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Dall' ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, ASSEMBLEA DEGLI
ASSOCIATI
In margine alla Relazione del già-Presidente dell'ABI e del MPS, Giuseppe MUSSARI .
Roma, 11 luglio 2012 |
DE |
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Mario Monti |
Rivendicato che le "banche italiane sono
vittime della crisi" finanziaria"
e chiesto "non regole di favore, ma un terreno di gioco livellato".
LUCIANI: Presente il Presidente del Consiglio MONTI,
che glielo lascia dire ...
IN CASO DI FALLIMENTO, SI' ALLA
NAZIONALIZZAZIONE DELLE BANCHE,
DA PARTE DELLA UE . NO A SOCCORSI DELLA BCE
ALLE BANCHE .
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Giuseppe Mussari |
Presente anche il
Governatore della Banca d'Italia VISCO che, senza peli sulla lingua, ha chiarito che ci
dovrà essere:
- il "perfezionamento e adeguamento delle regole di Basilea III, allo attuale
contesto finanziario ed economico" ( si tratta del vincolo alla capitalizzazione
delle banche, nel quadro di una visione della banca-impresa, che però è un vincolo del
nulla, se in assenza di vincoli stringenti alle banche, circa l'impiego dei depositi a
breve termine);
- "un sistema di supervisione bancaria unitario" come un sistema
europeo unico;
- e che ci dovranno essere fondi e meccanismi europei per la garanzia dei
depositanti.
Mi è sembrata debole, invece, l'idea dello "spezzamento del circolo
vizioso tra la crisi dei debiti sovrani e le condizioni delle banche", senza invocare
la possibile surrogazione degli Stati, da parte dell'UE, nel nazionalizzare le banche
sotto default (rinvio al mio commento, qui sotto).
Per una visione dell'intero intervento, clicca su: ABI-Intervento-Visco. |
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I paragrafi - chiave della Relazione del Presidente ABI
"Il peggioramento delle condizioni del ciclo e la doppia recessione
di cui siamo stati vittime hanno fortemente accresciuto le sofferenze
bancarie. Quelle lorde hanno raggiunto nello scorso mese di maggio i 111 miliardi
(circa 15 miliardi in più su base annua). In rapporto agli impieghi pesano ora per il
5,6%, con un picco pari al 10,5% per quanto riguarda gli impieghi alle famiglie
produttrici."
:::::::
"Sicuramente portiamo alcune responsabilità, ma nello stesso tempo
è giusto ribadire con chiarezza che le banche italiane sono vittime di questa
crisi, e che al determinarsi della stessa non hanno in alcun modo contribuito. Le
imprese bancarie non chiedono regole di favore, ma un terreno di gioco livellato,
basato sulle giuste regole di stabilità, di trasparenza e di concorrenza, senza vincoli
amministrativi, obblighi a prestare servizi gratuiti per sussidiare inefficienze di altri
settori." |
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La relazione del
Presidente
Estratto, ripreso dal sito web dell'ABI
"Signori Rappresentanti degli Associati, Autorità,
Rappresentanti delle Istituzioni, della politica e delleconomia, Signore e Signori,
rivolgo il mio saluto e ringraziamento a quanti hanno voluto accettare il nostro invito ad
assistere alla cinquantaduesima edizione dellAssemblea dell'Associazione Bancaria
Italiana.
Un particolare e cordiale benvenuto va al Presidente del Consiglio e Ministro
delleconomia, Prof. Mario Monti, e al Governatore della Banca dItalia, Dottor
Ignazio Visco.
Vorrei rivolgere loro un caloroso e anticipato ringraziamento per le considerazioni
e le analisi che ci offriranno ...".
" ... Nelle settimane che hanno preceduto e seguito il
vertice di Bruxelles del 28 e 29 giugno, sono state espresse autorevoli opinioni che
vedono nel Presidente Monti e nellazione del suo Governo un elemento di ritrovato
equilibrio, per lEuropa e per lItalia, su cui far leva per uscire insieme
dalla crisi: le imprese bancarie italiane le condividono pienamente. Così
come condividono quanto disse il Presidente dellAcri Guzzetti al XXII Congresso di
Palermo, nel ringraziare il Presidente Monti per aver restituito allItalia il ruolo
che le è proprio in Europa e nel mondo.
Questo Governo non è mai stato tenero con le imprese
bancarie, tanto che in ogni decreto legge abbiamo ritrovato misure nei nostri confronti
certamente criticabili e che non trovano corrispondenze nel quadro normativo europeo, da
ultimo laccentramento ex abrupto delle tesorerie scolastiche.
Ciò nonostante rinnoviamo allEsecutivo il nostro pieno e convinto
sostegno, sottolineando come i compiti che lo attendono e che attendono il Paese siano
così impegnativi da rendere necessario il leale sostegno di tutti. Il sistema economico
mondiale, lEuropa, e al suo interno lItalia, sono affetti da una patologia
grave che, anche se con intensità differenziata, ha la capacità di produrre esiti
nefasti per tutti.
Se non fossero contrastate con efficace prontezza, le conseguenze negative di
una tale patologia non si limiterebbero alla sfera economica ma metterebbero a dura prova
la coesione sociale e le forme democratiche degli Stati dellUnione. Democrazia,
infatti, oltre che regole è equilibrio economico e sociale; sarebbe un tragico errore
immaginare che lequilibrio democratico sia dato per sempre.
Come ogni equilibrio è dinamico e ogni sua componente è necessaria al suo
mantenimento, la coesione sociale tanto quanto la stabilità dei conti pubblici. Occorre
quindi perseguire allunisono stabilità, crescita ed equità.
Si tratta di una sfida del tutto inedita, che impone lassunzione di
nuove responsabilità alle parti sociali che dovranno saper coniugare, ancor di più che
in passato, linteresse dei rappresentati con linteresse generale del Paese.
Evitare ogni tentazione di scaricare sulle generazioni a venire la soluzione
dei problemi attuali è un obiettivo prioritario rispetto al quale tutti dobbiamo sentirci
impegnati. La storia di questi anni ci insegna che il rinvio dei problemi, il loro
occultamento attraverso la spesa pubblica, non fa che radicalizzarne i rischi e quindi il
peso sociale degli stessi ...".
Per il Testo integrale:
Clicca su: ABI - Presidente |
NINO LUCIANI, Circa il
"vittimismo" ...., non c'è limite al pudore.
Circa il "terreno livellato" ..., la legge bancaria del 1993, creando la
"banca universale", ha già tolto ogni limite al movimento delle banche.
1.- Vittimismo. I mercati sono a conoscenza che, nel caso
dell'Italia, più che dal debito pubblico, i timori di bancarotta per lo Stato vengono
dalle grandi banche italiane, per i loro legami internazionali. Precisamente dal fatto
che, qualora "fallisse" una delle nostre grandi banche (o anche si diffondesse
il timore del fallimento di una sola di loro), lo Stato sarebbe impotente a soccorrerle,
avendo già una situazione delicata di suo. Inoltre, lo Stato non ha più il potere
monetario.
Quale sia l'entità dei timori è dimostrato dai saliscendi
(veramente notevoli) delle quotazioni di borsa, dei titoli bancari in questi mesi, a
seconda delle aspettative di soccorso, da parte della BCE.
Alle origini delle sofferenze bancarie, peraltro ammesse
velocemente dal Presidente ABI, sta l'eccesso di impieghi a rischio, dopo che varie leggi
nazionali (la nostra è del 1993) hanno creato la "banca universale" (tolto, per
le banche, ogni vincolo temporale all'impiego dei depositi dei risparmatori, e affidata la
garanzia di solvibilità alla entità dei patrimoni bancari).
La grande "euforia" bancaria di questi anni c'è stata,
probabilmente in seguito al bisogno (e anzi a chiusura degli occhi) degli Stati, di
finanziamenti delle grandi guerre di questo decennio (IRAQ, AFGHANISTAN, IMPEGNI in
LIBANO...). Rientrano nella euforia anche fatti collaterali come l'aspettativa di lucri
fatti mediante il finanziamento dei mutui edilizi, senza alcuna prudenza (soprattutto
negli USA).
Tuttavia, il fatto che le banche fossero divenute "banche
universali" non le esonerava dall'osservanza ("volontaria") della
distinzione tra impieghi a breve termine e impieghi a medio-lungo termine, a seconda del
disporre di depositi a breve e depositi a medio-lungo termine, rispettivamente. La legge
del 1993 ha fatto come quei padri di famiglia che danno la "chiave" di casa ai
figli, come se siano presto adulti: Ma non è così.
Il Presidente ABI non ha spiegato cosa sono le
"responsabilità" bancarie, a cui faceva riferimento; anzi ha chiesto terreno
livellato, come se esista un ulteriore possibilità di livellamento, sotto pelle.
Per capite la tirata di orecchi di Visco (mi riferisco al suo invito
alla capitalizzazione), forse il Presidente ABI voleva una sanatoria delle sofferenze
bancarie, da parte della BCE.2.- La debolezza del Presidente Monti. Risulta
che, al vittimismo del Presidente ABI, Monti non abbia reagito, ma anzi abbia deviato
l'attenzione dei presenti verso le origini remote (anche cose molto discutibili:
vedi concertazione" ), che giustificano l'attuale percorso di guerra
finanziaria dell'Italia.
.A mio modo di vedere, questo è stato come un
tirarsi fuori, in qualche modo. Beninteso, negli anni '80, molti rapporti tra sindacati e
industria sono stati regolati spostando sul cittadino comune il peso degli accordi.
Tuttavia è importante distinguere i casi in cui lo Stato faceva debiti per
consolidare lo Stato sociale (scuola, sanità, pensione sociale), uniformemente nel Paese,
dai casi in cui lo Stato si caricava di oneri impropri, conseguenza di avere invaso la
proprietà di imprese produttive, quali i disavanzi di bilancio e debiti (che si
aggiungevano al debito per fini istituzionale); e colludeva con l'Industria per il
finanziamento illecito dei partiti.
Qui sta il punto che non permette di fare di tutta l'erba un fascio, e
dunque va seguita positivamente la sparata di Monti: nel senso che va ripenstata la
struttura economica dello Stato.
Di questra anomalia italiana ci siamo resi conto all'indomani della
caduta del socialismo reale dell'URSS, vale dire già dal 1988, in quanto l'Italia ne
aveva le medesime criticità, sia pur in rapporto al diverso grado di statizzazione (60%,
in luogo del 95% dell'URSS).
Ma torniamo alle banche.
3.- Il possibile ruolo dell'UE, in caso di fallimenti di banche.
La crisi attuale è stata riconosciuta molto simile a quella degli anni '30. In quella
fase il fallimento delle banche fu risolto con numerose nazionalizzazioni di banche (e con
nuove norme bancarie...).
Riprendendo il concetto iniziale, l'Italia non è oggi in condizioni di
nazionalizzare le banche fallite (e subentarre ad esse, nel rapporto fiduciario con i
risparmiatori) per due motivi:
- a causa della sua situazione debitoria oggi (non allora, in cui il rapporto
debito/PIL era 30%);
- perchè lo Stato italiano non ha più il potere monetario, soprattutto non ha
più la Banca d'Italia, come prestatore di ultima istanza.
Tuttavia, come sono vere queste cose, è anche vero che il potere monetario
non è svanito, ma passato all'UE.
Conclusione: sarebbe semplicemente atto dovuto che l'UE si sostituisca agli
Stati nel rapporto con le banche e precisamente:
a) in caso di fallimento di banche, l'UE si appresti a nazionalizzarle (la
forma dovrebbe essere quella della "raccomandazione agli Stati" di provvedere
alla nazionalizzazione, che poi girerebbe il tutto alla UE );
b) attribuisca un possibile ruolo alla BCE nel supportare l'opearazione;
c) sia previsto che, a successiva situazione normalizzata (tra 5 anni),l'UE
restituisca alla proprietà privata le banche "europeizzate", e alla BCE le
eventuali anticipazioni finanziarie.
Sono, invece, molto contrario a che la BCE salvi le banche con colpi di
spugna o regalie. NINO LUCIANI |
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LEGGE ELETTORALE E RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA GOVERNANCE
IN ITALIA
Due questioni da risolvere insieme |
CONFERENZA NAZIONALE

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LEGGE ELETTORALE:
STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA IN ITALIA |
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A Bologna,
viale Risorgimento 2
sabato 1 dicembre 2007, ore 10,30
Facoltà di Ingegneria, Aula Magna al 2° piano
APERTA AI DOCENTI E CITTADINI
Saluto del Preside Prof. Pier Paolo DIOTALLEVI |
Relatori: |
-
Prof. Giovanni GUZZETTA, Presidente Nazionale del Comitato per i Referendum elettorali,
Ordinario di diritto costituzionale allUniversità di Roma "Tor Vergata"; |
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-
Prof. Luigi MELICA, Ordinario di diritto costituzionale allUniversità di Lecce; |
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-
Prof. Andrea MORRONE, Ordinario di diritto costituzionale allUniversità di Bologna; |
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-
Prof. Sergio BELARDINELLI, Ordinario di sociologia allUniversità di Bologna. |
Governo: |
Dr.
Paolo NACCARATO, SottoSegretario di Stato al Ministero per i Rapporti con il Parlamento e
le Riforme istituzionali, Delegato per la legge elettorale. |
Invitato: |
Mons.
Dott. Oreste LEONARDI, Delegato Episcopale per i rapporti con le realtà temporali |
Moderatore:
Dr. Nuccio FAVA, Presidente della Sezione Italiana dellAssociazione dei Giornalisti
Europei |
BREVE INTRODUZIONE AL TEMA
Una legge elettorale proporzionale, in una REPUBBLICA
SEMI-PRESIDENZIALE ?
For a proportional electoral bill, but in a "HALF-PRESIDENTIAL" REPUBLIC ?
1.- La conferenza vuole verificare lo stato di attuazione delle
riforma elettorale in Italia. Ma sia consentito chiedere che venga esaminata anche la proposta del
Comitato per la riforma elettorale, promosso dal nostro Centro studi nel marzo 2007, e
ricevuto dal Governo il 1 giugno 2007. Esso pone preliminarmente il problema della
attualità dell'attuale quadro costituzionale, in cui collocare la nuova legge.
In premessa, ricordo che stiamo assistendo allo scioglimento di Forza Italia
(FI) per volontà del suo fondatore.
Questo fatto crea oggettivamente il problema di riempire un nuovo
"vuoto al centro" (dopo quello formatosi in Italia nel 1992-94 per la scomparsa
"politica della Demcrazia Cristiana e del Partito Socialista Italiano). Ciò rende
storicamente essenziale una nuova legge elettorale per regolarne il riempimento, in
aggiunta alla importanza che essa già ha per sanare il defìcit di governabilità
scaturito dalle elezioni del 2006.
2.- Le varie proposte di legge elettorale da destra e da sinistra, evocate in relazione al
deficit di governabilità dal 2006, ragionano allinterno dellattuale
costituzione di "repubblica parlamentare", in cui il governo vive se ha la
fiducia delle camere.
Ma questo scenario si scontra con la impraticabilità storica, in Italia, di
creare un "bipolarismo elettorale" che sia anche un "bipolarismo
programmatico omogeneo", in cui i cittadini scelgono la "maggioranza" già
al momento delle elezioni. Questo è dovuto all'eccesso di diversità
regionali dal Nord al Sud, alle diverse storie delle popolazioni dItalia
(lunità nazionale ha solo 150 anni) e, forse, della impreveggenza dei politici.
Ma è anche vero che lItalia del dopo guerra è cresciuta culturalmente. Ci sono,
poi, dei forti movimenti sindacali nazionali e ci sono le Regioni
già ben consolidate. Sono baluardi determinanti, in caso di pericolo per la
democrazia politica. Pertanto, per garantire "governi di legislatura", una
soluzione sensata è una repubblica "semi-presidenziale".
Cè, poi, la circostanza che la legge vigente vuole, già nelle
elezioni, che sia indicato il candidato Premier. Ma, poiché la Costituzione richiede la
successiva fiducia del Parlamento, si crea una contraddizione, per cui può cadere di
nuovo il Governo. Questa fase dovrebbe essere chiusa adeguando la Costituzione alla
maturità della coscienza popolare e alla legge.
Se si facesse una opzione in senso "semi-presidenziale, i problemi di un accordo
sulla legge elettorale sarebbero molto
facilitati. Per il riempimento del nuovo "vuoto al centro", ma anche per la
ricostruzione dellunità di "tutto il centro", si potrebbe fare una legge
proporzionale, aperta "ai piccoli partiti, anche perché il risveglio della politica
nasce dal basso.
3.- La proposta del Comitato per la riforma elettorale è la seguente:
a) una repubblica "semi-presidenziale" e
precisamente lelezione diretta del Capo del Governo, bilanciata
da relativi maggiori poteri di garanzia costituzionale al Capo dello Stato (si veda la proposta). Inoltre il potere di sciogliere le Camere dovrebbe rimanere
prerogativa del Capo dello Stato.
b) una legge elettorale proporzionale con una
soglia di sbarramento relativamente bassa, labolizione della raccolta delle firme,
la possibilità di "una" preferenza alle candidature, il finanziamento dei soli
Gruppi parlamentari che, dopo le elezioni, si vanno a formare in parlamento con un numero
di componenti non minore del 10% della camera di appartenenza.4.-
Rispetto a questi obiettivi, i REFERENDUM vanno sostenuti perché, solo se si rompe la
cordata di quelli che sostengono la legge elettorale attuale, ci potrà essere spazio per
discutere in parlamento le varie proposte di riforma. NINO LUCIANI |
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1. The aim of the conference is a check of the state of accomplishment of the
electoral reform in Italy. In the hope that the proposal (see proposta ) of the Committee for the Electoral Reform, carefully prepared by our Study
Center in March 2007, and received by the Government on June 1st, 2007, be considered and
examined. This proposal is for a preliminary examination of the
constitutional frame, in which to place the electoral bill.
As a preliminary remark, I remind that We are now watching the end of Forza
Italia (FI) for open will of its founder.
Such event as a matter of fact generates the problem of filling the new
center vacuum (after the center vacuum produced in Italy during
1992-1994 as a consequence of the political disappearance of the Democrazia Cristiana and
the Partito Socialista Italiano). That vacuum center makes historically
essential a new electoral bill to adjust such filling. Further, the electoral bill is
relevant to heal the lack of governance consequent to the 2006 elections.
*
2.- All the electoral bill proposals, designed to alleviate the lack of governance started
in 2006, hold in the presence of the present constitution of parliamentary
republic, where the Government rules only if it is trusted by the two Chambers.
Such a landscape in Italy is against the historical impracticability to
realize an electoral bipolarism which be also an homogeneous
programmatic bipolarism, where the voters choose the majority at the
moment of the elections. This is due to the excess of the regional differences between
North and South, of the different histories of Italian populations (national unity is only
150 years old) and maybe of the lack of foresight of the politicians.
But it is also true that after the World
War II Italy has grown culturally . Further, there are strong national trade unions and
well consolidated Regions. These are relevant bulwarks in the case of danger for the
political democracy. Therefore, to get legislature long governments a judicious solution
for Italy is a half-presidential republic.
It also happens that the law in force dictates that the Premier candidate be
indicated at the moment of the elections. But the Italian Constitution requires the
subsequent confidence of the Parliament, and this fact creates a danger which may lead to
the fall of the Government. This stage should be closed by conforming the Chart to the
maturity of the popular consciousness and the Law.
The problems connected with an agreement on the Electoral Bill would be greatly alleviated
if an option in the semi-presidential direction would be taken. A proportional bill, open
to the small parties (because the revival of the politics is born of the base), would
allow the filling of the new center vacuum and also the rebuilding of the
unity of the all center.
3.- The proposal of the Committee for the Electoral Reform is:
a) a half-presidential republic, in detail
the direct election of the Premier, balanced by corresponding greater power of
constitutional warranty to the State Chief (see the proposta). The power to dissolve the Parliament should remain a
prerogative of the State Chief.
b) a proportional Electoral Bill with
a relatively low barrage, suppression of the signatures collection, the possibility of a
"one" choice between the candidates, financial support supplied only to the
Parliaments Groups that after the elections consist of at least 10% of the Chamber
to which they belong.
4. In view of these goals the REFERENDUMS organized by prof. GUZZETTA an SEGNI should be
supported, because (even if with some risk) only if the trust of those who support the
present electoral bill is dissolved there will be the possibility to discuss the proposals
for its reform in the Parliament. NINO LUCIANI |
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Comitato per la
riforma elettorale
Sede in Bologna, via Titta Ruffo 7 Tel. 347 9470152
E mail: nino.luciani@alice.it
Anno 2004
Membri del
Comitato: Prof. NINO LUCIANI (Centro Studi l'Impegno
Politico dei Cattolici) Avv. UGO SCURO (MILLE. Movimento per l 'Italia Libera nella
Libera Europa) Dott. FRANCESCO TASSONE (Movimento meridionale Calabria)
Dott. PAOLO MAJOLINO (Cattolici per l'Italia) -- RAFFAELE LO IODICE (Movimento Meridionale
Puglia) Dott. ANGELO SANDRI (Democrazia Cristiana) -- Prof. MASSIMO GRISOLIA
(Democrazia Italiana) -- Dott. ERMINDO CORAZZA (Rinnovamento Popolare) Dott.
DOMENICO IANNANTUONI (Partito per il Sud) Dott. PIERO PIROVANO (Solidarietà)
Dott. ROBERTO GENTILI (Forza Roma) -- Arch. MASSIMO BONECHI (Società Ambiente
Qualità) Dott. FULVIO LORENZETTI (Movimento Alternativa per l'Italia) Dott.
GAETANO TROPEANO (Movimento Democratici "Liberi e Forti" -- Avv GIOVANNI
VISCONTI (Partito della Terra) Dott. ANTONIO SABELLA (Italia Moderata) Dott.
FRANCO REMONDINO (PPE-Italia) Dott. ALBERTO DE MAIO (Movimento per il Centro Unito)
On. Prof. PUBLIO FIORI (Rifondazione Democristiana) -- Cav. Dott. ANTONIO MORETTI
(Coerenza Democratica)
Presidente del Comitato
Per la Riforma Elettorale - Prof. NINO LUCIANI |
Proposta di nuova legge COSTITUZIONALE PER LA
RIFORMA DELLA GOVERNACE |
Il COMITATO promotore della nuova
elettorale, costituito a Bologna il 27 marzo 2007, aperto a nuove adesioni al Comitato e
disponibile al confronto con le altre forze, ha approvato una proposta di legge
elettorale. Questa proposta vuole:
1) l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, con modifica della
Costituzione. Il motivo è eliminare la contraddizione attuale tra la volontà degli
elettori di scegliere direttamente il Presidente del Consiglio (la legge vigente dispone
che sia indicato il candidato Premier) e la vecchia Costituzione che ancora richiede la
successiva fiducia al Governo, da parte del Parlamento, cosicché subito dopo le elezioni
può cadere il Governo, in contrasto con la sovranità popolare espressa.
2) la proporzionalità, con sbarramento del 2%, per l'elezione dei
membri del Parlamento. Il motivo è ricostruire il "centro moderato e
interclassita" nello schieramento politico italiano, dopo il vuoto che si è formato
dal 1992-94, in seguito alla caduta della DC e del PSI.MOTIVAZIONI
La proposta vuole chiudere la fase di transizione dalla
prima alla seconda Repubblica. Precisamente:
a) vuole eliminare la contraddizione attuale tra la volontà degli elettori
di scegliere direttamente il Presidente del Consiglio (la legge vigente dispone che sia
indicato il candidato Premier) e la Costituzione che ancora richiede la successiva fiducia
al Governo, da parte del Parlamento, cosicché subito dopo le elezioni può cadere il
Governo. E capitato a Berlusconi nel gennaio 1995, a Prodi nel 1998, e adesso sta
avvenendo di nuovo a Prodi, pur avendo una maggioranza, sia pur risicata. Questa fase
dovrebbe essere chiusa adeguando la Costituzione alla maturità della coscienza popolare;
b) vuole colmare al centro dello schieramento politico italiano, il vuoto che
si è formato dal 1992-94, in seguito alla caduta della DC e del PSI, i partiti che
tradizionalmente svolgevano la mediazione inter-classista. Oggi i partiti di centro,
riemersi nel frattempo, sono caduti in ostaggio dentro due, rispettive, grandi coalizioni
"bipolari" di appartenenza.
IL TESTO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
(da approvare con modifiche costituzionali e con legge ordinaria)
1.- ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale diretto, tra
i candidati che hanno ottenuto la nomina a candidato nelle elezioni primarie. Qualora
nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si passa al ballottaggio tra i due più
votati. Non è eleggibile chi abbia già svolto due mandati consecutivi. Il Premier nomina
e revoca i Ministri, che sono insediati, subordinatamente alla fiducia delle Camere.
b) L'art. 90, comma 2 della Costituzione si applica anche al Presidente del
Consiglio.
c) Elezioni primarie. Tre mesi prima delle
elezioni del Presidente del Consiglio, sono fatte, in base a disposizioni di legge, le
elezioni primarie per scegliere i candidati a Premier. Le
candidature possono essere presentare, con un rispettivo programma, da partiti e
associazioni annotate all'Ufficio del Pubblico Registro
c) Ottiene la nomina a candidato, per ogni rispettivo partito o associazione, chi abbia
ottenuto il maggior numero di voti, purchè il rispettivo partito o associazione abbia
ottenuto più del 10% dei voti degli elettori di almeno 5 Regioni.
2.- NUOVI DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Le leggi e gli atti del Governo, aventi forza di legge,
possono essere rinviati preventivamente alla Corte Costituzionale, per il parere di
costituzionalità, dal Capo dello Stato di propria iniziativa o su richiesta di 1/3 di una
delle Camere o di 5 Consigli Regionali. In caso di parere negativo non ha luogo la
promulgazione.
3.- ELEZIONE DEL PARLAMENTO
a) Il parlamento è eletto a suffragio universale con
riparto dei seggi, tra i partiti, proporzionalmente a voti ottenuti, al netto di uno
sbarramento del 2% dei voti elettorali sia per il partito che si presenti da solo, sia per
la coalizione.
b) La partecipazione dei partiti alle elezioni non richiede firme di
presentazione.
c) Il diritto di voto include la possibilità di esprimere una
preferenza
d) Rimborso delle spese elettorali dei partiti . I partiti hanno diritto al
rimborso delle spese elettorali, proporzionalmente ai voti riportati. Nel caso di partiti
federati presentatisi in unica lista o in coalizione, il partito che esca dalla
federazione o dalla coalizione perde il diritto al rimborso fin dall'origine.
Bologna 27 marzo 2007 |
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LEGGE GELMINI: "ULTIMO MIGLIO"
ANCORA LONTANO
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1)
la Corte dei Conti non ha tuttora apposto il visto e registrato il regolamento
sull'abilitazione scientifica, in esame da mesi;
2) Il Consiglio di Stato non ha ancora dato il parere favorevole al regolamento sui criteri e parametri di giudizio per la
valutazione dei candidati e commissari nelle abilitazioni scientifiche;
3) Non è stata ancora trovata la relativa copertura finanziaria, a parte che
il FFO ha avuto solo 300 milioni aggiuntivi per il 2011, rispetto ai totali
7 miliardi del 2010.
(Per notizia, il FFO fu di 6,2 miliardi nel 2002, in cui ci fu, causa
inflazione per euro, il raddoppio dei prezzi, e dunque il FFO del 2011 dovrebbe essere
12,4 miliardi per essere come nel 2002). |

Francesco Profumo,
ministro università
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Completare lo "ultimo
miglio" ?
La domanda è motivata dal fatto
che c'è un
nuovo ministro che viene dall'università
e dunque, da conoscitore diretto delle cose,
sarebbe quasi d'obbligo riconsiderare
i tre punti (vedi sopra), per la loro crucialità.
MOTIVI ? |

Marco Mancini,
presidente CRUI
|
a) l'abilitazione scientifica nazionale, non seguìta da concorsi (perchè aboliti dalla
legge Gelmini) potrebbe ampliare gli spazi a concorsopoli;
b) la centralizzazione del finanziamento, con ripartizione in base a
indicatori burocratici di "efficienza", potrebbe portare il sistema
universitario fuori dal mondo, come ben si è visto nei sistemi a pianificazone
centralizzata;
c) alcuni dati statistici evidenziano già i danni, creati dalle scelte del
governo Berlusconi. |
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FONTE: CRUI,
http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2036Le
tematiche più urgenti
sottoposte dalla CRUI al nuovo Ministro F. Profumo.
Tematiche normative:
Accelerare sullapprovazione degli statuti per portare a
compimento il processo di riforma e mettere di nuovo gli Atenei in grado di lavorare
efficacemente
Individuare modelli di gestione dellofferta formativa nella fase di
passaggio segnata dal DM 17/2010, resa ancor più complicata dalla compresenza di un
ordinamento in gestione (basato sulle Facoltà) e uno in proclamazione (basato sulle nuove
strutture stabilite dalla L.240/2010)
Avviare il prima possibile le nuove abilitazioni. Ciò per dare soddisfazione
ai numerosi giovani docenti in attesa ormai da anni di una collocazione
Stabilire un ruolo consultivo della CRUI sui decreti attuativi, di vitale
importanza per adeguare la L.240 alle esigenze pratiche della gestione degli Atenei
Tematiche finanziarie:
Puntare a una programmazione pluriennale dei trasferimenti dello Stato.
Stabilendo soglie di guardia al di sotto delle quali non è più possibile scendere.
Lappuntamento annuale con la Legge di Stabilità e con tutte le incertezze in merito
a tagli e rifinanziamenti distoglie per mesi le Università dalle attività
che, in serenità, dovrebbero svolgere per la comunità
Assegnare tempestivamente lFFO agli inizi dellanno. Sapere su
quale cifra poter contare è indispensabile per la programmazione delle attività
accademiche. Si è ormai allassurdo per il quale la cifra assegnata viene resa nota
quando undici dodicesimi della stessa sono già stati spesi
Ripensare il modello di finanziamento. Tenendo conto di variabili sociali,
territoriali e meritocratiche. Utilizzando le elaborazioni dellANVUR ma facendo
affidamento su indicatori flessibili che tengano conto dellestrema diversità del
nostro Paese
Rilanciare il Diritto allo Studio e con esso ledilizia residenziale. I
meccanismi di finanziamento vanno rivisti per dare certezza agli studenti, soprattutto
quelli capaci e meritevoli che provengono da situazioni disagiate
Cercare una soluzione allannosa questione delle Facoltà di Medicina. Le
Università, attraverso la CRUI, chiedono la costituzione di un organismo tecnico in cui
essere ascoltate, al pari del Sistema Sanitario Nazionale e dei vari sistemi sanitari
regionali. Il loro apporto alla pianificazione gestionale di Facoltà di Medicina e
Policlinici Universitari potrebbe contribuire a risolvere problemi da lungo tempo
irrisolti. |
Nino Luciani, Motivi per non perdere ulteriore tempo verso
un "ultimo miglio-chimera"
1.- Dove andremo in seguito all'abolizione del
concorsi ? Le vicende dei concorsi "deviati", del tempo che fu, hanno
creato grande turbamento nell'opinione pubblica. Ma sia chiaro che il peccato originale
era nella burocrazia ministeriale o nelle leggi che avevano fatto le regole concorsuali.
a) perchè il peccato originale nella burocrazia ministeriale ? Per
il 1980-98 il DPR 382/80 aveva previsto 9 concorsi ("uno" ogni due anni). Ne
furono fatti 3. Questo fatto determinò l'emarginazione di una intera generazione di
professori associati, i quali gridarono allo scandalo, ma anche determinarono il
decadimento del buon nome dei concorsi universitari. L'emarginazione fu dovuta al fatto
che, causa ritardo, la gran parte dei professori ordinari del tempo era andata in
pensione, cosicchè (per fare le commissioni di concorso) era subentrata una nuova
generazione di prof. ordinari, i quali convennero tacitamente di privilegiare i loro
allievi per i posti a concorso. Chi aveva passaro il turno, andava consideto perduto.
Qualcosa del genere si va ora ripresentando nel rapporto tra ricercatori vecchi (quelli a
tempo indeterminato) e nuovi (quelli a tempo determinato), per lo stesso motivo. Dai tempi
della Moratti, i concorsi vanno molto a rilento;
b) perchè anche nelle leggi sui concorsi. La legge 210/1998 sbloccò i
concorsi affidandone la gestione alle Universià, ma anche stabilì modalità di fare le
commssioni, praticamente su misura delle università locali (ossia con membri votati, su
indicazione dei capi corporazione nazionale dei settori). Da qui, concorsopoli ebbe uno
straordinario impulso, basato sul voto di scambio, nel fare le commissioni.
La legge Gelimini ha portato il sorteggio per fare le commissioni, ma solo per il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionali. Invece, niente concorsi per
assegnare i posti. Le università chiameranno dentro la lista degli abilitati.
Commento: prevedo che concorsopoli aumenterà all'ennesima potenza.
2.- La centralizzazione ulteriore del sistema
finanziario potrebbe portare l'università fuori dal mondo. Penso
che lattuale centralizzazione della gestione del sistema finanziario potrebbe
portare l'università fuori dal mondo, per la inadeguatezza dei cosiddetti indicatori di
efficienza delle università. Per chi ha studiato i sistemi a pianificazione
centralizzata, sa che le cose potrebbero essere ben diverse nei fatti.
Tutti i sistemi a pianificazione centralizzata devono inventarsi dei
parametri di efficienza, non potendo regolarsi sui prezzi (come fanno le imprese che
operano sul mercato) e non potrebbe essere altrimenti. Ma, poi, sono davvero, parametri
che determinano comportamenti virtuosi ? Ad es., il classico riferimento al numero dei
laureati nei tempi programmati ed alla media elevata dei voti dello studente può essere
un indicatore di efficienza del "passato", ma il finanziamento in base a questi
indicatori potrebbe non produrre la "efficienza per il futuro", in quanto le
università sono stimolate a |
promuovere tutti gli studenti, per ottenere più
danari dal Miur. C'è, poi, il fatto che molti di quegli indicatori sono costruiti con
dati statistici vecchi, anche di anni, e che anche la relativa la gestione amministrativa,
troppo particolareggiata, finisce di essere molto costosa, già di suo. E cè anche
che il finanziamento centralizzato è tardivo. Siamo alla fine del 2011, e solo da qualche
settimana, le Università sono venute a conoscenza del FFO 2011. Direi che dobbiamo
abbandonare questo sistema, e decentrare con un adeguato criterio di responsabilizzazione,
fermo il finanziamento statale come idea di base.
3. Riprendere la Legge Ruberti, e adeguarla ai tempi.
Quale quadro di riferimento, riprenderei la legge Ruberti del 1889, sul via
allautonomia, e la adatterei su alcuni punti:.
a) Per la didattica, la via maestra è finanziare le università
in base al costo standard per studente. Ciò determinerà in automatico un premio delle
migliori e una pena per le peggiori. Es.: chi spende meno dello standard, tratterrà
l'eccedenza. Poi, va da sè che in prima attuazione si potrebbe ancora garantire il
pareggio del bilancio, a carico dello Stato, anche alle meno virtuose..., per dare tempo
alladattamento.
Occorre, poi, introdurre una flessibilità nella determinazione dei
contributi studenteschi, già oggi gestiti contra legem nella metà degli Atenei (superato
il 20% del FFO). Ma questa flessibilità si puo' fare solo previo un accordo con gli
studenti, per la protezione dei "bisognosi e meritevoli" (art. 34 della
Costituzione), creando un fondo apposito presso il Miur, ed eventualmente con delega di
gestione alle Regioni.
In ogni caso, per la generalità degli studenti, i contributi
studenteschi dovrebbero potere essere aumentati dalle universita' in base alle esigenze di
bilancio, tuttavia senza potere mai superare un tetto che garantisca una protezione
pubblica generale al diritto allo studio. Ad es., i contributi studenteschi non dovrebbero
mai superare il 30% della spesa corrente totale.
b) Per la ricerca, potrebbe andar bene il finanziamento in base
alla statistica ponderata delle pubblicazioni (come, in parte, si sta facendo), ma con una
flessibilità (ai giovani, va dato credito).
4.- Alcuni dati statistici. La più grande
(ir)responsabilità del Governo Berlusconi, verso l'Università, è aver cercato di
"riformarla" in una discontinuità, anche rispetto alle cose positive del
passato, non tenendo conto che il "sapere" è un fatto di accumulazione, che va
preservato e consegnato alla successive generazioni.
La discontinuità più rilevante, a cui mi riferisco è quella tra maestri e
allievi, per mancato turnover. Mancando questo anello, grandi scuole sono andate
definitivamente perdute, e i giovani dispersi (la meglio gioventù d'Italia).
Le statistiche, raccolte qui sotto, mostrano, poi, che nel periodo 2008-2011
sono venuti a mancare quasi 6.597 docenti di ruolo, di cui ben 3.748 prod. ordinari.
Per giustificare il taglio dei professori, il governo ha infamato
l'università, enfatizzando la corruzione nei concorsi e la "dilapidazione" del
denaro pubblico ad opera dei prof. ( si vegga il resoconto dell'Aula del Senato del
29 luglio 2010).
Circa gli sprechi finanziari, se guardiamo ai dati statistici di bilancio
(Fonte: Tesoro), troviamo che il FFO - Fondo statale per il finanziamento delle
Università) era 6,2 miliardi nel 2002, ed è 7,4 miliardi nel 2011. Se teniamo conto che
nel 2001-2002 c'è stata la grande inflazione (causa euro) che ha raddoppiato i prezzi,
deduciamo che il FFO (per essere almeno come nel 2002 in termini reali) dovrebbe essere
12,4 miliardi. Come si può capire, i professori sono, oggi, diventati poveri, per cui
anzi si pone un problema di rifinanziamento dell'università, se non si vuole proseguirne
la demolizione.
Altri dati rivelano, poi, che invece sale il precariato: aumentano i
ricercatori a tempo determinato. Compare una cifra rilevante per gli assegnisti del 2011
(non ho trovato le cifre degli anni precedenti). E compare una cifra molto alta per i
professori a contratto per insegnamenti ufficiali.
In conclusione parrebbe doversi dedurre che il carico didattico è risultato
incomprimibile, dato il numero degli studenti, e che si è provveduto con personale non
"garantito".
Last but not least. La sospensione dei concorsi va prospettando una nuova
conflittualità tra i docenti: quelli più anziani rischiano di essere scavalcati da
quelli giovani, come già nel 1980-98, a causa dall'uscita di scena della vecchia
generazione di professori ordinari per stare in commissione giudicatrice di concorso. Nino
Luciani |
|
Università
Statali |
2008 |
|
2010 |
2011 |
|
|
|
|
|
Prof. Ordinari |
18227 |
|
|
14479 |
Prof. Associati |
17549 |
|
|
15807 |
Ricercatori TI e ass. ord |
24492 |
|
|
23385 |
Totale docenti |
60268 |
|
|
53671 |
|
|
|
|
|
Ricercatori TD |
307 |
|
|
840 |
|
|
|
|
|
Assegnisti |
|
|
|
11986 |
Professori a contratto |
34546 |
|
32341 |
|
Fonte: Cineca |
|
|
|
|
UNIVERSITA' - FFO Fondo statale di Finanziamento Ordinario,
in milioni di Euro, a prezzi correnti
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
FFO |
5.784 |
6.158 |
6.189 |
6.225 |
6.545 |
6.983 |
6.935 |
6.957 |
7.352 |
7.496 |
7.166 |
7.466 |
|
Fonti: ISTAT, Annuario statistico italiano, anni da
2002 a 2008
Miur, Ufficio di statistica, http://statistica.miur.it/
Le cifre del FFO per il
2008, 2009, 2010 tengono conto del fondo straordinario di 550 milioni di cui alla legge
finanziaria 2008, e
(per il 2010) della integrazione di 400 milioni, di cui alla legge finanziaria 2010.
Queste cifre
mancano nei documenti
del Miur.
La cifra del 2011 è
costruita aggiungendo, alla cifra del 2010, i 300 milioni di euro, di cui alla legge
98/2011. |
|
Decreto-legge n. 78 del 2010 (retribuzione ricercatori confermati
e Legge Gelmini 240/2010 , stato di costruzione dei decreti attuativiDPR |

MariaStella Gelmini
|
ADU, ANDU,
CISL-Università, CNRU, CNU, CoNPAss, FLC-CGIL,
RETE29Aprile, SNALS-Docenti, SUN, UGL-Università, UIL-RUA
APPELLO alla MINISTRA:
"NON BLOCCATE LA RETRIBUZIONE DEI RICERCATORI
E PROF. ASSOCIATI AL MOMENTO DELLA CONFERMA IN RUOLO"
Sotto: notizie sullo stato di fattura dei decreti
attuativi della legge Gelmini |
APPELLO
1) La questione della conferma dei ricercatori, degli
associati e degli ordinari confermati nel 2010 e successivamente.
I docenti universitari (ricercatori, professori associati o
professori ordinari) alla presa di servizio devono affrontare un periodo di prova di tre
anni. Al termine di tale periodo, una Commissione nazionale verifica la congruità del
lavoro svolto; all'esito positivo del giudizio consegue la conferma nel ruolo e la
corresponsione dello stipendio pieno.
Il 9 giugno 2011, in risposta ad una interpellanza dellon. prof. Vassallo, il
Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti ha escluso
lapplicabilità del blocco delle retribuzioni previsto per i dipendenti pubblici
(articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010) ai passaggi dei ricercatori e
professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a
ordinari.
In particolare il Sottosegretario ha affermato: "non trattandosi, pertanto, di
progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la
disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con
conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con
attribuzione del relativo adeguamento stipendiale".
Si chiede con forza ai Rettori che non lhanno ancora fatto di rispettare
quanto previsto dal DPR 382/1980 e di riconoscere, quindi, ai confermati quanto loro
dovuto per legge, evitando così, tra l'altro, ricorsi amministrativi onerosi anche per
l'Amministrazione.
Si richiede altresì al Governo di vigilare affinché sia
assicurata leffettiva e corretta applicazione della legge, al fine di evitare il
comportamento illegittimo di quei Rettori che pensano di ridurre gli effetti dei tagli
'rifacendosi' sui alcuni colleghi, negando loro diritti acquisiti e spettanti.
2) La questione dei ricercatori neoassunti
Come è noto, fino ad ora, i ricercatori neo assunti percepiscono nel primo anno
uno stipendio ridotto di circa il 20%. LEsecutivo, per non lasciare i ricercatori
neo assunti con lo stipendio ridotto (circa 1200 euro) per tutta la durata del blocco
(fino al 2014), sta preparando un provvedimento per anticipare al primo anno la
corresponsione dello stipendio "pieno". Purtroppo, nell'attuale versione del
provvedimento, non viene esplicitamente chiarito che ciò varrà anche per coloro che sono
stati assunti nel 2010.
Per evitare una mostruosità giudica e un grave danno-beffa per
gli interessati, si chiede al Governo - e anche al Parlamento in sede di espressione dei
pareri sui decreti attuativi della Legge 240/10 - di riformulare opportunamente la norma.
7 novembre 2011 |
Stato dei Decreti e Regolamenti attuativi della Legge
Gelmini n. 240/2010, al 31 ott. 2011.
(Elaborazione dati CNE e Il Sole-24 ORE, Fonte: http://www.universitaericerca.it/ ) |
Regolamento abilitazione scientifica nazionale, inviato il 5 ott.
a Corte dei Conti, per registrazione.
NOTA. Pur se ancora non si ha il testo ufficiale, esso non dovrebbe essere molto diverso
da quello a suo tempo
inviato alle Camere, per il parere di conformità alla legge, che abbiamo pubblicato, qui
sotto. Clicca su: DPR |

MariaStella Gelmini
|
Il Decreto Ministeriale
sui settori concorsuali,
incluso l' ALLEGATO A (settori
concorsuali)
NOTA. Rimane, invece, ancora in viaggio il
Decreto
con i criteri per la valutazione dei Commissari,
inviato al Consiglio di Stato per il parere di legittimità |
NOTA. Il Decreto con i criteri per la valutazione dei
Commissari è, forse, il più difficile da fare. Non era mai successo che un concorso
universitario richiedesse, preventivamente, un esame per i professori ordinari, per essere
commissari.
Ne deriva che il primo ostacolo è che i proff. ordinari accettino una nuova
mentalità.
Personalmente, penso che il Miur si esponga a mulini al vento, perchè (in
questo primo passaggio) il prof. non è sollecitato da un interesse personale preciso a
stare in commissione: trattasi di distribuire una "abilitazione" non legata ad
un posto da attribuire a qualcuno, e per di più espondosi ad un giudizio negativo
dell'ANVUR, e ad una fatica immensa, con una remunerazione poco più che simbolica.
C'è dell'altro, i macro-settori concorsuali sono talmente ampi, che
non si vede come sarà garantita una abilitazione specialistica, come oggi si richiede per
il progresso scientifico. E' questo sarà un ulteriore deterrente per i
prof. a candidarsi, in quanto essi (in termini di probabilità) dovrebbero dare una
abilitazione a qualcosa, che non posseggono.
Forse il legislatore aveva, a suo tempo, mangiato la foglia, tant'è che
dopo avere ottemperato a tutti gli "oremus" per il merito, voluti dalla GELMINI,
ha aggiunto laconicamente: "Nell'ipotesi in cui il numero dei professori inseriti
nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della
stessa mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore
concorsuale". Qui la verifica sui requisiti non è menzionata, in esplicito. Nino
Luciani |
Decreto Ministeriale
29 luglio 2011 n. 336, Determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, Legge 30 dicembre
2010, n. 240
Articolo 1 -
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta
nell'allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra
i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000)
e nell'allegato B (declaratorie dei settori concorsuali). 2. In prima applicazione, ai
fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono
articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A. I
predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell'allegato A al
presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari
di cui al D.M. 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e
II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi. 2.
Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non è univoca, l'inquadramento è
disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura
informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata
presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone
l'inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. Tutti i decreti di
inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni dalla di data
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore
scientifico-disciplinare ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai
provvedimenti di reinquadramento di cui all'articolo 2. La richiesta di passaggio da un
settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore
scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di
essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa
acquisizione del parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformità. Il parere è reso
da parte del C.U.N. entro 45 giorno dal ricevimento della richiesta.
Articolo 4
Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei
settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari in relazione a quanto previsto
dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è
effettuata almeno sessanta giorni prima dell'indizione delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della stessa
legge.
Articolo 5
In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto, il Ministero verifica l'adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori
scientifico disciplinari di cui all'allegato A e, sentito il C.U.N., provvede, ove
necessario, ad avviare le procedure per la loro rideterminazione ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica
viene ripetuta con cadenza almeno biennale.
Roma, 29 luglio 2011 .
f.to IL MINISTRO Mariastella Gelmini
SEGUE L'ALLEGATO A:
Elenco dei settori concorsuali e dei settori scientifici, ricompresi nei primi.
CLICCA SU: macro-settori
concorsuali. |
|
.
Schema di DPR recante Regolamento per l'abilitazione
scientifica nazionale
per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 Legge 240/2010.
AGGIORNAMENTO
Risulta da notizie, non ufficiali, che lo Schema è stato ultimamente firmato dal Miur e trasmesso
al Presidente della Repubblica, per la firma definitiva.
Dopo questo passaggio, posto che tutto vada liscio, ci saranno i normali
tempi tecnici (controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Si parla di un paio di mesi, per il traguardo finale.
Questo Regolamento è molto atteso, e anzi è vitale per la ripresa di un qualche
respiro dell'università.
Ma forse ci saranno altre prove da superare. Temo, infatti, che esso non potrà
funzionare e quindi che l'università resterà collocata in un limbo infinito, con danni
irreparabili, per mancato turnover (carenza di insegnamenti validi, e perdita di
patrimonio scientifico).
Il motivo è che, per l'abilitazione, la legge vuole non solo un esame per
gli aspiranti, ma anche per i professori da mettere in Commissione. Nino
Luciani |
|

MariaStella Gelmini
|
Il Senato (il 13 luglio 2011) e la Camera (il 14 luglio 2011) hanno dato
parere favorevole allo Schema di Regolamento. Qui sono pubblicati i due pareri
NOTA. I due pareri sono obbligatori,
ma non vincolanti. Essi sono stati favorevoli, ma con consigli e osservazioni di un
qualche peso.
C'è, inoltre, la circostanza che i due pareri del Consiglio di Stato
non sono stati pienamente favorevoli.
Tenuto conto dei due eventi, non è da escludere che il Presidente Napolitano
faccia scricchiolare qualche cardine, e non apra la porta al Regolamento automaticamente.
|
Per comodità degli interessati, si riprende una premessa della Commissione
istruzione e precisamente che:
- la legge n. 240 del 2010, nel procedere al riordino dell'ordinamento universitario, ha
previsto come requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori l'istituto dell'abilitazione scientifica nazionale, regolandone i contenuti
all'articolo 16;
- in particolare, l'articolo 16 ha disposto l'istituzione di una commissione per
ciascuno dei settori concorsuali, introdotti dall'articolo 15 della legge n. 240 del 2010;
- la durata di ogni commissione è stabilita in due anni ed il numero dei
commissari componenti è pari a cinque. Di questi, quattro sono scelti all'interno di una
lista composta dai professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che abbiano
fatto domanda, ed uno è scelto tramite sorteggio all'interno di una lista, predisposta
dall'ANVUR, di almeno quattro studiosi o esperti in servizio presso università di un
Paese aderente all'OCSE;
- annualmente viene indetto il bando per il conseguimento dell'abilitazione per
ciascun settore concorsuale, in maniera distinta per la prima e la seconda fascia dei
professori universitari. Il decreto di indizione è adottato dal competente Direttore
generale del MIUR nel mese di ottobre di ogni anno;
- il termine per la presentazione delle domande non può superare trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero. Le domande - complete
della documentazione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della legge n.
240 del 2010 - devono essere presentate per via telematica;
- la commissione è tenuta a concludere i suoi lavori entro cinque mesi dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Essa delibera l'abilitazione
scientifica del candidato (la cui validità è di quattro anni dal conseguimento), se sono
favorevoli almeno quattro commissari su cinque, e può acquisire pareri scritti pro
veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso
di caratteristiche simili a quelle dei commissari;
- dal novembre 2008 non sono stati più tenuti bandi di concorso per professori di
prima e seconda fascia e che quindi nelle università italiane vi è una comprensibile,
fortissima aspettativa per una rapida entrata in funzione delle nuove modalità di
reclutamento dei professori universitari previste dalla legge n. 240 del 2010, basate
sulla abilitazione scientifica nazionale;
- nel contesto del sistema definito dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010
per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, si prevede l'istituzione di
una commissione per ciascuno dei settori concorsuali, di cui all'articolo 15 della stessa
legge n. 240;
- a tutt'oggi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha
ancora emanato il decreto di natura non regolamentare di definizione dei settori
concorsuali, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge n. 240 (29 gennaio 2011); peraltro la bozza di questo decreto è
stata già approntata dal MIUR e su di essa il CUN ha espresso il 10 marzo scorso il
proprio parere (favorevole);
- in base alle anticipazioni raccolte nel corso delle audizioni effettuate al
Senato il numero dei settori concorsuali dovrebbe essere intorno a 180, pari cioè a poco
meno della metà dei settori scientifico-disciplinari (che sono 370);
il MIUR non ha ancora emanato il decreto previsto dall'articolo 16, comma 3,
lettera a), della legge n. 240 del 2010, riguardante la definizione di criteri e
parametri, differenziati per funzioni ed area disciplinare, con cui le commissioni
dovranno esprimere il motivato giudizio relativo ai candidati all'abilitazione
scientifica.
Senato - 7ª Commissione permanente - Resoconto
sommario n. 314 del 13/07/2011 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 372
La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori
universitari,
......
.....
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1 si ritiene necessario introdurre la definizione di "area
disciplinare", richiamata all'articolo 4, comma 1. Qualora il Ministero confermasse
l'intenzione di modificare i commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 conformemente a quanto
indicato nell'allegato 3-b citato nelle premesse, occorrerebbe poi inserire all'articolo 1
anche la definizione di "CEPR-Comitato esperti per la politica della ricerca";
b) in merito al comma 4 dell'articolo 3, con riferimento agli effetti del mancato
conseguimento dell'abilitazione, si ritiene che la corretta interpretazione dell'articolo
16, comma 3, lettera m), della legge n. 240 del 2010 non consenta di concludere che il
mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione a tutte le procedure di
abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia
superiore; conforme alla ratio della citata disposizione legislativa è invece la
disposizione del comma 4 dell'articolo 3 dello schema di decreto modificato, riportato al
citato allegato 3-b. Tale modifica risulta perciò indispensabile.
c) circa il comma 5 dell'articolo 3, si giudica corretto il testo contenuto nello
schema di decreto originario.
Si esprime invece parere contrario sulle modifiche prefigurate a tale
riguardo nello schema riportato nell'allegato 3-b, con riferimento al divieto fatto ai
commissari di divulgare titoli e pubblicazioni presentate dai candidati. Tale divieto
generale finirebbe infatti per sottrarre al controllo diffuso tutta l'attività della
commissione e soprattutto le scelte da essa compiute. Non è accettabile che la
personalità e la preparazione scientifica dei candidati debbano essere circondate da una
sorta di riservatezza. Per salvaguardare eventuali esigenze di copyright è opportuno
operare una distinzione: devono essere divulgabili tutti i dati normalmente inseriti in un
curriculum, quali i titoli conseguiti e i titoli delle pubblicazioni (anche se soggette a
copyright).
Non divulgabili dovrebbero essere unicamente i testi delle pubblicazioni soggette a
copyright, che il candidato all'abilitazione dovrebbe precisare con chiarezza. In questo
modo verrebbero salvaguardati sia gli essenziali principi di trasparenza dell'attività
della commissione, sia gli obblighi di copyright assunti dai candidati;
d) con riferimento all'articolo 6, si ritiene che il comma 8, prevedendo la
possibilità che all'interno di una commissione di abilitazione sia presente un secondo
commissario facente parte della stessa università, contravvenga a quanto previsto
dall'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010. Si sollecita perciò
la soppressione di tale previsione, conformemente a quanto indicato nell'allegato 3-b;
e) si osserva che il comma 9 dell'articolo 6 prevede la presenza in ciascuna
commissione di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare
(ricompreso nel settore concorsuale) al quale afferiscono almeno trenta professori
ordinari: tale circostanza potrebbe però non essere assicurata nel caso in cui il numero
dei settori scientifico-disciplinari che si trovino nella predetta condizione fosse
superiore a quello dei commissari da sorteggiare ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo 6 (quattro), con conseguente necessità di ricorrere ad un'ulteriore procedura di
sorteggio, come previsto dal successivo articolo 7, comma 2. Pertanto, appare necessaria
la modifica - al predetto comma 9 dell'articolo 6 - prefigurata nell'allegato 3-b, con la
quale si aggiunge l'inciso: "per quanto possibile";
f) va altresì confermata la modifica recata nell'allegato 3-b al comma 11
dell'articolo 6, che nell'originaria formulazione porterebbe alla conseguenza - non
accettabile - che gli studenti possano essere esaminati da un docente che non ha tenuto il
corso;
g) per quanto riguarda il comma 8 dell'articolo 7, si ritiene che il principio a
cui occorre attenersi per la partecipazione alle commissioni di abilitazione non è quello
della permanenza in servizio dei commissari per tutta la durata dell'attività della
commissione, ma è quello in base al quale la qualifica di professore ordinario debba
sussistere al momento in cui si procede alla nomina, sia per i commissari italiani che per
il commissario straniero. In tal senso va perciò riscritto il predetto comma 8;
h) si ritiene necessario aggiungere, in fine dell'articolo 8, un comma relativo
alle modalità di presentazione pubblica del giudizio della commissione;
i) in merito all'articolo 9, non risulta che la norma transitoria di cui al comma 2
sia sostenuta da apposita disposizione nella legge n. 240 del 2010; data la ragionevolezza
di tale previsione si richiede una urgente integrazione legislativa (continua); |
Camera - Commissione cultura 14
luglio 2011-07-16 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione), esaminato lo schema di
decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
.....
....
esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:
1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel
regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo,
inoltre, riferimento, quale dies a quo, esclusivamente alla data di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2. con riguardo all'articolo 4, nella definizione dei criteri e dei parametri
differenziati per funzioni e per area disciplinare si tenga presente la specificità delle
aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura
eminentemente qualitativa propria di ogni valutazione efficiente;
3. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del
macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a
raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito
della lista così integrata; 4. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che
anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei
italiani sia effettuata dall'ANVUR;
5. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione
solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso
atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di
esame;
6. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione
secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data
di nascita;
7. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio
anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i
lavori da parte dei membri effettivi;
8. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a
concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16,
comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono
dall'indizione della procedura;
9. si precisi, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri pro-veritate
possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;
10. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva
conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla
data della sua entrata in vigore;
11. si proceda alla necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi
espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle
commissioni; e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di
prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in
vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via
telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica
soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le
parole "La formazione della lista di cui al comma 2" con le parole "Il
sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2", nonché
l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato
alle operazioni di sorteggio;
c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di
sopprimere le parole "per almeno sette giorni prima della successiva riunione della
commissione";
d) con riguardo all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di
specificare che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo
tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge,
abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;
e) si valuti l'opportunità di prevedere una rigorosa applicazione della
disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi tra commissari e
candidati a normativa vigente, in quanto applicabile;
f) si valuti l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe dei
professori e dei ricercatori, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per
il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei
professori universitari. (FINE DEL PARERE) |
j) ai commi 2 e 3 dell'articolo 9,
si richiede di precisare i termini temporali di validità delle deroghe disposte. La
Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:
1) nel preambolo, appare opportuna l'espunzione del riferimento ai pareri della
CRUI e del CUN, poiché tali pareri non sono previsti nella procedura per l'approvazione
ed emanazione del regolamento in esame;
2) con riferimento all'articolo 2, che definisce l'oggetto del regolamento, se ne
ritiene opportuno il mantenimento per finalità sistematiche e di chiarezza
interpretativa;
3) con riferimento al decreto del Ministro per la definizione dei criteri e
parametri per la valutazione dei candidati, di cui al comma 1 dell'articolo 4 - che dà
attuazione all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 - si ritiene
che la sua natura (non regolamentare, come dichiarato nella relazione illustrativa, o
invece regolamentare, come ritenuto dal Consiglio di Stato), dipenda dal contenuto del
decreto stesso. Il punto merita la massima attenzione, per le ovvie implicazioni in
possibili controversie. Comunque sia, si postula la tempestiva emanazione di questo
decreto, poiché da esso dipende l'intero processo di istituzione dell'abilitazione
scientifica nazionale, di cui è ben nota l'urgenza;
4) particolare delicatezza rivestono le modalità di accertamento della
qualificazione degli aspiranti commissari, di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 4; la
legge n. 240 del 2010 prescrive all'articolo 16, comma 3, lettera h), che i professori di
prima fascia che aspirano ad essere inseriti nella commissione di abilitazione di un dato
settore concorsuale: a) appartengano allo stesso settore concorsuale; b) abbiano
presentato domanda per essere inclusi nella commissione; c) abbiano reso pubblico per via
telematica il proprio curriculum, evidenziando le attività svolte nell'ultimo
quinquennio; d) siano in possesso di un curriculum coerente con i criteri e parametri di
cui al decreto ministeriale citato all'osservazione di cui al punto 3); e) siano stati
valutati positivamente dalla propria università in merito all'attività didattica,
all'attività di servizio agli studenti e all'attività di ricerca, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010. L'accertamento della
sussistenza delle condizioni a), b), c) ed e) può certamente essere effettuata dagli
uffici del Ministero, in quanto si tratta di mere verifiche di documenti; invece, per
quanto riguarda la condizione d) è difficile in questa sede esprimere un parere, non
essendo noti i contenuti del citato decreto ministeriale. In dipendenza di questi
contenuti potrà darsi che la sussistenza della condizione d)sia accertabile da parte
degli uffici del Ministero, oppure, al contrario, che sia per essa necessaria una
valutazione da parte di organi collegiali ad hoc. In questo caso, dato che il citato
decreto ministeriale distinguerà criteri e parametri per area disciplinare, una soluzione
sarebbe quella di costituire 14 organi collegiali ad hoc, con competenza ciascuno in
un'area disciplinare. Per la composizione di tali organi collegiali, se ritenuti
necessari, il MIUR potrà riferirsi, ad esempio, ai panel di area disciplinare predisposti
dall'ANVUR, eventualmente integrati mediante i professori ordinari del CUN. Peraltro, i
professori ordinari che si candidano presentano tutte le garanzie appartenendo al settore
concorsuale della commissione ed essendo stati valutati positivamente dalla propria
università in ordine all'attività didattica, all'attività di servizio agli studenti e
all'attività di ricerca. Su questo punto una modifica legislativa della legge n. 240 del
2010 potrebbe essere opportuna;
5) per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 8, si ritiene debbano essere
specificate con maggior dettaglio le disposizioni in ordine all'acquisizione ed agli
effetti dei pareri pro veritate; le commissioni dovrebbero assolutamente evitare di
esternalizzare, con la richiesta di questi pareri, il proprio mandato decisionale (così
come il giudice non rinuncia al proprio compito quando si avvale di periti). Su questo
punto va tenuto presente che oltre la metà dei 370 settori scientifico-disciplinari ha un
numero di ordinari inferiore a trenta. Per questi settori quindi non è garantita alcuna
presenza nelle commissioni di esame per l'abilitazione. E' perciò presumibile che il
ricorso ai pareri pro veritate sarà necessariamente assai frequente;
6) si ritiene opportuno integrare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 8
con la previsione di sanzioni e/o revoca di mandato nel caso di colpevole mancata
conclusione dei lavori della commissione entro i tempi previsti; appare infine superflua
la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9, poiché una norma di analogo contenuto
è già prevista dall'articolo 29, comma 12, della legge n. 240 del 2010. Si condivide
perciò la soppressione recata nell'allegato 3-b. |
|
|
Notizie sull'avanzamento del Regolamento per
l'abilitazione scientifica nazionale
|

MariaStella Gelmini
|
Il Consiglio
di Stato ha inviato al Miur
un secondo parere sul Regolamento, ma
questa volta, favorevole (?) al nuovo schema.
Di sicuro si sa solo che il Miur ha inviato il Regolamento al
DAGL della Presidenza del Consiglio per l'inoltro alle
Camere, per il parere di conformità alla delega. |
Nota.
Il Consiglio dei Ministri, già il 21 gennaio 2011, aveva predisposto lo Schema di
Regolamento per l'abilitazione scientifica nazionale, attuativo dellart. 16, co. 2,
l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone:
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dellart. 17, comma
2,della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dellEconomia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica
Amministrazione e linnovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle
procedure finalizzate al conseguimento dellabilitazione in conformità dei criteri
di cui al comma 3.
Precisamente, il regolamento disciplina labilitazione
scientifica nazionale per laccesso alla prima e seconda fascia dei professori
universitari, che costituisce requisito per la partecipazione ai procedimenti di chiamata
di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge n. 240 del 2010, di diretta competenza delle
Università.
Il regolamento si compone di 9 articoli.
Allo stato il Regolamento non è stato varato, per contrasti del Miur
col Consiglio di Stato, che lo aveva ritenuto esorbitante la legge delega (precisamente,
contro la legge vigente). Di conseguenza il Miur ha mandato un nuovo testo.
Risulta che questo nuovo testo abbia avuti il parere favorevole del
Consiglio di Stato. Ma non è finita. Esso dovrà passare per le Camere, per la verifica
definitica della sua conformità alla legge delega.
Un chiarimento: il decorso dei tre mesi, senza che l regolamento sia stato
varato, non ha prodotto la caduta automatica delle delega specifica, in quanto (con i
soliti "imbrogli" dei giuristi, di manzoniana memoria), il termine si intendeva
"ordinatorio", non "perentorio" (trattandosi di un regolamento,
in luogo di un decreto legislativo, rispettivamente).
Dunque, nel complesso, siamo a buon punto. Ci rimane da dire che se ognuno
di noi dovesse vivere, non di pane, ma di burocrazua sarebbe già morto. Nino Luciani |
|
.
Notizie di ritardi sui Decreti attuativi, del Governo,
della legge di riforma 240/2010 |

MariaStella Gelmini
|
Interrogazione
dell'On. Ferdinando LATTERI *
al Ministro dell'Università M. GELMINI e Risposta
* F. Lattieri, Prof.
Ordinario di chirurgia all'Università di Catania,
Deputato iscritto al Gruppo misto "MPA-SUD". |

Ferdinando Latteri
|
Nota.
Il 1° maggio scade il termine utile (art. 76 Costituzione), entro il quale va fatto
il regolamento dell'abilitazione scientifica nazionale, pena la decadenza della delega.
(Per altri decreti, si vegga sotto: Latteri).
Questo regolamento è, in qualche modo, il primo, essenziale,
passaggio per rimettere in piedi il turnover (a parte, se l'Università sarà rifinanziata
dal Governo), e dunque per salvare in extremis il sistema universitario,
messo in sfacelo da questo Governo. Basti pensare che il rallentamento (e blocchi vari)
del turnover ha impedito ai "maestri", prossimi alla pensione, di tramandare
agli allievi (che via via sarebbero dovuti subentrare) il patrimonio scientifico
accumulato negli anni (meglio dire nei secoli) e quindi parte di esso andrà perduto per
sempre. Da non trascurare, poi, che una parte dei giovani (precari) ha cominiciato a
lasciare l'università per cercare altri lavori. Questi giovani, che sono la "meglio
gioventù" italiana, sono andati perduti per sempre per l'università.
Ma torniamo al regolamento dell'abilitazione. Su
questo la ministra non ha detto nulla. Il Consiglio di Stato ha sospeso il parere e
chiesto chiarimenti al Governo, ritenendolo viziato da gravi motivi di
incostituzionalità.
Per vedere il testo clicca su: parere. Pare che il Miur
abbia già dato risposta correttiva, nel frattempo. Poi, ottenuto il via del Consiglio di
Stato, il regolamento dovrà andare alle Camere per il parere di conformità alla legge
delega.
Non ci sono parole per commentare tanta leggerezza (meglio dire
"incompetenza" ) ministeriale, a parte che la Ministra è avvocato di diritto
amministrativo e dunque qualcosa dovrebbe sapere. Nino Luciani |
Ferdinando LATTERI
INTERROGAZIONE E REPLICA
(13 aprile 2011)"Premesso che ... :
- il 29 gennaio 2011 è entrata in vigore la legge di riforma universitaria n. 240 del
2010 (ma approvata dal Senato il 20 dic. 2010, NdR),... ;
- ... la piena attuazione della riforma deve attendere l'approvazione di circa 42
provvedimenti normativi di attuazione tra decreti legislativi, decreti
ministeriali ed interministeriali e regolamenti;
- in particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, uno o più decreti
legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, attuata con
l'introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità;
c) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di
reclutamento degli atenei,
d) revisione della legislazione di principio in materia di diritto allo studio con
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (lep) erogate dalle università
statali. Di questi il Consiglio dei ministri ha approvato finora solo il
regolamento per la nuova abilitazione scientifica nazionale (ma esso non può
andare in Gazzetta Ufficiale, perchè manca il parere del Consiglio di Stato e il parere
di conformità delle camere, N.d.R.);
- intanto, in tutti gli atenei italiani è in corso, non senza difficoltà e
resistenze, il processo di adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative,
processo che la legge prevede debba esaurirsi entro il mese di luglio 2011;
- la mancata approvazione dei suddetti decreti di attuazione rischia di
innescare una serie di disfunzioni che riguardano molteplici aspetti della vita accademica
e di produrre un blocco delle attività universitarie anche, e soprattutto, per l'assenza
di linee-guida da seguire.
Chiedo (N.d.R.) in che tempi il Ministro
interrogato ritenga verrà esaurito l'iter di approvazione dei numerosi decreti previsti
dalla legge, la cui ritardata attuazione si trasformerebbe, per le università italiane,
in un ostacolo al funzionamento anche delle attività ordinarie (12 aprile 2011).
REPLICA
.......
Alcuni termini di attuazione sono già scaduti o stanno per scadere. Provo ad
elencarne qualcuno. Sono già trascorsi i quarantacinque giorni previsti per il
decreto di finanziamento della premialità per gli scatti di carriera. Sono già
trascorsi i sessanta giorni previsti per la definizione dei nuovi settori
dalla quale dipendono sia gli adempimenti concorsuali che l'organizzazione dipartimentale
oltre che l'intero quadro delle relazioni tra scienza e prescrizioni accademiche. Sono
già trascorsi i sessanta giorni previsti dall'istituzione del comitato di
valutazione dei progetti di ricerca anche di area medica e stanno per trascorrere
i novanta giorni previsti per 'emanazione dei regolamenti di abilitazione. Non è stato
ancora emanato il decreto di accreditamento dei dottorati di ricerca con grave danno per
l'avvio dei nuovi cicli di dottorato. Non si conosce ancora la posizione interpretativa
sul sistema delle aggregazioni dipartimentali e sul rispetto dell'indirizzo derivante
dall'articolo 1 della legge riguardante la migliore combinazione possibile tra didattica e
ricerca nella riorganizzazione dell'università." |
MariaStella Gelmini
Nota. La risposta, qui sotto riportata, è stata tagliata nei i
punti di enfasi del discorso, che non hanno a che fare con la risposta. Per il testo
completo, clicca (p. 60) su: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/SINTERO.pdf
RISPOSTA
...
"L'approvazione della riforma è avvenuta il 23 dicembre ed è entrata
in vigore il 29 gennaio 2011, quindi meno di tre mesi fa.
Da parte nostra vi è la massima disponibilità ad adempiere a tutti i
provvedimenti previsti per favorire e completare l'attuazione della riforma entro sei mesi
dall'entrata in vigore (quindi dal 29 gennaio 2011).
Perché questa fretta? Perché la riforma dell'università, ...., ha
apportato modifiche per quanto riguarda:
- il reclutamento del personale (quindi con la volontà di garantire
trasparenza e merito nel reclutamento dei ricercatori e dei professori),
- l'introduzione di una maggiore responsabilità legata all'autonomia per
quanto riguarda la gestione,
- il sistema di valutazione (perché anche in materia la riforma innova
notevolmente). Ebbene questi cambiamenti, queste
innovazioni andranno evidentemente verificati nella loro efficacia concreta, ma riteniamo
che siano modifiche importanti urgenti, quindi devono poter essere attuate il prima
possibile. Quindi noi pensiamo - entro sei mesi dall'entrata in vigore - di poter
completare la definizione dei provvedimenti attuativi.
In particolare, ho già firmato alcuni provvedimenti. Mi riferisco:
- al provvedimento riguardante l'importo minimo degli assegni di ricerca,
- la definizione dei criteri di attivazione delle convenzioni per le
attività di didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori,
- i criteri per la mobilità interregionale dei professori di corsi e sedi
soppresse,
- la definizione dei settori concorsuali, della corrispondenza per la chiamata di
studiosi impegnati all'estero,
- il trattamento economico del direttore generale.
Sono altresì definiti gli schemi di due decreti legislativi, nonostante
il termine fosse di 12 mesi dall'entrata in vigore (ma sono già stati sostanzialmente
definiti), da sottoporre al Consiglio dei ministri e riguardano la contabilità
economico-patrimoniale dell'università e i presupposti per la dichiarazione di dissesto
finanziario delle università stesse. Tutti gli altri provvedimenti sono in fase di
lavorazione e, tra questi, cinque sono in fase di ultimazione.
Per soli quattro provvedimenti vi è una sospensione legata alla
necessità dell'entrata in vigore dell'ANVUR e quindi al parere che la suddetta agenzia
deve esprimere ma riteniamo di poter rispettare i tempi e, quindi, entro sei mesi, di
poter attuare la riforma dell'università." |
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Numero 01180/2011 e data 22/03/2011 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2011
NUMERO AFFARE 00670/2011
OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Schema di
regolamento relativo alla disciplina delle modalità di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dellabilitazione scientifica nazionale per
laccesso al ruolo dei professori universitari.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 158/1.4.4/2011/U.R. del 1° febbraio 2011, trasmessa con nota
U.R./157/1.4.4/2011 avente pari data, con la quale il Ministero dellIstruzione,
dellUniversità e della Ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato
sullaffare in oggetto.
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
Premesso:
Riferisce
lAmministrazione che lo schema di regolamento in oggetto è attuativo dellart.
16, co. 2, l. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone: Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai
sensi dellart. 17, comma 2,della legge. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze e con il Ministro
della Pubblica Amministrazione e linnovazione, sono disciplinate le modalità di
espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dellabilitazione in
conformità dei criteri di cui al comma 3.
Il regolamento disciplina labilitazione scientifica nazionale per laccesso
alla prima e seconda fascia dei professori universitari, che costituisce requisito per la
partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, legge
n. 240 del 2010, di diretta competenza delle Università.
Il regolamento si compone di 9 articoli.
Lart. 1 contiene le definizioni maggiormente rilevanti.
Lart. 2 precisa quanto già disposto dalla legge al suddetto art. 16, e riguarda le
procedure per il conseguimento dellabilitazione, definita come la qualificazione
scientifica necessaria per laccesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
universitari.
Lart. 3 disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il
conseguimento dellabilitazione, prevedendo che le stesse siano indette con cadenza
annuale per ciascun settore concorsuale, e distintamente per la prima e la seconda fascia
dei professori universitari, nel mese di ottobre. Larticolo precisa che la durata
dellabilitazione è di quattro anni, mentre si prevede che il mancato conseguimento
della stessa preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel
biennio successivo per la medesima fascia oppure per la fascia superiore.
Lart. 4 è dedicato alla definizione dei criteri e dei parametri di valutazione che
saranno adottati dalle commissioni nazionali per la valutazione dei candidati nelle
diverse procedure di abilitazione, definizione rimessa, come previsto dalla legge di
riforma (art. 16, comma 3, lett. a) e b) ), ad un apposito decreto del Ministro, il quale
potrà altresì prevedere un numero massimo, anche differenziato per fascia e per area
disciplinare, e comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni scientifiche da
presentare ai fini del conseguimento dellabilitazione.
Il medesimo articolo prevede una verifica quinquennale delladeguatezza e della
congruità dei criteri in parola, sulla base dei pareri espressi dal CUN e
dallANVUR, e leventuale revisione degli stessi, anche in considerazione della
valutazione delle politiche di reclutamento previste dallart. 5, comma 5, della
legge di riforma.
Lart. 5 disciplina le sedi delle procedure di abilitazione.
Gli artt. 6 e 7 sono dedicati alla formazione delle commissioni, il cui procedimento è
avviato con apposito decreto direttoriale, ogni due anni, nel mese di maggio. Le
commissioni infatti avranno una durata biennale.
Lart. 6 disciplina nel dettaglio le modalità di presentazione delle candidature da
parte degli aspiranti commissari nazionali.
Per quanto riguarda il commissario in servizio allestero, che, come detto, è
sorteggiato allinterno di una lista predisposta dallANVUR, lart. 6
precisa che sarà questultima Agenzia a dover far rispettare le condizioni di
incompatibilità (i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una
commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il
conferimento dellabilitazione relativa a qualunque settore concorsuale), le tabelle
di corrispondenza definite a livello ministeriale, sentito il CUN, nonché il rispetto dei
criteri di qualificazione scientifica.
Larticolo 6, inoltre, prevede alcune diposizioni riguardanti tutti i commissari.
Lart. 7 è dedicato, specificatamente, alle operazioni di sorteggio, che devono
avvenire tramite procedure informatizzate preventivamente validate da un apposito Comitato
tecnico composto da non più di cinque membri e nominato con decreto del Ministro. La
disposizione prevista dal comma 2 intende assicurare il rispetto del vincolo legislativo
ripreso dallart. 6, comma 9, del regolamento (presenza, in ciascuna commissione, di
almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore
concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari). Il comma 8 prevede
che, nellipotesi in cui un commissario cessi dal servizio durante lo svolgimento
dellincarico, sia dichiarato decaduto con decreto del competente Direttore Generale,
dovendosi procedere, pertanto, ad applicare la disciplina sulla sostituzione dei
commissari.
Lart. 8 è dedicato ai lavori di ciascuna commissione. Si prevede che, una volta
insediatasi presso lUniversità in cui si espletano le procedure di abilitazione, la
Commissione elegga tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima
riunione la commissione definirà altresì le modalità organizzative per
lespletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia.
Espletati tali adempimenti, ciascuna Commissione accede per via telematica, mediante
appositi codici di accesso forniti a ciascun commissario dal Ministero, alla lista delle
domande, allelenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla
relativa documentazione, presentati dai candidati.
Nel corso dei suoi lavori ciascuna Commissione può avvalersi della facoltà, prevista
dallart. 16, comma 3, lettera i), della legge.
Ciascuna Commissione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti,
attribuisce labilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e
parametri definiti con il decreto ministeriale di cui allart. 4, comma 1, e fondato
sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da
ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività
di ricerca e sviluppo svolte. La Commissione deve avvalersi di strumenti telematici di
lavoro collegiale; inoltre devono essere redatti i verbali contenenti tutti gli atti e, in
particolare, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e la
relazione riassuntiva dei lavori svolti. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i
verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura
informatizzata al Ministero.
Le Commissioni sono comunque tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati. In
conclusione, lart. 8 consente che i giudizi individuali espressi dal commissario in
servizio allestero ed i menzionati pareri pro veritate possono essere resi anche in
una lingua comunitaria diversa dallitaliano.
Lultimo articolo del regolamento, lart. 9, prevede alcune disposizioni
transitorie, particolarmente importanti per la prima applicazione del testo normativo:
anzitutto, termini diversi per lavvio delle procedure; indi una deroga ai requisiti
per la candidatura a componente delle Commissioni, consentendosi lassenza della
positiva valutazione di cui allart. 16, comma 3, lett. h); la composizione della
Commissione secondo le modalità previste per i commissari nazionali per lipotesi in
cui lANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista. Infine si
ribadisce labrogazione, già prevista dalla legge di riforma, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
Considerato:
In via preliminare la Sezione rileva che agli atti del fascicolo manca il concerto del
Ministro della Pubblica Amministrazione e linnovazione, e che il concerto del
Ministro dellEconomia e delle Finanze non può essere costituito dalla nota
dellUfficio del Coordinamento legislativo del Ministero, con cui ci si limita a
trasmettere il nulla-osta allulteriore corso del provvedimento della Ragioneria
generale dello Stato. Del resto come più volte sottolineato dalla Sezione
il concerto non può essere sostituito dalla mera approvazione della proposta in Consiglio
dei Ministri.
Inoltre il preambolo fa riferimento ai pareri del CRUI e del CUN, pareri che non sembrano
essere stati previsti nelle procedure per lapprovazione e lemanazione del
regolamento in oggetto. Tuttavia sembra opportuno che lAmministrazione faccia
pervenire copia dei due suddetti pareri.
Sulla disciplina in esame e sulle singole disposizioni, la Sezione formula i rilievi che
seguono.
Lart. 2 risulta superfluo in quanto si limita a definire loggetto del
regolamento, sul quale si chiede il parere, oggetto che si trova già compiutamente
delineato nelle disposizioni dei commi 1 e 2 dellart. 16 della l. n. 240 del 2010.
Non sembra appagante la formulazione del co. 4 dellart. 3, che si propone di attuare
quanto disposto dallart. 16, co. 3 lett. m), l. n. 240 del 2010. Questultimo
prevede la preclusione, in caso di mancato conseguimento dellabilitazione, a
partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per lattribuzione della
stessa o per lattribuzione dellabilitazione alla funzione superiore.
Tale dizione non sembra autorizzare ad estendere la preclusione, come delineata dal
suddetto co. 4, a tutte le procedure di abilitazione, anche se riguardanti un
diverso settore concorsuale. Ben può accadere infatti che un candidato risulti
soccombente in una procedura di abilitazione in quanto la sua pur apprezzabile produzione
scientifica risulti estranea (o non perfettamente attinente) al settore concorsuale per il
quale si è presentato. Non sembra dunque conforme allinteresse pubblico escludere
candidati dal partecipare ad altra e diversa procedura di abilitazione rispetto alla quale
la produzione scientifica risulti congruente ed apprezzabile.
Su tale questione, dovrà altresì il Ministero valutare lipotesi che, nel corso del
biennio di preclusione, sopravvenga nuova produzione scientifica tale da superare la
precedente valutazione non favorevole.
Quanto, poi, al co. 5 del medesimo articolo, occorrerebbe specificare che luso
dellinformatica si limita alla presentazione delle domande e del mero elenco dei
titoli, in quanto la trasmissione per via informatica dei titoli stessi può diventare
troppo onerosa e richiedere tempi di confezione e lettura più lunghi di quelli richiesti
allorchè i titoli vengono trasmessi in formato cartaceo, non trattandosi, nel caso di
specie, di mere certificazioni, sibbene di opere a stampa spesso assai voluminose.
Quanto allart. 4 deve rilevarsi che se, da un lato, è vero che lart. 16, co.
3 lett. a), dispone che criteri e parametri, sulla base dei quali deve essere espresso il
motivato giudizio delle Commissioni sui singoli candidati allabilitazione, siano
definiti con decreto del Ministro, è altrettanto vero che: a) tale decreto
non può essere definito, come fa la relazione di accompagnamento alla bozza di
regolamento in esame (questultimo, per altro, correttamente nulla dice in proposito)
come atto avente natura non regolamentare; b) la definizione di tali criteri e
parametri, in quanto differenziati per funzione ed area disciplinare, costituisce
espressione di discrezionalità tecnica, che non può prescindere dal fatto che in quel
procedimento intervengano specifici organi di consulenza tecnica in grado di esprimersi
sui singoli settori concorsuali come, ad es., il CUN; c) vi è unincongruenza tra il
fatto che il decreto, avente validità quinquennale, sia adottato ed eventualmente
corretto ad opera del solo Ministro, mentre la verifica quinquennale di adeguatezza e
congruità dei criteri e parametri debba avvenire sentiti il CUN e lANVUR, quando
cioè gli effetti di un decreto (in ipotesi) inadeguato si saranno ormai ampiamente
dispiegati.
Sullart. 5 va osservato: a) che appare poco chiara lattribuzione al solo
Ministro del potere di formare lelenco delle Università aventi strutture idonee,
senza una predeterminazione di criteri cui dover attenersi (salvo la proposta del CRUI);
b) che lultimo periodo del comma 1 appare incoerente con quanto dispone il co. 1
dellart. 3, che sembra prevedere indizioni distinte per settore concorsuale e per
fascia, onde ciascuna indizione dovrebbe indicare la sede universitaria prescelta, mentre
la disposizione parla di inclusione dellelenco delle sedi nel decreto di cui al co.
1 dellart. 3; c) che nulla viene detto sulle procedure di sorteggio per la scelta
della sede per ciascun settore concorsuale; d) che la scelta della sede, sempre
nellambito di un elenco di Università aventi strutture idonee, potrebbe essere
lasciata alla Commissione, visto che ragioni di economicità e speditezza potrebbero
indurre ad evitare la scelta a priori di una sede, che potrebbe costringere, poi, i
commissari a defatiganti spostamenti; e) tra le forme di pubblicità, che dovrebbe curare
lUniversità, vi sono anche quelle riguardanti atti, che precedono addirittura la
scelta ministeriale della sede.
Allart. 6, co. 4, il regolamento in oggetto interpreta lespressione della l.
n. 240 del 2010, allart. 16, co. 3 lett. h), che condiziona linserimento nella
lista dei professori sorteggiandi per la formazione delle Commissioni per
labilitazione al possesso di un curriculum coerente con i criteri e i
parametri, di cui alla lett. a)
.[si tratta dei criteri e parametri differenziati per
funzione e area disciplinare, definiti con decreto del Ministro per la formazione di un
determinato giudizio per labilitazione dei candidati] riferiti alla fascia e al
settore di appartenenza, come se dicesse Gli aspiranti commissari devono
rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui
allart. 4, co. 1, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai
candidati allabilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale
è stata presentata domanda. A parte il rilievo che nulla si dice in ordine al
controllo di tale coerenza (salvo demandare la definizione ad un decreto che si
pretenderebbe non avere natura regolamentare), va rilevato come la disposizione confermi
la sostanziale necessità di correttivi allart. 4. Infatti la conseguenza sarebbe
che il Decreto ministeriale previsto in quella disposizione non soltanto potrebbe essere
determinante per quanto attiene alla valutazione degli abilitandi, ma finirebbe per
influire in modo assai pesante sulle formazione della lista, dalla quale trarre per
estrazione coloro che diverranno Commissari. Quanto tutto ciò sia compatibile con i
princìpi di cui allart. 33 Cost., andrebbe valutato con estrema attenzione.
In ordine al co. 7 va osservato che la disposizione nulla dice sul possesso da parte del
membro straniero della Commissione dei medesimi requisiti di operosità e di conformità
ai parametri previsti dal co. 4 del medesimo art. 6, e che non sono fissate garanzie
finalizzate a che la scelta dei professori stranieri sorteggiandi da parte
dellANVUR, la cui composizione non assicura al proprio interno la presenza di
competenze proprie almeno di tutti i macrosettori concorsuali, sia ispirata da criteri
esclusivamente tecnico professionali; e ciò è tanto più vero, ove si consideri che
come risulta anche con chiarezza dal successivo comma 9 intento generale
della legge n. 240 e del regolamento in esame è quello di assicurare la formazione di
Commissioni i cui componenti abbiano competenza specifica nel settore disciplinare.
La previsione del primo periodo del co. 8 contrasta con il principio di cui alla lett. g)
del co. 3 dellart. 16 della legge n. 240 del 2010. Analogamente al co. 9 andrebbe
aggiunto, dopo la parola assicurare lespressione per quanto
possibile, altrimenti si determinerebbe un contrasto con la disposizione del co. 2,
u. p., dellart. 7.
Sul co. 11 va sottolineato come la sua formulazione porta alla conseguenza che gli
studenti sarebbero esaminati dal docente che non ha tenuto il corso.
Per quanto riguarda lart. 7, co. 1, lett. b), va specificato se nella collocazione
preceda il più giovane detà o non piuttosto il più anziano (il numero
dordine attribuito assume importanza ai fini del sorteggio), mentre lultimo
periodo del co. 2 va meglio coordinato con il co. 9 dellart. 6, come testè
sottolineato a proposito di questultima disposizione. Quanto, poi, al principio, di
cui allultimo periodo del comma 5, sembra opportuno considerare se sia possibile
applicare la salvezza degli atti a quegli atti che sono espressione del giudizio
tecnico-discrezionale individuale del componente della Commissione, che sia stato
sostituito: si consideri il caso di un giudizio individuale positivo di un candidato, che
non sia affatto condiviso dal commissario subentrante, oppure dellattribuzione
dellidoneità ad un candidato per nulla condivisa dal commissario subentrante, che
sia però chiamato a firmare il relativo verbale.
Infine relativamente al comma 8 la Sezione osserva che la legge n. 240 non sembra
stabilire il requisito della permanenza in servizio dei commissari per la partecipazione
alle Commissioni di abilitazione, sulla base del più generale principio che la qualifica
di professore ordinario è requisito per la nomina e deve sussistere al momento in cui si
procede a questultima. Del resto non si comprende perché la sussistenza di tale
requisito non debba essere verificata anche per il componente straniero, per il quale tale
verifica comporterebbe problemi di non facile soluzione e soprattutto una diffusa
conflittualità basata sullinterpretazione e comparazione di ordinamenti spesso
difficilmente assimilabili tra loro.
Quanto stabilito dal co. 2, secondo periodo, dellart. 8 non sembra in armonia con il
principio di trasparenza dei lavori della Commissione. Del resto, sembra essere diritto di
ciascun partecipe allesame di abilitazione conoscere chi siano e quali titoli
vantino gli altri candidati oppure il tenore dei pareri pro-veritate espressi sulla
propria attività scientifica e didattica. A questultimo proposito sarebbe opportuno
che tali pareri pro-veritate entrassero a far parte dei verbali della Commissione di cui
al comma 7. Inoltre andrebbero specificate con maggior dettaglio (modalità e forma della
proposta, maggioranza per la deliberazione, eventuali espressioni di dissenso dal parere
etc.) le disposizioni in ordine allacquisizione ed agli effetti dei pareri
pro-veritate.
Infine, per quanto attiene allart. 9, ci si deve domandare se leccezione
prevista, in prima applicazione, al co. 2 valga anche per la conformità dei curricula
degli aspiranti commissari ai criteri e parametri fissati dal decreto ministeriale di cui
allart. 4. Superflua appare la disposizione di cui al co. 4, essendo la stessa già
contenuta nellart. 29, co. 12, della l. n. 240 del 2010.
Su tutte le questioni poste con il presente parere vorrà lAmministrazione fornire
gli opportuni chiarimenti.
P.Q.M.
Riservata ogni pronuncia, sospende lespressione del
parere in attesa che lAmministrazione proceda agli adempimenti di cui in
motivazione. |
In attesa Decreto attuativo del Governo per abilitazione
scientifica nazionale
**** |

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L'Ateneo di Bologna riconosce la funzione docente simbolica
ai Ricercatori a tempo indeterminato
e attribuisce, in aggiunta alla
retribuzione ordinaria,
un compenso annuo di 1.200 per ogni insegnamento |
NOTA. La legge Gelmini, essendo una legge di
"Delega al Governo", avrà effetti solo dopo un lungo elenco di Decreti
attuativi del governo. Di questi, il primo dovrà essere quello attuativo della
abilitazione scientifica nazionale, presupposto essenziale per lo sblocco dei concorsi.
Ma sono passati già tre mesi (la legge è stata approvata il 20 dic.
2010 e ancora non si vede il più urgente dei Decreti, quello sulla abilitazione.
Risulta che il Governo abbia approvato uno schema di regolamento,
adesso al vaglio del Consiglio di Stato, e che di settimana in settimana si dice che sta
per tornare al Governo, per il varo.
Intanto, nelle università la situazione è drammatica, e si cerca in
qualche modo di fare qualcosa.
Guadagna, così il ruolo di notizia, la decisione dell'Università di
Bologna di riconoscere ai Ricercatori a tempo indeterminato, la funzione docente
"simbolica", sotto forma di pagamento di un compenso annuo lordo di 1200,
sono meno di 100 netti mensili.
Il suo rilievo sta nel fatto che la notizia si trova collegata al
fatto che, da un anno, vede il rifiuto dei Ricercatori di fare insegnamenti, sia perchè
non dovuti in base allo stato giuridico, sia perchè non retribuiti, sia perchè a loro
non è riconosciuta dalla legge la funzione docente.
La situazione, che ne è conseguita, è stata di carenza della
didattica negli Atenei. E, dunque, questa decisione va nel segno di ricostiture il buon
funzionamento dell'Ateneo Bologna.
Al tempo stesso sarebbe errato sopravvalutarlo e, soprattutto sarebbe
errato dimenticare la situazione gravissima degli Atenei in Italia.
Da ogni dove giunge la notizia della "disperazione" in cui i
ricercatori si trovano a lavorare: mancanza di attrezzature, mancanza di materiale
intermedio, mancanza di carta per stampare i risultati della ricerca.
C'è, poi, la "disperazione" dei ricercatori "non
strutturati": non sapere cosa sarà di loro tra qualche mese.
E c'è la disperazione dei professori ordinari e associati, che stanno per
andare in quiescenza senza avere un successore, a cui affidare la continuità delle
scuole. Per mancanza di successori in continuo, un patrimonio scientifico incalcolabile,
accumulato nella successione delle generazioni, andrà perduto per sempre.
Perchè i governi non si accorgono del danno che stanno arrecando
all'Italia ?
Dove vanno i soldi non dati all'università. Forse in Iraq, forse in
Afghanistan, forse in lavori pubblici (al ponte di Messina , al Mosè di Venezia, peraltro
molto necessario) ?
Tremonti o Berlusconi dovrebbero avere la serietà di dire dove vanno
i soldi. Che vadano da qualche parte (e quindi non sia una questione di mancanza di soldi)
siamo sicuri perchè, guardando il bilancio dello Stato, si trova che di anno in anno la
spesa totale non scende. E anche quest'anno non è scesa.
|
Riprendiamo
da un COMUNICATO di UniboMagazine
Ricercatori a tempo indeterminato. LUniversità di
Bologna ha stanziato, attingendo dal proprio fondo di riserva 2011, quasi 1,5 milioni di
euro per retribuire lattività didattica dei ricercatori a tempo indeterminato entro
le 60 ore. Sulla base di una stima effettuata, questo provvedimento - approvato questa
mattina dal Consiglio di amministrazione - coinvolgerà circa 1230 ricercatori a tempo
indeterminato, che riceveranno un compenso massimo di 1200 euro lordi per ogni
insegnamento.
"Un importante risultato commenta il prorettore alla Ricerca Dario
Braga - che dimostra la correttezza dellidea del tavolo tecnico del
Rettore e dei Prorettori con i ricercatori. Il ruolo docente dei ricercatori a tempo
indeterminato viene così riconosciuto, affermando il principio che linsegnamento
non deve essere volontariato, ma un compito istituzionale riconosciuto e
retribuito. I ricercatori a tempo indeterminato, ora in ruolo ad esaurimento, sono infatti
tenuti comunque a svolgere un massimo di 350 ore allanno di didattica
integrativa".
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre modificato il regolamento per i
ricercatori a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca.
Regolamento per i ricercatori a tempo determinato. La legge
240/10 prevede che i ricercatori siano assunti a tempo determinato secondo due modalità
distinte: ricercatori junior (che la 240/10 identifica come di "tipo a") per i
quali è previsto un contratto triennale rinnovabile una sola volta e per un massimo di
due anni e ricercatori senior (di "tipo b") per i quali è previsto un contratto
di tre anni non rinnovabile in percorso di "tenure track". Questultimo
percorso richiede una copertura finanziaria e la possibilità di assunzione diretta nel
ruolo di associato, in caso di superamento dellidoneità nazionale. Stesso diritto
è dato, per i prossimi sei anni, agli attuali ricercatori a tempo indeterminato. I
ricercatori senior saranno tenuto a svolgere un corso di insegnamento di 60 ore
nellambito delle 350 ore di attività didattica prevista dalla 240/10.
Regolamento per gli assegni di ricerca. La legge 240/10
richiede di modificare il regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca, per i
quali sono previste modalità di accesso e durata diversa dalla normativa precedente. Il
nuovo regolamento di Ateneo è improntato alla massima flessibilità consentita dalla
normativa, prevedendo sia il regime del rinnovo sia quello della proroga (molto utile per
coprire eventuali "gap" tra un contratto di assegno di ricerca ed eventuali
posizioni di ricercatore), e prevedendo requisiti di accesso, modalità di selezione,
fonti di finanziamento sia su bilancio d'Ateneo sia su fondi esterni, e corrispettivi
salariali in funzione delle esigenze dei dipartimenti e dei centri di ricerca
interdipartimentali. |
Legge Gelmini in controluce. Anche confronto
con il DPR 382/80 e pensieri per l'avvenire
|
Gianni Porzi*, Sulla legge 240/2010
* Università di Bologna |

Gianni Porzi
|
Una riflessione sulla Riforma Universitaria
Ho sentito definire la
Riforma Universitaria, recentemente varata, epocale, ovviamente in senso
positivo. Non sono daccordo perché, volendo usare tale aggettivo, questo è, a mio
avviso, più appropriato per la Legge di Riforma dellUniversità del 1980, cioè il
DPR 382, che ritengo avesse tutti i caratteri dellinnovazione e che, con alcuni
ritocchi, al testo originale, sarebbe ancora oggi valida.
Quella Legge fu varata con grande difficoltà per la
resistenza di un gruppo di parlamentari attaccati al passato e che, pur essendo stati
sconfitti in quelloccasione, negli anni successivi, con interventi legislativi
mirati, riuscirono a snaturare alcuni aspetti importanti e innovativi della
382.
Ai più giovani vorrei ricordare che a tale Legge mise mano il
Sen. Prof. Spadolini, profondo conoscitore del mondo universitario, uomo di notevole
cultura, politico di alto profilo e, cosa molto importante, persona che aveva un profondo
senso delle Istituzioni e della democrazia.
Purtroppo, Politici di tale spessore sono sempre più rari. Nonostante
la recente Legge contenga, senza dubbio, spunti interessanti e apprezzabili, non ritengo
tuttavia che possa essere definita epocale se non altro perché in alcuni
aspetti mi richiama alla mente lUniversità ante 1980.
Infatti, per quanto riguarda ad esempio il Personale Docente, i prof. di II fascia sono
abbastanza simili agli Assistenti ordinari con incarico di insegnamento e i Ricercatori a
tempo determinato assomigliano ai Borsisti dellepoca.
E anche lidoneità nazionale a Professore è analoga alla Libera
docenza (soppressa dalla 382). Prima di entrare nel merito di alcuni aspetti
della Legge che non condivido, vorrei stigmatizzare lazione martellante dei media
volta a mettere in cattiva luce il mondo universitario quasi a voler giustificare la
necessità di una riforma. E a fronte di ciò, sconcertante è stato il silenzio della
CRUI che ha dimostrato così di condividere il progetto di riforma. E vero che vi è
stata una proliferazione dei Corsi di Laurea, a volte indiscriminata, dovuta forse più a
interessi di bottega che a seri motivi culturali o a reali esigenze degli
studenti e/o del mondo del lavoro: è stato indubbiamente un esempio di cattivo uso
dellautonomia.
Tuttavia, a coloro che hanno criticato (raramente in modo obiettivo e
spesso strumentalmente) lattuale sistema universitario va ricordato che se si
considera la produzione scientifica in rapporto al numero di Professori e Ricercatori,
lItalia si pone al 4° posto in Europa. Le citazioni dei lavori scientifici degli
italiani sulle principali riviste internazionali sono più numerose rispetto, ad esempio,
ai colleghi francesi sebbene il numero di Professori e di Ricercatori italiani è
inferiore alla media OCSE, come pure lentità dei finanziamenti statali in rapporto
al PIL.
E vero che il distacco da certi Atenei Inglesi e Americani è notevole,
ma è anche vero che questi dispongono di maggiori risorse e si avvantaggiano anche del
fatto che in campo scientifico la lingua ufficiale è linglese. Non è quindi
corretto affermare che le nostre Università hanno piazzamenti deludenti in tutte le
classifiche internazionali perché sono invece ben posizionate quando, ad esempio, il
parametro di valutazione prevalente è la qualità della ricerca, a dimostrazione che in
campo scientifico lUniversità italiana ha una buona reputazione.
Siamo invece piazzati male sul fronte dei servizi agli studenti (residenze
universitarie, strutture per la didattica e per lo studio, corsi serali per studenti
lavoratori,
) e ciò a causa anche dei modesti investimenti nel diritto allo studio.
Quindi, non tutto il nostro sistema universitario è da buttare, come qualcuno ha voluto,
strumentalmente, far credere agli Italiani attraverso frequenti interventi sui media.
Alcuni aspetti, non secondari, della Legge che riguardano le risorse, il
corpo docente e la governance ritengo meritino unattenta riflessione.
- Risorse. E vero che non tutti gli Atenei impegnano le
risorse disponibili in modo oculato, cioè nel doveroso rispetto del principio di
economicità. Premesso che ciò va decisamente condannato, tanto più perché il
Paese sta attraversando un momento difficile che dovrebbe quindi imporre una maggiore
attenzione nellimpiego del denaro pubblico (unefficace razionalizzazione della
spesa), non ritengo tuttavia possibile che si possa fare una buona Legge di riforma,
qualsiasi essa sia, a costo zero. Pertanto, se non vi erano le risorse
adeguate si potevano attendere tempi migliori, salvo si sia voluto varare a tutti i costi
un provvedimento per una mera questione di prestigio, per legare il proprio nome ad una
Legge.
- Governance. Non vè dubbio che la Legge avrà come
effetto immediato quello di accrescere eccessivamente il potere, già notevole, dei
Rettori. Infatti, il mandato unico della durata di 6 anni farà sì che il Rettore, non
più sottoposto ad una verifica elettorale, potrà governare senza dover rendere conto del
proprio operato ai Colleghi (come invece sarebbe con un mandato triennale rinnovabile una
sola volta).
Nel nuovo CdA, che di fatto avrà un potere decisionale assoluto, in quanto
il Senato accademico potrà solo formulare proposte, sarà presieduto dal Rettore e
potranno farne parte anche membri esterni (sostanzialmente scelti dal Rettore) che, non è
da escludere, potrebbero essere portatori di interessi esterni allAteneo. Pertanto,
eliminando una significativa rappresentanza di Docenti eletti dai Colleghi, di fatto
vengono calpestati quei principi di governance partecipata, garanzia di una
pluralità di voci, e si instaura invece una sorta di governo oligarchico.
- Non è inoltre accettabile che il controllato, cioè lAteneo,
nomini e siano a libro paga i controllori, cioè i componenti del Collegio dei revisori
dei conti e del Nucleo di valutazione.
Tali organismi dovrebbero essere nominati e remunerati direttamente dal
Ministero al quale poi dovrebbero rispondere.
- Corpo docente. Nei prossimi anni, anche a causa di precedenti
provvedimenti legislativi, ritengo si assisterà ad un diffuso malcontento e ad una
progressiva demotivazione da parte di settori del Personale docente. Per realizzare
infatti una struttura piramidale del corpo docente (cioè una base numericamente ampia di
Ricercatori, e un vertice ristretto a pochi prof. di I fascia, con una zona intermedia
costituita dai prof. di II fascia), gli Atenei saranno costretti ad aumentare il n° di
Ricercatori, a mantenere pressoché costante quello dei prof. di II fascia e a diminuire i
prof. di I fascia, con il risultato che la carriera dei Ricercatori e dei prof. di II
fascia sarà bloccata per molti anni, alla luce anche del calo di risorse a disposizione
degli Atenei.
Si tenga presente che attualmente la struttura è di tipo cilindrico, la
382 infatti prevedeva a regime 30.000 Prof. di ruolo (50% di I fascia e 50% di
II fascia) e 15.000 Ricercatori. Un tale processo di riorganizzazione dellassetto
della Docenza causerà, inevitabilmente, un forte malcontento sia tra i Ricercatori che
tra i prof. di II fascia che si tradurrà verosimilmente in un calo dellimpegno
nellattività scientifica (per dedicarsi a tempo pieno alla ricerca scientifica non
basta la passione, le persone hanno bisogno anche di prospettive concrete di avanzamento
di carriera, quindi economiche) e, chi potrà (in particolare laureati in
economia-commercio, in giurisprudenza, in ingegneria, in medicina,
.) prenderà in
seria considerazione lattività professionale privata con conseguente calo
dellimpegno allUniversità, oppure cercherà migliori opportunità
allestero. Ciò non è coerente con quanto si sente spesso affermare che occorre
bloccare la fuga dei cervelli allestero. I provvedimenti finora presi non ritengo
vadano in tale direzione perché per trattenere i migliori occorre dare concrete
opportunità di carriera.
- Altra criticità è relativa al fatto che gli attuali Ricercatori a tempo
indeterminato corrono il serio rischio di trovarsi relegati in una sorta di riserva
indiana : la mancanza di prospettive di carriera provoca inesorabilmente una progressiva
demotivazione.
- Infine, contrariamente al DPR 382 che poneva una certa attenzione a non
concentrare tutto il potere in mano a pochi, i prof. di II fascia sono stati esclusi anche
dalle Commissione di concorso per Ricercatore, con il risultato che i tutti i concorsi
saranno gestiti dai soli prof. di I fascia, cioè da una ristretta casta.
Ritengo sia un errore emarginare una componente del corpo docente perché ciò non
contribuirà certo allinstaurarsi di un clima più sereno e quindi positivo per
affrontare e risolvere i problemi dellUniversità.
E mia opinione che lartefice principale di tale riforma sia stata
uneminenza grigia (ereditata dallex Ministro Mussi, adatta quindi per tutte le
stagioni) che ha colto loccasione per guadagnarsi sul campo i
galloni per un eventuale incarico più prestigioso. Gianni
Porzi |

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RIFORMA UNIVERSITARIA
IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE
240/2010
(entrata in vigore il 19 gennaio 2011 - GU 14 gennaio 2011) |
Legge 30 dicembre
2010, n. 240
"Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 1.
(Principi ispiratori della riforma)
1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione
critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il
progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della
parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di
autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le
università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonche'
risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono
sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di
composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione
della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'
articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per
l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati
conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a
valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire
l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici
interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano
iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro
percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia
delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue
componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo
criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori
esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse
pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun
ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonche' con la valutazione
dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera
coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti,
definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni
delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università,
migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto
relativi alle condizioni di sviluppo regionale.
Art. 2.
(Organi e articolazione interna delle università)
1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della
pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di
governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della
Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi
di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e
accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale
dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle
attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle
finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di
efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del
documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonche'
della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto
consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n)
del presente comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le
modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita
ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra
i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Qualora risulti eletto
un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e
concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando
altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli
oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il
posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei
anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e
pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche
con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui
allarticolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o
soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad
approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio
di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle
strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il
codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i
dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo
elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia
al rettore non prima che siano trascorsi due anni dallinizio del suo mandato; ad
esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto
consuntivo delluniversità;
f) costituzione del senato accademico su base
elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore
a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali
direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di
quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni
di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e
triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle
attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico,
l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento
di amministrazione e contabilità, nonche', su proposta del rettore e previo parere del
senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione
triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al
Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione
annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di
direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della
competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi
dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del
dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24,
comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo
di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza
elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità
previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra
personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale
ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla
qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere
dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un
numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione
sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra
i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli
studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di
amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli
dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non
contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un
rinnovo graduale dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di
amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio
costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici
pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione
per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione
per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del
mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la
figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento
da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del
senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a
tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a
criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni
per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente
pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli
indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del
direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero
di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di
presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno
effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero
stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di
quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento
dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due
componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in
prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet
dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo
dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di
verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2,
lettera g), del presente articolo, nonche' della funzione di verifica
dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum
scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo
23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure
di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università,
in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento
della performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del
consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per
il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i
direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a
farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio
di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di
specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di
specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato
e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del
senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di
altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni
inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività
universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico
e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute
dell'organo di appartenenza.
2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le
università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione
interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale
attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca
scientifica, delle attività didattiche e formative, nonche' delle attività rivolte
all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a
ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a
tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta
nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato
superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più
dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture
di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione
o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove
alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito
delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo
le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo
l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle
di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo
delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in
relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che
il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilità, per le università con un
organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato
inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna
semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a)
e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle
strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei
dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonche',
in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei
dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o
di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della
struttura, ove previste;
attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente
alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate
dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La
partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna
delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente
a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della
didattica nonche' dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a
formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione
alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti
negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche'
alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo
anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca
dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca,
compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati
necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una
maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative
di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua
straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni
del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione,
nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di
cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma
9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità
universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale
tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori
fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti
dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.
Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a
regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni
del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina,
decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui
ai commi 1 e 2 e' predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i
quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei
designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione
all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti
degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del
consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie e' adottato
con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero
assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie;
decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente,
in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie
modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, e'
trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9
maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i
competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi
statutari.
9. Gli organi collegiali delle università decadono al momento della
costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto.
Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1
restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il
mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6
e' prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo.
Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla
data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno
accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e' prorogato di due
anni e non e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del
presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato
o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono
considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che
assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della
data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle
strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di
valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo
criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie,
adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello
stesso le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f),
della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività
didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi
universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse,
nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o
più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o
strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o
istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli
istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla
base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei
partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto
contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità
finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in
coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve
prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di
tali modalità, nonche' le regole per l'accesso alle strutture di governance, da
riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni
che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della
federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei che
li hanno prodotti, purche' indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal
Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna
delle istituzioni interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero,
che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati
regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente
articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure
di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonche' del personale
tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale
trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza
degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può
provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo,
altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del
fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi
di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione
dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai
sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN
MATERIA DI QUALITà ED EFFICIENZA
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4.
(Fondo per il merito)
1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato
«fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di
laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta,
mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi,
mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e' destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di
formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in
relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli
studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse
disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno
conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo
dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al
presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio
assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina
i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard
e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei
buoni, nonche' le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui
al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al
reddito percepito nell'attività lavorativa;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i
criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per
ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare
nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti
garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un
contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e
allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione
delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e
informazione, nonche' di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di
accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso
degli stessi, nonche' dell'esposizione del fondo;
n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto
o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie;
o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli
accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti
iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi
universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai
fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al
comma 3.
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da
effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, e' svolto dal
Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina
altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove,
con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalità di predisposizione e
svolgimento delle stesse.
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi
al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina,
secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai
finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato
sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e' alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da
privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del
fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche
disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via
esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al
comma 5, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.
9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio
decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono
partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei
donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) tra i propri componenti.
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono
inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».
Art. 5.
(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema
universitario)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei
collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la
previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli
stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della
figura dei ricercatori;
realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e
scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al
fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore
trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione
patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di
meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione
ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri
definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della
Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione
superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
erogate dalle università statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l),
non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali
maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere
quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e
dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR
per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,
strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca,
nonche' di sostenibilità economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su
criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e
dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole
università e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità
e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei
propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della
qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare
secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti
all'Area europea dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi
correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito
delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo
scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti,
quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata
qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento
e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard
minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento
da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente
riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della
disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche' delle modalità di accesso ai finanziamenti statali
riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non
confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di
spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di
ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la
predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria,
in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al
fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla
presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d);
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei
risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo
complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a
riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri
di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non
erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che
eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza
complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a
tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate
complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario
di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse
tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università
di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario
nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie
funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei
confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con
previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a
predispone, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da
sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle
modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata
approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento
dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di
commissaria-mento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il
compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed
aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le
università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il
Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non
superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di
valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e
fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla
loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la
percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso
l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facoltà di
medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la
percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e
ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e
comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed
economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio,
trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già
disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo
degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in
relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di
prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2
dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo
formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi
posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia
statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella
gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli
studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle
disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i
decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di
cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai
decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilità di
procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro
quantificazione e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I
decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una
relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n.
196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei
nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni
integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e
criteri direttivi.
Art. 6.
(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a
tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione
figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi
compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i
professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a
tempo definito.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e,
sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a
riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attività di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo
definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono
tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attività di verifica
dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un
massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad
esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche'
ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando
il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli
curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e' attribuito
il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e
moduli. Il titolo e' conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi
di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e
sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono
affidati moduli o corsi curriculari.
5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole:
«per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato
altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore
usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e' esercitata su
domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio
dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima
dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo
svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la
differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree
scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o
di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente
o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri
oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i
ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di valutazione dei progetti di
ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del
commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con
caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia
dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato
con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale e' incompatibile con il regime di
tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle
convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro
obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di
collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione
scientifica e culturale, nonche' attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i
ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore,
funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo
di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a
condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività
didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i
due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione
stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i
due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle
modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore
a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che
provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita
il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della
valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei,
l'apporto dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantità
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività
libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di
professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli
statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì
svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri,
previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli
obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca
e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato
in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo
alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi
di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di
attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione
triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36
e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando
quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno
didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei
regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al
Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.
Art. 7.
(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)
1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere
collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza
assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati,
anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento
economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore,
sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico
e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei
periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale
accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede
in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se
previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle
procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono
essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.
L'incentivazione della mobilità universitaria e' altresì favorita dalla possibilità che
il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio
contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie
consenzienti.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i
ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei
relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di
ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi
soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
Art. 8.
(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36,
38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le
seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e
scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i
professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti
norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma
rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e
conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati
secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del
Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 9.
(Fondo per la premialità)
1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e
ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4
novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo
periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna
università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati
raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche
con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o
privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi
aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce
all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle
risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.
Art. 10.
(Competenza disciplinare)
1. Presso ogni università e' istituito un collegio di disciplina, composto
esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a
tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto,
competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in
merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari,
nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto
che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle
previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza
dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche'
il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito
da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal
rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione
al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per
l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta
disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di
amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal
collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga
nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di
amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina
ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni
preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il
termine e' altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover
acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare
esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
Art. 11.
(Interventi perequativi per le università statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio
delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la
copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente,
una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle
eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario e' destinata
ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del
valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una
situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la
ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti
organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto
proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione
delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e
all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei
può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e
chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta,
escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5,
comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della
presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale
di cui al comma 1.
Art. 12.
(Università non statali legalmente riconosciute)
1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse
statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e
della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei
contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali
legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita
sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto
degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del
Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare
complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo
conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università
telematiche ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR
e, nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1.
Art. 13.
(Misure per la qualità del sistema universitario)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i
parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed
internazionale assegnati all'ateneo»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al
comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento
del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei
risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo
delle risorse».
Art. 14.
(Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola:
«sessanta» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle
competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le università possono riconoscere quali crediti formativi,
entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o
paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità
attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1,
anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle
attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della
pubblica amministrazione, nonche' alle altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università
abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il
riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati
dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le
federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE
IL RECLUTAMENTO
Art. 15.
(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio
universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori
concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in
macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori
scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli
articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli
ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno
cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima
fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei
settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno
quinquennale.
Art. 16.
(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)
1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata
«abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per
le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la
qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento
dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato
sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa
sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo
svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per
area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a)
prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini
del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area
disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e
congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o
adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale
inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;
e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di
abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità, anche
informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi
dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle
commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di
bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia,
mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di
una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente
lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f)
faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i
commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati
dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio
all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei
professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi
inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica
complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo
6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma,
riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della
commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno
trenta professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed allegati agli
atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente
di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore
concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per
l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione
superiore;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale
per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle
procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e
il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di
tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di
idoneità ne' dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 18.
Art. 17.
(Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso
di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre
1990, n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore»
prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari
istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509
del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' identificata l'attuale classe di appartenenza
del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle
scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.
Art. 18.
(Chiamata dei professori)
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9
maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta
europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e
su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di
un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore
concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori
purche' non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i
professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di
livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro
che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo
22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum
e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università
possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto
dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla
qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia
per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda
fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con
delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti
per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonche' per
l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono
effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d),
della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti
stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del
personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri
derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e
dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di
altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata
almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di
cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i
ricercatori.
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale,
vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore
di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o
non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'università stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università,
qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso
le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo
determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo
22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a
studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo
indeterminato presso le università purche' in possesso di specifiche competenze nel campo
della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti
pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi
da tali amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di specifiche convenzioni e
senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o
da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle
relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.
Art. 19.
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)
1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono
istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione
e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università
o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo
restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale
condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalità di individuazione
delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i
parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio
regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni
di cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla
metà dei dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da
assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' consentita la frequenza
congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In
caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di
due anni»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di
ricerca e' abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del
presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e' collocato a domanda» sono
inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto
al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati
iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono mantenuti».
Art. 20.
(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di
concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo
sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari,
svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini
della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in
relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi
814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì
fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra
pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore
di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.
2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le
parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».
Art. 21.
(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon
funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 20, e'
istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR e' composto da
sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica
internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due
donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non
meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il
comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da cinque membri di
alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio
direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della
ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente
dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei
risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi
internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli
studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e
coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26
marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla
commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le
predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR.
Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi
derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei
progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle
sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle
procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito dei
fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo
massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le
indennità spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed
elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I
componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente
nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla
carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla
carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente e'
scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due
componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica
tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione
annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura
la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.
Art. 22.
(Assegni di ricerca)
1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni
il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo
di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di
bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi,
resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del
Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e
previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione
del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono
stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero,
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una
adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al
bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono
rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad
eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei
rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non
può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno
e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della
durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non e' compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca
con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli
assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi
mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di
ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca,
corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione,
che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti
revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree
interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di
ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che
intende conferire assegni per attività di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una
quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il
dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che
hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma
788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'università fino a
concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo e' determinato dal
soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo
stabilito con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei
soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di
cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con
atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche' con gli enti di cui al comma 1
del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici
anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la
normativa vigente.
Art. 23.
(Contratti per attività di insegnamento)
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti
pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono
stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un
periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento
al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di
un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da
altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori
autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti
contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I
contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in
possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti
richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di
convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento
dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di
insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono,
altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del
titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di
titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento
di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il
trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti e' determinato, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono
attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi
donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a
docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico e'
stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con
incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico e'
formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico
e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet
dell'università.
4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del
presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
Art. 24.
(Ricercatori a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità
di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti nonche' delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,
nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sul sito dell'aieneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale
profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica
delle candidature nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di
ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di
specializzazione medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento
di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori
universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche' cessati dal
servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito
della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli,
in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della
produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna
delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della
stessa;
possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali,
ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua
straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui e' richiesta la
conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze
didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente
alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto
di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro
adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento
con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia
e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due
anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di
ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo
soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati
che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre
anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b),
sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per
lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo
definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno
di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma
1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei
criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma
2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della
procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicità sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può
essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di
professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui
all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle
risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le
chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma
3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del
30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni.
Art. 25.
(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si
applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle
università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.
Art. 26.
(Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo
reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di
qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento
di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine
e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa
delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento
economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in
esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001,
nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università
interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico
corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura
proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con
effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino
alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a
norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a
tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti
linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale,
l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori
di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n.
2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore,
la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione
collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i
giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27.
(Anagrafe degli studenti)
1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le
parole: «, in particolare,» sono soppresse.
Art. 28.
(Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari
pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove
responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, e' istituito presso il
Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. A valere su detto
Fondo, il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio,
ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni
e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo università pubbliche, private,
fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le
finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale,
di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di
attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalità del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2017.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.
(Norme transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di
professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le
università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla
adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo e'
inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui
il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto
del bando e' inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e
ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso
di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni
successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler
effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio
dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università,
ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la
chiamata.
5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono
essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che
hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1,
comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute,
provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in
medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di
riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del
bacino territoriale di riferimento.
7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le
seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le
seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca»; il secondo periodo e' soppresso; al quarto periodo, le
parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18
della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e'
equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonche' all'articolo
1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il
fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' riservata una quota non
superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda
fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge.
L'utilizzo delle predette risorse e' disposto con decreto del Ministro, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati:
a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n.
311;
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre
2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 164.
13. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, e' titolo
valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti
di cui all'articolo 24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c),
e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole:
«compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università
e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero
di soggetti privati».
16. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le
parole: «e le relative indennità» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può
essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età».
17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16,
qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed
esperti in servizio all'estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f),
in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente
a tale settore, e' integralmente composta ai sensi della lettera h) del medesimo
comma 3.
18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascuna università
destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di
ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori
ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della
presente legge, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per
l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli
atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito
accademico e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per
l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di
ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato e' riconosciuto per
i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del
richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a
euro 340.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19
ottobre 1999, n. 370.
21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità
organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio
universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali
pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.
22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g),
si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011 mediante
corrispondente riduzione per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante
dall'articolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica |
|
  |
Proponiamo
qui di seguito:
a) i riferimenti per trovare il fascicolo della riforma, trasmesso dalla Commissione
istruzione alla
Presidenza del Senato;
b) una traccia del Sen. Prof. G. Valditara, che spiega le novità introdotte dalla
Commissione,
rispetto al testo originario del Governo.
In questo testo il Sen. rivendica il merito personale
di aver proposto la "chiamata diretta" per i Ricercatori a tempo indeterminato.
Segue un nostro commento, in cui gli contestiamo che la cosa avrebbe un senso se, anche,
avesse proposto la "progressione retributiva unica" per le tre fasce.A riguardo del punto a), clicca su:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlcomm&leg=16&id=483560
Per trovare, poi, il Disegno di Legge Delega, dopo l'apertura della videata,
colonna di sinistra, CLICCA su:"DISEGNO DI LEGGE Articolato (Testo a fronte)". |
Giuseppe Valditara, Importanti modifiche rispetto al progetto governativo
(Testo ripreso da "il Sole-24 ORE", 21.5.2010)
Governance. La riforma dell'università approvata in
commissione al Senato presenta importanti modifiche rispetto al progetto governativo, pur
rispettandone lo spirito originario.
È bene sottolineare le linee portanti del disegno di legge anche alla luce
degli emendamenti approvati durante un dibattito parlamentare ricco di stimoli.
L'aspetto più innovativo del testo è quello di disegnare un assetto di governo
degli atenei che finalmente distingue in modo netto le competenze dei rispettivi organi,
favorendo responsabilizzazione delle scelte, minore autoreferenzialità e più rapidità
nelle decisioni. Il tutto s'inserisce in un quadro che fa della valutazione delle singole
università il pilastro del nuovo sistema.
Oggi cda e senato accademico svolgono funzioni che si sovrappongono, non incidono
su alcuni temi decisivi della vita universitaria e rischiano di essere condizionati da
istanze corporative. La riforma ma attribuisce invece al cda importanti compiti in via
esclusiva: l'approvazione del piano triennale di sviluppo, la decisione d'istituire nuove
sedi o nuovi corsi, l'ultima parola sull'assunzione del personale docente.
Nel testo governativo mancava un altro aspetto importante: la responsabilità dei
provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento, che fino ad oggi competeva a un organo
nazionale di rappresentanza elettiva delle categorie, il Cun. Un emendamento approvato in
commissione attribuisce al cda la competenza su tutti i provvedimenti disciplinari.
Il cda sarà composto per circa la metà da soggetti esterni, ai ruoli
dell'università. Tutti i membri del cda, a parte la rappresentanza studentesca,
dovrebbero caratterizzarsi per particolare competenza ed esperienza ? Il rettore sarà
invece eletto da tutta l'accademia per rappresentare l'unità della istituzione.
Davanti a questo spostamento di competenze in capo al cda, e al rettore, che ne
ispira la linea, al senato devono spettare funzioni di stimolo e di controllo, che sono
state meglio precisate e rafforzate rispetto a quanto previsto dal testo governativo. È
stata fra l'altro introdotta in commissione la possibilità di proporre la sfiducia del
rettore, con maggioranza di almeno i 3/4 dei componenti i senato accademico. Si è anche
garantito un collegamento fra i dipartimenti e senato accademico per assicurare un più
funzionale ascolto delle istanze didattiche e di ricerca.
Stato giuridico. Un altro passaggio importante del disegno di
legge riguarda lo stato giuridico del personale docente. Riprendendo emendamento
introdotto al Senato ne legge 1/2009, gli scatti stipendiali saranno commisurati ai
risultati raggiunti. Un emendamento parlamentare va oltre questa misura e istituisce un
fondo per la premialità, al fine di rendere possibili contratti integrativi con cui
retribuire maggiormente chi si distingua nella didattica o nella ricerca.
Nel testo del Ddl vi era l'obbligo di un certo numero di ore di ricerca e di
studio, le famose 1.500 ore complessive. Negli emendamenti approvati in Senato si rende
possibile aumentare l'obbligo didattico (da 350 ore l'anno ad "almeno" 350 ore
l'anno), si prevede l'obbligatorietà della certificazione dell'effettivo svolgimento
delle ore di didattica, si ritiene invece che la ricerca debba essere valutata sui
risultati, non in base al numero di ore dedicate.
Reclutamento. Cambia radicalmente il meccanismo attuale di
reclutamento. Ci sarà un'abilitazione nazionale e poi un reclutamento locale con
valutazione comparativa. Le procedure previste nel Ddl erano eccessivamente burocratiche e
prescrittive: sono state semplificate radicalmente valorizzando l'autonomia delle singole
università.
Infine il Ddl governativo rende definitiva una norma già contenuta nella
riforma Moratti: i ricercatori d'ora in noi saranno solo a contratto.
Occorreva peraltro garantire agli attuali ricercatori a tempo
indeterminato, che abbiano conseguito l'idoneità ad associato, le stesse
opportunità d'assunzione in servizio, che la legge riservava invece ai soli, futuri,
ricercatori a contratto. Ciò è stato fatto con un apposito emendamento che
estende anche a loro la chiamata diretta. |
Nino Luciani, Per i ricercatori a tempo
indeterminato, la "chiamata diretta" è una scatola vuota, se disgiunta da una
"progressione retributiva unica", in luogo delle tre progressioni retributive
(oggi, una per ogni fascia di docenza). Vediamo perchè ...
a) Un giudizio sommario sul progetto originario. Personalmente
rigetto a pié pari lo "spirito originario del progetto governativo", perchè è
a "costo zero" e, anzi, fa un passo indietro nella valutazione e nella
meritocrazia, sia perchè privilegia il precariato (rispetto ai concorsi pubblici) sia
perchè aumenta il potere corporativo locale, per le assunzioni, in confronto alla
vituperata legge 210/1998.
Di buono c'è l'abilitazione a lista aperta che, pur se non dà
l'eccellenza, evita alla università di cadere nella melma, con le assunzioni per
contratto, senza alcuna garanzia di qualità. Questa novità, direi che da sola vale la
riforma.
b) Ricercatori a tempo indeterminato. Voglio dare "a Cesare, quel che
è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio", ma con le dovute osservazioni.
L'emendamento Valditara che (almeno) equipara i Ricercatori a tempo
indeterminato a quelli a tempo determinato parrebbe una prova di sensibilità , diciamo,
salomonica: vale dire, trattare allo stesso modo tutti coloro che si trovano nelle stesse
condizioni. Si direbbe dare il minimo, al di sotto del quale non si poteva scendere, ma
che non c'era nel testo originario.
Ma, se poi (da "professori universitari", quali siamo - e
non da Ministri e sottosegretari della "Università"), guardiamo un po' dentro
le cose, vediamo che il conto non torna.
Infatti, in base all'art.35, c. 9 e successivi "in
sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di
carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale
di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella
nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno
stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento."
In altri termini, uno che, da ricercatore viene promosso ad associato, sarà
collocato nel livello stipendiale iniziale della fascia di arrivo, e che è più bassa di
quella di provenienza, nel caso dei ricercatori anziani). Perchè la retribuzione non
cali, gli sarà fatto un credito (sotto forma di assegno ad personam), ma rimarrà in quel
livello per tanti anni, quanti necessari per recuperare una anzianità con una
retribuzione uguale a quella di ingresso (compreso l'assegno ad personam). E dunque per
10-15 anni rimarrà in quel livello, senza mai vedere aumentare la retribuzione.
In altri termini, i Ricercatori anziani sono danneggiati dalla promozione.
c) Facciamo tornare il conto. Questa anomalia (che colpisce le tre fasce
dei docenti) è dovuto al fatto che le tre fasce hanno tre progressioni retributive. E,
dunque, per la giustizia e perchè il merito abbia un senso, occorrerebbe fare una
progressione retributiva unica, pur se suddivisa in tre fasce. In questo modo il
ricercatore promosso ad associato, sarebbe inquadrato come associato con una retribuzione
di livello immediatamente superiore a quello di provenienza, per poi continuare a salire
in base a produttività (come "dice", ma non fa, il DDL Gelmini).
d) A quale livello scientifico stanno i nostri Ricercatori a tempo
indeterminato ? A quelli (che ho sentito al Miur), che screditano i nostri
ricercatori, dicendo che, se a 50 anni, non hanno ancora vinto un concorso, un motivo ci
sarà ..., rispondo che sono in mala fede. Lo sanno per primi che i concorsi sono stati
pochi e non sono avvenuti con regolarità, a partire dal 1980, e fino al 1998, finchè chi
aveva passato il turno ( a suo tempo) è stato accantonato, a favore dei giovani.
E comunque, per una idea, sulle vicende del sistema universitario italiano,
pubblico a parte uno studio di due docenti (italiani) dell'Università di Manchester, e il
pensiero di nostro valente "ricercatore" sulla riforma Gelmini, apparso
recentemente su . Nino Luciani |
Ovviamente, per dare
concrete opportunità d'assunzione ai giovani, è indispensabile che non venga prorogata
la norma che limita, fino al 31 dicembre 2011, l'utilizzo dei fondi derivanti dal turn
over.
Il Ddl predispone un quadro normativo organico che dovrebbe favorire il
rilancio del nostro sistema universitario. Probabilmente si potrebbe aggiungere un comma
ulteriore che consenta di sperimentare non solo forme di governance innovative, ma anche
più flessibili modelli d'organizzazione del lavoro del personale docente, consentendo per
esempio la modifica dell'impegno didattico in relazione all'assunzione di particolari
compiti di ricerca.
Una volta approvata la riforma, il governo dovrà tuttavia tener fede alla promessa di
più adeguate risorse: la difficoltà del momento non può penalizzare un ' settore
strategico per il futuro dei paese. Giuseppe Valditara |
|
GLI
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
in sede referente (nostra ricostruzione)
NOTA. In queste
settimane la Commissione istruzione ha lavorato intensamente. Dei 15 articoli del DDL, ne
ha terminati 8 ( e, in parte, anche 9,10,11, 12). Qui di seguito, essi sono riportati, uno
per uno. Nella colonna di sinistra c'è il testo originale, nella colonna di destra, c'è
il testo definitivo, in seguito all'emendamento.
Direi che, pur se le modifiche ci sono, la sostanza politica rimane quella
originaria.
In breve, il governo vuole mettere un limite alla spesa universitaria, attraverso un
maggiore controllo finanziario centrale, fino a prevedere il commissariamento della
gestione locale (con la sola eccezione di mantenere il Rettore, anche in caso di
commissariamento.
Rimangono gli esterni (27%) nel Consiglio di Amministrazione e il Senato diviene
elettivo (in pratica vengono buttati fuori i Presidi, oggi membri di diritto, e che sono
l'essenza della democrazia universitaria). Il precariato è istituzionalizzato come un
modo di fare "economie" (alla stessa stregua che nelle imprese private). E'
bloccato il turnover e questo lede il diritto alla carriera per i meritevoli.
Per la copertura dei posti, rimane l'abilitazione a lista aperta con
commissioni sorteggiate (cosa che io approvo) e il concorso locale con commissioni
nominate localmente (ossia nè votate, nè sorteggiate), cosa che è una vera calamità
perchè ciò equivale alla istituzionalizzazione del localismo.
Sono introdotti verifiche certosine di produttività, ma senza dare una
"lira" aggiuntiva ai meritevoli. |
DDL (Senato 1905) del Governo su Governance Università, Diritto allo studio e
Reclutamento dei Professori
|
MS. Gelmini
|
Chiuse la discussione generale (3 marzo)
e la presentazione degli emendamenti ( 9 marzo)
ELENCO DEGLI
EMENDAMENTI PROPOSTI
(non ancora presentati emendamenti per gli artt. 9
e successivi, riguardanti lo stato giuridico)
Nel frattempo i Ricercatori entrano in agitazione ... e appellano agli altri Docenti per
la lotta in comune, per l'Università (vedi Documento, sotto) |
Marco Merafina
|
|
1.- Nota.
Diciamo ai Colleghi che, al momento, è impossibile dire se ci sarà vera riforma oppure
una soluzione "gattopardesca", anzi "involutiva" (quella del testo
proposto dal Governo). Il riferimento è ai concorsi locali (aumenta il localismo) e al
sistema finanziario (cala l'autonomia finanziaria). Il chiarimento sulle probabilità di
veri progressi in meglio verrà solo dopo gli emendamenti, che:
- in primis dovrebbero separare le cose "non volute, ma dichiarate come volute"
da quelle "volute, ma messe tra le righe".
Vanno precluse possibili "deviazioni", più tardi, quando ci
saranno i Decreti Delegati di "interpretazione della legge";
- e successivamente dovrebbero fare le scelte, anche alla luce delle pregresse audizioni
del mondo universitario.
Auspicabile anche una verifica in corso d'opera, tra il Presidente Possa e i
Sindacati, subito dopo l'approvazione del DDL in sede referente, prima del riesame in sede
deliberante.
2.- Segni di lotta dai Ricercatori. I Ricercatori hanno
proclamato lo stato di agitazione (si vegga il Documento, qui sotto,
colonna di destra), in quanto una prima lettura degli emendamenti non permette di capire
bene... .
I Ricercatori sono 1/3 dei docenti di Ruolo
(Ricercatori+Associati+Ordinari). Insegnano pur non essendo obbligati dalla legge vigente.
Dunque, hanno la forza sufficiente per opporsi ad un Governo che aumenta i problemi
dell'Università.
3.- Appello per decidere uno sciopero di protesta. Vista
l'aria che tira, facciamo appello a tutte le Organizzazioni Sindacali per una
riunione circa la proclamazione di uno sciopero di almeno una settimana.
Adesso o mai più. NL |
CNRU -
Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari
PROCLAMA
stato di agitazione dei Ricercatori Universitari
Il Coordinamento Nazionale Ricercatori
Universitari:
1) preso atto dei contenuti del DDL Gelmini, che "dimentica":
- di finanziare la riforma stessa, accentuando le difficoltà degli Atenei a
predisporre una normale programmazione del personale in sede di bilancio, oltre alla
difficoltà di assicurare un corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- di considerare alcune norme transitorie indispensabili che dovrebbero riguardare
gli attuali Ricercatori Universitari, cancellando così definitivamente ogni prospettiva
di soluzione al problema dello Stato Giuridico dei Ricercatori Universitari, attesa ormai
da trent'anni;
- di assicurare una gestione democratica degli atenei attraverso la partecipazione di
tutte componenti universitarie negli organi di governo;
- di escludere i Ricercatori Universitari con più di 40 anni di contributi dal
licenziamento-prepensionamento coatto, malgrado gli Ordini del giorno
bypartisan in tal senso approvati nei due rami del Parlamento;
2) considerati inoltre i contenuti degli emendamenti presentati dal
relatore della legge che tra l'altro:
- obbligano all'attività didattica i Ricercatori Universitari senza alcun riconoscimento
del loro stato giuridico;
- trasformano gli scatti di Professori e Ricercatori Universitari da biennali a triennali
con obbligo di domanda per l'ottenimento degli stessi, senza possibilità di opzione per
il nuovo regime e senza una reale trasformazione della carriera universitaria;
PROCLAMA
lo stato di agitazione dei Ricercatori Universitari
e, estendendo le iniziative già in atto in numerose
sedi,
invita i Ricercatori di tutti gli atenei a riservarsi di non accettare incarichi
per affidamento e supplenza per il prossimo anno accademico, sviluppando inoltre forme di
lotta immediate che comprendano anche la sospensione dell'attività didattica, con la sola
esclusione dei Ricercatori Universitari minacciati dal licenziamento che
nell'esercizio dell'attività didattica hanno elemento di difesa giudiziaria;
chiede inoltre ai docenti delle altre fasce di partecipare a tale forma di protesta
non accettando ulteriori incarichi di docenza al di fuori di quelli istituzionali.
Il Direttivo del CNRU |
|
Il DDL del Governo su Governance Università,
Diritto allo studio
e Reclutamento dei Professori Universitari approda in SENATO col numero S 1905 |
La Relazione del Sen. Prof. Giuseppe VALDITARA
Il 9 dicembre 2009 la Commissione
Istruzione ha iniziato l'esame del DDL.
Il sen. G. Valditara, prof. Ordinario di Diritto Romano all'Università di
Torino, ha fatto la relazione introduttiva, tra l'altro, con molta autonomia critica.
In vista delle audizioni del mondo universitario, da parte della
Commissione Istruzione, ognuno di noi (anche dall'estero), potrebbe
inviare idee migliorative direttamente alla Segreteria della Commissione (e-mail:
COMM07A@senato.it ).
Chi vuole può inviarne una copia a UNIVERSITAS News,
per la pubblicazione
(e-mail: nino.luciani@alice.it
). Per i link ai disegni di legge originali, vedi subito sotto. |
|
Giuseppe
Valditara |
|
Commissione
"ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI"
Riunione di MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2009
Argomenti:
- (1905)
DDL del Governo: Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario;
- (591)
GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto;
- (874)
POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari
incaricati ;
- (970)
COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo
;
- (1387)
VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della
governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima
e seconda fascia e dei ricercatori ;
- (1579)
Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e
la riorganizzazione delle università.
RESOCONTO SOMMARIO N. 152
Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (PdL), il quale
osserva anzitutto come l'esame in Parlamento dei disegni di legge in titolo dovrebbe
essere l'occasione per una presa d'atto, da parte della classe politica, della centralità
della ricerca e dell'istruzione superiore per lo sviluppo del Paese, nonostante ciò non
rientri nella tradizione politica e culturale italiana, atteso che gli ultimi 40 anni di
storia repubblicana non vanno esattamente in questo senso.
Del resto, prosegue, l'università è tanto più importante in quanto, se negli
anni Settanta il 70 per cento delle innovazioni passava attraverso le imprese, oggi oltre
il 50 per cento si realizza all'interno delle università e dei centri pubblici di
ricerca.
A titolo esemplificativo, egli rammenta che lo stesso presidente Obama
ha recentemente avuto modo di sottolineare che il primato americano è dovuto al fatto che
gli Usa hanno sempre concepito la ricerca come una priorità, dedicandole più di ogni
altro Paese attenzione e investimenti, tanto che le università statunitensi sono al
vertice di tutte le classifiche internazionali. Non diversamente, il primato tedesco tra
la fine dell'Ottocento e la seconda guerra mondiale non fu dovuto solo alle materie prime,
le quali sono presenti anche in molti Paesi in via di sviluppo i quali soffrono tuttavia
di drammatici problemi di crescita. La forza del sistema produttivo tedesco ha avuto
invece uno strumento eccezionale innanzitutto nelle università. Quanto alla Cina, il dato
qualificante non sta nella competitività delle condizioni produttive, che nell'arco di
alcuni anni è destinata a diminuire, bensì nella moltiplicazione di sedi universitarie
che, per capacità di innovazione e qualità, sfidano ormai i migliori atenei occidentali.
Al fine di comprendere quale tipo di riforma serva al nostro Paese, egli
invita dunque a partire innanzitutto da una valutazione dei risultati prodotti dal sistema
attuale.
L'Italia è quarta per produzione scientifica tra tutti i Paesi europei,
rapporto che è relativamente proporzionato al numero dei professori e dei ricercatori. La
Germania ha invero una produzione scientifica doppia, ma ha anche un numero quasi doppio
di ricercatori e professori. L'Italia è quindi più produttiva della Spagna, mentre la
Francia e la Gran Bretagna ottengono risultati migliori, anche in termini relativi.
Risultati ancora migliori ottengono però Svezia, Olanda e Svizzera, se non si considera
il numero assoluto di pubblicazioni, bensì il rapporto fra numero delle pubblicazioni e
numero di ricercatori.
Andando a verificare l'impatto scientifico, che rappresenta
indubbiamente il dato più importante, si riscontra peraltro non solo che l'Italia è ben
oltre la media, ma anche che le citazioni dei lavori dei nostri ricercatori sulle
principali riviste scientifiche sono più numerose rispetto a quelle dei ricercatori
francesi. Né corrisponde al vero che in tutti i ranking internazionali le nostre
università ottengano piazzamenti deludenti: esse sono senz'altro penalizzate dallo
Shangai e dal Times, ma sono ben quotate secondo il Leiden e il Taiwan. Ciò accade
perché il Taiwan e il Leiden sono basati innanzitutto sulla qualità della ricerca,
mentre lo Shangai e il Times prendono in considerazione indicatori in cui l'Italia è
realmente agli ultimi posti, quali l'internazionalizzazione di studenti e docenti, nonché
il rapporto fra professori e studenti. Del resto, anche l'allegato III al Documento di
programmazione economico-finanziaria del luglio scorso conferma che il numero di
professori e ricercatori italiani è inferiore alla media Ocse. Proprio dal Times e dallo
Shangai risulta confermato tuttavia che le università italiane hanno un impact factor
superiore a quello della Francia e una reputazione della comunità scientifica superiore a
quella degli atenei tedeschi, che hanno peraltro punte di assoluta eccellenza assenti in
Italia. Senz'altro notevole è invece la differenza rispetto ai modelli americano e
inglese, che scontano però anche, a proprio favore, il veicolo linguistico.
Piuttosto, l'Italia risulta ben al di sotto della media internazionale
quanto a capacità di realizzare promozione sociale, a causa dei modesti investimenti in
diritto allo studio e della inadeguatezza delle strutture per la didattica.
Il disegno di legge del Governo n. 1905 riprende dunque in modo
complessivamente coerente buona parte delle misure già introdotte con successo nei
sistemi universitari dei principali Paesi Ocse.
Ad iniziare dal Regno Unito di Margaret Thatcher, e poi negli ultimi
dieci anni in molti altri Paesi europei, all'estero vi è stata infatti una
modernizzazione dei sistemi universitari alla luce di due principi ormai ben consolidati:
autonomia e responsabilità. Tra i meccanismi introdotti, il relatore sottolinea la
centralità della valutazione dei risultati delle unità di ricerca e di didattica, ossia
dei dipartimenti; l'attribuzione delle risorse alle singole università con criteri di
premialità meritocratica; l'adozione di strumenti contrattuali per incentivare i docenti
ed i ricercatori più meritevoli; la semplificazione della governance con il
contestuale rafforzamento dei poteri del vertice esecutivo; il miglioramento dei processi
decisionali, con il superamento di eccessiva collegialità, consociativismo e
autoreferenzialità; una minor rigidità in ingresso della carriera universitaria.
Dopo aver riferito che, per omogeneità di materia, al disegno di legge
n. 1905 sono abbinati anche i disegni di legge nn. 1387 e 1579, rispettivamente a prima
firma sua e della senatrice Mariapia Garavaglia, che hanno impianto e contenuto simili a
quello governativo, nonché il n. 591 del senatore Giambrone sui professori a contratto,
il n. 874 della senatrice Poli Bortone sui professori universitari incaricati, e il n. 970
del senatore Compagna sui fuori ruolo, egli passa ad illustrare analiticamente i
punti qualificanti della proposta governativa, anticipando che segnalerà le parti che
ritiene debbano formare oggetto di modifica, mentre sulle restanti è implicito il suo
giudizio positivo.
Con riferimento all'articolo 1, secondo il quale il sistema
universitario ha il compito di combinare in modo organico ricerca e didattica per il
progresso culturale, civile, economico della Repubblica, osserva che sarebbe forse
opportuno un riferimento agli studenti come destinatari di una formazione di qualità,
attesa la centralità della persona oltre che della comunità statale. Inoltre, pur
convenendo che le università sono sedi di libera formazione, suggerisce di aggiungere
"nellambito dei propri ordinamenti"; infine, reputa necessario precisare
che esse sono strumento anche di elaborazione di conoscenza, non solo di circolazione.
Passando al comma 2, che individua in autonomia e responsabilità i principi cardine della
riforma, giudica opportuno esplicitare che la sperimentazione ivi prevista di diversi
modelli organizzativi si può estendere anche al reclutamento del personale e allo stesso
stato giuridico.
Dopo aver accennato al contenuto dei restanti commi dell'articolo 1, il
relatore si sofferma sullarticolo 2, che definisce gli organi di ateneo (rettore,
consiglio di amministrazione, senato accademico, collegio dei revisori dei conti, nucleo
di valutazione), precisando che le università statali hanno sei mesi per adeguare i
propri statuti a tali disposizioni.
La lettera a) del comma 2 specifica le attribuzioni del rettore,
mentre la lettera b) ne prevede le modalità di elezione. Al riguardo, ritiene
peraltro che eccessive precisazioni non siano coerenti con il sistema elettivo, salvo che
non si intenda restringere l'eleggibilità ad un numero limitato di soggetti, secondo un
modello a suo avviso difficilmente attuabile. Giudica altresì eccessivamente burocratica
e centralista la procedura di nomina del rettore con decreto del Presidente della
Repubblica.
La lettera c) fissa in otto anni la durata massima in carica del
rettore (sei nel caso di mandato unico).
La lettera d) individua i compiti del senato accademico. In
proposito, il relatore rileva che a tale organo è attribuito un ruolo troppo marginale.
Suggerisce pertanto che esso possa concorrere alla approvazione del conto consuntivo,
nonché esprimere un parere necessario, ancorché non vincolante, non solo sul documento
di programmazione strategica, ma anche sul bilancio di previsione.
Con riguardo alla costituzione di tale organo, disciplinata alla lettera
e), egli lamenta la mancanza di una rappresentanza di secondo grado. Reputa invece
opportuno consentire una rappresentanza dei responsabili delle unità organizzative
(dipartimenti e facoltà), onde non determinarne la delegittimazione. Deplora altresì
l'assenza di raccordo con le strutture di base.
Dopo aver dato conto della lettera f), relativa alle funzioni del
consiglio di amministrazione, il relatore illustra la lettera g), che ne disciplina
la composizione. In proposito, ribadisce che la fissazione di numerosi vincoli contrasta
con il carattere elettivo dell'organo e sollecita la previsione anche di una
rappresentanza dei docenti, sul modello dei principali Paesi Ocse. E' inoltre disposto,
prosegue il relatore, che almeno il 40 per cento dei consiglieri di amministrazione non
appartenga ai ruoli delluniversità quanto meno da tre anni. Al riguardo, precisa
peraltro che già attualmente molte università prevedono nei loro statuti membri esterni,
i quali tuttavia raramente partecipano alle sedute, creando spesso problemi di numero
legale. Giudica dunque i membri esterni una opportunità importante purché rappresentino
finanziatori o particolari competenze esterne; altrimenti, sottolinea, rischiano di essere
solo portatori di microinteressi non funzionali alle esigenze di sviluppo
dell'università. In ogni caso, condivide che la scelta dei componenti esterni sia
lasciata ai singoli atenei, abbandonando una impostazione originaria che prevedeva la
indicazione esplicita di rappresentanze istituzionali esterne. Quanto al presidente, la
medesima lettera g) stabilisce che esso sia eletto tra i componenti del consiglio
di amministrazione e quindi possa non coincidere con il rettore. In proposito, osserva che
un presidente interno ma diverso dal rettore rischia di rappresentare un antagonista di
quest'ultimo, soprattutto se espressione della minoranza sconfitta, con il rischio di una
paralisi gestionale. Il presidente diverso dal rettore ha invece senso, a suo giudizio, se
è esterno e rappresenta investitori o particolari competenze. Suggerisce peraltro di
lasciare le università libere di stabilire se il presidente possa essere diverso dal
rettore ovvero se debba coincidere con esso, sottolineando comunque come
l'incompatibilità fra presidente del consiglio di amministrazione e rettore possa
bloccare lattività dellateneo. Anche in questo caso, giudica peraltro
eccessivamente burocratiche le modalità di nomina con decreto del Presidente della
Repubblica.
Il relatore dà poi conto della lettera h) sulla durata in carica
dei consiglieri di amministrazione, della lettera i) sulla figura del direttore
generale, che sostituisce quella del direttore amministrativo, nonché della lettera l)
sui compiti del predetto direttore generale.
Passando alla lettera m), sulla composizione del collegio dei
revisori dei conti, egli dissente dall'attribuzione alle università del compito di
indicare un membro effettivo ed uno supplente tra dirigenti e funzionari del Ministero.
Atteso che anche un altro membro del collegio è designato dalle università, gli atenei
finirebbero infatti per potersi scegliere la maggioranza nel collegio, indebolendo la sua
funzione di controllo terzo, e per di più avrebbero un indebito potere contrattuale nei
confronti dei dirigenti ministeriali. Suggerisce quindi che due revisori siano nominati
direttamente dal Ministero.
Dopo aver riferito sulle lettere n) ed o), relative ai
nuclei di valutazione, egli pone poi l'accento sul divieto per i componenti il senato e il
consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione del
rettore, sancito dalla lettera p). A tale riguardo, giudica inopportuno il divieto
per il senato, sollecitando invece al suo interno una rappresentanza dei dipartimenti o
delle facoltà. Quanto al divieto di ricoprire incarichi politici e cariche istituzionali
in altre università, propone di specificare che il divieto si applica alle università
italiane, atteso che sarebbe un arricchimento se un membro del consiglio di
amministrazione o del senato, o il rettore medesimo, rivestissero cariche in università
straniere.
La lettera q) impone infine l'attuazione dei principi di
trasparenza dell'attività amministrativa e di accessibilità delle informazioni relative
allateneo, già fissato, in modo cogente e concreto, con un emendamento approvato in
Senato al decreto-legge n. 180 del 2008.
Passando al comma 3, che assegna agli atenei un termine di sei mesi per
modificare anche lorganizzazione interna, il relatore registra l'eccentricità
dell'estensione di tale obbligo alle università non statali, giustamente non contemplate
dallarticolo 2, comma 2, e che quindi dovrebbero essere escluse anche in questo
caso.Nell'illustrare analiticamente l'articolazione interna prevista, egli consiglia
peraltro una semplificazione in ordine al rapporto fra facoltà e numero di professori e
ricercatori, sancito alla lettera d), ipotizzando un numero massimo di 12 facoltà
per ateneo. Registra altresì un errore terminologico alla lettera e), laddove
richiama le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), mentre la
lettera b) non attiene allo svolgimento di funzioni. A proposito dellorgano
deliberante delle facoltà, la cui istituzione è contemplata alla lettera f), pone
in luce che se la facoltà non ha solo funzioni di coordinamento, ma anche poteri
sostanziali, sarebbe opportuno che detti organi deliberanti tenessero conto della
rilevanza dei singoli dipartimenti. Quanto alla istituzione in ciascun dipartimento di una
commissione paritetica docenti-studenti volta ad assicurare la qualità della didattica,
di cui alla lettera g), egli la giudica inutile laddove esistano le facoltà, che
già svolgono siffatta funzione con la partecipazione di rappresentanze studentesche.
Reputa inoltre superfluo ripetere, alla lettera h), la rappresentanza elettiva
degli studenti negli organi già citati. Inoltre, rileva che la lettera l) del
comma 2, a cui si fa rinvio fra quelle che prevedono organi in cui devono essere
rappresentati gli studenti, è relativa invece alla figura del direttore generale.
Dopo aver dato conto del comma 4, che eccettua gli istituti a
ordinamento speciale dall'osservanza di alcune disposizioni, il relatore si sofferma sul
comma 5, che impone agli atenei l'adozione di un codice etico, sottolineando che sarebbe
più appropriato prevedere un codice deontologico.
In ordine al comma 6, secondo cui in sede di prima applicazione lo
statuto modificato viene adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, paventa le possibili contrapposizioni paralizzanti fra i due organi e
suggerisce di attribuire la competenza ad un unico organo, tanto più che allo stato essi
sono espressione di analoghe rappresentanze.
Nell'accennare brevemente ai commi 7, 8, 9 e 10, egli registra poi che,
ai sensi del comma 11, ai fini della rieleggibilità dei rettori, del senato accademico e
del consiglio di amministrazione, si computa il periodo già maturato. Stigmatizza
tuttavia che per il senato non era prevista una non rieleggibilità.
Illustra indi l'articolo 3, sulla federazione e fusione di atenei.
Passando all'articolo 4, che istituisce il Fondo per il merito,
consiglia di limitare i premi di studio ai non abbienti, modulando magari le soglie di
accesso in modo da favorire davvero i capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.
Paventa altresì che la garanzia dello Stato per i prestiti donore possa non essere
coperta. Quanto alle modalità di alimentazione del Fondo, reputa inadeguata la previsione
come una mera eventualità del finanziamento pubblico. In questo modo, il Fondo rischia
infatti di non entrare immediatamente in funzione o comunque di essere avviato senza
adeguati finanziamenti. Considera poi paradossale che fra le risorse destinate ad
alimentare il Fondo vi siano i contributi degli studenti. Riconosce peraltro che, se fosse
previsto un trasferimento pubblico obbligatorio, la norma sarebbe priva di copertura
finanziaria.
Con riguardo all'articolo 5, che delega il Governo ad introdurre misure
per favorire la qualità e l'efficienza del sistema universitario, reputa non corretto che
nella delega rientri la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli docenti poiché
essa è di competenza dei singoli atenei; anche il decreto istitutivo dellAgenzia
nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ricorda,
limita le sue attribuzioni alla valutazione delle istituzioni universitarie. In ordine ai
principi e criteri direttivi fissati dal comma 2 con riferimento all'introduzione di
meccanismi premiali, auspica inoltre una riformulazione della lettera b) atteso che
il termine "efficienza" presuppone a suo avviso una specificazione. Invita
altresì a valutare anche la qualità, oltre allefficienza, e lamenta che il
potenziamento del sistema di autovalutazione di cui alla lettera c) non si articoli
in corrispondenti criteri direttivi.
Quanto ai principi e criteri direttivi per la revisione della
contabilità, di cui al comma 3, ed in particolare alla lettera d), che impone un
programma triennale di riequilibrio della consistenza del personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, pone in luce che, se in molte sedi quest'ultimo appare
senzaltro sovrabbondante, la dotazione di personale docente e ricercatore è
inferiore alla media Ocse e risulta dunque inadeguata sul lungo periodo.
Il comma 4 reca poi, prosegue il relatore, principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega relativa allo stato giuridico dei docenti e ricercatori.
Talvolta tuttavia gli obiettivi sono a suo avviso confusi con i principi e criteri
direttivi, mentre anche per la delicatezza della materia sarebbe bene definire nella legge
i contenuti essenziali, lasciando poi ad una fonte successiva la loro semplice attuazione.
In particolare, egli si sofferma sulla lettera c), che fissa sia per i docenti a
tempo pieno che per quelli a tempo definito un eguale impegno complessivo pari a 1.500
ore. Ciò appare al relatore come suscettibile di impugnazione per irragionevolezza.
E evidente del resto, prosegue, che, corrispondendo limpegno per chi è a
tempo definito a circa otto ore al giorno per cinque giorni la settimana, non si riserva
alcuno spazio alle attività libero-professionali, presupposto stesso del collocamento a
tempo definito. Le 1.500 ore comprendono poi non solo le attività didattiche, ma anche
quelle di ricerca. Giudica tuttavia impossibile una quantificazione seria di queste
ultime, risultando del tutto fantasiosi o comunque arbitrari criteri basati sulle
pubblicazioni. Anche all'estero, mentre la didattica è quantificata in molti Paesi Ocse,
non vi è Paese al mondo che quantifichi le ore dedicate alla ricerca. In questo campo,
ciò che conta sono i risultati ed è questo loggetto della valutazione che in
alcuni Paesi viene effettuata. Nelle 1.500 ore sono poi compresi anche i compiti
preparatori e di verifica connessi allinsegnamento, nonché il tempo destinato allo
studio personale, ma è evidente ancora una volta l'arbitrarietà della definizione
lasciata inevitabilmente ad una autocertificazione soggettiva. Risulta infine a suo avviso
oscura la previsione di una "quantificazione dellimpegno complessivo", che
lascerebbe intendere una specificazione oraria ulteriore delle varie attività elencate.
Più in generale, il relatore ritiene che il limite di 1.500 ore
introdurrebbe una disparità di trattamento economico rispetto ai docenti di scuola
secondaria, che potrebbe essere foriera di ricorsi. A fronte invero di uno stipendio di
insegnante che corrisponde allincirca a quello di un ricercatore ovvero di un
associato a inizio carriera, si richiederebbe infatti per ricercatori e professori
universitari un impegno orario pari a quasi due volte e mezzo. La norma, ribadisce,
rischia dunque di risultare incostituzionale per irragionevolezza. Va osservato infine
che, nella bozza iniziale del disegno di legge, limpegno di 1.500 ore era
qualificato come "figurativo", essendo collegato alla rendicontazione dei
progetti di ricerca cofinanziati. Se si vuole mantenere il suddetto impegno orario,
sarebbe quindi quanto meno auspicabile il ripristino della definizione originaria. Giudica
invece corretta la quantificazione in 350 ore e 250 ore dellimpegno didattico
rispettivamente per il tempo pieno e definito.
Quanto alla lettera d), relativa alla disciplina delle attività
di verifica dello svolgimento dei compiti didattici, osserva che si tratta di un obiettivo
e non di un criterio direttivo. Giudica comunque senzaltro auspicabile
l'introduzione di forme di controllo da parte delle singole università
sulleffettivo svolgimento delle lezioni e dellattività di ricevimento e di
assistenza agli studenti. Lamenta tuttavia che essa non sia accompagnata dalla previsione
di idonee misure sanzionatorie per le ipotesi di inottemperanza da parte del singolo
docente. Per stroncare forme di inaccettabile mal costume, propone al contrario che, nel
caso di mancata osservanza dei doveri didattici, e in assenza di una idonea
giustificazione, siano applicate adeguate sanzioni di natura patrimoniale, fino al
licenziamento per le fattispecie più gravi. Senza il richiamo a sanzioni, la previsione
di forme articolate di controllo sembra infatti a suo avviso una tipica "grida
manzoniana" destinata allesterno più che allinterno dellaccademia.
Non condivide invece l'eventuale introduzione di un badge di entrata e di uscita
nell'ateneo, che finirebbe per svilire la professionalità del docente e del ricercatore
fondata sulla autonomia della ricerca, attribuendogli un ruolo di tipo impiegatizio. Né
va dimenticato che mancherebbero strutture adeguate per fronteggiare una presenza fissa di
tutti i docenti nei dipartimenti.
In merito alla verifica dellimpegno scientifico, reputa di tutta
evidenza che essa debba essere riservata alle singole università, che hanno interesse a
stimolarlo atteso che una parte dei finanziamenti è legata alla qualità della produzione
scientifica. Anche in questo caso la valutazione dovrebbe incentrarsi a suo avviso più
sulla qualità che sulla quantità della produzione medesima. Daltro canto, osserva,
se non fosse la singola università a valutare limpegno scientifico di ciascun
docente, si richiederebbe allANVUR uno sforzo insostenibile, dovendo essa valutare
ogni anno 70.000 persone avvalendosi di un personale assai limitato e con pochi fondi.
Già nelle scorse legislature si era del resto affermato in modo bipartisan il
principio che l'Agenzia deve valutare le istituzioni accademiche, a iniziare dai
dipartimenti, e non le singole persone. Inoltre, qualora la valutazione fosse fatta al di
fuori delle singole università, ci sarebbe il rischio di un rallentamento burocratico
notevole, con ritardi nella liquidazione degli scatti.
Per altro verso, linserimento nelle commissioni di abilitazione,
di selezione e promozione, di esame di Stato, nonché negli organi di valutazione di
progetti di ricerca, sancito alla lettera d) per i soli professori e ricercatori
con valutazione positiva, non può essere il risultato di una valutazione fatta dalle
singole università, ma deve essere conseguenza di una credibilità scientifica conseguita
dal singolo professore o ricercatore e attestata in modo oggettivo, senza possibilità di
discriminazioni. E il giudizio della comunità scientifica, non di un singolo
valutatore, che deve decidere della adeguatezza scientifica di un possibile commissario di
concorso.
La successiva lettera e) demanda al decreto delegato
l'individuazione dei casi di incompatibilità e la definizione dei criteri generali per
l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di
consulenza. E' evidente, prosegue il relatore, l'illegittimità della disposizione, che
rinvia la determinazione di criteri generali. Al riguardo, egli ritiene che debba essere
la singola università a stabilire un regime di incompatibilità a seconda delle proprie
convenienze, e non in via generale, ma differenziando allinterno di contratti
integrativi individuali, e comunque per aree disciplinari, come avviene nei sistemi
universitari più avanzati. Sarà poi il docente a scegliere se accettare o meno le
condizioni contrattuali offerte, ovvero decidere di cambiare sede.
Con riguardo all'obbligo di una relazione triennale sul complesso delle
attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai fini fra l'altro della
attribuzione dello scatto stipendiale, di cui alla lettera f), egli condivide il
principio, anche se reputa che debbano essere le singole università, nellambito
della loro autonomia e responsabilità, a fissare i criteri di valutazione della
complessiva attività svolta, eventualmente differenziando, a seconda delle esigenze
locali, il valore da riferirsi alla ricerca piuttosto che alla didattica ovvero
all'impegno gestionale.
In ordine alla revisione del trattamento economico dei professori e dei
ricercatori già in servizio e di quelli vincitori dei concorsi indetti fino alla data di
entrata in vigore della legge, e in particolare alla trasformazione degli scatti da
biennali a triennali, disposta dalla lettera i), pur essendo prevista un'invarianza
del complessivo trattamento retributivo, egli stigmatizza la perdita economica per docenti
e ricercatori legata al ritardo della prestazione, i cui effetti sono ben evidenziati
dalla tabella allegata alla relazione tecnica. Per evitare una forma di risparmio a danno
del personale docente, che tra laltro non è contrattualizzato e dunque non gode di
periodici rinnovi retributivi, auspica quindi che i risparmi derivanti dalla mancata
concessione degli scatti vadano ad incrementare un apposito fondo universitario per la
incentivazione.
Il relatore suggerisce altresì di introdurre alla lettera i) la
previsione di misure incentivanti integrative, sul modello di quanto avviene nei Paesi
anglosassoni in cui la retribuzione dei docenti è fissata per contratto, venendo
commisurata ai risultati conseguiti e allinteresse dellateneo nei confronti
dei singoli docenti. In proposito, rammenta che una misura di questo tipo era già
prevista allarticolo 1, comma 16, della legge n. 230 del 2005, ma necessita di un
fondo ad hoc, che la renda praticabile.
Il comma 5 riprende infine un emendamento già presentato in altra sede,
che favorisce fra laltro la sperimentazione da parte delle regioni di nuovi modelli
di gestione ed erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio. Invita
tuttavia a non cadere nel pregiudizio demagogico secondo cui il semplice ingresso nella
istituzione formativa è necessariamente per tutti una garanzia di successo, che oltre
tutto appare in contrasto con i principi della Costituzione.
Il relatore accenna poi all'articolo 6, che opportunamente ridimensiona
i crediti che possono essere riconosciuti agli studenti per attività professionali, e
all'articolo 7, che dispone una revisione dei settori scientifico-disciplinari sulla base
del criterio dell'afferenza di almeno 50 professori ordinari.
Larticolo 8, prosegue, istituisce l'abilitazione nazionale di
durata quadriennale per le funzioni di professore ordinario ed associato. In proposito,
evidenzia tuttavia che la distinzione fra le due fasce non può essere per funzioni, dal
momento che esse sono analoghe. Invita quindi a fare riferimento alla legge n. 382 del
1980, ovvero a specificare la differenza dei requisiti (idoneità per la seconda fascia;
piena maturità scientifica per la prima fascia).
Con riferimento al contenuto dei regolamenti con cui entro novanta
giorni saranno definite le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, il
relatore propone che l'attribuzione della abilitazione sia fondata non solo sulla
valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche, ma anche su una adeguata
verifica delle capacità didattiche. Quanto poi alla commissione, ribadisce che essa
dovrebbe essere costituita sulla base di una lista formata da candidati che abbiano
pubblicazioni scientifiche accettate su riviste internazionalmente accreditate o edite in
collane universitarie. Ritiene altresì che un'unica commissione che dura in carica due
anni ed è competente per le abilitazioni di prima e seconda fascia rischia di concentrare
in sé troppo potere. Sull'attribuzione di un titolo preferenziale nei contratti di
insegnamento a coloro che siano in possesso della abilitazione, consiglia di estendere
tale preferenza anche a chi è già in servizio.
Passando all'articolo 9, che disciplina le procedure di reclutamento,
auspica anzitutto che la legittimazione a partecipare ai bandi di cui alla lettera b)
sia articolata diversamente, atteso che il successivo articolo 15, comma 3, rimedia ad una
palese dimenticanza prevedendo la possibilità di partecipare alle suddette procedure
anche per i professori attualmente in servizio. Alla lettera c), lamenta che non
sia disciplinata lipotesi in cui non sia stata costituita la facoltà e suggerisce
di sostituire il riferimento alla facoltà con quello al dipartimento. In ordine alla
previsione di una lezione pubblica, di cui alla lettera d), osserva che sarebbe
più opportuno che la valutazione della idoneità didattica fosse svolta al momento
dell'abilitazione. Giudica inoltre estremamente complessa e farraginosa la procedura per
la proposta di chiamata, prefigurata dalla lettera d). Nel dichiarare di non
comprendere per quale motivo debbano intervenire nella chiamata i soggetti che compongono
lorgano deliberante della facoltà, reputa fuori sistema che alle chiamate degli
ordinari partecipino anche i professori di seconda fascia e che alle chiamate di
professori e ricercatori partecipino rappresentanti degli studenti. Sollecita quindi una
decisione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti il dipartimento, su proposta
dei professori del settore scientifico-disciplinare e con delibera finale del consiglio di
amministrazione. Le università potrebbero poi stabilire forme di consultazione della
comunità scientifica sull'adeguatezza dei candidati proposti.
Più in generale, egli ritiene che questa procedura rischi di
penalizzare la assunzione dei docenti più giovani e neo abilitati ponendoli in
competizione con docenti già in servizio sulla base di una valutazione comparativa dei
titoli. Invita quindi a distinguere le procedure di assunzione in servizio da quelle di
trasferimento. In questo ultimo caso, sarebbe più idonea la chiamata diretta, che avrebbe
il vantaggio di evitare il rischio di ricorsi paralizzanti. Chiede altresì chiarimenti
sulla scelta di prevedere, al comma 5, la chiamata diretta per studiosi impegnati
allestero o per ricercatori a contratto e non per professori già in servizio presso
altre università italiane. Fra laltro, per ragioni di spesa, le università hanno
maggiore convenienza ad assumere neo abilitati che a chiamare per trasferimento. Dunque,
la chiamata per trasferimento avverrebbe solo per situazioni di particolare rilievo e
favorirebbe la mobilità fra sedi. Né va dimenticato che, essendo i commissari
normalmente già presenti nel dipartimento, il loro giudizio verrebbe comunque
considerato. In questo caso, auspica peraltro un limite percentuale alle chiamate per
trasferimento.
Con riferimento infine al comma 5, avanza l'ipotesi di sopprimere la
chiamata per chiara fama, sussistendo già la figura del professore a contratto, tanto
più che in passato essa ha dato luogo a trattamenti di favore non adeguatamente
giustificati.
Dopo aver dato conto dell'articolo 10, sugli assegni di ricerca, il
relatore riferisce quindi sull'articolo 11, in base al quale le università possono
stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in
possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In proposito,
egli ritiene che la palese inadeguatezza del curriculum potrebbe dar luogo
all'annullamento del contratto su istanza di un componente il nucleo di valutazione, onde
evitare che l'affidamento di incarichi a soggetti sprovvisti di idoneo curriculum
risulti priva di sanzioni. Manifesta peraltro perplessità sul successivo comma 2, di cui
dichiara di non comprendere appieno la differenza rispetto al comma 1, se non che la
seconda ipotesi contrattuale sembrerebbe riferita ad ambiti didattici più specifici.
Invita quindi ad unificare le due ipotesi.
Larticolo 12, prosegue il relatore, porta avanti il disegno
avviato a suo tempo dalla legge n. 230 del 2005, con riguardo alla eliminazione delle
figure di ricercatore a tempo indeterminato, da sostituirsi con ricercatori titolari di
contratti a tempo determinato. I compiti attribuiti a questa nuova figura di ricercatore
sono di ricerca (non quantificata) e di didattica (fissata in un ammontare di 350 ore
annue). Al riguardo, egli valuta troppo complicata la possibilità di stipulare nuovi
contratti con altre università. A suo avviso, una volta fissato il periodo massimo di
dieci anni per la durata di rapporti a tempo determinato, dovrebbe essere semplicemente
consentito di partecipare a procedure di selezione per il tempo mancante al raggiungimento
del decennio.
In merito al trattamento economico dei ricercatori, il relatore esprime
compiacimento per il tentativo di rendere più competitiva la retribuzione di inizio
carriera, che attualmente è in assoluto la più bassa fra i principali Paesi europei,
pari a circa il 60 per cento di quella di un ricercatore tedesco. Tale scelta,
quantificata in 11 milioni di euro, è per il momento coperta con corrispondente riduzione
per gli anni 2010 e 2011 dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Ritiene tuttavia che a regime occorrerà
prevedere un incremento corrispondente del FFO onde evitare che ad una maggiore
retribuzione corrisponda un minor numero di ricercatori assunti in servizio, ancorché a
tempo determinato.
Quanto alla procedura di selezione nazionale dei vincitori, disciplinata
al comma 9, egli la valuta troppo burocratica e potenzialmente poco trasparente, in quanto
presuppone una commissione composta da "eminenti studiosi" designati dal
Ministro su proposta dellANVUR, che si avvalgono a loro volta, per la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti
revisori di elevata qualificazione scientifica, fra laltro senza oneri per la
finanza pubblica. Egli auspica invece la formazione di commissioni composte, per ogni
settore scientifico-disciplinare, estraendo a sorte tre valutatori allinterno di
liste di professori ordinari e associati che abbiano continuità di pubblicazioni
scientifiche negli ultimi cinque anni. Inoltre, invita a non prescindere da una
valutazione delle abilità didattiche e della preparazione complessiva del candidato,
atteso che il ricercatore a tempo determinato potrebbe essere destinatario di chiamata
diretta su un posto da associato.
Il relatore accenna altresì all'articolo 13, secondo cui la concessione
della opzione per la permanenza in servizio per un ulteriore biennio è subordinata alla
sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dellateneo, e all'articolo
14, sullo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della
cultura di Paesi stranieri.
Illustrando infine le norme transitorie e finali recate dall'articolo
15, il relatore si sofferma in particolare sul comma 1, secondo cui, a far data dalla
entrata in vigore della legge, per la copertura di posti da professore ovvero da
ricercatore o assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le
nuove procedure di concorso. Non va tuttavia dimenticato che esse presuppongono le
modifiche statutarie e ladozione di appositi regolamenti, il che rischia di tradursi
in un blocco delle chiamate per almeno un anno. Per evitare tale conseguenza nefasta,
sarebbe dunque opportuno far data dalla entrata in vigore dei regolamenti di cui
allarticolo 9, comma 2, e comunque non prima del termine delle procedure di modifica
statutaria.
Avviandosi alla conclusione, egli precisa che le osservazioni svolte
riguardano elementi particolari del disegno di legge, non già i suoi elementi
strutturali. Non intaccano quindi il giudizio senz'altro positivo sulla sua complessiva
adeguatezza.
D'altro canto, sottolinea, il provvedimento riprende, talvolta quasi
alla lettera, passaggi già contenuti nella proposta presentata a febbraio dalla
maggioranza e pure in quella depositata a giugno dall'opposizione. Le soluzioni
prospettate ricalcano inoltre, nelle loro linee generali, quanto contenuto nel programma
elettorale del Pdl, che per molti aspetti non era distante da quello del Pd. E
piuttosto auspicabile, per consentire alla riforma di esplicare i suoi effetti positivi,
che i tagli previsti per il 2010 a danno dell'università vengano drasticamente ridotti:
questo è il vero ostacolo che si deve superare.
Nel dichiararsi assolutamente aperto alla discussione, anticipa fin
d'ora che intende riservare una seria attenzione alle proposte che verranno avanzate, non
solo dalla maggioranza, ma anche dalla opposizione e dalle parti sociali, per arrivare ad
un testo che, nel rispetto delle linee portanti qui delineate, sia il più possibile
condiviso. In particolare, assicura che non si lascerà condizionare dalle eventuali
pressioni di organi di stampa, né di coloro che non siano espressione della sovranità
popolare. Ritiene infatti che spetti al Parlamento esprimersi sulla proposta del Governo e
manifestare la sua volontà definitiva.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15. |
Senato n. 1905 - DDL su Governance Università e
Reclutamento dei Professori Universitari
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009, e che va alle Camere |
Enrico Decleva
|
VERSIONE
DEFINITIVA
accompagnata da due commenti:
a) uno del Presidente della CRUI, prof. Enrico DECLEVA;
b) uno del prof. Giorgio ISRAEL, Presidente della Comm.ne per il rinnovamento della
formazione dei docenti, nominata dalla GELMININota.
Per un nostro parere sul DDL, clicca su: Disegno di legge |
Giorgio Israel
|
|
( Ripreso da: http://www.crui.it/ , 28/10/09)Enrico Decleva, DICHIARAZIONE
A seguito dellapprovazione, in data odierna, da parte
del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge sullUniversità presentato dal
Ministro Gelmini, il Presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università
italiane), prof. Enrico Decleva, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
La proposta di legge del Ministro
Gelmini approvata oggi dal Consiglio dei Ministri, per l'ampiezza del suo impianto e la
valenza riformatrice degli interventi previsti, rappresenta un'occasione fondamentale e
per molti versi irripetibile per chi ha davvero a cuore il recupero e il rilancio
dell'università italiana.
Rispetto ad alcune soluzioni potranno
essere opportuni ulteriori approfondimenti. Ma è essenziale che, a questo punto, anche
nel nostro Paese si siano determinate le condizioni per affrontare in un'ottica coerente e
di ampio raggio urgenze e criticità altrove superate da tempo.
E' ora necessario che il confronto
parlamentare si sviluppi concentrandosi sul merito delle varie questioni. Così come è
indispensabile, e per più aspetti pregiudiziale, che all'avvio del processo riformatore,
e a garanzia della sua credibilità, corrisponda una disponibilità adeguata di risorse. A
partire da quanto sarà garantito al finanziamento degli atenei per il 2010. |
n.1905, Senato - Disegno di legge in
materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e
di diritto allo studio - Versione definitiva
AVVERTENZA. Il testo qui riportato si limita al Sommario
Titolo I - Organizzazione del sistema
universitario
Articolo 1 - Principi ispiratori della riforma
Articolo 2 -Organi e articolazione interna delle università
Articolo 3 -Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dellofferta
formativa.
Titolo II - Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
sistema universitario
Articolo 4 -Fondo per il merito
Articolo 5 -Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
lefficienza del sistema universitario
Articolo 6 -Riconoscimento dei crediti universitari.
Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della
disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7 - Revisione dei settori scientifico-disciplinari
Articolo 8 -Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
Articolo 9 -Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
Articolo 10 -Assegni di ricerca
Articolo 11 -Contratti per attività di insegnamento
Articolo 12 -Ricercatori a tempo determinato
Articolo 13 -Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
Articolo 14 -Disciplina dei lettori di scambio
Articolo 15 - Norme transitorie e finali
|
(Segnalato dall'USPUR.
Ripreso da: "http://www.loccidentale.it/",
3/11/09) Giorgio Israel, Questo ddl va emendato su alcuni punti importanti, ma che sarebbe
irresponsabile silurare
1. Il
disegno di legge per luniversità presentato dal ministro Mariastella Gelmini ha
già ricevuto una doppia bordata di attacchi. Il fuoco a tribordo è allinsegna
dellaccusa: statalismo. A babordo laccusa è: aziendalismo. Vien voglia di
dire che due accuse tanto simmetriche si elidono e quindi che il ministro ha
azzeccato la giusta misura. E in parte è così, ma non del tutto. Sono propenso
a dire che laccusa più ingiusta è quella di tribordo che si è condita anche di
paragoni alquanto azzardati: cè chi, a proposito del fondo nazionale di merito per
gli studenti ha evocato i littoriali mussoliniani
Non esageriamo, ragazzi.
Daltra parte, è vero che una certa dose di centralismo e di regole stringenti sono
stati introdotti. Ma quando lautonomia viene intesa male e peggio usata, dando luogo
a deviazioni aberranti, che altro si può fare? Concederne altra? In altri termini,
seguire la prassi del cattivo medico che, di fronte allinsuccesso della terapia,
invece di correggerla raddoppia la dose?
2. Il ddl non sopprime
lautonomia, ma stringe i bulloni laddove essa aveva prodotto
risultati catastrofici. Daltra parte, il nostro è un sistema statale, e lo
stato deve intervenire quando landazzo degenera. Oppure qualcuno pensa che una delle
prime potenze industriali si possa permettere di chiudere il sistema universitario statale
e aspettare che sorga spontaneamente un sistema universitario privato? Casomai e vi
tornerò tra poco vi sarebbero ancora altri bulloni da stringere, soprattutto in
tema di reclutamento, sebbene questa sia la parte migliore del ddl. Il quale va apprezzato
per aver introdotto una fondamentale novità: la tenure track nel
reclutamento, ovvero un periodo di prova prima dellassunzione |
(continua
Israel) stabile, invece di andare alla disastrosa formazione di un terzo
livello di docenza, secondo le richieste di alcuni sindacati, il che avrebbe fatto
dellItalia unanomalia mondiale. La progressione della carriera è
correttamente congegnata. La struttura generale della governance è
semplificata, efficiente e abbastanza convincente.
3. Laccusa di statalismo mi
pare quindi fuori luogo. Il criterio ispiratore del ddl è soprattutto quello del merito:
se ogni volta che si introducono criteri meritocratici si grida allo statalismo
e si reclama più autonomia, allora vuol dire che in realtà si vuole la
deresponsabilizzazione.
4. Inoltre, non si tiene conto di un
fatto importante. Le gravi discontinuità nel reclutamento e il fatto che il sistema
finora adottato è servito soprattutto alla progressione di carriera interna, hanno
prodotto un gap generazionale impressionante che lascia semivuota la fascia di
docenza attorno ai cinquantanni di età. Mentre sta iniziando un processo di
pensionamento che avrà caratteristiche sempre più vertiginose, il gap porta
in primo piano una fascia di docenti quarantenni che lo dico a costo di sollevare
un vespaio non sono adeguati a sostenere il sistema. Difatti, si tratta troppo
spesso di persone che non hanno conosciuto altro che luniversità degradata delle
migliaia di corsi di laurea e dei 150.000 corsi sminuzzati, con il sistema barocco dei
crediti in cui si contano le ore o le pagine per credito, in cui la vita del docente è
assorbita da innumerevoli incombenze burocratiche. Questa è luniversità che hanno
conosciuto, e non unaltra, a meno che non siano stati in certi paesi esteri.
5. Pertanto, in assenza di
regole precise che si accompagnino sperabilmente a un alleggerimento del
sistema e a una diminuzione dei corsi con necessari accorpamenti, il rischio è quello che
si vada a una struttura sempre più autorefenziale, burocratica, poco sensibile ai
contenuti e assorbita ossessivamente dagli adempimenti che molti giovani docenti sono
stati abituati a credere siano la sostanza dellattività universitaria. È molto
male che non vi sia trasmissione di conoscenze ed esperienze in una istituzione culturale.
Ma questa è la realtà cui bisogna far fronte, e farvi fronte lasciando il sistema alla
cattiva autonomia di cui ha goduto finora significa assestargli il colpo finale.
6. Da questo punto di vista penso
che il difetto principale del ddl consista nel fatto che la lista nazionale di idoneità
sia aperta. Mi rendo perfettamente conto che questo modello così come
funziona, e bene, in Francia prevede la lista aperta. Ma è facile prevedere che,
con una così lunga lista di ricercatori in attesa di passare a una fascia di docenza e di
associati in attesa di diventare ordinari, la prima lista nazionale includerà tutti. Non
credo che questo sia pessimismo. Credo che sia semplice realismo. Pertanto, per evitare
lennesimo ope legis, accompagnato da assunzioni locali che sarebbero ancor
più localistiche dei concorsi attuali, sarebbe bene che, per un
periodo transitorio, la lista fosse a numero programmato e che, poi, dopo il primo ciclo
di sei anni previsto per la tenure track, a regime diventi aperta.
7. Veniamo ora allaccusa
di aziendalismo, che è soprattutto avanzata da gran parte dellopposizione
e dei sindacati. A me pare molto esagerata, soprattutto se si confronta questo
ddl con le prime versioni circolate. Tuttavia, qualche punto può essere
aggiustato. Il potere del Senato accademico appare troppo evanescente,
sebbene sia apprezzabile che il corpo docente sia responsabile degli aspetti
didattico-scientifici. Si può anche rivedere la struttura del Consiglio di
amministrazione per evitare rischi di una gestione simile alle ASL. E vero
che i compiti dei due organismi sono distinti, ma una certa evanescenza dei poteri del
Senato accademico potrebbe concentrarne troppo nel Consiglio di amministrazione e fare del
Direttore generale il vero dominus delluniversità.
8. In generale, colpisce un certo
silenzio sul fronte della ricerca. E qui laccusa di aziendalismo potrebbe aver
maggiore fondamento, in quanto una università prevalentemente dedita alla didattica
in un paese privo di strutture di ricerca superiore e di alte scuole
condurrebbe a una dequalificazione e corrisponderebbe a una propensione alquanto
ottusa di parte del mondo imprenditoriale italiano, ma soprattutto di quello che si occupa
attivamente di dire alluniversità cosa deve fare e che appare interessato
prevalentemente a una struttura didattica fortemente dipendente dalle esigenze produttive.
9. Quindi, il ruolo delluniversità rispetto alla ricerca
deve risaltare in modo più chiaro e deve essere difeso lo spazio e il ruolo
della ricerca di base, senza cui tutto il sistema della ricerca è destinato al
deperimento.
10. Infine, unosservazione che
non ha a che fare né con il tema dellaziendalismo né con quello dello statalismo,
bensì con quello della demagogia. Si elimini lassurda pariteticità tra
studenti e docenti in molti organi universitari e il potere eccessivo dato agli
studenti nella valutazione dei docenti. Sia chiaro: la valutazione ci deve essere, e
severa. Ma la valutazione si fa tra competenti, anche per quanto riguarda la didattica. Si
ricordi un principio elementare: la via maestra per un docente al fine di farsi
valutare bene è promuovere tutti. Il docente rigoroso, soprattutto
nellattuale rilassamento etico, è valutato male e destinato a una brutta fine.
Perciò, se si conferisce questo enorme potere agli studenti, il risultato sarà un
abbassamento di livello della preparazione. Certo: vi sarà anche una diminuzione
dellabbandono scolastico e molti più laureati in tempo. Già nel passato altri
ministri hanno pensato bene di finanziare di più le università che miglioravano i
parametri di abbandono e di laurea in tempo, e poi hanno proclamato ai quattro
venti che la situazione era migliorata
. Speriamo davvero che questa prassi
poco intelligente venga definitivamente abbandonata.
11. Concludendo, questo ddl è
un documento organico e coraggioso, che va emendato su alcuni punti importanti, ma che
sarebbe assolutamente irresponsabile silurare e combattere a oltranza, invece di
assumerlo come unoccasione per far riprendere alluniversità un cammino
virtuoso. |
|
Commissioni di concorso: il MIUR indice le votazioni dei
sorteggiabili
per la I Sessione 2008. (A gennaio 2010, l'indizione per la II Sessione 2008)
|
MariaStella Gelmini
|
Preoccupazioni per i concorsi "tartaruga"
Lettera di sollecito, al Ministro,
del prof. Antonino LIBERATORE
Il Decreto del Miur per indire le votazioni
dei sorteggiabili dal 9 al 16 dic. 2009
Preoccupazioni pese per il futuro, evidenziate dalla serie
storica dei docenti universitari di ruolo classificati per eta' (Tab.1 ) |
Antonino Liberatore
|
NOTA. Dato il freno del Governo nelle assunzioni di
docenti, si riporta qui una lettera (che interpreta tutti noi) del prof. Liberatore e una
tabella, piuttosto rara (aggiornata al 31 dic. 2008), che descrive il numero dei docenti
di ruolo, classificati per età. Da essa si deduce che presto saremo senza professori, e
mancando un graduale ricambio, molta conoscenza scientifica andrà distrutta.
Questo è il risultato dell'azione di un lungo elenco di ministri, molto
incompetenti (anche, se ben intenzionati ...) .
Avevamo preavvisata la Ministra che la sua via meritocratica avrebbe fatto
guai, a causa delle difficoltà di applicazione di regole innovative troppo complicate. Il
sorteggio dei Commissari di concorso è la miglior soluzione (diciamo la meno peggio) per
far vincere il merito. Ma deve trattarsi di sorteggio puro. Invece il voler ulteriormente
migliorare, facendo precedere delle elezioni, innesca un meccanismo infinito che annulla
totalmente il merito.
Questa stessa modalità era stata già sperimentata nel 1980-98. Infatti, per
gli ordinari, l'art. 3 della L. n. 31/1979, disponeva il sorteggio, tra un numero di
votati doppio del numero dei commissari. Invece, per gli associati, l'art. 44 del DPR
382/80 disponeva (prima) il sorteggio di un numero di candidati commissari triplo del
bisogno, e poi si votava.
Ci fu, per questo, un enorme rallentamento della macchina concorsuale:
infatti, nel 1980-98 furono svolti solo 3 dei 9 concorsi programmati dal DPR 382.
Il risultato fu il massacro di una intera generazione di professori associati
perchè (causa ritardo), al momento dei concorsi, la gran parte dei loro Maestri era
morta, ed era subentrata una nuova generazione di Commissari (dal 1998, sarà abolito il
sorteggio e saranno tutti eletti) che privilegeranno i loro giovani allievi.
E' forse presto dire che sta accadendo la stessa cosa ... , ma la strada è quella.
|
Tab. 1- Docenti universitari
di ruolo
classificati per ordine di età, al 31/12/2008 |
Anno di nascita |
Ordinari |
Assoc. |
Ricerc. |
Totale |
1933 |
5 |
|
|
5 |
1934 |
64 |
|
|
64 |
1935 |
192 |
|
|
192 |
1936 |
248 |
4 |
|
252 |
1937 |
420 |
34 |
|
454 |
1938 |
542 |
65 |
|
607 |
1939 |
668 |
201 |
5 |
874 |
1940 |
767 |
304 |
1 |
1.072 |
1941 |
766 |
304 |
9 |
1.079 |
1942 |
800 |
406 |
84 |
1.290 |
1943 |
847 |
387 |
118 |
1.352 |
1944 |
787 |
438 |
153 |
1.378 |
1945 |
752 |
476 |
214 |
1.442 |
1946 |
1.049 |
682 |
387 |
2.118 |
1947 |
1.100 |
710 |
501 |
2.311 |
1948 |
1.051 |
685 |
521 |
2.257 |
1949 |
957 |
659 |
588 |
2.204 |
1950 |
807 |
651 |
568 |
2.026 |
1951 |
658 |
551 |
560 |
1.769 |
1952 |
590 |
524 |
543 |
1.657 |
1953 |
521 |
473 |
498 |
1.492 |
1954 |
505 |
484 |
486 |
1.475 |
1955 |
498 |
515 |
443 |
1.456 |
1956 |
545 |
589 |
505 |
1.639 |
1957 |
489 |
621 |
540 |
1.650 |
1958 |
498 |
659 |
604 |
1.761 |
1959 |
419 |
669 |
641 |
1.729 |
1960 |
422 |
738 |
620 |
1.780 |
1961 |
373 |
745 |
709 |
1.827 |
1962 |
321 |
777 |
693 |
1.791 |
1963 |
282 |
765 |
808 |
1.855 |
1964 |
250 |
730 |
935 |
1.915 |
1965 |
226 |
673 |
1.054 |
1.953 |
1966 |
171 |
613 |
1.065 |
1.849 |
1967 |
111 |
512 |
1.136 |
1.759 |
1968 |
93 |
415 |
1.191 |
1.699 |
1969 |
61 |
364 |
1.138 |
1.563 |
1970 |
33 |
259 |
1.165 |
1.457 |
1971 |
18 |
237 |
1.105 |
1.360 |
1972 |
11 |
131 |
1.209 |
1.351 |
1973 |
9 |
89 |
1.171 |
1.269 |
1974 |
2 |
65 |
1.022 |
1.089 |
1975 |
|
29 |
900 |
929 |
1976 |
1 |
15 |
621 |
637 |
1977 |
|
4 |
490 |
494 |
1978 |
|
3 |
315 |
318 |
1979 |
|
|
162 |
162 |
1980 |
|
1 |
61 |
62 |
1981 |
|
|
33 |
33 |
1982 |
|
|
9 |
9 |
1983 |
|
|
2 |
2 |
Totale |
18.929 |
18.256 |
25.583 |
62.768 |
Fonte: Elaborazioni MIUR - Ufficio
di Statistica (università e Ricerca) su BD MIUR |
|
La lettera del prof. Antonino
Liberatore
Signor Ministro,
a supporto delle legittime aspirazioni alla progressione di carriera del
personale che opera meritevolmente nella ricerca e nella didattica universitaria,
lUSPUR (Unione Sindacale dei Professori Universitari di Ruolo) sollecita la
costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa.
In proposito, visto il D.M. 27-03-2009 sulle modalità di svolgimento
delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione
comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari,
lUSPUR sollecita sia il provvedimento direttoriale che deve stabilire, tra
laltro, la data delle elezioni dei commissari (art. 6 del D.M. 27-06-2009) sia
lemanazione del D.M. che deve individuare i parametri al fine della valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni per le procedure di valutazione comparativa a posti di
ricercatore, D.M. che doveva essere emanato 30 giorni dopo la conversione in legge del
D.L. 10-11-2008 n.180 (art. 1, comma 7) avvenuta con la legge 09-01-2009 n. 9.
Ci auguriamo che Ella, signor Ministro, voglia soddisfare il diritto di
vedere concluse in un tempo accettabile queste pratiche che hanno a che fare con i
progetti di vita accademica dei professori e dei ricercatori universitari.
Firenze, 23 Giugno 2009
Antonino Liberatore |
La lettera del MIUR, del che indice le votazioni,
in attesa (poi) del sorteggio (stralcio)
FONTE: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/7965Elezio_cf2.htm
OGGETTO: Elezioni delle commissioni giudicatrici
per le procedure di valutazione comparativa per posti professore di I° e II° fascia e di
ricercatore universitario - Indizione della I° sessione 2008 ai sensi dell'art. 1, del
decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1 e del DM 27 marzo 2009, n. 139.
"E' indetta la I° sessione 2008 per la costituzione delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa secondo le
disposizioni previste dalle norme citate in oggetto. Alla predetta sessione afferiranno le
procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, co-finanziate
e non co-finanziate dal Ministero, bandite entro il 30 giugno 2008 e le procedure di
valutazione comparativa per posti di professore universitario di I° e II° fascia,
bandite entro la medesima data e adottate nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, comma 105, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dalla legge indicata in oggetto".
..
(Nota della redazione. Sono esclusi dalle votazione: il settore MED/48 per i concorsi a
posti di professore ordinario e associato e i settori MED/47 e MED/48 per i concorsi a
posti di ricercatore. Inoltre, i settori L-ANT/10, L-LIN/20, L-OR/17 e MED/45, per i
concorsi a posti di professore ordinario e associato, e i settori L-ANT/10 e MED/45, per i
concorsi a posti di ricercatore, perchè composti da un numero di professori ordinari
titolari di elettorato attivo eccessivamente esiguo (meno di tre), per cui non sussistono
le condizioni per poter avviare per i predetti settori il relativo procedimento
elettorale.)
.......
" Le votazioni per la formazione delle liste da cui attingere per effettuare il
sorteggio attraverso cui verranno formate le Commissioni, nel caso di ricorrenza delle
condizioni previste dall'art.1, commi 4 e 5, della legge indicata in oggetto e dall'art.
2, commi 2 e 4, del DM 139/2009, si terranno a partire da mercoledì 9 dicembre fino a
mercoledì 16 dicembre 2009"
..
!Il giorno 17 dicembre 2009, alle ore 09.00, avrà inizio lo scrutinio cui faranno seguito
le operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici.
..
"Si rende infine noto che saranno avviate tempestivamente, entro la fine di gennaio
2010, le procedure per l'indizione della II° sessione 2008". |
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INTERSINDACALE UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
CISL Università CNU Comitato Naz.le Universitario CoNPAss
Coordinamento Naz.le Proff. Associati BO "Docenti Preoccupati" FLC
CGIL Università di Bologna SUN Universitas News UIL Ricerca Università
AFAM Sede, via Giacomo 20, Università di Bologna
COMUNICATO SULLA DELIBERA FINALE
DELL'ATENEO DI BOLOGNA
SULLO STATUTO, DOPO I RILIEVI DEL MIUR
Nella giornata del 7 dicembre 2011 il Consiglio di
Amministrazione e il Senato Accademico si sono pronunciati sulla proposta avanzata dal
Rettore in merito allaccoglimento o meno dei numerosi rilievi avanzati dal Miur al
testo approvato a luglio. Alcuni di questi rilievi riprendevano le osservazioni che questa
Intersindacale aveva inviato al Ministero. In particolare: - l'illegittimita' di demandare
a Regolamenti alcune scelte essenziali che andrebbero invece definite all'interno dello
Statuto. Si evidenziava, in questo campo, la gravissima anomalia di demandare ad un
Regolamento la modifica dello Statuto, con possibilita' di vanificare ad usum principis
alcuni elementi che la legge vuole salvaguardati nella presente stesura dello Statuto; -
l'illegittimita', nell'elezione del SA, di annullare la scheda qualora le due preferenze
esprimibili non siano una di genere maschile, una femminile: il principio della parita' di
genere può e deve essere garantito tramite il meccanismo di formazione delle liste e non
certo tramite l'annullamento della volonta' dell'elettore, - forti perplessita' in merito
alla decisione di inibire l'accesso agli organi accademici a chi abbia ricoperto cariche
sindacali nell'anno precedente alla nomina. Una norma punitiva e di dubbia
costituzionalita'.
Per contro altre osservazioni del Ministero hanno un segno
regressivo, quali il velato suggerimento di eliminazione della Consulta del personale
tecnico-amministrativo (il cui accoglimento avrebbe fatto venir meno l'unica possibilita'
da parte del personale TA di indicare un candidato al CdA) e la richiesta di eliminare la
rappresentanza del personale tecnico e amministrativo dai Consigli delle Scuole/Facolta'.
Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico hanno
approvato le proposte del Rettore, respingendo la gran parte delle osservazioni del Miur.
Registriamo con soddisfazione leliminazione della norma di inibizione
dellaccesso agli organi accademici a chi abbia ricoperto incarichi sindacali
nellultimo anno. Ma a nostro giudizio non e' stata colta loccasione, in un
nuovo scenario politico, per ripensare alcune scelte, migliorando la trasparenza, la
democrazia nellAteneo e la più ampia condivisione, che fin qui e' mancata.
Si conclude il processo di approvazione del nuovo statuto
dellUniversita' di Bologna. Non possiamo che ribadire quanto già scrivemmo alla
fine di luglio in occasione della sua approvazione. Le scelte politiche contenute nello
statuto sono state il frutto della decisione di una minoranza ristretta, mentre la gran
parte della comunita' accademica non vi si riconosce, lo abbiamo dimostrato con la
consultazione referendaria autogestita di fine giugno.
In particolare, lorgano principale dellAteneo, il
Consiglio di Amministrazione, sara' designato in modo verticistico e non eletto, e non
sara' revocabile nemmeno dalla massima espressione della comunita', il Senato accademico.
Tali scelte autoritarie e non condivise sono state giustificate con
un mistificatorio riferimento allefficienza e allindipendenza; al contrario
noi riteniamo che solo la partecipazione e la collegialita' possano garantire quella
qualita' del lavoro, dei servizi, della ricerca e della didattica che e' piu' che mai
necessaria in questa fase.
La responsabilita' dellavvio di questo processo
distruttivo risiede ovviamente nel Governo nazionale, ma anche nelle incertezze delle
allora opposizioni, mentre la convinta attuazione della legge, in modo persino
peggiorativa rispetto al dettato originario, rimane a carico del Rettore e degli Organi
Accademici.
Bologna 8 dicembre
Nota. In data 28 nov. 2011 il MIUR ha
restituito, con osservazioni, il progetto di riforma dello Statuto Generale dell'Univ. di
Bologna. A loro volta, l'Intersindacale aveva inviato al Miur proprie
"Osservazioni giuridiche, anche a seguito di propri Rferendum sulla legittimità
democratica dello Statuto. Qui di seguito è pubblicato il testo integrale del Miur.
 |
Per il testo integrale della Lettera del Miur con i rilievi sullo Statuto:
CLICCA su: Statuto-rilievi Miur |
|
|
Bologna, In attesa del responso del MIUR (entro il 26 nov. 2011) per il nuovo
Statuto
|
Per i Dipartimenti
Rettore Dionigi anticipa la riforma
|

Ivano Dionigi, rettore
|
|
Le
principali novità, in sintesi:
|
1) Istituiti 33 "nuovi"
dipartimenti, in luogo dei 72 attuali
2) I docenti di ruolo sono 2950 (erano 3.392 nel 2001)
3) La composizione media di un dipartimento è di 89 membri |
Breve nota. Il DPR 382/80 aveva
istituito i dipartimenti, con autonomia amministrativa, come forma di decentramento
all'interno degli Atenei.
Prima c'erano gli Istituti, che si occupavano della ricerca, ma
amministrativamente tutto affluiva al centro del rettorato, dove si verificavano
intasamenti delle pratiche e lunghe attese.
Con la legge Gelmini un dipartimento deve avere almeno 40 docenti di ruolo. Lo
Statuto eleva a 50 il minimo, ma come si vede dalla tabella sottostante, si è andati
molto più su. Nel 1980 la decisione fu di decentrare per abbassare i costi; adesso si
centralizza, ma ancora per abbassare i costi.
A cosa servono gli Uffici del Rettorato, se non dare utili indicazioni
tecniche ai professori, circa le soglie o i range standard ?
Chi ha pratica di amministrazione del dipartimento, sa che un dipartimento
di 30 membri è già su una soglia complicata da gestire. La Gelmini ne vuole almeno 40,
ma Dionigi va molto più in pratica. E' più realista del re.
Questo non vuol dire che caleranno i costi. Al contrario essi aumenteranno a causa
delle diseconomie di scala. Tutto sarà più lento, e il tempo costa. |
|
DENOMINAZIONE DEI DIPARTIMENTI
|
NUMERO DOCENTI DI RUOLO |
1 |
Dipartimento: ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
47 |
2 |
Dipartimento: CHIMICA "CIAMICIAN" |
77 |
3 |
Dipartimento: DELLE ARTI VISIVE, PERFORMATIVE E MEDIALI - |
49 |
4 |
Dipartimento: FARMACIA E BIOTECNOLOGIE |
121 |
5 |
Dipartimento: FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA |
68 |
6 |
Dipartimento: FILOSOFIA E DISCIPLINE DELLA COMUNICAZIONE |
60 |
7 |
Dipartimento: FISICA E ASTRONOMIA |
126 |
8 |
Dipartimento: INFORMATICA: SCIENZA E INGEGNERIA |
74 |
9 |
Dipartimento: INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DEI MATERIALI |
105 |
10 |
Dipartimento: INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE G. MARCONI -
DEI |
109 |
11 |
Dipartimento: INGEGNERIA INDUSTRIALE |
87 |
12 |
Dipartimento: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE |
65 |
13 |
Dipartimento: MATEMATICA |
106 |
14 |
Dipartimento: MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E |
157 |
15 |
Dipartimento: PSICOLOGIA |
70 |
16 |
Dipartimento: SCIENZE AGRARIE |
89 |
17 |
Dipartimento: SCIENZE AZIENDALI |
94 |
18 |
Dipartimento: SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI |
82 |
19 |
Dipartimento: SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE |
126 |
20 |
Dipartimento: SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA |
73 |
21 |
Dipartimento: SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI |
73 |
22 |
Dipartimento: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE |
68 |
23 |
Dipartimento: SCIENZE ECONOMICHE |
99 |
24 |
Dipartimento: SCIENZE GIURIDICHE "A. CICU" |
160 |
25 |
Dipartimento: SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE |
166 |
26 |
Dipartimento: SCIENZE MEDICHE VETERINARIE |
104 |
27 |
Dipartimento: SCIENZE PER LA QUALITA' DELLA VITA |
43 |
28 |
Dipartimento: SCIENZE POLITICHE E SOCIALI |
93 |
29 |
Dipartimento: SCIENZE STATISTICHE "PAOLO FORTUNATI" |
69 |
30 |
Dipartimento: SOCIOLOGIA E DIRITTO |
67 |
31 |
Dipartimento: STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA E ANTROPOLOGIA |
127 |
32 |
Dipartimento: STORIE E METODI PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI |
43 |
33 |
Dipartimento: STUDI INTERDISCIPLINARI SU TRADUZIONE, LINGUE |
52 |
|
Totale
docenti di ruolo |
2950 |
|
|
Bologna.
La Intersindacale Universitaria locale
ha inviato al Ministero proprie "osservazioni giuridiche",
a tutela dell'Università |
.
 |
L'Università aveva inviato, a fine luglio, il nuovo
Statuto al MIUR, che ha tempo
"entro novembre 2011" per approvarlo
TESTO ORIGINALE DELLE "OSSERVAZIONI"
|

Ivano Dionigi, rettore
|
|
Le
principali illegittimità (tra le 11 segnalate):
1) L'inquadramento della Romagna è
"fuori legge", soprattutto finanziariamente;
2) Violata la autonomia del Consiglio di Amministrazione, rispetto al Rettore;
3) Indefinito il sistema elettorale dei membri del Senato (perchè rinviato
ad un futuro Regolamento);
4) Indefinite le "5 aree elettorali del Senato", in luogo delle
"6" attuali.
5) Parziale nei confronti degli studenti;
6) Ambiguo verso le "quote rosa" .
. |
LE
OSSERVAZIONI GIURIDICHE
-Allon. Sig. Ministro del
Ministero dellIstruzione, Università, Ricerca
Oggetto: Osservazioni
"giuridiche" avverso le proposte di nuovo Statuto dellUniversità Alma
Mater Studiorum Università di Bologna, approvate dagli OO.AA. in data 27 luglio
2011
I sottoscritti, ai fini delle presenti osservazioni
tutti domiciliati in Bologna, via S. Giacomo, n. 20, presso SEDE Sindacati Universitari,
Università di Bologna, sono rappresentanti delle seguenti Associazioni, costituenti
lINTERSINDACALE della UNIVERSITÀ DI BOLOGNA:
- CISL UNIVERSITÀ (MAURIZIO TURCHI)
- CNU COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO (ANNA MARIA DI
PIETRA)
- CONPASS COORDINAMENTO NAZ.LE PROFESSORI ASSOCIATI
BO (MAURIZIO MATTEUZZI)
- DOCENTI PREOCCUPATI (SERGIO BRASINI)
- FLC CGIL UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (SANDRA SOSTER)
- SUN UNIVERSITAS NEWS (NINO LUCIANI)
- UIL RICERCA UNIVERSITÀ AFAM (RAFFAELE PILEGGI)
nellinteresse delle quali
richiedono lintervento durgenza dellon. Sig. Ministro, quale Autorità
di vigilanza, affinché egli voglia a sua volta richiedere ai competenti OO.AA.
dellAlma Mater Studiorum Università di Bologna le seguenti modifiche alla
proposta di nuovo Statuto dellAteneo approvata in data 27 luglio 2011.
Ad avviso dei sottoscritti si è infatti
di fronte ad un atto statutario per certi versi illegittimo, per altri versi inopportuno,
per altri versi al contempo illegittimo ed inopportuno.
In via generale
Va opportunamente ricordato che fin
dallinizio del procedimento di modifica e di approvazione del nuovo Statuto i
sottoscritti hanno chiesto che nel procedimento di formazione dellatto e poi di
approvazione venissero rispettati i generali principi di legge sul procedimento
amministrativo, in particolare quelli relativi a chiarezza e trasparenza, a rispetto del
principio del contraddittorio nei confronti di quanti operano nellAteneo bolognese
ma non fanno parte degli OO.AA., di congruità dei termini assegnati per intervenire ed
interloquire una volta conosciute le proposte di modifica (anche nel loro farsi); nonché
quelli di motivazione delle scelte amministrative specie allorquando esse risultavano
palesemente e fin dallinizio in violazione del principio di democraticità e
palesemente tali da sovvertire il disegno legislativo circa il nuovo assetto da darsi agli
Organi di governo degli atenei italiani, ciò che con termine corrente si designa quale governance.
Ogni iniziativa dei sottoscritti
non ha trovato alcuna attenzione (il tutto per di più senza che fosse portata motivazione
alcuna al riguardo), e di queste richieste si allega copia a far parte integrante del
presente atto.
|
LA LETTERA
DI ACCOMPAGNAMENTO
-Allon. Sig. Ministro del
Ministero dellIstruzione, Università, Ricerca
Signor Ministro,
le ricorrenti Organizzazioni si ritengono direttamente e gravemente danneggiate
dall'adozione del nuovo Statuto approvato dagli OA e trasmesso a questo Ministero, per i
seguenti motivi, che enunciamo in questa lettera, e che sono illustrati sotto
laspetto giuridico nel Documento allegato:
1) Lo Statuto è illogico e incompleto. Esso basa tutti i meccanismi elettorali su
di una entità né definita né precisata, e cioè quella di "area scientifica".
Si noti bene che il concetto di "area" non è definito nel testo dello Statuto,
né nella legge 240 a cui esso risponde. Non si dice mai né cosa siano, né quali siano
le aree. Pertanto lo Statuto stesso risulta illogico e incompleto, ed a fortiori
inapplicabile;
2) Lo Statuto demanda diverse scelte essenziali ai regolamenti, ponendo gli stessi
sullo stesso piano dello Statuto stesso, e di fatto sottraendo quindi le decisioni
essenziali agli Organi previsti dalla Legge, demandandoli invece ad Organi e/o persone
diversi da quelli propri, ciò che è contro ogni principio di giurisprudenza, ed
esplicitamente contraddice il dettato della 240/10. Pertanto lo Statuto è illegittimo.
3) Lo Statuto prevede precise discriminazioni all'accesso agli Organi, inibendone
l'appartenenza in particolare per il CdA e per la Consulta del personale tecnico
amministrativo a chi abbia ricoperto cariche politiche o sindacali nell'anno precedente la
nomina. Si ritiene che questo limite relativo alle cariche politiche e sindacali sia
meramente lesivo dei diritti costituzionali, valevoli per tutti i cittadini. Esso inoltre
prefigura un atteggiamento fortemente antisindacale. Pertanto lo Statuto è
incostituzionale.
Per tutte queste ragioni, le scriventi Organizzazioni si ritengono
direttamente ed inequivocabilmente danneggiate dalla denegata eventualità che lo Statuto
in oggetto venisse accolto in questa forma dal Ministero, e perciò a Lei si rivolgono
perché non si producano danni maggiori ed ulteriori. Aggiungiamo che le scriventi
Organizzazioni hanno ampiamente provato con una consultazione autogestita all'interno dei
lavoratori dell'Ateneo, assai partecipata (2300 voti validi circa), che oltre il 90% del
personale è assolutamente contraria alle decisioni che lo Statuto ha poi assunto, in
totale dispregio delle volontà così decisamente ed inequivocabilmente manifestate.
Bologna 23 settembre 2011
F.to: INTERSINDACALE UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- CISL UNIVERSITÀ (MAURIZIO TURCHI)
- CNU COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO (ANNA MARIA DI PIETRA)
- CONPASS COORDINAMENTO NAZ.LE PROFESSORI ASSOCIATI BO (MAURIZIO MATTEUZZI)
- DOCENTI PREOCCUPATI (SERGIO BRASINI)
- FLC CGIL UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (SANDRA SOSTER)
- SUN UNIVERSITAS NEWS (NINO LUCIANI)
- UIL RICERCA UNIVERSITÀ AFAM (RAFFAELE PILEGGI) |
Si segnala
fin da ora, in quanto è evidente la palese illegittimità commessa, che le notizie sulle
proposte di modifica nonché il testo delle proposte medesime sono stati resi disponibili
solo con grande ritardo rispetto al termine ultimo di approvazione e, forse anche per
questo, sono stati concessi agli interessati termini brevissimi per intervenire, termini
certamente non congrui specie allorquando gli interessati sono Associazioni come le
sottoscritte, nelle quali la formazione della volontà richiede la consultazione con gli
associati e il confronto con le altre associazioni.
Più precisamente e valga il vero:
la Commissione ad hoc è stata insediata alla
fine di marzo 2010;
per due volte furono promessi dal Rettore al
Consiglio di Amministrazione (si noti: non alle sottoscritte Associazioni) incontri con la
Commissione per un confronto che, durante la costruzione dello Statuto, sarebbe stato
sicuramente molto utile: ma queste promesse non vennero mantenute;
dopo oltre un anno di silenzio, il 17 maggio
2011 fu annunciata la fine dei lavori della Commissione e la bozza di Statuto resa nota
solo al Personale dellAteneo. Fino a quel momento nulla trapelò perché il Rettore
aveva deciso di "secretare" i lavori della Commissione anche agli Organi
Accademici.
A sanare queste illegittimità,
non è stata certamente sufficiente laudizione concessa alle sottoscritte
associazioni in data 31 marzo 2011, in quanto nelloccasione è stato, dal Rettore,
presentato un testo largamente incompleto, con promessa di un seguito, per cui non era
possibile una conoscenza almeno di massima delle proposte, con leffetto che il
principio del contraddittorio è stato del tutto violato.
Da ciò un ulteriore vizio di
palese illegittimità, che qui si denuncia.
A causa di questo illegittimo
comportamento i sottoscritti si sono trovati costretti a sottoporre alla comunità
dellAteneo un vero e proprio referendum, che con tutte le garanzie del caso
(in particolare per quanto riguarda laccertamento della titolarità del diritto di
voto) si è svolto nei giorni 28, 29, 30 giugno 2011.
Il referendum, che ha
riguardato le proposte della speciale Commissione per lo Statuto nominata dagli OO.AA. e
rese note in data 17 maggio 2011, proponeva i seguenti quattro quesiti:
1.- Volete che i membri di tutti
gli organi collegiali, compreso il Consiglio di Amministrazione, (a parte quelli
determinati di diritto in base alla Legge), siano eletti democraticamente, garantendo la
rappresentanza paritetica di genere e di fascia per la componente di ricercatori e docenti
e la rappresentanza del personale tecnico e amm.vo ?
2.- Volete che i Direttori di
Dipartimento, i Presidi/Presidenti delle Scuole/Facoltà, e i Coordinatori dei Campus
siano democraticamente eletti e non designati dal Rettore?
3.- Volete che il Senato abbia il
diritto di revocare la fiducia ai membri del Consiglio di Amministrazione da esso
designati?
4.- Volete che nellelezione del Rettore
sia garantita una più adeguata pesatura del voto del personale tecnico e amministrativo?
Il referendum ha avuto il
seguente esito:
- n.ro 2.299 partecipanti (di cui 43 voti telematici
non validi e annullati), che hanno espresso il proprio voto su un totale di circa 6710
aventi diritto (somma dei PO + PA + RIC + TA + Assegnisti, aventi diritto al voto) così
specificati:
- Primo quesito: n.ro 2162 (pari al 95,83% dei
votanti) risposte "SI" al quesito; n.ro 94 risposte "NO" al
quesito;
- Secondo quesito: n.ro 2205 (pari al 97,74
dei votanti) risposte "SI" al quesito; n.ro 50 risposte "NO" al
quesito;
- Terzo quesito: n.ro 2128 (pari al 94,33 dei
votanti) risposte "SI" al quesito; n.ro 128 risposte "NO" al
quesito;
- Quarto quesito n.ro 1863 (pari al 82,58% dei
votanti) risposte "SI" al quesito; n.ro 393 risposte "NO" al
quesito.
Nonostante una così ampia
partecipazione al referendum e un risultato così chiaro e significativo contro le
proposte della speciale Commissione per lo Statuto, con totale indifferenza gli OO.AA.
hanno proseguito per la strada imboccata fino a giungere alla conclusione del procedimento
ed approvare in data 27 luglio 2011 le proposte di modifica dello Statuto ora soggette al
controllo e allapprovazione dellon. sig. Ministro, proposte delle quali i
sottoscritti chiedono il rigetto in toto.
Sempre in via generale
Nella intera e non encomiabile
vicenda ha giocato un ruolo di primo piano la volontà del Rettore in carica, prof. Ivano
Dionigi, volontà alla quale si sono adeguati gli OO.AA. del tutto incuranti anche delle
voci di dissenso espresse da alcuni dei componenti: pochi ma certamente di tutto rilievo
visto che tra di essi vi è anche il prof. Gianni Porzi, consigliere di amministrazione
designato dallon. sig. Ministro (Intervento al CdA, Università di Bologna, 27
luglio 2011. Si vegga: Allegato D).
Il risultato che ne è scaturito è
quello di uno Statuto in cui il generale principio del bilanciamento dei poteri
e dunque della democraticità della governance di Ateneo voluta dalla legge
di riforma universitaria è stato stravolto a tutto favore del Rettore, e cioè di
un organo monocratico che con il nuovo Statuto sarebbe in grado di influenzare fortemente
la composizione degli altri OO.AA. (in particolare quella del Consiglio di
Amministrazione) che invece dovrebbero costituirne il naturale organo di checks and
balances, di controllo e contrappeso.
Di tutto questo si dirà
dettagliatamente più oltre a proposito delle scelte circa le modalità per la
composizione del Consiglio di Amministrazione (scelte che ulteriormente accentrano nel
Rettore il potere di governare autocraticamente lAteneo), ma fin da ora si vuole
sottolineare quanto assurdo sia il risultato: nel solo ma lungo mandato che la legge
consente al Rettore e che le proposte di Statuto bolognesi hanno assunto nella massima
estensione (6 anni) il Rettore diviene in grado di portare lAteneo ove meglio egli
preferisce senza risponderne al Corpo elettorale, né agli Organi che da quel Corpo
promanano e che per lappunto, nella volontà del legislatore, dovrebbero controllare
e controbilanciare il potere monocratico di un Rettore il quale, non potendo contare in
una rielezione, può essere portato ad esercitare le proprie funzioni in modo autoritario
e personalistico.
È, questo, uno dei principali vizi di
legittimità e di opportunità che inficia le proposte di Statuto, sottoposte ora
allapprovazione dellon. sig. Ministro.
Nei particolari
1. Bologna, ateneo con più sedi
nella Regione Emilia Romagna. Lo Statuto, con gli art. 1 e 23, c. 1 , definisce
lUniversità di Bologna "un Ateneo multicampus con più sedi, in varie
città della regione Emilia Romagna (Bologna, Cesena, Forli, Ravenna, Rimini). Le
sedi decentrate sono dotate di "autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare".
Lart. 23, c. 4, stabilisce poi che
lAteneo assegna alle sedi decentrate le "risorse necessarie al loro
funzionamento", e inoltre che le sedi decentrate "possono reperire
autonomamente risorse esterne."
La previsione di un modello
organizzativo del tutto difforme da quelli consentiti dalla legge di riforma è
palesemente illegittima.
E vero che questa tipologia è
quella attuale dellAteneo di Bologna che, come è noto, si è sviluppato negli anni
per "gemmazione" e che, per lo più, ha trovato nella normativa interna
dellateneo una disciplina solo dopo che nel tempo si erano consolidate prassi: ma è
altrettanto vero che questa tipologia organizzativa non rientra né nel modello
dellUniversità unica nata per "fusione", né in quello
dellUniversità unica nata per "federazione" previsti
dallart. 3 della legge 240.
E pur vero che la legge medesima,
con lart. 1, comma 2, apre ad una terza tipologia organizzativa, per " le
Università che hanno conseguito la stabilità e la sostenibilità del bilancio, nonché
risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca", vale
dire la possibilità di "sperimentare propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di
governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base
policentrica, diverse da quelle tipiche" (art. 2 della legge).
Ma questa tipologia è sottoposta ai
criteri ministeriali "per lammissione alla sperimentazione e le modalità di
verifica periodica dei risultati conseguiti".
Nel caso di Bologna, le proposte di Statuto fanno fin
da ora riferimento a questa terza ipotesi, il che tuttavia è illegittimo in questa fase
tra laltro perché non sono ancora stati fissati i criteri ministeriali.
Non solo: nello Statuto è omessa la indicazione
delle risorse, associatamente ai principi del pareggio del bilancio, di cui lAteneo
possa disporre per raggiungere i propri obiettivi. Questa omissione rende anche
impossibile ogni necessaria valutazione delle condizioni di "stabilità e la
sostenibilità del bilancio", che sono il presupposto per richiedere
lapplicabilità di forme di autonomia organizzativa specifiche e diverse dalle due
consentite in via generale.
Tra laltro questa omissione è
anche grave in se stessa, perché fa mancare il presupposto per valutare la capacità
finanziaria di far fronte agli impegni.
Rimangono da vagliare le prime due
ipotesi. Precisamente, poichè mancano le condizioni per applicare la terza via, quella
praticabile non può che essere quella federativa o quella tipica tradizionale:
a) se lAteneo si intende un ateneo
federato, allora ogni sede dovrebbe avere entrate rispettive, amministrate in autonomia e
con bilancio proprio, e conferire risorse al "bilancio centrale" per i bisogni
comuni a tutte. Questa
ipotesi non ricorre assolutamente;
b) se lAteneo va inteso come un
ateneo unitario, le sedi decentrate sono da ritenere articolazioni dellateneo
unitario, secondo la tipologia tradizionale. In tale ipotesi, lassegnazione delle
risorse alle proprie strutture dovrebbe aver luogo con regole uguali per tutte. In questo
senso le forme di autonomia finanziaria delle sedi, previste dallo Statuto, non sono
legittimamente ammissibili, e specificamente non lo è quella di reperire risorse esterne,
qualora esse non siano ricondotte al bilancio unico dellAteneo.
2. LUniversità di Bologna, con una sede in
Argentina. Stranamente le proposte di nuovo Statuto, con lart. 34, attribuiscono
allAteneo il potere di costituire sedi allestero, ma omettono la indicazione
della sola sede estera attualmente esistente, quella in Argentina e precisamente a Buenos
Aires che esiste dal 1998.
Si ritiene che questa omissione
costituisca un fatto grave, sia per se stessa, sia perchè sottrae la sede di Buenos Aires
alla rendicontazione dovuta all'Ateneo da ognuna delle sedi estere.
3) Consiglio di Amministrazione
Lart. 7 , c. 5 stabilisce che il Senato
nomina "5 membri "interni" e "3 membri esterni", rispettivamente,
"sulla base di una rosa di candidati, almeno doppia rispetto al numero dei membri da
designare", e che le due rose siano proposte al Senato da un "Comitato di
Selezione" composto da 5 membri, di cui 3 nominati dal Rettore, e che decide a
maggioranza di 4/5 dei membri.
Inoltre il comma medesimo, quarto paragrafo,
stabilisce che dentro la rosa dei "membri esterni", il Rettore, la Consulta del
personale TA e la Consulta dei Sostenitori (intendi: finanziatori) propongono un
rispettivo candidato al Senato.
Nel sistema di checks and balances
previsto dalla legge 240 per la governance degli Atenei il Consiglio di
Amministrazione è certamente il più rilevante organo di controllo e di contrappeso, e
per ciò stesso deve essere autonomo dallEsecutivo (vale dire, dal Rettore e dai
Pro-Rettori).
La procedura di composizione del CdA che
le proposte vogliono introdurre non soltanto è finalizzata a garantire il controllo del
Rettore sul CdA, ma pone in essere una situazione di palese ed illegittimo conflitto di
interessi. Cio è conseguente al fatto che il Senato "deve" fare una
scelta solo tra nominativi scelti da un Comitato di Selezione nel quale il Rettore è
maggioritario, sia pur col limite che le decisioni sono valide se prese con maggioranza
qualificata, ma subito dopo mitigato dalla riserva, in ogni caso, al Rettore di proporre
un proprio candidato. Infatti, la forza propositiva eccessiva del Rettore rimane, perchè, anche se
mitigata dal quorum di 4/5 per la validita della delibera del Comitato, questa
mitigazione viene poi rivista dalla suddetta deroga per gli "esterni", tutta a
favore del potere del Rettore, della Consulta del personale e della Consulta dei
Sostenitori.
In particolare questa deroga appare
illegittima per lulteriore motivo che gli "esterni" sono praticamente
indistinguibili dagli "interni", se degli "interni"
dellUniversità (tale è il Rettore, e tali sono i membri della Consulta del
personale TA) possono indicare (al Senato) dei propri prescelti. In altri termini, questa
commistione di identità costituisce di per sé un conflitto di interessi.
Lo stesso è per la Consulta dei
Sostenitori "finanziatori", poiché il finanziatore è un portatore di interessi
propri, potenzialmente in conflitto con lautonomia dellUniversità. Lesperienza
negativa della antica legge comunale e provinciale non va dimenticata: anche in essa il
ruolo del cittadino elettore per censo (e cioè in quanto contribuente e dunque
principalmente preoccupato che la spesa pubblica non aumentasse e lo gravasse della
richiesta di ulteriori finanziamenti) costituì una esperienza negativa in quanto
subordinava ad interessi privati lamministrazione della cosa pubblica, in
particolare per la erogazione dei servizi.
4) Senato e sua autonomia deliberativa.
Conseguentemente al detto art. 7, c. 5, lettera c),
il Senato "deve" scegliere i membri del CdA" , solo" dentro una lista,
rigidamente fabbricata da "maggioranze esterne" al Senato (vale dire, da membri
dei Comitati di Selezione suddetti, controllati largamente dal Rettore).
Tutto questo limite non solo è lesivo del
potere di scelta autonoma del Senato, ma finisce per ulteriormente rafforzare il potere
accentrato nel Rettore, con ulteriore violazione di legge in relazione al più volte
richiamato sistema di checks and balances sul quale nella legge 240 si impernia il
rapporto tra gli OO.AA. .
5) Elezione dei membri del Senato con norma
regolamentare. Lart. 6, c. 6 delle proposte stabilisce che le modalità di
elezione del Senato siano demandate ad un Regolamento, senza però indicare princìpi e
criteri direttivi per lesercizio del potere regolamentare.
Questo rinvio senza limiti è illegittimo.
Infatti, si tratterebbe di regolamento con valore
statutario, ma che verrà approvato senza il procedimento e la forma statutari, e quindi
senza le garanzie di correttezza, trasparenza, ecc. proprie dello Statuto, in una materia
determinante per il corretto funzionamento dell'organo.
6) Modifiche future dello Statuto con regolamento.
Lart. 6, comma 3 lettera h) dispone che lo Statuto, approvato nelle forme previste
dalla legge, possa essere modificato in base ad un regolamento, anche qui senza indicare
princìpi e criteri direttivi.
Vale perciò quanto appena rilevato: è
illegittimo che lo Statuto possa essere modificato con un regolamento, avente il
valore di legge o statutario, ma senza alcuna garanzia statutaria quanto a forma e
procedimento.
7) Consiglio studentesco. Lart. 42, c.
5, lettera c, stabilisce che il Consiglio studentesco possa "designare la
rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, chiamati a votare il
Direttore del dipartimento".
Si ritiene illegittimo che questo possa avere luogo
senza un quorum "adeguato", che tuteli la minoranza del Consiglio Studentesco.
8) Omissione della indicazione delle aree
scientifico-disciplinari. Lart. 6, c. 6, lettera c) e d) stabilisce,
indirettamente, che lAteneo sia ripartito in 5 aree scientifico disciplinari.
Nello Statuto vigente, dette aree sono 6.
Mutando il numero delle aree, rispetto alla
situazione preesistente, si stabilisce indirettamente che ne muti anche la composizione
interna.
Ne deriva una palese illegittimità poiché viene
disposta la elezione dei membri delle aree, ma senza potervi dare applicazione, anche
perchè la relativa delimitazione non è rinviata ad altra norma, a meno che non si tratti
ancora del rinvio ad un regolamento di cui allultimo paragrafo dellart. 6, c.
6.
9) Quote rosa. Lart. 6., c. 6, ultimo
paragrafo stabilisce che "gli elettori possono esprimere nella scheda elettorale uno
o due voti di preferenza" , e "se due" una di esse dovrà necessariamente
riguardare una candidata di genere femminile e laltra di genere maschile, pena
lannullamento della seconda preferenza".
Si ritiene che questo sia illegittimo perchè lesivo
del principio della pari opportunità. Infatti, se i votanti indicano una sola preferenza,
il risultato potrebbe essere lassenza totale di uno dei due generi.
10) Elettorato passivo limitato. Lart. 7
c. 5 stabilisce che i membri del CdA non possono ricoprire nè aver ricoperto cariche
politiche o sindacali nellanno precedente la nomina.
Lo stesso (per lart. 12, c. 5) è per la
composizione della Consulta del personale tecnico e amministrativo.
Si ritiene che questo limite relativo
alle cariche politiche e sindacali sia meramente lesivo dei diritti costituzionali,
valevoli per tutti i cittadini, non avendo esse alcuna rilevanza per portare interessi
economico-professionali.
Si osserva, inoltre, che il predetto limite,
essendo indicato subito di seguito alla lettera d), parrebbe valere solo per i membri
esterni, e non per gli interni, nè per gli studenti. Se questa interpretazione è
corretta, si ritiene che l'eccezione sia costituzionalmente illegittima. In ogni caso, si
ritiene opportuno che il dubbio vada sanato in esplicito.
Questo problema è sollevato in
particolare per il fatto che, nell'Ateneo, sono in essere delle Associazioni studentesche
che prestano servizi agli studenti, valendosi di risorse dell'Ateneo e che normalmente
organizzano la partecipazione degli studenti alle cariche elettive studentesche
universitarie, fino a riuscire a far eleggere candidati propri in CdA. Cio' considerato si
ritiene illegittimo non estendere il divieto di elettorato passivo agli studenti che sono
iscritti in dette associazioni.
Bologna 23 settembre 2011
F.to:INTERSINDACALE UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
- CISL UNIVERSITÀ (MAURIZIO TURCHI)
- CNU COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO (ANNA MARIA DI PIETRA)
- CONPASS COORDINAMENTO NAZ.LE PROFESSORI ASSOCIATI BO (MAURIZIO MATTEUZZI)
- DOCENTI PREOCCUPATI (SERGIO BRASINI)
- FLC CGIL UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (SANDRA SOSTER)
- SUN UNIVERSITAS NEWS (NINO LUCIANI)
- UIL RICERCA UNIVERSITÀ AFAM (RAFFAELE PILEGGI) |
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Prof. Gianni Porzi
|
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Ateneo di Bologna: Consiglio di Amministrazione, 6-7 giugno.
Verso il traguardo l'approvazione del nuovo statuto
Nelle riunioni preliminari si sono delineate posizioni contrarie
al progetto, ma in un quadro di prevalente assuefazione al rettore
Gli interventi dei
Consiglieri PORZI* e MALTONI** |
* Rappresentante del Governo |
**Rappresentante del personale TA |
|

Dr.ssa Alessandra Malltoni
|
|
Nota della redazione. Le
due riunioni del CdA hanno evidenziato un dualismo tra il pensiero generale
"esterno" presunto, e il pensiero "interno" che appare (meglio dire,
non appare..., lo spiego dopo) nel Cda e nel Senato.
All'esterno, si presume ci sia un ampio consenso sui concetti fondamentali
della democrazia, pur se questo consenso rimane sotto la cenere, salvo per quanto
constatato nell'assemblea generale del 23 maggio.
Del resto in un ente pubblico quale è l'ateneo, la democraticità dei
procedimenti, delle scelte conseguenti (insomma del modo di stesso di essere) deve essere
dato per presupposto, e forse è per questo che poi, nell'agire concreto, si ha poca cura
di questo principio fondamentale.
Negli Organi, e' stato confermato l'appiattimento dei più sull'Esecutivo,
anche in questa occasione così determinante per le sorti dell'Ateneo. La ragione di fondo
di questo appiattimento rimane la estrema polverizzazione (e forse anche la impreparazione
sui temi costituzionali) dei Consiglieri. Ognuno rappresenta se stesso e la sua isola con
la quale ha anche perso il contatto, fin dal giorno successivo a quello delle elezioni.
La domanda inevitabile è: "ma questo rettore, che dovrebbe aver
sofferto come noi per anni (dentro gli organi) la sopraffazione dei rettori suoi
predecessori, e che si era proposto per una battaglia di risveglio dei valori democratici
costituzionali nell'ateneo, perchè non vuole più "distinguersi" da i suoi
predecessori ?
La risposta più semplice è che chi comanda (pur se gli viene fatto
credere di comandare - l'Ateneo è tradizionalmente dominato da donne) non è il rettore.
Nei fatti, hanno sempre comandato i Dirigenti della Amministrazione, in rapporto diretto
con i Presidi, sia pur in modo disarmonico (da parte di questi). Ciò, in qualche modo, ha
prodotto del buono, ma anche molte insufficienze sotto il profilo dell'interesse generale.
Ma nel nuovo statuto, i presidi vengono estromessi dal Senato, che diviene
elettivo.
Se (come penso) sara' riprodotto il sistema elettivo del CdA attuale (non
quello del nuovo statuto), ci sara' di nuovo una grande frammentazione, e pertanto il
potere burocratico sara' assoluto sui professori, senza piu' la bussola dei presidi.
I Direttori di Dipartimento, come subentranti ai Presidi, non saranno capaci
di surrogarli, perche' solo con poteri ditattici "intermedi" (quelli
"finali" li hanno le scuole/facoltà) e perchè troppo numerosi e, tra loro,
meno armonici dei Presidi.
Per questo, per un rettore, l'essere attorniato da un "parlamento"
indipendente (CdA e Senato), e' essenziale per il buon governo.
Dionigi non si ribella come tutti noi, sottovalutando (penso) che un
rettore, da solo, non e' niente e nessuno, di fronte ai poteri forti della
'Amministrazione, e di più considerando la vastità dei problemi di un grande ateneo,
come il nostro.
E' il caso di dire: "muoviamoci tutti per liberare il
Rettore dall'Amministrazione" ?
Nino Luciani |
Gianni Porzi, Intervento sulla bozza di Statuto nel
CdA del 6/6/2011
Come è mio solito, sarò
diretto e non ricorrerò quindi a inutili rigiri di parole. La mia posizione sulla bozza
di Statuto proposta è nettamente critica, in particolare sulla Parte II. Cercherò, nel
minor tempo possibile, di motivare questa mia opinione.
Come ha giustamente
osservato un amico e Collega giurista, molto stimato, non solo da me e non solo come
Docente, tutte le Leggi succedutesi nel tempo e riguardanti lUniversità sono state
attente a salvare un dato di fatto fondamentale e cioè che lUniversità è una communitas nella quale vige il principio della democraticità
delle scelte e della rappresentatività di coloro che vi operano. Un esempio su tutti
ritengo sia stato il DPR 382 al quale mise mano il Sen. Prof.
Spadolini, che conosceva bene il mondo universitario, uomo di grande cultura, politico di
alto profilo e che aveva un profondo senso delle Istituzioni e della Democrazia.
Pertanto, il criterio
della democraticità deve essere assunto a elemento fondante della Istituzione e
quindi del suo Statuto. Ma nella bozza presentataci tale pietra fondante, sulla
quale costruire uno Statuto rispettoso dei principi di democraticità, è
sostanzialmente assente. Infatti, il Rettore non é più il primus inter pares, quindi lunico momento di
scelta democratica sarà quello della sua elezione. Il governo dellAteneo (sia nella
composizione che nelle modalità di costituzione degli Organi) subirebbe una drastica
spinta verticistica che andrebbe ben al di là di quanto previsto dalla stessa Lg 240.
Verrebbero così limitati fortemente, per non dire azzerati, i pochi spazi di democrazia e
non sarebbe neppure previsto un bilanciamento tra i poteri degli Organi. I margini di
manovra lasciati dalla Lg 240 non sono stati utilizzati per una sana iniezione di
democrazia, ma al contrario per accrescere il potere centrale.
Il sistema centralistico
proposto nella bozza, e che non ha nulla a che vedere con la democrazia, discende
dallaver immedesimato il Rettore nellIstituzione stessa.
Le nomine e le designazioni
in capo al Rettore sono non solo numerose, ma anche determinanti. Basti pensare al
meccanismo per la formazione del CdA, organo fondamentale a livello decisionale, la cui
composizione è de facto determinata dal Rettore per ben 8 membri su 11. Infatti,
lart. 6 della bozza prevede che il S.A. nomini i membri del CdA tra una rosa di
candidati individuata da un Comitato di Selezione costituito da 5 membri, dei quali 3
scelti dal Rettore stesso (che si assicura così la maggioranza nel Comitato) e 2 dal
Senato (che, in realtà, risulterebbero anch'essi scelti dal Rettore in quanto non ho mai
visto un Organo Accademico non accettare candidati proposti dal Rettore). Mi sembra un
classico esempio di finta democrazia che lascia pensare che la ratio del sistema proposto per la scelta dei
membri del CdA sia semplicemente quella di assicurarsene il controllo. Altrimenti,
lorgano poteva essere eletto direttamente dalla comunità accademica, o quantomeno
dal Senato Accademico, purché a scrutinio segreto e su una rosa proposta da
un Comitato veramente terzo.
In tempi in cui, grazie
allinformatica, si parla di democrazia diretta, non è comprensibile,
né accettabile, e direi anacronistico, un accentramento verticistico senza peraltro alcun
contrappeso, senza cioè un controbilanciamento del potere. Marco Aurelio, nei Pensieri,
esortava se stesso a non cesarizzarsi, a non
impregnarsi con la porpora, perché ciò può accadere.
E vero che laccentramento
del potere rende più veloce |
Alessandra Maltoni,
Intervento sulla
bozza di Statuto nel CdA del 6/6/2011 Magnifico Rettore,
sono anch'io dell'opinione che la bozza di Statuto che ci è stata presentata sia
carente di Democrazia. Lo dico sulla base della doverosa premessa che, affermando ciò,
non intendo affatto esprimere il sentimento (ovvero il timore) di una probabile deriva
"antidemocratica" da parte del nostro attuale Rettore. Intendo piuttosto
sottolineare un giudizio politico sulla scelta ipotizzata dal nuovo Statuto, che prospetta
un indirizzo (innovativo) di governo dell'Ateneo, d'ora in avanti basato sul potere di
nomina, non revocabile.
A tal proposito prendo a riferimento il documento dell'Intersindacale di Bologna
redatto dopo l'Assemblea di Ateneo del 23 maggio scorso, che il Magnifico Rettore ha già
ricevuto e che contiene proposte emendative molto importanti. Formulo l'auspicio che
queste proposte possano essere riprese e fatte proprie dal CdA nell'evolversi della
discussione. Per maggiore chiarezza parto da due concetti esemplificativi:
1. Innanzitutto l'Elettività' del CdA, paletto imprescindibile per ogni
comunità, sia essa accademica o di differente natura. Nessuna esigenza di
"tipicità" di funzioni, di snellezza e/o di velocità decisionale può portare
a derogare da questo principio irrinunciabile. Per nessun motivo si deve allontanare la
Base, viva e protagonista, dalle sue Rappresentanze!
2. Il secondo aspetto, che va inevitabilmente collegato al primo, è la
fiducia/sfiducia che dovrebbe sempre legare Senato Accademico e Direttore Generale (al di
là delle eventuali clausole previste dal suo contratto). Ebbene tale questione
attualmente non è affrontata nel nuovo Statuto.
Ricordo che la Nostra Democrazia Parlamentare (della quale tutti siamo
orgogliosi) è nata proprio nel momento in cui è stato restituito alla Comunità (cioè
alla Base) il potere di eleggere i suoi rappresentanti, sottoponendo questi ultimi al
controllo democratico collegato al vincolo di mandato. Questo parallelismo vale per ogni
comunità, sia essa di Popolo, generalmente inteso, sia essa di altro genere.
Per questi motivi AUSPICO vivamente che gli emendamenti appena richiamati siano
accolti e recepiti nel Nuovo Statuto che ci accingiamo a "varare".
Concludo con una considerazione che riguarda più direttamente la Componente
Tecnico/ Amministrativa che qui rappresento. Mi riferisco alla cosiddetta "Consulta
del Personale T/A" che, così com'è ora concepita, non rappresenta un organismo
valido ed effettivamente utile al Personale. Essa, senza la potestà di fornire pareri
obbligatori e vincolanti per il CdA (e quindi dotata di un ruolo meramente
"consultivo"), diviene un organismo pletorico e ornamentale, che non dà alcun
contributo sostanziale alle scelte strategiche dell'Ateneo.
Sappiamo tutti che quando si vuol dare ad un organismo solo la
"parvenza" di un ruolo, lo si caratterizza con la possibilità di esprimere
pareri facoltativi e mai decisivi. Ancora una volta dunque, per il Personale
Tecnico/Amministrativo, esserci o non esserci sarebbe la stessa identica cosa!!! .
ALESSANDRA MALTONI |
il momento
decisionale, ma è accettabile rinunciare al principio di rappresentatività democratica
per la rapidità nelledecisioni?
Al Monarca, per quanto illuminato possa essere,
preferisco, senza dubbio, la democrazia repubblicana, anche se è impegnativa e a volte
faticosa.
Lunico Organo
costituito su base elettiva è il Senato Accademico perché lo impone la Legge. Va
tuttavia ricordato che il Senato formula solo proposte e pareri, ma non ha alcun potere
decisionale essendo questo in capo al CdA.
Riprova che tutto il
modello organizzativo proposto non è democratico, si ha nellistituzione di nuovi
organismi con il solo potere consultivo (denominati infatti ausiliari) che non
possono quindi incidere nelle scelte che verranno fatte dal vertice. Devo ritenere che chi
ha redatto la bozza ha un qualche deficit di
democraticità e gli oltre 60 anni di democrazia nel nostro Paese sono serviti a ben poco,
purtroppo. Ciò che ci viene proposto non è il frutto di una partecipazione democratica
al processo di elaborazione perché si è voluto disegnare un sistema di potere
centralistico e verticistico. Ritengo sia il primo effetto dellart. 2, comma d)
della Lg 240 che ha introdotto il mandato unico di 6 anni per i Rettori che, non essendo
più sottoposti ad una verifica elettorale, potranno governare senza dover rendere conto
del proprio operato agli elettori.
E che dire sulle sedi della
Romagna? Lunico disegno organizzativo che intravedo è quello di ridurre
significativamente lautonomia sostanziale di tali sedi e accentrare sempre più
i momenti decisionali, invece di decentrare. Appare chiaro il
disegno di sottrarre agli attuali Presidenti di Polo eletti (che verranno
declassati a Coordinatori non eletti, ma designati dal Rettore), e quindi ai
Consigli attualmente eletti e alla Dirigenza di sede, quei compiti importanti descritti
nellart.26 dello Statuto vigente e trasferirli al pro-Rettore per le Sedi
decentrate. Ritengo tutto ciò inopportuno in quanto si determinerebbe un indebolimento
della struttura Multicampus non solo a livello territoriale, ma anche Ministeriale, col
risultato di vanificare anni e anni di lavoro i cui risultati nessuno può negare. Non va
dimenticato che il Multicampus è uno dei punti di forza dellAlma Mater sul quale
poter far leva per realizzare un Accordo di Programma ai sensi dellart.1 della
Lg.240.
Si parla di Scuole o Facoltà, i cui Presidenti peraltro sono
anchessi designati dal Rettore, e non si fa cenno a quante saranno né come verranno
raggruppati i Dipartimenti il cui numero non è ancora noto. Spero che il tutto non ci
venga comunicato in zona Cesarini. Nella bozza, inoltre, non si dice se il
Direttore verrà eletto o designato dal Rettore: non credo sia un lapsus, penso piuttosto si tratti di
unambiguità non casuale.
Se si accetta, come ritengo
si debba accettare, il principio di rappresentatività democratica, nel poco tempo
rimasto a disposizione per approvare lo Statuto non ritengo sia possibile apportare alla
bozza le necessarie modifiche per realizzare una governance
compiutamente democratica perché limpianto stesso sul quale si articola è privo di
quei principi elementari e fondamentali della democrazia rappresentativa.
Chi avesse un po di
pazienza, legga lo Statuto di Roma La Sapienza (emanato il 4/8/10); si potrà rendere
conto di come sia una governance con un
tasso minimale di democrazia: membri eletti in entrambi gli Organi e il
Direttore di Dipartimento eletto tra i Professori di ruolo, senza distinzione di fascia di
appartenenza.
Concludo con unamara constatazione: si assiste frequentemente ad
esercitazioni orali sul concetto di democrazia e come essa debba essere
realizzata, in particolare quella che si definisce come E-democracy e che sembra
essere la nuova frontiera (si pensi al
dibattito sulla proposta del Premier inglese David Cameron di sottoporre le leggi
alla consultazione preventiva degli elettori attraverso le moderne tecnologie
informatiche), ma raramente queste dotte discettazioni vengono poi messe in pratica, come
dimostra la bozza di Statuto proposta. GIANNI PORZI |
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Notizie da Venezia Cà Foscari (855 docenti) :
il primo statuto messo in pista (in Italia) |

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Testo originale del nuovo Statuto Generale di Ateneo
(Testo
approvato dalla Commissione per le modifiche dello Statuto nominata ai sensi
dellart. 2 comma 5 L. 240/2010) |

Carrari Carlo, Rettore
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STATUTO DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
INDICETITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Natura e ruolo dell'Università
Art. 2 - Missione dell'Università
Art. 3 - Principi relativi all'azione dell'Università
Art. 4 - Corsi e titoli
Art. 5 - Internazionalizzazione
Art. 6 - Federazioni e Fusioni
Art. 7 - Partecipazione dell'Università a organismi pubblici e privati
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ
Capo I - Organi e Strutture
Art. 8 - Organi dell'Università
Art. 9 - Strutture dell'Università
Capo II - Organi di governo
Sezione I - Rettore
Art. 10 - Funzioni del Rettore
Art. 11 - Elezione del Rettore
Art. 12 - Prorettori e delegati
Sezione- II Senato Accademico
Art. 13 - Funzioni del Senato Accademico
Art. 14 - Composizione del Senato Accademico
Sezione III - Consiglio di Amministrazione
Art. 15 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
Capo III - Organi di controllo, consultivi e di garanzia Sezione
I - Organi di controllo
Art. 17 - Nucleo di Valutazione
Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti
Art. 19 - Collegio di Disciplina
Sezione II - Organi consultivi e di garanzia
Art. 20 - Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti
Art. 21 - Consulta dei Dottorandi
Art. 22 - Difensore degli Studenti
Art. 23 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Capo IV- Organi di gestione e strutture amministrative
Art. 24 - Caratteri dell'Amministrazione
Art. 25 - Direttore Generale
Art. 26 - Funzioni dirigenziali
Art. 27- Centri di erogazione di servizi
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA
Capo I - Dipartimenti e Scuole Interdipartimentali
Art. 28 - Caratteristiche e funzioni dei Dipartimenti
Art. 29 - Modalità di costituzione dei Dipartimenti
Art. 30 - Articolazione interna dei Dipartimenti
Art. 31 - Consiglio di Dipartimento Art. 32 - Direttore di Dipartimento
Art. 33 - Giunta di Dipartimento
Art. 34 - Comitato per la ricerca
Art. 35 - Comitato per la didattica
Art. 36 - Segretario generale di Dipartimento
Art. 37 - Scuole interdipartimentali
Art. 38 - Collegi didattici
Art. 39 - Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti
Capo II - Altre strutture di didattica e di ricerca
Art. 40 - Corsi e scuole di Dottorato
Art. 41 - Scuole di Ateneo
Art. 42 - Scuole di Specializzazione
Art. 43 - Centri di Ricerca Interateneo
TITOLO IV - NORME COMUNI
Capo I - Organi Collegiali
Art. 44 - Funzionamento degli organi collegiali
Art. 45 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali
Art. 46 - Decadenza e incompatibilità
Art. 47 - Indennità di carica
Capo II - Attività Normativa
Art. 48 - Tipi di Regolamento
Art. 49 - Contenuto dei Regolamenti di Ateneo
Art. 50 - Formazione dei Regolamenti
Art. 51 - Pareri - Scadenza termini
Art. 52 - Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti Art. 53 - Modifiche dello
Statuto
Art. 54 - Codice etico
Art. 55 - Carta degli Impegni per la Sostenibilità
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
Art. 56 - Interpretazioni
Art. 57 - Elezione dei nuovi Organi di governo dell'Ateneo Art. 58 - Proroghe e
limiti al rinnovo dei mandati
Art. 59 - Regolamenti |
Maurizio Matteuzzi*, Una breve sintesi dei lavori, nel panorama delle Università
* Professore Associato di
Filosofia e Teoria dei Linguaggi |

Maurizio Matteuzzi
|
1.- Per quanto riguarda l'avanzamento dei lavori, non è certo facile fare un
quadro di una situazione così variegata e complessa. Sinteticamente, proviamo a mettere
in evidenza i punti che suscitano maggiori problematicità e divergenze. E' chiaro che il
riferimento in molti casi è all'orientamento che emerge al momento, anche se la
situazione è in itinere, e dunque passibile di evoluzioni in altre direzioni.
2.- Un punto che sicuramente suscita dibattito è la composizione
dell'elettorato attivo per la nomina del MR. Le questioni sul tappeto riguardano i RTI
(Ricercatori a tempo indeterinato), i RTD (Ricercatori a tempo deterinato), e i TA
(tecnico-amministrativi). In alcuni atenei, l'elettorato attivo spettava già ai RTI, su
base paritetica, una testa un voto. E' il caso ad esempio di Bologna. In altri atenei ciò
non era previsto, ad esempio alla Federico II e alla SUN.
La scelta di Ca' Foscari, unico caso già definitivo,
come detto, è stata la concessione dell'elettorato attivo paritetico a tutti i
ricercatori, anche ai nuovi a tempo definito. Altri atenei intendono distinguere i due
casi; altri ancora si stanno orientando verso la distinzione, all'interno della nuova
figura dei RTD, rispetto alla quale ovviamente mancano precedenti, tra le figure di
"tipo A" e quelle di "tipo B". Si argomenta infatti che mentre queste
seconde abbiano in qualche modo titolo ad esprimersi, appartenendo in qualche misura ad un
processo di validazione comunque "interno" (hanno diritto ad un giudizio
idoneativo), così non sarebbe per le prime, che dunque andrebbero escluse. Questo è un
orientamento attualmente in discussione a Palermo.
3.- Per quanto riguarda i TA, nella maggior parte dei casi essi
esprimevano già un voto pesato. Ca' Foscari stabilisce la quota nel 25%. In altri atenei,
la via seguita sembra essere invece quella dei così detti "grandi elettori",
con un meccanismo in due fasi, nella prima della quale i TA eleggono coloro che poi
voteranno per il MR in modo paritetico ai docenti, cioè una testa un voto. E' chiaro che
sulla questione vi è grande difformità di orientamento, in primis per la ragione che il
rapporto numerico docenti/TA è molto diverso nelle varie realtà.
4.- Altro punto caldo, anzi, probabilmente il più caldo, è
costituito naturalmente dalla composizione e dalle modalità di designazione del Consiglio
di Amministrazione, che nella nuova organizzazione appare in tutti i sensi il luogo
decisionale più alto.
Da un lato da più parti si richiede di determinare elettivamente i
membri interni. Più pareri giuridici del tutto convergenti hanno chiarito che questa
forma di determinazione non contrasta con il dettato legislativo, essendo una forma
ammissibile di designazione. Tale orientamento sta emergendo ad esempio a Trieste, la cui
commissione prevede un CdA di 11 membri: il MR, 2 studenti, 4 membri interni eletti, e 4
membri esterni designati dal Senato.
In contrapposizione, altri propongono che la determinazione dei membri
anche di estrazione accademica avvenga su designazione del Senato Accademico. In qualche
modo viene proposta l'analogia con quanto avviene in una società di capitale: il Senato
sarebbe l'analogo dell'assemblea dei soci, che nomina appunto un CdA. Il punto allora
diviene quello della possibilità, da parte del Senato, non solo di nominare, ma anche di
revocare il CdA. Questo renderebbe l'analogia completa.
Qualcuno ha sostenuto che tale capacità di revoca già
esisterebbe, essendo nel nuovo assetto sfiduciabile il MR. Tale tesi non pare tuttavia ben
fondata, per diverse ragioni, in primis che il cambiamento del MR non ha nella nuova
situazione diretta influenza sul CdA, tanto è vero che essi hanno durata temporale
differente. L'ipotesi di una designazione da parte del Senato, ma con potere di revoca, è
seriamente presa in considerazione, attualmente, ad esempio da Palermo.
Una soluzione mista sta invece emergendo a Salerno, dove il CdA
ipotizzato attualmente sarebbe costituito da due soli membri esterni, con i docenti
eletti, e gli altri membri designati dal Senato entro una rosa proposta dal MR. Il quadro
ovviamente si complica considerando altre variabili, come le rappresentanze dei TA e degli
attuali assegnisti, fugure peraltro destinate in breve tempo a scomparire, via via
sostituite dai nuovi RTD. Alcuni atenei propongono una più ampia rappresentanza dei TA
nel Senato, e una totale esclusione dal CdA; è il caso, ad esempio, di nuovo di Palermo.
5.- Altre ipotesi ancora di determinazione dei membri sono
quelle miste, o in due fasi, per cercare di bilanciare da una lato la rappresentatività,
fondandola su criteri elettivi, e la competenza, che dovrebbe essere garantita dalla
designazione diretta. Si pensa allora a designazioni finali da parte di Senato o MR, a
seconda degli atenei, ma entro una rosa di eletti. Ma c'è anche chi non esclude il
processo inverso.
6.- Come si vede emerge un quadro estremamente variegato e complesso,
ed è facilmente prevedibile che tale variabilità resterà anche nelle soluzioni finali.
Con l'aggiunta di un ulteriore elemento di complessità, quello delle aggregazioni o
federazioni in atto, che ingenerano ulteriori problemi di rappresentatività. E' il caso
ad esempio della federazione delle università campane, o di quelle del Veneto, o della
Toscana, o del Salento; processi in alcuni casi già avviati, in altri in corso di vaglio.
Maurizio Matteuzzi |
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Natura
e ruolo dell'Università 1. L'Università Ca' Foscari Venezia, di seguito denominata
"Università", è un'istituzione pubblica che è sede primaria di libera ricerca
scientifica e istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto
pubblico e privato. 2. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralista e
libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico. 3.
L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione
Superiore e ne fa propri principi e strumenti. 4. A norma della Costituzione, e nei limiti
fissati dalla legge, l'Università gode di autonomia statutaria, regolamentare,
scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. 5. L'Università ha sede a
Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero, nei limiti di quanto
previsto dalla normativa vigente.
Art. 2 - Missione dell'Università 1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei
diversi campi di studio, l'Università promuove, garantisce e coordina la libera attività
di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni
incentivi. 2. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici conseguiti e
il libero confronto delle idee, allo sviluppo civile, culturale e scientifico della
comunità locale, nazionale e internazionale. 3. Favorisce il progresso tecnologico e la
trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e costruire le competenze
scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società. 4.
Persegue la qualità più elevata dell'istruzione e la formazione della persona,
garantisce il diritto degli studenti a un sapere aperto e critico e a una preparazione
adeguata al loro inserimento sociale e professionale, organizzando anche, a tale scopo,
periodi di studio all'estero. 5. Valorizza le professionalità e le competenze presenti al
suo interno. 6. Promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento
per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo
a una effettiva uguaglianza di opportunità. 7. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli
studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire
l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 8. Promuove attività culturali, sportive
e ricreative per gli studenti e il personale e sostiene le attività formative autogestite
dagli studenti. 9. Promuove la residenzialità degli studenti e del personale, in armonia
con la peculiarità del contesto urbano veneziano. 10. Sul piano internazionale
l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e
l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di
studenti e di personale. 11. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private,
con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione
delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo
l'inserimento dei propri studenti nella sociètà e nel mondo del lavoro. 12. Promuove le
relazioni con i propri ex studenti (alumni) per creare un'ampia comunità Cafoscarina che
favorisca la crescita dell'Ateneo e la valorizzazione del suo nome in tutto il mondo e che
ne rafforzi i legami con l'Università.
Art. 3 - Principi relativi all'azione dell'Università 1. L'Università
garantisce pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro. 2. L'Università si
dota di un 'Codice etico', di un 'Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro
il fenomeno del mobbing" e di un 'Codice di condotta contro le molestie sessuali',
volti a evitare al suo interno ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta,
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla
disabilità, alla religione e alla lingua, ogni tipo di conflitti di interessi e qualsiasi
forma di nepotismo e favoritismo, per la prevenzione delle molestie sessuali e morali
(mobbing) per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle
studentesse e degli studenti. 3. L'Università si dota di una Carta degli Impegni per la
Sostenibilità in cui definisce le regole e gli obiettivi volti a minimizzare il proprio
impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a
ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso
economico sostenibile del territorio. 4. Assume come valore fondamentale il benessere sui
luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la
sicurezza e la qualità complessiva delle sue attività. 5. Favorisce, attraverso i propri
organi consultivi e di proposta, la partecipazione di tutte le sue componenti. 6 Adegua la
propria offerta didattica all'evoluzione della ricerca e della società e si impegna ad
arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le
risorse disponibili. 7. Attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo
Statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo
programmato. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento didattico di
Ateneo. 8. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in
funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello
studente. 9. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come
sistema per misurare il valore scientifico e la qualità dell'attività didattica e di
ricerca, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività di servizio delle proprie
strutture e il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati, per le rispettive
competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. 10. L'Università
elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a assicurare un
utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca e alla didattica, a quantificare
l'impiego delle risorse da parte delle proprie strutture organizzative, a valutare il
grado della loro utilizzazione e a valutare e verificare la congruenza tra obiettivi
prefissati e risultati realizzati. Il sistema di valutazione delle diverse attività
istituzionali è applicato, per l'assegnazione di risorse umane e finanziarie, alle
strutture organizzative della ricerca e della didattica nonché alle strutture
amministrative e tecniche. 11. Riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che
partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla
contrattazione collettiva nazionale. Si impegna a realizzare un sistema di relazioni
sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca
collaborazione. 12. L'Università cura e incentiva l'aggiornamento professionale e la
formazione continua del proprio personale tecnico e amministrativo, anche organizzando
specifici corsi, e assicurandone una collocazione funzionale che, nel rispetto delle
normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l'apporto. 13.
Assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
14. Cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e
industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei
risultati della ricerca scientifica.
Art. 4 - Corsi e titoli 1. L'Università conferisce i seguenti titoli: a) Laurea
(L); b) Laurea Magistrale (LM); c) Diploma di Specializzazione (DS); d) Dottorato di
Ricerca (DR); e) Master Universitario di I e II livello (MU). 2. L'Università può
rilasciare attestati relativi alle altre attività di formazione alle quali essa
partecipa.
Art. 5 - Internazionalizzazione 1. L'Università favorisce la dimensione
internazionale delle attività di ricerca e di formazione anche attraverso la mobilità di
tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche o di alto
profilo culturale di tutto il mondo, l'adesione a network e consorzi, lo scambio di
conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti,
ricercatori in formazione, ricercatori e docenti provenienti da altri Stati. 2.
L'Università riconosce il valore della mobilità come strumento di rafforzamento delle
conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del
personale. A tale scopo favorisce e promuove la mobilità nazionale, internazionale e
interdisciplinare, nonché quella fra il settore pubblico e privato. 3. L'Università
assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e
formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei
di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei
curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti
tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie
attività formative. 4. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure
amministrative, allo scopo di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e
formazione da parte di persone e istituzioni di altri Stati.
Art. 6 - Federazioni e Fusioni 1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa
vigente l'Università, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi
ovvero fondersi con altri Atenei. La Federazione può avere luogo altresì tra
l'Università ed Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta
formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.
Art. 7 - Partecipazione dell'Università a organismi pubblici e privati 1.
L'Università può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme
associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alla
propria attività di ricerca e di didattica o comunque funzionali al perseguimento dei
propri fini istituzionali. Promuove, inoltre, la collaborazione con persone giuridiche
create secondo norme di diritto pubblico, con particolare attenzione ai Comuni, alle
Province e alle Regioni, che perseguano finalità di interesse strategico per l'Ateneo. 2.
Le partecipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato
Accademico su quelle di rilievo strategico. Esse sono comunque subordinate ai seguenti
presupposti: a) disponibilità di risorse finanziarie e organizzative sufficienti; b)
destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità
istituzionali, scientifiche e didattiche; c) espressa previsione di patti parasociali a
salvaguardia dell'Università in occasione di eventuali aumenti di capitale della persona
giuridica partecipata; d) limitazione del concorso dell'Ateneo, qualora si dovessero
ripianare eventuali perdite, alla quota di partecipazione; e) diritto di recedere nel caso
in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato. 3. La
partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o
strutture nel rispetto dei principi enunciati nel comma 2 del presente articolo, con oneri
a carico del comodatario. 4. La licenza dell'uso del marchio, per finalità non
istituzionali, fatto salvo il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Rettore. 5. La
rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e
didattici degli Enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere data anche a
docenti dell'Ateneo prescindendo dal loro regime di impegno didattico. In ogni caso, tale
rappresentanza è disposta con apposito decreto del Rettore. 6. È cura del Direttore
Generale tenere un elenco aggiornato di tutti gli organismi pubblici e privati cui
l'Università partecipa, così come dei rappresentanti da essa designati, e di renderne
possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse. 7. Il recesso dell'Ateneo dagli
organismi privati e pubblici ai quali partecipa avviene, su proposta del Rettore, con
delibera del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ
Capo I - Organi e Strutture
Art. 8 - Organi dell'Università 1. L'Università opera come un sistema
complesso e integrato in tutte le sue componenti, e riflette al suo interno la distinzione
fra attività di indirizzo, di controllo e attività di gestione. 2. All'attività di
indirizzo sono preposti i seguenti Organi di governo: a) il Senato Accademico; b) il
Consiglio di Amministrazione; c) il Rettore. 3. Gli Organi di governo dell'Università
sono assistiti da organi di controllo, che sono: a) il Nucleo di Valutazione, per
l'attività scientifica, didattica e amministrativa; b) il Collegio dei Revisori dei
Conti, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. 4. Sull'operato degli organi
di governo e delle strutture di gestione vigilano il Difensore degli Studenti e il
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni per le materie di competenza. 5. L'Organo cui è
affidata l'attività di gestione è il Direttore Generale, assistito dai dirigenti, che
rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture
dell'Università.
Art. 9 - Strutture dell'Università 1. Sono strutture dell'Università: a)
l'Amministrazione; b) i Dipartimenti; c) le Scuole interdipartimentali; d) i Centri
interdipartimentali per la ricerca; e) i Centri di erogazione di servizi; f) le Scuole di
Ateneo; g) le Scuole di Specializzazione. 2. L'Università si avvale della Fondazione
Università Ca' Foscari Venezia per svolgere un'attività strumentale di sostegno alle
proprie attività di ricerca e didattica, con particolare riferimento alle iniziative che
abbiano un taglio interdisciplinare e/o internazionale. 3. L'Università agisce in
collaborazione con le altre Università, promuovendo iniziative comuni nel campo della
ricerca e della didattica, volte al raggiungimento di risultati di eccellenza nei singoli
ambiti di attività, attraverso l'istituzione di Corsi di studio, di Master o di Dottorati
interateneo e mediante la promozione o l'adesione a Centri Interuniversitari o ad altre
strutture di tipo federativo. 4. Le strutture amministrative dell'Università sono
organizzate in modo da assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e
delle connesse responsabilità. 5. L'Università persegue i propri fini didattici,
scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, quali
associazioni, consorzi, società e fondazioni, con altri soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero.
Capo II - Organi di governo
Sezione I Rettore
Art. 10 - Funzioni del Rettore 1. Il Rettore rappresenta l'Università e ha la
responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità
e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
È organo di governo dell'Ateneo, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina
l'attuazione. 2. In particolare il Rettore: a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo; b)
convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e assicura
l'esecuzione delle rispettive delibere; c) propone al Senato Accademico i nomi dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei
conti; d) propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire
l'incarico di Direttore Generale; e) emana i provvedimenti di nomina delle cariche
istituzionali; f) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo al
Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del Senato
Accademico e del Nucleo di Valutazione; g) presenta al Consiglio di Amministrazione per
l'approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo; h) garantisce il diritto
degli studenti ad una formazione adeguata e la trasparenza degli atti amministrativi; i)
stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale; l) emana lo
Statuto e i Regolamenti, nonché le loro modifiche; m) stipula i contratti per attività
di insegnamento; n) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando
funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull'efficienza e la
correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito; o)
esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimità su tutti gli atti degli
organi e delle strutture dell'Università; p) avvia i procedimenti disciplinari nei
confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando una
motivata proposta in merito. Avvia i provvedimenti in caso di violazione del Codice etico
e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le
competenze del Collegio di Disciplina; q) utilizza nella propria azione di indirizzo e
controllo le risultanze del lavoro del Nucleo di Valutazione; r) esercita ogni altra
attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto
e dai Regolamenti di Ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo
Statuto; s) convoca almeno una volta l'anno un'assemblea di Ateneo alla quale presentare
il piano di sviluppo dell'Università. 3. In caso di necessità e urgenza il Rettore può
adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva. 4. Il
Rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione
dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.
Art. 11 - Elezione del Rettore 1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari
in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno.
Dura in carica sei anni e non è rieleggibile. 2. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i
professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, anche a tempo determinato;
b) ai membri dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti; c) ai rappresentanti del
personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici nel Senato
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione; d) al personale tecnico e amministrativo e
ai collaboratori ed esperti linguistici, con l'esclusione dei rappresentanti menzionati
alla lett. c) del presente comma, in misura pari al 25% dei docenti elettori, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. 3. Il Decano indice le elezioni
dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e ne fissa lo
svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 luglio. In caso
di anticipata cessazione dalla carica, il Decano indice le elezioni entro trenta giorni
dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta
giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria
amministrazione, sono esercitate dal Prorettore vicario. 4. Il Rettore, nella prima
votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza
votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al
ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di
ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 5.
Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al Rettore spetta una indennità di
carica determinata, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore
ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione. 7.
Il Rettore entra in carica il primo ottobre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di
anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in
carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.
Art. 12 - Prorettori e delegati 1. Il Rettore nomina tra i professori di ruolo
di prima fascia dell'Università a tempo indeterminato un Prorettore vicario. Questi
adotta, in caso di assenza o impedimento del Rettore, i provvedimenti di ordinaria
amministrazione. 2. Il Prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono
delegate dal Rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione e del Senato Accademico. 3. Il Prorettore vicario può optare all'inizio
dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al
Rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza. 4. La carica di Prorettore
vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Università e degli Enti
strumentali della stessa. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi
di Prorettori e Delegati da lui scelti tra i docenti dell'Università e nominati con
proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Prorettori
e Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli
ambiti di competenza, i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far
parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere
invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I
Prorettori possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva
competenza. 6. I Prorettori possono optare all'inizio dell'anno accademico per una
riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Rettore e al Direttore del
Dipartimento di appartenenza.
Sezione II Senato Accademico
Art. 13 - Funzioni del Senato Accademico 1. Il Senato Accademico è organo di
governo dell'Ateneo. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'Ateneo; approva,
previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto e il Regolamento
Generale di Ateneo; approva i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell'art. 49;
esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività
dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. 2. In particolare il Senato
Accademico: a) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di
sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale,
che il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione, indicando le priorità nella
destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli
obiettivi della ricerca e della didattica; b) esprime parere obbligatorio sul bilancio di
previsione e sul conto consuntivo dell'Ateneo; c) formula proposte e pareri obbligatori in
materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; d) delibera, previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modifiche allo Statuto e al Regolamento
Generale di Ateneo, delibera le modifiche ai Regolamenti di sua competenza ai sensi
dell'art. 49; approva il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione; e) esprime parere obbligatorio sui Regolamenti di competenza del
Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 49; f) esprime parere
obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli
studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio; g) esprime
parere obbligatorio sull'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi,
Sedi, Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche
interuniversitarie, deliberate dal Consiglio di Amministrazione; h) propone al Consiglio
di Amministrazione la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle
proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento e del parere del Nucleo di Valutazione;
i) propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione delle risorse in ordine alla
formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo; l) svolge
funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture
dell'Università e ne dirime gli eventuali conflitti; m) designa, su proposta del Rettore,
gli esperti esterni chiamati a fare parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente
del Collegio dei Revisori dei conti e i componenti del Collegio di Disciplina; n)
determina gli Organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata
un'indennità di carica, ivi compresi l'indennità di carica del Rettore e gli emolumenti
dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;
o) esprime pareri sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del Consiglio
di Amministrazione; p) commina le sanzioni in caso di violazione del Codice etico, su
proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di
Disciplina; q) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal Rettore. 3.
Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due
terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima
che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il Decano indice le votazioni
dopo trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato
Accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta
giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'art. 11,
comma 2, dello Statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal
corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di
Ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti
del Rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato
delle votazioni da parte del Decano. 4. In caso di anticipata cessazione del Rettore e
durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario, il Senato Accademico opera in
regime di ordinaria amministrazione.
Art. 14 - Composizione del Senato Accademico 1. Fanno parte del Senato
Accademico: a) il Rettore; b) dodici docenti di ruolo, eletti dai docenti dell'Ateneo in
modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo, di cui
almeno quattro Direttori di Dipartimento; se uno dei Direttori termina il proprio mandato
prima della scadenza del Senato, viene sostituito dal primo dei direttori non eletti; c)
tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti
linguistici eletti dall'insieme del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori
ed esperti linguistici; d) tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti
iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell'Università. 2.
Le modalità elettorali per l'elezione del Senato Accademico sono stabilite dal
Regolamento Generale di Ateneo. 3. Le rappresentanze di cui alle lett. c) e d) del comma 1
del presente articolo partecipano a tutte le discussioni e hanno diritto di voto sulle
materie di cui all'art. 13, ad eccezione di quelle di cui alla lett. h) del comma 2
dell'art. 13 e di quelle implicanti valutazione sull'attività scientifica dei singoli
docenti o delle strutture. 4. Partecipano alle riunioni del Senato, senza diritto di voto,
il Prorettore vicario, il Direttore Generale e il Coordinatore del Nucleo di Valutazione.
5. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte
dal Direttore Generale o da persona da lui delegata. 6. Il Senato Accademico è convocato
dal Rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata
richiesta almeno un terzo dei membri. Il Senato Accademico è comunque convocato almeno
una volta ogni tre mesi. 7. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici, ad
eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni accademici. Tutti
i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.
Sezione III Consiglio di Amministrazione
Art. 15 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di
Amministrazione è organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge le funzioni di indirizzo
strategico e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale
dell'Ateneo. 2. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio sullo Statuto
e sul Regolamento Generale di Ateneo, sul Codice etico e sulle relative modifiche, nonché
esprime il proprio parere sui Regolamenti di cui all'art. 49 nei termini ivi previsti. 3.
Il Consiglio di Amministrazione delibera su: a) il bilancio di previsione e il conto
consuntivo, su proposta del Rettore e tenuto conto del parere del Senato Accademico per le
parti di sua competenza, e le variazioni al bilancio di previsione; il bilancio di
previsione e il conto consuntivo vanno trasmessi al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze; b) i
Regolamenti di sua competenza ai sensi dell'art. 49 e le relative modifiche; c) i
programmi edilizi dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico; d) i provvedimenti relativi
alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato Accademico e
l'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti; e) la programmazione finanziaria annuale e
triennale; f) la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto delle
priorità e dei criteri stabiliti dal Senato Accademico; g) le proposte di chiamata dei
docenti; h) le convenzioni di particolare rilievo per l'Ateneo, sentito il Senato
Accademico; i) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal Senato
Accademico; in caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame
al Senato Accademico; l) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi,
Dipartimenti, Scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie,
acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico; m) l'attivazione, la modifica e la
disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari; n) i progetti e
le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dall'art. 3 L. 240/2010,
previo parere obbligatorio del Senato Accademico; o) tutti gli atti che rientrano nelle
competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 4. Il
Consiglio di Amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in
materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dal successivo art.
19. 5. Il Consiglio di Amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo
dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le
proposte e il parere obbligatorio del Senato Accademico in ordine alle priorità nella
destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca
e della didattica. 6. Il Consiglio di Amministrazione inoltre: a) conferisce e revoca
l'incarico di Direttore Generale; b) designa i membri del Nucleo di Valutazione; c)
approva le convenzioni e i contratti che comportino oneri o entrate per l'Università che
superino una soglia determinata dal medesimo Consiglio di Amministrazione; d) delibera, su
proposta del Senato Accademico, l'ammontare dell'indennità di carica del Rettore e di
quelle dei soggetti di cui alla lett. n) del comma 2 dell'art.13. 7. Il Consiglio di
Amministrazione è presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario sono svolte dal
Direttore Generale o da persona da lui delegata. 8. In caso di anticipata cessazione del
Rettore e durante il periodo di reggenza del Prorettore vicario, il Consiglio di
Amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.
Art. 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di
Amministrazione è composto da: a) il Rettore; b) da quattro a sei membri esterni
designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, che ne dispone la nomina con
proprio decreto; c) un rappresentante dei docenti, anche esterno all'Ateneo; d) un
rappresentante del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti
linguistici, anche esterno all'Ateneo; e) due rappresentanti eletti degli studenti,
iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell'Università.
Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore
Generale. Le modalità con cui sono scelti i rappresentanti dei docenti, del personale
tecnico e amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti linguistici, nonché degli
studenti, sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. 2. I membri esterni del
Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai
tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono
inoltre essere studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia. 3. Tutti i componenti, ad
eccezione dei rappresentanti degli studenti, devono essere scelti fra: a) persone che
abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l'esercizio di attività di
amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o
privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o
private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali,
culturali e produttive del territorio; b) personalità di alto e riconosciuto livello
scientifico sul piano internazionale. La scelta dei componenti il Consiglio di
Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità
tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 4. Il Consiglio di Amministrazione
dura in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui
mandato è biennale, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola
volta. 5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno
una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore, o quando
ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
Capo III - Organi di controllo, consultivi e di garanzia
Sezione I Organi di controllo
Art. 17 - Nucleo di Valutazione 1. Al Nucleo di Valutazione è attribuita la
funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla
base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché
la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della
congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di
insegnamento di cui all'art. 23 comma 1 L. 30 dicembre 2010, n. 240. Al Nucleo sono
altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'A.N.V.U.R., le funzioni previste
dall'art. 14 D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle
strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e
con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance
organizzativa e individuale. 2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge tutte le
funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo,
operando in conformità alle disposizioni ivi contenute. 3. Il Nucleo di Valutazione di
Ateneo è designato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è
nominato dal Rettore con proprio decreto. È composto da cinque a sette membri, incluso un
rappresentante degli studenti. I componenti, ad eccezione del rappresentante degli
studenti, devono essere di elevata qualificazione professionale e in prevalenza esterni
all'Ateneo, tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti
nell'Ateneo; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Il
Nucleo risponde al Rettore, dura in carica per tre anni, salvo quanto previsto all'art.
45, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. Il numero dei
componenti, le modalità della loro individuazione e il funzionamento dell'organo sono
disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo. Il coordinatore del Nucleo è individuato
dal Rettore con il decreto di nomina dell'organo. 4. L'Università assicura al Nucleo
l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari,
nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela
della riservatezza.
Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti 1. Il controllo sulla gestione
amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale è demandato ad un Collegio dei
Revisori dei conti. 2. Il Collegio è composto da: a) un membro effettivo, con funzioni di
Presidente, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i magistrati
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno
supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) un membro effettivo e
uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra
dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Almeno due componenti del Collegio devono
essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 3. I componenti del Collegio dei
Revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e
possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del Collegio non
può essere conferito a dipendenti dell'Università. 4. I compiti e le modalità di
funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità.
Art. 19 - Collegio di Disciplina 1. Il controllo disciplinare sui docenti è
affidato a un Collegio di Disciplina, composto da un professore ordinario, un professore
associato confermato e un ricercatore confermato, tutti in regime di tempo pieno, nonché
da due professori ordinari supplenti, nominati dal Senato Accademico per un triennio
accademico, immediatamente rinnovabile per una sola volta. 2. Il Collegio opera secondo il
principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. 3. Il Collegio svolge
la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto
disposto dall'art. 10, comma 2, lett. p) e, uditi il Rettore o un suo delegato nonché il
docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di
fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del
procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Consiglio di
Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla
ricezione del parere del Collegio di Disciplina infligge la sanzione ovvero dispone
l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto. 5. Il
procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro
180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione.
Sezione II Organi consultivi e di garanzia
Art. 20 - Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti 1. L'Assemblea dei
Rappresentanti degli Studenti è Organo collegiale di rappresentanza degli studenti
iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; ha funzioni propositive ed è organo
consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 2. L'Assemblea dei
Rappresentanti degli Studenti è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato
Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nelle Giunte
delle Scuole interdipartimentali. 3. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti: a)
designa il Difensore degli Studenti; b) designa il rappresentante degli studenti nel
Nucleo di Valutazione; c) designa i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo
Sport Universitario; d) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio
Regolamento interno; e) esprime parere su: I) per le parti di competenza, il Regolamento
Generale di Ateneo, il Codice etico e la Carta degli Impegni per la Sostenibilità; II) il
Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti e il Regolamento
didattico di Ateneo; III) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
IV) gli interventi di attuazione del diritto allo studio; V) le modalità di
collaborazione degli studenti alle attività di servizio. 4. L'Assemblea dei
Rappresentanti degli Studenti elabora proposte su tutte le materie di interesse degli
studenti; in particolare è chiamata a formularle sulle materie di cui alla lettera e) del
comma 3 del presente articolo; svolge ogni altra funzione ad essa assegnata
dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti. 5. L'Assemblea dei
Rappresentanti degli Studenti elegge, tra i rappresentanti in Senato Accademico e in
Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea, che dura in carica un biennio
accademico. 6. Il funzionamento dell'Assemblea e le modalità di elezione dei componenti
sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. 7. Ai componenti dell'Assemblea è
garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati
necessari per l'esplicazione dei propri compiti istituzionali.
Art. 21 - Consulta dei Dottorandi 1. La Consulta dei Dottorandi è organo
collegiale di rappresentanza dei Dottorandi; ha funzioni propositive ed è organo
consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 2. La Consulta dei
Dottorandi è composta dai rappresentanti dei dottorandi eletti nel Senato Accademico, nel
Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli della/e Scuola/e
di Dottorato e nei Collegi dei docenti dei Dottorati di ricerca. 3. La Consulta dei
Dottorandi: a) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento
interno; b) esprime parere su: I) per le parti di competenza, il Regolamento Generale di
Ateneo, il Codice etico e la Carta degli Impegni per la Sostenibilità; II) proposte di
modifica dell'assetto organizzativo delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di ricerca.
4. La Consulta dei Dottorandi elabora proposte su tutte le materie di interesse dei
dottorandi; in particolare è chiamata a formularle sulle materie di cui alla lett. b) del
comma 3 del presente articolo; svolge ogni altra funzione ad essa assegnata
dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti. 5. La Consulta dei
Dottorandi elegge tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica un biennio
accademico. 6. Il funzionamento della Consulta e le modalità di elezione dei componenti
sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. 7. Ai componenti della Consulta è
garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati
necessari per l'esplicazione dei propri compiti istituzionali.
Art. 22 - Difensore degli Studenti 1. È istituito il Difensore degli Studenti
dell'Ateneo. 2. Il Difensore è nominato dal Rettore su designazione dell'Assemblea dei
Rappresentanti degli Studenti, sentito il Senato Accademico, tra persone di comprovata
competenza professionale per un periodo di due anni accademici, rinnovabile immediatamente
per una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti. 3. Il
Difensore degli Studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei
loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Difensore ha diritto di
compiere accertamenti e riferisce al Rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli
atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Difensore hanno diritto, a loro
richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad
identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 23 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. Il Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la
valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione
italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere
e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il
Comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing)
all'interno dell'Università. 2. La composizione del Comitato è stabilita dal Regolamento
Generale di Ateneo. 3. Le funzioni del Comitato previste dal comma 1, sono integrate con
quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì - ove prescritto
dalla legge - la denominazione dell'organo.
Capo IV- Organi di gestione e strutture amministrative
Art. 24 - Caratteri dell'Amministrazione 1. L'Università conforma
l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di
efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione. 2. L'Università, nell'ambito della
propria autonomia, adotta con delibera del Consiglio di Amministrazione il piano di
organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.
Art. 25 - Direttore Generale 1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile,
sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e
amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in
materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione. Il Direttore Generale, inoltre: a)
cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti; b)
partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto; c)
verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso
di inerzia degli stessi; d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le
convenzioni necessarie alla gestione; e) adotta gli atti che impegnano la spesa. 2. Il
Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato
Accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta, a cui sono
allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche
decentrate. 3. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a
persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale
con funzioni dirigenziali individuato con selezione pubblica. L'incarico è a tempo
determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile. 4. Il Direttore
Generale designa tra i Dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
Art. 26 - Funzioni dirigenziali 1. Secondo quanto previsto dalla normativa sulla
dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano,
per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore Generale, i
programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del
personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività,
secondo i limiti ad essi assegnati dal Direttore Generale. Essi provvedono alla
valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito e rispondono dei
risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia
nella gestione, in relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi
attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di
servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti
anche non di qualifica dirigenziale, di particolare e comprovata qualificazione
professionale e nel rispetto della disciplina vigente. 3. Gli atti di competenza dei
dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale per
particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento
di avocazione.
Art. 27- Centri di erogazione di servizi 1. I Centri di erogazione di servizi
forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e di ricerca quali,
in particolare, i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici,
statistici, di stampa ed editoriali. 2. Ai Centri di erogazione di servizi può essere
attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui
al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 3. Le modalità di
istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di erogazione di servizi sono
disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA
Capo I - Dipartimenti e Scuole Interdipartimentali
Art. 28 - Caratteristiche e funzioni dei Dipartimenti 1. I Dipartimenti
costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo per svolgere i suoi
compiti nell'ambito della ricerca e della didattica. 2. I Dipartimenti organizzano e
gestiscono: a) le attività di ricerca dei diversi settori scientifico-disciplinari che
confluiscono al loro interno; b) le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea
Magistrale e delle Scuole di Specializzazione, nonché, assieme alle altre strutture
dell'Università eventualmente costituite a tale scopo, i Master Universitari, i Corsi di
Perfezionamento e i Corsi di Dottorato di ricerca. 3. I Dipartimenti hanno autonomia
finanziaria e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dai Regolamenti di Ateneo.
Hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la
propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente Statuto. 4. Ai Dipartimenti
afferiscono, previa richiesta approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato
Accademico, tutti i professori e i ricercatori. Ai Dipartimenti viene inoltre assegnato il
personale tecnico e amministrativo necessario per il suo funzionamento. 5. Fanno infine
riferimento ai Dipartimenti gli assegnisti e i professori a contratto, le cui ricerche o i
cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti o affini
ai Dipartimenti stessi, nonché i cultori della materia e i Visiting Professors (Visiting
Researchers) i cui titoli siano stati attribuiti tramite delibera del Dipartimento. 6. I
Dipartimenti sottopongono al Senato Accademico le richieste di posti di ruolo docente,
nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica formulato al
loro interno. Essi deliberano inoltre sulle proposte di chiamata dei docenti nei settori
scientifico-disciplinari di loro competenza. 7. I Dipartimenti disciplinano il loro
funzionamento mediante l'adozione di apposito Regolamento, che deve essere approvato dal
Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 29 - Modalità di costituzione dei Dipartimenti 1. L'istituzione di un
Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio
del Senato Accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico
presentato da un gruppo di docenti. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ne
delibera l'attivazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, tenendo conto
della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse
finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.
2. Il numero di docenti necessari per presentare la proposta di istituzione e poi per
l'attivazione di un Dipartimento non può essere inferiore a 45. Qualora il numero dei
docenti di un Dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla legge, il Senato
Accademico ne propone la disattivazione al Consiglio di Amministrazione.
Art. 30 - Articolazione interna dei Dipartimenti 1. Sono organi del Dipartimento
il Direttore, la Giunta, il Consiglio e una Commissione didattica paritetica
docenti-studenti. 2. I Dipartimenti, sulla base del proprio Regolamento, possono essere
articolati al loro interno in Centri, Sezioni, Laboratori, istituiti con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, qualora la
complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo
renda opportuno. Sempre con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il
Consiglio di Dipartimento può deliberarne la disattivazione. 3. Il Regolamento del
Dipartimento può prevedere inoltre i seguenti organi: un Comitato per la ricerca, per il
coordinamento delle attività di ricerca; dei Collegi didattici e/o un Comitato per la
didattica per il coordinamento delle attività didattiche, inclusi i Corsi di Dottorato.
4. Il Regolamento del Dipartimento può altresì prevedere l'istituzione di un Consiglio
scientifico, formato da docenti esterni all'Ateneo, anche stranieri, per la valutazione
delle proprie attività di ricerca.
Art. 31 - Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di
programmazione e di gestione del Dipartimento. In particolare il Consiglio: a) detta i
criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento; b) detta i
criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento; c) approva,
su proposta del Direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; d) approva, in
conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento e il Regolamento
delle Scuole interdipartimentali e dei corsi di Dottorato, ove attivati; e) delibera sulle
proposte di posti di ruolo docente da sottoporre al Senato Accademico; f) delibera sulle
proposte di chiamata dei docenti; g) approva il piano dell'offerta formativa ad esso
sottoposto dal Comitato per la didattica, o ancora da una Scuola interdipartimentale o
interateneo, qualora il Dipartimento stesso abbia concorso alla sua attivazione; h)
delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e
sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati; i) vigila in generale sul buon
andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca; l) approva le
relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti; m) esprime un
parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica; n) promuove
l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca; o) approva i Programmi di
ricerca interdipartimentali sulla base di un accordo reciproco tra i Dipartimenti
interessati. p) trasmette annualmente al Rettore e al Senato Accademico una relazione
sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica. 2. Fanno
parte del Consiglio di Dipartimento: a) il Direttore, b) i professori e i ricercatori
afferenti al Dipartimento; c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo
assegnato al Dipartimento, in numero non inferiore a due; d) rappresentanti degli studenti
iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di specializzazione e al Dottorato
di ricerca, afferenti al Dipartimento, in numero non inferiore a tre e non superiore a
sei, individuati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo; e) il
Segretario generale, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di
verbalizzazione; f) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto, degli
assegnisti di ricerca e dei cultori della materia, senza diritto di voto e individuati
sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. 3. In tutte le questioni
riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per le
questioni relative alle lettere e), f), h), l), m) del comma 1 del presente articolo, il
Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti,
appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di
funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di
Dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto. 4. Il Consiglio di Dipartimento è
convocato dal Direttore. Viene in ogni caso convocato una volta ogni tre mesi o su
richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. 5. I verbali del Consiglio di Dipartimento
portano la firma congiunta del Direttore e del Segretario generale.
Art. 32 - Direttore di Dipartimento 1. II Direttore rappresenta il Dipartimento.
Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle rispettive delibere e
svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento. 2. Il
Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno
e indeterminato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a
maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda
fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. La convocazione
del Consiglio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento
di almeno quattro votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.
3. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di
Direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno
afferente al Dipartimento. 4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in
carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 5. Il
Direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno
didattico, dandone comunicazione al Rettore. 6. Il Direttore designa tra i professori
ordinari o associati a tempo pieno e indeterminato del Dipartimento un Vicedirettore, che
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è nominato con decreto
del Rettore. 7. Il Direttore esercita il potere di avocazione sugli atti del Segretario
generale di Dipartimento solo per particolari motivi di necessità ed urgenza,
specificatamente indicati nel provvedimento, che viene tempestivamente portato a
conoscenza del Consiglio di Dipartimento. 8. In caso di necessità e urgenza il Direttore
può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone la
ratifica nella seduta immediatamente successiva. 9. La carica di Direttore è
incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Delegato, di Coordinatore di
Collegio didattico, di Direttore di Scuola di Specializzazione, di Direttore di Scuola
interdipartimentale e di Direttore di Scuola di Dottorato; essa è incompatibile inoltre
con le cariche istituzionali del Sistema delle Biblioteche di Ateneo.
Art. 33 - Giunta di Dipartimento 1. La Giunta coadiuva il Direttore
nell'espletamento delle sue funzioni, svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai
Regolamenti di Ateneo e quelle che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle
delegare. 2. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore, che la convoca e la
presiede, il Vicedirettore, i delegati del Direttore che presiedono il Comitato per la
ricerca e il Comitato per la didattica, ove costituiti, ed un numero di docenti stabilito
nel Regolamento del Dipartimento. 3. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche
funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento di Dipartimento.
4. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Alla Giunta partecipa il Segretario
generale di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione. 5. La Giunta dura
in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.
Art. 34 - Comitato per la ricerca 1. Il Comitato per la ricerca, ove costituito,
svolge attività di coordinamento e promozione delle attività di ricerca, delle attività
per conto terzi e di fund raising del Dipartimento, ed esercita le funzioni eventualmente
assegnategli dal Consiglio. 2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore o da un
suo delegato ed è composto dai coordinatori dei Centri, Sezioni o Laboratori, ove
costituiti, e/o da un numero di docenti stabilito dal regolamento del Dipartimento. Questi
ultimi sono eletti dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta. Al Comitato
partecipa, se ne viene fatta richiesta dal Direttore, anche il Segretario generale di
Dipartimento o un suo delegato con funzioni di verbalizzazione. 3. Il Comitato dura in
carica tre anni accademici.
Art. 35 - Comitato per la didattica 1. Il Comitato per la didattica, ove
costituito, coordina tutti i Corsi di studio attivati all'interno di un Dipartimento:
Corsi di Laurea e Laurea magistrale, Master universitari e Scuole di specializzazione e
Corsi di Dottorato. 2. Il Comitato per la didattica è presieduto dal Direttore di
Dipartimento o da un suo Delegato ed è formato dai Coordinatori dei Collegi dei vari
Corsi di studio attivati all'interno del Dipartimento. 3. Il Comitato per la didattica
coadiuva il Direttore nelle sue funzioni relative alla didattica e coordina l'attività
dei Collegi Didattici dei Corsi di Studio attivati all'interno del Dipartimento. 4. Il
Comitato per la didattica è l'organo di programmazione e coordinamento dell'attività
didattica del Dipartimento: a) propone al Dipartimento il piano dell'offerta formativa.
Esso è approvato dal Consiglio di Dipartimento, che contestualmente assegna le
responsabilità didattiche ai docenti afferenti al Dipartimento stesso; b) coordina le
attività didattiche programmate dai Collegi dei Corsi di studio, dei Master Universitari,
delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Dottorato; c) organizza attività
culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti promuovendone
l'internazionalizzazione. 5. I Corsi di Studio attivati nei Dipartimenti possono
utilizzare la totalità dell'offerta formativa di Ca' Foscari per coprire tutti i CFU
necessari, dopo che i Dipartimenti ai quali fanno capo gli insegnamenti richiesti abbiano
espresso parere favorevole, in seguito ad una verifica di fattibilità con i docenti
titolari degli insegnamenti e con i Comitati per la didattica e le Scuole
interdipartimentali coinvolti o, qualora questi non esistessero, con i Collegi didattici.
6. Nel caso in cui i Corsi di Studio richiedano insegnamenti attivati ad hoc a docenti di
altri Dipartimenti, è necessario acquisire preliminarmente il consenso del docente
interessato e l'autorizzazione del Dipartimento di afferenza. L'assenso dei Dipartimenti
di afferenza è necessario anche nel caso in cui, per il raggiungimento dei requisiti
minimi qualitativi, i Corsi di Studio debbano ricorrere a docenti di altri Dipartimenti.
7. La decisione finale sulla acquisizione dei settori scientifico-disciplinari necessari
al raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi dei Corsi di Studio attivati
dai Dipartimenti spetta in ogni caso al Senato Accademico, sentito il Nucleo di
Valutazione.
Art. 36 - Segretario generale di Dipartimento 1. L'attività amministrativa, di
coordinamento e di direzione del personale tecnico e amministrativo è svolta dal
Segretario generale di Dipartimento, il cui incarico a tempo determinato è conferito,
all'interno del personale dell'Ateneo, dal Direttore Generale, sentito il Direttore del
Dipartimento, con atto scritto e può essere rinnovato con le medesime formalità. 2. Il
Direttore Generale, sentito il Direttore e il Segretario generale di Dipartimento, può
conferire con atto scritto l'incarico di Vicesegretario generale di Dipartimento,
all'interno del personale del Dipartimento stesso. 3. Il Segretario generale di
Dipartimento assicura l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e
inoltre: a) assiste il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore
funzionamento della struttura; b) coordina le attività gestionali, amministrative e
contabili, i servizi alla ricerca e alla didattica, le attività di comunicazione e fund
raising, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso
imputabile; c) coordina e valuta le attività del personale tecnico e amministrativo
afferente al Dipartimento, cui è gerarchicamente sovraordinato, sentendo, nel caso di
personale tecnico e amministrativo di area scientifica, anche il parere del Direttore di
Dipartimento; d) partecipa anche con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio di
Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, redige e firma congiuntamente con il
Direttore di Dipartimento il verbale, in conformità alle norme e ai Regolamenti di
Ateneo. 4. L'incarico di Segretario generale di Dipartimento può essere revocato dal
Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento, prima della scadenza con atto
scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza
di specifico accertamento di risultati negativi.
Art. 37 - Scuole interdipartimentali 1. Per il coordinamento delle attività
didattiche di uno o più Corsi di studio interdipartimentali di rilievo strategico per
l'Ateneo, i Dipartimenti possono proporre di istituire e attivare apposite Scuole
interdipartimentali, le quali devono essere costituite da almeno due Dipartimenti. 2. Sono
organi della Scuola: a) il Direttore; b) i Collegi didattici dei singoli Corsi di Studio e
i Collegi docenti dei Corsi di dottorato, dei Master Universitari e delle Scuole di
specializzazione, ove presenti; c) una Giunta, convocata e presieduta dal Direttore della
Scuola, formata dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola o dai loro delegati,
dai coordinatori dei Collegi presenti nella Scuola e da una rappresentanza degli studenti,
eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo; d) una
Commissione paritetica docenti-studenti. 3. L'istituzione e l'attivazione delle Scuole
interdipartimentali sono proposte dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti, a maggioranza
assoluta dei componenti. L'istituzione e l'attivazione e/o la partecipazione ad una Scuola
interdipartimentale impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla
realizzazione dei prodotti formativi previsti nel progetto della Scuola stessa.
L'istituzione e l'attivazione delle Scuole interdipartimentali sono deliberate dal
Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. 4.
L'elezione dei Coordinatori dei Collegi che fanno parte delle Scuole interdipartimentali e
l'elezione dei componenti dei Collegi dei Corsi di studio sono disciplinate dal
Regolamento Generale di Ateneo. 5. Il Direttore di una Scuola interdipartimentale è
eletto dalla Giunta della Scuola, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno
afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, con l'esclusione dei Direttori, con la
maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si
procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di
voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o,
in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 6. Il
Direttore di una Scuola interdipartimentale è nominato con decreto del Rettore, dura in
carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta. 7. La Giunta
della Scuola, acquisito il parere dei Consigli dei Dipartimenti costituenti la Scuola,
sottopone il Regolamento della Scuola all'approvazione del Senato Accademico, previo
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 8. Le Scuole interdipartimentali
propongono ai Dipartimenti costituenti le singole Scuole, il piano dell'offerta formativa,
che è approvato dai singoli Consigli di Dipartimento, che contestualmente assegnano le
relative responsabilità didattiche ai docenti afferenti ai propri Dipartimenti. 9. Le
Scuole coordinano le attività didattiche programmate dai Collegi didattici dei Corsi di
studio, dei Master Universitari, delle Scuole di Specializzazione e organizzano attività
culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, con particolare attenzione
all'internazionalizzazione. 10. I Corsi di studio attivati dalle Scuole
interdipartimentali possono utilizzare la totalità dell'offerta formativa di Ca' Foscari
per coprire tutti i CFU necessari, ovvero richiedere insegnamenti attivati ad hoc a
docenti di altri Dipartimenti rispetto a quelli costituenti le singole Scuole, seguendo in
entrambi i casi le stesse modalità previste all'art. 35, commi 5 e 6, per i Comitati per
la didattica. Si devono seguire le stesse modalità anche per il raggiungimento dei
requisiti minimi quantitativi e qualitativi, nel caso in cui i Corsi di studio attivati
dalle Scuole interdipartimentali abbiano bisogno di utilizzare docenti di altri
Dipartimenti rispetto a quelli costituenti la Scuola. 11. La decisione finale sulla
acquisizione dei settori scientifico-disciplinari necessari al raggiungimento dei
requisiti quantitativi e qualitativi dei Corsi di studio attivati dalle Scuole spetta in
ogni caso al Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione. 12. Dopo tre anni dalla
propria adesione i singoli Dipartimenti possono decidere di recedere da una Scuola, con
una delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.
13. La disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai Consigli dei
Dipartimenti coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con
la maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione
delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato
Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito minimo
della partecipazione di almeno due Dipartimenti.
Art. 38 - Collegi didattici 1. I Collegi didattici organizzano l'attività di un
singolo Corso di studio o di più Corsi di studio, anche di classi diverse purché
omogenee dal punto di vista scientifico-culturale. 2. I Collegi didattici possono essere
istituiti autonomamente all'interno dei Dipartimenti o di una Scuola interdipartimentale.
3. I Collegi didattici sono nominati dai Consigli di Dipartimento interessati secondo le
modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. Essi sono formati da un minimo di
cinque a un massimo di nove docenti, uno dei quali ha funzione di Coordinatore. Il
Coordinatore deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal
Consiglio di Dipartimento e fa parte del Comitato per la Didattica del Dipartimento o
della Giunta della Scuola, ove costituita. 4. I Collegi didattici e i loro Coordinatori
durano in carica tre anni accademici.
Art. 39 - Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti 1. Le Commissioni
didattiche paritetiche docenti-studenti costituiscono un osservatorio permanente delle
attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del placement.
Svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica
nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. Individuano
indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della
didattica e dell'attività di servizio agli studenti e li propongono al Nucleo di
Valutazione. Formulano pareri sull'attivazione e soppressione di Corsi di studio. 2. Le
Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati
dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola interdipartimentale, e quattro
studenti iscritti ai diversi Corsi di studio attivati da un Dipartimento o coordinati da
una Scuola interdipartimentale, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento
Generale di Ateneo. Il Consiglio o la Giunta nominano Presidente della Commissione uno dei
docenti da loro designati.
Capo II - Altre strutture di didattica e di ricerca
Art. 40 - Corsi e scuole di Dottorato 1. I Corsi sono istituiti e attivati su
proposta dei Dipartimenti e con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere
obbligatorio del Senato Accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione alla
ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per
esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione. 2. I
Corsi di dottorato possono essere gestiti all'interno dei Dipartimenti o delle Scuole di
Dottorato, se attivate, anche a livello interateneo, nazionale e internazionale, o della
Scuola Dottorale di Ateneo se attivata. 3. L'Università può istituire una Scuola
Dottorale di Ateneo per il coordinamento delle attività dei Corsi di dottorato. 4. Per
ogni altra norma volta a regolarne la struttura e il funzionamento, si fa riferimento
all'apposito Regolamento dei Dottorati di ricerca di Ca' Foscari.
Art. 41 - Scuole di Ateneo 1. L'Università può istituire e attivare delle
Scuole di Ateneo per il coordinamento di attività didattiche diverse da quelle dei Corsi
di Laurea e di Laurea Magistrale. 2. Le Scuole di Ateneo possono essere rivolte a
coordinare i Corsi di dottorato di ricerca, Master Universitari, altre attività legate
alla formazione permanente o i corsi estivi.
Art. 42 - Scuole di Specializzazione 1. Le Scuole di Specializzazione sono
strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di
attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali
determinati. 2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite e attivate con delibera del
Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su
proposta di uno o più Dipartimenti, anche di altri atenei. 3. Sono organi delle Scuole di
Specializzazione: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore. 4. Il Consiglio della
Scuola è composto da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un Direttore,
eletti dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento coinvolti, secondo le modalità
stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. 5. Il Direttore è nominato con decreto del
Rettore e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività didattiche della Scuola; dura
in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
Art. 43 - Centri di Ricerca Interateneo 1. Centri di Ricerca Interateneo possono
essere costituiti tra uno o più Dipartimenti dell'Università Ca' Foscari Venezia con uno
o più Dipartimenti di altre università per lo svolgimento di attività di ricerca sulla
base di progetti a durata pluriennale. 2. L'istituzione e l'attivazione dei Centri di
Ricerca Interateneo, proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di
Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. 3. La delibera
costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse
assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il
funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento
amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.
TITOLO IV - NORME COMUNI
Capo I - Organi Collegiali
Art. 44 - Funzionamento degli organi collegiali 1. Per la validità delle
adunanze degli Organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza
assoluta degli aventi diritto, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia
diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di
quelli che abbiano giustificato la loro assenza o che debbano comunque ritenersi
giustificati. 2. Le delibere degli organi collegiali sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto dallo Statuto e
dalla normativa vigente; in caso di parità prevale il voto del presidente. 3. Le delibere
degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato
di regola nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante. 4. Il voto
di un organo collegiale contrario a una proposta del suo Presidente non comporta le
dimissioni dello stesso. 5. Fatto salvo quanto previsto per il Rettore ai sensi del
precedente art. 13 comma 3, il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno tre quarti dei componenti, e viene messa in discussione non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Decano
dell'organo convoca entro trenta giorni le elezioni per la nomina del nuovo presidente. 6.
Il Segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e può
essere coadiuvato da personale tecnico e amministrativo di livello adeguato.
Art. 45 - Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali 1. I docenti e il
personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli Organi collegiali previsti
dallo Statuto restano in carica tre anni accademici. 2. Le rappresentanze degli studenti
negli organi collegiali previsti dallo Statuto sono rinnovate ogni due anni accademici e
il relativo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. 3. I componenti
designati o eletti negli Organi collegiali di Ateneo e delle singole strutture possono
essere rinnovati consecutivamente per una sola volta. 4. La mancata designazione di uno o
più componenti, se minoritaria, non pregiudica la validità della composizione degli
Organi. 5. I titolari di cariche e i membri degli Organi collegiali continuano a rimanere
in carica per l'ordinaria amministrazione anche dopo la scadenza del proprio mandato, fino
alla loro sostituzione.
Art. 46 - Decadenza e incompatibilità 1. L'assenza del titolare di una carica,
salvo giustificato motivo, determina la decadenza dalla carica stessa, qualora si
protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi per gli organi monocratici e
per tre sedute consecutive per gli organi collegiali. 2. La condizione di professore a
tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste
dallo Statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al
ricorrere della suddetta condizione. 3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione
per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per
i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a
farne parte; b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio
di Dipartimento, dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e della Consulta dei
Dottorandi; c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di
Specializzazione o di far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di
Specializzazione; d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato
e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del
Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di
altre università italiane statali, non statali o telematiche; e) svolgere funzioni
inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività
universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR;
f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in
organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale. 4.
L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 5. L'elettorato passivo
delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione,
nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti
dei Dipartimenti, è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il
primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca
dell'Università.
Art. 47 - Indennità di carica 1. I titolari di più cariche, per le quali sia
prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse. 2.
L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a
tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa
al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.
Capo II - Attività Normativa
Art. 48 - Tipi di Regolamento 1. Sono Regolamenti di Ateneo: a) il Regolamento
Generale di Ateneo; b) il Regolamento Didattico di Ateneo; c) il Regolamento dei Dottorati
di ricerca; d) il Regolamento dei Corsi di Master Universitario; e) il Regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità; f) il Regolamento delle attività
formative autogestite dagli studenti; g) il Regolamento di attuazione delle norme sul
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; h) il
Regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi; i) il
Regolamento del Sistema delle Biblioteche di Ateneo; j) il Regolamento per
l'individuazione di criteri e modalità per lo svolgimento di attività di ricerca,
didattica, orientamento e tutorato da parte di professori e ricercatori; k) il Regolamento
per l'individuazione di criteri e modalità per la determinazione della retribuzione
aggiuntiva dei ricercatori ai quali sono affidati moduli o corsi; l) il Regolamento per
l'individuazione di modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo
svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e differenziazione dei
compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari; m) il
Regolamento sull'incompatibilità della posizione di docente con l'esercizio del commercio
e dell'industria; criteri e disciplina per la costituzione di spin-off e start-up
universitari; n) il Regolamento per la definizione di criteri e modalità per la
valutazione dell'impegno dei docenti ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali; o)
il Regolamento per la previsione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico
amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di
finanziamenti privati; p) il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di prima e di seconda fascia, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla
Carta Europea dei Ricercatori; q) il Regolamento per la disciplina delle modalità di
conferimento degli assegni di ricerca; r) il Regolamento per la disciplina delle procedure
per l'attribuzione di contratti di insegnamento; s) il Regolamento per la disciplina delle
procedure pubbliche per la selezione di ricercatori a tempo determinato; t) il Regolamento
per l'individuazione, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, degli standard qualitativi riconosciuti
a livello internazionale da utilizzare per la valutazione ai fini della chiamata in ruolo
del titolare di contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi
dell'art. 16 L. 240/2010; u) il Regolamento per i visiting professor e i visiting
researcher; v) il Regolamento per i cultori della materia; w) i Regolamenti di
organizzazione delle strutture amministrative di Ateneo; x) ogni altro Regolamento che
disciplini materie di interesse dell'Università.
Art. 49 - Contenuto dei Regolamenti di Ateneo 1. Il Regolamento Generale di
Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso e
le modalità di elezione degli organi di governo e delle rappresentanze negli organi
collegiali previsti dallo Statuto; è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza
assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 2. Il
Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per
i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative
previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle
strutture didattiche. È deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei
componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Regolamento
delle Scuole dei Dottorati di ricerca e il Regolamento dei corsi di Master Universitario
sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure
amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la
rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di
bilancio; disciplina altresì l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo
interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università,
quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta
dei componenti dal Consiglio di Amministrazione. 5. Il Regolamento delle attività
formative autogestite dagli studenti è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza
assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio dell'Assemblea dei Rappresentanti
degli Studenti. 6. Il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le
modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti. 7. Il Regolamento per la gestione,
la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi è approvato dal Consiglio di
Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti. 8. Il Regolamento del Sistema delle
Biblioteche di Ateneo è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta
dei componenti. 9. Tutti gli altri Regolamenti di Ateneo in materia di didattica e ricerca
sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione. 10. L'approvazione dei Regolamenti di cui
alle lettere j), l), q) dell'art. 48 del presente Statuto spetta al Senato Accademico, a
maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione. 11. L'approvazione dei Regolamenti di cui alle lettere k), m), n), o),
p), r), s), t) dell'art. 48 del presente Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione, a
maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. 12.
I Regolamenti di organizzazione delle strutture amministrative di Ateneo di cui alla
lettera w) dell'art. 48 sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza
assoluta dei componenti. 13. L'approvazione di ogni altro Regolamento spetta al Senato
Accademico e/o al Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, a
seconda degli ambiti di rispettiva competenza.
Art. 50 - Formazione dei Regolamenti 1. L'iniziativa per la formazione e la
modifica dei Regolamenti spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei
componenti dell'organo consiliare cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi. 2.
I Regolamenti sono emanati con Decreto del Rettore e, salvo ragioni di urgenza, o di
differimento, entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Art. 51 - Pareri - Scadenza termini 1. I pareri sui Regolamenti di Ateneo
richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del
testo, trascorsi i quali si procede comunque alla delibera definitiva.
Art. 52 - Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti 1. L'Università
provvede a pubblicare lo Statuto e i Regolamenti nel proprio sito web.
Art. 53 - Modifiche dello Statuto 1. L'iniziativa di modifica dello Statuto
spetta al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del
Consiglio di Amministrazione. 2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti. 3. La delibera di modifica dello Statuto entra
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 54 - Codice etico 1. Il Codice etico dei docenti, degli studenti e del
personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici determina i
valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il
rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei
confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito
della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di
discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di
proprietà intellettuale. 2. È deliberato dal Senato Accademico con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione. 3. L'accertamento di violazioni del codice etico, fatte salve le
prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, porta all'irrogazione
di sanzioni che vanno, nel rispetto del principio della gradualità, dal rimprovero
scritto (nel caso di infrazione di minore rilievo) alla sospensione per un biennio degli
scatti di carriera. Comporta inoltre, nel caso di recidiva o infrazione grave,
l'impossibilità di ricoprire incarichi istituzionali. 4. Nel rispetto del principio del
contradditorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione
della sanzione spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore. 5. Le procedure di
cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e i rapporti tra procedimento disciplinare e
violazione del Codice etico sono definiti all'interno del Codice etico.
Art. 55 - Carta degli Impegni per la Sostenibilità 1. La Carta degli Impegni
per la Sostenibilità definisce gli obiettivi volti a minimizzare l'impatto
dell'Università sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale
e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il
progresso economico sostenibile del territorio. 2. È deliberata dal Consiglio di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE
Art. 56 - Interpretazioni 1. Nello Statuto: a) per professori, s'intendono i
professori straordinari, ordinari ed associati e i professori a tempo determinato; b) per
docenti, s'intendono i professori straordinari, ordinari, associati e i professori a tempo
determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato; c) per
ricercatori, s'intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento; d)
per studenti, s'intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, delle
Scuole di Specializzazione, di Dottorato di ricerca, di Master, Scuole estive, Scuole
interateneo nell'Università Ca' Foscari Venezia; e) con l'espressione "personale
tecnico e amministrativo", s'intende tutto il personale dipendente non docente
dell'Università, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, di ogni area funzionale
e categoria, compresa quella dirigenziale; f) con l'espressione "personale",
s'intende il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed
esperti linguistici; g) con l'espressione "CFU" si intendono i Crediti Formativi
Universitari. 2. Nello Statuto, con l'espressione "è immediatamente rinnovabile per
una sola volta", usata per le cariche triennali elettive o soggette a designazione,
si intende che la durata della carica non può superare i sei anni su nove anni.
Art. 57 - Elezione dei nuovi Organi di governo dell'Ateneo 1. Il Senato
Accademico, composto sulla base del nuovo Statuto, deve insediarsi entro centoventi giorni
dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Il Consiglio di
Amministrazione, composto sulla base del nuovo Statuto, deve insediarsi entro sessanta
giorni dall'insediamento del nuovo Senato Accademico.
Art. 58 - Proroghe e limiti al rinnovo dei mandati 1. I Presidi e i Consigli di
Facoltà, nonché gli altri Organi statutari previsti dal vecchio Statuto e non previsti
nel nuovo rimangono in carica fino a delibera di decadenza adottata dal Consiglio di
Amministrazione. 2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi di governo e, se stanno
ricoprendo il secondo mandato consecutivo, non sono immediatamente rinnovabili. 3. I
componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti rimangono in
carica fino all'insediamento dei nuovi componenti dei due Organi, che saranno designati
dai competenti Organi di governo di nuova composizione nella prima seduta utile e, se
stanno ricoprendo il secondo mandato consecutivo, non sono immediatamente rinnovabili. 4.
Il mandato del Rettore in carica all'entrata in vigore del presente Statuto è prorogato
di due anni accademici oltre la scadenza del mandato triennale. 5. Il mandato dei
Direttori di Dipartimento in carica all'entrata in vigore del presente Statuto termina in
coincidenza con la fine del mandato del nuovo Senato Accademico. Ai fini del computo del
limite di mandato (sei anni su nove) non si tiene conto del prolungamento, rispetto alla
durata triennale, previsto dal primo periodo del presente comma.
Art. 59 - Regolamenti 1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto
sulla Gazzetta Ufficiale, tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla
base delle nuove normative. In caso contrario si applicano in quanto compatibili. |
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Bologna, Riforma dello Statuto dell'Università, in applicazione della
Legge Gelmini
Conferenza convocata dal Rettore, svolta il 17
feb 2011 |
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Il rettore esordisce con un' ammonizione messianica:
"L'università vive nel mondo,
ma non è di questo mondo",
e dopo egli la interpreta:
"vale dire, vive tra i privati, ma è pubblica".
Documento
ufficiale pubblicato il 15 marzo 2011 |

Ivano Dionigi, rettore
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Ma, poi, ... tra il pubblico si capisce solo la metà
del discorso, complice il microfono. Nè è fornito un proprio testo scritto e neppure
alcunchè che anticipi le conclusioni della "Commissione rettorale
per la riforma".
Conclusione: si trova confermata la politica e il metodo di questo Rettore:
"Se vôi l'ammirazione de l'amichi, nun
faje capì mai quello che dichi" (Trilussa)
Le conclusioni della
Commissione arriveranno il 15 marzo, ossia un mese dopo (clicca: Documento Commissione). Queste le
prime annotazioni:
1) Esse consistono in un ventaglio di riordino dei dipartimenti e delle
scuole/facoltà.
Nel documento c'è assenza totale di elementi relativi
alla nuova Governance. Questo significa che (circa il riordino dei
dipartmenti e scuole) l'attuale assetto di potere vuole fare trovare il fatto compiuto al
nuovo assetto di Governance, e ciò tradisce la legge di riforma che, anche se non piace,
va applicata fedelmente (prima la Governance, e dopo le decisioni sul riordino dei
dipartimenti e delle facoltà...);
2) Il Documento della Commissione prospetta il riordino dei dipartimenti e
scuole/facoltà come rimpasto dei centri decisionali locali esistenti. I membri dei
Dipartimenti dovranno essere almeno 50 docenti di ruolo, le scuole/facoltà potranno
essere 5-7, oppure 10-12 (?)....
Ciò tradisce di nuovo la legge, perchè la riduzione del numero dei
dipartimenti non porta necessariamente una economia dei costi. Esistono sia le economie di
scala sia le diseconomie di scala. Es.: l'eccesso di centralizzazione può portare molti
costi di trasporto e molte perdite di tempo per andare e tornare dal centro.
Per stare alla legge, che vuole una economia dìi costi, la priorità va
data all'anagrafe degli insegnamenti. Il motivo è che il numero delle scuole/facoltà
viene dopo al numero delle lauree, e queste vengono dopo il numero degli insegnamenti.
Infatti i costi sono generati dal numero degli insegnamenti, non da quello delle lauree.
Le diverse lauree sono, il più delle volte, un diverso modo di mettere insieme gli
insegnamenti. Con lo stesso tipo di mattoni, posso fare case molto diverse. |
Qui sotto sono riportati alcuni interventi, di
cui abbiamo ottenuto il testo scritto.
Essi sono al buio del documento della Commissione, perchè venuto dopo.
.
|
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Marianna Sica, Studentessa |
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" Il laboratorio di autoriforma sta cercando da tempo,
relazionandosi ai vari soggetti dell'università, di pensare la costruzione di un
cambiamento dell'università, che ..."
(continua)
|

Prof. Luigi Guerra, Preside
|
" Appartengo al numero
di coloro che si ritengono offesi come cittadini e come docenti dalla miopia culturale e
normativa ...."
(continua) |

Prof.Giuseppe Sassatelli, già Preside
|
"Condivido in primo luogo l'intenzione di partire da una idea
progettuale "alta" e di respiro, che vada ben al di là della semplice
riorganizzazione ..."
(continua) |

Maurizio Matteuzzi,
prof. Associato
.
|
" Ieri abbiamo letto su tutti i giornali che Berlusconi non
è "preoccupato". E' stato un conforto, ora siamo più certi di essere dalla
parte giusta ..."
(continua) ... |

Sergio Brasini,
Prof. Ordinario
.
|
"Magnifico Rettore, cari Colleghi, eccomi qua a rappresentare pubblicamente
linverno del nostro scontento.Prendo la parola.."
(continua) ... |
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Dott.ssa Alessandra Maltoni, Personale tecnico e amm.vo
. |
"Magnifico Rettore, Cari Colleghi,
per il personale tecnico amministrativo non è certo facile inserirsi nel
percorso..."
(continua) ... |

CdA, Sig.ra Antonella Zago, Personale tecnico e amm.vo
.
|
"Non posso che condividere le richieste che altri hanno avanzato
sulla rappresentanza del personale dentro la commissione e ..."
(continua) ... |
Breve rapporto e sintesi della Conferenza,
per gli assenti delle varie università italiane |
1.-
Il pessimo microfono ha permesso di capire solo la metà delle cose dette dal
Rettore, e non suffragate dalla diffusione di un testo scritto (neppure successivamente,
pur essendone stato richiesto). La cosa, peraltro, è in linea con la politica di
questo rettore, a cui si addice un aforisma di TRILUSSA: "Se vôi l'ammirazione
de l'amichi, nun faje capì mai quello che dichi". E infatti, fin dai tempi della sua
elezione, non ha reso dichiarazioni programmatiche.
Questo criterio non è parso andare bene neppure per gli "amici" che
l'hanno votato, poichè nella Conferenza egli è risultato ampiamente scavalcato a
sinistra.
C'è dell'altro. Nei fatti, è risultato più realista del re. Ricordo tre fatti:
1) Da un anno egli ha nominato una Commissione per la riforma
dello Statuto componendola, senza passaggi elettivi dal basso, di 10 prof. ordinari, 2
studenti, 2 amministrativi (no prof. associati, no
Ricercatori).
2) Lo scorso anno, in un incontro voluto dai sindacati e associazioni
universitarie, a precisa domanda, aveva risposto che la riforma Gelmini, "pur se va
migliorata", premia la "meritocrazia", e la "meritocrazia fa rima con
democrazia" (?) ;
2.- In compenso il vuoto propositivo del rettore è stato riempito dai
numerosi interventi (l'Aula di Santa Lucia era stracolma, posti a sedere, 1000), centrati
sulla richiesta di precisi requisiti che il nuovo Statuto "dovrà avere", quali
democrazia, trasparenza, imparzialità, e tutela dell'identità storica dell'Ateneo, e
specificamente :
- eleggibilità e rappresentatività degli organi, anche con interpretazioni
estensive della legge, laddove questa lascia campo aperto, ad es. istituire un Consiglio
elettivo del personale tecnico e amministrativo, con parere obbligatorio, non vincolante,
per il CdA, in materia organizzativa; e un analogo Consiglio elettivo studentesco, che
oggi già c'è nel vecchio Statuto, ma senza parere obbligatorio nelle materie di più
diretto interesse studentesco;
- salvaguardia della tipicità della tradizione scientifica e didattica dell'Ateneo di
Bologna (vale dire, sì a riduzione del numero delle strutture scientifico-didattiche, ma
non seppellimento delle caratteristiche storiche qualificanti dell'Ateneo);
- diritto effettivo allo studio (vale dire chiari istituti a salvaguardia e
riconoscimento della possibilità di verifica degli studenti, circa l'offerta didattica; e
validi servizi esterni a supporto della sua frubilità),
3.- il rettore non ha commentato degli
argomenti sottoposti, anzi trinceratosi dietro l'addurre di essere lì per ascoltare,
ma non senza ammonire che "se entro il 15 luglio 2011 lo Statuto non sarà pronto,
l'Ateneo rischia il commissariamento".
4.- Poi, in seguito alla turbolenza verbale
degli studenti (ma anche di professori ordinari) , a tutto decisi, fuorchè a "essere
presi i giro", egli ha opposto che risponde non a loro, ma a quelli che
l'hanno eletto, cosa che gli ha suscitato un boomerang psicologico essendo stato, il prof.
Delbono, tra i suoi elettori, e avendo anzi (i due) avevano celebrato il matrimonio
Comune-Ateneo a Santa Lucia, solo 2 anni fa.
5.- Ciò ha finito per irritare
ulteriormente gli studenti, che gli hanno opposto : "Se la paura del rettore è il
commissariamento dell'università da parte del ministero, noi diciamo che la mancanza,
oggi, di risposte da parte del rettore determinerà un commissariamento da parte degli
studenti", ed a cui è seguita una irruzione di gruppo, con tanto di striscione in
opposizione alla Conferenza "mediatica" del Rettore.
|
1
Intervento personale Sergio Brasini, Professore
Ordinario di Statistica
Magnifico Rettore, cari Colleghi,
eccomi qua a rappresentare pubblicamente linverno del nostro scontento.
Prendo la parola come componente del gruppo dei Docenti Preoccupati e già conoscete la
nostra posizione di totale rigetto della cosiddetta contro-riforma Gelmini. Mi inserisco
nella discussione per segnalarvi laspetto che più mi preoccupa sul modello di
Università pubblica che ci attende negli anni a venire. Grazie al combinato disposto di
provvedimenti quali la Legge 133/2008, la Legge 240, i D.M. 17 e 50/2010 e, buon ultimo,
il cosiddetto Decreto mille proroghe, lesito finale più che prevedibile
sarà la chiusura di numerose Università, il ridimensionamento drastico di altre,
lulteriore riduzione dei fondi destinati alla ricerca, allinnovazione e al
diritto allo studio. Proprio con riferimento a questultimo aspetto, penso che i
provvedimenti citati mettano a rischio di tenuta uno dei più importanti elementi di
perequazione sociale presenti nella nostra Costituzione. Per la prima volta dopo 40 anni,
ad essere in pericolo è un pilastro democratico della nostra Società, cioè lidea
stessa di una Università aperta a tutti e tesa a favorire percorsi di ascesa sociale.
Due semplici numeri ci aiutano a capire qual è la posta in gioco: a metà degli anni
60 gli studenti universitari in Italia erano 400.000, oggi sfiorano i due milioni.
Da statistico non mi è difficile proiettare nel tempo le tendenze in atto per quanto
riguarda la consistenza e la composizione per età e per fasce del personale docente degli
Atenei, soprattutto alla luce dei futuri pensionamenti, del blocco del turn-over e della
prevista ulteriore riduzione dei fondi a disposizione del sistema universitario pubblico.
Perciò vi posso segnalare, con un livello di fiducia prossimo alla pratica
certezza, che in assenza di una drastica inversione di tendenza (al momento neppure
lontanamente immaginabile) tra qualche anno le Università pubbliche italiane saranno in
grado di servire e sostenere una popolazione studentesca non superiore alle
500.000 unità in base ai requisiti necessari di docenza. Una vera tragedia!
Senza una Università pubblica davvero aperta a tutti, i figli delle classi sociali più
disagiate, anche se capaci e meritevoli, torneranno in larga parte ad esserne esclusi. Chi
vorrà studiare decentemente, ma anche insegnare o fare ricerca, si dovrà rivolgere ai
privati, pagando, indebitandosi o gravando sulle famiglie di origine. Una prospettiva che
potrebbe fare gola a molti: dopo quello della salute, il mercato della formazione si
candida a diventare il nuovo grande affare dei nostri anni.
Il modello al quale tenderà a conformarsi lItalia è verosimilmente quello
dellUniversità americana (ovviamente finanziamenti esclusi!), intesa come sistema
nel suo complesso: dove oggi coesistono trenta o quaranta Atenei di grande livello e
alcune migliaia di City College o di State University che sono
perdonatemi il cinismo qualcosa a metà strada tra il riformatorio e la scuola di
avviamento professionale. Un sistema fondato su debiti e prestiti donore, che ormai
le stesse banche americane sono restie a concedere.
Un altro dei miei motivi di forte preoccupazione, dopo lapprovazione della Legge
240, è quello di una possibile crescita a dismisura della sfera di influenza dei Rettori.
Allo stesso modo mi preoccupa molto il tema della nuova composizione dei Consigli di
Amministrazione, investiti di un potere decisionale assoluto. In questi Consigli
siederanno membri esterni sostanzialmente scelti dai Rettori, che potrebbero essere
portatori di interessi altrettanto esterni agli Atenei. Se dai Consigli saranno eliminate
le rappresentanze elettive di personale docente, ricercatori e tecnici-amministrativi,
verranno meno quei principi di governance partecipata che hanno finora garantito
lesistenza di una pluralità di voci ed evitato linstaurarsi al governo degli
Atenei di una sorta di oligarchia tecnocratica.
Per tutti i motivi che ho ricordato sono profondamente convinto che in questa fase
straordinaria per la vita dellUniversità pubblica sia più che mai necessario un
nuovo patto fondativo tra tutte le componenti del nostro Ateneo (docenti, ricercatori,
personale tecnico-amministrativo, precari e studenti). Vorrei che lAteneo di
Bologna, per la sua storica autorevolezza, morale prima ancora che scientifica e
didattica, si dotasse di uno Statuto che fosse un vero modello di democrazia
partecipativa. In modo da costituire una guida ed un punto di riferimento per tutti gli
Atenei italiani. Sfruttando pienamente, se necessario, lampia autonomia progettuale
che la Legge riserva agli Atenei virtuosi, eccellenti e policentrici. Il documento
dellIntersindacale presentato oggi dal collega Leonardo Altieri contiene indicazioni
secondo me molto importanti in questa direzione.
Per concludere il mio intervento, esprimo un appello affinché tutti coloro che hanno idee
e contributi utili non solo debbano essere ascoltati, ma possano incidere in maniera
concreta sul processo di costruzione di un nuovo Statuto davvero democratico portandovi
allinterno le loro legittime istanze. Il dialogo tra tutte le nostre componenti per
nessun motivo deve interrompersi: se non adesso quando? Magnifico Rettore, la democrazia e
la trasparenza non sono concetti vuoti da predicare solo a parole; vanno invece praticati
quotidianamente, con azioni coerenti e conseguenti, proprie quelle che sono clamorosamente
mancate nel nostro Ateneo nei 324 giorni che sono trascorsi dal 30 marzo 2010 ad oggi. Le
scelte che faremo nei prossimi mesi avranno ricadute sui decenni a venire. Non possiamo
permetterci passi falsi, se sono in gioco il futuro professionale di migliaia di colleghi
(docenti e non docenti) e la libertà di accesso allistruzione superiore delle nuove
generazioni.
La difesa dellUniversità pubblica significa, in
definitiva, difesa di unidea del bene comune, di risorse non divisibili ma
condivisibili. Permettetemi una metafora finale: solo se rimarremo tutti uniti potremo
continuare a crescere assieme. Nessuno si salverà da solo. Lalternativa che ci
aspetta, parafrasando il noto politologo Maurizio Viroli, è quella tra la libertà
dei servi in un futuro regno di solitudini e la libertà dei cittadini
in una futura casa comune: scegliere non dovrebbe essere poi così difficile !
(Ritorna) |
2 Intervento
personale Guerra Luigi, Professore Ordinario di
Didattica e Pedagogia speciale
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione
Appartengo al numero di coloro che si ritengono offesi come cittadini e
come docenti dalla miopia culturale e normativa dellattuale riforma universitaria,
solo parzialmente definibile Gelmini viste le complicità accademiche
trasversali che ne hanno accompagnato la promulgazione. Continuando quindi ad oppormi ad
essa con ogni strumento, ritengo comunque necessario partecipare al dibattito sullo
Statuto per portare un contributo a chi cerchi di evitare che le interpretazioni locali
della Legge aggiungano danni ulteriori a quellenorme patrimonio collettivo che è
rappresentato dallUniversità pubblica.
Allinterno della ridefinizione statutaria
dellAteneo, uno dei problemi di maggiore rilevanza è quello della riprogettazione
dei Dipartimenti e delle Facoltà. Come è noto la Legge prevede la chiusura delle
attuali Facoltà e dei Dipartimenti e lapertura di nuovi Dipartimenti (strutture di
primo livello, responsabili della didattica e della ricerca) ed, opzionalmente, di nuove
Scuole (strutture di secondo livello) che raggruppino più Dipartimenti, con compiti
largamente da definire. Su questo specifico argomento propongo le seguenti riflessioni:
- In un Ateneo grande come quello di Bologna le
Scuole non sono unopzione, ma una necessità inderogabile. Non prevederle
significherebbe costruire una situazione nella quale diverse decine di Dipartimenti
(40/50?) si rapporterebbero di fatto senza mediazioni con il Consiglio
dAmministrazione (il ruolo del Senato appare largamente svuotato dalla Legge)
presentando in parallelo le loro proposte/richieste di progettazione culturale e
finanziaria. Questo significherebbe avviare una devastante guerra tra poveri destinata a
consegnare ogni potere reale di controllo e di sviluppo dellAteneo al Consiglio
dAmministrazione. Inoltre, i Corsi di Studio sono in grandissima parte per loro
natura interdipartimentali e non si vede come possano essere consegnati alla piena
responsabilità di singoli Dipartimenti.
- Se le Scuole nascono come federazioni di
Dipartimenti, ne costituiscono il luogo di interrelazione e di progettazione congiunta ed
offrono ad essi ed ai Corsi di Studio, che dai Dipartimenti stessi dipendono, servizi
integrati per la didattica (presidio didattico, internazionalizzazione, organizzazione
tirocini
) e per la ricerca (progettazione della partecipazione a grandi ricerche
nazionali ed internazionali, servizi di amministrazione complessa, fornitura di grandi
apparecchiature, organizzazione di Research Units interdipartimentali
) nasce il
problema della relazione interna tra Scuola e Dipartimenti: come non sottodimensionare il
ruolo di ciascuna delle due strutture?
- Un troppo ridotto numero di Scuole le porterebbe
di fatto ad essere strutture soltanto tecnico-logistiche (politicamente irrilevanti)
rimandando i singoli Dipartimenti ad una interlocuzione diretta con il Consiglio
dAmministrazione. Un maggior numero di Scuole (entro le 12 previste come massimo di
Legge per lAteneo) le porterebbe invece ad essere luoghi reali di discussione e di
progettazione, di scelta e di gestione: ad essere entità culturali maggiormente
identitarie e riconoscibili a livello nazionale ed internazionale. E questa a mio
avviso la soluzione del tutto preferibile. Meglio elaborare congiuntamente richieste e
progetti tra Dipartimenti allinterno di una Scuola, con tutte le contraddizioni che
comunque questo comporta, che giocarsi separatamente come singolo Dipartimento il rapporto
con il Governo centrale dellAteneo.
(Ritorna)
|
3- Per il personale tecnico e amminstrativo Alessandra MALTONI, Laureata
1.- Magnifico Rettore, Cari Colleghi,
per il personale tecnico amministrativo non è certo facile inserirsi nel percorso di una
riforma del sistema universitario avviata sulla base di un intento governativo, a dir
poco, difficoltoso e contestato. Non e facile, innanzitutto perchè subiamo da
troppo tempo la mancanza di una vera progettazione per il nostro intero comparto.
Scontiamo poi ripetutamente la difficoltà di non essere valorizzati per quello che
sappiamo veramente fare. Ci troviamo troppo spesso in ingorghi istituzionali
in cui, a fatica, proviamo a rappresentare un ruolo da protagonisti.
Questo tracciato organizzativo non ha garantito sin qui al personale una
serena attuazione dei propri compiti, nè una concreta spendibilità delle proprie
capacità. Sono spesso mancati i contesti chiari e gli stessi carichi di lavoro hanno
sempre sofferto per un sistema approssimativo e farraginoso. Tutto
ciò non agevola il momento di riflessione e non favorisce il contributo che vorremmo
comunque portare in un momento così difficile per la storia dellUniversità
Pubblica Italiana;
Le nostre difficoltà adesso, tuttavia, crescono, se si prova a tradurre
la fattibilità del tracciato di organizzazione del lavoro, già persistentemente
lacunoso, in unorbita complessa ed insidiosa come la ridefinizione dellintero sistema universitario. E pure,
già il sistema legislativo e le scelte mediatiche intraprese dai recenti governi hanno
privato di spazi le nostre esigenze, anzi, hanno fatto si che spesso venissimo
fraintesi, bollati dietro qualifiche, offensive e
gratuite.
Con un taglio alle risorse e ai diritti, il nostro settore - il pubblico
impiego - quel pubblico impiego anacronisticamente definito
privatizzato - ha visto assottigliare i propri diritti, con leggi poco
discusse e con provvedimenti amministrativi unilaterali e sempre restrittivi.
Questo procedere, nei fatti, ha avvilito le nostre prospettive e mortificato
le nostre esperienze, riducendo le certezze di ciascuno, sia quelle economiche che quelle
giuridiche;
Con un sistema legislativo che non ha saputo armonizzare, e che non ha saputo tenere unite
le istituzioni e le sue componenti lavorative,
ci accingiamo ora, dunque, a riscrivere lo Statuto di questo Ateneo;
2.- Molto egià stato detto nel dibattito precedente. Aggiungo solamente alcuni
principi:
Noi tecnici amministrativi ci attendiamo regole chiare, linee
guida ben definite e soprattutto contestuali alle progettazioni dinsieme.
Chiediamo quindi che siano scritti con chiarezza, nella successiva fase che ci attende
(quella di attuazione regolamentare), anche i criteri, delle nostre, di
riorganizzazioni, senza che si releghi la nostra componente ad un
perimetro fatto di indifferenza, di sottovalutazione dei problemi e di
compressione dei ruoli.
Non vogliamo particolari concessioni: Chiediamo soltanto che i nostri
diritti siano reinterpretati con paletti certi ed incontrovertibili.
Se avremo un quadro chiaro e preciso, faremo tranquillamente a meno
anche dei suggerimenti psicologici ! !
Un percorso che abbia regole oggettive e che non lasci spazio ad
interpretazioni discrezionali, che non
emargini le realtà individuali e di categoria, saprà evitare i conflitti e ridurrà i
potenziali disagi;
3.- In questa fase ci aspettiamo poi, anche e soprattutto, il rispetto della
partecipazione democratica nel ripensare il governo dellAteneo. Quindi:
1. vorremmo vedere finalmente riconosciuta la reale partecipazione alla
elezione del Rettore, in quanto siamo parte attiva di questa comunità e vogliamo
esserne, anche Noi, protagonisti nellindividualizzazione della sua massima Autorità
istituzionale;
2. Riteniamo poi che la democrazia sarà reale se saprà garantire anche la nostra
presenza negli organi, limitando nel contempo i discutibili ingressi di privati,
estranei allAteneo;
Avrei tanto da dilungarmi per esporre il mio punto di vista su una delega
legislativa di cui non condivido nè i principi ispiratori, nè la
forza innovatrice, ma preferisco privilegiare la sinteticità;
4.- Concludo quindi, esprimendo soprattutto la mia Solidarietà agli
Studenti che lottano da soli per difendere il
loro Futuro, spesso inascoltati;
Se vogliamo davvero che la Libertà di insegnamento,
lEguaglianza sostanziale, il Diritto allo Studio non diventino solo dettati
formali, ma continuino ad essere i Valori imprescindibili scritti dalla Nostra
Costituzione, abbiamo il dovere, in ogni sede ed in ogni occasione, di valorizzarne
sempre la portata e la coerenza ! !
(Ritorna) |
4 - Intervento per i "docenti preoccupati". Maurizio Matteuzzi, Professore Associato di Filosofia
e Teoria dei Linguaggi
Ieri abbiamo letto su tutti i giornali che Berlusconi non
è "preoccupato". E' stato un conforto, ora siamo più certi di essere dalla
parte giusta (il confronto era col rettore Dionigi, "apparentemente" anch'egli
"non preoccupato" dalle proteste dilaganti e ampie, in Santa Lucia, la sala
piena, 1000 persone - NdR).
Nei limiti del tempo massimo imposto dal Rettore (tre minuti), voglio offrire
all'assemblea un quadro comparativo della composizione delle Commissioni rettorali di
alcuni Atenei, incaricate di predisporre un progetto di riforma dello Statuto generale di
Ateneo. Rilsulta che la posizione di Bologna è estrema, rispetto a tutte le
altre.
Composizione della Commissione
rettorale incaricata di fare il progetto di nuovo Statuto
|
Professori
Ordinari |
Professori
Associati |
Ricercatori
Universitari |
Università Ca' Foscari, Venezia |
4 |
3 |
1 |
Università della Calabria |
7 |
2 |
2 |
Università Statale di Milano |
7 |
2 |
2 |
Università del Piemonte Orientale |
7 |
3 |
1 |
Politecnico di Milano |
6 |
3 |
2 |
Università di Lecce |
7 |
1 |
1 |
Università del Sannio |
4 |
4 |
2 |
Università di Catania |
4 |
4 |
3 |
Università di Salerno |
9 |
1 |
1 |
Università di Parma |
6 |
2 |
2 |
Università di Udine |
5 |
2 |
2 |
Università di Sassari |
6 |
2 |
2 |
Università di Palermo |
3 |
3 |
3 |
Università di Roma "La
Sapienza" |
3 |
3 |
3 |
Università di Bologna* |
10 |
0 |
0 |
* Da aggiungere 2 studenti e 2 tecnico amministrativi |
Ora potrei leggere una seconda volta l'elenco esplicitando
quanti siano stati i casi di designazione e quanti quelli di scelta basata su elezioni o
indicazione di organi democratici.
Ci si lamenta spesso che, per un meccanismo noto ai più come
"porcellum", abbiamo dei parlamentari DESIGNATI e non eletti;
"porcellum" - ta en tê fonê tôn en tê psichê pathemáton symbola dice il
Filosofo - o nomina sunt consequentia rerum - dice il Giurista; la massima stima ai
colleghi DESIGNATI in commissione; nessuno ci costringeva, ma anche noi siamo messi così.
Magnum gaudio dico vobis: habemus porcellum dice il Porporato.
Ora potrei leggere una terza volta l'elenco evidenziando le date di
insediamento; salvo un caso, tutte posteriori al 29 gennaio, data di entrata in vigore
della 240/10. Bologna: 30 marzo 2010.
L'Alma Mater è arrivata prima, come nel 1088.
Fu vera gloria? Si chiede il Poeta. Magari, non lo sarà per sempre. E' pur
vero che de futuris contingentibus non est determinata veritas, come dice lo Scienziato;
ma prendiamo una data a caso, per esempio, il 6 aprile; chissà dopo ...
Ecco, io credo che questo esasperato furore nell'obbedienza al governo del
bunga-bunga non ci faccia onore.
Speriamo che la commissione lavori, meglio, abbia lavorato e lavori, in modo
sublime, glielo auguriamo e ce lo auguriamo di tutto cuore; ma, certo, si poteva
cominciare meglio.
(Ritorna) |
5. Intervento personale Giuseppe
Sassatelli, Professore Ordinario di Archeologia
già Preside di Lettere e Filosofia, già Candidato Rettore
1.- Condivido in primo luogo l'intenzione di partire da una idea
progettuale "alta" e di respiro che vada ben al di là della semplice
riorganizzazione dell'esistente. Non farlo significherebbe sprecare un'occasione
importante per la nostra Università che a quasi 20 dal suo primo Statuto ha bisogno di
rinnovarsi profondamente anche perché da allora sono cambiate moltissime cose. Vorrei
fare alcune riflessioni nella direzione di innovare il nostro assetto, prima di tutto sul
piano organizzativi e poi anche su quello culturale.
2.- Sul piano organizzativo e relativamente ai Dipartimenti non è solo una questione di
dimensione e di numeri (40 previsti dalla legge e 50 indicati dalle Linee Guida). Ma è
una questione di ruoli e di funzioni che cambiano radicalmente.
Credo sia necessario ribadire con chiarezza che la
caratteristica fondamentale dei Dipartimenti è quella di articolazioni alle quali deve
far capo la ricerca. E' vero che la legge prevede per i Dipartimenti una funzione aggiunta
relativa alla didattica, ma questa non deve andare a scapito della loro specificità sul
piano della ricerca.
Tale principio comporta un inevitabile conseguenza, prevista dalla legge e
contenuta anche nelle Linee Guida del nostro Ateneo. I Dipartimenti devono caratterizzarsi
per una relativa omogeneità dei settori scientifico-disciplinari che ad essi fanno
riferimento (legge) e per una chiara congruità culturale e scientifica (Linee Guida).
Si tratta di un principio assolutamente imprescindibile che da un lato non
deve essere interpretato in modo troppo rigido, ma dall'altro deve garantire che nei
processi di aggregazione si tenga conto di tale congruità sulla base di almeno tre
elementi:
- i metodi e le tradizioni di studio delle diverse discipline;
- i fini della ricerca nei diversi ambiti disciplinari;
- la ricaduta della ricerca sul piano didattico e formativo.
Se davvero teniamo conto di questi elementari parametri non credo sia
difficile definire cosa si intende per congruità culturale e scientifica. Oltre ad avere
una certa omogeneità sul piano culturale i Dipartimenti debbono essere anche
sufficientemente ampi e articolati per misurarsi con la didattica (la nuova funzione
prevista dalla legge).
3.- Credo sia importante inoltre definire fin da ora e con la massima precisione le
modalità da adottare nei processi aggregativi conciliando la libertà di afferenza di
ogni singolo docente (sancita dalla legge oltre che da un principio assolutamente
inderogabile) con la necessità di un imprescindibile riordino istituzionale che elimini
il più possibile sovrapposizioni e mescolanze.
Senza entrare nel dettaglio dei meccanismi credo sia importante
ribadire fin da ora il principio che ogni Dipartimento sarà il punto di riferimento unico
o comunque prevalente per i settori disciplinari che ad esso fanno riferimento e che
ciascun docente sarà libero di afferire altrove ma dovrà farlo consapevole del fatto che
in quel Dipartimento e solo in quello si prenderanno le decisioni che riguardano quel
determinato settore scientifico-disciplinare.
4.- Una grande attenzione dovrà essere dedicata alle eventuali "Sezioni" che
possono essere un utilissimo strumento per salvaguardare specificità culturali
all'interno e visibilità scientifica all'esterno (specie nel caso di aggregazioni ampie),
ma non devono essere un modo per riproporre autonomie improprie, separazioni rischiose e
conflittualità eccessive all'interno dei singoli dipartimenti. E se previste devono
comunque essere ben regolamentate sulla base di parametri chiari e definiti.
5.- Relativamente al rapporto tra ricerca e didattica vanno studiati
meccanismi appositi e differenziati per garantire un intreccio virtuoso e non penalizzante
tra questi due aspetti.
Un legame tra ricerca e didattica è relativamente facile per la lauree
magistrali, ben caratterizzate e selettive sul piano scientifico; mentre è più complesso
per le lauree triennali, più "generaliste" e trasversali. In assenza di
meccanismi differenziati per questo intreccio tra didattica e ricerca si rischia di
penalizzare e di omologare le specificità della ricerca.
E a questo proposito, anche se la legge le considera facoltative, credo
sia assolutamente necessario prevedere strutture di II livello (Scuole o Facoltà) con
funzioni di coordinamento e anche di riequilibrio interno nell'ambito dell'Ateneo.
E a questo riguardo io credo che il numero delle Scuole debba essere il più
ridotto possibile: l'ipotesi di poche Scuole (una delle ipotesi in campo) mi sembra
largamente condivisibile perché poche scuole assicurerebbe un coordinamento maggiore,
più coerente e con forti economie di scala (si pensi solo alla docenza); sarebbero più
innovative e consentirebbero di armonizzare meglio le esigenze della didattica e quelle
della ricerca con la necessaria salvaguardia delle specificità di quest'ultima nei vari
settori, scongiurando quella omologazione che è un pericolo assolutamente da evitare.
6.- Sul piano culturale, infine, sono assolutamente convinto che vada sfruttata questa
occasione non solo per riorganizzare e adattare alla nuova normativo l'esistente (il
"vecchio"), ma anche per proporre qualcosa di nuovo considerando attentamente
quello che in Ateneo non c'è e che potrebbe (o dovrebbe) avere spazio sia sul piano
didattico che su quello scientifico.
E sotto questo aspetto penso in particolare alla Romagna per la
quale solo una forte differenziazione e specificità culturale può portare a solide
articolazioni decentrate superando i doppioni più o meno mascherati che possono
costituire una debolezza per il decentramento.
Molto è stato fatto; ma credo che qualcosa si possa ancora fare.
Le modifiche di Statuto, assolutamente necessarie sul piano
istituzionale possono essere infatti una buona occasione anche per rivisitare i nostri
assetti culturali, modificando, integrando, e aggiungendo (o magari anche eliminando, se
necessario) qualcosa a quanto ora è presente.
(Ritorna) |
6.-
Intervento per il "Laboratorio di autoriforma" Marianna SICA, Studentessa
1.- Il laboratorio di autoriforma sta cercando da tempo, relazionandosi ai vari soggetti
dell'università, di pensare la costruzione di un cambiamento dell'università, che
riteniamo necessario, in un modo partecipato e vivo.
E dal movimento dell'Onda che gli studenti hanno espresso
la loro voglia di protagonismo nella trasformazione dell'università. Ponendoci sempre con
un'attitudine propositiva e mai solo distruttiva, posto il nostro netto no alle proposte
di riforma arrivate dal ministero, i nostri punti qualificanti sono sempre stati:
- l'autogestione del percorso formativo;
- l'autoformazione come pratica di condivisione di saperi dentro
l'università tra docenti. ricercatori e studenti;
- ricerca libera e indipendente:
- un welfare adeguato all'essere studenti oggi, che è
direttamente essere anche lavoratori;
- e un no netto al lavoro gratuito dentro l'università, che
coinvolge studenti e ricercatori con stage e tirocini gratuiti e assegnazione di
insegnamenti a titolo gratuito.
Crediamo che in un momento di crisi economica di questo tipo sia
inaccettabile che la nostra vita di precari e di sfruttati inizi e prosegua dentro
l'istituzione universitaria.
2.- Il movimento studentesco ha espresso una forza incredibile in questo autunno e ha
posto a tutto il paese il problema di un'intera generazione senza futuro, questione che
(pensiamo) tutti i soggetti che hanno un ruolo nella nostra società non possano più far
finta di non vedere e sulla quale debbano prendere delle posizioni.
Per noi una posizione dalla quale non si può tornare indietro è il
rifiuto della legge Gelmini, che per quanto riguarda gli studenti significa prima di tutto
un taglio netto e inaccettabile delle borse di studio, attacco vero e proprio alla
libertà di scegliere del proprio futuro.
Mentre nel resto d'Europa le tasse universitarie sono molto più basse
(anche se vediamo il caso dell'Inghilterra che ci dice che la questione dell'accesso
all'università è una questione centrale dentro la crisi attuale) e gli ammortizzatori
sociali riescono ancora a mantenere una rete di salvezza per gli studenti e i precari, il
nostro paese si distingue per le altissime tasse universitarie e la mancanza di ogni
ammortizzatore sugli affitti, sulle borse di studio ecc.
Se a questo aggiungiamo la mancanza di prospettive, una volta usciti
dall'università, allora capiamo tutti che per noi 1'unica prospettiva di vita
soddisfacente si può disegnare fuori dai confini di questo paese.
E sono i nostri professori che per primi ci dicono di andarcene.
3.- Però noi non intendiamo subire passivamente quello che ci sta accadendo, non
intendiamo scappare.
Vogliamo invece continuare a parlare, a lottare, a cercare con tutte le
nostre forze di far capire che qua c'è in ballo tutto il nostro futuro e che non è
possibile che il rettore Dionigi continui a prenderci in giro, ponendosi pubblicamente
come attento alle istanze dei ricercatori e dei docenti e costruendo momenti come questo,
e allo stesso tempo continuando a stare attivamente dentro alla CRUI, complice e
promotrice prima della riforma Gelmini.
Non accettiamo le forme autoritarie che il rettore ha usato nel
tentativo di spengere il movimento, ricattando i ricercatori quando questi hanno
dichiarato la loro indisponibilità all'insegnamento, dunque dimostrando di avere una idea
di democrazia molto simile a quella dei referendum/ricatto di Marchionne.
4.- E anche oggi noi pensiamo che questo incontro pubblico sia solo una vetrina mediatica
per il rettore, dal quale vorremmo invece delle risposte vere alle questioni che studenti,
ricercatori e docenti. e i tecnici amministrativi stanno ponendo.
Pensiamo che sia tempo di prendere delle posizioni nette, perché
qua non ne va solo del futuro delle carriere di qualcuno o dell'università di Bologna,
qua c'è in gioco qualcosa di molto più grande.
5.- Non consideriamo democratico questo incontro perchè sappiamo che la road map per
l'approvazione dello statuto è già stata disegnata. La commissione statuto istituita con
modalità autoritarie deve essere sciolta, condizione irrinunciabile per poter iniziare a
discutere in maniera vera di riforma dell'università.
Vogliamo delle risposte alle nostre proposte che tendono a costruire
dalle nostre vite un'università diversa. Siamo convinti che l'università come è oggi,
fatta di rapporti di subordinazione, di ricerca ingabbiata. di saperi dequalificati, di
lavoro nero, non l'università che vogliamo.
6.- Noi studenti chiediamo di avviare un vero percorso di autoriforma, di democrazia vera
e partecipata, che per noi non significa poter votare un referendum ma poter decidere in
modo collettivo della nostra vita. Un percorso di autoriforma che coinvolga tutti coloro
che in questi mesi e in questi anni hanno preso parola sulla riforma e che hanno espresso
delle richieste ben precise:
-libertà nel percorso formativo e nella ricerca;
-autoformazione, che significa condivisione e creazione di saperi
in modo partecipato e condiviso tra studenti, ricercatori, docenti;
- servizi necessari
alla vita degli studenti (affitti, borse di studio, mense, biblioteche);
- un investimento reale
nella cultura e nella formazione.....
7.- Delle risposte da parte dell'istituzione sono necessarie e non più rimandabili !
Se la paura del rettore è il commissariamento dell'università da
parte del ministero, noi diciamo che oggi, la mancanza di risposte da parte del rettore
determinerà un commissariamento da parte degli studenti.
(Ritorna) |
7 Per il personale tecnico e amminstrativo Antonella ZAGO, Collaboratore Amministrativo, Dipartimentro di
Istologia
1.- Non posso che condividere le richieste che altri hanno avanzato
sulla rappresentanza del personale dentro la commissione e nei nuovi organi accademici ma
oggi qui il problema che si pone è ben altro. Essere presenti e rappresentanti per fare
che cosa ?
Il Rettore ha detto che il nuovo ordinamento sarà nuovo.
Ma il nuovo è già arrivato e già è stato deciso da pochi.
In questo ateneo si parla di riforma statutaria almeno dal 2006 e ancora oggi
nessuno di noi ha capito quale sarà l'università nuova che vogliamo.
Ancora oggi il rettore si presenta in questa assemblea (che di democratico
non ha nulla) con delle domande malgrado abbia dichiarato alla stampa che a luglio avremo
il nuovo statuto.
Il rettore sostiene che è l'inizio di un confronto serrato. In realtà il
confronto non c'è mai stato e gli incontri che seguiranno si svolgeranno nei Dipartimenti
e nelle Facoltà.
E gli studenti saranno presenti? Io credo di no !
Nel frattempo, considerando solo l'ultimo anno, gli organi accademici hanno
preso decisioni importanti che hanno già modificato alla radice la natura di università
pubblica dell'ateneo di Bologna.
Nel documento di previsione di bilancio 2011 si dice chiaramente che docenti
e ricercatori dovranno procacciarsi da soli i fondi di ricerca mettendosi, magari piegati
in due, sul mercato; gli accordi di co-marketing vedono già attive le sponsorizzazioni; i
poli tecnologici vedono l'aumento smisurato della precarizzazione di ricercatori e
tecnici.
Quando arriveremo ad avere il nuovo Statuto, l'Università sarà già di
fatto cambiata al di là delle regole fissate appunto sulla carta.
2.- Sul fronte del personale tecnico amministrativo mi risulta che la richiesta di
incontro avanzata dal comitato precari tecnici amministrativi nel luglio del 2010, e più
volte rinnovata nei mesi successivi, non abbia trovato nessuna risposta, il rettore ha
bellamente evitato di confrontarsi; dei 12 precari dell'azienda agraria parchi e
giardini che da anni manutentano il verde dell'ateneo, malgrado il rettore abbai
negato con forza qualsiasi tipo di esternalizzazione, ne sono stati assunti due a tempo
indeterminato e due a tempo determinato. Gli altri sono a casa. Chi farà il lavoro di
manutenzione del verde? Le cooperative dietro le quali si cela un meccanismo di
sfruttamento esagerato e un aumento di spesa per l'ateneo. Il personale tecnico
amministrativo di ruolo ha perso più di 200 euro annui con la firma del contratto
integrativo 2010 e lo stesso contratto è stato fir mato solo dalla CGIL, Camera del
Lavoro, nemmeno gli RSU, delegati eletti direttamente dai lavoratori hanno firmato tale
accordo. Questa non è democrazia, non c'è democrazia in tutto ciò!
3.- Martedì scorso è stata approvata la delibera con cui la Fondazione Alma Mater, tanto
discussa nel passato, diventerà Fondazione Universitaria e quindi un ente privato di
supporto all'ateneo. Quali servizi, che ora sono interni, verranno tra qualche anno
gestiti dalla Fondazione e quale personale passerà in gestione alla stessa fondazione
nessuno ce lo spiega.
4.- L'intelligenza delle persone presenti in platea viene offesa dal suo voler apparire
democratico e deciso a salvaguardare l'università pubblica perché in gran parte, pur non
avendo ricevuto tutte le informazioni sulle scelte fondamentali che hanno già snaturato
la nostra università, colgono comunque la distanza tra i loro problemi quotidiani e le
sue belle parole di oggi.
5.- Cancelli tutti i provvedimenti che hanno già fortemente modificato la natura di
università pubblica del nostro ateneo e crei davvero le condizioni per un confronto
serrato. Solo a partire da queste premesse potremmo considerare sinceri i suoi discorsi
sulla democrazia. Oggi dell'università pubblica di Bologna è rimasta solo la cornice, il
contenuto è già di fatto in linea con la riforma Gelmini !
(Ritorna) |
Ateneo, Consiglio di Amministrazione
Il prof. Gianni Porzi :
- sulla lettera dei "Docenti
preoccupati", al Rettore
- sul discusso referendum, relativo al contratto integrativo
del personale TA, 2010 |

Gianni Porzi
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G. Porzi: "Ai Docenti Preoccupati"
Non posso che condividere, in linea di principio, le preoccupazioni
manifestate nella lettera dai Docenti Preoccupati, che rappresentano una chiara denuncia
di scarsa attenzione a quei principi di democrazia che vengono spesso sbandierati ma non
sempre rispettati.
Ciò premesso, vorrei però far presente e sottolineare che il 30 marzo
dello scorso anno la Congiunta (Assemblea di CdA e Senato, riuniti, NdR) deliberò la
composizione della Commissione istruttoria per la revisione dello Statuto, come proposta
dal Rettore, con il solo voto di astensione del sottoscritto. Quindi, si
dichiararono a favore anche i tre professori di II° fascia e i tre Ricercatori che
siedono in CdA.
A mio avviso, se la Commissione proposta dal Rettore,
per di più nella composizione prevista dalla Legge di riforma Gelmini (all'epoca non
ancora in vigore), non fosse stata avallata dal voto della Congiunta, la richiesta dei
"Docenti preoccupati" avrebbe avuto una sua logica giustificazione.
Ma ora, chiedere l'azzeramento della Commissione
istruttoria per formarne un'altra che preveda la presenza anche di professori di II fascia
e di Ricercatori, ritengo sia improponibile perchè la Commissione contestata non è un
semplice gruppo di Colleghi che ha lavorato su incarico del solo Rettore, ma è una
Commissione investita ufficialmente dalla Congiunta, essendo stata legittimata da un voto
plebiscitario, con l'incarico di elaborare un nuovo Statuto sulla base di precise linee
guida.
Il Rettore, in sostanza, ha abilmente fatto in modo che la
Commissione avesse una veste ufficiale e non fosse solo la sua Commissione da lui
insediata, come fece legittimamente l'ex Rettore Calzolari che nominò motu proprio la
Commissione per la revisione dello Statuto (presieduta dal prof. Pombeni).
La cosa sorprendente è che solo ora alcuni si
accorgono di come stanno realmente le cose.
Piuttosto, se c'è stata un'anomalia molto rilevante è che la
Commissione, per coerenza alla modalità di insediamento, avrebbe dovuto riferire lo stato
di avanzamento dei lavori alla Congiunta che l'ha nominata e investita dell'incarico, cosa
che invece non è mai avvenuta, nonostante più volte sia stata avanzata la richiesta al
Rettore.
Gianni Porzi*
* Università di Bologna |
Sul referendum farsa di fine anno
2010
INTERVISTA AL PROF. PORZI
Domanda
:
sulla stampa locale è stata riportata la notizia, con una certa enfasi,
dellapprovazione da parte del CdA del contratto integrativo del Personale T.A.
relativo al 2010 che però mi risulta non fosse stato siglato da alcuni sindacati.
Risposta : sì, il CdA nella seduta straordinaria del
28/12/2010 ha approvato il Contratto; il comunicato stampa riportato dalle cronache locali
ha però tralasciato alcune precisazioni affatto irrilevanti. Infatti, il Contratto in
questione è stato sottoscritto da un solo sindacato, cioè la CGIL, mentre CISL, UIL e
RdB non lo hanno siglato sia perché non lo condividevano dal punto di vista sostanziale,
sia per il modo in cui è stata condotta la trattativa la quale, pur riguardando il 2010,
inspiegabilmente iniziò solo alla fine di ottobre dello stesso anno.
D. : ma come è stata possibile una cosa del genere ?
R. : come purtroppo a volte accade, il CdA non è stato
messo nella condizione di poter dare un proprio contributo allipotesi di contratto,
proponendo cioè eventuali modifiche, in quanto la scadenza del 31/12 non lo permetteva.
La presentazione di pratiche in zona Cesarini (modalità che sembrerebbe far
parte del DNA dellAlma Mater) non consente lo svilupparsi di un dibattito dal quale
possano uscire proposte tese a individuare la migliore soluzione possibile. I Consiglieri
si trovano sostanzialmente di fronte al fatto compiuto e quindi senza
possibili alternative se non quella del respingimento della pratica che però a volte può
causare danni per il mancato rispetto delle scadenze.
D. : ma in questo modo il CdA viene meno ad una sua
funzione importante, cioè quella propositiva.
R. : infatti è proprio così, il CdA viene relegato ad
Organo per la ratifica di decisioni assunte altrove (modus operandi che per la
verità viene da lontano) e quindi viene svilito quel ruolo propositivo che, oltre a
quello decisionale, per legge dovrebbe qualificarne lazione.
D. : dal punto di vista finanziario, a quanto ammonta il
trattamento accessorio per il Personale T.A.?
R. : il trattamento accessorio per il Personale T.A.
ammonta per il 2010 a 8,443 Ml (inclusi gli oneri a carico dellEnte), contro gli
8,333 Ml del 2009, con un incremento dell1,3%.
D. : ti sono note le ragioni per le quali i tre
Sindacati non hanno siglato lipotesi di Contratto ?
R. : da contatti telefonici avuti con alcuni esponenti, mi
risulta che oltre al dissenso sulla sostanza del contratto, vi erano anche perplessità
sullattendibilità della consultazione dei lavoratori in quanto : a) su richiesta
della CGIL lamministrazione, che era parte in causa, avrebbe messo a disposizione,
con sorprendente rapidità, quanto necessario per effettuare la consultazione per via
telematica; b) il lavoratore poteva partecipare alla consultazione utilizzando solo le
proprie credenziali e quindi alcuni hanno sollevato perplessità sulla garanzia
dellanonimato e della segretezza del voto; c) la consultazione ha avuto luogo nel
periodo delle festività natalizie (dal 23 al 27) quando un non trascurabile numero di
persone era in ferie.
D. : ma quale è stato il risultato di tale
consultazione ?
R. : 823 favorevoli e 74 contrari. Ma voler poi
giustificare il tutto con il risultato della consultazione ritengo sia opinabile dal
momento che i votanti rappresentano appena il 32% degli aventi diritto. In democrazia non
si può sorvolare un così grande numero di non partecipanti alla votazione.
D. : pertanto qualè stato il tuo atteggiamento in
CdA?
R. : per le ragioni esposte non ho ritenuto, in piena
coscienza, di poter votare a favore della ratifica del Contratto ed ho scelto pertanto di
astenermi. Se è stata o meno una scelta politica oculata quella di non fare il massimo
per raggiungere una sintesi condivisa almeno dalla maggioranza sindacale, penso lo si
vedrà presto. Vorrei concludere con unamara constatazione : si assiste
frequentemente ad esercitazioni orali sul concetto di democrazia e come essa
debba essere realizzata, in particolare quella che si definisce come E-democracy e
che pare essere la nuova frontiera (valga la discussione in corso in Gran Bretagna
sulla proposta del Premier David Cameron di sottoporre le leggi alla consultazione
preventiva degli elettori utilizzando sistemi elettronici), ma raramente, purtroppo,
queste dotte discettazioni vengono poi trasferite nella pratica di tutti i giorni. E
proprio vero che tra il dire e il fare cè di mezzo il mare. |
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Da: |
- "I Docenti Preoccupati"
- "Il coordinamento nazionale dei Professori associati (ConPass)
- " La rete 29 Aprile |
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A:: |
- Magnifico Rettore dell'Università di Bologna
- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione |
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PETIZIONE
RELATIVA ALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
PER LA REVISIONE DELLO STATUTO
Il 30 marzo 2010, nella riunione in seduta congiunta
di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, ha preso il via ufficialmente la
procedura individuata dalla Giunta dellAteneo di Bologna per la revisione del
proprio Statuto. Nelloccasione sono state infatti approvate le linee guida alle
quali avrebbero dovuto attenersi i lavori di una Commissione istruttoria votata in quella
sede.
La composizione della Commissione, formata da 15 membri, era la seguente:
Ivano Dionigi (Rettore e Presidente della Commissione);
Giuseppe Caia (Professore ordinario, Dipartimento di Scienze Giuridiche);
Paolo Pombeni (Professore ordinario, Dipartimento di Politica, Istituzioni,
Storia);
Giliberto Capano (Professore ordinario, Dipartimento di Scienza Politica);
Giovanni Dore (Professore ordinario, Dipartimento di Matematica);
Aldo Bertazzoli (Professore ordinario, Dipartimento di Economia e
Ingegneria Agrarie);
Guido Avanzolini (Professore ordinario, Dipartimento di Elettronica, Informatica,
Sistemistica);
Marco Zoli (Professore ordinario, Dipartimento di Medicina Interna,
dellInvecchiamento e Malattie Nefrologiche);
Angelo Varni (Professore ordinario, Dipartimento di Discipline Storiche,
Antropologiche e Geografiche);
Rosella Rettaroli (Professore ordinario, Dipartimento di Scienze Statistiche);
Davide Pianori (studente);
Alberto Aitini (studente);
Giovanni Longo (EP - area amministrativa - gestionale, ADOC Settore
Personale Docente);
Donatella Alvisi (Cat. EP - area amministrativa - gestionale, Facoltà di Lettere e
Filosofia);
Cristina Balboni (Direttore generale della Formazione della regione Emilia
Romagna).
Non fanno dunque parte della Commissione né Ricercatori né Professori associati.
La Commissione istruttoria ha operato in questi mesi circondata dal più fitto
riserbo sulla sua attività. Nessuna bozza di documento è finora stata proposta alla
pubblica attenzione. Nessuna comunicazione, formale o informale, è stata restituita dal
Magnifico Rettore alla comunità accademica sullo svolgimento e sulla tempistica dei
lavori, fatta eccezione per la sintetica risposta fornita ad uninterpellanza di un
Consigliere di Amministrazione nel mese di novembre 2010. Nessuna audizione (e/o momento
di ulteriore riflessione a livello di Ateneo) è al momento stata resa nota. Pare di
capire che, nellattesa dellapprovazione del DDL Gelmini da parte del
Parlamento, la Commissione abbia preferito di fatto attendere lo sviluppo degli eventi.
Il 30 dicembre 2010 il Capo dello Stato ha firmato, in vista della sua
promulgazione, la Legge 1905 di riordino del sistema universitario. Essa è stata
pubblicata sulla GU in data 14 Gennaio 2011. Una delle conseguenze più visibili della
Legge è che tutto il potere decisionale allinterno degli Atenei sarà fortemente
concentrato in poche mani, e in ogni caso solo in quelle dei Professori ordinari. Con la
riforma solo questi ultimi infatti potranno far parte degli organi decisionali degli
Atenei e delle Commissioni per labilitazione scientifica nazionale; tutte le altre
componenti del corpo accademico (Ricercatori a tempo determinato e Professori associati)
resteranno senza alcun reale potere decisionale e anche la loro autonomia di ricerca
potrebbe subire forti contraccolpi, con conseguenze negative sulla qualità della
didattica e della ricerca negli Atenei.
Unoperazione complessa e importante come la revisione dello Statuto
dellUniversità di Bologna, così rilevante anche per la leadership che Bologna ha
sul piano nazionale, presuppone necessariamente a nostro avviso la
partecipazione di tutte le energie presenti nellAteneo. Il risultato al quale
approderà il processo in atto avrà rilevanza nazionale; non si tratta quindi di una
partita soltanto bolognese o emiliano romagnola: la riforma dello Statuto di
Bologna traccerà inevitabilmente il solco lungo il quale si muoveranno molte altre
Università.
Da pochi giorni il Tavolo dei Ricercatori dellAteneo di Bologna ha fatto
propria (inviando una lettera ufficiale al Magnifico Rettore) la richiesta
dellassemblea dei Ricercatori di poter partecipare con due suoi rappresentanti ai
lavori della Commissione istruttoria per la revisione dello Statuto. Nel loro messaggio i
Ricercatori sottolineano [
] che solo in questo modo potremo effettivamente
interpretare pienamente quellunanime sentimento che ci ha animato finora, e che
colpevolmente è stato da alcuni interpretato come una lotta per il mantenimento dello
status quo: ovvero mettere lUniversità pubblica italiana in condizione di dare il
meglio di sé. Siamo fermamente convinti che lUniversità, in virtù del suo ruolo
sociale di libera produzione e trasmissione del sapere, sia il contesto ideale in cui si
possa riuscire lì dove il legislatore riteniamo abbia fallito: ovvero nellavviare
una nuova fase - quanto mai necessaria per lUniversità italiana - informata da
principi di sostanziale partecipazione, di condivisione, di trasparenza e di
corresponsabilità, fase che riesce difficile immaginare senza il contributo, anche
propositivo, dei Ricercatori.
Il gruppo dei Docenti Preoccupati di questo Ateneo è profondamente convinto del
fatto che, in questa fase così delicata e importante della vita dellUniversità
italiana, tutte le categorie di personale accademico (docente e non) debbano poter
contribuire e partecipare attivamente alla definizione del nuovo Statuto. Va sottolineato
daltronde che analoghe istanze vengono presentate congiuntamente in queste ore in
tutti gli Atenei italiani dalla Rete 29 aprile e dal Coordinamento nazionale dei
Professori associati. Consapevoli che la Legge di riordino colpisce particolarmente il
ruolo e le legittime aspirazioni dei Ricercatori e dei Professori associati, chiediamo
pertanto lazzeramento dellattuale Commissione istruttoria per la revisione
statutaria e la sua contestuale ridefinizione in termini di rigorosa rappresentatività
per fasce. A questo proposito richiediamo che:
- i 12 componenti da designare da parte degli organi istituzionali siano
identificati sulla base di elezioni a suffragio universale da parte di tutti i Professori,
i Ricercatori e il personale tecnico e amministrativo dellAteneo;
- il voto avvenga a collegio elettorale attivo e passivo distinto per categorie e
sia realizzato attraverso lespressione di una singola preferenza per ciascun
elettore;
- il risultato della consultazione elettorale sia vincolante per il Consiglio di
Amministrazione e per il Senato Accademico, che si dovranno impegnare a designare i membri
maggiormente votati, rispettando altresì la pari rappresentanza tra le fasce e la
presenza del personale tecnico e amministrativo.
Poiché il nuovo Statuto dovrà preservare al massimo gli spazi di democrazia
allinterno dellAteneo, questa è lunica soluzione che può tutelare
davvero gli interessi di tutto il corpo accademico !
Bologna, 17 Gennaio 2011 |

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Ateneo di Bologna: su proposta Rettore, CdA approva il Contratto
integrativo 2010 con il Personale Tecnico e Amministrativo
REFERENDUM LOCALE: Votanti il 28%
Ma
solo con la FLC - CGIL ... perplessità sul Rettore ...
(Sotto, il testo dell'accordo) |
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Domande ineludibili, dopo i fatti della FIAT
1.- Il fatto. Il 28 dicembre 2010, il CdA ha approvato il
Contratto integrativo 2010 con il Personale Tecnico e Amministrativo, con voto quasi
unanime, a parte qualche perplessità nel corso della discussione. Non per questioni di
merito, ma soprattutto per il fatto che il contratto era stato firmato solo dalla
FLC-CGIL, e non da Cisl Università, UIL - RUA, Rdb Cub e alcuni Componenti RSU.
La collocazione al 28 dic., a chiusura dell'anno, in periodo
festivo-prefestivo, è già da se stesso un segnale non positivo che un argomento così
importante per le relazioni con il personale sia stato trattato e deliberato all'ultimo
balzo e in questo clima. L'ipotesi di contratto, è stato relazionato in CdA, " è
stata sottoposta dall'Organizzazione sindacale FLC CGIL ad una consultazione dei
lavoratori che si è conclusa con esito favorevole."
2. Nel merito (toccheremo più avanti la questione della
validità del referendum), pesava sullo sfondo, la legge Brunetta per due motivi:
a) determinati compensi accessori non potranno più essere dati
"gratis" al personale, ma "legati alla produttività" (da misurare con
vari parametri e valutazioni di determinati organi amministrativi). Questa problematica,
però, riguarderà il 2011, ma è psicologicamente già presente, anche perchè andrà a
toccare il funzionamento di determinati uffici;
b) alcuni di quei compensi si potevano, in qualche modo, salvaguardare per
il 2010 e forse anche per il futuro, se approvati entro il 2010.
In soldoni (e detto molto in breve), trattavasi soprattutto di
500.000 circa, ripetutamente per 4 anni (vale dire 156,00, mediamente a
testa), a cui la FLC-CGIL era particolarmente sensibile, e del riconoscimento della
Posizioni Economiche Organizzative (P.E.O.), vale dire degli "scatti di anzianità, a
cui era invece sensibile la CISL, in quanto portabili nel futuro.
Con l'accordo è passata l'una, ma non l'altra.
C'erano i limiti di contratto nazionale o di legge, in particolare:
che è non consentito di destinare, a decorrere dall'anno 2009, al trattamento accessorio
importi superiori a quelli previsti dal Fondo per il trattamento accessorio relativo
all'anno 2004 ridotto del 10%, come certificati dagli organi di controllo, incrementati
degli eventuali importi fissi previsti dai CC.CC.NN.LL. , che non risultino confluiti
negli stessi. Pur con questi vincoli, era possibile solo l'erogazione di alcuni istituti
del trattamento accessorio per l'anno 2010, in virtù di quanto disposto dall'art. 2,
comma 1 del CCIL anno 2009.
Il tutto è stato fatto all'ultimo balzo e, naturalmente, nei limiti delle
difficoltà del bilancio dell'Ateneo, e quindi briciole insignificanti, per cui era
preferibile puntare (secondo alcuni, perchè briciole perpetuabili ...) sulle PEO, ma a
cui la governance dellAteneo era contraria.
3.- Sulla separatezza dell'accordo, con il Rettore come
"parte". Il funzionamento degli accordi collettivi è sempre stato
materia assai rovente e tuttavia la moderna organizzazione del lavoro li rende una
necessità.
Nel caso di specie, pesa soprattutto il problema di dare attuazione al
principio-cardine della considerazione del merito e attraverso di ciò raggiungere quel
miglioramento della efficienza della Pubblica Amministrazione che tutti auspichiamo,
legando trattamento accessorio a produttività (legge Brunetta).
Rispetto a questo problema ( pur se è un problema del 2011), le
briciole del 2010 svaniscono. E queste stesse briciole svaniscono doppiamente rispetto
alla possibilità (se adeguatamente sostenuta sindacalmente) di ottenere le PEO, o
qualcosa del genere, vale dire perpetuabile.
Sul piano formale, il referendum risulta essere stato
partecipato in periodo festivo-prefestivo da 900 lavoratori, pari solo al 28%
(a Mirafiori, 94%) degli aventi diritto. Beninteso, in via eccezionale,
si può anche ammettere che l'iniziativa dell'ipotesi di accordo possa partire da una
"minoranza". Invece, la firma definitiva dell'accordo non dovrebbe aver luogo,
se esso non è approvato da Referendum, al quale partecipi almeno il 50%+1 degli aventi
diritto. Solo così il referendum è assolutamente limpido.
C'è una aggravante: il Referendun ha funzionato via e-mail, con l'apporto
diretto dell'Ateneo, e dunque con l'apporto organizzativo di "una" delle parti.
Quanto accaduto non lascia estraneo il Rettore, sia
perché egli è "una delle parti" ( ma dovrebbe essere parte imparziale), sia
perché egli ha in qualche misura anche una responsabilità morale ed educativa pubblica,
nel senso che l'unità sindacale costituisce un valore etico e sociale
unanimemente riconosciuto, e quindi c'era un ben valido motivo per negare la
firma.
Per giunta, questo fatto a Bologna viene a collocarsi in coincidenza
con un fatto identico a Torino, molto stigmatizzato in Italia, di quella
parte sindacale che, invece, nell'Ateneo di Bologna fa il contrario.
La rottura dell'unità sindacale non è sicuramente un buon viatico
neppure per le riforme che l'Ateneo deve affrontare per il 2011, che sono il
problema veramente nodale e fondamentale: vale dire di guadagnare di più perchè si
produce di più, e quindi si è ben guadagnato.
Direi anche che, per il Rettore, il fatto della sua provenienza
politica avrebbe dovuto metterlo in guardia doppiamente sulla opportunità o meno di
accordo separato con un sindacato in qualche modo parte della stessa area politica. Anche
Becket fu fatto Arcivescovo di Canterbury perchè amico del Re ma, una volta divenuto
Arcivescovo, fu solo servo di Dio, a costo del martirio.
Oggi poi, che con la riforma universitaria Gelmini (che era già stata
approvata, il 28 dic. 2010, data della delibera del CdA), i Rettori in carica non sono
più rieleggibili, neppure si poneva questo problema che (senza velleità di paragoni)
negli USA, Paese certamente democratico, chiamano di "offuscamento dovuto ai
problemi della rielezione".
Certamente il Rettore, che ha una esperienza politica di un certo
rilievo, ed i suoi consiglieri, avranno valutato i pro e i contro, ed avranno avuto seri
motivi per scegliere come hanno scelto.
Del resto, e come si è detto, hanno avuto il consenso quasi unanime
del Consiglio di Amministrazione (il che, però, non è certo un indicatore di validità
delle scelte, visto che il Consiglio approva quasi sempre e quasi tutto ciò che ad esso
viene sottoposto) e questo la dice lunga sulla validità della scelta innovativa della
Riforma Gelmini sulla composizione e le competenze del Consiglio.
Da ultimo: all'epoca del confronto elettorale,
durante il primo incontro pubblico organizzato dal cosiddetto Gruppo dei Trenta, l'allora
candidato prof. Dionigi fu tra quelli (tutti i candidati) che si impegnarono affinché
l'Eletto si adoperasse per ricostruire quel senso di appartenenza e di
identificazione nell'Ateneo che durante il rettorato Calzolari si era del tutto
eroso. Si può ritenere l'azione del Rettore aver giovato a questo senso di appartenenza,
visto che egli ha portato in CdA una scelta portata avanti solo da una parte del mondo
sindacale e condivisa solo dal 28% degli interessati ? N.L.
* Ateneo di Bologna, Contratto integrativo
2010 con il personale tecnico e amministrativo |

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Mercoledì 27
ottobre a Rimini, Palazzo Ruffi, ore 10.00 - 13.30
Organizzato dal Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente del Polo
Convegno
: "La Ricerca Universitaria per Rimini"
|

Giorgio Cantelli Forti
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Il Convegno vuole fare un rapporto sullattività di ricerca del Polo Didattico e
Scientifico di Rimini dal 2007 al 2009.
Esso nasce in un momento di grande
trasformazione dellUniversità italiana, momento che è¨ accompagnato da forti
tensioni interne al sistema universitario e da unimmagine esterna non sempre
positiva.
In questo contesto è in generale importante
che un Ateneo prestigioso come lAlma Mater comunichi con chiarezza al mondo esterno
il proprio impegno nella ricerca scientifica.
Da questa esigenza è nata lidea di
illustrare lattività scientifica dei docenti incardinati presso il Polo di Rimini
in una mappa completa, di semplice lettura anche per i non-addetti ai lavori.Il
Direttivo Nazionale. |
Giorgio Cantelli
Forti
- nominato Presidente della Giunta del Collegio dei
Farmacologi Universitari
- nominato, con Decreto del Miur, Garante PRIN - Progetti di Ricerca
Nazionale, Area 05, Scienze Biologiche |
|
Al Convegno sono attesi:
- Luciano Chicchi - Presidente Uni.Rimini
- Maurizio Sobrero - Presidente Commissione Ricerca
- Dario Braga - Pro-rettore alla ricerca
Le relazioni saranno tenute da:
- Salvatore Torrisi - Referente macro area Scienze Sociali
- Mirella Falconi - Referente macro area Scienze Naturali
- Antonella Mascio - Referente macro area Scienze Umanistiche
- Giampaolo Proni - Referente macro area Multidisciplinare.
I lavori saranno conclusi dagli interventi
di:
- Stefano Vitali - Presidente Provincia di Rimini
- Alberto Ravaioli - Sindaco di Rimini
- Ivano Dionigi - Magnifico Rettore
e dalla Benedizione di Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini
Infine avrà luogo la cerimonia* del taglio dei
nastri dei Laboratori di Ricerca, Palazzo Ruffi
e Laboratori di Ricerca, Piazza Malatesta. |
* La scorsa settimana ha avuto luogo anche l'inaugurazione dello
Studentato (mensa, sala convegni, 90 posti letto, di cui
alcuni con angolo cottura) nell'ex-Palace Hotel,
completamente ristrutturato.. |
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Dal CNRU - Comitato Nazionale Ricercatori Universitari
|
Assemblea nazionale a Roma per fare il punto della situazione
sulla decisioni di
maggio di non assumere incarichi di insegnamento per l'anno accademico 2010-11.
VENERDI 24 S
ETTEMBRE 2010, ORE 13,
presso laula La Ginestra a Chimica, dentro la citta universitaria.
Anche appello al Capo dello Stato contro la discriminazione,
a danno del Ricercatori, relativa al prepensionamento
Clicca su: http://appelloalpresidente.blogspot.com
Appello del Foglio UNIVERSITAS News a sostenere
i Ricercatori, quale passaggio obbligato per sostenere l'università
italiana
Anche appello del CNU di Bologna e della FLC CGIL di Bologna a sostegno dei
Ricercatori.
Il Direttivo Nazionale
a tutti i Ricercatori in Italia
(stralcio dai comunicati del 31 agosto e del 15 settembre 2010)
Il momento è quello decisivo e non possiamo mollare proprio ora.
......
La protesta dei ricercatori non nasce contro il DDL Gelmini. Il DDL al massimo la
catalizza. La protesta nasce prima e non si fonda sullopposizione allattuale
governo e Ministro, ma sulla richiesta di uno stato giuridico che superi la attuali e
passate contraddizioni riguardanti le attività svolte e da svolgere. In questo quadro si
inscrive anche la cosiddetta valutazione e la non disponibilità di
sufficienti sbocchi concorsuali.
Agganciare la protesta dei ricercatori unicamente allattuale DDL non
permette di comprendere appieno il disagio profondo della categoria dei ricercatori, ma
soprattutto la mette in balia dellumore della contingenza. È innegabile che parte
dei ricercatori abbia trovato nella lotta contro il DDL una sua forte
legittimazione, o meglio, un forte spirito di antagonismo, ma non era da parte di molti di
noi la motivazione principale. Soprattutto non lo è mai stata per il CNRU.
......
Moltissimi di noi si sono apertamente schierati in quella direzione a seguito
di unassemblea a LAquila in cui era presente anche il Rettore e in cui si
formulò tale idea, prima che cominciasse la lotta al DDL.
Ma, daltra parte, il sistema universitario ha qualcosa che deve essere
modificato e, allo stato attuale delle cose, tale sistema ha messo nellangolo i
ricercatori. Anche in questo senso si è scritto più volte e preso ampiamente posizione.
Spesso in tali scritti non si riscontra affatto il nome del
Ministro o il DDL in questione, proprio perché non è una questione contingente quella
che deve essere affrontata e non dipende semplicemente dai favori o dagli umori di questo
o quello schieramento politico.
Ripetiamo, i ricercatori possono anche aver aderito alla lotta
contro il DDL, ma il loro problema è a prescindere.
....
La motivazione era ed è il disagio dei ricercatori allinterno di un sistema
che non funziona, che non li appaga e che viene ulteriormente messo a dura prova con il
DDL. Se così non fosse, la protesta rischierebbe di rimanere impantanata sulle incertezze
del quadro politico attuale, sulla speranza di uneventuale termine anticipato della
legislatura che di conseguenza bloccherebbe definitivamente liter parlamentare del
DDL.
....
E perciò lattenzione dovrà rimanere alta a prescindere perché
il DDL deve essere il mezzo e non il fine per risolvere il problema. Se infatti
luniversità fosse finanziata, il DDL fosse |
Ivano Dionigi
|
Segnale di sfondamento
dei Ricercatori a Bologna ?
|
Evidenti difficoltà di far partire l'attività didattica
inducono il Rettore, il Senato Accademico e i Presidi a invitare i Ricercatori a tornare
sulle loro posizioni
(Per notizia: L'Ateneo è stato tra i duri nel
pre-pensionare proff. Associati e Ordinari,
troppo costosi rispetto ai Ricercatori)
La Lettera ai Ricercatori
"Cari colleghi,
pur nella consapevolezza del grave disagio e delle difficoltà che i ricercatori stanno
attraversando, sono a chiedervi - in conformità alla deliberazione unanime del Senato
Accademico di quest'oggi - di confermare o meno la vostra disponibilità a garantire
l'avvio delle attività didattiche che rappresentano un dovere dell'Ateneo nei confronti
degli studenti e delle famiglie le quali, al pari nostro, stanno fronteggiando momenti di
profonda crisi economica e sociale.
Vi chiedo pertanto di restituirmi, debitamente compilata e sottoscritta, la dichiarazione
allegata alla presente, entro le ore 13:00 di venerdì 17 settembre. In caso di
impossibilità da parte vostra a far pervenire la suddetta dichiarazione entro la data
sopra definita, una vostra comunicazione via mail potrà comunque far fede, in attesa
dell'invio del documento ufficiale.
In assenza della dichiarazione allegata entro il termine indicato, ovvero in caso di
dichiarazioni di indisponibilità a svolgere l'attività didattica, la Facoltà dovrà
individuare modalità alternative di copertura degli insegnamenti, al fine di assicurare
l'avvio delle lezioni.
Il Senato Accademico ha peraltro confermato in data odierna gli impegni già assunti nella
riunione del 20 luglio, e in particolare: l'organizzazione di una giornata di riflessione
e discussione pubblica, nei primi giorni dell'Anno Accademico, nelle diverse Facoltà e
sedi, sui temi della ricerca e dello status dei ricercatori universitari; l'impegno ad
attribuire la massima priorità alla programmazione di posti da Associato, compatibilmente
con i vincoli del bilancio 2011.
Vi ringrazio fin d'ora per la comprensione e per la collaborazione che
vorrete accordarmi e Vi saluto molto cordialmente."
Segue FIRMA |
corretto come molti di noi auspicano ma
continuasse a mancare una soluzione allo stato giuridico dei ricercatori, saremmo
comunque soddisfatti? Difficilmente. Ed è per questo che il CNRU mantiene alta
lattenzione soprattutto su questo problema e non perché non ritenga tutto il resto
altrettanto importante. Alimentare questo equivoco significherebbe volere il male dei
ricercatori.
Una protesta per definizione tende a stressare il sistema cercando di
metterne in risalto le contraddizioni. La contraddizione che mette in risalto la protesta
dei ricercatori sembra evidente e spiega la mancanza di una vera partecipazione delle
altre componenti universitarie. È lampante il fatto che senza applicare una sorta di
ingiustizia il sistema non è in grado di funzionare, nemmeno ai minimi
accettabili.
Questo significa che la protesta è giusta proprio perché mostra
quel limite del sistema, appalesando proprio come in modo assurdo e nel
silenzio dei più esso si sia andato a configurare negli ultimi decenni, indipendentemente
dal colore del governo e dal nome del ministro.
....
Una volta che i ricercatori avessero deciso di riaccettare i carichi
didattici cosa succederebbe? Che una simile decisione diventerebbe vincolante, dal punto
di vista legale, per il prossimo anno accademico e per un anno si continuerà a discutere
di nulla esattamente come finora successo. Si chiede un impegno
legale a fronte di un nulla da offrire, se non un generico istinto
materno da stimolare. Non è mai facile la strada a cui si chiede di accedere gratis.
È altresì evidente che lideale sarebbe stato, e
continua ad esserlo, che le altre categorie universitarie si rendessero finalmente
disponibili a utilizzare lunità dei ricercatori (ancora presente) e spingessero
anchessi nella direzione che mostri a tutti come il sistema non funziona, come basta
stressarlo un poco per farlo crollare: non certo quella di scegliere la strada di
affannarsi a mettere lennesima toppa al sistema traballante, come stanno facendo
alcuni presidi. Qualunque sia il risultato della toppa, i problemi non cambieranno e non
si risolveranno da soli. Saranno solo procrastinati per lennesima volta, a tutto
danno dei ricercatori.
.....
CNRU |
|
LETTERA di "Universitas News" AL
PRESIDENTE BERLUSCONI
all'indirizzo: Centromessaggi@Governo.It
A CUI IL PRESIDENTE NON HA DATO RISPOSTA |
SUN - Universitas News
www.universitas.bo.it
Prof. Nino Luciani
Ordinario di Scienza delle Finanze, Universita' di Bologna
347 9470152
Al Presidente del Consiglio On. Dr. Silvio
Berlusconi
p.c. : Al Presidente della Commissione Istruzione del Senato Sen. Ing. Dott. Guido Possa
Oggetto: Riforma Gelmini - Disegno di Legge "Senato 1905"
Sig. Presidente,
il DDL in oggetto ha terminato l'iter, in sede referente, presso la
Commissione Istruzione del Senato.
La Commissione ha fatto, credo, tutto cio' che poteva fare ..., compatibilmente con la
volonta' del Governo.
Nelle precedenti settimane, i sindacati universitari avevano fornito le loro
proposte emendative. Io stesso avevo organizzato, all'universita' di Bologna (12 febbraio
2010) una conferenza nazionale, a cui avevano partecipato i due Presidenti delle
Commissioni Istruzione e Cultura del Senato e della Camera (G. Possa e V. Aprea) , e del
Sen. G. Quagliariello, alcuni parlamentari delle commissioni medesime, il Presidente della
CRUI (Decleva). Ne trova un resoconto in: http://www.universitas.bo.it/Conferenza.htm#RISULTATI
.
Sta di fatto, che il testo approvato in sede referente (e che andra' presto
in aula) conserva alcuni difetti gravissimi, per cui non ne uscira' una riforma
migliorativa dell'esistente. E questo mi dispiace, mentre rimangono vive le attese
fiduciose del mondo universitario, anche emerse nel corso della recente settimana di
mobilitazione nazionale sul DDL (17-22 maggio 2010).
Andiamo per punti, in essenziale:
1) Governance. Le soluzioni, adottate nel DDL, sono strumentali al
vincolo del "costo zero". In questo senso, riterrei di soprassedere a proposte
emendative della Governance. Il punto, su cui vorrei richiamare la sua attenzione e' il
"costo zero", a cui la Governance e' funzionale..
A mio modo di vedere, nulla questio sul "costo zero" per lo Stato,
se questa e' la direttiva politica del suo Governo. Mi appare, invece, incomprensibile che
il suo Governo impedisca anche alle universita' di fissare liberamente le tasse
studentesche per pareggiare il bilancio.
Va, tuttavia, ricordato che questo impedimento e' legato al fatto che le
universita' devono fare agevolazioni per studenti bisognosi e meritevoli (art. 34
costituzione). Riguardo a questo, io le proporrei di sollevare le universita' da questo
compito, e di affidarlo, invece, direttamente al MIUR, su un fondo, salvo dare delega di
gestione alle Regioni.
In questo senso, vale dire sgravando le universita' dal vincolo di fare
"socialita' ", si potrebbe permettere a loro di rifinanziarsi direttamente sul
mercato.
2) La meritocrazia e la valutazione, di cui viene detto essere vanto
del DDL, e' largamente una "invenzione" senza fondamento. I motivi sono due:
a) Per l'art. 97 della Costituzione, la valutazione e la meritocrazia, anche
durante la carriera, vanno attuate con concorso pubblico (l'opposto del precariato).
Invece, il DDL si fonda sullo "impact factor", vale dire sul numero delle
pubblicazioni, classificate per collocazione editoriale. Sarebbe come scegliere un vino
guardando alla bottiglia, senza assaggiarlo. Un contadino ("scarpe grosse, cervello
fino",) non farebbe mai in questo modo. Lo "impact factor" va bene, ma solo
come indizio;
b) Il DDL vuole la abilitazione nazionale (con commissioni sorteggiate) e, poi, i
concorsi locali (e questa e' cosa buona, per la celerita' delle procedure). Ma per il
concorso locale vuole le commissioni scelte dal Rettore tra i professori del dipartimento.
Questo peggiorerebbe molto il difetto del localismo di cui alla legge 210/1998, in quanto
i dipartimenti sono molto corporativi. Il sorteggio (nel settore scientifico nazionale)
anche per il concorso locale e' la soluzione imprescindibile.
3) La riforma GELMINI non prevede "norme transitorie" per i
Ricercatori a tempo indeterminato, pur abolendone il ruolo in anticipo rispetto a quanto
previsto (2013). Questo non e' giusto, tenuto conto del peso che essi (il 41% dei docenti
di ruolo) portano da anni per la didattica e la ricerca, senza possibilita' di carriera,
per i vari blocchi dei concorsi, in passato. Penso sia nell'interesse dell'universita'
introdurre "norme transitorie" per il passaggio dei Ricercatori alla II Fascia,
sia pur col rispetto di determinate condizioni di merito, come gia' fu fatto per gli
assistenti ordinari nel 1980.
Signor Presidente, ho fiducia in Lei.
Mi metto a Sua disposizione per ogni utile chiarimento e contributo, che
volesse richiedermi.
Il
Direttore: Nino Luciani
Bologna, 26 maggio 2010 |

Ivano Dionigi
|
RIFORMA DELLO STATUTO
L'assemblea congiunta di CdA e Senato
nomina una Commissione, 30 marzo 2010 |

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|
I componenti della Commissione
Giuseppe Caia, Paolo Pombeni, Giliberto Capano,
Giovanni Dore, Aldo Bertazzoli,
Guido Avanzolini, Marco Zoli, Angelo Varni, Rosella Rettaroli, Davide Pianori (studente),
Alberto Aitini (studente), Giovanni Longo, Donatella Alvisi, Cristina Balboni.
Obiettivi affidati alla
Commissione
La nomina è stata accompagnata dai seguenti obiettivi,
da raggiungere con la riforma statutaria:
1. ribadire e rafforzare lautonomia per quanto attiene la scelta degli
obiettivi strategici e delle modalità di autogoverno;
2. assumere una più esplicita responsabilità sociale rispetto ai processi di
ricerca ed elaborazione di nuove conoscenze, di formazione delle nuove generazioni,
nonché di trasferimento di saperi e competenze anche a beneficio del tessuto sociale ed
economico;
3. individuare con chiarezza il ruolo degli Organi di Governo dellAteneo
rispondendo allesigenza condivisa di ridefinirne le funzioni, semplificare e
migliorare la loro capacità di programmazione e di decisione rispetto agli obiettivi
strategici;
4. definire nuovi modelli organizzativi che, in un contesto di scarsità di
risorse, consentano di affrontare con successo la crescente competizione tra atenei a
livello nazionale e internazionale;
5. superare la tradizionale separazione organizzativa tra didattica e ricerca
che limita le potenzialità dei singoli e delle strutture in entrambi gli ambiti,
impedendo di raggiungere i livelli qualitativi perseguibili;
6. rivedere il sistema delle relazioni istituzionali tra organi centrali e
strutture decentrate definendo nuovi equilibri tra lesigenza di verticalizzare i
processi decisionali per recuperare efficienza e di coinvolgere adeguatamente le strutture
decentrate che devono esercitare la propria autonomia in modo responsabile;
7. affinare il sistema multicampus attraverso un assetto istituzionale che renda
possibile una programmazione unitaria a livello di Ateneo delle attività di didattica e
soprattutto di ricerca;
8. incentivare il senso di partecipazione al perseguimento dei fini comuni anche
mediante una maggiore collegialità degli Organi delle strutture decentrate. |
Nino Luciani, Riforma o controriforma ? Per chi, come me e come i Colleghi del "Gruppo dei 30" (in
risposta a precisa sollecitazione pubblica del Rettore Calzolari), avevamo predisposto una
bozza di riforma, a supporto della (allora) Commissione nominata dal precedente Rettore,
può parere una vera contraddizione la domanda: "Riforma o controriforma ?"
I motivi mi sembrano perfino ovvii:
1) Un Rettore che vuole andare avanti costruttivamente deve essere
trasparente, in modo da essere coadiuvato dalla Comunità scientifica, per quello che può
fare.
Reclamerei, dunque, che il Rettore coinvolga la Comunità per questa riforma
necessaria e tanto attesa.
Confido che il prof. P. Pombeni, col quale il Gruppo dei 30 ha condiviso
ripetuti incontri di Ateneo sulla riforma; anzi, Lui (che subì la beffa, ... che
sappiamo) sicuramente sarà solidale con questa invocazione di partecipazione allargata
alla costruzione del progetto.
2) Ma c'è dell'altro ..., e tenendone conto, subentrano
perplessità di altro tipo.
a) E' in piena azione l'iter parlamentare per la riforma della Governance;
b) Le dichiarazioni, rese negli Organi, dal Rettore andrebbero nel senso che Egli
si propone di anticipare la sostanza del progetto governativo, senza attenderne i
possibili tempi lunghi.
c) il progetto Governativo è sostenuto solo da Confindustria ed avversato
radicalmente da tutti i Sindacati Universitari, fino ad avere già proclamato una
settimana di agitazione dal 17 al 22 maggio 2010.
I motivi della avversione sono che il DDL del Governo è ritenuto:
- contro l'autonomia universitaria;
- contro il diritto allo studio;
- contro il premio del merito dei docenti, anzi un moltiplicatore del precariato.
d) Il Rettore ha presenziato alla conferenza nazionale di Bologna del 12 febbraio,
in cui c'è stato il confronto tra Sindacati e Presidenti delle Commissioni Istruzione e
Cultura di Camera e Senato.
Dunque il Rettore è bene al correne della stato del contrasto.
Torno all'inizio: questo Rettore è per una riforma o per una
controriforma ? NL |
|
Quali strategie per il futuro dell'Ateneo |

P.Paolo Diotallevi
|
Idee dalla Facoltà di Ingegneria
per la riforma didattica
Due lettere del Preside (2008 e
2009),
da noi ripescate dal cassetto
|

Ivano Dionigi
|
Nello scorso anno il nuovo Preside, alle
prese con difficoltà a coprire gli insegnamenti, ha lanciato nuove idee, con due
rispettive lettere, alla Facoltà. Esse, tuttavia, sono rimaste soffocate perchè in rotta
di collisione con l'indirizzo del rettore CALZOLARI, allora in carica, e del suo braccio
destro ProRettore MASETTI, già Preside a Ingegneria.
Considerato che il nuovo Rettore DIONIGI ha annunciato che, in Ateneo, i
suoi ProRettori stanno lavorando alla riforma, ci è sembrato utile ripescare dal cassetto
le due lettere.
Facciamo precedere alcuni dati dell'Ateneo, da cui partire per nuove idee.
Si nota un numero abnorme di insegnamenti, in rapporto al numero delle lauree, a loro
volta già eccessivo.
Anche il numero dei professori a contratto e di professori esterni appare
abnorme rispetto al numero dei professori di ruolo (ordinari, associati, ricercatori), con
evidenti dubbi sulla garanzia della qualità degli insegnamenti. |
Università di Bologna - Dati statistici
complessivi |
anno |
2000 |
2001 |
2002 |
2006 |
2008 |
2009 |
Numero
Insegnamenti |
14.124 |
23.651 |
30.875 |
25.946 |
23.970 |
17.867 |
Corsi di laurea |
- |
- |
- |
- |
79 |
78 |
Corsi di laurea |
- |
- |
- |
- |
75 |
85 |
Professori di ruolo (Ord. -
Ass. - Ric.) |
- |
- |
- |
3.278 |
- |
3.102 |
Professori a contratto |
- |
- |
- |
2.525 |
- |
6.055 |
Docenti esterni |
- |
- |
- |
933 |
- |
893 |
|
|
La prima lettera
(ottobre 2008)
Nota. Nella prima lettera, l'idea portante è "ridurre il numero delle
lauree al numero delle classi di laurea" previste per l'ingegneria" e "al
loro interno, fare spazio adeguato singoli indirizzi" .
"1.- Il nostro compito. L''Università italiana,
unitamente a tante altre istituzioni nazionali, sta vivendo un momento di grave incertezza
derivante sia da situazioni contingenti, quale ad esempio le difficoltà economiche, sia
dall'emergere di carenze strutturali e funzionali. Il nostro compito deve essere quello di
osservare e valutare in maniera critica ed attenta i diversi aspetti che hanno condotto
l'Università a questo livello di criticità, non potendo e non dovendo noi, operando
dall'interno, ritenere che tutte le responsabilità ricadano esclusivamente su altri
lasciandoci come puri osservatori e soggetti passivi di una realtà non da noi voluta e
realizzata.
Preso atto di oggettive inefficienze e di reali mal funzionamenti,
quali ad esempio la proliferazione dei corsi di studio, del numero degli insegnamenti,
della molteplicità delle sedi e della loro diffusione territoriale - spesso non
supportata né da caratteri storici, né da adeguate attrezzature didattiche - è nostra
responsabilità proporre e sostenere vie alternative di più largo e incisivo respiro. Si
aggiungano i ventilati tagli alle risorse sia in termini finanziari, sia in termini di
risorse umane dei quali anche a breve termine si risentiranno i nefasti effetti sul
sistema formativo universitario, sulla conseguente qualità della ricerca e quindi sulla
diffusione della conoscenza.
A fronte di queste prospettive dobbiamo agire, per quanto ci compete come
docenti universitari, e, nel nostro ambito, all'interno della Facoltà per assicurare ai
giovani e a coloro che si affacceranno in un prossimo futuro agli studi universitari un
percorso formativo effettivamente calibrato sulle loro esigenze e sulle reali necessità
della società che vedrà fra qualche anno questi studenti inseriti nel mondo lavorativo e
professionale sulla base della formazione che noi abbiamo il compito e il dovere di
preparare ed offrire loro.
2.- Dal DM 270, uno stimolo a sperimentare nuovi percorsi. Le
recenti modificazioni del percorso degli studi universitari hanno rappresentato un momento
di riorganizzazione del quadro formativo del quale forse non siamo stati buoni interpreti,
non cogliendo tutte le implicite modifiche e gli espliciti suggerimenti che venivano
formulati, rinchiudendoci in un più semplice attaccamento alle preesistenti situazioni,
piuttosto che provare a sperimentare nuovi e più efficienti percorsi.
La prima trasformazione attuata con il DM 509/99 ha portato
all'interno dell'Università il percorso denominato "3+2" spezzando, in due
successivi momenti, una formazione che sempre più si è rivelata, in tanti ambiti, non
completa ed insufficiente se arrestata al primo passo. Non a caso si è potuto riscontrare
che la maggior parte degli studenti che hanno intrapreso il percorso universitario
dell'ingegneria non si sono arrestati al primo livello di laurea (laurea triennale secondo
il DM 509/99), ma hanno proseguito nel potenziamento e nel completamento della loro
formazione nel successivo passo della laurea specialistica.
La successiva normativa varata con il DM 270/2004 ha avuto fra i suoi
obiettivi, ricompattando fra loro insegnamenti che erano stati eccessivamente frammentati,
quello di ridurre il numero degli insegnamenti stessi e degli esami per ogni studente,
garantendo così una maggiore unitarietà nella trasmissione del sapere. Nella stessa
norma si legge un altro obiettivo: quello di dare alla formazione universitaria una
struttura tale che, partendo da una ampia base comune, viene orientata, nei livelli
superiori della formazione, verso attività e competenze sempre più specifiche e
finalizzate, come peraltro appare naturale se per un momento riflettiamo sulle modalità
di apprendimento nell'approfondire le conoscenze. Forse questo aspetto è stato,
anche recentemente, trascurato.
Si aggiunga inoltre la prospettiva reale di una riduzione, non compensata in
termini di docenti, delle risorse umane verso la quale ci si sta inevitabilmente muovendo
e l'opportuna individuazione di requisiti formali e sostanziali per poter svolgere con
qualità e competenza l'esercizio dell'insegnamento.
3.- I "requisiti minimi" non vanno osservati solo sotto
l'aspetto numerico. I requisiti minimi richiesti dal DM 270/2004, esaminati sotto
il puro aspetto numerico, richiedono per ogni corso di studio la disponibilità media di
circa l'80% degli insegnamenti coperti da docenti di ruolo, ovvero studiosi cha abbiano di
fatto dimostrato, mediante i concorsi tramite i quali sono stati vagliati, di essere non
solo capaci ma anche più che capaci nella ricerca, premessa indispensabile per una buona
scuola di formazione culturale e professionale. Dunque occorre sfruttare al massimo queste
capacità per dare agli studenti il meglio nella formazione.
Ad oggi la Facoltà di Ingegneria ha formulato un proprio piano formativo,
peraltro ancora in fase di completa definizione secondo le direttive vigenti contenute nel
DM 270/2004, che comprende undici lauree (di primo livello) appartenenti a quattro diverse
classi, 11 lauree specialistiche (in corso di definitiva trasformazione in lauree
magistrali per le quali già sono stati approvati dalla Facoltà gli ordinamenti), due
lauree magistrali (di cui una a titolo congiunto con altre sedi europee) ed altre sei
iniziative (di cui una di primo livello) delle quali alcune hanno il principale obiettivo
della internazionalizzazione. Completano il quadro una laurea a ciclo unico (di cinque
anni) per la quale è dato il riconoscimento della comunità europea.
Il quadro è ampio, molto articolato perché articolate e plurime sono
le competenze che afferiscono all'area ingegneristica, e comunque l'insieme rientra
ampiamente oggi negli steccati posti dai requisiti minimi formali.
Con questo assetto si rischia tuttavia di fornire agli studenti un quadro
disarticolato della proposta formativa, non completamente chiaro e comunque tale da
congelare ogni ulteriore ipotesi di progettazione futura nei percorsi finalizzati, andando
verso la saturazione dei requisiti minimi sia per eccedenza nella frammentazione
dell'offerta, sia per le sofferenze future in termini di docenti in previsione dei futuri
pensionamenti.
4.- Per il riordino basato su un limitato numero di lauree.
Ribadendo la necessità di un riordino, la cui definizione è fortemente stimolata e
suggerita dalle future riduzioni delle risorse, in ottemperanza al criterio formativo di
partire da basi comuni sempre più allargate per dirigersi, nei livelli superiori di
laurea, verso indirizzate finalizzazioni della formazione, seguendo altresì l'implicito
suggerimento delle vigenti disposizioni in termini di classe, si ritiene necessario
sottoporre all'attenzione della Facoltà un assetto formativo basato su un limitato numero
di lauree alle quali potrà essere collegata, in cascata, una più puntuale offerta
formativa nelle lauree magistrali.
L'ipotesi sulla quale si invita la Facoltà a discutere e riflettere è
quella di ridurre il numero delle lauree ad esempio al numero delle classi
previste per l'ingegneria (L7, L8, L9 e L23) all'interno delle quali potranno poi trovare
spazio adeguato singoli indirizzi.
Con questo criterio si dovrebbero raggruppare fra loro i corsi di studio
afferenti alla classe dell'ingegneria industriale (L9), alla classe dell'ingegneria civile
e ambientale (L7), alla classe dell'ingegneria dell'informazione (L8) e alla classe delle
scienze e tecniche dell'edilizia (L23).
Si possono così ottenere numerosi vantaggi sia dal punto di vista culturale
- certamente l'aspetto primario - sia dal punto di vista dell'organizzazione degli studi e
dei servizi della Facoltà.
L'unitarietà culturale, sancita dal raggruppamento dei corsi di
studi in classi, può trovare la sua migliore manifestazione nell'individuazione di
materie di base comuni alla classe con qualità e quantità formative identiche per i
diversi indirizzi appartenenti al corso afferenti a quella classe. |
La seconda lettera
(aprile 2009)
Nota. Nella seconda lettera
l'idea portante è che più che la vera riforma, più che alla riduzione del numero delle
lauree, deve puntare alla riduzione del numero degli insegnamenti, mediante: a)
l'accorpamento degli insegnamenti; b) discipline comuni, al primo anno.
" 1.- L'attuazione della riforma universitaria secondo il D.M.
270 costituisce un momento ed una occasione di rilevante importanza al fine di programmare
un riordino dell'intera offerta didattica, dei corsi di studio, dei piani didattici e
degli insegnamenti.
L'attuale prospettiva della didattica non è certamente favorevole per
la Facoltà di Ingegneria in ragione della rilevante riduzione del corpo docente che si
andrà a verificare nei prossimi anni, sia per la naturale riduzione della disponibilità
di docenti a seguito del loro pensionamento, sia per la eliminazione, da parte del Senato
Accademico, dei due anni di fuori ruolo per coloro che, dal 2009, raggiungeranno i limiti
di età previsti.
Il quadro della numerosità del corpo docente nei prossimi tre anni vedrà
una riduzione di più di quaranta unità, mentre nulla di certo è possibile dire sulla
effettiva presa di servizio per i vincitori di concorso che attualmente sono banditi. In
questa prospettiva di medio termine la Facoltà di Ingegneria non può rimanere
indifferente alla possibile situazione di difficoltà che a breve si andrà ad evidenziare
per la copertura degli insegnamenti.
D'altra parte non è possibile pensare di supplire a questa prospettiva di
riduzione del numero di docenti incardinati nella Facoltà con contratti a persone
provenienti dal mondo esterno, sia esso professionale o industriale: anche i fondi per la
didattica sono in via di riduzione.
L'uscita dal circuito della docenza produce inoltre anche un grave
pregiudizio sulla qualità della didattica. Sono infatti i professori che da lungo tempo
si sono occupati di didattica, oltre che di ricerca, a dover lasciare scoperti gli
insegnamenti.
Si andrà a perdere il contributo importante di persone di riferimento
per la didattica e per la valenza scientifica e umana, privando così gli studenti del
contatto con uomini e docenti eccellenti.
2.- Oltre a queste considerazioni che fanno
prevalentemente riferimento a dati qualitativi e ad una sostenibilità dell'offerta
didattica, ritengo doveroso rimarcare che attualmente, senza considerare le nuove
iniziative di cui si dirà in seguito, la Facoltà di Ingegneria vede oggi attivi n. 11
corsi di Laurea e n. 13 corsi di Laurea Magistrale (o Laurea Specialistica) di cui uno a
ciclo unico di cinque anni.
Contemporaneamente sono previsti in Facoltà circa 850 insegnamenti
(ottocentocinquanta). Sono dunque attivi 62 anni di corso ed, ipotizzando anche che siano
tutti diversi fra loro, la Facoltà raggiunge l'offerta di un numero medio di insegnamenti
pari a circa 14 insegnamenti per anno di corso.
Se valutiamo il numero degli esami previsti (e consideriamo questi
come insegnamenti) e conteggiamo 20 esami per le lauree triennali, 12 esami per le lauree
specialistiche o magistrali e 29 esami per la laurea a ciclo unico, otteniamo che il
numero medio di esami per anno è pari a 6,34.
Dunque in Facoltà, anche ammettendo che per ogni corso di studio gli esami
siano indipendenti l'uno dall'altro, abbiamo una offerta didattica che vale circa 2,2
volte quella strettamente necessaria; questo rapporto tende poi ad aumentare notevolmente
se si considera che molti esami riguardano insegnamenti comuni a più corsi di studio.
Questi numeri ovviamente non vogliono essere esaustivi del problema e
non lo descrivono neanche completamente, tuttavia rappresentano un primo quadro, seppure
approssimato e grezzo, in grado di darci gli ordini di grandezza, così importanti per noi
ingegneri, utili per renderci conto della offerta didattica estremamente ampia che è
proposta dalla Facoltà.
Sorge anche il dubbio che gli studenti possano riuscire ad
orientarsi facilmente in questo quadro di così ampia numerosità di insegnamenti: questa
maggiore offerta conoscitiva forse può essere interpretata anche come fonte di confusione
e di difficoltà nell'orientamento; una "Babele didattica" (espressione forse
esagerata) sulla quale credo dobbiamo prontamente riflettere e prendere qualche iniziativa
di razionalizzazione.
3.- D'altra parte, come ben noto, la Facoltà ha deliberato un riordino
dei corsi di studio sia per le lauree, sia per le lauree magistrali proponendo una offerta
più ampia, dettata da esigenze di migliore caratterizzazione della offerta formativa, in
linea con le nuove tendenze della società e del mercato del lavoro, e nell'intento di
formare studenti sempre più preparati, competenti e competitivi per la società nella
quale, al termine dei loro studi, andranno ad operare.
La nuova offerta è stata ragionata e dettata dal desiderio di essere in
linea con le necessità del mercato del lavoro, intendendo formare ingegneri dei quali la
richiesta del mercato è assodata. I numeri precedentemente esposti sono dunque destinati
ad accrescersi esaltandosi anche gli aspetti negativi.
4.- A fronte dunque dell'attuale costante riduzione delle risorse
sia umane, sia di mezzi strumentali, a fronte della forse pletorica offerta di
insegnamenti e del desiderio di sostenere nuove iniziative culturalmente valide ritengo
che la Facoltà, ed i corsi di studio che ad essa afferiscono, debbano rivedere l'intera
organizzazione della didattica ed i piani didattici dei singoli corsi con questi obiettivi
principali:
- rivisitazione degli insegnamenti previsti nel piano didattico con la riduzione
del numero degli insegnamenti a scelta degli studenti;
- rivisitazione del numero dei curricula inseriti all'interno dei corsi di studio
delle lauree e delle lauree magistrali al fine di ridurre il numero degli insegnamenti;
- valutazione dell'ipotesi di accorpamento di corsi di studio appartenenti alla
stessa classe;
- riorganizzazione dei corsi di base comuni a tutti i corsi di studio al fine di
rendere l'offerta formativa più organica, trasversale a più corsi e comunque omogenea
nell'ambito della stessa classe (con questa azione si aiutano anche gli studenti a meglio
orientarsi nel primo anno di studio senza il rischio di perdere tempo in corsi ed esami
che potrebbero rimanere a loro debito nel caso di cambio di corso di studio);
- considerazione della mutuazione di insegnamenti da altri corsi di studio al fine
di ridurre, come necessario, il numero degli insegnamenti.
Ritengo sia estremamente importante che la Facoltà prospetti l'insieme di
queste modifiche in tempi brevi sia per la necessità che ci investe già dal novembre
2009, sia per poter dare evidenza in Ateneo di un atteggiamento "virtuoso" ed
anticipatore di ciò che, con altri mezzi meno gradevoli e meno meditati, inevitabilmente
l'Ateneo ci costringerà ad attuare.
5.- Mi rivolgo pertanto a Voi, Presidenti dei
Consigli di Corso di studio ed alla Commissione per la Didattica della Facoltà, per
sollecitarvi a questa riflessione e chiedervi proposte per l'attuazione di questi
obiettivi, prima che altri ce lo impongano o le necessità della Facoltà lo richieda in
modo drastico. La valutazione che si può e si deve fare non è solo di tipo numerico, con
riferimento ad esempio all'evidenziare i circa 850 (ottocentocinquanta) insegnamenti
presenti in Facoltà; non è solo il numero che conta (che peraltro sembra già grande),
ma la qualità e l'efficienza della didattica.
Con particolare riferimento alle lauree ritengo che la formazione non
possa essere scomposta in un numero elevato di "mille rivoli" che forse non
confluiscono in un unico fiume di sapere.
Attendo entro breve tempo proposte dirette secondo quanto sopra
esposto; preannuncio che comunque dopo il periodo di sospensione della didattica per il
periodo della Pasqua, sarà mia cura convocare riunioni nelle quali dovrà essere data
risposta a questi importanti temi. L'obiettivo è quello di rendere più forte, efficace
ed efficiente l'offerta didattica che sempre è stata qualitativamente sostenuta e
qualificata: da quei modelli non vorremmo allontanarci per le attuali contingenze.
Certo della Vostra piena collaborazione porgo un cordiale saluto.
Il Preside prof. ing. Pier Paolo Diotallevi |
(Continua:
prima lettera) La differenziazione nella formazione può avvenire comunque
secondo gli indirizzi aventi specifiche e caratterizzanti denominazioni atte ad
individuare l'ambito di competenza cui il corso prevalentemente si rivolge.
5.- Per una formazione di base solida e comune a tutti i laureati di
Ingegneria. E' altresì da considerare il fatto che chi si fregerà in futuro del
titolo di "Ingegnere" avrà una formazione di base solida e in gran parte comune
a tutti i laureati dello stesso ambito, contribuendo a creare un'identità comune nei
laureati. Gli studenti potranno avere di fronte gli stessi percorsi, oggi frazionati in
tanti corsi di studio, consapevoli cha la loro laurea sarà in grado di conferire loro
tutte quelle competenze e conoscenze necessarie e fondamentali per entrare nel mondo del
lavoro (senza particolari specificità non previste a questo livello di laurea e non
sufficientemente credibili per questo livello di laurea) o proseguire, sicuri della
propria formazione, in una laurea magistrale che li orienterà maggiormente negli ambiti
disciplinari preferiti.
L'accorpamento dei corsi diverrebbe così stabile e non soggetto alle
fluttuazioni annuali conseguenti alla numerosità degli iscritti agli attuali corsi di
studio così fortemente frammentati.
La Facoltà potrà meglio organizzare le proprie risorse sia in
termini di docenti e ricercatori, sia in termini di spazi e risorse economiche per rendere
più agevole il percorso agli studenti. Questi accorpamenti, per i quali si sta avviando
una simulazione, potranno forse comportare la necessità di sdoppiamento e anche di
triplicazione di alcuni insegnamenti, ma hanno comunque l'innegabile vantaggio di liberare
risorse che potranno essere utilmente e proficuamente riversate sulle lauree magistrali,
ovvero sulla totalità degli studenti.
6.- In ritardo riorganizzativo, ma possiamo recuperare. L'ipotesi
di riorganizzazione degli studi qui proposta doveva forse essere presa in considerazione
fin da quando si è messo mano al riordino della formazione secondo il DM 270; non
possiamo però rinunciare a priori a valutare questa possibilità e a questa opzione che
ora ci viene offerta solo perché, non colta in precedenza, la Facoltà ha intrapreso una
via diversa.
Dobbiamo imporci una riflessione adeguata in questo senso. Qualora si
intendesse conservare lo stato attuale della formazione dovremmo dimostrare che l'ipotesi
qui suggerita e proposta è peggiorativa della situazione attuale. Dovremmo dimostrare che
il contenuto formativo di questa proposta - proposta che la Facoltà ritengo abbia il
dovere di formulare, elaborare, discutere ed eventualmente fare propria - non può essere
attuato o risulta peggiorativo rispetto all'attuale situazione. Dovremmo dimostrare che i
percorsi formativi sarebbero migliori se si continuasse a procedere "in linea
retta" fra lauree e lauree magistrali. Dovremmo dimostrare che è meglio limitare la
formazione data dalle lauree magistrali a favore delle lauree di primo livello. Dovremmo
dimostrare che la nostra visione della formazione che siamo in grado presentare ai nostri
studenti, rimanendo limitata agli attuali assetti e priva di possibili sviluppi futuri,
sia formulata nell'interesse degli studi e degli studenti e non di singoli docenti o di
gruppi desiderosi soltanto di affermare il proprio ambito.
7.- Conclusioni. Pertanto propongo alla Facoltà una discussione
su questi argomenti nelle opportune sedi quali i Consigli di Corso di studio, la
Commissione per la didattica e il Consiglio di Facoltà, ben consapevole che i tempi di
attuazione di un tale cambiamento non potranno essere immediati; ma sarebbe già un buon
successo iniziare una attenta e approfondita discussione considerando che ai sensi del DM
270 abbiamo ancora qualche anno per raggiungere una formulazione definitiva dell'assetto
egli studi.
Sono certo della Vostra piena collaborazione nell'interesse degli studenti, della
Facoltà e della formazione.
Il Preside prof. ing. Pier Paolo Diotallevi |
|
Dal "vecchio" (ma ancora giovane) al "nuovo" Direttore
amministrativo
|

Fabro Ines
già Direttore Amm.vo
|
Ringraziamento alla Dr.ssa Ines FABBRO
Anche Lettera aperta del prof. G. Barbiroli alla Dr.ssa Ines
Fabbro
e
Considerazioni del prof. G. Porzi sul passaggio al nuovo Direttore |
Per parte del nostro Foglio
desideriamo ringraziare la Dr.ssa Ines Fabbro per il servizio (tutta un vita) reso, in
piena dedizione, all'Alma Mater e a tutti noi: docenti, tecnici, amministrativi.
Pur avendo criticato la gestione della Dr.ssa Fabbro, questo
ringraziamento non è solo un atto dovuto. Siamo stati sempre consapevoli che la
Dottoressa ha dovuto affrontare (non avendo più a monte un Governo centrale che paga a
pié di lista) problemi difficili, anche impari perchè non sorretta da chi, invece, di
parte docente, ha svolto in modo inadeguato il suo compito, forse perchè non all'altezza
del proprio ruolo, o forse perchè non sorretto da buona salute (anzi in pessima salute, e
a lungo).
Ben altra gratificazione la Dottoressa aveva avuto nel periodo in cui
aveva svolto quel compito, sotto la guida di un "fuori classe", nome con cui Lei
stessa chiamò Fabio Roversi Monaco, in chiusura del mandato rettorale a Santa Lucia il 31
ottobre 2001, e di cui aveva dichiarato voler "requisire" la toga, per
conservarla nelle mura del Rettorato.
Ma ormai il tempo è passato, ed è stato opportuno dare un
taglio a tutto, e ricominciare da capo con persone nuove.
Poi la storia renderà giustizia a tutti, nel bene e nel male.
E, c'è, poi, che "chi lascia eredità di affetti, avrà
gioia successivamente" (parole di U. Foscolo, qui tradotte in positivo).
Se questo avverrà, lo potrà verificare Lei, per
prima. Nino Luciani |
 |
Giancarlo Barbiroli*, Lettera alla Dr..ssa
Ines Fabbro |
Lettera aperta, inviata anche a tutti i Docenti |
* Ordinario di merceologia, Già Preside della
Facoltà di Economia, Univ. di Bologna
Pregiatissima e Gentilissima Dottoressa Fabbro,
il suo messaggio di saluto del 30 Settembre mi dà lo spunto per
alcune considerazioni sull'azione che ciascuno svolge in una Università importante (o che
dovrebbe esserlo) come la nostra, e quindi sui criteri di gestione.
Sono sempre più convinto che, operando in un contesto così complesso e
articolato (ma pubblico, non dobbiamo dimenticarlo), se le decisioni e le scelte non sono
prese su basi razionali e oggettive, i risultati ottenuti non potranno che essere, o non,
corrispondenti agli sforzi (e alle spese), oppure addirittura opposti a quelli che si
dovrebbero ottenere per conseguire gli obiettivi propri (qualificazione e potenziamento
della ricerca e della didattica).
Non sto affermando niente di diverso da quanto ho proposto alla fine di
marzo: è indispensabile "rifondare "l'Università su criteri razionali,
verificabili e verificati, come quelli che conducono l'azione degli Atenei Europei ed
extra Europei.
Purtroppo il confronto mi dà e mi darà sempre più ragione, perchè noi
siamo lontani anni luce da questa loro condizione rigorosa. Nei numerosi incontri avuti in
Aprile e Maggio (durante il dibattito per le elezioni del nuovo rettore - N.D.R.) ho
purtroppo riscontrato che tante realtà sono " a metà del guado", creando forti
tensioni e preoccupazioni.
Chi opera al loro interno considera che ciò dipenda dal fatto che le scelte non
siano state effettuate con razionalità, quasi con una "navigazione a vista". E
da queste condizioni difficili non si sa come uscire, creando ulteriori tensioni e
preoccupazioni. Anche gli squilibri di risorse tra aree diverse, e tra aree scientifiche e
attività di supporto creano irritazione e preoccupazione.
Questa nostra realtà è ben nota negli Atenei internazionali rinomati che
contano, e viene considerata "un grande gap istituzionale", tanto che, anzichè
noi essere "fuori classifica" come Ateneo più vecchio del mondo e per le tante
eccellenze scientifiche (c'è stato anche, il 9° Centenario di mezzo, e non è stato
poco!!), veniamo collocati verso il 180° posto.
Altre spiegazioni diverse ? Verrò considerato pessimista, ma, al di là
degli opportunismi o delle ipocrisie, da anni a Bologna e dintorni è diffusa questa
convinzione.
Lei potrà obiettare: ma questa esigenza di rifondare l'Università su basi
razionali non ha avuto successo numerico nelle elezioni rettorali, in maggio scorso.
Lei sa la ragione: "le culture prevalenti" conducono in altre
direzioni, però con un chiaro trend in discesa.
Pazienza, così è se vi pare !
Chissà che in un "rigurgito tardivo di autocoscienza e
responsabilità" non mi si darà ragione, anche se per manifestarlo occorre un totale
e diffuso "anticonformismo", che non vedo da tempo, nè all'orizzonte.
Con tanti auguri per le sue attività future.G. Barbiroli |
Gianno Porzi*, Il Dottor Colpani, nuovo Direttore
Amministrativo
* Membro del CdA |

Gianni Porzi
|
Forse è opportuno spendere qualche parola sulla complicata
vicenda della nomina del nuovo Direttore Amministrativo del nostro Ateneo.
Nella seduta del CdA del 10 novembre 2009 il Dr. Colpani, proposto dal MR, è
stato nominato D.A.
La delibera è stata assunta allunanimità non solo sulla base
del curriculum del Dr. Colpani, ma anche come atto di fiducia nei confronti del MR che in
questo ultimo periodo si è fortemente impegnato nella ricerca di una persona competente e
dinamica allaltezza dellincarico importante, quanto gravoso, che dovrà
ricoprire a partire dall1/1/20010.
Al Dr. Colpani, che mi auguro farà il massimo per ridare al nostro
Ateneo quel prestigio che merita, vanno i più sinceri auguri di buon lavoro
Si conclude così un lungo e travagliato iter iniziato più di un anno
fa quando cioè il CdA decise, su proposta del Rettore (nonché del Direttore
Amministrativo), una procedura di selezione, per individuare il nuovo D.A., assurda quanto
inutile, tantè che si concluse con un nulla di fatto.
Ritengo valga la pena ricordare alcuni passaggi importanti di tale vicenda.
Più di un anno fa il CdA autorizzò il Rettore ad emanare il bando per lincarico di
D.A., precisandone il profilo.
Nella seduta del CdA del 17/3/2009 il Rettore, senza peraltro
aver preventivamente informato i Consiglieri affinché potessero prendere una decisione
consapevole e in piena coscienza (motivo per il quale il sottoscritto rifiutò di
partecipare alla deliberazione abbandonando la seduta), propose, e il CdA approvò a
maggioranza, la composizione della Commissione di esperti (da lui stesso presieduta) che
avrebbe dovuto valutare i candidati.
Inoltre veniva precisato che, al termine delliter
istruttorio della Commissione, il nominativo da sottoporre allapprovazione del CdA
sarebbe stato proposto dal Rettore in carica dopo aver "consultato" il Rettore
neo eletto.
Poiché il significato di "consultare" è quello di
"sollecitare un consiglio, un parere", che non è quindi vincolante, il Rettore
in carica aveva solo lobbligo di sentire il "parere del Rettore neo
eletto"; un parere non ritengo costituisca un vincolo, come invece si è tentato di
farlo apparire.
Al bando risposero ben 47 candidati che la Commissione valutò attraverso
colloqui riservati solo a coloro che avevano superato una prima selezione basata
sullesame dei curricula.
A conclusione della selezione operata dalla Commissione, il CdA era,
ovviamente, in attesa di conoscere sia la rosa di candidati (quattro) ritenuti dalla
Commissione idonei a ricoprire lincarico di D.A., sia il nominativo del candidato
proposto dal Rettore in carica, "sentito il parere" del Rettore neo eletto.
In modo del tutto inaspettato, quanto incomprensibile, nella seduta
del CdA del 24/7/09 il Rettore comunicò che il prof. Dionigi (Rettore neo eletto) aveva
dichiarato di "non avere elementi sufficienti per discutere della rosa dei quattro
autorevoli candidati selezionati dalla Commissione" e quindi il Rettore in carica
dichiarò di non |
essere in grado di proporre un candidato per
lapprovazione da parte del CdA.
In modo altrettanto sorprendente, il Rettore propose al CdA di
prendere atto della dichiarazione del prof. Dionigi e di rinviare quindi la nomina del
Direttore Amministrativo a dopo linsediamento del nuovo Rettore affidando dal 1
ottobre, e fino al momento del conferimento dellincarico, la funzione ad un
Dirigente dellAteneo.
Nonostante la posizione contraria assunta dal sottoscritto (e non
solo), in quanto ritenevo che la procedura doveva essere correttamente conclusa con una
proposta del Rettore, il CdA deliberò a maggioranza di rinviare la designazione del nuovo
Direttore Amministrativo ad un momento successivo allinsediamento del nuovo Rettore.
Ritengo che linterruzione della procedura di nomina del
nuovo D.A. non sia stata una decisione corretta perché :
- allodg della seduta del 24/7 era prevista la "nomina del D.A." e quindi
il Rettore in carica doveva proporre al CdA uno o più candidati della rosa selezionati
dalla Commissione procedendo poi alla votazione;
- lazione del CdA non può essere subordinata al parere di chi, pur essendo stato
eletto, non è ancora in carica.
In tal modo nella seduta del 24/7 il CdA, che è lorgano deputato a
deliberare il conferimento dellincarico di D.A., non è stato messo in condizione di
poter prendere una decisione su un argomento previsto dallodg.
Infine ritengo non sia da escludere che nel non aver concluso
liter di nomina del D.A. possa configurarsi un danno erariale dal momento che la
procedura di selezione dei candidati, che non ha portato ad alcun risultato, ha comportato
tuttavia un impegno economico per lAteneo (non va dimenticato infatti che tre Membri
della Commissione venivano da fuori Bologna). Gianni Porzi (Rappresentante del
Governo nel CdA) |
|
BOLOGNA. Il problema della nomina del nuovo direttore amministrativo.
Falla nel sistema di potere del rettore
Calzolari, che in questi anni
ha fatto le pentole , ma (questa volta) senza il coperchio. |

Fabro Ines
Direttore Amm.vo
in uscita
|
Il
Rettore-entrante aveva opposto (a Calzolari) di "NON AVERE
ELEMENTI SUFFICIENTI PER DISCUTERE DELLA ROSA
DI 4 AUTOREVOLI CANDIDATI, PRESELEZIONATI DALLA
COMMISSIONE"
Ma è evidente che si tratta di una "risposta-non risposta",
che sta per : "Non è affar mio fare atti prima della presa di servizio"
Interim, al momento, alla Dr.ssa Giovanna F. Falsetti
VERSO UN "UOMO NUOVO" (come Direttore
Amm.vo),
sulla testa del Consiglio di Amministrazione ? |

Ivano Dionigi
Rettore in entrata
|
Nino Luciani, "Attesa di vedere se il RETTORE ENTRANTE è "continuo" o
"discontinuo",
rispetto a Calzolari "
1.- Traditore o novello Becket ? Risulta che,
nella riunione del 24 luglio 2009, il CdA aveva bloccato il procedimento per la
nomina del nuovo Direttore Ammiistrativo. Il motivo è che il Rettore-entrante (che
"vox Populi, vox Dei" aveva indicato come particolarmente desiderato da
Calzolari perchè presunto "continuo" alla sua politica), avrebbe opposto
di "non avere elementi sufficienti per discutere della rosa di 4
autorevoli candidati, preselezionati dalla commissione".
Dunque:
- " ELEMENTI INSUFFICIENTI" sul dr. Bruno Quarta, pur se apprezzato da
Calzolari su "Il Sole-24 ORE mentre era in corso la selezione e pur se Dirigente che
Dionigi, da Membro della Commissione Ricerca scientifica, ha incontrato ripetutamente;
- " ELEMENTI INSUFFICIENTI" sulla Dr.ssa Francesca Bitetti, pur se con
tre titoli a prova di bomba: Direttore Amministrativo di "Cà Foscari" e, prima,
di Urbino; e, prima ancora, Dirigente dell'ufficio Controllo di gestione dell'Ateneo di
Bologna, dove si era distinta per la ferrea mano e il senso delle istituzioni. In quel
periodo Dionigi era stato Consigliere di Amministrazione per 6 anni.
Siamo stati di fronte al classico "tradimento"
dell'elettorato, a cui siamo usi in Italia, subito dopo le elezioni?
O siamo stati di fronte al rinsavimento di Becket che, nominato Arcivescovo
di Canterbury perchè "amico del Re", poi la sua coscienza gli ricorda che ...
un "Vescovo è servo di Dio, prima che del Re" ?
E c'è una terza possibilità: che il Rettore-entrante
abbia così ragionato con i suoi consiglieri: "Io non sono ancora in carica. Non è
affare mio, giuridicamente, compiere atti prima della presa di servizio". (E' vox
populi che in questo periodo egli abbia quasi completato la formazione della propria
squadra). Dunque quella risposta va presa come una "risposta-non
risposta", un modo per dare tempo al tempo.
Questa terza interpretazione delle sue parole mi sembra quella corretta e,
se così è, è stata anche una decisione di buon valore politico, pur se
il problema di fare il coperchio alla pentola di Calzolari&Co. sarà solo rinviato al
primo giorno della presa servizio.
2.- E Calzolari ? La Commissione era stata costituita, in evidente
conflitto di interesse tra Rettore e Ateneo. Infatti, pur essendo attese le elezioni di un
nuovo rettore, quello in scadenza si era autoprosto per la presidenza della Commissione
(e, proposto gli altri 4 membri), e ciò era divenuto definitivo perchè non contestato
presso il TAR.
Però non c'era una assoluta necessità di nominare un nuovo Direttore
Amministrativo alla scadenza. Anzi spesso, nella Pubblica Amministrazione (e specie quando
c'è un avvicendamento nelle cariche elettive), i nuovi contratti sono fatti dopo la
scadenza, con proroga di quelli in essere.
Pensare male è peccato, ma ci si prende quasi di sicuro se si pensa
che il "potere in essere" (quelli eletti negli Organi lo scorso anno, e che
rimarranno ancora a lungo) abbia tentato di rimanere in sella. Già ... perchè il
Direttore amministrativo è la pedina fondamentale a cui attaccarsi per esautorare un
rettore..., condizioni permettendo.
Penso che il Rettore ne fosse cosciente, e non volendo eccedere (perchè,
come Bruto, egli è un uomo onesto) aveva subordinato la quadratura del cerchio alla
scelta finale, da parte del successore-eletto. Ma è evidente (soprattutto col senno di
poi) l'estrema debolezza politica di questa decisione: quella di
subordinare la sua applicazione ad "uno", estraneo alla decisione stessa, anche
se la sua mancata adesione sarebbe irrilevante, se fosse davvero necessario e urgente
provvedere per la Pubblica Amministrazione. Ma questa urgenza non c'è.
Non se ne penta Calzolari: la logicità e la coerenza in politica sono rare
in questo Paese, e nulla di buono si può costruire, se non si parte da esse.
3.- Le possibilità per il Rettore-entrante. Quanto ipotizzato vale per
adesso, ma non più dal 1 nov. 2009 , quando il nuovo Rettore prenderà servizio, e si
ritroverà comunque sul tavolo le conclusioni della Commissione, anche perchè 4
candidati, (per di più "non classificati", tra cui scegliere), sono tanti,
e solo l'eccesso di personalismo può spiegare il rifiuto di tutti |
CdA
del 15 sett. 2009
G. Porzi*, Per la mancata nomina
del Direttore Amministrativo, è
ipotizzabile il reato di danno
erariale, a carico del CdA
* Rappresentante del Governo in CdA |

Gianni Porzi
|
All'Università di Bologna si è venuta a
creare una situazione grave per quanto concerne la procedura di nomina del nuovo Direttore
Amministrativo, la cui attività è fondamentale per il governo dell'Ateneo.
Dopo la decisione assunta dal CdA il 24 luglio u.s., su proposta dal Rettore
Calzolari, di sospendere la procedura di nomina del Direttore Amministrativo (che dovrebbe
prendere servizio dall'1/10/09) ritengo che si sia configurata una irregolarità dal punto
di vista procedurale e un danno dal punto di vista sia organizzativo-gestionale
dell'Ateneo che economico. Infatti, il 30/9/2008, il CdA autorizzò il Rettore ad emanare
il bando per l'incarico di Direttore Amministrativo e il 17/3/2009, il CdA deliberò a
maggioranza la composizione della Commissione, proposta dal Rettore e da lui stesso
presieduta, che avrebbe dovuto valutare i candidati.
Inoltre, veniva stabilito che al termine dell'iter istruttorio ad
opera della Commissione, il nominativo da sottoporre all'approvazione del CdA sarebbe
stato proposto dal Rettore in carica dopo aver "consultato" il Rettore neo
eletto al fine di garantire quel necessario rapporto fiduciario tra Rettore e Direttore
Amministrativo.
Al bando risposero 47 candidati e la Commissione concluse i lavori ai
primi di luglio individuando quattro candidati idonei a ricoprire l'incarico di Direttore
Amministrativo. Ciò nonostante il Rettore nella seduta del CdA del 24 luglio, in cui
riferì al CdA quanto dichiarato dal Rettore neo eletto, prof. Ivano Dionigi, (cioè di
"non avere elementi sufficienti per discutere della rosa dei quattro
candidati selezionati dalla Commissione"), comunicò di non essere in grado
di proporre un candidato da sottoporre all'approvazione del CdA interrompendo così la
procedura di nomina iniziata lo scorso anno con l'emanazione del bando di selezione.
Pertanto, la nomina del nuovo Direttore Amministrativo è stata
rinviata a dopo l'insediamento del nuovo Rettore (che avrà luogo l'1 novembre p.v.), il
quale potrebbe non condividere la procedura messa in atto per la selezione e quindi le
conclusioni della Commissione.
In tal caso, ritengo si possa configurare un danno erariale poiché la procedura di
selezione ha comportato un impegno economico per l'Ateneo.
A tutto ciò si aggiunge un fatto grave, cioè la
delegittimazione del CdA che in tutta la procedura ha avuto un ruolo marginale quando
invece è il solo organo competente a deliberare l'attribuzione di incarichi dirigenziali.
Sostanzialmente, il Rettore in carica ha subordinato l'azione
del CdA alla non decisione del Rettore neo eletto (non ancora peraltro subentrato nella
carica) bloccando così la procedura di nomina del nuovo Direttore Amministrativo, carica
che dovrà pertanto essere affidata pro tempore ad un Dirigente dell'Ateneo poiché
l'attuale Direttore cesserà dall'incarico il 30 set p.v. .
A mio avviso il Rettore, sentito quanto dichiarato
dal prof. Dionigi (come previsto dalla delibera del CdA del 30/9/2008), avrebbe
dovuto proporre Lui stesso al CdA il nome di un candidato per l'incarico di Direttore
Amministrativo, essendo l'organo deputato a deliberare la nomina.
Quindi, non avendolo fatto, ritengo che il Rettore sia venuto meno ad
un suo dovere.
Nella seduta del CdA del 15 settembre, su proposta del Rettore
che ha consultato il neo eletto Rettore, è stato affidato l'incarico di Direttore
amministrativo per il bimestre ottobre-novembre alla Dott.ssa Falsetti che già ricopriva
il ruolo di vice Direttore. Resta inspiegabile perché il nuovo Rettore non abbia ritenuto
opportuno estendere l'incarico fino al 31 dicembre, cioè a bilancio preventivo approvato.
Comunque, questa è stata la sua indicazione che il CdA ha rispettato.
Alla Dott.ssa Falsetti vanno i più sentiti rallegramenti ed i
migliori auguri di buon lavoro. Gianni Porzi |
|
loro
sulla base dell'affermazione: "non ho elementi sufficienti ...".
Non vale nulla il giudizio di una regolare Commissione ? Qualche autorità
di controllo potrebbe chiedere spiegazioni sulla delibera (di luglio), del CdA, di non
procedere; e "qualcuno dei 4" potrebbe fare ricorso al TAR. In questi casi, la
partita si ingarbuglierebbe enormemente.
Nelle more di queste due eventualità, Dionigi potrebbe
provare a chiudere gli occhi e nominare d'urgenza un direttore amministrativo di suo pieno
gradimento, salvo ratifica del CdA. Questo è l'unico blitz possibile e,
pur se con qualche rischio, è una soluzione ragionevole, in quanto si
potrebbe sostenere che giuridicamente solo a lui spetta la scelta del suo primo
collaboratore, a parte che la cosa è, forse, anche vitale per il successo del suo
mandato.
Soprattutto serve un Direttore consapevole che i problemi del
bilancio e quelli didattici (e conseguentemente quelli amministrativi) vanno fatti
marciare insieme, non in modo sfasato come ha fatto la (psicologa e politica) Fabbro. Fu
la strada che portò il Rettore in piazza, a gridare la crisi del bilancio,
magari facendo credere che il colpevole fosse il Governo ! (Ahimè, potremo perdonare
questa cosa ?)
Vediamo perchè Dionigi potrebbe nominarsi il direttore.
a) Il Rettore può compiere atti, propri del CdA, in caso di "necessità e
indifferibile urgenza", salvo ratifica nella seduta successiva (art. 34, lettera i,
dello Statuto).
L'urgenza c'è, se è vero che il 1 nov. 2009 sarà senza il Direttore (a
parte l'essere una urgenza creata dallo stesso Dionigi, mediante una "non
decisione", che gli apre la via a giovarsene per esercitare "in spolitario"
una scelta determinante e costosa). Ma c'è un'altra via di uscita, se si prescinde da
ripensamenti di Calzolari e del CdA ?
b) Nell'attuale Statuto, la nomina del Direttore Amm.vo NON SEMBRA più
materia esclusiva del CdA. Infatti, l'art. 44 dello Statuto, dispone che "Le funzioni
di dirigente sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore
Amministrativo". Il possibile scorporo del
Direttore Amministrativo, dai "dirigenti nominati dal CdA", è avvenuto con la
modifica del precedente art. 44 (in vigore fino al 24/5/99), che disponeva: " Le
funzioni di dirigente sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione".
Abbiamo parlato di "possibile scorporo", perchè l'interpretazione
potrebbe anche essere un'altra: prima il cda nomina il direttore, poi su proposta di esso
nomina gli altri dirigenti (la "squadra" del direttore amministrativo", che
per legge ha il diritto/dovere di amministrare senza subire ingerenze dagli organi
elettivi, cui spetta il "governo")
Naturalmente si può anche sostenere che, attualmente, la scelta
può essere fatta in autonomia dal Rettore,
salvo ratifica di routine del CdA. Altri Atenei procedono in questo modo.
4.- Conclusioni. Da quanto avverrà avremo la
prova del 9, circa la effettiva volontà di Ivano Dionigi di essere "continuo" o
"discontinuo", e fors'anche circa la volontà di trovarsi (ex-post) votato alla
unanimità, sia pure fuori sacco. NL |
|
Carla Faralli
|
Ateneo di Bologna - Tasse studentesche 2009-10
L'Ateneo di nuovo in tensione per
forzare, contra legem,
i contributi studenteschi, per stare all'altra legge che vieta
di sforare il 90% del FFO per le spese di personale
|
Gianni Porzi
|
Questo fatto (comune alla metà degli Atenei, ma zitto zitto il
Ministro Tremonti)
mostra che sono maturi i tempi per la liberalizzazione dei contributi
studenteschi,
e per una legge sul diritto allo studio, che carichi
sullo Stato il relativo finanziamento |
Leggiamo
nel mini-rapporto di Carla Faralli ai Colleghi della sua Mailing List:
"A parte
l'incremento dell'1,5% pari al tasso di inflazione programmata ai sensi del D.M. 27/2/09,
le
principali novità riguardano: |
|
- la
riformulazione delle fasce sulla base non soltanto dei requisiti di reddito ma anche di
merito;
- l'attribuzione agli studenti particolarmente meritevoli (media del 28),
indipendentemente dal reddito, di uno sgravio del contributo pari al 10%;
- eliminazione della riduzione del contributo del 15% per tutti i fuori corso;
- diminuzione dall'80 al 60% del contributo previsto per il percorso lungo." CF |
|
Proviamo a guardare più a fondo ... il mini-rapporto |
|
a) l'aumento non è recupero di inflazione di
cui al DM 27.2.09 (vedi sotto), invece relativo solo alla "tassa minima";
b) l'Amministrazione non ha segnalato lo sforamento della quota del FFO (vedi
CONSUNTIVI e D.P.R. 25.7.97, n. 306)
c) altra anomalia ci fu qualche mese fa, con il divenuto famoso "tesoretto" (vedi sotto l'articolo di G.
Porzi);
c) non emergono elementi di confronto con gli Atenei, qui intorno, ai quali
Bologna cede non pochi studenti, da anni. |
|
CONSUNTIVI (a
prezzi correnti) - I contributi studenteschi collegati col FFO - Fondo di Finanziamento
statale Ordinario
CHIAVE |
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009
previsioni |
F.E.1.01+
F.E.1.02 |
Contributi
studenteschi (escluso post laurea) |
97.701.476,47 |
97.635.669,97 |
102.538.885,83* |
106.310.893,64 |
F.E.1.05.01 |
FFO-Fondo
statale per funzionamento ordinario |
389.335.072,00
|
389.071.741,00 |
402.427.423,00
|
388.076.069,70
|
|
Rapporto Contributi studenteschi/FFO |
25,09%
|
25,09%
|
25,50%*
|
27,4%
|
|
* Al netto del presunto "tesoretto" ( 24.341.368,60
), incassato, a dicembre 2008, di rate del 2009. |
Nino Luciani, A parte le
"curiosità" locali, nel by-passare le spinosità della legge, penso che il
finanziamento del diritto allo studio dovrebbe diventare un compito dello Stato, con borse
di studio e bonus-università, direttamente elargite agli studenti.
1.- Lo Stato, con le leggi dello scorso anno, ha punito le
università che sforavano, per spese di personale, il 90% del FFO. Ma poi ... tuttora
fingeva di non vedere le università che, per "non sforare" detto 90%, sforavano
il 20% del FFO, per i contributi studenteschi. Più sotto è riportata la legge relativa.
C'è una aggravante: lo Stato vuole che le università, in applicazione del diritto
allo studio, applichino favoriscano gli studenti "bisognosi e meritevoli", ma
gravando il minor gettito su tutti gli altri studenti.
Lo Stato si decida: se le università sono aziende (come di fatto le
tratta), il finanziamento del diritto allo studio è un poblema statale.
Non è buona regola che le università, alle prese col pareggio dei
bilanci, debbano applicare regole "sociali". La più odiosa, nel nostro caso, è
che le università siano obbligate ad abbassare il monte contributi studenteschi, se lo
Stato abbassa il FFO, vero essendo che il primo deve stare al secondo, non superando il
tetto del 20%.
E', invece, buona regola che gli interventi "sociali", a favore di
date categorie di cittadini siano finanziati dallo Stato col gettito fiscale sulla
collettività intera, in base a capacità contributiva, non su specifici gruppi di
cittadini (gli "altri" studenti, nel nostro caso).
2.- A mio parere, lo Stato dovrebbe liberalizzare i contributi studenteschi (sia pur
con un tetto, che secondo la tradizione della scienza delle finanze dovrebbe essere il 30%
della spesa corrente).
Al tempo stesso dovrebbe assumere su se stesso, direttamente, l'applicazione del
diritto allo studio, e che potrebbe essere:
1) borse di studio ai bisognosi e meritevoli;
b) bonus-università, ai singoli studenti, liberi di spenderli, per la laurea triennale,
nelle università, al loro scelta;
c) quote aggiuntive del FFO, a tempo determinato (10 anni ?) per le università regionali
delle aree depresse.In questo modo si eviterebbe di congestionare le università già
mature, a danno dei residenti, e si limiterebbero i costi di trasporto e residenza
degli studenti delle aree depresse per recarsi in quelle mature. NL |
Gianni Porzi*, Ancora sul "tesoretto"
relativo al consuntivo 2008, perchè questione di metodo .... * Rappresentante del Governo in Consiglio di Amministrazione
A proposito delle osservazioni del Collega Luciani, su
Universitas", relative al Bilancio consuntivo
2008, ho colto tra le righe una sorta di "appunto" ai membri del CdA che non
avrebbero individuato alcune criticità nel conto consuntivo. Ed è su questo che vorrei
fare alcune precisazioni, dal momento che il tanto sbandierato "tesoretto" è
ormai chiaro a tutti che è quasi interamente dovuto ad un anticipo di cassa, cioè al
fatto che un consistente numero di studenti ha optato per il versamento della quota
annuale di contribuzione in un'unica rata, entro la scadenza prevista per la prima rata,
potendo così usufruire dello sconto di 31 Euro sul contributo totale.
Ciò che invece vorrei mettere in evidenza è la difficoltà da parte
dei membri del CdA a valutare attentamente il bilancio consuntivo (faccio notare che si
tratta di oltre 240 pagine, tabelle incluse) per il poco tempo a disposizione. Infatti,
gli Uffici, a fronte delle richieste ricevute da alcuni Consiglieri di poter disporre del
conto consuntivo con un congruo anticipo, solo mercoledì 29 aprile alle ore 8,43 hanno
comunicato via e-mail che il materiale era disponibile on line.
Se si tiene presente che venerdì 1 maggio era festivo e che il CdA ha avuto
luogo martedì 5 maggio, è evidente che il tempo a disposizione per un'attenta lettura e
valutazione è stato alquanto limitato, considerando anche il fatto che ben pochi
Consiglieri sono esperti in materia e quindi devono ricorrere a Colleghi competenti se
vogliono espletare al meglio il proprio compito.
Vorrei inoltre sottolineare che :
a) il Collegio dei Revisori dei Conti (la cui relazione ci è stata
consegnata la mattina stessa del 5 maggio) si era riunito il 24 aprile per l'esame del
bilancio consuntivo;
b) il bilancio inviato ai Revisori dei conti è definitivo e non può quindi
essere modificato;
c) il Senato Accademico aveva esaminato tale pratica il 28 aprile. Pertanto,
non si capisce perché all'Organo che deve approvare (e non esprimere un semplice parere
come la Giunta e il Senato) il conto consuntivo non sia stata data la possibilità di
prendere visione del materiale con un congruo anticipo, ad esempio almeno il giorno stesso
in cui fu trasmesso al Collegio revisori dei conti, cioè il 24 aprile.
Ritengo un tale comportamento inaccettabile e infatti sia io
che il prof. Bruno Barbiroli lo abbiamo stigmatizzato ed abbiamo invitato con fermezza gli
Uffici e i Vertici dell'Ateneo a che ciò non abbia più a ripetersi. Gianni
Porzi |
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Decreto Ministeriale 27
febbraio 2009 Aggiornamento dell'importo della Tassa minima di iscrizione universitaria per l'a.a. 2009/10
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DECRETA:
Art. 1
L'importo della tassa minima di iscrizione alle Università, determinato
per l'anno accademico 2008/2009 in 181,44 (centottantuno/44), è aumentato dell'1,5
per cento in relazione al Tasso di inflazione programmato per il 2009, ed è pertanto
determinato per l'anno accademico 2009/2010 in 184,16 ( centottantaquattro/16).
Roma, 27 febbraio 2009 IL MINISTRO |
Decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 - Regolamento recante disciplina in materia di Contributi
Universitari Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei
titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a) b) c) e 7;
b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione
universitaria o di grado universitario statali;
c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
d) per contribuzione per studente, la somma dell'importo della tassa di iscrizione
e dei contributi universitari di cui all'articolo 2 per singolo studente;
e) per contribuzione studentesca, l'ammontare complessivo della contribuzione a
carico degli studenti di ogni università comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 20, comma 8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di
iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti
dell'ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.
Articolo 2 (Contribuzione studentesca)
1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti
dalle università mediante il pagamento, a favore delle medesime, dei contributi
universitari e della tassa di iscrizione di Lire 300.000, di cui all'articolo 5, comma 14,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e soggetto, a partire
dall'anno accademico 1995-96, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente,
dell'articolo 3, comma 19 , lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 e dell'articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537.
2. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università in
relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti,
nonchè sulla base della specificità del percorso formativo
Articolo 3 (Criteri per la determinazione dei contributi universitari
per i corsi di diploma e di laurea)
1. Le università graduano l'importo dei contributi universitari per i corsi di
diploma e di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle
condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire
un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata
condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di cui al
comma 1 è effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del
patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.
3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa valutazione
delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4, legge 2 dicembre
1991, n. 390, in ordine alla determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di
appositi indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per le
Università dall'anno accademico 1998-1999.
4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al presente
articolo, disposti dalle università, sono disciplinati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
Articolo 4 (Contributi universitari per le scuole di specializzazione)
1. Le università determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole
di specializzazione.
2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e
parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al
presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in
possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, legge 2
dicembre 1991, n. 390. 3. Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle università, non è
preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in
ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5.
Articolo 5 (Limiti della contribuzione studentesca)
1. ... La contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo
del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la
contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del
comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi
nel medesimo esercizio 1996.
3. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la
contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del
comma 1, il predetto valore può essere incrementato esclusivamente con gradualità.
4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il
gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno
precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione
degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti
verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonchè le
misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui ai predetti commi. |
Tab. 1
CONSUNTIVO 2008
a prezzi correnti |
2006 |
2007
Previsioni assestate
al 15 nov. 2007 |
2007
Consuntivo |
2008 |
Entrate totali |
779.623.560,47 |
895.856.892,53 |
757.980.938,99 |
874.547.310,36 |
Spese totali |
799.389.905,07 |
980.627.831,70 |
759.561.547,03 |
850.205.941,76 |
Saldo |
-19.766.344,60 |
-84.770.939,17 |
-1.580.608,04 |
+24.341.368,60 |
|