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ORGANIZZAZIONE
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Fondazione MAGNA CARTA |
UNIVERSITAS News Foglio On Line |
| Presidente
d'onore Gaetano Quagliariello, Presidente Francesco Valli |
Direttore Nino Luciani |
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CONFERENZA
NAZIONALE il 12 feb. 2010, ore 14-19
a Bologna, Città universitaria, via Belmeloro 14, Aula A
Università verso la riforma
DDL Gelmini (n.1905, Senato), "Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario"
Obiettivi
della Conferenza: |
a)
realizzare un "faccia a faccia" tra Government e Sindacati nazionali, sul
DDL Gelmini per la riforma universitaria ;
b) capire l'efficacia del DDL nel modificare il reclutamento, diritto allo
studio, governance e sistema finanziario;
c) affacciare una proposta di autonomia finanziaria delle
università, con responsabilità, da cui far discendere una
una impostazione di "stato giuridico"
dei docenti e di "governance", più libera da vincoli specifici
di bilancio. |
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Moderatore: Dr. Marco Montaguti, Giornalista
Ore 14.00 Apertura dei lavori
Saluto del Rettore dellUniversità di Bologna Alma Mater, Ivano Dionigi,
per Delega al ProRettore Guido Sarchielli
Saluto del Presidente della Fondazione Magna Carta, Francesco Valli
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L'Università che verrà
Sen. Prof. Gaetano Quagliariello, Presidente d'onore Fondazione Magna Carta
****
Reclutamento, Sistema di finanziamento, Risorse e Governance
Prof. Giuseppe De Vergottini, Ord. Diritto Costizionale,
Univ. di Bologna
Discussant
Prof. Giulio Ghetti, Ord. Diritto pubblico dell'economia, Univ. di Bologna
****
Osservazioni e proposte sul DDL in discussione
Prof. Giorgio Israel, Ord. Storia della Matematica, Univ. di Roma "La
Sapienza"
Discussant
Prof. Nino Luciani, Ord. Scienza delle Finanze, Univ. di Bologna |
Tavola rotonda con le parti sociali
- Prof. Nino Dammacco, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Università
- Prof. Paolo Gianni, Comitato Nazionale Universitario
- Prof. Antonino Liberatore, Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo
- Dr. Riccardo Marini, Coordinamento Sindacale Autonomo della CISAL
Università
- Prof. Marco Merafina, Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari
- Prof. Nunzio Miraglia, Associazione Nazionale Docenti Universitari
- Prof. Sergio Sergi, Coordinatore Intersindacale
- Dr. Francesco Sinopoli, Federazione Lavoratori della Conoscenza -
C.G.I.L. del lavoro
- Dr.ssa Clara Valli, Unione Generale del Lavoro, Università e Ricerca
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Le valutazioni della politica
- Guido Possa, Presidente della Commissione Istruzione del
Senato
- Valentina Aprea, Presidente della Commissione Cultura della Camera
- Emerenzio Barbieri, Membro della Commissione Cultura della Camera
- Giancarlo Mazzuca, Membro della Commissione Cultura della Camera
- Fabio Garagnani, Membro della Commissione Cultura della Camera
Interverranno
On. Prof. Annamaria Bernini, Università di Bologna - Prof. Giorgio
Cantelli Forti, Presidente del Consiglio di Polo Scientifico-didattico di
Rimini - Dr. Diego Celli Presidente Consiglio Nazionale degli Studenti -
Prof. Francesco Cetta, Unione Sindacale Professori Universitari Di Ruolo
- Prof. Alberto Civica, Unione Italiana Del Lavoro Pa - Prof. Enrico Decleva,
Presidente Crui - Prof.ssa Anna Maria Di Pietra, Presidente Comitato
Nazionale Universitario - Sede di Bologna - Dr. Claudio Franchi, Rete
Nazionale Ricercatori Precari - Prof. Vittorio Mangione, Coordinamento
Intersedi Professori Universitari di Ruolo - Prof.ssa Gina Melillo,
Associazione Professionale Universitaria - Prof. Paolo Stefano Marcato,
Unione Sindacale Professori Universitari di Ruolo - Sen. Elio Massimo Palmizio
- Prof. Gianni Porzi, Rappresentante del Governo nel CdA Università di
Bologna - Prof. Fabio Roversi Monaco, già Magnifico Rettore Università
di Bologna - Prof. Santo Signorelli, Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori - ..........................................................
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| Ore
18.30 - p. il Ministro Gelmini: CONCLUSIONI del Sen. Prof. Gaetano
Quagliariello |
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DDL
Gelmini (n.1905, Senato), "Norme in materia di organizzazione delle Università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" |
Titolo I - Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1 - Principi ispiratori della riforma
Articolo 2 -Organi e articolazione interna delle università
Articolo 3 -Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dellofferta
formativa.
Titolo II - Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
sistema universitario
Articolo 4 -Fondo per il merito
Articolo 5 -Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
lefficienza del sistema universitario
Articolo 6 -Riconoscimento dei crediti universitari.
Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della
disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Articolo 8 -Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9 -Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
Articolo 10 -Assegni di ricerca
Articolo 11 -Contratti per attività di insegnamento
Articolo 12 -Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13 -Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14 -Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
Titolo I - Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1- Principi ispiratori della riforma
1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della
conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso
culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda
Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princípi di autonomia
e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di
specifici accordi di programma con il Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, di seguito denominato Ministero.
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli allistruzione universitaria per gli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici
interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del
merito.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dellautonomia delle
università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e
ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale,
garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e
indirizzi nonché ai risultati conseguiti.
Articolo
2 - Organi e articolazione interna delle università
1. Sono organi delle università statali:
a) il rettore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il senato accademico;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il nucleo di valutazione.
2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica
amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dellarticolo
33 della Costituzione, ai sensi dellarticolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con losservanza dei
seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale delluniversità e delle
funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e
didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità delluniversità
secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione
strategica triennale di ateneo di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni, del bilancio di previsione annuale e triennale nonché del conto
consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo
statuto;
b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i
professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata
competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore
universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con
decreto del Presidente della Repubblica;
c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto
anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;
d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in
materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di
raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c);
e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da
docenti di ruolo delluniversità e, comunque, da un numero di membri proporzionato
alle dimensioni dellateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il
rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di
approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale nonché
di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a
deliberare lattivazione o la
contabilità,
il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, da trasmettere al
Ministero e al Ministero delleconomia e delle finanze nonché, su proposta del
rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il
documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);
g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti,
inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti;
designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto,
anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di
comprovata competenza in campo gestionale e di unesperienza professionale di alto
livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli
dellateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la
durata dellincarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i
componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della
Repubblica;
h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni;
durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli
studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore
generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del
consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dellincarico di direttore
generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di
durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico
spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto
del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, di seguito
denominato Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del
contratto in caso di conferimento dellincarico a dipendente pubblico;
l) attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei
servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo
dellateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle
sedute del consiglio di amministrazione;
m) composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al
Registro dei revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di
cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal
Ministero delleconomia e delle finanze tra dirigenti e funzionari dello stesso
Ministero; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e
funzionari del Ministero; designazione di un componente effettivo da parte
dellUniversità; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità
dellincarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale
dipendente della medesima università;
n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n.370 e
successive modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale in
prevalenza esterni allateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori
relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;
o) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e
dell'efficacia dellofferta didattica, tenuto conto di quanto previsto
dallarticolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori
individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g);
p) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di
ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al
senato accademico; di essere componente di altri organi delluniversità salvo che
del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la
durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di
amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o
telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute
del senato e del consiglio damministrazione;
q) attuazione del principio di trasparenza dellattività amministrativa e, in
particolare, di quello di accessibilità totale delle informazioni relative
allateneo.
3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università
modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con
losservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dellarticolazione interna, con contestuale attribuzione al
dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle
attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte
allesterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un
numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore
a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori,
ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione
a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole,
con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione
dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui
al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai
dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per
lattivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla
lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico disciplinare dellateneo,
fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici
nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a
tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a
millecinquecento e inferiore a tremila e superiore a tremila;
e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di
darsi unarticolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove
esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un
coordinatore di corso di studio di cui allarticolo 3 del decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di
area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove
esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di
presidente dellorgano ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto
dallorgano stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto;
durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e
incompatibilità dellincarico con le funzioni di direttore di dipartimento e
coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle
lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una
commissione paritetica docenti-studenti per lassicurazione della qualità della
didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dellofferta formativa,
contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri
sullattivazione e la soppressione di corsi studio;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2,
lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
1995, n. 236; attribuzione dellelettorato passivo agli iscritti per la prima volta e
non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di
ricerca delluniversità; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una
sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la
possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per
lesplicazione dei compiti ad essa attribuiti.
4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo
quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o), e comma 3,
lettere g), h) ed i).
5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di
conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università
adottano entro centottanta giorni dallentrata in vigore della presente legge un
codice etico.
6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2
e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il
rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal
senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei
rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato
accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche
statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna
alluniversità un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso
inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di
adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche
statutarie.
8. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7, è trasmesso al Ministero che esercita
il controllo previsto allarticolo 6 della legge 168 del 1989, entro centoventi
giorni dalla ricezione dello stesso.
9. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i
competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi
statutari.
10. Gli organi delle università decadono automaticamente al momento della costituzione
degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine
di cui al comma 2 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo
statuto.
11. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma
2, lettere a), e), h), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già
maturato al momento della entrata in vigore dei nuovi statuti.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al
presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini
dellallocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del
Ministro, su proposta dellAgenzia nazionale per la valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR).
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate
dallateneo ai sensi del presente articolo perdono di efficacia nei confronti dello
stesso le seguenti disposizioni:
a) larticolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168 del 1989;
b) larticolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Articolo 3 - Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione
dellofferta formativa
1. Al fine di migliorare la qualità, lefficienza e lefficacia
dellattività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione
delle sedi universitarie e di ottimizzare lutilizzazione delle strutture e delle
risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori
di attività o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed enti o istituzioni operanti
nei settori della ricerca e dellalta formazione.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in
forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e
logistiche, le proposte di riallocazione dell organico e delle strutture in coerenza
con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le
eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi
accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle
istituzioni interessate, è sottoposto allesame del Ministero per
lapprovazione, sentita lANVUR, di concerto con il Ministero delleconomia
e delle finanze e delle amministrazioni interessate.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo,
il progetto di cui al comma 3 dispone altresì in merito a eventuali procedure di
mobilità dei professori e dei ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo.
In particolare, per i professori e i ricercatori, leventuale trasferimento avviene
previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In
caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio
decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo altresì in ordine
alleventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo
di finanziamento ordinario, sentito il Ministero delleconomia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a seguito dei processi di
revisione e razionalizzazione dellofferta formativa e della conseguente
disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie
decentrate, ai sensi dellarticolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.
Titolo II - Norme e delega legislativa in materia di
qualità ed efficienza del sistema universitario
Art. 4 - Fondo per il merito
1. E istituito presso il Ministero delleconomia e delle finanze un Fondo
speciale per il merito finalizzato a promuovere leccellenza e il merito fra gli
studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a:
erogare premi di studio;
a) fornire buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi,
determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi
parametrati al reddito percepito;
b) garantire prestiti donore.
2. Il Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i
criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di
accesso ai finanziamenti garantiti;
c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la
loro eventuale differenziazione;
d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione
delle diverse tipologie di studenti;
e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per
mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate
rimborsate;
h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del
Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di
assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di
cui al presente articolo.
3. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi
secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di
cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del
Ministro, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, che disciplina
altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove
nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
4. La gestione della operatività del Fondo e dei rapporti amministrativi con università
e studenti è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita
convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, provvede a:
a) gestire loperatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e
gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi
ministeriali;
c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché lesposizione del Fondo;
d) selezionare con procedura competitiva listituto o gli istituti finanziari
fornitori delle provviste finanziarie.
5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo
sono a carico delle risorse finanziarie dei fondo stesso.
6. Il Ministero delleconomia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo
criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai
finanziamenti erogati.
7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e
fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;
b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;
c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di
cui al comma 1, lettera b);
d) i contributi di cui al comma 2, lettera g) e al comma 3, da utilizzare per le finalità
di cui al comma 5.
8. Il Ministero, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze,
promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio
decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono
partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza
pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
9. Allarticolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte le seguenti parole: del
Fondo per il merito.
Articolo 5 - Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
lefficienza del sistema universitario
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dellefficienza delle università e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche
mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza
con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità
e di consentire lindividuazione della esatta condizione patrimoniale
dellateneo e landamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi
di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;
c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale
accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei
risultati conseguiti;
d) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di
reclutamento degli atenei;
e) revisione, in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano laccesso allistruzione superiore.
2. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene
ai principi di riordino di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di
dottorato universitari di cui allarticolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del
2004, fondato sullutilizzazione di specifici indicatori definiti dallANVUR per
la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali,
organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca nonché di
sostenibilità economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dellANVUR,
dellefficienza e dei risultati conseguiti nellambito della didattica e della
ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dellefficacia delle
proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui
allarticolo 2, comma 3, lettera g);
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei
risultati di cui alla lettera b), nellambito delle risorse disponibili del fondo di
finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;
3. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio
consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e
aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze,
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla
normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari
del sistema di tesoreria unica mista vigente;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la
sostenibilità di tutte le attività dellateneo;
c) la previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata
compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
delleconomia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della
programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un programma triennale diretto a riequilibrare, entro
percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria,
la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o
totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento
ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo allincidenza complessiva delle spese per
lindebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato,
inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive
dellateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato
secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare
lattribuzione alluniversità di una percentuale della parte di fondo di
finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dellarticolo 2 del decreto-legge n.
180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; individuazione
degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso;
h) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui
luniversità non può garantire lassolvimento delle proprie funzioni
indispensabili, nellipotesi in cui lateneo non può far fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
i) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dellinoltro
da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un
termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre
allapprovazione del Ministero, di concerto con il Ministero delleconomia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle
modalità di controllo periodico dellattuazione del predetto piano;
l) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero
omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dellateneo e
disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro,
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, della delibera di
commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero allattuazione del piano di rientro finanziario;
m) previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli
atenei.
4. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dellimpegno dei professori universitari e dei ricercatori
universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla
specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connesse attività
professionali, sentiti lANVUR e il Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) disciplina delle modalità di passaggio dalluno allaltro regime di cui alla
lettera a);
c) disciplina dellimpegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo
pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i
connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione
dellimpegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa lattività di
ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai
compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il
regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito;
d) disciplina delle modalità di verifica delleffettivo svolgimento da parte dei
docenti dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché delle modalità di
verifica dellimpegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e a
tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla
lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa,
dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di
esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e
ricercatore universitario e lesercizio di altre attività o incarichi; definizione
dei criteri generali per lassunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di
insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per
conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di
svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione
scientifica e culturale, nonché di valutazione; individuazione dei casi in cui
lassunzione di incarichi esterni o istituzionali comporta lobbligo
dellaspettativa con o senza assegni;
f) disciplina dellobbligo per i professori universitari di presentare periodicamente
una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali
svolte, anche ai fini dellattribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli
36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle
relative modalità di verifica;
g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento
ordinario volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari;
previsione che in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i
ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dalluniversità di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei
relativi finanziamenti;
h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo
svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi
pubblici o privati anche a scopo di lucro;
i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, e, in
particolare, trasformazione degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza del
complessivo trattamento retributivo;
l) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo
indeterminato, nel primo anno di attività;
m) rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione
economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori
assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di
straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i
professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e
rivalutazione del trattamento iniziale;
n) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente,
di optare per il regime di cui alla lettera m);
o) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università
correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei,
fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in
ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso lintero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima
università, la percentuale dei professori reclutati da altri atenei, la percentuale dei
professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
5. Nellesercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai
requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il
conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dellistruzione
superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano
laccesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli
studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione
dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per lattribuzione alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti donore e di
borse di studio, di cui allarticolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le
università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti
al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle
predette istituzioni, nellambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nellerogazione
degli interventi;
f) disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per
laccreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini
della concessione del finanziamento statale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e linnovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui
al comma 5, di concerto con il Ministro della gioventù e previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per lespressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente,
questultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le
medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Articolo 6 - Disciplina di riconoscimento dei crediti 1.
Allarticolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: sessanta è
sostituita dalla seguente: dodici. Al medesimo comma è aggiunto il seguente
periodo: Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle
competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente..
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle
disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti
riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della
pubblica amministrazione, sentiti i Ministri competenti.
TITOLO III -Norme in materia di personale accademico e
riordino della disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei
settori scientifico-disciplinari, assicurando lafferenza di almeno cinquanta
professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare
raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I
settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori
scientifico-disciplinari.
Articolo 8 - Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
1. E' istituita labilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata
abilitazione. L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia. Labilitazione attesta la
qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
lettera m), requisito necessario per laccesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono
disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento
dellabilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) lattribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione
analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri
e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del
Ministro;
b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e
parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito
decreto ministeriale;
c) lindizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento
dellabilitazione;
d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per
settori scientifico-disciplinari, e lindividuazione di modalità, anche
informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi
dallindizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle
commissioni giudicatrici;
e) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, di ununica commissione nazionale di durata biennale
per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia,
mediante sorteggio di quattro commissari allinterno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di
una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
università di un Paese aderente allOCSE;
f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario
della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a
richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica,
nellambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato
con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
g) che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato allinterno di liste, una
per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi,
corredata dalla documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva,
con particolare riferimento allultimo quinquennio; linclusione nelle liste dei
soli professori positivamente valutati ai sensi dellarticolo 5, comma 4, lettera d),
ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri
e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
h) lintegrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia
appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidatisi ai
sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al
settore oggetto dellabilitazione e candidabili ai sensi della lettera g), è
inferiore a cinquanta, assicurando comunque unadeguata presenza dei professori
appartenenti a questultimo;
i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione
di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il
conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;
l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dellabilitazione, a partecipare
alle procedure indette nel biennio successivo per lattribuzione della stessa, ovvero
nel triennio per lattribuzione dellabilitazione alla funzione superiore, anche
se concernente altro settore scientifico-disciplinare;
m) le apposite modalità per il riconoscimento dellabilitazione scientifica
nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di
ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure
di abilitazione anche a studiosi operanti allestero;
n) che il possesso dellabilitazione costituisce titolo preferenziale per
lattribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dellabilitazione presso
università dotate di idonee strutture e lindividuazione delle procedure per la
scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di
segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si
tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
Articolo 9 - Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di
cui allarticolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui
allarticolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni di cui allarticolo 5, comma
3, lettera d). La programmazione assicura tra laltro la sostenibilità nel tempo
degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti
dallattribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica
di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la
copertura finanziaria degli oneri derivanti dalleventuale rinnovo dei contratti di
cui allarticolo 12, commi 4 e 6.
2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda
fascia e allattribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui
allarticolo 12, eccezion fatta per quanto previsto dallarticolo 12, commi 6 e
9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni
scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito
regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e
specificamente ai seguenti criteri:
a) pubblicazione dei bandi sul sito dellateneo e nei siti del Ministero e
dellUnione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento
economico e previdenziale spettante;
b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda
fascia, fatto salvo quanto disposto dallarticolo 8, comma 3, lettera m), degli
studiosi in possesso dellabilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per
le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali
funzioni presso altro ateneo;
c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di
almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i
professori ordinari della struttura di cui allarticolo 2, comma 3, lettera c),
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi
siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno;
limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la
commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura
afferenti al settore scientifico- disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore
a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta
rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori
ordinari ovvero associati in servizio nellateneo per il settore
scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione
è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo
la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti
allinterno della lista di cui allarticolo 8, comma 3, lettera e); possesso da
parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui allarticolo 8, comma 3,
lettera g); previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri
esterni all'ateneo;
d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una
lezione pubblica nella sede dellateneo che ha indetto la procedura con esclusione di
prove scritte o orali;
e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di
candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al
dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera f);
f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della
struttura di cui allarticolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della
maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di
prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle
chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole
dellorgano di cui allarticolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal
consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;
g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora
entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore
il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non
oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento unaltra proposta di
chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e);
h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori
e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di
apposite convenzioni di durata almeno decennale;
i) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di
disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c)
nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque
componenti.
3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda
fascia nel rispetto dei seguenti criteri:
a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura
è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui
allarticolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2;
b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun
dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui allarticolo 2, comma 3, lettera
e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso luniversità
banditrice nei precedenti tre anni.
4. Nei cinque anni successivi allattivazione, da parte dei singoli atenei, delle
procedure di selezione di cui allarticolo 12, le procedure di reclutamento sono
programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e
di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da
ciascuna struttura di cui allarticolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata
a procedure di cui al comma 2 riservate al personale in servizio nellateneo,
assicurando alle stesse la pubblicità allinterno dellateneo;
b) almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in
ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui allarticolo 2, comma 3,
lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso
luniversità banditrice nei precedenti tre anni.
5. Le proposte di chiamata diretta di cui allarticolo 1, comma 9, della legge n. 230
del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2,
lettere c), e), f), primo periodo, h) ed i). Le procedure di chiamata diretta di cui
allarticolo 12, comma 6, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere c),
d), e), f), h) ed i).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma
2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, larticolo 1, comma 8, della legge
n. 230 del 2005.
Articolo 10 - Assegni di ricerca
1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono
conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche
per via telematica sui siti dellateneo, del Ministero e dellUnione europea,
contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri
relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire
che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i
settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una
adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al
bando.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e
non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è
compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale,
dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o allestero, e comporta il
collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso
amministrazioni pubbliche.
4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti
procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse
dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di
ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica
commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di
esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree
interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri
finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.
5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modifiche, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche.
6. Limporto dellassegno è determinato dallateneo, ai sensi
dellarticolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento
di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per
raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici
programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso
dei requisiti di cui al comma 2, scelti allesito di procedura avviata con apposito
bando. I vincitori possono scegliere luniversità e la struttura ove svolgere la
propria attività, con lassenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata
a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta
dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 8, comma 3, lettera g), e si
avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei
programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E oggetto di valutazione
altresì ladeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma
di ricerca presentato.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di
cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al
presente articolo e dei contratti di cui allarticolo 12, intercorsi anche con atenei
diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni
caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti
rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di
salute secondo la normativa vigente.
10. La disposizione di cui al comma 9, limitatamente alla durata complessiva dei rapporti,
si applica altresì agli assegni di ricerca conferiti ai sensi dellarticolo 51,
comma 6, della legge n. 449 del 1997.
Articolo 11 - Contratti per attività di insegnamento
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, possono stipulare
contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi
della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo
curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore,
su proposta dei competenti organi accademici.
2. Le università possono altresì stipulare contratti a titolo oneroso, nellambito
delle proprie disponibilità di bilancio, per far fronte a specifiche esigenze didattiche,
anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione
medica, ovvero dellabilitazione scientifica nazionale costituisce titolo
preferenziale ai fini dellattribuzione dei predetti contratti. I contratti sono
attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il
trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro
tre mesi dallentrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
Articolo 12 - Ricercatori a tempo determinato
1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato. Il contratto regola altresì le modalità di svolgimento delle
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono
riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui
allarticolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o
equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento
di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.
3. Ai fini della selezione, la commissione di cui allarticolo 9, comma 1, lettera
c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno
dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri
definiti con decreto del Ministro.
4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un
ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca
svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.
5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di
selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono
stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in
essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.
6. Le università, secondo quanto previsto dallarticolo 9, comma 3, e in conformità
agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nellambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei
destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre
la scadenza di tale contratto, conseguono labilitazione alle funzioni di professore
associato, di cui allarticolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto,
sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.
7. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 10, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è
pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno,
incrementato del venti per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il
predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del
trenta per cento.
9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università
al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da
destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a
giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di
cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei
vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche
stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui
allarticolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata
qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
E oggetto di valutazione altresì ladeguatezza della sede prescelta rispetto
allo svolgimento del programma di ricerca presentato.
10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione e linnovazione.
Articolo 13 - Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
1. La concessione dellopzione di cui allarticolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla
sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la
programmazione strategica triennale di ateneo di cui allarticolo 1-ter del
decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, e
successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 5, comma 3,
lettere d) e e).
Articolo 14 - Disciplina dei lettori di scambio
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono lutilizzo
reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di
qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento
di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine
e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera
degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro delleconomia e delle finanze sono definite le
modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a
carico degli accordi di cui al comma 1.
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei
posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca le
università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III. 2.
All'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come sostituito dall'articolo 1-bis
del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del
2009, al primo periodo, dopo la parola triennio sono inserite le seguenti
parole: o nellambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal
Ministero stesso.
3. Ai fini delle procedure di cui allarticolo 9, comma 2, lidoneità
conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente
allabilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo
1, comma 1, lettera g), della predetta legge. Alle procedure per la copertura di posti di
professore di prima e di seconda fascia di cui allarticolo 9, comma 2, possono
altresì partecipare i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) larticolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
b) larticolo 3 della legge n. 210 del 1998;
c) larticolo 1, commi 10 e 14, della legge n. 230 del 2005.
5. Allarticolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, sono soppresse le seguenti
parole: Le università,.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allarticolo 8,
comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
7. Dallattuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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