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Proponiamo
qui di seguito:
a) i riferimenti per trovare il fascicolo della riforma, trasmesso dalla Commissione
istruzione alla
Presidenza del Senato;
b) una traccia del Sen. Prof. G. Valditara, che spiega le novità introdotte dalla
Commissione,
rispetto al testo originario del Governo.
In questo testo il Sen. rivendica il merito personale
di aver proposto la "chiamata diretta" per i Ricercatori a tempo indeterminato.
Segue un nostro commento, in cui gli contestiamo che la cosa avrebbe un senso se, anche,
avesse proposto la "progressione retributiva unica" per le tre fasce.A riguardo del punto a), clicca su:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlcomm&leg=16&id=483560
Per trovare, poi, il Disegno di Legge Delega, dopo l'apertura della videata,
colonna di sinistra, CLICCA su:"DISEGNO DI LEGGE Articolato (Testo a fronte)". |
Giuseppe Valditara, Importanti modifiche rispetto al progetto governativo
(Testo ripreso da "il Sole-24 ORE", 21.5.2010)
Governance. La riforma dell'università approvata in
commissione al Senato presenta importanti modifiche rispetto al progetto governativo, pur
rispettandone lo spirito originario.
È bene sottolineare le linee portanti del disegno di legge anche alla luce
degli emendamenti approvati durante un dibattito parlamentare ricco di stimoli.
L'aspetto più innovativo del testo è quello di disegnare un assetto di governo
degli atenei che finalmente distingue in modo netto le competenze dei rispettivi organi,
favorendo responsabilizzazione delle scelte, minore autoreferenzialità e più rapidità
nelle decisioni. Il tutto s'inserisce in un quadro che fa della valutazione delle singole
università il pilastro del nuovo sistema.
Oggi cda e senato accademico svolgono funzioni che si sovrappongono, non incidono
su alcuni temi decisivi della vita universitaria e rischiano di essere condizionati da
istanze corporative. La riforma ma attribuisce invece al cda importanti compiti in via
esclusiva: l'approvazione del piano triennale di sviluppo, la decisione d'istituire nuove
sedi o nuovi corsi, l'ultima parola sull'assunzione del personale docente.
Nel testo governativo mancava un altro aspetto importante: la responsabilità dei
provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento, che fino ad oggi competeva a un organo
nazionale di rappresentanza elettiva delle categorie, il Cun. Un emendamento approvato in
commissione attribuisce al cda la competenza su tutti i provvedimenti disciplinari.
Il cda sarà composto per circa la metà da soggetti esterni, ai ruoli
dell'università. Tutti i membri del cda, a parte la rappresentanza studentesca,
dovrebbero caratterizzarsi per particolare competenza ed esperienza ? Il rettore sarà
invece eletto da tutta l'accademia per rappresentare l'unità della istituzione.
Davanti a questo spostamento di competenze in capo al cda, e al rettore, che ne
ispira la linea, al senato devono spettare funzioni di stimolo e di controllo, che sono
state meglio precisate e rafforzate rispetto a quanto previsto dal testo governativo. È
stata fra l'altro introdotta in commissione la possibilità di proporre la sfiducia del
rettore, con maggioranza di almeno i 3/4 dei componenti i senato accademico. Si è anche
garantito un collegamento fra i dipartimenti e senato accademico per assicurare un più
funzionale ascolto delle istanze didattiche e di ricerca.
Stato giuridico. Un altro passaggio importante del disegno di
legge riguarda lo stato giuridico del personale docente. Riprendendo emendamento
introdotto al Senato ne legge 1/2009, gli scatti stipendiali saranno commisurati ai
risultati raggiunti. Un emendamento parlamentare va oltre questa misura e istituisce un
fondo per la premialità, al fine di rendere possibili contratti integrativi con cui
retribuire maggiormente chi si distingua nella didattica o nella ricerca.
Nel testo del Ddl vi era l'obbligo di un certo numero di ore di ricerca e di
studio, le famose 1.500 ore complessive. Negli emendamenti approvati in Senato si rende
possibile aumentare l'obbligo didattico (da 350 ore l'anno ad "almeno" 350 ore
l'anno), si prevede l'obbligatorietà della certificazione dell'effettivo svolgimento
delle ore di didattica, si ritiene invece che la ricerca debba essere valutata sui
risultati, non in base al numero di ore dedicate.
Reclutamento. Cambia radicalmente il meccanismo attuale di
reclutamento. Ci sarà un'abilitazione nazionale e poi un reclutamento locale con
valutazione comparativa. Le procedure previste nel Ddl erano eccessivamente burocratiche e
prescrittive: sono state semplificate radicalmente valorizzando l'autonomia delle singole
università.
Infine il Ddl governativo rende definitiva una norma già contenuta nella
riforma Moratti: i ricercatori d'ora in noi saranno solo a contratto.
Occorreva peraltro garantire agli attuali ricercatori a tempo
indeterminato, che abbiano conseguito l'idoneità ad associato, le stesse
opportunità d'assunzione in servizio, che la legge riservava invece ai soli, futuri,
ricercatori a contratto. Ciò è stato fatto con un apposito emendamento che
estende anche a loro la chiamata diretta. |
Nino Luciani, Per i ricercatori a tempo
indeterminato, la "chiamata diretta" è una scatola vuota, se disgiunta da una
"progressione retributiva unica", in luogo delle tre progressioni retributive
(oggi, una per ogni fascia di docenza). Vediamo perchè ...
a) Un giudizio sommario sul progetto originario. Personalmente
rigetto a pié pari lo "spirito originario del progetto governativo", perchè è
a "costo zero" e, anzi, fa un passo indietro nella valutazione e nella
meritocrazia, sia perchè privilegia il precariato (rispetto ai concorsi pubblici) sia
perchè aumenta il potere corporativo locale, per le assunzioni, in confronto alla
vituperata legge 210/1998.
Di buono c'è l'abilitazione a lista aperta che, pur se non dà
l'eccellenza, evita alla università di cadere nella melma, con le assunzioni per
contratto, senza alcuna garanzia di qualità. Questa novità, direi che da sola vale la
riforma.
b) Ricercatori a tempo indeterminato. Voglio dare "a Cesare, quel che
è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio", ma con le dovute osservazioni.
L'emendamento Valditara che (almeno) equipara i Ricercatori a tempo
indeterminato a quelli a tempo determinato parrebbe una prova di sensibilità , diciamo,
salomonica: vale dire, trattare allo stesso modo tutti coloro che si trovano nelle stesse
condizioni. Si direbbe dare il minimo, al di sotto del quale non si poteva scendere, ma
che non c'era nel testo originario.
Ma, se poi (da "professori universitari", quali siamo - e
non da Ministri e sottosegretari della "Università"), guardiamo un po' dentro
le cose, vediamo che il conto non torna.
Infatti, in base all'art.35, c. 9 e successivi "in
sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di
carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale
di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella
nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno
stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento."
In altri termini, uno che, da ricercatore viene promosso ad associato, sarà
collocato nel livello stipendiale iniziale della fascia di arrivo, e che è più bassa di
quella di provenienza, nel caso dei ricercatori anziani). Perchè la retribuzione non
cali, gli sarà fatto un credito (sotto forma di assegno ad personam), ma rimarrà in quel
livello per tanti anni, quanti necessari per recuperare una anzianità con una
retribuzione uguale a quella di ingresso (compreso l'assegno ad personam). E dunque per
10-15 anni rimarrà in quel livello, senza mai vedere aumentare la retribuzione.
In altri termini, i Ricercatori anziani sono danneggiati dalla promozione.
c) Facciamo tornare il conto. Questa anomalia (che colpisce le tre fasce
dei docenti) è dovuto al fatto che le tre fasce hanno tre progressioni retributive. E,
dunque, per la giustizia e perchè il merito abbia un senso, occorrerebbe fare una
progressione retributiva unica, pur se suddivisa in tre fasce. In questo modo il
ricercatore promosso ad associato, sarebbe inquadrato come associato con una retribuzione
di livello immediatamente superiore a quello di provenienza, per poi continuare a salire
in base a produttività (come "dice", ma non fa, il DDL Gelmini).
d) A quale livello scientifico stanno i nostri Ricercatori a tempo
indeterminato ? A quelli (che ho sentito al Miur), che screditano i nostri
ricercatori, dicendo che, se a 50 anni, non hanno ancora vinto un concorso, un motivo ci
sarà ..., rispondo che sono in mala fede. Lo sanno per primi che i concorsi sono stati
pochi e non sono avvenuti con regolarità, a partire dal 1980, e fino al 1998, finchè chi
aveva passato il turno ( a suo tempo) è stato accantonato, a favore dei giovani.
E comunque, per una idea, sulle vicende del sistema universitario italiano,
pubblico a parte uno studio di due docenti (italiani) dell'Università di Manchester, e il
pensiero di nostro valente "ricercatore" sulla riforma Gelmini, apparso
recentemente su . Nino Luciani |
Ovviamente, per dare
concrete opportunità d'assunzione ai giovani, è indispensabile che non venga prorogata
la norma che limita, fino al 31 dicembre 2011, l'utilizzo dei fondi derivanti dal turn
over.
Il Ddl predispone un quadro normativo organico che dovrebbe favorire il
rilancio del nostro sistema universitario. Probabilmente si potrebbe aggiungere un comma
ulteriore che consenta di sperimentare non solo forme di governance innovative, ma anche
più flessibili modelli d'organizzazione del lavoro del personale docente, consentendo per
esempio la modifica dell'impegno didattico in relazione all'assunzione di particolari
compiti di ricerca.
Una volta approvata la riforma, il governo dovrà tuttavia tener fede alla promessa di
più adeguate risorse: la difficoltà del momento non può penalizzare un ' settore
strategico per il futuro dei paese. Giuseppe Valditara |
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GLI
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
in sede referente (nostra ricostruzione)
NOTA. In queste
settimane la Commissione istruzione ha lavorato intensamente. Dei 15 articoli del DDL, ne
ha terminati 8 ( e, in parte, anche 9,10,11, 12). Qui di seguito, essi sono riportati, uno
per uno. Nella colonna di sinistra c'è il testo originale, nella colonna di destra, c'è
il testo definitivo, in seguito all'emendamento.
Direi che, pur se le modifiche ci sono, la sostanza politica rimane quella
originaria.
In breve, il governo vuole mettere un limite alla spesa universitaria, attraverso un
maggiore controllo finanziario centrale, fino a prevedere il commissariamento della
gestione locale (con la sola eccezione di mantenere il Rettore, anche in caso di
commissariamento.
Rimangono gli esterni (27%) nel Consiglio di Amministrazione e il Senato diviene
elettivo (in pratica vengono buttati fuori i Presidi, oggi membri di diritto, e che sono
l'essenza della democrazia universitaria). Il precariato è istituzionalizzato come un
modo di fare "economie" (alla stessa stregua che nelle imprese private). E'
bloccato il turnover e questo lede il diritto alla carriera per i meritevoli.
Per la copertura dei posti, rimane l'abilitazione a lista aperta con
commissioni sorteggiate (cosa che io approvo) e il concorso locale con commissioni
nominate localmente (ossia nè votate, nè sorteggiate), cosa che è una vera calamità
perchè ciò equivale alla istituzionalizzazione del localismo.
Sono introdotti verifiche certosine di produttività, ma senza dare una
"lira" aggiuntiva ai meritevoli. |
DDL (Senato 1905) del Governo su Governance Università, Diritto allo studio e
Reclutamento dei Professori
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MS. Gelmini
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Chiuse la discussione generale (3 marzo)
e la presentazione degli emendamenti ( 9 marzo)
ELENCO DEGLI
EMENDAMENTI PROPOSTI
(non ancora presentati emendamenti per gli artt. 9
e successivi, riguardanti lo stato giuridico)
Nel frattempo i Ricercatori entrano in agitazione ... e appellano agli altri Docenti per
la lotta in comune, per l'Università (vedi Documento, sotto) |
Marco Merafina
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1.- Nota.
Diciamo ai Colleghi che, al momento, è impossibile dire se ci sarà vera riforma oppure
una soluzione "gattopardesca", anzi "involutiva" (quella del testo
proposto dal Governo). Il riferimento è ai concorsi locali (aumenta il localismo) e al
sistema finanziario (cala l'autonomia finanziaria). Il chiarimento sulle probabilità di
veri progressi in meglio verrà solo dopo gli emendamenti, che:
- in primis dovrebbero separare le cose "non volute, ma dichiarate come volute"
da quelle "volute, ma messe tra le righe".
Vanno precluse possibili "deviazioni", più tardi, quando ci
saranno i Decreti Delegati di "interpretazione della legge";
- e successivamente dovrebbero fare le scelte, anche alla luce delle pregresse audizioni
del mondo universitario.
Auspicabile anche una verifica in corso d'opera, tra il Presidente Possa e i
Sindacati, subito dopo l'approvazione del DDL in sede referente, prima del riesame in sede
deliberante.
2.- Segni di lotta dai Ricercatori. I Ricercatori hanno
proclamato lo stato di agitazione (si vegga il Documento, qui sotto,
colonna di destra), in quanto una prima lettura degli emendamenti non permette di capire
bene... .
I Ricercatori sono 1/3 dei docenti di Ruolo
(Ricercatori+Associati+Ordinari). Insegnano pur non essendo obbligati dalla legge vigente.
Dunque, hanno la forza sufficiente per opporsi ad un Governo che aumenta i problemi
dell'Università.
3.- Appello per decidere uno sciopero di protesta. Vista
l'aria che tira, facciamo appello a tutte le Organizzazioni Sindacali per una
riunione circa la proclamazione di uno sciopero di almeno una settimana.
Adesso o mai più. NL |
CNRU -
Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari
PROCLAMA
stato di agitazione dei Ricercatori Universitari
Il Coordinamento Nazionale Ricercatori
Universitari:
1) preso atto dei contenuti del DDL Gelmini, che "dimentica":
- di finanziare la riforma stessa, accentuando le difficoltà degli Atenei a
predisporre una normale programmazione del personale in sede di bilancio, oltre alla
difficoltà di assicurare un corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- di considerare alcune norme transitorie indispensabili che dovrebbero riguardare
gli attuali Ricercatori Universitari, cancellando così definitivamente ogni prospettiva
di soluzione al problema dello Stato Giuridico dei Ricercatori Universitari, attesa ormai
da trent'anni;
- di assicurare una gestione democratica degli atenei attraverso la partecipazione di
tutte componenti universitarie negli organi di governo;
- di escludere i Ricercatori Universitari con più di 40 anni di contributi dal
licenziamento-prepensionamento coatto, malgrado gli Ordini del giorno
bypartisan in tal senso approvati nei due rami del Parlamento;
2) considerati inoltre i contenuti degli emendamenti presentati dal
relatore della legge che tra l'altro:
- obbligano all'attività didattica i Ricercatori Universitari senza alcun riconoscimento
del loro stato giuridico;
- trasformano gli scatti di Professori e Ricercatori Universitari da biennali a triennali
con obbligo di domanda per l'ottenimento degli stessi, senza possibilità di opzione per
il nuovo regime e senza una reale trasformazione della carriera universitaria;
PROCLAMA
lo stato di agitazione dei Ricercatori Universitari
e, estendendo le iniziative già in atto in numerose
sedi,
invita i Ricercatori di tutti gli atenei a riservarsi di non accettare incarichi
per affidamento e supplenza per il prossimo anno accademico, sviluppando inoltre forme di
lotta immediate che comprendano anche la sospensione dell'attività didattica, con la sola
esclusione dei Ricercatori Universitari minacciati dal licenziamento che
nell'esercizio dell'attività didattica hanno elemento di difesa giudiziaria;
chiede inoltre ai docenti delle altre fasce di partecipare a tale forma di protesta
non accettando ulteriori incarichi di docenza al di fuori di quelli istituzionali.
Il Direttivo del CNRU |
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Il DDL del Governo su Governance Università,
Diritto allo studio
e Reclutamento dei Professori Universitari approda in SENATO col numero S 1905 |
La Relazione del Sen. Prof. Giuseppe VALDITARA
Il 9 dicembre 2009 la Commissione
Istruzione ha iniziato l'esame del DDL.
Il sen. G. Valditara, prof. Ordinario di Diritto Romano all'Università di
Torino, ha fatto la relazione introduttiva, tra l'altro, con molta autonomia critica.
In vista delle audizioni del mondo universitario, da parte della
Commissione Istruzione, ognuno di noi (anche dall'estero), potrebbe
inviare idee migliorative direttamente alla Segreteria della Commissione (e-mail:
COMM07A@senato.it ).
Chi vuole può inviarne una copia a UNIVERSITAS News,
per la pubblicazione
(e-mail: nino.luciani@alice.it
). Per i link ai disegni di legge originali, vedi subito sotto. |
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Giuseppe
Valditara |
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Commissione
"ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI"
Riunione di MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2009
Argomenti:
- (1905)
DDL del Governo: Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario;
- (591)
GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto;
- (874)
POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari
incaricati ;
- (970)
COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo
;
- (1387)
VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della
governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima
e seconda fascia e dei ricercatori ;
- (1579)
Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e
la riorganizzazione delle università.
RESOCONTO SOMMARIO N. 152
Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (PdL), il quale
osserva anzitutto come l'esame in Parlamento dei disegni di legge in titolo dovrebbe
essere l'occasione per una presa d'atto, da parte della classe politica, della centralità
della ricerca e dell'istruzione superiore per lo sviluppo del Paese, nonostante ciò non
rientri nella tradizione politica e culturale italiana, atteso che gli ultimi 40 anni di
storia repubblicana non vanno esattamente in questo senso.
Del resto, prosegue, l'università è tanto più importante in quanto, se negli
anni Settanta il 70 per cento delle innovazioni passava attraverso le imprese, oggi oltre
il 50 per cento si realizza all'interno delle università e dei centri pubblici di
ricerca.
A titolo esemplificativo, egli rammenta che lo stesso presidente Obama
ha recentemente avuto modo di sottolineare che il primato americano è dovuto al fatto che
gli Usa hanno sempre concepito la ricerca come una priorità, dedicandole più di ogni
altro Paese attenzione e investimenti, tanto che le università statunitensi sono al
vertice di tutte le classifiche internazionali. Non diversamente, il primato tedesco tra
la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale non fu dovuto solo alle materie prime,
le quali sono presenti anche in molti Paesi in via di sviluppo i quali soffrono tuttavia
di drammatici problemi di crescita. La forza del sistema produttivo tedesco ha avuto
invece uno strumento eccezionale innanzitutto nelle università. Quanto alla Cina, il dato
qualificante non sta nella competitività delle condizioni produttive, che nell'arco di
alcuni anni è destinata a diminuire, bensì nella moltiplicazione di sedi universitarie
che, per capacità di innovazione e qualità, sfidano ormai i migliori atenei occidentali.
Al fine di comprendere quale tipo di riforma serva al nostro Paese, egli
invita dunque a partire innanzitutto da una valutazione dei risultati prodotti dal sistema
attuale.
L'Italia è quarta per produzione scientifica tra tutti i Paesi europei,
rapporto che è relativamente proporzionato al numero dei professori e dei ricercatori. La
Germania ha invero una produzione scientifica doppia, ma ha anche un numero quasi doppio
di ricercatori e professori. L'Italia è quindi più produttiva della Spagna, mentre la
Francia e la Gran Bretagna ottengono risultati migliori, anche in termini relativi.
Risultati ancora migliori ottengono però Svezia, Olanda e Svizzera, se non si considera
il numero assoluto di pubblicazioni, bensì il rapporto fra numero delle pubblicazioni e
numero di ricercatori.
Andando a verificare l'impatto scientifico, che rappresenta
indubbiamente il dato più importante, si riscontra peraltro non solo che l'Italia è ben
oltre la media, ma anche che le citazioni dei lavori dei nostri ricercatori sulle
principali riviste scientifiche sono più numerose rispetto a quelle dei ricercatori
francesi. Né corrisponde al vero che in tutti i ranking internazionali le nostre
università ottengano piazzamenti deludenti: esse sono senz'altro penalizzate dallo
Shangai e dal Times, ma sono ben quotate secondo il Leiden e il Taiwan. Ciò accade
perché il Taiwan e il Leiden sono basati innanzitutto sulla qualità della ricerca,
mentre lo Shangai e il Times prendono in considerazione indicatori in cui l'Italia è
realmente agli ultimi posti, quali l'internazionalizzazione di studenti e docenti, nonché
il rapporto fra professori e studenti. Del resto, anche l'allegato III al Documento di
programmazione economico-finanziaria del luglio scorso conferma che il numero di
professori e ricercatori italiani è inferiore alla media Ocse. Proprio dal Times e dallo
Shangai risulta confermato tuttavia che le università italiane hanno un impact factor
superiore a quello della Francia e una reputazione della comunità scientifica superiore a
quella degli atenei tedeschi, che hanno peraltro punte di assoluta eccellenza assenti in
Italia. Senz'altro notevole è invece la differenza rispetto ai modelli americano e
inglese, che scontano però anche, a proprio favore, il veicolo linguistico.
Piuttosto, l'Italia risulta ben al di sotto della media internazionale
quanto a capacità di realizzare promozione sociale, a causa dei modesti investimenti in
diritto allo studio e della inadeguatezza delle strutture per la didattica.
Il disegno di legge del Governo n. 1905 riprende dunque in modo
complessivamente coerente buona parte delle misure già introdotte con successo nei
sistemi universitari dei principali Paesi Ocse.
Ad iniziare dal Regno Unito di Margaret Thatcher, e poi negli ultimi
dieci anni in molti altri Paesi europei, all'estero vi è stata infatti una
modernizzazione dei sistemi universitari alla luce di due principi ormai ben consolidati:
autonomia e responsabilità. Tra i meccanismi introdotti, il relatore sottolinea la
centralità della valutazione dei risultati delle unità di ricerca e di didattica, ossia
dei dipartimenti; l'attribuzione delle risorse alle singole università con criteri di
premialità meritocratica; l'adozione di strumenti contrattuali per incentivare i docenti
ed i ricercatori più meritevoli; la semplificazione della governance con il
contestuale rafforzamento dei poteri del vertice esecutivo; il miglioramento dei processi
decisionali, con il superamento di eccessiva collegialità, consociativismo e
autoreferenzialità; una minor rigidità in ingresso della carriera universitaria.
Dopo aver riferito che, per omogeneità di materia, al disegno di legge
n. 1905 sono abbinati anche i disegni di legge nn. 1387 e 1579, rispettivamente a prima
firma sua e della senatrice Mariapia Garavaglia, che hanno impianto e contenuto simili a
quello governativo, nonché il n. 591 del senatore Giambrone sui professori a contratto,
il n. 874 della senatrice Poli Bortone sui professori universitari incaricati, e il n. 970
del senatore Compagna sui fuori ruolo, egli passa ad illustrare analiticamente i
punti qualificanti della proposta governativa, anticipando che segnalerà le parti che
ritiene debbano formare oggetto di modifica, mentre sulle restanti è implicito il suo
giudizio positivo.
Con riferimento all'articolo 1, secondo il quale il sistema
universitario ha il compito di combinare in modo organico ricerca e didattica per il
progresso culturale, civile, economico della Repubblica, osserva che sarebbe forse
opportuno un riferimento agli studenti come destinatari di una formazione di qualità,
attesa la centralità della persona oltre che della comunità statale. Inoltre, pur
convenendo che le università sono sedi di libera formazione, suggerisce di aggiungere
"nellambito dei propri ordinamenti"; infine, reputa necessario precisare
che esse sono strumento anche di elaborazione di conoscenza, non solo di circolazione.
Passando al comma 2, che individua in autonomia e responsabilità i principi cardine della
riforma, giudica opportuno esplicitare che la sperimentazione ivi prevista di diversi
modelli organizzativi si può estendere anche al reclutamento del personale e allo stesso
stato giuridico.
Dopo aver accennato al contenuto dei restanti commi dell'articolo 1, il
relatore si sofferma sullarticolo 2, che definisce gli organi di ateneo (rettore,
consiglio di amministrazione, senato accademico, collegio dei revisori dei conti, nucleo
di valutazione), precisando che le università statali hanno sei mesi per adeguare i
propri statuti a tali disposizioni.
La lettera a) del comma 2 specifica le attribuzioni del rettore,
mentre la lettera b) ne prevede le modalità di elezione. Al riguardo, ritiene
peraltro che eccessive precisazioni non siano coerenti con il sistema elettivo, salvo che
non si intenda restringere l'eleggibilità ad un numero limitato di soggetti, secondo un
modello a suo avviso difficilmente attuabile. Giudica altresì eccessivamente burocratica
e centralista la procedura di nomina del rettore con decreto del Presidente della
Repubblica.
La lettera c) fissa in otto anni la durata massima in carica del
rettore (sei nel caso di mandato unico).
La lettera d) individua i compiti del senato accademico. In
proposito, il relatore rileva che a tale organo è attribuito un ruolo troppo marginale.
Suggerisce pertanto che esso possa concorrere alla approvazione del conto consuntivo,
nonché esprimere un parere necessario, ancorché non vincolante, non solo sul documento
di programmazione strategica, ma anche sul bilancio di previsione.
Con riguardo alla costituzione di tale organo, disciplinata alla lettera
e), egli lamenta la mancanza di una rappresentanza di secondo grado. Reputa invece
opportuno consentire una rappresentanza dei responsabili delle unità organizzative
(dipartimenti e facoltà), onde non determinarne la delegittimazione. Deplora altresì
l'assenza di raccordo con le strutture di base.
Dopo aver dato conto della lettera f), relativa alle funzioni del
consiglio di amministrazione, il relatore illustra la lettera g), che ne disciplina
la composizione. In proposito, ribadisce che la fissazione di numerosi vincoli contrasta
con il carattere elettivo dell'organo e sollecita la previsione anche di una
rappresentanza dei docenti, sul modello dei principali Paesi Ocse. E' inoltre disposto,
prosegue il relatore, che almeno il 40 per cento dei consiglieri di amministrazione non
appartenga ai ruoli delluniversità quanto meno da tre anni. Al riguardo, precisa
peraltro che già attualmente molte università prevedono nei loro statuti membri esterni,
i quali tuttavia raramente partecipano alle sedute, creando spesso problemi di numero
legale. Giudica dunque i membri esterni una opportunità importante purché rappresentino
finanziatori o particolari competenze esterne; altrimenti, sottolinea, rischiano di essere
solo portatori di microinteressi non funzionali alle esigenze di sviluppo
dell'università. In ogni caso, condivide che la scelta dei componenti esterni sia
lasciata ai singoli atenei, abbandonando una impostazione originaria che prevedeva la
indicazione esplicita di rappresentanze istituzionali esterne. Quanto al presidente, la
medesima lettera g) stabilisce che esso sia eletto tra i componenti del consiglio
di amministrazione e quindi possa non coincidere con il rettore. In proposito, osserva che
un presidente interno ma diverso dal rettore rischia di rappresentare un antagonista di
quest'ultimo, soprattutto se espressione della minoranza sconfitta, con il rischio di una
paralisi gestionale. Il presidente diverso dal rettore ha invece senso, a suo giudizio, se
è esterno e rappresenta investitori o particolari competenze. Suggerisce peraltro di
lasciare le università libere di stabilire se il presidente possa essere diverso dal
rettore ovvero se debba coincidere con esso, sottolineando comunque come
l'incompatibilità fra presidente del consiglio di amministrazione e rettore possa
bloccare lattività dellateneo. Anche in questo caso, giudica peraltro
eccessivamente burocratiche le modalità di nomina con decreto del Presidente della
Repubblica.
Il relatore dà poi conto della lettera h) sulla durata in carica
dei consiglieri di amministrazione, della lettera i) sulla figura del direttore
generale, che sostituisce quella del direttore amministrativo, nonché della lettera l)
sui compiti del predetto direttore generale.
Passando alla lettera m), sulla composizione del collegio dei
revisori dei conti, egli dissente dall'attribuzione alle università del compito di
indicare un membro effettivo ed uno supplente tra dirigenti e funzionari del Ministero.
Atteso che anche un altro membro del collegio è designato dalle università, gli atenei
finirebbero infatti per potersi scegliere la maggioranza nel collegio, indebolendo la sua
funzione di controllo terzo, e per di più avrebbero un indebito potere contrattuale nei
confronti dei dirigenti ministeriali. Suggerisce quindi che due revisori siano nominati
direttamente dal Ministero.
Dopo aver riferito sulle lettere n) ed o), relative ai
nuclei di valutazione, egli pone poi l'accento sul divieto per i componenti il senato e il
consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del
rettore, sancito dalla lettera p). A tale riguardo, giudica inopportuno il divieto
per il senato, sollecitando invece al suo interno una rappresentanza dei dipartimenti o
delle facoltà. Quanto al divieto di ricoprire incarichi politici e cariche istituzionali
in altre università, propone di specificare che il divieto si applica alle università
italiane, atteso che sarebbe un arricchimento se un membro del consiglio di
amministrazione o del senato, o il rettore medesimo, rivestissero cariche in università
straniere.
La lettera q) impone infine l'attuazione dei principi di
trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità delle informazioni relative
allateneo, già fissato, in modo cogente e concreto, con un emendamento approvato in
Senato al decreto-legge n. 180 del 2008.
Passando al comma 3, che assegna agli atenei un termine di sei mesi per
modificare anche lorganizzazione interna, il relatore registra l'eccentricità
dell'estensione di tale obbligo alle università non statali, giustamente non contemplate
dallarticolo 2, comma 2, e che quindi dovrebbero essere escluse anche in questo
caso.Nell'illustrare analiticamente l'articolazione interna prevista, egli consiglia
peraltro una semplificazione in ordine al rapporto fra facoltà e numero di professori e
ricercatori, sancito alla lettera d), ipotizzando un numero massimo di 12 facoltà
per ateneo. Registra altresì un errore terminologico alla lettera e), laddove
richiama le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), mentre la
lettera b) non attiene allo svolgimento di funzioni. A proposito dellorgano
deliberante delle facoltà, la cui istituzione è contemplata alla lettera f), pone
in luce che se la facoltà non ha solo funzioni di coordinamento, ma anche poteri
sostanziali, sarebbe opportuno che detti organi deliberanti tenessero conto della
rilevanza dei singoli dipartimenti. Quanto alla istituzione in ciascun dipartimento di una
commissione paritetica docenti-studenti volta ad assicurare la qualità della didattica,
di cui alla lettera g), egli la giudica inutile laddove esistano le facoltà, che
già svolgono siffatta funzione con la partecipazione di rappresentanze studentesche.
Reputa inoltre superfluo ripetere, alla lettera h), la rappresentanza elettiva
degli studenti negli organi già citati. Inoltre, rileva che la lettera l) del
comma 2, a cui si fa rinvio fra quelle che prevedono organi in cui devono essere
rappresentati gli studenti, è relativa invece alla figura del direttore generale.
Dopo aver dato conto del comma 4, che eccettua gli istituti a
ordinamento speciale dall'osservanza di alcune disposizioni, il relatore si sofferma sul
comma 5, che impone agli atenei l'adozione di un codice etico, sottolineando che sarebbe
più appropriato prevedere un codice deontologico.
In ordine al comma 6, secondo cui in sede di prima applicazione lo
statuto modificato viene adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, paventa le possibili contrapposizioni paralizzanti fra i due organi e
suggerisce di attribuire la competenza ad un unico organo, tanto più che allo stato essi
sono espressione di analoghe rappresentanze.
Nell'accennare brevemente ai commi 7, 8, 9 e 10, egli registra poi che,
ai sensi del comma 11, ai fini della rieleggibilità dei rettori, del senato accademico e
del consiglio di amministrazione, si computa il periodo già maturato. Stigmatizza
tuttavia che per il senato non era prevista una non rieleggibilità.
Illustra indi l'articolo 3, sulla federazione e fusione di atenei.
Passando all'articolo 4, che istituisce il Fondo per il merito,
consiglia di limitare i premi di studio ai non abbienti, modulando magari le soglie di
accesso in modo da favorire davvero i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.
Paventa altresì che la garanzia dello Stato per i prestiti donore possa non essere
coperta. Quanto alle modalità di alimentazione del Fondo, reputa inadeguata la previsione
come una mera eventualità del finanziamento pubblico. In questo modo, il Fondo rischia
infatti di non entrare immediatamente in funzione o comunque di essere avviato senza
adeguati finanziamenti. Considera poi paradossale che fra le risorse destinate ad
alimentare il Fondo vi siano i contributi degli studenti. Riconosce peraltro che, se fosse
previsto un trasferimento pubblico obbligatorio, la norma sarebbe priva di copertura
finanziaria.
Con riguardo all'articolo 5, che delega il Governo ad introdurre misure
per favorire la qualità e l'efficienza del sistema universitario, reputa non corretto che
nella delega rientri la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti poiché
essa è di competenza dei singoli atenei; anche il decreto istitutivo dellAgenzia
nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ricorda,
limita le sue attribuzioni alla valutazione delle istituzioni universitarie. In ordine ai
principi e criteri direttivi fissati dal comma 2 con riferimento all'introduzione di
meccanismi premiali, auspica inoltre una riformulazione della lettera b) atteso che
il termine "efficienza" presuppone a suo avviso una specificazione. Invita
altresì a valutare anche la qualità, oltre allefficienza, e lamenta che il
potenziamento del sistema di autovalutazione di cui alla lettera c) non si articoli
in corrispondenti criteri direttivi.
Quanto ai principi e criteri direttivi per la revisione della
contabilità, di cui al comma 3, ed in particolare alla lettera d), che impone un
programma triennale di riequilibrio della consistenza del personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, pone in luce che, se in molte sedi quest'ultimo appare
senzaltro sovrabbondante, la dotazione di personale docente e ricercatore è
inferiore alla media Ocse e risulta dunque inadeguata sul lungo periodo.
Il comma 4 reca poi, prosegue il relatore, principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega relativa allo stato giuridico dei docenti e ricercatori.
Talvolta tuttavia gli obiettivi sono a suo avviso confusi con i principi e criteri
direttivi, mentre anche per la delicatezza della materia sarebbe bene definire nella legge
i contenuti essenziali, lasciando poi ad una fonte successiva la loro semplice attuazione.
In particolare, egli si sofferma sulla lettera c), che fissa sia per i docenti a
tempo pieno che per quelli a tempo definito un eguale impegno complessivo pari a 1.500
ore. Ciò appare al relatore come suscettibile di impugnazione per irragionevolezza.
E evidente del resto, prosegue, che, corrispondendo limpegno per chi è a
tempo definito a circa otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, non si riserva
alcuno spazio alle attività libero-professionali, presupposto stesso del collocamento a
tempo definito. Le 1.500 ore comprendono poi non solo le attività didattiche, ma anche
quelle di ricerca. Giudica tuttavia impossibile una quantificazione seria di queste
ultime, risultando del tutto fantasiosi o comunque arbitrari criteri basati sulle
pubblicazioni. Anche all'estero, mentre la didattica è quantificata in molti Paesi Ocse,
non vi è Paese al mondo che quantifichi le ore dedicate alla ricerca. In questo campo,
ciò che conta sono i risultati ed è questo loggetto della valutazione che in
alcuni Paesi viene effettuata. Nelle 1.500 ore sono poi compresi anche i compiti
preparatori e di verifica connessi allinsegnamento, nonché il tempo destinato allo
studio personale, ma è evidente ancora una volta l'arbitrarietà della definizione
lasciata inevitabilmente ad una autocertificazione soggettiva. Risulta infine a suo avviso
oscura la previsione di una "quantificazione dellimpegno complessivo", che
lascerebbe intendere una specificazione oraria ulteriore delle varie attività elencate.
Più in generale, il relatore ritiene che il limite di 1.500 ore
introdurrebbe una disparità di trattamento economico rispetto ai docenti di scuola
secondaria, che potrebbe essere foriera di ricorsi. A fronte invero di uno stipendio di
insegnante che corrisponde allincirca a quello di un ricercatore ovvero di un
associato a inizio carriera, si richiederebbe infatti per ricercatori e professori
universitari un impegno orario pari a quasi due volte e mezzo. La norma, ribadisce,
rischia dunque di risultare incostituzionale per irragionevolezza. Va osservato infine
che, nella bozza iniziale del disegno di legge, limpegno di 1.500 ore era
qualificato come "figurativo", essendo collegato alla rendicontazione dei
progetti di ricerca cofinanziati. Se si vuole mantenere il suddetto impegno orario,
sarebbe quindi quanto meno auspicabile il ripristino della definizione originaria. Giudica
invece corretta la quantificazione in 350 ore e 250 ore dellimpegno didattico
rispettivamente per il tempo pieno e definito.
Quanto alla lettera d), relativa alla disciplina delle attività
di verifica dello svolgimento dei compiti didattici, osserva che si tratta di un obiettivo
e non di un criterio direttivo. Giudica comunque senzaltro auspicabile
l'introduzione di forme di controllo da parte delle singole università
sulleffettivo svolgimento delle lezioni e dellattività di ricevimento e di
assistenza agli studenti. Lamenta tuttavia che essa non sia accompagnata dalla previsione
di idonee misure sanzionatorie per le ipotesi di inottemperanza da parte del singolo
docente. Per stroncare forme di inaccettabile mal costume, propone al contrario che, nel
caso di mancata osservanza dei doveri didattici, e in assenza di una idonea
giustificazione, siano applicate adeguate sanzioni di natura patrimoniale, fino al
licenziamento per le fattispecie più gravi. Senza il richiamo a sanzioni, la previsione
di forme articolate di controllo sembra infatti a suo avviso una tipica "grida
manzoniana" destinata allesterno più che allinterno dellaccademia.
Non condivide invece l'eventuale introduzione di un badge di entrata e di uscita
nell'ateneo, che finirebbe per svilire la professionalità del docente e del ricercatore
fondata sulla autonomia della ricerca, attribuendogli un ruolo di tipo impiegatizio. Né
va dimenticato che mancherebbero strutture adeguate per fronteggiare una presenza fissa di
tutti i docenti nei dipartimenti.
In merito alla verifica dellimpegno scientifico, reputa di tutta
evidenza che essa debba essere riservata alle singole università, che hanno interesse a
stimolarlo atteso che una parte dei finanziamenti è legata alla qualità della produzione
scientifica. Anche in questo caso la valutazione dovrebbe incentrarsi a suo avviso più
sulla qualità che sulla quantità della produzione medesima. Daltro canto, osserva,
se non fosse la singola università a valutare limpegno scientifico di ciascun
docente, si richiederebbe allANVUR uno sforzo insostenibile, dovendo essa valutare
ogni anno 70.000 persone avvalendosi di un personale assai limitato e con pochi fondi.
Già nelle scorse legislature si era del resto affermato in modo bipartisan il
principio che l'Agenzia deve valutare le istituzioni accademiche, a iniziare dai
dipartimenti, e non le singole persone. Inoltre, qualora la valutazione fosse fatta al di
fuori delle singole università, ci sarebbe il rischio di un rallentamento burocratico
notevole, con ritardi nella liquidazione degli scatti.
Per altro verso, linserimento nelle commissioni di abilitazione,
di selezione e promozione, di esame di Stato, nonché negli organi di valutazione di
progetti di ricerca, sancito alla lettera d) per i soli professori e ricercatori
con valutazione positiva, non può essere il risultato di una valutazione fatta dalle
singole università, ma deve essere conseguenza di una credibilità scientifica conseguita
dal singolo professore o ricercatore e attestata in modo oggettivo, senza possibilità di
discriminazioni. E il giudizio della comunità scientifica, non di un singolo
valutatore, che deve decidere della adeguatezza scientifica di un possibile commissario di
concorso.
La successiva lettera e) demanda al decreto delegato
l'individuazione dei casi di incompatibilità e la definizione dei criteri generali per
l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di
consulenza. E' evidente, prosegue il relatore, l'illegittimità della disposizione, che
rinvia la determinazione di criteri generali. Al riguardo, egli ritiene che debba essere
la singola università a stabilire un regime di incompatibilità a seconda delle proprie
convenienze, e non in via generale, ma differenziando allinterno di contratti
integrativi individuali, e comunque per aree disciplinari, come avviene nei sistemi
universitari più avanzati. Sarà poi il docente a scegliere se accettare o meno le
condizioni contrattuali offerte, ovvero decidere di cambiare sede.
Con riguardo all'obbligo di una relazione triennale sul complesso delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini fra l'altro della
attribuzione dello scatto stipendiale, di cui alla lettera f), egli condivide il
principio, anche se reputa che debbano essere le singole università, nellambito
della loro autonomia e responsabilità, a fissare i criteri di valutazione della
complessiva attività svolta, eventualmente differenziando, a seconda delle esigenze
locali, il valore da riferirsi alla ricerca piuttosto che alla didattica ovvero
all'impegno gestionale.
In ordine alla revisione del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della legge, e in particolare alla trasformazione degli scatti da
biennali a triennali, disposta dalla lettera i), pur essendo prevista un'invarianza
del complessivo trattamento retributivo, egli stigmatizza la perdita economica per docenti
e ricercatori legata al ritardo della prestazione, i cui effetti sono ben evidenziati
dalla tabella allegata alla relazione tecnica. Per evitare una forma di risparmio a danno
del personale docente, che tra laltro non è contrattualizzato e dunque non gode di
periodici rinnovi retributivi, auspica quindi che i risparmi derivanti dalla mancata
concessione degli scatti vadano ad incrementare un apposito fondo universitario per la
incentivazione.
Il relatore suggerisce altresì di introdurre alla lettera i) la
previsione di misure incentivanti integrative, sul modello di quanto avviene nei Paesi
anglosassoni in cui la retribuzione dei docenti è fissata per contratto, venendo
commisurata ai risultati conseguiti e allinteresse dellateneo nei confronti
dei singoli docenti. In proposito, rammenta che una misura di questo tipo era già
prevista allarticolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, ma necessita di un
fondo ad hoc, che la renda praticabile.
Il comma 5 riprende infine un emendamento già presentato in altra sede,
che favorisce fra laltro la sperimentazione da parte delle regioni di nuovi modelli
di gestione ed erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio. Invita
tuttavia a non cadere nel pregiudizio demagogico secondo cui il semplice ingresso nella
istituzione formativa è necessariamente per tutti una garanzia di successo, che oltre
tutto appare in contrasto con i principi della Costituzione.
Il relatore accenna poi all'articolo 6, che opportunamente ridimensiona
i crediti che possono essere riconosciuti agli studenti per attività professionali, e
all'articolo 7, che dispone una revisione dei settori scientifico-disciplinari sulla base
del criterio dell'afferenza di almeno 50 professori ordinari.
Larticolo 8, prosegue, istituisce l'abilitazione nazionale di
durata quadriennale per le funzioni di professore ordinario ed associato. In proposito,
evidenzia tuttavia che la distinzione fra le due fasce non può essere per funzioni, dal
momento che esse sono analoghe. Invita quindi a fare riferimento alla legge n. 382 del
1980, ovvero a specificare la differenza dei requisiti (idoneità per la seconda fascia;
piena maturità scientifica per la prima fascia).
Con riferimento al contenuto dei regolamenti con cui entro novanta
giorni saranno definite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, il
relatore propone che l'attribuzione della abilitazione sia fondata non solo sulla
valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche, ma anche su una adeguata
verifica delle capacità didattiche. Quanto poi alla commissione, ribadisce che essa
dovrebbe essere costituita sulla base di una lista formata da candidati che abbiano
pubblicazioni scientifiche accettate su riviste internazionalmente accreditate o edite in
collane universitarie. Ritiene altresì che un'unica commissione che dura in carica due
anni ed è competente per le abilitazioni di prima e seconda fascia rischia di concentrare
in sé troppo potere. Sull'attribuzione di un titolo preferenziale nei contratti di
insegnamento a coloro che siano in possesso della abilitazione, consiglia di estendere
tale preferenza anche a chi è già in servizio.
Passando all'articolo 9, che disciplina le procedure di reclutamento,
auspica anzitutto che la legittimazione a partecipare ai bandi di cui alla lettera b)
sia articolata diversamente, atteso che il successivo articolo 15, comma 3, rimedia ad una
palese dimenticanza prevedendo la possibilità di partecipare alle suddette procedure
anche per i professori attualmente in servizio. Alla lettera c), lamenta che non
sia disciplinata lipotesi in cui non sia stata costituita la facoltà e suggerisce
di sostituire il riferimento alla facoltà con quello al dipartimento. In ordine alla
previsione di una lezione pubblica, di cui alla lettera d), osserva che sarebbe
più opportuno che la valutazione della idoneità didattica fosse svolta al momento
dell'abilitazione. Giudica inoltre estremamente complessa e farraginosa la procedura per
la proposta di chiamata, prefigurata dalla lettera d). Nel dichiarare di non
comprendere per quale motivo debbano intervenire nella chiamata i soggetti che compongono
lorgano deliberante della facoltà, reputa fuori sistema che alle chiamate degli
ordinari partecipino anche i professori di seconda fascia e che alle chiamate di
professori e ricercatori partecipino rappresentanti degli studenti. Sollecita quindi una
decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il dipartimento, su proposta
dei professori del settore scientifico-disciplinare e con delibera finale del consiglio di
amministrazione. Le università potrebbero poi stabilire forme di consultazione della
comunità scientifica sull'adeguatezza dei candidati proposti.
Più in generale, egli ritiene che questa procedura rischi di
penalizzare la assunzione dei docenti più giovani e neo abilitati ponendoli in
competizione con docenti già in servizio sulla base di una valutazione comparativa dei
titoli. Invita quindi a distinguere le procedure di assunzione in servizio da quelle di
trasferimento. In questo ultimo caso, sarebbe più idonea la chiamata diretta, che avrebbe
il vantaggio di evitare il rischio di ricorsi paralizzanti. Chiede altresì chiarimenti
sulla scelta di prevedere, al comma 5, la chiamata diretta per studiosi impegnati
allestero o per ricercatori a contratto e non per professori già in servizio presso
altre università italiane. Fra laltro, per ragioni di spesa, le università hanno
maggiore convenienza ad assumere neo abilitati che a chiamare per trasferimento. Dunque,
la chiamata per trasferimento avverrebbe solo per situazioni di particolare rilievo e
favorirebbe la mobilità fra sedi. Né va dimenticato che, essendo i commissari
normalmente già presenti nel dipartimento, il loro giudizio verrebbe comunque
considerato. In questo caso, auspica peraltro un limite percentuale alle chiamate per
trasferimento.
Con riferimento infine al comma 5, avanza l'ipotesi di sopprimere la
chiamata per chiara fama, sussistendo già la figura del professore a contratto, tanto
più che in passato essa ha dato luogo a trattamenti di favore non adeguatamente
giustificati.
Dopo aver dato conto dell'articolo 10, sugli assegni di ricerca, il
relatore riferisce quindi sull'articolo 11, in base al quale le università possono
stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In proposito,
egli ritiene che la palese inadeguatezza del curriculum potrebbe dar luogo
all'annullamento del contratto su istanza di un componente il nucleo di valutazione, onde
evitare che l'affidamento di incarichi a soggetti sprovvisti di idoneo curriculum
risulti priva di sanzioni. Manifesta peraltro perplessità sul successivo comma 2, di cui
dichiara di non comprendere appieno la differenza rispetto al comma 1, se non che la
seconda ipotesi contrattuale sembrerebbe riferita ad ambiti didattici più specifici.
Invita quindi ad unificare le due ipotesi.
Larticolo 12, prosegue il relatore, porta avanti il disegno
avviato a suo tempo dalla legge n. 230 del 2005, con riguardo alla eliminazione delle
figure di ricercatore a tempo indeterminato, da sostituirsi con ricercatori titolari di
contratti a tempo determinato. I compiti attribuiti a questa nuova figura di ricercatore
sono di ricerca (non quantificata) e di didattica (fissata in un ammontare di 350 ore
annue). Al riguardo, egli valuta troppo complicata la possibilità di stipulare nuovi
contratti con altre università. A suo avviso, una volta fissato il periodo massimo di
dieci anni per la durata di rapporti a tempo determinato, dovrebbe essere semplicemente
consentito di partecipare a procedure di selezione per il tempo mancante al raggiungimento
del decennio.
In merito al trattamento economico dei ricercatori, il relatore esprime
compiacimento per il tentativo di rendere più competitiva la retribuzione di inizio
carriera, che attualmente è in assoluto la più bassa fra i principali Paesi europei,
pari a circa il 60 per cento di quella di un ricercatore tedesco. Tale scelta,
quantificata in 11 milioni di euro, è per il momento coperta con corrispondente riduzione
per gli anni 2010 e 2011 dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ritiene tuttavia che a regime occorrerà
prevedere un incremento corrispondente del FFO onde evitare che ad una maggiore
retribuzione corrisponda un minor numero di ricercatori assunti in servizio, ancorché a
tempo determinato.
Quanto alla procedura di selezione nazionale dei vincitori, disciplinata
al comma 9, egli la valuta troppo burocratica e potenzialmente poco trasparente, in quanto
presuppone una commissione composta da "eminenti studiosi" designati dal
Ministro su proposta dellANVUR, che si avvalgono a loro volta, per la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti
revisori di elevata qualificazione scientifica, fra laltro senza oneri per la
finanza pubblica. Egli auspica invece la formazione di commissioni composte, per ogni
settore scientifico-disciplinare, estraendo a sorte tre valutatori allinterno di
liste di professori ordinari e associati che abbiano continuità di pubblicazioni
scientifiche negli ultimi cinque anni. Inoltre, invita a non prescindere da una
valutazione delle abilità didattiche e della preparazione complessiva del candidato,
atteso che il ricercatore a tempo determinato potrebbe essere destinatario di chiamata
diretta su un posto da associato.
Il relatore accenna altresì all'articolo 13, secondo cui la concessione
della opzione per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio è subordinata alla
sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dellateneo, e all'articolo
14, sullo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della
cultura di Paesi stranieri.
Illustrando infine le norme transitorie e finali recate dall'articolo
15, il relatore si sofferma in particolare sul comma 1, secondo cui, a far data dalla
entrata in vigore della legge, per la copertura di posti da professore ovvero da
ricercatore o assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le
nuove procedure di concorso. Non va tuttavia dimenticato che esse presuppongono le
modifiche statutarie e ladozione di appositi regolamenti, il che rischia di tradursi
in un blocco delle chiamate per almeno un anno. Per evitare tale conseguenza nefasta,
sarebbe dunque opportuno far data dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui
allarticolo 9, comma 2, e comunque non prima del termine delle procedure di modifica
statutaria.
Avviandosi alla conclusione, egli precisa che le osservazioni svolte
riguardano elementi particolari del disegno di legge, non già i suoi elementi
strutturali. Non intaccano quindi il giudizio senz'altro positivo sulla sua complessiva
adeguatezza.
D'altro canto, sottolinea, il provvedimento riprende, talvolta quasi
alla lettera, passaggi già contenuti nella proposta presentata a febbraio dalla
maggioranza e pure in quella depositata a giugno dall'opposizione. Le soluzioni
prospettate ricalcano inoltre, nelle loro linee generali, quanto contenuto nel programma
elettorale del Pdl, che per molti aspetti non era distante da quello del Pd. E
piuttosto auspicabile, per consentire alla riforma di esplicare i suoi effetti positivi,
che i tagli previsti per il 2010 a danno dell'università vengano drasticamente ridotti:
questo è il vero ostacolo che si deve superare.
Nel dichiararsi assolutamente aperto alla discussione, anticipa fin
d'ora che intende riservare una seria attenzione alle proposte che verranno avanzate, non
solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione e dalle parti sociali, per arrivare ad
un testo che, nel rispetto delle linee portanti qui delineate, sia il più possibile
condiviso. In particolare, assicura che non si lascerà condizionare dalle eventuali
pressioni di organi di stampa, né di coloro che non siano espressione della sovranità
popolare. Ritiene infatti che spetti al Parlamento esprimersi sulla proposta del Governo e
manifestare la sua volontà definitiva.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15. |
Senato n. 1905 - DDL su Governance Università e
Reclutamento dei Professori Universitari
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009, e che va alle Camere |
Enrico Decleva
|
VERSIONE
DEFINITIVA
accompagnata da due commenti:
a) uno del Presidente della CRUI, prof. Enrico DECLEVA;
b) uno del prof. Giorgio ISRAEL, Presidente della Comm.ne per il rinnovamento della
formazione dei docenti, nominata dalla GELMININota.
Per un nostro parere sul DDL, clicca su: Disegno di legge |
Giorgio Israel
|
|
( Ripreso da: http://www.crui.it/ , 28/10/09)Enrico Decleva, DICHIARAZIONE
A seguito dellapprovazione, in data odierna, da parte
del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge sullUniversità presentato dal
Ministro Gelmini, il Presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università
italiane), prof. Enrico Decleva, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
La proposta di legge del Ministro
Gelmini approvata oggi dal Consiglio dei Ministri, per l'ampiezza del suo impianto e la
valenza riformatrice degli interventi previsti, rappresenta un'occasione fondamentale e
per molti versi irripetibile per chi ha davvero a cuore il recupero e il rilancio
dell'università italiana.
Rispetto ad alcune soluzioni potranno
essere opportuni ulteriori approfondimenti. Ma è essenziale che, a questo punto, anche
nel nostro Paese si siano determinate le condizioni per affrontare in un'ottica coerente e
di ampio raggio urgenze e criticità altrove superate da tempo.
E' ora necessario che il confronto
parlamentare si sviluppi concentrandosi sul merito delle varie questioni. Così come è
indispensabile, e per più aspetti pregiudiziale, che all'avvio del processo riformatore,
e a garanzia della sua credibilità, corrisponda una disponibilità adeguata di risorse. A
partire da quanto sarà garantito al finanziamento degli atenei per il 2010. |
n.1905, Senato - Disegno di legge in
materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e
di diritto allo studio - Versione definitiva
AVVERTENZA. Il testo qui riportato si limita al Sommario
Titolo I - Organizzazione del sistema
universitario
Articolo 1 - Principi ispiratori della riforma
Articolo 2 -Organi e articolazione interna delle università
Articolo 3 -Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dellofferta
formativa.
Titolo II - Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
sistema universitario
Articolo 4 -Fondo per il merito
Articolo 5 -Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
lefficienza del sistema universitario
Articolo 6 -Riconoscimento dei crediti universitari.
Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della
disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Articolo 8 -Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9 -Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
Articolo 10 -Assegni di ricerca
Articolo 11 -Contratti per attività di insegnamento
Articolo 12 -Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13 -Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14 -Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
|
(Segnalato dall'USPUR.
Ripreso da: "http://www.loccidentale.it/",
3/11/09) Giorgio Israel, Questo ddl va emendato su alcuni punti importanti, ma che sarebbe
irresponsabile silurare
1. Il
disegno di legge per luniversità presentato dal ministro Mariastella Gelmini ha
già ricevuto una doppia bordata di attacchi. Il fuoco a tribordo è allinsegna
dellaccusa: statalismo. A babordo laccusa è: aziendalismo. Vien voglia di
dire che due accuse tanto simmetriche si elidono e quindi che il ministro ha
azzeccato la giusta misura. E in parte è così, ma non del tutto. Sono propenso
a dire che laccusa più ingiusta è quella di tribordo che si è condita anche di
paragoni alquanto azzardati: cè chi, a proposito del fondo nazionale di merito per
gli studenti ha evocato i littoriali mussoliniani
Non esageriamo, ragazzi.
Daltra parte, è vero che una certa dose di centralismo e di regole stringenti sono
stati introdotti. Ma quando lautonomia viene intesa male e peggio usata, dando luogo
a deviazioni aberranti, che altro si può fare? Concederne altra? In altri termini,
seguire la prassi del cattivo medico che, di fronte allinsuccesso della terapia,
invece di correggerla raddoppia la dose?
2. Il ddl non sopprime
lautonomia, ma stringe i bulloni laddove essa aveva prodotto
risultati catastrofici. Daltra parte, il nostro è un sistema statale, e lo
stato deve intervenire quando landazzo degenera. Oppure qualcuno pensa che una delle
prime potenze industriali si possa permettere di chiudere il sistema universitario statale
e aspettare che sorga spontaneamente un sistema universitario privato? Casomai e vi
tornerò tra poco vi sarebbero ancora altri bulloni da stringere, soprattutto in
tema di reclutamento, sebbene questa sia la parte migliore del ddl. Il quale va apprezzato
per aver introdotto una fondamentale novità: la tenure track nel
reclutamento, ovvero un periodo di prova prima dellassunzione |
(continua
Israel) stabile, invece di andare alla disastrosa formazione di un terzo
livello di docenza, secondo le richieste di alcuni sindacati, il che avrebbe fatto
dellItalia unanomalia mondiale. La progressione della carriera è
correttamente congegnata. La struttura generale della governance è
semplificata, efficiente e abbastanza convincente.
3. Laccusa di statalismo mi
pare quindi fuori luogo. Il criterio ispiratore del ddl è soprattutto quello del merito:
se ogni volta che si introducono criteri meritocratici si grida allo statalismo
e si reclama più autonomia, allora vuol dire che in realtà si vuole la
deresponsabilizzazione.
4. Inoltre, non si tiene conto di un
fatto importante. Le gravi discontinuità nel reclutamento e il fatto che il sistema
finora adottato è servito soprattutto alla progressione di carriera interna, hanno
prodotto un gap generazionale impressionante che lascia semivuota la fascia di
docenza attorno ai cinquantanni di età. Mentre sta iniziando un processo di
pensionamento che avrà caratteristiche sempre più vertiginose, il gap porta
in primo piano una fascia di docenti quarantenni che lo dico a costo di sollevare
un vespaio non sono adeguati a sostenere il sistema. Difatti, si tratta troppo
spesso di persone che non hanno conosciuto altro che luniversità degradata delle
migliaia di corsi di laurea e dei 150.000 corsi sminuzzati, con il sistema barocco dei
crediti in cui si contano le ore o le pagine per credito, in cui la vita del docente è
assorbita da innumerevoli incombenze burocratiche. Questa è luniversità che hanno
conosciuto, e non unaltra, a meno che non siano stati in certi paesi esteri.
5. Pertanto, in assenza di
regole precise che si accompagnino sperabilmente a un alleggerimento del
sistema e a una diminuzione dei corsi con necessari accorpamenti, il rischio è quello che
si vada a una struttura sempre più autorefenziale, burocratica, poco sensibile ai
contenuti e assorbita ossessivamente dagli adempimenti che molti giovani docenti sono
stati abituati a credere siano la sostanza dellattività universitaria. È molto
male che non vi sia trasmissione di conoscenze ed esperienze in una istituzione culturale.
Ma questa è la realtà cui bisogna far fronte, e farvi fronte lasciando il sistema alla
cattiva autonomia di cui ha goduto finora significa assestargli il colpo finale.
6. Da questo punto di vista penso
che il difetto principale del ddl consista nel fatto che la lista nazionale di idoneità
sia aperta. Mi rendo perfettamente conto che questo modello così come
funziona, e bene, in Francia prevede la lista aperta. Ma è facile prevedere che,
con una così lunga lista di ricercatori in attesa di passare a una fascia di docenza e di
associati in attesa di diventare ordinari, la prima lista nazionale includerà tutti. Non
credo che questo sia pessimismo. Credo che sia semplice realismo. Pertanto, per evitare
lennesimo ope legis, accompagnato da assunzioni locali che sarebbero ancor
più localistiche dei concorsi attuali, sarebbe bene che, per un
periodo transitorio, la lista fosse a numero programmato e che, poi, dopo il primo ciclo
di sei anni previsto per la tenure track, a regime diventi aperta.
7. Veniamo ora allaccusa
di aziendalismo, che è soprattutto avanzata da gran parte dellopposizione
e dei sindacati. A me pare molto esagerata, soprattutto se si confronta questo
ddl con le prime versioni circolate. Tuttavia, qualche punto può essere
aggiustato. Il potere del Senato accademico appare troppo evanescente,
sebbene sia apprezzabile che il corpo docente sia responsabile degli aspetti
didattico-scientifici. Si può anche rivedere la struttura del Consiglio di
amministrazione per evitare rischi di una gestione simile alle ASL. E vero
che i compiti dei due organismi sono distinti, ma una certa evanescenza dei poteri del
Senato accademico potrebbe concentrarne troppo nel Consiglio di amministrazione e fare del
Direttore generale il vero dominus delluniversità.
8. In generale, colpisce un certo
silenzio sul fronte della ricerca. E qui laccusa di aziendalismo potrebbe aver
maggiore fondamento, in quanto una università prevalentemente dedita alla didattica
in un paese privo di strutture di ricerca superiore e di alte scuole
condurrebbe a una dequalificazione e corrisponderebbe a una propensione alquanto
ottusa di parte del mondo imprenditoriale italiano, ma soprattutto di quello che si occupa
attivamente di dire alluniversità cosa deve fare e che appare interessato
prevalentemente a una struttura didattica fortemente dipendente dalle esigenze produttive.
9. Quindi, il ruolo delluniversità rispetto alla ricerca
deve risaltare in modo più chiaro e deve essere difeso lo spazio e il ruolo
della ricerca di base, senza cui tutto il sistema della ricerca è destinato al
deperimento.
10. Infine, unosservazione che
non ha a che fare né con il tema dellaziendalismo né con quello dello statalismo,
bensì con quello della demagogia. Si elimini lassurda pariteticità tra
studenti e docenti in molti organi universitari e il potere eccessivo dato agli
studenti nella valutazione dei docenti. Sia chiaro: la valutazione ci deve essere, e
severa. Ma la valutazione si fa tra competenti, anche per quanto riguarda la didattica. Si
ricordi un principio elementare: la via maestra per un docente al fine di farsi
valutare bene è promuovere tutti. Il docente rigoroso, soprattutto
nellattuale rilassamento etico, è valutato male e destinato a una brutta fine.
Perciò, se si conferisce questo enorme potere agli studenti, il risultato sarà un
abbassamento di livello della preparazione. Certo: vi sarà anche una diminuzione
dellabbandono scolastico e molti più laureati in tempo. Già nel passato altri
ministri hanno pensato bene di finanziare di più le università che miglioravano i
parametri di abbandono e di laurea in tempo, e poi hanno proclamato ai quattro
venti che la situazione era migliorata
. Speriamo davvero che questa prassi
poco intelligente venga definitivamente abbandonata.
11. Concludendo, questo ddl è
un documento organico e coraggioso, che va emendato su alcuni punti importanti, ma che
sarebbe assolutamente irresponsabile silurare e combattere a oltranza, invece di
assumerlo come unoccasione per far riprendere alluniversità un cammino
virtuoso. |
|
Commissioni di concorso: il MIUR indice le votazioni dei
sorteggiabili
per la I Sessione 2008. (A gennaio 2010, l'indizione per la II Sessione 2008)
|
MariaStella Gelmini
|
Preoccupazioni per i concorsi "tartaruga"
Lettera di sollecito, al Ministro,
del prof. Antonino LIBERATORE
Il Decreto del Miur per indire le votazioni
dei sorteggiabili dal 9 al 16 dic. 2009
Preoccupazioni pese per il futuro, evidenziate dalla serie
storica dei docenti universitari di ruolo classificati per eta' (Tab.1 ) |
Antonino Liberatore
|
NOTA. Dato il freno del Governo nelle assunzioni di
docenti, si riporta qui una lettera (che interpreta tutti noi) del prof. Liberatore e una
tabella, piuttosto rara (aggiornata al 31 dic. 2008), che descrive il numero dei docenti
di ruolo, classificati per età. Da essa si deduce che presto saremo senza professori, e
mancando un graduale ricambio, molta conoscenza scientifica andrà distrutta.
Questo è il risultato dell'azione di un lungo elenco di ministri, molto
incompetenti (anche, se ben intenzionati ...) .
Avevamo preavvisata la Ministra che la sua via meritocratica avrebbe fatto
guai, a causa delle difficoltà di applicazione di regole innovative troppo complicate. Il
sorteggio dei Commissari di concorso è la miglior soluzione (diciamo la meno peggio) per
far vincere il merito. Ma deve trattarsi di sorteggio puro. Invece il voler ulteriormente
migliorare, facendo precedere delle elezioni, innesca un meccanismo infinito che annulla
totalmente il merito.
Questa stessa modalità era stata già sperimentata nel 1980-98. Infatti, per
gli ordinari, l'art. 3 della L. n. 31/1979, disponeva il sorteggio, tra un numero di
votati doppio del numero dei commissari. Invece, per gli associati, l'art. 44 del DPR
382/80 disponeva (prima) il sorteggio di un numero di candidati commissari triplo del
bisogno, e poi si votava.
Ci fu, per questo, un enorme rallentamento della macchina concorsuale:
infatti, nel 1980-98 furono svolti solo 3 dei 9 concorsi programmati dal DPR 382.
Il risultato fu il massacro di una intera generazione di professori associati
perchè (causa ritardo), al momento dei concorsi, la gran parte dei loro Maestri era
morta, ed era subentrata una nuova generazione di Commissari (dal 1998, sarà abolito il
sorteggio e saranno tutti eletti) che privilegeranno i loro giovani allievi.
E' forse presto dire che sta accadendo la stessa cosa ... , ma la strada è quella.
|
Tab. 1- Docenti universitari
di ruolo
classificati per ordine di età, al 31/12/2008 |
Anno di nascita |
Ordinari |
Assoc. |
Ricerc. |
Totale |
| 1933 |
5 |
|
|
5 |
| 1934 |
64 |
|
|
64 |
| 1935 |
192 |
|
|
192 |
| 1936 |
248 |
4 |
|
252 |
| 1937 |
420 |
34 |
|
454 |
| 1938 |
542 |
65 |
|
607 |
| 1939 |
668 |
201 |
5 |
874 |
| 1940 |
767 |
304 |
1 |
1.072 |
| 1941 |
766 |
304 |
9 |
1.079 |
| 1942 |
800 |
406 |
84 |
1.290 |
| 1943 |
847 |
387 |
118 |
1.352 |
| 1944 |
787 |
438 |
153 |
1.378 |
| 1945 |
752 |
476 |
214 |
1.442 |
| 1946 |
1.049 |
682 |
387 |
2.118 |
| 1947 |
1.100 |
710 |
501 |
2.311 |
| 1948 |
1.051 |
685 |
521 |
2.257 |
| 1949 |
957 |
659 |
588 |
2.204 |
| 1950 |
807 |
651 |
568 |
2.026 |
| 1951 |
658 |
551 |
560 |
1.769 |
| 1952 |
590 |
524 |
543 |
1.657 |
| 1953 |
521 |
473 |
498 |
1.492 |
| 1954 |
505 |
484 |
486 |
1.475 |
| 1955 |
498 |
515 |
443 |
1.456 |
| 1956 |
545 |
589 |
505 |
1.639 |
| 1957 |
489 |
621 |
540 |
1.650 |
| 1958 |
498 |
659 |
604 |
1.761 |
| 1959 |
419 |
669 |
641 |
1.729 |
| 1960 |
422 |
738 |
620 |
1.780 |
| 1961 |
373 |
745 |
709 |
1.827 |
| 1962 |
321 |
777 |
693 |
1.791 |
| 1963 |
282 |
765 |
808 |
1.855 |
| 1964 |
250 |
730 |
935 |
1.915 |
| 1965 |
226 |
673 |
1.054 |
1.953 |
| 1966 |
171 |
613 |
1.065 |
1.849 |
| 1967 |
111 |
512 |
1.136 |
1.759 |
| 1968 |
93 |
415 |
1.191 |
1.699 |
| 1969 |
61 |
364 |
1.138 |
1.563 |
| 1970 |
33 |
259 |
1.165 |
1.457 |
| 1971 |
18 |
237 |
1.105 |
1.360 |
| 1972 |
11 |
131 |
1.209 |
1.351 |
| 1973 |
9 |
89 |
1.171 |
1.269 |
| 1974 |
2 |
65 |
1.022 |
1.089 |
| 1975 |
|
29 |
900 |
929 |
| 1976 |
1 |
15 |
621 |
637 |
| 1977 |
|
4 |
490 |
494 |
| 1978 |
|
3 |
315 |
318 |
| 1979 |
|
|
162 |
162 |
| 1980 |
|
1 |
61 |
62 |
| 1981 |
|
|
33 |
33 |
| 1982 |
|
|
9 |
9 |
| 1983 |
|
|
2 |
2 |
| Totale |
18.929 |
18.256 |
25.583 |
62.768 |
| Fonte: Elaborazioni MIUR - Ufficio
di Statistica (università e Ricerca) su BD MIUR |
|
La lettera del prof. Antonino
Liberatore
Signor Ministro,
a supporto delle legittime aspirazioni alla progressione di carriera del
personale che opera meritevolmente nella ricerca e nella didattica universitaria,
lUSPUR (Unione Sindacale dei Professori Universitari di Ruolo) sollecita la
costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa.
In proposito, visto il D.M. 27-03-2009 sulle modalità di svolgimento
delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione
comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari,
lUSPUR sollecita sia il provvedimento direttoriale che deve stabilire, tra
laltro, la data delle elezioni dei commissari (art. 6 del D.M. 27-06-2009) sia
lemanazione del D.M. che deve individuare i parametri al fine della valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni per le procedure di valutazione comparativa a posti di
ricercatore, D.M. che doveva essere emanato 30 giorni dopo la conversione in legge del
D.L. 10-11-2008 n.180 (art. 1, comma 7) avvenuta con la legge 09-01-2009 n. 9.
Ci auguriamo che Ella, signor Ministro, voglia soddisfare il diritto di
vedere concluse in un tempo accettabile queste pratiche che hanno a che fare con i
progetti di vita accademica dei professori e dei ricercatori universitari.
Firenze, 23 Giugno 2009
Antonino Liberatore |
La lettera del MIUR, del che indice le votazioni,
in attesa (poi) del sorteggio (stralcio)
FONTE: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7965Elezio_cf2.htm
OGGETTO: Elezioni delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazione comparativa per posti professore di I° e II° fascia e di
ricercatore universitario - Indizione della I° sessione 2008 ai sensi dell'art. 1, del
decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1 e del DM 27 marzo 2009, n. 139.
"E' indetta la I° sessione 2008 per la costituzione delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa secondo le
disposizioni previste dalle norme citate in oggetto. Alla predetta sessione afferiranno le
procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, co-finanziate
e non co-finanziate dal Ministero, bandite entro il 30 giugno 2008 e le procedure di
valutazione comparativa per posti di professore universitario di I° e II° fascia,
bandite entro la medesima data e adottate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dalla legge indicata in oggetto".
..
(Nota della redazione. Sono esclusi dalle votazione: il settore MED/48 per i concorsi a
posti di professore ordinario e associato e i settori MED/47 e MED/48 per i concorsi a
posti di ricercatore. Inoltre, i settori L-ANT/10, L-LIN/20, L-OR/17 e MED/45, per i
concorsi a posti di professore ordinario e associato, e i settori L-ANT/10 e MED/45, per i
concorsi a posti di ricercatore, perchè composti da un numero di professori ordinari
titolari di elettorato attivo eccessivamente esiguo (meno di tre), per cui non sussistono
le condizioni per poter avviare per i predetti settori il relativo procedimento
elettorale.)
.......
" Le votazioni per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare il
sorteggio attraverso cui verranno formate le Commissioni, nel caso di ricorrenza delle
condizioni previste dall'art.1, commi 4 e 5, della legge indicata in oggetto e dall'art.
2, commi 2 e 4, del DM 139/2009, si terranno a partire da mercoledì 9 dicembre fino a
mercoledì 16 dicembre 2009"
..
!Il giorno 17 dicembre 2009, alle ore 09.00, avrà inizio lo scrutinio cui faranno seguito
le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.
..
"Si rende infine noto che saranno avviate tempestivamente, entro la fine di gennaio
2010, le procedure per l'indizione della II° sessione 2008". |
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ASSEGNO AD PERSONAM, IN SEGUITO AD INQUADRAMENTO
DEI DOCENTI IN FASCIA SUPERIORE,
Come è calcolato nella Università di Bologna |
Nota.
In Italia, i docenti universitari, in seguito ad inquadramento in fascia superiore
( dopo un concorso) , ricominciano la carriera da "zero", nella nuova fascia.
Se la nuova retribuzione fosse inferiore a quella di provenienza, essi
ricevono la differenza (per non calare)
con un assegno, per un determinato tempo, fino a raggiungere lo stipendio pari a quello
precedente, maggiorato dello assegno.
Ne deriva che, pur stando in fascia superiore, uno potrebbe rimanere per molti
ulteriori anni, senza alcun aumento.La Normativa di Bologna
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
ASSEGNO AD PERSONAM ATTRIBUITO
ALLA NOMINA IN RUOLO
Nomina a Professore di I^ e II^ fascia di personale già in
servizio come Ricercatore o Professore Associato
Come viene calcolato l'assegno ad personam
- Nei casi di nomina a Professore di I^ o II^ fascia di personale già in servizio come
Ricercatore o Professore Associato, si raffronta la somma delle voci
"stipendio/assegno aggiuntivo/indennità integrativa speciale" - importi
tabellari annui lordi - in godimento il giorno prima della nomina con la somma - delle
stesse voci spettanti nella nuova qualifica.
L'eventuale differenza viene attribuita come assegno ad personam; l'assegno viene distinto
in quota A (differenze su stipendio+i.i.s.) e quota B (differenze su assegno aggiuntivo).
- E' stato inoltrato un quesito a IGOP, Dipartimento Funzione Pubblica, M.U.R. per
chiedere, fra l'altro, un chiarimento definitivo in ordine ad alcune questioni applicative
sollevate dalla scomposizione dell'assegno ad personam in quota A e quota B.
Come viene riassorbito l'assegno ad personam
- Si applica il comma 4 dell'art. 8 della legge 370/99: l'assegno ad personam viene
lasciato invariato fino alla conferma.
Alla conferma viene rideterminato tenendo conto del trattamento stipendiale spettante
anche a seguito del riconoscimento dei servizi ex art. 1.03 D.P.R. 382/80.
A questo punto:
a) o viene completamente riassorbito;
b) o viene riassorbito solo in parte e l'assegno residuo viene lasciato invariata per il
resto della carriera.
Questa modalità di rideterminazione/riassorbimento è stata applicata a tutti gli assegni
attribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 370/99.
- L'art. 8/4 costituisce una norma di interpretazione autentica della L. 537/93, quindi
efficace dal 1/Ol/1994.
Per i Docenti nominati dal 1994 al 1999 vale il disposto dell'art. 8/4
"Il maggior trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella
di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici".
Pertanto, in questi casi, si è provveduto a:
1) ricalcolare - senza sospendere - gli assegni in godimento alla data del 26/10/1999
tenendo conto della conferma e della ricostruzione di carriera;
2) procedere al recupero progressivo del maggior trattamento in godimento non spettante a
valere sui miglioramenti economici successivi all'entrata in vigore della legge medesima.
Per miglioramenti economici si sono intesi solo gli aumenti retributivi di carattere
generale (aumenti tabellari).
FONTE: Amministrazione Università di Bologna. |
|

MariaStella Gelmini
|
MIUR - SEMINARIO
Per "Un patto virtuoso tra Università e Istituzioni", Roma, 24
marzo 2009
AUTONOMIA E RESPONSABILITA' DEGLI ATENEI: GOVERNANCE, VALUTAZIONE, RECLUTAMENTO
|
Università di Salerno
Ricercatori Università
di Salerno, in Assemblea, deliberano di "rinunciare ai carichi
didattici non previsti
dalla legislazione vigente e
nello specifico alle attività didattiche frontali, per il
prossimo anno accademico". |
|
Alessandro Schiesaro
|
Reclutamento: gli elementi caratterizzanti l'offerta di patto |
|
1) Abilitazione scientifica nazionale
a lista aperta
2) Separazione del reclutamento dalla progressione in carriera
3) Concorsi locali |
Al seminario del ministro
Gelmini hanno partecipato A. Lenzi (presidente del CUN), il prof.
E.Decleva (presidente della CRUI), 70 rettori, l'ex-ministro G. Fioroni (PD), il
sen. G. Valditara.
Assenti i sindacati universitari. |
|
IL DOCUMENTO DEL
SEMINARIO
Attribuito al prof. A. Schiesaro dell'Univ. "La Sapienza"
di Roma e alla Direzione Generale del Miur
Parte II - Il RECLUTAMENTO
1.- Premessa. La selezione e la valorizzazione del personale accademico
costituiscono il nodo centrale di ogni politica universitaria. In questo ambito l'Italia
evidenzia non da oggi problemi molto significativi, che talora giungono a minacciare la
credibilità e il rispetto di cui gli atenei devono godere. E' quindi necessario
introdurre forti elementi di competizione meritocratica, di mobilità nazionale e
internazionale, di trasparenza.
L'accesso e la progressione di carriera nelle università devono avvenire sulla
base di stringenti parametri qualitativi riconosciuti anche a livello internazionale, come
già in parte prescritto dalla legge 1/09.
La ricerca è per sua natura internazionale, anzi lo diventa ogni giorno di più
anche in considerazione del fatto che una quota crescente di risorse per svolgerla viene
allocata a livello europeo e internazionale su base competitiva. I sistemi di selezione e
promozione devono quindi essere comparabili con quelli dei principali Paesi attivi
nel settore della ricerca ed essere caratterizzati da una rigorosa valutazione
qualitativa.
Ogni ruolo deve godere di una distinta e piena valorizzazione professionale. Il
passaggio a un ruolo superiore deve essere subordinato a riconosciuti, significativi
progressi nella produzione scientifica dello studioso. In particolare, l'accesso
all'ordinariato deve riconoscere risultati scientifici di consistente valore, apprezzati
in modo tangibile anche a livello internazionale, tali da garantire una effettiva
posizione di rilievo dello studioso nel suo settore di ricerca.
La legge 230/05 (Legge Moratti) cristallizza il vasto consenso aggregatosi
negli anni scorsi intorno all'idea di istituire un 'filtro' nazionale per l'accesso alla
docenza universitaria, ferma restando la scelta dei docenti da parte delle singole
università. Se da un lato, infatti, è necessario evitare la rigidità di un meccanismo
troppo centralistico, come i concorsi anteriori alla legge 210/98, oggi improponibile se
si vuole che le sedi siano valutate in base alle scelte che compiono, è al contempo
prematuro prevedere l'autonomia assoluta delle singole sedi. E' quindi necessario
riprendere i principi cardine della riforma Moratti e declinarli alla luce della rapida
evoluzione del sistema universitario italiano e internazionale che si è registrata negli
anni scorsi.
Particolare importanza, poi, deve essere assegnata ai principi
stabiliti dall'Unione Europea ai fini di garantire la progressiva realizzazione di un
'mercato unico' per i ricercatori in Europa (Realising a single labour market for
researchers in Europe), tra i quali vanno menzionati soprattutto l'esigenza di un
reclutamento aperto e di prospettive di carriera legate a criteri di trasparenza.2.- Architettura del sistema. La proposta che viene qui
delineata prevede che i singoli atenei reclutino e promuovano docenti e ricercatori
scegliendo tra studiosi in possesso della abilitazione scientifica nazionale per il ruolo
pertinente (ordinario, associato, ricercatore). L'abilitazione è conseguita sulla base di
un rigoroso giudizio scientifico espresso dalla comunità degli studiosi: non conferisce
alcun diritto all'inquadramento in ruolo, ma, come qualunque abilitazione professionale,
costituisce condizione necessaria e insieme non sufficiente per l'esercizio della stessa.
La durata quinquennale dell'abilitazione può essere estesa qualora lo studioso prosegua
nell'attività di ricerca al livello richiesto. L'abilitazione scientifica nazionale è a
numero aperto. Qualunque formula che leghi il numero delle abilitazioni conseguibili al
fabbisogno espresso dalle sedi porta inevitabilmente a privilegiare i desiderata delle
sedi banditrici. Il rigore della selezione deve essere garantito non da artificiali
barriere numeriche, ma dalla severità dei criteri adottati e dei requisiti di produzione
scientifica preliminarmente indicati. La proposta uniforma in larga misura, secondo la
prassi internazionale prevalente, le modalità di selezione di professori e ricercatori.
E' infatti proprio l'accesso alla carriera accademica il punto più delicato, e quello che
più richiede una larga condivisione a livello nazionale, soprattutto ove si consideri che
circa il 35% del personale universitario è composto da ricercatori (una percentuale in
crescita). Viene operata una distinzione chiara tra reclutamento e promozione, entrambi
affidate ai singoli atenei, ma entrambi condizionati al conseguimento preliminare
dell'abilitazione scientifica nazionale. Il punto più debole della normativa finora in
uso è infatti quello di costringere gli atenei a bandire concorsi teoricamente aperti
quando il vero obiettivo, spesso del tutto legittimo, è quello di promuovere un docente
interno. Il concorso diviene in sostanza solo una modalità complicata, costosa e poco
lineare per chiedere alla comunità scientifica di esprimere il proprio parere su di un
singolo docente. Questa distorsione di fondo del sistema produce poi molti dei problemi
che si riscontrano nella prassi. La proposta supera questa anomalia grazie a un
sistema a due fasi: per essere promosso il docente deve conseguire l'abilitazione
nazionale, che garantisce un giudizio rigoroso della comunità scientifica sulle sue
qualità di studioso ed essere quindi valutato dalla propria università anche in
riferimento all'attività didattica e ad ogni altro ragionevole parametro che
l'università ritenga opportuno considerare. In questo senso gli atenei si dotano
di regolamenti, proposti o approvati dal MIUR, che specificano i vari aspetti e le
modalità della valutazione. Non tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale per un ruolo superiore saranno necessariamente promossi a quel ruolo
nell'università dove prestano servizio. Non solo perché l'università, nel valutare la
promozione, dovrà prendere in considerazione elementi ulteriori rispetto al giudizio
scientifico affidato all'abilitazione (per esempio la didattica), ma anche perché, al
fine di creare una competizione basata sul merito anche a livello interno, le risorse che
ciascun ateneo può destinare alle promozioni devono essere predefinite in sede di
programmazione triennale, sulla base di parametri nazionali.
3.- Mobilità. Il sistema italiano è molto ingessato,
poiché la mobilità tra sedi - cioè la libera circolazione delle idee e dei saperi che
costituisce da secoli l'essenza stessa dell'università- è ridotta al minimo e sopravvive
solo perché massicciamente incentivata dal MIUR, che per ogni trasferimento
interregionale crea e paga oltre due terzi di un nuovo posto (l'incentivo è infatti da
molti anni del 70%). Da 10 anni a questa parte circa il 95% dei docenti fa carriera nella
sede in cui ha inizialmente conseguito un posto da ricercatore. E' certamente possibile
rivedere il sistema degli incentivi (prevedendone per esempio anche per il singolo
docente, non solo per l'istituzione), ma non basta. Elementi di mobilità nazionale e
internazionale vanno fortemente accentuati se l'Italia vuole tornare ad essere pienamente
competitiva in sede internazionale. Nel nuovo sistema basato sull'abilitazione nazionale
si prevede quindi che alle selezioni indette dalle singole sedi possano partecipare tutti
coloro che sono in possesso dell'abilitazione per la fascia pertinente, anche se già di
ruolo in altra sede, italiana o estera. Verrà introdotto il vincolo, per ciascun
studioso, di operare per almeno un certo numero di anni, dopo il |
Nino Luciani. I tre punti (che presumo fissati dal Ministro)
rispondono a larghe attese dei professori, da molto tempo.
Invece, dentro il Documento, si annidano soluzioni tecniche di senso contrario.
1.- Sui requisiti per valorizzare il merito
Direi che i tre punti appaiono appropriati.
Ma, guardando dentro, le soluzioni risultano marciare contro, per cui ricompare il
dubbio che i ministri siano, come al solito, destinati al sabotaggio della burocrazia
ministeriale.
Rinvierei, per l'acquizione di elementi esterni costruttivi, al documento delle Organizzazioni Unitarie della Docenza:"Un programma per
l'Università".
Per quanto mi riguarda, mi soffermo solo sul reclutamento, anche per tentare di
avviare un dialogo dei sindacati col ministro. Invece, la Governance viene recuperata alla
fine, ma solo per qualche elemento critico esemplificativo.
2.- Reclutamento. Direi che i tre punti rispondano positivamente
ad una lunga attesa, con largo consenso, dei professori.
Il ripristino, dopo anni di cupo bolscevismo, di qualcosa che assomiglia alla
libera docenza, va salutato (credo) con vero sollievo. Infatti la "abilitazione
scientifica a numero aperto" è il giusto riconoscimento a chi se lo merita, a
prescindere dal numero dei posti da distribuire, e che dunque evita quel deprecabile vezzo
di dovere dire "cretino" a qualcuno, semplicemente per far passare un altro,
anzi il proprio allievo, nel concorso.
C'è, poi, la considerazione che siffatta abilitazione è spendibile anche
fuori dall'Università, e dunque è una bella cosa anche in senso generale
Le commissioni sarebbero fatte per sorteggio, tra un numero di eletti triplo
rispetto al numero dei commissari. Il sorteggio è un passo fondamentale per battere il
corporativismo.
E' anche molto importante la separazione tra il reclutamento e la progressione di
carriera, in modo da permettere avanzamenti di carriera solo in base al merito, senza
gabbie infernali.
Ed è, infine, importante mantenere i concorsi locali, perchè sono un meccanismo
più fluido, in confronto ai concorsi centralizzati. E basti pensare ai danni
irreversibili alle carriere, a causa dei pochi concorsi, del periodo in cui il meccanismo
era centralizzato (vedi DPR 382/80).
3. Dubbi sulla validità delle soluzioni. Detto questo, se si
guarda più a fondo, si trovano eccezioni alla regola del merito, inammissibili. Vediamo
perchè.
a) la valutazione del merito si applica solo ai ricercatori ed associati, ma non ai
professori ordinari. Su questo non siamo apposto.
b) il sorteggio tra un numero triplo di votati può rivelarsi un inciucio, in quanto c'è
sempre il modo per aggirarlo. Si pensi ai bandi di opere pubbliche, controllati mediante
le coalizioni tra le categorie. Proporrei la via più semplice che è il solo sorteggio,
eventualmente tra chi ha almeno 10 anni di servizio.
c) Se la struttura della docenza rimane suddivisa in tre fasce, ognuna delle quali si
accede per concorso, allora non è vero che si separa il reclutamento dalla progressione
in carriera. Ci sono tre reclutamenti, a numero chiuso, con tre diversi livelli.
Valga ricordare la posizione delle Organizzazioni Unitarie della Docenza (60% della
rappresentanza sindacale). Le fasce possono essere tre, quattro, cinque, sei ....
L'importante è che la progressione verso l'alto (dopo il reclutamento) avvenga previa
verifica della produttività. Anche gli ordinari vanno valutati per il merito (vedi punto
a), più sopra).
d) il concorso locale sarebbe discplinato da regolamenti locali, discrezionali.
Come mai ? Il principio del merito deve valere solo per la Ministra (ossia per
l'abilitazione nazionale), e non per i Rettori ? Direi che il sorteggio dei commissari
vada applicato anche localmente.
4. Governance. Anche qui l'impianto merita apprezzamento. Invece le
relative soluzioni sono forzature, fondate su ipotesi non vere.riconsiderate. Considero
due punti qualificanti: l'idea di rafforzare i poteri dei rettori, o quella di comporre il
consiglio di amministrazione solo con "esterni".
Il rettore è, giuridicamente, già adesso un monarca assoluto che fa e disfa senza
rispondere a nessuno, in collusione con l'alta Burocrazia. Caso mai c'è un problema di
controllo del Rettore, attivando il Consiglio di Amministrazione e il Senato, oggi
appiattiti sull'Esecutivo. Come minimo, il rispettivo Presidente dovrebbe essere persona
diversa dal Rettore. Nei grandi Atenei, il rettore andrebbe configurato come un
"primus inter pares", ossia coadiuvato da proRettori con delega per settori,
come nei Comuni.
Quanto ai Consigli di Amministrazione , l'idea di metterci dentro degli
"esterni" competenti per materia va apprezzata, purchè questi esterni siano
"minoritari", rispetto ai professori. Conosciamo molti casi di
"fondazioni" mandate all'aria a causa di avvoltoi "esterni" a cui
interessava solo prendere soldi.
Non si dimentichi, poi, che le università hanno ampia facolttà di
modificare gli statuti autonomamente, per cui ... se vogliono...
Caso mai, il "mal governo" locale va sconfitto con un nuovo
approccio di governance delle
università, in cui c'è la separazione tra proprietà (Stato) e gestione
(università), con una rispettiva responsabilità. Per il miur c'è quella di
commissionare gli obiettivi e pagare, dopo averne controllato l'attuazione. NL |
dottorato, in un'istituzione
diversa da quella ha conseguito il dottorato.
Confronto con la prassi internazionale. Il sistema che si prospetta trova un parallelo
diretto in quello francese della qualification, che, distintamente per i due ruoli oggi
esistenti in Francia, è presupposto indispensabile per partecipare alle selezioni locali.
Ma il sistema, la cui chiarezza lo rende in ogni caso comprensibile anche a studiosi
appartenenti ad altri contesti accademici, è confrontabile anche con la prassi vigente
nei Paesi anglosassoni e nordeuropei, dove la consultazione della comunità scientifica
nazionale e internazionale, seppur ovviamente non regolata per legge, è sempre prevista,
e, configurandosi di fatto come l'accertamento di una 'abilitazione' al ruolo, costituisce
la base per ogni successiva deliberazione delle singole sedi, sia per la chiamata iniziale
che per la progressione di carriera. 4.- Il conseguimento
dell'abilitazione. L'abilitazione scientifica nazionale viene conseguita sulla
base di un esame dei titoli scientifici del candidato. Le sessioni sono aperte ogni anno.
Le procedure di abilitazione sono affidate ad un comitato di settore, uno per settore
scientifico-disciplinare, composto da un adeguato numero di professori ordinari estratti a
sorte da liste di eletti in numero triplo.
5.- La selezione locale. Le università, in relazione
alle risorse disponibili, procedono alla copertura dei posti sulla base di procedure di
selezione bandite di norma dopo la conclusione della sessione annuale di abilitazione.
Alle procedure possono partecipare tutti gli studiosi, italiani o stranieri, in possesso
dell'abilitazione al ruolo pertinente.
6.- La progressione di carriera. Le università
disciplinano con propri regolamenti, approvati dal Ministero, le modalità con cui i
professori associati e i ricercatori possono presentare domanda all'università ove sono
incardinati per la progressione ad una fascia superiore per la quale abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale e le procedure con cui le università esaminano la
richiesta. Le procedure devono di norma essere indette ciascun anno e prescrivere la
valutazione dell'attività scientifica e didattica e di ogni altro elemento utile. E'
possibile prevedere la consultazione per iscritto di esperti stranieri con riconosciute
competenze nell'ambito disciplinare del candidato. Le procedure vengono indette in
relazione alle risorse disponibili per le promozioni. Tali risorse devono essere
nettamente distinte a priori, come detto, da quelle destinate al reclutamento di nuovo
personale docente nella varie fasce; si deve altresì stabilire, sulla scia di quanto già
impostato avviato con la legge 1/09, un rapporto preciso tra il numero di docenti
incardinati nelle tre fasce, al fine di garantire il rigore delle scelte.
7.- Sperimentazioni ulteriori Qualunque sia il sistema
di reclutamento prescelto, è improbabile che possa rispecchiare in modo adeguato le
esigenze di un numero ormai molto alto di atenei molto diversificati tra loro. Appare
quindi opportuno aprire uno spazio alla sperimentazione di forme di reclutamento diverse
da quelle generali delineate sopra da parte delle scuole ad ordinamento speciale e delle
università libere. Si potrebbe per esempio ipotizzare che queste istituzioni, anche per
il regolare ricorso al mercato estero, possano procedere a chiamate dirette di studiosi
qualificati non necessariamente in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale,
prevedendo che i docenti così assunti possano essere inseriti nell'organico nazionale
-per esempio ai fini concorsuali e di trasferimento- una volta conseguita, in un secondo
momento, l'abilitazione. Lo stesso meccanismo potrebbe venir esteso da subito a tutti gli
atenei in relazione alla chiamata diretta di studiosi incardinati in istituzioni
estere." |
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Comunicazione del Coordinamento Nazionale dei
Ricercatori Universitari
ASSEMBLEA DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DI SALERNO
MOZIONE - 25 MARZO 2009
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Marco Merafina
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PREMESSO
- che nel corso degli ultimi trenta anni l'evoluzione del sistema universitario ha portato
ad una totale distorsione della figura originaria del Ricercatore universitario, così
come era stata concepita dal D.P.R. 11/07/1980 n. 382, e che tutti gli interventi
legislativi degli ultimi anni di fatto lasciano inalterato lo stato giuridico del
ricercatore; - che la Legge 230/2005 conferisce il titolo di Professore Aggregato ai
ricercatori che abbiano accettato di svolgere corsi o moduli, e che, tuttavia, risulta
insoddisfacente perché elude il riconoscimento "vero" di docente, creando nel
contempo una figura a basso costo; - che gli attuali impegni didattici obbligatori per i
Ricercatori a tempo pieno e a tempo definito rimangono quelli fissati dall'art. 1, comma
2, del Decreto Legge n. 57/1987, convertito con modifiche nella Legge n.158/1987,
quantificabili nel "limite massimo di impegno per l'attività didattica
rispettivamente di 350 e 200 ore", senza alcun vincolo relativo alle lezioni
frontali; - che i Ricercatori, nel corso di questi ultimi anni, hanno dimostrato grande
professionalità e spirito di collaborazione coprendo a titolo volontario, e nella maggior
parte dei casi gratuito, circa il 30% degli insegnamenti e dunque sostenendo, in maniera
decisiva, l'offerta formativa delle università italiane, senza che questo sia mai stato
riconosciuto né in termini di stato giuridico né in termini economici;
AL FINE
- di chiudere l'esperienza dei "professori a basso costo",
senza alcun riconoscimento e senza alcuna prospettiva futura; - di far
emergere l'anomalia della figura del Ricercatore universitario, il cui stato giuridico non
risponde più al ruolo che effettivamente svolge;
- di mettere l'Ateneo di Salerno di fronte ad un problema di cui non si è mai voluto fare
carico e che anzi ha contribuito a confondere ulteriormente mediante un Regolamento
generale sulle attività didattiche che risulta in contrasto con la legislazione vigente e
che andrebbe, quindi, modificato;
- di evidenziare le carenze strutturali dell'Ateneo di Salerno relative alla dotazione di
professori (associati in primo luogo), aggravate dalle limitazioni al turnover imposte
dalle leggi 133/2008 e 1/2009;
i Ricercatori dell'Ateneo di Salerno, riunitisi in Assemblea il
25 marzo 2009, deliberano di rinunciare ai carichi didattici non previsti dalla
legislazione vigente e nello specifico alle attività didattiche frontali, per il prossimo
anno accademico. Pertanto, gli insegnamenti non coperti da personale docente di ruolo
incardinato dovranno essere affidati attraverso procedure di supplenza. Nelle more, i
ricercatori chiedono che i Consigli di Area Didattica e/o di Facoltà si esprimano sul
carico didattico dei Ricercatori.
I Ricercatori sono consapevoli che tale scelta, benché perfettamente in
linea con il loro stato giuridico, rischia di mettere in crisi l'offerta didattica
dell'Ateneo. Tuttavia è evidente che tale conseguenza non può essere imputata alla
categoria più debole del sistema e che altri debbano oggi attivarsi per fare in modo che
il problema venga risolto. |
Approvata Legge (Brunetta): "Delega al Governo finalizzata
alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ...."
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Su proposta di Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto
BRUNETTA LASCIA PASSARE
I RICERCATORI
Non più pre-pensionabili con 40 anni di
contributi previdenziali, ma con 40 anni di servizio effettivo
(e pochi sono in queste condizioni ...) |

Marco Merafina
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Soddisfazione
di Marco Merafina
Coordinatore Nazionale Ricercatori Universitari
"Pur se rimane l'amarezza del dover pagare
un prezzo perchè ancora non è arrivato
lo stato giuridico dei ricercatori universitari, promesso da quasi trent'anni (DPR 382/80)
..."
"Attenzione anche a non incorrere in una "guerra tra
poveri", vale
dire tra "Ricercatori di ruolo" e "Ricercatori precari" (borsisti,
assegnisti, ...)"
E' stata definitivamente approvata la legge (Brunetta) che
contiene il noto emendamento che "svuota" la norma che consentiva il
pre-pensionamento coatto dei dipendenti pubblici che avevano raggiunto di 40 anni di
contributi. Il fatto che nei 40 anni non verranno computati gli anni riscattati ma saranno
considerati solo gli anni effettivi di servizio, ha reso così pressoché impossibile
anche il pre-pensionamento dei ricercatori universitari. Abbiamo evitato il peggio, ma
rimane ufficialmente sancita la "diversità" di status giuridico tra professori
e ricercatori universitari.
In un quadro generale dove si pensa a riformare la governance degli atenei in
senso più autoritario e si dà il via all'ennesima riforma dei concorsi, diviene ancora
più urgente e necessaria una riforma dello stato giuridico dei docenti attesa ormai da
quasi trent'anni.
E' incredibile l'immobilismo gattopardesco ai danni dell'Università.
Siamo ormai al "gioco dell'oca".
L'emendamento (proposto da Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto) è
il seguente:
"Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla fine del
comma con le seguenti: le parole: "dell'anzianita' massima contributiva di 40
anni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anzianita' massima di servizio
effettivo di 40 anni", ossia senza contare gli anni eventualmente riscattati (periodo
della laurea, del servizio militare, ecc. ).
E' incredibile e doloroso dover constatare per l'ennesima volta quanto la
mancanza di uno stato giuridico dei ricercatori universitari, atteso ormai da quasi
trent'anni, possa danneggiare una categoria di docenti che ha svolto e svolge tutt'ora una
parte rilevante nella didattica e nella ricerca delle Università. Infatti, la vicenda
legata all'ormai famigerato comma 11 dell'articolo 72 della legge 133 sul prepensionamento
coatto dei ricercatori (e non solo), nonostante l'approvazione dell'emendamento, non
risolve il problema sostanziale che aveva posto, al di là della mortificazione subita in
questi mesi dai diretti interessati, cui parecchie amministrazioni dovranno ora chiede
scusa, facendo retromarcia.
Dico questo perché le disposizioni in oggetto non si applicano comunque a
magistrati, professori universitari e primari ospedalieri (ovvero i dirigenti responsabili
di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e quindi i ricercatori sono da oggi (o
continuano ad essere) un'altra cosa rispetto alle altre fasce della docenza, pur essendo
meno toccati dagli effetti della legge (ma non del tutto, visto che comunque qualcuno
rischierà di andar via prima dei fatidici 65 anni), nonostante l'attività dei
ricercatori sia del tutto assimilabile a quella dei professori universitari per tipologia
di lavoro e anche per prassi legislativa, visto che tutte le norme, comprese quelle
inserite nel DL 180 (ora legge 1/09) e nella legge 270 (dove i ricercatori fanno parte del
personale considerato ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per l'apertura o il
mantenimento di un corso di laurea) ricomprendono assieme i tre ruoli della docenza (prof
ordinari, prof associati e ricercatori). E dunque, malgrado tutto ciò, la discussione del
disegno di legge Brunetta (2031) in cui si poteva risolvere l'anomalia, ha rivelato che
c'è una quasi totale mancanza di sensibilità al problema da parte della maggior parte
delle forze politiche tranne alcune lodevoli eccezioni (Cazzola del PdL, alcuni deputati
del PD e della Lega Nord), nonostante le richieste di presentazione di emendamenti
specifici da parte di tutte le associazioni della docenza.
E' del tutto evidente che comunque si è dato corpo solo alle esigenze
specifiche delle potenti lobbies dei magistrati, dei baroni universitari e dei primari
ospedalieri, e perfino la certosina precisazione nella corretta definizione degli
ex-primari ospedalieri la dice lunga sul fatto che il problema del prepensionamento e
della condizione discriminatoria dei ricercatori era noto ai parlamentari, è stato
discusso, ma c'è stata la volontà di colpire solo i ricercatori universitari,
equiparandoli volutamente al personale tecnico-amministrativo che ha tutt'altre mansioni.
Non è possibile per i ricercatori universitari continuare ad avere doveri da
professori e diritti da personale non docente, è un'ipocrisia che cela lo sfruttamento di
una categoria di docenti, a volte avallato dagli stessi ricercatori, per risolvere a costo
quasi zero i problemi legati a una crescita incontrollata dei corsi e a una necessità di
avere nuove competenze in settori di avanguardia nella ricerca e quindi nella didattica.
La situazione, insomma, resta pesante e a tale proposito non ha giovato di
certo il recente intervento delle organizzazioni dei precari (Associazione Precari della
Ricerca Italiani-APRI Onda precaria - Rete Nazionale Ricercatori e Docenti Precari) che
ribadiscono la posizione di voler estendere tale provvedimento a tutto il personale
docente, compresi quindi i professori associati ed ordinari, con la motivazione che
"l'Italia ha i docenti universitari piu' anziani d'Europa, e la meta' dei professori
ordinari ha superato i 65 anni, mentre nel resto d'Europa a 65 anni professori vanno,
salvo rare eccezioni, in pensione".
E' bene precisare infatti che la richiesta delle associazioni della
docenza non mirava ad aumentare l'età di pensionamento, che resterebbe comunque a 65
anni, ma a scongiurare che i ricercatori venissero discriminati rispetto alle altre fasce
della docenza. L'intervento delle associazioni dei precari è risultato quindi
contraddittorio e infatti non ha sortito alcun effetto pratico nella discussione del
provvedimento. Se l'obiettivo era quello di andare in pensione tutti a 65 anni, come
auspicano le associazioni dei precari, si combatta allora per uniformare l'età di
pensionamento. La norma in oggetto era altra cosa e nulla c'entra con l'età della
pensione, riguardando le anzianità di servizio.
Se invece le organizzazioni dei precari intendevano abbassare tale limite a
meno di 65 anni e in totale controtendenza con quanto attualmente dibattuto sulla carriera
lavorativa in generale, reintroducendo le pensioni di anzianità che andranno
inevitabilmente a gravare sui già dissestati conti pensionistici, allora sarebbe un'altra
cosa, ma andrebbe detto chiaramente.
Piuttosto, bisognerebbe lavorare per rimuovere le limitazioni al turn
over che penalizzano gli ingressi dei più giovani e diminuiscono, queste sì, il budget a
disposizione degli atenei per fare nuove assunzioni. Si è avviata una "guerra tra
poveri" che avrà come unico risultato quello di mantenere i privilegi a chi oggi ne
ha e continuare a penalizzare l'anello più debole della docenza, i ricercatori, senza
portare effettivo giovamento ai più giovani e a quanti attendono da anni che venga loro
riconosciuto il diritto ad avere una possibilità di inserimento nella docenza
universitaria.
Inoltre, rimanendo questo l'intendimento del legislatore, e cioè affermare
che i ricercatori non sono più equiparabili alle altre fasce della docenza universitaria,
dovremo concludere che i ricercatori, non più considerati docenti, debbano rivedere la
loro partecipazione ai corsi di studio e ai quei requisiti minimi cui sono chiamati a
contribuire secondo la legge 270: ma allora, quando a primavera i presidi dovranno
certificare al Ministero i requisiti richiesti per i vari corsi di laurea, quanti di
questi dovranno essere chiusi? Marco Merafina |
Disegno di Legge (Brunetta): "Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ...." (C 2031).
Il DDL approda
lunedì 9 feb. in Aula alla Camera con proposte di modifica. Una modifica approvata
dalla Commissione AA.CC. limita al 31 dic. 2011 l'efficacia della norma
punitiva per i Ricercatori. |
La norma che
discrimina tra le tre fasce di professori, contro la III ( Ricercatori) è in una legge
già in vigore. Ma si vorrebbe che Brunetta accetti (anzi proponga lui stesso) un
emendamento al suo DDL . |
 |

MariaStella Gelmini, Ministro
|
Il GOVERNO VUOLE SVECCHIARE L'UNIVERSITA'
Via i Ricercatori anche con meno
di 60 anni,
purchè abbiano 40 anni di servizio !
Così il bel Paese Italia va contro l'UE, che invece vuole
ritardare, in generale, i pensionamenti
Sotto, un editoriale di Marco
Merafina,
Coordinatore Nazionale dei Ricercatori Universitari |

Marco Merafiina
|
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Nino
Luciani: Continua la politica forcaiola del Governo contro l'Università:
"Via il Fuori Ruolo (Mussi) ! ". Poi: "Via i 2 anni dopo l'età
pensionabile". Poi: "Assumi 1 su 2, oppure 1 su 4 che che vanno in
pensione". Poi: "Via i ricercatori con 40 anni di servizio, restano solo
professori ordinari e associati" (Berlusconi, Tremonti, Gelmini, Brunetta).
Si trascura che il sapere è un qualcosa che si accumula nel tempo, e
dunque, prima di licenziare devi garantire la trasmissione del sapere. A questo proposito,
già da tempo si è segnalata l'opportunità di inserire i giovani nei ruoli universitari,
ma prima che se ne vada (per anzianità) l'onda già prevista, e questo al fine di
trasmettere ai nuovi arrivati le esperienze e le conoscenze acquisite.
Invece, anticipando le uscite, viene a mancare l'aggancio, e si rischia
di perdere per sempre delle conoscenze conquistate al prezzo di duri anni di ricerca.
Non si può nemmeno dire che si mandano via solo gli esuberi. Infatti, si
guarda solo al denaro, senza considerare quanti studenti ci sono mediamente per ogni
professore, sede per sede. Solo così, presi a riferimento i parametri standard, si
capirebbe dove togliere le vere eccedenze di docenti.
Dolore per il basso profilo del parlamento, rispetto al proprio ruolo. Anche Becket su fatto Arcivescovo di Canterbury perchè era
amico del Re. Ma, poi, le cose furono ben diverse, da quando la sua coscienza gli ricordò
che era "servo di Dio, prima che amico del Re". |
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Le fasi della
rivolta
(non ci è stato possibile ricostruire tutto):- NAPOLI
Federico II, 13 gennaio 2009, Assemblea dei ricercatori "Senza di
noi chiuderanno i corsi"
- FIRENZE, 27 gennaio 2009, Assemblea dei ricercatori Rettore assicura
avvierà i prepensionamenti dei ricercatori previsti dall'art.72 della legge 133,
uniformando il trattamento con le due fasce dei professori che,
- ROMA "La Sapienza", 27 gen. 2009, Assemblea Ricercatori
Rettore assicura che non dara' avvio ai prepensionamenti dei ricercatori previsti
dall'art.72 della legge 133, uniformando il trattamento con le due fasce dei professori
che, come noto, sono esclusi dal provvedimento assieme
- NAPOLI, Policlico, 27 gennaio 2009, Assemblea Medici "Medici in
prepensionamento. Attivita' a rischio al Policlinico"
-FIRENZE, 24 gennaio 2009, Assemblea Ricercatori, dopo il
prepensionamento deciso dal Consiglio di Amministrazione. Due candidati rettore si
dissociano dal CdA
FIRENZE, 28 gennaio 2009 Consiglio di facoltà di ARCHITETTURA CONTRO I
PRE-PENSIONAMENTI
- GENVOVA, 5 febbraio. 2009. Assemblea dei ricercatori. Faremo
ricorso al TAR"
- PERUGIA, , Rivolta Università in Umbria -Assemblea in piazza sulla
ricerca.
- SIENA, 26 gennaio 2009 La rivolta dei ricercatori: "Fatelo
, ma usando un senso critico un po' piu' avvertito"
- PISA, 4 febbraio 2009, Presentazione del volume Onda su Onda. Studenti
e precari in rivolta.
- CAGLIARI, 22 gennaio 2009 Dottorandi e ricercatori precari dell'ateneo
di Cagliari mobilitati per la difesa della ricerca e dell'università pubbliche.
- L'AQUILA, 24 gennaio 2009, Assembea. iIl Rettore dichiara che
non prepensionerà i Ricercatori. |
Marco Merafina, " Vogliono mandare
a casa solo i Ricercatori"
E' incredibile e doloroso dover constatare per l'ennesima volta quanto la
mancanza di uno stato giuridico dei ricercatori universitari, atteso ormai da quasi
trent'anni, possa danneggiare una categoria di docenti che ha svolto e svolge tutt'ora una
parte rilevante nella didattica e nella ricerca delle Università. La vicenda legata
all'ormai famigerato comma 11 dell'articolo 72 della legge 133 sul prepensionamento coatto
dei ricercatori, sfuggito in un primo momento alle attenzioni del mondo universitario, sta
infatti assumendo contorni inquietanti che vanno al di là della mortificazione dei
diretti interessati.
Andando con ordine il comma in oggetto recita: "Nel caso di compimento
dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia
di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei
mesi. [...]"
e inoltre: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e
professori universitari." Quest'ultima parte esclude magistrati e professori
universitari dagli effetti di tali disposizioni, ma non i ricercatori e il personale
equiparato. Successivamente, durante la discussione al Senato della legge 2031 (Brunetta),
attualmente nelle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati, è
stato aggiunto un emendamento che esclude anche i primari ospedalieri. In questo periodo,
molti rettori, pressati da necessità di bilancio, stanno procedendo a ricognizioni sulla
posizione contributiva dei ricercatori e in alcune Università stanno inviando lettere di
preavviso di interruzione del rapporto di lavoro a molti di loro che, pur avendo raggiunto
i 40 anni di contribuzione, non hanno raggiunto i 65 anni di età previsti per la pensione
(art.34 legge 382/80);
(segue) |
(segue Merafina).
Alcuni hanno addirittura meno di 60 anni e sono pienamente inseriti nell'attività
didattica e di ricerca. Tra l'altro la beffa si aggiunge al danno, visto che la totalità
degli interessati subisce questo pensionamento anticipato avendo come unica colpa quella
di essersi pagata di tasca propria i contributi relativi agli anni di università e dei
servizi anteriori al ruolo di ricercatore.
C'è inoltre da considerare che l'attività dei ricercatori è del tutto assimilabile a
quella dei professori universitari per tipologia di lavoro e anche per prassi legislativa,
visto che tutte le norme, comprese quelle inserite nel DL 180 (ora legge 1/09) e nella
legge 270 (dove i ricercatori fanno parte del personale considerato ai fini del
raggiungimento dei requisiti minimi per l'apertura o il mantenimento di un corso di
laurea) ricomprendono assieme i tre ruoli della docenza (prof ordinari, prof associati e
ricercatori).
Malgrado tutto ciò, la discussione del disegno di legge Brunetta (2031) in cui si poteva
risolvere l'anomalia, ha rivelato che c'è una quasi totale mancanza di sensibilità al
problema da parte della maggior parte delle forze politiche tranne alcune nobili eccezioni
(Cazzola del PdL, alcuni deputati del PD e della Lega Nord), nonostante le richieste di
presentazione di emendamenti da parte di tutte le associazioni della docenza.
E' evidente che si è dato corpo solo alle esigenze delle potenti lobbies dei magistrati,
dei baroni universitari e dei primari ospedalieri, ovvero, più correttamente, i dirigenti
responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
E perfino la certosina precisazione nella corretta definizione degli ex-primari
ospedalieri la dice lunga sul fatto che il problema del prepensionamento è noto ai
parlamentari, viene discusso, ma c'è la volontà di colpire solo i ricercatori
universitari, equiparandoli volutamente al personale tecnico-amministrativo che ha
tutt'altre mansioni.
Non è possibile per i ricercatori universitari continuare ad avere doveri da professori e
diritti da personale non docente, è un'ipocrisia che cela lo sfruttamento, a volte
avallato dagli stessi ricercatori, di una categoria per risolvere a costo quasi zero i
problemi legati a una crescita incontrollata dei corsi e a una necessità di avere nuove
competenze in settori di avanguardia nella ricerca e quindi nella didattica.
La situazione, insomma, si sta facendo pesante e a tale proposito non giova di certo il
recente intervento delle organizzazioni dei precari (Associazione Precari della Ricerca
Italiani-APRI Onda precaria - Rete Nazionale Ricercatori e Docenti Precari) che
ribadiscono la posizione di voler estendere tale provvedimento a tutto il personale
docente, compresi quindi i professori associati ed ordinari, con la motivazione che
"l'Italia ha i docenti universitari piu' anziani d'Europa, e la meta' dei professori
ordinari ha superato i 65 anni, mentre nel resto d'Europa a 65 anni professori vanno,
salvo rare eccezioni, in pensione".
E' bene precisare infatti che la richiesta delle associazioni della docenza non mira ad
aumentare l'età di pensionamento che resterebbe a 65 anni ma a scongiurare che i
ricercatori (e solo loro, assieme alle figure equiparate) vengano prepensionati ben prima
dei 65 anni, se non a 57-58 come potrà accadere in alcuni casi.
L'intervento delle associazioni dei precari risulta quindi contraddittorio. Se l'obiettivo
è quello di andare in pensione tutti a 65 anni, come auspicano le associazioni dei
precari, si combatta allora per uniformare l'età di pensionamento.
La norma in oggetto è altra cosa e nulla c'entra con l'età della pensione, riguardando
le anzianità contributive. Se invece le organizzazioni dei precari intendono abbassare
tale limite a meno di 65 anni e in totale controtendenza con quanto attualmente dibattuto
sulla carriera lavorativa in generale, reintroducendo le pensioni di anzianità che
andranno inevitabilmente a gravare sui già dissestati conti pensionistici, allora è
un'altra cosa, ma andrebbe detto chiaramente.
Piuttosto, bisognerebbe lavorare per rimuovere le limitazioni al turn over che penalizzano
gli ingressi dei più giovani e diminuiscono, queste sì, il budget a disposizione degli
atenei per fare nuove assunzioni.
Si è avviata una "guerra tra poveri" che avrà come unico risultato quello di
mantenere i privilegi a chi oggi ne ha e penalizzare l'anello più debole della docenza, i
ricercatori, senza portare effettivo giovamento ai più giovani e a quanti attendono da
anni che venga loro riconosciuto il diritto ad avere una possibilità di inserimento nella
docenza universitaria.
Vedremo cosa succederà, ma, se le cose dovessero rimanere inalterate ci aspetteranno mesi
di ricorsi e di sostanziale paralisi nelle Università. Inoltre, se questo è
l'intendimento del legislatore, dovremo concludere che i ricercatori non sono più
considerati docenti e quindi dovremo rivedere la nostra partecipazione ai corsi di studio
e ai quei requisiti minimi cui siamo chiamati a contribuire secondo la legge 270: ma
allora, quando a primavera i presidi dovranno certificare al Ministero i requisiti
richiesti per i vari corsi di laurea, quanti di questi dovranno essere chiusi? MM |
|
Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"
(per fortuna) ancora in corso di conversione. Termine massimo il 9
gennaio 2009. |
MariaStella Gelmini
|
"NON RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE DOMANDE ?
Un emendamento del Senato da facoltà agli Atenei
di non riaprire i termini per le domande
Ma la "non riapertura dei termini" ( rischio reale
) costringerebbe i Commissari
sorteggiati a scegliere i vincitori solo tra i concorrenti "in pectore" fin
dall'origine".
Una giustizia "riservata" azzererebbe il valore morale alla riforma
delle commissioni
**
|
Non v'è una ragione seria per negare una possibilità a chi,
a suo tempo, non fece domanda perché
con la precedente normativa tutto sarebbe stato inutile. E' giusto, invece, che
resti la data originaria
per quanto riguarda il possesso dei titoli e delle pubblicazioni (non trattandosi di nuovi
concorsi)
**
|
| Testo dell'emendamento,
già approvato dal Senato: "Art.
1, comma 8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per
quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di
presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le
università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo
termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.
Al fine di assicurare pari condizioni tra i
candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i
termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei
candidati".
Si riporta, inoltre il comma 6 art. 1:
" In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle
elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con
apposito decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca
avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore "della legge di conversione".. Si applicano in quanto compatibili
con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117 (è ammesso un voto di preferenza - N.d.R.)" |
Cosa ha detto
la OPPOSIZIONE
circa la riforma
dei Concorsi
|
|
On.le M. Ghizzoni, Laurea in storia e
filosofia, Dottorato di ricerca in storia e informatica, Ricercatore
universitarioStralcio, Discorso a Camera, 15 dic. 2008.
1.- Sulle norme per i concorsi, non vi è alcun dubbio che il sistema
concorsuale universitario sia nell'occhio del ciclone, forse anche ben oltre le effettive
disfunzioni. Nell'opinione pubblica nepotismo, localismo, lobbismo la fanno da padrone. In
realtà non è affatto vero sempre e dappertutto; vi sono decine e decine di commissioni
giudicatrici che hanno lavorato molto onestamente svolgendo un compito, quello di valutare
i curricula di candidati a posti universitari, che è di per sé complesso e sempre
largamente opinabile. Infatti non esistono, se non nelle semplificazioni comunicative,
metodi infallibili, oggettivi e automatici per individuare il migliore dei candidati.
Tuttavia, occorre riconoscere che in non pochi casi, invece, le commissioni hanno lavorato
in modo assai discutibile, al coperto di norme poco efficaci, con ciò assestando un colpo
micidiale alla credibilità dell'intero sistema universitario. È quindi necessario,
certo, intervenire sulla materia, ma bisogna farlo in modo organico e nell'ottica di
determinare un sistema di università - lo voglio dire con fermezza - autonome e
responsabili. Il presente decreto-legge in esame non raggiunge, però, l'obiettivo.
2.- Sulla formazione delle commissioni. Esse, da valutative divengono aleatorie, cioè
sono parzialmente sorteggiate, per così dire. Il sorteggio è certamente un metodo meno
facilmente collusivo dell'elezione, ma non è il sorteggio il metodo migliore, come non lo
è il metodo elettivo: sia l'elezione sia, soprattutto, il sorteggio sono il contrario
della responsabilità dell'ateneo che assumerà in ruolo il ricercatore o il docente.
Qui sta il punto: o si aumenta la responsabilità, e dunque la possibilità
successiva di premiare o sanzionare, oppure nessun metodo potrà mai cambiare
sostanzialmente il sistema. Inoltre, era proprio assennato rinviare di mesi e mesi i
concorsi già banditi? Cosa si farà di fronte all'inevitabile contenzioso sia di chi ha
presentato già domanda, sia di chi non l'ha presentata? Qualcuno si ricorderà, al
Ministero, che i bandi sono emanati dai rettori e non dai Ministri, con il più che
probabile atteggiamento diverso che legittimamente prenderanno i diversi atenei? Insomma,
è un vero guazzabuglio di cui non si sentiva alcuna urgenza, che non dà alcuna soluzione
risolutiva al problema vero dei concorsi, un tampone che peggiora la ferita, un rinvio di
responsabilità parlamentare". Manuela Ghizzoni |
N. Luciani, La riforma GELMINI (delle
Commissioni di concorso) sarà politicamente vincente, se convincerà i giovani a tornare
a credere nel merito e nella giustizia universitaria. 1.- Il rinvio della conversione del DL al 5 gennaio (fortunamente o per
una scelta precisa) apre alla possibilità di salvare la riforma, sia pure in estremis.
I motivi sono due:
a) il primo è che il criterio del merito non sarebbe applicato se si vincolassero i
commissari sorteggiati a "scegliere" i vincitori solo attingendo al cappello
dove sono i soliti predestinati (io metto il tuo allievo, nipote, figlio ..., e tu metti
il mio ...), che avevano fatto domanda, in base alle vecchie regole truffaldine.
b) il secondo è che, solo se ci saranno molti concorrenti, i commissari saranno obbligati
a fare confronti ed a motivarli con giudizi circostanziati. Il nuovo tecnicismo
concorsuale è condizione necessaria, ma non sufficiente a risolvere.
Ricordo che i sistemi misti sono stati già sperimentati, così come il
sistema con solo sorteggio.
Precisamente, nell'ambito di concorsi nazionali:
a) dal 1979 al 1998, per i prof. ordinari (legge 7 feb. 1979, n. 31, art. 3), prima si
votava, e dopo si sorteggiava tra i votati;
b) per i prof. associati (DPR 382/80, art. 43) dal 1980 fino al 1998, per i professori
associati, prima si sorteggiava, e dopo si votava tra i sorteggiati.
c) Invece per i ricercatori, dal 1980 al 1998 nell'ambito di concorsi locali (DPR
382/80, art. 55), c'era un membro interno, e c'era solo il sorteggio di due membri
esterni.
I sistemi a) e b) vennero aboliti perchè erano burocraticamente lunghissimi
e mortificavano troppo le esigenze locali, vantaggio delle corporazioni nazionali. Furono
odiati per aver emarginato una intera generazione di proff. associati.
Il sistema c) non ha mai funzionato come un vero concorso, in quanto i
sorteggiati esterni si trovavano di solito a valutare "un" solo concorrente, per
cui non avevano motivo di opporsi.
A questo punto della storia, penso che la sola chance di successo della
riforma Gelmini stia nel numero dei concorrenti: e questo per un motivo morale e per un
motivo numerico.
Questa conclusione rafforza la tesi di rivedere l'emendamento di cui sopra,
s'intende solo il primo capoverso (parte in blu). Dovrebbe invece restare la data
originaria di possesso dei titoli, non trattandosi di nuovi concorsi. Nino Luciani |

|
Senato vara disegno di legge di conversione,
con modificazioni e trasmette alla Camera
Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca"
Torna la tara sugli scatti biennali:
puniti i docenti "cattivi" (giustamente),
ma non premiati quelli "buoni"
Rimane la pretestuosità
della punizione delle università
"non virtuose", colpevoli di aver tutelato il
diritto allo studio,
non sforando, per le tasse universitarie, il 20% del FFO.
Ancora una "non verità" sui professori:
"Fanno troppe assunzioni" (?)
( vedi tabella sotto ) |
LUCIANI: Prevedibile boomerang su Berlusconi, per aver prescelto una Ministra
avente come requisito
primario la fedeltà personale e più di affermare il merito per
l'università, che di sapere applicarlo.
A questo punto, la via per sbloccare è puntare il dito su di lui, più che su chi
non può dare la farina che non ha.
|
Avvertenza. Le modificazioni sono in neretto
Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2008 , come modificato dopo la LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180:
"Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualità del sistema universitario e della ricerca"
Articolo 1. (Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti
di ricerca)
1. Le università statali che, alla data del 31
dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui allarticolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono
procedere allindizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né
allassunzione di personale.
Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176, e allarticolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e
comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica."; |
A. Liberatore, La
storia degli scatti biennali
A. Cosa prevede la legge per la determinazione dello stipendio dei docenti
universitari.
1. La legge 312/80 Nuovo assetto retributivo funzionale del personale
statale agli art. li 71 e 72, ha previsto che la progressione economica dei docenti
di ruolo delle Università si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento
costante, in ciascuna classe, dell8 per cento rispetto al parametro iniziale, ed in
successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
La classe finale di stipendio che si consegue dopo 16 anni è integrata fino a conseguire
l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A
dello Stato (DGA).
2. Lart. 36 del DPR 382/80 Riordinamento della docenza
universitaria, in applicazione di quanto sopra, ha poi stabilito quanto segue.
a) Ai professori appartenenti alla prima fascia, con regime di impegno a
tempo definito (TD), allatto del conseguimento della nomina ad ordinario, è
attribuita la (prima) classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della
retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva
dell'eventuale indennità di funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio (classe 0)
è pari al 92 per cento di quello della (1ª) classe risultante al precedente comma,ferma
restando la possibilità dellaumento biennale del 2,50 per cento.
Lulteriore progressione economica |
N. Luciani, I dati
statistici sulle presunte "troppe" assunzioni dei prof
| anno |
docenti |
| 2001 |
53.468 |
| 2002 |
56.066 |
| 2003 |
54.935 |
| 2004 |
55.740 |
| 2005 |
58.554 |
| 2006 |
60.180 |
| 2007 |
60.112 |
| 2008 |
59.872 |
|
1.- Una cosa è il numero degli assunti,
una cosa è la spesa, in seguito ad aumenti contrattuali di stipendio . Quanto al numero,
la tab. qui
a fianco mostra che
il numero dei docenti
di ruolo è cresciuto |
| Fonte. Cineca |
di 6.404 nel 2007-08. |
Questo è relativamente poco, in rapporto all'aumento del numero
degli studenti, diventato 1.700.000, e degli impegni didattici massacranti, conseguenti
alla riforma del 3+2 e all'aumento del numero delle sedi. Dunque, se si vuole ridurre il
numero dei docenti, il governo deve tornare indietro rispetto alle leggi sul diritto allo
studio (altra cosa è il numero delle lauree...: vedano loro).
A riguardo delle retribuzioni , nel caso di Bologna (la sola cosa che so), le
retribuzioni del personale amm.vo sono cresciute del 30% nel 2001-07. Invece quelle dei
docenti sono aumentate del 15%. In quello stesso periodo i prezzi ISTAT al consumo
sono saliti del 22,6%.
Direi, invece, ottima l'idea di tagliare gli scatti ai
"cattivi". Ma l'idea diviene degna di rispetto solo se l'economia di spesa è
usata per aumentare gli scatti ai "buoni". E qui voglio ricordare che
Berlusconi, nel contratto con gli italiani del 2001, aveva deplorato l'appiattimento delle
retribuzioni.
2.- A riguardo degli scatti, c'è poi tutta una storia curiosa di colpi maldestri dei
governi passati. Questa storia è raccontata di nuovo da Antonino Liberatore, Segretario
nazionale dell'USPUR, qui a fianco. |
|
"1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dellarticolo 12, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre
2009."
2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi
relativi agli anni 2008-2009, di cui allarticolo 1, comma 650, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dellarticolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
sostituito dai seguenti: "Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi
restando i limiti di cui allarticolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa
al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nellanno
precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per
cento allassunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, nonché
di contrattisti ai sensi dellarticolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,
n. 230 e per una quota non superiore al 10 per cento allassunzione di
professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui
allarticolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti
delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.".
Conseguentemente, lautorizzazione di spesa di cui
allarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è
integrata di euro 24 milioni per lanno 2009, di euro 71 milioni per lanno
2010, di euro 118 milioni per lanno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere
dallanno 2012.4. Per le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e
della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore
ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori
ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo
rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
Lelettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti
al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono alluniversità che ha richiesto il bando. Ove il settore
sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la
lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata
mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori
affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due
dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun
commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione. Nellipotesi in cui il numero dei professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai
professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei
commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio.
5. In attesa del riordino delle procedure
di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le
commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui allarticolo 2 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e allarticolo 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un
professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori
ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al
numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. Lelettorato attivo
è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del
bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che
appartengono alluniversità che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in
modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al
settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di
svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio
sono stabilite con apposito decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore "della legge di conversione".. Si
applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
"6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento
delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del
Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca è nominata una
commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal
Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono
pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei
meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli
concorsi. Per la partecipazione allattività della commissione non sono previsti
compensi, indennità o rimborsi spese. Dallattuazione del presente comma non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica."
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli illustrati e
discussi davanti alla commissione e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la
tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale,
individuati con apposito decreto del Ministro dellistruzione, |
si
sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all8 per cento della
prima classe ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe
di stipendio finale. Complessivamente la progressione economica si sviluppa in otto
classi.
b) Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia a TD
è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della
prima fascia.
c) La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è
maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari di prima e di seconda
fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno (TP).
3. A partire dall 1 Gennaio 1983 (D.L. 682/82, convertito con
modificazioni nella legge 869/82) è stato disposto che la retribuzione del DGA, anziché
progredire con scatti biennali del 2,5% calcolato sullo stipendio base, si sviluppa in
otto classi biennali dell8 per cento computato sullo stipendio iniziale (di base),
ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sullultima
classe di stipendio.
4. La legge 79/84 che, con decorrenza 01 Gennaio 1984, ha esteso le otto classi
biennali, ridotte per tutti dallotto al sei per cento, ed i successivi aumenti
periodici biennali del 2,5%, anche ai professori universitari a tempo pieno dopo
lultima classe stipendiale.
5. Lintroduzione di queste otto classi biennali del 6 per cento non ha
avuto purtroppo alcun effetto per i professori ordinari ed associati con classe
stipendiale inferiore alla settima, nel senso che per essi è rimasto in essere lo
stipendio previsto dallart. 36 del DPR 382/80 secondo il rapporto percentuale
calcolato sulla retribuzione iniziale, ovvero di base, del DGA.
Se invece fosse stata rispettata la normativa vigente sopra richiamata, che stabilisce in
otto le classi stipendiali della docenza universitaria, man mano che il DGA conseguiva la
classe biennale successiva tutti i docenti avrebbero avuto rideterminata in meglio la
propria retribuzione.
Portando invece a 15 le classi biennali i docenti sono stati tutti penalizzati: i
sindacati hanno fatto opposizione, sono stati ricevuti dagli esponenti del Governo e del
Parlamento, ma, comportando il ritorno alle otto classi un aumento di spesa, non sono mai
stati ascoltati.
6. Alla penalizzazione appena evidenziata ha fatto ora seguito la beffa.
Infatti per lanno in corso, e per i due anni a venire il Governo ha previsto che le
classi stipendiali, anziché biennali, saranno triennali. In sostanza il Governo ha
ritenuto che la normativa sulle classi biennali della legge 312/80, che interessa tutto il
personale del pubblico impiego e quindi anche i docenti universitari, debba essere
corretta, da subito, solamente per i docenti universitari perché le loro retribuzioni,
sebbene alleggerite in seguito ad una errata interpretazione della norma, appesantiscono
pur sempre in maniera eccessiva la spesa pubblica dello Stato!! Se poi questa norma
rimanesse valida anche per gli anni a venire il docente universitario impiegherebbe 45
anni per il conseguimento del tetto retributivo e lo raggiungerebbe solo se la sua entrata
nel ruolo fosse avvenuta alletà di 27 anni.
Questi sono i motivi che ci inducono a chiedere con forza labolizione della norma
discussa.
B. Cosa prevede la legge per il mantenimento del valore di acquisto della
retribuzione dei docenti universitari. Nel 1992, abolita da qualche tempo
la scala mobile e in attesa della riforma della dirigenza statale non ancora
contrattualizzata, e, quindi priva di potere contrattuale per negoziare gli aumenti
retributivi conseguenti alla svalutazione, la legge 216/92 (art. 2, comma 5) ha disposto
che Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della
dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti
civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, in ragione della media degli incrementi retributivi
realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle
altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.
Laggiornamento è stato concesso a decorrere solo dall 1/01/94 (art. 4 del
D.L. 469/94).
Questo adeguamento annuale delle retribuzioni è stato impropriamente
considerato dalla stampa e dai politici come un surplus stipendiale, non connesso
allindice di svalutazione della moneta, che fa lievitare in alto gli stipendi della
docenza.
Sta di fatto, invece, che la retribuzione dei docenti universitari,
nonostante ladeguamento annuale appena esplicitato, risulta essere inferiore a
quella che sarebbe loro spettata in applicazione del coefficiente ISTAT che converte il
valore monetario di un certo anno (noi abbiamo preso a riferimento il 1990, che
rappresenta lanno in cui è stato concesso lultimo aggiornamento delle
retribuzioni legato al costo effettivo della vita) in valore del 2006.
Dallesame delle apposite tabelle ISTAT è risultato che detto
coefficiente (dallanno 1990 allanno 2006) è pari a 1,6356.
Applicando detto coefficiente alla retribuzione del mese di
Luglio 1990 del professore alla classe 00 (retribuzione annua pari a 35.281,16 euro) e
alla classe 14 (retribuzione annua di 66.533,78 euro), abbiamo ricavato che la
retribuzione per lanno 2006 avrebbe dovuto essere pari a:
a) 35.281,16 x 1,6356 (coeff. di raccordo) = 57.705,86 euro
Retribuzione corrisposta a detto professore nellanno 2006: 52.989,51
euro, inferiore rispetto a quella dovuta di 4716,35 euro, (9,90% in meno).
b) 66.533,78 x 1,6356 (coeff. di raccordo) = 108.822,65 euro
Retribuzione corrisposta a detto professore nellanno 2006:
99.743,18 euro, inferiore rispetto a quella dovuta di 9.079,47 euro, (9,10% in meno).
Ciò nonostante, il coefficiente di adeguamento delle retribuzioni per
lanno 2007, se la retribuzione annua lorda è superiore a 53.000,00 euro, è stato
ridotto dal Governo in carica di trenta punti percentuali rispetto a quello calcolato
dallISTAT. AL |
delluniversità e
della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sentito il
Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì,
alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le
votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo
periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente
decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già
avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati
non conformi alle disposizioni del presente decreto.
8-bis. I professori universitari i
quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui allarticolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano
lelettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di
valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque
non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
8-ter. Per le procedure di valutazione
comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori
universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora
aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al
31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate
le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei
titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati".
9. Allarticolo 74, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "personale non dirigenziale" sono
inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,". "Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università).
1. Il comma 9 dellarticolo 1
della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:
"9. Nellambito delle relative
disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di
professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati allestero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente
in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca
nellambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di
ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui
rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università
formulano specifiche proposte al Ministro dellistruzione, delluniversità e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del
Consiglio universitario nazionale. Nellambito delle relative disponibilità di
bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università
formulano specifiche proposte al Ministro dellistruzione, delluniversità e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è
proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la
relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di
valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al
comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2. (Misure per la qualità del sistema universitario)
1. A decorrere dallanno 2009, al
fine di promuovere e sostenere lincremento qualitativo delle attività delle
università statali e di migliorare lefficacia e lefficienza
nellutilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di
finanziamento ordinario di cui allarticolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui
allarticolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi
incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
a) la
qualità dellofferta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la
qualità della ricerca scientifica;
c) la
qualità, lefficacia e lefficienza delle sedi didattiche.
2. Le modalità di ripartizione delle
risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in
prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario.
In sede di prima applicazione, la ripartizione
delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla
lettera c) del medesimo comma".
Articolo 3. (Disposizioni per il diritto allo studio universitario
dei capaci e dei meritevoli)
1. Al fine di favorire la mobilità degli
studenti garantendo lesercizio del diritto allo studio, il fondo per il
finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per lanno
2009.
2. Al fine di garantire la concessione
agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento
integrativo di cui allarticolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
incrementato per lanno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 per
65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al
comma 2,si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla
programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente
assegnate dal CIPE al Ministero dellistruzione, delluniversità e della
ricerca nellambito del programma di competenza dello stesso Ministero.
3-bis. Allarticolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"tre anni".
"Art. 3-bis.
(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori). 1. A
decorrere dallanno 2009, con decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la
costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero,
di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori, contenente per ciascun soggetto lelenco delle pubblicazioni
scientifiche prodotte. LAnagrafe è aggiornata con periodicità annuale.
Art. 3-ter. (Valutazione
dellattività di ricerca).
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli
36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
destinati a maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da
parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di
pubblicazioni scientifiche.
2. I criteri identificanti il
carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, su proposta del Consiglio
universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca.
3. La mancata effettuazione di
pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà
dello scatto biennale.
4. I professori di I e II fascia e
i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni
scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla
partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento
rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.
Art. 3-quater.
(Pubblicità delle attività di ricerca delle università). 1. Con periodicità
annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo allesercizio
precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico
unapposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di
formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti
pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dellateneo e
trasmessa al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca. La
mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle
risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui allarticolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui
allarticolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 3-quinquies. (Definizione
degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica). 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione
dellarticolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori
artistico-disciplinari entro i quali lautonomia delle istituzioni individua gli
insegnamenti da attivare".
Articolo 4. (Norma di copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallarticolo
1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per lanno 2009, a 71 milioni di euro per
lanno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dallanno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di
spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nellelenco 1 allegato al
presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate
nellarticolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse
allistruzione ed alluniversità.
Articolo 5. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 2008 |
|
Giuseppe Valditara
|
Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni
urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca"
Relazione del Sen. Prof. Giuseppe
VALDITARA
alla Commissione Istruzione del Senato
Anche una nostra TABELLA per parare certe inesattezze ... |
MariaStella Gelmini
|
Nota. A parte il testo del
D.L., già reso noto dalla stampa, e qui in versione "sicura" (perchè quella
per il Senato), riporto sotto, per i colleghi, il pensiero autorevole del Sen. Valditara,
prof. ordinario, sia pur preceduta da nota, per capire meglio.
1) Punizione delle Università "non virtuose".
L''idea di punire le Università che hanno sforato, per le spese di personale, il 90% del
Fondo di Finanziamento Ordinario statale, è un auto goal,
perchè pur se è che stato sforamento del 90%, è vero anche altra cosa (quelle
"virtuose" hanno sforato, per le tasse universitarie, il 20% del FFO). Lo si
vede dalla TABELLA sotto, a cui segue una spiegazione, qui sotto a destra (auto goal).
Per favore avviamoci a scelte ben più coragggiose e serie:
a) I Contributi studenteschi siano determinati liberamente dagli Atenei (il
calmiere verrà dalla concorrenza);
b) Il FFO sia ripartito solo in proporzione al numero degli studenti
(lasciamo perdere gli altri parametri ...,
solo pretestuosi e sovietici);
c) I Fondi alla ricerca siano attribuiti a parte, in seguito a valutazione
delle Relazioni scientifiche triennali,
con Commissioni scientifiche (non in base a parametri
fasulli: impact factor, citation index, che guardano
al "contenitore del vino", senza assaggiarlo)
2) Commissioni di concorso. La vera innovazione del DL è, invece,
la modifica dei criteri di formazione delle Commissioni di concorso che, istituendo il
sorteggio, vale da sola una intera riforma universitaria. Ho sempre pensato che il
sorteggio sia il metodo "meno" peggio, purchè all'interno di un numero di
sorteggiabili numeroso (40-50 persone), magari previo opportuno accorpamento di
tutti i concorsi locali.
L'idea di Valditara di ridurre il numero dei votabili, tra cui sorteggiare i
"4" esterni (pur se motivata: vedi sotto la sua relazione), sarebbe il classico
caso di "fatta la legge, trovato l'inganno". Una via, invece, coerente con la
moralità della Ministra potrebbe essere:
a) quanto ai 4 membri esterni, fare il sorteggio puro (niente votazioni), di
una "unica" commissione per tutti i concorsi locali della sessione (da
accorpare);
b) quanto al membro interno locale, egli sarebbe da aggiungere (diverso per ogni
concorso) ai 4 (comuni a tutti i concorsi).NL |
Avvertenza.
Alcune colonne sono relative ad anni diversi. Sono gli ultimi del Miur. Però da qualche
sondaggio ho ricavato, ad es., che i dati del 2007 sono in linea con quelli del 2006, per
cui i risultati complessivi sono attendibili.
P.S. Grazie a segnalazioni dei Colleghi ho corretto alcuni errori, ma non è risultata
cambiata la tesi principale, sul FFO. |
| TABELLA |
Università "virtuose" |
Università"non virtuose |
Tutte |
| Tasse
universitarie - consuntivo. 2006 |
850.591.222 |
781.588.105 |
1.632.179.327,00 |
| FFO -
fondo di finanziamento ordinario-2008 |
3.353.846.129 |
3.934.638.642 |
7.288.484.771,00 |
| Numero
di studenti-2007 |
819753 |
881839 |
1.701.592,00 |
| Numero
di docenti di ruolo - 2007 |
27566 |
32002 |
59.568,00 |
| Rapporto
studenti sul totale |
48,2% |
51,8% |
100% |
| Rapporto
docenti sul totale |
46,3% |
53,7% |
100% |
| Rapporto
studenti/docenti |
29,7% |
27,6% |
28,6% |
| Rapporto
tasse universitarie/ffo "non virtuose" |
25,4% |
19,9% |
22,4% |
|
Decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del
10 novembre 2008. Vedi sotto: Decreto |
La Relazione VALDITARA
(Resoconto, ripreso dal Senato |
1.- Il relatore VALDITARA evidenzia anzitutto come il
provvedimento riprenda un dibattito avviato già alla fine degli anni Novanta e
corrisponda a molte aspettative emerse in occasione dell'ultima manovra finanziaria. Si
tratta del resto, prosegue, di una mera anticipazione, rispetto a riforme più organiche -
ad esempio sulla governance, sulla valutazione e sul dottorato di ricerca - che saranno
invece affrontate con un disegno di legge ordinario, nell'ambito di un più ampio
confronto con le categorie interessate ed il Parlamento.
2.- Ripercorre indi le tappe cronologiche più importanti del percorso autonomistico
universitario, a partire dalla legge Ruberti n. 341 del 1990, la quale introdusse il
principio dell'autonomia didattica degli atenei, senza tuttavia farvi corrispondere
quello, correlato, di responsabilità.
Ciò ha progressivamente determinato una incremento della spesa, acuito a
seguito della riforma "Berlinguer-Zecchino" che, introducendo
il modulo del "3+2", ha provocato un aumento vertiginoso dei corsi di laurea.
3.- Entrando nel dettaglio del decreto-legge, egli si sofferma anzitutto sull'articolo 1,
comma 1, esprimendo soddisfazione per il divieto imposto alle università statali che
abbiano superato il rapporto del 90 per cento fra finanziamento ordinario e spese per il
personale di procedere ad ulteriori assunzioni. Nel rammentare che attualmente un terzo
delle università statali supera il suddetto limite, giudica doveroso operare una
distinzione fra gli atenei rispettosi del dettato normativo e quelli che lo hanno invece
violato. Nella medesima direzione si pone, prosegue il relatore, il comma 2, che esclude
le predette università dalla ripartizione del Fondo straordinario per l'assunzione di
ricercatori.
4.- Quanto al comma 3, esso modifica il decreto-legge n. 112, aumentando il limite delle
assunzioni da parte delle università statali nel triennio 2009-2011 dal 20 al 50 per
cento; inoltre, il 60 per cento di tale quota è riservata all'assunzione di giovani
ricercatori e solo il 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Ciò, al fine di
contribuire ad invertire la piramide rovesciata del personale docente, che vede un numero
esorbitante di professori ordinari a fronte di un numero esiguo di ricercatori. La
copertura di tale disposizione, rileva il relatore, rappresenta un recupero importante di
risorse a favore del sistema.
5.- Egli si sofferma poi sui commi 4 e 5, che modificano le procedure di reclutamento dei
professori di prima e seconda fascia, nonché dei ricercatori. Al riguardo, ricorda le
diverse riforme normative che si sono succedute nel tempo, a partire dalla legge n. 210
del 1998, fino al decreto-legge n. 248 del 2007, che ha riaperto i termini per i bandi
concorsuali ripristinando due idoneità ed un membro interno. In quell'occasione, ricorda,
fu tuttavia accolto un ordine del giorno bipartisan che impegnava il Governo a non
applicare in futuro tale meccanismo, che aveva determinato uno scadimento nel
reclutamento, in una condizione di scarsissima trasparenza.
6.- Senza anticipare in questa sede i tratti salienti di una più organica riforma del
reclutamento, esprime comunque una ragionevole soddisfazione per la misura recata nel
decreto-legge, che coniuga sorteggio ed elezione, pur non condividendo il giudizio
palingenetico da altri espresso. Analogamente, manifesta alcune perplessità sulla
previsione di eleggere un triplo dei commissari, atteso che un coinvolgimento così ampio
non risulta sempre concretamente possibile. Non a caso, rimarca, è stato previsto il
ricorso a settori affini per consentire un'ordinata gestione delle procedure. Esprime
invece una certa preferenza per l'elezione di un numero di commissari non più che doppio.
7.- Egli illustra poi un'altra innovazione recata dalla norma e costituita dall'esclusione
dall'elettorato passivo dei professori associati e dei ricercatori, in un'evidente ottica
meritocratica che eviti il condizionamento cui sarebbero altrimenti soggette tali fasce.
Non va tuttavia sottaciuta, prosegue, la difficoltà conseguente a questo ulteriore
incremento di professori ordinari nelle commissioni d'esame.
8.- Dopo essersi soffermato in dettaglio sulle procedure di reclutamento dei ricercatori,
riferisce indi sul comma 6, relativo alle elezioni suppletive. In proposito, sollecita il
Governo a chiarire in quali casi esse possano avere luogo, onde evitare successive
contestazioni. Osserva poi criticamente che il relativo decreto ministeriale attuativo
debba essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, atteso
che per quella data non sarà ancora completato l'iter di conversione. Inoltre, ritiene
che un decreto di natura regolamentare sarebbe stato presumibilmente più garantista
rispetto ad eventuali impugnazioni.
9.- Con riguardo al comma 7, giudica favorevolmente che la valutazione comparativa dei
ricercatori sia svolta esclusivamente sulla base dei titoli e delle pubblicazioni,
abolendo in particolare la fase orale, che rappresentava la sede più tipica per
aggiustamenti poco trasparenti. Concorda altresì con il rilievo garantito in tale ambito
alla tesi di dottorato.
Illustra infine il comma 9 che modifica ulteriormente il decreto-legge n. 112,
opportunamente escludendo gli enti di ricerca dalla riduzione ivi prevista del 10 per
cento delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale.
10.- Passando all'articolo 2, egli saluta con favore le previste misure per la valutazione
del sistema universitario, rammentando che già in finanziaria erano stati presentati
emendamenti per ripartire il Fondo aggiuntivo al finanziamento ordinario secondo criteri
meritocratici. Esprime perciò condivisione per la destinazione di una quota iniziale non
inferiore al 7 per cento del FFO e del Fondo straordinario secondo tre indicatori
estremamente importanti: la qualità dell'offerta formativa e i rispettivi risultati; la
qualità della ricerca scientifica e la qualità delle sedi didattiche. Suggerisce
peraltro di aggiungere, fra i predetti parametri, il rapporto fra le risorse destinate
alle infrastrutture della ricerca e quelle destinate al personale. Concorda inoltre che le
modalità di ripartizione siano adottate sentiti il CIVR e il CNVSU.
11.- In merito all'articolo 3, che reca disposizioni per il diritto allo studio,
sottolinea il rilievo di un investimento cospicuo in borse di studio ed alloggi
universitari, tanto più in un sistema come quello italiano che risulta attualmente
inefficace ai fini della mobilità sociale.
Illustra infine le norme di copertura finanziaria recate dall'articolo 4, che
prevedono una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di tutti i Ministeri, con
l'opportuna esclusione di quelle connesse all'Istruzione e all'Università. |
N. Luciani, Un "auto goal" punire le
Università che hanno sforato il 90% del FFO.
Sono quelle che non hanno sforato, per le tasse universitarie, il 20% del FFO
Dunque, il problema è una questione
di trasparenza del Governo:
dire apertamente cosa vuol fare
per le tasse universitarie, nel
finanziamento delle università
1.- Punire le Università "non virtuose" equivale punire gli
studenti, senza colpa.
a) La tabella più sopra mostra che le "università non
virtuose" hanno il 46% degli studenti totali delle Università statali e
il 48% dei docenti di ruolo. Dunque non sono quattro gatti, ma la metà
dell'università italiana.
b) Andiamo avanti... La somma delle tasse universitarie è
il 18,4% del FFO.(Invece, per le università "virtuose" è il 26,6%)
Dunque, le università non virtuose, hanno sforato il 90% del FFO per ottemperare alla
legge sul diritto allo studio (che vuole che percentuale non superi il 20% del FFO) .
Chi proibisce lo sforamento? E' la legge. E' su questo che la Ministra deve
ragionare, non essere astrattamente moralistica.
c) Andiamo avanti ... Il numero degli studenti per un prof.
è 27,5 per le università "non virtuose", e 29,5 per
quelle "virtuose".
Il docenti "non virtuosi'" sono il 48% del totale. Concluderei che, guardando le
cose nell'insieme, non c'è alcuna ragione per punirle.
Più sotto, chi vuole può trovarla la tabella analitica, per ogni Ateneo.
2.-Torniamo sulle commissioni di concorso. A coloro che obiettano
che i grandi maestri di scuole scientifiche hanno diritto di scegliersi i successori, tra
gli allievi, (ossia non vogliono il sorteggio), direi che il relativo problema (non da
poco) va risolto non violando la legge costituzionale (art. 97, che vuole il
"concorso), ma modificando lo stato giuridico relativo alla carriera dei docenti.
Rinvio al Documento per l'Università italiana della
OO.UU.DD., in cui il ruolo unico è indicato la soluzione appropriata: un
"unico" concorso in accesso, a cui hanno titolo solo coloro che hanno superato
una prova di idoneità nazionale a lista aperta, ma valida per la sola sessione a
concorso. Il seguito della carriera avviene previa verifica della Relazione scientifica
triennale, vigente dal 1980 (DPR 382), ma mai valutata.
3.- Sulla questione del numero delle lauree. Il problema del numero delle
lauree (rilanciato dalla Ministra, la scorsa settimana) è più di natura tecnica che
finanziaria: quello di dare qualità alle lauree effettivamente impartite. Non solo ...,
beninteso, ma nel senso che, in termini finanziari, esso gioca sul numero delle aule, più
che sul numero dei professori di ruolo, e inoltre gioca sul numero dei professori a
contratto e delle supplenze con prof. esterni (pari a quelli di ruolo). Tuttavia, essi
sono pagati con cifre da sottoproletariato o non pagati). Ben altro onere finanziario
viene dal numero delle sedi (sedi ufficiali, 95; località reali, 302). Ma su questo
versante, la Ministra più che dire alle Università, deve dire alle Regioni e agli Eni
locali. Sono loro che vogliono l'università sotto casa, senza pagarle. NL
|
| Decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del
10 novembre 2008. Vedi sotto: Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca
Articolo 1.(Disposizioni per il reclutamento
nelle università e per gli enti di ricerca)
1. Le università statali che, alla
data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui allarticolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono
procedere allindizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né
allassunzione di personale.
2. Le università di cui al comma 1, sono
escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui
allarticolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13,
dellarticolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per
il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui
allarticolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nellanno precedente.
Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento
allassunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non
superiore al 10 per cento allassunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le
assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui allarticolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal
predetto articolo 1, comma 650.».
Conseguentemente, lautorizzazione legislativa di cui
allarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è
integrata di euro 24 milioni per lanno 2009, di euro 71 milioni per lanno
2010, di euro 118 milioni per lanno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere
dallanno 2012.
4. Per le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e
della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore
ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori
ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo
rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
Lelettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti
al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono alluniversità che ha richiesto il bando. Ove il settore
sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la
lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata
mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori
affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due
dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun
commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure
di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le
commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui allarticolo 2 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e allarticolo 1, comma 14, della legge 4 novembre
2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato
nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati
in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore
disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari
complessivamente necessari nella sessione. Lelettorato attivo è costituito dai
professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi
dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono
alluniversità che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da
assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore
disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui
al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai
commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le
suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca avente natura non
regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla
base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato,
utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con
apposito decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca,
avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si
applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla
medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto
disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili
con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto
le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e
gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
9. Allarticolo 74, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite
le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».
Articolo 2. (Misure per la
qualità del sistema universitario)
1. A decorrere dallanno 2009, al
fine di promuovere e sostenere lincremento qualitativo delle attività delle
università statali e di migliorare lefficacia e lefficienza
nellutilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di
finanziamento ordinario di cui allarticolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui
allarticolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi
incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
a) la
qualità dellofferta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la
qualità della ricerca scientifica;
c) la
qualità, lefficacia e lefficienza delle sedi didattiche.
2. Le modalità di ripartizione delle
risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in
prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario.
Articolo 3. (Disposizioni per
il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)
1. Al fine di favorire la mobilità degli
studenti garantendo lesercizio del diritto allo studio, il fondo per il
finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per lanno
2009.
2. Al fine di garantire la concessione
agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento
integrativo di cui allarticolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
incrementato per lanno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2
si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo
2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero
dellistruzione, delluniversità e della ricerca nellambito del programma
di competenza dello stesso Ministero.
Articolo 4. (Norma di copertura
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallarticolo
1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per lanno 2009, a 71 milioni di euro per
lanno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dallanno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di
spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nellelenco 1 allegato al
presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate
nellarticolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse
allistruzione ed alluniversità.
Articolo 5. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 2008 |
|
Fondo
di
Finanziamento Ordinario 2008 |
Tasse
universitarie
consuntivo 2006 |
Docenti di
ruolo 07-08 |
Studenti
2006-07 |
| UNIVERSITA'
"VIRTUOSE" (non sforato 90% del FFO) |
|
|
|
|
| I.U.S.S. -
Istituto Universitario di Studi Superiori - PAVIA |
3.564.470 |
614.922 |
7 |
|
| Istituto
Universitario di Scienze Motorie di ROMA |
11.939.171 |
1.698.944 |
53 |
1.298 |
| Politecnico
di BARI |
43.670.901 |
3.441.352 |
355 |
11.477 |
| Politecnico
di MILANO |
201.582.266 |
35.485.572 |
2.486 |
37.721 |
| Politecnico
di TORINO |
113.133.034 |
23.768.295 |
875 |
24.088 |
| Scuola IMT
- Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA |
3.475.185 |
0 |
|
|
| Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
17.498.836 |
96.016 |
62 |
|
| Scuola
Normale Superiore di PISA |
32.746.423 |
0 |
88 |
|
| Scuola Sup.
di Studi Univ. e Perfezionamento S.Anna di PISA |
25.474.027 |
3.142.637 |
88 |
|
| SUM -
Istituto Italiano di SCIENZE UMANE di FIRENZE |
3.149.349 |
|
8 |
|
| Università
degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA |
85.274.125 |
25.379.479 |
695 |
33.599 |
| Università
degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO |
35.258.231 |
5.977.805 |
200 |
12.472 |
| Università
degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA |
30.477.447 |
5.837.922 |
289 |
10.309 |
| Università
degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli |
45.894.526 |
9.795.173 |
379 |
9.371 |
| Università
degli Studi del SALENTO |
89.991.541 |
12.755.175 |
745 |
27.989 |
| Università
degli Studi del SANNIO di BENEVENTO |
20.973.699 |
3.507.413 |
180 |
7.191 |
| Università
degli Studi di BERGAMO |
35.770.451 |
12.861.105 |
317 |
13.803 |
| Università
degli Studi di BOLOGNA |
396.604.259 |
121.203.358 |
3.188 |
91.886 |
| Università
degli Studi di BRESCIA |
68.822.538 |
14.806.366 |
563 |
13.748 |
| Università
degli Studi di CAMERINO |
36.924.113 |
8.030.629 |
284 |
9.035 |
| Università
degli Studi di CATANIA |
201.061.528 |
34.713.900 |
1.624 |
62.528 |
| Università
degli Studi di FOGGIA |
39.035.797 |
5.484.263 |
344 |
10.664 |
| Università
degli Studi di MACERATA |
37.779.576 |
10.051.453 |
296 |
12.065 |
| Università
degli Studi di MILANO-BICOCCA |
111.200.448 |
58.357.496 |
863 |
26.317 |
| Università
degli Studi di NAPOLI "Parthenope" |
36.484.972 |
7.029.579 |
280 |
16.413 |
| Università
degli Studi di PADOVA |
292.067.910 |
86.645.433 |
2.379 |
60.803 |
| Università
degli Studi di PARMA |
133.234.324 |
34.430.382 |
1.104 |
26.608 |
| Università
degli Studi di PERUGIA |
154.484.091 |
32.503.265 |
1.222 |
34.391 |
| Università
degli Studi di ROMA "Tor Vergata" |
147.660.562 |
29.193.571 |
1.465 |
36.010 |
| Università
degli Studi di SALERNO |
121.982.175 |
22.623.675 |
988 |
39.029 |
| Università
degli Studi di TERAMO |
28.020.208 |
6.220.574 |
264 |
9.623 |
| Università
degli Studi di TORINO |
258.369.967 |
70.964.618 |
2.175 |
60.220 |
| Università
degli Studi di VERONA |
95.035.987 |
26.252.022 |
794 |
20.286 |
| Università
degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
39.300.405 |
10.678.093 |
373 |
8.839 |
| Università
degli Studi ROMA TRE |
126.111.167 |
31.462.060 |
878 |
35.574 |
| Università
della CALABRIA |
102.154.718 |
21.975.583 |
807 |
31.771 |
| Università
IUAV di VENEZIA |
32.709.134 |
11.094.523 |
198 |
6.173 |
| Università
per Stranieri di PERUGIA |
12.769.922 |
4.904.254 |
65 |
2.327 |
| Università
per Stranieri di SIENA |
7.939.694 |
2.217.182 |
42 |
510 |
| Università
Politecnica delle MARCHE |
74.218.952 |
12.149.893 |
543 |
15.615 |
| Totale
parziale |
3.353.846.129 |
850.591.222 |
29.120 |
866.628 |
|
|
|
|
|
| UNIVERSITA'
"NON VIRTUOSE" (sforato il 90% del FFO) |
|
|
|
|
| Seconda
Università degli Studi di NAPOLI |
137.034.126 |
20.141.581 |
986 |
27.713 |
| Università
"Ca' Foscari" di VENEZIA |
69.821.042 |
25.947.921 |
553 |
16.831 |
| Università
degli Studi de L'AQUILA |
68.952.952 |
13.203.966 |
635 |
18.602 |
| Università
degli Studi del MOLISE |
30.681.999 |
6.532.159 |
311 |
9.584 |
| Università
degli Studi della BASILICATA |
35.410.284 |
7.247.624 |
321 |
7.678 |
| Università
degli Studi della TUSCIA |
38.846.927 |
7.534.423 |
319 |
11.646 |
| Università
degli Studi di BARI |
215.238.136 |
46.678.592 |
1.909 |
58.352 |
| Università
degli Studi di CAGLIARI |
138.628.323 |
16.103.190 |
1.204 |
33.994 |
| Università
degli Studi di CASSINO |
34.809.263 |
8.880.723 |
330 |
12.550 |
| Università
degli Studi di FERRARA |
77.493.655 |
21.791.263 |
670 |
16.404 |
| Università
degli Studi di FIRENZE |
255.891.499 |
69.887.344 |
2.271 |
59.729 |
| Università
degli Studi di GENOVA |
191.960.031 |
33.853.435 |
1.614 |
35.494 |
| Università
degli Studi di MESSINA |
182.340.219 |
25.224.980 |
1.364 |
35.349 |
| Università
degli Studi di MILANO |
279.173.835 |
85.052.725 |
1.293 |
59.320 |
| Università
degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
94.195.011 |
23.206.289 |
867 |
16.783 |
| Università
degli Studi di NAPOLI "Federico II" |
387.808.108 |
53.770.389 |
3.089 |
90.101 |
| Università
degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" |
35.716.498 |
7.549.267 |
285 |
9.255 |
| Università
degli Studi di PALERMO |
249.243.099 |
42.046.516 |
2.023 |
63.136 |
| Università
degli Studi di PAVIA |
129.248.068 |
30.936.380 |
1.087 |
22.118 |
| Università
degli Studi di PISA |
213.066.311 |
66.265.760 |
1.816 |
47.154 |
| Università
degli Studi di ROMA "La Sapienza" |
578.098.273 |
101.889.114 |
4.633 |
128.125 |
| Università
degli Studi di SASSARI |
82.643.689 |
8.574.997 |
721 |
15.441 |
| Università
degli Studi di SIENA |
115.871.537 |
25.422.030 |
1.050 |
18.894 |
| Università
degli Studi di TRENTO |
59.117.973 |
13.120.987 |
560 |
15.530 |
| Università
degli Studi di TRIESTE |
106.479.236 |
23.064.165 |
908 |
19.134 |
| Università
degli Studi di UDINE |
76.156.630 |
18.981.595 |
731 |
16.407 |
| Università
degli Studi di URBINO |
50.711.918 |
21.917.930 |
452 |
16.515 |
| Totale
parziale |
3.934.638.642 |
781.588.105 |
30.448 |
834.964 |
|
| ALTRI
DATI |
|
| Numero
Sedi ufficiali centrali finanziate dal FFO |
67 |
| Numero
Sedi ufficiali centrali e decentrate |
95 |
| Numero
Sedi effettive (località, sede di Facoltà o di altro) |
302 |
|
I "due" Decreti Legge dell'estate convertiti in legge, con
piccole modifiche
Frattanto anche TAR del
Lazio ritiene incostituzionale la legge sul "FUORI RUOLO" |
Parziale marcia indietro per gli scatti biennali
e riaperti i concorsi, ma ... senza soldi |
TAR
Lazio. Trasmissione degli atti
alla Corte Costituzionale
(accompagnata da sospensione del decreto rettorale di collocazione a riposo, del
ricorrente) |
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (G.U. n. 152 del
25.6.08 - S.O.)
Art. 69 - (Progressione triennale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi
prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale di cui
allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in classi
ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in corso di
maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore. |
|
Nuovo
testo, nella legge 133/2008: "Larticolo 69 è sostituito dal seguente:
«Art. 69. - (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali). 1. Con
effetto dal 1º gennaio 2009, per le categorie di personale di cui allarticolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dellaumento biennale o
della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, prevista dai rispettivi
ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del
quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi
di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi
di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali". |
L'Ordinanza
del TAR Lazio
Reg. generale : 4274/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III
composto dai Magistrati:
Stefano BACCARINI
PRESIDENTE
Giuseppe SAPONE
COMPONENTE
Cecilia ALTAVISTA
COMPONENTE
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso n° 4274 del 2008 proposto da GROSSI Pierfrancesco, rappresentato e difeso
dallavv. Massimo Luciani, c o n t r o |
DECRETO-LEGGE
30 giugno 2008, n. 113 . Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
G.U. 30.6.08 n. 151
Art. 12. Reclutamento dei docenti universitari
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 31 dicembre
2008" sono sostitute dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009" e le
parole: "entro il 30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 novembre 2008". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112. 2. Alle procedure indette dopo il
30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (ossia
un solo idoneo, N.d.R.).
Art. 13. Assunzione di ricercatori
1. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e
651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di
ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1,
commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno
2008 e al netto delle risorse gia' utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il
reclutamento di ricercatori delle universita' ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti
di ricerca, con le modalita' previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico
vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui
all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. 2. L'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, e' abrogato. |
|
Il
decreto legge 113 era stato respinto dalla Commissione Istruzione
del Senato, ma poi è stato trovato il modo di inserirlo nella legge di
conversione n. 129/2008.
E' interessante il parere motivato di rigetto, che era di ritenere un
controsenso autorizzare i concorsi, senza garanzia di copertura finanziaria (vedi art. 66
del DL 112) e non voleva più nuovi concorsi applicando la legge 210/1998, in luogo di
quella più vecchia (concorsi nazionali). Ecco il
PARERE
" ... la Commissione Istruzione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
al D.L. 113, con le seguenti osservazioni:
1. in ordine all'articolo 12, tenendo conto che per indire le
procedure di valutazione comparativa le università dispongono delle relative risorse e
che peraltro si prevede un vincitore, che ha una legittima aspettativa alla assunzione
mentre il blocco rischia di impedire l'assunzione nei prossimi anni di tutti i vincitori,
si auspica un chiarimento nel senso di svincolare detto reclutamento dalle misure
introdotte dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 in ordine ai limiti al turn
over;
2. si esprime l'auspicio affinché sia elaborata una normativa
trasparente e meritocratica sul reclutamento dei docenti universitari che reintroduca le
commissioni uniche nazionali."
|
- Università degli Studi di
Roma Tor Vergata, rappresentata e difesa dallAvvocatura generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- Ministero
dellUniversità e della ricerca, non costituito in giudizio
per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Rettore dellUniversità di
Roma Tor Vergata del 12.03.2008, n. 830 con il quale si stabilisce di
collocarlo a riposo a decorrere dal 01.11.2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista lordinanza di questa Sezione n. 3407 del 2 luglio 2008 di accoglimento
dellistanza cautelare di sospensione degli atti impugnati avanzata dal ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2008, relatore il Primo Ref. Cecilia Altavista,
uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
FATTO
Il ricorrente, professore ordinario già collocato fuori ruolo
dall1-11-2006 all1-11-2009, ha impugnato con il presente ricorso il decreto
rettorale, con cui in applicazione dellart. 2 comma 434 della legge n° 244 del 24-12-2007,
il suo collocamento a riposo per limiti di età è stato anticipato all1-11-2008,
formulando le seguenti censure:
illegittimità costituzionale e comunitaria dellart 2 comma 434 della legge n° 244
del 24-12-2007; violazione del principio costituzionale e comunitario
dellaffidamento nella certezza dei rapporti giuridici; lesione dei diritti quesiti
del ricorrente;
violazione del principio di uguaglianza di cui allart 3 della Costituzione;
violazione dellart 117 per effetto dela violazione della convenzione per la
salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali;
violazione del principio costituzionale del diritto al lavoro e al pieno sviluppo della
persona umana di cui agli artt 1, 3 comma2, 4 e 35;
violazione del principio costituzionale di buon andamento; irragionevolezza della
disciplina legislativa;
violazione del principio costituzionale di autonomia dellordinamento universitario;
violazione della direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione
e condizioni di lavoro; violazione degli artt 13 del Trattato che istituisce la Comunità
europea e dellart 6 del Trattato che istituisce lUnione europea; violazione
dellart 21 della Carta di Nizza; violazione dellart 117 della Costituzione; |
Si è costituita lAvvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.
Alla udienza pubblica del 2-7-2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio la questione di legittimità
costituzionale dellart 2 comma 434 della legge n° 244 del 28-12-2007( finanziaria
2008) rilevante e non manifestamente infondata.
La questione è rilevante, in quanto il provvedimento impugnato si basa
esclusivamente sulla riduzione del periodo di fuori ruolo operata da tale norma.
LUniversità infatti ha adottato, ai sensi dellart 2 comma 434 della legge
finanziaria, un nuovo provvedimento, impugnato con il presente ricorso, con il quale ha
modificato il precedente decreto di collocamento fuori ruolo del Prof Grossi.
Inoltre la disposizione non può essere interpretata in modo conforme ai principi
costituzionali, avendo un contenuto assolutamente stringente ed una disciplina espressa
per i rapporti pendenti.
Ai sensi dellart 2 comma 434 della legge n° 244 del 24-12-2007, infatti, si prevede
che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori
universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla
medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono
posti in quiescenza al termine dellanno accademico. A decorrere dal 1° gennaio
2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è
ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come
professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine
dellanno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei
professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che
alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo
sono posti in quiescenza al termine dellanno accademico.
Il Professor Grossi è stato collocato fuori ruolo dal 1-11-2006; pertanto, alla data del 1-1-2008,
si trovava al secondo anno accademico fuori ruolo. Ne consegue la applicazione della norma
nella parte in cui prevede, per una riduzione progressiva del fuori ruolo, il periodo di
fuori ruolo di due anni, coma correttamente ha fatto lamministrazione universitaria.
Tale interpretazione è assolutamente obbligata non solo dal dato testuale di questa parte
delle diposizione, ma anche dal complesso del comma 434 che non può avere altro
significato di far salve solo in via graduale le posizioni in corso.
Lunica interpretazione della norma che possa dare un senso a tutte le disposizioni
porta a ritenere che solo per i professori collocati fuori ruolo nel novembre 2005 sia
mantenuto il periodo triennale fino alla fine dellanno accademico nel novembre 2008,
i quali altrimenti avendo compiuto già i due anni sarebbero dovuti andare in quiescenza
con la entrata in vigore della nuoca disciplina.
Per i professori, come il ricorrente, fuori ruolo dal novembre 2006 non essendovi alcuna
disposizione derogatoria che faccia salvo lintero periodo, si deve ritenere
immediatamente applicabile la riduzione del il fuori ruolo a due anni accademici, con
conseguente collocamento a riposo nel novembre 2008.
Progressivamente il periodo di fuori ruolo è ridotto e destinato ad essere soppresso del
tutto nel 2010.
Infatti dal 1° gennaio 2009 esso è ridotto ad un anno facendo salva la posizione solo di
coloro che, collocati fuori ruolo dall1-11-2007, l1-1-2009 si troverebbero ad
avere già compiuto tale anno; pertanto è espressamente previsto il completamento del
secondo anno accademico fuori ruolo fino all1-11-2009. Analogo regime riguarda
l1-1-2010 quando, venendo meno il periodo di fuori ruolo, tutti coloro che sono
collocati fuori ruolo dovrebbero essere posti in quiescenza. La norma fa salve le
posizioni dei professori che essendo stati collocati fuori ruolo dal novembre 2009,
dovrebbero cessare dal servizio all1-1-2009, permettendo loro il completamento
dellanno accademico.
Tale interpretazione assolutamente obbligata del comma 434 è lunica in grado di
attribuire alla norma un significato in relazione alla indubbia volontà del legislatore
di prevedere la riduzione progressiva del fuori ruolo dei professori universitari.
La questione di legittimità costituzionale è quindi rilevante rispetto al presente
giudizio. Infatti, al professore ricorrente è applicabile tale norma con conseguente
riduzione di un anno del periodo di fuori ruolo e collocamento a riposo l1.11.2008.
La questione di illegittimità costituzionale è altresì non manifestamente
infondata sotto diversi profili.
Ritiene il Collegio che la disposizione in esame sia sospettabile di violazione
dellart 3 della Costituzione per la retroattività dei suoi contenuti precettivi.
La Corte Costituzionale ha affermato più volte che la irretroattività della legge è un
principio di carattere costituzionale solo per le norme penali, in quanto sancito
dallart 25 della Costituzione.
Per le norme non penali la retroattività della legge è ammessa ma nel rispetto dei
principi di ragionevolezza ed uguaglianza. Pertanto sono costituzionalmente legittime le
norme retroattive che trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e
non contrastino con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Corte Cost. 26
giugno 2007, n. 234).
In questo quadro sono, in primo luogo, ammissibili le norme retroattive di carattere
interpretativo che danno una delle possibili letture che già emergevano dalla norma
interpretata; in tal caso, infatti, non sussiste la lesione dei canoni costituzionali di
ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni
giuridiche (Corte costituzionale, 7 luglio 2006 , n. 274).
Poiché il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di
civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario
deve in principio attenersi, non ha dignità costituzionale, salvo che per la materia
penale, il legislatore ordinario può emanare sia disposizioni di «interpretazione
autentica», che determinano - chiarendola - la portata precettiva della norma
interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia
norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed
interessi costituzionalmente protetti. tra i quali il rispetto del principio generale di
ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (Corte costituzionale, 15
luglio 2005, n. 282).
Nel caso di specie, la norma contenuta nella legge finanziaria per il 2008, ha introdotto
una nuova disciplina del collocamento fuori ruolo dei professori universitari. Si tratta
dunque di una norma di carattere innovativo per la quale ritiene il Collegio che vi sia
motivo di sospettare una violazione dei principi di ragionevolezza e di affidamento che le
norme retroattive devono rispettare.
Non si può infatti dubitare della retroattività della norma che incide su posizioni
giuridiche in atto. Il ricorrente è stato collocato in fuori ruolo con il decreto
rettorale del 13-2-2006, che indicava espressamente il periodo triennale fino al 31-10-2009.
Lart. 2 comma 434 della legge n° 244 ha inciso, riducendolo di un anno, su tale
periodo già in corso.
La retroattività infatti non può essere giustificata in relazione al fatto che la norma
ha inciso sul futuro svolgimento del fuori ruolo, in quanto tale periodo deve ritenersi
unitario e quindi si deve guardare rispetto alla disciplina al momento in cui è stato
disposto.
La retroattività infatti non può essere giustificata, come sostiene lAvvocatura
dello Stato, in relazione al fatto che la norma ha inciso sul futuro svolgimento del
periodo fuori ruolo, in quanto tale periodo deve ritenersi unitario e quindi si deve
guardare rispetto alla disciplina al momento in cui è stato disposto. Rispetto alla
materia previdenziale, viene identificato come momento per individuare la retroattività
della nuova disciplina quello del pensionamento. Se prima dell'ingresso della legge il
diritto alla pensione di anzianità sia maturato ed il rapporto lavorativo sia cessato e
sia stata presentata la domanda di pensione, la situazione giuridica resta sottratta alla
nuova disciplina (Cassazione civile, sez. lav., 24 agosto 2007, n. 18041, rispetto al
comma 29 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 che incidendo su situazioni che, alla
data di ingresso della regolamentazione, riguardante la pensione di anzianità (1°
gennaio 1996), non avevano ancora raggiunto la consistenza del diritto, quali appunto
quelle di coloro che, sotto l'impero dell'art. 11, comma 8, l. 24 dicembre 1993 n. 537,
avevano maturato i prescritti requisiti di contribuzione e di età anagrafica, ma non il
collocamento in quiescenza, non rappresentava un intervento legislativo lesivo del
principio dell'affidamento sui cd. "diritti quesiti".
Rispetto alla materia previdenziale, anche la Corte costituzionale ha affermato che
l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non impedisce al legislatore di
emanare norme modificatrici della disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole
per i beneficiari, quando tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole
di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti; in particolare salvaguardando solo
le fattispecie pensionistiche già giunte a compimento con il collocamento in quiescenza
(sent. n. 393 del 2000).
Il collocamento fuori ruolo determina una posizione giuridica autonoma che comprende il
diritto al completamento di tale periodo.
La riduzione di un anno della
durata del fuori ruolo incide in maniera irragionevole, quindi, su un affidamento
qualificato del ricorrente.
Tale affidamento si esplica in vari aspetti della attività che il professore compie nel
periodo di fuori ruolo.
In primo luogo, in relazione allo svolgimento dellattività scientifica.
In particolare lattività di ricerca, prevalente nel periodo di fuori ruolo, abbia
necessità di programmazione e di un tempo lungo di svolgimento. Tali attività possono
restare incomplete a causa del collocamento a riposo entro breve termine.
Né la retroattività può essere giustificata dalla riforma complessiva della disciplina
dei professori universitari operata con la legge n° 230 del 4-11-2005 che ha abolito il
periodo di collocamento fuori ruolo e previsto il limite di età di settanta anni per il
collocamento a riposo. Lart 1 comma 17 della legge n° 230 si applica,infatti, solo
ai professori universitari nominati ai sensi della nuova legge.
Irragionevole è, altresì, la stessa previsione di diritto transitorio.
Se da una parte tale previsione denota la consapevolezza del legislatore di non potere
incidere in maniera immediata sulle situazioni in corso, facendo decorrere la completa
abolizione del fuori ruolo dall 1-1-2010, dallaltra prevede la riduzione del
fuori ruolo sia per coloro che sono già in tale posizione da uno o due anni (prevedendo
per entrambe le categorie la riduzione a due anni), sia per coloro, che al momento di
entrata in vigore della legge sono ancora in servizio di ruolo, essendo previsto il
periodo di fuori ruolo di un anno per coloro che saranno collocati fuori ruolo nel
novembre 2008 e nel novembre 2009. Per i professori non ancora collocati fuori ruolo al
momento di entrata in vigore della legge, non destinatari dunque di un affidamento
qualificato, il periodo di fuori ruolo avrebbe potuto anche essere disciplinato
diversamente senza alcuna salvaguardia di posizioni giuridiche. La disciplina di diritto
transitorio, prevista nellart 2 comma 434, tratta, quindi, in maniera simili, con la
sola differenza della riduzione di un anno o di due anni, situazioni radicalmente diverse:
posizioni di stato in atto le une, mere aspettative le altre.
La norma introdotta dalla legge finanziaria appare in contrasto altresì con il principio
di buon andamento della Amministrazione di cui allart 97 della Costituzione.
Infatti, anche in relazione alla efficienza organizzativa della Università la previsione
della immediata riduzione del fuori ruolo per i tutti professori ordinari che sono già in
tale posizione, comporta la immediata perdita di risorse intellettuali, la interruzione di
programmi di ricerca, la dispersione dellattività scientifica.
La programmazione della attività universitaria trova un espresso riscontro normativo
nellart 1 ter del D.L. n° 7 del 31-1-2005 n. , che prevede a decorrere
dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e
qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottino programmi
triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle
università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli
studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I
predetti programmi delle università individuano in particolare tra gli altri obiettivi,
il programma di sviluppo della ricerca scientifica.
I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma
determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun
triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle università si tiene
conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.
A tale attività di programmazione fa riferimento altresì la legge n° 230 del 4-11-2005,
per cui .l'Università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere,
coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La
gestione delle università si ispira ai princìpi di autonomia e di responsabilità nel
quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere
attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi
delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui
all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, dei contenuti e
dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento.
La cessazione dal servizio fuori ruolo di numerosi professori ordinari sembra comportare
una grave inefficienza del sistema con inutile dispendio di risorse già destinate a
progetti di ricerca. Il collocamento fuori ruolo determina per il docente universitario
soltanto la perdita della titolarità dell'insegnamento e una proporzionata riduzione dei
connessi compiti didattico scientifici, ma gli conserva il compimento di rilevanti
attività scientifica di ricerca ed il contributo al dibattito accademico.
In conclusione, il Collegio ritiene che il giudizio debba essere sospeso e che gli atti
vadano trasmessi alla Corte Costituzionale, attesa la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità dellart. 2 comma 434 della legge
n° 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per il 2008).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. 3 dichiara non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 2
comma 434 della legge n° 244 del 24-12-2007 (legge finanziaria per il 2008), in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Ordina limmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il
giudizio.
Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in
causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
Ordina che la presente
ordinanza sia eseguita dallAutorità Amministrativa e manda alla Segreteria per le
comunicazioni di legge alle parti.
Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio del 2 luglio 2008.
Stefano BACCARINI
Presidente
Cecilia ALTAVISTA
Estensore, rel. |
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