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Conferenza Nazionale per "faccia a faccia" tra Governo e Sindacati su DDL "Reclutamento e Governance" (n. 1905, Senato) -- Per autonomia finanziaria università, con responsabilità
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STATO GIURIDICO - 2010

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Il DDL  del Governo su Governance Università, Diritto allo studio
  e Reclutamento dei Professori Universitari approda in SENATO col numero S 1905


La Relazione del Sen. Prof. Giuseppe VALDITARA

  Il 9 dicembre 2009 la Commissione Istruzione ha iniziato l'esame del DDL.
   Il sen. G. Valditara, prof. Ordinario di Diritto Romano all'Università di Torino, ha fatto la relazione introduttiva, tra l'altro, con molta autonomia critica.
  In vista delle audizioni del mondo universitario, da parte della Commissione Istruzione, ognuno di noi (anche dall'estero), potrebbe inviare idee migliorative direttamente alla Segreteria della Commissione (e-mail: COMM07A@senato.it ).
  Chi vuole può inviarne una copia a UNIVERSITAS  News, per la pubblicazione
(e-mail: nino.luciani@alice.it ). Per i link ai disegni di legge originali, vedi subito sotto.

valditara.jpg (3439 byte)Giuseppe Valditara

Commissione "ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI"
Riunione di MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2009

   Argomenti:
- (1905) DDL del Governo:  Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- (591) GIAMBRONE ed altri.  -  Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto;
- (874) POLI BORTONE.  -  Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati  ; 
- (970) COMPAGNA ed altri.  -  Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo ;
- (1387) VALDITARA ed altri.  -  Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori ;
(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri.  -  Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università.

 RESOCONTO SOMMARIO N. 152
Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (PdL), il quale osserva anzitutto come l'esame in Parlamento dei disegni di legge in titolo dovrebbe essere l'occasione per una presa d'atto, da parte della classe politica, della centralità della ricerca e dell'istruzione superiore per lo sviluppo del Paese, nonostante ciò non rientri nella tradizione politica e culturale italiana, atteso che gli ultimi 40 anni di storia repubblicana non vanno esattamente in questo senso.
  Del resto, prosegue, l'università è tanto più importante in quanto, se negli anni Settanta il 70 per cento delle innovazioni passava attraverso le imprese, oggi oltre il 50 per cento si realizza all'interno delle università e dei centri pubblici di ricerca.

A titolo esemplificativo, egli rammenta che lo stesso presidente Obama ha recentemente avuto modo di sottolineare che il primato americano è dovuto al fatto che gli Usa hanno sempre concepito la ricerca come una priorità, dedicandole più di ogni altro Paese attenzione e investimenti, tanto che le università statunitensi sono al vertice di tutte le classifiche internazionali. Non diversamente, il primato tedesco tra la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale non fu dovuto solo alle materie prime, le quali sono presenti anche in molti Paesi in via di sviluppo i quali soffrono tuttavia di drammatici problemi di crescita. La forza del sistema produttivo tedesco ha avuto invece uno strumento eccezionale innanzitutto nelle università. Quanto alla Cina, il dato qualificante non sta nella competitività delle condizioni produttive, che nell'arco di alcuni anni è destinata a diminuire, bensì nella moltiplicazione di sedi universitarie che, per capacità di innovazione e qualità, sfidano ormai i migliori atenei occidentali.

Al fine di comprendere quale tipo di riforma serva al nostro Paese, egli invita dunque a partire innanzitutto da una valutazione dei risultati prodotti dal sistema attuale.

L'Italia è quarta per produzione scientifica tra tutti i Paesi europei, rapporto che è relativamente proporzionato al numero dei professori e dei ricercatori. La Germania ha invero una produzione scientifica doppia, ma ha anche un numero quasi doppio di ricercatori e professori. L'Italia è quindi più produttiva della Spagna, mentre la Francia e la Gran Bretagna ottengono risultati migliori, anche in termini relativi. Risultati ancora migliori ottengono però Svezia, Olanda e Svizzera, se non si considera il numero assoluto di pubblicazioni, bensì il rapporto fra numero delle pubblicazioni e numero di ricercatori.

Andando a verificare l'impatto scientifico, che rappresenta indubbiamente il dato più importante, si riscontra peraltro non solo che l'Italia è ben oltre la media, ma anche che le citazioni dei lavori dei nostri ricercatori sulle principali riviste scientifiche sono più numerose rispetto a quelle dei ricercatori francesi. Né corrisponde al vero che in tutti i ranking internazionali le nostre università ottengano piazzamenti deludenti: esse sono senz'altro penalizzate dallo Shangai e dal Times, ma sono ben quotate secondo il Leiden e il Taiwan. Ciò accade perché il Taiwan e il Leiden sono basati innanzitutto sulla qualità della ricerca, mentre lo Shangai e il Times prendono in considerazione indicatori in cui l'Italia è realmente agli ultimi posti, quali l'internazionalizzazione di studenti e docenti, nonché il rapporto fra professori e studenti. Del resto, anche l'allegato III al Documento di programmazione economico-finanziaria del luglio scorso conferma che il numero di professori e ricercatori italiani è inferiore alla media Ocse. Proprio dal Times e dallo Shangai risulta confermato tuttavia che le università italiane hanno un impact factor superiore a quello della Francia e una reputazione della comunità scientifica superiore a quella degli atenei tedeschi, che hanno peraltro punte di assoluta eccellenza assenti in Italia. Senz'altro notevole è invece la differenza rispetto ai modelli americano e inglese, che scontano però anche, a proprio favore, il veicolo linguistico.

Piuttosto, l'Italia risulta ben al di sotto della media internazionale quanto a capacità di realizzare promozione sociale, a causa dei modesti investimenti in diritto allo studio e della inadeguatezza delle strutture per la didattica.

Il disegno di legge del Governo n. 1905 riprende dunque in modo complessivamente coerente buona parte delle misure già introdotte con successo nei sistemi universitari dei principali Paesi Ocse.

Ad iniziare dal Regno Unito di Margaret Thatcher, e poi negli ultimi dieci anni in molti altri Paesi europei, all'estero vi è stata infatti una modernizzazione dei sistemi universitari alla luce di due principi ormai ben consolidati: autonomia e responsabilità. Tra i meccanismi introdotti, il relatore sottolinea la centralità della valutazione dei risultati delle unità di ricerca e di didattica, ossia dei dipartimenti; l'attribuzione delle risorse alle singole università con criteri di premialità meritocratica; l'adozione di strumenti contrattuali per incentivare i docenti ed i ricercatori più meritevoli; la semplificazione della governance con il contestuale rafforzamento dei poteri del vertice esecutivo; il miglioramento dei processi decisionali, con il superamento di eccessiva collegialità, consociativismo e autoreferenzialità; una minor rigidità in ingresso della carriera universitaria.

Dopo aver riferito che, per omogeneità di materia, al disegno di legge n. 1905 sono abbinati anche i disegni di legge nn. 1387 e 1579, rispettivamente a prima firma sua e della senatrice Mariapia Garavaglia, che hanno impianto e contenuto simili a quello governativo, nonché il n. 591 del senatore Giambrone sui professori a contratto, il n. 874 della senatrice Poli Bortone sui professori universitari incaricati, e il n. 970 del senatore Compagna sui fuori ruolo, egli passa ad illustrare analiticamente i punti qualificanti della proposta governativa, anticipando che segnalerà le parti che ritiene debbano formare oggetto di modifica, mentre sulle restanti è implicito il suo giudizio positivo.

Con riferimento all'articolo 1, secondo il quale il sistema universitario ha il compito di combinare in modo organico ricerca e didattica per il progresso culturale, civile, economico della Repubblica, osserva che sarebbe forse opportuno un riferimento agli studenti come destinatari di una formazione di qualità, attesa la centralità della persona oltre che della comunità statale. Inoltre, pur convenendo che le università sono sedi di libera formazione, suggerisce di aggiungere "nell’ambito dei propri ordinamenti"; infine, reputa necessario precisare che esse sono strumento anche di elaborazione di conoscenza, non solo di circolazione. Passando al comma 2, che individua in autonomia e responsabilità i principi cardine della riforma, giudica opportuno esplicitare che la sperimentazione ivi prevista di diversi modelli organizzativi si può estendere anche al reclutamento del personale e allo stesso stato giuridico.

Dopo aver accennato al contenuto dei restanti commi dell'articolo 1, il relatore si sofferma sull’articolo 2, che definisce gli organi di ateneo (rettore, consiglio di amministrazione, senato accademico, collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione), precisando che le università statali hanno sei mesi per adeguare i propri statuti a tali disposizioni.

La lettera a) del comma 2 specifica le attribuzioni del rettore, mentre la lettera b) ne prevede le modalità di elezione. Al riguardo, ritiene peraltro che eccessive precisazioni non siano coerenti con il sistema elettivo, salvo che non si intenda restringere l'eleggibilità ad un numero limitato di soggetti, secondo un modello a suo avviso difficilmente attuabile. Giudica altresì eccessivamente burocratica e centralista la procedura di nomina del rettore con decreto del Presidente della Repubblica.

La lettera c) fissa in otto anni la durata massima in carica del rettore (sei nel caso di mandato unico).

La lettera d) individua i compiti del senato accademico. In proposito, il relatore rileva che a tale organo è attribuito un ruolo troppo marginale. Suggerisce pertanto che esso possa concorrere alla approvazione del conto consuntivo, nonché esprimere un parere necessario, ancorché non vincolante, non solo sul documento di programmazione strategica, ma anche sul bilancio di previsione.

Con riguardo alla costituzione di tale organo, disciplinata alla lettera e), egli lamenta la mancanza di una rappresentanza di secondo grado. Reputa invece opportuno consentire una rappresentanza dei responsabili delle unità organizzative (dipartimenti e facoltà), onde non determinarne la delegittimazione. Deplora altresì l'assenza di raccordo con le strutture di base.

Dopo aver dato conto della lettera f), relativa alle funzioni del consiglio di amministrazione, il relatore illustra la lettera g), che ne disciplina la composizione. In proposito, ribadisce che la fissazione di numerosi vincoli contrasta con il carattere elettivo dell'organo e sollecita la previsione anche di una rappresentanza dei docenti, sul modello dei principali Paesi Ocse. E' inoltre disposto, prosegue il relatore, che almeno il 40 per cento dei consiglieri di amministrazione non appartenga ai ruoli dell’università quanto meno da tre anni. Al riguardo, precisa peraltro che già attualmente molte università prevedono nei loro statuti membri esterni, i quali tuttavia raramente partecipano alle sedute, creando spesso problemi di numero legale. Giudica dunque i membri esterni una opportunità importante purché rappresentino finanziatori o particolari competenze esterne; altrimenti, sottolinea, rischiano di essere solo portatori di microinteressi non funzionali alle esigenze di sviluppo dell'università. In ogni caso, condivide che la scelta dei componenti esterni sia lasciata ai singoli atenei, abbandonando una impostazione originaria che prevedeva la indicazione esplicita di rappresentanze istituzionali esterne. Quanto al presidente, la medesima lettera g) stabilisce che esso sia eletto tra i componenti del consiglio di amministrazione e quindi possa non coincidere con il rettore. In proposito, osserva che un presidente interno ma diverso dal rettore rischia di rappresentare un antagonista di quest'ultimo, soprattutto se espressione della minoranza sconfitta, con il rischio di una paralisi gestionale. Il presidente diverso dal rettore ha invece senso, a suo giudizio, se è esterno e rappresenta investitori o particolari competenze. Suggerisce peraltro di lasciare le università libere di stabilire se il presidente possa essere diverso dal rettore ovvero se debba coincidere con esso, sottolineando comunque come l'incompatibilità fra presidente del consiglio di amministrazione e rettore possa bloccare l’attività dell’ateneo. Anche in questo caso, giudica peraltro eccessivamente burocratiche le modalità di nomina con decreto del Presidente della Repubblica.

Il relatore dà poi conto della lettera h) sulla durata in carica dei consiglieri di amministrazione, della lettera i) sulla figura del direttore generale, che sostituisce quella del direttore amministrativo, nonché della lettera l) sui compiti del predetto direttore generale.

Passando alla lettera m), sulla composizione del collegio dei revisori dei conti, egli dissente dall'attribuzione alle università del compito di indicare un membro effettivo ed uno supplente tra dirigenti e funzionari del Ministero. Atteso che anche un altro membro del collegio è designato dalle università, gli atenei finirebbero infatti per potersi scegliere la maggioranza nel collegio, indebolendo la sua funzione di controllo terzo, e per di più avrebbero un indebito potere contrattuale nei confronti dei dirigenti ministeriali. Suggerisce quindi che due revisori siano nominati direttamente dal Ministero.

Dopo aver riferito sulle lettere n) ed o), relative ai nuclei di valutazione, egli pone poi l'accento sul divieto per i componenti il senato e il consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del rettore, sancito dalla lettera p). A tale riguardo, giudica inopportuno il divieto per il senato, sollecitando invece al suo interno una rappresentanza dei dipartimenti o delle facoltà. Quanto al divieto di ricoprire incarichi politici e cariche istituzionali in altre università, propone di specificare che il divieto si applica alle università italiane, atteso che sarebbe un arricchimento se un membro del consiglio di amministrazione o del senato, o il rettore medesimo, rivestissero cariche in università straniere.

La lettera q) impone infine l'attuazione dei principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità delle informazioni relative all’ateneo, già fissato, in modo cogente e concreto, con un emendamento approvato in Senato al decreto-legge n. 180 del 2008.

Passando al comma 3, che assegna agli atenei un termine di sei mesi per modificare anche l’organizzazione interna, il relatore registra l'eccentricità dell'estensione di tale obbligo alle università non statali, giustamente non contemplate dall’articolo 2, comma 2, e che quindi dovrebbero essere escluse anche in questo caso.Nell'illustrare analiticamente l'articolazione interna prevista, egli consiglia peraltro una semplificazione in ordine al rapporto fra facoltà e numero di professori e ricercatori, sancito alla lettera d), ipotizzando un numero massimo di 12 facoltà per ateneo. Registra altresì un errore terminologico alla lettera e), laddove richiama le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), mentre la lettera b) non attiene allo svolgimento di funzioni. A proposito dell’organo deliberante delle facoltà, la cui istituzione è contemplata alla lettera f), pone in luce che se la facoltà non ha solo funzioni di coordinamento, ma anche poteri sostanziali, sarebbe opportuno che detti organi deliberanti tenessero conto della rilevanza dei singoli dipartimenti. Quanto alla istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti volta ad assicurare la qualità della didattica, di cui alla lettera g), egli la giudica inutile laddove esistano le facoltà, che già svolgono siffatta funzione con la partecipazione di rappresentanze studentesche. Reputa inoltre superfluo ripetere, alla lettera h), la rappresentanza elettiva degli studenti negli organi già citati. Inoltre, rileva che la lettera l) del comma 2, a cui si fa rinvio fra quelle che prevedono organi in cui devono essere rappresentati gli studenti, è relativa invece alla figura del direttore generale.

Dopo aver dato conto del comma 4, che eccettua gli istituti a ordinamento speciale dall'osservanza di alcune disposizioni, il relatore si sofferma sul comma 5, che impone agli atenei l'adozione di un codice etico, sottolineando che sarebbe più appropriato prevedere un codice deontologico.

In ordine al comma 6, secondo cui in sede di prima applicazione lo statuto modificato viene adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, paventa le possibili contrapposizioni paralizzanti fra i due organi e suggerisce di attribuire la competenza ad un unico organo, tanto più che allo stato essi sono espressione di analoghe rappresentanze.

Nell'accennare brevemente ai commi 7, 8, 9 e 10, egli registra poi che, ai sensi del comma 11, ai fini della rieleggibilità dei rettori, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, si computa il periodo già maturato. Stigmatizza tuttavia che per il senato non era prevista una non rieleggibilità.

Illustra indi l'articolo 3, sulla federazione e fusione di atenei.

  Passando all'articolo 4, che istituisce il Fondo per il merito, consiglia di limitare i premi di studio ai non abbienti, modulando magari le soglie di accesso in modo da favorire davvero i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi. Paventa altresì che la garanzia dello Stato per i prestiti d’onore possa non essere coperta. Quanto alle modalità di alimentazione del Fondo, reputa inadeguata la previsione come una mera eventualità del finanziamento pubblico. In questo modo, il Fondo rischia infatti di non entrare immediatamente in funzione o comunque di essere avviato senza adeguati finanziamenti. Considera poi paradossale che fra le risorse destinate ad alimentare il Fondo vi siano i contributi degli studenti. Riconosce peraltro che, se fosse previsto un trasferimento pubblico obbligatorio, la norma sarebbe priva di copertura finanziaria.

Con riguardo all'articolo 5, che delega il Governo ad introdurre misure per favorire la qualità e l'efficienza del sistema universitario, reputa non corretto che nella delega rientri la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti poiché essa è di competenza dei singoli atenei; anche il decreto istitutivo dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ricorda, limita le sue attribuzioni alla valutazione delle istituzioni universitarie. In ordine ai principi e criteri direttivi fissati dal comma 2 con riferimento all'introduzione di meccanismi premiali, auspica inoltre una riformulazione della lettera b) atteso che il termine "efficienza" presuppone a suo avviso una specificazione. Invita altresì a valutare anche la qualità, oltre all’efficienza, e lamenta che il potenziamento del sistema di autovalutazione di cui alla lettera c) non si articoli in corrispondenti criteri direttivi.

Quanto ai principi e criteri direttivi per la revisione della contabilità, di cui al comma 3, ed in particolare alla lettera d), che impone un programma triennale di riequilibrio della consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, pone in luce che, se in molte sedi quest'ultimo appare senz’altro sovrabbondante, la dotazione di personale docente e ricercatore è inferiore alla media Ocse e risulta dunque inadeguata sul lungo periodo.

Il comma 4 reca poi, prosegue il relatore, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa allo stato giuridico dei docenti e ricercatori. Talvolta tuttavia gli obiettivi sono a suo avviso confusi con i principi e criteri direttivi, mentre anche per la delicatezza della materia sarebbe bene definire nella legge i contenuti essenziali, lasciando poi ad una fonte successiva la loro semplice attuazione. In particolare, egli si sofferma sulla lettera c), che fissa sia per i docenti a tempo pieno che per quelli a tempo definito un eguale impegno complessivo pari a 1.500 ore. Ciò appare al relatore come suscettibile di impugnazione per irragionevolezza. E’ evidente del resto, prosegue, che, corrispondendo l’impegno per chi è a tempo definito a circa otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, non si riserva alcuno spazio alle attività libero-professionali, presupposto stesso del collocamento a tempo definito. Le 1.500 ore comprendono poi non solo le attività didattiche, ma anche quelle di ricerca. Giudica tuttavia impossibile una quantificazione seria di queste ultime, risultando del tutto fantasiosi o comunque arbitrari criteri basati sulle pubblicazioni. Anche all'estero, mentre la didattica è quantificata in molti Paesi Ocse, non vi è Paese al mondo che quantifichi le ore dedicate alla ricerca. In questo campo, ciò che conta sono i risultati ed è questo l’oggetto della valutazione che in alcuni Paesi viene effettuata. Nelle 1.500 ore sono poi compresi anche i compiti preparatori e di verifica connessi all’insegnamento, nonché il tempo destinato allo studio personale, ma è evidente ancora una volta l'arbitrarietà della definizione lasciata inevitabilmente ad una autocertificazione soggettiva. Risulta infine a suo avviso oscura la previsione di una "quantificazione dell’impegno complessivo", che lascerebbe intendere una specificazione oraria ulteriore delle varie attività elencate.

Più in generale, il relatore ritiene che il limite di 1.500 ore introdurrebbe una disparità di trattamento economico rispetto ai docenti di scuola secondaria, che potrebbe essere foriera di ricorsi. A fronte invero di uno stipendio di insegnante che corrisponde all’incirca a quello di un ricercatore ovvero di un associato a inizio carriera, si richiederebbe infatti per ricercatori e professori universitari un impegno orario pari a quasi due volte e mezzo. La norma, ribadisce, rischia dunque di risultare incostituzionale per irragionevolezza. Va osservato infine che, nella bozza iniziale del disegno di legge, l’impegno di 1.500 ore era qualificato come "figurativo", essendo collegato alla rendicontazione dei progetti di ricerca cofinanziati. Se si vuole mantenere il suddetto impegno orario, sarebbe quindi quanto meno auspicabile il ripristino della definizione originaria. Giudica invece corretta la quantificazione in 350 ore e 250 ore dell’impegno didattico rispettivamente per il tempo pieno e definito.

Quanto alla lettera d), relativa alla disciplina delle attività di verifica dello svolgimento dei compiti didattici, osserva che si tratta di un obiettivo e non di un criterio direttivo. Giudica comunque senz’altro auspicabile l'introduzione di forme di controllo da parte delle singole università sull’effettivo svolgimento delle lezioni e dell’attività di ricevimento e di assistenza agli studenti. Lamenta tuttavia che essa non sia accompagnata dalla previsione di idonee misure sanzionatorie per le ipotesi di inottemperanza da parte del singolo docente. Per stroncare forme di inaccettabile mal costume, propone al contrario che, nel caso di mancata osservanza dei doveri didattici, e in assenza di una idonea giustificazione, siano applicate adeguate sanzioni di natura patrimoniale, fino al licenziamento per le fattispecie più gravi. Senza il richiamo a sanzioni, la previsione di forme articolate di controllo sembra infatti a suo avviso una tipica "grida manzoniana" destinata all’esterno più che all’interno dell’accademia. Non condivide invece l'eventuale introduzione di un badge di entrata e di uscita nell'ateneo, che finirebbe per svilire la professionalità del docente e del ricercatore fondata sulla autonomia della ricerca, attribuendogli un ruolo di tipo impiegatizio. Né va dimenticato che mancherebbero strutture adeguate per fronteggiare una presenza fissa di tutti i docenti nei dipartimenti.

In merito alla verifica dell’impegno scientifico, reputa di tutta evidenza che essa debba essere riservata alle singole università, che hanno interesse a stimolarlo atteso che una parte dei finanziamenti è legata alla qualità della produzione scientifica. Anche in questo caso la valutazione dovrebbe incentrarsi a suo avviso più sulla qualità che sulla quantità della produzione medesima. D’altro canto, osserva, se non fosse la singola università a valutare l’impegno scientifico di ciascun docente, si richiederebbe all’ANVUR uno sforzo insostenibile, dovendo essa valutare ogni anno 70.000 persone avvalendosi di un personale assai limitato e con pochi fondi. Già nelle scorse legislature si era del resto affermato in modo bipartisan il principio che l'Agenzia deve valutare le istituzioni accademiche, a iniziare dai dipartimenti, e non le singole persone. Inoltre, qualora la valutazione fosse fatta al di fuori delle singole università, ci sarebbe il rischio di un rallentamento burocratico notevole, con ritardi nella liquidazione degli scatti.

Per altro verso, l’inserimento nelle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione, di esame di Stato, nonché negli organi di valutazione di progetti di ricerca, sancito alla lettera d) per i soli professori e ricercatori con valutazione positiva, non può essere il risultato di una valutazione fatta dalle singole università, ma deve essere conseguenza di una credibilità scientifica conseguita dal singolo professore o ricercatore e attestata in modo oggettivo, senza possibilità di discriminazioni. E’ il giudizio della comunità scientifica, non di un singolo valutatore, che deve decidere della adeguatezza scientifica di un possibile commissario di concorso.

La successiva lettera e) demanda al decreto delegato l'individuazione dei casi di incompatibilità e la definizione dei criteri generali per l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza. E' evidente, prosegue il relatore, l'illegittimità della disposizione, che rinvia la determinazione di criteri generali. Al riguardo, egli ritiene che debba essere la singola università a stabilire un regime di incompatibilità a seconda delle proprie convenienze, e non in via generale, ma differenziando all’interno di contratti integrativi individuali, e comunque per aree disciplinari, come avviene nei sistemi universitari più avanzati. Sarà poi il docente a scegliere se accettare o meno le condizioni contrattuali offerte, ovvero decidere di cambiare sede.

Con riguardo all'obbligo di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini fra l'altro della attribuzione dello scatto stipendiale, di cui alla lettera f), egli condivide il principio, anche se reputa che debbano essere le singole università, nell’ambito della loro autonomia e responsabilità, a fissare i criteri di valutazione della complessiva attività svolta, eventualmente differenziando, a seconda delle esigenze locali, il valore da riferirsi alla ricerca piuttosto che alla didattica ovvero all'impegno gestionale.

In ordine alla revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge, e in particolare alla trasformazione degli scatti da biennali a triennali, disposta dalla lettera i), pur essendo prevista un'invarianza del complessivo trattamento retributivo, egli stigmatizza la perdita economica per docenti e ricercatori legata al ritardo della prestazione, i cui effetti sono ben evidenziati dalla tabella allegata alla relazione tecnica. Per evitare una forma di risparmio a danno del personale docente, che tra l’altro non è contrattualizzato e dunque non gode di periodici rinnovi retributivi, auspica quindi che i risparmi derivanti dalla mancata concessione degli scatti vadano ad incrementare un apposito fondo universitario per la incentivazione.

Il relatore suggerisce altresì di introdurre alla lettera i) la previsione di misure incentivanti integrative, sul modello di quanto avviene nei Paesi anglosassoni in cui la retribuzione dei docenti è fissata per contratto, venendo commisurata ai risultati conseguiti e all’interesse dell’ateneo nei confronti dei singoli docenti. In proposito, rammenta che una misura di questo tipo era già prevista all’articolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, ma necessita di un fondo ad hoc, che la renda praticabile.

Il comma 5 riprende infine un emendamento già presentato in altra sede, che favorisce fra l’altro la sperimentazione da parte delle regioni di nuovi modelli di gestione ed erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio. Invita tuttavia a non cadere nel pregiudizio demagogico secondo cui il semplice ingresso nella istituzione formativa è necessariamente per tutti una garanzia di successo, che oltre tutto appare in contrasto con i principi della Costituzione.

Il relatore accenna poi all'articolo 6, che opportunamente ridimensiona i crediti che possono essere riconosciuti agli studenti per attività professionali, e all'articolo 7, che dispone una revisione dei settori scientifico-disciplinari sulla base del criterio dell'afferenza di almeno 50 professori ordinari.        

L’articolo 8, prosegue, istituisce l'abilitazione nazionale di durata quadriennale per le funzioni di professore ordinario ed associato. In proposito, evidenzia tuttavia che la distinzione fra le due fasce non può essere per funzioni, dal momento che esse sono analoghe. Invita quindi a fare riferimento alla legge n. 382 del 1980, ovvero a specificare la differenza dei requisiti (idoneità per la seconda fascia; piena maturità scientifica per la prima fascia).

Con riferimento al contenuto dei regolamenti con cui entro novanta giorni saranno definite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, il relatore propone che l'attribuzione della abilitazione sia fondata non solo sulla valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche, ma anche su una adeguata verifica delle capacità didattiche. Quanto poi alla commissione, ribadisce che essa dovrebbe essere costituita sulla base di una lista formata da candidati che abbiano pubblicazioni scientifiche accettate su riviste internazionalmente accreditate o edite in collane universitarie. Ritiene altresì che un'unica commissione che dura in carica due anni ed è competente per le abilitazioni di prima e seconda fascia rischia di concentrare in sé troppo potere. Sull'attribuzione di un titolo preferenziale nei contratti di insegnamento a coloro che siano in possesso della abilitazione, consiglia di estendere tale preferenza anche a chi è già in servizio.

Passando all'articolo 9, che disciplina le procedure di reclutamento, auspica anzitutto che la legittimazione a partecipare ai bandi di cui alla lettera b) sia articolata diversamente, atteso che il successivo articolo 15, comma 3, rimedia ad una palese dimenticanza prevedendo la possibilità di partecipare alle suddette procedure anche per i professori attualmente in servizio. Alla lettera c), lamenta che non sia disciplinata l’ipotesi in cui non sia stata costituita la facoltà e suggerisce di sostituire il riferimento alla facoltà con quello al dipartimento. In ordine alla previsione di una lezione pubblica, di cui alla lettera d), osserva che sarebbe più opportuno che la valutazione della idoneità didattica fosse svolta al momento dell'abilitazione. Giudica inoltre estremamente complessa e farraginosa la procedura per la proposta di chiamata, prefigurata dalla lettera d). Nel dichiarare di non comprendere per quale motivo debbano intervenire nella chiamata i soggetti che compongono l’organo deliberante della facoltà, reputa fuori sistema che alle chiamate degli ordinari partecipino anche i professori di seconda fascia e che alle chiamate di professori e ricercatori partecipino rappresentanti degli studenti. Sollecita quindi una decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il dipartimento, su proposta dei professori del settore scientifico-disciplinare e con delibera finale del consiglio di amministrazione. Le università potrebbero poi stabilire forme di consultazione della comunità scientifica sull'adeguatezza dei candidati proposti.

Più in generale, egli ritiene che questa procedura rischi di penalizzare la assunzione dei docenti più giovani e neo abilitati ponendoli in competizione con docenti già in servizio sulla base di una valutazione comparativa dei titoli. Invita quindi a distinguere le procedure di assunzione in servizio da quelle di trasferimento. In questo ultimo caso, sarebbe più idonea la chiamata diretta, che avrebbe il vantaggio di evitare il rischio di ricorsi paralizzanti. Chiede altresì chiarimenti sulla scelta di prevedere, al comma 5, la chiamata diretta per studiosi impegnati all’estero o per ricercatori a contratto e non per professori già in servizio presso altre università italiane. Fra l’altro, per ragioni di spesa, le università hanno maggiore convenienza ad assumere neo abilitati che a chiamare per trasferimento. Dunque, la chiamata per trasferimento avverrebbe solo per situazioni di particolare rilievo e favorirebbe la mobilità fra sedi. Né va dimenticato che, essendo i commissari normalmente già presenti nel dipartimento, il loro giudizio verrebbe comunque considerato. In questo caso, auspica peraltro un limite percentuale alle chiamate per trasferimento.

Con riferimento infine al comma 5, avanza l'ipotesi di sopprimere la chiamata per chiara fama, sussistendo già la figura del professore a contratto, tanto più che in passato essa ha dato luogo a trattamenti di favore non adeguatamente giustificati.

Dopo aver dato conto dell'articolo 10, sugli assegni di ricerca, il relatore riferisce quindi sull'articolo 11, in base al quale le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In proposito, egli ritiene che la palese inadeguatezza del curriculum potrebbe dar luogo all'annullamento del contratto su istanza di un componente il nucleo di valutazione, onde evitare che l'affidamento di incarichi a soggetti sprovvisti di idoneo curriculum risulti priva di sanzioni. Manifesta peraltro perplessità sul successivo comma 2, di cui dichiara di non comprendere appieno la differenza rispetto al comma 1, se non che la seconda ipotesi contrattuale sembrerebbe riferita ad ambiti didattici più specifici. Invita quindi ad unificare le due ipotesi.

L’articolo 12, prosegue il relatore, porta avanti il disegno avviato a suo tempo dalla legge n. 230 del 2005, con riguardo alla eliminazione delle figure di ricercatore a tempo indeterminato, da sostituirsi con ricercatori titolari di contratti a tempo determinato. I compiti attribuiti a questa nuova figura di ricercatore sono di ricerca (non quantificata) e di didattica (fissata in un ammontare di 350 ore annue). Al riguardo, egli valuta troppo complicata la possibilità di stipulare nuovi contratti con altre università. A suo avviso, una volta fissato il periodo massimo di dieci anni per la durata di rapporti a tempo determinato, dovrebbe essere semplicemente consentito di partecipare a procedure di selezione per il tempo mancante al raggiungimento del decennio.

In merito al trattamento economico dei ricercatori, il relatore esprime compiacimento per il tentativo di rendere più competitiva la retribuzione di inizio carriera, che attualmente è in assoluto la più bassa fra i principali Paesi europei, pari a circa il 60 per cento di quella di un ricercatore tedesco. Tale scelta, quantificata in 11 milioni di euro, è per il momento coperta con corrispondente riduzione per gli anni 2010 e 2011 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ritiene tuttavia che a regime occorrerà prevedere un incremento corrispondente del FFO onde evitare che ad una maggiore retribuzione corrisponda un minor numero di ricercatori assunti in servizio, ancorché a tempo determinato.

Quanto alla procedura di selezione nazionale dei vincitori, disciplinata al comma 9, egli la valuta troppo burocratica e potenzialmente poco trasparente, in quanto presuppone una commissione composta da "eminenti studiosi" designati dal Ministro su proposta dell’ANVUR, che si avvalgono a loro volta, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione scientifica, fra l’altro senza oneri per la finanza pubblica. Egli auspica invece la formazione di commissioni composte, per ogni settore scientifico-disciplinare, estraendo a sorte tre valutatori all’interno di liste di professori ordinari e associati che abbiano continuità di pubblicazioni scientifiche negli ultimi cinque anni. Inoltre, invita a non prescindere da una valutazione delle abilità didattiche e della preparazione complessiva del candidato, atteso che il ricercatore a tempo determinato potrebbe essere destinatario di chiamata diretta su un posto da associato.

Il relatore accenna altresì all'articolo 13, secondo cui la concessione della opzione per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell’ateneo, e all'articolo 14, sullo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura di Paesi stranieri.

Illustrando infine le norme transitorie e finali recate dall'articolo 15, il relatore si sofferma in particolare sul comma 1, secondo cui, a far data dalla entrata in vigore della legge, per la copertura di posti da professore ovvero da ricercatore o assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le nuove procedure di concorso. Non va tuttavia dimenticato che esse presuppongono le modifiche statutarie e l’adozione di appositi regolamenti, il che rischia di tradursi in un blocco delle chiamate per almeno un anno. Per evitare tale conseguenza nefasta, sarebbe dunque opportuno far data dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 9, comma 2, e comunque non prima del termine delle procedure di modifica statutaria.

Avviandosi alla conclusione, egli precisa che le osservazioni svolte riguardano elementi particolari del disegno di legge, non già i suoi elementi strutturali. Non intaccano quindi il giudizio senz'altro positivo sulla sua complessiva adeguatezza.

D'altro canto, sottolinea, il provvedimento riprende, talvolta quasi alla lettera, passaggi già contenuti nella proposta presentata a febbraio dalla maggioranza e pure in quella depositata a giugno dall'opposizione. Le soluzioni prospettate ricalcano inoltre, nelle loro linee generali, quanto contenuto nel programma elettorale del Pdl, che per molti aspetti non era distante da quello del Pd. E’ piuttosto auspicabile, per consentire alla riforma di esplicare i suoi effetti positivi, che i tagli previsti per il 2010 a danno dell'università vengano drasticamente ridotti: questo è il vero ostacolo che si deve superare.

Nel dichiararsi assolutamente aperto alla discussione, anticipa fin d'ora che intende riservare una seria attenzione alle proposte che verranno avanzate, non solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione e dalle parti sociali, per arrivare ad un testo che, nel rispetto delle linee portanti qui delineate, sia il più possibile condiviso. In particolare, assicura che non si lascerà condizionare dalle eventuali pressioni di organi di stampa, né di coloro che non siano espressione della sovranità popolare. Ritiene infatti che spetti al Parlamento esprimersi sulla proposta del Governo e manifestare la sua volontà definitiva.
  Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
 La seduta termina alle ore 16,15.

 

 

Senato n. 1905 - DDL  su Governance Università e Reclutamento dei Professori Universitari
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009, e che va alle Camere

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Enrico Decleva

               
                                      VERSIONE DEFINITIVA                           
                         accompagnata da due commenti:

a) uno del Presidente della CRUI, prof. Enrico DECLEVA;
b) uno del prof. Giorgio ISRAEL, Presidente della Comm.ne per il rinnovamento della formazione dei docenti, nominata dalla GELMINI

Nota. Per un nostro parere sul DDL, clicca su: Disegno di legge

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Giorgio Israel


( Ripreso da: http://www.crui.it/ , 28/10/09)

Enrico Decleva, DICHIARAZIONE

   A seguito dell’approvazione, in data odierna, da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge sull’Università presentato dal Ministro Gelmini, il Presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), prof. Enrico Decleva, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

  “La proposta di legge del Ministro Gelmini approvata oggi dal Consiglio dei Ministri, per l'ampiezza del suo impianto e la valenza riformatrice degli interventi previsti, rappresenta un'occasione fondamentale e per molti versi irripetibile per chi ha davvero a cuore il recupero e il rilancio dell'università italiana.

   Rispetto ad alcune soluzioni potranno essere opportuni ulteriori approfondimenti. Ma è essenziale che, a questo punto, anche nel nostro Paese si siano determinate le condizioni per affrontare in un'ottica coerente e di ampio raggio urgenze e criticità altrove superate da tempo.

  E' ora necessario che il confronto parlamentare si sviluppi concentrandosi sul merito delle varie questioni. Così come è indispensabile, e per più aspetti pregiudiziale, che all'avvio del processo riformatore, e a garanzia della sua credibilità, corrisponda una disponibilità adeguata di risorse. A partire da quanto sarà garantito al finanziamento degli atenei per il 2010”.

n.1905, Senato   - Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio - Versione definitiva

AVVERTENZA. Il testo qui riportato contiene numerose piccole modifiche, rispetto a quello proposto dal Ministro Gelmini al CdM, e che abbiamo pubblicato in  edizione straordinaria.
L'impianto è, però, lo stesso.

Titolo I - Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1 - Principi ispiratori della riforma
Articolo 2 -Organi e articolazione interna delle università
Articolo 3 -Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa.

Titolo II
- Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario
Articolo 4 -Fondo per il merito
Articolo 5 -Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario
Articolo 6 -Riconoscimento dei crediti universitari.

Titolo III
- Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Articolo 8 -Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9 -Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
Articolo 10 -Assegni di ricerca
Articolo 11 -Contratti per attività di insegnamento
Articolo 12 -Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13 -Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14 -Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
Continua

(Segnalato dall'USPUR. Ripreso da: "http://www.loccidentale.it/", 3/11/09)

Giorgio Israel, Questo ddl va emendato su alcuni punti importanti, ma che sarebbe irresponsabile silurare

1. Il disegno di legge per l’università presentato dal ministro Mariastella Gelmini ha già ricevuto una doppia bordata di attacchi. Il fuoco a tribordo è all’insegna dell’accusa: statalismo. A babordo l’accusa è: aziendalismo. Vien voglia di dire che due accuse tanto simmetriche si elidono e quindi che il ministro ha azzeccato la giusta misura. E in parte è così, ma non del tutto. Sono propenso a dire che l’accusa più ingiusta è quella di tribordo che si è condita anche di paragoni alquanto azzardati: c’è chi, a proposito del fondo nazionale di merito per gli studenti ha evocato i littoriali mussoliniani… Non esageriamo, ragazzi. D’altra parte, è vero che una certa dose di centralismo e di regole stringenti sono stati introdotti. Ma quando l’autonomia viene intesa male e peggio usata, dando luogo a deviazioni aberranti, che altro si può fare? Concederne altra? In altri termini, seguire la prassi del cattivo medico che, di fronte all’insuccesso della terapia, invece di correggerla raddoppia la dose?
  
2
. Il ddl non sopprime l’autonomia, ma stringe i bulloni laddove essa aveva prodotto risultati catastrofici. D’altra parte, il nostro è un sistema statale, e lo stato deve intervenire quando l’andazzo degenera. Oppure qualcuno pensa che una delle prime potenze industriali si possa permettere di chiudere il sistema universitario statale e aspettare che sorga spontaneamente un sistema universitario privato? Casomai – e vi tornerò tra poco – vi sarebbero ancora altri bulloni da stringere, soprattutto in tema di reclutamento, sebbene questa sia la parte migliore del ddl. Il quale va apprezzato per aver introdotto una fondamentale novità: la “tenure track” nel reclutamento, ovvero un periodo di prova prima dell’assunzione

(continua Israel) stabile, invece di andare alla disastrosa formazione di un terzo livello di docenza, secondo le richieste di alcuni sindacati, il che avrebbe fatto dell’Italia un’anomalia mondiale. La progressione della carriera è correttamente congegnata. La struttura generale della “governance” è semplificata, efficiente e abbastanza convincente.
  3. L’accusa di statalismo mi pare quindi fuori luogo. Il criterio ispiratore del ddl è soprattutto quello del merito: se ogni volta che si introducono criteri meritocratici si grida allo statalismo e si reclama più autonomia, allora vuol dire che in realtà si vuole la deresponsabilizzazione.
 
4
. Inoltre, non si tiene conto di un fatto importante. Le gravi discontinuità nel reclutamento e il fatto che il sistema finora adottato è servito soprattutto alla progressione di carriera interna, hanno prodotto un “gap” generazionale impressionante che lascia semivuota la fascia di docenza attorno ai cinquant’anni di età. Mentre sta iniziando un processo di pensionamento che avrà caratteristiche sempre più vertiginose, il “gap” porta in primo piano una fascia di docenti quarantenni che – lo dico a costo di sollevare un vespaio – non sono adeguati a sostenere il sistema. Difatti, si tratta troppo spesso di persone che non hanno conosciuto altro che l’università degradata delle migliaia di corsi di laurea e dei 150.000 corsi sminuzzati, con il sistema barocco dei crediti in cui si contano le ore o le pagine per credito, in cui la vita del docente è assorbita da innumerevoli incombenze burocratiche. Questa è l’università che hanno conosciuto, e non un’altra, a meno che non siano stati in certi paesi esteri.
  5
.  Pertanto, in assenza di regole precise che si accompagnino – sperabilmente – a un alleggerimento del sistema e a una diminuzione dei corsi con necessari accorpamenti, il rischio è quello che si vada a una struttura sempre più autorefenziale, burocratica, poco sensibile ai contenuti e assorbita ossessivamente dagli adempimenti che molti giovani docenti sono stati abituati a credere siano la sostanza dell’attività universitaria. È molto male che non vi sia trasmissione di conoscenze ed esperienze in una istituzione culturale. Ma questa è la realtà cui bisogna far fronte, e farvi fronte lasciando il sistema alla cattiva autonomia di cui ha goduto finora significa assestargli il colpo finale.
  6
.  Da questo punto di vista penso che il difetto principale del ddl consista nel fatto che la lista nazionale di idoneità sia aperta. Mi rendo perfettamente conto che questo modello – così come funziona, e bene, in Francia – prevede la lista aperta. Ma è facile prevedere che, con una così lunga lista di ricercatori in attesa di passare a una fascia di docenza e di associati in attesa di diventare ordinari, la prima lista nazionale includerà tutti. Non credo che questo sia pessimismo. Credo che sia semplice realismo. Pertanto, per evitare l’ennesimo ope legis, accompagnato da assunzioni locali che sarebbero ancor più “localistiche” dei concorsi attuali, sarebbe bene che, per un periodo transitorio, la lista fosse a numero programmato e che, poi, dopo il primo ciclo di sei anni previsto per la “tenure track”, a regime diventi aperta.
 
7
. Veniamo ora all’accusa di aziendalismo, che è soprattutto avanzata da gran parte dell’opposizione e dei sindacati. A me pare molto esagerata, soprattutto se si confronta questo ddl con le prime versioni circolate. Tuttavia, qualche punto può essere aggiustato. Il potere del Senato accademico appare troppo evanescente, sebbene sia apprezzabile che il corpo docente sia responsabile degli aspetti didattico-scientifici. Si può anche rivedere la struttura del Consiglio di amministrazione per evitare rischi di una gestione simile alle ASL. E’ vero che i compiti dei due organismi sono distinti, ma una certa evanescenza dei poteri del Senato accademico potrebbe concentrarne troppo nel Consiglio di amministrazione e fare del Direttore generale il vero dominus dell’università.
  8
. In generale, colpisce un certo silenzio sul fronte della ricerca. E qui l’accusa di aziendalismo potrebbe aver maggiore fondamento, in quanto una università prevalentemente dedita alla didattica – in un paese privo di strutture di ricerca superiore e di “alte scuole” – condurrebbe a una dequalificazione e corrisponderebbe a una propensione alquanto ottusa di parte del mondo imprenditoriale italiano, ma soprattutto di quello che si occupa attivamente di dire all’università cosa deve fare e che appare interessato prevalentemente a una struttura didattica fortemente dipendente dalle esigenze produttive.   
9.
Quindi, il ruolo dell’università rispetto alla ricerca deve risaltare in modo più chiaro e deve essere difeso lo spazio e il ruolo della ricerca di base, senza cui tutto il sistema della ricerca è destinato al deperimento.
10.  Infine, un’osservazione che non ha a che fare né con il tema dell’aziendalismo né con quello dello statalismo, bensì con quello della demagogia. Si elimini l’assurda pariteticità tra studenti e docenti in molti organi universitari e il potere eccessivo dato agli studenti nella valutazione dei docenti. Sia chiaro: la valutazione ci deve essere, e severa. Ma la valutazione si fa tra competenti, anche per quanto riguarda la didattica. Si ricordi un principio elementare: la via maestra per un docente al fine di farsi valutare bene è promuovere tutti. Il docente rigoroso, soprattutto nell’attuale rilassamento etico, è valutato male e destinato a una brutta fine. Perciò, se si conferisce questo enorme potere agli studenti, il risultato sarà un abbassamento di livello della preparazione. Certo: vi sarà anche una diminuzione dell’abbandono scolastico e molti più laureati in tempo. Già nel passato altri ministri hanno pensato bene di finanziare di più le università che miglioravano i parametri di abbandono e di laurea in tempo, e poi hanno proclamato ai quattro venti che la situazione era migliorata… . Speriamo davvero che questa prassi poco intelligente venga definitivamente abbandonata.
11.  Concludendo, questo ddl è un documento organico e coraggioso, che va emendato su alcuni punti importanti, ma che sarebbe assolutamente irresponsabile silurare e combattere a oltranza, invece di assumerlo come un’occasione per far riprendere all’università un cammino virtuoso.

 



EDIZIONI PRECEDENTI

 

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Commissioni di concorso: il MIUR indice le votazioni dei sorteggiabili
per la I Sessione 2008. (A gennaio 2010, l'indizione per la II Sessione 2008)

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MariaStella Gelmini

Preoccupazioni per i concorsi "tartaruga"

Lettera di sollecito, al Ministro,
del prof. Antonino LIBERATORE

Il Decreto del Miur per indire le votazioni
dei sorteggiabili dal 9 al 16 dic. 2009


Preoccupazioni pese per il futuro, evidenziate dalla serie
storica dei docenti universitari di ruolo classificati  per eta' (Tab.1 )

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Antonino Liberatore

NOTA. Dato il freno del Governo nelle assunzioni di docenti, si riporta qui una lettera (che interpreta tutti noi) del prof. Liberatore e una tabella, piuttosto rara (aggiornata al 31 dic. 2008), che descrive il numero dei docenti di ruolo, classificati per età. Da essa si deduce che presto saremo senza professori, e mancando un graduale ricambio, molta conoscenza scientifica andrà distrutta.
  Questo è il risultato dell'azione di un lungo elenco di ministri, molto incompetenti (anche, se ben intenzionati ...) .
  Avevamo preavvisata la Ministra che la sua via meritocratica avrebbe fatto guai, a causa delle difficoltà di applicazione di regole innovative troppo complicate. Il sorteggio dei Commissari di concorso è la miglior soluzione (diciamo la meno peggio) per far vincere il merito. Ma deve trattarsi di sorteggio puro. Invece il voler ulteriormente migliorare, facendo precedere delle elezioni, innesca un meccanismo infinito che annulla totalmente il merito.
   Questa stessa modalità era stata già sperimentata nel 1980-98. Infatti, per gli ordinari, l'art. 3 della L. n. 31/1979, disponeva il sorteggio, tra un numero di votati doppio del numero dei commissari. Invece, per gli associati, l'art. 44 del DPR 382/80 disponeva (prima) il sorteggio di un numero di candidati commissari triplo del bisogno, e poi si votava.
   Ci fu, per questo, un enorme rallentamento della macchina concorsuale: infatti, nel 1980-98 furono svolti solo 3 dei 9 concorsi programmati dal DPR 382.
   Il risultato fu il massacro di una intera generazione di professori associati perchè (causa ritardo), al momento dei concorsi, la gran parte dei loro Maestri era morta, ed era subentrata una nuova generazione di Commissari (dal 1998, sarà abolito il sorteggio e saranno tutti eletti) che privilegeranno i loro giovani allievi.
  E' forse presto dire che sta accadendo la stessa cosa ... , ma la strada è quella.

Tab. 1- Docenti universitari di ruolo
classificati per ordine di età, al 31/12/2008

Anno di nascita

Ordinari

Assoc.

Ricerc.

Totale
1933 5     5
1934 64     64
1935 192     192
1936 248 4   252
1937 420 34   454
1938 542 65   607
1939 668 201 5 874
1940 767 304 1 1.072
1941 766 304 9 1.079
1942 800 406 84 1.290
1943 847 387 118 1.352
1944 787 438 153 1.378
1945 752 476 214 1.442
1946 1.049 682 387 2.118
1947 1.100 710 501 2.311
1948 1.051 685 521 2.257
1949 957 659 588 2.204
1950 807 651 568 2.026
1951 658 551 560 1.769
1952 590 524 543 1.657
1953 521 473 498 1.492
1954 505 484 486 1.475
1955 498 515 443 1.456
1956 545 589 505 1.639
1957 489 621 540 1.650
1958 498 659 604 1.761
1959 419 669 641 1.729
1960 422 738 620 1.780
1961 373 745 709 1.827
1962 321 777 693 1.791
1963 282 765 808 1.855
1964 250 730 935 1.915
1965 226 673 1.054 1.953
1966 171 613 1.065 1.849
1967 111 512 1.136 1.759
1968 93 415 1.191 1.699
1969 61 364 1.138 1.563
1970 33 259 1.165 1.457
1971 18 237 1.105 1.360
1972 11 131 1.209 1.351
1973 9 89 1.171 1.269
1974 2 65 1.022 1.089
1975   29 900 929
1976 1 15 621 637
1977   4 490 494
1978   3 315 318
1979     162 162
1980   1 61 62
1981     33 33
1982     9 9
1983     2 2
Totale 18.929 18.256 25.583 62.768
Fonte: Elaborazioni MIUR - Ufficio di Statistica (università e Ricerca) su BD MIUR

La lettera del prof. Antonino Liberatore

Signor Ministro,

a supporto delle legittime aspirazioni alla progressione di carriera del personale che opera meritevolmente nella ricerca e nella didattica universitaria, l’USPUR (Unione Sindacale dei Professori Universitari di Ruolo) sollecita la costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa.

In proposito, visto il D.M. 27-03-2009 sulle modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari, l’USPUR sollecita sia il provvedimento direttoriale che deve stabilire, tra l’altro, la data delle elezioni dei commissari (art. 6 del D.M. 27-06-2009) sia l’emanazione del D.M. che deve individuare i parametri al fine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore, D.M. che doveva essere emanato 30 giorni dopo la conversione in legge del D.L. 10-11-2008 n.180 (art. 1, comma 7) avvenuta con la legge 09-01-2009 n. 9.

Ci auguriamo che Ella, signor Ministro, voglia soddisfare il diritto di vedere concluse in un tempo accettabile queste pratiche che hanno a che fare con i progetti di vita accademica dei professori e dei ricercatori universitari.
Firenze, 23 Giugno 2009                   Antonino Liberatore


La lettera del MIUR, del che indice le votazioni
,
in attesa (poi) del sorteggio (stralcio)
FONTE: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7965Elezio_cf2.htm

OGGETTO: Elezioni delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti professore di I° e II° fascia e di ricercatore universitario - Indizione della I° sessione 2008 ai sensi dell'art. 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e del DM 27 marzo 2009, n. 139.

"E' indetta la I° sessione 2008 per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa secondo le disposizioni previste dalle norme citate in oggetto. Alla predetta sessione afferiranno le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, co-finanziate e non co-finanziate dal Ministero, bandite entro il 30 giugno 2008 e le procedure di valutazione comparativa per posti di professore universitario di I° e II° fascia, bandite entro la medesima data e adottate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge indicata in oggetto". …..
(Nota della redazione. Sono esclusi dalle votazione: il settore MED/48 per i concorsi a posti di professore ordinario e associato e i settori MED/47 e MED/48 per i concorsi a posti di ricercatore. Inoltre, i settori L-ANT/10, L-LIN/20, L-OR/17 e MED/45, per i concorsi a posti di professore ordinario e associato, e i settori L-ANT/10 e MED/45, per i concorsi a posti di ricercatore, perchè composti da un numero di professori ordinari titolari di elettorato attivo eccessivamente esiguo (meno di tre), per cui non sussistono le condizioni per poter avviare per i predetti settori il relativo procedimento elettorale.)
.......
" Le votazioni per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare il sorteggio attraverso cui verranno formate le Commissioni, nel caso di ricorrenza delle condizioni previste dall'art.1, commi 4 e 5, della legge indicata in oggetto e dall'art. 2, commi 2 e 4, del DM 139/2009, si terranno a partire da mercoledì 9 dicembre fino a mercoledì 16 dicembre 2009"
…..
!Il giorno 17 dicembre 2009, alle ore 09.00, avrà inizio lo scrutinio cui faranno seguito le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.
…..
"Si rende infine noto che saranno avviate tempestivamente, entro la fine di gennaio 2010, le procedure per l'indizione della II° sessione 2008".

 

Disegno di legge quadro (informale del Miur) in materia di organi di governo, organizzazione e qualità del sistema universitario, riordino del reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari e delega sul diritto allo studio

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Testo originale

  EMENDAMENTI proposti dal prof. Nino Luciani, ord. di Scienza delle Finanze nell’Università di Bologna, già membro del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico Integrato dell'Univ. di Bologna.

TITOLO II

 

RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO DEI

 

PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

 

 

 

Articolo 4

Articolo 4

Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale

Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale

1. E' istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata “abilitazione”. L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia e di ricercatore a tempo indeterminato, di seguito denominato “ricercatore”, ovvero di ricercatore di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 230/05, di seguito denominato “ricercatore a tempo determinato”. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso rispettivamente alla prima e alla seconda fascia dei professori e al ruolo di ricercatore ovvero alla posizione di ricercatore a tempo determinato, fatte salve le procedure di chiamata diretta o per chiara fama di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 230 del 2005, e successive modificazioni.

1. E' istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata “abilitazione”. L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia e di ricercatore a tempo indeterminato, di seguito denominato “ricercatore”, ovvero di ricercatore di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 230/05, di seguito denominato “ricercatore a tempo determinato”. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso rispettivamente alla prima e alla seconda fascia dei professori e al ruolo di ricercatore ovvero alla posizione di ricercatore a tempo determinato, fatte salve le procedure di chiamata diretta o per chiara fama di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 230 del 2005, e successive modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione in conformità ai criteri di cui al comma 3.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono in ogni caso:

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono in ogni caso:

a) l’attribuzione dell'abilitazione a seguito di motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare;

a) l’attribuzione dell'abilitazione a seguito di motivato giudizio fondato:

- su una prova scritta su tema della disciplina del settore, prescelta dal candidato (nome del candidato in busta chiusa, da aprire dopo l’attribuzione del punteggio);

- discussione di una delle pubblicazioni presentate;

- sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare;

b) la previsione di meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;

b) la previsione di meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;

c) l’attribuzione di un punteggio numerico esplicitato da adeguata motivazione a ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati nelle procedure di abilitazione alle funzioni di ricercatore ovvero ai ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a);

c) l’attribuzione di un punteggio numerico esplicitato da adeguata motivazione a ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati nelle procedure di abilitazione alle funzioni di ricercatore ovvero ai ricercatore a tempo determinato e di professore di prima e seconda fascia di cui alla lettera a);

d) l’indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di professore, ovvero semestrale per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di ricercatore e di ricercatore a tempo determinato;

d) l’indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di professore, ovvero semestrale per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di ricercatore e di ricercatore a tempo determinato;

e) la fissazione dei termini e delle modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l’individuazione di modalità idonee a consentire la conclusione delle stesse entro sei mesi dall’indizione, ovvero tre mesi per quelle da ricercatore; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;

e) la fissazione dei termini e delle modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l’individuazione di modalità idonee a consentire la conclusione delle stesse entro sei mesi dall’indizione, ovvero tre mesi per quelle da ricercatore; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;

f) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione a tutte le funzioni di professore e ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE curata dall'ANVUR;

f) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione a tutte le funzioni di professore e ricercatore di cui all'articolo 3, comma 1, mediante sorteggio di quattro cinque commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE curata dall'ANVUR;

g) che della commissione di cui alla lettera f) non può far parte, di norma, più di un commissario della stessa università; la previsione che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

g) che della commissione di cui alla lettera f) non può far parte, di norma, più di un commissario della stessa università; la previsione che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) che il sorteggio di cui alla lettera f) è effettuato all’interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso i quali hanno presentato domanda per esservi inclusi producendo adeguata documentazione sulla propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; i predetti professori devono essere stati positivamente valutati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, ed essere in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui al comma 1, lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

h) che il sorteggio di cui alla lettera f) è effettuato all’interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente tutti i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso con almeno 40 anni di età, e con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo,

 i quali hanno presentato domanda per esservi inclusi producendo adeguata documentazione sulla propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; i predetti professori devono essere stati

positivamente valutati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, ed essere in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui al comma 1, lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza.

E’ ammesso il ricorso al Ministro contro la nomina di detti membri, in commissione. Qualora il ricorso sia accolto, si procede alla loro sostituzione con ulteriore sorteggio.

i) l’integrazione della lista del sorteggio con i professori appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, che presentano la propria candidatura, nel caso in cui i professori afferenti a settori scientifico-disciplinari oggetto del bando e che si sono utilmente candidati ai sensi della lettera h), sono in numero inferiore a venticinque;

i) l’integrazione della lista del sorteggio con i professori appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini, che presentano la propria candidatura, nel caso in cui i professori afferenti a settori scientifico-disciplinari oggetto del bando e che si sono utilmente candidati ai sensi della lettera h), sono in numero inferiore a venticinque;

j) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera i), di commissioni di conferma in ruolo e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento per l'abilitazione relativa ad altro settore scientifico-disciplinare;

j) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera i), di commissioni di conferma in ruolo e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento per l'abilitazione relativa ad altro settore scientifico-disciplinare;

k) la preclusione, per coloro i quali non conseguono l’abilitazione, di partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per la medesima funzione, ovvero nel triennio per la funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;

k) la preclusione, per coloro i quali non conseguono l’abilitazione, di partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per la medesima funzione, ovvero nel triennio per la funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;

l) le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti a qualificate università o istituti di ricerca esteri e di norme volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi italiani o stranieri operanti all’estero;

l) le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti a qualificate università o istituti di ricerca esteri e di norme volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi italiani o stranieri operanti all’estero;

m) che il possesso dell’abilitazione costituisce titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 230 del 2005;

m) che il possesso dell’abilitazione costituisce titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 230 del 2005;

n) l’ammissione, alle procedure di abilitazione per le funzioni di ricercatore ovvero di ricercatori a tempo determinato, esclusivamente di coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca o equivalente, in Italia o all’estero, ovvero il diploma di scuola di specializzazione medica, ovvero di coloro i quali hanno svolto per almeno quattro anni dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale documentata attività di ricerca a livello universitario in Italia o all’estero;

n) l’ammissione, alle procedure di abilitazione per le funzioni di ricercatore ovvero di ricercatori a tempo determinato, esclusivamente di coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca o equivalente, in Italia o all’estero, ovvero il diploma di scuola di specializzazione medica, ovvero di coloro i quali hanno svolto per almeno quattro anni dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale documentata attività di ricerca a livello universitario in Italia o all’estero;

o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le predette università assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le predette università assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

4. Gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, possono disciplinare autonome procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato mediante l’adozione di appositi regolamenti ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 168 del 1989 che garantiscano la pubblicità degli atti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, possono disciplinare autonome procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato mediante l’adozione di appositi regolamenti ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 168 del 1989 che garantiscano la pubblicità degli atti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Sulla base di specifiche esigenze collegate al reclutamento di studiosi in sede internazionale, le università possono procedere all’assunzione di ricercatori a tempo determinato non in possesso dell’abilitazione, in misura non superiore al 5% del numero dei posti di ricercatore banditi nell’anno. I ricercatori assunti ai sensi del presente comma devono conseguire l’abilitazione entro due anni dalla presa di servizio. In caso di mancato conseguimento dell’abilitazione nei termini previsti il ricercatore decade dall’incarico al termine del contratto triennale, che non può essergli rinnovato.

5. Sulla base di specifiche esigenze collegate al reclutamento di studiosi in sede internazionale, le università possono procedere all’assunzione di ricercatori a tempo determinato non in possesso dell’abilitazione, in misura non superiore al 5% del numero dei posti di ricercatore banditi nell’anno. I ricercatori assunti ai sensi del presente comma devono conseguire l’abilitazione entro due anni dalla presa di servizio. In caso di mancato conseguimento dell’abilitazione nei termini previsti il ricercatore decade dall’incarico al termine del contratto triennale, che non può essergli rinnovato.

6. Nel primo anno di applicazione delle procedure di cui al presente articolo, se il numero complessivo di candidati all’abilitazione in un settore scientifico-disciplinare supera le duecento unità, il Ministro può istituire una seconda commissione nazionale con le modalità di cui al comma

6. Nel primo anno di applicazione delle procedure di cui al presente articolo, se il numero complessivo di candidati all’abilitazione in un settore scientifico-disciplinare supera le duecento unità, il Ministro può istituire una seconda commissione nazionale con le modalità di cui al comma

3, lettere d) ed e). A ciascuna delle due commissioni è assegnata mediante sorteggio la metà delle candidature presentate per ciascuna fascia o funzione.

3, lettere d) ed e). A ciascuna delle due commissioni è assegnata mediante sorteggio la metà delle candidature presentate per ciascuna fascia o funzione.

 

 

Articolo 5

Articolo 5

Reclutamento e progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari

Reclutamento e progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari

1. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore e di ricercatore a tempo determinato mediante procedure, disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore e di ricercatore a tempo determinato mediante procedure, disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) accesso al ruolo di professore di prima e seconda fascia e alle posizioni di ricercatore e di ricercatore a tempo determinato mediante procedure di selezione, che assicurano la pubblicità degli atti, riservate a studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non siano precedentemente assunti nelle medesime funzioni presso altro ateneo; inserimento nei bandi, resi pubblici anche in rete, di informazioni dettagliate sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

a1) accesso al ruolo di professore di prima e seconda fascia e alle posizioni di ricercatore e di ricercatore a tempo determinato mediante procedure di selezione, che assicurano la pubblicità degli atti, riservate a studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non siano precedentemente assunti nelle medesime funzioni presso altro ateneo; inserimento nei bandi, resi pubblici anche in rete, di informazioni dettagliate sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Il Ricercatore assume lo stesso stato giuridico dei professori di prima e seconda fascia.

a2) I membri delle commissioni incaricati della selezione, in numero di tre, sono sorteggiati all’interno del settore, esclusi i docenti della sede che promuove la selezione.

Della commissione fa parte un professore ordinario, senza diritto di voto, nominato dall’Università che promuove la selezione;

b) avvio delle procedure di cui alla lettera a) sulla base della programmazione strategica di ateneo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge nonché della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005;

b) avvio delle procedure di cui alla lettera a) sulla base della programmazione strategica di ateneo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge nonché della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005;

c) non più di un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia la cui copertura è programmata dall’ateneo può essere destinato a procedure di selezione riservate al personale in servizio presso l’università banditrice e almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia complessivamente attribuiti dall’ateneo è coperto da professori non in ruolo presso l’università banditrice da almeno un triennio;

c) non più di un terzo due terzi dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia la cui copertura è programmata dall’ateneo può essere destinato a procedure di selezione riservate al personale in servizio presso l’università banditrice, e almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia complessivamente attribuiti dall’ateneo è coperto da professori non in ruolo presso l’università banditrice da almeno un triennio

 

In considerazione dell’importanza culturale, educativa e scientifica della continuità delle scuole scientifiche generate dalle cattedre locali, e della continuità didattica a favore degli studenti, al conseguimento dell’abilitazione alla seconda e alla prima fascia, i ricercatori e i professori seconda fascia sono inquadrati nella fascia superiore, sul proprio posto, in soprannumero. Il posto rimasto libero viene temporaneamente soppresso, fino a quando si liberi un posto del livello coperto in soprannumero.

Gli inquadramenti dei chiamati , in Fascia superiore, avvengono con l’attribuzione della retribuzione della classe stipendiale immediatamente superiore a quella di provenienza.

Il maggior fabbisogno finanziario viene coperto mediante costituzione di una “quota premiale” all’interno del Fondo di Finanziamento Ordinario dello Stato.

d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di istruire le procedure di selezione e composta da tutti i professori ordinari della scuola di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori o a ricercatori a tempo determinato la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima scuola afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della scuola afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell’ateneo sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello di settori affini ovvero con docenti del medesimo settore scelti all’interno della lista di cui alla lettera f), comma 3, dell’articolo 4;

d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di istruire le procedure di selezione e composta da tutti i professori ordinari della scuola di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori o a ricercatori a tempo determinato la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima scuola afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della scuola afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell’ateneo sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello di settori affini ovvero con docenti del medesimo settore scelti all’interno della lista di cui alla lettera f), comma 3, dell’articolo 4;

e) disciplina delle modalità con cui sono selezionati i candidati che possono essere invitati a tenere una lezione pubblica nella sede banditrice; sono escluse prove di esame scritto o orale;

e) disciplina delle modalità con cui sono selezionati i candidati che possono essere sono invitati a tenere una lezione pubblica nella sede banditrice e comunque su non meno di tre argomenti, tra cui i candidati scelgono  sono escluse prove di esame scritto o orale;

f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, cui è attribuito il posto, con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole del collegio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

f) data la proposta del vincitore, da parte della commissione giudicatrice, la nomina formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, cui è attribuito il posto, con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole del collegio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

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2. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato e indeterminato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità valutati ai sensi della lettera a) del comma 3 e della presentazione di specifici programmi di ricerca. Ai vincitori è attribuita l’abilitazione per le funzioni di ricercatore.

2. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato e indeterminato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità valutati ai sensi della lettera a) del comma 3 e della presentazione di specifici programmi di ricerca. Ai vincitori è attribuita l’abilitazione per le funzioni di ricercatore.

 

 

Articolo 6

Articolo 6

tValutazione dei professori e ricercatori

 

1. Nei casi di mancata conferma di ricercatori o professori universitari ai sensi degli articoli 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il fondo di finanziamento ordinario dell’ateneo presso il quale prestava servizio il ricercatore o il professore è ridotto di una quota del cento per cento del costo stipendiale medio per la fascia o ruolo di riferimento.

1. Nei casi di mancata conferma definitiva di ricercatori o professori universitari ai sensi degli articoli 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il fondo di finanziamento ordinario dell’ateneo presso il quale prestava servizio il ricercatore o il professore è ridotto di una quota del cento per cento del costo stipendiale medio per la fascia o ruolo di riferimento. è destinato alla copertura degli insegnamenti per supplenza, e comunque per non più di tre anni, in attesa della copertura dei posti, di cui alla mancata conferma, mediane concorso.

2. La produzione scientifica dei professori di seconda fascia e dei ricercatori cui sono attribuite, nei due trienni successivi all’assunzione ovvero alla nomina, rispettivamente, le funzioni di professore di prima ovvero di seconda fascia è oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR e costituisce specifico parametro per l’allocazione del fondo di finanziamento ordinario. Costituiscono altresì criteri premiali:

2. La produzione scientifica dei professori di seconda fascia e dei ricercatori cui sono attribuite, nei due trienni successivi all’assunzione ovvero alla nomina, rispettivamente, le funzioni di professore di prima ovvero di seconda fascia è oggetto di valutazione statistica da parte dell’ANVUR. e costituisce specifico parametro per l’allocazione del fondo di finanziamento ordinario.
Costituiscono altresì criteri premiali:

a) la percentuale di ricercatori assunti in ciascun ateneo che hanno conseguito in altra università italiana o all'estero il titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero il diploma di specializzazione medica ovvero che abbiano maturato almeno tre anni come assegnisti di ricerca o come ricercatori presso altre università e centri di ricerca nazionali e internazionali;

a) la percentuale di ricercatori assunti in ciascun ateneo che hanno conseguito in altra università italiana o all'estero il titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero il diploma di specializzazione medica ovvero che abbiano maturato almeno tre anni come assegnisti di ricerca o come ricercatori presso altre università e centri di ricerca nazionali e internazionali;

b) la percentuale di professori e ricercatori titolari, in qualità di responsabili scientifici, di progetti di ricerca internazionali e comunitari nell’arco dell’ultimo triennio.

b) la percentuale di professori e ricercatori titolari, in qualità di responsabili scientifici, di progetti di ricerca internazionali e comunitari nell’arco dell’ultimo triennio.

3. I ricercatori a tempo determinato sono sottoposti, dopo un triennio dalla nomina, a giudizio di conferma secondo procedure stabilite dall’università sulla base di apposito regolamento di ateneo che prevedono la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un professore ordinario appartenente ad altro ateneo e sorteggiato all’interno della lista di cui all’articolo 4, comma 3, lettera h). Ai ricercatori a tempo determinato che abbiano ottenuto un giudizio positivo è attribuito, ai sensi del comma 14, articolo 1, della legge 230 del 2005, un secondo contratto triennale e la durata dell’abilitazione in loro possesso è estesa per un quadriennio.

3. In seguito a nomina in ruolo, i docenti sono sottoposti a giudizio di conferma.

I ricercatori a tempo indeterminato e professori che non conseguono il giudizio positivo di conferma, sono sottoposti ad ulteriore giudizio dopo un anno, e se ancora esso è negativo, i medesimi sono dimessi.

Il giudizio di conferma non ha luogo per coloro che già hanno conseguito giudizio positivo in altra posizione di ruolo in una università.

I ricercatori a tempo determinato sono sottoposti, dopo un triennio dalla nomina, a giudizio di conferma secondo procedure stabilite dall’università sulla base di apposito regolamento di ateneo che prevedono la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un professore ordinario appartenente ad altro ateneo e sorteggiato all’interno della lista di cui all’articolo 4, comma 3, lettera h). Ai ricercatori a tempo determinato che abbiano ottenuto un giudizio positivo è attribuito, ai sensi del comma 14, articolo 1, della legge 230 del 2005, un secondo contratto triennale e la durata dell’abilitazione in loro possesso è estesa per un quadriennio.

4. Il mancato rispetto delle quote di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), determina la decurtazione del fondo di finanziamento ordinario nella misura corrispondente al costo stipendiale delle unità di personale chiamate in eccedenza rispetto alle quote stesse.

4. Il mancato rispetto delle quote di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), determina la decurtazione del fondo di finanziamento ordinario nella misura corrispondente al costo stipendiale delle unità di personale chiamate in eccedenza rispetto alle quote stesse.

 

 

 

 

TITOLO III

TITOLO III

INTERVENTI PER LA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

INTERVENTI PER LA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

 

 

Articolo 7

Articolo 7

Obbligatorietà dell’accreditamento dei corsi di studio

Obbligatorietà dell’accreditamento dei corsi di studio

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, è disciplinato un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari sulla base di specifici requisiti didattici, strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti, definiti dall’ANVUR.

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, è disciplinato un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari sulla base di specifici requisiti didattici, strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti, definiti dall’ANVUR.

2. Per i fini di cui al comma 1 le università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione, attivano opportune forme di verifica della qualità ed efficacia delle proprie attività formative, tenendo anche conto dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r).

2. Per i fini di cui al comma 1 le università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione, attivano opportune forme di verifica della qualità ed efficacia delle proprie attività formative, tenendo anche conto dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r).

 

 

Articolo 8

Articolo 8

Impegno didattico e scientifico dei professori e ricercatori

Impegno didattico e scientifico dei professori e ricercatori

1. Al fine di determinare l’impegno complessivo dei professori universitari secondo principi di trasparenza e responsabilità, all'articolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

1.1. Al fine di determinare l’impegno complessivo dei professori universitari secondo principi di trasparenza e responsabilità, all'articolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“Il trattamento economico dei professori a tempo pieno, ivi compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è correlato ad un impegno complessivo per lo svolgimento di attività di ricerca, aggiornamento scientifico, didattica e di eventuali compiti istituzionali e gestionali, svolti anche in altri organismi ed istituzioni culturali non a scopo di lucro, quantificato, anche ai fini della rendicontazione dei progetti scientifici nazionali e internazionali, in 1512 ore annue, di cui almeno 350 sono riservate, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, a compiti didattici e di servizio per gli studenti in relazione alle esigenze dei corsi di studio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. L’impegno scientifico, svolto nei modi propri di ciascun ambito disciplinare, è attestato dai titoli prodotti e dalla relazione di cui all’articolo 5. Il medesimo impegno complessivo è determinato, per i professori a tempo definito, in 750 ore annue, di cui almeno 250 destinate a compiti didattici e di servizio per gli studenti.”.

“Il trattamento economico dei professori a tempo pieno, ivi compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è correlato ad un impegno complessivo per lo svolgimento di attività di ricerca, aggiornamento scientifico, didattica e di eventuali compiti istituzionali e gestionali, svolti anche in altri organismi ed istituzioni culturali non a scopo di lucro, quantificato, anche ai fini della rendicontazione dei progetti scientifici nazionali e internazionali, in 1512 ore annue, di cui almeno 350 sono riservate, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, a compiti didattici e di servizio per gli studenti in relazione alle esigenze dei corsi di studio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. L’impegno scientifico, svolto nei modi propri di ciascun ambito disciplinare, è attestato dai titoli prodotti e dalla relazione di cui all’articolo 5. Il medesimo impegno complessivo è determinato, per i professori a tempo definito, in 750 ore annue, di cui almeno 250 destinate a compiti didattici e di servizio per gli studenti.”.

 

1.2. Il livello della retribuzione iniziale del ricercatore a tempo indeterminato è determinato prendendo a riferimento quello iniziale della carriera direttiva dello Stato, con adattamenti che tengono conto della specificità universitaria.

Conseguentemente sono determinati, procedendo a ritroso, i livelli iniziali del professore di II Fascia e di I Fascia, in base all’art. 35 del DPR 382/1980, e comunque in modo che il professore di I Fascia, al massimo della progressione in carriera, possa conseguire una retribuzione complessiva uguale a quella dei Magistrati, di corrispondente livello massimo della carriera.

2. La posizione di professore e ricercatore a tempo pieno è compatibile con incarichi di ricerca retribuiti anche comportanti responsabilità direttive in enti esterni purché regolati da convenzioni e in funzione di obiettivi di interesse dell'ateneo fermo restando il rispetto degli obblighi istituzionali.

2. La posizione di professore e ricercatore a tempo pieno è compatibile con incarichi di ricerca retribuiti anche comportanti responsabilità direttive in enti esterni purché regolati da convenzioni e in funzione di obiettivi di interesse dell'ateneo fermo restando il rispetto degli obblighi istituzionali.

 

 

Articolo 9

Articolo 9

Relazione sull’attività didattica e scientifica

Relazione sull’attività didattica e scientifica

1. Lo scatto biennale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è attribuito a seguito di presentazione da parte dell’interessato di apposita richiesta corredata da una relazione sul complesso delle attività svolte nel biennio e di valutazione positiva di quest’ultima. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’ateneo.

1.1. Lo scatto biennale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è attribuito a seguito di presentazione da parte dell’interessato di apposita richiesta corredata da una relazione sul complesso delle attività svolte nel biennio e di valutazione positiva di quest’ultima. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’ateneo.

valutazione positiva della Relazione scientifica triennale , di cui all’art. 18 del DPR 382/1980 da parte di Commissione scientifica del settore.

 

2. Una o più commissioni di ateneo nominate dal rettore, che possono includere anche professori di altri atenei italiani o stranieri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvedono alla valutazione di cui al comma 1, sulla base di criteri definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro, previo parere dell’ANVUR.

2. Una o più commissioni di ateneo nominate dal rettore, che possono includere anche professori di altri atenei italiani o stranieri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvedono alla valutazione di cui al comma 1, sulla base di criteri definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro, previo parere dell’ANVUR.

L’entità dello scatto è proporzionato al punteggio in decimi.

3. Ai fini della stipula di contratti individuali integrativi di cui al comma 16, articolo 1 della legge 230 del 2005, è considerato, sulla base di criteri definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro e dei regolamenti di ateneo, il raggiungimento di risultati particolarmente significativi nel campo della ricerca, della didattica, del trasferimento tecnologico o dell’acquisizione di risorse esterne.

3. Ai fini della stipula di contratti individuali integrativi di cui al comma 16, articolo 1 della legge 230 del 2005, è considerato, sulla base di criteri definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro e dei regolamenti di ateneo, il raggiungimento di risultati particolarmente significativi nel campo della ricerca, della didattica, del trasferimento tecnologico o dell’acquisizione di risorse esterne.

 

 

Articolo 10

Articolo 10

Misure in materia di mobilità professionale dei professori e ricercatori

Misure in materia di mobilità professionale dei professori e ricercatori

1. In deroga all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

1. In deroga all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore sentito il dipartimento e la scuola cui il professore interessato risulta assegnato.

2. Il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore sentito il dipartimento e la scuola cui il professore interessato risulta assegnato.

3. Al collocamento in aspettativa disposto ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Al collocamento in aspettativa disposto ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

4. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

 

 

Articolo 11

Articolo 11

Dotazione di personale delle università

Dotazione di personale delle università

1. La programmazione triennale delle università di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n.7 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n.43 del 2005 individua modalità di ripartizione delle risorse idonee a garantire il riequilibrio nella composizione dei ruoli del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo delle università e la sua sostenibilità, assicurando comunque che in ciascuna università, ad eccezione degli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la dotazione dei ricercatori, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, sia pari ad almeno il 40 per cento della dotazione di personale docente, la dotazione dei professori di seconda fascia sia superiore a quella dei professori di prima fascia e la dotazione di personale tecnico amministrativo non sia superiore quella del personale docente e ricercatore.

1. La programmazione triennale delle università di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n.7 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n.43 del 2005 individua modalità di ripartizione delle risorse idonee a garantire il riequilibrio nella composizione dei ruoli del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo delle università e la sua sostenibilità, assicurando comunque che in ciascuna università, ad eccezione degli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la dotazione dei ricercatori, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, sia pari ad almeno il 40 per cento della dotazione di personale docente, la dotazione dei professori di seconda fascia sia superiore a quella dei professori di prima fascia e la dotazione di personale tecnico amministrativo non sia superiore quella del personale docente e ricercatore.

Il parametro di riferimento per il calcolo dell’organico di personale docente è di un docente di ruolo ogni 30 studenti nelle Facoltà scientifiche e di un docente di ruolo ogni 45 studenti nelle Facoltà umanistiche. Al loro interno, il rapporto tra i posti di ricercatori a tempo indeterminato e quelli di professori di II Fascia e professori di I Fascia è 1,2/1,1/1.

2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le università sottopongono all’approvazione del Ministro un piano di sviluppo del fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo volto al conseguimento entro e non oltre tre anni degli obiettivi di cui al comma 1.

2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le università sottopongono all’approvazione del Ministro un piano di sviluppo del fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo volto al conseguimento entro e non oltre tre anni degli obiettivi di cui al comma 1.

3. La mancata attuazione, parziale o totale, del piano di cui al comma 2 nei termini stabiliti determina la mancata erogazione della quota di fondo di finanziamento ordinario relativa alle unità di personale che eccede i limiti di cui al comma 1.

3. La mancata attuazione, parziale o totale, del piano di cui al comma 2 nei termini stabiliti determina la mancata erogazione della quota di fondo di finanziamento ordinario relativa alle unità di personale che eccede i limiti di cui al comma 1.

 

 

Articolo 12

Articolo 12

Responsabilità finanziaria degli atenei

Responsabilità finanziaria degli atenei

1. Le università sono tenute ad adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari secondo principi omogenei su base nazionale. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili, gli schemi di bilancio e le modalità per la transizione al nuovo sistema di contabilità.

1. Le università sono tenute ad adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di strumenti di monitoraggio dei flussi finanziari secondo principi omogenei su base nazionale. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili, gli schemi di bilancio e le modalità per la transizione al nuovo sistema di contabilità.

 

 

Articolo 13

Articolo 13

Delega al Governo in materia di commissariamento degli atenei

Delega al Governo in materia di commissariamento degli atenei

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze uno o più decreti legislativi, in materia di procedure di commissariamento delle università in caso di dissesto finanziario sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze uno o più decreti legislativi, in materia di procedure di commissariamento delle università in caso di dissesto finanziario sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dei casi di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l’università non può garantire

a) previsione dei casi di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l’università non può garantire

l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero nell’ipotesi in cui l’ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi ovvero quando il disavanzo dell’ateneo risulta superiore al 30 per cento del proprio bilancio;

l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero nell’ipotesi in cui l’ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi ovvero quando il disavanzo dell’ateneo risulta superiore al 30 per cento del proprio bilancio;

b) disciplina del procedimento di commissariamento con la previsione della preventiva diffida e della concessione di un termine per la predisposizione di un piano di rientro finanziario da sottoporre all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da attuare nel limite massimo di un biennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell’attuazione del predetto piano;

b) disciplina del procedimento di commissariamento con la previsione della preventiva diffida e della concessione di un termine per la predisposizione di un piano di rientro finanziario da sottoporre all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da attuare nel limite massimo di un biennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell’attuazione del predetto piano;

c) disciplina delle modalità di assunzione della delibera di commissariamento da parte del Governo, su proposta del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, nelle seguenti ipotesi:

c) disciplina delle modalità di assunzione della delibera di commissariamento da parte del Governo, su proposta del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, nelle seguenti ipotesi:

1. mancata predisposizione del piano entro il termine indicato nella diffida di cui alla lettera b);

1. mancata predisposizione del piano entro il termine indicato nella diffida di cui alla lettera b);

2. mancato adeguamento del piano alle prescrizioni contenute nell’eventuale diniego di

2. mancato adeguamento del piano alle prescrizioni contenute nell’eventuale diniego di

approvazione;

approvazione;

3. mancata attuazione del piano;

3. mancata attuazione del piano;

d) nomina governativa, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario.

d) nomina governativa, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario.

 

 

Articolo 14

Articolo 14

Riduzione del numero dei settori scientifico-disciplinari

Riduzione del numero dei settori scientifico-disciplinari

1 Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, ridetermina i settori scientifico-disciplinari, assicurando l’afferenza di almeno 50 professori ordinari o straordinari in ciascun settore.

1 Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, ridetermina i settori scientifico-disciplinari, assicurando l’afferenza di almeno 50 professori ordinari o straordinari in ciascun settore.

 

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MariaStella Gelmini


PROGETTO GOVERNATIVO
DI MODIFICA DELLO STATO GIURIDICO

In queste settimane ha preso corpo la notizia che il Consiglio dei Ministri approverebbe presto un testo. Lo giriamo ai Colleghi
UN  MACIGNO   SULL'UNIVERSITA',
QUASI  DI  UNA  MINISTRA  "SOVIETICA"

Fuori Ruolo
La Corte costituzionale ha fissato l'udienza del 9 luglio 2009, per la discussione delle questioni incidentali pendenti.

Aumento ISTAT
L'aumento ISTAT della retribuzione è 3,77%,
valido da gennaio 2009.

Disegno di legge quadro in materia di organizzazione del sistema universitario, delega al Governo per il riordino del reclutamento e della progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari e in materia di diritto allo studio e misure per la valorizzazione e valutazione dell'attività didattica e scientifica.
Nino Luciani,  NOTA. Per quanto ne so, questo testo è piombato sulle università come un macigno funesto, molto lontano da aspettative di autentica modernizzazione e premio del merito.
- Quanto alla governance, dico solo che le due grandi "novità" (limite ai mandati dei rettori, e inserimento di esterni nel Consiglio di Amministrazione) sono a Bologna, fin dall'origine, ..... Dunque non sono queste le soluzioni di modernizzazione, almeno per noi di Bologna, dove anzi si sente come veri problemi:
a) dotare il Rettore di una Giunta, sul modello dei Comuni, i cui membri siano scelti dal Rettore, in base competenza;
b) quello del controllo democratico del Rettore e dell'Amministrazione, in particolare dando al Consiglio di Amministrazione un Presidente, diverso dalla persona del Rettore.
- Quanto allo Stato giuridico, erano piaciuti i tre obiettivi enunciati dalla Ministra nel Seminario del Miur del 24 marzo 2009 (abilitazione scientifica nazionale, separazione del reclutamento dalla progressione in carrieta, premio del merito dei docenti durante la carriera, in base a verifiche della produttività). Ma poi, leggendo il testo applicativo, si trova che "tutto cambia perchè nulla cambi", come aveva detto il Gattopardo. Rimangono le gabbie "concorsuali" per gli avanzamenti di fascia, pur se le funzioni rimangono le medesime.
Come è ben risaputo nelle università, queste gabbie non sono un mezzo di valutazione del merito, ma di controllo (da parte dei professori di I fascia) perchè non cambino gli "equilibri" tra loro.
Sono molto dispiaciuto anche per il trattamento fatto ai Ricercatori, ai quali nulla si dà retributivamente, e nulla si riconosce per la attività didattica accumulata negli anni, pur se questa attività è stata assegnata a loro, per legge.
- Ultimo, ma non ultimo. La bizantineria, ma anche la durezza, con cui il testo si preoccupa di regolare "tutto", mi ricorda l'Unione Sovietica. Non dimentichiamoci il proverbio latino "summum jus, summa injuria" e che traduciamo in italiano "la perfezione è nemica del bene".
Eppure, a capo del Miur, si direbbe ci sia un Ministro delle "libertà"...   E allora i casi sono due:
a) la Ministra è una sovietica, pur se è sotto il cappello di Berlusconi;
b) oppure, sono sovietici i suoi "collaboratori", annidati dentro il Miur, e lei (per non saper nè leggere, è scrivere) ingoia tutto .
Se posso, consiglierei la Ministra di studiarsi (non solo leggere) il documento " Un programma per l'Università", che le Organizzazioni Unitarie della Docenza (65% della rappresentanza degli Atenei) le hanno inviato a suo tempo.
  E la consiglierei anche di vedersi il "Contratto con gli Italiani" del "II° Governo" Berlusconi. NINO LUCIANI

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO


Articolo 1 - Individuazione e caratteristiche degli organi di governo delle università
1.         Le università statali, nel quadro dei complessivi processi di riordino delle amministrazioni e degli enti dello Stato finalizzati a aumentarne efficienza ed efficacia, provvedono entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazioni adottate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, a modificare i propri statuti con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi, fatte salve le loro autonome determinazioni ai sensi della normativa in vigore per quanto non altrimenti prescritto:
previsione che gli atenei adottino entro sei mesi un codice etico che individui tra l'altro in modo puntuale i casi di incompatibilità e di conflitto di interesse e predisponga opportune misure per evitarli;
attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di iniziativa e di coordinamento, attuazione e vigilanza di tutte le attività istituzionali dell'ateneo, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta scientifica e didattica e alla corretta e prudente gestione, fatte salve le competenze attribuite ad altri organi dell'ateneo;
previsione che il rettore sia eletto o nominato tra i professori ordinari di università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario o delle istituzioni culturali;
durata della carica di rettore per non più di due mandati e un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso dì mandato unico;
attribuzione al Senato accademico, costituito da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo comunque non superiore a 35, e presieduto dal rettore, della competenza ad adottare lo statuto e i regolamenti, eccettuato il regolamento dì amministrazione e contabilità, e a formulare indirizzi programmatici in materia didattica e di ricerca;
previsione che il senato accademico includa i coordinatori delle strutture di cui alla lettera v), almeno un direttore di dipartimento afferente a ciascuna delle medesime strutture e i coordinatori delle scuole di dottorato;
attribuzione al Consiglio di amministrazione delle funzioni di programmazione strategica e gestione finanziaria e contabile dell'ateneo e della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità;
composizione del consiglio di amministrazione nel numera massimo di nove membri, compreso il rettore membro di diritto e un rappresentante degli studenti;
previsione che i membri siano scelti tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovate competenze in campo prevalentemente gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; previsione della non appartenenza della maggioranza dei consiglieri, ivi compreso un rappresentante degli studenti, ai ruoli della università a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durala dell'incarico; previsione che i membri non possano essere eletti; previsione che alle sedute partecipi, senza diritto di voto, il direttore generale;
divieto per i componenti del consiglio di amministrazione, eccettuato il rettore, di ricoprire altre cariche accademiche, essere componenti di altri organi dell'università ad eccezione del consiglio di dipartimento, rivestire alcun incarico politico per la durata del mandato e far parte del consiglio dì amministrazione di altre università statali o non statali;
durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di 4 anni e non rinnovabilità del mandato di consigliere per più di una volta;
previsione dell'istituzione della figura del direttore generale, nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta del rettore, tra personalità di elevate qualificazione ed esperienza in campo organizzative e gestionale; attribuzione al direttore generale della gestione e dell'organizzazione complessiva dei servizi e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;
composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di 5 membri, tre effettivi e due supplenti esterni all'università, e designazione del presidente da parte del MEF, di un membro effettivo ed uno supplente da parte del MEF e di un membro effettivo ed uno supplente da parte del MIUR;
previsione della adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale; previsione che con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia, siano definiti i principi contabili, gli schemi di bilancio e le modalità per la graduale transizione al nuovo sistema;
previsione che la maggioranza dei membri del nucleo di valutatone di cui alla legge 370/99 non appartenga ai ruoli dell'università ovvero che, nel caso in cui il presidente vi appartenga, tutti gli altri componenti siano esterni; previsione che tra i compiti istituzionali del nucleo di valutatone, svolti anche in raccordo con l'ANVUR, rientrino la verifica della qualità dell'offerta didattica e la formulazione di specifiche proposte per migliorarla secondo indici e criteri prestabiliti;
riorganizzazione e semplificazione della articolazione interna degli atenei, con contestuale attribuzione al dipartimento delle responsabilità e delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e di quelle didattiche e formative; formulazione dei criteri per l'individuazione del dipartimento sede di coordinamento del corso di laurea;
previsione che il dipartimento comprenda una pluralità di settori scientifico-disciplinari affini, con una numerosità di professori e ricercatori incardinati a tempo indeterminato non inferiore a 30, ovvero 40 nelle università con un organico dì professori e ricercatori a tempo indeterminato superiore a mille unità; previsione che tali limiti possano essere innalzati dai singoli statuti; previsione che le università con un organico di professori e ricercatori a tempo indeterminato inferiore a cinquecento unità passano individuare una articolazione organizzativa interna diversa dai dipartimenti cui attribuire le funzioni di cui alle lettere *) e *), fatto salvo quanto disposto dalla lettera q);
assegnazione in organico dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato al dipartimento;
previsione dell'istituzione in ciascun dipartimento dì una commissione paritetica docenti-studenti;
attribuzione delle funzioni di coordinamento di ciascun corso di studio a un professore di ruolo di prima o seconda fascia e determinazione delle modalità di partecipazione alle deliberazioni in materia di organizzazione didattica anche dei-docenti e dei ricercatori incardinati in dipartimenti diversi da quello sede del corso di laurea, nonché delle rappresentanze elettive degli studenti;
istituzione tra dipartimenti di strutture di raccordo e supervisione, comunque denominate (scuole, facoltà o altra), raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare; previsione che tali strutture coordinino l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di studio; previsione che tali strutture svolgano compiti dì supervisione e razionalizzazione delle attività e dei servizi comuni, di formulazione agli organi centrali dell'università di proposte organiche, sulla base delle esigenze prospettate dai dipartimenti, in materia di personale docente; previsione che il numero complessivo di tali strutture non possa essere superiore a otto, ovvero dodici nel caso di università con oltre tremila professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato;
previsione che le strutture di cui al punto t) siano gestite dal collegio dei direttori dei dipartimenti che le compongono, integrato dai coordinatori dei corsi di laurea la cui sede dì coordinamento è collocata presso tali strutture e, per gli aspetti inerenti la supervisione sui corsi di studio, da una rappresentanza degli studenti; previsione che il collegio sia coordinato da un professore ordinario eletto dai componenti il collegio per un mandato triennale non rinnovabile;
previsione di una specifica disciplina per le scuole di dottorato, ove istituite, in conformità ad apposito regolamento emanato dal Ministero;
istituzione del consiglio degli studenti, composto da non più di 50 studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università, con compiti di consulenza, proposta e verifica nei confronti degli organi centrali dell'ateneo;
x)         istituzione, ove non previsto; del difensore degli studenti, con compiti di proposta, di iniziativa, di verifica e di confronto in relazione alle attività dell'università, nominato dal rettore, su designazione del consiglio degli studenti, tra persone in possesso di adeguate competenze professionali; il difensore resta in carica per 3 anni e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta; istituzione, ove non previsto, di un comitato per le pari opportunità; istituzione, ove non prevista, della consulta d'ateneo, composta da rappresentanti del mondo culturale e imprenditoriale, con compiti di proposta, di iniziativa, di verifica e di confronto in relazione alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'università e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio produttivo;
y)         previsione che gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottino proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto alle lettere a), e), d), j), m), n), w),x),y).


Articolo 2 - Sedi decentrate e aggregazione federativa degli atenei
Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica, dì ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse una o più università viciniori possono fondersi, ovvero aggregarsi in strutture federative sulla base di un progetto che illustri analiticamente le motivazioni e gli obiettivi della fusione ovvero dell'aggregazione.
Il progetto di cui al comma 1, deliberato, su proposta del rettore, dal senato accademico e dal consiglio dì amministrazione degli atenei interessati, è sottoposto all'esame del Ministero, il quale, acquisito il parere dell'ANVUR, emana il decreto di fusione ovvero aggregazione federativa.
Il trasferimento di personale tra gli atenei federati comporta il contestuale trasferimento della quota parte relativa del fondo di finanziamento statale.
Le operazioni dì fusione e aggregazione di cui al presente articolo sono esenti da tasse e tributi locali e nazionali.
Le università possono attivare sedi decentrate nel rispetto dì requisiti necessari relativi all'adeguatezza dell'offerta didattica, delle strutture e dell'organico, nonché alla sostenibilità finanziaria, stabiliti dal Ministero con decreto di natura non regolamentare da emanarsi, sentita l'ANVUR, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, L'attivazione di nuove sedi è subordinata alla concessione de! nulla osta ministeriale, sentita l'ANVUR, La prosecuzione, delle attività delle sedi decentrate già attive è subordinata al rispetto dei medesimi requisiti.

TITOLO II

DELEGA AL GOVERNO DEL RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO E LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI PROFESSORI E
RICERCATORI UNIVERSITARI


Articola 3
Oggetto e durata
della delega
Al fine di procedere all'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale e ai riordino del reclutamento e della progressione di carriera dei professori e dei ricercatori universitari, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme in materia di reclutamento e progressione di camera.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanz-e e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma
1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data delia loro entrata in vigore.
Articolo 4
Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Ai sensi dell'ari, 2 le norme in materia di abilitazione scientifica nazionale sono definite con 'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
istituzione di un'abilitazione scientifica nazionale, distinta per le funzioni di professore ordinario e professore associato, attestante il possesso della qualificazione scientifica adeguata ai rispettivi ruoli;
previsione che l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla lettera a) costituisce titolo necessario per l'accesso ai rispettivi ruoli, fatte salve le procedure dì cui all'articolo 6;
previsione che l'abilitazione sia rilasciata sulla base di un motivato giudizio, basato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, alla luce di parametri stabiliti per ogni ruolo e area da apposito decreto de! Ministero;
previsione che l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla lettera a) non comporta diritto all'accesso ai rispettivi ruoli né alla progressione di carriera; previsione che si applica in riferimento all'abilitazione scientifica nazionale il disposto dì cui all'articolo 1, comma 15 della legge 4 novembre 2005, n. 230;
durata quadriennale dell'abilitazione scientifica nazionale e mantenimento della stessa a seguito della verifica dei titoli scientifici nel frattempo prodotti da parte della commissione dì cui alla lettera f);
fissazione dei termini per l'espletamento e la conclusione, in non oltre sei mesi dall'indizione, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione; previsione che le procedure sono indette con cadenza annuale nel mese di settembre e assicurano la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatici, nonché dei curricula e dell'elenco delle pubblicazioni dei commissari e dei candidati;
formazione di un'unica commissione di nove membri per ciascun settore scientifico- disciplinare mediante sorteggio di otto commissari nazionali all'interno di una lista contenente un numero triplo di professori ordinari appartenenti al settore ed eletti dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore, i quali abbiano presentato apposita candidatura, e designazione, da parte dell'Agenzia nazionale per ia vantazione dell'università e della ricerca, di un commissario di pari livello accademico appartenente ad università dell'Unione Europea;
previsione che sono ammessi a presentare la propria candidatura ai sensi della lettera f) i professori ordinari ia cui attività sia stata valutata positivamente ai sensi dell'articolo 8;
previsione che ciascun commissario resta in carica per due anni; che tre membri della commissione sono rinnovati ogni anno; che in fase di prima applicazione tre commissari, individuati tramite sorteggio, restano in carica per un anno, tre commissari per due anni, e tre commissari per tre anni;
divieto per i commissari di far parte di una commissione, anche per un settore diverso, per tre anni dalla conclusione del loro mandato; previsione che il divieto sia ridotto a due anni per i commissari che, ai sensi della lettera h), hanno fatto parte di una commissione per un solo anno, e innalzato a quattro anni per quelli che ne hanno fatto parte per tre anni;
previsione che i commissari possano, a richiesta, essere esentati dalla normale attività didattica per un semestre in ciascuno degli anni in cui fanno parte della commissione nazionale ed ottenere una proporzionale riduzione del carico didattico complessivo nell'anno accademico di' riferimento, mantenendo intatte le proprie prerogative accademiche;
previsione di un limite alla partecipazione alle successive procedure indette per il conseguimento dell'abilitazione per coloro i quali non l'abbiano conseguita;
riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri operanti presso università o istituti di ricerca esteri, ovvero in possesso di abilitazione scientifica rilasciata da organismi esteri;
previsione che il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento ai sensi dell'artìcolo 1 comma 10 delia legge della legge 4 novembre 2005, n,23Q e per la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 1 comma 14 della medesima legge;
previsione che, a partire dal 1 gennaio 2012 il titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, requisito d'accesso;
2.          Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, secondo criteri e modalità deliberati da! CUN, determina i settori scientifico-disciplinari, assicurando che ciascun settore includa almeno 50 professori ordinar! o straordinari.

Articolo 5
Reclutamento dei professori e ricercatori universitari
Ai sensi dell'ari 2 le norme in materia di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari sono definite sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
previsione che, a partire dal 1 gennaio 2012 il titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, requisito d'accesso;
previsione che le università ricoprono i posti di professore ordinario e associato e di ricercatore con le procedure di reclutamento di cui al presente articolo ovvero di chiamata diretta o per chiara fama di cui all'articolo 6, e ricoprono altresì posti di professore ordinario e associato con le procedure selettive di progressione di carriera di cui all'articolo 5;
previsione che, sulla base di apposita programmazione triennale deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, acquisiti i pareri del senato accademico e delle strutture di coordinamento di cui all'articolo 1, numero 1, lettera s), ciascuna università procede alla copertura di almeno un quarto dei posti di ruolo di professore ordinario e associato con le procedure di reclutamento ovvero di chiamata diretta;
previsione che, fatte salve le procedure dì cui agli articoli 5 e 6*, l'accesso ai ruoli di professore ordinario, professare associato e ricercatore universitario avviene attraverso procedure di selezione pubblica e valutazione comparativa dei candidati, bandite dalle singole università, e, per l'accesso ai ruoli di professore ordinario o associato, riservate agli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 3; previsione che le procedure prevedano una lezione pubblica dei candidati;
previsione che le modalità di reclutamento di cui alla lettera e) non si applicano ai professori e ai ricercatori appartenenti all'università banditrice;
formazione delle commissioni responsabili delle selezioni di cui alla lettera a) mediante l'elezione da parte dei professori ordinari, straordinari e associati appartenenti all'ateneo e ai settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di tre professori ordinar! dell'ateneo, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o a settori affini, e la nomina da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, dì due professori ordinari in atenei italiani o stranieri appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando o a settori affini, o, se stranieri, afferenti allo stesso ambito disciplinare;
disciplina della nomina in ruolo a seguito delle procedure di selezione di cui alla lett. e) da parte de! consiglio di amministrazione, su proposta de! rettore, sentito il dipartimento;
non soggezione alle procedure di conferma in ruolo dei docenti vincitori delle procedure di selezione dì cui alla lett. a) qualora questi abbiano già ottenuto la conferma in altro ruolo universitario in Italia o superato procedure di conferma comparabili all'estero;

previsione che la prima posizione a contratto a tempo determinato o di ruolo a tempo indeterminato debba essere ricoperta per almeno un triennio presso un'università diversa da quella in cui l'interessato ha conseguito il dottorato di ricerca, o, in mancanza dello stesso, il titolo accademico più elevato in suo possesso;
previsione che ai concorsi da ricercatore a tempo determinato e indeterminato siano ammessi a partecipare coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, da non oltre cinque anni alla data di emissione del bando; previsione che la valutatone dei candidati, basata sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, pubblicamente discussi con la commissione, sia effettuata nel rispetto di parametri stabiliti da apposito decreto del Ministero;
previsione per gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e le università non statali di adottare ne quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge autonome modalità sperimentali di reclutamento dei professori e dei ricercatori sulla base di apposito regolamento approvato dal Ministero, fermo restando l'obbligo dell'evidenza pubblica delle procedure stesse; previsione del preliminare conseguimento da parte di coloro che ne fossero sprovvisti della abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 3 per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nelle procedure di abilitazione nazionale, nonché per quelle di reclutamento e progressione di carriera negli atenei che non partecipano alla sperimentazione, Al termine de! quinquennio il Ministero procede alla vantazione delta sperimentazione effettuata e ne determina il prolungamento ovvero la cessazione.


CONTINUA
CONTINUAZIONE
Articolo 6 - 
Progressione di carriera dei professori associati e dei ricercatori
1.          Le norme in materia di progressione di carriere dei professori associati e dei ricercatori sono definite con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi;
disciplina delle modalità con le quali le università avviano annualmente procedure selettive per la progressione di professori e ricercatori universitari in servizio nell'università stessa ad una fascia superiore per la quale abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a);
disciplina delle modalità con le quali il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su proposta del rettore, acquisiti i pareri dei senato accademico e delle strutture di coordinamento di cui all'articolo 1, numero 1, lettera s), determina il numero complessivo e i criteri di ripartizione relativi alle procedure dì progressione da attivare;
disciplina delle modalità di composizione delle commissioni di vantazione per la progressione di carriera prevedendo in ciascuna la presenza di almeno cinque professori ordinar! di ruolo appartenenti all'ateneo, almeno quattro professori ordinar! di ruolo di altre università italiane e un professore di livello comparabile appartenente ad una università straniera; previsione che i membri della commissione devono afferire a settori scientifico-disciplinari diversi tra loro;
previsione che la commissione dì cui alla lettera e), sentite le strutture di appartenenza dei candidati e previa rilevazione della loro attività scientifica e didattica, formuli una graduatoria di merito anche attraverso la consultazione per iscritto di esperti italiani o stranieri con riconosciute competenze nell'ambito disciplinare del candidato;
previsione di un limite alla partecipazione alle successive procedure indette per la progressione ad un fascia superiore per coloro i quali non siano risultati vincitori;
disciplina della nomina in ruolo a seguito delle procedure di progressione di carriera di cui al presente articolo da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore;
non soggezione alle procedure di conferma in ruolo dei docenti vincitori delle procedure di progressione di carriera qualora abbiano già ottenuto la conferma in altro ruolo universitario in Italia o all'estero;

Articolo 7
- Chiamate per chiara fama e chiamate dirette
1.          Le università possono procedere alla copertura di posti dì professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara faina, in possesso di uno dei seguenti requisiti: occupino, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; abbiano ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti dì ricerca internazionali. La proposta di chiamata deve contenere una motivata relazione che illustri analiticamente la qualità e la personalità scientifica dello studioso, i contributi scientifici apportati, i risultati ottenuti e il loro riconoscimento in ambito internazionale. La proposta è quindi trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere delta commissione di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
Le università possono altresì procedere alla copertura dì posti di professore ordinario e associato o dì ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi che ricoprono in istituzioni universitarie o di ricerca straniere posizioni di livello comparabile a quella per la quale vengono chiamati. A tate fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere della commissione di cui dì cui alla lettera f), comma 1, articolo 3 della presente legge competente per settore, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina,
A seguito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 il rettore, con proprio decreto,
dispone la nomina in ruolo determinando le classi di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

TITOLO III

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI
UNIVERSITARI

Articolo 8 -
Funzioni e conferma dei ricercatori
1.          I ricercatori svolgono attività di ricerca e, su richiesta dell'università di appartenenza, compiti didattici, acquisendo in tal caso e per la durata degli stessi il titolo di professori aggregati.
2.                     I ricercatori universitari, dopo quattro anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni settore scientifico-disciplinare, da tre professori ordinar! scelti dall'ANVUR. La commissione resta in carica un biennio, L'appartenenza alla commissione è incompatibile con l'appartenenza alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) che aveva attribuito al candidato l'abilitazione scientifica nazionale e in atto, La commissione valuta l'attività scientifica svolta dal ricercatore nel quadriennio e, sulla base di una motivata relazione del dipartimento e del senato accademico, Cattività didattica svolta.
3.
          Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati. Se il giudizio è sfavorevole, il ricercatore è nuovamente sottoposto a giudizio di conferma per una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Articolo 9 - Conferma dei professori straordinari e associati
1.          I professori straordinari e associati non confermati, dopo 3 anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte della commissione dì cui all'artJ comma 2. Se il giudizio è favorevole, il professore straordinario è immesso nella fascia dei professori ordinari e il professore associato è immesso nella fascia dei professori associati. Se il giudizio è sfavorevole, i! professore è nuovamente sottoposto a giudizio di conferma per una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, i professori cessano di appartenere al ruolo,

Articolo 10
- Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari
Il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno,ai sensi della normativa in vigore, fatte salve le specificazioni che seguono, è correlato a un impegno complessivo per ricerca, aggiornamento scientifico, didattica e funzioni gestionali, indicativamente misurato in 1500 ore annue, il cui impiego viene definito e distribuito in relazione alle diverse attività, secondo le disposizioni che l'ateneo disciplina con proprio regolamento. L'applicazione è formalizzata con atto individuale sottoscritto dal rettore e dall'interessato al momento dell'assunzione in servizio, in seguito a progressione in carriera e, per il restante personale in servizio, all'entrata in vigore dei regolamento,Sono fatte salve le successive possibilità di modifica che saranno disciplinate dallo stesso regolamento d'ateneo. Il mancato assolvimento degli obblighi assunti costituisce motivo di provvedimento disciplinare ai sensi di apposito regolamento predisposto entro sei mesi dal Ministro su proposta del CUN, sentita la CRUI. Ai professori a tempo pieno può essere riconosciuta dall'ateneo di appartenenza un'eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 1 comma 16 della legge 230/05, Per il personale medico universitario resta fermo, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto de!Servizio sanitario nazionale, lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalie disposizioni vigenti. La posizione di professore e ricercatore a tempo pieno di cui all'ari 11 del DPR 382/80 è compatibile con incarichi di ricerca retribuiti anche comportanti responsabilità direttive in enti esterni purché regolati da convenzioni e in funzione dì obiettivi di interesse dell'ateneo e fermo restando il rispetto degli obblighi istituzionali.
L'impegno didattico e di ricerca e il trattamento economico complessivo dei
professori e dei ricercatori a tempo definito sono pari alla metà di quelli previsti in caso di opzione per il regime a tempo pieno e disciplinati con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il trattamento economico in godimento è conservato con assegno ad personam riassorbibile.
A professori e ricercatori, chiamati da una università avente sede in altra Regione,è attribuito, con oneri a carico del Ministero, un assegno ad personam pari a tre scatti biennali. Dopo 5 anni di permanenza in tale sede, gli scatti entrano a far parte del trattamento economico dì base. Ne! caso di chiamata da una università avente sede in altra Provincia della stessa Regione, l'assegno è pari a uno scatto stipendiale.

TÌTOLO IV
NORME IN MATERIA DI VALUTATONE E INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ'

DIDATTICA E SCIENTIFICA

Articolo 11 -
Relazione sull'attività didattica e scientifica
I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare ogni biennio una relazione sull'attività didattica scientifica svolta. L'attività è valutata con modalità regolamentata dalle università secondo principi fissati dai consiglio di amministrazione su proposta del rettore,sentito il senato accademico.
In caso di positiva svalutazione dell'attività svolta viene attribuito lo scatto biennale di cui all'articolo 36 del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n, 382.

I professori e i ricercatori che non presentano la relazione di cui al camma 1 o ia cui attività è valutata negativamente non possono presentare domanda, nel biennio
successivo, per conseguire l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.... o per la progressione di carriera di cui all'ari,., e non possono entrare a far parte delle commissioni di vantazione di cui agli arti,.,


Articolo 12 -
Misure per l'incentivazione dell'attività didattica
1. Al fine di incentivare l'internazionalizzazione degli atenei, le università sono autorizzate ad attivare convenzioni con altre università e enti di ricerca stranieri prevedendo il distacco o l'acquisizione temporanea per un perìodo predefinito e rinnovabile del rispettivo personale docente e ricercatore per attività didattica e di ricerca, secondo le condizioni, anche economiche e retributive, definite in convenzione, purché senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato.

Articolo 13 -
Organico delle università
L'organico di personale docente a tempo indeterminato dì ciascun ateneo statale, ad esclusione delle scuole superiori a statuto speciale, è composto in misura pari almeno al quaranta percento da ricercatori universitari, e in misura non superiore al ventisette percento da professori ordinari.
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai comma 1 gli atenei presentano al Ministero entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di programmazione quinquennale del personale, prevedendo che, qualora il conseguimento di tali obiettivi comporti la riduzione del numero di posti di professore ordinario o associato, tale riduzione sia effettuata gradualmente.
Il trasferimento di personale docente tra- diverse strutture appartenenti allo stesso ateneo è effettuato, secondo le modalità prescritte dal regolamento un materia, a richiesta o comunque con il consenso dell'interessato, senza oneri per le strutture interessate.

TITOLO V
DELEGA AL GOVERNO I N MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 15 -
Oggetto e durata della delega
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, su proposta dei Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, uno o più decreti legislativi di riforma del sistema di diritto allo studio universitario volti a;
a)          definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli dì ordine economico e sociale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
b)          favorire il raccorda tra le Regioni, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti ai fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e)          garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
d)          prevedere, d'intesa con le Regioni, strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare i servizi in favore degli studenti.

Articolo 15 - Norme transitorie e finali
Nei primi quattro anni dall'attivazione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale dì cui all'articolo 2*, il Ministro, al fine di favorirne l'efficiente svolgimento, può, con proprio decreto di natura non regolamentare, disporre opportune modifiche opportune alla organizzazione delle procedure stesse, ivi compresa,in casi di particolare necessità, la costituzione di una seconda commissione per specifici settori scientifico-disciplinari;
Nel primo anno di attivazione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale di cui all'articolo 2 le procedure stesse sono attivate esclusivamente per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di professore associato.
Ai professori associati non confermati e i ricercatori non confermati non è consentito partecipare alle procedure indette per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nei tre anni successivi all'attivazione delle stesse per tutte le fasce.
L'idoneità conseguita ai sensi della legge 210 dei 1995 è equipollente all'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 1 lettera*,
Gli atenei sono tenuti ad applicare le norme derivanti dalle modifiche statutarie richieste dalla presente legge entro un anno dalla emanazione dei relativo decreto rettorale. I mandati di tutti gli organi dell'ateneo, incluso il rettore, in atto al momento della pubblicazione della presente legge sono portati a compimento secondo le scadenze previste; qualora detti mandati vengano a cessare in data successiva alla data di pubblicazione del nuovo statuto di Ateneo sulla Gazzetta Ufficiale, gli organi dell'ateneo vengono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi secondo la normativa di cui alla presente legge e comunque non oltre il compimento dell'anno accademico entro il quale vengono costituiti i nuovi organi.
Fatto salvo quanto previsto ai comma 5, il limite di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 1 viene calcolato prendendo in considerazione anche i mandati o le parti di mandato ricoperte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
La cognizione delle controversie aventi ad oggetto la legittimità dì ogni atto o provvedimento assunto per l'indizione e l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore o ricercatore, di ogni atto o provvedimento assunto per l'indizione e l'espletamento delle procedure dì selezione pubblica di professori e ricercatori universitari e di ogni atto o provvedimento assunto per l'indizione delle procedure selettive per la progressione di carriera dei medesimi spetta in via esclusiva, anche per quanto attiene alla fase cautelare, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma,
Il tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 6 innanzi al quale è portata una controversia avente ad oggetto la legittimità di atti o provvedimenti di cui al medesimo comma rileva anche d'ufficio la propria incompetenza.

 


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ASSEGNO AD PERSONAM, IN SEGUITO AD INQUADRAMENTO
DEI DOCENTI IN FASCIA SUPERIORE,

Come è calcolato nella Università di Bologna

  Nota.   In Italia, i docenti universitari, in seguito ad inquadramento in fascia superiore ( dopo un concorso) , ricominciano la carriera da "zero", nella nuova fascia.
  Se la nuova retribuzione fosse inferiore a quella di provenienza, essi   ricevono la differenza (per non calare)
con un assegno, per un determinato tempo, fino a raggiungere lo stipendio pari a quello precedente, maggiorato dello assegno.
  Ne deriva che, pur stando in fascia superiore, uno potrebbe rimanere per molti ulteriori anni, senza alcun aumento.

La Normativa di Bologna

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

ASSEGNO AD PERSONAM ATTRIBUITO
ALLA NOMINA IN RUOLO

Nomina a Professore di I^ e II^ fascia di personale già in servizio come Ricercatore o Professore Associato  

Come viene calcolato l'assegno ad personam
- Nei casi di nomina a Professore di I^ o II^ fascia di personale già in servizio come Ricercatore o Professore Associato, si raffronta la somma delle voci "stipendio/assegno aggiuntivo/indennità integrativa speciale"  - importi tabellari annui lordi - in godimento il giorno prima della nomina con la somma - delle stesse voci spettanti nella nuova qualifica.
L'eventuale differenza viene attribuita come assegno ad personam; l'assegno viene distinto in quota A (differenze su stipendio+i.i.s.) e quota B (differenze su assegno aggiuntivo).
- E' stato inoltrato un quesito a IGOP, Dipartimento Funzione Pubblica, M.U.R. per chiedere, fra l'altro, un chiarimento definitivo in ordine ad alcune questioni applicative sollevate dalla scomposizione dell'assegno ad personam in quota A e quota B.  

Come viene riassorbito l'assegno ad personam
- Si applica il comma 4 dell'art. 8 della legge 370/99: l'assegno ad personam viene lasciato invariato fino alla conferma.
Alla conferma viene rideterminato tenendo conto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi ex art. 1.03 D.P.R. 382/80.
A questo punto:
a) o viene completamente riassorbito;
b) o viene riassorbito solo in parte e l'assegno residuo viene lasciato invariata per il resto della carriera.
Questa modalità di rideterminazione/riassorbimento è stata applicata a tutti gli assegni attribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 370/99.
- L'art. 8/4 costituisce una norma di interpretazione autentica della L. 537/93, quindi efficace dal 1/Ol/1994.
  Per i Docenti nominati dal 1994 al 1999 vale il disposto dell'art. 8/4  "Il maggior trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici".
Pertanto, in questi casi, si è provveduto a:
1) ricalcolare - senza sospendere - gli assegni in godimento alla data del 26/10/1999 tenendo conto della conferma e della ricostruzione di carriera;
2) procedere al recupero progressivo del maggior trattamento in godimento non spettante a valere sui miglioramenti economici successivi all'entrata in vigore della legge medesima.
Per miglioramenti economici si sono intesi solo gli aumenti retributivi di carattere generale (aumenti tabellari).

FONTE: Amministrazione Università di Bologna.

 

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MariaStella Gelmini


MIUR - SEMINARIO

Per "Un patto virtuoso tra Università e Istituzioni",  Roma,  24 marzo 2009

AUTONOMIA E RESPONSABILITA' DEGLI ATENEI: GOVERNANCE, VALUTAZIONE, RECLUTAMENTO

Università di Salerno
Ricercatori Università
di Salerno, in Assemblea, deliberano di
"rinunciare ai carichi didattici non previsti
dalla legislazione vigente e
nello specifico alle attività didattiche frontali, per il
prossimo anno accademico
".

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Alessandro Schiesaro

 

             Reclutamento: gli elementi caratterizzanti l'offerta di patto

1) Abilitazione scientifica nazionale a lista aperta
2) Separazione del reclutamento dalla progressione in carriera
3) Concorsi locali

Al seminario del ministro Gelmini hanno partecipato A. Lenzi (presidente del CUN), il prof. 
E.Decleva (presidente della CRUI), 70 rettori,  l'ex-ministro G. Fioroni (PD), il sen. G. Valditara.
Assenti i sindacati universitari.

IL DOCUMENTO DEL SEMINARIO
Attribuito al prof. A. Schiesaro dell'Univ. "La Sapienza"
di Roma e alla Direzione Generale del Miur
Parte II - Il RECLUTAMENTO

1.- Premessa
. La selezione e la valorizzazione del personale accademico costituiscono il nodo centrale di ogni politica universitaria. In questo ambito l'Italia evidenzia non da oggi problemi molto significativi, che talora giungono a minacciare la credibilità e il rispetto di cui gli atenei devono godere. E' quindi necessario introdurre forti elementi di competizione meritocratica, di mobilità nazionale e internazionale, di trasparenza.
  L'accesso e la progressione di carriera nelle università devono avvenire sulla base di stringenti parametri qualitativi riconosciuti anche a livello internazionale, come già in parte prescritto dalla legge 1/09.
  La ricerca è per sua natura internazionale, anzi lo diventa ogni giorno di più anche in considerazione del fatto che una quota crescente di risorse per svolgerla viene allocata a livello europeo e internazionale su base competitiva. I sistemi di selezione e promozione devono quindi essere comparabili con quelli dei principali Paesi attivi nel settore della ricerca ed essere caratterizzati da una rigorosa valutazione qualitativa.
  Ogni ruolo deve godere di una distinta e piena valorizzazione professionale. Il passaggio a un ruolo superiore deve essere subordinato a riconosciuti, significativi progressi nella produzione scientifica dello studioso. In particolare, l'accesso all'ordinariato deve riconoscere risultati scientifici di consistente valore, apprezzati in modo tangibile anche a livello internazionale, tali da garantire una effettiva posizione di rilievo dello studioso nel suo settore di ricerca.
   La legge 230/05 (Legge Moratti) cristallizza il vasto consenso aggregatosi negli anni scorsi intorno all'idea di istituire un 'filtro' nazionale per l'accesso alla docenza universitaria, ferma restando la scelta dei docenti da parte delle singole università. Se da un lato, infatti, è necessario evitare la rigidità di un meccanismo troppo centralistico, come i concorsi anteriori alla legge 210/98, oggi improponibile se si vuole che le sedi siano valutate in base alle scelte che compiono, è al contempo prematuro prevedere l'autonomia assoluta delle singole sedi. E' quindi necessario riprendere i principi cardine della riforma Moratti e declinarli alla luce della rapida evoluzione del sistema universitario italiano e internazionale che si è registrata negli anni scorsi.
    Particolare importanza, poi, deve essere assegnata ai principi stabiliti dall'Unione Europea ai fini di garantire la progressiva realizzazione di un 'mercato unico' per i ricercatori in Europa (Realising a single labour market for researchers in Europe), tra i quali vanno menzionati soprattutto l'esigenza di un reclutamento aperto e di prospettive di carriera legate a criteri di trasparenza.

2.- Architettura del sistema. La proposta che viene qui delineata prevede che i singoli atenei reclutino e promuovano docenti e ricercatori scegliendo tra studiosi in possesso della abilitazione scientifica nazionale per il ruolo pertinente (ordinario, associato, ricercatore). L'abilitazione è conseguita sulla base di un rigoroso giudizio scientifico espresso dalla comunità degli studiosi: non conferisce alcun diritto all'inquadramento in ruolo, ma, come qualunque abilitazione professionale, costituisce condizione necessaria e insieme non sufficiente per l'esercizio della stessa. La durata quinquennale dell'abilitazione può essere estesa qualora lo studioso prosegua nell'attività di ricerca al livello richiesto. L'abilitazione scientifica nazionale è a numero aperto. Qualunque formula che leghi il numero delle abilitazioni conseguibili al fabbisogno espresso dalle sedi porta inevitabilmente a privilegiare i desiderata delle sedi banditrici. Il rigore della selezione deve essere garantito non da artificiali barriere numeriche, ma dalla severità dei criteri adottati e dei requisiti di produzione scientifica preliminarmente indicati. La proposta uniforma in larga misura, secondo la prassi internazionale prevalente, le modalità di selezione di professori e ricercatori. E' infatti proprio l'accesso alla carriera accademica il punto più delicato, e quello che più richiede una larga condivisione a livello nazionale, soprattutto ove si consideri che circa il 35% del personale universitario è composto da ricercatori (una percentuale in crescita). Viene operata una distinzione chiara tra reclutamento e promozione, entrambi affidate ai singoli atenei, ma entrambi condizionati al conseguimento preliminare dell'abilitazione scientifica nazionale. Il punto più debole della normativa finora in uso è infatti quello di costringere gli atenei a bandire concorsi teoricamente aperti quando il vero obiettivo, spesso del tutto legittimo, è quello di promuovere un docente interno. Il concorso diviene in sostanza solo una modalità complicata, costosa e poco lineare per chiedere alla comunità scientifica di esprimere il proprio parere su di un singolo docente. Questa distorsione di fondo del sistema produce poi molti dei problemi che si riscontrano nella prassi. La proposta supera questa anomalia grazie a un sistema a due fasi: per essere promosso il docente deve conseguire l'abilitazione nazionale, che garantisce un giudizio rigoroso della comunità scientifica sulle sue qualità di studioso ed essere quindi valutato dalla propria università anche in riferimento all'attività didattica e ad ogni altro ragionevole parametro che l'università ritenga opportuno considerare. In questo senso gli atenei si dotano di regolamenti, proposti o approvati dal MIUR, che specificano i vari aspetti e le modalità della valutazione. Non tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per un ruolo superiore saranno necessariamente promossi a quel ruolo nell'università dove prestano servizio. Non solo perché l'università, nel valutare la promozione, dovrà prendere in considerazione elementi ulteriori rispetto al giudizio scientifico affidato all'abilitazione (per esempio la didattica), ma anche perché, al fine di creare una competizione basata sul merito anche a livello interno, le risorse che ciascun ateneo può destinare alle promozioni devono essere predefinite in sede di programmazione triennale, sulla base di parametri nazionali.

3.- Mobilità. Il sistema italiano è molto ingessato, poiché la mobilità tra sedi - cioè la libera circolazione delle idee e dei saperi che costituisce da secoli l'essenza stessa dell'università- è ridotta al minimo e sopravvive solo perché massicciamente incentivata dal MIUR, che per ogni trasferimento interregionale crea e paga oltre due terzi di un nuovo posto (l'incentivo è infatti da molti anni del 70%). Da 10 anni a questa parte circa il 95% dei docenti fa carriera nella sede in cui ha inizialmente conseguito un posto da ricercatore. E' certamente possibile rivedere il sistema degli incentivi (prevedendone per esempio anche per il singolo docente, non solo per l'istituzione), ma non basta. Elementi di mobilità nazionale e internazionale vanno fortemente accentuati se l'Italia vuole tornare ad essere pienamente competitiva in sede internazionale. Nel nuovo sistema basato sull'abilitazione nazionale si prevede quindi che alle selezioni indette dalle singole sedi possano partecipare tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione per la fascia pertinente, anche se già di ruolo in altra sede, italiana o estera. Verrà introdotto il vincolo, per ciascun studioso, di operare per almeno un certo numero di anni, dopo il

Nino Luciani. I tre punti (che presumo fissati dal Ministro) rispondono a larghe attese dei professori, da molto tempo.
Invece,  dentro il Documento, si annidano soluzioni tecniche di senso contrario.


1.-  Sui requisiti per valorizzare il merito
  Direi che i tre punti appaiono appropriati.
  Ma, guardando dentro, le soluzioni risultano marciare contro, per cui ricompare il dubbio che i ministri siano, come al solito, destinati al sabotaggio della burocrazia ministeriale.
   Rinvierei, per l'acquizione di elementi esterni costruttivi, al documento delle Organizzazioni Unitarie della Docenza:"Un programma per l'Università".
  Per quanto mi riguarda, mi soffermo solo sul reclutamento, anche per tentare di avviare un dialogo dei sindacati col ministro. Invece, la Governance viene recuperata alla fine, ma solo per qualche elemento critico esemplificativo.
2.-  Reclutamento. Direi che i tre punti rispondano positivamente   ad una lunga attesa, con largo consenso, dei professori.
  Il ripristino, dopo anni di cupo bolscevismo, di qualcosa che assomiglia alla libera docenza, va salutato (credo) con vero sollievo. Infatti la "abilitazione scientifica a numero aperto" è il giusto riconoscimento a chi se lo merita, a prescindere dal numero dei posti da distribuire, e che dunque evita quel deprecabile vezzo di dovere dire "cretino" a qualcuno, semplicemente per far passare un altro, anzi il proprio allievo, nel concorso.
   C'è, poi, la considerazione che siffatta abilitazione è spendibile anche fuori dall'Università, e dunque è una bella cosa anche in senso generale
  Le commissioni sarebbero fatte per sorteggio, tra un numero di eletti triplo rispetto al numero dei commissari. Il sorteggio è un passo fondamentale per battere il corporativismo.
  E' anche molto importante la separazione tra il reclutamento e la progressione di carriera, in modo da permettere avanzamenti di carriera solo in base al merito, senza gabbie infernali.
  Ed è, infine, importante mantenere i concorsi locali, perchè sono un meccanismo più fluido, in confronto ai concorsi centralizzati. E basti pensare ai danni irreversibili alle carriere, a causa dei pochi concorsi, del periodo in cui il meccanismo era centralizzato (vedi DPR 382/80).
3.  Dubbi sulla validità delle soluzioni. Detto questo, se si guarda più a fondo, si trovano eccezioni alla regola del merito, inammissibili. Vediamo perchè.
a) la valutazione del merito si applica solo ai ricercatori ed associati, ma non ai professori ordinari. Su questo non siamo apposto.
b) il sorteggio tra un numero triplo di votati può rivelarsi un inciucio, in quanto c'è sempre il modo per aggirarlo. Si pensi ai bandi di opere pubbliche, controllati mediante le coalizioni tra le categorie. Proporrei la via più semplice che è il solo sorteggio, eventualmente tra chi ha almeno 10 anni di servizio.
c) Se la struttura della docenza rimane suddivisa in tre fasce, ognuna delle quali si accede per concorso, allora non è vero che si separa il reclutamento dalla progressione in carriera. Ci sono tre reclutamenti, a numero chiuso, con tre diversi livelli.
  Valga ricordare la posizione delle Organizzazioni Unitarie della Docenza (60% della rappresentanza sindacale). Le fasce possono essere tre, quattro, cinque, sei .... L'importante è che la progressione verso l'alto (dopo il reclutamento) avvenga previa verifica della produttività. Anche gli ordinari vanno valutati per il merito (vedi punto a), più sopra).
d) il concorso locale sarebbe discplinato da regolamenti locali, discrezionali.
  Come mai ? Il principio del merito deve valere solo per la Ministra (ossia per l'abilitazione nazionale), e non per i Rettori ? Direi che il sorteggio dei commissari vada applicato anche localmente.
4. Governance. Anche qui l'impianto merita apprezzamento. Invece le relative soluzioni sono forzature, fondate su ipotesi non vere.riconsiderate. Considero due punti qualificanti: l'idea di rafforzare i poteri dei rettori, o quella di comporre il consiglio di amministrazione solo con "esterni".
  Il rettore è, giuridicamente, già adesso un monarca assoluto che fa e disfa senza rispondere a nessuno, in collusione con l'alta Burocrazia. Caso mai c'è un problema di controllo del Rettore, attivando il Consiglio di Amministrazione e il Senato, oggi appiattiti sull'Esecutivo. Come minimo, il rispettivo Presidente dovrebbe essere persona diversa dal Rettore. Nei grandi Atenei, il rettore andrebbe configurato come un "primus inter pares", ossia coadiuvato da proRettori con delega per settori, come nei Comuni.
   Quanto ai Consigli di Amministrazione , l'idea di metterci dentro degli "esterni" competenti per materia va apprezzata, purchè questi esterni siano "minoritari", rispetto ai professori. Conosciamo molti casi di "fondazioni" mandate all'aria a causa di avvoltoi "esterni" a cui interessava solo prendere soldi.
   Non si dimentichi, poi, che le università hanno ampia facolttà di modificare gli statuti autonomamente, per cui ... se vogliono...
   Caso mai, il "mal governo" locale va sconfitto con un nuovo approccio di governance delle università, in cui c'è la separazione tra proprietà (Stato) e gestione (università), con una rispettiva responsabilità. Per il miur c'è quella di commissionare gli obiettivi e pagare, dopo averne controllato l'attuazione. NL
dottorato, in un'istituzione diversa da quella ha conseguito il dottorato.
Confronto con la prassi internazionale. Il sistema che si prospetta trova un parallelo diretto in quello francese della qualification, che, distintamente per i due ruoli oggi esistenti in Francia, è presupposto indispensabile per partecipare alle selezioni locali. Ma il sistema, la cui chiarezza lo rende in ogni caso comprensibile anche a studiosi appartenenti ad altri contesti accademici, è confrontabile anche con la prassi vigente nei Paesi anglosassoni e nordeuropei, dove la consultazione della comunità scientifica nazionale e internazionale, seppur ovviamente non regolata per legge, è sempre prevista, e, configurandosi di fatto come l'accertamento di una 'abilitazione' al ruolo, costituisce la base per ogni successiva deliberazione delle singole sedi, sia per la chiamata iniziale che per la progressione di carriera.

4.- Il conseguimento dell'abilitazione. L'abilitazione scientifica nazionale viene conseguita sulla base di un esame dei titoli scientifici del candidato. Le sessioni sono aperte ogni anno. Le procedure di abilitazione sono affidate ad un comitato di settore, uno per settore scientifico-disciplinare, composto da un adeguato numero di professori ordinari estratti a sorte da liste di eletti in numero triplo.

5.- La selezione locale. Le università, in relazione alle risorse disponibili, procedono alla copertura dei posti sulla base di procedure di selezione bandite di norma dopo la conclusione della sessione annuale di abilitazione. Alle procedure possono partecipare tutti gli studiosi, italiani o stranieri, in possesso dell'abilitazione al ruolo pertinente.

6.- La progressione di carriera. Le università disciplinano con propri regolamenti, approvati dal Ministero, le modalità con cui i professori associati e i ricercatori possono presentare domanda all'università ove sono incardinati per la progressione ad una fascia superiore per la quale abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e le procedure con cui le università esaminano la richiesta. Le procedure devono di norma essere indette ciascun anno e prescrivere la valutazione dell'attività scientifica e didattica e di ogni altro elemento utile. E' possibile prevedere la consultazione per iscritto di esperti stranieri con riconosciute competenze nell'ambito disciplinare del candidato. Le procedure vengono indette in relazione alle risorse disponibili per le promozioni. Tali risorse devono essere nettamente distinte a priori, come detto, da quelle destinate al reclutamento di nuovo personale docente nella varie fasce; si deve altresì stabilire, sulla scia di quanto già impostato avviato con la legge 1/09, un rapporto preciso tra il numero di docenti incardinati nelle tre fasce, al fine di garantire il rigore delle scelte.

7.- Sperimentazioni ulteriori Qualunque sia il sistema di reclutamento prescelto, è improbabile che possa rispecchiare in modo adeguato le esigenze di un numero ormai molto alto di atenei molto diversificati tra loro. Appare quindi opportuno aprire uno spazio alla sperimentazione di forme di reclutamento diverse da quelle generali delineate sopra da parte delle scuole ad ordinamento speciale e delle università libere. Si potrebbe per esempio ipotizzare che queste istituzioni, anche per il regolare ricorso al mercato estero, possano procedere a chiamate dirette di studiosi qualificati non necessariamente in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, prevedendo che i docenti così assunti possano essere inseriti nell'organico nazionale -per esempio ai fini concorsuali e di trasferimento- una volta conseguita, in un secondo momento, l'abilitazione. Lo stesso meccanismo potrebbe venir esteso da subito a tutti gli atenei in relazione alla chiamata diretta di studiosi incardinati in istituzioni estere."

 


Comunicazione del Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari

ASSEMBLEA  DEI  RICERCATORI   DELL'UNIVERSITA'  DI  SALERNO


MOZIONE -  25 MARZO 2009

 

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Marco Merafina

                                                                             PREMESSO
- che nel corso degli ultimi trenta anni l'evoluzione del sistema universitario ha portato ad una totale distorsione della figura originaria del Ricercatore universitario, così come era stata concepita dal D.P.R. 11/07/1980 n. 382, e che tutti gli interventi legislativi degli ultimi anni di fatto lasciano inalterato lo stato giuridico del ricercatore; - che la Legge 230/2005 conferisce il titolo di Professore Aggregato ai ricercatori che abbiano accettato di svolgere corsi o moduli, e che, tuttavia, risulta insoddisfacente perché elude il riconoscimento "vero" di docente, creando nel contempo una figura a basso costo; - che gli attuali impegni didattici obbligatori per i Ricercatori a tempo pieno e a tempo definito rimangono quelli fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 57/1987, convertito con modifiche nella Legge n.158/1987, quantificabili nel "limite massimo di impegno per l'attività didattica rispettivamente di 350 e 200 ore", senza alcun vincolo relativo alle lezioni frontali; - che i Ricercatori, nel corso di questi ultimi anni, hanno dimostrato grande professionalità e spirito di collaborazione coprendo a titolo volontario, e nella maggior parte dei casi gratuito, circa il 30% degli insegnamenti e dunque sostenendo, in maniera decisiva, l'offerta formativa delle università italiane, senza che questo sia mai stato riconosciuto né in termini di stato giuridico né in termini economici;

                                                                          AL FINE

- di chiudere l'esperienza dei "professori a basso costo", senza alcun riconoscimento e senza alcuna prospettiva futura;   - di far emergere l'anomalia della figura del Ricercatore universitario, il cui stato giuridico non risponde più al ruolo che effettivamente svolge;
- di mettere l'Ateneo di Salerno di fronte ad un problema di cui non si è mai voluto fare carico e che anzi ha contribuito a confondere ulteriormente mediante un Regolamento generale sulle attività didattiche che risulta in contrasto con la legislazione vigente e che andrebbe, quindi, modificato;
- di evidenziare le carenze strutturali dell'Ateneo di Salerno relative alla dotazione di professori (associati in primo luogo), aggravate dalle limitazioni al turnover imposte dalle leggi 133/2008 e 1/2009;

i Ricercatori dell'Ateneo di Salerno, riunitisi in Assemblea il 25 marzo 2009, deliberano di rinunciare ai carichi didattici non previsti dalla legislazione vigente e nello specifico alle attività didattiche frontali, per il prossimo anno accademico. Pertanto, gli insegnamenti non coperti da personale docente di ruolo incardinato dovranno essere affidati attraverso procedure di supplenza. Nelle more, i ricercatori chiedono che i Consigli di Area Didattica e/o di Facoltà si esprimano sul carico didattico dei Ricercatori.

I Ricercatori sono consapevoli che tale scelta, benché perfettamente in linea con il loro stato giuridico, rischia di mettere in crisi l'offerta didattica dell'Ateneo. Tuttavia è evidente che tale conseguenza non può essere imputata alla categoria più debole del sistema e che altri debbano oggi attivarsi per fare in modo che il problema venga risolto.

 


Approvata Legge (Brunetta): "Delega al Governo finalizzata
alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ...."

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Su proposta di Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto

BRUNETTA LASCIA PASSARE I RICERCATORI

Non più pre-pensionabili con 40 anni di contributi previdenziali, ma con 40 anni di servizio effettivo
(e pochi sono in queste condizioni ...)

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Marco Merafina

Soddisfazione di Marco Merafina
Coordinatore Nazionale Ricercatori Universitari

"Pur se rimane l'amarezza del dover pagare un prezzo perchè ancora non è arrivato
lo stato giuridico dei ricercatori universitari, promesso da quasi trent'anni (DPR 382/80) ..."
"Attenzione anche a non incorrere in una "guerra tra poveri", vale
dire tra "Ricercatori di ruolo" e "Ricercatori precari" (borsisti, assegnisti, ...)"

   E' stata definitivamente approvata la legge (Brunetta) che contiene il noto emendamento che "svuota" la norma che consentiva il pre-pensionamento coatto dei dipendenti pubblici che avevano raggiunto di 40 anni di contributi. Il fatto che nei 40 anni non verranno computati gli anni riscattati ma saranno considerati solo gli anni effettivi di servizio, ha reso così pressoché impossibile anche il pre-pensionamento dei ricercatori universitari. Abbiamo evitato il peggio, ma rimane ufficialmente sancita la "diversità" di status giuridico tra professori e ricercatori universitari.
   In un quadro generale dove si pensa a riformare la governance degli atenei in senso più autoritario e si dà il via all'ennesima riforma dei concorsi, diviene ancora più urgente e necessaria una riforma dello stato giuridico dei docenti attesa ormai da quasi trent'anni.
    E' incredibile l'immobilismo gattopardesco ai danni dell'Università. Siamo ormai al "gioco dell'oca".
   L'emendamento (proposto da Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto) è il seguente:
   "Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: "dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anzianita' massima di servizio effettivo di 40 anni", ossia senza contare gli anni eventualmente riscattati (periodo della laurea, del servizio militare, ecc. ).
   E' incredibile e doloroso dover constatare per l'ennesima volta quanto la mancanza di uno stato giuridico dei ricercatori universitari, atteso ormai da quasi trent'anni, possa danneggiare una categoria di docenti che ha svolto e svolge tutt'ora una parte rilevante nella didattica e nella ricerca delle Università. Infatti, la vicenda legata all'ormai famigerato comma 11 dell'articolo 72 della legge 133 sul prepensionamento coatto dei ricercatori (e non solo), nonostante l'approvazione dell'emendamento, non risolve il problema sostanziale che aveva posto, al di là della mortificazione subita in questi mesi dai diretti interessati, cui parecchie amministrazioni dovranno ora chiede scusa, facendo retromarcia.
   Dico questo perché le disposizioni in oggetto non si applicano comunque a magistrati, professori universitari e primari ospedalieri (ovvero i dirigenti responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e quindi i ricercatori sono da oggi (o continuano ad essere) un'altra cosa rispetto alle altre fasce della docenza, pur essendo meno toccati dagli effetti della legge (ma non del tutto, visto che comunque qualcuno rischierà di andar via prima dei fatidici 65 anni), nonostante l'attività dei ricercatori sia del tutto assimilabile a quella dei professori universitari per tipologia di lavoro e anche per prassi legislativa, visto che tutte le norme, comprese quelle inserite nel DL 180 (ora legge 1/09) e nella legge 270 (dove i ricercatori fanno parte del personale considerato ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per l'apertura o il mantenimento di un corso di laurea) ricomprendono assieme i tre ruoli della docenza (prof ordinari, prof associati e ricercatori). E dunque, malgrado tutto ciò, la discussione del disegno di legge Brunetta (2031) in cui si poteva risolvere l'anomalia, ha rivelato che c'è una quasi totale mancanza di sensibilità al problema da parte della maggior parte delle forze politiche tranne alcune lodevoli eccezioni (Cazzola del PdL, alcuni deputati del PD e della Lega Nord), nonostante le richieste di presentazione di emendamenti specifici da parte di tutte le associazioni della docenza.
   E' del tutto evidente che comunque si è dato corpo solo alle esigenze specifiche delle potenti lobbies dei magistrati, dei baroni universitari e dei primari ospedalieri, e perfino la certosina precisazione nella corretta definizione degli ex-primari ospedalieri la dice lunga sul fatto che il problema del prepensionamento e della condizione discriminatoria dei ricercatori era noto ai parlamentari, è stato discusso, ma c'è stata la volontà di colpire solo i ricercatori universitari, equiparandoli volutamente al personale tecnico-amministrativo che ha tutt'altre mansioni.
   Non è possibile per i ricercatori universitari continuare ad avere doveri da professori e diritti da personale non docente, è un'ipocrisia che cela lo sfruttamento di una categoria di docenti, a volte avallato dagli stessi ricercatori, per risolvere a costo quasi zero i problemi legati a una crescita incontrollata dei corsi e a una necessità di avere nuove competenze in settori di avanguardia nella ricerca e quindi nella didattica.
   La situazione, insomma, resta pesante e a tale proposito non ha giovato di certo il recente intervento delle organizzazioni dei precari (Associazione Precari della Ricerca Italiani-APRI Onda precaria - Rete Nazionale Ricercatori e Docenti Precari) che ribadiscono la posizione di voler estendere tale provvedimento a tutto il personale docente, compresi quindi i professori associati ed ordinari, con la motivazione che "l'Italia ha i docenti universitari piu' anziani d'Europa, e la meta' dei professori ordinari ha superato i 65 anni, mentre nel resto d'Europa a 65 anni professori vanno, salvo rare eccezioni, in pensione".
    E' bene precisare infatti che la richiesta delle associazioni della docenza non mirava ad aumentare l'età di pensionamento, che resterebbe comunque a 65 anni, ma a scongiurare che i ricercatori venissero discriminati rispetto alle altre fasce della docenza. L'intervento delle associazioni dei precari è risultato quindi contraddittorio e infatti non ha sortito alcun effetto pratico nella discussione del provvedimento. Se l'obiettivo era quello di andare in pensione tutti a 65 anni, come auspicano le associazioni dei precari, si combatta allora per uniformare l'età di pensionamento. La norma in oggetto era altra cosa e nulla c'entra con l'età della pensione, riguardando le anzianità di servizio.
   Se invece le organizzazioni dei precari intendevano abbassare tale limite a meno di 65 anni e in totale controtendenza con quanto attualmente dibattuto sulla carriera lavorativa in generale, reintroducendo le pensioni di anzianità che andranno inevitabilmente a gravare sui già dissestati conti pensionistici, allora sarebbe un'altra cosa, ma andrebbe detto chiaramente.
    Piuttosto, bisognerebbe lavorare per rimuovere le limitazioni al turn over che penalizzano gli ingressi dei più giovani e diminuiscono, queste sì, il budget a disposizione degli atenei per fare nuove assunzioni. Si è avviata una "guerra tra poveri" che avrà come unico risultato quello di mantenere i privilegi a chi oggi ne ha e continuare a penalizzare l'anello più debole della docenza, i ricercatori, senza portare effettivo giovamento ai più giovani e a quanti attendono da anni che venga loro riconosciuto il diritto ad avere una possibilità di inserimento nella docenza universitaria.
   Inoltre, rimanendo questo l'intendimento del legislatore, e cioè affermare che i ricercatori non sono più equiparabili alle altre fasce della docenza universitaria, dovremo concludere che i ricercatori, non più considerati docenti, debbano rivedere la loro partecipazione ai corsi di studio e ai quei requisiti minimi cui sono chiamati a contribuire secondo la legge 270: ma allora, quando a primavera i presidi dovranno certificare al Ministero i requisiti richiesti per i vari corsi di laurea, quanti di questi dovranno essere chiusi? Marco Merafina

 

  Disegno di Legge (Brunetta): "Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ...." (C 2031).

   Il DDL approda lunedì 9 feb. in Aula alla Camera con proposte di modifica. Una modifica approvata
dalla Commissione AA.CC.  limita al 31 dic. 2011  l'efficacia della norma punitiva per i Ricercatori.

  La norma che discrimina tra le tre fasce di professori, contro la III ( Ricercatori) è in una legge già in vigore. Ma si vorrebbe che Brunetta accetti (anzi proponga lui stesso) un emendamento al suo DDL .brunetta-renato1.jpeg.jpg (12876 byte) ricercatori-r1ivolta.jpeg.jpg (44901 byte)

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MariaStella Gelmini, Ministro


Il GOVERNO VUOLE SVECCHIARE L'UNIVERSITA'

Via i Ricercatori anche con meno di   60 anni,
purchè abbiano 40 anni di servizio !
Così il bel Paese Italia va contro l'UE, che invece vuole
ritardare, in generale, i pensionamenti

Sotto, un editoriale di Marco Merafina,
Coordinatore Nazionale dei Ricercatori Universitari

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Marco Merafiina

    Nino Luciani: Continua la politica forcaiola del Governo contro l'Università: "Via il Fuori Ruolo (Mussi) ! ". Poi: "Via i 2 anni dopo l'età pensionabile". Poi: "Assumi 1 su 2, oppure 1 su 4 che che vanno in pensione". Poi: "Via i ricercatori con 40 anni di servizio, restano solo professori ordinari e associati" (Berlusconi, Tremonti, Gelmini, Brunetta).
    Si trascura che il sapere è un qualcosa che si accumula nel tempo, e dunque, prima di licenziare devi garantire la trasmissione del sapere. A questo proposito, già da tempo si è segnalata l'opportunità di inserire i giovani nei ruoli universitari, ma prima che se ne vada (per anzianità) l'onda già prevista, e questo al fine di trasmettere ai nuovi arrivati le esperienze e le conoscenze acquisite.
    Invece, anticipando le uscite, viene a mancare l'aggancio, e si rischia di perdere per sempre delle conoscenze conquistate al prezzo di duri anni di ricerca.
   Non si può nemmeno dire che si mandano via solo gli esuberi. Infatti, si guarda solo al denaro, senza considerare quanti studenti ci sono mediamente per ogni professore, sede per sede. Solo così, presi a riferimento i parametri standard, si capirebbe dove togliere le vere eccedenze di docenti.
   Dolore per il basso profilo del parlamento, rispetto al proprio ruolo. Anche Becket su fatto Arcivescovo di Canterbury   perchè era amico del Re. Ma, poi, le cose furono ben diverse, da quando la sua coscienza gli ricordò che era "servo di Dio, prima che amico del Re".
Le fasi della rivolta
(non ci è stato possibile ricostruire tutto):

- NAPOLI    Federico II, 13 gennaio 2009,  Assemblea dei ricercatori "Senza di noi chiuderanno i corsi"

- FIRENZE, 27 gennaio 2009, Assemblea dei ricercatori Rettore assicura avvierà i prepensionamenti dei ricercatori previsti dall'art.72 della legge 133, uniformando il trattamento con le due fasce dei professori che,

- ROMA "La Sapienza", 27 gen. 2009, Assemblea Ricercatori Rettore assicura che non dara' avvio ai prepensionamenti dei ricercatori previsti dall'art.72 della legge 133, uniformando il trattamento con le due fasce dei professori che, come noto, sono esclusi dal provvedimento assieme

- NAPOLI, Policlico, 27 gennaio 2009, Assemblea Medici "Medici in prepensionamento. Attivita' a rischio al Policlinico"

-FIRENZE, 24 gennaio 2009, Assemblea Ricercatori, dopo il prepensionamento deciso dal Consiglio di Amministrazione. Due candidati rettore si dissociano dal CdA

FIRENZE, 28 gennaio 2009 Consiglio di facoltà di ARCHITETTURA CONTRO I PRE-PENSIONAMENTI

- GENVOVA, 5 febbraio. 2009. Assemblea  dei ricercatori. Faremo ricorso al TAR"

- PERUGIA, , Rivolta Università in Umbria -Assemblea in piazza sulla ricerca.

- SIENA, 26 gennaio 2009 La rivolta dei ricercatori: "Fatelo …, ma usando un senso critico un po' piu' avvertito"

- PISA, 4 febbraio 2009, Presentazione del volume Onda su Onda. Studenti e precari in rivolta.

- CAGLIARI, 22 gennaio 2009 Dottorandi e ricercatori precari dell'ateneo di Cagliari mobilitati per la difesa della ricerca e dell'università pubbliche.

- L'AQUILA, 24 gennaio 2009, Assembea.  iIl Rettore dichiara che non prepensionerà i Ricercatori.

Marco Merafina,  " Vogliono mandare 
  a casa solo i Ricercatori
"


   E' incredibile e doloroso dover constatare per l'ennesima volta quanto la mancanza di uno stato giuridico dei ricercatori universitari, atteso ormai da quasi trent'anni, possa danneggiare una categoria di docenti che ha svolto e svolge tutt'ora una parte rilevante nella didattica e nella ricerca delle Università. La vicenda legata all'ormai famigerato comma 11 dell'articolo 72 della legge 133 sul prepensionamento coatto dei ricercatori, sfuggito in un primo momento alle attenzioni del mondo universitario, sta infatti assumendo contorni inquietanti che vanno al di là della mortificazione dei diretti interessati.
  Andando con ordine il comma in oggetto recita: "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. [...]"

e inoltre: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari." Quest'ultima parte esclude magistrati e professori universitari dagli effetti di tali disposizioni, ma non i ricercatori e il personale equiparato. Successivamente, durante la discussione al Senato della legge 2031 (Brunetta), attualmente nelle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati, è stato aggiunto un emendamento che esclude anche i primari ospedalieri. In questo periodo, molti rettori, pressati da necessità di bilancio, stanno procedendo a ricognizioni sulla posizione contributiva dei ricercatori e in alcune Università stanno inviando lettere di preavviso di interruzione del rapporto di lavoro a molti di loro che, pur avendo raggiunto i 40 anni di contribuzione, non hanno raggiunto i 65 anni di età previsti per la pensione (art.34 legge 382/80);
(segue)

(segue Merafina).
Alcuni hanno addirittura meno di 60 anni e sono pienamente inseriti nell'attività didattica e di ricerca. Tra l'altro la beffa si aggiunge al danno, visto che la totalità degli interessati subisce questo pensionamento anticipato avendo come unica colpa quella di essersi pagata di tasca propria i contributi relativi agli anni di università e dei servizi anteriori al ruolo di ricercatore.

C'è inoltre da considerare che l'attività dei ricercatori è del tutto assimilabile a quella dei professori universitari per tipologia di lavoro e anche per prassi legislativa, visto che tutte le norme, comprese quelle inserite nel DL 180 (ora legge 1/09) e nella legge 270 (dove i ricercatori fanno parte del personale considerato ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per l'apertura o il mantenimento di un corso di laurea) ricomprendono assieme i tre ruoli della docenza (prof ordinari, prof associati e ricercatori).
Malgrado tutto ciò, la discussione del disegno di legge Brunetta (2031) in cui si poteva risolvere l'anomalia, ha rivelato che c'è una quasi totale mancanza di sensibilità al problema da parte della maggior parte delle forze politiche tranne alcune nobili eccezioni (Cazzola del PdL, alcuni deputati del PD e della Lega Nord), nonostante le richieste di presentazione di emendamenti da parte di tutte le associazioni della docenza.
E' evidente che si è dato corpo solo alle esigenze delle potenti lobbies dei magistrati, dei baroni universitari e dei primari ospedalieri, ovvero, più correttamente, i dirigenti responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
E perfino la certosina precisazione nella corretta definizione degli ex-primari ospedalieri la dice lunga sul fatto che il problema del prepensionamento è noto ai parlamentari, viene discusso, ma c'è la volontà di colpire solo i ricercatori universitari, equiparandoli volutamente al personale tecnico-amministrativo che ha tutt'altre mansioni.
Non è possibile per i ricercatori universitari continuare ad avere doveri da professori e diritti da personale non docente, è un'ipocrisia che cela lo sfruttamento, a volte avallato dagli stessi ricercatori, di una categoria per risolvere a costo quasi zero i problemi legati a una crescita incontrollata dei corsi e a una necessità di avere nuove competenze in settori di avanguardia nella ricerca e quindi nella didattica.
La situazione, insomma, si sta facendo pesante e a tale proposito non giova di certo il recente intervento delle organizzazioni dei precari (Associazione Precari della Ricerca Italiani-APRI Onda precaria - Rete Nazionale Ricercatori e Docenti Precari) che ribadiscono la posizione di voler estendere tale provvedimento a tutto il personale docente, compresi quindi i professori associati ed ordinari, con la motivazione che "l'Italia ha i docenti universitari piu' anziani d'Europa, e la meta' dei professori ordinari ha superato i 65 anni, mentre nel resto d'Europa a 65 anni professori vanno, salvo rare eccezioni, in pensione".
E' bene precisare infatti che la richiesta delle associazioni della docenza non mira ad aumentare l'età di pensionamento che resterebbe a 65 anni ma a scongiurare che i ricercatori (e solo loro, assieme alle figure equiparate) vengano prepensionati ben prima dei 65 anni, se non a 57-58 come potrà accadere in alcuni casi.
L'intervento delle associazioni dei precari risulta quindi contraddittorio. Se l'obiettivo è quello di andare in pensione tutti a 65 anni, come auspicano le associazioni dei precari, si combatta allora per uniformare l'età di pensionamento.
La norma in oggetto è altra cosa e nulla c'entra con l'età della pensione, riguardando le anzianità contributive. Se invece le organizzazioni dei precari intendono abbassare tale limite a meno di 65 anni e in totale controtendenza con quanto attualmente dibattuto sulla carriera lavorativa in generale, reintroducendo le pensioni di anzianità che andranno inevitabilmente a gravare sui già dissestati conti pensionistici, allora è un'altra cosa, ma andrebbe detto chiaramente.
Piuttosto, bisognerebbe lavorare per rimuovere le limitazioni al turn over che penalizzano gli ingressi dei più giovani e diminuiscono, queste sì, il budget a disposizione degli atenei per fare nuove assunzioni.
Si è avviata una "guerra tra poveri" che avrà come unico risultato quello di mantenere i privilegi a chi oggi ne ha e penalizzare l'anello più debole della docenza, i ricercatori, senza portare effettivo giovamento ai più giovani e a quanti attendono da anni che venga loro riconosciuto il diritto ad avere una possibilità di inserimento nella docenza universitaria.
Vedremo cosa succederà, ma, se le cose dovessero rimanere inalterate ci aspetteranno mesi di ricorsi e di sostanziale paralisi nelle Università. Inoltre, se questo è l'intendimento del legislatore, dovremo concludere che i ricercatori non sono più considerati docenti e quindi dovremo rivedere la nostra partecipazione ai corsi di studio e ai quei requisiti minimi cui siamo chiamati a contribuire secondo la legge 270: ma allora, quando a primavera i presidi dovranno certificare al Ministero i requisiti richiesti per i vari corsi di laurea, quanti di questi dovranno essere chiusi? MM

 

Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"

(per fortuna) ancora in corso di conversione. Termine massimo il 9 gennaio 2009.

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MariaStella Gelmini


"NON  RIAPERTURA  DEI  TERMINI  PER   LE  DOMANDE ?


Un emendamento del Senato da facoltà agli Atenei
di non riaprire i termini per le domande

Ma la "non riapertura dei termini" ( rischio reale ) costringerebbe i Commissari
sorteggiati a scegliere i vincitori solo tra i concorrenti "in pectore" fin dall'origine".
Una giustizia "riservata"  azzererebbe il  valore morale alla riforma delle commissioni

**


Non v'è una ragione seria per negare una possibilità a chi, a suo tempo, non fece domanda perché
con la precedente normativa tutto sarebbe stato inutile.  E' giusto, invece, che resti la data originaria
per quanto riguarda il possesso dei titoli e delle pubblicazioni (non trattandosi di nuovi concorsi)

**

Testo dell'emendamento, già approvato dal Senato:

  "Art. 1, comma 8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.

    Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati".

 

    Si riporta, inoltre il comma 6 art. 1: 
" In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore "della legge di conversione".. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117
(è ammesso un voto di preferenza - N.d.R.)"


Cosa ha detto
la OPPOSIZIONE
circa la riforma
dei Concorsi

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On.le M. Ghizzoni, Laurea in storia e filosofia, Dottorato di ricerca in storia e informatica, Ricercatore universitarioStralcio, Discorso a Camera, 15 dic. 2008.

1.- Sulle norme per i concorsi, non vi è alcun dubbio che il sistema concorsuale universitario sia nell'occhio del ciclone, forse anche ben oltre le effettive disfunzioni. Nell'opinione pubblica nepotismo, localismo, lobbismo la fanno da padrone. In realtà non è affatto vero sempre e dappertutto; vi sono decine e decine di commissioni giudicatrici che hanno lavorato molto onestamente svolgendo un compito, quello di valutare i curricula di candidati a posti universitari, che è di per sé complesso e sempre largamente opinabile. Infatti non esistono, se non nelle semplificazioni comunicative, metodi infallibili, oggettivi e automatici per individuare il migliore dei candidati.
Tuttavia, occorre riconoscere che in non pochi casi, invece, le commissioni hanno lavorato in modo assai discutibile, al coperto di norme poco efficaci, con ciò assestando un colpo micidiale alla credibilità dell'intero sistema universitario. È quindi necessario, certo, intervenire sulla materia, ma bisogna farlo in modo organico e nell'ottica di determinare un sistema di università - lo voglio dire con fermezza - autonome e responsabili. Il presente decreto-legge in esame non raggiunge, però, l'obiettivo.

2.- Sulla formazione delle commissioni. Esse, da valutative divengono aleatorie, cioè sono parzialmente sorteggiate, per così dire. Il sorteggio è certamente un metodo meno facilmente collusivo dell'elezione, ma non è il sorteggio il metodo migliore, come non lo è il metodo elettivo: sia l'elezione sia, soprattutto, il sorteggio sono il contrario della responsabilità dell'ateneo che assumerà in ruolo il ricercatore o il docente.
  Qui sta il punto: o si aumenta la responsabilità, e dunque la possibilità successiva di premiare o sanzionare, oppure nessun metodo potrà mai cambiare sostanzialmente il sistema. Inoltre, era proprio assennato rinviare di mesi e mesi i concorsi già banditi? Cosa si farà di fronte all'inevitabile contenzioso sia di chi ha presentato già domanda, sia di chi non l'ha presentata? Qualcuno si ricorderà, al Ministero, che i bandi sono emanati dai rettori e non dai Ministri, con il più che probabile atteggiamento diverso che legittimamente prenderanno i diversi atenei? Insomma, è un vero guazzabuglio di cui non si sentiva alcuna urgenza, che non dà alcuna soluzione risolutiva al problema vero dei concorsi, un tampone che peggiora la ferita, un rinvio di responsabilità parlamentare". Manuela Ghizzoni

  N. Luciani, La riforma GELMINI (delle Commissioni di concorso) sarà politicamente vincente, se convincerà i giovani a tornare a credere nel merito e nella giustizia universitaria.

  1.- Il rinvio della conversione del DL al 5 gennaio (fortunamente o per una scelta precisa) apre alla possibilità di salvare la riforma, sia pure in estremis.
   I motivi sono due:
a) il primo è che il criterio del merito non sarebbe applicato se si vincolassero i commissari sorteggiati a "scegliere" i vincitori solo attingendo al cappello dove sono i soliti predestinati (io metto il tuo allievo, nipote, figlio ..., e tu metti il mio ...), che avevano fatto domanda, in base alle vecchie regole truffaldine.
 
b) il secondo è che, solo se ci saranno molti concorrenti, i commissari saranno obbligati a fare confronti ed a motivarli con giudizi circostanziati. Il nuovo tecnicismo concorsuale è condizione necessaria, ma non sufficiente a risolvere.
    Ricordo che i sistemi misti sono stati già sperimentati, così come il sistema con solo sorteggio.
   Precisamente, nell'ambito di concorsi nazionali:
a) dal 1979 al 1998, per i prof. ordinari (legge 7 feb. 1979, n. 31, art. 3), prima si votava, e dopo si sorteggiava tra i votati;
b) per i prof. associati (DPR 382/80, art. 43) dal 1980 fino al 1998, per i professori associati, prima si sorteggiava, e dopo si votava tra i sorteggiati.
c)  Invece per i ricercatori, dal 1980 al 1998 nell'ambito di concorsi locali (DPR 382/80, art. 55), c'era  un membro interno, e c'era solo il sorteggio di due membri esterni.
   I sistemi a) e b) vennero aboliti perchè erano burocraticamente lunghissimi e mortificavano troppo le esigenze locali, vantaggio delle corporazioni nazionali. Furono odiati per aver emarginato una intera generazione di proff. associati.
   Il sistema c) non ha mai funzionato come un vero concorso, in quanto i sorteggiati esterni si trovavano di solito a valutare "un" solo concorrente, per cui non avevano motivo di opporsi.
   A questo punto della storia, penso che la sola chance di successo della riforma Gelmini stia nel numero dei concorrenti: e questo per un motivo morale e per un motivo numerico.
    Questa conclusione rafforza la tesi di rivedere l'emendamento di cui sopra, s'intende solo il primo capoverso (parte in blu). Dovrebbe invece restare la data originaria di possesso dei titoli, non trattandosi di nuovi concorsi. Nino Luciani

 

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Senato vara disegno di legge di conversione,
con modificazioni  e  trasmette  alla  Camera

Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca"

Torna la  tara sugli scatti biennali:
puniti i docenti "cattivi" (giustamente),
ma non premiati quelli "buoni"

Rimane la pretestuosità della punizione delle università
"non virtuose",  colpevoli di  aver  tutelato  il   diritto  allo  studio,
non  sforando, per  le  tasse  universitarie, il 20% del FFO.

Ancora  una  "non verità" sui professori:
"Fanno  troppe assunzioni"  (?)

( vedi tabella sotto )

 
LUCIANI: Prevedibile boomerang su Berlusconi, per aver prescelto una Ministra avente come requisito
primario la fedeltà personale e più di affermare il merito per l'università, che di  sapere applicarlo.
  A questo punto, la via per sbloccare è puntare il dito su di lui, più che su chi non può dare la farina che non ha.

Avvertenza. Le modificazioni sono in neretto

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 , come modificato dopo la LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180: "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"

Articolo 1. (Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)
       1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale.
Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all’articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.";

A. Liberatore, La storia degli scatti biennali

   A. Cosa prevede la legge per la determinazione dello stipendio dei docenti universitari.

  1. La legge 312/80 “Nuovo assetto retributivo funzionale del personale statale” agli art. li 71 e 72, ha previsto che la progressione economica dei docenti di ruolo delle Università si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe, dell’8 per cento rispetto al parametro iniziale, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale. La classe finale di stipendio che si consegue dopo 16 anni è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello “A” dello Stato (DGA).
 
  2. L’art. 36 del DPR 382/80 “Riordinamento della docenza universitaria”, in applicazione di quanto sopra, ha poi stabilito quanto segue.
   a) Ai professori appartenenti alla prima fascia, con regime di impegno a tempo definito (TD), all’atto del conseguimento della nomina ad ordinario, è attribuita la (prima) classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello “A” dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.
    Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio (classe 0) è pari al 92 per cento di quello della (1ª) classe risultante al precedente comma,ferma restando la possibilità dell’aumento biennale del 2,50 per cento.
L’ulteriore progressione economica
N. Luciani, I dati statistici sulle presunte "troppe" assunzioni dei prof

anno docenti
2001 53.468
2002 56.066
2003 54.935
2004 55.740
2005 58.554
2006 60.180
2007 60.112
2008 59.872
1.- Una cosa è il numero degli assunti, una cosa è la spesa, in seguito ad aumenti contrattuali di stipendio . Quanto al numero, la tab. qui
a fianco mostra che
il numero dei docenti
di ruolo è cresciuto
Fonte. Cineca di 6.404 nel 2007-08.

  Questo è relativamente poco, in rapporto all'aumento del numero degli studenti, diventato 1.700.000, e degli impegni didattici massacranti, conseguenti alla riforma del 3+2 e all'aumento del numero delle sedi. Dunque, se si vuole ridurre il numero dei docenti, il governo deve tornare indietro rispetto alle leggi sul diritto allo studio (altra cosa è il numero delle lauree...: vedano loro).
  A riguardo delle retribuzioni , nel caso di Bologna (la sola cosa che so), le retribuzioni del personale amm.vo sono cresciute del 30% nel 2001-07. Invece quelle dei docenti sono aumentate del 15%. In quello stesso periodo i prezzi  ISTAT al consumo sono saliti del 22,6%.
   Direi, invece, ottima l'idea di tagliare gli scatti ai "cattivi". Ma l'idea diviene degna di rispetto solo se l'economia di spesa è usata per aumentare gli scatti ai "buoni". E qui voglio ricordare che Berlusconi, nel contratto con gli italiani del 2001, aveva deplorato l'appiattimento delle retribuzioni.

2.- A riguardo degli scatti, c'è poi tutta una storia curiosa di colpi maldestri dei governi passati. Questa storia è raccontata di nuovo da Antonino Liberatore, Segretario nazionale dell'USPUR, qui a fianco. 

 

 
"1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009."

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: "Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.".
   Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione. Nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio.
        5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

 6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore "della legge di conversione".. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
      "6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all’attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica."

 7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli illustrati e discussi davanti alla commissione e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione,

si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all’8 per cento della prima classe ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe di stipendio finale. Complessivamente la progressione economica si sviluppa in otto classi.
   b) Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia a TD è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della prima fascia.
   c) La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari di prima e di seconda fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno (TP).
   3. A partire dall’ 1 Gennaio 1983 (D.L. 682/82, convertito con modificazioni nella legge 869/82) è stato disposto che la retribuzione del DGA, anziché progredire con scatti biennali del 2,5% calcolato sullo stipendio base, si sviluppa in otto classi biennali dell’8 per cento computato sullo stipendio iniziale (di base), ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull’ultima classe di stipendio.
  4. La legge 79/84 che, con decorrenza 01 Gennaio 1984, ha esteso le otto classi biennali, ridotte per tutti dall’otto al sei per cento, ed i successivi aumenti periodici biennali del 2,5%, anche ai professori universitari a tempo pieno dopo l’ultima classe stipendiale.
   5. L’introduzione di queste otto classi biennali del 6 per cento non ha avuto purtroppo alcun effetto per i professori ordinari ed associati con classe stipendiale inferiore alla settima, nel senso che per essi è rimasto in essere lo stipendio previsto dall’art. 36 del DPR 382/80 secondo il rapporto percentuale calcolato sulla retribuzione iniziale, ovvero di base, del DGA.
Se invece fosse stata rispettata la normativa vigente sopra richiamata, che stabilisce in otto le classi stipendiali della docenza universitaria, man mano che il DGA conseguiva la classe biennale successiva tutti i docenti avrebbero avuto rideterminata in meglio la propria retribuzione.
Portando invece a 15 le classi biennali i docenti sono stati tutti penalizzati: i sindacati hanno fatto opposizione, sono stati ricevuti dagli esponenti del Governo e del Parlamento, ma, comportando il ritorno alle otto classi un aumento di spesa, non sono mai stati ascoltati.
   6. Alla penalizzazione appena evidenziata ha fatto ora seguito la beffa. Infatti per l’anno in corso, e per i due anni a venire il Governo ha previsto che le classi stipendiali, anziché biennali, saranno triennali. In sostanza il Governo ha ritenuto che la normativa sulle classi biennali della legge 312/80, che interessa tutto il personale del pubblico impiego e quindi anche i docenti universitari, debba essere corretta, da subito, solamente per i docenti universitari perché le loro retribuzioni, sebbene alleggerite in seguito ad una errata interpretazione della norma, appesantiscono pur sempre in maniera eccessiva la spesa pubblica dello Stato!! Se poi questa norma rimanesse valida anche per gli anni a venire il docente universitario impiegherebbe 45 anni per il conseguimento del tetto retributivo e lo raggiungerebbe solo se la sua entrata nel ruolo fosse avvenuta all’età di 27 anni.
Questi sono i motivi che ci inducono a chiedere con forza l’abolizione della norma discussa.

   B. Cosa prevede la legge per il mantenimento del valore di acquisto della retribuzione dei docenti universitari.
   Nel 1992, abolita da qualche tempo la scala mobile e in attesa della riforma della dirigenza statale non ancora contrattualizzata, e, quindi priva di potere contrattuale per negoziare gli aumenti retributivi conseguenti alla svalutazione, la legge 216/92 (art. 2, comma 5) ha disposto che “Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente”.
L’aggiornamento è stato concesso a decorrere solo dall’ 1/01/94 (art. 4 del D.L. 469/94).
   Questo adeguamento annuale delle retribuzioni è stato impropriamente considerato dalla stampa e dai politici come un surplus stipendiale, non connesso all’indice di svalutazione della moneta, che fa lievitare in alto gli stipendi della docenza.
   Sta di fatto, invece, che la retribuzione dei docenti universitari, nonostante l’adeguamento annuale appena esplicitato, risulta essere inferiore a quella che sarebbe loro spettata in applicazione del coefficiente ISTAT che converte il valore monetario di un certo anno (noi abbiamo preso a riferimento il 1990, che rappresenta l’anno in cui è stato concesso l’ultimo aggiornamento delle retribuzioni legato al costo effettivo della vita) in valore del 2006.
    Dall’esame delle apposite tabelle ISTAT è risultato che detto coefficiente (dall’anno 1990 all’anno 2006) è pari a 1,6356.

    Applicando detto coefficiente alla retribuzione del mese di Luglio 1990 del professore alla classe 00 (retribuzione annua pari a 35.281,16 euro) e alla classe 14 (retribuzione annua di 66.533,78 euro), abbiamo ricavato che la retribuzione per l’anno 2006 avrebbe dovuto essere pari a:
   a) 35.281,16 x 1,6356 (coeff. di raccordo) = 57.705,86 euro

   Retribuzione corrisposta a detto professore nell’anno 2006: 52.989,51 euro, inferiore rispetto a quella dovuta di 4716,35 euro, (9,90% in meno).
    b) 66.533,78 x 1,6356 (coeff. di raccordo) = 108.822,65 euro
    Retribuzione corrisposta a detto professore nell’anno 2006: 99.743,18 euro, inferiore rispetto a quella dovuta di 9.079,47 euro, (9,10% in meno).
    Ciò nonostante, il coefficiente di adeguamento delle retribuzioni per l’anno 2007, se la retribuzione annua lorda è superiore a 53.000,00 euro, è stato ridotto dal Governo in carica di trenta punti percentuali rispetto a quello calcolato dall’ISTAT. AL

dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sentito il Consiglio universitario nazionale.
     8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
        8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
       8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati".

       9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "personale non dirigenziale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,".

        "Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università).
         1.
Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:
        "9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
        9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. 

Articolo 2. (Misure per la qualità del sistema universitario)
        1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
            a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
            b) la qualità della ricerca scientifica;
            c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.
        2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
       In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma".

Articolo 3. (Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)
        1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.
        2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
        3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2,si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.
3-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

       "Art. 3-bis. – (Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori). – 1. A decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L’Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.
        Art. 3-ter. – (Valutazione dell’attività di ricerca).
        1.
Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382, destinati a maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.
        2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
        3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
        4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

        Art. 3-quater. – (Pubblicità delle attività di ricerca delle università). – 1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell’ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        Art. 3-quinquies. – (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). – 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare".

Articolo 4. (Norma di copertura finanziaria)
        1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all’istruzione ed all’università.

Articolo 5. (Entrata in vigore)
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addì 10 novembre 2008

 

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Giuseppe Valditara

   Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca"


Relazione del Sen. Prof. Giuseppe VALDITARA
alla Commissione Istruzione del Senato

Anche una nostra TABELLA  per parare certe inesattezze ...

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MariaStella Gelmini

  Nota. A parte il testo del D.L., già reso noto dalla stampa, e qui in versione "sicura" (perchè quella per il Senato), riporto sotto, per i colleghi, il pensiero autorevole del Sen. Valditara, prof. ordinario, sia pur preceduta da nota, per capire meglio.
  1) Punizione delle Università "non virtuose". L''idea di punire le Università che hanno sforato, per le spese di personale, il 90% del Fondo di Finanziamento Ordinario statale, è un auto goal, perchè pur se è che stato sforamento del 90%, è vero anche altra cosa (quelle "virtuose" hanno sforato, per le tasse universitarie, il 20% del FFO). Lo si vede dalla TABELLA sotto, a cui segue una spiegazione, qui sotto a destra (auto goal).
   Per favore avviamoci a scelte ben più coragggiose e serie:
   a) I Contributi studenteschi siano determinati liberamente dagli Atenei (il calmiere verrà dalla concorrenza);
   b) Il FFO sia ripartito solo in proporzione al numero degli studenti (lasciamo perdere gli altri parametri ...,
       solo  pretestuosi e sovietici);
   c) I Fondi alla ricerca siano attribuiti a parte, in seguito a valutazione delle Relazioni scientifiche triennali,
      con Commissioni scientifiche (non in base a parametri fasulli: impact factor, citation index, che guardano
      al "contenitore del vino", senza assaggiarlo)

  2) Commissioni di concorso. La vera innovazione del DL è, invece, la modifica dei criteri di formazione delle Commissioni di concorso che, istituendo il sorteggio, vale da sola una intera riforma universitaria. Ho sempre pensato che il sorteggio sia il metodo "meno" peggio, purchè all'interno di un numero di sorteggiabili  numeroso (40-50 persone), magari previo opportuno accorpamento di tutti i concorsi locali.
   L'idea di Valditara di ridurre il numero dei votabili, tra cui sorteggiare i "4" esterni (pur se motivata: vedi sotto la sua relazione), sarebbe il classico caso di "fatta la legge, trovato l'inganno". Una via, invece, coerente con la moralità della Ministra potrebbe essere:
  a) quanto ai 4 membri esterni, fare il sorteggio puro (niente votazioni), di una "unica" commissione per tutti i concorsi locali della sessione (da accorpare);
  b) quanto al membro interno locale, egli sarebbe da aggiungere (diverso per ogni concorso) ai 4 (comuni a tutti i concorsi).NL

Avvertenza. Alcune colonne sono relative ad anni diversi. Sono gli ultimi del Miur. Però da qualche sondaggio ho ricavato, ad es., che i dati del 2007 sono in linea con quelli del 2006, per cui i risultati complessivi sono attendibili.
P.S. Grazie a segnalazioni dei Colleghi ho corretto alcuni errori, ma non è risultata cambiata la tesi principale, sul FFO.
TABELLA

Università "virtuose"

Università"non virtuose

Tutte

Tasse universitarie - consuntivo. 2006 850.591.222 781.588.105 1.632.179.327,00
FFO - fondo di finanziamento ordinario-2008 3.353.846.129 3.934.638.642 7.288.484.771,00
Numero di studenti-2007 819753 881839 1.701.592,00
Numero di docenti di ruolo - 2007 27566 32002 59.568,00
Rapporto studenti sul totale 48,2% 51,8% 100%
Rapporto docenti  sul totale 46,3% 53,7% 100%
Rapporto studenti/docenti 29,7% 27,6% 28,6%
Rapporto tasse universitarie/ffo "non virtuose" 25,4% 19,9% 22,4%

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008. Vedi sotto: Decreto

 

La Relazione VALDITARA
(Resoconto, ripreso dal Senato

1.-  Il relatore VALDITARA evidenzia anzitutto come il provvedimento riprenda un dibattito avviato già alla fine degli anni Novanta e corrisponda a molte aspettative emerse in occasione dell'ultima manovra finanziaria. Si tratta del resto, prosegue, di una mera anticipazione, rispetto a riforme più organiche - ad esempio sulla governance, sulla valutazione e sul dottorato di ricerca - che saranno invece affrontate con un disegno di legge ordinario, nell'ambito di un più ampio confronto con le categorie interessate ed il Parlamento.
2.-  Ripercorre indi le tappe cronologiche più importanti del percorso autonomistico universitario, a partire dalla legge Ruberti n. 341 del 1990, la quale introdusse il principio dell'autonomia didattica degli atenei, senza tuttavia farvi corrispondere quello, correlato, di responsabilità.
   Ciò ha progressivamente determinato una incremento della spesa, acuito a seguito della riforma "Berlinguer-Zecchino" che, introducendo
il modulo del "3+2", ha provocato un aumento vertiginoso dei corsi di laurea.
3.- Entrando nel dettaglio del decreto-legge, egli si sofferma anzitutto sull'articolo 1, comma 1, esprimendo soddisfazione per il divieto imposto alle università statali che abbiano superato il rapporto del 90 per cento fra finanziamento ordinario e spese per il personale di procedere ad ulteriori assunzioni. Nel rammentare che attualmente un terzo delle università statali supera il suddetto limite, giudica doveroso operare una distinzione fra gli atenei rispettosi del dettato normativo e quelli che lo hanno invece violato. Nella medesima direzione si pone, prosegue il relatore, il comma 2, che esclude le predette università dalla ripartizione del Fondo straordinario per l'assunzione di ricercatori.
4.- Quanto al comma 3, esso modifica il decreto-legge n. 112, aumentando il limite delle assunzioni da parte delle università statali nel triennio 2009-2011 dal 20 al 50 per cento; inoltre, il 60 per cento di tale quota è riservata all'assunzione di giovani ricercatori e solo il 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Ciò, al fine di contribuire ad invertire la piramide rovesciata del personale docente, che vede un numero esorbitante di professori ordinari a fronte di un numero esiguo di ricercatori. La copertura di tale disposizione, rileva il relatore, rappresenta un recupero importante di risorse a favore del sistema.
5.- Egli si sofferma poi sui commi 4 e 5, che modificano le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia, nonché dei ricercatori. Al riguardo, ricorda le diverse riforme normative che si sono succedute nel tempo, a partire dalla legge n. 210 del 1998, fino al decreto-legge n. 248 del 2007, che ha riaperto i termini per i bandi concorsuali ripristinando due idoneità ed un membro interno. In quell'occasione, ricorda, fu tuttavia accolto un ordine del giorno bipartisan che impegnava il Governo a non applicare in futuro tale meccanismo, che aveva determinato uno scadimento nel reclutamento, in una condizione di scarsissima trasparenza.
6.- Senza anticipare in questa sede i tratti salienti di una più organica riforma del reclutamento, esprime comunque una ragionevole soddisfazione per la misura recata nel decreto-legge, che coniuga sorteggio ed elezione, pur non condividendo il giudizio palingenetico da altri espresso. Analogamente, manifesta alcune perplessità sulla previsione di eleggere un triplo dei commissari, atteso che un coinvolgimento così ampio non risulta sempre concretamente possibile. Non a caso, rimarca, è stato previsto il ricorso a settori affini per consentire un'ordinata gestione delle procedure. Esprime invece una certa preferenza per l'elezione di un numero di commissari non più che doppio.
7.- Egli illustra poi un'altra innovazione recata dalla norma e costituita dall'esclusione dall'elettorato passivo dei professori associati e dei ricercatori, in un'evidente ottica meritocratica che eviti il condizionamento cui sarebbero altrimenti soggette tali fasce. Non va tuttavia sottaciuta, prosegue, la difficoltà conseguente a questo ulteriore incremento di professori ordinari nelle commissioni d'esame.
8.- Dopo essersi soffermato in dettaglio sulle procedure di reclutamento dei ricercatori, riferisce indi sul comma 6, relativo alle elezioni suppletive. In proposito, sollecita il Governo a chiarire in quali casi esse possano avere luogo, onde evitare successive contestazioni. Osserva poi criticamente che il relativo decreto ministeriale attuativo debba essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, atteso che per quella data non sarà ancora completato l'iter di conversione. Inoltre, ritiene che un decreto di natura regolamentare sarebbe stato presumibilmente più garantista rispetto ad eventuali impugnazioni.
9.- Con riguardo al comma 7, giudica favorevolmente che la valutazione comparativa dei ricercatori sia svolta esclusivamente sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, abolendo in particolare la fase orale, che rappresentava la sede più tipica per aggiustamenti poco trasparenti. Concorda altresì con il rilievo garantito in tale ambito alla tesi di dottorato.
  Illustra infine il comma 9 che modifica ulteriormente il decreto-legge n. 112, opportunamente escludendo gli enti di ricerca dalla riduzione ivi prevista del 10 per cento delle dotazioni organiche di personale non dirigenziale.
10.- Passando all'articolo 2, egli saluta con favore le previste misure per la valutazione del sistema universitario, rammentando che già in finanziaria erano stati presentati emendamenti per ripartire il Fondo aggiuntivo al finanziamento ordinario secondo criteri meritocratici. Esprime perciò condivisione per la destinazione di una quota iniziale non inferiore al 7 per cento del FFO e del Fondo straordinario secondo tre indicatori estremamente importanti: la qualità dell'offerta formativa e i rispettivi risultati; la qualità della ricerca scientifica e la qualità delle sedi didattiche. Suggerisce peraltro di aggiungere, fra i predetti parametri, il rapporto fra le risorse destinate alle infrastrutture della ricerca e quelle destinate al personale. Concorda inoltre che le modalità di ripartizione siano adottate sentiti il CIVR e il CNVSU.
11.- In merito all'articolo 3, che reca disposizioni per il diritto allo studio, sottolinea il rilievo di un investimento cospicuo in borse di studio ed alloggi universitari, tanto più in un sistema come quello italiano che risulta attualmente inefficace ai fini della mobilità sociale.
   Illustra infine le norme di copertura finanziaria recate dall'articolo 4, che prevedono una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di tutti i Ministeri, con l'opportuna esclusione di quelle connesse all'Istruzione e all'Università.

N. Luciani, Un "auto goal" punire le Università che hanno sforato il 90% del FFO.
Sono quelle che non hanno sforato, per le tasse universitarie, il 20% del FFO

Dunque, il problema è una questione
di trasparenza del Governo:
dire apertamente cosa vuol  fare
per le tasse universitarie, nel
finanziamento delle università


  1.- Punire le Università "non virtuose" equivale punire gli studenti, senza colpa.
a) La tabella più sopra mostra che le "università non virtuose" hanno il 46%  degli studenti totali delle Università statali e il 48% dei docenti di ruolo. Dunque non sono quattro gatti, ma la metà dell'università italiana.
  b) Andiamo avanti... La somma delle tasse universitarie è il 18,4% del FFO.(Invece, per le università "virtuose" è il 26,6%) Dunque, le università non virtuose, hanno sforato il 90% del FFO per ottemperare alla legge sul diritto allo studio (che vuole che percentuale non superi il 20% del FFO) .
  Chi proibisce lo sforamento? E' la legge. E' su questo che la Ministra deve ragionare, non essere astrattamente moralistica.
  c) Andiamo avanti ... Il numero degli studenti per un prof.  è 27,5   per le università "non virtuose", e 29,5  per quelle "virtuose".
Il docenti "non virtuosi'" sono il 48% del totale. Concluderei che, guardando le cose nell'insieme, non c'è alcuna ragione per punirle.
Più sotto, chi vuole può trovarla la tabella analitica, per ogni Ateneo.

  2.-Torniamo sulle commissioni di concorso. A coloro che obiettano che i grandi maestri di scuole scientifiche hanno diritto di scegliersi i successori, tra gli allievi, (ossia non vogliono il sorteggio), direi che il relativo problema (non da poco) va risolto non violando la legge costituzionale (art. 97, che vuole il "concorso), ma modificando lo stato giuridico relativo alla carriera dei docenti. Rinvio al Documento per l'Università italiana della OO.UU.DD., in cui  il ruolo unico è indicato la soluzione appropriata: un "unico" concorso in accesso, a cui hanno titolo solo coloro che hanno superato una prova di idoneità nazionale a lista aperta, ma valida per la sola sessione a concorso. Il seguito della carriera avviene previa verifica della Relazione scientifica triennale, vigente dal 1980 (DPR 382), ma mai valutata.

  3.- Sulla questione del numero delle lauree.
Il problema del numero delle lauree (rilanciato dalla Ministra, la scorsa settimana) è più di natura tecnica che finanziaria: quello di dare qualità alle lauree effettivamente impartite. Non solo ..., beninteso, ma nel senso che, in termini finanziari, esso gioca sul numero delle aule, più che sul numero dei professori di ruolo, e inoltre gioca sul numero dei professori a contratto e delle supplenze con prof. esterni (pari a quelli di ruolo). Tuttavia, essi sono pagati con cifre da sottoproletariato o non pagati). Ben altro onere finanziario viene dal numero delle sedi (sedi ufficiali, 95; località reali, 302). Ma su questo versante, la Ministra più che dire alle Università, deve dire alle Regioni e agli Eni locali. Sono loro che vogliono l'università sotto casa, senza pagarle. NL

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008. Vedi sotto:

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

Articolo 1.(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

       1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale.
        2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».
   Conseguentemente, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.
        4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è