"Universitas News" l'assemblea sindacale "on line" del SUN. Visite: n. 20.466 nel 2010, da 23 Paesi

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Ministro Profumo a Commissione Cultura della Camera: completare la riforma e rifinanziare la ricerca e l'universita.
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UNIVERSITAS  News

Foglio on line sull'università, con  Forum di politica generale aperto a tutti.
Sede in Bologna, via Titta Ruffo 7- Tel  347 9470152 - nino.luciani@alice.it
Vedi anche:
http://www2.dse.unibo.it/luciani/index.htm

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NINO LUCIANI, Direttore responsabile

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 Nino Luciani

Comité de Patronage: Francesco Bonsignori, Alfredo De Paz, Elena Ferracini,  Dario Fertilio,
Enrico Lorenzini, Nino Luciani,  Bruno Lunelli, Marco Merafina,  Franco Sandrolini

  PAESI VISITATORI  nel 2010: Italy, United States, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Ukraine, Poland, Russian Federation, Belgium, Canada, Switzerland, Greece, China, Finland, Denmark, Morocco, Spain, Israel, Sweden, Luxembourg, Romania, Australia, Costa Rica, Latvia, Turkey, Brazil, Malta, Austria, Moldova, Republic of Korea, Republic of South Africa, Malaysia, Bulgaria, Slovenia, Tunisia, United Arab Emirates, San Marino, Czech Republic, Egypt, India, Netherlands Antilles, Indonesia, Slovakia, Hong Kong, Croatia, Georgia, Senegal, Vietnam, Brunei Darussalam, Japan, Colombia, Macedonia, Mexico, Peru, Ireland, Aruba, Uruguay, Albania, Belarus, Philippines, Algeria, Portugal, Lithuania, Cote D'Ivoire, Hungary, Europe, Kuwait, Norway, Bolivia, Pakistan, Chile, Togo, Venezuela, Kenya, Panama, Iran, Islamic Republic of, Estonia, Argentina, Satellite Provider, Bahrain, Lebanon

EDIZIONE  DI  GENNAIO   2012

Attesa risposta del Ministro Profumo alla Lettera dell' Intersindacale Universitaria, del 24 novembre, che faceva richiesta di incontro su stato di "estrema criticità dell'Università".CLICCA: HOME

Crisi economica. Luciani: Se due imprese su tre sono in difficoltà, il rilancio degli investimenti e la demonizzazione dell'
evasione fiscale non sono conciliabili. Priorità a destatalizza-
zioni, più che a "liberalizzazioni". CLICCA su: FORUM1
Dopo i bandi miur per i Fondi "PRIN" e  "Futuro in Ricerca", commenti da più parti dell'Università italiana. Gianni Porzi,  Critiche al Ministro Profumo. CLICCA su: FORUM4 Per dibattito su metodo e criteri per la riforma della Governance, che dovrà riguardare Governo e legge elettorale per Parlamento. CLICCA su: FORUM2
Bologna: Regolamento per le chiamate, dentro la lista degli abilitati. Niente concorso. Concorsopoli fu strumentalizzata, ma solo per abolire i concorsi. CLICCA su: Stato giuridico CEUB - CENTRO UNIVERSITARIO RESIDENZIALE Srl di Bertinoro (Ateneo Bologna, proprietà 1/3 del capitale. Quali i motivi della situazione debitoria ? Clicca su: FORUM3
Ministro Profumo illustra a Commissione Cultura della Came-
ra proprio Documento Programmatico: completare la riforma e rifinanziare Ricerca e Università. CLICCA su RUBRICA
Bologna, Spunta (per presunto abuso di potere del Rettore) un caso "PAM" (titolo di Professore dell'Alma Mater), dopo"flop" dei "professori emeriti" a Giurisprudenza.CLICCA: ARTICOLI

Tribunale di Perugia Sentenza n. 109/11, in data 27/1/2011, riammette il prof. Nino Luciani nel Cipur, Clicca su: Trib-Perugia

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STATO GIURIDICO - 2011

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ATENEO DI BOLOGNA: NIENTE CONCORSO PER CHIAMATA ABILITATI
    

GELMINI292.jpg (8738 byte)
MariaStella Gelmini
ex-ministro università

In applicazione legge Gelmini 240/2010


REGOLAMENTO PER LE CHIAMATE,
DENTRO LA LISTA DEGLI ABILITATI,
A LISTA APERTA

dionigi--bello.jpg (3172 byte)Ivano Dionigi
rettore unibo

   NOTA. Come ben risulta dai mass media, la riforma Gelmini è stata motivata da tre criteri "dichiarati":
1) sottoporre a "valutazione" le Università e i Docenti ;
2) porre fine a "concorsopoli" e soprattutto a "parentoli", dati gli scandali, finiti sulla stampa;
3) porre fine alla "dilapidazione (parola usata al Senato della Repubblica) del danaro pubblico" da parte dei professori (inventati posti non necessari, proliferazione delle lauree e delle sedi universitarie).
   In questo servizio, dedicato al punto 2),  si mette in evidenza, con prova documentale, che il problema di concorsopoli è stato risolto abolendo i concorsi, per cui gli accennati fenomeni "devianti" all'origine della riforma, saranno senza alcun limite. E risulta che la grande cagnara della ministra è stato solo un pretesto per abolire i concorsi, anzichè sanarli (pur se qualcosa ha fatto ...).
    E' noto, infatti,  che, per la selezione dei concorrenti a coprire i posti, la legge ha suddiviso il procedimento in due fasi:
  - per la prima,  ha istituito l'esame di abilitazione scientifica nazionale, a lista aperta, da parte di Commissioni scelte con sorteggio, tra i proff. Ordinari con determinati requisiti qualitativi.
   Questo è stato un passo fondamentale per la civiltà delle selezioni (non "costringere" le Commissioni a inventare "patenti di cretineria" ai candidati alla copertura dei posti, per motivarne l'esclusione e darli invece ai propri allievi e parenti;
- per la seconda, ha istituito la "chiamata" dei candidati in possesso di abilitazione, da parte delle Università, sulla base di un Regolamento da loro deliberato liberamente.
   
Nelle scorse settimane, questo rilievo l'ho letto anche su il sole-24 ore, vale dire la chiamata non cambia gran che, rispetto a quella tradizionale. Di concorso rimane solo il fatto che ci potranno essere piu' domande.
      Nel caso di Bologna il Regolamento prevede, secondo la legge,
la decisione di assunzione sia presa dal CdA - Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento. Non e' prevista una commissione ne' designata ne' sorteggiata, ne' alcun requisito qualitativo specifico per essere commissario.    

TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO

Consiglio di Amministrazione 07.06.2011 Pratica 7/1 Allegato n. 1 Pagg. 6 - Integrante

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

Art. 1 Ambito di operatività.
  Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. 

   Per il seguito, clicca su:

Regolamento

......................................................................................................................................................................

 

            
EDIZIONI PRECEDENTI
    

            
LEGGE GELMINI: "ULTIMO MIGLIO" ANCORA LONTANO
    

   1)  la Corte dei Conti non ha tuttora apposto il visto e registrato il regolamento sull'abilitazione scientifica, in esame da mesi;
   2) Il Consiglio di Stato non ha ancora dato il parere favorevole al regolamento sui criteri e parametri di giudizio per la valutazione dei candidati e commissari nelle abilitazioni scientifiche;
  3) Non è stata ancora trovata la relativa copertura finanziaria, a parte che il  FFO ha avuto solo € 300 milioni aggiuntivi per il 2011, rispetto ai totali € 7 miliardi del 2010.
  (Per notizia, il FFO fu di € 6,2 miliardi nel 2002, in cui ci fu, causa inflazione per euro, il raddoppio dei prezzi, e dunque il FFO del 2011 dovrebbe essere € 12,4 miliardi per essere come nel 2002).

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Francesco Profumo,
ministro università

 

Completare lo "ultimo miglio" ?

La domanda è motivata dal fatto che c'è un
nuovo ministro che viene dall'università
e dunque, da conoscitore diretto delle cose,
sarebbe quasi d'obbligo riconsiderare
i tre punti (vedi sopra), per la loro crucialità.

MOTIVI ?

mancini marco, crui.jpg (5137 byte)
Marco Mancini,
presidente CRUI

    a) l'abilitazione scientifica nazionale, non seguìta da concorsi (perchè aboliti dalla legge Gelmini) potrebbe ampliare gli spazi a concorsopoli;
    b) la centralizzazione del finanziamento, con ripartizione in base a indicatori burocratici di "efficienza", potrebbe portare il sistema universitario fuori dal mondo, come ben si è visto nei sistemi  a pianificazone centralizzata;
   c) alcuni dati statistici evidenziano già i danni, creati dalle scelte del governo Berlusconi.

FONTE: CRUI
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2036

Le tematiche più urgenti
sottoposte dalla CRUI al nuovo Ministro F. Profumo.


Tematiche normative:
• Accelerare sull’approvazione degli statuti per portare a compimento il processo di riforma e mettere di nuovo gli Atenei in grado di lavorare efficacemente

• Individuare modelli di gestione dell’offerta formativa nella fase di passaggio segnata dal DM 17/2010, resa ancor più complicata dalla compresenza di un ordinamento in gestione (basato sulle Facoltà) e uno in proclamazione (basato sulle nuove strutture stabilite dalla L.240/2010)

• Avviare il prima possibile le nuove abilitazioni. Ciò per dare soddisfazione ai numerosi giovani docenti in attesa ormai da anni di una collocazione

• Stabilire un ruolo consultivo della CRUI sui decreti attuativi, di vitale importanza per adeguare la L.240 alle esigenze pratiche della gestione degli Atenei

Tematiche finanziarie:
• Puntare a una programmazione pluriennale dei trasferimenti dello Stato. Stabilendo soglie di guardia al di sotto delle quali non è più possibile scendere. L’appuntamento annuale con la Legge di Stabilità e con tutte le incertezze in merito a “tagli” e rifinanziamenti distoglie per mesi le Università dalle attività che, in serenità, dovrebbero svolgere per la comunità

• Assegnare tempestivamente l’FFO agli inizi dell’anno. Sapere su quale cifra poter contare è indispensabile per la programmazione delle attività accademiche. Si è ormai all’assurdo per il quale la cifra assegnata viene resa nota quando undici dodicesimi della stessa sono già stati spesi

• Ripensare il modello di finanziamento. Tenendo conto di variabili sociali, territoriali e meritocratiche. Utilizzando le elaborazioni dell’ANVUR ma facendo affidamento su indicatori flessibili che tengano conto dell’estrema diversità del nostro Paese

• Rilanciare il Diritto allo Studio e con esso l’edilizia residenziale. I meccanismi di finanziamento vanno rivisti per dare certezza agli studenti, soprattutto quelli capaci e meritevoli che provengono da situazioni disagiate

• Cercare una soluzione all’annosa questione delle Facoltà di Medicina. Le Università, attraverso la CRUI, chiedono la costituzione di un organismo tecnico in cui essere ascoltate, al pari del Sistema Sanitario Nazionale e dei vari sistemi sanitari regionali. Il loro apporto alla pianificazione gestionale di Facoltà di Medicina e Policlinici Universitari potrebbe contribuire a risolvere problemi da lungo tempo irrisolti.

Nino Luciani, Motivi per non perdere ulteriore tempo verso un "ultimo miglio-chimera"

1.- Dove andremo in seguito all'abolizione del concorsi ? Le vicende dei concorsi "deviati", del tempo che fu, hanno creato grande turbamento nell'opinione pubblica. Ma sia chiaro che il peccato originale era nella burocrazia ministeriale o nelle leggi che avevano fatto le regole concorsuali.
a) perchè il peccato originale nella burocrazia ministeriale  ? Per il 1980-98 il DPR 382/80 aveva previsto 9 concorsi ("uno" ogni due anni). Ne furono fatti 3. Questo fatto determinò l'emarginazione di una intera generazione di professori associati, i quali gridarono allo scandalo, ma anche determinarono il decadimento del buon nome dei concorsi universitari. L'emarginazione fu dovuta al fatto che, causa ritardo, la gran parte dei professori ordinari del tempo era andata in pensione, cosicchè (per fare le commissioni di concorso) era subentrata una nuova generazione di prof. ordinari, i quali convennero tacitamente di privilegiare i loro allievi per i posti a concorso. Chi aveva passaro il turno, andava consideto perduto.
Qualcosa del genere si va ora ripresentando nel rapporto tra ricercatori vecchi (quelli a tempo indeterminato) e nuovi (quelli a tempo determinato), per lo stesso motivo. Dai tempi della Moratti, i concorsi vanno molto a rilento;
b) perchè anche nelle leggi sui concorsi. La legge 210/1998 sbloccò i concorsi affidandone la gestione alle Universià, ma anche stabilì modalità di fare le commssioni, praticamente su misura delle università locali (ossia con membri votati, su indicazione dei capi corporazione nazionale dei settori). Da qui, concorsopoli ebbe uno straordinario impulso, basato sul voto di scambio, nel fare le commissioni.
  La legge Gelimini ha portato il sorteggio per fare le commissioni, ma solo per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionali. Invece, niente concorsi per assegnare i posti. Le università chiameranno dentro la lista degli abilitati.
  Commento: prevedo che concorsopoli aumenterà all'ennesima potenza.

2.- La centralizzazione ulteriore del sistema finanziario potrebbe portare l'università fuori dal mondo. Penso che l’attuale centralizzazione della gestione del sistema finanziario potrebbe portare l'università fuori dal mondo, per la inadeguatezza dei cosiddetti indicatori di efficienza delle università. Per chi ha studiato i sistemi a pianificazione centralizzata, sa che le cose potrebbero essere ben diverse nei fatti.
  Tutti i sistemi a pianificazione centralizzata devono inventarsi dei parametri di efficienza, non potendo regolarsi sui prezzi (come fanno le imprese che operano sul mercato) e non potrebbe essere altrimenti. Ma, poi, sono davvero, parametri che determinano comportamenti virtuosi ? Ad es., il classico riferimento al numero dei laureati nei tempi programmati ed alla media elevata dei voti dello studente può essere un indicatore di efficienza del "passato", ma il finanziamento in base a questi indicatori potrebbe non produrre la "efficienza per il futuro", in quanto le università sono stimolate a

promuovere tutti gli studenti, per ottenere più danari dal Miur. C'è, poi, il fatto che molti di quegli indicatori sono costruiti con dati statistici vecchi, anche di anni, e che anche la relativa la gestione amministrativa, troppo particolareggiata, finisce di essere molto costosa, già di suo. E c’è anche che il finanziamento centralizzato è tardivo. Siamo alla fine del 2011, e solo da qualche settimana, le Università sono venute a conoscenza del FFO 2011. Direi che dobbiamo abbandonare questo sistema, e decentrare con un adeguato criterio di responsabilizzazione, fermo il finanziamento statale come idea di base.

  
3. Riprendere la Legge Ruberti, e adeguarla ai tempi. Quale quadro di riferimento, riprenderei la legge Ruberti del 1889, sul via all’autonomia, e la adatterei su alcuni punti:.
a) Per la didattica, la via maestra è finanziare le università in base al costo standard per studente. Ciò determinerà in automatico un premio delle migliori e una pena per le peggiori. Es.: chi spende meno dello standard, tratterrà l'eccedenza. Poi, va da sè che in prima attuazione si potrebbe ancora garantire il pareggio del bilancio, a carico dello Stato, anche alle meno virtuose..., per dare tempo all’adattamento.
  Occorre, poi, introdurre una flessibilità nella determinazione dei contributi studenteschi, già oggi gestiti contra legem nella metà degli Atenei (superato il 20% del FFO). Ma questa flessibilità si puo' fare solo previo un accordo con gli studenti, per la protezione dei "bisognosi e meritevoli" (art. 34 della Costituzione), creando un fondo apposito presso il Miur, ed eventualmente con delega di gestione alle Regioni.
   In ogni caso, per la generalità degli studenti, i contributi studenteschi dovrebbero potere essere aumentati dalle universita' in base alle esigenze di bilancio, tuttavia senza potere mai superare un tetto che garantisca una protezione pubblica generale al diritto allo studio. Ad es., i contributi studenteschi non dovrebbero mai superare il 30% della spesa corrente totale.
b) Per la ricerca, potrebbe andar bene il finanziamento in base alla statistica ponderata delle pubblicazioni (come, in parte, si sta facendo), ma con una flessibilità (ai giovani, va dato credito).

 4.- Alcuni dati statistici.  La più grande (ir)responsabilità del Governo Berlusconi, verso l'Università, è aver cercato di "riformarla" in una discontinuità, anche rispetto alle cose positive del passato, non tenendo conto che il "sapere" è un fatto di accumulazione, che va preservato e consegnato alla successive generazioni.
   La discontinuità più rilevante, a cui mi riferisco è quella tra maestri e allievi, per mancato turnover. Mancando questo anello, grandi scuole sono andate definitivamente perdute, e i giovani dispersi (la meglio gioventù d'Italia).
   Le statistiche, raccolte qui sotto, mostrano, poi, che nel periodo 2008-2011 sono venuti a mancare quasi 6.597 docenti di ruolo, di cui ben 3.748 prod. ordinari.
   Per giustificare il taglio dei professori, il governo ha infamato l'università, enfatizzando la corruzione nei concorsi e la "dilapidazione" del denaro pubblico ad opera dei prof. ( si vegga il resoconto dell'Aula del Senato del 29 luglio 2010).
   Circa gli sprechi finanziari, se guardiamo ai dati statistici di bilancio (Fonte: Tesoro), troviamo che il FFO - Fondo statale per il finanziamento delle Università) era 6,2 miliardi nel 2002, ed è 7,4 miliardi nel 2011. Se teniamo conto che nel 2001-2002 c'è stata la grande inflazione (causa euro) che ha raddoppiato i prezzi, deduciamo che il FFO (per essere almeno come nel 2002 in termini reali) dovrebbe essere 12,4 miliardi. Come si può capire, i professori sono, oggi, diventati poveri, per cui anzi si pone un problema di rifinanziamento dell'università, se non si vuole proseguirne la demolizione.
   Altri dati rivelano, poi, che invece sale il precariato: aumentano i ricercatori a tempo determinato. Compare una cifra rilevante per gli assegnisti del 2011 (non ho trovato le cifre degli anni precedenti). E compare una cifra molto alta per i professori a contratto per insegnamenti ufficiali.
   In conclusione parrebbe doversi dedurre che il carico didattico è risultato incomprimibile, dato il numero degli studenti, e che si è provveduto con personale non "garantito".
  Last but not least. La sospensione dei concorsi va prospettando una nuova conflittualità tra i docenti: quelli più anziani rischiano di essere scavalcati da quelli giovani, come già nel 1980-98, a causa dall'uscita di scena della vecchia generazione di professori ordinari per stare in commissione giudicatrice di concorso. Nino Luciani
Università   Statali

2008

 

2010

2011

       
Prof. Ordinari 18227     14479
Prof. Associati 17549     15807
Ricercatori TI  e ass. ord

24492

    23385
Totale docenti 60268    

53671

       
Ricercatori TD 307     840
       
Assegnisti       11986
Professori a contratto 34546   32341  
Fonte: Cineca        

 

UNIVERSITA' - FFO Fondo statale di Finanziamento Ordinario, in milioni di Euro, a prezzi correnti
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FFO

5.784 6.158 6.189 6.225 6.545 6.983 6.935 6.957 7.352 7.496 7.166

7.466

Fonti: ISTAT, Annuario statistico italiano, anni da 2002 a 2008
          Miur, Ufficio di statistica, http://statistica.miur.it/

          Le cifre del FFO per il 2008, 2009, 2010 tengono conto del fondo straordinario di 550 milioni di cui alla legge
           finanziaria 2008, e (per il 2010) della integrazione di 400 milioni, di cui alla legge finanziaria 2010. Queste cifre
           mancano nei documenti del Miur.
           La cifra del 2011 è costruita aggiungendo, alla cifra del  2010, i 300 milioni di euro, di cui alla legge 98/2011.

 

EDIZIONI PRECEDENTI

Decreto-legge n. 78 del 2010 (retribuzione ricercatori  confermati
e  Legge Gelmini 240/2010 , stato di costruzione dei decreti  attuativi
DP
R

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MariaStella Gelmini

ADU, ANDU, CISL-Università, CNRU, CNU, CoNPAss, FLC-CGIL,
RETE29Aprile, SNALS-Docenti, SUN, UGL-Università, UIL-RUA


APPELLO alla MINISTRA:

"NON BLOCCATE LA RETRIBUZIONE DEI RICERCATORI

E PROF.  ASSOCIATI AL MOMENTO DELLA CONFERMA IN RUOLO"

  Sotto: notizie sullo stato di fattura dei decreti attuativi della legge Gelmini

APPELLO

1) La questione della conferma dei ricercatori, degli associati e degli ordinari confermati nel 2010 e successivamente.

  I docenti universitari (ricercatori, professori associati o professori ordinari) alla presa di servizio devono affrontare un periodo di prova di tre anni. Al termine di tale periodo, una Commissione nazionale verifica la congruità del lavoro svolto; all'esito positivo del giudizio consegue la conferma nel ruolo e la corresponsione dello stipendio pieno.
  Il 9 giugno 2011, in risposta ad una interpellanza dell’on. prof. Vassallo, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti ha escluso l’applicabilità del blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici (articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010) ai passaggi dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a ordinari.
  In particolare il Sottosegretario ha affermato: "non trattandosi, pertanto, di progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale".
  Si chiede con forza ai Rettori che non l’hanno ancora fatto di rispettare quanto previsto dal DPR 382/1980 e di riconoscere, quindi, ai confermati quanto loro dovuto per legge, evitando così, tra l'altro, ricorsi amministrativi onerosi anche per l'Amministrazione.

   Si richiede altresì al Governo di vigilare affinché sia assicurata l’effettiva e corretta applicazione della legge, al fine di evitare il comportamento illegittimo di quei Rettori che pensano di ridurre gli effetti dei tagli 'rifacendosi' sui alcuni colleghi, negando loro diritti acquisiti e spettanti.

2) La questione dei ricercatori neoassunti

  Come è noto, fino ad ora, i ricercatori neo assunti percepiscono nel primo anno uno stipendio ridotto di circa il 20%. L’Esecutivo, per non lasciare i ricercatori neo assunti con lo stipendio ridotto (circa 1200 euro) per tutta la durata del blocco (fino al 2014), sta preparando un provvedimento per anticipare al primo anno la corresponsione dello stipendio "pieno". Purtroppo, nell'attuale versione del provvedimento, non viene esplicitamente chiarito che ciò varrà anche per coloro che sono stati assunti nel 2010.

   Per evitare una mostruosità giudica e un grave danno-beffa per gli interessati, si chiede al Governo - e anche al Parlamento in sede di espressione dei pareri sui decreti attuativi della Legge 240/10 - di riformulare opportunamente la norma.
7 novembre 2011

Stato dei Decreti e Regolamenti attuativi della Legge Gelmini n. 240/2010, al 31 ott. 2011.
(Elaborazione dati CNE e Il Sole-24 ORE, Fonte: http://www.universitaericerca.it/ )

 

Regolamento abilitazione scientifica nazionale, inviato il 5 ott. a Corte dei Conti, per registrazione.
NOTA. Pur se ancora non si ha il testo ufficiale, esso non dovrebbe essere molto diverso da quello a suo tempo
inviato alle Camere, per il parere di conformità alla legge, che abbiamo pubblicato, qui sotto. Clicca su: DPR

GELMINI292.jpg (8738 byte)
MariaStella Gelmini

 
Il Decreto Ministeriale sui settori concorsuali,
incluso l' ALLEGATO A (settori concorsuali)



NOTA. Rimane, invece, ancora in viaggio il Decreto
con i criteri per la valutazione dei Commissari, 
inviato al Consiglio di Stato per il parere di legittimità

  NOTA. Il Decreto con i criteri per la valutazione dei Commissari è, forse, il più difficile da fare. Non era mai successo che un concorso universitario richiedesse, preventivamente, un esame per i professori ordinari, per essere commissari.
  Ne deriva che il primo ostacolo è che i proff. ordinari accettino una nuova mentalità.
  Personalmente, penso che il Miur si esponga a mulini al vento, perchè (in questo primo passaggio) il prof. non è sollecitato da un interesse personale preciso a stare in commissione: trattasi di distribuire una "abilitazione" non legata ad un posto da attribuire a qualcuno, e per di più espondosi ad un giudizio negativo dell'ANVUR, e ad una fatica immensa, con una remunerazione poco più che simbolica.
   C'è dell'altro, i macro-settori concorsuali sono talmente ampi, che non si vede come sarà garantita una abilitazione specialistica, come oggi si richiede per il progresso scientifico. E' questo sarà un ulteriore deterrente per i prof. a candidarsi, in quanto essi (in termini di probabilità) dovrebbero dare una abilitazione a qualcosa, che non posseggono.
  Forse il legislatore aveva, a suo tempo, mangiato la foglia, tant'è che dopo avere ottemperato a tutti gli "oremus" per il merito, voluti dalla GELMINI, ha aggiunto laconicamente: "Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale". Qui la verifica sui requisiti non è menzionata, in esplicito. Nino Luciani

Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336,  Determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 1 -
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta nell'allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000) e nell'allegato B (declaratorie dei settori concorsuali). 2. In prima applicazione, ai fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell'allegato A al presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. 2. Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non è univoca, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone l'inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. Tutti i decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni dalla di data pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all'articolo 2. La richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformità. Il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorno dal ricevimento della richiesta.

Articolo 4
Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari in relazione a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della stessa legge.

Articolo 5
In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero verifica l'adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari di cui all'allegato A e, sentito il C.U.N., provvede, ove necessario, ad avviare le procedure per la loro rideterminazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica viene ripetuta con cadenza almeno biennale.

Roma, 29 luglio 2011 .                   f.to IL MINISTRO Mariastella Gelmini

SEGUE L'ALLEGATO A:
Elenco dei settori concorsuali e dei settori scientifici, ricompresi nei primi.
CLICCA SU: macro-settori concorsuali.

 

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Schema di DPR recante Regolamento per l'abilitazione scientifica nazionale
per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 Legge 240/2010.

AGGIORNAMENTO

   Risulta da notizie, non ufficiali, che lo Schema è stato ultimamente firmato dal Miur e trasmesso al Presidente della Repubblica, per la firma definitiva.
   Dopo questo passaggio, posto che tutto vada liscio, ci saranno i normali tempi tecnici (controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Si parla di un paio di mesi, per il traguardo finale.
  Questo Regolamento è molto atteso, e anzi è vitale per la ripresa di un qualche respiro dell'università.
  Ma forse ci saranno altre prove da superare. Temo, infatti, che esso non potrà funzionare e quindi che l'università resterà collocata in un limbo infinito, con danni irreparabili, per mancato turnover (carenza di insegnamenti validi, e perdita di patrimonio scientifico).
   Il motivo è che, per l'abilitazione, la legge vuole non solo un esame per gli aspiranti, ma anche per i professori da mettere in Commissione.    Nino Luciani

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MariaStella Gelmini

  Il Senato (il 13 luglio 2011) e la Camera (il 14 luglio 2011) hanno dato parere favorevole allo Schema di Regolamento. Qui sono pubblicati i due pareri

NOTA. I due pareri sono obbligatori, ma non vincolanti. Essi sono stati favorevoli, ma con consigli e osservazioni di un qualche peso.
   C'è, inoltre, la circostanza che i due pareri del Consiglio di Stato non sono stati pienamente  favorevoli.
   Tenuto conto dei due eventi, non è da escludere che il Presidente Napolitano faccia scricchiolare qualche cardine, e non apra la porta al Regolamento automaticamente.

Per comodità degli interessati, si riprende una premessa della Commissione istruzione e precisamente che:
- la legge n. 240 del 2010, nel procedere al riordino dell'ordinamento universitario, ha previsto come requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori l'istituto dell'abilitazione scientifica nazionale, regolandone i contenuti all'articolo 16;

- in particolare, l'articolo 16 ha disposto l'istituzione di una commissione per ciascuno dei settori concorsuali, introdotti dall'articolo 15 della legge n. 240 del 2010;
- la durata di ogni commissione è stabilita in due anni ed il numero dei commissari componenti è pari a cinque. Di questi, quattro sono scelti all'interno di una lista composta dai professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che abbiano fatto domanda, ed uno è scelto tramite sorteggio all'interno di una lista, predisposta dall'ANVUR, di almeno quattro studiosi o esperti in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE;
- annualmente viene indetto il bando per il conseguimento dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale, in maniera distinta per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. Il decreto di indizione è adottato dal competente Direttore generale del MIUR nel mese di ottobre di ogni anno;
- il termine per la presentazione delle domande non può superare trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero. Le domande - complete della documentazione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 - devono essere presentate per via telematica;
- la commissione è tenuta a concludere i suoi lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Essa delibera l'abilitazione scientifica del candidato (la cui validità è di quattro anni dal conseguimento), se sono favorevoli almeno quattro commissari su cinque, e può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso di caratteristiche simili a quelle dei commissari;
- dal novembre 2008 non sono stati più tenuti bandi di concorso per professori di prima e seconda fascia e che quindi nelle università italiane vi è una comprensibile, fortissima aspettativa per una rapida entrata in funzione delle nuove modalità di reclutamento dei professori universitari previste dalla legge n. 240 del 2010, basate sulla abilitazione scientifica nazionale;
- nel contesto del sistema definito dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, si prevede l'istituzione di una commissione per ciascuno dei settori concorsuali, di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 240;
- a tutt'oggi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora emanato il decreto di natura non regolamentare di definizione dei settori concorsuali, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 240 (29 gennaio 2011); peraltro la bozza di questo decreto è stata già approntata dal MIUR e su di essa il CUN ha espresso il 10 marzo scorso il proprio parere (favorevole);
- in base alle anticipazioni raccolte nel corso delle audizioni effettuate al Senato il numero dei settori concorsuali dovrebbe essere intorno a 180, pari cioè a poco meno della metà dei settori scientifico-disciplinari (che sono 370);
il MIUR non ha ancora emanato il decreto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, riguardante la definizione di criteri e parametri, differenziati per funzioni ed area disciplinare, con cui le commissioni dovranno esprimere il motivato giudizio relativo ai candidati all'abilitazione scientifica.

Senato - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 314 del 13/07/2011

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 372

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari,
......
.....
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1 si ritiene necessario introdurre la definizione di "area disciplinare", richiamata all'articolo 4, comma 1. Qualora il Ministero confermasse l'intenzione di modificare i commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 conformemente a quanto indicato nell'allegato 3-b citato nelle premesse, occorrerebbe poi inserire all'articolo 1 anche la definizione di "CEPR-Comitato esperti per la politica della ricerca";
b) in merito al comma 4 dell'articolo 3, con riferimento agli effetti del mancato conseguimento dell'abilitazione, si ritiene che la corretta interpretazione dell'articolo 16, comma 3, lettera m), della legge n. 240 del 2010 non consenta di concludere che il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore; conforme alla ratio della citata disposizione legislativa è invece la disposizione del comma 4 dell'articolo 3 dello schema di decreto modificato, riportato al citato allegato 3-b. Tale modifica risulta perciò indispensabile.
c) circa il comma 5 dell'articolo 3, si giudica corretto il testo contenuto nello schema di decreto originario.
  Si esprime invece parere contrario sulle modifiche prefigurate a tale riguardo nello schema riportato nell'allegato 3-b, con riferimento al divieto fatto ai commissari di divulgare titoli e pubblicazioni presentate dai candidati. Tale divieto generale finirebbe infatti per sottrarre al controllo diffuso tutta l'attività della commissione e soprattutto le scelte da essa compiute. Non è accettabile che la personalità e la preparazione scientifica dei candidati debbano essere circondate da una sorta di riservatezza. Per salvaguardare eventuali esigenze di copyright è opportuno operare una distinzione: devono essere divulgabili tutti i dati normalmente inseriti in un curriculum, quali i titoli conseguiti e i titoli delle pubblicazioni (anche se soggette a copyright).
Non divulgabili dovrebbero essere unicamente i testi delle pubblicazioni soggette a copyright, che il candidato all'abilitazione dovrebbe precisare con chiarezza. In questo modo verrebbero salvaguardati sia gli essenziali principi di trasparenza dell'attività della commissione, sia gli obblighi di copyright assunti dai candidati;
d) con riferimento all'articolo 6, si ritiene che il comma 8, prevedendo la possibilità che all'interno di una commissione di abilitazione sia presente un secondo commissario facente parte della stessa università, contravvenga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010. Si sollecita perciò la soppressione di tale previsione, conformemente a quanto indicato nell'allegato 3-b;
e) si osserva che il comma 9 dell'articolo 6 prevede la presenza in ciascuna commissione di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare (ricompreso nel settore concorsuale) al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari: tale circostanza potrebbe però non essere assicurata nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari che si trovino nella predetta condizione fosse superiore a quello dei commissari da sorteggiare ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 6 (quattro), con conseguente necessità di ricorrere ad un'ulteriore procedura di sorteggio, come previsto dal successivo articolo 7, comma 2. Pertanto, appare necessaria la modifica - al predetto comma 9 dell'articolo 6 - prefigurata nell'allegato 3-b, con la quale si aggiunge l'inciso: "per quanto possibile";
f) va altresì confermata la modifica recata nell'allegato 3-b al comma 11 dell'articolo 6, che nell'originaria formulazione porterebbe alla conseguenza - non accettabile - che gli studenti possano essere esaminati da un docente che non ha tenuto il corso;
g) per quanto riguarda il comma 8 dell'articolo 7, si ritiene che il principio a cui occorre attenersi per la partecipazione alle commissioni di abilitazione non è quello della permanenza in servizio dei commissari per tutta la durata dell'attività della commissione, ma è quello in base al quale la qualifica di professore ordinario debba sussistere al momento in cui si procede alla nomina, sia per i commissari italiani che per il commissario straniero. In tal senso va perciò riscritto il predetto comma 8;
h) si ritiene necessario aggiungere, in fine dell'articolo 8, un comma relativo alle modalità di presentazione pubblica del giudizio della commissione;
i) in merito all'articolo 9, non risulta che la norma transitoria di cui al comma 2 sia sostenuta da apposita disposizione nella legge n. 240 del 2010; data la ragionevolezza di tale previsione si richiede una urgente integrazione legislativa (continua);

Camera - Commissione cultura 14 luglio 2011-07-16

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione), esaminato lo schema di decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

.....
....
esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:
1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale dies a quo, esclusivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2. con riguardo all'articolo 4, nella definizione dei criteri e dei parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare si tenga presente la specificità delle aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura eminentemente qualitativa propria di ogni valutazione efficiente;
3. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito della lista così integrata; 4. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei italiani sia effettuata dall'ANVUR;
5. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di esame;
6. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita;
7. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i lavori da parte dei membri effettivi;
8. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16, comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono dall'indizione della procedura;
9. si precisi, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri pro-veritate possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;
10. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore;
11. si proceda alla necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle commissioni; e con le seguenti osservazioni:
  a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
   b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "La formazione della lista di cui al comma 2" con le parole "Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2", nonché l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato alle operazioni di sorteggio;
   c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole "per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione";
  d) con riguardo all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;
  e) si valuti l'opportunità di prevedere una rigorosa applicazione della disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e candidati a normativa vigente, in quanto applicabile;
  f) si valuti l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. (FINE DEL PARERE)

j) ai commi 2 e 3 dell'articolo 9, si richiede di precisare i termini temporali di validità delle deroghe disposte.

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

1) nel preambolo, appare opportuna l'espunzione del riferimento ai pareri della CRUI e del CUN, poiché tali pareri non sono previsti nella procedura per l'approvazione ed emanazione del regolamento in esame;
2) con riferimento all'articolo 2, che definisce l'oggetto del regolamento, se ne ritiene opportuno il mantenimento per finalità sistematiche e di chiarezza interpretativa;
3) con riferimento al decreto del Ministro per la definizione dei criteri e parametri per la valutazione dei candidati, di cui al comma 1 dell'articolo 4 - che dà attuazione all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 - si ritiene che la sua natura (non regolamentare, come dichiarato nella relazione illustrativa, o invece regolamentare, come ritenuto dal Consiglio di Stato), dipenda dal contenuto del decreto stesso. Il punto merita la massima attenzione, per le ovvie implicazioni in possibili controversie. Comunque sia, si postula la tempestiva emanazione di questo decreto, poiché da esso dipende l'intero processo di istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui è ben nota l'urgenza;
4) particolare delicatezza rivestono le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari, di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 4; la legge n. 240 del 2010 prescrive all'articolo 16, comma 3, lettera h), che i professori di prima fascia che aspirano ad essere inseriti nella commissione di abilitazione di un dato settore concorsuale: a) appartengano allo stesso settore concorsuale; b) abbiano presentato domanda per essere inclusi nella commissione; c) abbiano reso pubblico per via telematica il proprio curriculum, evidenziando le attività svolte nell'ultimo quinquennio; d) siano in possesso di un curriculum coerente con i criteri e parametri di cui al decreto ministeriale citato all'osservazione di cui al punto 3); e) siano stati valutati positivamente dalla propria università in merito all'attività didattica, all'attività di servizio agli studenti e all'attività di ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010. L'accertamento della sussistenza delle condizioni a), b), c) ed e) può certamente essere effettuata dagli uffici del Ministero, in quanto si tratta di mere verifiche di documenti; invece, per quanto riguarda la condizione d) è difficile in questa sede esprimere un parere, non essendo noti i contenuti del citato decreto ministeriale. In dipendenza di questi contenuti potrà darsi che la sussistenza della condizione d)sia accertabile da parte degli uffici del Ministero, oppure, al contrario, che sia per essa necessaria una valutazione da parte di organi collegiali ad hoc. In questo caso, dato che il citato decreto ministeriale distinguerà criteri e parametri per area disciplinare, una soluzione sarebbe quella di costituire 14 organi collegiali ad hoc, con competenza ciascuno in un'area disciplinare. Per la composizione di tali organi collegiali, se ritenuti necessari, il MIUR potrà riferirsi, ad esempio, ai panel di area disciplinare predisposti dall'ANVUR, eventualmente integrati mediante i professori ordinari del CUN. Peraltro, i professori ordinari che si candidano presentano tutte le garanzie appartenendo al settore concorsuale della commissione ed essendo stati valutati positivamente dalla propria università in ordine all'attività didattica, all'attività di servizio agli studenti e all'attività di ricerca. Su questo punto una modifica legislativa della legge n. 240 del 2010 potrebbe essere opportuna;
5) per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 8, si ritiene debbano essere specificate con maggior dettaglio le disposizioni in ordine all'acquisizione ed agli effetti dei pareri pro veritate; le commissioni dovrebbero assolutamente evitare di esternalizzare, con la richiesta di questi pareri, il proprio mandato decisionale (così come il giudice non rinuncia al proprio compito quando si avvale di periti). Su questo punto va tenuto presente che oltre la metà dei 370 settori scientifico-disciplinari ha un numero di ordinari inferiore a trenta. Per questi settori quindi non è garantita alcuna presenza nelle commissioni di esame per l'abilitazione. E' perciò presumibile che il ricorso ai pareri pro veritate sarà necessariamente assai frequente;
6) si ritiene opportuno integrare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 con la previsione di sanzioni e/o revoca di mandato nel caso di colpevole mancata conclusione dei lavori della commissione entro i tempi previsti; appare infine superflua la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9, poiché una norma di analogo contenuto è già prevista dall'articolo 29, comma 12, della legge n. 240 del 2010. Si condivide perciò la soppressione recata nell'allegato 3-b.

 

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Decreti attuativi, del Governo,
della legge di riforma 240/2010

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MariaStella Gelmini


Schema di DPR recante Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Approdato alle Camere per il parere
di conformità alla legge delega

 
Nota. Il Regolamento parrebbe essere arrivato al suo buon fine, in quanto, una volta ricevuto il parere di conformità delle Camere, esso dovrebbe essere emanato dal Presidente della Repubblica.
   Non tutto è oro, quel che luccica. Il motivo è che lo Schema, varato dal Governo il 21 gennaio 2011, aveva ricevuto un primo parere negativo del Consiglio di Stato.  Ma era stato negativo anche il secondo parere, pur dopo gli adeguamenti, da parte del Miur e a quel punto il Miur, dopo alcuni altri adeguamenti (ma senza più chiedere parere), l'avevo trasmesso alle Camere, tramite la DAGL della Presidenza del Consiglio.
   E' probabile che le Camere approvino senza osservazioni precludenti, ma non è detto che il Presidente della Repubblica faccia altrettanto (a causa del "non parere favorevole" del Consiglio di Stato.
   E' un fatto che il mondo universitario attende il DPR con grande ansia, considerato che il Governo blocca l'università da troppo tempo . Soprattutto, questa innovazione (vale dire l'abilitazione a lista aperta, l'unica che da sola giustificava la riforma) si sarebbe potuta fare in tre giorni, e invece tutto è sempre straordinariamente difficile in Italia. Il minimo che ci si chiede è: "perchè il Governo ottiene una legge su misura del proprio progetto, e poi (al momento di applicarla) si fa beccare dal Consiglio di Stato, perchè va fuori dalla legge (di questa e di quelle collegate) nel darvi interpretazione. Nino Luciani

Il testo del DPR in senso stretto, in itinere alle Camere
(Per il testo completo, comprensivo dei due pareri del Consiglio di Stato, clicca su: Abilitazione )

Schema di DPR recante Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 1 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
f) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
h) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane;
i) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

ART. 2 - (Oggetto)

l. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

ART. 3 - (Abilitazione scientifica nazionale)

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 è adottato nel mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonché sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto stabilisce le modalità ed i termini, non inferiori a venti e non superiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di quattro anni dal suo conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 6.

ART. 4 - (Criteri di valutazione)
l. Il Ministro, con proprio decreto, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 6, comma 5 (intendi: commissari). Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare: In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN e 1'ANVUR. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.

ART. 5 - (Sedi delle procedure)
l. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le università individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista dì quelle aventi strutture idonee. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. L'elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano te strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

ART. 6 - (Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia)

1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma l, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentata domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione, sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima.
3. Gli aspiranti commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma l, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.
5. Le modalità di accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari sono definite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale.
7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia. Nella redazione della lista, 1'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma l, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura altresì la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
8. Fermo restando il divieto di partecipazione di più commissari in servizio nella medesima università, per motivate esigenze connesse alla formazione della commissione è possibile procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso il medesimo ateneo. I commissari non possono far parte contemporaneamente di più dì una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
9. La formazione della lista di cui al comma 2 assicura la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.

10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generate del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere esentati dalla ordinaria attività didattica, dovendo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.

ART. 7 - (Operazioni di sorteggio)

1. Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, S e 6, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico di tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede ai sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientìfico-disciplinari è inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo è superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della Lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o più commissioni devono optare per una sola di esse entro 10 giorni dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione.
6. 11 sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
8. Il commissario che cessa dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico viene dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore generale dei Ministero.

ART. 8 - (Lavori delle commissioni)

l. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce altresì le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate, entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.
Espletati gli adempimenti di cui al comma l, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'articolo 6, comma 7, e i pareri pro pro veritate dì cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall’italiano.

ART. 9 - (Disposizioni transitorie e finali)

l. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro 30 e 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1 non è richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente composta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuaIe, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

 


Notizie sull'avanzamento del Regolamento per l'abilitazione scientifica nazionale

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MariaStella Gelmini

 

Il Consiglio di Stato ha inviato al Miur
un secondo parere sul Regolamento, ma
questa volta, favorevole (?) al nuovo schema
.
Di sicuro si sa solo che il Miur ha inviato il Regolamento al
DAGL della Presidenza del Consiglio per l'inoltro alle
Camere, per il parere di conformità alla delega.

  Nota. Il Consiglio dei Ministri, già il 21 gennaio 2011, aveva predisposto lo Schema di Regolamento per l'abilitazione scientifica nazionale, attuativo dell’art. 16, co. 2, l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone:
   “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2,della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione in conformità dei criteri di cui al comma 3”.
   Precisamente, il regolamento disciplina l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, che costituisce requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge n. 240 del 2010, di diretta competenza delle Università.
Il regolamento si compone di 9 articoli.

   Allo stato il Regolamento non è stato varato, per contrasti del Miur col Consiglio di Stato, che lo aveva ritenuto esorbitante la legge delega (precisamente, contro la legge vigente). Di conseguenza il Miur ha mandato un nuovo testo.
   Risulta che questo nuovo testo abbia avuti il parere favorevole del Consiglio di Stato. Ma non è finita. Esso dovrà passare per le Camere, per la verifica definitica della sua conformità alla legge delega.
  Un chiarimento: il decorso dei tre mesi, senza che l regolamento sia stato varato, non ha prodotto la caduta automatica delle delega specifica, in quanto (con i soliti "imbrogli" dei giuristi, di manzoniana memoria), il termine si intendeva
"ordinatorio", non "perentorio" (trattandosi di un regolamento, in luogo di un decreto legislativo, rispettivamente).
  Dunque, nel complesso, siamo a buon punto. Ci rimane da dire che se ognuno di noi dovesse vivere, non di pane, ma di burocrazua sarebbe già morto. Nino Luciani

 

.
Notizie di ritardi sui Decreti attuativi, del Governo,
della legge di riforma 240/2010

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MariaStella Gelmini

 

Interrogazione   dell'On. Ferdinando LATTERI *
al Ministro dell'Università M. GELMINI e Risposta

* F. Lattieri, Prof. Ordinario di chirurgia all'Università di Catania,
                 Deputato iscritto al Gruppo misto "MPA-SUD".

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Ferdinando Latteri

  Nota. Il 1° maggio scade il  termine utile (art. 76 Costituzione), entro il quale va fatto il regolamento dell'abilitazione scientifica nazionale, pena la decadenza della delega. (Per altri decreti, si vegga sotto: Latteri).
   Questo regolamento è, in qualche modo, il primo, essenziale, passaggio per rimettere in piedi il turnover (a parte, se l'Università sarà rifinanziata dal Governo), e dunque per salvare in extremis il sistema universitario, messo in sfacelo da questo Governo. Basti pensare che il rallentamento (e blocchi vari) del turnover ha impedito ai "maestri", prossimi alla pensione, di tramandare agli allievi (che via via sarebbero dovuti subentrare) il patrimonio scientifico accumulato negli anni (meglio dire nei secoli) e quindi parte di esso andrà perduto per sempre. Da non trascurare, poi, che una parte dei giovani (precari) ha cominiciato a lasciare l'università per cercare altri lavori. Questi giovani, che sono la "meglio gioventù" italiana, sono andati perduti per sempre per l'università.
  Ma torniamo al regolamento dell'abilitazione. Su questo la ministra non ha detto nulla. Il Consiglio di Stato ha sospeso il parere e chiesto chiarimenti al Governo, ritenendolo viziato da gravi motivi di incostituzionalità
.
  Per vedere il testo clicca su: parere. Pare che il Miur abbia già dato risposta correttiva, nel frattempo. Poi, ottenuto il via del Consiglio di Stato, il regolamento dovrà andare alle Camere per il parere di conformità alla legge delega.
   Non ci sono parole per commentare tanta leggerezza (meglio dire "incompetenza" ) ministeriale, a parte che la Ministra è avvocato di diritto amministrativo e dunque qualcosa dovrebbe sapere. Nino Luciani
Ferdinando LATTERI

INTERROGAZIONE E REPLICA
(13 aprile 2011)

"Premesso che ... :
- il 29 gennaio 2011 è entrata in vigore la legge di riforma universitaria n. 240 del 2010 (ma approvata dal Senato il 20 dic. 2010, NdR),... ;
- ... la piena attuazione della riforma deve attendere l'approvazione di circa 42 provvedimenti normativi di attuazione tra decreti legislativi, decreti ministeriali ed interministeriali e regolamenti;
- in particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, attuata con l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche;

b) revisione della disciplina concernente la contabilità;
c) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei,
d) revisione della legislazione di principio in materia di diritto allo studio con definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (lep) erogate dalle università statali. Di questi il Consiglio dei ministri ha approvato finora solo il regolamento per la nuova abilitazione scientifica nazionale (ma esso non può andare in Gazzetta Ufficiale, perchè manca il parere del Consiglio di Stato e il parere di conformità delle camere, N.d.R.);
-  intanto, in tutti gli atenei italiani è in corso, non senza difficoltà e resistenze, il processo di adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative, processo che la legge prevede debba esaurirsi entro il mese di luglio 2011;
-  la mancata approvazione dei suddetti decreti di attuazione rischia di innescare una serie di disfunzioni che riguardano molteplici aspetti della vita accademica e di produrre un blocco delle attività universitarie anche, e soprattutto, per l'assenza di linee-guida da seguire.

  Chiedo (N.d.R.) in che tempi il Ministro interrogato ritenga verrà esaurito l'iter di approvazione dei numerosi decreti previsti dalla legge, la cui ritardata attuazione si trasformerebbe, per le università italiane, in un ostacolo al funzionamento anche delle attività ordinarie (12 aprile 2011).

REPLICA
.......
Alcuni termini di attuazione sono già scaduti o stanno per scadere. Provo ad elencarne qualcuno. Sono già trascorsi i quarantacinque giorni previsti per il decreto di finanziamento della premialità per gli scatti di carriera. Sono già trascorsi i sessanta giorni previsti per la definizione dei nuovi settori dalla quale dipendono sia gli adempimenti concorsuali che l'organizzazione dipartimentale oltre che l'intero quadro delle relazioni tra scienza e prescrizioni accademiche. Sono già trascorsi i sessanta giorni previsti dall'istituzione del comitato di valutazione dei progetti di ricerca anche di area medica e stanno per trascorrere i novanta giorni previsti per 'emanazione dei regolamenti di abilitazione. Non è stato ancora emanato il decreto di accreditamento dei dottorati di ricerca con grave danno per l'avvio dei nuovi cicli di dottorato. Non si conosce ancora la posizione interpretativa sul sistema delle aggregazioni dipartimentali e sul rispetto dell'indirizzo derivante dall'articolo 1 della legge riguardante la migliore combinazione possibile tra didattica e ricerca nella riorganizzazione dell'università."

MariaStella Gelmini

Nota. La risposta, qui sotto riportata, è stata tagliata nei i punti di enfasi del discorso, che non hanno a che fare con la risposta. Per il testo completo, clicca (p. 60) su: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/SINTERO.pdf

RISPOSTA
...
  "L'approvazione della riforma è avvenuta il 23 dicembre ed è entrata in vigore il 29 gennaio 2011, quindi meno di tre mesi fa.
   Da parte nostra vi è la massima disponibilità ad adempiere a tutti i provvedimenti previsti per favorire e completare l'attuazione della riforma entro sei mesi dall'entrata in vigore (quindi dal 29 gennaio 2011).
  Perché questa fretta? Perché la riforma dell'università, ...., ha apportato modifiche per quanto riguarda:
-  il reclutamento del personale (quindi con la volontà di garantire trasparenza e merito nel reclutamento dei ricercatori e dei professori),
-  l'introduzione di una maggiore responsabilità legata all'autonomia per quanto riguarda la gestione,
- il sistema di valutazione (perché anche in materia la riforma innova notevolmente).

   Ebbene questi cambiamenti, queste innovazioni andranno evidentemente verificati nella loro efficacia concreta, ma riteniamo che siano modifiche importanti urgenti, quindi devono poter essere attuate il prima possibile. Quindi noi pensiamo - entro sei mesi dall'entrata in vigore - di poter completare la definizione dei provvedimenti attuativi.
  In particolare, ho già firmato alcuni provvedimenti. Mi riferisco:
- al provvedimento riguardante l'importo minimo degli assegni di ricerca,
-  la definizione dei criteri di attivazione delle convenzioni per le attività di didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori,
-  i criteri per la mobilità interregionale dei professori di corsi e sedi soppresse,
- la definizione dei settori concorsuali, della corrispondenza per la chiamata di studiosi impegnati all'estero,
- il trattamento economico del direttore generale.

  Sono altresì definiti gli schemi di due decreti legislativi, nonostante il termine fosse di 12 mesi dall'entrata in vigore (ma sono già stati sostanzialmente definiti), da sottoporre al Consiglio dei ministri e riguardano la contabilità economico-patrimoniale dell'università e i presupposti per la dichiarazione di dissesto finanziario delle università stesse. Tutti gli altri provvedimenti sono in fase di lavorazione e, tra questi, cinque sono in fase di ultimazione.

   Per soli quattro provvedimenti vi è una sospensione legata alla necessità dell'entrata in vigore dell'ANVUR e quindi al parere che la suddetta agenzia deve esprimere ma riteniamo di poter rispettare i tempi e, quindi, entro sei mesi, di poter attuare la riforma dell'università."

Numero 01180/2011 e data 22/03/2011 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2011
NUMERO AFFARE 00670/2011

OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Schema di regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 158/1.4.4/2011/U.R. del 1° febbraio 2011, trasmessa con nota U.R./157/1.4.4/2011 avente pari data, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto.
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

   Riferisce l’Amministrazione che lo schema di regolamento in oggetto è attuativo dell’art. 16, co. 2, l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2,della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione in conformità dei criteri di cui al comma 3”.
Il regolamento disciplina l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, che costituisce requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge n. 240 del 2010, di diretta competenza delle Università.
Il regolamento si compone di 9 articoli.
L’art. 1 contiene le definizioni maggiormente rilevanti.
L’art. 2 precisa quanto già disposto dalla legge al suddetto art. 16, e riguarda le procedure per il conseguimento dell’abilitazione, definita come la qualificazione scientifica necessaria per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
L’art. 3 disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, prevedendo che le stesse siano indette con cadenza annuale per ciascun settore concorsuale, e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, nel mese di ottobre. L’articolo precisa che la durata dell’abilitazione è di quattro anni, mentre si prevede che il mancato conseguimento della stessa preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.
L’art. 4 è dedicato alla definizione dei criteri e dei parametri di valutazione che saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati nelle diverse procedure di abilitazione, definizione rimessa, come previsto dalla legge di riforma (art. 16, comma 3, lett. a) e b) ), ad un apposito decreto del Ministro, il quale potrà altresì prevedere un numero massimo, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, e comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni scientifiche da presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Il medesimo articolo prevede una verifica quinquennale dell’adeguatezza e della congruità dei criteri in parola, sulla base dei pareri espressi dal CUN e dall’ANVUR, e l’eventuale revisione degli stessi, anche in considerazione della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall’art. 5, comma 5, della legge di riforma.
L’art. 5 disciplina le sedi delle procedure di abilitazione.
Gli artt. 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, il cui procedimento è avviato con apposito decreto direttoriale, ogni due anni, nel mese di maggio. Le commissioni infatti avranno una durata biennale.
L’art. 6 disciplina nel dettaglio le modalità di presentazione delle candidature da parte degli aspiranti commissari “nazionali”.
Per quanto riguarda il commissario in servizio all’estero, che, come detto, è sorteggiato all’interno di una lista predisposta dall’ANVUR, l’art. 6 precisa che sarà quest’ultima Agenzia a dover far rispettare le condizioni di incompatibilità (i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale), le tabelle di corrispondenza definite a livello ministeriale, sentito il CUN, nonché il rispetto dei criteri di qualificazione scientifica.
L’articolo 6, inoltre, prevede alcune diposizioni riguardanti tutti i commissari.
L’art. 7 è dedicato, specificatamente, alle operazioni di sorteggio, che devono avvenire tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. La disposizione prevista dal comma 2 intende assicurare il rispetto del vincolo legislativo ripreso dall’art. 6, comma 9, del regolamento (presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari). Il comma 8 prevede che, nell’ipotesi in cui un commissario cessi dal servizio durante lo svolgimento dell’incarico, sia dichiarato decaduto con decreto del competente Direttore Generale, dovendosi procedere, pertanto, ad applicare la disciplina sulla sostituzione dei commissari.
L’art. 8 è dedicato ai lavori di ciascuna commissione. Si prevede che, una volta insediatasi presso l’Università in cui si espletano le procedure di abilitazione, la Commissione elegga tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definirà altresì le modalità organizzative per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia.
Espletati tali adempimenti, ciascuna Commissione accede per via telematica, mediante appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alla lista delle domande, all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati.
Nel corso dei suoi lavori ciascuna Commissione può avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16, comma 3, lettera i), della legge.
Ciascuna Commissione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri definiti con il decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. La Commissione deve avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale; inoltre devono essere redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
Le Commissioni sono comunque tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati. In conclusione, l’art. 8 consente che i giudizi individuali espressi dal commissario in servizio all’estero ed i menzionati pareri pro veritate possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall’italiano.
L’ultimo articolo del regolamento, l’art. 9, prevede alcune disposizioni transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo: anzitutto, termini diversi per l’avvio delle procedure; indi una deroga ai requisiti per la candidatura a componente delle Commissioni, consentendosi l’assenza della positiva valutazione di cui all’art. 16, comma 3, lett. h); la composizione della Commissione secondo le modalità previste per i commissari nazionali per l’ipotesi in cui l’ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista. Infine si ribadisce l’abrogazione, già prevista dalla legge di riforma, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
Considerato:
In via preliminare la Sezione rileva che agli atti del fascicolo manca il concerto del Ministro della Pubblica Amministrazione e l’innovazione, e che il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze non può essere costituito dalla nota dell’Ufficio del Coordinamento legislativo del Ministero, con cui ci si limita a trasmettere il nulla-osta all’ulteriore corso del provvedimento della Ragioneria generale dello Stato. Del resto – come più volte sottolineato dalla Sezione – il concerto non può essere sostituito dalla mera approvazione della proposta in Consiglio dei Ministri.
Inoltre il preambolo fa riferimento ai pareri del CRUI e del CUN, pareri che non sembrano essere stati previsti nelle procedure per l’approvazione e l’emanazione del regolamento in oggetto. Tuttavia sembra opportuno che l’Amministrazione faccia pervenire copia dei due suddetti pareri.
Sulla disciplina in esame e sulle singole disposizioni, la Sezione formula i rilievi che seguono.
L’art. 2 risulta superfluo in quanto si limita a definire l’oggetto del regolamento, sul quale si chiede il parere, oggetto che si trova già compiutamente delineato nelle disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 16 della l. n. 240 del 2010.
Non sembra appagante la formulazione del co. 4 dell’art. 3, che si propone di attuare quanto disposto dall’art. 16, co. 3 lett. m), l. n. 240 del 2010. Quest’ultimo prevede “la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa o per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore”. Tale dizione non sembra autorizzare ad estendere la preclusione, come delineata dal suddetto co. 4, a “tutte” le procedure di abilitazione, anche se riguardanti un diverso settore concorsuale. Ben può accadere infatti che un candidato risulti soccombente in una procedura di abilitazione in quanto la sua pur apprezzabile produzione scientifica risulti estranea (o non perfettamente attinente) al settore concorsuale per il quale si è presentato. Non sembra dunque conforme all’interesse pubblico escludere candidati dal partecipare ad altra e diversa procedura di abilitazione rispetto alla quale la produzione scientifica risulti congruente ed apprezzabile.
Su tale questione, dovrà altresì il Ministero valutare l’ipotesi che, nel corso del biennio di preclusione, sopravvenga nuova produzione scientifica tale da superare la precedente valutazione non favorevole.
Quanto, poi, al co. 5 del medesimo articolo, occorrerebbe specificare che l’uso dell’informatica si limita alla presentazione delle domande e del mero elenco dei titoli, in quanto la trasmissione per via informatica dei titoli stessi può diventare troppo onerosa e richiedere tempi di confezione e lettura più lunghi di quelli richiesti allorchè i titoli vengono trasmessi in formato cartaceo, non trattandosi, nel caso di specie, di mere certificazioni, sibbene di opere a stampa spesso assai voluminose.
Quanto all’art. 4 deve rilevarsi che se, da un lato, è vero che l’art. 16, co. 3 lett. a), dispone che criteri e parametri, sulla base dei quali deve essere espresso il motivato giudizio delle Commissioni sui singoli candidati all’abilitazione, siano “definiti con decreto del Ministro”, è altrettanto vero che: a) tale decreto non può essere definito, come fa la relazione di accompagnamento alla bozza di regolamento in esame (quest’ultimo, per altro, correttamente nulla dice in proposito) come “atto avente natura non regolamentare”; b) la definizione di tali criteri e parametri, in quanto differenziati per funzione ed area disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, che non può prescindere dal fatto che in quel procedimento intervengano specifici organi di consulenza tecnica in grado di esprimersi sui singoli settori concorsuali come, ad es., il CUN; c) vi è un’incongruenza tra il fatto che il decreto, avente validità quinquennale, sia adottato ed eventualmente corretto ad opera del solo Ministro, mentre la verifica quinquennale di adeguatezza e congruità dei criteri e parametri debba avvenire sentiti il CUN e l’ANVUR, quando cioè gli effetti di un decreto (in ipotesi) inadeguato si saranno ormai ampiamente dispiegati.
Sull’art. 5 va osservato: a) che appare poco chiara l’attribuzione al solo Ministro del potere di formare l’elenco delle Università aventi strutture idonee, senza una predeterminazione di criteri cui dover attenersi (salvo la proposta del CRUI); b) che l’ultimo periodo del comma 1 appare incoerente con quanto dispone il co. 1 dell’art. 3, che sembra prevedere indizioni distinte per settore concorsuale e per fascia, onde ciascuna indizione dovrebbe indicare la sede universitaria prescelta, mentre la disposizione parla di inclusione dell’elenco delle sedi nel decreto di cui al co. 1 dell’art. 3; c) che nulla viene detto sulle procedure di sorteggio per la scelta della sede per ciascun settore concorsuale; d) che la scelta della sede, sempre nell’ambito di un elenco di Università aventi strutture idonee, potrebbe essere lasciata alla Commissione, visto che ragioni di economicità e speditezza potrebbero indurre ad evitare la scelta a priori di una sede, che potrebbe costringere, poi, i commissari a defatiganti spostamenti; e) tra le forme di pubblicità, che dovrebbe curare l’Università, vi sono anche quelle riguardanti atti, che precedono addirittura la scelta ministeriale della sede.
All’art. 6, co. 4, il regolamento in oggetto interpreta l’espressione della l. n. 240 del 2010, all’art. 16, co. 3 lett. h), che condiziona l’inserimento nella lista dei professori sorteggiandi per la formazione delle Commissioni per l’abilitazione al possesso di un curriculum “coerente con i criteri e i parametri, di cui alla lett. a)….[si tratta dei criteri e parametri differenziati per funzione e area disciplinare, definiti con decreto del Ministro per la formazione di un determinato giudizio per l’abilitazione dei candidati] riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”, come se dicesse “Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all’art. 4, co. 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda”. A parte il rilievo che nulla si dice in ordine al controllo di tale coerenza (salvo demandare la definizione ad un decreto che si pretenderebbe non avere natura regolamentare), va rilevato come la disposizione confermi la sostanziale necessità di correttivi all’art. 4. Infatti la conseguenza sarebbe che il Decreto ministeriale previsto in quella disposizione non soltanto potrebbe essere determinante per quanto attiene alla valutazione degli abilitandi, ma finirebbe per influire in modo assai pesante sulle formazione della lista, dalla quale trarre per estrazione coloro che diverranno Commissari. Quanto tutto ciò sia compatibile con i princìpi di cui all’art. 33 Cost., andrebbe valutato con estrema attenzione.
In ordine al co. 7 va osservato che la disposizione nulla dice sul possesso da parte del membro straniero della Commissione dei medesimi requisiti di operosità e di conformità ai parametri previsti dal co. 4 del medesimo art. 6, e che non sono fissate garanzie finalizzate a che la scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte dell’ANVUR, la cui composizione non assicura al proprio interno la presenza di competenze proprie almeno di tutti i macrosettori concorsuali, sia ispirata da criteri esclusivamente tecnico professionali; e ciò è tanto più vero, ove si consideri che – come risulta anche con chiarezza dal successivo comma 9 – intento generale della legge n. 240 e del regolamento in esame è quello di assicurare la formazione di Commissioni i cui componenti abbiano competenza specifica nel settore disciplinare.

La previsione del primo periodo del co. 8 contrasta con il principio di cui alla lett. g) del co. 3 dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010. Analogamente al co. 9 andrebbe aggiunto, dopo la parola “assicurare” l’espressione “per quanto possibile”, altrimenti si determinerebbe un contrasto con la disposizione del co. 2, u. p., dell’art. 7.
Sul co. 11 va sottolineato come la sua formulazione porta alla conseguenza che gli studenti sarebbero esaminati dal docente che non ha tenuto il corso.
Per quanto riguarda l’art. 7, co. 1, lett. b), va specificato se nella collocazione preceda il più giovane d’età o non piuttosto il più anziano (il numero d’ordine attribuito assume importanza ai fini del sorteggio), mentre l’ultimo periodo del co. 2 va meglio coordinato con il co. 9 dell’art. 6, come testè sottolineato a proposito di quest’ultima disposizione. Quanto, poi, al principio, di cui all’ultimo periodo del comma 5, sembra opportuno considerare se sia possibile applicare la salvezza degli atti a quegli atti che sono espressione del giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente della Commissione, che sia stato sostituito: si consideri il caso di un giudizio individuale positivo di un candidato, che non sia affatto condiviso dal commissario subentrante, oppure dell’attribuzione dell’idoneità ad un candidato per nulla condivisa dal commissario subentrante, che sia però chiamato a firmare il relativo verbale.
Infine relativamente al comma 8 la Sezione osserva che la legge n. 240 non sembra stabilire il requisito della permanenza in servizio dei commissari per la partecipazione alle Commissioni di abilitazione, sulla base del più generale principio che la qualifica di professore ordinario è requisito per la nomina e deve sussistere al momento in cui si procede a quest’ultima. Del resto non si comprende perché la sussistenza di tale requisito non debba essere verificata anche per il componente straniero, per il quale tale verifica comporterebbe problemi di non facile soluzione e soprattutto una diffusa conflittualità basata sull’interpretazione e comparazione di ordinamenti spesso difficilmente assimilabili tra loro.
Quanto stabilito dal co. 2, secondo periodo, dell’art. 8 non sembra in armonia con il principio di trasparenza dei lavori della Commissione. Del resto, sembra essere diritto di ciascun partecipe all’esame di abilitazione conoscere chi siano e quali titoli vantino gli altri candidati oppure il tenore dei pareri pro-veritate espressi sulla propria attività scientifica e didattica. A quest’ultimo proposito sarebbe opportuno che tali pareri pro-veritate entrassero a far parte dei verbali della Commissione di cui al comma 7. Inoltre andrebbero specificate con maggior dettaglio (modalità e forma della proposta, maggioranza per la deliberazione, eventuali espressioni di dissenso dal parere etc.) le disposizioni in ordine all’acquisizione ed agli effetti dei pareri pro-veritate.
Infine, per quanto attiene all’art. 9, ci si deve domandare se l’eccezione prevista, in prima applicazione, al co. 2 valga anche per la conformità dei curricula degli aspiranti commissari ai criteri e parametri fissati dal decreto ministeriale di cui all’art. 4. Superflua appare la disposizione di cui al co. 4, essendo la stessa già contenuta nell’art. 29, co. 12, della l. n. 240 del 2010.
Su tutte le questioni poste con il presente parere vorrà l’Amministrazione fornire gli opportuni chiarimenti.

P.Q.M.

Riservata ogni pronuncia, sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione proceda agli adempimenti di cui in motivazione.

 


In attesa Decreto attuativo del Governo per abilitazione scientifica nazionale

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L'Ateneo di Bologna riconosce la funzione docente simbolica
ai  Ricercatori a tempo indeterminato

e attribuisce, in aggiunta alla retribuzione ordinaria,
un compenso annuo di € 1.200 per ogni insegnamento

NOTA. La legge Gelmini, essendo una legge di   "Delega al Governo", avrà effetti solo dopo un lungo elenco di Decreti attuativi del governo. Di questi, il primo dovrà essere quello attuativo della abilitazione scientifica nazionale, presupposto essenziale per lo sblocco dei concorsi.
   Ma sono passati già tre mesi (la legge è stata approvata il 20 dic. 2010 e ancora non si vede il più urgente dei Decreti, quello sulla abilitazione.
   Risulta che il Governo abbia approvato uno schema di regolamento, adesso al vaglio del Consiglio di Stato, e che di settimana in settimana si dice che sta per tornare al Governo, per il varo.
   Intanto, nelle università la situazione è drammatica, e si cerca in qualche modo di fare qualcosa.
   Guadagna, così il ruolo di notizia, la decisione dell'Università di Bologna di riconoscere ai Ricercatori a tempo indeterminato, la funzione docente "simbolica", sotto forma di pagamento di un compenso annuo lordo di € 1200, sono meno di € 100 netti mensili.
   Il suo rilievo sta nel fatto che la notizia si trova collegata al fatto che, da un anno, vede il rifiuto dei Ricercatori di fare insegnamenti, sia perchè non dovuti in base allo stato giuridico, sia perchè non retribuiti, sia perchè a loro non è riconosciuta dalla legge la funzione docente.
   La situazione, che ne è conseguita, è stata di carenza della didattica negli Atenei. E, dunque, questa decisione va nel segno di ricostiture il buon funzionamento dell'Ateneo Bologna.
   Al tempo stesso sarebbe errato sopravvalutarlo e, soprattutto sarebbe errato dimenticare la situazione gravissima degli Atenei in Italia.
   Da ogni dove giunge la notizia della "disperazione" in cui i ricercatori si trovano a lavorare: mancanza di attrezzature, mancanza di materiale intermedio, mancanza di carta per stampare i risultati della ricerca.
  C'è, poi, la "disperazione" dei ricercatori "non strutturati": non sapere cosa sarà di loro tra qualche mese.
  E c'è la disperazione dei professori ordinari e associati, che stanno per andare in quiescenza senza avere un successore, a cui affidare la continuità delle scuole. Per mancanza di successori in continuo, un patrimonio scientifico incalcolabile, accumulato nella successione delle generazioni, andrà perduto per sempre.
   Perchè i governi non si accorgono del danno che stanno arrecando all'Italia ?
   Dove vanno i soldi non dati all'università. Forse in Iraq, forse in Afghanistan, forse in lavori pubblici (al ponte di Messina , al Mosè di Venezia, peraltro molto necessario) ?
   Tremonti o Berlusconi dovrebbero avere la serietà di dire dove vanno i soldi. Che vadano da qualche parte (e quindi non sia una questione di mancanza di soldi) siamo sicuri perchè, guardando il bilancio dello Stato, si trova che di anno in anno la spesa totale non scende. E anche quest'anno non è scesa.

Riprendiamo da un COMUNICATO di UniboMagazine

Ricercatori a tempo indeterminato. L’Università di Bologna ha stanziato, attingendo dal proprio fondo di riserva 2011, quasi 1,5 milioni di euro per retribuire l’attività didattica dei ricercatori a tempo indeterminato entro le 60 ore. Sulla base di una stima effettuata, questo provvedimento - approvato questa mattina dal Consiglio di amministrazione - coinvolgerà circa 1230 ricercatori a tempo indeterminato, che riceveranno un compenso massimo di 1200 euro lordi per ogni insegnamento.

"Un importante risultato – commenta il prorettore alla Ricerca Dario Braga - che dimostra la correttezza dell’idea del ‘tavolo tecnico’ del Rettore e dei Prorettori con i ricercatori. Il ruolo docente dei ricercatori a tempo indeterminato viene così riconosciuto, affermando il principio che l’insegnamento non deve essere ‘volontariato’, ma un compito istituzionale riconosciuto e retribuito. I ricercatori a tempo indeterminato, ora in ruolo ad esaurimento, sono infatti tenuti comunque a svolgere un massimo di 350 ore all’anno di didattica integrativa".

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre modificato il regolamento per i ricercatori a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca.

Regolamento per i ricercatori a tempo determinato. La legge 240/10 prevede che i ricercatori siano assunti a tempo determinato secondo due modalità distinte: ricercatori junior (che la 240/10 identifica come di "tipo a") per i quali è previsto un contratto triennale rinnovabile una sola volta e per un massimo di due anni e ricercatori senior (di "tipo b") per i quali è previsto un contratto di tre anni non rinnovabile in percorso di "tenure track". Quest’ultimo percorso richiede una copertura finanziaria e la possibilità di assunzione diretta nel ruolo di associato, in caso di superamento dell’idoneità nazionale. Stesso diritto è dato, per i prossimi sei anni, agli attuali ricercatori a tempo indeterminato. I ricercatori senior saranno tenuto a svolgere un corso di insegnamento di 60 ore nell’ambito delle 350 ore di attività didattica prevista dalla 240/10.

Regolamento per gli assegni di ricerca. La legge 240/10 richiede di modificare il regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca, per i quali sono previste modalità di accesso e durata diversa dalla normativa precedente. Il nuovo regolamento di Ateneo è improntato alla massima flessibilità consentita dalla normativa, prevedendo sia il regime del rinnovo sia quello della proroga (molto utile per coprire eventuali "gap" tra un contratto di assegno di ricerca ed eventuali posizioni di ricercatore), e prevedendo requisiti di accesso, modalità di selezione, fonti di finanziamento sia su bilancio d'Ateneo sia su fondi esterni, e corrispettivi salariali in funzione delle esigenze dei dipartimenti e dei centri di ricerca interdipartimentali. 

 


EDIZIONI PRECEDENTI


Legge Gelmini in controluce. Anche confronto
con il DPR 382/80 e pensieri per l'avvenire

 

                            

Gianni Porzi*, Sulla legge 240/2010

                                         

   * Università di Bologna

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Gianni Porzi

Una riflessione sulla Riforma Universitaria

         Ho sentito definire la Riforma Universitaria, recentemente varata, “epocale”, ovviamente in senso positivo. Non sono d’accordo perché, volendo usare tale aggettivo, questo è, a mio avviso, più appropriato per la Legge di Riforma dell’Università del 1980, cioè il DPR 382, che ritengo avesse tutti i caratteri dell’innovazione e che, con alcuni ritocchi, al testo originale, sarebbe ancora oggi valida.
      Quella Legge fu varata con grande difficoltà per la resistenza di un gruppo di parlamentari attaccati al passato e che, pur essendo stati sconfitti in quell’occasione, negli anni successivi, con interventi legislativi mirati, riuscirono a snaturare alcuni aspetti importanti e innovativi della “382”.
     Ai più giovani vorrei ricordare che a tale Legge mise mano il Sen. Prof. Spadolini, profondo conoscitore del mondo universitario, uomo di notevole cultura, politico di alto profilo e, cosa molto importante, persona che aveva un profondo senso delle Istituzioni e della democrazia.
    Purtroppo, Politici di tale spessore sono sempre più rari. Nonostante la recente Legge contenga, senza dubbio, spunti interessanti e apprezzabili, non ritengo tuttavia che possa essere definita “epocale” se non altro perché in alcuni aspetti mi richiama alla mente l’Università ante 1980. Infatti, per quanto riguarda ad esempio il Personale Docente, i prof. di II fascia sono abbastanza simili agli Assistenti ordinari con incarico di insegnamento e i Ricercatori a tempo determinato assomigliano ai Borsisti dell’epoca.
    E anche l’idoneità nazionale a Professore è analoga alla Libera docenza (soppressa dalla “382”). Prima di entrare nel merito di alcuni aspetti della Legge che non condivido, vorrei stigmatizzare l’azione martellante dei media volta a mettere in cattiva luce il mondo universitario quasi a voler giustificare la necessità di una riforma. E a fronte di ciò, sconcertante è stato il silenzio della CRUI che ha dimostrato così di condividere il progetto di riforma. E’ vero che vi è stata una proliferazione dei Corsi di Laurea, a volte indiscriminata, dovuta forse più a “interessi di bottega” che a seri motivi culturali o a reali esigenze degli studenti e/o del mondo del lavoro: è stato indubbiamente un esempio di cattivo uso dell’autonomia.
    Tuttavia, a coloro che hanno criticato (raramente in modo obiettivo e spesso strumentalmente) l’attuale sistema universitario va ricordato che se si considera la produzione scientifica in rapporto al numero di Professori e Ricercatori, l’Italia si pone al 4° posto in Europa. Le citazioni dei lavori scientifici degli italiani sulle principali riviste internazionali sono più numerose rispetto, ad esempio, ai colleghi francesi sebbene il numero di Professori e di Ricercatori italiani è inferiore alla media OCSE, come pure l’entità dei finanziamenti statali in rapporto al PIL.
   E’ vero che il distacco da certi Atenei Inglesi e Americani è notevole, ma è anche vero che questi dispongono di maggiori risorse e si avvantaggiano anche del fatto che in campo scientifico la lingua ufficiale è l’inglese. Non è  quindi corretto affermare che le nostre Università hanno piazzamenti deludenti in tutte le classifiche internazionali perché sono invece ben posizionate quando, ad esempio, il parametro di valutazione prevalente è la qualità della ricerca, a dimostrazione che in campo scientifico l’Università italiana ha una buona reputazione.
   Siamo invece piazzati male sul fronte dei servizi agli studenti (residenze universitarie, strutture per la didattica e per lo studio, corsi serali per studenti lavoratori, …) e ciò a causa anche dei modesti investimenti nel diritto allo studio. Quindi, non tutto il nostro sistema universitario è da buttare, come qualcuno ha voluto, strumentalmente, far credere agli Italiani attraverso frequenti interventi sui media.
   Alcuni aspetti, non secondari, della Legge che riguardano le risorse, il corpo docente e la governance ritengo meritino un’attenta riflessione.

- Risorse. E’ vero che non tutti gli Atenei impegnano le risorse disponibili in modo oculato, cioè nel doveroso rispetto del “principio di economicità”. Premesso che ciò va decisamente condannato, tanto più perché il Paese sta attraversando un momento difficile che dovrebbe quindi imporre una maggiore attenzione nell’impiego del denaro pubblico (un’efficace razionalizzazione della spesa), non ritengo tuttavia possibile che si possa fare una buona Legge di riforma, qualsiasi essa sia, a “costo zero”. Pertanto, se non vi erano le risorse adeguate si potevano attendere tempi migliori, salvo si sia voluto varare a tutti i costi un provvedimento per una mera questione di prestigio, per legare il proprio nome ad una Legge.

- Governance. Non v’è dubbio che la Legge avrà come effetto immediato quello di accrescere eccessivamente il potere, già notevole, dei Rettori. Infatti, il mandato unico della durata di 6 anni farà sì che il Rettore, non più sottoposto ad una verifica elettorale, potrà governare senza dover rendere conto del proprio operato ai Colleghi (come invece sarebbe con un mandato triennale rinnovabile una sola volta).
   Nel nuovo CdA, che di fatto avrà un potere decisionale assoluto, in quanto il Senato accademico potrà solo formulare proposte, sarà presieduto dal Rettore e potranno farne parte anche membri esterni (sostanzialmente scelti dal Rettore) che, non è da escludere, potrebbero essere portatori di interessi esterni all’Ateneo. Pertanto, eliminando una significativa rappresentanza di Docenti eletti dai Colleghi, di fatto vengono calpestati quei principi di “governance partecipata”, garanzia di una pluralità di voci, e si instaura invece una sorta di “governo oligarchico”.
  - Non è inoltre accettabile che il controllato, cioè l’Ateneo, nomini e siano a libro paga i controllori, cioè i componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione.
    Tali organismi dovrebbero essere nominati e remunerati direttamente dal Ministero al quale poi dovrebbero rispondere.

- Corpo docente.
Nei prossimi anni, anche a causa di precedenti provvedimenti legislativi, ritengo si assisterà ad un diffuso malcontento e ad una progressiva demotivazione da parte di settori del Personale docente. Per realizzare infatti una struttura piramidale del corpo docente (cioè una base numericamente ampia di Ricercatori, e un vertice ristretto a pochi prof. di I fascia, con una zona intermedia costituita dai prof. di II fascia), gli Atenei saranno costretti ad aumentare il n° di Ricercatori, a mantenere pressoché costante quello dei prof. di II fascia e a diminuire i prof. di I fascia, con il risultato che la carriera dei Ricercatori e dei prof. di II fascia sarà bloccata per molti anni, alla luce anche del calo di risorse a disposizione degli Atenei.
   Si tenga presente che attualmente la struttura è di tipo cilindrico, la “382” infatti prevedeva a regime 30.000 Prof. di ruolo (50% di I fascia e 50% di II fascia) e 15.000 Ricercatori. Un tale processo di riorganizzazione dell’assetto della Docenza causerà, inevitabilmente, un forte malcontento sia tra i Ricercatori che tra i prof. di II fascia che si tradurrà verosimilmente in un calo dell’impegno nell’attività scientifica (per dedicarsi a tempo pieno alla ricerca scientifica non basta la passione, le persone hanno bisogno anche di prospettive concrete di avanzamento di carriera, quindi economiche) e, chi potrà (in particolare laureati in economia-commercio, in giurisprudenza, in ingegneria, in medicina,….) prenderà in seria considerazione l’attività professionale privata con conseguente calo dell’impegno all’Università, oppure cercherà migliori opportunità all’estero. Ciò non è coerente con quanto si sente spesso affermare che occorre bloccare la fuga dei cervelli all’estero. I provvedimenti finora presi non ritengo vadano in tale direzione perché per trattenere i migliori occorre dare concrete opportunità di carriera.
- Altra criticità è relativa al fatto che gli attuali Ricercatori a tempo indeterminato corrono il serio rischio di trovarsi relegati in una sorta di riserva indiana : la mancanza di prospettive di carriera provoca inesorabilmente una progressiva demotivazione.
- Infine, contrariamente al DPR 382 che poneva una certa attenzione a non concentrare tutto il potere in mano a pochi, i prof. di II fascia sono stati esclusi anche dalle Commissione di concorso per Ricercatore, con il risultato che i tutti i concorsi saranno “gestiti” dai soli prof. di I fascia, cioè da una ristretta casta. Ritengo sia un errore emarginare una componente del corpo docente perché ciò non contribuirà certo all’instaurarsi di un clima più sereno e quindi positivo per affrontare e risolvere i problemi dell’Università.
   E’ mia opinione che l’artefice principale di tale riforma sia stata un’eminenza grigia (ereditata dall’ex Ministro Mussi, adatta quindi per tutte le “stagioni”) che ha colto l’occasione per guadagnarsi sul campo i “galloni” per un eventuale incarico più prestigioso.
Gianni Porzi

 


EDIZIONI PRECEDENTI

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RIFORMA UNIVERSITARIA

IL TESTO  INTEGRALE  DELLA  LEGGE 240/2010
(entrata in vigore il 19 gennaio 2011 - GU 14 gennaio 2011)


Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 1.- (Princìpi ispiratori della riforma)
1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princìpi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell’articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria e a garantire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

Art. 2.- (Organi e articolazione interna delle università)
1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in maniera di organizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
  a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;;
6)  direttore generale;

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell’università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell’università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall’articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l’elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell’ateneo;

g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l’attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l’incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), e dell’articolo 24, comma 2, lettera d);

i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell’ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell’ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all’ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell’ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici;

 l) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

m) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell’incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico;
n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell’incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell’università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell’ateneo;

r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, delle funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell’università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell’ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell’organo di appartenenza.

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell’ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell’ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell’ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un’articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell’organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all’organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, nel rispetto dei princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell’ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all’organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all’università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell’elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.
10. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi già espletati nell’ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
11. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei princìpi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell’allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell’ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall’ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 b) l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
LEGGE 240/2010

Art. 3.- (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell’ambito dei princìpi ispiratori della presente riforma di cui all’articolo 1, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, nonché all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell’organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l’iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l’accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l’approvazione all’esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell’ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l’eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 4.- (Fondo per il merito)
1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l’eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall’obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell’articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell’attività lavorativa;
d) le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
e) l’ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
 f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all’1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;;
  i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell’esposizione del fondo;
n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell’istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.
o) la previsione, nell’ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.
4. L’ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l’esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare aifinanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all’esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.
9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti.
10. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».

Art. 5.- (Delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l’accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l’individuazione della esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e dell’andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l’ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.
2. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai princìpi di riordino di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell’istruzione superiore dei Paesi aderenti all’Area europea dell’istruzione superiore;
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell’ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;
e) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell’offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di princìpi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’università, cui collegare l’attribuzione all’università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l’ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell’ipotesi in cui l’università non possa garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell’inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell’attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell’attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell’ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell’ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l’accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l’attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di borse di studio, di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell’impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

Art 6.- (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
5. All’articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
6. L’opzione per l’uno o l’altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell’interessato all’atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall’uno all’altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico..
7. Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8.
8.  In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell’ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l’accordo dell’interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell’impegno annuo dell’interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l’impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l’interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno reso nell’ateneo di appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9.

Art. 7.- (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)
1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all’articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L’incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
4.  In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca.
5.  Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica.

Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. È abrogato il comma 3 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 9.- (Fondo per la premialità)
1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all’articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall’ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

Art. 10.- (Competenza disciplinare)
1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. È abrogato l’articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

Art. 11.- (Interventi perequativi per le università statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all’1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L’intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall’applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all’articolo 5 della presente legge e all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall’articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

Art. 12.- (Università non statali legalmente riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell’ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR e, nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1.

Art. 13.- (Misure per la qualità del sistema universitario)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all’incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l’entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all’ateneo»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse».

Art. 14.- (Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le università possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, definiti ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell’ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui all’articolo 3 della presente legge.

TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 15.- (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

Art. 16.- (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale)
1. È istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L’abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
d) l’indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;
e)  i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l’individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall’indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l’istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all’estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
h) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa o per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore;
m) la valutazione dell’abilitazione come titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 20, comma 2;
n) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4.  Il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dall’articolo 18.

Art. 17.- (Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente.

Art. 18. - (Chiamata dei professori)
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
 a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all’articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall’articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all’articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all’articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

Art. 19.- (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)
1. All’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell’accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca è abbreviato con le diciture: “Dott. Ric.“ ovvero “Ph.D.“».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «è collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione,».
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefìci in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

Art. 20.- (Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all’estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all’articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.
2. All’articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».

Art. 21.- (Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall’articolo 20, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell’European Research Council, dal presidente dell’European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell’articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all’espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell’esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell’ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

Art. 22.- (Assegni di ricerca)
1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un’unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall’anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
7. L’importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 23.- (Contratti per attività di insegnamento)
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’ateneo.
2. Fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire l’internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell’incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell’università.
4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

Art. 24.- (Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera; l’ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo.
6.  Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16.  A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. L’espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 25.- (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)
1. L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

Art. 26.- (Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma  1.
3. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.- (Anagrafe degli studenti)
1. All’articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.

Art. 28.
(Istituzione di un Fondo per la formazione e l’aggiormanento della dirigenza presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
1. Al fine di contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all’applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo università pubbliche, private, fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017.
5. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.- (Norme transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all’articolo 18, comma 1.
3. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito l’idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell’idoneità stessa previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all’esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell’articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell’università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell’idoneo, in mancanza dei quali quest’ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando per l’università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.
5. I contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l’offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.
7. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all’articolo 18 della presente legge l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dell’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni di euro per l’anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L’utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui all’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
11.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;
b) l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
c)  l’articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449..
12.  A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
13. Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’articolo 24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
15. All’articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea ovvero di soggetti privati».
16. All’articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennità» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell’organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età».
17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all’articolo 16, qualora l’ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all’estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera h) del medesimo comma 3.
18. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l’attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati all’estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato è riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza.
22. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l’anno 2011 mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All’onere derivante dall’articolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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Proponiamo qui di seguito:
a) i riferimenti per trovare il fascicolo della riforma, trasmesso dalla Commissione istruzione alla

     Presidenza del Senato;
b) una traccia del Sen. Prof. G. Valditara, che spiega le novità introdotte dalla Commissione,

     rispetto al testo originario del Governo.
 
In questo testo il Sen. rivendica il merito personale di aver proposto la "chiamata diretta" per i Ricercatori a tempo indeterminato. Segue un nostro commento, in cui gli contestiamo che la cosa avrebbe un senso se, anche, avesse proposto la "progressione retributiva unica" per le tre fasce.

A riguardo del punto a), clicca su:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlcomm&leg=16&id=483560
Per trovare, poi, il Disegno di Legge Delega, dopo l'apertura della videata, colonna di sinistra, CLICCA su:"DISEGNO DI LEGGE Articolato (Testo a fronte)".

Giuseppe Valditara, Importanti modifiche rispetto al  progetto governativo
(Testo ripreso da "il Sole-24 ORE", 21.5.2010)

 Governance.  La riforma dell'università approvata in commissione al Senato presenta importanti modifiche rispetto al progetto governativo, pur rispettandone lo spirito originario.
   È bene sottolineare le linee portanti del disegno di legge anche alla luce degli emendamenti approvati durante un dibattito parlamentare ricco di stimoli.
  L'aspetto più innovativo del testo è quello di disegnare un assetto di governo degli atenei che finalmente distingue in modo netto le competenze dei rispettivi organi, favorendo responsabilizzazione delle scelte, minore autoreferenzialità e più rapidità nelle decisioni. Il tutto s'inserisce in un quadro che fa della valutazione delle singole università il pilastro del nuovo sistema.
  Oggi cda e senato accademico svolgono funzioni che si sovrappongono, non incidono su alcuni temi decisivi della vita universitaria e rischiano di essere condizionati da istanze corporative. La riforma ma attribuisce invece al cda importanti compiti in via esclusiva: l'approvazione del piano triennale di sviluppo, la decisione d'istituire nuove sedi o nuovi corsi, l'ultima parola sull'assunzione del personale docente.
  Nel testo governativo mancava un altro aspetto importante: la responsabilità dei provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento, che fino ad oggi competeva a un organo nazionale di rappresentanza elettiva delle categorie, il Cun. Un emendamento approvato in commissione attribuisce al cda la competenza su tutti i provvedimenti disciplinari.
  Il cda sarà composto per circa la metà da soggetti esterni, ai ruoli dell'università. Tutti i membri del cda, a parte la rappresentanza studentesca, dovrebbero caratterizzarsi per particolare competenza ed esperienza ? Il rettore sarà invece eletto da tutta l'accademia per rappresentare l'unità della istituzione.
  Davanti a questo spostamento di competenze in capo al cda, e al rettore, che ne ispira la linea, al senato devono spettare funzioni di stimolo e di controllo, che sono state meglio precisate e rafforzate rispetto a quanto previsto dal testo governativo. È stata fra l'altro introdotta in commissione la possibilità di proporre la sfiducia del rettore, con maggioranza di almeno i 3/4 dei componenti i senato accademico. Si è anche garantito un collegamento fra i dipartimenti e senato accademico per assicurare un più funzionale ascolto delle istanze didattiche e di ricerca.
  Stato giuridico. Un altro passaggio importante del disegno di legge riguarda lo stato giuridico del personale docente. Riprendendo emendamento introdotto al Senato ne legge 1/2009, gli scatti stipendiali saranno commisurati ai risultati raggiunti. Un emendamento parlamentare va oltre questa misura e istituisce un fondo per la premialità, al fine di rendere possibili contratti integrativi con cui retribuire maggiormente chi si distingua nella didattica o nella ricerca.
  Nel testo del Ddl vi era l'obbligo di un certo numero di ore di ricerca e di studio, le famose 1.500 ore complessive. Negli emendamenti approvati in Senato si rende possibile aumentare l'obbligo didattico (da 350 ore l'anno ad "almeno" 350 ore l'anno), si prevede l'obbligatorietà della certificazione dell'effettivo svolgimento delle ore di didattica, si ritiene invece che la ricerca debba essere valutata sui risultati, non in base al numero di ore dedicate.
  Reclutamento. Cambia radicalmente il meccanismo attuale di reclutamento. Ci sarà un'abilitazione nazionale e poi un reclutamento locale con valutazione comparativa. Le procedure previste nel Ddl erano eccessivamente burocratiche e prescrittive: sono state semplificate radicalmente valorizzando l'autonomia delle singole università.
   Infine il Ddl governativo rende definitiva una norma già contenuta nella riforma Moratti: i ricercatori d'ora in noi saranno solo a contratto.
   Occorreva peraltro garantire agli attuali ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano conseguito l'idoneità ad associato, le stesse opportunità d'assunzione in servizio, che la legge riservava invece ai soli, futuri, ricercatori a contratto. Ciò è stato fatto con un apposito emendamento che estende anche a loro la chiamata diretta.

Nino Luciani, Per i ricercatori a tempo indeterminato, la "chiamata diretta" è una scatola vuota, se disgiunta da una "progressione retributiva unica", in luogo delle tre progressioni retributive (oggi, una per ogni fascia di docenza). Vediamo perchè ...

a)  Un giudizio sommario sul progetto originario.
Personalmente rigetto a pié pari lo "spirito originario del progetto governativo", perchè è a "costo zero" e, anzi, fa un passo indietro nella valutazione e nella meritocrazia, sia perchè privilegia il precariato (rispetto ai concorsi pubblici) sia perchè aumenta il potere corporativo locale, per le assunzioni, in confronto alla vituperata legge 210/1998.
  Di buono c'è l'abilitazione a lista aperta che, pur se non dà l'eccellenza, evita alla università di cadere nella melma, con le assunzioni per contratto, senza alcuna garanzia di qualità. Questa novità, direi che da sola vale la riforma.

b) Ricercatori a tempo indeterminato
. Voglio dare "a Cesare, quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio", ma con le dovute osservazioni.
  L'emendamento Valditara che (almeno) equipara i Ricercatori a tempo indeterminato a quelli a tempo determinato parrebbe una prova di sensibilità , diciamo, salomonica: vale dire, trattare allo stesso modo tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni. Si direbbe dare il minimo, al di sotto del quale non si poteva scendere, ma che non c'era nel testo originario.

   Ma, se poi (da "professori universitari", quali siamo - e non da Ministri e sottosegretari della "Università"), guardiamo un po' dentro le cose, vediamo che il conto non torna.

  Infatti, in base all'art.35, c. 9 e successivi  "in sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento."
  In altri termini, uno che, da ricercatore viene promosso ad associato, sarà collocato nel livello stipendiale iniziale della fascia di arrivo, e che è più bassa di quella di provenienza, nel caso dei ricercatori anziani). Perchè la retribuzione non cali, gli sarà fatto un credito (sotto forma di assegno ad personam), ma rimarrà in quel livello per tanti anni, quanti necessari per recuperare una anzianità con una retribuzione uguale a quella di ingresso (compreso l'assegno ad personam). E dunque per 10-15 anni rimarrà in quel livello, senza mai vedere aumentare la retribuzione.
  In altri termini, i Ricercatori anziani sono danneggiati dalla promozione.

c) Facciamo tornare il conto.
Questa anomalia (che colpisce le tre fasce dei docenti) è dovuto al fatto che le tre fasce hanno tre progressioni retributive. E, dunque, per la giustizia e perchè il merito abbia un senso, occorrerebbe fare una progressione retributiva unica, pur se suddivisa in tre fasce. In questo modo il ricercatore promosso ad associato, sarebbe inquadrato come associato con una retribuzione di livello immediatamente superiore a quello di provenienza, per poi continuare a salire in base a produttività (come "dice", ma non fa, il DDL Gelmini).

d) A quale livello scientifico stanno i nostri Ricercatori a tempo indeterminato ? A quelli (che ho sentito al Miur), che screditano i nostri ricercatori, dicendo che, se a 50 anni, non hanno ancora vinto un concorso, un motivo ci sarà ..., rispondo che sono in mala fede. Lo sanno per primi che i concorsi sono stati pochi e non sono avvenuti con regolarità, a partire dal 1980, e fino al 1998, finchè chi aveva passato il turno ( a suo tempo) è stato accantonato, a favore dei giovani.
  E comunque, per una idea, sulle vicende del sistema universitario italiano, pubblico a parte uno studio di due docenti (italiani) dell'Università di Manchester, e il pensiero di nostro valente "ricercatore" sulla riforma Gelmini, apparso recentemente su . Nino Luciani

Ovviamente, per dare concrete opportunità d'assunzione ai giovani, è indispensabile che non venga prorogata la norma che limita, fino al 31 dicembre 2011, l'utilizzo dei fondi derivanti dal turn over.
   Il Ddl predispone un quadro normativo organico che dovrebbe favorire il rilancio del nostro sistema universitario. Probabilmente si potrebbe aggiungere un comma ulteriore che consenta di sperimentare non solo forme di governance innovative, ma anche più flessibili modelli d'organizzazione del lavoro del personale docente, consentendo per esempio la modifica dell'impegno didattico in relazione all'assunzione di particolari compiti di ricerca.
Una volta approvata la riforma, il governo dovrà tuttavia tener fede alla promessa di più adeguate risorse: la difficoltà del momento non può penalizzare un ' settore strategico per il futuro dei paese. Giuseppe Valditara

 

GLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
in sede referente (nostra ricostruzione)

   NOTA. In queste settimane la Commissione istruzione ha lavorato intensamente. Dei 15 articoli del DDL, ne ha terminati 8 ( e, in parte, anche 9,10,11, 12). Qui di seguito, essi sono riportati, uno per uno. Nella colonna di sinistra c'è il testo originale, nella colonna di destra, c'è il testo definitivo, in seguito all'emendamento.
   Direi che, pur se le modifiche ci sono, la sostanza politica rimane quella originaria.
   In brev
e, il governo vuole mettere un limite alla spesa universitaria, attraverso un maggiore controllo finanziario centrale, fino a prevedere il commissariamento della gestione locale (con la sola eccezione di mantenere il Rettore, anche in caso di commissariamento.
  Rimangono gli esterni (27%) nel Consiglio di Amministrazione e il Senato diviene elettivo (in pratica vengono buttati fuori i Presidi, oggi membri di diritto, e che sono l'essenza della democrazia universitaria). Il precariato è istituzionalizzato come un modo di fare "economie" (alla stessa stregua che nelle imprese private). E' bloccato il turnover e questo lede il diritto alla carriera per i meritevoli.
    Per la copertura dei posti, rimane l'abilitazione a lista aperta con commissioni sorteggiate (cosa che io approvo) e il concorso locale con commissioni nominate localmente (ossia nè votate, nè sorteggiate), cosa che è una vera calamità perchè ciò equivale alla istituzionalizzazione del localismo.
   Sono introdotti verifiche certosine di produttività, ma senza dare una "lira" aggiuntiva ai meritevoli.


DDL (Senato 1905) del Governo su Governance Università, Diritto allo studio  e Reclutamento dei Professori


MS. Gelmini

Chiuse la discussione generale (3 marzo)
e la presentazione degli emendamenti ( 9 marzo)

ELENCO  DEGLI  EMENDAMENTI  PROPOSTI
(non ancora presentati emendamenti per gli artt. 9
e successivi, riguardanti lo stato giuridico)

Nel frattempo i Ricercatori entrano in agitazione ... e appellano agli altri Docenti per la lotta in comune, per  l'Università (vedi Documento, sotto)


Marco Merafina

 1.- Nota. Diciamo ai Colleghi che, al momento, è impossibile dire se ci sarà vera riforma oppure una soluzione "gattopardesca", anzi "involutiva" (quella del testo proposto dal Governo). Il riferimento è ai concorsi locali (aumenta il localismo) e al sistema finanziario (cala l'autonomia finanziaria). Il chiarimento sulle probabilità di veri progressi in meglio verrà solo dopo gli emendamenti, che:
- in primis dovrebbero separare le cose "non volute, ma dichiarate come volute" da quelle "volute, ma messe tra le righe".
   Vanno precluse possibili "deviazioni", più tardi, quando ci saranno i Decreti Delegati di "interpretazione della legge";
- e successivamente dovrebbero fare le scelte, anche alla luce delle pregresse audizioni del mondo universitario.
  Auspicabile anche una verifica in corso d'opera, tra il Presidente Possa e i Sindacati, subito dopo l'approvazione del DDL in sede referente, prima del riesame in sede deliberante.
    
 2.- Segni di lotta  dai Ricercatori. I Ricercatori hanno proclamato lo stato di agitazione (si vegga il Documento, qui sotto, colonna di destra), in quanto una prima lettura degli emendamenti non permette di capire bene... .
   I Ricercatori sono 1/3 dei docenti di Ruolo (Ricercatori+Associati+Ordinari). Insegnano pur non essendo obbligati dalla legge vigente. Dunque, hanno la forza sufficiente per opporsi ad un Governo che aumenta i problemi dell'Università.

 3.- Appello per decidere uno sciopero di protesta.  Vista l'aria che tira,  facciamo appello a tutte le Organizzazioni Sindacali per una riunione circa la proclamazione di uno sciopero di almeno una settimana. Adesso o mai più. NL

CNRU - Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari

PROCLAMA
     stato di agitazione dei Ricercatori Universitari

  Il Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari:

1)  preso atto dei contenuti del DDL Gelmini, che "dimentica":

  - di finanziare la riforma stessa, accentuando le difficoltà degli Atenei a predisporre una normale programmazione del personale in sede di bilancio, oltre alla difficoltà di assicurare un corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
  - di considerare alcune norme transitorie indispensabili che dovrebbero riguardare gli attuali Ricercatori Universitari, cancellando così definitivamente ogni prospettiva di soluzione al problema dello Stato Giuridico dei Ricercatori Universitari, attesa ormai da trent'anni;
- di assicurare una gestione democratica degli atenei attraverso la partecipazione di tutte componenti universitarie negli organi di governo;
- di escludere i Ricercatori Universitari con più di 40 anni di contributi dal licenziamento-prepensionamento coatto, malgrado gli Ordini del giorno
bypartisan in tal senso approvati nei due rami del Parlamento;

  2) considerati inoltre i contenuti degli emendamenti presentati dal relatore della legge che tra l'altro:

- obbligano all'attività didattica i Ricercatori Universitari senza alcun riconoscimento del loro stato giuridico;
- trasformano gli scatti di Professori e Ricercatori Universitari da biennali a triennali con obbligo di domanda per l'ottenimento degli stessi, senza possibilità di opzione per il nuovo regime e senza una reale trasformazione della carriera universitaria;

PROCLAMA
   lo stato di agitazione dei Ricercatori Universitari

  e, estendendo le iniziative già in atto in numerose sedi,
  invita i Ricercatori di tutti gli atenei a riservarsi di non accettare incarichi per affidamento e supplenza per il prossimo anno accademico, sviluppando inoltre forme di lotta immediate che comprendano anche la sospensione dell'attività didattica, con la sola esclusione dei Ricercatori Universitari minacciati dal licenziamento che nell'esercizio dell'attività didattica hanno elemento di difesa giudiziaria;

  chiede inoltre ai docenti delle altre fasce di partecipare a tale forma di protesta non accettando ulteriori incarichi di docenza al di fuori di quelli istituzionali.
                                                                                                                             Il Direttivo del CNRU

 

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Il DDL  del Governo su Governance Università, Diritto allo studio
  e Reclutamento dei Professori Universitari approda in SENATO col numero S 1905


La Relazione del Sen. Prof. Giuseppe VALDITARA

  Il 9 dicembre 2009 la Commissione Istruzione ha iniziato l'esame del DDL.
   Il sen. G. Valditara, prof. Ordinario di Diritto Romano all'Università di Torino, ha fatto la relazione introduttiva, tra l'altro, con molta autonomia critica.
  In vista delle audizioni del mondo universitario, da parte della Commissione Istruzione, ognuno di noi (anche dall'estero), potrebbe inviare idee migliorative direttamente alla Segreteria della Commissione (e-mail: COMM07A@senato.it ).
  Chi vuole può inviarne una copia a UNIVERSITAS  News, per la pubblicazione
(e-mail: nino.luciani@alice.it ). Per i link ai disegni di legge originali, vedi subito sotto.

Giuseppe Valditara

Commissione "ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI"
Riunione di MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2009

   Argomenti:
- (1905) DDL del Governo:  Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- (591) GIAMBRONE ed altri.  -  Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto;
- (874) POLI BORTONE.  -  Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati  ; 
- (970) COMPAGNA ed altri.  -  Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo ;
- (1387) VALDITARA ed altri.  -  Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori ;
(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri.  -  Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università.

 RESOCONTO SOMMARIO N. 152
Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (PdL), il quale osserva anzitutto come l'esame in Parlamento dei disegni di legge in titolo dovrebbe essere l'occasione per una presa d'atto, da parte della classe politica, della centralità della ricerca e dell'istruzione superiore per lo sviluppo del Paese, nonostante ciò non rientri nella tradizione politica e culturale italiana, atteso che gli ultimi 40 anni di storia repubblicana non vanno esattamente in questo senso.
  Del resto, prosegue, l'università è tanto più importante in quanto, se negli anni Settanta il 70 per cento delle innovazioni passava attraverso le imprese, oggi oltre il 50 per cento si realizza all'interno delle università e dei centri pubblici di ricerca.

A titolo esemplificativo, egli rammenta che lo stesso presidente Obama ha recentemente avuto modo di sottolineare che il primato americano è dovuto al fatto che gli Usa hanno sempre concepito la ricerca come una priorità, dedicandole più di ogni altro Paese attenzione e investimenti, tanto che le università statunitensi sono al vertice di tutte le classifiche internazionali. Non diversamente, il primato tedesco tra la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale non fu dovuto solo alle materie prime, le quali sono presenti anche in molti Paesi in via di sviluppo i quali soffrono tuttavia di drammatici problemi di crescita. La forza del sistema produttivo tedesco ha avuto invece uno strumento eccezionale innanzitutto nelle università. Quanto alla Cina, il dato qualificante non sta nella competitività delle condizioni produttive, che nell'arco di alcuni anni è destinata a diminuire, bensì nella moltiplicazione di sedi universitarie che, per capacità di innovazione e qualità, sfidano ormai i migliori atenei occidentali.

Al fine di comprendere quale tipo di riforma serva al nostro Paese, egli invita dunque a partire innanzitutto da una valutazione dei risultati prodotti dal sistema attuale.

L'Italia è quarta per produzione scientifica tra tutti i Paesi europei, rapporto che è relativamente proporzionato al numero dei professori e dei ricercatori. La Germania ha invero una produzione scientifica doppia, ma ha anche un numero quasi doppio di ricercatori e professori. L'Italia è quindi più produttiva della Spagna, mentre la Francia e la Gran Bretagna ottengono risultati migliori, anche in termini relativi. Risultati ancora migliori ottengono però Svezia, Olanda e Svizzera, se non si considera il numero assoluto di pubblicazioni, bensì il rapporto fra numero delle pubblicazioni e numero di ricercatori.

Andando a verificare l'impatto scientifico, che rappresenta indubbiamente il dato più importante, si riscontra peraltro non solo che l'Italia è ben oltre la media, ma anche che le citazioni dei lavori dei nostri ricercatori sulle principali riviste scientifiche sono più numerose rispetto a quelle dei ricercatori francesi. Né corrisponde al vero che in tutti i ranking internazionali le nostre università ottengano piazzamenti deludenti: esse sono senz'altro penalizzate dallo Shangai e dal Times, ma sono ben quotate secondo il Leiden e il Taiwan. Ciò accade perché il Taiwan e il Leiden sono basati innanzitutto sulla qualità della ricerca, mentre lo Shangai e il Times prendono in considerazione indicatori in cui l'Italia è realmente agli ultimi posti, quali l'internazionalizzazione di studenti e docenti, nonché il rapporto fra professori e studenti. Del resto, anche l'allegato III al Documento di programmazione economico-finanziaria del luglio scorso conferma che il numero di professori e ricercatori italiani è inferiore alla media Ocse. Proprio dal Times e dallo Shangai risulta confermato tuttavia che le università italiane hanno un impact factor superiore a quello della Francia e una reputazione della comunità scientifica superiore a quella degli atenei tedeschi, che hanno peraltro punte di assoluta eccellenza assenti in Italia. Senz'altro notevole è invece la differenza rispetto ai modelli americano e inglese, che scontano però anche, a proprio favore, il veicolo linguistico.

Piuttosto, l'Italia risulta ben al di sotto della media internazionale quanto a capacità di realizzare promozione sociale, a causa dei modesti investimenti in diritto allo studio e della inadeguatezza delle strutture per la didattica.

Il disegno di legge del Governo n. 1905 riprende dunque in modo complessivamente coerente buona parte delle misure già introdotte con successo nei sistemi universitari dei principali Paesi Ocse.

Ad iniziare dal Regno Unito di Margaret Thatcher, e poi negli ultimi dieci anni in molti altri Paesi europei, all'estero vi è stata infatti una modernizzazione dei sistemi universitari alla luce di due principi ormai ben consolidati: autonomia e responsabilità. Tra i meccanismi introdotti, il relatore sottolinea la centralità della valutazione dei risultati delle unità di ricerca e di didattica, ossia dei dipartimenti; l'attribuzione delle risorse alle singole università con criteri di premialità meritocratica; l'adozione di strumenti contrattuali per incentivare i docenti ed i ricercatori più meritevoli; la semplificazione della governance con il contestuale rafforzamento dei poteri del vertice esecutivo; il miglioramento dei processi decisionali, con il superamento di eccessiva collegialità, consociativismo e autoreferenzialità; una minor rigidità in ingresso della carriera universitaria.

Dopo aver riferito che, per omogeneità di materia, al disegno di legge n. 1905 sono abbinati anche i disegni di legge nn. 1387 e 1579, rispettivamente a prima firma sua e della senatrice Mariapia Garavaglia, che hanno impianto e contenuto simili a quello governativo, nonché il n. 591 del senatore Giambrone sui professori a contratto, il n. 874 della senatrice Poli Bortone sui professori universitari incaricati, e il n. 970 del senatore Compagna sui fuori ruolo, egli passa ad illustrare analiticamente i punti qualificanti della proposta governativa, anticipando che segnalerà le parti che ritiene debbano formare oggetto di modifica, mentre sulle restanti è implicito il suo giudizio positivo.

Con riferimento all'articolo 1, secondo il quale il sistema universitario ha il compito di combinare in modo organico ricerca e didattica per il progresso culturale, civile, economico della Repubblica, osserva che sarebbe forse opportuno un riferimento agli studenti come destinatari di una formazione di qualità, attesa la centralità della persona oltre che della comunità statale. Inoltre, pur convenendo che le università sono sedi di libera formazione, suggerisce di aggiungere "nell’ambito dei propri ordinamenti"; infine, reputa necessario precisare che esse sono strumento anche di elaborazione di conoscenza, non solo di circolazione. Passando al comma 2, che individua in autonomia e responsabilità i principi cardine della riforma, giudica opportuno esplicitare che la sperimentazione ivi prevista di diversi modelli organizzativi si può estendere anche al reclutamento del personale e allo stesso stato giuridico.

Dopo aver accennato al contenuto dei restanti commi dell'articolo 1, il relatore si sofferma sull’articolo 2, che definisce gli organi di ateneo (rettore, consiglio di amministrazione, senato accademico, collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione), precisando che le università statali hanno sei mesi per adeguare i propri statuti a tali disposizioni.

La lettera a) del comma 2 specifica le attribuzioni del rettore, mentre la lettera b) ne prevede le modalità di elezione. Al riguardo, ritiene peraltro che eccessive precisazioni non siano coerenti con il sistema elettivo, salvo che non si intenda restringere l'eleggibilità ad un numero limitato di soggetti, secondo un modello a suo avviso difficilmente attuabile. Giudica altresì eccessivamente burocratica e centralista la procedura di nomina del rettore con decreto del Presidente della Repubblica.

La lettera c) fissa in otto anni la durata massima in carica del rettore (sei nel caso di mandato unico).

La lettera d) individua i compiti del senato accademico. In proposito, il relatore rileva che a tale organo è attribuito un ruolo troppo marginale. Suggerisce pertanto che esso possa concorrere alla approvazione del conto consuntivo, nonché esprimere un parere necessario, ancorché non vincolante, non solo sul documento di programmazione strategica, ma anche sul bilancio di previsione.

Con riguardo alla costituzione di tale organo, disciplinata alla lettera e), egli lamenta la mancanza di una rappresentanza di secondo grado. Reputa invece opportuno consentire una rappresentanza dei responsabili delle unità organizzative (dipartimenti e facoltà), onde non determinarne la delegittimazione. Deplora altresì l'assenza di raccordo con le strutture di base.

Dopo aver dato conto della lettera f), relativa alle funzioni del consiglio di amministrazione, il relatore illustra la lettera g), che ne disciplina la composizione. In proposito, ribadisce che la fissazione di numerosi vincoli contrasta con il carattere elettivo dell'organo e sollecita la previsione anche di una rappresentanza dei docenti, sul modello dei principali Paesi Ocse. E' inoltre disposto, prosegue il relatore, che almeno il 40 per cento dei consiglieri di amministrazione non appartenga ai ruoli dell’università quanto meno da tre anni. Al riguardo, precisa peraltro che già attualmente molte università prevedono nei loro statuti membri esterni, i quali tuttavia raramente partecipano alle sedute, creando spesso problemi di numero legale. Giudica dunque i membri esterni una opportunità importante purché rappresentino finanziatori o particolari competenze esterne; altrimenti, sottolinea, rischiano di essere solo portatori di microinteressi non funzionali alle esigenze di sviluppo dell'università. In ogni caso, condivide che la scelta dei componenti esterni sia lasciata ai singoli atenei, abbandonando una impostazione originaria che prevedeva la indicazione esplicita di rappresentanze istituzionali esterne. Quanto al presidente, la medesima lettera g) stabilisce che esso sia eletto tra i componenti del consiglio di amministrazione e quindi possa non coincidere con il rettore. In proposito, osserva che un presidente interno ma diverso dal rettore rischia di rappresentare un antagonista di quest'ultimo, soprattutto se espressione della minoranza sconfitta, con il rischio di una paralisi gestionale. Il presidente diverso dal rettore ha invece senso, a suo giudizio, se è esterno e rappresenta investitori o particolari competenze. Suggerisce peraltro di lasciare le università libere di stabilire se il presidente possa essere diverso dal rettore ovvero se debba coincidere con esso, sottolineando comunque come l'incompatibilità fra presidente del consiglio di amministrazione e rettore possa bloccare l’attività dell’ateneo. Anche in questo caso, giudica peraltro eccessivamente burocratiche le modalità di nomina con decreto del Presidente della Repubblica.

Il relatore dà poi conto della lettera h) sulla durata in carica dei consiglieri di amministrazione, della lettera i) sulla figura del direttore generale, che sostituisce quella del direttore amministrativo, nonché della lettera l) sui compiti del predetto direttore generale.

Passando alla lettera m), sulla composizione del collegio dei revisori dei conti, egli dissente dall'attribuzione alle università del compito di indicare un membro effettivo ed uno supplente tra dirigenti e funzionari del Ministero. Atteso che anche un altro membro del collegio è designato dalle università, gli atenei finirebbero infatti per potersi scegliere la maggioranza nel collegio, indebolendo la sua funzione di controllo terzo, e per di più avrebbero un indebito potere contrattuale nei confronti dei dirigenti ministeriali. Suggerisce quindi che due revisori siano nominati direttamente dal Ministero.

Dopo aver riferito sulle lettere n) ed o), relative ai nuclei di valutazione, egli pone poi l'accento sul divieto per i componenti il senato e il consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del rettore, sancito dalla lettera p). A tale riguardo, giudica inopportuno il divieto per il senato, sollecitando invece al suo interno una rappresentanza dei dipartimenti o delle facoltà. Quanto al divieto di ricoprire incarichi politici e cariche istituzionali in altre università, propone di specificare che il divieto si applica alle università italiane, atteso che sarebbe un arricchimento se un membro del consiglio di amministrazione o del senato, o il rettore medesimo, rivestissero cariche in università straniere.

La lettera q) impone infine l'attuazione dei principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità delle informazioni relative all’ateneo, già fissato, in modo cogente e concreto, con un emendamento approvato in Senato al decreto-legge n. 180 del 2008.

Passando al comma 3, che assegna agli atenei un termine di sei mesi per modificare anche l’organizzazione interna, il relatore registra l'eccentricità dell'estensione di tale obbligo alle università non statali, giustamente non contemplate dall’articolo 2, comma 2, e che quindi dovrebbero essere escluse anche in questo caso.Nell'illustrare analiticamente l'articolazione interna prevista, egli consiglia peraltro una semplificazione in ordine al rapporto fra facoltà e numero di professori e ricercatori, sancito alla lettera d), ipotizzando un numero massimo di 12 facoltà per ateneo. Registra altresì un errore terminologico alla lettera e), laddove richiama le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), mentre la lettera b) non attiene allo svolgimento di funzioni. A proposito dell’organo deliberante delle facoltà, la cui istituzione è contemplata alla lettera f), pone in luce che se la facoltà non ha solo funzioni di coordinamento, ma anche poteri sostanziali, sarebbe opportuno che detti organi deliberanti tenessero conto della rilevanza dei singoli dipartimenti. Quanto alla istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti volta ad assicurare la qualità della didattica, di cui alla lettera g), egli la giudica inutile laddove esistano le facoltà, che già svolgono siffatta funzione con la partecipazione di rappresentanze studentesche. Reputa inoltre superfluo ripetere, alla lettera h), la rappresentanza elettiva degli studenti negli organi già citati. Inoltre, rileva che la lettera l) del comma 2, a cui si fa rinvio fra quelle che prevedono organi in cui devono essere rappresentati gli studenti, è relativa invece alla figura del direttore generale.

Dopo aver dato conto del comma 4, che eccettua gli istituti a ordinamento speciale dall'osservanza di alcune disposizioni, il relatore si sofferma sul comma 5, che impone agli atenei l'adozione di un codice etico, sottolineando che sarebbe più appropriato prevedere un codice deontologico.

In ordine al comma 6, secondo cui in sede di prima applicazione lo statuto modificato viene adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, paventa le possibili contrapposizioni paralizzanti fra i due organi e suggerisce di attribuire la competenza ad un unico organo, tanto più che allo stato essi sono espressione di analoghe rappresentanze.

Nell'accennare brevemente ai commi 7, 8, 9 e 10, egli registra poi che, ai sensi del comma 11, ai fini della rieleggibilità dei rettori, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, si computa il periodo già maturato. Stigmatizza tuttavia che per il senato non era prevista una non rieleggibilità.

Illustra indi l'articolo 3, sulla federazione e fusione di atenei.

  Passando all'articolo 4, che istituisce il Fondo per il merito, consiglia di limitare i premi di studio ai non abbienti, modulando magari le soglie di accesso in modo da favorire davvero i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi. Paventa altresì che la garanzia dello Stato per i prestiti d’onore possa non essere coperta. Quanto alle modalità di alimentazione del Fondo, reputa inadeguata la previsione come una mera eventualità del finanziamento pubblico. In questo modo, il Fondo rischia infatti di non entrare immediatamente in funzione o comunque di essere avviato senza adeguati finanziamenti. Considera poi paradossale che fra le risorse destinate ad alimentare il Fondo vi siano i contributi degli studenti. Riconosce peraltro che, se fosse previsto un trasferimento pubblico obbligatorio, la norma sarebbe priva di copertura finanziaria.

Con riguardo all'articolo 5, che delega il Governo ad introdurre misure per favorire la qualità e l'efficienza del sistema universitario, reputa non corretto che nella delega rientri la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti poiché essa è di competenza dei singoli atenei; anche il decreto istitutivo dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ricorda, limita le sue attribuzioni alla valutazione delle istituzioni universitarie. In ordine ai principi e criteri direttivi fissati dal comma 2 con riferimento all'introduzione di meccanismi premiali, auspica inoltre una riformulazione della lettera b) atteso che il termine "efficienza" presuppone a suo avviso una specificazione. Invita altresì a valutare anche la qualità, oltre all’efficienza, e lamenta che il potenziamento del sistema di autovalutazione di cui alla lettera c) non si articoli in corrispondenti criteri direttivi.

Quanto ai principi e criteri direttivi per la revisione della contabilità, di cui al comma 3, ed in particolare alla lettera d), che impone un programma triennale di riequilibrio della consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, pone in luce che, se in molte sedi quest'ultimo appare senz’altro sovrabbondante, la dotazione di personale docente e ricercatore è inferiore alla media Ocse e risulta dunque inadeguata sul lungo periodo.

Il comma 4 reca poi, prosegue il relatore, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa allo stato giuridico dei docenti e ricercatori. Talvolta tuttavia gli obiettivi sono a suo avviso confusi con i principi e criteri direttivi, mentre anche per la delicatezza della materia sarebbe bene definire nella legge i contenuti essenziali, lasciando poi ad una fonte successiva la loro semplice attuazione. In particolare, egli si sofferma sulla lettera c), che fissa sia per i docenti a tempo pieno che per quelli a tempo definito un eguale impegno complessivo pari a 1.500 ore. Ciò appare al relatore come suscettibile di impugnazione per irragionevolezza. E’ evidente del resto, prosegue, che, corrispondendo l’impegno per chi è a tempo definito a circa otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, non si riserva alcuno spazio alle attività libero-professionali, presupposto stesso del collocamento a tempo definito. Le 1.500 ore comprendono poi non solo le attività didattiche, ma anche quelle di ricerca. Giudica tuttavia impossibile una quantificazione seria di queste ultime, risultando del tutto fantasiosi o comunque arbitrari criteri basati sulle pubblicazioni. Anche all'estero, mentre la didattica è quantificata in molti Paesi Ocse, non vi è Paese al mondo che quantifichi le ore dedicate alla ricerca. In questo campo, ciò che conta sono i risultati ed è questo l’oggetto della valutazione che in alcuni Paesi viene effettuata. Nelle 1.500 ore sono poi compresi anche i compiti preparatori e di verifica connessi all’insegnamento, nonché il tempo destinato allo studio personale, ma è evidente ancora una volta l'arbitrarietà della definizione lasciata inevitabilmente ad una autocertificazione soggettiva. Risulta infine a suo avviso oscura la previsione di una "quantificazione dell’impegno complessivo", che lascerebbe intendere una specificazione oraria ulteriore delle varie attività elencate.

Più in generale, il relatore ritiene che il limite di 1.500 ore introdurrebbe una disparità di trattamento economico rispetto ai docenti di scuola secondaria, che potrebbe essere foriera di ricorsi. A fronte invero di uno stipendio di insegnante che corrisponde all’incirca a quello di un ricercatore ovvero di un associato a inizio carriera, si richiederebbe infatti per ricercatori e professori universitari un impegno orario pari a quasi due volte e mezzo. La norma, ribadisce, rischia dunque di risultare incostituzionale per irragionevolezza. Va osservato infine che, nella bozza iniziale del disegno di legge, l’impegno di 1.500 ore era qualificato come "figurativo", essendo collegato alla rendicontazione dei progetti di ricerca cofinanziati. Se si vuole mantenere il suddetto impegno orario, sarebbe quindi quanto meno auspicabile il ripristino della definizione originaria. Giudica invece corretta la quantificazione in 350 ore e 250 ore dell’impegno didattico rispettivamente per il tempo pieno e definito.

Quanto alla lettera d), relativa alla disciplina delle attività di verifica dello svolgimento dei compiti didattici, osserva che si tratta di un obiettivo e non di un criterio direttivo. Giudica comunque senz’altro auspicabile l'introduzione di forme di controllo da parte delle singole università sull’effettivo svolgimento delle lezioni e dell’attività di ricevimento e di assistenza agli studenti. Lamenta tuttavia che essa non sia accompagnata dalla previsione di idonee misure sanzionatorie per le ipotesi di inottemperanza da parte del singolo docente. Per stroncare forme di inaccettabile mal costume, propone al contrario che, nel caso di mancata osservanza dei doveri didattici, e in assenza di una idonea giustificazione, siano applicate adeguate sanzioni di natura patrimoniale, fino al licenziamento per le fattispecie più gravi. Senza il richiamo a sanzioni, la previsione di forme articolate di controllo sembra infatti a suo avviso una tipica "grida manzoniana" destinata all’esterno più che all’interno dell’accademia. Non condivide invece l'eventuale introduzione di un badge di entrata e di uscita nell'ateneo, che finirebbe per svilire la professionalità del docente e del ricercatore fondata sulla autonomia della ricerca, attribuendogli un ruolo di tipo impiegatizio. Né va dimenticato che mancherebbero strutture adeguate per fronteggiare una presenza fissa di tutti i docenti nei dipartimenti.

In merito alla verifica dell’impegno scientifico, reputa di tutta evidenza che essa debba essere riservata alle singole università, che hanno interesse a stimolarlo atteso che una parte dei finanziamenti è legata alla qualità della produzione scientifica. Anche in questo caso la valutazione dovrebbe incentrarsi a suo avviso più sulla qualità che sulla quantità della produzione medesima. D’altro canto, osserva, se non fosse la singola università a valutare l’impegno scientifico di ciascun docente, si richiederebbe all’ANVUR uno sforzo insostenibile, dovendo essa valutare ogni anno 70.000 persone avvalendosi di un personale assai limitato e con pochi fondi. Già nelle scorse legislature si era del resto affermato in modo bipartisan il principio che l'Agenzia deve valutare le istituzioni accademiche, a iniziare dai dipartimenti, e non le singole persone. Inoltre, qualora la valutazione fosse fatta al di fuori delle singole università, ci sarebbe il rischio di un rallentamento burocratico notevole, con ritardi nella liquidazione degli scatti.

Per altro verso, l’inserimento nelle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione, di esame di Stato, nonché negli organi di valutazione di progetti di ricerca, sancito alla lettera d) per i soli professori e ricercatori con valutazione positiva, non può essere il risultato di una valutazione fatta dalle singole università, ma deve essere conseguenza di una credibilità scientifica conseguita dal singolo professore o ricercatore e attestata in modo oggettivo, senza possibilità di discriminazioni. E’ il giudizio della comunità scientifica, non di un singolo valutatore, che deve decidere della adeguatezza scientifica di un possibile commissario di concorso.

La successiva lettera e) demanda al decreto delegato l'individuazione dei casi di incompatibilità e la definizione dei criteri generali per l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza. E' evidente, prosegue il relatore, l'illegittimità della disposizione, che rinvia la determinazione di criteri generali. Al riguardo, egli ritiene che debba essere la singola università a stabilire un regime di incompatibilità a seconda delle proprie convenienze, e non in via generale, ma differenziando all’interno di contratti integrativi individuali, e comunque per aree disciplinari, come avviene nei sistemi universitari più avanzati. Sarà poi il docente a scegliere se accettare o meno le condizioni contrattuali offerte, ovvero decidere di cambiare sede.

Con riguardo all'obbligo di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini fra l'altro della attribuzione dello scatto stipendiale, di cui alla lettera f), egli condivide il principio, anche se reputa che debbano essere le singole università, nell’ambito della loro autonomia e responsabilità, a fissare i criteri di valutazione della complessiva attività svolta, eventualmente differenziando, a seconda delle esigenze locali, il valore da riferirsi alla ricerca piuttosto che alla didattica ovvero all'impegno gestionale.

In ordine alla revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge, e in particolare alla trasformazione degli scatti da biennali a triennali, disposta dalla lettera i), pur essendo prevista un'invarianza del complessivo trattamento retributivo, egli stigmatizza la perdita economica per docenti e ricercatori legata al ritardo della prestazione, i cui effetti sono ben evidenziati dalla tabella allegata alla relazione tecnica. Per evitare una forma di risparmio a danno del personale docente, che tra l’altro non è contrattualizzato e dunque non gode di periodici rinnovi retributivi, auspica quindi che i risparmi derivanti dalla mancata concessione degli scatti vadano ad incrementare un apposito fondo universitario per la incentivazione.

Il relatore suggerisce altresì di introdurre alla lettera i) la previsione di misure incentivanti integrative, sul modello di quanto avviene nei Paesi anglosassoni in cui la retribuzione dei docenti è fissata per contratto, venendo commisurata ai risultati conseguiti e all’interesse dell’ateneo nei confronti dei singoli docenti. In proposito, rammenta che una misura di questo tipo era già prevista all’articolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, ma necessita di un fondo ad hoc, che la renda praticabile.

Il comma 5 riprende infine un emendamento già presentato in altra sede, che favorisce fra l’altro la sperimentazione da parte delle regioni di nuovi modelli di gestione ed erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio. Invita tuttavia a non cadere nel pregiudizio demagogico secondo cui il semplice ingresso nella istituzione formativa è necessariamente per tutti una garanzia di successo, che oltre tutto appare in contrasto con i principi della Costituzione.

Il relatore accenna poi all'articolo 6, che opportunamente ridimensiona i crediti che possono essere riconosciuti agli studenti per attività professionali, e all'articolo 7, che dispone una revisione dei settori scientifico-disciplinari sulla base del criterio dell'afferenza di almeno 50 professori ordinari.        

L’articolo 8, prosegue, istituisce l'abilitazione nazionale di durata quadriennale per le funzioni di professore ordinario ed associato. In proposito, evidenzia tuttavia che la distinzione fra le due fasce non può essere per funzioni, dal momento che esse sono analoghe. Invita quindi a fare riferimento alla legge n. 382 del 1980, ovvero a specificare la differenza dei requisiti (idoneità per la seconda fascia; piena maturità scientifica per la prima fascia).

Con riferimento al contenuto dei regolamenti con cui entro novanta giorni saranno definite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, il relatore propone che l'attribuzione della abilitazione sia fondata non solo sulla valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche, ma anche su una adeguata verifica delle capacità didattiche. Quanto poi alla commissione, ribadisce che essa dovrebbe essere costituita sulla base di una lista formata da candidati che abbiano pubblicazioni scientifiche accettate su riviste internazionalmente accreditate o edite in collane universitarie. Ritiene altresì che un'unica commissione che dura in carica due anni ed è competente per le abilitazioni di prima e seconda fascia rischia di concentrare in sé troppo potere. Sull'attribuzione di un titolo preferenziale nei contratti di insegnamento a coloro che siano in possesso della abilitazione, consiglia di estendere tale preferenza anche a chi è già in servizio.

Passando all'articolo 9, che disciplina le procedure di reclutamento, auspica anzitutto che la legittimazione a partecipare ai bandi di cui alla lettera b) sia articolata diversamente, atteso che il successivo articolo 15, comma 3, rimedia ad una palese dimenticanza prevedendo la possibilità di partecipare alle suddette procedure anche per i professori attualmente in servizio. Alla lettera c), lamenta che non sia disciplinata l’ipotesi in cui non sia stata costituita la facoltà e suggerisce di sostituire il riferimento alla facoltà con quello al dipartimento. In ordine alla previsione di una lezione pubblica, di cui alla lettera d), osserva che sarebbe più opportuno che la valutazione della idoneità didattica fosse svolta al momento dell'abilitazione. Giudica inoltre estremamente complessa e farraginosa la procedura per la proposta di chiamata, prefigurata dalla lettera d). Nel dichiarare di non comprendere per quale motivo debbano intervenire nella chiamata i soggetti che compongono l’organo deliberante della facoltà, reputa fuori sistema che alle chiamate degli ordinari partecipino anche i professori di seconda fascia e che alle chiamate di professori e ricercatori partecipino rappresentanti degli studenti. Sollecita quindi una decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il dipartimento, su proposta dei professori del settore scientifico-disciplinare e con delibera finale del consiglio di amministrazione. Le università potrebbero poi stabilire forme di consultazione della comunità scientifica sull'adeguatezza dei candidati proposti.

Più in generale, egli ritiene che questa procedura rischi di penalizzare la assunzione dei docenti più giovani e neo abilitati ponendoli in competizione con docenti già in servizio sulla base di una valutazione comparativa dei titoli. Invita quindi a distinguere le procedure di assunzione in servizio da quelle di trasferimento. In questo ultimo caso, sarebbe più idonea la chiamata diretta, che avrebbe il vantaggio di evitare il rischio di ricorsi paralizzanti. Chiede altresì chiarimenti sulla scelta di prevedere, al comma 5, la chiamata diretta per studiosi impegnati all’estero o per ricercatori a contratto e non per professori già in servizio presso altre università italiane. Fra l’altro, per ragioni di spesa, le università hanno maggiore convenienza ad assumere neo abilitati che a chiamare per trasferimento. Dunque, la chiamata per trasferimento avverrebbe solo per situazioni di particolare rilievo e favorirebbe la mobilità fra sedi. Né va dimenticato che, essendo i commissari normalmente già presenti nel dipartimento, il loro giudizio verrebbe comunque considerato. In questo caso, auspica peraltro un limite percentuale alle chiamate per trasferimento.

Con riferimento infine al comma 5, avanza l'ipotesi di sopprimere la chiamata per chiara fama, sussistendo già la figura del professore a contratto, tanto più che in passato essa ha dato luogo a trattamenti di favore non adeguatamente giustificati.

Dopo aver dato conto dell'articolo 10, sugli assegni di ricerca, il relatore riferisce quindi sull'articolo 11, in base al quale le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In proposito, egli ritiene che la palese inadeguatezza del curriculum potrebbe dar luogo all'annullamento del contratto su istanza di un componente il nucleo di valutazione, onde evitare che l'affidamento di incarichi a soggetti sprovvisti di idoneo curriculum risulti priva di sanzioni. Manifesta peraltro perplessità sul successivo comma 2, di cui dichiara di non comprendere appieno la differenza rispetto al comma 1, se non che la seconda ipotesi contrattuale sembrerebbe riferita ad ambiti didattici più specifici. Invita quindi ad unificare le due ipotesi.

L’articolo 12, prosegue il relatore, porta avanti il disegno avviato a suo tempo dalla legge n. 230 del 2005, con riguardo alla eliminazione delle figure di ricercatore a tempo indeterminato, da sostituirsi con ricercatori titolari di contratti a tempo determinato. I compiti attribuiti a questa nuova figura di ricercatore sono di ricerca (non quantificata) e di didattica (fissata in un ammontare di 350 ore annue). Al riguardo, egli valuta troppo complicata la possibilità di stipulare nuovi contratti con altre università. A suo avviso, una volta fissato il periodo massimo di dieci anni per la durata di rapporti a tempo determinato, dovrebbe essere semplicemente consentito di partecipare a procedure di selezione per il tempo mancante al raggiungimento del decennio.

In merito al trattamento economico dei ricercatori, il relatore esprime compiacimento per il tentativo di rendere più competitiva la retribuzione di inizio carriera, che attualmente è in assoluto la più bassa fra i principali Paesi europei, pari a circa il 60 per cento di quella di un ricercatore tedesco. Tale scelta, quantificata in 11 milioni di euro, è per il momento coperta con corrispondente riduzione per gli anni 2010 e 2011 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ritiene tuttavia che a regime occorrerà prevedere un incremento corrispondente del FFO onde evitare che ad una maggiore retribuzione corrisponda un minor numero di ricercatori assunti in servizio, ancorché a tempo determinato.

Quanto alla procedura di selezione nazionale dei vincitori, disciplinata al comma 9, egli la valuta troppo burocratica e potenzialmente poco trasparente, in quanto presuppone una commissione composta da "eminenti studiosi" designati dal Ministro su proposta dell’ANVUR, che si avvalgono a loro volta, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione scientifica, fra l’altro senza oneri per la finanza pubblica. Egli auspica invece la formazione di commissioni composte, per ogni settore scientifico-disciplinare, estraendo a sorte tre valutatori all’interno di liste di professori ordinari e associati che abbiano continuità di pubblicazioni scientifiche negli ultimi cinque anni. Inoltre, invita a non prescindere da una valutazione delle abilità didattiche e della preparazione complessiva del candidato, atteso che il ricercatore a tempo determinato potrebbe essere destinatario di chiamata diretta su un posto da associato.

Il relatore accenna altresì all'articolo 13, secondo cui la concessione della opzione per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell’ateneo, e all'articolo 14, sullo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura di Paesi stranieri.

Illustrando infine le norme transitorie e finali recate dall'articolo 15, il relatore si sofferma in particolare sul comma 1, secondo cui, a far data dalla entrata in vigore della legge, per la copertura di posti da professore ovvero da ricercatore o assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le nuove procedure di concorso. Non va tuttavia dimenticato che esse presuppongono le modifiche statutarie e l’adozione di appositi regolamenti, il che rischia di tradursi in un blocco delle chiamate per almeno un anno. Per evitare tale conseguenza nefasta, sarebbe dunque opportuno far data dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 9, comma 2, e comunque non prima del termine delle procedure di modifica statutaria.

Avviandosi alla conclusione, egli precisa che le osservazioni svolte riguardano elementi particolari del disegno di legge, non già i suoi elementi strutturali. Non intaccano quindi il giudizio senz'altro positivo sulla sua complessiva adeguatezza.

D'altro canto, sottolinea, il provvedimento riprende, talvolta quasi alla lettera, passaggi già contenuti nella proposta presentata a febbraio dalla maggioranza e pure in quella depositata a giugno dall'opposizione. Le soluzioni prospettate ricalcano inoltre, nelle loro linee generali, quanto contenuto nel programma elettorale del Pdl, che per molti aspetti non era distante da quello del Pd. E’ piuttosto auspicabile, per consentire alla riforma di esplicare i suoi effetti positivi, che i tagli previsti per il 2010 a danno dell'università vengano drasticamente ridotti: questo è il vero ostacolo che si deve superare.

Nel dichiararsi assolutamente aperto alla discussione, anticipa fin d'ora che intende riservare una seria attenzione alle proposte che verranno avanzate, non solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione e dalle parti sociali, per arrivare ad un testo che, nel rispetto delle linee portanti qui delineate, sia il più possibile condiviso. In particolare, assicura che non si lascerà condizionare dalle eventuali pressioni di organi di stampa, né di coloro che non siano espressione della sovranità popolare. Ritiene infatti che spetti al Parlamento esprimersi sulla proposta del Governo e manifestare la sua volontà definitiva.
  Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
 La seduta termina alle ore 16,15.

 

 

Senato n. 1905 - DDL  su Governance Università e Reclutamento dei Professori Universitari
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009, e che va alle Camere


Enrico Decleva

               
                                      VERSIONE DEFINITIVA                           
                         accompagnata da due commenti:

a) uno del Presidente della CRUI, prof. Enrico DECLEVA;
b) uno del prof. Giorgio ISRAEL, Presidente della Comm.ne per il rinnovamento della formazione dei docenti, nominata dalla GELMINI

Nota. Per un nostro parere sul DDL, clicca su: Disegno di legge


Giorgio Israel


( Ripreso da: http://www.crui.it/ , 28/10/09)

Enrico Decleva, DICHIARAZIONE

   A seguito dell’approvazione, in data odierna, da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge sull’Università presentato dal Ministro Gelmini, il Presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), prof. Enrico Decleva, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

  “La proposta di legge del Ministro Gelmini approvata oggi dal Consiglio dei Ministri, per l'ampiezza del suo impianto e la valenza riformatrice degli interventi previsti, rappresenta un'occasione fondamentale e per molti versi irripetibile per chi ha davvero a cuore il recupero e il rilancio dell'università italiana.

   Rispetto ad alcune soluzioni potranno essere opportuni ulteriori approfondimenti. Ma è essenziale che, a questo punto, anche nel nostro Paese si siano determinate le condizioni per affrontare in un'ottica coerente e di ampio raggio urgenze e criticità altrove superate da tempo.

  E' ora necessario che il confronto parlamentare si sviluppi concentrandosi sul merito delle varie questioni. Così come è indispensabile, e per più aspetti pregiudiziale, che all'avvio del processo riformatore, e a garanzia della sua credibilità, corrisponda una disponibilità adeguata di risorse. A partire da quanto sarà garantito al finanziamento degli atenei per il 2010”.

n.1905, Senato   - Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio - Versione definitiva

AVVERTENZA. Il testo qui riportato si limita al Sommario

Titolo I - Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1 - Principi ispiratori della riforma
Articolo 2 -Organi e articolazione interna delle università
Articolo 3 -Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa.

Titolo II
- Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario
Articolo 4 -Fondo per il merito
Articolo 5 -Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario
Articolo 6 -Riconoscimento dei crediti universitari.

Titolo III
- Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Articolo 8 -Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9 -Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
Articolo 10 -Assegni di ricerca
Articolo 11 -Contratti per attività di insegnamento
Articolo 12 -Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13 -Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14 -Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15 - Norme transitorie e finali

(Segnalato dall'USPUR. Ripreso da: "http://www.loccidentale.it/", 3/11/09)

Giorgio Israel, Questo ddl va emendato su alcuni punti importanti, ma che sarebbe irresponsabile silurare

1. Il disegno di legge per l’università presentato dal ministro Mariastella Gelmini ha già ricevuto una doppia bordata di attacchi. Il fuoco a tribordo è all’insegna dell’accusa: statalismo. A babordo l’accusa è: aziendalismo. Vien voglia di dire che due accuse tanto simmetriche si elidono e quindi che il ministro ha azzeccato la giusta misura. E in parte è così, ma non del tutto. Sono propenso a dire che l’accusa più ingiusta è quella di tribordo che si è condita anche di paragoni alquanto azzardati: c’è chi, a proposito del fondo nazionale di merito per gli studenti ha evocato i littoriali mussoliniani… Non esageriamo, ragazzi. D’altra parte, è vero che una certa dose di centralismo e di regole stringenti sono stati introdotti. Ma quando l’autonomia viene intesa male e peggio usata, dando luogo a deviazioni aberranti, che altro si può fare? Concederne altra? In altri termini, seguire la prassi del cattivo medico che, di fronte all’insuccesso della terapia, invece di correggerla raddoppia la dose?
   2. Il ddl non sopprime l’autonomia, ma stringe i bulloni laddove essa aveva prodotto risultati catastrofici. D’altra parte, il nostro è un sistema statale, e lo stato deve intervenire quando l’andazzo degenera. Oppure qualcuno pensa che una delle prime potenze industriali si possa permettere di chiudere il sistema universitario statale e aspettare che sorga spontaneamente un sistema universitario privato? Casomai – e vi tornerò tra poco – vi sarebbero ancora altri bulloni da stringere, soprattutto in tema di reclutamento, sebbene questa sia la parte migliore del ddl. Il quale va apprezzato per aver introdotto una fondamentale novità: la “tenure track” nel reclutamento, ovvero un periodo di prova prima dell’assunzione

(continua Israel) stabile, invece di andare alla disastrosa formazione di un terzo livello di docenza, secondo le richieste di alcuni sindacati, il che avrebbe fatto dell’Italia un’anomalia mondiale. La progressione della carriera è correttamente congegnata. La struttura generale della “governance” è semplificata, efficiente e abbastanza convincente.
  3. L’accusa di statalismo mi pare quindi fuori luogo. Il criterio ispiratore del ddl è soprattutto quello del merito: se ogni volta che si introducono criteri meritocratici si grida allo statalismo e si reclama più autonomia, allora vuol dire che in realtà si vuole la deresponsabilizzazione.
  4. Inoltre, non si tiene conto di un fatto importante. Le gravi discontinuità nel reclutamento e il fatto che il sistema finora adottato è servito soprattutto alla progressione di carriera interna, hanno prodotto un “gap” generazionale impressionante che lascia semivuota la fascia di docenza attorno ai cinquant’anni di età. Mentre sta iniziando un processo di pensionamento che avrà caratteristiche sempre più vertiginose, il “gap” porta in primo piano una fascia di docenti quarantenni che – lo dico a costo di sollevare un vespaio – non sono adeguati a sostenere il sistema. Difatti, si tratta troppo spesso di persone che non hanno conosciuto altro che l’università degradata delle migliaia di corsi di laurea e dei 150.000 corsi sminuzzati, con il sistema barocco dei crediti in cui si contano le ore o le pagine per credito, in cui la vita del docente è assorbita da innumerevoli incombenze burocratiche. Questa è l’università che hanno conosciuto, e non un’altra, a meno che non siano stati in certi paesi esteri.
  5.  Pertanto, in assenza di regole precise che si accompagnino – sperabilmente – a un alleggerimento del sistema e a una diminuzione dei corsi con necessari accorpamenti, il rischio è quello che si vada a una struttura sempre più autorefenziale, burocratica, poco sensibile ai contenuti e assorbita ossessivamente dagli adempimenti che molti giovani docenti sono stati abituati a credere siano la sostanza dell’attività universitaria. È molto male che non vi sia trasmissione di conoscenze ed esperienze in una istituzione culturale. Ma questa è la realtà cui bisogna far fronte, e farvi fronte lasciando il sistema alla cattiva autonomia di cui ha goduto finora significa assestargli il colpo finale.
  6.  Da questo punto di vista penso che il difetto principale del ddl consista nel fatto che la lista nazionale di idoneità sia aperta. Mi rendo perfettamente conto che questo modello – così come funziona, e bene, in Francia – prevede la lista aperta. Ma è facile prevedere che, con una così lunga lista di ricercatori in attesa di passare a una fascia di docenza e di associati in attesa di diventare ordinari, la prima lista nazionale includerà tutti. Non credo che questo sia pessimismo. Credo che sia semplice realismo. Pertanto, per evitare l’ennesimo ope legis, accompagnato da assunzioni locali che sarebbero ancor più “localistiche” dei concorsi attuali, sarebbe bene che, per un periodo transitorio, la lista fosse a numero programmato e che, poi, dopo il primo ciclo di sei anni previsto per la “tenure track”, a regime diventi aperta.
 7. Veniamo ora all’accusa di aziendalismo, che è soprattutto avanzata da gran parte dell’opposizione e dei sindacati. A me pare molto esagerata, soprattutto se si confronta questo ddl con le prime versioni circolate. Tuttavia, qualche punto può essere aggiustato. Il potere del Senato accademico appare troppo evanescente, sebbene sia apprezzabile che il corpo docente sia responsabile degli aspetti didattico-scientifici. Si può anche rivedere la struttura del Consiglio di amministrazione per evitare rischi di una gestione simile alle ASL. E’ vero che i compiti dei due organismi sono distinti, ma una certa evanescenza dei poteri del Senato accademico potrebbe concentrarne troppo nel Consiglio di amministrazione e fare del Direttore generale il vero dominus dell’università.
  8. In generale, colpisce un certo silenzio sul fronte della ricerca. E qui l’accusa di aziendalismo potrebbe aver maggiore fondamento, in quanto una università prevalentemente dedita alla didattica – in un paese privo di strutture di ricerca superiore e di “alte scuole” – condurrebbe a una dequalificazione e corrisponderebbe a una propensione alquanto ottusa di parte del mondo imprenditoriale italiano, ma soprattutto di quello che si occupa attivamente di dire all’università cosa deve fare e che appare interessato prevalentemente a una struttura didattica fortemente dipendente dalle esigenze produttive.   
9.
Quindi, il ruolo dell’università rispetto alla ricerca deve risaltare in modo più chiaro e deve essere difeso lo spazio e il ruolo della ricerca di base, senza cui tutto il sistema della ricerca è destinato al deperimento.
10.  Infine, un’osservazione che non ha a che fare né con il tema dell’aziendalismo né con quello dello statalismo, bensì con quello della demagogia. Si elimini l’assurda pariteticità tra studenti e docenti in molti organi universitari e il potere eccessivo dato agli studenti nella valutazione dei docenti. Sia chiaro: la valutazione ci deve essere, e severa. Ma la valutazione si fa tra competenti, anche per quanto riguarda la didattica. Si ricordi un principio elementare: la via maestra per un docente al fine di farsi valutare bene è promuovere tutti. Il docente rigoroso, soprattutto nell’attuale rilassamento etico, è valutato male e destinato a una brutta fine. Perciò, se si conferisce questo enorme potere agli studenti, il risultato sarà un abbassamento di livello della preparazione. Certo: vi sarà anche una diminuzione dell’abbandono scolastico e molti più laureati in tempo. Già nel passato altri ministri hanno pensato bene di finanziare di più le università che miglioravano i parametri di abbandono e di laurea in tempo, e poi hanno proclamato ai quattro venti che la situazione era migliorata… . Speriamo davvero che questa prassi poco intelligente venga definitivamente abbandonata.
11.  Concludendo, questo ddl è un documento organico e coraggioso, che va emendato su alcuni punti importanti, ma che sarebbe assolutamente irresponsabile silurare e combattere a oltranza, invece di assumerlo come un’occasione per far riprendere all’università un cammino virtuoso.

 



EDIZIONI PRECEDENTI

 

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Commissioni di concorso: il MIUR indice le votazioni dei sorteggiabili
per la I Sessione 2008. (A gennaio 2010, l'indizione per la II Sessione 2008)


MariaStella Gelmini

Preoccupazioni per i concorsi "tartaruga"

Lettera di sollecito, al Ministro,
del prof. Antonino LIBERATORE

Il Decreto del Miur per indire le votazioni
dei sorteggiabili dal 9 al 16 dic. 2009


Preoccupazioni pese per il futuro, evidenziate dalla serie
storica dei docenti universitari di ruolo classificati  per eta' (Tab.1 )


Antonino Liberatore

NOTA. Dato il freno del Governo nelle assunzioni di docenti, si riporta qui una lettera (che interpreta tutti noi) del prof. Liberatore e una tabella, piuttosto rara (aggiornata al 31 dic. 2008), che descrive il numero dei docenti di ruolo, classificati per età. Da essa si deduce che presto saremo senza professori, e mancando un graduale ricambio, molta conoscenza scientifica andrà distrutta.
  Questo è il risultato dell'azione di un lungo elenco di ministri, molto incompetenti (anche, se ben intenzionati ...) .
  Avevamo preavvisata la Ministra che la sua via meritocratica avrebbe fatto guai, a causa delle difficoltà di applicazione di regole innovative troppo complicate. Il sorteggio dei Commissari di concorso è la miglior soluzione (diciamo la meno peggio) per far vincere il merito. Ma deve trattarsi di sorteggio puro. Invece il voler ulteriormente migliorare, facendo precedere delle elezioni, innesca un meccanismo infinito che annulla totalmente il merito.
   Questa stessa modalità era stata già sperimentata nel 1980-98. Infatti, per gli ordinari, l'art. 3 della L. n. 31/1979, disponeva il sorteggio, tra un numero di votati doppio del numero dei commissari. Invece, per gli associati, l'art. 44 del DPR 382/80 disponeva (prima) il sorteggio di un numero di candidati commissari triplo del bisogno, e poi si votava.
   Ci fu, per questo, un enorme rallentamento della macchina concorsuale: infatti, nel 1980-98 furono svolti solo 3 dei 9 concorsi programmati dal DPR 382.
   Il risultato fu il massacro di una intera generazione di professori associati perchè (causa ritardo), al momento dei concorsi, la gran parte dei loro Maestri era morta, ed era subentrata una nuova generazione di Commissari (dal 1998, sarà abolito il sorteggio e saranno tutti eletti) che privilegeranno i loro giovani allievi.
  E' forse presto dire che sta accadendo la stessa cosa ... , ma la strada è quella.

Tab. 1- Docenti universitari di ruolo
classificati per ordine di età, al 31/12/2008

Anno di nascita

Ordinari

Assoc.

Ricerc.

Totale
1933 5     5
1934 64     64
1935 192     192
1936 248 4   252
1937 420 34   454
1938 542 65   607
1939 668 201 5 874
1940 767 304 1 1.072
1941 766 304 9 1.079
1942 800 406 84 1.290
1943 847 387 118 1.352
1944 787 438 153 1.378
1945 752 476 214 1.442
1946 1.049 682 387 2.118
1947 1.100 710 501 2.311
1948 1.051 685 521 2.257
1949 957 659 588 2.204
1950 807 651 568 2.026
1951 658 551 560 1.769
1952 590 524 543 1.657
1953 521 473 498 1.492
1954 505 484 486 1.475
1955 498 515 443 1.456
1956 545 589 505 1.639
1957 489 621 540 1.650
1958 498 659 604 1.761
1959 419 669 641 1.729
1960 422 738 620 1.780
1961 373 745 709 1.827
1962 321 777 693 1.791
1963 282 765 808 1.855
1964 250 730 935 1.915
1965 226 673 1.054 1.953
1966 171 613 1.065 1.849
1967 111 512 1.136 1.759
1968 93 415 1.191 1.699
1969 61 364 1.138 1.563
1970 33 259 1.165 1.457
1971 18 237 1.105 1.360
1972 11 131 1.209 1.351
1973 9 89 1.171 1.269
1974 2 65 1.022 1.089
1975   29 900 929
1976 1 15 621 637
1977   4 490 494
1978   3 315 318
1979     162 162
1980   1 61 62
1981     33 33
1982     9 9
1983     2 2
Totale 18.929 18.256 25.583 62.768
Fonte: Elaborazioni MIUR - Ufficio di Statistica (università e Ricerca) su BD MIUR

La lettera del prof. Antonino Liberatore

Signor Ministro,

a supporto delle legittime aspirazioni alla progressione di carriera del personale che opera meritevolmente nella ricerca e nella didattica universitaria, l’USPUR (Unione Sindacale dei Professori Universitari di Ruolo) sollecita la costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa.

In proposito, visto il D.M. 27-03-2009 sulle modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari, l’USPUR sollecita sia il provvedimento direttoriale che deve stabilire, tra l’altro, la data delle elezioni dei commissari (art. 6 del D.M. 27-06-2009) sia l’emanazione del D.M. che deve individuare i parametri al fine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore, D.M. che doveva essere emanato 30 giorni dopo la conversione in legge del D.L. 10-11-2008 n.180 (art. 1, comma 7) avvenuta con la legge 09-01-2009 n. 9.

Ci auguriamo che Ella, signor Ministro, voglia soddisfare il diritto di vedere concluse in un tempo accettabile queste pratiche che hanno a che fare con i progetti di vita accademica dei professori e dei ricercatori universitari.
Firenze, 23 Giugno 2009                   Antonino Liberatore


La lettera del MIUR, del che indice le votazioni
,
in attesa (poi) del sorteggio (stralcio)
FONTE: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7965Elezio_cf2.htm

OGGETTO: Elezioni delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti professore di I° e II° fascia e di ricercatore universitario - Indizione della I° sessione 2008 ai sensi dell'art. 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e del DM 27 marzo 2009, n. 139.

"E' indetta la I° sessione 2008 per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa secondo le disposizioni previste dalle norme citate in oggetto. Alla predetta sessione afferiranno le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, co-finanziate e non co-finanziate dal Ministero, bandite entro il 30 giugno 2008 e le procedure di valutazione comparativa per posti di professore universitario di I° e II° fascia, bandite entro la medesima data e adottate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge indicata in oggetto". …..
(Nota della redazione. Sono esclusi dalle votazione: il settore MED/48 per i concorsi a posti di professore ordinario e associato e i settori MED/47 e MED/48 per i concorsi a posti di ricercatore. Inoltre, i settori L-ANT/10, L-LIN/20, L-OR/17 e MED/45, per i concorsi a posti di professore ordinario e associato, e i settori L-ANT/10 e MED/45, per i concorsi a posti di ricercatore, perchè composti da un numero di professori ordinari titolari di elettorato attivo eccessivamente esiguo (meno di tre), per cui non sussistono le condizioni per poter avviare per i predetti settori il relativo procedimento elettorale.)
.......
" Le votazioni per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare il sorteggio attraverso cui verranno formate le Commissioni, nel caso di ricorrenza delle condizioni previste dall'art.1, commi 4 e 5, della legge indicata in oggetto e dall'art. 2, commi 2 e 4, del DM 139/2009, si terranno a partire da mercoledì 9 dicembre fino a mercoledì 16 dicembre 2009"
…..
!Il giorno 17 dicembre 2009, alle ore 09.00, avrà inizio lo scrutinio cui faranno seguito le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.
…..
"Si rende infine noto che saranno avviate tempestivamente, entro la fine di gennaio 2010, le procedure per l'indizione della II° sessione 2008".

 

        Anno 2011
       Direttore Responsabile del Foglio Indipendente on line: Prof. Nino Luciani