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EDIZIONI PRECEDENTI |
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Guido Possa
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RISULTATI
Conferenza nazionale di Bologna, 12 feb 2010
Università verso la riforma
Discussione del Disegno di Legge Delega
(n.1905, Senato),
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Valentina Aprea
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Enrico Decleva
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Il risultato principale della Conferenza è stato
l'impegno pubblico, davanti all'Università, preso dai Presidenti
G. Possa e V. Aprea e dal Sen. Prof.G. Quagliariello, di tener
conto delle proposte dei Sindacati, nel fare la legge di riforma"
Proposto da Nino Luciani un nuovo
sistema finanziario delle
università, con entrate proprie, e con un nuovo meccanismo
per la tutela del diritto allo studio (art. 34 Costituzione) |
Gaetano Quagliariello
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I testi, pervenuti, tra gli interventi
effettuati.
Clicca, rispettivamente, su: Dammacco, Luciani,
Marcato, Merafina, Miraglia,
Quagliariello, Sergi
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Nino Luciani
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P.Stefano Marcato
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Marco Merafina
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Nunzio Miraglia
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G. Quagliariello
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Sergio Sergi |
Per rivedere il programma dei lavori,
clicca su "Organizzazione"
Resoconto in breve
Gli obiettivi della Conferenza
erano:
a) realizzare un "faccia a
faccia" tra Sindacati Nazionali e Governo, sul DDL Gelmini per
la riforma universitaria ;
b) capire l'efficacia del DDL nel modificare il reclutamento, diritto allo
studio, governance e sistema finanziario;
c) affacciare una proposta di autonomia finanziaria delle
università, con entrate proprie, da cui far discendere una
una impostazione di "stato giuridico"
dei docenti e di "governance", più libera da vincoli specifici
di bilancio.
Resoconto
1.- La ricerca di un contatto diretto tra Sindacati e Governo era stato cercato a
lungo, durante il 2009, ma il contatto era risultato impossibile, per varie ragioni, non
ultima (presumibile) l'isolamento in cui era stata tenuta la Ministra GELMINI, durante il
lavoro preparatorio, da non ben precisate parti, genericamente riconducibili a
Confindustria.
La cosa ha preso una svolta nel momento in cui ha avuto luogo un contatto col Sen.
Prof. Gaetano Quagliariello, tramite il Sen. Dr. Massimo Palmizio, di Bologna, che gli ha
prospettato la questione.
L'azione, molto determinata del Sen. G. Quagliariello, professore universitario e
VicePresidente Vicario del Gruppo PDL in Senato, ha ottenuto la presenza dei Presidenti
delle due Commissioni VIIe di Camera e Senato, Sen. Ing. Guido Possa, On. Prof.
Valentina Aprea, e di alcuni Membri delle Commissioni VIIe (E. Barbieri, F.
Garagnani, G. Mazzuca), a cui si aggiunta l'On.A.M. Bernini (prof. Associato del nostro
Ateneo) della Commissione Affari Costituzionali.
I Sindacati, presenti al completo, hanno potuto esporre le loro osservazioni e
proposte innovative al DDL, ed i Presidenti li hanno ascoltato, dal primo all'ultimo
(sette interventi, ognuno di un quarto d'ora), per poi concludere con alcune prime
risposte e con l'impegno della loro piena disponibilità a tenerne conto nel seguito del
procedimento parlamentare di approvazione del DDL.
Direi che la sostanza dei risultati stia qui: vale dire in detto impegno,
pubblicamente all'università di Bologna.
La disponibilità dei Presidenti è stata, infine, confermata da un "intervento
finale" del Prof. Quagliariello, che ci ha poi inviato un
testo scritto, che pubblichiamo quale "tocco" riassuntivo della Conferenza.
Sia chiaro che si è trattato di una partenza, e inoltre che tra
"il dire e il fare c'è di mezzo il mare".
2.- Per inciso, la Conferenza è stata organizzata dalla Fondazione Magna Carta e dal
Foglio On Line "Universitas News".
Per decisione del nostro Rettore Prof. Ivano Dionigi, l'Ateneo ha reso
disponibile gratuitamente un'ampia Aula.
La partecipazione dei professori è stata soddisfacente, ma non massima.
Valgano alcuni numeri: l'aula (360 posti) era, grosso modo, occupata per il 60% dei
posti.
Alla Conferenza hanno partecipato il Presidente della CRUI, prof. De Cleva e
il nostro Rettore prof. Ivano Dionigi, entrambi con un intervento.
Abbiamo ricevuto, dai Colleghi, delle dichiarazioni, anche scritte, di piena
soddisfazione per la chiarezza delle esposizioni e per l'autorevolezza dei partecipanti e
dei relatori (G. De Vergottini, G. Israel, G.Ghetti).
Ci sono pervenuti alcuni interventi scritti, che pubblichiamo in originale, senza
commento.
3.- Ultimo, ma non ultimo. Pur col successo personale, fuori di discussione, di
Quagliariello (che ci ha portato persone significative del Senato e della Camera, e il
Presidente della CRUI), egli non è riuscito a trascinare la Ministra
(peraltro in stato avanzato di gravidanza, ed alla quale facciamo i migliori auguri), ma
neppure un suo Rappresentante.
Noi abbiamo in mente il motivo, pur senza prove ma che è sulla bocca di
molti: la Ministra è attorniata da persone che temono stravolgimenti del loro disegno
reazionario, stravolgimenti che avrebbero luogo, se si dà spazio ai Sindacati. Ne
prendiamo atto, e la finiamo lì, fiduciosi nei margini di libertà da lei dati
ultimamente al Senato (clicca su: .....). |
Luciani, Marcato, Merafina,
Miraglia, Quagliariello, Sergi
GAETANO DAMMACCO,
CISL-Università, La riforma universitaria: occasione
di innovazione democratica
1- Desidero preliminarmente ringraziare la Fondazione Magna Carta e
gli organizzatori di questo qualificato convegno sia perché l'iniziativa si svolge in un
momento cruciale del percorso parlamentare sia perché hanno consentito di realizzare in
un contesto universitario e con i protagonisti della vita universitaria un momento di
riflessione sul percorso di cambiamento in atto. Infatti, se si deve condividere,
apprezzandola, la scelta del Ministro di trasferire al Parlamento la competenza a
discutere della riforma, scelta rispettosa dei ruoli istituzionali, non si può nascondere
la perplessità che deriva dai vuoti di consultazione delle parti sociali, cui ha fatto da
contrappunto l'intensa consultazione ministeriale della CRUI. Del resto, proprio la parte
della governance, contenuta nel ddl 1905 in discussione presso la Commissione VII del
Senato, mostra i segni evidenti della propensione ad accettare alcune delle idee della
Conferenza dei Rettori.
E' importante che si discuta nelle università di questa nuova
riforma, parallelamente alla discussione nelle sedi parlamentari almeno per due ordini di
ragioni. Il Ministro ha presentato il ddl sull'università come una riforma di sistema e
non si può non convenire che dopo il famoso decreto 382 del 1980, applicativo della legge
80/1980, ormai si avvertiva la indilazionabile necessità di intervenire non con
provvedimenti raccogliticci, ma in modo più organico al fine di restituire al sistema
universitario una dignità rinnovata: era necessario rifare il vestito all'università!
Proprio questa considerazione induce a ritenere che una più efficace riforma di un
sistema non può essere fatta senza il coinvolgimento di tutte le parti del sistema,
altrimenti si finisce per disegnare un modello deforme che invece di risolvere i problemi
ne crea di nuovi. Dunque, il coinvolgimento corresponsabile di tutte le componenti del
sistema risponde alla democratica esigenza di porre mano a un progetto che non veda le
università come mere destinatarie di interventi legislativi, come è avvenuto nel corso
degli ultimi venti anni, ma come soggetto partecipe di un disegno di cambiamento. La
seconda ragione, in qualche modo conseguenza della prima, sta nel fatto che se, come ha
più volte affermato la Ministro, si intende innovare e non fare solo del semplice
riformismo, è opportuno ascoltare tutte le parti del sistema universitario e valutare i
suggerimenti che da esse provengono, frutto non di una visione preconcetta, come spesso si
è immaginato, quanto piuttosto dalla necessità di costruire un modello di università
trasparente, efficiente e senza i fantasmi del passato. Su questo punto è importante
chiarire questo equivoco: la maggior parte dei docenti universitari (e sicuramente quelli
rappresentati dalla Cisl Università) avverte la gravità della situazione in cui versano
le università italiane e non intende lasciarsi trascinare in inutili controversie
ideologiche. L'intento vero è quello di favorire il cambiamento e di esserne, in qualche
modo, partecipi. Per questo, quando le posizioni della Crui si presentano come espressione
di interessi di una sorta di categoria dei Rettori (come se fossero estranei al contesto
universitario e portatori di interessi propri) non possono essere prese in considerazione.
Per questo, non si comprende il perché la Ministro ha trattato in modo differente la Crui
e le parti sociali, dando loro una diversa credibilità.
2-Il sistema universitario italiano (di cui fanno parte sia le
Università Statali sia quelle Libere) deve restare un sistema pubblico, sebbene occorra
migliorarne l'efficienza individuando gli assetti fondamentali che debbono essere
innovati, utilizzando meccanismi mutuati da sistemi privatistici. Non si deve dimenticare
che le Università sono organizzazioni complesse, che si sono sempre presentate come
comunità di studio e di ricerca e non come aziende. In questo senso esse devono essere
qualificate come sede prioritaria della didattica e della ricerca e, dunque, va modificata
la formula adottata nell'art. 1 del ddl, che può indurre a ritenere l'esistenza di una
impropria competizione tra sistema universitario statale e sistema universitario non
statale. La competizione tra le singole università deve muovere dalle risposte
specifiche, in tema di offerta didattica e di ricerca scientifica, che le singole sedi
sono in grado di dare rispetto alle esigenze del territorio a partire dalla comune
condizione e dalla comune missione.
Tuttavia, ma per svolgere al meglio questa missione,
fondamentale e strategico per il progresso del Paese, il sistema universitario pubblico
(che giova ricordare essere tra i primi al mondo per qualità e fruibilità da parte dei
ceti meno abbienti) deve essere finanziato in misura adeguata e coerente con il progetto
europeo di Lisbona del 2000 che "vede l'Università come Istituzione centrale per
l'Europa della conoscenza".
3-Inoltre, il rinnovo del sistema universitario, nel quadro della
missione delineata, non può prescindere dall'esercizio di una autonomia responsabile,
qualificando meglio la previsione della legge 168/1989 e del dettato costituzionale che
tutela l'insegnamento e la ricerca scientifica. La disciplina della governance presente
nel ddl insiste giustamente sul principio della responsabilità, che viene anche invocata
con specifico riferimento alla capacità di gestire in modo trasparente il bilancio. Ma
risulta fortemente indebolita dallo squilibrio previsto nella distribuzione dei poteri. I
troppi poteri previsti per i Rettori e per il Consiglio di Amministrazione, con il
contestuale indebolimento del Senato accademico, al quale sono attribuiti in sostanza
compiti di consulenza, disegnano nel ddl un meccanismo di de-responsabilizzazione e di
inefficienza. Non è concentrando il potere nelle mani di un organo monocratico che si
può raggiungere efficienza ed efficacia, nemmeno se si pensa di prevedere requisiti di
managerialità. Il rettore non deve essere un manager, ma deve essere l'autorevole capo di
una comunità accademica, il luogo della sintesi della comunità universitaria. In questa
direzione si deve realizzare una governance semplificata con la quale distinguere i ruoli
e le funzioni degli organi di governo della autonomia universitaria e per questo si deve
snellire il testo del ddl e renderlo meno macchinoso, attribuendo agli Statuti lo spazio
adeguato per l'esercizio dell'autonomia. La Governance, quindi, deve disciplinare
l'autonomia del sistema universitario per disegnare un nuovo modello di governo degli
Atenei in modo da garantire una gestione responsabile, efficiente e trasparente delle
Istituzioni che non può essere rigida ed univoca ma che deve rendere possibili e
praticabili più soluzioni, tutte coerenti con la logica unitaria del sistema ma
differenziate in relazione alle diverse dimensioni, connotazioni, tipologie dei singoli
Atenei. Il Modello di università deve essere pluralista e dinamico, aperto alla società
civile e connesso alla società internazionale, capace di coniugare libertà ed autonomia
delle attività formative e della ricerca con l'ottimizzazione delle gestioni finanziarie.
Sembra che nel ddl l'università non sia concepita come università accademica, ma
piuttosto come un soggetto senza identità precisa, ora azienda (quando ad esempio si
prevede un consiglio di amministrazione con elementi esterni oppure un direttore generale)
ora istituzione (quando si concepisce un senato accademico che si occupa solo della
didattica). La mancanza di identità favorisce il rischio di una gestione frammentata e
dispersiva delle risorse economiche e umane.
4- Il tempo non consente di affrontare tutti i punti del ddl,
sia quelli che presentano elementi di positività (anche al fine di migliorarne la
previsione o la formulazione) sia di quelli che presentano punti di criticità, pertanto
mi soffermerò su altri pochi punti. Il primo di questi riguarda i meccanismi concorsuali
anche nella misura in cui sono congiunti alle procedure di accesso alla carriera. Il ddl
introduce l'abilitazione nazionale come momento certificativo della esistenza di requisiti
di professionalità e competenza scientifica. Tuttavia, prevede anche che vi siano
concorsi gestiti dalle singole università con una procedura farraginosa e complicata, che
non evita la riproduzione di quei fenomeni di degrado denunciati e di quegli accordi non
sempre a beneficio dei migliori, che si vogliono eliminare (almeno secondo le intenzioni
della Ministro). Occorre dire con molta chiarezza che oggi, in questa particolare
congiuntura, l'unico concorso che può dare qualche garanzia di affidabilità deve restare
a livello nazionale, gestito da una commissione nazionale sorteggiata tra i docenti dei
singoli raggruppamenti scientifici. Se si vuole premiare merito e competenza si deve
finalizzare il concorso solo ed esclusivamente alla verifica della esistenza di questi
requisiti. Ne consegue che alle singole università resta solo la scelta tra gli abilitati
e ciò può essere fatto con procedure molto semplici (anche di tipo cooptativo), che
responsabilizzano le sedi rispetto alla acquisizione di risorse umane che potranno
sostenere o non sostenere la valutazione nazionale dei singoli atenei. Inoltre, il
concorso abilitativo nazionale deve responsabilizzare il corpo accademico appartenente ai
singoli raggruppamenti al fine di scegliere i migliori e non i meglio segnalati. In tal
modo il futuro dell'accademia non dipende da variabili esterne, ma proprio da tutti gli
appartenenti, senza giustificazione alcune. Se, poi, qualcuno teme che vi possa essere una
immissione numericamente sproporzionata di nuovi docenti nelle università italiane, può
tranquillizzarsi, visto che nel giro dei prossimi cinque anni la popolazione docente
universitaria, attualmente composta da circa 55 mila strutturati, si impoverirà per i
pensionamenti di circa 20mila unità. Dunque, c'è spazio per i giovani, per coloro che
hanno iniziato la carriera universitaria e per fare le cose in modo serio. Per questo il
ddl deve essere modificato in questa direzione.
5-In questa prospettiva, l'accesso alla carriera
universitaria deve favorire la volontà e lo spirito di dedizione dei giovani, ma deve al
contempo contenere elementi di certezza temporale e procedurale. In altri termini, chi
sceglie di "avventurarsi" nella carriera universitaria deve sapere quanto tempo
ha a disposizione per formarsi e per essere provato, quale percorso deve seguire, e a
quali prove si deve sottoporre. Si può anche accettare l'introduzione del
"ricercatore a tempo", purché si faccia chiarezza sui tempi e sui modi. Alla
luce della esperienza attuale (non sempre del tutto infelice e improduttiva) si può
immaginare un percorso segnato in linea dal dottorato di ricerca (o da un periodo
formativo con assegno di ricerca) di tre anni, e da altri tre o sei anni di insegnamento
quale ricercatore. Alla fine del periodo di nove anni l'università deve scegliere se
investire ulteriormente sulla stessa persona oppure no. In questa linea un investimento,
come quello previsto dal ddl, consistente nella chiamata nel ruolo degli associati del
ricercatore che superi la abilitazione nazionale, frutto di una programmazione delle
risorse economiche e umane, è un buon sistema.
6-A tal proposito non si può non osservare che aver escluso gli
attuali ricercatori (oltre un terzo della attuale docenza universitaria) da prospettive
premiali di carriera costituisce un grave errore non solo per i giovani (si consideri che
i vecchi ricercatori confermati oggi costituiscono meno di un terzo dell'intera
categoria), ma anche per le stesse università. Si deve estendere il meccanismo di
trasformazione del ruolo da ricercatore ad associato anche per gli attuali ricercatori
confermati, che superino il giudizio di abilitazione nazionale. Inoltre, per costoro si
deve pensare a un meccanismo semplificato, come potrebbe essere il decreto del rettore,
considerando, tra l'altro, che questa operazione non comporta oneri economici. Non si può
conservare la disparità esistente nell'attuale dd. Il ricercatore a tempo risulta
privilegiato rispetto a quello confermato. Esiste una evidente disparità di trattamento
contrastante con l'art. 3 della costituzione sotto due profili: a) persone appartenenti a
uno stesso ruolo (quello dei ricercatori) e con identiche funzioni vengono trattate in
modo diverso; b) la posizione di un soggetto precario è trattata meglio di quella di un
soggetto che ha un rapporto stabile.
7-Gli oneri economici costituiscono un punto dolente del ddl.
Prendiamo atto che non se ne può trattare in sede di approvazione de ddl di riforma
dell'università, tuttavia, con il presente ddl si può porre rimedio a una grave stortura
(vera e propria rapina in danno delle singole sedi universitarie) perpetratasi nel corso
degli ultimi interventi governativi, la "requisizione" del 50% del budget
lasciato libero per turn over dei docenti universitari. Il budget che si libera deve
restare alla stessa sede universitaria, vincolandolo alla programmazione e non al
ripianamento di bilancio. In tal modo si incentiva la singola università a porre, maggior
attenzione alla gestione delle proprie risorse economiche.
8-Infine, la questione delle retribuzioni dei docenti. Si devono
individuare forme di incentivazione e di punizione, trattando in modo differenziato anche
dal punto di vista delle retribuzioni l'impegno dei docenti. Per questo, occorre che si
preveda anche una retribuzione aggiuntiva di risultato. Anche il docente è una risorsa
per la singola università e da un lato si deve incentivare la sua produttività,
dall'altro si deve stimolare l'impegno delle singole sedi distribuire in modo ragionato
risorse aggiuntive in modo che l'impegno del docente sia ulteriore fonte di acquisizione
di ulteriori risorse per l'intero ateneo.
9-La riforma del sistema universitario e non solo dei singoli punti
è cosa non più rinviabile e , per questo, la Cisluniversità assicura nel modo più
ampio e leale la propria collaborazione al miglioramento del ddl. Chiediamo la stessa
lealtà nei soggetti a cui è affidato il compito di intervenire, nella consapevolezza
della gravità del momento e del fatto che non si può più attendere la riforma delle
università, a meno che non si voglia far perdere competitività e competenza al nostro
sistema universitario, cosa certa se anche questa legislatura dovesse passare senza un
intervento serio sul sistema universitario. |
Dammacco, Marcato, Merafina,
Miraglia, Quagliariello, Sergi
NINO LUCIANI, Per un
nuovo sistema finanziario delle università, con entrate proprie, e con un nuovo
meccanismo per la tutela del diritto allo studio (art. 34 Costituzione).
I.- PREMESSA. Nellordinamento italiano vige il principio,
solo ora in parte modificato dal c.d. federalismo fiscale, della finanza derivata,
e cioè del trasferimento di fondi dallo Stato agli altri Enti: in un sistema siffatto
manca la principale forma di autonomia, che è quella finanziaria, con la conseguenza che
tutte le altre forme di autonomia concessa sono deboli.
E evidente che il sistema finanziario derivato condiziona molto la normativa
su stato giuridico e governance. In questo senso è preliminare e fondamentale
parlarne, perché una diversa impostazione (rispetto a quella centralistica in vigore,
anzi accentuata nel DDL) potrebbe aprire ad una migliore impostazione dello stato
giuridico e della governance, al meglio di tutto.
Attualmente il sistema finanziario è centralizzato (a parte una parziale autonomia di
gestione locale). Infatti:
il FFO è a carico del bilancio dello Stato;
i contributi studenteschi non possono, in totale, superare il 20% del FFO.
Ci sono altri vincoli (per le spese di personale non può essere superato il 90% del FFO e
altri vincoli ancora , sia pur indiretti:losservanza di una lungo elenco di
"parametri di efficienza" per ottenere quote aggiuntive del FFO.
Nel complesso questo sistema finanziario è risultato difficile da governare dal centro,
così da essere per anni un finanziamento a piè di lista, fino a indurre negli anni
irrigidimenti vari dal MIUR (restrizioni alle assunzioni di personale, tagli finanziari
indiscriminati).
Qui di seguito indico il nuovo sistema finanziario e subito di seguito do le motivazioni.
II.- PROPOSTA DI NUOVO SISTEMA FINANZIARIO DELLE UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
Si prende a base lart. 7 della Legge Ruberti 168/1989. Dopo gli adattamenti proposti
(di seguito motivati), il nuovo sistema diviene:
1. Le entrate delle università sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato, determinate in base al costo standard per studente;
b) contributi obbligatori studenteschi, fissati dalle università agli stretti fini del
pareggio del bilancio, in un orizzonte temporale triennale;
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività,
rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di
contratti e convenzioni.
Questi finanziamenti sono fiscalmente deducibili come costi, ai fini delle imposte sul
reddito.
I proventi derivanti da contratti di ricerca per conto terzi non sono essere sottoposti a
trattenuta di alcun genere da parte delle università, salvo il recupero di costi vivi per
luso di attrezzature universitarie da parte dei ricercatori.
d) a riguardo della lettera a), possono essere previste eccezioni per le università
regionali di aree depresse, e tuttavia per orizzonti temporali non superiori a 10 anni.
2. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso
dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio
successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c)
del comma 2.
3. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le
spese di investimento. In tale caso, il relativo onere complessivo annuo per interessi non
può superare il 15 per cento delle entrate correnti.
4. Sono aboliti i parametri e indicatori, costruiti su base
statistica, attualmente impiegati per il riparto del FFO tra le università. Essi vanno,
invece, utilizzati dal Miur per verificare lo scostamento dei costi delle università
rispetto ad indicatori standard.
Nei casi di scostamento, il Miur provvede ad una indagine per verificarne i motivi sotto
il profilo economico-organizzativo, e provvedere di conseguenza ove necessario
nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
5. Sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti
il bilancio preventivo e quello consuntivo, e i provvedimenti di nomina, promozione e
cessazione dal servizio del personale.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia
a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. La Corte dei conti
riferisce al Parlamento, con relazioni annuali sui bilanci preventivi e
consuntivi.
6. Lo Stato finanzia in modo diretto gli studenti bisognosi e
meritevoli, con apposito fondo presso il MIUR, con delega di gestione alle Regioni (o alle
Università).
Il finanziamento degli studenti ha luogo con voucher (bonus università) a fondo perduto
che gli studenti possono spendere per pagare i contributi studenteschi, e con borse di
studio.
III.- MOTIVAZIONI
1.- Una premessa sul sistema attuale. Il sistema attuale (finanziamento centrale
derivato, accompagnato da una guida centrale a cui le Università debbono attenersi per
"essere in regola" localmente) è molto simile a quello dei paesi a
pianificazione centralizzata, sia pur circoscritto (qui) alla sola università.
Va chiarito che, nei sistemi a pianificazione centralizzata, è tipica la costruzione
di parametri standard, a cui i dirigenti locali (meglio dire: i funzionari locali) sono
tenuti per essere in regola ed essere finanziati. Sono chiamati "parametri di
efficienza" e non potrebbero essere chiamati altrimenti, ma sono noti i
fallimenti di quei sistemi, e questo a prescindere da giudizi sulle ragioni sociali che li
hanno creati. Anche la Cina comunista li ha abbandonati, come regola (almeno
ufficialmente), optando per un socialismo di mercato, vale dire per un
sistema in cui, pur restando di proprietà dello Stato, le imprese sono regolate dal
mercato e devono fare bilancio (pur senza "massimizzare un profitto").
Nel caso dellUniversità, si tratta di parametri costruiti su dati statistici, che
possono (al più) avere significato come misura di efficienza ex-post, ma non per
lefficacia futura. Vediamo alcuni motivi:
a) Un parametro è che le università che hanno studenti in regola con gli esami. Pertanto
queste vanno premiate. Viste le cose ex-post, OK. Ma se promuovere serve ad ottenere
soldi, dora in poi le università promuoveranno tutti,
ma questa non è più
efficienza.
b) i dati statistici arrivano al MIUR con ritardo di qualche anno (alcuni, 4 anni) dalle
università, perché i sistemi della statistica funzionano così. Ma allora, non ha senso
premiare il futuro con dati statistici di anni addietro.
c) sotto un profilo logico nessun sistema centralizzato può funzionare localmente se
anche gli organi decisionali non sono nominati direttamente dal Centro, a parte che il
buon cammino delle istituzioni dipenderà sempre largamente dai piedi degli uomini a cui
sono affidate.
In verità, il DDL lo ha percepito e vuole fare un direttore generale, in luogo di
un Direttore Amministrativo (art. 7 lettera i), responsabilizzato su compiti
strategici direttamente verso la legge e dunque, di fatto, verso il potere centrale. In
modo coerente con questo indirizzo viene indebolito il sistema dei controlli degli organi
rappresentativi locali: il CdA, 7-11 membri, diviene un organo esecutivo (invece adesso è
un organo eletto dalla categorie universitarie), il Senato viene ridefinito in formato
minus, rispetto alle tradizionali funzioni di indirizzo.
Ritengo che questa sia una soluzione contro natura, perché un direttore generale
che risponde al centro è, in pratica, dualistico rispetto al rettore, che è
eletto localmente, pur se formalmente hanno funzioni diverse.
Pertanto, alla fine, il problema di base è decidere se confermare lautonomia
universitaria, o tornare alla centralizzazione delle decisioni, amministrativa
e gestionale. Penso che le soluzioni intermedie servano a confondere il senso delle cose.
2.- Le motivazioni dellattuale sistema misto adottato dal DDL. Questo (art. 1.
c. 2) conferma nominalmente lautonomia, ex-art. 33 della Costituzione. Ma,
poi, incrementando il meccanismo dei controlli di bilancio (meccanismi premiali, ossia
parametri di cui si è detto, revisione del sistema di contabilità, limitazioni delle
spese per il personale, per indebitamento,
), va ad incrementare la
centralizzazione, finendo per creare un sistema misto che crea e conflitti e
deresponsabilizzazione, perchè lun potere continuerà a scaricare le defaillances
del sistema sullaltro, almeno in un sistema come quello attuale in cui la
definizione dei costi industriali è lasciata nel limbo.
Occorre capire, a questo punto, perché è confermato lattuale sistema misto.
Una ragione cè, ed è molto importante. Si tratta del fatto che luniversità
devono svolgere i compiti istituzionali (di ricerca e di conseguente didattica), ma anche
fare socialità, garantendo il diritto allo studio. In questo senso si comprende bene
perché le università devono essere messe sotto vigilanza, a parte che possono invocarsi
altre ragioni.
Il diritto allo studio, come è noto, è oggi garantito con le seguenti modalità:
i contributi studenteschi non possono superare, in totale, il 20% del FFO;
dentro i contributi, gli studenti bisognosi e meritevoli devono avere sgravi totali o
parziali;
le università sono chiamate a creare e salvaguardare sedi decentrate, in gran parte a
loro carico diretto, e anche sulle spalle dei docenti, personalmente, perché a costo zero
o quasi zero devono andare giornalmente a fare lezione nelle sedi decentrate.
Ci sono, poi, le borse di studio e altre forme
Tuttavia si può fare bilancio e fare socialità, solo se si dispone del potere fiscale,
ma che rientra nei poteri dello Stato.
Mi sembra anche chiaro che, in caso di difficoltà finanziarie degli Atenei, è
proprio questo diritto allo studio lanello più debole, e quindi il primo a cedere.
E infatti, già oggi molte università superano il limite del 20% del FFO, per i
contributi studenteschi.
Ed è un fatto che da qualche anno il numero delle immatricolazioni è in calo, e qui i
primi a cadere sono gli studenti bisognosi.
3. Criterio di soluzione, proposto. Si propone di separare la socialità dai
compiti delle università, e finanziare la socialità con apposito capitolo nel bilancio
del MIUR o delle FINANZE, la cui gestione potrebbe essere delegata alle Università e,
meglio, alle REGIONI.
Una volta che si faccia questo, si può attribuire alle università una normale autonomia
finanziaria, come si fa per una azienda pubblica, sia pur di tipo particolare (e su questo
torno in seguito).
Prima di continuare su questo punto, va fatto un passo indietro. Devo rilevare che il DDL
contiene già i germi, da cui faccio discendere la mia proposta finale. Ma essi sono messi
nellelenco delle varie cose, anche di valenza opposta, e questo mi ha fatto pensare
che, nel corso dellelaborazione del testo, chi li ha proposti non sia riuscito ad
imporsi.
Infatti, riguardo a questo punto, il DDL (art. 1 , c. 3) vuole "rimuovere gli
ostacoli per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi". Sono parole
riprese dallart. 34, il più bello di tutta la nostra Costituzione, che infatti
recita: "La scuola è aperta a tutti
I capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso."
Non solo, il DDL torna sullargomento con lart. 4, ed istituisce il Fondo per
merito. Tuttavia, lo fa con modalità che sembrano fare un passo indietro: si limita al
"merito", tralasciando i "bisognosi", e vuole rimborsi dagli studenti,
più tardi negli anni. Infatti questo fondo si affianca, non sostituisce il sistema
attuale.
Lo rimarco perché il Sen. Valditara, Relatore del DDL, ha proposto in Senato che il Fondo
per il merito si occupi non solo dei meritevoli, ma anche dei bisognosi meritevoli.
4.- Per un sistema finanziario basato sul criterio del beneficio. Riprendo il filo
del discorso. Configurando le università come azienda pubbliche, il nuovo sistema
finanziario verrebbe basato sul criterio del beneficio.
a) Presupposto è definire un costo standard per studente (sia pur con
differenze tra facoltà umanistiche e scientifiche), come riferimento per quantificare il FFO.
(Devo chiarire che anche questo concetto del costo standard già cè nel DDL, art. 5
lettera l, ma vi si collega solo una parte del FFO)
Di questo costo standard, lo Stato (utente, a nome delle famiglie) potrebbe decidere di
pagare il 100% o una quota (ad es. il 70%-80%. Dipende dalla politica dominante, di volta
in volta).
b) Per il resto, ci saranno i contributi studenteschi, che le università
fisseranno liberamente, per il pareggio del bilancio (dunque, non mirando a profitti, come
farebbe unimpresa privata), in un orizzonte temporale pluriennale, per cui eventuali
avanzi in dato anno vanno a ripianare lo sbilancio di altro anno. I contributi sono
residuali e dunque sono poco o tanto, a seconda della quota di costo-standard per
studente, coperta dallo Stato.
c) in parallelo, lo Stato finanzierebbe in modo diretto gli studenti bisognosi e
meritevoli, con apposito fondo presso il MIUR, magari con delega di gestione alle
università, meglio alle Regioni, con borse di studio o voucher (bonus studio) a fondo
perduto, che gli studenti potranno usare per pagare i contributi studenteschi.
Nota. Questo sistema finanziario premia il merito delle università in modo
automatico perché:
- se, come si usa, il costo standard è un valore medio, quelle efficienti hanno un costo
per studente che è minore del costo standard (che è un valore medio) e dunque ricevono
un premio. Le altre sono punite e sono stimolate a ritrovare un costo uguale a quello
standard;
- gli studenti preferiscono le università migliori, e il voucher li facilita nella scelta
(anche che nel senso che chi non ha mezzi, ha meno possibilità di scegliere).
Tuttavia, occorrerà fare delle eccezioni per le università delle aree depresse,
ma non illimitatamente nel tempo.
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Dammacco, Luciani, Merafina,
Miraglia, Quagliariello, Sergi
PAOLO STEFANO MARCATO,
USPUR
Osservazioni e proposte sul DDL 1905
1. Alcune disposizioni appaiono lesive
dell'autonomia degli Atenei (art. 33, comma 6 Costituzione) e pertanto di dubbia
costituzionalità: a) Potrebbe risultare incostituzionale l?intero disegno
della governance, nelle norme in cui viene prospettato un Consiglio di amministrazione ove
la presenza del corpo accademico non è garantita, e viene prospettato un Senato
accademico dotato di mere funzioni consultive (per di più rese deboli e disorganiche
dall?incompatibilità tra responsabile di struttura periferica e componente del Senato).
Si ritiene che le attribuzioni riconosciute dal D.D.L. al S.A. ne vanifichino
le irrinunciabili competenze di organo di indirizzo strategico deputato a fissare le linee
di sviluppo della didattica e della ricerca universitaria. Pertanto occorre aggiungere, in
apertura (art. 2, comma 2 lett d) dopo le parole ?attribuzione al senato accademico? la
frase: ?delle funzioni di indirizzo strategico?. Le stesse funzioni sono da togliere al
CdA. b) Potrebbe risultare incostituzionale l'art. 5 comma 3 (lett. e), nel
momento in cui determina il limite massimo di incidenza delle spese per il personale non
sul FFO (il che sarebbe legittimo, in quanto assegnato dal Ministero), ma sulle entrate
complessive dell'Ateneo (il che invece comprime la possibilità di ricercare finanziamenti
esterni e disporne nel modo ritenuto più opportuno). c) Potrebbe risultare
incostituzionale l?art. 9, commi 3-4, il quale, fissando rigide percentuali per il
reclutamento, potrebbe altresì contrastare con il principio (art. 97) di buon andamento
dell?amministrazione.
2. Venendo meno il rapporto stabile tra Facoltà e Senato tramite
il Preside, e venendo meno i compiti decisionali del Senato sull'organico (salva la
verifica del C.d.A. sul piano economico) si creano problemi di non facile soluzione (anche
perché la lett. p dell'art. 2 comma 2 proibisce, addirittura, anche ai componenti del
Senato, pur depotenziato, di ricoprire altri incarichi accademici). Ciò,
oltre che irrazionale, rende farraginosa e complessa la gestione dell'organico. Si
prospetta unirragionevolezza funzionale nella programmazione dellorganico. La
soppressione delle Facoltà e dei corsi di laurea con la concentrazione
dellorganizzazione esclusivamente sui dipartimenti è insensata. Delle due
luna: o il dipartimento è caratterizzato dal criterio dellaffinità
scientifico - disciplinare, e allora non può assorbire le competenze della Facoltà e dei
corsi di laurea, caratterizzati dalla presenza simultanea di tutti i SSD attraverso i
quali lo studente procede e arriva alla laurea; oppure può contenere SSD non
necessariamente affini e allora altro non è che una Facoltà.
3. L'abilitazione scientifica nazionale di primo livello (professore associato),
non essendo a numero limitato, sarà probabilmente concessa a tutti i richiedenti che
abbiano ottemperato alle condizioni formali (quantità di pubblicazioni) richieste per
ottenerla (si pensi a ciò che capita oggi con riferimento alla conferma in ruolo di
ricercatori a TIND). Si sottolinea la mancata indicazione di vie d'uscita per i
ricercatori a tempo determinato che non abbiano conseguito tale abilitazione entro i sei
anni (termine abbastanza breve). Per quanto riguarda la copertura dei posti messi a bando
dai singoli Atenei, il fatto che la commissione sia tutta interna ai medesimi comporterà,
salvo casi molto rari, la prevalenza del candidato interno, cosa in sé non
irragionevole, ma che a questo punto avrebbe dovuto richiedere un vaglio più severo in
sede nazionale. Se si vuole sostituire il concorso nazionale con labilitazione
nazionale, occorrerebbe renderla più seria limitandola al numero dei posti disponibili
incrementato da una percentuale (poniamo, del 20%). In tal caso si potrebbe anche
suggerire la chiamata diretta (superando la mistificazione del concorso locale, che in
sostanza risulta una chiamata diretta mascherata).
4. E impropria una serie di norme di delegittimazione dei
docenti: per esempio, sul fronte dellautonomia, leliminazione del momento
elettivo ai fini delle commissioni giudicatrici; inoltre, leliminazione del ruolo
gestionale del senato accademico (ove è bensì garantita la presenza dei docenti -
presenza non garantita nel C.d.A. - ma in cui la funzione diviene meramente consultiva);
infine, la depressione del regime giuridico - economico del docente (si pensi
allintroduzione di un ulteriore parametro di monte ore; si pensi
alleliminazione dello scatto di anzianità, che cesserebbe di essere
certo e diverrebbe condizionato; tutto ciò si badi, nel contesto
di una situazione retributiva progressivamente deteriorata rispetto al precedente aggancio
alla magistratura; magistratura che invece il potere politico si guarda bene dal toccare
sul piano economico). Il passaggio dallo scatto di anzianità allo scatto di merito (si
noti, ancora una volta, che i magistrati effettuano addirittura la progressione di
carriera per non demerito) non ha carattere dintroduzione di premialità
(rispetto al regime in atto) ma ha carattere sanzionatorio (per il non ottenimento della
valutazione). Quanto alla premialità, tramite parte della retribuzione negoziata
individualmente, o ci sono risorse oppure sembra più decoroso non parlarne. Valutazione e
meccanismi premiali - La valutazione prevede incentivi economici solo nellambito
delle risorse del FFO. E pertanto arduo ipotizzare che senza un aumento delle
risorse ad hoc tali incentivi premiali possano raggiungere quel 30% del FFO che il
ministro aveva annunciato, e che rappresenta il livello ottimale di efficienza ed
efficacia di un meccanismo premiale incentivante.
5. Larticolo 5. il quarto comma (lettera c) stabilisce
che limpegno, sia per i professori a tempo pieno sia per quelli a tempo definito, è
quantificato in 1500 ore annue (con la sola differenziazione, tra tempo pieno e tempo
definito, in termini di 350 e 250 ore per la didattica). Ma allora: se anche un professore
a tempo definito ha il parametro delle 1500 ore, si dica chiaro che si vuole abolire il
tempo definito.
6.- Aumento della retribuzione iniziale dei
ricercatori ottenuta riducendo fondi agli assegni di ricerca.
Conseguenza: sottrazione di fondi per incentivare giovani alla ricerca a
vantaggio di personale già in carriera.
7. Particolarmente grave è la disposizione che limita la chiamata
diretta nei posti di professore associato ai soli ricercatori a tempo determinato che
conseguano l'idoneità, con l'esclusione dei ricercatori di ruolo che pure conseguono
l'idoneità. Limitazione per la quale non appare una sufficiente giustificazione la
circostanza (art. 9, comma 1) che soltanto per i primi si prevede la provvista finanziaria
globale sin dall?indizione del reclutamento. Sicché siamo transitati, per quanto attiene
ai ricercatori di ruolo, dalla tendenza, nel recente passato, all'ope legis (perseguita,
come sappiamo, anche attraverso proposte legislative presentate nelle precedenti
legislature), alla presente proposta che prevede un loro totale accantonamento.
Riteniamo che tale norma, che porterebbe il ricercatore TD ad assumere
un?impropria posizione di rilievo rispetto al ricercatore TIND, sia superflua e, quindi,
se ne chiede la cancellazione. Per evitare, tuttavia, che nelle more delle procedure
concorsuali (abilitazione e reclutamento) gli atenei perdano la collaborazione, se
ritenuta valida, dei ricercatori a TD al termine del secondo contratto triennale, si
propone una nuova norma che dia la possibilità agli atenei di mantenere in servizio i
ricercatori TD in attesa che terminino le procedure concorsuali cui hanno preso parte.
8. Rimanendo inalterato l?onere finanziario a carico
della finanza pubblica, i possibili aumenti retributivi per alcuni soggetti non
possono che avvenire tramite corrispondenti peggioramenti retributivi per altri soggetti:
da qui il passaggio dallo scatto biennale allo scatto triennale, l?eliminazione
delle procedure di ricostruzione di carriera, la non attribuzione dello scatto
stipendiale ai docenti la cui relazione triennale non sarà giudicata
?idonea?. Conseguenze: i docenti e i ricercatori universitari
sono discriminati in peggio rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati. In
sostanza, sarebbe disattesa per docenti e ricercatori universitari la normativa valida per
tutto il pubblico impiego, che prevede inconfutabilmente scatti biennali e
ricostruzione di carriera.
9. Art 6. La disciplina dei crediti riconoscibili parte bene, riducendoli
a 12 al massimo, ma finisce male perché prevede eventuali deroghe, e ciò svaluta la
disciplina che com?è stata finora applicata ha avuto risvolti scandalosi.
10. Un altro punto discutibile (ma probabilmente in Parlamento sarà
modificato o eliminato) è l?imposizione di quote di docenti da assumere dall'esterno.
Questo eccesso di dirigismo ?moralizzatore? (al posto di incentivi ad assumere i migliori
esterni o interni che siano) è eccessivo per quegli atenei che hanno allievi da
promuovere al di fuori di logiche di concorsopoli o parentopoli.
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Dammacco, Luciani, Marcato,
Miraglia, Quagliariello, Sergi
MARCO MERAFINA, CNRU -
Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari
1.- La proposta del CNRU consiste nella richiesta di inquadramento alla
seconda fascia docente per tutti quei ricercatori che hanno fatto didattica certificata
dalle facoltà (anche diverse e/o di diversi Atenei) per almeno sei anni (in
analogia con l'impegno richiesto ai ricercatori a tempo determinato nel DDL) e che
mostrano di essere attivi nella ricerca superando i requisiti minimi scientifici già
definiti dal CUN e diversificati per area scientifica.
Questo riconoscimento del ruolo di professore che il CNRU richiede da tempo,
potrà essere richiesto dal singolo ricercatore in possesso dei requisiti precedentemente
indicati in cambio dell'inserimento in una nuova progressione economica che si
propone di sostituire le attuali progressioni dei ricercatori e degli associati.
Tale progressione è inizialmente, fino alla classe IX, la
stessa di quella degli attuali ricercatori a tempo indeterminato (corrisponde alla
progressione che va dalla classe V alla classe XIV) per poi proseguire, fino alla classe
XIV, a livelli stipendiali sensibilmente superiori al valore massimo attualmente definito
per i ricercatori.
Per tutti coloro che non avranno maturato tali requisiti al momento
dell'attuazione della presente proposta si potrà stabilire un periodo non inferiore a
otto anni per la maturazione dei medesimi e la conseguente possibilità di inquadramento
nel ruolo dei professori di seconda fascia. In questo modo si è inquadrati come
professori di ruolo alla classe corrispondente al livello stipendiale raggiunto in quel
momento con tutto ciò che la cosa comporta a livello di diritti accademici e di doveri,
percependo uno stipendio con una progressione uguale a quella di un ricercatore fino alla
classe IX e successivamente con un aumento della retribuzione oltre il limite massimo
attualmente previsto (vedi curve).
Tale progressione è a costo zero fino alla IX classe stipendiale
mentre diventa successivamente onerosa.
2. Tuttavia, essendo una progressione un po' più bassa di quella degli
attuali associati, i maggiori oneri verrebbero compensati con i risparmi ottenuti dai
futuri inquadramenti in II fascia previsti per i ricercatori a tempo determinato che
utilizzerebbero questa nuova progressione.
Questi risparmi potrebbero anche consentire l'introduzione di
una progressione alternativa più conveniente per gli attuali ricercatori anche se più
onerosa per lo Stato il quale comunque risparmierebbe dall'abolizione della vecchia
progressione degli associati.
Rimane da stabilire il trattamento dei colleghi che, in possesso dei
requisiti, si trovano tra la classe III e la classe V dei ricercatori: per essi potrebbe
essere possibile un inquadramento al livello 0 con un assegno ad personam fino alla
maturazione del livello che gli consentirebbe di proseguire nella nuova curva stipendiale.
In ogni caso sarebbe un guadagno per il ricercatore interessato (e un
onere per lo Stato) da valutare rispetto ai risparmi ottenuti dall'introduzione della
curva stessa.
3.- Lo spirito della proposta è quello di cercare di dare un po' meno ma a
molti che tutto il possibile a pochissimi (vista la scarsità di risorse), evitando di
vanificare il tentativo di soluzione del problema del riconoscimento del ruolo docente
svolto alla maggior parte dei colleghi. Inoltre, con questa soluzione, anche i più
giovani saranno favoriti poiché, avendo la possibilità di superare la classe IX prima di
andare in pensione, usufruiranno degli aumenti che portano lo stipendio massimo a circa 50
mila euro annui.
L'inquadramento sarà a richiesta tra chi possiede i requisiti: chi
non vorrà potrà restare ricercatore in attesa di un futuro inquadramento tramite
concorso.
In ogni caso la curva stipendiale sarà unica per tutti e così
saranno superate le eccezioni di incostituzionalità da qualcuno sollevate. I ricercatori
a tempo determinato, al termine dei sei anni di contratto, potranno essere inquadrati in
II fascia con la progressione economica proposta che comunque al livello 0 parte come
quella degli attuali professori associati ed è superiore al livello di retribuzione
maturato per contratto. |
Dammacco, Luciani, Marcato,
Merafina, Quagliariello, Sergi
NUNZIO MIRAGLIA, ANDU
"Il disegno di legge governativo sull'Università è voluto dai
forti per i forti, per renderli ancora più forti.
Le oligarchie che hanno operato in questi anni negli Atenei e a livello nazionale
vogliono ancor più gestire privatisticamente le risorse pubbliche per l'Università.
Con il DDL governativo sull'Università si commissioneranno gli Atenei e il
Sistema nazionale universitario. Ancora una volta il Parlamento è destinato a ratificare
la volontà di un gruppo di potere che ha già imposto la controriforma del CUN, i finti
concorsi locali, il "3 + 2".
Già l'attuale Parlamento ha mostrato di non essere in grado di prendere
decisioni autonome in occasione della questione della 'rottamazione dei ricercatori':
ordini del giorno, emendamenti e pronunciamenti quasi unanimi che non sono però riusciti
a portare alla decisone di eliminare una norma insensata e ingiusta.
Il gruppo di potere che ha dominato e domina sull'Università italiana ha
già mostrato la sua capacità di operare 'senza limiti' quando sono stati 'inventati'
l'IIT di Genova, il SUM di Firenze e l'IMT di Lucca.
Quale è il vero obiettivo del DDL governativo? E' certamente urgente
intervenire per rimuovere negli Atenei l'assetto di potere che ha portato al loro
dissesto.
Un potere basato su un Senato Accademico incapace, per la presenza dei
Presidi, di esprimere una gestione nell'interesse generale dell'Ateneo. Senati Accademici
deboli che hanno dato spazio alla figura del rettore-padrone, dotato di un potere enorme e
i cui risultati disastrosi sono sotto gli occhi di tutti. Come interviene il DDL per
eliminare questo stato di cose?
Non certo riqualificando e responsabilizzando il Senato Accademico,
costituendolo con tutti i componenti direttamente eletti (senza i presidi, quindi) e
dotandolo di poteri reali di programmazione e controllo. Al contrario si sceglie di
aumentare ulteriormente i poteri del Rettore, che diventa un sovrano assoluto, e
assegnando ad esso e al 'suo' Consiglio di Amministrazione poteri immensi, tra cui quelli
di bandire i concorsi e di decidere sui vincitori. Consigli di Amministrazione
obbligatoriamente con membri esterni per riprodurre nelle Università il 'modello Asl' o,
forse si potrà dire, il 'modello protezione civile'.
Un'altra questione su cui è urgente intervenire è quella del nepotismo,
dei finti concorsi locali che sono fonte anche di clientelismo. Il DDL, invece di superare
il localismo, lo rafforza rendendo ancora più arbitraria la scelta dei vincitori dei
concorsi.
Da molti anni chiediamo, inascoltati, di 'allontanare' il più
possibile le scelte concorsuali dai singoli 'maestri', con concorsi nazionali con
commissioni composte solo per sorteggio, e chiediamo la sostituzione di tutte le attuali
figure precarie con una sola figura pre-ruolo della durata massima di tre anni e con piena
autonomia scientifica.
C'è chi sostiene che la figura del ricercatore a tempo determinato
sia la realizzazione di una tenure track rispetto alla fascia dei professori associati. In
realtà essa si aggiunge alle attuali figure precarie, aumentando a dismisura il
precariato, nella quantità e nella durata.
Si fa finta di non accorgersi che la tenure track ad associato esiste
già ed è quella dell'associato non confermato (lo stesso vale per il professore di prima
fascia non confermato).
Che l'obiettivo del DDL sia quello di imporre a tutti gli Atenei una
gestione ancora più oligarchica di quella attuale lo dimostra il recente Statuto
dell'Università di Camerino.
In questo Statuto si è già adottato l'impianto gestionale al quale
ora il DDL governativo vuole obbligare tutte le Università. Insomma la legge non è
necessaria per consentire una scelta, ma per imporla. La CRUI ha una responsabilità
enorme in tutto questo, avendo scelto di supportare un DDL che demolisce del tutto il
Sistema nazionale delle Università. Anzi la CRUI, con il suo documento della primavera
scorsa (votato all'unanimità), ha addirittura anticipato i contenuti del DDL governativo.
Una CRUI che risulta compatta solo in tali occasioni, e si spezzetta
invece in tante parti nelle altre (CRUI del Nord, CRUI del Sud, CRUI degli Istituti a
statuto speciale, CRUI delle private).
Per giustificare i cambiamenti imposti per commissariare di fatto gli
Atenei, si sostiene che si tratti di misure necessarie per far fronte alla riduzione dei
finanziamenti, come se i tagli all'Università fossero un dato naturale e non un scelta
politica per demolirla alla quale è invece necessario opporsi con tutte le forze. Nunzio
Miraglia - coordinatore nazionale dell'ANDU" . |
Dammacco, Luciani, Marcato,
Merafina, Miraglia, Sergi
GAETANO QUAGLIARIELLO,
"Verso una riforma: come modernizzare il sistema universitario"
1.- La crisi dell'università
2.- La soluzione
3.- Il disegno di legge dellottobre 2009
4.- L'impianto della legge sembra ancora fondamentalmente dirigistico
5.- Verso quale direzione ?
6.- Più finanziamenti ?
"1.- La crisi dell'università. La crisi
delluniversità non è una prerogativa italiana. Viene da lontano. Per lo meno dagli
anni Sessanta, anche se negli ultimi decenni si è aggravata e ci si è allontanati dal
trovarle una soluzione.
a) Andando dritti al nocciolo del problema, la si potrebbe considerare
crisi di una istituzione tradizionale, in un mondo in veloce e profonda trasformazione. In
Italia, questa situazione ha presentato delle aggravanti: ha dovuto scontare la
complessiva debolezza istituzionale; si è confrontata con i vincoli di bilancio pubblico
strettissimi; e ha subìto le conseguenze di un'azione di governo spesso di breve respiro,
non fosse altro che a causa del rapido alternarsi delle compagini ministeriali.
Il modello tradizionale di università aveva fra i suoi elementi fondanti la
separatezza e la cooptazione: si trattava di un'istituzione che si autogovernava e
autoperpetuava, e che, per questo, si teneva il più possibile al riparo da quel che
accade nel mondo esterno.
Oggi quel modello non è più perseguito. Alluniversità si
richiede di interagire col mondo esterno, di seguirne se non addirittura di anticiparne i
cambiamenti, oltre che di esserne sottoposta al vaglio. Insomma, all'università si chiede
di stare sul mercato. Separatezza e cooptazione sono principi che hanno perso
legittimità. E questo mutamento si riflette nelle pressioni che ogni giorno sono
esercitate sul docente universitario, al quale si richiede di essere al contempo didatta,
ricercatore, manager attento alle esigenze del mercato, fund raiser, eccetera. E si
riflette poi, a un livello meno nobile, sulla politica di comunicazione seguita da troppi
atenei, intenta a promuovere il prodotto quasi si trattasse di una saponetta Camay.
b) Bisogna che l'università modifichi il suo paradigma, cedendo a queste
spinte che vengono dall'esterno? A questo quesito risponderei, al tempo stesso, sì e no.
- Sì perché il modello tradizionale, in primo luogo, era
effettivamente in eccessiva disarmonia con il tempo presente. Esso, inoltre, consentiva
che si aprissero troppe nicchie e sinecure. Sotto il manto della separatezza e della
cooptazione, insomma, si celavano (e continuano a celarsi) pigrizie e clientelismi: meno
forse di quanto non si pensi, ma certo in misura non irrilevante.
- Tuttavia, luniversità, almeno in una certa misura, deve restare un
luogo astratto e isolato, nel quale a chi ne ha le capacità sia consentito di ragionare
fuori dal tempo: di produrre quei ragionamenti che non servono ad altro che a
far crescere la cultura, a far progredire la scienza, e che potranno avere conseguenze
pratiche di grande momento, ma in forme e in tempi affatto imprevedibili. Inoltre,
l'università, almeno in una certa misura, dellautogoverno e della cooptazione non
può del tutto fare a meno.
Finora non sono stati trovati meccanismi di governo migliori. Serve
dunque un punto di equilibrio fra tradizione e modernità. E, bisogna affermarlo con
chiarezza, sin qui esso non è stato trovato.
Le caotiche, ripetute, contraddittorie riforme degli ultimi anni
dalla zoppicante e incompiuta autonomia universitaria ai mille provvedimenti che
lhanno limitata o negata nei fatti, alla riforma localistica dei concorsi, fino al
3+2 che ha scardinato lantiquata ma solida laurea quadriennale e non si
capisce bene cosa abbia messo al suo posto non hanno risolto la crisi
delluniversità. Semmai lhanno aggravata.
c) La riforma localistica dei concorsi ha sostituito alle indiscriminate chiusure
nel reclutamento delle aperture indiscriminate, creando nei fatti una progressione per
anzianità e fedeltà all'istituzione. Non ha consentito unautentica
selezione e ha bloccato quella mobilità del corpo docente che concedeva al sapere
universitario un'apertura universale, e incoraggiava il contaminarsi tra scuole e culture.
Lautonomia si è tradotta in molti casi non in possibilità di
dirigere gli atenei secondo piani meditati di sviluppo, ma nello sfascio dei bilanci. In
tal senso, il caso dell'Università di Siena svegliatasi un mattino con più di duecento
milioni di debiti in attesa è solo la punta dell'iceberg.
Il 3+2 ha reso luniversità assai meno selettiva e ha
creato una smisurata proliferazione di corsi oltre che di duplicazioni fra triennio
e biennio (anche se, bisogna pur ammetterlo, ha reso i percorsi di studio più liberi e
flessibili). E il tutto, infine, si è spesso tradotto per i docenti in un aumento della
quantità di lavoro e abbassamento della qualità della vita, senza che ciò abbia
comportato crescita né qualitativa né quantitativa della loro produttività.
2.- La soluzione. La soluzione più in voga per correggere
queste storture e per approdare al mitico equilibrio, sponsorizzata dalla pubblicistica e
battuta da molti governi (e in ciò, lo dico con il rispetto che si deve alle tesi verso
le quali si è antagonisti, le ricette del ministro Mussi rappresentano quasi un
idealtipo) è stata la soluzione dirigistica: gravare gli atenei di regole, vincoli,
controlli a valle, provando per questa via a rendere virtuose le università e i
professori universitari. Io ritengo questa una via sbagliata, da abbandonare. Non si può
chiedere a unistituzione di agire strategicamente e reagire alle trasformazioni
dellambiente e al contempo negarle la libertà necessaria a queste azioni e
reazioni.
a) Sono un sostenitore della via opposta: dare agli atenei la massima
libertà possibile, controllando con rigore ma a monte, ex post, al momento del
raggiungimento della vetta, il loro operato. Per far questo è necessario costruire un
sistema efficace e severo di incentivi e disincentivi per chi della propria libertà
faccia un uso buono o cattivo: modello sia detto per inciso - utilizzato con
successo in Gran Bretagna fin dalla fine degli anni Ottanta.
In quegli anni con il professor Pombeni mi recavo a studiare ad
Oxford: il tempio del modello tradizionale. Sono stato testimone diretto delle feroci
reazioni suscitate nei colleghi inglesi da quel cambio di paradigma.
Oggi, dopo più di vent'anni, si può dire che quelle reazioni erano
ingiustificate e che quel mutamento era necessario. Ora come allora è possibile spingere,
attraverso gli incentivi e disincentivi di cui sopra, per un verso gli atenei a rispondere
alle richieste che provengono dallambiente loro circostante; per l'altro verso, a
costruire allinterno degli atenei dei percorsi di eccellenza, entro i quali sia
possibile produrre ragionamenti e ricerche, almeno in una certa misura, fuori dal
tempo.
3.- Il disegno di legge dellottobre 2009. La riforma
approvata dal consiglio dei ministri lo scorso ottobre e adesso allesame del
Parlamento, risponde a queste esigenze? A me pare che muova nella giusta direzione, anche
se in essa sono ancora presenti elementi di dirigismo e burocratismo.
Sia detto senza infingimenti: al cospetto di una difficile transizione, una
certa dose di ambiguità il conservare alcuni elementi dell'ancien regime
può essere necessaria. Può aiutare, insomma, a rendere meno traumatico il cambiamento.
Proprio per questo il provvedimento alla nostra attenzione avrebbe la
possibilità di diventare un provvedimento ottimo se, nel corso dell'iter parlamentare,
lequilibrio fra controlli ex ante e controlli ex post fosse modificato a vantaggio
dei secondi, se certe regolamentazioni di dettaglio fossero sfrondate, se alcune procedure
fossero semplificate, e se fosse definita con chiarezza una road map verso la graduale
sostituzione dei vincoli dirigistici con un sistema liberale di incentivi e disincentivi.
Quel che ci porta a considerare assai positivamente la base di partenza che
questo provvedimento ci propone può essere sintetizzato in quattro punti:
a) L'enfasi sulla valutazione ex post, con la costruzione di un sistema di
incentivi e disincentivi per atenei e singoli docenti: legati ai finanziamenti per
gli atenei, e agli scatti stipendiali e alla partecipazione alle commissioni di concorso
per i docenti. Questa, come sè detto, la via maestra verso una modernizzazione del
sistema universitario che ne rispetti la specificità e quel che è rimasto della
tradizione;
b) la lista aperta di idoneità nazionale: sistema di controllo complessivo
della qualità dei cooptati che limita ma non annulla la libertà degli atenei di cooptare
chi ritengano opportuno, sotto la propria responsabilità;
c) la semplificazione della struttura interna degli atenei, con
labolizione delle facoltà: riduzione di duplicazioni, burocratismi, organi
collegiali, semplificazione delle procedure decisionali e quindi anche
dellattribuzione di responsabilità;
d) la riforma della governance degli atenei, perché accentra il potere,
rendendo più chiara lattribuzione di responsabilità, maggiore la possibilità di
indirizzo dellateneo e minore la possibilità di gestioni caotiche e
finanziariamente scriteriate come quelle che abbiamo visto negli ultimi anni.
4.- L'impianto della legge sembra ancora fondamentalmente dirigistico.
Un esame critico come quello che si deve compiere in una fase di avvio della discussione
impone però, accanto agli aspetti positivi, di segnalare anche alcuni limiti nella
prospettiva di possibili correzioni. A me sembra che limpianto della legge, nel suo
complesso, presenti ancora un'impronta fondamentalmente dirigista.
Non è, come si è detto, un male in sé: nell'attesa che il meccanismo di
incentivi/disincentivi ex post vada a regime, il legislatore ha deciso di conservare e in
qualche caso di rafforzare i vincoli ex ante per evitare che il sistema possa scivolare
verso l'anarchia. Per far sì però che questa contraddizione diventi una felice
ambiguità è comunque necessario riportare i vincoli a priori entro limiti compatibili.
a) E' necessario fare uno sforzo anche su un altro aspetto: dopo aver
disciplinato minuziosamente la governance degli atenei, la legge non può tacere sulla
sostanza della composizione del consiglio di amministrazione. Vale la pena chiudere il
cerchio e stabilire dove debba essere il manico delle università, garantendo
che gli atenei non vengano presi per fame da Regioni, fondazioni bancarie, poteri più o
meno forti.
b) Per quanto riguarda il reclutamento, abbiamo sostenuto che la lista
nazionale è un elemento di grande positività.
Bisogna però rendere i meccanismi di selezione meno complessi e
meno burocratici. Al momento è previsto che, per scegliere all'interno della lista, i
dipartimenti debbano costituire una commissione e poi votare sul risultato della
commissione. Si può ritenere tutto ciò un eccesso di procedura.
c) Infine, un tasto dolente: il carico di lavoro dei docenti. La legge lo
porta a 1500 ore, compresa lattività di studio. Chi è stato all'interno di
un'università sa quanta distanza vi è tra quanti che tirano la carretta e
per i quali 1500 ore rappresentano un incredibile sconto, e quanti, invece, sono
sostanzialmente latitanti e il loro impegno accademico tradotto in ore è pari alla
temperatura di Lamezia Terme riportata dal meteo: non pervenuta.
Queste differenze devono gradatamente emergere attraverso il sistema di
incentivi e disincentivi. Ma fissare un limite temporale per l'attività di studio e di
ricerca è pura demagogia. Si stabilisca dunque il monte ore della didattica, in
particolare quella frontale, e si prevedano sistemi per controllarlo. Ma si lasci
inalterato quell'antico principio per il quale la ricerca e lo studio si possano e si
debbano fare in piena libertà di tempo e di luogo. Se fissassimo la norma per la quale si
studia e si ricerca solo nelle sedi istituzionali, saremmo tutti più poveri.
5.- Verso quale direzione ? Da questa disamina discende, di
conseguenza, la direzione verso la quale ci si dovrebbe muovere per migliorare il
provvedimento in Parlamento, senza stravolgerlo e senza massimalismi. L'esperienza delle
riforme passate dovrebbe averci insegnato che il meglio è nemico del bene.
Ben venga dunque qualsiasi emendamento vada nella direzione di
irrobustire il sistema di incentivi e disincentivi ex post. Così come è possibile
sfrondare più di un articolo che presenta eccessi di burocraticità:
- sui numeri dei dipartimenti o dei professori afferenti ai dipartimenti;
- sulla governance degli atenei; sui rapporti fra interni ed esterni nelle
chiamate (anche questo potrebbe essere sostituito con un sistema di incentivi/disincentivi
ex post: se chiami degli esterni guadagni punti).
Il sistema concorsuale va poi semplificato: una volta presa lidoneità,
si vada a chiamata nominativa dal consiglio di dipartimento e basta. Poi interverrà il
sistema di premi e punizioni ex post. Sarebbe a tal proposito auspicabile che per un certo
numero di anni dopo un concorso i commissari siano considerati responsabili
della performance di quelli che hanno fatto vincere, e premiati o penalizzati a seconda
del loro comportamento.
Infine, una volta che il secchio sia stato riparato, bisognerà pure
versarci qualcosa dentro. In Francia e Germania si stanno investendo miliardi di euro nei
poli di eccellenza. Noi dobbiamo recuperare il ritardo.
Contemporaneamente alla riforma, dobbiamo metter mano al sistema di
alta formazione sorto spontaneamente assumendo questi anni di spontaneismo come una fase
di sperimentazione e riportando il meglio di quest'esperienza a fattor comune. E' l'unico
modo per evitare che queste istituzioni si trasformino in nuove baronie o in dependance di
questo o quell'ateneo.
Inoltre, la federazione tra atenei dev'essere precondizione per un
grande programma di centri di eccellenza che eviti le sovrapposizioni e stimoli in senso
positivo la concorrenza.
6.- Più finanziamenti ? Questa legislatura si è inaugurata con
la classe accademica intenta a chiedere soltanto più soldi e un governo ingiustamente
accusato di tagliare in modo indiscriminato, per penalizzare la cultura e ceti che
tradizionalmente gli sono stati ostili.
Questa contrapposizione iniziale è stata superata. Bisogna dare atto
al ministro Gelmini di essere riuscita a far comprendere che la riforma implicava il
mettersi in discussione, ma che tale atteggiamento non era inteso né come una punizione
né come un pegno da pagare. Si è così instaurato un nuovo clima, e questa proposta ne
è il più evidente risultato.
Se sapremo condurla in porto con cura, migliorandola
ulteriormente, rafforzando la collaborazione e la comprensione reciproca, potrà veramente
essere una svolta. Anche al di là del suo significato legislativo."
Bologna, 12 febbraio 2010 |
Dammacco, Luciani, Marcato, Merafina, Miraglia,
Quagliariello
SERGIO
SERGI, Coordinatore Nazionale delle Organizzzioni Unitarie della Docenza
1.- Il ddl governativo si propone una
profonda riforma del Sistema Universitario e dellAlta Formazione "senza
oneri aggiuntivi" - concetto ribadito ben 10 volte - questo a nostro avviso è
certamente velleitario; alla obbiezione che la crisi in corso non consente
lerogazione di maggiori finanziamenti si può rispondere che proprio in questi
periodi è necessario investire nella ricerca e nellalta formazione per
rafforzare il suo sistema produttivo, rendere il Sistema Paese più competitivo favorendo
un più rapido superamento della crisi.
2.- Sarebbe opportuno fare una qualche considerazione generale che permetta di
definire il concetto di Università. Si tratta di una istituzione che, basandosi
sulla ricerca scientifica, permette ad una comunità di docenti e discenti di promuovere
lavanzamento della cultura e la trasmissione del sapere fra generazioni diverse. Per
ottenere questi risultati è indispensabile che i docenti siano messi nella condizione di
realizzare programmi di ricerca liberamente scelti (finanziamento della ricerca di base e
applicata e disponibilità di strumenti tecnici e umani) e altrettanto liberamente possano
trasferire le conoscenze ai discenti attraverso la didattica.
Per governare una simile istituzione è necessario che il corpo
accademico possa esprimersi in maniera significativa attraverso organi appositamente
istituiti: il Rettore, che dovrebbe essere il garante primo della libertà di
ricerca e di insegnamento, e il Senato che, riflettendo la composizione del corpo
accademico, dovrebbe provvedere alla definizione dei programmi e degli indirizzi
dellateneo. Questi due organi dovrebbero essere affiancati da una struttura
tecnica (Consiglio di Amministrazione-CdA), che sovrintenda alla gestione
dellIstituzione, facendosi carico dellorganizzazione dei servizi, della
gestione amministrativa, della congruità economica nel rapporto fini-mezzi, e che
provveda a fissare gli obiettivi assegnati ad un direttore generale o, meglio, ad un
Amministratore Delegato, valutandone poi i risultati ottenuti. Il CdA potrebbe
avvalersi, per il suo funzionamento, di risorse umane interne allAteneo e di risorse
esterne, provenienti da altri soggetti che sensibilmente contribuiscano al
finanziamento dellIstituzione o che rappresentino componenti vitali della Società
Civile o rilevanti enti territoriali seriamente interessati al miglior funzionamento
dellUniversità, regolamentando tuttavia, tale partecipazione in maniera precisa
per evitare laccesso di componenti che potrebbero strumentalizzare
lUniversità per fini diversi da quelli istituzionali.
3.- Il DDL si discosta significativamente da questa impostazione, in primo
luogo perché manca di qualsiasi riferimento alla ricerca scientifica e al suo ruolo di
elemento portante della costruzione didattica e formativa (lUniversità non è più
"sede primaria della ricerca scientifica", art. 63 DPR 382/1980), in
secondo luogo perché lascia intravedere un progetto mirante alla costruzione di un
obsoleto sistema gerarchico-piramidale dove gli assoggettamenti personali e i controlli
dallalto, e non le relazioni umane degli operatori, costituiscono il meccanismo
basilare per il funzionamento.
Questa impostazione del problema si rileva:
a) dai contorni che vengono delineati per la figura del futuro rettore, il
rafforzamento dei poteri del rettore non appare controbilanciato da adeguati contrappesi.
Sarebbe utile introdurre la possibilità di sfiducia del Rettore da parte del Senato
Accademico;
b) dagli accenni alla valutazione che, pur indispensabile e fortemente
auspicata, viene attribuita ad un organismo permanente e burocratico piuttosto che
risultare dalla interazione fra la comunità scientifica e esperti il cui giudizio metta
in relazione la qualità con le risorse disponibili.
c) dalla istituzione del ricercatore a tempo determinato che rischia di
configurarsi ancora come un soggetto "sottoposto" a docenti non a termine,
piuttosto che come un individuo cui viene data la possibilità di sviluppare in maniera
libera e creativa la propria personalità scientifica.
4.- La nuova figura del ricercatore a tempo determinato potrebbe rappresentare un
elemento di innovazione e moralizzazione solo a patto che contemporaneamente venissero
cancellate tutte le altre figure che attualmente svolgono, in posizioni precarie,
attività didattica e/o di ricerca negli atenei. Si fa riferimento a coloro che tra
borse di studio, contratti e assegni di ricerca possono arrivare ad età così elevate da
rendere velleitaria laffermazione del Ministro Gelmini che un domani si entrerà
nella carriera accademica a 30 anni. In sostanza il DDL non solo non pone rimedio al
precariato attuale, ma proponendo un rapporto ulteriore di lavoro a termine, fra i tanti
già esistenti, rischia di protrarlo ancora più lungo.
La figura di ricercatore a tempo determinato sarebbe certamente accettabile:
a) se fosse sostitutiva delle attuali figure a termine (assegnisti,
personale a contratto etc.);
b) e se la nuova figura fosse dotata di autonomia e responsabilità diretta di un
progetto di ricerca finanziato al momento del conferimento del contratto. La maturazione
scientifica dovrebbe essere valutata in itinere per consentire il passaggio al secondo
triennio e alla conclusione del secondo per laccesso alla docenza dopo aver ottenuto
labilitazione scientifica nazionale.
5.- Il ddl si pone il problema della scarsa mobilità dei docenti universitari. A
nostro avviso questo problema non si risolve attribuendo frazioni minime (o massime) ai
posti utilizzabili per gli esterni e per le promozioni degli interni. E immaginabile
una mobilità nelle fasce alte della docenza soprattutto in assenza di specifici incentivi
da parte dello Stato. La mobilità dovrebbe essere garantita allinizio del percorso,
ad esempio introducendo una norma che impedisca di ottenere nella stessa sede la laurea,
il dottorato, e il contratto come ricercatore a tempo determinato.
6.- Unultima notazione: nel ddl mancano inconcepibilmente norme che
riguardino i ricercatori di ruolo attualmente in servizio nelle Università.
Non è accettabile che i ricercatori a tempo indeterminato, finora utilizzati per
surrogare la carenza di professori di ruolo necessari a far fronte alle esigenze
didattiche, vengano semplicisticamente immessi in un binario morto, ignorando il
lavoro didattico che ancora oggi stanno svolgendo. E neppure si può rispondere
allesigenza di inserire questo personale in un ruolo di professori universitari con
il solo meccanismo a regime dei concorsi per la promozione di docenti interni
allateneo, limitati soltanto ad un terzo del totale dei posti bandibili, a
loro volta rarefatti dai vincoli alle nuove assunzioni imposti dalla Legge n.1/2009.
Sarebbe opportuno, per questi colleghi che aspettano il loro stato giuridico
da 30 anni, prevedere una procedura che riconosca da subito le maggiori funzioni svolte da
molti di loro istituendo, ad es. una figura transitoria ( ad es. il ruolo transitorio di
Professore Aggregato ) che cumuli i diritti-doveri degli attuali Ricercatori universitari
di ruolo con lobbligo di tenere un corso ufficiale di insegnamento attribuendo loro
una retribuzione pari all85% di quella del Professore Associato di pari anzianità. |
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Fondazione MAGNA
CARTA |
UNIVERSITAS News
Foglio On Line |
Presidente d'onore Gaetano Quagliariello, Presidente
Francesco Valli |
Direttore Nino Luciani |
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CONFERENZA
NAZIONALE il 12 feb. 2010, ore 14-19
a Bologna, Città universitaria, via Belmeloro 14, Aula A
Università verso la riforma
DDL Gelmini (n.1905, Senato), "Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario"
Obiettivi
della Conferenza: |
a)
realizzare un "faccia a faccia" tra Government e Sindacati nazionali, sul
DDL Gelmini per la riforma universitaria ;
b) capire l'efficacia del DDL nel modificare il reclutamento, diritto allo
studio, governance e sistema finanziario;
c) affacciare una proposta di autonomia finanziaria delle
università, con responsabilità, da cui far discendere una
una impostazione di "stato giuridico"
dei docenti e di "governance", più libera da vincoli specifici
di bilancio. |
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Moderatore: Dr. Marco Montaguti, Giornalista
Ore 14.00 Apertura dei lavori
Saluto del Rettore dellUniversità di Bologna Alma Mater, Ivano Dionigi,
per Delega al ProRettore Guido Sarchielli
Saluto del Presidente della Fondazione Magna Carta, Francesco Valli
****
L'Università che verrà
Sen. Prof. Gaetano Quagliariello, Presidente d'onore Fondazione Magna Carta
****
Reclutamento, Sistema di finanziamento, Risorse e Governance
Prof. Giuseppe De Vergottini, Ord. Diritto Costizionale,
Univ. di Bologna
Discussant
Prof. Giulio Ghetti, Ord. Diritto pubblico dell'economia, Univ. di Bologna
****
Osservazioni e proposte sul DDL in discussione
Prof. Giorgio Israel, Ord. Storia della Matematica, Univ. di Roma "La
Sapienza"
Discussant
Prof. Nino Luciani, Ord. Scienza delle Finanze, Univ. di Bologna |
Tavola rotonda con le parti sociali
- Prof. Nino Dammacco, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Università
- Prof. Paolo Gianni, Comitato Nazionale Universitario
- Prof. Antonino Liberatore, Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo
- Dr. Riccardo Marini, Coordinamento Sindacale Autonomo della CISAL
Università
- Prof. Marco Merafina, Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari
- Prof. Nunzio Miraglia, Associazione Nazionale Docenti Universitari
- Prof. Sergio Sergi, Coordinatore Intersindacale
- Dr. Francesco Sinopoli, Federazione Lavoratori della Conoscenza -
C.G.I.L. del lavoro
- Dr.ssa Clara Valli, Unione Generale del Lavoro, Università e Ricerca
|
Le valutazioni della politica
- Guido Possa, Presidente della Commissione Istruzione del
Senato
- Valentina Aprea, Presidente della Commissione Cultura della Camera
- Emerenzio Barbieri, Membro della Commissione Cultura della Camera
- Giancarlo Mazzuca, Membro della Commissione Cultura della Camera
- Fabio Garagnani, Membro della Commissione Cultura della Camera
Interverranno
On. Prof. Annamaria Bernini, Università di Bologna - Prof. Giorgio
Cantelli Forti, Presidente del Consiglio di Polo Scientifico-didattico di
Rimini - Dr. Diego Celli Presidente Consiglio Nazionale degli Studenti -
Prof. Francesco Cetta, Unione Sindacale Professori Universitari Di Ruolo
- Prof. Alberto Civica, Unione Italiana Del Lavoro Pa - Prof. Enrico Decleva,
Presidente Crui - Prof.ssa Anna Maria Di Pietra, Presidente Comitato
Nazionale Universitario - Sede di Bologna - Dr. Claudio Franchi, Rete
Nazionale Ricercatori Precari - Prof. Vittorio Mangione, Coordinamento
Intersedi Professori Universitari di Ruolo - Prof.ssa Gina Melillo,
Associazione Professionale Universitaria - Prof. Paolo Stefano Marcato,
Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo - Sen. Elio Massimo Palmizio
- Prof. Gianni Porzi, Rappresentante del Governo nel CdA Università di
Bologna - Prof. Fabio Roversi Monaco, già Magnifico Rettore Università
di Bologna - Prof. Santo Signorelli, Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori - ..........................................................
. |
Ore
18.30 - p. il Ministro Gelmini: CONCLUSIONI del Sen. Prof. Gaetano
Quagliariello |
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DDL
Gelmini (n.1905, Senato), "Norme in materia di organizzazione delle Università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" |
Titolo I - Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1 - Principi ispiratori della riforma
Articolo 2 -Organi e articolazione interna delle università
Articolo 3 -Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dellofferta
formativa.
Titolo II - Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
sistema universitario
Articolo 4 -Fondo per il merito
Articolo 5 -Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
lefficienza del sistema universitario
Articolo 6 -Riconoscimento dei crediti universitari.
Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della
disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Articolo 8 -Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9 -Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
Articolo 10 -Assegni di ricerca
Articolo 11 -Contratti per attività di insegnamento
Articolo 12 -Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13 -Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14 -Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
Titolo I - Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1- Principi ispiratori della riforma
1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della
conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso
culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda
Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princípi di autonomia
e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di
specifici accordi di programma con il Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, di seguito denominato Ministero.
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli allistruzione universitaria per gli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici
interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del
merito.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dellautonomia delle
università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e
ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale,
garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e
indirizzi nonché ai risultati conseguiti.
Articolo
2 - Organi e articolazione interna delle università
1. Sono organi delle università statali:
a) il rettore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il senato accademico;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il nucleo di valutazione.
2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dellarticolo
33 della Costituzione, ai sensi dellarticolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con losservanza dei
seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale delluniversità e delle
funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e
didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità delluniversità
secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione
strategica triennale di ateneo di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni, del bilancio di previsione annuale e triennale nonché del conto
consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo
statuto;
b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i
professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata
competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore
universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con
decreto del Presidente della Repubblica;
c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto
anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;
d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in
materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di
raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c);
e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da
docenti di ruolo delluniversità e, comunque, da un numero di membri proporzionato
alle dimensioni dellateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il
rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di
approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale nonché
di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a
deliberare lattivazione o la
contabilità,
il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, da trasmettere al
Ministero e al Ministero delleconomia e delle finanze nonché, su proposta del
rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il
documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);
g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti,
inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti;
designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto,
anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale e di unesperienza professionale di alto
livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli
dellateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la
durata dellincarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i
componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della
Repubblica;
h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni;
durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli
studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore
generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del
consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dellincarico di direttore
generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di
durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico
spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto
del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di seguito
denominato Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del
contratto in caso di conferimento dellincarico a dipendente pubblico;
l) attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei
servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo
dellateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle
sedute del consiglio di amministrazione;
m) composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al
Registro dei revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di
cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal
Ministero delleconomia e delle finanze tra dirigenti e funzionari dello stesso
Ministero; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e
funzionari del Ministero; designazione di un componente effettivo da parte
dellUniversità; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità
dellincarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale
dipendente della medesima università;
n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n.370 e
successive modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale in
prevalenza esterni allateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori
relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;
o) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e
dell'efficacia dellofferta didattica, tenuto conto di quanto previsto
dallarticolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori
individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g);
p) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di
ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al
senato accademico; di essere componente di altri organi delluniversità salvo che
del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la
durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di
amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o
telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute
del senato e del consiglio damministrazione;
q) attuazione del principio di trasparenza dellattività amministrativa e, in
particolare, di quello di accessibilità totale delle informazioni relative
allateneo.
3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università
modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con
losservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dellarticolazione interna, con contestuale attribuzione al
dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle
attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte
allesterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un
numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore
a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori,
ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione
a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole,
con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione
dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui
al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai
dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per
lattivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla
lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico disciplinare dellateneo,
fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici
nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a
tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a
millecinquecento e inferiore a tremila e superiore a tremila;
e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di
darsi unarticolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove
esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un
coordinatore di corso di studio di cui allarticolo 3 del decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di
area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove
esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di
presidente dellorgano ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto
dallorgano stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto;
durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e
incompatibilità dellincarico con le funzioni di direttore di dipartimento e
coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle
lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una
commissione paritetica docenti-studenti per lassicurazione della qualità della
didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dellofferta formativa,
contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri
sullattivazione e la soppressione di corsi studio;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2,
lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
1995, n. 236; attribuzione dellelettorato passivo agli iscritti per la prima volta e
non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di
ricerca delluniversità; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una
sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la
possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per
lesplicazione dei compiti ad essa attribuiti.
4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo
quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o), e comma 3,
lettere g), h) ed i).
5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di
conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università
adottano entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge un
codice etico.
6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2
e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il
rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal
senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei
rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato
accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche
statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna
alluniversità un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso
inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di
adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche
statutarie.
8. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7, è trasmesso al Ministero che esercita
il controllo previsto allarticolo 6 della legge 168 del 1989, entro centoventi
giorni dalla ricezione dello stesso.
9. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i
competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi
statutari.
10. Gli organi delle università decadono automaticamente al momento della costituzione
degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine
di cui al comma 2 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo
statuto.
11. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma
2, lettere a), e), h), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già
maturato al momento della entrata in vigore dei nuovi statuti.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al
presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini
dellallocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del
Ministro, su proposta dellAgenzia nazionale per la valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR).
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate
dallateneo ai sensi del presente articolo perdono di efficacia nei confronti dello
stesso le seguenti disposizioni:
a) larticolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168 del 1989;
b) larticolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Articolo 3 - Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione
dellofferta formativa
1. Al fine di migliorare la qualità, lefficienza e lefficacia
dellattività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione
delle sedi universitarie e di ottimizzare lutilizzazione delle strutture e delle
risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori
di attività o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed enti o istituzioni operanti
nei settori della ricerca e dellalta formazione.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in
forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e
logistiche, le proposte di riallocazione dell organico e delle strutture in coerenza
con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le
eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi
accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle
istituzioni interessate, è sottoposto allesame del Ministero per
lapprovazione, sentita lANVUR, di concerto con il Ministero delleconomia
e delle finanze e delle amministrazioni interessate.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo,
il progetto di cui al comma 3 dispone altresì in merito a eventuali procedure di
mobilità dei professori e dei ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo.
In particolare, per i professori e i ricercatori, leventuale trasferimento avviene
previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In
caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio
decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo altresì in ordine
alleventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo
di finanziamento ordinario, sentito il Ministero delleconomia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a seguito dei processi di
revisione e razionalizzazione dellofferta formativa e della conseguente
disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie
decentrate, ai sensi dellarticolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.
Titolo II - Norme e delega legislativa in materia di
qualità ed efficienza del sistema universitario
Art. 4 - Fondo per il merito
1. E istituito presso il Ministero delleconomia e delle finanze un Fondo
speciale per il merito finalizzato a promuovere leccellenza e il merito fra gli
studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a:
erogare premi di studio;
a) fornire buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi,
determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi
parametrati al reddito percepito;
b) garantire prestiti donore.
2. Il Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i
criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di
accesso ai finanziamenti garantiti;
c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la
loro eventuale differenziazione;
d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione
delle diverse tipologie di studenti;
e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per
mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate
rimborsate;
h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del
Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di
assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di
cui al presente articolo.
3. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi
secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di
cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del
Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, che disciplina
altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove
nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
4. La gestione della operatività del Fondo e dei rapporti amministrativi con università
e studenti è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita
convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, provvede a:
a) gestire loperatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e
gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi
ministeriali;
c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché lesposizione del Fondo;
d) selezionare con procedura competitiva listituto o gli istituti finanziari
fornitori delle provviste finanziarie.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo
sono a carico delle risorse finanziarie dei fondo stesso.
6. Il Ministero delleconomia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo
criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai
finanziamenti erogati.
7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e
fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;
b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;
c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di
cui al comma 1, lettera b);
d) i contributi di cui al comma 2, lettera g) e al comma 3, da utilizzare per le finalità
di cui al comma 5.
8. Il Ministero, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze,
promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio
decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono
partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza
pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
9. Allarticolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte le seguenti parole: del
Fondo per il merito.
Articolo 5 - Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
lefficienza del sistema universitario
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dellefficienza delle università e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche
mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza
con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità
e di consentire lindividuazione della esatta condizione patrimoniale
dellateneo e landamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi
di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;
c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale
accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei
risultati conseguiti;
d) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di
reclutamento degli atenei;
e) revisione, in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano laccesso allistruzione superiore.
2. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene
ai principi di riordino di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di
dottorato universitari di cui allarticolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del
2004, fondato sullutilizzazione di specifici indicatori definiti dallANVUR per
la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali,
organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca nonché di
sostenibilità economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dellANVUR,
dellefficienza e dei risultati conseguiti nellambito della didattica e della
ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dellefficacia delle
proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui
allarticolo 2, comma 3, lettera g);
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei
risultati di cui alla lettera b), nellambito delle risorse disponibili del fondo di
finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;
3. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio
consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e
aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze,
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla
normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari
del sistema di tesoreria unica mista vigente;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la
sostenibilità di tutte le attività dellateneo;
c) la previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata
compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
delleconomia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della
programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un programma triennale diretto a riequilibrare, entro
percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria,
la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o
totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento
ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo allincidenza complessiva delle spese per
lindebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato,
inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive
dellateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato
secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare
lattribuzione alluniversità di una percentuale della parte di fondo di
finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dellarticolo 2 del decreto-legge n.
180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; individuazione
degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso;
h) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui
luniversità non può garantire lassolvimento delle proprie funzioni
indispensabili, nellipotesi in cui lateneo non può far fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
i) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dellinoltro
da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un
termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre
allapprovazione del Ministero, di concerto con il Ministero delleconomia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle
modalità di controllo periodico dellattuazione del predetto piano;
l) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero
omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dellateneo e
disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, della delibera di
commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero allattuazione del piano di rientro finanziario;
m) previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli
atenei.
4. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dellimpegno dei professori universitari e dei ricercatori
universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla
specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connesse attività
professionali, sentiti lANVUR e il Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) disciplina delle modalità di passaggio dalluno allaltro regime di cui alla
lettera a);
c) disciplina dellimpegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo
pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i
connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione
dellimpegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa lattività di
ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai
compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il
regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito;
d) disciplina delle modalità di verifica delleffettivo svolgimento da parte dei
docenti dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché delle modalità di
verifica dellimpegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e a
tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla
lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa,
dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di
esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e
ricercatore universitario e lesercizio di altre attività o incarichi; definizione
dei criteri generali per lassunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di
insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per
conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di
svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione
scientifica e culturale, nonché di valutazione; individuazione dei casi in cui
lassunzione di incarichi esterni o istituzionali comporta lobbligo
dellaspettativa con o senza assegni;
f) disciplina dellobbligo per i professori universitari di presentare periodicamente
una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali
svolte, anche ai fini dellattribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli
36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle
relative modalità di verifica;
g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento
ordinario volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari;
previsione che in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i
ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dalluniversità di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei
relativi finanziamenti;
h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo
svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi
pubblici o privati anche a scopo di lucro;
i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, e, in
particolare, trasformazione degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza del
complessivo trattamento retributivo;
l) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo
indeterminato, nel primo anno di attività;
m) rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione
economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori
assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di
straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i
professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e
rivalutazione del trattamento iniziale;
n) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente,
di optare per il regime di cui alla lettera m);
o) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università
correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei,
fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in
ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso lintero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima
università, la percentuale dei professori reclutati da altri atenei, la percentuale dei
professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
5. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai
requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il
conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dellistruzione
superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano
laccesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli
studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione
dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per lattribuzione alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti donore e di
borse di studio, di cui allarticolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le
università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti
al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle
predette istituzioni, nellambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nellerogazione
degli interventi;
f) disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per
laccreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini
della concessione del finanziamento statale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e linnovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui
al comma 5, di concerto con il Ministro della gioventù e previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per lespressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente,
questultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le
medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Articolo 6 - Disciplina di riconoscimento dei crediti 1.
Allarticolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: sessanta è
sostituita dalla seguente: dodici. Al medesimo comma è aggiunto il seguente
periodo: Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle
competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente..
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle
disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti
riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della
pubblica amministrazione, sentiti i Ministri competenti.
TITOLO III -Norme in materia di personale accademico e
riordino della disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei
settori scientifico-disciplinari, assicurando lafferenza di almeno cinquanta
professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare
raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I
settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori
scientifico-disciplinari.
Articolo 8 - Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
1. E' istituita labilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata
abilitazione. L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia. Labilitazione attesta la
qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
lettera m), requisito necessario per laccesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono
disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento
dellabilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) lattribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione
analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri
e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del
Ministro;
b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e
parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito
decreto ministeriale;
c) lindizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento
dellabilitazione;
d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per
settori scientifico-disciplinari, e lindividuazione di modalità, anche
informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi
dallindizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle
commissioni giudicatrici;
e) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, di ununica commissione nazionale di durata biennale
per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia,
mediante sorteggio di quattro commissari allinterno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di
una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
università di un Paese aderente allOCSE;
f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario
della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a
richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica,
nellambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato
con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
g) che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato allinterno di liste, una
per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi,
corredata dalla documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva,
con particolare riferimento allultimo quinquennio; linclusione nelle liste dei
soli professori positivamente valutati ai sensi dellarticolo 5, comma 4, lettera d),
ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri
e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
h) lintegrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia
appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidatisi ai
sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al
settore oggetto dellabilitazione e candidabili ai sensi della lettera g), è
inferiore a cinquanta, assicurando comunque unadeguata presenza dei professori
appartenenti a questultimo;
i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione
di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il
conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;
l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dellabilitazione, a partecipare
alle procedure indette nel biennio successivo per lattribuzione della stessa, ovvero
nel triennio per lattribuzione dellabilitazione alla funzione superiore, anche
se concernente altro settore scientifico-disciplinare;
m) le apposite modalità per il riconoscimento dellabilitazione scientifica
nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di
ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure
di abilitazione anche a studiosi operanti allestero;
n) che il possesso dellabilitazione costituisce titolo preferenziale per
lattribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dellabilitazione presso
università dotate di idonee strutture e lindividuazione delle procedure per la
scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di
segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si
tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
Articolo 9 - Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di
cui allarticolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui
allarticolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni di cui allarticolo 5, comma
3, lettera d). La programmazione assicura tra laltro la sostenibilità nel tempo
degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti
dallattribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica
di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la
copertura finanziaria degli oneri derivanti dalleventuale rinnovo dei contratti di
cui allarticolo 12, commi 4 e 6.
2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda
fascia e allattribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui
allarticolo 12, eccezion fatta per quanto previsto dallarticolo 12, commi 6 e
9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni
scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito
regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e
specificamente ai seguenti criteri:
a) pubblicazione dei bandi sul sito dellateneo e nei siti del Ministero e
dellUnione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento
economico e previdenziale spettante;
b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda
fascia, fatto salvo quanto disposto dallarticolo 8, comma 3, lettera m), degli
studiosi in possesso dellabilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per
le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali
funzioni presso altro ateneo;
c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di
almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i
professori ordinari della struttura di cui allarticolo 2, comma 3, lettera c),
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi
siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno;
limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la
commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura
afferenti al settore scientifico- disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore
a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta
rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori
ordinari ovvero associati in servizio nellateneo per il settore
scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione
è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo
la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti
allinterno della lista di cui allarticolo 8, comma 3, lettera e); possesso da
parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui allarticolo 8, comma 3,
lettera g); previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri
esterni all'ateneo;
d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una
lezione pubblica nella sede dellateneo che ha indetto la procedura con esclusione di
prove scritte o orali;
e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di
candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al
dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera f);
f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della
struttura di cui allarticolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della
maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di
prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle
chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole
dellorgano di cui allarticolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal
consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;
g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora
entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore
il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non
oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento unaltra proposta di
chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e);
h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori
e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di
apposite convenzioni di durata almeno decennale;
i) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di
disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c)
nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque
componenti.
3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda
fascia nel rispetto dei seguenti criteri:
a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura
è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui
allarticolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2;
b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun
dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui allarticolo 2, comma 3, lettera
e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso luniversità
banditrice nei precedenti tre anni.
4. Nei cinque anni successivi allattivazione, da parte dei singoli atenei, delle
procedure di selezione di cui allarticolo 12, le procedure di reclutamento sono
programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e
di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da
ciascuna struttura di cui allarticolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata
a procedure di cui al comma 2 riservate al personale in servizio nellateneo,
assicurando alle stesse la pubblicità allinterno dellateneo;
b) almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in
ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui allarticolo 2, comma 3,
lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso
luniversità banditrice nei precedenti tre anni.
5. Le proposte di chiamata diretta di cui allarticolo 1, comma 9, della legge n. 230
del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2,
lettere c), e), f), primo periodo, h) ed i). Le procedure di chiamata diretta di cui
allarticolo 12, comma 6, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere c),
d), e), f), h) ed i).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma
2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, larticolo 1, comma 8, della legge
n. 230 del 2005.
Articolo 10 - Assegni di ricerca
1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono
conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche
per via telematica sui siti dellateneo, del Ministero e dellUnione europea,
contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri
relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire
che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i
settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una
adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al
bando.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e
non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è
compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale,
dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o allestero, e comporta il
collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso
amministrazioni pubbliche.
4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti
procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse
dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di
ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica
commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di
esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree
interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.
5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modifiche, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche.
6. Limporto dellassegno è determinato dallateneo, ai sensi
dellarticolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento
di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per
raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici
programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso
dei requisiti di cui al comma 2, scelti allesito di procedura avviata con apposito
bando. I vincitori possono scegliere luniversità e la struttura ove svolgere la
propria attività, con lassenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata
a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta
dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 8, comma 3, lettera g), e si
avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei
programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E oggetto di valutazione
altresì ladeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma
di ricerca presentato.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di
cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al
presente articolo e dei contratti di cui allarticolo 12, intercorsi anche con atenei
diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni
caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di
salute secondo la normativa vigente.
10. La disposizione di cui al comma 9, limitatamente alla durata complessiva dei rapporti,
si applica altresì agli assegni di ricerca conferiti ai sensi dellarticolo 51,
comma 6, della legge n. 449 del 1997.
Articolo 11 - Contratti per attività di insegnamento
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, possono stipulare
contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi
della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo
curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore,
su proposta dei competenti organi accademici.
2. Le università possono altresì stipulare contratti a titolo oneroso, nellambito
delle proprie disponibilità di bilancio, per far fronte a specifiche esigenze didattiche,
anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione
medica, ovvero dellabilitazione scientifica nazionale costituisce titolo
preferenziale ai fini dellattribuzione dei predetti contratti. I contratti sono
attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il
trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro
tre mesi dallentrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
Articolo 12 - Ricercatori a tempo determinato
1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato. Il contratto regola altresì le modalità di svolgimento delle
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono
riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui
allarticolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o
equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento
di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.
3. Ai fini della selezione, la commissione di cui allarticolo 9, comma 1, lettera
c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno
dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri
definiti con decreto del Ministro.
4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un
ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca
svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.
5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di
selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono
stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in
essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.
6. Le università, secondo quanto previsto dallarticolo 9, comma 3, e in conformità
agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nellambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei
destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre
la scadenza di tale contratto, conseguono labilitazione alle funzioni di professore
associato, di cui allarticolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto,
sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.
7. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 10, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è
pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno,
incrementato del venti per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il
predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del
trenta per cento.
9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università
al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da
destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a
giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di
cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei
vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche
stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui
allarticolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata
qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
E oggetto di valutazione altresì ladeguatezza della sede prescelta rispetto
allo svolgimento del programma di ricerca presentato.
10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione e linnovazione.
Articolo 13 - Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
1. La concessione dellopzione di cui allarticolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla
sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la
programmazione strategica triennale di ateneo di cui allarticolo 1-ter del
decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, e
successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 5, comma 3,
lettere d) e e).
Articolo 14 - Disciplina dei lettori di scambio
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono lutilizzo
reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di
qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento
di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine
e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera
degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro delleconomia e delle finanze sono definite le
modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a
carico degli accordi di cui al comma 1.
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei
posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca le
università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III. 2.
All'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come sostituito dall'articolo 1-bis
del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del
2009, al primo periodo, dopo la parola triennio sono inserite le seguenti
parole: o nellambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal
Ministero stesso.
3. Ai fini delle procedure di cui allarticolo 9, comma 2, lidoneità
conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente
allabilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo
1, comma 1, lettera g), della predetta legge. Alle procedure per la copertura di posti di
professore di prima e di seconda fascia di cui allarticolo 9, comma 2, possono
altresì partecipare i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) larticolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
b) larticolo 3 della legge n. 210 del 1998;
c) larticolo 1, commi 10 e 14, della legge n. 230 del 2005.
5. Allarticolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, sono soppresse le seguenti
parole: Le università,.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allarticolo 8,
comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
7. Dallattuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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