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Il DDL del Governo su Governance
Università, Diritto allo studio
e Reclutamento dei Professori Universitari approda in SENATO col numero S
1905 |
La Relazione del Sen. Prof. Giuseppe VALDITARA
Il 9 dicembre 2009 la Commissione Istruzione ha
iniziato l'esame del DDL.
Il sen. G. Valditara, prof. Ordinario di Diritto Romano
all'Università di Torino, ha fatto la relazione introduttiva, tra l'altro, con molta
autonomia critica.
In vista delle audizioni del mondo universitario, da parte della
Commissione Istruzione, ognuno di noi (anche dall'estero), potrebbe
inviare idee migliorative direttamente alla Segreteria della Commissione (e-mail:
COMM07A@senato.it ).
Chi vuole può inviarne una copia a UNIVERSITAS
News, per la pubblicazione
(e-mail: nino.luciani@alice.it ). Per i link
ai disegni di legge originali, vedi subito sotto. |
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Giuseppe Valditara
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Commissione "ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI"
Riunione di MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2009
Argomenti:
- (1905)
DDL del Governo: Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario;
- (591)
GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto;
- (874)
POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari
incaricati ;
- (970)
COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo
;
- (1387)
VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della
governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima
e seconda fascia e dei ricercatori ;
- (1579)
Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e
la riorganizzazione delle università.
RESOCONTO SOMMARIO N. 152
Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (PdL), il quale
osserva anzitutto come l'esame in Parlamento dei disegni di legge in titolo dovrebbe
essere l'occasione per una presa d'atto, da parte della classe politica, della centralità
della ricerca e dell'istruzione superiore per lo sviluppo del Paese, nonostante ciò non
rientri nella tradizione politica e culturale italiana, atteso che gli ultimi 40 anni di
storia repubblicana non vanno esattamente in questo senso.
Del resto, prosegue, l'università è tanto più importante in quanto, se negli
anni Settanta il 70 per cento delle innovazioni passava attraverso le imprese, oggi oltre
il 50 per cento si realizza all'interno delle università e dei centri pubblici di
ricerca.
A titolo esemplificativo, egli rammenta che lo stesso presidente Obama
ha recentemente avuto modo di sottolineare che il primato americano è dovuto al fatto che
gli Usa hanno sempre concepito la ricerca come una priorità, dedicandole più di ogni
altro Paese attenzione e investimenti, tanto che le università statunitensi sono al
vertice di tutte le classifiche internazionali. Non diversamente, il primato tedesco tra
la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale non fu dovuto solo alle materie prime,
le quali sono presenti anche in molti Paesi in via di sviluppo i quali soffrono tuttavia
di drammatici problemi di crescita. La forza del sistema produttivo tedesco ha avuto
invece uno strumento eccezionale innanzitutto nelle università. Quanto alla Cina, il dato
qualificante non sta nella competitività delle condizioni produttive, che nell'arco di
alcuni anni è destinata a diminuire, bensì nella moltiplicazione di sedi universitarie
che, per capacità di innovazione e qualità, sfidano ormai i migliori atenei occidentali.
Al fine di comprendere quale tipo di riforma serva al nostro Paese, egli
invita dunque a partire innanzitutto da una valutazione dei risultati prodotti dal sistema
attuale.
L'Italia è quarta per produzione scientifica tra tutti i Paesi europei,
rapporto che è relativamente proporzionato al numero dei professori e dei ricercatori. La
Germania ha invero una produzione scientifica doppia, ma ha anche un numero quasi doppio
di ricercatori e professori. L'Italia è quindi più produttiva della Spagna, mentre la
Francia e la Gran Bretagna ottengono risultati migliori, anche in termini relativi.
Risultati ancora migliori ottengono però Svezia, Olanda e Svizzera, se non si considera
il numero assoluto di pubblicazioni, bensì il rapporto fra numero delle pubblicazioni e
numero di ricercatori.
Andando a verificare l'impatto scientifico, che rappresenta
indubbiamente il dato più importante, si riscontra peraltro non solo che l'Italia è ben
oltre la media, ma anche che le citazioni dei lavori dei nostri ricercatori sulle
principali riviste scientifiche sono più numerose rispetto a quelle dei ricercatori
francesi. Né corrisponde al vero che in tutti i ranking internazionali le nostre
università ottengano piazzamenti deludenti: esse sono senz'altro penalizzate dallo
Shangai e dal Times, ma sono ben quotate secondo il Leiden e il Taiwan. Ciò accade
perché il Taiwan e il Leiden sono basati innanzitutto sulla qualità della ricerca,
mentre lo Shangai e il Times prendono in considerazione indicatori in cui l'Italia è
realmente agli ultimi posti, quali l'internazionalizzazione di studenti e docenti, nonché
il rapporto fra professori e studenti. Del resto, anche l'allegato III al Documento di
programmazione economico-finanziaria del luglio scorso conferma che il numero di
professori e ricercatori italiani è inferiore alla media Ocse. Proprio dal Times e dallo
Shangai risulta confermato tuttavia che le università italiane hanno un impact factor
superiore a quello della Francia e una reputazione della comunità scientifica superiore a
quella degli atenei tedeschi, che hanno peraltro punte di assoluta eccellenza assenti in
Italia. Senz'altro notevole è invece la differenza rispetto ai modelli americano e
inglese, che scontano però anche, a proprio favore, il veicolo linguistico.
Piuttosto, l'Italia risulta ben al di sotto della media internazionale
quanto a capacità di realizzare promozione sociale, a causa dei modesti investimenti in
diritto allo studio e della inadeguatezza delle strutture per la didattica.
Il disegno di legge del Governo n. 1905 riprende dunque in modo
complessivamente coerente buona parte delle misure già introdotte con successo nei
sistemi universitari dei principali Paesi Ocse.
Ad iniziare dal Regno Unito di Margaret Thatcher, e poi negli ultimi
dieci anni in molti altri Paesi europei, all'estero vi è stata infatti una
modernizzazione dei sistemi universitari alla luce di due principi ormai ben consolidati:
autonomia e responsabilità. Tra i meccanismi introdotti, il relatore sottolinea la
centralità della valutazione dei risultati delle unità di ricerca e di didattica, ossia
dei dipartimenti; l'attribuzione delle risorse alle singole università con criteri di
premialità meritocratica; l'adozione di strumenti contrattuali per incentivare i docenti
ed i ricercatori più meritevoli; la semplificazione della governance con il
contestuale rafforzamento dei poteri del vertice esecutivo; il miglioramento dei processi
decisionali, con il superamento di eccessiva collegialità, consociativismo e
autoreferenzialità; una minor rigidità in ingresso della carriera universitaria.
Dopo aver riferito che, per omogeneità di materia, al disegno di legge
n. 1905 sono abbinati anche i disegni di legge nn. 1387 e 1579, rispettivamente a prima
firma sua e della senatrice Mariapia Garavaglia, che hanno impianto e contenuto simili a
quello governativo, nonché il n. 591 del senatore Giambrone sui professori a contratto,
il n. 874 della senatrice Poli Bortone sui professori universitari incaricati, e il n. 970
del senatore Compagna sui fuori ruolo, egli passa ad illustrare analiticamente i
punti qualificanti della proposta governativa, anticipando che segnalerà le parti che
ritiene debbano formare oggetto di modifica, mentre sulle restanti è implicito il suo
giudizio positivo.
Con riferimento all'articolo 1, secondo il quale il sistema
universitario ha il compito di combinare in modo organico ricerca e didattica per il
progresso culturale, civile, economico della Repubblica, osserva che sarebbe forse
opportuno un riferimento agli studenti come destinatari di una formazione di qualità,
attesa la centralità della persona oltre che della comunità statale. Inoltre, pur
convenendo che le università sono sedi di libera formazione, suggerisce di aggiungere
"nellambito dei propri ordinamenti"; infine, reputa necessario precisare
che esse sono strumento anche di elaborazione di conoscenza, non solo di circolazione.
Passando al comma 2, che individua in autonomia e responsabilità i principi cardine della
riforma, giudica opportuno esplicitare che la sperimentazione ivi prevista di diversi
modelli organizzativi si può estendere anche al reclutamento del personale e allo stesso
stato giuridico.
Dopo aver accennato al contenuto dei restanti commi dell'articolo 1, il
relatore si sofferma sullarticolo 2, che definisce gli organi di ateneo (rettore,
consiglio di amministrazione, senato accademico, collegio dei revisori dei conti, nucleo
di valutazione), precisando che le università statali hanno sei mesi per adeguare i
propri statuti a tali disposizioni.
La lettera a) del comma 2 specifica le attribuzioni del rettore,
mentre la lettera b) ne prevede le modalità di elezione. Al riguardo, ritiene
peraltro che eccessive precisazioni non siano coerenti con il sistema elettivo, salvo che
non si intenda restringere l'eleggibilità ad un numero limitato di soggetti, secondo un
modello a suo avviso difficilmente attuabile. Giudica altresì eccessivamente burocratica
e centralista la procedura di nomina del rettore con decreto del Presidente della
Repubblica.
La lettera c) fissa in otto anni la durata massima in carica del
rettore (sei nel caso di mandato unico).
La lettera d) individua i compiti del senato accademico. In
proposito, il relatore rileva che a tale organo è attribuito un ruolo troppo marginale.
Suggerisce pertanto che esso possa concorrere alla approvazione del conto consuntivo,
nonché esprimere un parere necessario, ancorché non vincolante, non solo sul documento
di programmazione strategica, ma anche sul bilancio di previsione.
Con riguardo alla costituzione di tale organo, disciplinata alla lettera
e), egli lamenta la mancanza di una rappresentanza di secondo grado. Reputa invece
opportuno consentire una rappresentanza dei responsabili delle unità organizzative
(dipartimenti e facoltà), onde non determinarne la delegittimazione. Deplora altresì
l'assenza di raccordo con le strutture di base.
Dopo aver dato conto della lettera f), relativa alle funzioni del
consiglio di amministrazione, il relatore illustra la lettera g), che ne disciplina
la composizione. In proposito, ribadisce che la fissazione di numerosi vincoli contrasta
con il carattere elettivo dell'organo e sollecita la previsione anche di una
rappresentanza dei docenti, sul modello dei principali Paesi Ocse. E' inoltre disposto,
prosegue il relatore, che almeno il 40 per cento dei consiglieri di amministrazione non
appartenga ai ruoli delluniversità quanto meno da tre anni. Al riguardo, precisa
peraltro che già attualmente molte università prevedono nei loro statuti membri esterni,
i quali tuttavia raramente partecipano alle sedute, creando spesso problemi di numero
legale. Giudica dunque i membri esterni una opportunità importante purché rappresentino
finanziatori o particolari competenze esterne; altrimenti, sottolinea, rischiano di essere
solo portatori di microinteressi non funzionali alle esigenze di sviluppo
dell'università. In ogni caso, condivide che la scelta dei componenti esterni sia
lasciata ai singoli atenei, abbandonando una impostazione originaria che prevedeva la
indicazione esplicita di rappresentanze istituzionali esterne. Quanto al presidente, la
medesima lettera g) stabilisce che esso sia eletto tra i componenti del consiglio
di amministrazione e quindi possa non coincidere con il rettore. In proposito, osserva che
un presidente interno ma diverso dal rettore rischia di rappresentare un antagonista di
quest'ultimo, soprattutto se espressione della minoranza sconfitta, con il rischio di una
paralisi gestionale. Il presidente diverso dal rettore ha invece senso, a suo giudizio, se
è esterno e rappresenta investitori o particolari competenze. Suggerisce peraltro di
lasciare le università libere di stabilire se il presidente possa essere diverso dal
rettore ovvero se debba coincidere con esso, sottolineando comunque come
l'incompatibilità fra presidente del consiglio di amministrazione e rettore possa
bloccare lattività dellateneo. Anche in questo caso, giudica peraltro
eccessivamente burocratiche le modalità di nomina con decreto del Presidente della
Repubblica.
Il relatore dà poi conto della lettera h) sulla durata in carica
dei consiglieri di amministrazione, della lettera i) sulla figura del direttore
generale, che sostituisce quella del direttore amministrativo, nonché della lettera l)
sui compiti del predetto direttore generale.
Passando alla lettera m), sulla composizione del collegio dei
revisori dei conti, egli dissente dall'attribuzione alle università del compito di
indicare un membro effettivo ed uno supplente tra dirigenti e funzionari del Ministero.
Atteso che anche un altro membro del collegio è designato dalle università, gli atenei
finirebbero infatti per potersi scegliere la maggioranza nel collegio, indebolendo la sua
funzione di controllo terzo, e per di più avrebbero un indebito potere contrattuale nei
confronti dei dirigenti ministeriali. Suggerisce quindi che due revisori siano nominati
direttamente dal Ministero.
Dopo aver riferito sulle lettere n) ed o), relative ai
nuclei di valutazione, egli pone poi l'accento sul divieto per i componenti il senato e il
consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del
rettore, sancito dalla lettera p). A tale riguardo, giudica inopportuno il divieto
per il senato, sollecitando invece al suo interno una rappresentanza dei dipartimenti o
delle facoltà. Quanto al divieto di ricoprire incarichi politici e cariche istituzionali
in altre università, propone di specificare che il divieto si applica alle università
italiane, atteso che sarebbe un arricchimento se un membro del consiglio di
amministrazione o del senato, o il rettore medesimo, rivestissero cariche in università
straniere.
La lettera q) impone infine l'attuazione dei principi di
trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità delle informazioni relative
allateneo, già fissato, in modo cogente e concreto, con un emendamento approvato in
Senato al decreto-legge n. 180 del 2008.
Passando al comma 3, che assegna agli atenei un termine di sei mesi per
modificare anche lorganizzazione interna, il relatore registra l'eccentricità
dell'estensione di tale obbligo alle università non statali, giustamente non contemplate
dallarticolo 2, comma 2, e che quindi dovrebbero essere escluse anche in questo
caso.Nell'illustrare analiticamente l'articolazione interna prevista, egli consiglia
peraltro una semplificazione in ordine al rapporto fra facoltà e numero di professori e
ricercatori, sancito alla lettera d), ipotizzando un numero massimo di 12 facoltà
per ateneo. Registra altresì un errore terminologico alla lettera e), laddove
richiama le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), mentre la
lettera b) non attiene allo svolgimento di funzioni. A proposito dellorgano
deliberante delle facoltà, la cui istituzione è contemplata alla lettera f), pone
in luce che se la facoltà non ha solo funzioni di coordinamento, ma anche poteri
sostanziali, sarebbe opportuno che detti organi deliberanti tenessero conto della
rilevanza dei singoli dipartimenti. Quanto alla istituzione in ciascun dipartimento di una
commissione paritetica docenti-studenti volta ad assicurare la qualità della didattica,
di cui alla lettera g), egli la giudica inutile laddove esistano le facoltà, che
già svolgono siffatta funzione con la partecipazione di rappresentanze studentesche.
Reputa inoltre superfluo ripetere, alla lettera h), la rappresentanza elettiva
degli studenti negli organi già citati. Inoltre, rileva che la lettera l) del
comma 2, a cui si fa rinvio fra quelle che prevedono organi in cui devono essere
rappresentati gli studenti, è relativa invece alla figura del direttore generale.
Dopo aver dato conto del comma 4, che eccettua gli istituti a
ordinamento speciale dall'osservanza di alcune disposizioni, il relatore si sofferma sul
comma 5, che impone agli atenei l'adozione di un codice etico, sottolineando che sarebbe
più appropriato prevedere un codice deontologico.
In ordine al comma 6, secondo cui in sede di prima applicazione lo
statuto modificato viene adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, paventa le possibili contrapposizioni paralizzanti fra i due organi e
suggerisce di attribuire la competenza ad un unico organo, tanto più che allo stato essi
sono espressione di analoghe rappresentanze.
Nell'accennare brevemente ai commi 7, 8, 9 e 10, egli registra poi che,
ai sensi del comma 11, ai fini della rieleggibilità dei rettori, del senato accademico e
del consiglio di amministrazione, si computa il periodo già maturato. Stigmatizza
tuttavia che per il senato non era prevista una non rieleggibilità.
Illustra indi l'articolo 3, sulla federazione e fusione di atenei.
Passando all'articolo 4, che istituisce il Fondo per il merito,
consiglia di limitare i premi di studio ai non abbienti, modulando magari le soglie di
accesso in modo da favorire davvero i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.
Paventa altresì che la garanzia dello Stato per i prestiti donore possa non essere
coperta. Quanto alle modalità di alimentazione del Fondo, reputa inadeguata la previsione
come una mera eventualità del finanziamento pubblico. In questo modo, il Fondo rischia
infatti di non entrare immediatamente in funzione o comunque di essere avviato senza
adeguati finanziamenti. Considera poi paradossale che fra le risorse destinate ad
alimentare il Fondo vi siano i contributi degli studenti. Riconosce peraltro che, se fosse
previsto un trasferimento pubblico obbligatorio, la norma sarebbe priva di copertura
finanziaria.
Con riguardo all'articolo 5, che delega il Governo ad introdurre misure
per favorire la qualità e l'efficienza del sistema universitario, reputa non corretto che
nella delega rientri la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti poiché
essa è di competenza dei singoli atenei; anche il decreto istitutivo dellAgenzia
nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ricorda,
limita le sue attribuzioni alla valutazione delle istituzioni universitarie. In ordine ai
principi e criteri direttivi fissati dal comma 2 con riferimento all'introduzione di
meccanismi premiali, auspica inoltre una riformulazione della lettera b) atteso che
il termine "efficienza" presuppone a suo avviso una specificazione. Invita
altresì a valutare anche la qualità, oltre allefficienza, e lamenta che il
potenziamento del sistema di autovalutazione di cui alla lettera c) non si articoli
in corrispondenti criteri direttivi.
Quanto ai principi e criteri direttivi per la revisione della
contabilità, di cui al comma 3, ed in particolare alla lettera d), che impone un
programma triennale di riequilibrio della consistenza del personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, pone in luce che, se in molte sedi quest'ultimo appare
senzaltro sovrabbondante, la dotazione di personale docente e ricercatore è
inferiore alla media Ocse e risulta dunque inadeguata sul lungo periodo.
Il comma 4 reca poi, prosegue il relatore, principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega relativa allo stato giuridico dei docenti e ricercatori.
Talvolta tuttavia gli obiettivi sono a suo avviso confusi con i principi e criteri
direttivi, mentre anche per la delicatezza della materia sarebbe bene definire nella legge
i contenuti essenziali, lasciando poi ad una fonte successiva la loro semplice attuazione.
In particolare, egli si sofferma sulla lettera c), che fissa sia per i docenti a
tempo pieno che per quelli a tempo definito un eguale impegno complessivo pari a 1.500
ore. Ciò appare al relatore come suscettibile di impugnazione per irragionevolezza.
E evidente del resto, prosegue, che, corrispondendo limpegno per chi è a
tempo definito a circa otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, non si riserva
alcuno spazio alle attività libero-professionali, presupposto stesso del collocamento a
tempo definito. Le 1.500 ore comprendono poi non solo le attività didattiche, ma anche
quelle di ricerca. Giudica tuttavia impossibile una quantificazione seria di queste
ultime, risultando del tutto fantasiosi o comunque arbitrari criteri basati sulle
pubblicazioni. Anche all'estero, mentre la didattica è quantificata in molti Paesi Ocse,
non vi è Paese al mondo che quantifichi le ore dedicate alla ricerca. In questo campo,
ciò che conta sono i risultati ed è questo loggetto della valutazione che in
alcuni Paesi viene effettuata. Nelle 1.500 ore sono poi compresi anche i compiti
preparatori e di verifica connessi allinsegnamento, nonché il tempo destinato allo
studio personale, ma è evidente ancora una volta l'arbitrarietà della definizione
lasciata inevitabilmente ad una autocertificazione soggettiva. Risulta infine a suo avviso
oscura la previsione di una "quantificazione dellimpegno complessivo", che
lascerebbe intendere una specificazione oraria ulteriore delle varie attività elencate.
Più in generale, il relatore ritiene che il limite di 1.500 ore
introdurrebbe una disparità di trattamento economico rispetto ai docenti di scuola
secondaria, che potrebbe essere foriera di ricorsi. A fronte invero di uno stipendio di
insegnante che corrisponde allincirca a quello di un ricercatore ovvero di un
associato a inizio carriera, si richiederebbe infatti per ricercatori e professori
universitari un impegno orario pari a quasi due volte e mezzo. La norma, ribadisce,
rischia dunque di risultare incostituzionale per irragionevolezza. Va osservato infine
che, nella bozza iniziale del disegno di legge, limpegno di 1.500 ore era
qualificato come "figurativo", essendo collegato alla rendicontazione dei
progetti di ricerca cofinanziati. Se si vuole mantenere il suddetto impegno orario,
sarebbe quindi quanto meno auspicabile il ripristino della definizione originaria. Giudica
invece corretta la quantificazione in 350 ore e 250 ore dellimpegno didattico
rispettivamente per il tempo pieno e definito.
Quanto alla lettera d), relativa alla disciplina delle attività
di verifica dello svolgimento dei compiti didattici, osserva che si tratta di un obiettivo
e non di un criterio direttivo. Giudica comunque senzaltro auspicabile
l'introduzione di forme di controllo da parte delle singole università
sulleffettivo svolgimento delle lezioni e dellattività di ricevimento e di
assistenza agli studenti. Lamenta tuttavia che essa non sia accompagnata dalla previsione
di idonee misure sanzionatorie per le ipotesi di inottemperanza da parte del singolo
docente. Per stroncare forme di inaccettabile mal costume, propone al contrario che, nel
caso di mancata osservanza dei doveri didattici, e in assenza di una idonea
giustificazione, siano applicate adeguate sanzioni di natura patrimoniale, fino al
licenziamento per le fattispecie più gravi. Senza il richiamo a sanzioni, la previsione
di forme articolate di controllo sembra infatti a suo avviso una tipica "grida
manzoniana" destinata allesterno più che allinterno dellaccademia.
Non condivide invece l'eventuale introduzione di un badge di entrata e di uscita
nell'ateneo, che finirebbe per svilire la professionalità del docente e del ricercatore
fondata sulla autonomia della ricerca, attribuendogli un ruolo di tipo impiegatizio. Né
va dimenticato che mancherebbero strutture adeguate per fronteggiare una presenza fissa di
tutti i docenti nei dipartimenti.
In merito alla verifica dellimpegno scientifico, reputa di tutta
evidenza che essa debba essere riservata alle singole università, che hanno interesse a
stimolarlo atteso che una parte dei finanziamenti è legata alla qualità della produzione
scientifica. Anche in questo caso la valutazione dovrebbe incentrarsi a suo avviso più
sulla qualità che sulla quantità della produzione medesima. Daltro canto, osserva,
se non fosse la singola università a valutare limpegno scientifico di ciascun
docente, si richiederebbe allANVUR uno sforzo insostenibile, dovendo essa valutare
ogni anno 70.000 persone avvalendosi di un personale assai limitato e con pochi fondi.
Già nelle scorse legislature si era del resto affermato in modo bipartisan il
principio che l'Agenzia deve valutare le istituzioni accademiche, a iniziare dai
dipartimenti, e non le singole persone. Inoltre, qualora la valutazione fosse fatta al di
fuori delle singole università, ci sarebbe il rischio di un rallentamento burocratico
notevole, con ritardi nella liquidazione degli scatti.
Per altro verso, linserimento nelle commissioni di abilitazione,
di selezione e promozione, di esame di Stato, nonché negli organi di valutazione di
progetti di ricerca, sancito alla lettera d) per i soli professori e ricercatori
con valutazione positiva, non può essere il risultato di una valutazione fatta dalle
singole università, ma deve essere conseguenza di una credibilità scientifica conseguita
dal singolo professore o ricercatore e attestata in modo oggettivo, senza possibilità di
discriminazioni. E il giudizio della comunità scientifica, non di un singolo
valutatore, che deve decidere della adeguatezza scientifica di un possibile commissario di
concorso.
La successiva lettera e) demanda al decreto delegato
l'individuazione dei casi di incompatibilità e la definizione dei criteri generali per
l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di
consulenza. E' evidente, prosegue il relatore, l'illegittimità della disposizione, che
rinvia la determinazione di criteri generali. Al riguardo, egli ritiene che debba essere
la singola università a stabilire un regime di incompatibilità a seconda delle proprie
convenienze, e non in via generale, ma differenziando allinterno di contratti
integrativi individuali, e comunque per aree disciplinari, come avviene nei sistemi
universitari più avanzati. Sarà poi il docente a scegliere se accettare o meno le
condizioni contrattuali offerte, ovvero decidere di cambiare sede.
Con riguardo all'obbligo di una relazione triennale sul complesso delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini fra l'altro della
attribuzione dello scatto stipendiale, di cui alla lettera f), egli condivide il
principio, anche se reputa che debbano essere le singole università, nellambito
della loro autonomia e responsabilità, a fissare i criteri di valutazione della
complessiva attività svolta, eventualmente differenziando, a seconda delle esigenze
locali, il valore da riferirsi alla ricerca piuttosto che alla didattica ovvero
all'impegno gestionale.
In ordine alla revisione del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della legge, e in particolare alla trasformazione degli scatti da
biennali a triennali, disposta dalla lettera i), pur essendo prevista un'invarianza
del complessivo trattamento retributivo, egli stigmatizza la perdita economica per docenti
e ricercatori legata al ritardo della prestazione, i cui effetti sono ben evidenziati
dalla tabella allegata alla relazione tecnica. Per evitare una forma di risparmio a danno
del personale docente, che tra laltro non è contrattualizzato e dunque non gode di
periodici rinnovi retributivi, auspica quindi che i risparmi derivanti dalla mancata
concessione degli scatti vadano ad incrementare un apposito fondo universitario per la
incentivazione.
Il relatore suggerisce altresì di introdurre alla lettera i) la
previsione di misure incentivanti integrative, sul modello di quanto avviene nei Paesi
anglosassoni in cui la retribuzione dei docenti è fissata per contratto, venendo
commisurata ai risultati conseguiti e allinteresse dellateneo nei confronti
dei singoli docenti. In proposito, rammenta che una misura di questo tipo era già
prevista allarticolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, ma necessita di un
fondo ad hoc, che la renda praticabile.
Il comma 5 riprende infine un emendamento già presentato in altra sede,
che favorisce fra laltro la sperimentazione da parte delle regioni di nuovi modelli
di gestione ed erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio. Invita
tuttavia a non cadere nel pregiudizio demagogico secondo cui il semplice ingresso nella
istituzione formativa è necessariamente per tutti una garanzia di successo, che oltre
tutto appare in contrasto con i principi della Costituzione.
Il relatore accenna poi all'articolo 6, che opportunamente ridimensiona
i crediti che possono essere riconosciuti agli studenti per attività professionali, e
all'articolo 7, che dispone una revisione dei settori scientifico-disciplinari sulla base
del criterio dell'afferenza di almeno 50 professori ordinari.
Larticolo 8, prosegue, istituisce l'abilitazione nazionale di
durata quadriennale per le funzioni di professore ordinario ed associato. In proposito,
evidenzia tuttavia che la distinzione fra le due fasce non può essere per funzioni, dal
momento che esse sono analoghe. Invita quindi a fare riferimento alla legge n. 382 del
1980, ovvero a specificare la differenza dei requisiti (idoneità per la seconda fascia;
piena maturità scientifica per la prima fascia).
Con riferimento al contenuto dei regolamenti con cui entro novanta
giorni saranno definite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, il
relatore propone che l'attribuzione della abilitazione sia fondata non solo sulla
valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche, ma anche su una adeguata
verifica delle capacità didattiche. Quanto poi alla commissione, ribadisce che essa
dovrebbe essere costituita sulla base di una lista formata da candidati che abbiano
pubblicazioni scientifiche accettate su riviste internazionalmente accreditate o edite in
collane universitarie. Ritiene altresì che un'unica commissione che dura in carica due
anni ed è competente per le abilitazioni di prima e seconda fascia rischia di concentrare
in sé troppo potere. Sull'attribuzione di un titolo preferenziale nei contratti di
insegnamento a coloro che siano in possesso della abilitazione, consiglia di estendere
tale preferenza anche a chi è già in servizio.
Passando all'articolo 9, che disciplina le procedure di reclutamento,
auspica anzitutto che la legittimazione a partecipare ai bandi di cui alla lettera b)
sia articolata diversamente, atteso che il successivo articolo 15, comma 3, rimedia ad una
palese dimenticanza prevedendo la possibilità di partecipare alle suddette procedure
anche per i professori attualmente in servizio. Alla lettera c), lamenta che non
sia disciplinata lipotesi in cui non sia stata costituita la facoltà e suggerisce
di sostituire il riferimento alla facoltà con quello al dipartimento. In ordine alla
previsione di una lezione pubblica, di cui alla lettera d), osserva che sarebbe
più opportuno che la valutazione della idoneità didattica fosse svolta al momento
dell'abilitazione. Giudica inoltre estremamente complessa e farraginosa la procedura per
la proposta di chiamata, prefigurata dalla lettera d). Nel dichiarare di non
comprendere per quale motivo debbano intervenire nella chiamata i soggetti che compongono
lorgano deliberante della facoltà, reputa fuori sistema che alle chiamate degli
ordinari partecipino anche i professori di seconda fascia e che alle chiamate di
professori e ricercatori partecipino rappresentanti degli studenti. Sollecita quindi una
decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il dipartimento, su proposta
dei professori del settore scientifico-disciplinare e con delibera finale del consiglio di
amministrazione. Le università potrebbero poi stabilire forme di consultazione della
comunità scientifica sull'adeguatezza dei candidati proposti.
Più in generale, egli ritiene che questa procedura rischi di
penalizzare la assunzione dei docenti più giovani e neo abilitati ponendoli in
competizione con docenti già in servizio sulla base di una valutazione comparativa dei
titoli. Invita quindi a distinguere le procedure di assunzione in servizio da quelle di
trasferimento. In questo ultimo caso, sarebbe più idonea la chiamata diretta, che avrebbe
il vantaggio di evitare il rischio di ricorsi paralizzanti. Chiede altresì chiarimenti
sulla scelta di prevedere, al comma 5, la chiamata diretta per studiosi impegnati
allestero o per ricercatori a contratto e non per professori già in servizio presso
altre università italiane. Fra laltro, per ragioni di spesa, le università hanno
maggiore convenienza ad assumere neo abilitati che a chiamare per trasferimento. Dunque,
la chiamata per trasferimento avverrebbe solo per situazioni di particolare rilievo e
favorirebbe la mobilità fra sedi. Né va dimenticato che, essendo i commissari
normalmente già presenti nel dipartimento, il loro giudizio verrebbe comunque
considerato. In questo caso, auspica peraltro un limite percentuale alle chiamate per
trasferimento.
Con riferimento infine al comma 5, avanza l'ipotesi di sopprimere la
chiamata per chiara fama, sussistendo già la figura del professore a contratto, tanto
più che in passato essa ha dato luogo a trattamenti di favore non adeguatamente
giustificati.
Dopo aver dato conto dell'articolo 10, sugli assegni di ricerca, il
relatore riferisce quindi sull'articolo 11, in base al quale le università possono
stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In proposito,
egli ritiene che la palese inadeguatezza del curriculum potrebbe dar luogo
all'annullamento del contratto su istanza di un componente il nucleo di valutazione, onde
evitare che l'affidamento di incarichi a soggetti sprovvisti di idoneo curriculum
risulti priva di sanzioni. Manifesta peraltro perplessità sul successivo comma 2, di cui
dichiara di non comprendere appieno la differenza rispetto al comma 1, se non che la
seconda ipotesi contrattuale sembrerebbe riferita ad ambiti didattici più specifici.
Invita quindi ad unificare le due ipotesi.
Larticolo 12, prosegue il relatore, porta avanti il disegno
avviato a suo tempo dalla legge n. 230 del 2005, con riguardo alla eliminazione delle
figure di ricercatore a tempo indeterminato, da sostituirsi con ricercatori titolari di
contratti a tempo determinato. I compiti attribuiti a questa nuova figura di ricercatore
sono di ricerca (non quantificata) e di didattica (fissata in un ammontare di 350 ore
annue). Al riguardo, egli valuta troppo complicata la possibilità di stipulare nuovi
contratti con altre università. A suo avviso, una volta fissato il periodo massimo di
dieci anni per la durata di rapporti a tempo determinato, dovrebbe essere semplicemente
consentito di partecipare a procedure di selezione per il tempo mancante al raggiungimento
del decennio.
In merito al trattamento economico dei ricercatori, il relatore esprime
compiacimento per il tentativo di rendere più competitiva la retribuzione di inizio
carriera, che attualmente è in assoluto la più bassa fra i principali Paesi europei,
pari a circa il 60 per cento di quella di un ricercatore tedesco. Tale scelta,
quantificata in 11 milioni di euro, è per il momento coperta con corrispondente riduzione
per gli anni 2010 e 2011 dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ritiene tuttavia che a regime occorrerà
prevedere un incremento corrispondente del FFO onde evitare che ad una maggiore
retribuzione corrisponda un minor numero di ricercatori assunti in servizio, ancorché a
tempo determinato.
Quanto alla procedura di selezione nazionale dei vincitori, disciplinata
al comma 9, egli la valuta troppo burocratica e potenzialmente poco trasparente, in quanto
presuppone una commissione composta da "eminenti studiosi" designati dal
Ministro su proposta dellANVUR, che si avvalgono a loro volta, per la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti
revisori di elevata qualificazione scientifica, fra laltro senza oneri per la
finanza pubblica. Egli auspica invece la formazione di commissioni composte, per ogni
settore scientifico-disciplinare, estraendo a sorte tre valutatori allinterno di
liste di professori ordinari e associati che abbiano continuità di pubblicazioni
scientifiche negli ultimi cinque anni. Inoltre, invita a non prescindere da una
valutazione delle abilità didattiche e della preparazione complessiva del candidato,
atteso che il ricercatore a tempo determinato potrebbe essere destinatario di chiamata
diretta su un posto da associato.
Il relatore accenna altresì all'articolo 13, secondo cui la concessione
della opzione per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio è subordinata alla
sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dellateneo, e all'articolo
14, sullo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della
cultura di Paesi stranieri.
Illustrando infine le norme transitorie e finali recate dall'articolo
15, il relatore si sofferma in particolare sul comma 1, secondo cui, a far data dalla
entrata in vigore della legge, per la copertura di posti da professore ovvero da
ricercatore o assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le
nuove procedure di concorso. Non va tuttavia dimenticato che esse presuppongono le
modifiche statutarie e ladozione di appositi regolamenti, il che rischia di tradursi
in un blocco delle chiamate per almeno un anno. Per evitare tale conseguenza nefasta,
sarebbe dunque opportuno far data dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui
allarticolo 9, comma 2, e comunque non prima del termine delle procedure di modifica
statutaria.
Avviandosi alla conclusione, egli precisa che le osservazioni svolte
riguardano elementi particolari del disegno di legge, non già i suoi elementi
strutturali. Non intaccano quindi il giudizio senz'altro positivo sulla sua complessiva
adeguatezza.
D'altro canto, sottolinea, il provvedimento riprende, talvolta quasi
alla lettera, passaggi già contenuti nella proposta presentata a febbraio dalla
maggioranza e pure in quella depositata a giugno dall'opposizione. Le soluzioni
prospettate ricalcano inoltre, nelle loro linee generali, quanto contenuto nel programma
elettorale del Pdl, che per molti aspetti non era distante da quello del Pd. E
piuttosto auspicabile, per consentire alla riforma di esplicare i suoi effetti positivi,
che i tagli previsti per il 2010 a danno dell'università vengano drasticamente ridotti:
questo è il vero ostacolo che si deve superare.
Nel dichiararsi assolutamente aperto alla discussione, anticipa fin
d'ora che intende riservare una seria attenzione alle proposte che verranno avanzate, non
solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione e dalle parti sociali, per arrivare ad
un testo che, nel rispetto delle linee portanti qui delineate, sia il più possibile
condiviso. In particolare, assicura che non si lascerà condizionare dalle eventuali
pressioni di organi di stampa, né di coloro che non siano espressione della sovranità
popolare. Ritiene infatti che spetti al Parlamento esprimersi sulla proposta del Governo e
manifestare la sua volontà definitiva.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15. |
Senato n. 1905 - DDL su Governance
Università e Reclutamento dei Professori Universitari
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009, e che va alle Camere |

Enrico Decleva
|
VERSIONE
DEFINITIVA
accompagnata da due commenti:
a) uno del Presidente della CRUI, prof. Enrico DECLEVA;
b) uno del prof. Giorgio ISRAEL, Presidente della Comm.ne per il rinnovamento della formazione dei docenti, nominata dalla GELMININota.
Per un nostro parere sul DDL, clicca su: Disegno di legge |

Giorgio Israel
|
|
( Ripreso da: http://www.crui.it/ , 28/10/09)Enrico Decleva, DICHIARAZIONE
A
seguito dellapprovazione, in data odierna, da parte del Consiglio dei Ministri del
Disegno di legge sullUniversità presentato dal Ministro Gelmini, il Presidente
della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), prof. Enrico Decleva, ha
rilasciato la seguente dichiarazione:
La proposta di legge del Ministro Gelmini approvata oggi dal Consiglio dei
Ministri, per l'ampiezza del suo impianto e la valenza riformatrice degli interventi
previsti, rappresenta un'occasione fondamentale e per molti versi irripetibile per chi ha
davvero a cuore il recupero e il rilancio dell'università italiana.
Rispetto ad alcune soluzioni potranno essere opportuni ulteriori approfondimenti. Ma è
essenziale che, a questo punto, anche nel nostro Paese si siano determinate le condizioni
per affrontare in un'ottica coerente e di ampio raggio urgenze e criticità altrove
superate da tempo.
E' ora necessario che il confronto parlamentare si sviluppi concentrandosi sul merito
delle varie questioni. Così come è indispensabile, e per più aspetti pregiudiziale, che
all'avvio del processo riformatore, e a garanzia della sua credibilità, corrisponda una
disponibilità adeguata di risorse. A partire da quanto sarà garantito al finanziamento
degli atenei per il 2010. |
n.1905, Senato
- Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema
universitario, di personale accademico e di diritto allo studio - Versione
definitiva
AVVERTENZA.
Il testo qui riportato contiene numerose piccole modifiche, rispetto a quello proposto dal
Ministro Gelmini al CdM, e che abbiamo pubblicato in edizione straordinaria.
L'impianto è, però, lo stesso.
Titolo I - Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1 - Principi ispiratori della riforma
Articolo 2 -Organi e articolazione interna delle università
Articolo 3 -Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dellofferta
formativa.
Titolo II - Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
sistema universitario
Articolo 4 -Fondo per il merito
Articolo 5 -Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
lefficienza del sistema universitario
Articolo 6 -Riconoscimento dei crediti universitari.
Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della
disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Articolo 8 -Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9 -Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
Articolo 10 -Assegni di ricerca
Articolo 11 -Contratti per attività di insegnamento
Articolo 12 -Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13 -Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14 -Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
Continua |
(Segnalato dall'USPUR. Ripreso da: "http://www.loccidentale.it/",
3/11/09) Giorgio Israel, Questo ddl va emendato su alcuni punti
importanti, ma che sarebbe irresponsabile silurare
1. Il disegno di legge per luniversità presentato dal
ministro Mariastella Gelmini ha già ricevuto una doppia bordata di attacchi. Il fuoco a
tribordo è allinsegna dellaccusa: statalismo. A babordo laccusa è:
aziendalismo. Vien voglia di dire che due accuse tanto simmetriche si elidono e
quindi che il ministro ha azzeccato la giusta misura. E in parte è così, ma non
del tutto. Sono propenso a dire che laccusa più ingiusta è quella di tribordo che
si è condita anche di paragoni alquanto azzardati: cè chi, a proposito del fondo
nazionale di merito per gli studenti ha evocato i littoriali mussoliniani
Non
esageriamo, ragazzi. Daltra parte, è vero che una certa dose di centralismo e di
regole stringenti sono stati introdotti. Ma quando lautonomia viene intesa male e
peggio usata, dando luogo a deviazioni aberranti, che altro si può fare? Concederne
altra? In altri termini, seguire la prassi del cattivo medico che, di fronte
allinsuccesso della terapia, invece di correggerla raddoppia la dose?
2. Il ddl
non sopprime lautonomia, ma stringe i bulloni laddove essa aveva
prodotto risultati catastrofici. Daltra parte, il nostro è un sistema
statale, e lo stato deve intervenire quando landazzo degenera. Oppure qualcuno pensa
che una delle prime potenze industriali si possa permettere di chiudere il sistema
universitario statale e aspettare che sorga spontaneamente un sistema universitario
privato? Casomai e vi tornerò tra poco vi sarebbero ancora altri bulloni da
stringere, soprattutto in tema di reclutamento, sebbene questa sia la parte migliore del
ddl. Il quale va apprezzato per aver introdotto una fondamentale novità: la
tenure track nel reclutamento, ovvero un periodo di prova prima
dellassunzione |
(continua Israel) stabile, invece di andare
alla disastrosa formazione di un terzo livello di docenza, secondo le richieste di alcuni
sindacati, il che avrebbe fatto dellItalia unanomalia mondiale. La
progressione della carriera è correttamente congegnata. La struttura generale
della governance è semplificata, efficiente e abbastanza
convincente.
3. Laccusa di statalismo mi pare quindi fuori luogo. Il
criterio ispiratore del ddl è soprattutto quello del merito: se ogni volta che si
introducono criteri meritocratici si grida allo statalismo e si reclama
più autonomia, allora vuol dire che in realtà si vuole la deresponsabilizzazione.
4. Inoltre, non si tiene conto di un fatto
importante. Le gravi discontinuità nel reclutamento e il fatto che il sistema finora
adottato è servito soprattutto alla progressione di carriera interna, hanno prodotto un
gap generazionale impressionante che lascia semivuota la fascia di docenza
attorno ai cinquantanni di età. Mentre sta iniziando un processo di pensionamento
che avrà caratteristiche sempre più vertiginose, il gap porta in primo piano
una fascia di docenti quarantenni che lo dico a costo di sollevare un vespaio
non sono adeguati a sostenere il sistema. Difatti, si tratta troppo spesso di
persone che non hanno conosciuto altro che luniversità degradata delle migliaia di
corsi di laurea e dei 150.000 corsi sminuzzati, con il sistema barocco dei crediti in cui
si contano le ore o le pagine per credito, in cui la vita del docente è assorbita da
innumerevoli incombenze burocratiche. Questa è luniversità che hanno conosciuto, e
non unaltra, a meno che non siano stati in certi paesi esteri.
5. Pertanto, in assenza di regole precise che
si accompagnino sperabilmente a un alleggerimento del sistema e a una
diminuzione dei corsi con necessari accorpamenti, il rischio è quello che si vada a una
struttura sempre più autorefenziale, burocratica, poco sensibile ai contenuti e assorbita
ossessivamente dagli adempimenti che molti giovani docenti sono stati abituati a credere
siano la sostanza dellattività universitaria. È molto male che non vi sia
trasmissione di conoscenze ed esperienze in una istituzione culturale. Ma questa è la
realtà cui bisogna far fronte, e farvi fronte lasciando il sistema alla cattiva autonomia
di cui ha goduto finora significa assestargli il colpo finale.
6. Da questo punto di vista penso che
il difetto principale del ddl consista nel fatto che la lista nazionale di idoneità sia
aperta. Mi rendo perfettamente conto che questo modello così come
funziona, e bene, in Francia prevede la lista aperta. Ma è facile prevedere che,
con una così lunga lista di ricercatori in attesa di passare a una fascia di docenza e di
associati in attesa di diventare ordinari, la prima lista nazionale includerà tutti. Non
credo che questo sia pessimismo. Credo che sia semplice realismo. Pertanto, per evitare
lennesimo ope legis, accompagnato da assunzioni locali che sarebbero ancor
più localistiche dei concorsi attuali, sarebbe bene che, per un
periodo transitorio, la lista fosse a numero programmato e che, poi, dopo il primo ciclo
di sei anni previsto per la tenure track, a regime diventi aperta.
7. Veniamo ora allaccusa di
aziendalismo, che è soprattutto avanzata da gran parte dellopposizione
e dei sindacati. A me pare molto esagerata, soprattutto se si confronta questo
ddl con le prime versioni circolate. Tuttavia, qualche punto può essere
aggiustato. Il potere del Senato accademico appare troppo evanescente,
sebbene sia apprezzabile che il corpo docente sia responsabile degli aspetti
didattico-scientifici. Si può anche rivedere la struttura del Consiglio di
amministrazione per evitare rischi di una gestione simile alle ASL. E vero
che i compiti dei due organismi sono distinti, ma una certa evanescenza dei poteri del
Senato accademico potrebbe concentrarne troppo nel Consiglio di amministrazione e fare del
Direttore generale il vero dominus delluniversità.
8. In generale, colpisce un certo silenzio sul
fronte della ricerca. E qui laccusa di aziendalismo potrebbe aver maggiore
fondamento, in quanto una università prevalentemente dedita alla didattica in un
paese privo di strutture di ricerca superiore e di alte scuole
condurrebbe a una dequalificazione e corrisponderebbe a una propensione alquanto ottusa di
parte del mondo imprenditoriale italiano, ma soprattutto di quello che si occupa
attivamente di dire alluniversità cosa deve fare e che appare interessato
prevalentemente a una struttura didattica fortemente dipendente dalle esigenze produttive.
9. Quindi, il ruolo
delluniversità rispetto alla ricerca deve risaltare in modo più chiaro e
deve essere difeso lo spazio e il ruolo della ricerca di base, senza cui tutto il sistema
della ricerca è destinato al deperimento.
10. Infine, unosservazione che non ha a che fare né
con il tema dellaziendalismo né con quello dello statalismo, bensì con quello
della demagogia. Si elimini lassurda pariteticità tra studenti e docenti in
molti organi universitari e il potere eccessivo dato agli studenti nella
valutazione dei docenti. Sia chiaro: la valutazione ci deve essere, e severa. Ma la
valutazione si fa tra competenti, anche per quanto riguarda la didattica. Si ricordi un
principio elementare: la via maestra per un docente al fine di farsi valutare bene
è promuovere tutti. Il docente rigoroso, soprattutto nellattuale
rilassamento etico, è valutato male e destinato a una brutta fine. Perciò, se si
conferisce questo enorme potere agli studenti, il risultato sarà un abbassamento di
livello della preparazione. Certo: vi sarà anche una diminuzione dellabbandono
scolastico e molti più laureati in tempo. Già nel passato altri ministri hanno pensato
bene di finanziare di più le università che miglioravano i parametri di
abbandono e di laurea in tempo, e poi hanno proclamato ai quattro venti che la
situazione era migliorata
. Speriamo davvero che questa prassi poco
intelligente venga definitivamente abbandonata.
11. Concludendo, questo ddl è un documento organico
e coraggioso, che va emendato su alcuni punti importanti, ma che sarebbe assolutamente
irresponsabile silurare e combattere a oltranza, invece di assumerlo come
unoccasione per far riprendere alluniversità un cammino virtuoso. |
|
Commissioni di concorso: il MIUR indice le votazioni dei
sorteggiabili
per la I Sessione 2008. (A gennaio 2010, l'indizione per la II Sessione 2008)
|

MariaStella Gelmini
|
Preoccupazioni
per i concorsi "tartaruga"
Lettera di sollecito, al Ministro,
del prof. Antonino LIBERATORE
Il Decreto del Miur per indire le votazioni
dei sorteggiabili dal 9 al 16 dic. 2009
Preoccupazioni pese per il futuro, evidenziate dalla serie
storica dei docenti universitari di ruolo classificati per eta' (Tab.1 ) |

Antonino Liberatore
|
NOTA. Dato il freno del Governo nelle assunzioni di
docenti, si riporta qui una lettera (che interpreta tutti noi) del prof. Liberatore e una
tabella, piuttosto rara (aggiornata al 31 dic. 2008), che descrive il numero dei docenti
di ruolo, classificati per età. Da essa si deduce che presto saremo senza professori, e
mancando un graduale ricambio, molta conoscenza scientifica andrà distrutta.
Questo è il risultato dell'azione di un lungo elenco di ministri, molto
incompetenti (anche, se ben intenzionati ...) .
Avevamo preavvisata la Ministra che la sua via meritocratica avrebbe
fatto guai, a causa delle difficoltà di applicazione di regole innovative troppo
complicate. Il sorteggio dei Commissari di concorso è la miglior soluzione (diciamo la
meno peggio) per far vincere il merito. Ma deve trattarsi di sorteggio puro. Invece il
voler ulteriormente migliorare, facendo precedere delle elezioni, innesca un meccanismo
infinito che annulla totalmente il merito.
Questa stessa modalità era stata già sperimentata nel 1980-98.
Infatti, per gli ordinari, l'art. 3 della L. n. 31/1979, disponeva il sorteggio, tra un
numero di votati doppio del numero dei commissari. Invece, per gli associati, l'art. 44
del DPR 382/80 disponeva (prima) il sorteggio di un numero di candidati commissari triplo
del bisogno, e poi si votava.
Ci fu, per questo, un enorme rallentamento della macchina concorsuale:
infatti, nel 1980-98 furono svolti solo 3 dei 9 concorsi programmati dal DPR 382.
Il risultato fu il massacro di una intera generazione di professori
associati perchè (causa ritardo), al momento dei concorsi, la gran parte dei loro Maestri
era morta, ed era subentrata una nuova generazione di Commissari (dal 1998, sarà abolito
il sorteggio e saranno tutti eletti) che privilegeranno i loro giovani allievi.
E' forse presto dire che sta accadendo la stessa cosa ... , ma la strada è quella.
|
Tab. 1- Docenti universitari di ruolo
classificati per ordine di età, al 31/12/2008 |
Anno
di nascita |
Ordinari |
Assoc. |
Ricerc. |
Totale |
| 1933 |
5 |
|
|
5 |
| 1934 |
64 |
|
|
64 |
| 1935 |
192 |
|
|
192 |
| 1936 |
248 |
4 |
|
252 |
| 1937 |
420 |
34 |
|
454 |
| 1938 |
542 |
65 |
|
607 |
| 1939 |
668 |
201 |
5 |
874 |
| 1940 |
767 |
304 |
1 |
1.072 |
| 1941 |
766 |
304 |
9 |
1.079 |
| 1942 |
800 |
406 |
84 |
1.290 |
| 1943 |
847 |
387 |
118 |
1.352 |
| 1944 |
787 |
438 |
153 |
1.378 |
| 1945 |
752 |
476 |
214 |
1.442 |
| 1946 |
1.049 |
682 |
387 |
2.118 |
| 1947 |
1.100 |
710 |
501 |
2.311 |
| 1948 |
1.051 |
685 |
521 |
2.257 |
| 1949 |
957 |
659 |
588 |
2.204 |
| 1950 |
807 |
651 |
568 |
2.026 |
| 1951 |
658 |
551 |
560 |
1.769 |
| 1952 |
590 |
524 |
543 |
1.657 |
| 1953 |
521 |
473 |
498 |
1.492 |
| 1954 |
505 |
484 |
486 |
1.475 |
| 1955 |
498 |
515 |
443 |
1.456 |
| 1956 |
545 |
589 |
505 |
1.639 |
| 1957 |
489 |
621 |
540 |
1.650 |
| 1958 |
498 |
659 |
604 |
1.761 |
| 1959 |
419 |
669 |
641 |
1.729 |
| 1960 |
422 |
738 |
620 |
1.780 |
| 1961 |
373 |
745 |
709 |
1.827 |
| 1962 |
321 |
777 |
693 |
1.791 |
| 1963 |
282 |
765 |
808 |
1.855 |
| 1964 |
250 |
730 |
935 |
1.915 |
| 1965 |
226 |
673 |
1.054 |
1.953 |
| 1966 |
171 |
613 |
1.065 |
1.849 |
| 1967 |
111 |
512 |
1.136 |
1.759 |
| 1968 |
93 |
415 |
1.191 |
1.699 |
| 1969 |
61 |
364 |
1.138 |
1.563 |
| 1970 |
33 |
259 |
1.165 |
1.457 |
| 1971 |
18 |
237 |
1.105 |
1.360 |
| 1972 |
11 |
131 |
1.209 |
1.351 |
| 1973 |
9 |
89 |
1.171 |
1.269 |
| 1974 |
2 |
65 |
1.022 |
1.089 |
| 1975 |
|
29 |
900 |
929 |
| 1976 |
1 |
15 |
621 |
637 |
| 1977 |
|
4 |
490 |
494 |
| 1978 |
|
3 |
315 |
318 |
| 1979 |
|
|
162 |
162 |
| 1980 |
|
1 |
61 |
62 |
| 1981 |
|
|
33 |
33 |
| 1982 |
|
|
9 |
9 |
| 1983 |
|
|
2 |
2 |
| Totale |
18.929 |
18.256 |
25.583 |
62.768 |
| Fonte: Elaborazioni MIUR - Ufficio di
Statistica (università e Ricerca) su BD MIUR |
|
La lettera del prof. Antonino Liberatore
Signor Ministro,
a supporto delle legittime aspirazioni alla progressione di carriera del
personale che opera meritevolmente nella ricerca e nella didattica universitaria,
lUSPUR (Unione Sindacale dei Professori Universitari di Ruolo) sollecita la
costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa.
In proposito, visto il D.M. 27-03-2009 sulle modalità di svolgimento delle
elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per
il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari, lUSPUR sollecita sia
il provvedimento direttoriale che deve stabilire, tra laltro, la data delle elezioni
dei commissari (art. 6 del D.M. 27-06-2009) sia lemanazione del D.M. che deve
individuare i parametri al fine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per le
procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore, D.M. che doveva essere
emanato 30 giorni dopo la conversione in legge del D.L. 10-11-2008 n.180 (art. 1, comma 7)
avvenuta con la legge 09-01-2009 n. 9.
Ci auguriamo che Ella, signor Ministro, voglia soddisfare il diritto di vedere
concluse in un tempo accettabile queste pratiche che hanno a che fare con i progetti di
vita accademica dei professori e dei ricercatori universitari.
Firenze, 23 Giugno 2009
Antonino Liberatore |
La lettera del MIUR, del che indice le votazioni,
in attesa (poi) del sorteggio (stralcio)
FONTE: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7965Elezio_cf2.htm
OGGETTO: Elezioni delle commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per posti professore di I° e II° fascia e di
ricercatore universitario - Indizione della I° sessione 2008 ai sensi dell'art. 1, del
decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1 e del DM 27 marzo 2009, n. 139.
"E' indetta la I° sessione 2008 per la costituzione delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa secondo le disposizioni previste
dalle norme citate in oggetto. Alla predetta sessione afferiranno le procedure di
valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, co-finanziate e non
co-finanziate dal Ministero, bandite entro il 30 giugno 2008 e le procedure di valutazione
comparativa per posti di professore universitario di I° e II° fascia, bandite entro la
medesima data e adottate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dalla legge indicata in oggetto".
..
(Nota della redazione. Sono esclusi dalle votazione: il settore MED/48 per i
concorsi a posti di professore ordinario e associato e i settori MED/47 e MED/48 per i
concorsi a posti di ricercatore. Inoltre, i settori L-ANT/10, L-LIN/20, L-OR/17 e MED/45,
per i concorsi a posti di professore ordinario e associato, e i settori L-ANT/10 e MED/45,
per i concorsi a posti di ricercatore, perchè composti da un numero di professori
ordinari titolari di elettorato attivo eccessivamente esiguo (meno di tre), per cui non
sussistono le condizioni per poter avviare per i predetti settori il relativo procedimento
elettorale.)
.......
" Le votazioni per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare
il sorteggio attraverso cui verranno formate le Commissioni, nel caso di ricorrenza delle
condizioni previste dall'art.1, commi 4 e 5, della legge indicata in oggetto e dall'art.
2, commi 2 e 4, del DM 139/2009, si terranno a partire da mercoledì 9 dicembre fino a
mercoledì 16 dicembre 2009"
..
!Il giorno 17 dicembre 2009, alle ore 09.00, avrà inizio lo scrutinio cui faranno
seguito le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.
..
"Si rende infine noto che saranno avviate tempestivamente, entro la fine di
gennaio 2010, le procedure per l'indizione della II° sessione 2008". |
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Disegno di legge quadro (informale del Miur) in materia di organi di
governo, organizzazione e qualità del sistema universitario, riordino del reclutamento
dei professori e dei ricercatori universitari e delega sul diritto allo studio |
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Testo originale |
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EMENDAMENTI proposti dal
prof. Nino Luciani, ord. di Scienza delle Finanze nellUniversità di Bologna, già
membro del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico Integrato dell'Univ. di
Bologna. |
TITOLO II |
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RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO DEI |
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PROFESSORI E
RICERCATORI UNIVERSITARI |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
Istituzione
dell'abilitazione scientifica nazionale |
Istituzione
dell'abilitazione scientifica nazionale |
1. E'
istituita labilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata
abilitazione. L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le
funzioni di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia e di ricercatore a
tempo indeterminato, di seguito denominato ricercatore, ovvero di ricercatore
di cui allarticolo 1, comma 14, della legge 230/05, di seguito denominato
ricercatore a tempo determinato. Labilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per laccesso rispettivamente alla
prima e alla seconda fascia dei professori e al ruolo di ricercatore ovvero alla posizione
di ricercatore a tempo determinato, fatte salve le procedure di chiamata diretta o per
chiara fama di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 230 del 2005, e successive
modificazioni. |
1. E'
istituita labilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata
abilitazione. L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le
funzioni di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia e di ricercatore a
tempo indeterminato, di seguito denominato ricercatore, ovvero di ricercatore
di cui allarticolo 1, comma 14, della legge 230/05, di seguito denominato
ricercatore a tempo determinato. Labilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per laccesso rispettivamente alla
prima e alla seconda fascia dei professori e al ruolo di ricercatore ovvero alla posizione
di ricercatore a tempo determinato, fatte salve le procedure di chiamata diretta o per
chiara fama di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 230 del 2005, e successive
modificazioni. |
2. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le
modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento
dellabilitazione in conformità ai criteri di cui al comma 3. |
2. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le
modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento
dellabilitazione in conformità ai criteri di cui al comma 3. |
3. I
regolamenti di cui al comma 2 prevedono in ogni caso: |
3. I
regolamenti di cui al comma 2 prevedono in ogni caso: |
a)
lattribuzione dell'abilitazione a seguito di motivato giudizio fondato sulla
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare; |
a)
lattribuzione dell'abilitazione a seguito di motivato giudizio fondato:
- su una prova
scritta su tema della disciplina del settore, prescelta dal candidato (nome del candidato
in busta chiusa, da aprire dopo lattribuzione del punteggio);
- discussione
di una delle pubblicazioni presentate;
- sulla
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare; |
b) la
previsione di meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei
criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con
apposito decreto ministeriale; |
b) la
previsione di meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei
criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con
apposito decreto ministeriale; |
c)
lattribuzione di un punteggio numerico esplicitato da adeguata motivazione a
ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati nelle procedure di abilitazione alle
funzioni di ricercatore ovvero ai ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a); |
c)
lattribuzione di un punteggio numerico esplicitato da adeguata motivazione a
ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati nelle procedure di abilitazione alle
funzioni di ricercatore ovvero ai ricercatore a tempo determinato e di professore di prima e seconda fascia di cui alla
lettera a); |
d)
lindizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento
dellabilitazione alle funzioni di professore, ovvero semestrale per il conseguimento
dellabilitazione alle funzioni di ricercatore e di ricercatore a tempo determinato; |
d)
lindizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento
dellabilitazione alle funzioni di professore, ovvero semestrale per il conseguimento
dellabilitazione alle funzioni di ricercatore e di ricercatore a tempo determinato; |
e) la
fissazione dei termini e delle modalità di espletamento delle procedure di abilitazione,
distinte per settori scientifico-disciplinari, e lindividuazione di modalità idonee
a consentire la conclusione delle stesse entro sei mesi dallindizione, ovvero tre
mesi per quelle da ricercatore; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi
formulati dalle commissioni giudicatrici; |
e) la
fissazione dei termini e delle modalità di espletamento delle procedure di abilitazione,
distinte per settori scientifico-disciplinari, e lindividuazione di modalità idonee
a consentire la conclusione delle stesse entro sei mesi dallindizione, ovvero tre
mesi per quelle da ricercatore; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi
formulati dalle commissioni giudicatrici; |
f) la
formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di ununica commissione
nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione a tutte le funzioni di
professore e ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, mediante sorteggio di quattro
commissari allinterno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della
lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista di studiosi e di esperti
di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente allOCSE curata
dall'ANVUR; |
f) la
formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di ununica commissione
nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione a tutte le funzioni di
professore e ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, mediante sorteggio di quattro
cinque commissari allinterno di una
lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di
un commissario all'interno di una lista di studiosi e di esperti di pari livello in
servizio presso università di un Paese aderente allOCSE curata dall'ANVUR; |
g) che della
commissione di cui alla lettera f) non può far parte, di norma, più di un commissario
della stessa università; la previsione che i commissari in servizio presso atenei
italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività
didattica, nellambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, e che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso
determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; |
g) che della
commissione di cui alla lettera f) non può far parte, di norma, più di un commissario
della stessa università; la previsione che i commissari in servizio presso atenei
italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività
didattica, nellambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, e che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso
determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; |
h) che il
sorteggio di cui alla lettera f) è effettuato allinterno di liste, una per ciascun
settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso i quali hanno presentato domanda per esservi inclusi producendo
adeguata documentazione sulla propria attività scientifica complessiva, con particolare
riferimento allultimo quinquennio; i predetti professori devono essere stati
positivamente valutati ai sensi dellarticolo 7, comma 2, ed essere in possesso di un
curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui
al comma 1, lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; |
h) che il
sorteggio di cui alla lettera f) è effettuato allinterno di liste, una per ciascun
settore scientifico-disciplinare, contenente tutti
i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso con almeno 40 anni di età, e con almeno 5 anni di
anzianità nel ruolo,
i quali hanno presentato domanda per esservi
inclusi producendo adeguata documentazione sulla propria attività scientifica
complessiva, con particolare riferimento allultimo quinquennio; i predetti
professori devono essere stati
positivamente
valutati ai sensi dellarticolo 7, comma 2, ed essere in possesso di un curriculum,
reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui al comma 1,
lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza.
E ammesso il ricorso al Ministro contro la
nomina di detti membri, in commissione. Qualora il ricorso sia accolto, si procede alla
loro sostituzione con ulteriore sorteggio. |
i)
lintegrazione della lista del sorteggio con i professori appartenenti a settori
scientifico-disciplinari affini, che presentano la propria candidatura, nel caso in cui i
professori afferenti a settori scientifico-disciplinari oggetto del bando e che si sono
utilmente candidati ai sensi della lettera h), sono in numero inferiore a venticinque; |
i)
lintegrazione della lista del sorteggio con i professori appartenenti a settori
scientifico-disciplinari affini, che presentano la propria candidatura,
nel caso in cui i professori afferenti a settori scientifico-disciplinari oggetto del
bando e che si sono utilmente candidati ai sensi della lettera h), sono in numero
inferiore a venticinque; |
j) il divieto
per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di
abilitazione, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera i), di commissioni di conferma in
ruolo e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
per l'abilitazione relativa ad altro settore scientifico-disciplinare; |
j) il divieto
per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di
abilitazione, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera i), di commissioni di conferma in
ruolo e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
per l'abilitazione relativa ad altro settore scientifico-disciplinare; |
k) la
preclusione, per coloro i quali non conseguono labilitazione, di partecipare alle
procedure indette nel biennio successivo per la medesima funzione, ovvero nel triennio per
la funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare; |
k) la
preclusione, per coloro i quali non conseguono labilitazione, di partecipare alle
procedure indette nel biennio successivo per la medesima funzione, ovvero nel triennio per
la funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare; |
l) le apposite
modalità per il riconoscimento dellabilitazione scientifica nazionale a studiosi
italiani o stranieri appartenenti a qualificate università o istituti di ricerca esteri e
di norme volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione
anche a studiosi italiani o stranieri operanti allestero; |
l) le apposite
modalità per il riconoscimento dellabilitazione scientifica nazionale a studiosi
italiani o stranieri appartenenti a qualificate università o istituti di ricerca esteri e
di norme volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione
anche a studiosi italiani o stranieri operanti allestero; |
m) che il
possesso dellabilitazione costituisce titolo preferenziale per lattribuzione
dei contratti di insegnamento ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 230 del
2005; |
m) che il
possesso dellabilitazione costituisce titolo preferenziale per lattribuzione
dei contratti di insegnamento ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 230 del
2005; |
n)
lammissione, alle procedure di abilitazione per le funzioni di ricercatore ovvero di
ricercatori a tempo determinato, esclusivamente di coloro che hanno conseguito il titolo
di dottore di ricerca o equivalente, in Italia o allestero, ovvero il diploma di
scuola di specializzazione medica, ovvero di coloro i quali hanno svolto per almeno
quattro anni dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale documentata
attività di ricerca a livello universitario in Italia o allestero; |
n) lammissione,
alle procedure di abilitazione per le funzioni di ricercatore ovvero di ricercatori a
tempo determinato, esclusivamente di coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di
ricerca o equivalente, in Italia o allestero, ovvero il diploma di scuola di
specializzazione medica, ovvero di coloro i quali hanno svolto per almeno quattro anni
dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale documentata attività di
ricerca a livello universitario in Italia o allestero; |
o) lo
svolgimento delle procedure per il conseguimento dellabilitazione presso università
dotate di idonee strutture e lindividuazione delle procedure per la scelta delle
stesse; le predette università assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri
relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. |
o) lo
svolgimento delle procedure per il conseguimento dellabilitazione presso università
dotate di idonee strutture e lindividuazione delle procedure per la scelta delle
stesse; le predette università assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri
relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. |
4. Gli
istituti universitari a ordinamento speciale e le università non statali di cui alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, possono disciplinare autonome procedure per il reclutamento
di ricercatori a tempo determinato mediante ladozione di appositi regolamenti ai
sensi dellarticolo 6 della legge n. 168 del 1989 che garantiscano la pubblicità
degli atti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. |
4. Gli
istituti universitari a ordinamento speciale e le università non statali di cui alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, possono disciplinare autonome procedure per il reclutamento
di ricercatori a tempo determinato mediante ladozione di appositi regolamenti ai
sensi dellarticolo 6 della legge n. 168 del 1989 che garantiscano la pubblicità
degli atti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. |
5. Sulla base
di specifiche esigenze collegate al reclutamento di studiosi in sede internazionale, le
università possono procedere allassunzione di ricercatori a tempo determinato non
in possesso dellabilitazione, in misura non superiore al 5% del numero dei posti di
ricercatore banditi nellanno. I ricercatori assunti ai sensi del presente comma
devono conseguire labilitazione entro due anni dalla presa di servizio. In caso di
mancato conseguimento dellabilitazione nei termini previsti il ricercatore decade
dallincarico al termine del contratto triennale, che non può essergli rinnovato. |
5. Sulla
base di specifiche esigenze collegate al reclutamento di studiosi in sede internazionale,
le università possono procedere allassunzione di ricercatori a tempo determinato
non in possesso dellabilitazione, in misura non superiore al 5% del numero dei posti
di ricercatore banditi nellanno. I ricercatori assunti ai sensi del presente comma
devono conseguire labilitazione entro due anni dalla presa di servizio. In caso di
mancato conseguimento dellabilitazione nei termini previsti il ricercatore decade
dallincarico al termine del contratto triennale, che non può essergli rinnovato. |
6. Nel primo
anno di applicazione delle procedure di cui al presente articolo, se il numero complessivo
di candidati allabilitazione in un settore scientifico-disciplinare supera le
duecento unità, il Ministro può istituire una seconda commissione nazionale con le
modalità di cui al comma |
6. Nel primo
anno di applicazione delle procedure di cui al presente articolo, se il numero complessivo
di candidati allabilitazione in un settore scientifico-disciplinare supera le
duecento unità, il Ministro può istituire una seconda commissione nazionale con le
modalità di cui al comma |
3, lettere d)
ed e). A ciascuna delle due commissioni è assegnata mediante sorteggio la metà delle
candidature presentate per ciascuna fascia o funzione. |
3, lettere d)
ed e). A ciascuna delle due commissioni è assegnata mediante sorteggio la metà delle
candidature presentate per ciascuna fascia o funzione. |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
Reclutamento e
progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari |
Reclutamento e
progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari |
1. Le
università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di
ricercatore e di ricercatore a tempo determinato mediante procedure, disciplinate con
proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri: |
1. Le
università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di
ricercatore e di ricercatore a tempo determinato mediante procedure, disciplinate con
proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri: |
a) accesso al
ruolo di professore di prima e seconda fascia e alle posizioni di ricercatore e di
ricercatore a tempo determinato mediante procedure di selezione, che assicurano la
pubblicità degli atti, riservate a studiosi in possesso dellabilitazione per il
settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni
superiori purché non siano precedentemente assunti nelle medesime funzioni presso altro
ateneo; inserimento nei bandi, resi pubblici anche in rete, di informazioni dettagliate
sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale
spettante; |
a1) accesso al
ruolo di professore di prima e seconda fascia e alle posizioni di ricercatore e di
ricercatore a tempo determinato mediante procedure di selezione, che assicurano la
pubblicità degli atti, riservate a studiosi in possesso dellabilitazione per il
settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni
superiori purché non siano precedentemente assunti nelle medesime funzioni presso altro
ateneo; inserimento nei bandi, resi pubblici anche in rete, di informazioni dettagliate
sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale
spettante.
Il Ricercatore
assume lo stesso stato giuridico dei professori di prima e seconda fascia.
a2) I membri
delle commissioni incaricati della selezione, in numero di tre, sono sorteggiati
allinterno del settore, esclusi i docenti della sede che promuove la selezione.
Della
commissione fa parte un professore ordinario, senza diritto di voto, nominato
dallUniversità che promuove la selezione; |
b) avvio delle
procedure di cui alla lettera a) sulla base della programmazione strategica di ateneo di
cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge nonché della
programmazione triennale di cui allarticolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005; |
b) avvio delle
procedure di cui alla lettera a) sulla base della programmazione strategica di ateneo di
cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge nonché della
programmazione triennale di cui allarticolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005; |
c) non più di
un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia la cui copertura è
programmata dallateneo può essere destinato a procedure di selezione riservate al
personale in servizio presso luniversità banditrice e almeno un terzo dei posti di
professore di prima e di seconda fascia complessivamente attribuiti dallateneo è
coperto da professori non in ruolo presso luniversità banditrice da almeno un
triennio; |
c) non
più di un terzo due terzi dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia
la cui copertura è programmata dallateneo può essere destinato a procedure di
selezione riservate al personale in servizio presso luniversità banditrice,
e almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia
complessivamente attribuiti dallateneo è coperto da professori non in ruolo presso
luniversità banditrice da almeno un triennio
In
considerazione dellimportanza culturale, educativa e scientifica della continuità
delle scuole scientifiche generate dalle cattedre locali, e della continuità didattica a
favore degli studenti, al conseguimento dellabilitazione alla seconda e alla prima
fascia, i ricercatori e i professori seconda fascia sono inquadrati nella fascia
superiore, sul proprio posto, in soprannumero. Il posto rimasto libero viene
temporaneamente soppresso, fino a quando si liberi un posto del livello coperto in
soprannumero.
Gli
inquadramenti dei chiamati , in Fascia superiore, avvengono con lattribuzione della
retribuzione della classe stipendiale immediatamente superiore a quella di provenienza.
Il maggior
fabbisogno finanziario viene coperto mediante costituzione di una quota
premiale allinterno del Fondo di Finanziamento Ordinario dello Stato. |
d)
istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno
cinque membri con il compito di istruire le procedure di selezione e composta da tutti i
professori ordinari della scuola di cui allarticolo 2, comma 1, lettera n),
afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi
siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno;
limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori o a ricercatori a tempo
determinato la commissione è composta anche da professori associati confermati della
medesima scuola afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura
non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della
commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della scuola
afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei
professori ordinari ovvero associati in servizio nellateneo sia inferiore a cinque,
la commissione è integrata con docenti di pari livello di settori affini ovvero con
docenti del medesimo settore scelti allinterno della lista di cui alla lettera f),
comma 3, dellarticolo 4; |
d)
istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno
cinque membri con il compito di istruire le procedure di selezione e composta da tutti i
professori ordinari della scuola di cui allarticolo 2, comma 1, lettera n),
afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi
siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno;
limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori o a ricercatori a tempo
determinato la commissione è composta anche da professori associati confermati della
medesima scuola afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura
non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della
commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della scuola
afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei
professori ordinari ovvero associati in servizio nellateneo sia inferiore a cinque,
la commissione è integrata con docenti di pari livello di settori affini ovvero con
docenti del medesimo settore scelti allinterno della lista di cui alla lettera f),
comma 3, dellarticolo 4; |
e) disciplina
delle modalità con cui sono selezionati i candidati che possono essere invitati a tenere
una lezione pubblica nella sede banditrice; sono escluse prove di esame scritto o orale; |
e) disciplina
delle modalità con cui sono selezionati i candidati che possono
essere sono invitati a tenere una
lezione pubblica nella sede banditrice e comunque
su non meno di tre argomenti, tra cui i candidati scelgono sono escluse prove di esame scritto o orale; |
f)
formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, cui è attribuito il
posto, con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente
alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e
seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori e dei ricercatori a tempo
determinato; la proposta, corredata del parere favorevole del collegio di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera p), è deliberata dal consiglio di amministrazione
su proposta del rettore. |
f) data la proposta del vincitore, da parte della
commissione giudicatrice, la nomina formulazione della proposta di chiamata da
parte del dipartimento, cui è attribuito il posto, con voto favorevole della maggioranza
dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e
seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei
ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere
favorevole del collegio di cui allarticolo 2, comma 1, lettera p), è
deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.
. |
2. Il Ministro
destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al
finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato e
indeterminato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori
scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità valutati ai
sensi della lettera a) del comma 3 e della presentazione di specifici programmi di
ricerca. Ai vincitori è attribuita labilitazione per le funzioni di ricercatore. |
2. Il Ministro
destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al
finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato e
indeterminato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori
scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità valutati ai
sensi della lettera a) del comma 3 e della presentazione di specifici programmi di
ricerca. Ai vincitori è attribuita labilitazione per le funzioni di ricercatore.
|
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|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
tValutazione
dei professori e ricercatori |
|
1. Nei casi di
mancata conferma di ricercatori o professori universitari ai sensi degli articoli 23 e 31
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il fondo di
finanziamento ordinario dellateneo presso il quale prestava servizio il ricercatore
o il professore è ridotto di una quota del cento per cento del costo stipendiale medio
per la fascia o ruolo di riferimento. |
1. Nei casi di
mancata conferma definitiva di ricercatori o
professori universitari ai sensi degli articoli 23 e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il fondo di finanziamento ordinario dellateneo
presso il quale prestava servizio il ricercatore o il professore è ridotto di una
quota del cento per cento del costo stipendiale medio per la fascia o ruolo di
riferimento. è destinato alla copertura
degli insegnamenti per supplenza, e comunque per non più di tre anni, in attesa della
copertura dei posti, di cui alla mancata conferma, mediane concorso. |
2. La
produzione scientifica dei professori di seconda fascia e dei ricercatori cui sono
attribuite, nei due trienni successivi allassunzione ovvero alla nomina,
rispettivamente, le funzioni di professore di prima ovvero di seconda fascia è oggetto di
valutazione da parte dellANVUR e costituisce specifico parametro per
lallocazione del fondo di finanziamento ordinario. Costituiscono altresì criteri
premiali: |
2. La
produzione scientifica dei professori di seconda fascia e dei ricercatori cui sono
attribuite, nei due trienni successivi allassunzione ovvero alla nomina,
rispettivamente, le funzioni di professore di prima ovvero di seconda fascia è oggetto di
valutazione statistica da parte dellANVUR. e costituisce
specifico parametro per lallocazione del fondo di finanziamento ordinario.
Costituiscono
altresì criteri premiali: |
a) la
percentuale di ricercatori assunti in ciascun ateneo che hanno conseguito in altra
università italiana o all'estero il titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero il
diploma di specializzazione medica ovvero che abbiano maturato almeno tre anni come
assegnisti di ricerca o come ricercatori presso altre università e centri di ricerca
nazionali e internazionali; |
a) la
percentuale di ricercatori assunti in ciascun ateneo che hanno conseguito in altra
università italiana o all'estero il titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero il
diploma di specializzazione medica ovvero che abbiano maturato almeno tre anni come
assegnisti di ricerca o come ricercatori presso altre università e centri di ricerca
nazionali e internazionali;
|
b) la
percentuale di professori e ricercatori titolari, in qualità di responsabili scientifici,
di progetti di ricerca internazionali e comunitari nellarco dellultimo
triennio. |
b) la
percentuale di professori e ricercatori titolari, in qualità di responsabili scientifici,
di progetti di ricerca internazionali e comunitari nellarco dellultimo
triennio.
|
3. I
ricercatori a tempo determinato sono sottoposti, dopo un triennio dalla nomina, a giudizio
di conferma secondo procedure stabilite dalluniversità sulla base di apposito
regolamento di ateneo che prevedono la presenza nella commissione giudicatrice di almeno
un professore ordinario appartenente ad altro ateneo e sorteggiato allinterno della
lista di cui allarticolo 4, comma 3, lettera h). Ai ricercatori a tempo determinato
che abbiano ottenuto un giudizio positivo è attribuito, ai sensi del comma 14, articolo
1, della legge 230 del 2005, un secondo contratto triennale e la durata
dellabilitazione in loro possesso è estesa per un quadriennio. |
3. In seguito a nomina in ruolo, i docenti sono
sottoposti a giudizio di conferma.
I ricercatori
a tempo indeterminato e professori che non conseguono il giudizio positivo di conferma,
sono sottoposti ad ulteriore giudizio dopo un anno, e se ancora esso è negativo, i
medesimi sono dimessi.
Il giudizio di conferma non ha luogo per coloro che
già hanno conseguito giudizio positivo in altra posizione di ruolo in una università.
I ricercatori
a tempo determinato sono sottoposti, dopo un triennio dalla nomina, a giudizio di conferma
secondo procedure stabilite dalluniversità sulla base di apposito regolamento di
ateneo che prevedono la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un professore
ordinario appartenente ad altro ateneo e sorteggiato allinterno della lista di cui
allarticolo 4, comma 3, lettera h). Ai ricercatori a tempo determinato che abbiano
ottenuto un giudizio positivo è attribuito, ai sensi del comma 14, articolo 1, della
legge 230 del 2005, un secondo contratto triennale e la durata dellabilitazione in
loro possesso è estesa per un quadriennio.
|
4. Il mancato
rispetto delle quote di cui allarticolo 5, comma 1, lettera c), determina la
decurtazione del fondo di finanziamento ordinario nella misura corrispondente al costo
stipendiale delle unità di personale chiamate in eccedenza rispetto alle quote stesse. |
4. Il mancato
rispetto delle quote di cui allarticolo 5, comma 1, lettera c), determina la
decurtazione del fondo di finanziamento ordinario nella misura corrispondente al costo
stipendiale delle unità di personale chiamate in eccedenza rispetto alle quote stesse.
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TITOLO III |
TITOLO III |
INTERVENTI PER
LA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO |
INTERVENTI PER
LA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
Obbligatorietà
dellaccreditamento dei corsi di studio |
Obbligatorietà
dellaccreditamento dei corsi di studio |
1. Con decreto
del Ministro, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, è disciplinato un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio
universitari sulla base di specifici requisiti didattici, strutturali, organizzativi e di
qualificazione dei docenti, definiti dallANVUR. |
1. Con decreto
del Ministro, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, è disciplinato un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio
universitari sulla base di specifici requisiti didattici, strutturali, organizzativi e di
qualificazione dei docenti, definiti dallANVUR. |
2. Per i fini
di cui al comma 1 le università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione,
attivano opportune forme di verifica della qualità ed efficacia delle proprie attività
formative, tenendo anche conto dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di
cui allarticolo 2, comma 1, lettera r). |
2. Per i fini
di cui al comma 1 le università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione,
attivano opportune forme di verifica della qualità ed efficacia delle proprie attività
formative, tenendo anche conto dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di
cui allarticolo 2, comma 1, lettera r). |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
Impegno
didattico e scientifico dei professori e ricercatori |
Impegno
didattico e scientifico dei professori e ricercatori |
1. Al fine di
determinare limpegno complessivo dei professori universitari secondo principi di
trasparenza e responsabilità, all'articolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005 il
secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: |
1.1. Al fine
di determinare limpegno complessivo dei professori universitari secondo principi di
trasparenza e responsabilità, all'articolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005 il
secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: |
Il
trattamento economico dei professori a tempo pieno, ivi compresi quelli in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, è correlato ad un impegno complessivo per
lo svolgimento di attività di ricerca, aggiornamento scientifico, didattica e di
eventuali compiti istituzionali e gestionali, svolti anche in altri organismi ed
istituzioni culturali non a scopo di lucro, quantificato, anche ai fini della
rendicontazione dei progetti scientifici nazionali e internazionali, in 1512 ore annue, di
cui almeno 350 sono riservate, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento
di ateneo, a compiti didattici e di servizio per gli studenti in relazione alle esigenze
dei corsi di studio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004.
Limpegno scientifico, svolto nei modi propri di ciascun ambito disciplinare, è
attestato dai titoli prodotti e dalla relazione di cui allarticolo 5. Il medesimo
impegno complessivo è determinato, per i professori a tempo definito, in 750 ore annue,
di cui almeno 250 destinate a compiti didattici e di servizio per gli studenti.. |
Il
trattamento economico dei professori a tempo pieno, ivi compresi quelli in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, è correlato ad un impegno complessivo per
lo svolgimento di attività di ricerca, aggiornamento scientifico, didattica e di
eventuali compiti istituzionali e gestionali, svolti anche in altri organismi ed
istituzioni culturali non a scopo di lucro, quantificato, anche ai fini della
rendicontazione dei progetti scientifici nazionali e internazionali, in 1512 ore annue, di
cui almeno 350 sono riservate, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento
di ateneo, a compiti didattici e di servizio per gli studenti in relazione alle esigenze
dei corsi di studio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004.
Limpegno scientifico, svolto nei modi propri di ciascun ambito disciplinare, è
attestato dai titoli prodotti e dalla relazione di cui allarticolo 5. Il medesimo
impegno complessivo è determinato, per i professori a tempo definito, in 750 ore annue,
di cui almeno 250 destinate a compiti didattici e di servizio per gli studenti.. |
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1.2. Il
livello della retribuzione iniziale del ricercatore a tempo indeterminato è determinato
prendendo a riferimento quello iniziale della carriera direttiva dello Stato, con
adattamenti che tengono conto della specificità universitaria.
Conseguentemente
sono determinati, procedendo a ritroso, i livelli iniziali del professore di II Fascia e
di I Fascia, in base allart. 35 del DPR 382/1980, e comunque in modo che il
professore di I Fascia, al massimo della progressione in carriera, possa conseguire una
retribuzione complessiva uguale a quella dei Magistrati, di corrispondente livello massimo
della carriera. |
2. La
posizione di professore e ricercatore a tempo pieno è compatibile con incarichi di
ricerca retribuiti anche comportanti responsabilità direttive in enti esterni purché
regolati da convenzioni e in funzione di obiettivi di interesse dell'ateneo fermo restando
il rispetto degli obblighi istituzionali. |
2. La
posizione di professore e ricercatore a tempo pieno è compatibile con incarichi di
ricerca retribuiti anche comportanti responsabilità direttive in enti esterni purché
regolati da convenzioni e in funzione di obiettivi di interesse dell'ateneo fermo restando
il rispetto degli obblighi istituzionali. |
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|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Relazione
sullattività didattica e scientifica |
Relazione
sullattività didattica e scientifica |
1. Lo scatto
biennale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 è attribuito a seguito di presentazione da parte
dellinteressato di apposita richiesta corredata da una relazione sul complesso delle
attività svolte nel biennio e di valutazione positiva di questultima. La relazione
è pubblicata sul sito istituzionale dellateneo. |
1.1. Lo scatto
biennale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 è attribuito a seguito di presentazione da parte
dellinteressato di apposita richiesta corredata da una relazione sul complesso delle
attività svolte nel biennio e di valutazione positiva di questultima. La relazione
è pubblicata sul sito istituzionale dellateneo.
valutazione
positiva della Relazione scientifica triennale , di cui allart. 18 del DPR 382/1980
da parte di Commissione scientifica del settore.
|
2. Una o più
commissioni di ateneo nominate dal rettore, che possono includere anche professori di
altri atenei italiani o stranieri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
provvedono alla valutazione di cui al comma 1, sulla base di criteri definiti con decreto
di natura non regolamentare del Ministro, previo parere dellANVUR. |
2. Una o più
commissioni di ateneo nominate dal rettore, che possono includere anche professori di
altri atenei italiani o stranieri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
provvedono alla valutazione di cui al comma 1, sulla base di criteri definiti con decreto
di natura non regolamentare del Ministro, previo parere dellANVUR.
Lentità dello scatto è proporzionato al
punteggio in decimi. |
3. Ai fini
della stipula di contratti individuali integrativi di cui al comma 16, articolo 1 della
legge 230 del 2005, è considerato, sulla base di criteri definiti con decreto di natura
non regolamentare del Ministro e dei regolamenti di ateneo, il raggiungimento di risultati
particolarmente significativi nel campo della ricerca, della didattica, del trasferimento
tecnologico o dellacquisizione di risorse esterne. |
3. Ai fini
della stipula di contratti individuali integrativi di cui al comma 16, articolo 1 della
legge 230 del 2005, è considerato, sulla base di criteri definiti con decreto di natura
non regolamentare del Ministro e dei regolamenti di ateneo, il raggiungimento di risultati
particolarmente significativi nel campo della ricerca, della didattica, del trasferimento
tecnologico o dellacquisizione di risorse esterne. |
|
|
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Misure in
materia di mobilità professionale dei professori e ricercatori |
Misure in
materia di mobilità professionale dei professori e ricercatori |
1. In deroga
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, i
professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5
anni in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono
anche al relativo trattamento economico e previdenziale. |
1. In deroga
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, i
professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5
anni in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono
anche al relativo trattamento economico e previdenziale. |
2. Il
collocamento in aspettativa è disposto dal rettore sentito il dipartimento e la scuola
cui il professore interessato risulta assegnato. |
2. Il
collocamento in aspettativa è disposto dal rettore sentito il dipartimento e la scuola
cui il professore interessato risulta assegnato. |
3. Al
collocamento in aspettativa disposto ai sensi del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui allarticolo 13 commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. |
3. Al
collocamento in aspettativa disposto ai sensi del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui allarticolo 13 commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. |
4. È sempre
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non
disponga altrimenti. |
4. È sempre
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non
disponga altrimenti. |
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Articolo 11 |
Articolo 11 |
Dotazione di
personale delle università |
Dotazione di
personale delle università |
1. La
programmazione triennale delle università di cui allarticolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge n.7 del
2005, convertito, con modificazioni dalla legge n.43 del 2005 individua modalità di
ripartizione delle risorse idonee a garantire il riequilibrio nella composizione dei ruoli
del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo delle università e la sua
sostenibilità, assicurando comunque che in ciascuna università, ad eccezione degli
istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la dotazione dei ricercatori,
ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, sia pari ad almeno il 40 per cento della
dotazione di personale docente, la dotazione dei professori di seconda fascia sia
superiore a quella dei professori di prima fascia e la dotazione di personale tecnico
amministrativo non sia superiore quella del personale docente e ricercatore. |
1. La
programmazione triennale delle università di cui allarticolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge n.7 del
2005, convertito, con modificazioni dalla legge n.43 del 2005 individua modalità di
ripartizione delle risorse idonee a garantire il riequilibrio nella composizione dei ruoli
del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo delle università e la sua
sostenibilità, assicurando comunque che in ciascuna università, ad eccezione
degli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la dotazione dei
ricercatori, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, sia pari ad almeno il 40 per
cento della dotazione di personale docente, la dotazione dei professori di seconda fascia
sia superiore a quella dei professori di prima fascia e la dotazione di personale tecnico
amministrativo non sia superiore quella del personale docente e ricercatore.
Il parametro di riferimento per il calcolo
dellorganico di personale docente è di un docente di ruolo ogni 30 studenti nelle
Facoltà scientifiche e di un docente di ruolo ogni 45 studenti nelle Facoltà
umanistiche. Al loro interno, il rapporto tra i posti di ricercatori a tempo indeterminato
e quelli di professori di II Fascia e professori di I Fascia è 1,2/1,1/1. |
2. Entro 120
giorni dallentrata in vigore della presente legge le università sottopongono
allapprovazione del Ministro un piano di sviluppo del fabbisogno di personale
docente e tecnico-amministrativo volto al conseguimento entro e non oltre tre anni degli
obiettivi di cui al comma 1. |
2. Entro 120
giorni dallentrata in vigore della presente legge le università sottopongono
allapprovazione del Ministro un piano di sviluppo del fabbisogno di personale
docente e tecnico-amministrativo volto al conseguimento entro e non oltre tre anni degli
obiettivi di cui al comma 1. |
3. La mancata
attuazione, parziale o totale, del piano di cui al comma 2 nei termini stabiliti determina
la mancata erogazione della quota di fondo di finanziamento ordinario relativa alle unità
di personale che eccede i limiti di cui al comma 1. |
3. La mancata
attuazione, parziale o totale, del piano di cui al comma 2 nei termini stabiliti determina
la mancata erogazione della quota di fondo di finanziamento ordinario relativa alle unità
di personale che eccede i limiti di cui al comma 1. |
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Articolo 12 |
Articolo 12 |
Responsabilità
finanziaria degli atenei |
Responsabilità
finanziaria degli atenei |
1. Le
università sono tenute ad adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di
strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari secondo principi omogenei su base
nazionale. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sono definiti i principi contabili, gli schemi di
bilancio e le modalità per la transizione al nuovo sistema di contabilità. |
1. Le
università sono tenute ad adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di
strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari secondo principi omogenei su base
nazionale. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sono definiti i principi contabili, gli schemi di
bilancio e le modalità per la transizione al nuovo sistema di contabilità. |
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Articolo 13 |
Articolo 13 |
Delega al
Governo in materia di commissariamento degli atenei |
Delega al
Governo in materia di commissariamento degli atenei |
1. Il Governo
è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze uno o più decreti legislativi, in materia di procedure di commissariamento delle
università in caso di dissesto finanziario sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi: |
1. Il Governo
è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze uno o più decreti legislativi, in materia di procedure di commissariamento delle
università in caso di dissesto finanziario sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi: |
a) previsione
dei casi di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui luniversità non può
garantire |
a) previsione
dei casi di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui luniversità non può
garantire |
lassolvimento
delle proprie funzioni indispensabili ovvero nellipotesi in cui lateneo non
può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi ovvero quando il
disavanzo dellateneo risulta superiore al 30 per cento del proprio bilancio; |
lassolvimento
delle proprie funzioni indispensabili ovvero nellipotesi in cui lateneo non
può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi ovvero quando il
disavanzo dellateneo risulta superiore al 30 per cento del proprio bilancio; |
b) disciplina
del procedimento di commissariamento con la previsione della preventiva diffida e della
concessione di un termine per la predisposizione di un piano di rientro finanziario da
sottoporre allapprovazione del Ministero, di concerto con il Ministero
delleconomia e delle finanze, da attuare nel limite massimo di un biennio;
previsione delle modalità di controllo periodico dellattuazione del predetto piano; |
b) disciplina
del procedimento di commissariamento con la previsione della preventiva diffida e della
concessione di un termine per la predisposizione di un piano di rientro finanziario da
sottoporre allapprovazione del Ministero, di concerto con il Ministero
delleconomia e delle finanze, da attuare nel limite massimo di un biennio;
previsione delle modalità di controllo periodico dellattuazione del predetto piano; |
c) disciplina
delle modalità di assunzione della delibera di commissariamento da parte del Governo, su
proposta del ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di
concerto con il ministro delleconomia e delle finanze, nelle seguenti ipotesi: |
c) disciplina
delle modalità di assunzione della delibera di commissariamento da parte del Governo, su
proposta del ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di
concerto con il ministro delleconomia e delle finanze, nelle seguenti ipotesi: |
1. mancata
predisposizione del piano entro il termine indicato nella diffida di cui alla lettera b); |
1. mancata
predisposizione del piano entro il termine indicato nella diffida di cui alla lettera b); |
2. mancato
adeguamento del piano alle prescrizioni contenute nelleventuale diniego di |
2. mancato
adeguamento del piano alle prescrizioni contenute nelleventuale diniego di |
approvazione; |
approvazione; |
3. mancata
attuazione del piano; |
3. mancata
attuazione del piano; |
d) nomina
governativa, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze, di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione
ovvero allattuazione del piano di rientro finanziario. |
d) nomina
governativa, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e
delle finanze, di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione
ovvero allattuazione del piano di rientro finanziario. |
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Articolo 14 |
Articolo 14 |
Riduzione del
numero dei settori scientifico-disciplinari |
Riduzione del
numero dei settori scientifico-disciplinari |
1 Entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, ridetermina i settori scientifico-disciplinari,
assicurando lafferenza di almeno 50 professori ordinari o straordinari in ciascun
settore. |
1 Entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, ridetermina i settori scientifico-disciplinari,
assicurando lafferenza di almeno 50 professori ordinari o straordinari in ciascun
settore. |

MariaStella Gelmini
|
PROGETTO GOVERNATIVO
DI MODIFICA DELLO STATO GIURIDICO
In queste settimane ha preso corpo la
notizia che il Consiglio dei Ministri approverebbe presto un testo. Lo giriamo ai Colleghi
UN MACIGNO
SULL'UNIVERSITA',
QUASI DI UNA MINISTRA "SOVIETICA" |
Fuori Ruolo
La Corte costituzionale ha fissato l'udienza del 9 luglio 2009, per la
discussione delle questioni incidentali pendenti.
Aumento ISTAT
L'aumento ISTAT della retribuzione è 3,77%,
valido da gennaio 2009. |
|
Disegno di legge quadro in materia di
organizzazione del sistema universitario, delega al Governo per il riordino del
reclutamento e della progressione di carriera dei professori e dei ricercatori
universitari e in materia di diritto allo studio e misure per la valorizzazione e valutazione dell'attività didattica e scientifica.
Nino
Luciani, NOTA. Per quanto ne so, questo testo è piombato sulle università
come un macigno funesto, molto lontano da aspettative di autentica modernizzazione e
premio del merito.
- Quanto alla governance, dico solo che le due grandi
"novità" (limite ai mandati dei rettori, e inserimento di esterni nel Consiglio
di Amministrazione) sono a Bologna, fin dall'origine, ..... Dunque non sono queste le
soluzioni di modernizzazione, almeno per noi di Bologna, dove anzi si sente come veri
problemi:
a) dotare il Rettore di una Giunta, sul modello dei Comuni, i cui membri siano
scelti dal Rettore, in base competenza;
b) quello del controllo democratico del Rettore e dell'Amministrazione, in
particolare dando al Consiglio di Amministrazione un Presidente, diverso dalla persona del
Rettore.
- Quanto allo Stato giuridico, erano piaciuti i tre
obiettivi enunciati dalla Ministra nel Seminario del Miur del 24 marzo 2009
(abilitazione scientifica nazionale, separazione del reclutamento dalla progressione in
carrieta, premio del merito dei docenti durante la carriera, in base a verifiche della
produttività). Ma poi, leggendo il testo applicativo, si trova che "tutto cambia
perchè nulla cambi", come aveva detto il Gattopardo. Rimangono le gabbie
"concorsuali" per gli avanzamenti di fascia, pur se le funzioni rimangono le
medesime.
Come è ben risaputo nelle università, queste gabbie non sono un mezzo di
valutazione del merito, ma di controllo (da parte dei professori di I fascia) perchè non
cambino gli "equilibri" tra loro.
Sono molto dispiaciuto anche per il trattamento fatto ai Ricercatori, ai quali
nulla si dà retributivamente, e nulla si riconosce per la attività didattica accumulata
negli anni, pur se questa attività è stata assegnata a loro, per legge.
- Ultimo, ma non ultimo. La bizantineria, ma anche la durezza, con
cui il testo si preoccupa di regolare "tutto", mi ricorda l'Unione Sovietica.
Non dimentichiamoci il proverbio latino "summum jus, summa injuria" e che
traduciamo in italiano "la perfezione è nemica del bene".
Eppure, a capo del Miur, si direbbe ci sia un Ministro delle
"libertà"... E allora i casi sono due:
a) la Ministra è una sovietica, pur se è sotto il cappello di Berlusconi;
b) oppure, sono sovietici i suoi "collaboratori", annidati dentro il
Miur, e lei (per non saper nè leggere, è scrivere) ingoia tutto .
Se posso, consiglierei la Ministra di studiarsi (non solo leggere) il
documento " Un programma per l'Università",
che le Organizzazioni Unitarie della Docenza (65% della rappresentanza degli Atenei) le
hanno inviato a suo tempo.
E la consiglierei anche di vedersi il "Contratto
con gli Italiani" del "II°
Governo" Berlusconi. NINO LUCIANI |
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Articolo 1 - Individuazione e caratteristiche degli organi di governo delle
università
1. Le
università statali, nel quadro dei complessivi processi di riordino delle amministrazioni
e degli enti dello Stato finalizzati a aumentarne efficienza ed efficacia, provvedono
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazioni
adottate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, a modificare i propri statuti con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi, fatte salve le loro autonome determinazioni ai
sensi della normativa in vigore per quanto non altrimenti prescritto:
previsione che gli atenei adottino entro sei mesi un codice etico che individui tra
l'altro in modo puntuale i casi di incompatibilità e di conflitto di interesse e
predisponga opportune misure per evitarli;
attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di
iniziativa e di coordinamento, attuazione e vigilanza di tutte le attività istituzionali
dell'ateneo, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta scientifica e
didattica e alla corretta e prudente gestione, fatte salve le competenze attribuite ad
altri organi dell'ateneo;
previsione che il rettore sia eletto o nominato tra
i professori ordinari di università italiane in possesso di comprovata competenza ed
esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario o delle
istituzioni culturali;
durata della carica di rettore per non più di
due mandati e un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso dì mandato unico;
attribuzione al Senato accademico, costituito da un numero di membri proporzionato
alle dimensioni dell'ateneo comunque non
superiore a 35, e presieduto dal rettore, della competenza ad adottare lo statuto e i regolamenti, eccettuato il
regolamento dì amministrazione e contabilità, e a formulare indirizzi programmatici in
materia didattica e di ricerca;
previsione che il senato accademico includa i coordinatori delle strutture di cui alla
lettera v), almeno un direttore di dipartimento afferente a ciascuna delle medesime
strutture e i coordinatori delle scuole di dottorato;
attribuzione al Consiglio di amministrazione delle
funzioni di programmazione strategica e gestione finanziaria e contabile dell'ateneo e
della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità;
composizione del consiglio di amministrazione nel numera massimo di nove membri, compreso
il rettore membro di diritto e un rappresentante degli studenti; previsione che i
membri siano scelti tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovate competenze in campo prevalentemente
gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; previsione della non appartenenza della maggioranza
dei consiglieri, ivi compreso un rappresentante degli studenti, ai ruoli della università
a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durala
dell'incarico; previsione che i membri non possano
essere eletti; previsione che alle sedute
partecipi, senza diritto di voto, il direttore generale;
divieto per i componenti del consiglio di amministrazione, eccettuato il rettore, di
ricoprire altre cariche accademiche, essere componenti di altri organi dell'università ad
eccezione del consiglio di dipartimento, rivestire alcun incarico politico per la durata
del mandato e far parte del consiglio dì amministrazione di altre università statali o
non statali;
durata in carica del consiglio di amministrazione
per un massimo di 4 anni e non rinnovabilità del mandato di consigliere per più di una
volta;
previsione dell'istituzione della figura del direttore generale, nominato dal
consiglio d'amministrazione su proposta del rettore, tra personalità di elevate
qualificazione ed esperienza in campo organizzative e gestionale; attribuzione al
direttore generale della gestione e dell'organizzazione complessiva dei servizi e del
personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;
composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di 5 membri, tre effettivi e
due supplenti esterni all'università, e designazione del presidente da parte del MEF, di un membro effettivo ed uno supplente da parte del
MEF e di un membro effettivo ed uno supplente da parte del MIUR;
previsione della adozione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale; previsione che con decreto del Ministro, emanato di
concerto con il Ministro dell'Economia, siano definiti i principi contabili, gli schemi di
bilancio e le modalità per la graduale transizione al nuovo sistema;
previsione che la maggioranza dei membri del nucleo
di valutatone di cui alla legge 370/99 non appartenga ai ruoli dell'università ovvero
che, nel caso in cui il presidente vi appartenga, tutti gli altri componenti siano
esterni; previsione che tra i compiti istituzionali del nucleo di valutatone, svolti anche
in raccordo con l'ANVUR, rientrino la verifica della qualità dell'offerta didattica e la
formulazione di specifiche proposte per migliorarla secondo indici e criteri prestabiliti;
riorganizzazione e semplificazione della
articolazione interna degli atenei, con contestuale attribuzione al dipartimento delle
responsabilità e delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e
di quelle didattiche e formative; formulazione dei criteri per l'individuazione del
dipartimento sede di coordinamento del corso di laurea;
previsione che il dipartimento comprenda una pluralità di settori
scientifico-disciplinari affini, con una numerosità di professori e ricercatori
incardinati a tempo indeterminato non inferiore a 30, ovvero 40 nelle università con un
organico dì professori e ricercatori a tempo indeterminato superiore a mille unità; previsione che tali limiti possano essere innalzati dai
singoli statuti; previsione che le università con un organico di professori e ricercatori
a tempo indeterminato inferiore a cinquecento unità passano individuare una articolazione
organizzativa interna diversa dai dipartimenti cui attribuire le funzioni di cui alle
lettere *) e *), fatto salvo quanto disposto dalla lettera q);
assegnazione in organico dei professori e ricercatori a tempo determinato e
indeterminato al dipartimento;
previsione dell'istituzione in ciascun
dipartimento dì una commissione paritetica docenti-studenti;
attribuzione delle funzioni di coordinamento di
ciascun corso di studio a un professore di ruolo di prima o seconda fascia e
determinazione delle modalità di partecipazione alle deliberazioni in materia di
organizzazione didattica anche dei-docenti e dei ricercatori incardinati in dipartimenti
diversi da quello sede del corso di laurea, nonché delle rappresentanze elettive degli
studenti;
istituzione tra dipartimenti di strutture di raccordo e supervisione, comunque denominate
(scuole, facoltà o altra), raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare;
previsione che tali strutture coordinino l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento
dei corsi di studio; previsione che tali strutture svolgano compiti dì supervisione e
razionalizzazione delle attività e dei servizi comuni, di formulazione agli organi
centrali dell'università di proposte organiche, sulla base delle esigenze prospettate dai
dipartimenti, in materia di personale docente; previsione che il numero complessivo di
tali strutture non possa essere superiore a otto, ovvero dodici nel caso di università
con oltre tremila professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato;
previsione che le strutture di cui al punto t) siano gestite dal collegio dei direttori
dei dipartimenti che le compongono, integrato dai coordinatori dei corsi di laurea la cui
sede dì coordinamento è collocata presso tali strutture e, per gli aspetti inerenti la
supervisione sui corsi di studio, da una rappresentanza degli studenti; previsione che il
collegio sia coordinato da un professore ordinario eletto dai componenti il collegio per
un mandato triennale non rinnovabile;
previsione di una specifica disciplina per le scuole di dottorato, ove istituite, in
conformità ad apposito regolamento emanato dal Ministero;
istituzione del consiglio degli studenti, composto da non più di 50 studenti iscritti per
la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea
magistrale e dottorato di ricerca dell'università, con compiti di consulenza, proposta e
verifica nei confronti degli organi centrali dell'ateneo;
x) istituzione,
ove non previsto; del difensore degli studenti, con compiti di proposta, di iniziativa, di
verifica e di confronto in relazione alle attività dell'università, nominato dal
rettore, su designazione del consiglio degli studenti, tra persone in possesso di adeguate
competenze professionali; il difensore resta in carica per 3 anni e il suo mandato è
rinnovabile per una sola volta; istituzione, ove non previsto, di un comitato per le pari
opportunità; istituzione, ove non prevista, della consulta d'ateneo, composta da
rappresentanti del mondo culturale e imprenditoriale, con compiti di proposta, di
iniziativa, di verifica e di confronto in relazione alle attività scientifiche,
didattiche e culturali dell'università e al loro raccordo con le esigenze e le
prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio produttivo;
y) previsione
che gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottino proprie
modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto alle lettere a), e), d), j), m),
n), w),x),y).
Articolo 2 - Sedi decentrate e aggregazione federativa degli atenei
Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica, dì ricerca
e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse una o più
università viciniori possono fondersi, ovvero aggregarsi in strutture federative sulla
base di un progetto che illustri analiticamente le motivazioni e gli obiettivi della
fusione ovvero dell'aggregazione.
Il progetto di cui al comma 1, deliberato, su proposta del rettore, dal senato accademico
e dal consiglio dì amministrazione degli atenei interessati, è sottoposto all'esame del
Ministero, il quale, acquisito il parere dell'ANVUR, emana il decreto di fusione ovvero
aggregazione federativa.
Il trasferimento di personale tra gli atenei federati comporta il contestuale
trasferimento della quota parte relativa del fondo di finanziamento statale.
Le operazioni dì fusione e aggregazione di cui al presente articolo sono esenti da tasse
e tributi locali e nazionali.
Le università possono attivare sedi decentrate nel rispetto dì requisiti necessari
relativi all'adeguatezza dell'offerta didattica, delle strutture e dell'organico, nonché
alla sostenibilità finanziaria, stabiliti dal Ministero con decreto di natura non
regolamentare da emanarsi, sentita l'ANVUR, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, L'attivazione di nuove sedi è subordinata alla concessione de! nulla osta
ministeriale, sentita l'ANVUR, La prosecuzione, delle attività delle sedi decentrate già
attive è subordinata al rispetto dei medesimi requisiti. |
TITOLO II
DELEGA AL
GOVERNO DEL RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO E LA PROGRESSIONE DI
CARRIERA DEI PROFESSORI E
RICERCATORI UNIVERSITARI
Articola 3
Oggetto e durata della delega
Al fine di procedere all'istituzione
dell'abilitazione scientifica nazionale e ai riordino del reclutamento e della
progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari, il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti
legislativi per la definizione delle norme in materia di reclutamento e progressione di
camera.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanz-e e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere
corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni,
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro
diciotto mesi dalla data delia loro entrata in vigore.
Articolo 4
Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale
Ai sensi dell'ari, 2 le norme in materia di
abilitazione scientifica nazionale sono definite con 'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
istituzione di un'abilitazione scientifica nazionale, distinta per le funzioni di
professore ordinario e professore associato, attestante il possesso della qualificazione
scientifica adeguata ai rispettivi ruoli;
previsione che l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla lettera a) costituisce
titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli, fatte salve le procedure dì cui
all'articolo 6;
previsione che l'abilitazione sia rilasciata sulla base di un motivato giudizio, basato
sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, alla luce di parametri stabiliti per
ogni ruolo e area da apposito decreto de! Ministero;
previsione che labilitazione scientifica nazionale di cui alla lettera a) non
comporta diritto all'accesso ai rispettivi ruoli né alla progressione di carriera;
previsione che si applica in riferimento all'abilitazione scientifica nazionale il
disposto dì cui all'articolo 1, comma 15 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
durata quadriennale dell'abilitazione scientifica nazionale e mantenimento della stessa a
seguito della verifica dei titoli scientifici nel frattempo prodotti da parte della
commissione dì cui alla lettera f);
fissazione dei termini per l'espletamento e la conclusione, in non oltre sei mesi
dall'indizione, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione; previsione che le
procedure sono indette con cadenza annuale nel mese di settembre e assicurano la
pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatici, nonché dei
curricula e dell'elenco delle pubblicazioni dei commissari e dei candidati;
formazione di un'unica commissione di nove membri per ciascun settore scientifico-
disciplinare mediante sorteggio di otto commissari nazionali all'interno di una lista
contenente un numero triplo di professori ordinari appartenenti al settore ed eletti dai
professori ordinari e straordinari appartenenti al settore, i quali abbiano presentato
apposita candidatura, e designazione, da parte dell'Agenzia nazionale per ia vantazione
dell'università e della ricerca, di un commissario di pari livello accademico
appartenente ad università dell'Unione Europea;
previsione che sono ammessi a presentare la propria candidatura ai sensi della lettera f)
i professori ordinari ia cui attività sia stata valutata positivamente ai sensi
dell'articolo 8;
previsione che ciascun commissario resta in carica per due anni; che tre membri della
commissione sono rinnovati ogni anno; che in fase di prima applicazione tre commissari,
individuati tramite sorteggio, restano in carica per un anno, tre commissari per due anni,
e tre commissari per tre anni;
divieto per i commissari di far parte di una commissione, anche per un settore diverso,
per tre anni dalla conclusione del loro mandato; previsione che il divieto sia ridotto a
due anni per i commissari che, ai sensi della lettera h), hanno fatto parte di una
commissione per un solo anno, e innalzato a quattro anni per quelli che ne hanno fatto
parte per tre anni;
previsione che i commissari possano, a richiesta, essere esentati dalla normale attività
didattica per un semestre in ciascuno degli anni in cui fanno parte della commissione
nazionale ed ottenere una proporzionale riduzione del carico didattico complessivo
nell'anno accademico di' riferimento, mantenendo intatte le proprie prerogative
accademiche;
previsione di un limite alla partecipazione alle successive procedure indette per il
conseguimento dell'abilitazione per coloro i quali non l'abbiano conseguita;
riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri
operanti presso università o istituti di ricerca esteri, ovvero in possesso di
abilitazione scientifica rilasciata da organismi esteri;
previsione che il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale costituisca titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento ai sensi dell'artìcolo 1
comma 10 delia legge della legge 4 novembre 2005, n,23Q e per la stipula dei contratti di
ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 1 comma 14 della medesima legge;
previsione che, a partire dal 1 gennaio 2012 il titolo di dottore di ricerca o
equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e
chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, requisito d'accesso;
2.
Entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, con proprio decreto, secondo criteri e modalità deliberati da! CUN,
determina i settori scientifico-disciplinari, assicurando che ciascun settore includa
almeno 50 professori ordinar! o straordinari.
Articolo 5
Reclutamento dei professori e ricercatori
universitari
Ai sensi dell'ari 2 le norme in materia di reclutamento dei professori e dei
ricercatori universitari sono definite sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
previsione che, a partire dal 1 gennaio 2012 il titolo di dottore di ricerca o
equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e
chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, requisito d'accesso;
previsione che le università ricoprono i posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore con le procedure di reclutamento di cui al presente articolo ovvero di
chiamata diretta o per chiara fama di cui all'articolo 6, e ricoprono altresì posti di
professore ordinario e associato con le procedure selettive di progressione di carriera di
cui all'articolo 5;
previsione che, sulla base di apposita programmazione triennale deliberata dal consiglio
di amministrazione su proposta del rettore, acquisiti i pareri del senato accademico e
delle strutture di coordinamento di cui all'articolo 1, numero 1, lettera s), ciascuna università procede alla copertura di almeno
un quarto dei posti di ruolo di professore ordinario e associato con le procedure di
reclutamento ovvero di chiamata diretta;
previsione che, fatte salve le procedure dì cui agli articoli 5 e 6*, l'accesso ai
ruoli di professore ordinario, professare associato e ricercatore universitario avviene
attraverso procedure di selezione pubblica e valutazione comparativa dei candidati,
bandite dalle singole università, e, per l'accesso ai ruoli di professore ordinario o
associato, riservate agli studiosi in possesso
dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 3; previsione che le procedure prevedano una lezione pubblica dei
candidati;
previsione che le modalità di reclutamento di cui alla lettera e) non si applicano ai
professori e ai ricercatori appartenenti all'università banditrice;
formazione delle commissioni responsabili delle selezioni di cui alla lettera a) mediante l'elezione da parte dei professori
ordinari, straordinari e associati appartenenti all'ateneo e ai settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando di tre professori ordinar! dell'ateneo,
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o a settori affini, e
la nomina da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il
senato accademico, dì due professori ordinari in atenei italiani o stranieri appartenenti
al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o a settori affini, o, se stranieri,
afferenti allo stesso ambito disciplinare;
disciplina della nomina in ruolo a seguito
delle procedure di selezione di cui alla lett. e) da parte de! consiglio di
amministrazione, su proposta de! rettore, sentito il dipartimento;
non soggezione alle procedure di conferma in ruolo dei docenti vincitori delle procedure
di selezione dì cui alla lett. a) qualora questi abbiano già ottenuto la conferma in
altro ruolo universitario in Italia o superato procedure di conferma comparabili
all'estero;
previsione che la prima posizione a contratto a
tempo determinato o di ruolo a tempo indeterminato debba essere ricoperta per almeno un
triennio presso un'università diversa da quella in cui l'interessato ha conseguito il
dottorato di ricerca, o, in mancanza dello stesso, il titolo accademico più elevato in
suo possesso;
previsione che ai concorsi da ricercatore a tempo
determinato e indeterminato siano ammessi a partecipare coloro che hanno conseguito il
titolo di dottore di ricerca, o equivalente, da non oltre cinque anni alla data di
emissione del bando; previsione che la valutatone dei candidati, basata sulla valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni, pubblicamente discussi con la commissione, sia
effettuata nel rispetto di parametri stabiliti da apposito decreto del Ministero;
previsione per gli istituti di istruzione
universitaria a ordinamento speciale e le università non statali di adottare ne
quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge autonome modalità sperimentali di
reclutamento dei professori e dei ricercatori sulla base di apposito regolamento approvato
dal Ministero, fermo restando l'obbligo dell'evidenza pubblica delle procedure stesse;
previsione del preliminare conseguimento da parte di coloro che ne fossero sprovvisti
della abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 3 per l'esercizio
dell'elettorato attivo e passivo nelle procedure di abilitazione nazionale, nonché per
quelle di reclutamento e progressione di carriera negli atenei che non partecipano alla
sperimentazione, Al termine de! quinquennio il Ministero procede alla vantazione delta
sperimentazione effettuata e ne determina il prolungamento ovvero la cessazione.
CONTINUA |
CONTINUAZIONE
Articolo 6 - Progressione di carriera dei professori
associati e dei ricercatori
1.
Le norme in materia di
progressione di carriere dei professori associati e dei ricercatori sono definite con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi;
disciplina delle modalità con le quali le
università avviano annualmente procedure selettive per la progressione di professori e
ricercatori universitari in servizio nell'università
stessa ad una fascia superiore per la quale abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui
all'articolo 3, comma 1, lett. a);
disciplina delle modalità con
le quali il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su proposta del rettore, acquisiti
i pareri dei senato accademico e delle strutture di coordinamento di cui all'articolo
1, numero 1, lettera s), determina il numero complessivo e i criteri di ripartizione
relativi alle procedure dì progressione da attivare;
disciplina delle modalità di
composizione delle commissioni di vantazione per la progressione di carriera prevedendo in ciascuna la presenza di almeno cinque professori ordinar! di ruolo appartenenti
all'ateneo, almeno quattro professori ordinar! di ruolo di altre università italiane e
un professore di livello comparabile appartenente ad una università straniera;
previsione che i membri della commissione
devono afferire a settori scientifico-disciplinari diversi tra loro;
previsione che la commissione dì cui
alla lettera e), sentite le strutture di appartenenza dei candidati e previa rilevazione
della loro attività scientifica e didattica,
formuli una graduatoria di merito anche attraverso la consultazione per iscritto di esperti italiani o stranieri con
riconosciute competenze nell'ambito disciplinare
del candidato;
previsione di un limite alla
partecipazione alle successive procedure indette per la progressione ad un fascia superiore per coloro i
quali non siano risultati vincitori;
disciplina della nomina in ruolo a
seguito delle procedure di progressione di carriera di cui al presente articolo da parte
del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore;
non soggezione alle procedure di
conferma in ruolo dei docenti vincitori delle procedure di progressione di carriera qualora
abbiano già ottenuto la conferma in altro ruolo universitario in Italia o
all'estero;
Articolo 7 - Chiamate per chiara fama e chiamate
dirette
1.
Le università possono procedere
alla copertura di posti dì professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara
faina, in possesso di uno dei seguenti requisiti: occupino, da almeno un triennio,
analoga posizione in università straniere; siano stati insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale; abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in
qualificati istituti dì ricerca internazionali. La proposta di chiamata deve contenere una motivata
relazione che illustri analiticamente la qualità e la personalità scientifica dello
studioso, i contributi scientifici apportati, i risultati ottenuti e il loro riconoscimento in ambito
internazionale. La proposta è quindi trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca che, previo parere delta commissione di cui alla lettera f), comma 1
dell'articolo 3 della presente legge, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
Le università possono altresì procedere
alla copertura dì posti di professore ordinario e
associato o dì ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi che ricoprono in istituzioni universitarie o di ricerca straniere posizioni di
livello comparabile a quella per la quale vengono chiamati. A tate fine le università
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca che, previo parere della commissione di cui dì cui alla lettera f), comma 1, articolo 3 della presente legge
competente per settore, concede o rifiuta il
nulla osta alla nomina,
A seguito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina in ruolo determinando le classi di
stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
TITOLO III
NORME SULLO STATO
GIURIDICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI
UNIVERSITARI
Articolo 8 - Funzioni e conferma dei
ricercatori
1.
I ricercatori svolgono attività di ricerca e, su
richiesta dell'università di appartenenza, compiti
didattici, acquisendo in tal caso e per la durata degli stessi il titolo di professori aggregati.
2.
I ricercatori universitari,
dopo quattro anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una
commissione nazionale composta, per ogni settore scientifico-disciplinare, da tre
professori ordinar! scelti dall'ANVUR. La commissione resta in carica un biennio,
L'appartenenza alla commissione è incompatibile con l'appartenenza alla commissione di cui
all'articolo 3, comma 1, lett. d) che aveva attribuito al candidato l'abilitazione
scientifica nazionale e in atto, La commissione valuta l'attività scientifica svolta dal ricercatore
nel quadriennio e, sulla base di una motivata relazione del dipartimento e del senato
accademico, Cattività didattica svolta.
3.
Se il giudizio è
favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati. Se
il giudizio è sfavorevole, il ricercatore è nuovamente sottoposto a giudizio di conferma per una sola volta dopo un biennio. Se anche il
secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore
cessa di appartenere al ruolo.
Articolo 9 - Conferma
dei professori straordinari e associati
1.
I professori straordinari e
associati non confermati, dopo 3 anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di
conferma da parte della commissione dì cui all'artJ comma 2. Se il giudizio è
favorevole, il professore straordinario è immesso nella fascia dei professori ordinari e il professore associato è
immesso nella fascia dei professori associati. Se il giudizio è sfavorevole, i!
professore è nuovamente sottoposto a giudizio di conferma per una sola volta dopo un
biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, i professori cessano di appartenere al ruolo,
Articolo 10 - Trattamento economico dei professori e
ricercatori universitari
Il trattamento economico dei
professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno,ai sensi della normativa in
vigore, fatte salve le specificazioni che seguono, è correlato a un impegno complessivo per ricerca, aggiornamento
scientifico, didattica e funzioni gestionali,
indicativamente misurato in 1500 ore annue, il cui impiego viene definito e distribuito in relazione alle diverse attività,
secondo le disposizioni che l'ateneo disciplina con proprio regolamento. L'applicazione è
formalizzata con atto individuale sottoscritto dal rettore e dall'interessato al momento
dell'assunzione in servizio, in seguito a progressione in carriera e, per il restante personale in
servizio, all'entrata in vigore dei regolamento,Sono fatte salve le successive possibilità di
modifica che saranno disciplinate dallo stesso regolamento d'ateneo. Il mancato
assolvimento degli obblighi assunti costituisce motivo di provvedimento disciplinare ai sensi di apposito
regolamento predisposto entro sei mesi dal Ministro su proposta del CUN, sentita la CRUI. Ai
professori a tempo pieno può essere riconosciuta
dall'ateneo di appartenenza un'eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti e con le
modalità di cui all'articolo 1 comma 16 della legge 230/05, Per il personale medico universitario resta fermo, in caso di svolgimento
delle attività assistenziali per conto de!Servizio sanitario nazionale, lo speciale
trattamento aggiuntivo previsto dalie disposizioni vigenti. La posizione di professore e ricercatore
a tempo pieno di cui all'ari 11 del DPR 382/80 è compatibile con incarichi di ricerca
retribuiti anche comportanti responsabilità direttive in enti esterni purché regolati da
convenzioni e in funzione dì obiettivi di interesse dell'ateneo e fermo restando il
rispetto degli obblighi istituzionali.
L'impegno didattico e di ricerca e il trattamento economico complessivo dei professori e dei ricercatori a tempo definito
sono pari alla metà di quelli previsti in caso di opzione per il regime a tempo pieno e
disciplinati con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il trattamento economico in godimento
è conservato con assegno ad personam riassorbibile.
A professori e ricercatori, chiamati da una università avente sede in altra Regione,è attribuito, con oneri a carico del Ministero,
un assegno ad personam pari a tre scatti biennali. Dopo 5 anni di permanenza in tale sede,
gli scatti entrano a far parte del trattamento economico
dì base. Ne! caso di chiamata da una università avente sede in altra Provincia della stessa Regione, l'assegno è pari a
uno scatto stipendiale.
TÌTOLO IV
NORME IN MATERIA DI VALUTATONE E INCENTIVAZIONE
DELL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA E SCIENTIFICA
Articolo 11 - Relazione
sull'attività didattica e scientifica
I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare ogni biennio una relazione sull'attività didattica scientifica svolta.
L'attività è valutata con modalità regolamentata dalle università secondo principi fissati dai
consiglio di amministrazione su proposta del rettore,sentito il senato accademico.
In caso di positiva svalutazione dell'attività
svolta viene attribuito lo scatto biennale di cui all'articolo 36 del decreto Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n, 382.
I professori e i ricercatori che non presentano la
relazione di cui al camma 1 o ia cui attività è
valutata negativamente non possono presentare domanda, nel biennio
successivo, per conseguire l'abilitazione scientifica
nazionale di cui all'art.... o per la progressione
di carriera di cui all'ari,., e non possono entrare a far parte delle commissioni di vantazione di cui agli arti,.,
Articolo 12 - Misure per
l'incentivazione dell'attività didattica
1. Al fine di incentivare
l'internazionalizzazione degli atenei, le università sono autorizzate ad attivare convenzioni con altre
università e enti di ricerca stranieri prevedendo il distacco o l'acquisizione temporanea
per un perìodo predefinito e rinnovabile
del rispettivo personale docente e ricercatore per attività didattica e di ricerca, secondo le condizioni, anche economiche e
retributive, definite in convenzione, purché senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
stato.
Articolo 13 - Organico
delle università
L'organico
di personale docente a tempo indeterminato dì ciascun ateneo statale, ad esclusione delle scuole superiori a statuto
speciale, è composto in misura pari almeno al quaranta percento da ricercatori universitari,
e in misura non superiore al ventisette percento da professori ordinari.
Al fine di conseguire gli
obiettivi di cui ai comma 1 gli atenei presentano al Ministero entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge un piano di programmazione quinquennale del personale, prevedendo che,
qualora il conseguimento di tali obiettivi comporti la riduzione del numero di posti di
professore ordinario o associato, tale riduzione sia effettuata gradualmente.
Il trasferimento di personale
docente tra- diverse strutture appartenenti allo stesso ateneo è effettuato, secondo le
modalità prescritte dal regolamento un materia, a richiesta o comunque con il consenso
dell'interessato, senza oneri per le strutture interessate.
TITOLO V
DELEGA AL GOVERNO I N MATERIA DI DIRITTO ALLO
STUDIO
Articolo 15 - Oggetto e
durata della delega
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, su proposta dei Ministro dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca, uno o più decreti legislativi di riforma del sistema di
diritto allo studio universitario volti a;
a)
definire i livelli essenziali
delle prestazioni (LEP) tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del
pieno successo formativo di tutti
gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli dì ordine economico e
sociale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi;
b)
favorire il raccorda tra le
Regioni, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo
degli studenti ai fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in
essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e)
garantire agli studenti la più
ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio
universitario;
d)
prevedere, d'intesa con le
Regioni, strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale,
al fine di ampliare e migliorare i
servizi in favore degli studenti.
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
Nei primi quattro anni dall'attivazione
delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale dì cui all'articolo 2*, il Ministro, al fine di favorirne l'efficiente svolgimento, può, con proprio decreto di natura non
regolamentare, disporre opportune modifiche opportune
alla organizzazione delle procedure stesse, ivi compresa,in casi di particolare necessità, la costituzione di una
seconda commissione per specifici settori
scientifico-disciplinari;
Nel primo anno di attivazione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 2 le procedure
stesse sono attivate esclusivamente per il
conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di professore associato.
Ai professori associati non confermati e i
ricercatori non confermati non è consentito partecipare alle procedure indette per
il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale
nei tre anni successivi all'attivazione delle stesse per tutte le fasce.
L'idoneità conseguita ai sensi della legge 210
dei 1995 è equipollente all'abilitazione
scientifica nazionale di cui all'articolo 1 lettera*,
Gli atenei sono tenuti ad applicare le norme
derivanti dalle modifiche statutarie richieste
dalla presente legge entro un anno dalla emanazione dei relativo decreto rettorale. I
mandati di tutti gli organi dell'ateneo, incluso il rettore, in atto al momento della pubblicazione della presente legge sono portati a compimento
secondo le scadenze previste; qualora detti mandati vengano a cessare in data
successiva alla data di pubblicazione del nuovo
statuto di Ateneo sulla Gazzetta Ufficiale, gli organi dell'ateneo vengono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi
secondo la normativa di cui alla presente
legge e comunque non oltre il compimento dell'anno accademico entro il quale vengono costituiti i nuovi organi.
Fatto salvo quanto previsto ai comma 5, il
limite di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 1 viene calcolato prendendo
in considerazione anche i mandati o le parti di mandato
ricoperte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
La cognizione delle controversie aventi ad
oggetto la legittimità dì ogni atto o provvedimento
assunto per l'indizione e l'espletamento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale a professore o ricercatore, di ogni atto o provvedimento assunto per l'indizione e l'espletamento
delle procedure dì selezione pubblica di
professori e ricercatori universitari e di ogni atto o provvedimento assunto per
l'indizione delle procedure selettive per la progressione di carriera dei medesimi spetta
in via esclusiva, anche per quanto attiene alla fase cautelare, al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma,
Il tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 6 innanzi al quale è
portata una controversia avente ad oggetto la legittimità di atti o provvedimenti di cui
al medesimo comma rileva anche d'ufficio la propria
incompetenza. |
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ASSEGNO AD PERSONAM, IN SEGUITO AD INQUADRAMENTO
DEI DOCENTI IN FASCIA SUPERIORE,
Come è calcolato nella Università di Bologna |
Nota.
In Italia, i docenti universitari, in seguito ad inquadramento in fascia superiore
( dopo un concorso) , ricominciano la carriera da "zero", nella nuova fascia.
Se la nuova retribuzione fosse inferiore a quella di provenienza, essi
ricevono la differenza (per non calare)
con un assegno, per un determinato tempo, fino a raggiungere lo stipendio pari a
quello precedente, maggiorato dello assegno.
Ne deriva che, pur stando in fascia superiore, uno potrebbe rimanere per
molti ulteriori anni, senza alcun aumento.La Normativa di Bologna
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
ASSEGNO AD PERSONAM ATTRIBUITO
ALLA NOMINA IN RUOLO
Nomina a Professore di I^ e II^ fascia di personale già in
servizio come Ricercatore o Professore Associato
Come viene calcolato l'assegno ad personam
- Nei casi di nomina a Professore di I^ o II^ fascia di personale già in servizio come
Ricercatore o Professore Associato, si raffronta la somma delle voci
"stipendio/assegno aggiuntivo/indennità integrativa speciale" - importi
tabellari annui lordi - in godimento il giorno prima della nomina con la somma - delle
stesse voci spettanti nella nuova qualifica.
L'eventuale differenza viene attribuita come assegno ad personam; l'assegno viene distinto
in quota A (differenze su stipendio+i.i.s.) e quota B (differenze su assegno aggiuntivo).
- E' stato inoltrato un quesito a IGOP, Dipartimento Funzione Pubblica, M.U.R. per
chiedere, fra l'altro, un chiarimento definitivo in ordine ad alcune questioni applicative
sollevate dalla scomposizione dell'assegno ad personam in quota A e quota B.
Come viene riassorbito l'assegno ad personam
- Si applica il comma 4 dell'art. 8 della legge 370/99: l'assegno ad personam viene
lasciato invariato fino alla conferma.
Alla conferma viene rideterminato tenendo conto del trattamento stipendiale spettante
anche a seguito del riconoscimento dei servizi ex art. 1.03 D.P.R. 382/80.
A questo punto:
a) o viene completamente riassorbito;
b) o viene riassorbito solo in parte e l'assegno residuo viene lasciato invariata per il
resto della carriera.
Questa modalità di rideterminazione/riassorbimento è stata applicata a tutti gli assegni
attribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 370/99.
- L'art. 8/4 costituisce una norma di interpretazione autentica della L. 537/93, quindi
efficace dal 1/Ol/1994.
Per i Docenti nominati dal 1994 al 1999 vale il disposto dell'art. 8/4
"Il maggior trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella
di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici".
Pertanto, in questi casi, si è provveduto a:
1) ricalcolare - senza sospendere - gli assegni in godimento alla data del 26/10/1999
tenendo conto della conferma e della ricostruzione di carriera;
2) procedere al recupero progressivo del maggior trattamento in godimento non spettante a
valere sui miglioramenti economici successivi all'entrata in vigore della legge medesima.
Per miglioramenti economici si sono intesi solo gli aumenti retributivi di carattere
generale (aumenti tabellari).
FONTE: Amministrazione Università di Bologna. |
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MariaStella Gelmini
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MIUR - SEMINARIO
Per "Un patto virtuoso tra Università e Istituzioni", Roma, 24
marzo 2009
AUTONOMIA E RESPONSABILITA' DEGLI ATENEI: GOVERNANCE, VALUTAZIONE, RECLUTAMENTO
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Università di Salerno
Ricercatori Università
di Salerno, in Assemblea, deliberano di "rinunciare ai
carichi didattici non previsti
dalla legislazione vigente e
nello specifico alle attività didattiche frontali, per il
prossimo anno accademico". |
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Alessandro Schiesaro
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Reclutamento: gli elementi caratterizzanti l'offerta di patto |
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1) Abilitazione scientifica nazionale a lista
aperta
2) Separazione del reclutamento dalla progressione in carriera
3) Concorsi locali |
Al seminario del ministro
Gelmini hanno partecipato A. Lenzi (presidente del CUN), il prof.
E.Decleva (presidente della CRUI), 70 rettori, l'ex-ministro G. Fioroni (PD), il
sen. G. Valditara.
Assenti i sindacati universitari. |
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IL DOCUMENTO DEL SEMINARIO
Attribuito al prof. A. Schiesaro dell'Univ. "La Sapienza"
di Roma e alla Direzione Generale del Miur
Parte II - Il RECLUTAMENTO
1.- Premessa. La selezione e la valorizzazione del personale accademico
costituiscono il nodo centrale di ogni politica universitaria. In questo ambito l'Italia
evidenzia non da oggi problemi molto significativi, che talora giungono a minacciare la
credibilità e il rispetto di cui gli atenei devono godere. E' quindi necessario
introdurre forti elementi di competizione meritocratica, di mobilità nazionale e
internazionale, di trasparenza.
L'accesso e la progressione di carriera nelle università devono avvenire
sulla base di stringenti parametri qualitativi riconosciuti anche a livello
internazionale, come già in parte prescritto dalla legge 1/09.
La ricerca è per sua natura internazionale, anzi lo diventa ogni giorno di
più anche in considerazione del fatto che una quota crescente di risorse per svolgerla
viene allocata a livello europeo e internazionale su base competitiva. I sistemi di
selezione e promozione devono quindi essere comparabili con quelli dei principali
Paesi attivi nel settore della ricerca ed essere caratterizzati da una rigorosa
valutazione qualitativa.
Ogni ruolo deve godere di una distinta e piena valorizzazione professionale.
Il passaggio a un ruolo superiore deve essere subordinato a riconosciuti, significativi
progressi nella produzione scientifica dello studioso. In particolare, l'accesso
all'ordinariato deve riconoscere risultati scientifici di consistente valore, apprezzati
in modo tangibile anche a livello internazionale, tali da garantire una effettiva
posizione di rilievo dello studioso nel suo settore di ricerca.
La legge 230/05 (Legge Moratti) cristallizza il vasto consenso
aggregatosi negli anni scorsi intorno all'idea di istituire un 'filtro' nazionale per
l'accesso alla docenza universitaria, ferma restando la scelta dei docenti da parte delle
singole università. Se da un lato, infatti, è necessario evitare la rigidità di un
meccanismo troppo centralistico, come i concorsi anteriori alla legge 210/98, oggi
improponibile se si vuole che le sedi siano valutate in base alle scelte che compiono, è
al contempo prematuro prevedere l'autonomia assoluta delle singole sedi. E' quindi
necessario riprendere i principi cardine della riforma Moratti e declinarli alla luce
della rapida evoluzione del sistema universitario italiano e internazionale che si è
registrata negli anni scorsi.
Particolare importanza, poi, deve essere assegnata ai principi
stabiliti dall'Unione Europea ai fini di garantire la progressiva realizzazione di un
'mercato unico' per i ricercatori in Europa (Realising a single labour market for
researchers in Europe), tra i quali vanno menzionati soprattutto l'esigenza di un
reclutamento aperto e di prospettive di carriera legate a criteri di trasparenza.2.-
Architettura del sistema. La proposta che viene qui delineata prevede che i
singoli atenei reclutino e promuovano docenti e ricercatori scegliendo tra studiosi in
possesso della abilitazione scientifica nazionale per il ruolo pertinente (ordinario,
associato, ricercatore). L'abilitazione è conseguita sulla base di un rigoroso giudizio
scientifico espresso dalla comunità degli studiosi: non conferisce alcun diritto
all'inquadramento in ruolo, ma, come qualunque abilitazione professionale, costituisce
condizione necessaria e insieme non sufficiente per l'esercizio della stessa. La durata
quinquennale dell'abilitazione può essere estesa qualora lo studioso prosegua
nell'attività di ricerca al livello richiesto. L'abilitazione scientifica nazionale è a
numero aperto. Qualunque formula che leghi il numero delle abilitazioni conseguibili al
fabbisogno espresso dalle sedi porta inevitabilmente a privilegiare i desiderata delle
sedi banditrici. Il rigore della selezione deve essere garantito non da artificiali
barriere numeriche, ma dalla severità dei criteri adottati e dei requisiti di produzione
scientifica preliminarmente indicati. La proposta uniforma in larga misura, secondo la
prassi internazionale prevalente, le modalità di selezione di professori e ricercatori.
E' infatti proprio l'accesso alla carriera accademica il punto più delicato, e quello che
più richiede una larga condivisione a livello nazionale, soprattutto ove si consideri che
circa il 35% del personale universitario è composto da ricercatori (una percentuale in
crescita). Viene operata una distinzione chiara tra reclutamento e promozione, entrambi
affidate ai singoli atenei, ma entrambi condizionati al conseguimento preliminare
dell'abilitazione scientifica nazionale. Il punto più debole della normativa finora in
uso è infatti quello di costringere gli atenei a bandire concorsi teoricamente aperti
quando il vero obiettivo, spesso del tutto legittimo, è quello di promuovere un docente
interno. Il concorso diviene in sostanza solo una modalità complicata, costosa e poco
lineare per chiedere alla comunità scientifica di esprimere il proprio parere su di un
singolo docente. Questa distorsione di fondo del sistema produce poi molti dei problemi
che si riscontrano nella prassi. La proposta supera questa anomalia grazie a un
sistema a due fasi: per essere promosso il docente deve conseguire l'abilitazione
nazionale, che garantisce un giudizio rigoroso della comunità scientifica sulle sue
qualità di studioso ed essere quindi valutato dalla propria università anche in
riferimento all'attività didattica e ad ogni altro ragionevole parametro che
l'università ritenga opportuno considerare. In questo senso gli atenei si dotano
di regolamenti, proposti o approvati dal MIUR, che specificano i vari aspetti e le
modalità della valutazione. Non tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale per un ruolo superiore saranno necessariamente promossi a quel ruolo
nell'università dove prestano servizio. Non solo perché l'università, nel valutare la
promozione, dovrà prendere in considerazione elementi ulteriori rispetto al giudizio
scientifico affidato all'abilitazione (per esempio la didattica), ma anche perché, al
fine di creare una competizione basata sul merito anche a livello interno, le risorse che
ciascun ateneo può destinare alle promozioni devono essere predefinite in sede di
programmazione triennale, sulla base di parametri nazionali.
3.- Mobilità. Il sistema italiano è molto ingessato, poiché
la mobilità tra sedi - cioè la libera circolazione delle idee e dei saperi che
costituisce da secoli l'essenza stessa dell'università- è ridotta al minimo e sopravvive
solo perché massicciamente incentivata dal MIUR, che per ogni trasferimento
interregionale crea e paga oltre due terzi di un nuovo posto (l'incentivo è infatti da
molti anni del 70%). Da 10 anni a questa parte circa il 95% dei docenti fa carriera nella
sede in cui ha inizialmente conseguito un posto da ricercatore. E' certamente possibile
rivedere il sistema degli incentivi (prevedendone per esempio anche per il singolo
docente, non solo per l'istituzione), ma non basta. Elementi di mobilità nazionale e
internazionale vanno fortemente accentuati se l'Italia vuole tornare ad essere pienamente
competitiva in sede internazionale. Nel nuovo sistema basato sull'abilitazione nazionale
si prevede quindi che alle selezioni indette dalle singole sedi possano partecipare tutti
coloro che sono in possesso dell'abilitazione per la fascia pertinente, anche se già di
ruolo in altra sede, italiana o estera. Verrà introdotto il vincolo, per ciascun
studioso, di operare per almeno un certo numero di anni, dopo il |
Nino Luciani. I tre punti (che presumo fissati dal Ministro)
rispondono a larghe attese dei professori, da molto tempo.
Invece, dentro il Documento, si annidano soluzioni tecniche di senso contrario.
1.- Sui requisiti per valorizzare il merito
Direi che i tre punti appaiono appropriati.
Ma, guardando dentro, le soluzioni risultano marciare contro, per cui ricompare il
dubbio che i ministri siano, come al solito, destinati al sabotaggio della burocrazia
ministeriale.
Rinvierei, per l'acquizione di elementi esterni costruttivi, al documento delle Organizzazioni Unitarie della Docenza:"Un programma per
l'Università".
Per quanto mi riguarda, mi soffermo solo sul reclutamento, anche per tentare di
avviare un dialogo dei sindacati col ministro. Invece, la Governance viene recuperata alla
fine, ma solo per qualche elemento critico esemplificativo.
2.- Reclutamento. Direi che i tre punti rispondano positivamente
ad una lunga attesa, con largo consenso, dei professori.
Il ripristino, dopo anni di cupo bolscevismo, di qualcosa che assomiglia alla
libera docenza, va salutato (credo) con vero sollievo. Infatti la "abilitazione
scientifica a numero aperto" è il giusto riconoscimento a chi se lo merita, a
prescindere dal numero dei posti da distribuire, e che dunque evita quel deprecabile vezzo
di dovere dire "cretino" a qualcuno, semplicemente per far passare un altro,
anzi il proprio allievo, nel concorso.
C'è, poi, la considerazione che siffatta abilitazione è spendibile anche
fuori dall'Università, e dunque è una bella cosa anche in senso generale
Le commissioni sarebbero fatte per sorteggio, tra un numero di eletti triplo
rispetto al numero dei commissari. Il sorteggio è un passo fondamentale per battere il
corporativismo.
E' anche molto importante la separazione tra il reclutamento e la progressione di
carriera, in modo da permettere avanzamenti di carriera solo in base al merito, senza
gabbie infernali.
Ed è, infine, importante mantenere i concorsi locali, perchè sono un meccanismo
più fluido, in confronto ai concorsi centralizzati. E basti pensare ai danni
irreversibili alle carriere, a causa dei pochi concorsi, del periodo in cui il meccanismo
era centralizzato (vedi DPR 382/80).
3. Dubbi sulla validità delle soluzioni. Detto questo, se si
guarda più a fondo, si trovano eccezioni alla regola del merito, inammissibili. Vediamo
perchè.
a) la valutazione del merito si applica solo ai ricercatori ed associati, ma non ai
professori ordinari. Su questo non siamo apposto.
b) il sorteggio tra un numero triplo di votati può rivelarsi un inciucio, in quanto c'è
sempre il modo per aggirarlo. Si pensi ai bandi di opere pubbliche, controllati mediante
le coalizioni tra le categorie. Proporrei la via più semplice che è il solo sorteggio,
eventualmente tra chi ha almeno 10 anni di servizio.
c) Se la struttura della docenza rimane suddivisa in tre fasce, ognuna delle quali si
accede per concorso, allora non è vero che si separa il reclutamento dalla progressione
in carriera. Ci sono tre reclutamenti, a numero chiuso, con tre diversi livelli.
Valga ricordare la posizione delle Organizzazioni Unitarie della Docenza (60% della
rappresentanza sindacale). Le fasce possono essere tre, quattro, cinque, sei ....
L'importante è che la progressione verso l'alto (dopo il reclutamento) avvenga previa
verifica della produttività. Anche gli ordinari vanno valutati per il merito (vedi punto
a), più sopra).
d) il concorso locale sarebbe discplinato da regolamenti locali, discrezionali.
Come mai ? Il principio del merito deve valere solo per la Ministra (ossia per
l'abilitazione nazionale), e non per i Rettori ? Direi che il sorteggio dei commissari
vada applicato anche localmente.
4. Governance. Anche qui l'impianto merita apprezzamento. Invece le
relative soluzioni sono forzature, fondate su ipotesi non vere.riconsiderate. Considero
due punti qualificanti: l'idea di rafforzare i poteri dei rettori, o quella di comporre il
consiglio di amministrazione solo con "esterni".
Il rettore è, giuridicamente, già adesso un monarca assoluto che fa e disfa senza
rispondere a nessuno, in collusione con l'alta Burocrazia. Caso mai c'è un problema di
controllo del Rettore, attivando il Consiglio di Amministrazione e il Senato, oggi
appiattiti sull'Esecutivo. Come minimo, il rispettivo Presidente dovrebbe essere persona
diversa dal Rettore. Nei grandi Atenei, il rettore andrebbe configurato come un
"primus inter pares", ossia coadiuvato da proRettori con delega per settori,
come nei Comuni.
Quanto ai Consigli di Amministrazione , l'idea di metterci dentro degli
"esterni" competenti per materia va apprezzata, purchè questi esterni siano
"minoritari", rispetto ai professori. Conosciamo molti casi di
"fondazioni" mandate all'aria a causa di avvoltoi "esterni" a cui
interessava solo prendere soldi.
Non si dimentichi, poi, che le università hanno ampia facolttà di
modificare gli statuti autonomamente, per cui ... se vogliono...
Caso mai, il "mal governo" locale va sconfitto con un nuovo
approccio di governance delle
università, in cui c'è la separazione tra proprietà (Stato) e gestione
(università), con una rispettiva responsabilità. Per il miur c'è quella di
commissionare gli obiettivi e pagare, dopo averne controllato l'attuazione. NL |
dottorato, in un'istituzione diversa
da quella ha conseguito il dottorato.
Confronto con la prassi internazionale. Il sistema che si prospetta trova un
parallelo diretto in quello francese della qualification, che, distintamente per i due
ruoli oggi esistenti in Francia, è presupposto indispensabile per partecipare alle
selezioni locali. Ma il sistema, la cui chiarezza lo rende in ogni caso comprensibile
anche a studiosi appartenenti ad altri contesti accademici, è confrontabile anche con la
prassi vigente nei Paesi anglosassoni e nordeuropei, dove la consultazione della comunità
scientifica nazionale e internazionale, seppur ovviamente non regolata per legge, è
sempre prevista, e, configurandosi di fatto come l'accertamento di una 'abilitazione' al
ruolo, costituisce la base per ogni successiva deliberazione delle singole sedi, sia per
la chiamata iniziale che per la progressione di carriera. 4.- Il
conseguimento dell'abilitazione. L'abilitazione scientifica nazionale viene
conseguita sulla base di un esame dei titoli scientifici del candidato. Le sessioni sono
aperte ogni anno. Le procedure di abilitazione sono affidate ad un comitato di settore,
uno per settore scientifico-disciplinare, composto da un adeguato numero di professori
ordinari estratti a sorte da liste di eletti in numero triplo.
5.- La selezione locale. Le università, in relazione alle
risorse disponibili, procedono alla copertura dei posti sulla base di procedure di
selezione bandite di norma dopo la conclusione della sessione annuale di abilitazione.
Alle procedure possono partecipare tutti gli studiosi, italiani o stranieri, in possesso
dell'abilitazione al ruolo pertinente.
6.- La progressione di carriera. Le università disciplinano
con propri regolamenti, approvati dal Ministero, le modalità con cui i professori
associati e i ricercatori possono presentare domanda all'università ove sono incardinati
per la progressione ad una fascia superiore per la quale abbiano conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale e le procedure con cui le università esaminano la richiesta. Le
procedure devono di norma essere indette ciascun anno e prescrivere la valutazione
dell'attività scientifica e didattica e di ogni altro elemento utile. E' possibile
prevedere la consultazione per iscritto di esperti stranieri con riconosciute competenze
nell'ambito disciplinare del candidato. Le procedure vengono indette in relazione alle
risorse disponibili per le promozioni. Tali risorse devono essere nettamente distinte a
priori, come detto, da quelle destinate al reclutamento di nuovo personale docente nella
varie fasce; si deve altresì stabilire, sulla scia di quanto già impostato avviato con
la legge 1/09, un rapporto preciso tra il numero di docenti incardinati nelle tre fasce,
al fine di garantire il rigore delle scelte.
7.- Sperimentazioni ulteriori Qualunque sia il sistema di
reclutamento prescelto, è improbabile che possa rispecchiare in modo adeguato le esigenze
di un numero ormai molto alto di atenei molto diversificati tra loro. Appare quindi
opportuno aprire uno spazio alla sperimentazione di forme di reclutamento diverse da
quelle generali delineate sopra da parte delle scuole ad ordinamento speciale e delle
università libere. Si potrebbe per esempio ipotizzare che queste istituzioni, anche per
il regolare ricorso al mercato estero, possano procedere a chiamate dirette di studiosi
qualificati non necessariamente in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale,
prevedendo che i docenti così assunti possano essere inseriti nell'organico nazionale
-per esempio ai fini concorsuali e di trasferimento- una volta conseguita, in un secondo
momento, l'abilitazione. Lo stesso meccanismo potrebbe venir esteso da subito a tutti gli
atenei in relazione alla chiamata diretta di studiosi incardinati in istituzioni
estere." |
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Comunicazione del Coordinamento Nazionale dei
Ricercatori Universitari
ASSEMBLEA DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI SALERNO
MOZIONE - 25 MARZO 2009
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Marco Merafina
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PREMESSO
- che nel corso degli ultimi trenta anni l'evoluzione del sistema universitario ha
portato ad una totale distorsione della figura originaria del Ricercatore universitario,
così come era stata concepita dal D.P.R. 11/07/1980 n. 382, e che tutti gli interventi
legislativi degli ultimi anni di fatto lasciano inalterato lo stato giuridico del
ricercatore; - che la Legge 230/2005 conferisce il titolo di Professore Aggregato ai
ricercatori che abbiano accettato di svolgere corsi o moduli, e che, tuttavia, risulta
insoddisfacente perché elude il riconoscimento "vero" di docente, creando nel
contempo una figura a basso costo; - che gli attuali impegni didattici obbligatori per i
Ricercatori a tempo pieno e a tempo definito rimangono quelli fissati dall'art. 1, comma
2, del Decreto Legge n. 57/1987, convertito con modifiche nella Legge n.158/1987,
quantificabili nel "limite massimo di impegno per l'attività didattica
rispettivamente di 350 e 200 ore", senza alcun vincolo relativo alle lezioni
frontali; - che i Ricercatori, nel corso di questi ultimi anni, hanno dimostrato grande
professionalità e spirito di collaborazione coprendo a titolo volontario, e nella maggior
parte dei casi gratuito, circa il 30% degli insegnamenti e dunque sostenendo, in maniera
decisiva, l'offerta formativa delle università italiane, senza che questo sia mai stato
riconosciuto né in termini di stato giuridico né in termini economici;
AL FINE
- di chiudere l'esperienza dei "professori a basso costo", senza alcun
riconoscimento e senza alcuna prospettiva futura; - di far emergere l'anomalia
della figura del Ricercatore universitario, il cui stato giuridico non risponde più al
ruolo che effettivamente svolge;
- di mettere l'Ateneo di Salerno di fronte ad un problema di cui non si è mai
voluto fare carico e che anzi ha contribuito a confondere ulteriormente mediante un
Regolamento generale sulle attività didattiche che risulta in contrasto con la
legislazione vigente e che andrebbe, quindi, modificato;
- di evidenziare le carenze strutturali dell'Ateneo di Salerno relative alla
dotazione di professori (associati in primo luogo), aggravate dalle limitazioni al
turnover imposte dalle leggi 133/2008 e 1/2009;
i Ricercatori dell'Ateneo di Salerno, riunitisi in Assemblea il 25 marzo
2009, deliberano di rinunciare ai carichi didattici non previsti dalla legislazione
vigente e nello specifico alle attività didattiche frontali, per il prossimo anno
accademico. Pertanto, gli insegnamenti non coperti da personale docente di ruolo
incardinato dovranno essere affidati attraverso procedure di supplenza. Nelle more, i
ricercatori chiedono che i Consigli di Area Didattica e/o di Facoltà si esprimano sul
carico didattico dei Ricercatori.
I Ricercatori sono consapevoli che tale scelta, benché perfettamente in linea
con il loro stato giuridico, rischia di mettere in crisi l'offerta didattica dell'Ateneo.
Tuttavia è evidente che tale conseguenza non può essere imputata alla categoria più
debole del sistema e che altri debbano oggi attivarsi per fare in modo che il problema
venga risolto. |
Approvata Legge (Brunetta): "Delega al Governo finalizzata
alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ...."
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Su proposta di Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto
BRUNETTA
LASCIA PASSARE I RICERCATORI
Non più pre-pensionabili con 40 anni di
contributi previdenziali, ma con 40 anni di servizio effettivo
(e pochi sono in queste condizioni ...) |

Marco Merafina
|
Soddisfazione di
Marco Merafina
Coordinatore Nazionale Ricercatori Universitari
"Pur se rimane l'amarezza del dover pagare un prezzo
perchè ancora non è arrivato
lo stato giuridico dei ricercatori universitari, promesso da quasi trent'anni (DPR
382/80) ..."
"Attenzione anche a non incorrere in una "guerra
tra poveri", vale
dire tra "Ricercatori di ruolo" e "Ricercatori
precari" (borsisti, assegnisti, ...)"
E' stata definitivamente approvata la legge (Brunetta) che contiene
il noto emendamento che "svuota" la norma che consentiva il pre-pensionamento
coatto dei dipendenti pubblici che avevano raggiunto di 40 anni di contributi. Il fatto
che nei 40 anni non verranno computati gli anni riscattati ma saranno considerati solo gli
anni effettivi di servizio, ha reso così pressoché impossibile anche il
pre-pensionamento dei ricercatori universitari. Abbiamo evitato il peggio, ma rimane
ufficialmente sancita la "diversità" di status giuridico tra professori e
ricercatori universitari.
In un quadro generale dove si pensa a riformare la governance degli
atenei in senso più autoritario e si dà il via all'ennesima riforma dei concorsi,
diviene ancora più urgente e necessaria una riforma dello stato giuridico dei docenti
attesa ormai da quasi trent'anni.
E' incredibile l'immobilismo gattopardesco ai danni
dell'Università. Siamo ormai al "gioco dell'oca".
L'emendamento (proposto da Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer,
Pedoto) è il seguente:
"Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla
fine del comma con le seguenti: le parole: "dell'anzianita' massima contributiva di
40 anni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anzianita' massima di servizio
effettivo di 40 anni", ossia senza contare gli anni eventualmente riscattati (periodo
della laurea, del servizio militare, ecc. ).
E' incredibile e doloroso dover constatare per l'ennesima volta quanto
la mancanza di uno stato giuridico dei ricercatori universitari, atteso ormai da quasi
trent'anni, possa danneggiare una categoria di docenti che ha svolto e svolge tutt'ora una
parte rilevante nella didattica e nella ricerca delle Università. Infatti, la vicenda
legata all'ormai famigerato comma 11 dell'articolo 72 della legge 133 sul prepensionamento
coatto dei ricercatori (e non solo), nonostante l'approvazione dell'emendamento, non
risolve il problema sostanziale che aveva posto, al di là della mortificazione subita in
questi mesi dai diretti interessati, cui parecchie amministrazioni dovranno ora chiede
scusa, facendo retromarcia.
Dico questo perché le disposizioni in oggetto non si applicano
comunque a magistrati, professori universitari e primari ospedalieri (ovvero i dirigenti
responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e quindi i ricercatori sono da oggi
(o continuano ad essere) un'altra cosa rispetto alle altre fasce della docenza, pur
essendo meno toccati dagli effetti della legge (ma non del tutto, visto che comunque
qualcuno rischierà di andar via prima dei fatidici 65 anni), nonostante l'attività dei
ricercatori sia del tutto assimilabile a quella dei professori universitari per tipologia
di lavoro e anche per prassi legislativa, visto che tutte le norme, comprese quelle
inserite nel DL 180 (ora legge 1/09) e nella legge 270 (dove i ricercatori fanno parte del
personale considerato ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per l'apertura o il
mantenimento di un corso di laurea) ricomprendono assieme i tre ruoli della docenza (prof
ordinari, prof associati e ricercatori). E dunque, malgrado tutto ciò, la discussione del
disegno di legge Brunetta (2031) in cui si poteva risolvere l'anomalia, ha rivelato che
c'è una quasi totale mancanza di sensibilità al problema da parte della maggior parte
delle forze politiche tranne alcune lodevoli eccezioni (Cazzola del PdL, alcuni deputati
del PD e della Lega Nord), nonostante le richieste di presentazione di emendamenti
specifici da parte di tutte le associazioni della docenza.
E' del tutto evidente che comunque si è dato corpo solo alle esigenze
specifiche delle potenti lobbies dei magistrati, dei baroni universitari e dei primari
ospedalieri, e perfino la certosina precisazione nella corretta definizione degli
ex-primari ospedalieri la dice lunga sul fatto che il problema del prepensionamento e
della condizione discriminatoria dei ricercatori era noto ai parlamentari, è stato
discusso, ma c'è stata la volontà di colpire solo i ricercatori universitari,
equiparandoli volutamente al personale tecnico-amministrativo che ha tutt'altre mansioni.
Non è possibile per i ricercatori universitari continuare ad avere
doveri da professori e diritti da personale non docente, è un'ipocrisia che cela lo
sfruttamento di una categoria di docenti, a volte avallato dagli stessi ricercatori, per
risolvere a costo quasi zero i problemi legati a una crescita incontrollata dei corsi e a
una necessità di avere nuove competenze in settori di avanguardia nella ricerca e quindi
nella didattica.
La situazione, insomma, resta pesante e a tale proposito non ha
giovato di certo il recente intervento delle organizzazioni dei precari (Associazione
Precari della Ricerca Italiani-APRI Onda precaria - Rete Nazionale Ricercatori e Docenti
Precari) che ribadiscono la posizione di voler estendere tale provvedimento a tutto il
personale docente, compresi quindi i professori associati ed ordinari, con la motivazione
che "l'Italia ha i docenti universitari piu' anziani d'Europa, e la meta' dei
professori ordinari ha superato i 65 anni, mentre nel resto d'Europa a 65 anni professori
vanno, salvo rare eccezioni, in pensione".
E' bene precisare infatti che la richiesta delle associazioni
della docenza non mirava ad aumentare l'età di pensionamento, che resterebbe comunque a
65 anni, ma a scongiurare che i ricercatori venissero discriminati rispetto alle altre
fasce della docenza. L'intervento delle associazioni dei precari è risultato quindi
contraddittorio e infatti non ha sortito alcun effetto pratico nella discussione del
provvedimento. Se l'obiettivo era quello di andare in pensione tutti a 65 anni, come
auspicano le associazioni dei precari, si combatta allora per uniformare l'età di
pensionamento. La norma in oggetto era altra cosa e nulla c'entra con
l'età della pensione, riguardando le anzianità di servizio.
Se invece le organizzazioni dei precari intendevano abbassare tale
limite a meno di 65 anni e in totale controtendenza con quanto attualmente dibattuto sulla
carriera lavorativa in generale, reintroducendo le pensioni di anzianità che andranno
inevitabilmente a gravare sui già dissestati conti pensionistici, allora sarebbe un'altra
cosa, ma andrebbe detto chiaramente.
Piuttosto, bisognerebbe lavorare per rimuovere le limitazioni al
turn over che penalizzano gli ingressi dei più giovani e diminuiscono, queste sì, il
budget a disposizione degli atenei per fare nuove assunzioni. Si è avviata una
"guerra tra poveri" che avrà come unico risultato quello di mantenere i
privilegi a chi oggi ne ha e continuare a penalizzare l'anello più debole della docenza,
i ricercatori, senza portare effettivo giovamento ai più giovani e a quanti attendono da
anni che venga loro riconosciuto il diritto ad avere una possibilità di inserimento nella
docenza universitaria.
Inoltre, rimanendo questo l'intendimento del legislatore, e cioè
affermare che i ricercatori non sono più equiparabili alle altre fasce della docenza
universitaria, dovremo concludere che i ricercatori, non più considerati docenti, debbano
rivedere la loro partecipazione ai corsi di studio e ai quei requisiti minimi cui sono
chiamati a contribuire secondo la legge 270: ma allora, quando a primavera i presidi
dovranno certificare al Ministero i requisiti richiesti per i vari corsi di laurea, quanti
di questi dovranno essere chiusi? Marco Merafina |
Disegno di Legge (Brunetta):
"Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ...." (C 2031).
Il DDL approda lunedì 9 feb. in Aula alla Camera con proposte di modifica. Una modifica
approvata
dalla Commissione AA.CC. limita al 31 dic. 2011 l'efficacia della norma
punitiva per i Ricercatori. |
La norma che
discrimina tra le tre fasce di professori, contro la III ( Ricercatori) è in una legge
già in vigore. Ma si vorrebbe che Brunetta accetti (anzi proponga lui stesso) un
emendamento al suo DDL . |
 |

MariaStella Gelmini, Ministro
|
Il GOVERNO VUOLE SVECCHIARE L'UNIVERSITA'
Via i Ricercatori anche con meno di
60 anni,
purchè abbiano 40 anni di servizio !
Così il bel Paese Italia va contro l'UE, che invece vuole
ritardare, in generale, i pensionamenti
Sotto, un editoriale di Marco
Merafina,
Coordinatore Nazionale dei Ricercatori Universitari |

Marco Merafiina
|
|
Nino
Luciani: Continua la politica forcaiola del Governo contro l'Università:
"Via il Fuori Ruolo (Mussi) ! ". Poi: "Via i 2 anni dopo l'età
pensionabile". Poi: "Assumi 1 su 2, oppure 1 su 4 che che vanno in
pensione". Poi: "Via i ricercatori con 40 anni di servizio, restano solo
professori ordinari e associati" (Berlusconi, Tremonti, Gelmini, Brunetta).
Si trascura che il sapere è un qualcosa che si accumula nel
tempo, e dunque, prima di licenziare devi garantire la trasmissione del sapere. A questo
proposito, già da tempo si è segnalata l'opportunità di inserire i giovani nei ruoli
universitari, ma prima che se ne vada (per anzianità) l'onda già prevista, e questo al
fine di trasmettere ai nuovi arrivati le esperienze e le conoscenze acquisite.
Invece, anticipando le uscite, viene a mancare l'aggancio, e si
rischia di perdere per sempre delle conoscenze conquistate al prezzo di duri anni di
ricerca.
Non si può nemmeno dire che si mandano via solo gli esuberi. Infatti,
si guarda solo al denaro, senza considerare quanti studenti ci sono mediamente per ogni
professore, sede per sede. Solo così, presi a riferimento i parametri standard, si
capirebbe dove togliere le vere eccedenze di docenti.
Dolore per il basso profilo del parlamento, rispetto al proprio ruolo.
Anche Becket su fatto Arcivescovo di Canterbury
perchè era amico del Re. Ma, poi, le cose furono ben diverse, da quando la sua coscienza
gli ricordò che era "servo di Dio, prima che amico del Re". |
|
Le fasi della
rivolta
(non ci è stato possibile ricostruire tutto):- NAPOLI
Federico II, 13 gennaio 2009, Assemblea dei ricercatori "Senza di
noi chiuderanno i corsi"
- FIRENZE, 27 gennaio 2009, Assemblea dei ricercatori Rettore assicura
avvierà i prepensionamenti dei ricercatori previsti dall'art.72 della legge 133,
uniformando il trattamento con le due fasce dei professori che,
- ROMA "La Sapienza", 27 gen. 2009, Assemblea Ricercatori
Rettore assicura che non dara' avvio ai prepensionamenti dei ricercatori previsti
dall'art.72 della legge 133, uniformando il trattamento con le due fasce dei professori
che, come noto, sono esclusi dal provvedimento assieme
- NAPOLI, Policlico, 27 gennaio 2009, Assemblea Medici "Medici in
prepensionamento. Attivita' a rischio al Policlinico"
-FIRENZE, 24 gennaio 2009, Assemblea Ricercatori, dopo il
prepensionamento deciso dal Consiglio di Amministrazione. Due candidati rettore si
dissociano dal CdA
FIRENZE, 28 gennaio 2009 Consiglio di facoltà di ARCHITETTURA CONTRO I
PRE-PENSIONAMENTI
- GENVOVA, 5 febbraio. 2009. Assemblea dei ricercatori. Faremo
ricorso al TAR"
- PERUGIA, , Rivolta Università in Umbria -Assemblea in piazza sulla
ricerca.
- SIENA, 26 gennaio 2009 La rivolta dei ricercatori: "Fatelo
, ma usando un senso critico un po' piu' avvertito"
- PISA, 4 febbraio 2009, Presentazione del volume Onda su Onda. Studenti
e precari in rivolta.
- CAGLIARI, 22 gennaio 2009 Dottorandi e ricercatori precari dell'ateneo
di Cagliari mobilitati per la difesa della ricerca e dell'università pubbliche.
- L'AQUILA, 24 gennaio 2009, Assembea. iIl Rettore dichiara che
non prepensionerà i Ricercatori. |
Marco Merafina, " Vogliono mandare
a casa solo i Ricercatori"
E' incredibile e doloroso dover constatare per l'ennesima volta quanto la
mancanza di uno stato giuridico dei ricercatori universitari, atteso ormai da quasi
trent'anni, possa danneggiare una categoria di docenti che ha svolto e svolge tutt'ora una
parte rilevante nella didattica e nella ricerca delle Università. La vicenda legata
all'ormai famigerato comma 11 dell'articolo 72 della legge 133 sul prepensionamento coatto
dei ricercatori, sfuggito in un primo momento alle attenzioni del mondo universitario, sta
infatti assumendo contorni inquietanti che vanno al di là della mortificazione dei
diretti interessati.
Andando con ordine il comma in oggetto recita: "Nel caso di compimento
dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia
di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei
mesi. [...]"
e inoltre: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e
professori universitari." Quest'ultima parte esclude magistrati e professori
universitari dagli effetti di tali disposizioni, ma non i ricercatori e il personale
equiparato. Successivamente, durante la discussione al Senato della legge 2031 (Brunetta),
attualmente nelle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati, è
stato aggiunto un emendamento che esclude anche i primari ospedalieri. In questo periodo,
molti rettori, pressati da necessità di bilancio, stanno procedendo a ricognizioni sulla
posizione contributiva dei ricercatori e in alcune Università stanno inviando lettere di
preavviso di interruzione del rapporto di lavoro a molti di loro che, pur avendo raggiunto
i 40 anni di contribuzione, non hanno raggiunto i 65 anni di età previsti per la pensione
(art.34 legge 382/80);
(segue) |
(segue Merafina).
Alcuni hanno addirittura meno di 60 anni e sono pienamente inseriti nell'attività
didattica e di ricerca. Tra l'altro la beffa si aggiunge al danno, visto che la totalità
degli interessati subisce questo pensionamento anticipato avendo come unica colpa quella
di essersi pagata di tasca propria i contributi relativi agli anni di università e dei
servizi anteriori al ruolo di ricercatore.
C'è inoltre da considerare che l'attività dei ricercatori è del tutto assimilabile a
quella dei professori universitari per tipologia di lavoro e anche per prassi legislativa,
visto che tutte le norme, comprese quelle inserite nel DL 180 (ora legge 1/09) e nella
legge 270 (dove i ricercatori fanno parte del personale considerato ai fini del
raggiungimento dei requisiti minimi per l'apertura o il mantenimento di un corso di
laurea) ricomprendono assieme i tre ruoli della docenza (prof ordinari, prof associati e
ricercatori).
Malgrado tutto ciò, la discussione del disegno di legge Brunetta (2031) in cui si poteva
risolvere l'anomalia, ha rivelato che c'è una quasi totale mancanza di sensibilità al
problema da parte della maggior parte delle forze politiche tranne alcune nobili eccezioni
(Cazzola del PdL, alcuni deputati del PD e della Lega Nord), nonostante le richieste di
presentazione di emendamenti da parte di tutte le associazioni della docenza.
E' evidente che si è dato corpo solo alle esigenze delle potenti lobbies dei magistrati,
dei baroni universitari e dei primari ospedalieri, ovvero, più correttamente, i dirigenti
responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
E perfino la certosina precisazione nella corretta definizione degli ex-primari
ospedalieri la dice lunga sul fatto che il problema del prepensionamento è noto ai
parlamentari, viene discusso, ma c'è la volontà di colpire solo i ricercatori
universitari, equiparandoli volutamente al personale tecnico-amministrativo che ha
tutt'altre mansioni.
Non è possibile per i ricercatori universitari continuare ad avere doveri da professori e
diritti da personale non docente, è un'ipocrisia che cela lo sfruttamento, a volte
avallato dagli stessi ricercatori, di una categoria per risolvere a costo quasi zero i
problemi legati a una crescita incontrollata dei corsi e a una necessità di avere nuove
competenze in settori di avanguardia nella ricerca e quindi nella didattica.
La situazione, insomma, si sta facendo pesante e a tale proposito non giova di certo il
recente intervento delle organizzazioni dei precari (Associazione Precari della Ricerca
Italiani-APRI Onda precaria - Rete Nazionale Ricercatori e Docenti Precari) che
ribadiscono la posizione di voler estendere tale provvedimento a tutto il personale
docente, compresi quindi i professori associati ed ordinari, con la motivazione che
"l'Italia ha i docenti universitari piu' anziani d'Europa, e la meta' dei professori
ordinari ha superato i 65 anni, mentre nel resto d'Europa a 65 anni professori vanno,
salvo rare eccezioni, in pensione".
E' bene precisare infatti che la richiesta delle associazioni della docenza non mira ad
aumentare l'età di pensionamento che resterebbe a 65 anni ma a scongiurare che i
ricercatori (e solo loro, assieme alle figure equiparate) vengano prepensionati ben prima
dei 65 anni, se non a 57-58 come potrà accadere in alcuni casi.
L'intervento delle associazioni dei precari risulta quindi contraddittorio. Se l'obiettivo
è quello di andare in pensione tutti a 65 anni, come auspicano le associazioni dei
precari, si combatta allora per uniformare l'età di pensionamento.
La norma in oggetto è altra cosa e nulla c'entra con l'età della pensione, riguardando
le anzianità contributive. Se invece le organizzazioni dei precari intendono abbassare
tale limite a meno di 65 anni e in totale controtendenza con quanto attualmente dibattuto
sulla carriera lavorativa in generale, reintroducendo le pensioni di anzianità che
andranno inevitabilmente a gravare sui già dissestati conti pensionistici, allora è
un'altra cosa, ma andrebbe detto chiaramente.
Piuttosto, bisognerebbe lavorare per rimuovere le limitazioni al turn over che penalizzano
gli ingressi dei più giovani e diminuiscono, queste sì, il budget a disposizione degli
atenei per fare nuove assunzioni.
Si è avviata una "guerra tra poveri" che avrà come unico risultato quello di
mantenere i privilegi a chi oggi ne ha e penalizzare l'anello più debole della docenza, i
ricercatori, senza portare effettivo giovamento ai più giovani e a quanti attendono da
anni che venga loro riconosciuto il diritto ad avere una possibilità di inserimento nella
docenza universitaria.
Vedremo cosa succederà, ma, se le cose dovessero rimanere inalterate ci aspetteranno mesi
di ricorsi e di sostanziale paralisi nelle Università. Inoltre, se questo è
l'intendimento del legislatore, dovremo concludere che i ricercatori non sono più
considerati docenti e quindi dovremo rivedere la nostra partecipazione ai corsi di studio
e ai quei requisiti minimi cui siamo chiamati a contribuire secondo la legge 270: ma
allora, quando a primavera i presidi dovranno certificare al Ministero i requisiti
richiesti per i vari corsi di laurea, quanti di questi dovranno essere chiusi? MM |
|
Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni urgenti
per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e
della ricerca"
(per fortuna) ancora in corso di conversione. Termine massimo
il 9 gennaio 2009. |

MariaStella Gelmini
|
"NON RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE DOMANDE ?
Un emendamento del Senato da facoltà agli Atenei
di non riaprire i termini per le domande
Ma la "non riapertura dei termini" (
rischio reale ) costringerebbe i Commissari
sorteggiati a scegliere i vincitori solo tra i concorrenti "in pectore" fin
dall'origine".
Una giustizia "riservata" azzererebbe il valore morale alla riforma
delle commissioni
**
|
Non v'è una ragione seria per negare una possibilità
a chi, a suo tempo, non fece domanda perché
con la precedente normativa tutto sarebbe stato inutile. E' giusto, invece,
che resti la data originaria
per quanto riguarda il possesso dei titoli e delle pubblicazioni (non trattandosi
di nuovi concorsi)
**
|
| Testo dell'emendamento,
già approvato dal Senato: "Art.
1, comma 8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per
quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di
presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le
università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo
termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.
Al fine di assicurare pari condizioni tra i
candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i
termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei
candidati".
Si riporta, inoltre il comma 6 art. 1:
" In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle
elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con
apposito decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca
avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore "della legge di conversione".. Si applicano in quanto compatibili
con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117 (è ammesso un voto di preferenza -
N.d.R.)" |
Cosa ha detto
la OPPOSIZIONE
circa la riforma
dei Concorsi
|

|
On.le M. Ghizzoni, Laurea
in storia e filosofia, Dottorato di ricerca in storia e informatica, Ricercatore
universitarioStralcio, Discorso a Camera, 15 dic. 2008.
1.- Sulle norme per i concorsi, non vi è alcun dubbio che il sistema
concorsuale universitario sia nell'occhio del ciclone, forse anche ben oltre le effettive
disfunzioni. Nell'opinione pubblica nepotismo, localismo, lobbismo la fanno da padrone. In
realtà non è affatto vero sempre e dappertutto; vi sono decine e decine di commissioni
giudicatrici che hanno lavorato molto onestamente svolgendo un compito, quello di valutare
i curricula di candidati a posti universitari, che è di per sé complesso e sempre
largamente opinabile. Infatti non esistono, se non nelle semplificazioni comunicative,
metodi infallibili, oggettivi e automatici per individuare il migliore dei candidati.
Tuttavia, occorre riconoscere che in non pochi casi, invece, le commissioni hanno lavorato
in modo assai discutibile, al coperto di norme poco efficaci, con ciò assestando un colpo
micidiale alla credibilità dell'intero sistema universitario. È quindi necessario,
certo, intervenire sulla materia, ma bisogna farlo in modo organico e nell'ottica di
determinare un sistema di università - lo voglio dire con fermezza - autonome e
responsabili. Il presente decreto-legge in esame non raggiunge, però, l'obiettivo.
2.- Sulla formazione delle commissioni. Esse, da valutative divengono aleatorie, cioè
sono parzialmente sorteggiate, per così dire. Il sorteggio è certamente un metodo meno
facilmente collusivo dell'elezione, ma non è il sorteggio il metodo migliore, come non lo
è il metodo elettivo: sia l'elezione sia, soprattutto, il sorteggio sono il contrario
della responsabilità dell'ateneo che assumerà in ruolo il ricercatore o il docente.
Qui sta il punto: o si aumenta la responsabilità, e dunque la possibilità
successiva di premiare o sanzionare, oppure nessun metodo potrà mai cambiare
sostanzialmente il sistema. Inoltre, era proprio assennato rinviare di mesi e mesi i
concorsi già banditi? Cosa si farà di fronte all'inevitabile contenzioso sia di chi ha
presentato già domanda, sia di chi non l'ha presentata? Qualcuno si ricorderà, al
Ministero, che i bandi sono emanati dai rettori e non dai Ministri, con il più che
probabile atteggiamento diverso che legittimamente prenderanno i diversi atenei? Insomma,
è un vero guazzabuglio di cui non si sentiva alcuna urgenza, che non dà alcuna soluzione
risolutiva al problema vero dei concorsi, un tampone che peggiora la ferita, un rinvio di
responsabilità parlamentare". Manuela Ghizzoni |
N.
Luciani, La riforma GELMINI (delle Commissioni di concorso)
sarà politicamente vincente, se convincerà i giovani a tornare a credere nel merito e
nella giustizia universitaria. 1.- Il rinvio
della conversione del DL al 5 gennaio (fortunamente o per una scelta precisa) apre alla
possibilità di salvare la riforma, sia pure in estremis.
I motivi sono due:
a) il primo è che il criterio del merito non sarebbe applicato se si vincolassero
i commissari sorteggiati a "scegliere" i vincitori solo attingendo al cappello
dove sono i soliti predestinati (io metto il tuo allievo, nipote, figlio ..., e tu metti
il mio ...), che avevano fatto domanda, in base alle vecchie regole truffaldine.
b) il secondo è che, solo se ci saranno molti concorrenti, i commissari saranno
obbligati a fare confronti ed a motivarli con giudizi circostanziati. Il
nuovo tecnicismo concorsuale è condizione necessaria, ma non sufficiente a risolvere.
Ricordo che i sistemi misti sono stati già sperimentati, così
come il sistema con solo sorteggio.
Precisamente, nell'ambito di concorsi nazionali:
a) dal 1979 al 1998, per i prof. ordinari (legge 7 feb. 1979, n. 31, art. 3), prima
si votava, e dopo si sorteggiava tra i votati;
b) per i prof. associati (DPR 382/80, art. 43) dal 1980 fino al 1998, per i
professori associati, prima si sorteggiava, e dopo si votava tra i sorteggiati.
c) Invece per i ricercatori, dal 1980 al 1998 nell'ambito di concorsi locali
(DPR 382/80, art. 55), c'era un membro interno, e c'era solo il sorteggio di due
membri esterni.
I sistemi a) e b) vennero aboliti perchè erano burocraticamente
lunghissimi e mortificavano troppo le esigenze locali, vantaggio delle corporazioni
nazionali. Furono odiati per aver emarginato una intera generazione di proff. associati.
Il sistema c) non ha mai funzionato come un vero concorso, in quanto i
sorteggiati esterni si trovavano di solito a valutare "un" solo concorrente, per
cui non avevano motivo di opporsi.
A questo punto della storia, penso che la sola chance di successo
della riforma Gelmini stia nel numero dei concorrenti: e questo per un motivo morale e per
un motivo numerico.
Questa conclusione rafforza la tesi di rivedere l'emendamento di cui
sopra, s'intende solo il primo capoverso (parte in blu). Dovrebbe invece restare la data
originaria di possesso dei titoli, non trattandosi di nuovi concorsi. Nino Luciani |

|
Senato vara disegno di legge di conversione,
con modificazioni e trasmette alla Camera
Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca"
Torna la tara sugli scatti biennali:
puniti i docenti "cattivi" (giustamente),
ma non premiati quelli "buoni"
Rimane la pretestuosità della
punizione delle università
"non virtuose", colpevoli di aver tutelato il
diritto allo studio,
non sforando, per le tasse universitarie, il 20% del FFO.
Ancora una "non verità" sui professori:
"Fanno troppe assunzioni" (?)
( vedi tabella sotto ) |
LUCIANI: Prevedibile boomerang su Berlusconi, per aver prescelto una
Ministra avente come requisito
primario la fedeltà personale e più di affermare il merito
per l'università, che di sapere applicarlo.
A questo punto, la via per sbloccare è puntare il dito su di lui, più che
su chi non può dare la farina che non ha.
|
Avvertenza. Le modificazioni sono in neretto
Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2008 , come modificato dopo la LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180:
"Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualità del sistema universitario e della ricerca"
Articolo 1. (Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti
di ricerca)
1. Le università statali che, alla data del 31
dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui allarticolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono
procedere allindizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né
allassunzione di personale.
Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176, e allarticolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e
comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica."; |
A. Liberatore, La storia
degli scatti biennali
A. Cosa prevede la legge per la determinazione dello stipendio dei docenti
universitari.
1. La legge 312/80 Nuovo assetto retributivo funzionale del personale
statale agli art. li 71 e 72, ha previsto che la progressione economica dei docenti
di ruolo delle Università si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento
costante, in ciascuna classe, dell8 per cento rispetto al parametro iniziale, ed in
successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
La classe finale di stipendio che si consegue dopo 16 anni è integrata fino a conseguire
l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A
dello Stato (DGA).
2. Lart. 36 del DPR 382/80 Riordinamento della docenza
universitaria, in applicazione di quanto sopra, ha poi stabilito quanto segue.
a) Ai professori appartenenti alla prima fascia, con regime di impegno a
tempo definito (TD), allatto del conseguimento della nomina ad ordinario, è
attribuita la (prima) classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della
retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva
dell'eventuale indennità di funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio (classe 0)
è pari al 92 per cento di quello della (1ª) classe risultante al precedente comma,ferma
restando la possibilità dellaumento biennale del 2,50 per cento.
Lulteriore progressione economica |
N. Luciani, I dati
statistici sulle presunte "troppe" assunzioni dei prof
| anno |
docenti |
| 2001 |
53.468 |
| 2002 |
56.066 |
| 2003 |
54.935 |
| 2004 |
55.740 |
| 2005 |
58.554 |
| 2006 |
60.180 |
| 2007 |
60.112 |
| 2008 |
59.872 |
|
1.- Una cosa è il numero degli assunti, una cosa
è la spesa, in seguito ad aumenti contrattuali di stipendio . Quanto al numero, la tab.
qui
a fianco mostra che
il numero dei docenti
di ruolo è cresciuto |
| Fonte. Cineca |
di 6.404 nel 2007-08. |
Questo è relativamente poco, in rapporto all'aumento del numero degli
studenti, diventato 1.700.000, e degli impegni didattici massacranti, conseguenti alla
riforma del 3+2 e all'aumento del numero delle sedi. Dunque, se si vuole ridurre il numero
dei docenti, il governo deve tornare indietro rispetto alle leggi sul diritto allo studio
(altra cosa è il numero delle lauree...: vedano loro).
A riguardo delle retribuzioni , nel caso di Bologna (la sola cosa che so),
le retribuzioni del personale amm.vo sono cresciute del 30% nel 2001-07. Invece quelle dei
docenti sono aumentate del 15%. In quello stesso periodo i prezzi ISTAT al consumo
sono saliti del 22,6%.
Direi, invece, ottima l'idea di tagliare gli scatti ai
"cattivi". Ma l'idea diviene degna di rispetto solo se l'economia di spesa è
usata per aumentare gli scatti ai "buoni". E qui voglio
ricordare che Berlusconi, nel contratto con gli italiani del 2001, aveva deplorato
l'appiattimento delle retribuzioni.
2.- A riguardo degli scatti, c'è poi tutta una storia curiosa di colpi maldestri
dei governi passati. Questa storia è raccontata di nuovo da Antonino Liberatore,
Segretario nazionale dell'USPUR, qui a fianco. |
|
"1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dellarticolo 12, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre
2009."
2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi
relativi agli anni 2008-2009, di cui allarticolo 1, comma 650, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dellarticolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
sostituito dai seguenti: "Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi
restando i limiti di cui allarticolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa
al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nellanno
precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per
cento allassunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, nonché
di contrattisti ai sensi dellarticolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,
n. 230 e per una quota non superiore al 10 per cento allassunzione di
professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui
allarticolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti
delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.".
Conseguentemente, lautorizzazione di spesa di cui
allarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è
integrata di euro 24 milioni per lanno 2009, di euro 71 milioni per lanno
2010, di euro 118 milioni per lanno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere
dallanno 2012.4. Per le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e
della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore
ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori
ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo
rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
Lelettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti
al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono alluniversità che ha richiesto il bando. Ove il settore
sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la
lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata
mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori
affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due
dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun
commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione. Nellipotesi in cui il numero dei professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai
professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei
commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio.
5. In attesa del riordino delle procedure
di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le
commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui allarticolo 2 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e allarticolo 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un
professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori
ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al
numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. Lelettorato attivo
è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del
bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che
appartengono alluniversità che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in
modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al
settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di
svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio
sono stabilite con apposito decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore "della legge di conversione".. Si
applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
"6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento
delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del
Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca è nominata una
commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal
Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono
pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei
meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli
concorsi. Per la partecipazione allattività della commissione non sono previsti
compensi, indennità o rimborsi spese. Dallattuazione del presente comma non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica."
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli illustrati e
discussi davanti alla commissione e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la
tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale,
individuati con apposito decreto del Ministro dellistruzione, |
si
sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all8 per cento della
prima classe ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe
di stipendio finale. Complessivamente la progressione economica si sviluppa in otto
classi.
b) Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia a TD
è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della
prima fascia.
c) La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è
maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari di prima e di seconda
fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno (TP).
3. A partire dall 1 Gennaio 1983 (D.L. 682/82, convertito con
modificazioni nella legge 869/82) è stato disposto che la retribuzione del DGA, anziché
progredire con scatti biennali del 2,5% calcolato sullo stipendio base, si sviluppa in
otto classi biennali dell8 per cento computato sullo stipendio iniziale (di base),
ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sullultima
classe di stipendio.
4. La legge 79/84 che, con decorrenza 01 Gennaio 1984, ha esteso le otto classi
biennali, ridotte per tutti dallotto al sei per cento, ed i successivi aumenti
periodici biennali del 2,5%, anche ai professori universitari a tempo pieno dopo
lultima classe stipendiale.
5. Lintroduzione di queste otto classi biennali del 6 per cento non ha
avuto purtroppo alcun effetto per i professori ordinari ed associati con classe
stipendiale inferiore alla settima, nel senso che per essi è rimasto in essere lo
stipendio previsto dallart. 36 del DPR 382/80 secondo il rapporto percentuale
calcolato sulla retribuzione iniziale, ovvero di base, del DGA.
Se invece fosse stata rispettata la normativa vigente sopra richiamata, che stabilisce in
otto le classi stipendiali della docenza universitaria, man mano che il DGA conseguiva la
classe biennale successiva tutti i docenti avrebbero avuto rideterminata in meglio la
propria retribuzione.
Portando invece a 15 le classi biennali i docenti sono stati tutti penalizzati: i
sindacati hanno fatto opposizione, sono stati ricevuti dagli esponenti del Governo e del
Parlamento, ma, comportando il ritorno alle otto classi un aumento di spesa, non sono mai
stati ascoltati.
6. Alla penalizzazione appena evidenziata ha fatto ora seguito la beffa.
Infatti per lanno in corso, e per i due anni a venire il Governo ha previsto che le
classi stipendiali, anziché biennali, saranno triennali. In sostanza il Governo ha
ritenuto che la normativa sulle classi biennali della legge 312/80, che interessa tutto il
personale del pubblico impiego e quindi anche i docenti universitari, debba essere
corretta, da subito, solamente per i docenti universitari perché le loro retribuzioni,
sebbene alleggerite in seguito ad una errata interpretazione della norma, appesantiscono
pur sempre in maniera eccessiva la spesa pubblica dello Stato!! Se poi questa norma
rimanesse valida anche per gli anni a venire il docente universitario impiegherebbe 45
anni per il conseguimento del tetto retributivo e lo raggiungerebbe solo se la sua entrata
nel ruolo fosse avvenuta alletà di 27 anni.
Questi sono i motivi che ci inducono a chiedere con forza labolizione della norma
discussa.
B. Cosa prevede la legge per il mantenimento del valore di acquisto della
retribuzione dei docenti universitari. Nel 1992, abolita da qualche tempo
la scala mobile e in attesa della riforma della dirigenza statale non ancora
contrattualizzata, e, quindi priva di potere contrattuale per negoziare gli aumenti
retributivi conseguenti alla svalutazione, la legge 216/92 (art. 2, comma 5) ha disposto
che Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della
dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti
civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, in ragione della media degli incrementi retributivi
realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle
altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.
Laggiornamento è stato concesso a decorrere solo dall 1/01/94 (art. 4 del
D.L. 469/94).
Questo adeguamento annuale delle retribuzioni è stato impropriamente
considerato dalla stampa e dai politici come un surplus stipendiale, non connesso
allindice di svalutazione della moneta, che fa lievitare in alto gli stipendi della
docenza.
Sta di fatto, invece, che la retribuzione dei docenti universitari,
nonostante ladeguamento annuale appena esplicitato, risulta essere inferiore a
quella che sarebbe loro spettata in applicazione del coefficiente ISTAT che converte il
valore monetario di un certo anno (noi abbiamo preso a riferimento il 1990, che
rappresenta lanno in cui è stato concesso lultimo aggiornamento delle
retribuzioni legato al costo effettivo della vita) in valore del 2006.
Dallesame delle apposite tabelle ISTAT è risultato che detto
coefficiente (dallanno 1990 allanno 2006) è pari a 1,6356.
Applicando detto coefficiente alla retribuzione del mese di
Luglio 1990 del professore alla classe 00 (retribuzione annua pari a 35.281,16 euro) e
alla classe 14 (retribuzione annua di 66.533,78 euro), abbiamo ricavato che la
retribuzione per lanno 2006 avrebbe dovuto essere pari a:
a) 35.281,16 x 1,6356 (coeff. di raccordo) = 57.705,86 euro
Retribuzione corrisposta a detto professore nellanno 2006: 52.989,51
euro, inferiore rispetto a quella dovuta di 4716,35 euro, (9,90% in meno).
b) 66.533,78 x 1,6356 (coeff. di raccordo) = 108.822,65 euro
Retribuzione corrisposta a detto professore nellanno 2006:
99.743,18 euro, inferiore rispetto a quella dovuta di 9.079,47 euro, (9,10% in meno).
Ciò nonostante, il coefficiente di adeguamento delle retribuzioni per
lanno 2007, se la retribuzione annua lorda è superiore a 53.000,00 euro, è stato
ridotto dal Governo in carica di trenta punti percentuali rispetto a quello calcolato
dallISTAT. AL |
delluniversità e
della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sentito il
Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì,
alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le
votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo
periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente
decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già
avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati
non conformi alle disposizioni del presente decreto.
8-bis. I professori universitari i
quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui allarticolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano
lelettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di
valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque
non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
8-ter. Per le procedure di valutazione
comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori
universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora
aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al
31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate
le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei
titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati".
9. Allarticolo 74, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "personale non dirigenziale" sono
inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,". "Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università).
1. Il comma 9 dellarticolo 1
della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:
"9. Nellambito delle relative
disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di
professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati allestero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente
in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca
nellambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di
ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui
rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università
formulano specifiche proposte al Ministro dellistruzione, delluniversità e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del
Consiglio universitario nazionale. Nellambito delle relative disponibilità di
bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università
formulano specifiche proposte al Ministro dellistruzione, delluniversità e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è
proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la
relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di
valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al
comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2. (Misure per la qualità del sistema universitario)
1. A decorrere dallanno 2009, al
fine di promuovere e sostenere lincremento qualitativo delle attività delle
università statali e di migliorare lefficacia e lefficienza
nellutilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di
finanziamento ordinario di cui allarticolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui
allarticolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi
incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
a) la
qualità dellofferta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la
qualità della ricerca scientifica;
c) la
qualità, lefficacia e lefficienza delle sedi didattiche.
2. Le modalità di ripartizione delle
risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in
prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario.
In sede di prima applicazione, la ripartizione
delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla
lettera c) del medesimo comma".
Articolo 3. (Disposizioni per il diritto allo studio universitario
dei capaci e dei meritevoli)
1. Al fine di favorire la mobilità degli
studenti garantendo lesercizio del diritto allo studio, il fondo per il
finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per lanno
2009.
2. Al fine di garantire la concessione
agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento
integrativo di cui allarticolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
incrementato per lanno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 per
65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al
comma 2,si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla
programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente
assegnate dal CIPE al Ministero dellistruzione, delluniversità e della
ricerca nellambito del programma di competenza dello stesso Ministero.
3-bis. Allarticolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"tre anni".
"Art. 3-bis.
(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori). 1. A
decorrere dallanno 2009, con decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la
costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero,
di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori, contenente per ciascun soggetto lelenco delle pubblicazioni
scientifiche prodotte. LAnagrafe è aggiornata con periodicità annuale.
Art. 3-ter. (Valutazione
dellattività di ricerca).
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli
36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
destinati a maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da
parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di
pubblicazioni scientifiche.
2. I criteri identificanti il
carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, su proposta del Consiglio
universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca.
3. La mancata effettuazione di
pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà
dello scatto biennale.
4. I professori di I e II fascia e
i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni
scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla
partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento
rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.
Art. 3-quater.
(Pubblicità delle attività di ricerca delle università). 1. Con periodicità
annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo allesercizio
precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico
unapposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di
formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti
pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dellateneo e
trasmessa al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca. La
mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle
risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui allarticolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui
allarticolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 3-quinquies. (Definizione
degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica). 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione
dellarticolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori
artistico-disciplinari entro i quali lautonomia delle istituzioni individua gli
insegnamenti da attivare".
Articolo 4. (Norma di copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallarticolo
1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per lanno 2009, a 71 milioni di euro per
lanno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dallanno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di
spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nellelenco 1 allegato al
presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate
nellarticolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse
allistruzione ed alluniversità.
Articolo 5. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 2008 |
|

Giuseppe Valditara
|
Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni
urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca"
Relazione del Sen. Prof. Giuseppe
VALDITARA
alla Commissione Istruzione del Senato
Anche una nostra TABELLA
per parare certe inesattezze ... |

MariaStella Gelmini
|
Nota. A parte il
testo del D.L., già reso noto dalla stampa, e qui in versione "sicura" (perchè
quella per il Senato), riporto sotto, per i colleghi, il pensiero autorevole del Sen.
Valditara, prof. ordinario, sia pur preceduta da nota, per capire meglio.
1) Punizione delle Università "non
virtuose". L''idea di punire le Università che hanno sforato, per le spese
di personale, il 90% del Fondo di Finanziamento Ordinario statale, è un auto goal, perchè pur se è che stato sforamento
del 90%, è vero anche altra cosa (quelle "virtuose" hanno sforato, per le tasse
universitarie, il 20% del FFO). Lo si vede dalla TABELLA sotto, a cui segue una
spiegazione, qui sotto a destra (auto goal).
Per favore avviamoci a scelte ben più coragggiose e serie:
a) I Contributi studenteschi siano determinati liberamente dagli Atenei (il
calmiere verrà dalla concorrenza);
b) Il FFO sia ripartito solo in proporzione al numero degli studenti
(lasciamo perdere gli altri parametri ...,
solo pretestuosi e sovietici);
c) I Fondi alla ricerca siano attribuiti a parte, in seguito a valutazione
delle Relazioni scientifiche triennali,
con Commissioni scientifiche (non in base a parametri
fasulli: impact factor, citation index, che guardano
al "contenitore del vino", senza assaggiarlo)
2) Commissioni di concorso. La vera innovazione del DL è, invece,
la modifica dei criteri di formazione delle Commissioni di concorso che, istituendo il
sorteggio, vale da sola una intera riforma universitaria. Ho sempre pensato che il
sorteggio sia il metodo "meno" peggio, purchè all'interno di un numero di
sorteggiabili numeroso (40-50 persone), magari previo opportuno accorpamento di
tutti i concorsi locali.
L'idea di Valditara di ridurre il numero dei votabili, tra cui sorteggiare i
"4" esterni (pur se motivata: vedi sotto la sua relazione), sarebbe il classico
caso di "fatta la legge, trovato l'inganno". Una via, invece, coerente con la
moralità della Ministra potrebbe essere:
a) quanto ai 4 membri esterni, fare il sorteggio puro (niente votazioni), di
una "unica" commissione per tutti i concorsi locali della sessione (da
accorpare);
b) quanto al membro interno locale, egli sarebbe da aggiungere (diverso per ogni
concorso) ai 4 (comuni a tutti i concorsi).NL |
Avvertenza. Alcune
colonne sono relative ad anni diversi. Sono gli ultimi del Miur. Però da qualche
sondaggio ho ricavato, ad es., che i dati del 2007 sono in linea con quelli del 2006, per
cui i risultati complessivi sono attendibili.
P.S. Grazie a segnalazioni dei Colleghi ho corretto alcuni errori, ma non è
risultata cambiata la tesi principale, sul FFO. |
| TABELLA |
Università "virtuose" |
Università"non virtuose |
Tutte |
| Tasse
universitarie - consuntivo. 2006 |
850.591.222 |
781.588.105 |
1.632.179.327,00 |
| FFO -
fondo di finanziamento ordinario-2008 |
3.353.846.129 |
3.934.638.642 |
7.288.484.771,00 |
| Numero
di studenti-2007 |
819753 |
881839 |
1.701.592,00 |
| Numero
di docenti di ruolo - 2007 |
27566 |
32002 |
59.568,00 |
| Rapporto
studenti sul totale |
48,2% |
51,8% |
100% |
| Rapporto
docenti sul totale |
46,3% |
53,7% |
100% |
| Rapporto
studenti/docenti |
29,7% |
27,6% |
28,6% |
| Rapporto
tasse universitarie/ffo "non virtuose" |
25,4% |
19,9% |
22,4% |
|
Decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del
10 novembre 2008. Vedi sotto: Decreto |
La Relazione
VALDITARA
(Resoconto, ripreso dal Senato |
1.- Il relatore VALDITARA evidenzia anzitutto come il provvedimento
riprenda un dibattito avviato già alla fine degli anni Novanta e corrisponda a molte
aspettative emerse in occasione dell'ultima manovra finanziaria. Si tratta del resto,
prosegue, di una mera anticipazione, rispetto a riforme più organiche - ad esempio sulla
governance, sulla valutazione e sul dottorato di ricerca - che saranno invece affrontate
con un disegno di legge ordinario, nell'ambito di un più ampio confronto con le categorie
interessate ed il Parlamento.
2.- Ripercorre indi le tappe cronologiche più importanti del percorso
autonomistico universitario, a partire dalla legge Ruberti n. 341 del 1990, la quale
introdusse il principio dell'autonomia didattica degli atenei, senza tuttavia farvi
corrispondere quello, correlato, di responsabilità.
Ciò ha progressivamente determinato una incremento della spesa,
acuito a seguito della riforma "Berlinguer-Zecchino" che, introducendo
il modulo del "3+2", ha provocato un aumento vertiginoso dei corsi di
laurea.
3.- Entrando nel dettaglio del decreto-legge, egli si sofferma anzitutto
sull'articolo 1, comma 1, esprimendo soddisfazione per il divieto imposto alle università
statali che abbiano superato il rapporto del 90 per cento fra finanziamento ordinario e
spese per il personale di procedere ad ulteriori assunzioni. Nel rammentare che
attualmente un terzo delle università statali supera il suddetto limite, giudica doveroso
operare una distinzione fra gli atenei rispettosi del dettato normativo e quelli che lo
hanno invece violato. Nella medesima direzione si pone, prosegue il relatore, il comma 2,
che esclude le predette università dalla ripartizione del Fondo straordinario per
l'assunzione di ricercatori.
4.- Quanto al comma 3, esso modifica il decreto-legge n. 112, aumentando il limite
delle assunzioni da parte delle università statali nel triennio 2009-2011 dal 20 al 50
per cento; inoltre, il 60 per cento di tale quota è riservata all'assunzione di giovani
ricercatori e solo il 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Ciò, al fine di
contribuire ad invertire la piramide rovesciata del personale docente, che vede un numero
esorbitante di professori ordinari a fronte di un numero esiguo di ricercatori. La
copertura di tale disposizione, rileva il relatore, rappresenta un recupero importante di
risorse a favore del sistema.
5.- Egli si sofferma poi sui commi 4 e 5, che modificano le procedure di
reclutamento dei professori di prima e seconda fascia, nonché dei ricercatori. Al
riguardo, ricorda le diverse riforme normative che si sono succedute nel tempo, a partire
dalla legge n. 210 del 1998, fino al decreto-legge n. 248 del 2007, che ha riaperto i
termini per i bandi concorsuali ripristinando due idoneità ed un membro interno. In
quell'occasione, ricorda, fu tuttavia accolto un ordine del giorno bipartisan che
impegnava il Governo a non applicare in futuro tale meccanismo, che aveva determinato uno
scadimento nel reclutamento, in una condizione di scarsissima trasparenza.
6.- Senza anticipare in questa sede i tratti salienti di una più organica riforma
del reclutamento, esprime comunque una ragionevole soddisfazione per la misura recata nel
decreto-legge, che coniuga sorteggio ed elezione, pur non condividendo il giudizio
palingenetico da altri espresso. Analogamente, manifesta alcune perplessità sulla
previsione di eleggere un triplo dei commissari, atteso che un coinvolgimento così ampio
non risulta sempre concretamente possibile. Non a caso, rimarca, è stato previsto il
ricorso a settori affini per consentire un'ordinata gestione delle procedure. Esprime
invece una certa preferenza per l'elezione di un numero di commissari non più che doppio.
7.- Egli illustra poi un'altra innovazione recata dalla norma e costituita
dall'esclusione dall'elettorato passivo dei professori associati e dei ricercatori, in
un'evidente ottica meritocratica che eviti il condizionamento cui sarebbero altrimenti
soggette tali fasce. Non va tuttavia sottaciuta, prosegue, la difficoltà conseguente a
questo ulteriore incremento di professori ordinari nelle commissioni d'esame.
8.- Dopo essersi soffermato in dettaglio sulle procedure di reclutamento dei
ricercatori, riferisce indi sul comma 6, relativo alle elezioni suppletive. In proposito,
sollecita il Governo a chiarire in quali casi esse possano avere luogo, onde evitare
successive contestazioni. Osserva poi criticamente che il relativo decreto ministeriale
attuativo debba essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
decreto-legge, atteso che per quella data non sarà ancora completato l'iter di
conversione. Inoltre, ritiene che un decreto di natura regolamentare sarebbe stato
presumibilmente più garantista rispetto ad eventuali impugnazioni.
9.- Con riguardo al comma 7, giudica favorevolmente che la valutazione comparativa
dei ricercatori sia svolta esclusivamente sulla base dei titoli e delle pubblicazioni,
abolendo in particolare la fase orale, che rappresentava la sede più tipica per
aggiustamenti poco trasparenti. Concorda altresì con il rilievo garantito in tale ambito
alla tesi di dottorato.
Illustra infine il comma 9 che modifica ulteriormente il decreto-legge n.
112, opportunamente escludendo gli enti di ricerca dalla riduzione ivi prevista del 10 per
cento delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale.
10.- Passando all'articolo 2, egli saluta con favore le previste misure per la
valutazione del sistema universitario, rammentando che già in finanziaria erano stati
presentati emendamenti per ripartire il Fondo aggiuntivo al finanziamento ordinario
secondo criteri meritocratici. Esprime perciò condivisione per la destinazione di una
quota iniziale non inferiore al 7 per cento del FFO e del Fondo straordinario secondo tre
indicatori estremamente importanti: la qualità dell'offerta formativa e i rispettivi
risultati; la qualità della ricerca scientifica e la qualità delle sedi didattiche.
Suggerisce peraltro di aggiungere, fra i predetti parametri, il rapporto fra le risorse
destinate alle infrastrutture della ricerca e quelle destinate al personale. Concorda
inoltre che le modalità di ripartizione siano adottate sentiti il CIVR e il CNVSU.
11.- In merito all'articolo 3, che reca disposizioni per il diritto allo studio,
sottolinea il rilievo di un investimento cospicuo in borse di studio ed alloggi
universitari, tanto più in un sistema come quello italiano che risulta attualmente
inefficace ai fini della mobilità sociale.
Illustra infine le norme di copertura finanziaria recate dall'articolo
4, che prevedono una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di tutti i Ministeri,
con l'opportuna esclusione di quelle connesse all'Istruzione e all'Università. |
N. Luciani, Un "auto goal"
punire le Università che hanno sforato il 90% del FFO.
Sono quelle che non hanno sforato, per le tasse universitarie, il 20% del FFO
Dunque, il problema è una
questione
di trasparenza del Governo:
dire apertamente cosa vuol fare
per le tasse universitarie, nel
finanziamento delle università
1.- Punire le Università "non virtuose" equivale punire gli
studenti, senza colpa.
a) La tabella più sopra mostra che le "università non
virtuose" hanno il 46% degli studenti totali delle Università statali e
il 48% dei docenti di ruolo. Dunque non sono quattro gatti, ma la metà
dell'università italiana.
b) Andiamo avanti... La somma delle tasse universitarie è
il 18,4% del FFO.(Invece, per le università "virtuose" è il 26,6%)
Dunque, le università non virtuose, hanno sforato il 90% del FFO per ottemperare alla
legge sul diritto allo studio (che vuole che percentuale non superi il 20% del FFO) .
Chi proibisce lo sforamento? E' la legge. E' su questo che la Ministra deve
ragionare, non essere astrattamente moralistica.
c) Andiamo avanti ... Il numero degli studenti per un prof.
è 27,5 per le università "non virtuose", e 29,5 per
quelle "virtuose".
Il docenti "non virtuosi'" sono il 48% del totale. Concluderei che, guardando le
cose nell'insieme, non c'è alcuna ragione per punirle.
Più sotto, chi vuole può trovarla la tabella analitica, per ogni Ateneo.
2.-Torniamo sulle commissioni di concorso. A coloro che obiettano
che i grandi maestri di scuole scientifiche hanno diritto di scegliersi i successori, tra
gli allievi, (ossia non vogliono il sorteggio), direi che il relativo problema (non da
poco) va risolto non violando la legge costituzionale (art. 97, che vuole il
"concorso), ma modificando lo stato giuridico relativo alla carriera dei docenti.
Rinvio al Documento per l'Università italiana della
OO.UU.DD., in cui il ruolo unico è indicato la soluzione appropriata: un
"unico" concorso in accesso, a cui hanno titolo solo coloro che hanno superato
una prova di idoneità nazionale a lista aperta, ma valida per la sola sessione a
concorso. Il seguito della carriera avviene previa verifica della Relazione scientifica
triennale, vigente dal 1980 (DPR 382), ma mai valutata.
3.- Sulla questione del numero delle lauree. Il problema del numero delle
lauree (rilanciato dalla Ministra, la scorsa settimana) è più di natura tecnica che
finanziaria: quello di dare qualità alle lauree effettivamente impartite. Non solo ...,
beninteso, ma nel senso che, in termini finanziari, esso gioca sul numero delle aule, più
che sul numero dei professori di ruolo, e inoltre gioca sul numero dei professori a
contratto e delle supplenze con prof. esterni (pari a quelli di ruolo). Tuttavia, essi
sono pagati con cifre da sottoproletariato o non pagati). Ben altro onere finanziario
viene dal numero delle sedi (sedi ufficiali, 95; località reali, 302). Ma su questo
versante, la Ministra più che dire alle Università, deve dire alle Regioni e agli Eni
locali. Sono loro che vogliono l'università sotto casa, senza pagarle. NL
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| Decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del
10 novembre 2008. Vedi sotto: Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca
Articolo 1.(Disposizioni per il reclutamento nelle
università e per gli enti di ricerca)
1. Le università statali che, alla data
del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui allarticolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono
procedere allindizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né
allassunzione di personale.
2. Le università di cui al comma
1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui
allarticolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13,
dellarticolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per
il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui
allarticolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nellanno precedente.
Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento
allassunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non
superiore al 10 per cento allassunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le
assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui allarticolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal
predetto articolo 1, comma 650.».
Conseguentemente, lautorizzazione legislativa di cui
allarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è
integrata di euro 24 milioni per lanno 2009, di euro 71 milioni per lanno
2010, di euro 118 milioni per lanno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere
dallanno 2012.
4. Per le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e
della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore
ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori
ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo
rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
Lelettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti
al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono alluniversità che ha richiesto il bando. Ove il settore
sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la
lista è | | |