciascun dipartimento di una
commissione paritetica docenti-studenti volta ad assicurare la qualità della didattica,
di cui alla lettera g), egli la giudica inutile laddove esistano le facoltà, che
già svolgono siffatta funzione con la partecipazione di rappresentanze studentesche.
Reputa inoltre superfluo ripetere, alla lettera h), la rappresentanza elettiva
degli studenti negli organi già citati. Inoltre, rileva che la lettera l) del
comma 2, a cui si fa rinvio fra quelle che prevedono organi in cui devono essere
rappresentati gli studenti, è relativa invece alla figura del direttore generale.
Dopo aver dato conto del comma 4, che eccettua gli istituti a
ordinamento speciale dall'osservanza di alcune disposizioni, il relatore si sofferma sul
comma 5, che impone agli atenei l'adozione di un codice etico, sottolineando che sarebbe
più appropriato prevedere un codice deontologico.
In ordine al comma 6, secondo cui in sede di prima applicazione lo
statuto modificato viene adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, paventa le possibili contrapposizioni paralizzanti fra i due organi e
suggerisce di attribuire la competenza ad un unico organo, tanto più che allo stato essi
sono espressione di analoghe rappresentanze.
Nell'accennare brevemente ai commi 7, 8, 9 e 10, egli registra poi che,
ai sensi del comma 11, ai fini della rieleggibilità dei rettori, del senato accademico e
del consiglio di amministrazione, si computa il periodo già maturato. Stigmatizza
tuttavia che per il senato non era prevista una non rieleggibilità.
Illustra indi l'articolo 3, sulla federazione e fusione di atenei.
Passando all'articolo 4, che istituisce il Fondo per il merito,
consiglia di limitare i premi di studio ai non abbienti, modulando magari le soglie di
accesso in modo da favorire davvero i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.
Paventa altresì che la garanzia dello Stato per i prestiti donore possa non essere
coperta. Quanto alle modalità di alimentazione del Fondo, reputa inadeguata la previsione
come una mera eventualità del finanziamento pubblico. In questo modo, il Fondo rischia
infatti di non entrare immediatamente in funzione o comunque di essere avviato senza
adeguati finanziamenti. Considera poi paradossale che fra le risorse destinate ad
alimentare il Fondo vi siano i contributi degli studenti. Riconosce peraltro che, se fosse
previsto un trasferimento pubblico obbligatorio, la norma sarebbe priva di copertura
finanziaria.
Con riguardo all'articolo 5, che delega il Governo ad introdurre misure
per favorire la qualità e l'efficienza del sistema universitario, reputa non corretto che
nella delega rientri la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti poiché
essa è di competenza dei singoli atenei; anche il decreto istitutivo dellAgenzia
nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ricorda,
limita le sue attribuzioni alla valutazione delle istituzioni universitarie. In ordine ai
principi e criteri direttivi fissati dal comma 2 con riferimento all'introduzione di
meccanismi premiali, auspica inoltre una riformulazione della lettera b) atteso che
il termine "efficienza" presuppone a suo avviso una specificazione. Invita
altresì a valutare anche la qualità, oltre allefficienza, e lamenta che il
potenziamento del sistema di autovalutazione di cui alla lettera c) non si articoli
in corrispondenti criteri direttivi.
Quanto ai principi e criteri direttivi per la revisione della
contabilità, di cui al comma 3, ed in particolare alla lettera d), che impone un
programma triennale di riequilibrio della consistenza del personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, pone in luce che, se in molte sedi quest'ultimo appare
senzaltro sovrabbondante, la dotazione di personale docente e ricercatore è
inferiore alla media Ocse e risulta dunque inadeguata sul lungo periodo.
Il comma 4 reca poi, prosegue il relatore, principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega relativa allo stato giuridico dei docenti e ricercatori.
Talvolta tuttavia gli obiettivi sono a suo avviso confusi con i principi e criteri
direttivi, mentre anche per la delicatezza della materia sarebbe bene definire nella legge
i contenuti essenziali, lasciando poi ad una fonte successiva la loro semplice attuazione.
In particolare, egli si sofferma sulla lettera c), che fissa sia per i docenti a
tempo pieno che per quelli a tempo definito un eguale impegno complessivo pari a 1.500
ore. Ciò appare al relatore come suscettibile di impugnazione per irragionevolezza.
E evidente del resto, prosegue, che, corrispondendo limpegno per chi è a
tempo definito a circa otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, non si riserva
alcuno spazio alle attività libero-professionali, presupposto stesso del collocamento a
tempo definito. Le 1.500 ore comprendono poi non solo le attività didattiche, ma anche
quelle di ricerca. Giudica tuttavia impossibile una quantificazione seria di queste
ultime, risultando del tutto fantasiosi o comunque arbitrari criteri basati sulle
pubblicazioni. Anche all'estero, mentre la didattica è quantificata in molti Paesi Ocse,
non vi è Paese al mondo che quantifichi le ore dedicate alla ricerca. In questo campo,
ciò che conta sono i risultati ed è questo loggetto della valutazione che in
alcuni Paesi viene effettuata. Nelle 1.500 ore sono poi compresi anche i compiti
preparatori e di verifica connessi allinsegnamento, nonché il tempo destinato allo
studio personale, ma è evidente ancora una volta l'arbitrarietà della definizione
lasciata inevitabilmente ad una autocertificazione soggettiva. Risulta infine a suo avviso
oscura la previsione di una "quantificazione dellimpegno complessivo", che
lascerebbe intendere una specificazione oraria ulteriore delle varie attività elencate.
Più in generale, il relatore ritiene che il limite di 1.500 ore
introdurrebbe una disparità di trattamento economico rispetto ai docenti di scuola
secondaria, che potrebbe essere foriera di ricorsi. A fronte invero di uno stipendio di
insegnante che corrisponde allincirca a quello di un ricercatore ovvero di un
associato a inizio carriera, si richiederebbe infatti per ricercatori e professori
universitari un impegno orario pari a quasi due volte e mezzo. La norma, ribadisce,
rischia dunque di risultare incostituzionale per irragionevolezza. Va osservato infine
che, nella bozza iniziale del disegno di legge, limpegno di 1.500 ore era
qualificato come "figurativo", essendo collegato alla rendicontazione dei
progetti di ricerca cofinanziati. Se si vuole mantenere il suddetto impegno orario,
sarebbe quindi quanto meno auspicabile il ripristino della definizione originaria. Giudica
invece corretta la quantificazione in 350 ore e 250 ore dellimpegno didattico
rispettivamente per il tempo pieno e definito.
Quanto alla lettera d), relativa alla disciplina delle attività
di verifica dello svolgimento dei compiti didattici, osserva che si tratta di un obiettivo
e non di un criterio direttivo. Giudica comunque senzaltro auspicabile
l'introduzione di forme di controllo da parte delle singole università
sulleffettivo svolgimento delle lezioni e dellattività di ricevimento e di
assistenza agli studenti. Lamenta tuttavia che essa non sia accompagnata dalla previsione
di idonee misure sanzionatorie per le ipotesi di inottemperanza da parte del singolo
docente. Per stroncare forme di inaccettabile mal costume, propone al contrario che, nel
caso di mancata osservanza dei doveri didattici, e in assenza di una idonea
giustificazione, siano applicate adeguate sanzioni di natura patrimoniale, fino al
licenziamento per le fattispecie più gravi. Senza il richiamo a sanzioni, la previsione
di forme articolate di controllo sembra infatti a suo avviso una tipica "grida
manzoniana" destinata allesterno più che allinterno dellaccademia.
Non condivide invece l'eventuale introduzione di un badge di entrata e di uscita
nell'ateneo, che finirebbe per svilire la professionalità del docente e del ricercatore
fondata sulla autonomia della ricerca, attribuendogli un ruolo di tipo impiegatizio. Né
va dimenticato che mancherebbero strutture adeguate per fronteggiare una presenza fissa di
tutti i docenti nei dipartimenti.
In merito alla verifica dellimpegno scientifico, reputa di tutta
evidenza che essa debba essere riservata alle singole università, che hanno interesse a
stimolarlo atteso che una parte dei finanziamenti è legata alla qualità della produzione
scientifica. Anche in questo caso la valutazione dovrebbe incentrarsi a suo avviso più
sulla qualità che sulla quantità della produzione medesima. Daltro canto, osserva,
se non fosse la singola università a valutare limpegno scientifico di ciascun
docente, si richiederebbe allANVUR uno sforzo insostenibile, dovendo essa valutare
ogni anno 70.000 persone avvalendosi di un personale assai limitato e con pochi fondi.
Già nelle scorse legislature si era del resto affermato in modo bipartisan il
principio che l'Agenzia deve valutare le istituzioni accademiche, a iniziare dai
dipartimenti, e non le singole persone. Inoltre, qualora la valutazione fosse fatta al di
fuori delle singole università, ci sarebbe il rischio di un rallentamento burocratico
notevole, con ritardi nella liquidazione degli scatti.
Per altro verso, linserimento nelle commissioni di abilitazione,
di selezione e promozione, di esame di Stato, nonché negli organi di valutazione di
progetti di ricerca, sancito alla lettera d) per i soli professori e ricercatori
con valutazione positiva, non può essere il risultato di una valutazione fatta dalle
singole università, ma deve essere conseguenza di una credibilità scientifica conseguita
dal singolo professore o ricercatore e attestata in modo oggettivo, senza possibilità di
discriminazioni. E il giudizio della comunità scientifica, non di un singolo
valutatore, che deve decidere della adeguatezza scientifica di un possibile commissario di
concorso.
La successiva lettera e) demanda al decreto delegato
l'individuazione dei casi di incompatibilità e la definizione dei criteri generali per
l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di
consulenza. E' evidente, prosegue il relatore, l'illegittimità della disposizione, che
rinvia la determinazione di criteri generali. Al riguardo, egli ritiene che debba essere
la singola università a stabilire un regime di incompatibilità a seconda delle proprie
convenienze, e non in via generale, ma differenziando allinterno di contratti
integrativi individuali, e comunque per aree disciplinari, come avviene nei sistemi
universitari più avanzati. Sarà poi il docente a scegliere se accettare o meno le
condizioni contrattuali offerte, ovvero decidere di cambiare sede.
Con riguardo all'obbligo di una relazione triennale sul complesso delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini fra l'altro della
attribuzione dello scatto stipendiale, di cui alla lettera f), egli condivide il
principio, anche se reputa che debbano essere le singole università, nellambito
della loro autonomia e responsabilità, a fissare i criteri di valutazione della
complessiva attività svolta, eventualmente differenziando, a seconda delle esigenze
locali, il valore da riferirsi alla ricerca piuttosto che alla didattica ovvero
all'impegno gestionale.
In ordine alla revisione del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della legge, e in particolare alla trasformazione degli scatti da
biennali a triennali, disposta dalla lettera i), pur essendo prevista un'invarianza
del complessivo trattamento retributivo, egli stigmatizza la perdita economica per docenti
e ricercatori legata al ritardo della prestazione, i cui effetti sono ben evidenziati
dalla tabella allegata alla relazione tecnica. Per evitare una forma di risparmio a danno
del personale docente, che tra laltro non è contrattualizzato e dunque non gode di
periodici rinnovi retributivi, auspica quindi che i risparmi derivanti dalla mancata
concessione degli scatti vadano ad incrementare un apposito fondo universitario per la
incentivazione.
Il relatore suggerisce altresì di introdurre alla lettera i) la
previsione di misure incentivanti integrative, sul modello di quanto avviene nei Paesi
anglosassoni in cui la retribuzione dei docenti è fissata per contratto, venendo
commisurata ai risultati conseguiti e allinteresse dellateneo nei confronti
dei singoli docenti. In proposito, rammenta che una misura di questo tipo era già
prevista allarticolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, ma necessita di un
fondo ad hoc, che la renda praticabile.
Il comma 5 riprende infine un emendamento già presentato in altra sede,
che favorisce fra laltro la sperimentazione da parte delle regioni di nuovi modelli
di gestione ed erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio. Invita
tuttavia a non cadere nel pregiudizio demagogico secondo cui il semplice ingresso nella
istituzione formativa è necessariamente per tutti una garanzia di successo, che oltre
tutto appare in contrasto con i principi della Costituzione.
Il relatore accenna poi all'articolo 6, che opportunamente ridimensiona
i crediti che possono essere riconosciuti agli studenti per attività professionali, e
all'articolo 7, che dispone una revisione dei settori scientifico-disciplinari sulla base
del criterio dell'afferenza di almeno 50 professori ordinari.
Larticolo 8, prosegue, istituisce l'abilitazione nazionale di
durata quadriennale per le funzioni di professore ordinario ed associato. In proposito,
evidenzia tuttavia che la distinzione fra le due fasce non può essere per funzioni, dal
momento che esse sono analoghe. Invita quindi a fare riferimento alla legge n. 382 del
1980, ovvero a specificare la differenza dei requisiti (idoneità per la seconda fascia;
piena maturità scientifica per la prima fascia).
Con riferimento al contenuto dei regolamenti con cui entro novanta
giorni saranno definite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, il
relatore propone che l'attribuzione della abilitazione sia fondata non solo sulla
valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche, ma anche su una adeguata
verifica delle capacità didattiche. Quanto poi alla commissione, ribadisce che essa
dovrebbe essere costituita sulla base di una lista formata da candidati che abbiano
pubblicazioni scientifiche accettate su riviste internazionalmente accreditate o edite in
collane universitarie. Ritiene altresì che un'unica commissione che dura in carica due
anni ed è competente per le abilitazioni di prima e seconda fascia rischia di concentrare
in sé troppo potere. Sull'attribuzione di un titolo preferenziale nei contratti di
insegnamento a coloro che siano in possesso della abilitazione, consiglia di estendere
tale preferenza anche a chi è già in servizio.
Passando all'articolo 9, che disciplina le procedure di reclutamento,
auspica anzitutto che la legittimazione a partecipare ai bandi di cui alla lettera b)
sia articolata diversamente, atteso che il successivo articolo 15, comma 3, rimedia ad una
palese dimenticanza prevedendo la possibilità di partecipare alle suddette procedure
anche per i professori attualmente in servizio. Alla lettera c), lamenta che non
sia disciplinata lipotesi in cui non sia stata costituita la facoltà e suggerisce
di sostituire il riferimento alla facoltà con quello al dipartimento. In ordine alla
previsione di una lezione pubblica, di cui alla lettera d), osserva che sarebbe
più opportuno che la valutazione della idoneità didattica fosse svolta al momento
dell'abilitazione. Giudica inoltre estremamente complessa e farraginosa la procedura per
la proposta di chiamata, prefigurata dalla lettera d). Nel dichiarare di non
comprendere per quale motivo debbano intervenire nella chiamata i soggetti che compongono
lorgano deliberante della facoltà, reputa fuori sistema che alle chiamate degli
ordinari partecipino anche i professori di seconda fascia e che alle chiamate di
professori e ricercatori partecipino rappresentanti degli studenti. Sollecita quindi una
decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il dipartimento, su proposta
dei professori del settore scientifico-disciplinare e con delibera finale del consiglio di
amministrazione. Le università potrebbero poi stabilire forme di consultazione della
comunità scientifica sull'adeguatezza dei candidati proposti.
Più in generale, egli ritiene che questa procedura rischi di
penalizzare la assunzione dei docenti più giovani e neo abilitati ponendoli in
competizione con docenti già in servizio sulla base di una valutazione comparativa dei
titoli. Invita quindi a distinguere le procedure di assunzione in servizio da quelle di
trasferimento. In questo ultimo caso, sarebbe più idonea la chiamata diretta, che avrebbe
il vantaggio di evitare il rischio di ricorsi paralizzanti. Chiede altresì chiarimenti
sulla scelta di prevedere, al comma 5, la chiamata diretta per studiosi impegnati
allestero o per ricercatori a contratto e non per professori già in servizio presso
altre università italiane. Fra laltro, per ragioni di spesa, le università hanno
maggiore convenienza ad assumere neo abilitati che a chiamare per trasferimento. Dunque,
la chiamata per trasferimento avverrebbe solo per situazioni di particolare rilievo e
favorirebbe la mobilità fra sedi. Né va dimenticato che, essendo i commissari
normalmente già presenti nel dipartimento, il loro giudizio verrebbe comunque
considerato. In questo caso, auspica peraltro un limite percentuale alle chiamate per
trasferimento.
Con riferimento infine al comma 5, avanza l'ipotesi di sopprimere la
chiamata per chiara fama, sussistendo già la figura del professore a contratto, tanto
più che in passato essa ha dato luogo a trattamenti di favore non adeguatamente
giustificati.
Dopo aver dato conto dell'articolo 10, sugli assegni di ricerca, il
relatore riferisce quindi sull'articolo 11, in base al quale le università possono
stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In proposito,
egli ritiene che la palese inadeguatezza del curriculum potrebbe dar luogo
all'annullamento del contratto su istanza di un componente il nucleo di valutazione, onde
evitare che l'affidamento di incarichi a soggetti sprovvisti di idoneo curriculum
risulti priva di sanzioni. Manifesta peraltro perplessità sul successivo comma 2, di cui
dichiara di non comprendere appieno la differenza rispetto al comma 1, se non che la
seconda ipotesi contrattuale sembrerebbe riferita ad ambiti didattici più specifici.
Invita quindi ad unificare le due ipotesi.
Larticolo 12, prosegue il relatore, porta avanti il disegno
avviato a suo tempo dalla legge n. 230 del 2005, con riguardo alla eliminazione delle
figure di ricercatore a tempo indeterminato, da sostituirsi con ricercatori titolari di
contratti a tempo determinato. I compiti attribuiti a questa nuova figura di ricercatore
sono di ricerca (non quantificata) e di didattica (fissata in un ammontare di 350 ore
annue). Al riguardo, egli valuta troppo complicata la possibilità di stipulare nuovi
contratti con altre università. A suo avviso, una volta fissato il periodo massimo di
dieci anni per la durata di rapporti a tempo determinato, dovrebbe essere semplicemente
consentito di partecipare a procedure di selezione per il tempo mancante al raggiungimento
del decennio.
In merito al trattamento economico dei ricercatori, il relatore esprime
compiacimento per il tentativo di rendere più competitiva la retribuzione di inizio
carriera, che attualmente è in assoluto la più bassa fra i principali Paesi europei,
pari a circa il 60 per cento di quella di un ricercatore tedesco. Tale scelta,
quantificata in 11 milioni di euro, è per il momento coperta con corrispondente riduzione
per gli anni 2010 e 2011 dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ritiene tuttavia che a regime occorrerà
prevedere un incremento corrispondente del FFO onde evitare che ad una maggiore
retribuzione corrisponda un minor numero di ricercatori assunti in servizio, ancorché a
tempo determinato.
Quanto alla procedura di selezione nazionale dei vincitori, disciplinata
al comma 9, egli la valuta troppo burocratica e potenzialmente poco trasparente, in quanto
presuppone una commissione composta da "eminenti studiosi" designati dal
Ministro su proposta dellANVUR, che si avvalgono a loro volta, per la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti
revisori di elevata qualificazione scientifica, fra laltro senza oneri per la
finanza pubblica. Egli auspica invece la formazione di commissioni composte, per ogni
settore scientifico-disciplinare, estraendo a sorte tre valutatori allinterno di
liste di professori ordinari e associati che abbiano continuità di pubblicazioni
scientifiche negli ultimi cinque anni. Inoltre, invita a non prescindere da una
valutazione delle abilità didattiche e della preparazione complessiva del candidato,
atteso che il ricercatore a tempo determinato potrebbe essere destinatario di chiamata
diretta su un posto da associato.
Il relatore accenna altresì all'articolo 13, secondo cui la concessione
della opzione per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio è subordinata alla
sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dellateneo, e all'articolo
14, sullo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della
cultura di Paesi stranieri.
Illustrando infine le norme transitorie e finali recate dall'articolo
15, il relatore si sofferma in particolare sul comma 1, secondo cui, a far data dalla
entrata in vigore della legge, per la copertura di posti da professore ovvero da
ricercatore o assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le
nuove procedure di concorso. Non va tuttavia dimenticato che esse presuppongono le
modifiche statutarie e ladozione di appositi regolamenti, il che rischia di tradursi
in un blocco delle chiamate per almeno un anno. Per evitare tale conseguenza nefasta,
sarebbe dunque opportuno far data dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui
allarticolo 9, comma 2, e comunque non prima del termine delle procedure di modifica
statutaria.
Avviandosi alla conclusione, egli precisa che le osservazioni svolte
riguardano elementi particolari del disegno di legge, non già i suoi elementi
strutturali. Non intaccano quindi il giudizio senz'altro positivo sulla sua complessiva
adeguatezza.
D'altro canto, sottolinea, il provvedimento riprende, talvolta quasi
alla lettera, passaggi già contenuti nella proposta presentata a febbraio dalla
maggioranza e pure in quella depositata a giugno dall'opposizione. Le soluzioni
prospettate ricalcano inoltre, nelle loro linee generali, quanto contenuto nel programma
elettorale del Pdl, che per molti aspetti non era distante da quello del Pd. E
piuttosto auspicabile, per consentire alla riforma di esplicare i suoi effetti positivi,
che i tagli previsti per il 2010 a danno dell'università vengano drasticamente ridotti:
questo è il vero ostacolo che si deve superare.
Nel dichiararsi assolutamente aperto alla discussione, anticipa fin
d'ora che intende riservare una seria attenzione alle proposte che verranno avanzate, non
solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione e dalle parti sociali, per arrivare ad
un testo che, nel rispetto delle linee portanti qui delineate, sia il più possibile
condiviso. In particolare, assicura che non si lascerà condizionare dalle eventuali
pressioni di organi di stampa, né di coloro che non siano espressione della sovranità
popolare. Ritiene infatti che spetti al Parlamento esprimersi sulla proposta del Governo e
manifestare la sua volontà definitiva.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15. |
Senato n. 1905 - DDL su Governance Università e
Reclutamento dei Professori Universitari
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009, e che va alle Camere |
Enrico Decleva
|
VERSIONE
DEFINITIVA
accompagnata da due commenti:
a) uno del Presidente della CRUI, prof. Enrico DECLEVA;
b) uno del prof. Giorgio ISRAEL, Presidente della Comm.ne per il rinnovamento della
formazione dei docenti, nominata dalla GELMININota.
Per un nostro parere sul DDL, clicca su: Disegno di legge |
Giorgio Israel
|
|
( Ripreso da: http://www.crui.it/ , 28/10/09)Enrico Decleva, DICHIARAZIONE
A seguito dellapprovazione, in data odierna, da parte
del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge sullUniversità presentato dal
Ministro Gelmini, il Presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università
italiane), prof. Enrico Decleva, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
La proposta di legge del Ministro
Gelmini approvata oggi dal Consiglio dei Ministri, per l'ampiezza del suo impianto e la
valenza riformatrice degli interventi previsti, rappresenta un'occasione fondamentale e
per molti versi irripetibile per chi ha davvero a cuore il recupero e il rilancio
dell'università italiana.
Rispetto ad alcune soluzioni potranno
essere opportuni ulteriori approfondimenti. Ma è essenziale che, a questo punto, anche
nel nostro Paese si siano determinate le condizioni per affrontare in un'ottica coerente e
di ampio raggio urgenze e criticità altrove superate da tempo.
E' ora necessario che il confronto
parlamentare si sviluppi concentrandosi sul merito delle varie questioni. Così come è
indispensabile, e per più aspetti pregiudiziale, che all'avvio del processo riformatore,
e a garanzia della sua credibilità, corrisponda una disponibilità adeguata di risorse. A
partire da quanto sarà garantito al finanziamento degli atenei per il 2010. |
n.1905, Senato - Disegno di legge in
materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e
di diritto allo studio - Versione definitiva
AVVERTENZA. Il testo qui riportato si limita al Sommario
Titolo I - Organizzazione del sistema
universitario
Articolo 1 - Principi ispiratori della riforma
Articolo 2 -Organi e articolazione interna delle università
Articolo 3 -Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dellofferta
formativa.
Titolo II - Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
sistema universitario
Articolo 4 -Fondo per il merito
Articolo 5 -Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
lefficienza del sistema universitario
Articolo 6 -Riconoscimento dei crediti universitari.
Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della
disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Articolo 8 -Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9 -Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
Articolo 10 -Assegni di ricerca
Articolo 11 -Contratti per attività di insegnamento
Articolo 12 -Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13 -Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14 -Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
|
(Segnalato dall'USPUR.
Ripreso da: "http://www.loccidentale.it/",
3/11/09) Giorgio Israel, Questo ddl va emendato su alcuni punti importanti, ma che sarebbe
irresponsabile silurare
1. Il
disegno di legge per luniversità presentato dal ministro Mariastella Gelmini ha
già ricevuto una doppia bordata di attacchi. Il fuoco a tribordo è allinsegna
dellaccusa: statalismo. A babordo laccusa è: aziendalismo. Vien voglia di
dire che due accuse tanto simmetriche si elidono e quindi che il ministro ha
azzeccato la giusta misura. E in parte è così, ma non del tutto. Sono propenso
a dire che laccusa più ingiusta è quella di tribordo che si è condita anche di
paragoni alquanto azzardati: cè chi, a proposito del fondo nazionale di merito per
gli studenti ha evocato i littoriali mussoliniani
Non esageriamo, ragazzi.
Daltra parte, è vero che una certa dose di centralismo e di regole stringenti sono
stati introdotti. Ma quando lautonomia viene intesa male e peggio usata, dando luogo
a deviazioni aberranti, che altro si può fare? Concederne altra? In altri termini,
seguire la prassi del cattivo medico che, di fronte allinsuccesso della terapia,
invece di correggerla raddoppia la dose?
2. Il ddl non sopprime
lautonomia, ma stringe i bulloni laddove essa aveva prodotto
risultati catastrofici. Daltra parte, il nostro è un sistema statale, e lo
stato deve intervenire quando landazzo degenera. Oppure qualcuno pensa che una delle
prime potenze industriali si possa permettere di chiudere il sistema universitario statale
e aspettare che sorga spontaneamente un sistema universitario privato? Casomai e vi
tornerò tra poco vi sarebbero ancora altri bulloni da stringere, soprattutto in
tema di reclutamento, sebbene questa sia la parte migliore del ddl. Il quale va apprezzato
per aver introdotto una fondamentale novità: la tenure track nel
reclutamento, ovvero un periodo di prova prima dellassunzione |
(continua
Israel) stabile, invece di andare alla disastrosa formazione di un terzo
livello di docenza, secondo le richieste di alcuni sindacati, il che avrebbe fatto
dellItalia unanomalia mondiale. La progressione della carriera è
correttamente congegnata. La struttura generale della governance è
semplificata, efficiente e abbastanza convincente.
3. Laccusa di statalismo mi
pare quindi fuori luogo. Il criterio ispiratore del ddl è soprattutto quello del merito:
se ogni volta che si introducono criteri meritocratici si grida allo statalismo
e si reclama più autonomia, allora vuol dire che in realtà si vuole la
deresponsabilizzazione.
4. Inoltre, non si tiene conto di un
fatto importante. Le gravi discontinuità nel reclutamento e il fatto che il sistema
finora adottato è servito soprattutto alla progressione di carriera interna, hanno
prodotto un gap generazionale impressionante che lascia semivuota la fascia di
docenza attorno ai cinquantanni di età. Mentre sta iniziando un processo di
pensionamento che avrà caratteristiche sempre più vertiginose, il gap porta
in primo piano una fascia di docenti quarantenni che lo dico a costo di sollevare
un vespaio non sono adeguati a sostenere il sistema. Difatti, si tratta troppo
spesso di persone che non hanno conosciuto altro che luniversità degradata delle
migliaia di corsi di laurea e dei 150.000 corsi sminuzzati, con il sistema barocco dei
crediti in cui si contano le ore o le pagine per credito, in cui la vita del docente è
assorbita da innumerevoli incombenze burocratiche. Questa è luniversità che hanno
conosciuto, e non unaltra, a meno che non siano stati in certi paesi esteri.
5. Pertanto, in assenza di
regole precise che si accompagnino sperabilmente a un alleggerimento del
sistema e a una diminuzione dei corsi con necessari accorpamenti, il rischio è quello che
si vada a una struttura sempre più autorefenziale, burocratica, poco sensibile ai
contenuti e assorbita ossessivamente dagli adempimenti che molti giovani docenti sono
stati abituati a credere siano la sostanza dellattività universitaria. È molto
male che non vi sia trasmissione di conoscenze ed esperienze in una istituzione culturale.
Ma questa è la realtà cui bisogna far fronte, e farvi fronte lasciando il sistema alla
cattiva autonomia di cui ha goduto finora significa assestargli il colpo finale.
6. Da questo punto di vista penso
che il difetto principale del ddl consista nel fatto che la lista nazionale di idoneità
sia aperta. Mi rendo perfettamente conto che questo modello così come
funziona, e bene, in Francia prevede la lista aperta. Ma è facile prevedere che,
con una così lunga lista di ricercatori in attesa di passare a una fascia di docenza e di
associati in attesa di diventare ordinari, la prima lista nazionale includerà tutti. Non
credo che questo sia pessimismo. Credo che sia semplice realismo. Pertanto, per evitare
lennesimo ope legis, accompagnato da assunzioni locali che sarebbero ancor
più localistiche dei concorsi attuali, sarebbe bene che, per un
periodo transitorio, la lista fosse a numero programmato e che, poi, dopo il primo ciclo
di sei anni previsto per la tenure track, a regime diventi aperta.
7. Veniamo ora allaccusa
di aziendalismo, che è soprattutto avanzata da gran parte dellopposizione
e dei sindacati. A me pare molto esagerata, soprattutto se si confronta questo
ddl con le prime versioni circolate. Tuttavia, qualche punto può essere
aggiustato. Il potere del Senato accademico appare troppo evanescente,
sebbene sia apprezzabile che il corpo docente sia responsabile degli aspetti
didattico-scientifici. Si può anche rivedere la struttura del Consiglio di
amministrazione per evitare rischi di una gestione simile alle ASL. E vero
che i compiti dei due organismi sono distinti, ma una certa evanescenza dei poteri del
Senato accademico potrebbe concentrarne troppo nel Consiglio di amministrazione e fare del
Direttore generale il vero dominus delluniversità.
8. In generale, colpisce un certo
silenzio sul fronte della ricerca. E qui laccusa di aziendalismo potrebbe aver
maggiore fondamento, in quanto una università prevalentemente dedita alla didattica
in un paese privo di strutture di ricerca superiore e di alte scuole
condurrebbe a una dequalificazione e corrisponderebbe a una propensione alquanto
ottusa di parte del mondo imprenditoriale italiano, ma soprattutto di quello che si occupa
attivamente di dire alluniversità cosa deve fare e che appare interessato
prevalentemente a una struttura didattica fortemente dipendente dalle esigenze produttive.
9. Quindi, il ruolo delluniversità rispetto alla ricerca
deve risaltare in modo più chiaro e deve essere difeso lo spazio e il ruolo
della ricerca di base, senza cui tutto il sistema della ricerca è destinato al
deperimento.
10. Infine, unosservazione che
non ha a che fare né con il tema dellaziendalismo né con quello dello statalismo,
bensì con quello della demagogia. Si elimini lassurda pariteticità tra
studenti e docenti in molti organi universitari e il potere eccessivo dato agli
studenti nella valutazione dei docenti. Sia chiaro: la valutazione ci deve essere, e
severa. Ma la valutazione si fa tra competenti, anche per quanto riguarda la didattica. Si
ricordi un principio elementare: la via maestra per un docente al fine di farsi
valutare bene è promuovere tutti. Il docente rigoroso, soprattutto
nellattuale rilassamento etico, è valutato male e destinato a una brutta fine.
Perciò, se si conferisce questo enorme potere agli studenti, il risultato sarà un
abbassamento di livello della preparazione. Certo: vi sarà anche una diminuzione
dellabbandono scolastico e molti più laureati in tempo. Già nel passato altri
ministri hanno pensato bene di finanziare di più le università che miglioravano i
parametri di abbandono e di laurea in tempo, e poi hanno proclamato ai quattro
venti che la situazione era migliorata
. Speriamo davvero che questa prassi
poco intelligente venga definitivamente abbandonata.
11. Concludendo, questo ddl è
un documento organico e coraggioso, che va emendato su alcuni punti importanti, ma che
sarebbe assolutamente irresponsabile silurare e combattere a oltranza, invece di
assumerlo come unoccasione per far riprendere alluniversità un cammino
virtuoso. |
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Commissioni di concorso: il MIUR indice le votazioni dei
sorteggiabili
per la I Sessione 2008. (A gennaio 2010, l'indizione per la II Sessione 2008)
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MariaStella Gelmini
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Preoccupazioni per i concorsi "tartaruga"
Lettera di sollecito, al Ministro,
del prof. Antonino LIBERATORE
Il Decreto del Miur per indire le votazioni
dei sorteggiabili dal 9 al 16 dic. 2009
Preoccupazioni pese per il futuro, evidenziate dalla serie
storica dei docenti universitari di ruolo classificati per eta' (Tab.1 ) |
Antonino Liberatore
|
NOTA. Dato il freno del Governo nelle assunzioni di
docenti, si riporta qui una lettera (che interpreta tutti noi) del prof. Liberatore e una
tabella, piuttosto rara (aggiornata al 31 dic. 2008), che descrive il numero dei docenti
di ruolo, classificati per età. Da essa si deduce che presto saremo senza professori, e
mancando un graduale ricambio, molta conoscenza scientifica andrà distrutta.
Questo è il risultato dell'azione di un lungo elenco di ministri, molto
incompetenti (anche, se ben intenzionati ...) .
Avevamo preavvisata la Ministra che la sua via meritocratica avrebbe fatto
guai, a causa delle difficoltà di applicazione di regole innovative troppo complicate. Il
sorteggio dei Commissari di concorso è la miglior soluzione (diciamo la meno peggio) per
far vincere il merito. Ma deve trattarsi di sorteggio puro. Invece il voler ulteriormente
migliorare, facendo precedere delle elezioni, innesca un meccanismo infinito che annulla
totalmente il merito.
Questa stessa modalità era stata già sperimentata nel 1980-98. Infatti, per
gli ordinari, l'art. 3 della L. n. 31/1979, disponeva il sorteggio, tra un numero di
votati doppio del numero dei commissari. Invece, per gli associati, l'art. 44 del DPR
382/80 disponeva (prima) il sorteggio di un numero di candidati commissari triplo del
bisogno, e poi si votava.
Ci fu, per questo, un enorme rallentamento della macchina concorsuale:
infatti, nel 1980-98 furono svolti solo 3 dei 9 concorsi programmati dal DPR 382.
Il risultato fu il massacro di una intera generazione di professori associati
perchè (causa ritardo), al momento dei concorsi, la gran parte dei loro Maestri era
morta, ed era subentrata una nuova generazione di Commissari (dal 1998, sarà abolito il
sorteggio e saranno tutti eletti) che privilegeranno i loro giovani allievi.
E' forse presto dire che sta accadendo la stessa cosa ... , ma la strada è quella.
|
Tab. 1- Docenti universitari
di ruolo
classificati per ordine di età, al 31/12/2008 |
Anno di nascita |
Ordinari |
Assoc. |
Ricerc. |
Totale |
| 1933 |
5 |
|
|
5 |
| 1934 |
64 |
|
|
64 |
| 1935 |
192 |
|
|
192 |
| 1936 |
248 |
4 |
|
252 |
| 1937 |
420 |
34 |
|
454 |
| 1938 |
542 |
65 |
|
607 |
| 1939 |
668 |
201 |
5 |
874 |
| 1940 |
767 |
304 |
1 |
1.072 |
| 1941 |
766 |
304 |
9 |
1.079 |
| 1942 |
800 |
406 |
84 |
1.290 |
| 1943 |
847 |
387 |
118 |
1.352 |
| 1944 |
787 |
438 |
153 |
1.378 |
| 1945 |
752 |
476 |
214 |
1.442 |
| 1946 |
1.049 |
682 |
387 |
2.118 |
| 1947 |
1.100 |
710 |
501 |
2.311 |
| 1948 |
1.051 |
685 |
521 |
2.257 |
| 1949 |
957 |
659 |
588 |
2.204 |
| 1950 |
807 |
651 |
568 |
2.026 |
| 1951 |
658 |
551 |
560 |
1.769 |
| 1952 |
590 |
524 |
543 |
1.657 |
| 1953 |
521 |
473 |
498 |
1.492 |
| 1954 |
505 |
484 |
486 |
1.475 |
| 1955 |
498 |
515 |
443 |
1.456 |
| 1956 |
545 |
589 |
505 |
1.639 |
| 1957 |
489 |
621 |
540 |
1.650 |
| 1958 |
498 |
659 |
604 |
1.761 |
| 1959 |
419 |
669 |
641 |
1.729 |
| 1960 |
422 |
738 |
620 |
1.780 |
| 1961 |
373 |
745 |
709 |
1.827 |
| 1962 |
321 |
777 |
693 |
1.791 |
| 1963 |
282 |
765 |
808 |
1.855 |
| 1964 |
250 |
730 |
935 |
1.915 |
| 1965 |
226 |
673 |
1.054 |
1.953 |
| 1966 |
171 |
613 |
1.065 |
1.849 |
| 1967 |
111 |
512 |
1.136 |
1.759 |
| 1968 |
93 |
415 |
1.191 |
1.699 |
| 1969 |
61 |
364 |
1.138 |
1.563 |
| 1970 |
33 |
259 |
1.165 |
1.457 |
| 1971 |
18 |
237 |
1.105 |
1.360 |
| 1972 |
11 |
131 |
1.209 |
1.351 |
| 1973 |
9 |
89 |
1.171 |
1.269 |
| 1974 |
2 |
65 |
1.022 |
1.089 |
| 1975 |
|
29 |
900 |
929 |
| 1976 |
1 |
15 |
621 |
637 |
| 1977 |
|
4 |
490 |
494 |
| 1978 |
|
3 |
315 |
318 |
| 1979 |
|
|
162 |
162 |
| 1980 |
|
1 |
61 |
62 |
| 1981 |
|
|
33 |
33 |
| 1982 |
|
|
9 |
9 |
| 1983 |
|
|
2 |
2 |
| Totale |
18.929 |
18.256 |
25.583 |
62.768 |
| Fonte: Elaborazioni MIUR - Ufficio
di Statistica (università e Ricerca) su BD MIUR |
|
La lettera del prof. Antonino
Liberatore
Signor Ministro,
a supporto delle legittime aspirazioni alla progressione di carriera del
personale che opera meritevolmente nella ricerca e nella didattica universitaria,
lUSPUR (Unione Sindacale dei Professori Universitari di Ruolo) sollecita la
costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa.
In proposito, visto il D.M. 27-03-2009 sulle modalità di svolgimento
delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione
comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari,
lUSPUR sollecita sia il provvedimento direttoriale che deve stabilire, tra
laltro, la data delle elezioni dei commissari (art. 6 del D.M. 27-06-2009) sia
lemanazione del D.M. che deve individuare i parametri al fine della valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni per le procedure di valutazione comparativa a posti di
ricercatore, D.M. che doveva essere emanato 30 giorni dopo la conversione in legge del
D.L. 10-11-2008 n.180 (art. 1, comma 7) avvenuta con la legge 09-01-2009 n. 9.
Ci auguriamo che Ella, signor Ministro, voglia soddisfare il diritto di
vedere concluse in un tempo accettabile queste pratiche che hanno a che fare con i
progetti di vita accademica dei professori e dei ricercatori universitari.
Firenze, 23 Giugno 2009
Antonino Liberatore |
La lettera del MIUR, del che indice le votazioni,
in attesa (poi) del sorteggio (stralcio)
FONTE: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7965Elezio_cf2.htm
OGGETTO: Elezioni delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazione comparativa per posti professore di I° e II° fascia e di
ricercatore universitario - Indizione della I° sessione 2008 ai sensi dell'art. 1, del
decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1 e del DM 27 marzo 2009, n. 139.
"E' indetta la I° sessione 2008 per la costituzione delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa secondo le
disposizioni previste dalle norme citate in oggetto. Alla predetta sessione afferiranno le
procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, co-finanziate
e non co-finanziate dal Ministero, bandite entro il 30 giugno 2008 e le procedure di
valutazione comparativa per posti di professore universitario di I° e II° fascia,
bandite entro la medesima data e adottate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dalla legge indicata in oggetto".
..
(Nota della redazione. Sono esclusi dalle votazione: il settore MED/48 per i concorsi a
posti di professore ordinario e associato e i settori MED/47 e MED/48 per i concorsi a
posti di ricercatore. Inoltre, i settori L-ANT/10, L-LIN/20, L-OR/17 e MED/45, per i
concorsi a posti di professore ordinario e associato, e i settori L-ANT/10 e MED/45, per i
concorsi a posti di ricercatore, perchè composti da un numero di professori ordinari
titolari di elettorato attivo eccessivamente esiguo (meno di tre), per cui non sussistono
le condizioni per poter avviare per i predetti settori il relativo procedimento
elettorale.)
.......
" Le votazioni per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare il
sorteggio attraverso cui verranno formate le Commissioni, nel caso di ricorrenza delle
condizioni previste dall'art.1, commi 4 e 5, della legge indicata in oggetto e dall'art.
2, commi 2 e 4, del DM 139/2009, si terranno a partire da mercoledì 9 dicembre fino a
mercoledì 16 dicembre 2009"
..
!Il giorno 17 dicembre 2009, alle ore 09.00, avrà inizio lo scrutinio cui faranno seguito
le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.
..
"Si rende infine noto che saranno avviate tempestivamente, entro la fine di gennaio
2010, le procedure per l'indizione della II° sessione 2008". |
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