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Riforma universitaria, giovedi' 29 luglio votazione finale in Senato, mentre resta la determinazione dei Ricercatori (41 % dei docenti di ruolo) )di non fare domanda di insegnamenti. In forse la programmazione didattica degli Atenei per il prossimo anno 2010/11.
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UNIVERSITAS  News

Foglio on line sull'università, con  Forum di politica generale aperto a tutti.
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NINO LUCIANI, Direttore responsabile

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BREVE RESOCONTO DELLA  DISCUSSIONE DI IERI IN SENATO
E RICHIESTA MINIMA DI EMENDAMENTI

Riforma dell' Universita', Disegno di legge – Senato 1905, Votazione finale, all’o.d.g. giovedi’ 29 luglio 2010.

        Ai Colleghi in Italia
        Ad atri interessati

p.c.

- Al Presidente del Senato della Repubblica Italiana
- Agli On.li SENATORI
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri
- Al Ministro della Universita' e Ricerca
- Al Ministro della Economia

   Oggetto:  breve resoconto e richiesta minima di emendamenti
               

  ieri (27 luglio) c'e' stata la discussione sul DDL, in Senato. Il 29 luglio  ci sara' la votazione finale.
  Ho ascoltato ( e registrato) tutta la discussione, via satellite. Mi sono ricordato del massacro di Duisburg (Germania), negli scorsi giorni, con migliaia di giovani cacciati in un tunnel a imbuto, e massacrati.
   In estrema sintesi, e' stata una vera caccia all'untore (l'universita' italiana). L'universita' e' stata accusata, senza misericordia ne' limiti di pieta', di aver dilapidato i soldi dello Stato (migliaia di lauree inutili, decine di sedi inutili; allievi promossi a professore per clientela, familismo. Una parte di noi prenderebbe soldi senza fare ricerca.

  Di proprio, gli intervenuti non hanno offerto uno straccio di indicazioni di strumenti efficaci per risolvere i problemi, se non la centralizzazione dei controlli, a scapito della autonomia, perche' esercitata in passato, in modo irresponsabile. E
pertanto, l'unico modo di risolvere e' risultato cominciare dal trattamento dei malati inguaribili, quello di eliminare la malattia uccidendo il malato: vale dire, tagliare il turnover e i fondi, a man bassa.

  Cari Colleghi, se abbiamo un po' di dignita', non rimane che suicidarci.
  Alcuni (Garavaglia, Asciutti, Valditara) hanno tentato di difenderci, ma hanno dovuto dire senza dire, pena il linciaggio.
  Il Ministro ha parlato a lungo. Cosa ha detto ? Nulla.
  In questa fase, non rimane che lasciar passare il temporale. Poi, il DDL passera' alla Camera'. In questa sede dovremo riprendere il colloquio (molto colloquio) con la politica e con le famiglie, e anche col ministro se finalmente lo vorra'.

  Al punto in cui siamo, ribadisco le richieste minime di emendamenti, se l'Aula e il Governo vorranno :
  1) che il FFO sia ripartito tra le universita' prendendo a riferimento il costo standard per studente;
  2) che siano liberalizzati i contributi studenteschi;
  3) che, conseguentemente, il diritto allo studio per i "bisognosi e meritevoli" (art. 34 Costituzione) non sia piu' a carico delle universita', ma dello Stato con apposito fondo del MIUR, con delega alla Regioni, per la gestione. Il Fondo potrebbe essere finanziato sottraendo al FFO la corrispondente cifra;
  5) che sia fissato, di massima, il rapporto tra numero dei professori e numero degli studenti,  uniformemente nelle universita' (ad es., attualmente c'e' 1 professore, ogni 30 studenti, come media nazionale);
  4) che anche il personale tecnico e amministrativo sia rappresentato nel Senato (come conseguenza della abolizione del Consiglio di Amministrazione, quale organo elettivo di rappresentanza del personale docente e non docente);
  5) che anche le commissioni locali di concorso siano sorteggiate nel settore scientifico nazionale;
  6) che ci sia la chiamata diretta (a prof. associato, e a prof. ordinario), rispettivamente, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei prof. Associati con almeno 5 anni di anzianita', in seguito a conseguimento dell'abilitazione nazionale corrispondente, purche' ci sia anche la unificazione delle tre attuali progressioni retributive (altrimenti la chiamata diretta sarebbe una scatola vuota).

Bologna 26 luglio 2010

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NINO LUCIANI, Professore Ordinario di Scienza delle Finanze

 

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LETTERA APERTA DEL NOSTRO GIORNALE AI SENATORI:
"Si può fare di più con un pò di buona volontà ... da parte del Governo"

- Al Presidente del Senato della Repubblica Italiana
- Agli On.li SENATORI


p.c.


- Al Presidente del Consiglio dei Ministri
- Al Ministro della Universita' e Ricerca
- Al Ministro della Economia

   Oggetto: Riforma dell’universita’ – Disegno di legge – Senato 1905, all’o.d.g. martedi’ 27 luglio 2010

   On.le Presidente del Senato, On.li Senatori,

   il DDL in oggetto promette una demolizione rilevante dell’universita’ pubblica italiana, pur contenendo un buon avvio in alcuni punti. In considerazione di cio', vogliate rinviare il testo in Commissione Istruzione il DDL, pero' con precisi indirizzi, perche’ da un rinnovato incontro tra Governo e Parlamento, vengano sciolti i nodi, che sotto vi segnalo.
   Le indicazioni dei sindacati universitari sono state date, in particolare, nella Conferenza di Bologna del 12 febbraio 2010, organizzata da nostro Giornale e dalla Fondazione Magna Carta, a cui hanno partecipato i Presidenti delle Commissioni universita' di Camera e Senato e il sen. Gaetano Quagliariello.
  Dei principali problemi, di cui al DDL, rimasti irrisolti, ho scritto il 26 aprile 2010 in una lettera (qui allegata) al Presidente Berlusconi, ma senza ottenere una risposta. In essenziale, i punti sottoposti sono:

  1) La struttura del DDL è funzionale al “costo zero” della riforma, per lo Stato, ma anche impedisce alle universita' vie di uscita alternative. Questo non va bene e infatti:
   a) Il “costo zero” per lo Stato si puo’ accettare come precisa scelta politica del Governo, risultato da elezioni politiche. Invece, appare inammissibile anche l’impedimento all’universita’ di approvvigionarsi di risorse sul mercato, mediante la liberalizzazione dei contributi studenteschi, per lo stretto pareggio del bilancio.
  b) Va pur apprezzato che, mantenendo il DDL la copertura delle spese correnti delle universita’ mediante il FFO – Fondo di Finanziamento Ordinario – pur se a risorse strette, rimarrebbe il soddisfacimento pubblico del Diritto allo Studio, sia pur con qualche restringimento della maglia.
   Ma la liberalizzazione suddetta farebbe mancare l’aiuto specifico agli studenti bisognosi e meritevoli, ai sensi dell’art. 34 della Costituzione. Per questi casi sarebbe necessario, come mitigazione della liberalizzazione, creare un Fondo aggiuntivo a carico dello Stato (togliere  la corrispondente cifra al FFO ?), per la cui gestione si potrebbe dare delega alle Regioni.
  c) L’attuale FFO e’ ripartito in base a parametri che non hanno alcun senso come riferimenti per premiare i “risultati di merito” delle universita', perche’ costruiti usando statistiche relative ad anni passati, del tutto superati (questo ricorda le esperienze fallimentari dell’Unione Sovietica, dove questi erano applicati a tutti i settori del sistema economico).
   Sarebbe piu’ utile, invece, prendere a riferimento il “costo standard per studente” (vale dire, in pratica, il costo medio, nazionale dell’insieme delle universita’). Questo avrebbe anche l'effetto di premiare automaticamente le universita’ virtuose (perche’ con costi inferiori al costo standard).
  d) Andrebbe anche disposto il controllo preventivo della Sezione locale della Corte dei Conti sul bilancio delle universita’.

  2) Governance.
  a) Il DDL rafforza l’Esecutivo delle Universita’ (il Rettore si varra’ di un Consiglio di Amministrazione configurato come organo esecutivo, come nelle societa’ per azioni; e l’attuale Direttore Amministrativo diverra’ “Direttore generale”).
   Questo puo’ essere cosa buona, se bilanciata da un rafforzamento degli Organi deliberanti e di controllo.
   Ma questo non e’ e infatti:
  - e’ il abolito il Consiglio di Amministrazione, come organo elettivo di rappresentanza delle categorie (professori di I e II Fascia, Ricercatori, Personale Tecnico e Amministrativo);
- il nuovo Senato diviene un organo elettivo senza poteri reali, perche’ e’ svuotato dei Presidi (attualmente membri di diritto, e figure portanti della democrazia universitaria) ed e’ composto da membri eletti in modo polverizzato (cosi’ da non avere alcun potere reale).
   Per evitare questa polverizzazione, un modo e’ la elezione per liste concorrenti dei candidati, in modo da originare una maggioranza ed una minoranza.
   Nel nuovo organo elettivo non entrerebbe, poi, il personale tecnico e amministrativo, e questo non va bene.

3) Reclutamento e progressione in carriera dei docenti.
a) Il DDL istituisce l’abilitazione nazionale (a lista aperta) dei docenti e questo e’ cosa buona.
  Inoltre esso conserva nominalmente il concorso locale per il reclutamento e la progressione in carriera, con Commissioni locali di professori del Dipartimento, nominate dal rettore, per la scelta dei professori dentro la lista degli abilitati “nazionali”.
   Questo modo pilotato di fare le commissioni significa, di fatto, la fine dei concorsi come indicati dalla Costituzione (art. 97) per la Pubblica Amministrazione. Tenuto conto, poi, che i nostri Dipartimenti sono molto corporativi, il localismo (la piaga creata dalla legge 210/1998) sara’ ulteriormente aumentato.
   In passato, le commissioni (pur se elette con votazione) erano in realta’ il frutto di accordi taciti sotterranei. Adesso lo si farebbe senza piu’ limiti al pudore. Sono dell'idea che il concorso debba diventare un vero concorso con scelta delle commissioni mediante sorteggio (nel settore scientifico nazionale).

4) Diritto allo studio.
  Il DDL lede gravemente il diritto allo studio perche’, bloccando in modo rilevante il turnover del personale di ruolo, riduce molto, per gli studenti, la disponibilita’ relativa di docenti a tempo pieno.
  In questo modo si trascura di considerare che la scuola è come la famiglia, e senza la sua stabilita’, i figli finiscono affidati al vento.
  Tenuto anche conto delle attuali carenze finanziarie delle universita’ (che, l’altro, hanno anche problemi edilizi e do sicurezza delle strutture), nel nuovo sistema gli insegnamenti saranno affidati prevalentemente a docenti a contratto (pur se aventi l’abilitazione nazionale). Questa precarieta' dei docenti potrebbe divenire estrema nelle aree depresse del Paese, dove i problemi del bilancio sono già gravi per loro natura.
  Si voglia, pertanto, disporre una norma che fissa dei precisi rapporti tra numero di professori di ruolo e numero di studenti, uniformemente in tutte le universita' italiane.

5) Mancanza di norme transitorie per i Ricercatori a tempo indeterminato. E’ prassi che, abolendo un ruolo, i suoi membri siano inquadrati ope legis nel gradino piu’ basso del ruolo superiore. Nel nostro caso, non solo questo non avviene, ma neppure sono previsti dei giudizi di idoneita’ per promuovere i meritevoli, come invece fu fatto per gli assistenti ordinari nel 1980 (DPR 382/80).
   Il DDL prevede, e' pur vero, la possibilita’ di chiamata diretta (come per i ricercatori a tempo determinato), in caso di conseguimento della abilitazione nazionale a professore associato.
  Questa estensione della chiamata diretta ai Ricercatori a tempo indeterminato (nel DDL iniziale essa era prevista solo per i Ricercatori a tempo determinato) e’ , pero', fallimentare perche’ non tiene conto che, in base alla legge vigente, ci sono tre progressioni di carriera, per le tre fasce, nelle quali il gradino iniziale della fascia superiore e' piu' basso del gradino di provenienza della fascia inferiore. La conseguenza e’ che il Ricercatore a tempo indeterminato “anziano” perderebbe di retribuzione, in caso di chiamata.
  Per dare un senso compiuto alla chiamata diretta dei Ricercatori a tempo indeterminato sarebbe necessario “anche” unificare le tre progressioni stipendiali (questo non vuol dire “il ruolo unico”).

6) Professori Associati. Benche’ il DDL non ne abolisca il ruolo (ma sarebbe stato un bene il farlo, e invece mantenere il Ruolo dei Ricercatori a tempo indeterminato), anche per loro e’ opportuno prevedere la chiamata diretta in caso di conseguimento dell’abilitazione nazionale, previa unificazione della progressione retributiva delle tre fasce.
  I motivi sono:
  - e’ un danno obbligarli a cambiare sede, dopo che hanno creato delle scuole, con studenti e allievi ...;
  - negli anni 1980-1998 essi hanno subito il ghetto, per mancanza di concorsi (erano programmati 9 concorsi, ne furono fatti 3), e quando nel 1998 furono sbloccati i concorsi, essi furono esclusi per accordo tacito dei sopravvenuti Commissari giovani che dettero la precedenza ai loro allievi (ulteriormente piu’ giovani).

Bologna 25 luglio 2010

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NINO LUCIANI, Professore Ordinario di Scienza delle Finanze

Allegata: Lettera a Berlusconi, del 26 maggio 2010.
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EDIZIONI PRECEDENTI


Università di Manchester

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Mauro Degli Esposti

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Trent'anni di politica universitaria in Italia
(Dal DPR 382/80 al progetto Gelmini)
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Per il testo originale in inglese clicca su:
Thirty years of policy for higher education
in Italy: Vico's ricorsi and beyond?

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Mauro Degli Esposti* and Marco Geraci#

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Marco Geraci

* Faculty of Life Sciences and #  Faculty of Medical and Human Sciences
The University of Manchester, Stopford building, Oxford Road, M13 9PT Mancester, UK

This is an Italian translation of an article that is to be published under the title "Thirty years of higher education policy for Italy" in the Bulletin of Italian Politics", Vol. 2, number 1 - July 2010

Trent’anni di politica universitaria in Italia

Sommario. Nel 2010 ricorrono trent’anni da quando, nel 1980, fu introdotta una legge di riforma radicale del sistema universitario italiano. Durante questo periodo, un susseguirsi di leggi ha progressivamente alterato e perfino vanificato i cambiamenti introdotti trent’anni fa, in un processo che si potrebbe definire come classico ricorso. Come inizialmente descritto dal filosofo Vico nel 1744, un ricorso rappresenta un ciclo storico in cui lo stato finale assomiglia a quello iniziale da cui si è originato. In questo articolo si avanza l’ipotesi che proprio questo tipo di andamento ciclico ha caratterizzato l’altalenante politica governativa per l’università italiana nelle ultime tre decadi. Secondo tale ipotesi, formulata alla luce dell’esperienza personale di due scienziati italiani di diversa generazione, l’ultima riforma proposta dall’attuale governo italiano risulterebbe un tipico ricorso, poiché reintroduce norme già viste in passato. Tuttavia, l’attuale politica universitaria riflette un’attenzione al merito più marcata che in passato: il merito costituisce, infatti, il concetto chiave attorno al quale ruota la spinta riformatrice del mondo accademico italiano. Questo articolo offre un excursus storico del processo legislativo che ha prodotto l’attuale sistema universitario. In un articolo successivo, verranno invece discussi approcci quantitativi utili per valutare il prestigio, e quindi il merito, degli istituti universitari italiani.

1. Trent’anni di legislazione sembrano produrre un ricorso Vichiano. Trent’anni fa una grande riforma cambiò il sistema universitario in Italia. Da allora il mondo accademico italiano ha attraversato una serie altalenante di cambiamenti legislativi che non sono riusciti a fermare il progressivo declino del sistema universitario. Un declino aggravato dalle limitate risorse di investimento pubblico (nonchè privato) e, più recentemente, da forti tagli finanziari. Lo scopo di quest’articolo è di produrre un’analisi pacata di come il sistema universitario italiano si è evoluto in risposta ai cambiamenti politici e legislativi degli ultimi trent’anni. Da questa analisi emerge la forte impressione, corroborata da fatti innegabili, che questo sistema stia tornando indietro verso una situazione simile a quella pre-esistente al 1980, seguendo quindi un processo storico che ricorda i ricorsi descritti dal filosofo Gianbattista Vico. Secondo la visione storica di Vico (Vico, 1744), la progressione di corsi e ricorsi non produce necessariamente delle situazioni migliori che in passato – in effetti, non tutto quel che è nuovo è meglio. I cambiamenti ciclici che descriviamo qui possono anche aiutare a comprendere il progressivo calo di influenza che la nazione italiana ha esercitato sui palcoscenici internazionali, sia politici che economici. Il numero crescente di accademici ed intellettuali italiani che hanno cercato (e trovato) all’estero un luogo dove potersi esprimere al meglio rappresenta, molto verosimilmente, un sintomo di tale declino. Fra essi gli autori di quest’articolo che, osservando a distanza (perlomeno in termini geografici) il sistema universitario che li ha educati, si chiedono come farà il nostro paese ad uscire dal pernicioso ciclo di declino accademico in cui sembra avviluppato. Ci auguriamo che la nostra analisi, nei limiti dell’obbietività che caratterizza un’attitudine prettamente scientifica, possa fornire uno spunto, pur piccolissimo, per uscire da tale ricorso.

2. Caratteristiche generali del sistema universitario italiano. La struttura dell’educazione superiore in Italia risulta comparabile a quella della Francia e di altri paesi europei di dimensioni equivalenti. Un numero relativamente alto di università è distribuito su tutto il territorio nazionale, con una concentrazione di atenei nelle regioni del Centro-Nord dove, in passato, esistevano piccoli Stati indipendenti (Toscana, Emilia, Lombardia, Piemonte e Veneto). Ci sono, inoltre, istituzioni di formazione superiore derivate da modelli napoleonici, tra cui la più nota è forse la Scuola Normale di Pisa, ed un numero crescente di istituzioni universitarie private, alcune delle quali di tipo telematico (specializzate in e-learning). Secondo l’ultimo rapporto del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU, 2009), nel 2008 esistevano oltre 90 università in Italia, ospitanti, approsimativamente, due milioni di studenti e 62000 accademici.

In Italia, il numero delle università e degli studenti che giungono alla conclusione del percorso di studi non è alto se rapportato alla dimensione della popolazione. Oltretutto, il 40% degli studenti iscritti risulta fuori corso, cioè non giunto alla laurea nei tempi stabiliti (CNVSU, 2009). Questo riduce grandemente l’efficienza del sistema dell’educazione superiore. Tale sistema, inoltre, è caratterizzato da una limitata mobilità sociale, come dimostrato dal fatto che circa il 40% dei laureati in Architettura, Farmacia e Medicina provengono da famiglie in cui almeno un genitore possiede lo stesso tipo di laurea (Ainis, 2009). Questa ingessatura deriva dal fatto che il mondo accademico non ha mai smesso di esprimere e propagare forme di conservatorismo sociale. Infatti, come documentato nel popolare libro di Stella e Rizzo (2008), molti professori universitari appartengono a famiglie di lunga tradizione accademica. In casi estremi, ma non particolarmente rari, intere facoltà sembrano essere dominate dalla stessa famiglia accademica (Ainis, 2009; Carlucci and Castaldo, 2009). Un aneddoto personale può essere illuminante. Agli inizi degli anni ottanta, solamente due fra gli otre 40 accademici dell’Instituto Botanico di Bologna venivano da famiglie di classe medio-bassa senza tradizioni accademiche. Ancor oggi, la situazione di quell’Istituto non sembra molto cambiata, dal momento che la maggioranza degli accademici di allora sono ancora attivi, mentre i pochi che sono subentrati ad altri hanno in molti casi parentele nell’ambito accademico. Storie simili si ritrovano da una punta all’altra del Paese (Carlucci and Castaldo, 2009).

3. La riforma del DPR 382/1980. Durante gli anni settanta si accumularono vari problemi nel sistema universitario italiano, in parte dovuti all’apertura dei corsi universitari, precedentemente destinati ad élites, che raddoppiò la popolazione studentesca. Molti problemi furono poi esacerbati dalla crisi economica del 1972, che condusse alla riduzione dei fondi per l’università. Per portare avanti le attività di insegnamento e ricerca vennero assoldate frotte di giovani laureati con contratti a breve termine, spesso sotto-pagati, determinando così la nascita di un esercito di precari. Insieme al loro numero, crebbe anche la loro influenza sul processo di riforma che lentamente si andava sviluppando verso la fine degli anni settanta. Tale riforma riuscì ad andare avanti solo attraverso una stabilizzazione del ruolo dei precari, che fu decretata con la Legge 382 approvata nel 1980. Molti precari furono dunque collocati in una delle nuove posizioni accademiche introdotte nella riforma: quella di ricercatore e quella di professore associato (correspondenti, più o meno, a quelle di assistant e di associate professor negli Stati Uniti e a quelle di junior e di senior lecturer nel Regno Unito). Nonostante che l’entrata in ruolo in queste posizioni permanenti richiedesse una valutazionedi idoneità basata sul curriculum, in pratica tutti i precari che avevan ricevuto incarichi prima del 1979 entrarono a ruolo. Cosicché la riforma permise un’entrata nel settore accademico ope legis a quasi ventimila persone le cui credenziali di ricerca ed insegnamento non vennero seriamente valutate. Allo stesso tempo, con la legge 382 vennero bandite quattromila nuove posizioni di ricercatori liberi, a condizioni salariali significativamente meno vantaggiose rispetto a quelle dei ricercatori confermati. Uno degli autori di questo articolo ottenne nel 1983 una posizione di tal genere dopo un concorso molto competitivo. I tempi di attuazione della legge 382 furono, infatti, assai lenti per queste nuove posizioni, che, a differenza di altre, vennero assegnate essenzialmente sulla base del merito scientifico alla stregua di quanto avveniva in altri paesi occidentali. Questi giovani ricercatori diedero un nuovo impulso alla ricerca italiana, grazie anche al supporto di scienziati delle precedenti generazioni che poterono impiegare nuove risorse finanziarie ed intellettuali, in particolare studenti di dottorato, liberate con la Legge 382. Giovani e dediti studenti furono attratti a lavorare su progetti di ricerca finanziati dal ministero o da nuove agenzie come Telethon, e si aprirono filoni di ricerche di carattere anche internazionale. Un fresco entusiasmo iniziò a permeare (o tale fu la percezione) i nuovi dipartimenti. Tutto ciò nonostante il livello di finanziamenti fosse relativamente basso e, molto spesso, distribuito a pioggia.

4. Il sistema dei concorsi con il DPR 382/1980. La Legge 382 consolidò un cambiamento cruciale nel modo in cui le università reclutavano e promuovevano il loro personale accademico. Contrariamente ai riceratori liberi, che venivano selezionati localmente, le posizioni di professore, associato e ordinario, venivano bandite per mezzo di concorsi nazionali condotti ogni due o tre anni1. Per ciascuna disciplina accademica, si formava una commissione dai sette ai nove membri, selezionati da un pool di professori. Questi ultimi, a loro volta, venivano eletti a livello nazionale fra accademici dello stesso ramo disciplinare, seguendo le norme stabilite da una precedente legge del 1979 (la stessa legge che introdusse anche il CUN2, un organismo divenuto oggi fondamentale nel sistema universitario italiano). La commissione, una volta insediata, esaminava le domande dei vari candidati sulla base di criteri che stabiliva essa stessa in modo insindacabile. Non solo tali criteri erano slegati da parametri internazionalmente riconosciuti come, ad esempio, il fattore d’impatto (impact factor), ma non era neanche previsto nessun meccanismo di valutazione ex post. Ciò portò addirittura alla possibilità di poter selezionare i candidati per la posizione più elevata (professore di prima fascia) senza sottoporli ad alcun colloquio. I candidati a posizioni di professore associato, invece, venivano intervistati e poi dovevano presentare una lezione pubblica su un tema sorteggiato il giorno precedente.

Il sistema di elezione dei membri delle commssioni divenne immediatamente permeabile alle manipolazioni dei potentati accademici, generalmente chiamati scuole (Mattei and Monateri, 1993), i quali potevano indirizzare molti voti su candidati prescelti. Anche se diversi scandali sui concorsi finirono in mano alla stampa (come quelli descritti da Ainis, 2009 e Stella e Rizzo, 2008), uno in particolare fece eco in quanto rivelò come i concorsi venivano sistematicamente manipolati per promovere solo i candidati desiderati, indipendentemente dal loro merito scientifico. Roberto Bisson, un professore associato di Padova molto conosciuto in ambienti scientifici, produsse un rapporto accurato in cui analizzò vari concorsi in Biochimica, in particolare quello del 1992 nel quale vennero bandite 39 posizioni di professore di prima fascia. Questo concorso, che fu uno dei più importanti per numero di posizioni ed università interessate tra quelli banditi nel 1992, può essere considerato emblematico di come la promozione accademica procedesse dopo l’introduzione della Legge 382/80 (per ulteriori esempi, cfr. Carlucci and Castaldo, 2009).

5. Il concorso per professori di Biochimica del 1992. Storicamente, il campo della Biochimica è stato dominato in Italia da un ristretto gruppo di potenti scuole afferenti le università di Roma, Napoli, Bologna, Milano e Genova, le quali sono state in grado di estendere la loro influenza su quasi tutti gli altri atenei italiani. Per esempio, la scuola di Bologna ha tradizionalmente esercitato un forte controllo sui dipartimenti di Biochimica in tutte quelle facoltà in cui, appunto, la Biochimica viene insegnata. Fra queste si annoverano quelle dell’università di Bologna, Modena, Parma, Ancona, Pisa, Sassari, Catania e Roma Cattolica, che, all’epoca in cui si tenne il concorso in discussione, comprendevano oltre un decimo dell’elettorato deputato alla formazione delle commissioni concorsuali per Biochimica. La scuola di Bologna, dunque, aveva assicurarata l’elezione di almeno un suo rappresentante in ogni commissione dei concorsi nazionali per posizioni accademiche nel settore scientifico di sua spettanza. Un’altra scuola ancor più influente, e con un elevato profilo scientifico, era quella di Roma (La Sapienza).

Il meccanismo di selezione funzionava impeccabilmente: una volta che i membri delle commissioni erano stati eletti a sorte fra i candidati preselezionati (cioè quelli che si erano impegnati a salvaguardare gli interessi delle rispettive scuole), essi si incontravano in modo discreto con i rappresentanti di tutte le scuole per definire chi doveva vincere i posti messi a bando, ancor prima di vedere i curricula dei candidati. Successivamente, le commissioni si riunivano per definire i criteri che, appunto, favorissero i candidati preselezionati dai potentati nazionali e da quelli locali. Tali criteri dovevano conformarsi al livello scientifico dei futuri vincitori, livello molto spesso di gran lunga inferiore a quello di altri candidati, magari privi di simile “protezione”. Difatti, praticamente tutti i 168 candidati che fecero domanda al concorso di professore di Biochimica del 1992 furono ammessi dalla commissione, la quale, nei due anni successivi, lavorò all’eliminazione di quelli indesiderati e alla promozione di tutti quelli predestinati alla vittoria.

Questo sistema ufficioso, ed illegale, di selezione continuò indisturbato per molti anni, anche perché i curricula dei candidati non erano di dominio pubblico. Tuttavia, le cose cominciarono a cambiare nel 1994 quando il succitato Roberto Bisson, che aveva partecipato senza successo al concorso del 1992, decise di valutare il profilo scientifico degli altri concorrenti. A tal fine utilizzò risorse allora nuove, come il databank Pubmed/Medline che raccoglie la maggioranza delle pubblicazioni scientifiche in Biochimica e materie affini. Nella sua analisi sistematica, Bisson trovò che molti dei vincitori del concorso possedevano meno pubblicazioni, e spesso su riviste di minore prestigio, di quelle di molti candidati esclusi (tra questi, anche uno degli autori del presente articolo). A sue spese, Bisson fotocopiò i documenti depositati ufficialmente presso il Ministero dell’Istruzione a Roma che riguardavano il concorso del 1992 e quelli precedenti ad esso collgati. Confrontò quindi la sua rigorosa analisi con i documenti ufficiali e li pubblicò in un libretto, il rapporto Bisson, che poi distribuì a molti bochimici italiani, prima di ritirarsi dalla ricerca, e poi dalla vita accademica.

Le conclusioni del rapporto Bisson erano devastanti. Veniva messo allo scoperto, in modo inappuntabile, un modo profondamente ingiusto di portare a promozione accademici che non ne avevano i titoli e che, dunque, era in completo contrasto con le norme di legge. Ad esempio, mettendo i 39 vincitori del concorso a confronto con i 20 migliori fra gli esclusi, Bisson stimò che il numero medio delle citazioni ricevute dalle pubblicazioni dei primi era circa la metà di quello delle citazioni per le pubblicazioni dei secondi (67 e 130, rispettivamente), mentre solo cinque fra i vincitori avevano un profilo tale per potersi definire dei leader indipendenti. Guardando poi ai casi singoli, Bisson rilevò che un candidato scientificamente assai quotato (con ben 752 citazioni ed un impact factor globale quattro volte più alto della media dei vincitori) venne considerato non adatto alla posizione di professore. Al contrario, vennero giudicati adeguati candidati con meno di dieci citazioni! Questo non fu un caso isolato. Se la selezione fosse stata basata su una combinazione di parametri riconosciuti internazionalmente, solo 14 fra i candidati che vinsero sarebbero rientrati nell’ipotetica classifica dei migliori 40 fra tutti i candidati a quel concorso. Di conseguenza, si evince che i due terzi dei migliori biochimici italiani degli inizi anni novanta furono ingiustamente esclusi dall’essere nominati professori. Un danno accademico probabilmente irreparabile, dato il mediocre profilo internazionale che la biochimica italiana ha mantenuto dopo il 1992.

6. La transizione verso la riforma Berlinguer. Dai concorsi nazionali a quelli locali. Il rapporto Bisson, insieme ad altri scandali concorsuali, ebbe un impatto sulla comunità accademica in Italia verso la metà degli anni novanta. Membri di commissioni in concorsi incriminati sembravano impauriti dalle possibili conseguenze giudiziarie che avevano colpito alcuni accademici. Tuttavia, il sentimento politico di supporto incondizionato a soluzioni giudiziarie del diffuso malcostume accademico e dei suoi concorsi truccati si dileguò rapidamente e si trasformò presto in una scarsa considerazione per il sistema universitario in toto, nel quale ora si procedeva in modo più cauto in occasione dei processi di selezione e promozione. Tuttavia, lo stesso sistema rimaneva refrattario alla competizione accademica aperta, producendo forme di resistenza passiva che effettivamente scoraggiavano validi scienziati a far domanda per posti accademici, inclusi quelli emigrati all’estero e che avrebbero voluto rientrare in patria. Questo avvenne anche grazie al fatto che la Legge 382 lasciava aperta una forte discrezionalità nel processo di reclutamento. Dopo aver superato la selezione di un concorso, un candidato era infatti obbligato a far domanda di assunzione presso le facoltà che avevano bandito un posto per quello stesso concorso. Le facoltà potevano poi scegliere chi volevano per occupare quel posto, generalmente dopo complessi negoziati con altri corpi academici e potentiati di ogni genere. Cosicché, quando questi negoziati non approdavano a nulla, oppure un candidato vincente esterno non era interessato a quel posto, lo stesso poteva rimanere vacante a tempo indefinito (Carlucci and Castaldo, 2009). Conseguentemente, il sistema di reclutamento accademico rimaneva non solo ingiusto, ma anche assai inefficiente.

Le distorsioni nei concorsi condotti secondo le interpretazioni pratiche della Legge 382/80 chiaramente richiedevano dei forti aggiustamenti, che riconciliassero gli interessi locali con criteri a validità nazionale. La soluzione seguita fu semplice: i concorsi dovevano decidersi a livello locale, con commissioni dominate da accademici delle stesse università, un po’ come avviene tuttora in molti altri stati occidentali. Questo tipo di soluzione fu introdotto con la Legge 210 del 19983, la quale effettivamente trasferiva molta libertà di manovra agli atenei. Con questa maggiore autonomia, si procedette con la selezione di candidati per nuovi posti generati localmente e, invariabilmente, destinati a persone di proprio gradimento, generalmente cresciute negli stessi ambienti universitari. Un tale trasferimento di potere da organismi nazionali ai singoli istituti accademici seguiva il disegno di aumentata autonomia per le università italiane che va comunemente sotto il nome di riforma Berlinguer.

7. La riforma Berlinguer. La riforma centrale delle università avvenne alla fine degli anni novanta e prende il nome del ministro sotto il quale fu attuata, Luigi Berlinguer, un politico di lunga carriera accademica (ricoprì anche la carica di rettore) che introdusse numerosi cambiamenti nell’intero sistema dell’educazione italiana. La principale legge di riforma, il DL509/994, portò rapidamente ad una autonomia effettiva delle università, soprattuto riguardo alle loro attività di insegnamento. I precedenti corsi di laurea a quattro o cinque anni furono ristrutturati in un curriculum modulare, con un diploma triennale (corrispondente al bachelor inglese) seguito da una laurea specialistica di due anni. Questo sistema, chiamato ‘3+2’, fu implementato gradualmente e ha prodotto, nel tempo, effetti sia positivi che negativi per l’educazione e la formazione superiore in Italia.

Fra i benefici vanno annoverati la riduzione degli studenti fuori corso, che scesero dal 55% della fine degli anni novanta al 40% del 2008, e l’aumento del pass rate (efficienza accademica nel conseguire la laurea), che aumentò dal 31.9% del 2001 al 56.9 % nel 2005 (CNVSU, 2009). Tuttavia, a seguito della loro autonomia accademica, le università espansero il numero dei corsi offerti (vi erano 3234 nel 2001 e ben 5835 nel 2007), non solo per aumentare gli introiti e radicarsi meglio sul territorio, ma anche per giustificare un aumento del numero di posizioni accademiche. L’espansione inevitabilmente contribuì ad aumentare il numero delle persone in ruoli academici di vario tipo, le quali venivano selezionate tramite concorsi gestiti localmente in modo fondamentalmente incontrollato. Insieme al concomitante aumento dell’età pensionabile (sino al 2008 questa arrivava fino a 75 anni!), promozioni locali portarono ad un forte aumento dei professori di prima fascia (ordinari), che da 13103 nel 1998 passarono a 19623 nel 2007 (CNVSU, 2009). Questo provocò un abnorme aumento nelle spese di retribuzione - addirittura del 183% per gli stessi ordinari (CNVSU, 2009). Aumenti incontrollati di tal genere, mescolati alla continua saga di scandali concorsuali di ogni tipo, hanno portato ad una progressiva perdita di interesse da parte delle forze politiche verso il sistema universitario, che spesso sembra vivere nel suo mondo (Tocci, 2009). Questo distacco è divenuto più tangibile con i recenti governi di centro-destra, anche a causa della loro tradizionale insensibilità ai problemi dell’educazione superiore.

8. I tentativi di riforma e le delusioni del nuovo millennio. Col ritorno del centro-destra al governo in Italia nel 2001, il nuovo ministro per l’Educazione, Letizia Moratti, introdusse vari cambiamenti nel sistema universitario che sembravano seguire principi di ‘new public management’, come recentemente discusso da Newell (2009). Contrariamente ai suoi predecessori, Letizia Moratti veniva dal mondo imprenditoriale e forse grazie a questo diverso background ha inaugurato nuovi approcci per valutare gli output scientifici delle istituzioni accademiche (non a caso chiamati prodotti). Insieme ad alcuni tagli ai finanziamenti, il ministro Moratti introdusse un disegno di riforma universitaria, la legge 230/05, che però non venne promulgata prima della fine della legislatura. Un aspetto molto interessante di questa legge era l’abolizione della posizione di ricercatore, provvedimento che sarebbe risultato in un ritorno alla situazione di gerarchia accademica esistente prima della Legge 382/80 (cfr. sezione 3). Un primo segno di un possibile ricorso Vichiano, come discuteremo dopo. In pratica, la principale conseguenza della gestione Moratti fu un accumulo di normative e tagli finanziari che condussero ad una progressiva riduzione nel reclutamento di giovani ricercatori, con il conseguente aumento di forme di precariato simili a quelle degli anni settanta. Nel contempo, molte università continuarono a portare avanti la promozione interna di accademici già di ruolo. Così nel 2006 il numero di professori ordinari era aumentato del 51% rispetto al 1998 (CNVSU, 2009).

Nel 2006, il breve governo di centro-sinistra reintrodusse il Ministero per la Ricerca, separato da quello dell’Istruzione, che fu assegnato a Fabio Mussi. Laureato in filosofia e con il mondo sindacale alle spalle, Mussi non sembrò particolarmente sensibile al mondo accademico. Tuttavia riuscì a far passare lo stanziamento di nuovi fondi per reclutare giovani ricercatori, controbilanciando in parte decisioni e tagli del precedente governo. Introdusse pure una nuova Agenzia, l‘ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca), che tutt’oggi dovrebbe inglobare il CNVSU. In sostanza, però, Mussi ed il secondo governo Prodi produssero molto discontento nel sistema universitario italiano che divenne ulteriormente sclerotico, rimanendo cronicamente a corto di fondi ma sottoposto ad un’iper-regolamentazione normativa (Tocci, 2009). Un risultato impressionante, considerato che il governo era guidato da un eminente professore universitario (benché prestato alla politica da tanto tempo).

9. La riforma Gelmini. Col ritorno del governo Berlusconi nel 2008, il mondo accademico ricevette un chiaro messaggio: il sistema universitario è vecchio, inefficiente e pieno di sprechi, e dev’essere cambiato. La persona scelta per mettere in atto questo messaggio, in maniera apparentemente conforme alla filosofia del new public management (Newell, 2009), fu Mariastella Gelmini, una trentaquattrenne laureata in legge con nessuna precedente esperienza governativa od accademica (Sartori, 2008). Nonostante la sua inesperienza, il ministro Gelmini introdusse una serie di cambiamenti (molto controversi) all’intero sistema educativo italiano, a partire dalla scuola primaria, supportando i severi tagli finanziari imposti dal nuovo governo. Questi tagli provocarono una specie di rivolta nazionale che vide uniti genitori, insegnanti e studenti di tutte le età. La rivolta produsse, a livello universitario, la cosiddetta Onda, un movimento che poi si spense verso la fine del 2008, non senza aver temporeanamente preoccupato il governo. Forse a causa di queste preoccupazioni, il ministro Gelmini elaborò un decreto legge, il DL 1805, che restrinse ulteriormente le possibilità di reclutamento nelle università, esacerbando precedenti norme introdotte dal ministro Moratti. Ora solamente gli atenei cosiddetti ‘virtuosi’ e definiti tali con un arbitrario criterio contabile, avrebbero potuto reclutare nuovo personale attraverso procedure concorsuali che venivano parzialmente semplificate rispetto al passato. Il DL 180 introdusse anche, per la prima volta in Italia, una parziale redistribuzione del fondo statale ordinario (pari al 7%), secondo criteri che avrebbero preso in considerazione anche la produzione scientifica.

Le novità del DL 180 erano tese a preparare il terreno per una successiva legge volta a riformare completamente il sistema universitario italiano, la quale divenne presto nota come ‘riforma Gelmini’. Dopo tortuosi sviluppi (la cui sequenza temporale è documentata nel sito web Gelminometer, Degli Esposti, 2009), il decreto legge è stato poi presentato al Consiglio dei Ministri verso fine ottobre 20096. Subito dopo la sua presentazione, la riforma Gelmini attrasse un’entusiastica campagna mediatica, promossa specialmente dal governo, in cui si sottolinearono gli aspetti ‘rivoluzionari’ che la legge avrebbe introdotto nel sistema accademico. Il quale, esasperato da anni di inattività istituzionale e dalla sua progressiva decadenza, rispose inizialmente con tiepidi segni di approvazione (un esempio per tutti, l’articolo su La Stampa del 29 ottobre 2009). Tuttavia, molti di quelli che esaminarono in dettaglio il lunghissimo decreto (contenente oltre 171 norme), risposero con giudizi in genere negativi. La critica forse più comune era che il decreto avrebbe prodotto un eccesso legislativo e quindi gonfiato aspetti burocratici che invece sarebbe stato giusto eliminare. In effetti, calcoli attendibili stimarono che la legge di riforma avrebbe prodotto circa 500 norme ed oltre mille nuove disposizioni, da implementare in tempi non ben definiti (Tocci, 2009). Per di più, molte di queste nuove disposizioni andrebbero ad aggiungersi al complesso di regole tuttora vigenti, accumulatesi nelle ultime tre decadi di politica uiversitaria. Potestio e Rustichini (2009) hanno sottolineato come l’apparente strategia del decreto legge risieda nella capillarità dei provvedimenti che dispone, i quali non solo non riusciranno a fermare il declino del sistema universitario italiano, ma che anzi favoriranno potenzialmente le sue peggiori capacità di elusione (Tocci, 2009). Indubbiamente il decreto legge del ministro Gelmini era volto, nella sua forma originaria, a promuovere maggiore efficenza e merito, obiettivi commendevoli e di novità per il vecchio sistema universitario d’Italia (Potestio e Rustichini, 2009; Tocci, 2009). Tuttavia la maggioranza degli esperti sembra aver concluso, col tempo, che la capillarità dei provvendimenti contenuti nello stesso decreto potrebbe avere un effetto paralizzante sull’organizzazione e sul funzionamento delle università per anni a venire (per una breve analisi, si veda l’articolo di Boeri su La Repubblica del 29 Ottobre 2009).

Emerge quindi l’impressione che la riforma Gelmini potrebbe portare ad una complessa serie di cambiamenti che alla fine avranno un impatto limitato sul sistema universitario italiano e su come funziona tuttora. Cambiamenti del genere sono tipici della politica italiana e di solito vengono definiti gattopardeschi (La Stampa, 29 Ottobre 2009). Ciononostante, il trend che sembra seguire la politica universitaria in Italia risulta conforme ad un ciclo storico di cambiamenti ed aggiustamenti che ripristinano condizioni precedenti, delle quali spesso la gente ha perso memoria. In quest’ottica, i cambiamenti introdotti dal corrente governo diventerebbero emblematici di un classico ricorso. Tre punti sembrano puntare verso questa ipotesi:

       1. Nel decreto traspare una chiara intenzione di ridurre l’autonomia delle singole università, visto che tutte le decisioni chiave debbono essere approvate attraverso due livelli di governo centrale, il Ministero dell’Educazione ed Università e, alla fine, pure il Ministero delle Finanze (Tocci, 2009). La riforma reintrodurrebbe, così, una situazione analoga a quella esistente negli anni ottanta, con l’addizionale controllo da parte del Ministro dele Finanze.

       2. Le commissioni per la selezione di professori (associati ed ordinari) lavoreranno a livello nazionale e verranno formate essenzialmente secondo le modaltà introdotte nel 1979, ma successivamente abolite con la riforma Berlinguer. Di conseguenza, si ritornerebbe ai concorsi controllati centralmente, senza normative chiare che evitino le manipolazioni avvenute nel passato e documentate, ad esempio, dal rapporto Bisson.

      3. La posizione di ricercatore (a tempo indeterminato) viene abolita, producendo così una gerarchia accademica formata da professori associati ed ordinari con posizione permanente che comandano uno stuolo di giovani ricercatori ed accademici, impiegati a tempo determinato con diversi contratti. Si tornerebbe quindi indietro alla situazione di un sistema iniquo, instabile e caotico, come quello esistente oltre trent’anni fa. Se il ricorso seguisse la sua conclusione naturale che questi elementi suggeriscono, solamente una forte deviazione verso un percorso di progresso lineare potrebbe cambiare la natura ciclica della politica universitaria italiana degli ultimi trent’anni. Una tale deviazione dovrebbe concretizzarsi su basi prettamente meritocratiche, mettendo la valutazione del merito dei singoli accademici e dei loro istituti al centro dei principi guida per rinnovare il sistema universitario.

10 L’importanza del merito e della sua valutazione in futuro. Questa panoramica delle riforme applicate al sistema universitario in Italia negli ultimi trent’anni profila uno scenario che per noi scienziati risulta allarmante: un potenziale ritorno al passato. Suggerisce anche che l’ultimo processo di riforma potrebbe diventare un’ulteriore mancata opportunità per dotare l’accademia italiana di un più forte profilo di ricerca, soprattutto a livello internazionale. Mentre il decreto legge della riforma Gelmini entra nel suo cruciale momento legislativo, concludiamo la nostra analisi ponendo ancora una volta l’accento sull’importanza del merito e della sua valutazione, sia prima che dopo il processo di reclutamento degli accademici che formeranno il futuro del sistema universitario e che, quindi, determineranno il profilo scientifico dell’Italia sul piano internazionale. L’ANVUR, che sta per essere finalmente istituita7, dovrebbe giocare un ruolo decisivo nel promuovere e garantire un sistema meritocratico, contribuendo così a far uscire la politica universitaria dai percorsi ciclici che sinora hanno alimentato il declino del sistema universitario in Italia.

Note
Referenze

Thirty years of policy for higher education
in Italy: Vico's ricorsi and beyond?

Mauro Degli Esposti* and Marco Geraci#

* Faculty of Life Sciences and #  Faculty of Medical and Human Sciences
The University of Manchester, Stopford building, Oxford Road, M13 9PT Mancester, UK

Abstract. In 2010, it will have been thirty years since a reform bill was introduced to instigate several major changes in the Italian university system. During this period, many laws have been progressively altered and, more recently, also restored in a recurring pattern that could most aptly be described as ricorso. As first dubbed by the Italian philosopher Vico in 1744, a ricorso is a recurring historical cycle in which the end state is almost identical to the initial state from whence it originated. In this article it is posited that it is precisely this type of historical pattern that is characterised by the twists and turns of the Italian higher education policy that has occurred over the last thirty years. By combining the personal experience of two Italian scientists from different generations, this article will discuss how the latest reform proposed by the current government in Italy fits a pattern of ricorso, in the way in which it outlines the introduction of norms that were already in place thirty years ago. Nevertheless, the current policy proposals do appear to be based on a more meritocratic system – something which can be seen as a key issue for reforming the academic world in Italy. More important than the mere principle of merit itself, however, it is also the particular method of evaluating this merit that may be called into question. Crucially, merit calls to be evaluated according to congruent quantitative methods. The following article will present a study that will hopefully provide just such a quantitative analysis of the merit and prestige of universities in Italy.

1. INTRODUCTION - Thirty years of legislation seems to produce a ricorso. Thirty years ago, a major reform changed the university system in Italy. Since then, the Italian academia has gone through a roller-coaster of legislative changes and reform bills that have not succeeded in easing the progressive decline of the university system. This decline has been exacerbated by limited public investment and, more recently, severe financial cuts. The purpose of this article is to provide an overview of how the Italian university system has evolved in response to the legislative and political changes of the last thirty years. In our opinion, it is now reverting back to a situation analogous to that of pre-1980, thus recalling a pattern of historical cycles that were first described by the Italian philosopher Gianbattista Vico as ricorsi. According to Vico’s view of history (Vico, 1744), the progression of corsi e ricorsi does not necessarily improve situations - after all, not everything that is new is better. Indeed, the changes in the university system that are described and discussed here may help understanding the progressive decline of the Italian nation’s influence on the international stage – both politically and economically – over the past decade or so. It is perhaps telling that an ever increasing number of Italian academics and intellectuals have found it necessary to move abroad. The authors look back to the Italian system that educated them and wonder how the country will be able to progress out of this perniciously vicious cycle of Vichian decline. Might our present analysis be a small step in that direction

1.1 General features of the Italian university system. The structure of higher education in Italy may be compared to that in France and other European countries of equivalent size. A relatively large number of universities are distributed throughout the country, although they are particularly concentrated in middle and northern regions whose boundaries once enclosed the independent states of Tuscany, Emilia, Milan, Turin and Venice. In addition, there are a handful of specialised institutions modelled on the Napoleonic Ecole Normal, (Scuola Normale di Pisa is perhaps the best example) and an increasing number of privately owned universities, some of which are specialised in e-earning (Università Telematiche). According to the latest report of the National Committee for the Assessment of the University System (CNVSU 2009), in 2008 there were over ninety universities in Italy, which together enrolled 1.8 million students and employed 62,000 teaching staff.

In Italy, the number of university students and graduates is not large relative to the population as a whole (CNVSU, 2009); Moreover, 40% of the enrolled students fail to complete their courses within the prescribed time (known as fuori corso), thus reducing the efficiency of the higher education system in Italy. The same system is also characterized by a limited level of social mobility: about 40% of students obtaining a degree in Architecture, Pharmacology and Medicine have come from families in which at least one parent has the same degree (Ainis, 2009). This is because in Italy the academia has never stopped expressing and propagating a form of social conservativism. As described in a popular book by Stella and Rizzo (2008), many academic professors belong to families that profess an old association with the academia; in extreme cases, although not particularly rare, entire faculty bodies appear to be historically dominated by the same family (Ainis, 2009; Carlucci and Castaldo, 2009). A personal anecdote will help to illustrate this point. In the early 1980s, only two out of forty plus academic members of the Institute of Botany in Bologna were from a lower middle-class family without academic traditions. To this day, the situation has not significantly changed, since most of the academics of that institute are still active and the few who have succeeded retired professors are often relatives of other academics.The same story is repeated in other universities up and down the country (Carlucci and Castaldo, 2009).

1.2 The 382 Law of reform. A number of problems started to manifest themselves in the Italian University system during the 1970s, partly due to the opening of the previously elite universities, which resulted in a doubling of the student population. Many problems were subsequently exacerbated by the economic crisis of 1972, which resulted in reduced government funding for the universities. To carry out the great load of both research and teaching activities, an army of new graduates (laureati) was employed on short-term and poorly paid contracts (known as precari). Together with their sheer numbers, their social influence progressively increased during the 1970s. This could have only be achieved by consolidating the academic role of precari, which in fact happened later with the introduction of the 382/80 reform of 1980. Many precari were then enrolled in one of the two new academic levels introduced by the reform, ricercatori and professori associati (approximately corresponding to assistant and associate professors in the US system, or to junior and senior lecturers in the UK system). Although in theory the acceptance for these relatively well paid positions required an evaluation of idoneità (suitability) based on the curriculum, in practice these positions became open to all precari who had been employed previous to 1979. Thus, the reform allowed, ope legis, the acceptance into university positions of over 16,000 individuals whose teaching and research credentials had not been properly evaluated. Conversely, the same law served to open up 4,000 new posts of ‘free researchers’ (junior positions with a salary significantly lower than that provided to confirmed ricercatori) to graduates who had been left out of the university system. One of the present Authors was able to obtain a position of this kind after a highly competitive local concorso in 1983, thereby becoming a member of a novel category of Italian academics selected predominantly on the basis of scientific merit, as in other Western countries. These young ‘free researchers’, together with some fine scholars of previous generations and thanks to specific provisions of the reform (e.g. institution of large departments and of the doctoral degree), gave a strong positive incentive to Italian research, enhancing its scientific production throughout the 1980s and after. Fresh enthusiasm started to permeate research departments and top class students were attracted to research projects funded by government agencies and charities like Telethon. The level of funding remained low in comparison to that in the UK or other countries and it was generally assigned in a non-selective fashion. In spite of this, it was still possible to achieve high levels of research performance, thanks also to the fact that Ph.D. scholarships and support personnel were provided by the universities via local funding schemes.

1.3 The concorso system following the 382 law. The 382 Law served primarily to consolidate a crucial change in the recruitment of new university posts. In contrast to the ‘free researchers’, who were recruited locally, professors (associati & ordinari) were selected via a public competition (concorso) conducted nationally every 2-3 years1. For every discipline, a committee of seven to nine members was selected from a pool of professors who were elected nationally among their peers, following the system previously introduced by a 1979 law (the same law that also constituted the Comitato Universitario nazionale, CUN2 - an elective body that would have subsequently played a consultation role in the decisions regarding the university system). The committees would then examine all suitable candidates by using criteria that was agreed upon within the committees themselves - regardless of internationally established parameters (e.g. impact factor of publications) and in complete discretion. No mechanism for subsequent evaluation was set in place. Strangely enough, the committees were not required to interview the applicants for full professorships, whose selection was based on paper documents only. On the contrary, the teaching capabilities of associate professors were examined by means of a gruelling lecture on a subject chosen publicly the day before. The election system was open to pressure from academic power groups, called scuole (Mattei and Monateri, 1993), which could direct a large number of votes to selected candidates of their choice. Although several scandalous concorsi have been reported in the press (see for example Ainis, 2009; Stella and Rizzo, 2008), one especially thorough analysis unveiled the details on how the concorsi were systematically manipulated to promote the desired candidates, independently of the scientific merit of the applicants. Roberto Bisson, a well known associate professor from Padua, produced a detailed report in which he analysed the 1992 concorso for thirty nine posts of full professors in biochemistry and several previous concorsi in the same field. Being one of the largest in terms of number of positions and universities involved, the 1992 concorso can be considered to be representative of how academic promotion has been conducted in Italy after the introduction of the 382/80 Law (for more examples, see Carlucci and Castaldo, 2009).

1.4 The example of the 1992 concorso for biochemistry professors. Historically, the field of biochemistry in Italy was dominated by a handful of powerful scuole based in Rome, Naples, Bologna, Milan and Genova, which extended their influence to practically all faculties and universities on the peninsula. For instance, the school of Bologna controlled the biochemistry departments in all faculties at the universities of Bologna, Modena, Parma, Ancona, Urbino, Pisa, Sassari, Catania and Roma Cattolica, accounting for over one-tenth of all the the candidates for any given concorso in the field of biochemistry. The scuola of Bologna was then able to secure enough eligible candidates to ensure the presence of at least one committee member per round of concorsi. Another influential scuola was that of Rome La Sapienza, renowned for its scientific reputation. This questionable mechanism worked flawlessly: once the members of the committees had been chosen by lot among those who had agreed to be elected, they would discretely meet with the representatives of all scuole to pre-determine the winner for each post. This process occurred even before seeing the applicants’ CVs. Subsequently, the committees would define selection criteria so as to favour those candidates whom national and local academic powers had been agreed upon. Therefore, practically all of the one hundred and sixty eight applicants of the 1992 concorso were admitted to the selection for full professors, which was carried out during two years of committee work geared to eliminate all the undesired candidates but promote all the pre-selected ones (cf. Carlucci and Castaldo, 2009).

Although this unofficial (and technically illegal) way of selecting the candidates was able to continue undisturbed for many years - partly because the curricula of the candidates were not publicised - things finally started to change in 1994. In that year, the academic Roberto Bisson, after being turned down during the 1992 concorso, decided to evaluate the scientific profiles of his opponents who were appointed professors in his stead. By using the new tools offered by the online databank Medline/Pubmed, which collects the great majority of the scientific publications in biochemistry and related biomedical fields, Bisson found that several of the winning candidates had fewer and less prestigious publications than many unsuccessful candidates (including one of present Authors, who had applied to the same concorso). At his personal expense, Bisson went to the seat of the Ministry of Education in Rome and photocopied all the publicly available official submissions of the committees for the 1992 and previous concorsi. He then conducted a rigorous analysis by scrutinizing both the official documents and the results of his online searches. The results were published privately and then distributed nationwide.

The conclusions drawn from Bisson’s analysis were astonishing in many respects, exposing a world of discreet and unfair practices that disregarded merit and, ultimately, eluded the law. By comparing the group of all thirty nine successful candidates with the best twenty among the unsuccessful ones, Bisson estimated that the average number of citations (67) for the first group was about half the average number of citations (130) for the latter. Moreover, there were only five established group leaders among the successful candidates, a number much smaller than that seen among the best unsuccessful candidates. When looking at individual cases, Bisson also found that one particular candidate with an outstanding profile (752 citations and a cumulative Impact Factor four times as high as the average of that of the successful candidates) was deemed unsuitable to become professor; while three of those who were promoted professors had less than ten scientific citations. This was not an isolated case. By considering a combination of internationally established parameters of scientific production, only fourteen of the winners ranked within the top forty positions of the whole set of candidates of the 1992 concorso for biochemistry professors. Consequently, two thirds of the best Italian biochemists in the early 1990s were denied a fair promotion into the top academic position, thus consolidating the low international profile of biochemical research in the country.

1.5 The transition to the Berlinguer reform – from national to local concorsi. Bisson’s report and other scandals had an impact on the whole academic community in Italy in the mid 1990s. Committee members of incriminated concorsi were fearful of judicial consequences and in some cases were actually taken to court by resentful scientists who had been unfairly declared unsuitable. However, the political sentiment had already turned away from the unconditional support previously given to the academic community towards possible judicial solutions for the unfair practices and corruption that were widespread in the Italian system. As a consequence, the recruitment and promotion of academics was limited and delayed. Now the winners of new professorial posts were selected more according to their scientific strength than before, partly because their scientific outputs could be retrieved from online databases (Carlucci and Castaldo, 2009). However, the system remained adverse to fair competition, producing a form of passive resistance that effectively served to discourage worthy candidates from applying in the first place. Indeed, the 382 Law left open a significant loophole in the recruitment process: there was no automatic assignment of the winning candidates to the positions opened. Instead, the successful candidates had to apply to local faculties that had been granted a vacant position by the nationwide concorso; these faculties then chose one of the applicants to fill their position, generally after complex inter-university negotiations. However, in cases where the negotiations were unsuccessful, or an outsider winner was not interested in a leftover place (i.e. in a small and peripheral university for which power groups had no local candidate), a position could remain vacant indefinitely (Carlucci and Castaldo, 2009). Consequently, the system of recruitment remained not only unfair, but also inefficient in filling open positions.

The uncertainties and distortions in the concorsi conducted according to the 382 Law clearly required serious amendments in order to reconcile local interests with national requirements. The solution was simple: all concorsi had to be conducted locally, with committees dominated by members of the same university, as in other Western countries. A legislative solution of this kind was duly implemented with the law number 210 in 19983. The new rules effectively transferred a great deal of freedom to individual faculties and universities in choosing preferred candidates to fill professorial posts, candidates who invariably were of local extraction and could be made eligible with easy procedures. Such a transfer of power from national to local committees followed the trend of increasing autonomy for Italian universities that emerged following the Berlinguer reform of the 1990s .

1.6 The Berlinguer reform. The central reform of Italian universities in the 1990s is named after Luigi Berlinguer, a distinguished academic and politician who introduced various changes in public education. The major reform bill, DL509/994, led to an effective autonomy of the universities regarding their teaching curricula and academic activities. The previous four-year laurea degrees were re-structured to produce a curriculum of three-year bachelor degree followed by a two-year laurea specialistica. This 3+2 degree system was slowly implemented alongside the progressive phasing out of the previous one, leading to a number of changes that were paradoxically both beneficial and detrimental to higher education in Italy.

Among the beneficial effects, both the overall student population and the average pass rate increased (the latter from 31.9% in 2001 to 56.9 % in 2005), while the percentage of fuori corso decreased from 55% at the end of the 1990s to 40% in 2008 (CNVSU, 2009). Following their increased autonomy, Italian universities were able to expand the number of their degree courses (from 3,234 in 2001 to 5,835 in 2007), not only in order to enhance their revenues and establish tighter links with their surrounding regions, but also to open up new academic positions. This process inevitably contributed to a rise in the number of academics, who were selected by what were essentially uncontrolled concorsi. Combined with the concomitant increase in the retirement age of academics (who until 2008 could leave at the venerable age of seventy four), the local rounds of recruitment and promotion led to a large increase in the number of full professors (ordinari), from 13,103 in 1998 to 19,623 in 2007 – then decreasing slightly to 18,861 in 2009 (CNVSU, 2009). The increase in budget allocation to pay for the salary of full professors was even larger than that of their number, rising by 183% since 1998 (CNVSU, 2009). The apparently uncontrolled rises, together with the continued emergence of scandalous results in various concorsi, led to a progressive loss of interest by policy makers in a university system that clearly worked within its own world (Tocci, 2009). The detachment became more evident with the return of a centre-right government, which in Italy has traditionally been seen as insensitive to the issues of higher education.

1.7 The reform attempts and delusions of the new millennium. With the return of the centre-right in Italian politics in 2001, the new minister of education, Mrs. Letizia Moratti, introduced a number of changes in the university system which appear to follow a strategy conforming to the principles of ‘new public management’, as recently discussed by Newell (2009). In contrast with her predecessors, Mrs. Moratti came from a business rather than an academic background. Perhaps because of her managerial experience, Mrs. Moratti inaugurated several novel approaches to evaluate the scientific and academic outputs of academic institutions (defined as prodotti). She also developed a reform bill, the 230/05 law, which was not implemented until the end of the 2006 legislature. The most interesting part of this law was the abolition of the position of ricercatore, which resulted in the return to the exact situation existing before the 382/80 law (see above, part 1.2). As will be discussed later, this would seem to constitute a telling sign of a ricorso as defined by Vico. In practice, the major consequence of the Moratti period was an accumulation of provisions and funding cuts that led to a progressive restriction in the recruitment for junior posts in most Italian universities. Despite this, universities continued to expand their teaching portfolio and the internal promotion of academics, especially at the level of full professor. Consequently, in 2006 there were 51% more full professors than in 1998 (CNVSU, 2009).

The short lived centre-left government in 2006 re-introduced a separate ministerial position for Universities and Research, which was given to the Philosophy graduate Fabio Mussi. Coming from a union background, the new minister was not particularly sympathetic to the academic world. Nevertheless, he was able to legislate additional funding for recruiting ricercatori, thus reversing the intention of the previous government, and introduced a novel evaluation agency (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca, ANVUR) which would integrate all previous agencies including CNVSU. Overall, Mussi and the second Prodi government produced a lot of discontent in the increasingly sclerotic, chronically under-funded but hyper-regulated university system (Tocci, 2009). A striking result for a government that was led by an eminent university professor.

1.8 The Gelmini reform. With the return of the Berlusconi government in 2008, the academic world was given a clear message: ‘the university system is old, inefficient and expensive; it needs to change’. The person chosen to deliver and implement this message, in a manner apparently conforming to ‘new public management’ policies (Newell, 2009), was Ms. Mariastella Gelmini, a 34 year-old lawyer of no ministerial or academic experience (Sartori, 2008). Despite her inexperience, minister Gelmini introduced a series of controversial changes in the education system, starting with the primary school system and backing the severe financial cuts imposed by the new government (in the infamous 133 Law). These cuts provoked a nationwide revolt that united parents, teachers and students of all education sectors. At the university level, the revolt produced the so-called Onda (wave), a movement that in late 2008 preoccupied the government, before eventually fading away. Then minister Gelmini introduced a decree (DL 180, November 20085) which, following norms previously introduced by minister Moratti, restricted the possibility of recruiting university personnel to ‘virtuous’ institutions (i.e. those that did not use most of the state funds for paying the salaries of their staff) and simplified the procedure for selecting new researchers. This DL180 also introduced, for the first time, a 7% redistribution of state funding according to the ‘merit’ of the various universities, which was to be evaluated along parameters encompassing research outputs and teaching performance (see accompanying paper).

The novelties of the slim DL 180 decree were intended to prepare the ground for a comprehensive bill that would subsequently reform the whole university system, which became known as ‘Gelmini reform’. After multiple announcements and numerous tortuous developments (their temporal sequence can be found in the Gelminometer website, Degli Esposti, 2009), this bill was finally presented at the council of Ministers at the end of October 2009 and is now under scrutiny in parliament as DL1905/09. An enthusiastic media campaign promoted by the government has underlined the key features and ‘revolutionary’ aspects that the Gelmini reform would introduce. The academic world, exasperated by years of institutional inactivity and progressive decadence, initially responded in cautiously positive terms (for example: La Stampa, 29 October 2009). However, many of those who have analysed the exceedingly long bill in full (it contains one hundred and seventy one provisions) have come out with a negative conclusion. Perhaps the most common criticism has been in reference the excess of legislation and beurocracy, since the reform law could potentially produce up to five hundred norms and 1,000 new regulations (Tocci, 2009). Many of these would add to, rather than substitute, the plethora of regulations that have been accumulating in the university system over the past few decades. Others remain vague in their details and timing, since they are delegated to subsequent government legislation. As noted by Potestio and Rustichini (2009), the strategic line of the bill is the capillarity of provisions, which will not serve to stop the decline of the Italian university system but rather to enhance the capacity of elusion by the most corrupt aspects of the current system (Tocci, 2009). There is no doubt that the reform bill of minister Gelmini aims to promote efficiency and merit - commendable objectives that are new to the Italian university system (Potestio and Rustichini, 2009; Tocci, 2009). However, as most experts have concluded, the crippling bureaucracy of the same bill will have a paralysing impact on the organization and operation of universities for years to come (for a particularly lucid espousal of this problem, see La Repubblica, 29 October 2009).

Intriguingly, the impression thus emerges that the outcome of the Gelmini reform could be a complex series of alterations that will ultimately have very little impact of the Italian university system as it currently stands. Changes of this kind are considered typical in Italian politics and often labelled gattopardesche, or ‘leopard-like’ (La Stampa, 29 October 2009) after the literary masterpiece ‘The Leopard’ by Giuseppe Tomasi da Lampedusa6. However, the underlying policy may well follow a historical cycle of changes and regressions that revert to previous situations, of which most people have lost memory or maintain a disproportionately positive opinion. The changes put forward by the current Italian government would therefore be emblematic of a classical ricorso (Vico, 1744). Three elements may be observed in the bill that sustain this interpretation.

         1. There is a clear reduction in the autonomy of the universities, since all key decisions will depend upon the approval of two layers of central government, the ministry of Education and ultimately the ministry of Finance (Tocci, 2009); the reform would thus re-introduce the situation existing in the 1980s, with additional control exerted by the Finance minister.

        2. The search committees for associate and full professors will work at the national level and will be formed essentially with the same system that was introduced in 1979, but subsequently abolished with Berlinguer reform; hence, there will be a return to the centrally controlled concorsi - without clear provisions as to avoid the manipulations exposed by Bisson’s report.

        3. The position of ricercatore will be abolished, thereby producing an academic hierarchy formed by associate and full professors with permanent positions, who will rule over young academics and researchers employed in fixed-term contracts of various kind. This measure will throw the university back to the same iniquitous and unstable situation in which it was thirty years ago. If the ricorso that these elements indicate is followed to its natural conclusion, it would suggest that the cyclical nature of the higher education policy that has been carried out in Italy so far can be halted only by a complete reassessment capable of diverting the same policy towards a more linear path of progression. Such reassessment can only occur if a more meritocratic approach to higher education is adopted, placing the merit of academic individuals and their institutions as the fundamental guiding principle of the university system.

1.9 The importance of merit and its proper evaluation.  From this historical overview of the reform laws that have taken place in Italy over the last forty years, an alarming and undesirable scenario emerges: a potential return to the past and the yet another wasted opportunity to endow the Italian academia with a stronger research and teaching profile, both at national and international levels. It is beyond the scope of this article to provide a more comprehensive view of the Gelmini reform, if for no other reason than because the bill remains a platform which is likely to change considerably during its time under parliament scrutiny. We briefly conclude in stressing the importance that the evaluation of merit has in this critical juncture. Even if the word ‘competition’ is never used in the lengthy text of the bill, the necessity for a serious evaluation of the performance of the academic institutions and their staff is widely appreciated (Tocci, 2009; Checchi and Jappelli, 2009; Potestio and Rustichini, 2009). In this respect, we believe that the reforming process, in which ANVUR plays a major role, will benefit from appropriate meritocratic considerations consistent with international standards. The allocation of resources and the selection of university staff should, therefore, be inspired by principles and regulated by norms that are oriented to avoid the unfair and counterproductive practices of the concorsi that, as we have seen, have contributed to the decline of the Italian university system. At the time of writing, the current reform bill still discussed in the Senate may just offer the opportunity for this necessary and desirable break with the past. Whether or not this opportunity will come to fruition, however, only time will tell.

Notes

References

Note

1
DPR 382/1980, disponibile online su: http://www.pd.infn.it/infn_ric/GruppiLavoro/Stato_Giuridico/Stato%20Giuridico%20Universitari_DPR382_1980.html

2 Legge n.31, 1979, disponibile online su: http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1979/lexs_265265.html

3 Legge 210/98, disponibile online su: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98210l.htm

4 Firmato in realtà dal Ministro per la Ricerca Zecchino nel 1999 http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm

5 DL180 2008 (promulgata come Legge 1/2009), online su: http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08180d.htm

7 Per informazioni sulla storia dell’ANVUR, consultare il sito: http://rpc264.cs.man.ac.uk/VIA/index.php/ANVUR

6 A Giugno 2010, tale decreto legge sta per entrare all’esame dell’aula in Senato, come DL1905/09 ma con vari emendamenti approvati in sede di commissione [NdA].


Referenze

Ainis, M. (2009) La Cura, p. 86-87, Chiarelettere, Milano.

Carlucci, D. and Castaldo, A. (2009) Un paese di baroni, Chiarelette, Milano. CNVSU (2009) Rapporto annuale 2009, riportato su: http://www.cnvsu.it/publidoc/datistat/default.asp?id_documento_padre=11666

Degli Esposti, M. (2009) Gelminometer, http://rpc264.cs.man.ac.uk/VIA/index.php/Gelminometer

Mattei, U. e Montaneri, P.G. (1993) Faculty recruitment in Italy: two sides of the moon. American Journal of Comparative Law 41 (3), 427-440.

Newell, J. (2009) “Italian politics and education policy”, ‘paper’ presentato alla Prima Conferenza della Via-academy, Manchester, September 2009.

Potestio, P. e Rustichini, A. (2009) Il disegno di legge sull'università. http://www.noisefromamerika.org/index.php/articles/Il_disegno_di_legge_sull%27universit%C3%A0%3A_le_correzioni_di_rotta_necessarie#body

Sartori, G. (2009) Il Sultanato, p. 142, Gius. Laterza & Figli Spa, Bari.

Stella, G.A. e Rizzo, S. (2008) La Deriva, pp. 194-215, Rizzoli, Milan.

Tocci, W. (2009) Quale riforma per l’universita’, http://www.nens.it/_public-file/Riforma%20universita.%20Tocci1.pdf

Vico, G. (1744) Scienza Nuova – disponibile online su: http://www3.niu.edu/acad/english/vico/intro.htm

 

Sondaggio su riforma Gelmini, DDL Senato 1905

Alla fine lavori della Commissione Istruzione del Senato,
dopo la settimana di agitazione del 17-22 maggio,
e prima che il DDL vada in approvazione al Senato (giugno ?)

Per un sondaggio di opinione sulla riforma Gelmini (DDL Senato 1905)
poco prima che il DDL vada in Aula al Senato, per l'approvazione.
I Colleghi disponibili a manifestare una opinione sul DDL, possono cliccare su:

(SONDAGGIO)
  COMM07A@senato.it

Comparirà una videata di una e-mail, con più opzioni, da scegliere.

Infine, si clicca su INVIO. Il messaggio va alla Commissione Istruzione del Senato
e al Presisente del Consiglio, e p.c. al Ministro Gelmini

   POSTILA DI SALVAGURDIA se il messaggio non si apre: Qui sotto, in azzurro, si trova il messaggio da riempire manualmente nella propria posta elettronica.
   Più sotto, è anche riportato la immagine di un messaggio, che si apre regolarmente.

 

To:   COMM07A@senato.it
From: (scrivere l'indirizzo del mittente)
Subject: Sondaggio di opinione su Riforma Gelmini - DDL Senato 1905
CC: centromessaggi@governo.it,presidenza.repubblica@quirinale.it,
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it,nino.luciani@libero.it

Organizzato da www.universitas.bo.it

SONDAGGIO su DDL 1905:

1) APPROVO (non approvo) la tesi: "Per l'art. 97 Costituzione, la valutazione e la meritocrazia vanno attuate con concorso pubblico (l'opposto del precariato). OK alla valutazione per IMPACT FACTOR, ma come indizio.

2)APPROVO (non approvo) la tesi: "La riforma, essendo a "costo zero" non ha credibilita' per l'autonomia universitaria di ricerca e didattica. Siano liberalizzati i contributi studenteschi per il pareggio del bilancio. Ma questo e' fattibile solo se lo Stato grava direttamente su di se', in apposito fondo, l'onere del diritto allo studio per gli studenti bisognosi e meritevoli (art. 34 Costituzione).

3) APPROVO (non approvo) la tesi: "La riforma istituisce l'abilitazione nazionale a lista aperta e il concorso locale per la copertura dei posti. Questo e' buono, purche' le Commissioni giudicatrici siano sorteggiate sia per l'abilitazione (e questo c'e' gia') sia per il concorso locale.

4) APPROVO (non approvo) la tesi: "La riforma non prevede "norme transitorie" per i Ricercatori a tempo indeterminato, pur abolendone il ruolo in anticipo sul previsto (2013). E' giusto e nell'interesse dell'universita' introdurre norme transitorie per il passaggio a prof. Associato, come gia' fu fatto per gli assistenti ordinari nel 1980.

5) Penso anche che .........

NOTA. Prima dell'invio cancellare le parti non condivise, o aggiungere cose nuove purche' in breve.

 

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Sergio Sergi
Coordinatore nazionale

I  SINDACATI  DECIDONO DI  AFFRONTARE
  IL  GOVERNO IN CAMPO APERTO

DAL 17 AL 22  MAGGIO  IN TUTTI GLI ATENEI
SETTIMANA  DI MOBILITAZIONE

Il "match", avviato dall'Assemblea Nazionale dei Ricercatori, a Roma il 25 aprile 2010,  ha come punto di forza l'aspettativa che tutti i Ricercatori in Italia "non rinnovino", a maggio, la domanda di incarichi di insegnamento per il 2010/11. Adesso o mai più.

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Marco Merafina
Coordinatore Ricercatori

Le conseguenze prevedibili sono la impossibilità della programmazione didattica degli
Atenei per il 2010/2011, essendo i Ricercatori il 41% del corpo docente in Italia

I documenti sindacali

ADI, ADU, AND, ANDU, APU, CIPUR-CONFSAL, CISAL, CISL-Università, CNRU, CNU, CONFSAL-Cisapuni, FLC-CGIL,CNRU, RDB-CUB, SNALS-Docenti Università, SUN, UDU, UGL-Università e Ricerca, UILPA-UR

  Le Organizzazioni universitarie denunziano che nessuna delle proposte di modifica al DDL governativo sull’Università (v. sul retro il documento del 15.1.10) è stata accolta negli emendamenti presentati al Senato.

  Al contrario, risulta ancora più evidente l’intenzione di scardinare il Sistema nazionale dell’Università pubblica, concentrando le scarse risorse in pochi Atenei ritenuti ‘eccellenti’ e ridimensionando il ruolo di tutti gli altri.

   A livello nazionale, si accentua l’attacco all’autonomia universitaria con l’attribuzione del potere di valutare l’attività del singolo docente ad una Agenzia nominata dal Ministro. A livello locale, si aumenta ulteriormente di fatto il potere del Rettore e del Consiglio di Amministrazione trasferendo la "competenza disciplinare" dal CUN a "collegi di disciplina" di Ateneo.

  Inoltre si aumenta la differenza tra gli ordinari e gli associati, nello ambito di un modello che sarà sempre più costituito da pochi docenti di ruolo e da una ‘base’ amplissima di precari, in presenza di funzioni di docenza svolte e non riconosciute.

  Il DDL modifica la natura stessa dell’Università sottraendole il ruolo di sede principale della Ricerca: non è un caso che non si affrontino la questione dei ricercatori e quella dell’accesso delle nuove generazioni.

   E’ oramai più che evidente che si vuole demolire definitivamente l’Università pubblica, autonoma, democratica, di qualità e aperta a tutti.

  Contro questo progetto è necessario che la società civile e il mondo universitario (professori, ricercatori, precari, dottorandi, tecnico-amministrativi, studenti) si mobilitino compatti.

  Si proclama lo stato di agitazione e si invitano tutte le componenti universitarie a riunirsi insieme nelle Assemblee di Facoltà e di Ateneo per discutere sul DDL governativo anche alla luce degli emendamenti presentati.

   Invitiamo tutti gli Organi accademici (Senati Accademici, Consigli di Amministrazione, di Facoltà, di Dipartimento e di Corso di Studio) a pronunciarsi sul DDL governativo.
Si chiede, in particolare, ai professori e ai ricercatori di protestare contro il DDL governativo anche attraverso la rinuncia a ricoprire ogni incarico didattico aggiuntivo, come hanno già cominciato a fare soprattutto i ricercatori in tante sedi.
Si indice una settimana (dal 17 al 22 maggio) di mobilitazione in tutti gli Atenei. Roma, 9 aprile 2010

         CNRU-Comitato Nazionale
            Ricercatori Universitari


                     Mozione


L'assemblea nazionale dei ricercatori universitari, riunitasi il 15 aprile 2010 all'Università di Roma "La Sapienza",

              PRESO ATTO

che nel DDL Gelmini:
- non viene risolto il persistente problema del sottofinanziamento dell'Università prelusivo alla svendita totale del sistema della ricerca e dell'alta formazione del Paese;

- non si risolve in alcun modo il problema del precariato e non vengono offerte reali prospettive di inserimento per i più giovani;

- non si risolve il problema dello stato giuridico dei ricercatori universitari, negando ancora una volta il riconoscimento del ruolo docente effettivamente svolto;

- non si escludono i ricercatori universitari con più di 40 anni di contributi dal prepensionamento coatto;

                     DECIDE
all'unanimità di proseguire lo stato di agitazione attraverso:
- la non disponibilità a ricoprire incarichi didattici per il prossimo anno accademico;
- la non disponibilità ad essere inseriti nei requisiti minimi necessari all'attivazione dei corsi di laurea;

                ADERISCE
alla proposta delle associazioni universitarie:
- di indire una settimana
(dal 17 al 22 maggio)
di mobilitazione in tutti gli Atenei;

- di individuare la giornata di venerdì 21 maggio 2010 per lo svolgimento di una Manifestazione nazionale di tutte le componenti universitarie;

                        INVITA:
- i professori ordinari e i professori associati a protestare contro il DDL Gelmini rinunciando a ricoprire ogni incarico didattico aggiuntivo;
- i precari e gli studenti a mobilitarsi contro un provvedimento che vuole demolire il sistema universitario pubblico.

Nino Luciani, I Ricercatori siano inquadrati come Professori Associati, previa verifica delle condizioni di merito, come già si fece nel 1980 per gli "assistenti ordinari", quando ne fu abolito il ruolo (non fu ope legis).

  Da sempre, la ricerca è stata il frutto di una passione, e i frutti della ricerca, ancora da sempre, sono stati il motore del progresso economico di un Paese.
  Da sempre sul suolo Italico, la ricerca è stata a spese prevalenti del ricercatore, finchè la modernità ha imposto il sostegno finanziario dello Stato. I "ricercatori" , in Italia, sono divisi in tre categorie;
1) Il "Ricercatore", in avvio di carriera;
2) Il "professore associato", in carriera intermedia";
3) Il "professore ordinario", in avanzata carriera.
  Quelli, di cui qui si tratta, sono i primi, ma a loro andrebbero a aggiunti circa 50.000 ricercatori non strutturati (borsisti, assegnisti, contrattisti, ...) che, a titolo volontario, studiano nelle università  e supportano la didattica.
  I "Ricercatori" non hanno ancora uno stato giuridico, pur se la legge del 1980 (DPR 382/80, art. 34) si era impegnata a farlo. Essi dovrebbero fare solo ricerca, in attesa di vincere un concorso per diventare professori.
  Di fatto, nei vari anni, i concorsi per l'avanzamento in carriera sono stati insufficienti (con grave colpevolezza dello Stato), finchè (in seguito alla necessità di professori, a causa della esplosione del numero degli studenti), varie leggi hanno autorizzato il conferimento di incarichi di insegnamento anche ai "Ricercatori".
  Questa è stata una vera e propria malattia inculcata nelle Università.
  Ma poi la legge Moratti del 2005, anzichè bandire concorsi per professore, per mandare avanti i meritevoli, ha deciso di curare la malattia abolendo il ruolo dal 2013.
  Ma, frattanto, siccome lo Stato negava il normale finanziamento delle Università, è divenuto costume continuare l'assunzione di Ricercatori, perchè costano meno dei Professori.
  In questo modo, i Ricercatori sono stati mantenuti in salamoia, per mancanza di concorsi proporzionati, per professore.
  Arriviamo alla attuale riforma Gelmini. Il DDL 1905 decide di anticipare la abolizione del ruolo (senza aspettare il 2013), e mette i Ricercatori in un binario morto.
  Questo modo di fare è disumano e inammissibile. E' prassi che, quando si abolisce un ruolo, si facciano delle "norme transitorie" per collocare gli "ex" nel primo gradino del ruolo superiore.

  Ad es., quando nel 1980, fu abolito il ruolo degli assistenti ordinari, la legge (DPR 382/80, art. 49) dispose che:
" Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita' nel ruolo dei professori associati:....
- gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del D.L. 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766; ....
".
  Una volta che si decidesse così, il Ricercatore promesso potrebbe essere inquadrato in ruolo superiore con la stessa retribuzione di provenienza.
  Dunque, applicando il detto art. 49, al caso analogo dei Ricercatori, non si farebbe che scoprire l'acqua calda.
  Un modo alternativo, potrebbe essere di considerare equivalente, al giudizio idoneativo, il requisito di aver fatto insegnamento per almeno 5 anni, conferito dalla Facoltà.

 

Approvato dal Parlamento il bilancio dello Stato per il 2010

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Giulio Tremonti

 

Il FFO - Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2010

.... Fine delle illusioni: - 4,4 %, rispetto al 2009

NOTA. Poichè, da anni (anzi dai tempi di Berlinguer, ministro) è divenuta una moda negare fondi all'università motivando con la mancanza di soldi, ho pensato opportuno, prima di fare la tabella del FFO, far precedere la tabella della entrata e spesa complessiva dello Stato per il 2010, attingendo al bilancio di previsione ultimamente approvato dal Parlamento a fine anno 2009.
  La tabella 1 mostra che la spesa totale dello Stato è stata approvata in aumento dell'1% circa, rispetto al 2009.
  La tabella 2 ( relativa alla università) mostra che, per il 2010, il FFO per l'università è stato approvato in ribasso del 4,4%.
  C'è dell'altro. Il DPEF - Documento di programmazione economica e finanziaria 2010-2013, approvato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2009 (tabella 3, quarta colonna) dava (p. 43),  dava la cifra totale di  € 7.408 milioni per il 2010 (anche per abolizione IRAP sulle università), vale dire  una cifra ragionevole, quasi uguale a quella del 2009.
  Evidentemente il Ministro Tremonti si diverte a giocare con le cifre, pensando forse che i professori universitari si dimentichino facilmente delle cose ... Non è così.   Nino Luciani
***
Tabella 1 - Bilancio dello Stato: quadro complessivo ( milioni di € )
 Anno

20081 (previsione)

20092
(previsione)

20103
(previsione)

  Spese correnti e in conto capitale

     € 491.709,0

 € 536.797,9

         €  542.056,3

  Entrate correnti    

    €  458.370,0

€ 497.279,3

          475.961,4
  Disavanzo

     €  - 33.339,0

           €   -39.518,6

         €  -66.094,9

1 Legge finanziaria 244/2007; 2 Legge finanziaria 203/2008; 3 Legge finanziaria 192/2009

Tabella 2 - FFO- Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università (milioni di € )
 Anno

2008 (consuntivo)

2009
(previsione
assestata)

2010 (previsione della
legge finanziaria, n. 191/2009

 FFO

 € 6.801,5

€   6.946,1

€   6.216,385

Fondo annuale straordinario art. 2, c. 428 L.F. 2008     €    550,0        €      550,0           €      550,00
Incremento dotazione finanziaria FFO, L.F.   2009           €      400,00
Totale

    €   7.351,5

       €    7.496,1

          €   7.166,4

Tabella 3 - DPEF- Documento di Programmazione Economica e Finanziaria:  FFO - Fondo di Finanziamento Ordinario (milioni di € ) e "altre" entrate (p. 43 del DPEF, approvato nel luglio 2009 dal Consiglio dei Ministri)
 Anno

2008 (consuntivo)

2009 (previsione in base
a legislazione vigente)

2010 (previsione in base
a legislazione vigente, luglio 2009)

FFO - Fondo di Finanziamento Ordinario

 € 7.351,5

€   6.946,1

€   6.264,00

DPEF Fabbisogno per reclutamento ricercatori    

           €      160,00

DPEF Fabbisogno per Università statali                €       490,00
DPEF Esenzione IRAP sul personale, dal 2010    

           €       494,00

Totale

€ 7.351,5

€   7.496.1

           €    7.408,00

 

 

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Ivano Dionigi

Ateneo di Bologna
ANNO ACCADEMICO 2009/10

Prima  inaugurazione del nuovo Rettore
(Per l'originale, clicca su: http://www.unibo.it/Portale/default.htm

DELBONO: "Matrimonio d’amore e di interesse tra città e università"

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     Il Rettore si è soffermato su indicazioni di costume e di bello stile linguistico, ma  precedute:
   -  da un "prologo" (preso dalla Magna  Charta Universitatum, 1988), che afferma "l'indipendenza morale e scientifica dell'Università nei confronti di ogni potere politico ed economico":

- e da
1. -
2. -
3. -
4. -

puntualizzazioni sulle priorità politico-programmatiche del suo governo:
Sviluppo edilizio;
Multicampus (Bologna, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna);
Riforma dell'Amministrazione e dello Statuto Generale dell'Ateneo;
Disegno di Legge Gelmini (su Reclutamento dei Professori, Governance degli Atenei, Diritto allo studio).
Invece, ha sorvolato a piè pari sui compiti istituzionali, rispetto ai quali permane preoccupazione tra i docenti, il personale tecnico amm.vo e gli studenti : "Non vi parlerò ... delle funzioni specifiche e delle attività istituzionali dell’Università (ricerca, didattica, relazioni internazionali, rapporti col mondo produttivo), né delle loro modalità organizzative". Sarebbero "temi ai quali i Pro Rettori stanno intensamente lavorando".

IL COMUNICATO STAMPA
  di UNIBOMagazine
(Organo di stampa del Rettorato)

"La parola, la memoria, il ritorno al reale". Sono "gli stili e i percorsi vincolanti e fondamentali" individuati dal Rettore Ivano Dionigi nel discorso (in versione integrale in allegato, sulla destra) con cui ha inaugurato l’anno accademico 2009-2010. Un richiamo forte al ruolo e all’importanza dell’Università che "è l’antidoto al videoanalfabetismo imperante, il contraltare di certa modernità frettolosa e affannata, il luogo naturale che forma la classe dirigente di un Paese".

  Al centro del suo denso discorso il rapporto tra i docenti e gli studenti. Prima un affettuoso saluto al Rettore uscente, Pier Ugo Calzolari, convalescente, e a quello ancora precedente, Fabio Alberto Roversi Monaco, seduto in prima fila. Poi, dopo aver detto in premessa che non avrebbe fatto una relazione retrospettiva (solo 49 i giorni dall’inizio del mandato), né un esame delle cifre contenute nel Bilancio preventivo, un rapido cenno ad alcune questioni centrali dell’azione di governo: lo sviluppo edilizio, la struttura Multicampus, le chiamate illustri, l’Amministrazione e il Disegno di Legge Gelmini. Il discorso del Rettore, durato una trentina di minuti, si è quindi concentrato su "studenti e professori" "direzione e timbro del mio mandato". E dopo aver elencato quelli che i greci antichi chiamerebbero adynata ovvero "gli impossibili", è passato ad enunciare le azioni concrete, quelle che "dipendono da noi e su cui il nostro Ateneo ha ancora margini di miglioramento".

   Poi il rapporto con la città.
Le torri e le toghe, un binomio indissolubile su cui non ha mancato di concentrarsi anche l’intervento del sindaco di Bologna, Flavio Delbono. "Credo che sia un’occasione unica - ha esordito il Sindaco riferendosi alla sua presenza sul palco di uno degli eventi che da molti secoli segnano la vita culturale di Bologna. "L’Alma Mater - ha spiegato- è nel DNA della nostra città". Così come del resto appartengono al mondo dell’accademia quelle caratteristiche intrinseche dei bolognesi, ovvero "il gusto per il nuovo, l’intrigo intellettuale, la voglia di stare insieme e di fare gruppo". Per questo nell’annunciare, a breve, l’inaugurazione di un Infopoint nel Cortile d’onore di Palazzo d’Accursio e di uno spazio da gestire insieme, città e università, in Sala Borsa, ha voluto dare un segno concreto a quel matrimonio d’amore e di interesse che lega la città alla sua università. " I prossimi anni ci devono vedere uniti più che mai per vincere le nuove sfide. E Bologna anche grazie alla sua Università ha le carte in regola per essere un esempio".

   Quindi è stata la volta del rappresentate degli studenti Alberto Aitini che nell’auspicare l’inizio di una proficua collaborazione nella difesa di una università "che chiediamo e crediamo pubblica", ha voluto ricordare un legame che da subito Dionigi ha instaurato con gli studenti. "Nel primo giorno del suo mandato il Rettore ha inviato a tutti una e-mail con la sua idea di università: un’idea che crediamo giusta". Poi Aitini ha citato la recente relazione del Nucleo di valutazione, con la quale gli studenti hanno promosso l’Alma Mater e ha stimolato a proseguire su quella strada e migliorare la partecipazioni degli studenti alla vita dell’Ateneo.

  Anche la rappresentate del personale Valentina Filippi, della FLC Cgil, ha voluto rimarcare la volontà del personale tecnico e amministrativo, componente molto variegata e composita, di prendere parte attivamente alla vita dell’Alma Mater. "Ci sentiamo parte di essa e ci aspettiamo di non esserne esclusi- ha ripetuto nel suo intervento-. Se è vero che il nostro Ateneo ha raggiunto ottimi risultati, è anche grazie alla nostra partecipazione".
Il professor Tommaso Ruggeri ha poi letto la sua lezione dal titolo L’Universo matematico: dalla Meccanica celeste ai Sistemi complessi.

Nino Luciani, Rettore contesta che il DDL Gelmini non dev'essere "contro di noi".
  Ma, poi, chiede cose che equivalgono allo aumento della
centralizzazione,
il
contrario dell'autonomia.
Gianni Porzi, L'Ateneo nel 2010, la verità sui "tagli" del FFO, il principio di economicità.
  "Negli ultimi tempi ho sentito spesso dichiarazioni di grande preoccupazione per il destino dell'Istruzione
  Continua in Discorso

1. - Premessa.  Non riprendo le note di costume e di bello stile linguistico, e le parole in latino e greco (che il Rettore ha tradotto per i presenti, numerosissimi - non meno di 800 persone), riprese dal comunicato stampa del Rettorato (qui a fianco).
2.- DDL Gelmini.
Riprendo, invece, le priorità programmatiche (ignorate dalla stampa), anzi solo il punto 4, perchè è il solo, su cui il Rettore ha detto qualcosa, almeno secondo me. (Chi volesse leggere il testo integrale, troverebbe anzi che egli ha totalmente sorvolato sui temi istituzionali locali, motivi di disagio del personale e degli studenti circa il proprio futuro. Si pensi ai recenti licenziamenti a raffica, che la magistratura aveva poi bocciato). Ma torniamo a noi.
   Secondo il nuovo Rettore, a riguardo del Disegno di legge Gelmini, "dovrà emergere un duplice atteggiamento. Un primo atteggiamento doverosamente dialogico e anche dialettico nei confronti del Governo, convinti da un lato che la riforma dell'Università è necessaria e urgente, e dall'altro che essa va condotta in porto non senza di noi o nonostante noi, ma con noi", "non contro di noi" (corsivo non scritto, ma solo orale - N.d.R.).
   Egli ha indicato le "questioni" con "Esempi":
- Reclutare direttamente, senza concorso, studiosi di valore;
- differenziare gli stipendi in base alla bravura;
- licenziare chi non lavora;
- competere alla pari, nelle classifiche internazionali, con chi ha finanziamenti cinque volte in più e studenti cinque volte in meno;
- mantenere il livello di qualità attuale in presenza di un perdurante turn over docente ridotto di fatto a meno del 50%;
- non sforare il limite del 90% della spesa per il personale, in presenza della progressiva e vistosa decurtazione del finanziamento ministeriale (il che eleva automaticamente la spesa alla soglia del 100%), vanificando così quella virtuosità che avevamo conseguito, e impedendo così nuove assunzioni;
- assegnare metà dello FFO come premio per le Università che funzionino bene (a fronte dell'attuale timido e annacquato 7%);
- mettere mano a una reale politica del diritto allo studio, che attui l'articolo 34 della Costituzione
("i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso").

3. I nostri dubbi sul metodo e sui contenuti.
a) Sul metodo.
Per quanto ho capito, il nuovo Rettore penserebbe di avviare direttamente una trattativa col Governo centrale, presumendo che l'Alma Mater sia forte a sufficienza (col suo prestigio millenario ?) da convincere il Governo.
  A nostro avviso, in termini politci, un Rettore imposta correttamente questa azione, solo se concordata, prima, con gli altri Rettori della Regione e con la CRUI. (Invece, col senno di poi, ci risulta avere egli convocato, il 22 gennaio, in Rettorato, i parlamentari nazionali eletti nella regione)
  Ma è noto che, sul DDL,  la Conferenza dei Rettori (CRUI) ha già discusso per un anno col Ministero, e che il Presidente Decleva ha già dato l'assenso al DDL Gelmini.
  Soprattutto una cosa dovrebbe essere chiara: che le nuove proposte sono convincenti solo se vengono da fronti unitari.
  Invece, se le varie proposte sono distanti, per i Ministri, tutto è più difficile.
b) Sui contenuti. Ognuno ha diritto alle proprie idee. Ma il troppo stroppia, e questo riguarda la proposta che il fondo per il merito passi dal 7%  al 50% del FFO ( a parte che, secondo noi, esso non è incentivante il merito: clicca su Decreto).
  Il motivo è che questo comporta aumentare ulteriormente la guida centralizzata delle Università, da parte del MIUR, e questo è il contrario dell'autonomia. Anzi, un Rettore che rivendica la "indipendenza morale e scientifica delle Università dalla politica" (torno al Prologo), dovrebbe chiedere "entrate proprie".
                                                                 Nino Luciani

  Una esposizione di carattere storico divulgativo, in cui si è cimentato nel non semplice compito di dimostrare come la Matematica, spesso vista come disciplina fine a sé stessa, sia in realtà ricchissima di implicazioni nella nostra vita. Nella sua esposizione, ricca di riferimenti e di citazioni, il professore, Ordinario di Meccanica Razionale e Accademico dei Lincei, ha avuto modo di affrontare diverse questioni, prendendo le mosse dall’universo matematico della meccanica classica per arrivare a considerare la ricerca di base e persino i rischi dell’Impact Factor.

   Dopo di lui l’attore Toni Servillo: suo anche il prologo, prima dell’intervento del Rettore, con un testo dalla Magna Charta Universitatum, sull’autonomia dell’università. Quindi altre tre letture: da Nietzsche, da Brecht e dal Libro della Sapienza.

   E ancora l’omaggio alla società e al mondo dell’imprenditoria, con la consegna del sigillo d’ateneo ad Isabella Seragnoli. "Figura esemplare per Bologna e per il Paese", ha detto il Rettore, motivando l’attribuzione del massimo riconoscimento accademico per le personalità che hanno conseguito particolari benemerenze nel campo dell’impegno culturale e sociale.

   Prima del congedo dei cortei ancora le parole di Toni Servillo che hanno chiuso la cerimonia dando voce e anima ad un brano di Piero Calamandrei.
  Bologna 19 dic. 2009                                                                                                              Monica Lacoppola

 

 

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Giuseppe Colpani
nuovo Direttore Amm.vo


Primi atti del nuovo Rettore



Nomina dell'Esecutivo e presentazione per la fiducia
al Consiglio di Amministrazione e al Senato,
ma senza un programma circostanziato e priorità.

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Ivano Dionigi
nuovo Rettore

Esecutivo  suddiviso in due squadre:
una SQUADRA ALTA e una SQUADRA BASSA

(anche Dario Braga, già concorrente-rettore, terzo per voti)

La SQUADRA ALTA :
("Delegati ProRettori" )

 

("Delegati Non ProRettori")

- Emilio Ferrari,  Pro Rettore Vicario;
- Guido Sarchielli, Pro Rettore per le Sedi decentrate;
- Dario Braga, Pro Rettore alla ricerca;
- Gianluca Fiorentini, Pro Rettore alla didattica;


- Carla Salvaterra, Delegata all’Internazionalizzazione;
- Roberto Nicoletti, Delegato al Diritto allo studio.

***

La SQUADRA BASSA :
(Giunta ex-art. 35,  Membri:
tre del CdA e tre del Senato)
- Anna Minarini (Cda);
- Sandro Sandri (CdA);
- Ornella Montanari (CdA);
- Maurizio Sobrero (Senato);
- Gianluca Fiorentini (Senato);
- Carla Faralli (Senato).
***
  Anche nominato Direttore Amm.vo Giuseppe Colpani, 48 anni, frutto della legittima ricerca "quasi a tempo pieno" del nuovo Rettore, dal 26 luglio u.s., in netta discontinuità rispetto alla Commissione
di selezione "Calzolari". Curriculum di G.C. In evidenza titoli significativi e mobilità frequente.
  Data enfasi dal nuovo Rettore, sulla stampa, ai difficili problemi finanziari affidati al nuovo Direttore.

*

Nino Luciani, "Rettore, salvaguarda lo Statuto, e lo Statuto salvaguarderà te. Però puoi cambiarlo,... ma non così". Dubbi sulla legittimità dell'apparato.
Anche perplessità sulle "aspettative" miracolistiche, sulla stampa, del Rettore dal nuovo Direttore.

1.- La premessa giuridica:
   a) L'art. 35 dello Statuto Generale di Ateneo istituisce la Giunta, composta dal Rettore, dal Pro-rettore vicario, dal Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate e dal Direttore Amministrativo e da un numero di membri compreso fra sei e otto designati, su proposta del Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amm.ne fra i propri componenti.
  Alle riunioni della Giunta di Ateneo partecipa, senza diritto di voto, uno studente designato in qualità di osservatore dal Consiglio studentesco.
La Giunta può esercitare, per delega, attribuzioni del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Spettano, infine, alla Giunta poteri di proposta in merito ad un preciso elenco di materie, indicate dallo Statuto.
   b) La Disposizione X, (ottenuta dal Rettore Calzolari nel 2001), istituisce con "norma transitoria" i Pro Rettori: "Sino alla ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ateneo, il Rettore ha facoltà di designare dei delegati prorettori, in numero non superiore alla metà dei componenti della Giunta, per funzioni definite, per cui possono partecipare senza diritto di voto alla Giunta e possono essere invitati alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione qualora non ne siano componenti".

2.- Commento.
2.1. Sull'esecutivo.  Lasciamo stare (anzi niente affatto) che un Capo dell'esecutivo che presenta la propria squadra agli Organi, per la fiducia, lo deve fare su un programma circostanziato (non col rinvio a quello generico, elettorale) e sulle priorità che impegnano Lui e la squadra.
 Si direbbe che (come nell'ordine logico di Calzolari), anche in quello di Dionigi la Giunta in senso stretto sia posizionata (in ordine decrescente) dopo la "squadra dei Pro rettori", quelli con l'ermellino. Per una conferma, clicca su http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/Organi/default.htm .
  Ma lo Statuto dice diversamente. Soprattutto, a riguardo della Giunta in senso stretto, le funzioni attribuite dallo Statuto ai "membri con diritto di voto" non possono essere esercitate da membri "senza diritto di voto" .
  La norma transitoria non istituisce, poi, i "delegati non prorettori". E poichè lo Statuto circoscrive la delegabilità di funzioni del Rettore alla Giunta (e dunque, forse, anche a singoli Membri della Giunta ex-art. 35), deve escludersi che il Rettore possa attribuire deleghe ad esterni alla Giunta in senso stretto o a delegati non prorettori.
   Sembra, inoltre, sicuro che i "delegati non prorettori" non possano far parte della Giunta e neppure essere invitati (in quanto tali) alle riunioni del CdA e del Senato.
  Si nota anche che la squadra dei "delegati prorettori" sia sul filo della legittimità costituzionale-statutaria, perchè ormai è in contrasto con la previsione di "transitorietà" della relativa norma di 9 anni fa, in attesa del promesso (allora) nuovo Statuto.
  Questa "transitorietà" è, presumo, fondata sulla anomalia consapevole dell'introdurre una seconda "Giunta di fatto" (quella dei "delegati prorettori") che si sovrappone alla Giunta in senso stretto, creando conflitti di competenze, e dunque anarchia.
2.2.- Sui compiti del Rettore e sulle aspettative dal nuovo Direttore. Non ho apprezzato il collegamento fatto dal nuovo Rettore, sulla stampa locale, tra i tagli finanziari al FFO (fatti da Roma) e i compiti miracolistici del nuovo Direttore.
  A parte che egli avrà bisogno di almeno un sei mesi-un anno per prendere piena cognizione della nave amministrativa, non dobbiamo perdere di vista che il Direttore Amm.vo è un esecutore degli obiettivi affidatigli dal Rettore e dagli Organi.
Quid in termini di riforma dell'ordinamento didattico (meno insegnamenti, meno corsi di laurea ...), il sanguisuga delle risorse, e dunque la prima causa delle carenze finanziarie della ricerca, e dell'eccesso di lavoro amministrativo ?
Dare la risposta a questa domanda, in coindicenza con la presentazione del suo Esecutico, agli Organi, sarebbe dovuta essere la prima preoccupazione. E, invece, NO. Spero che questa svista, per cui ciò che è realmente importante si presume, non sia specchio della situazione reale (vale dire, di un "vuoto" propositivo, nella mente del Rettore).
  Cosa ne sa il nuovo Direttore degli insegnamenti dei corsi di laurea, e soprattutto della loro distinzione tra insegnamenti importanti e meno importanti, rispettivamente da confermare o da tagliare ?  NLuciani


"Auspicio che il CdA si riappropri del ruolo decisionale che gli compete e non sia più ritenuto un Organo per la ratifica delle decisioni assunte altrove."


Prof. Gianni Porzi

Stralcio dall'indirizzo di SALUTO del Rappresentante del Governo, al nuovo Rettore nella prima seduta del CdA.
(Stralcio).

Magnifico Rettore,
innanzi tutto voglio rinnovarTi i complimenti e in particolare gli auguri che già Ti feci il giorno successivo al Tuo successo elettorale.
.......................
Il lavoro che Ti attende per ridare al nostro Ateneo quel prestigio che merita sarà molto impegnativo e pieno di ostacoli. Gli obiettivi ambiziosi non si raggiungono con “proclami”, né con “sermoni”, ma mediante azioni concrete, mirate ed incisive. Sono infatti convinto che sia necessario rimuovere alcune situazioni di criticità che hanno inciso negativamente negli anni recenti.
   Ritengo sia necessario un cambiamento tangibile quanto rapido rispetto alla gestione degli ultimi anni durante i quali, per vari motivi, si è verificata, di fatto, una progressiva occupazione da parte dei vertici amministrativi di importanti spazi decisionali con conseguente condizionamento del ruolo degli OO.AA. la cui autonomia decisionale è stata quindi lentamente erosa. Voglio sperare, per il bene dell'Alma Mater, che - grazie anche al contestuale rinnovo delle due maggiori cariche dell'Ateneo - una tale situazione venga a cessare.
   Negli ultimi anni la Comunità accademica tutta si è sentita sempre più emarginata da una struttura amministrativa troppo accentratrice, verticistica e burocratica, spesso determinante anche negli indirizzi di governo dell'Ateneo, quando invece il ruolo dell'Amministrazione é quello di braccio operativo che agisce in piena sinergia con gli OO.AA., con il Rettore e disponibile ad instaurare un rapporto di piena collaborazione con il corpo docente al fine di snellire tutti i processi per rendere più efficiente il sistema.
  In questi anni la struttura organizzativa è stata eccessivamente frammentata con conseguente proliferazione di posizioni dirigenziali a livello centrale non sempre essenziali e venendo meno a quanto disposto dalla Legge 165 ed anche al principio di economicità al quale un'Amministrazione pubblica dovrebbe sempre attenersi.
   Docenti e Studenti sono le componenti fondanti dell'Università e ritengo quindi debbano riacquistare quel ruolo centrale - e quindi responsabile - che istituzionalmente compete loro, nonché l'orgoglio di appartenenza all'Alma Mater. E' opinione diffusa che sia necessario al più presto un significativo contenimento di alcune voci di spesa - quindi un'adeguata riqualificazione - al fine di eliminare qualsiasi forma di spreco.
   In tale contesto penso si imponga anche un'attenta riorganizzazione dell'offerta didattica la cui proliferazione a volte indiscriminata, dovuta forse più a "interessi di bottega" che a motivi culturali o a reali esigenze degli studenti o del mondo del lavoro, ha inciso non poco sulla spesa. La revisione dell'offerta formativa ritengo debba passare non solo attraverso una riduzione dei Corsi di Laurea, ma anche dando maggior peso ad una seria valutazione della didattica nei contenuti e negli obiettivi formativi non solo però dal punto di vista quantitativo, ma in particolare sul fronte della qualità.
   Si sente il bisogno di una maggiore trasparenza e anche partecipazione nella governence dell'Ateneo tale da garantire quella pluralità di voci venuta invece a mancare in varie occasioni.
…………………………
    Il Rettore è il garante della legalità, dell'attuazione delle decisioni assunte dagli OO.AA., dell'equità, della coerenza degli atti, ma anche della trasparenza per la quale mi sono battuto fino a dimettermi lo scorso anno dalla Commissione Personale. Trasparenza vuol dire garanzia di correttezza sia formale che sostanziale, vuol dire anche rendere accessibili a tutto il Personale universitario (nel rispetto anche degli articoli 5 e 8 dello Statuto) le decisioni assunte dagli OO.AA., essendo queste atti pubblici. Ritengo che l'Ateneo debba essere un "libro aperto" per tutti i suoi dipendenti; la trasparenza è fondamentale per dare fiducia a tutti coloro che operano nell'Alma Mater ed evita anche il sorgere di sospetti che non giovano all'Istituzione.
   Concludo auspicando :
- che il CdA si riappropri del ruolo decisionale che gli compete e non sia più ritenuto un Organo per la ratifica delle decisioni assunte altrove. Va sottolineato tuttavia che l'autonomia del CdA non dipende solo dai Vertici dell'Ateneo, ma anche dall'atteggiamento responsabile dei Consiglieri nella consapevolezza che sono chiamati a

svolgere un compito di grande responsabilità morale e giuridica;
- che si abbia massima attenzione sia allo Statuto che ai Regolamenti tutti;
- che si instauri una nuova stagione basata sulla reale trasparenza degli atti amministrativi;
- che il cambio di rotta, da più parti auspicato, insieme all'impegno di tutta la nostra comunità possa portare l'Ateneo ad occupare a livello internazionale posizioni più consone al suo prestigioso passato;
- che l'Ateneo possa presto recuperare a livello locale quella credibilità che è stata scalfita dai noti scandali dei concorsi, e non solo;
- che sia finita la stagione dell'autoreferenzialità e dell'autocelebrazione.  Gianni Porzi

Giuseppe Calpoli - CURRICULUM VITAE,  Sintesi*
- Nato a Mantova 25 marzo 1961, coniugato con 6 figli
Studi
  - 1985 Laurea in Scienze Agrarie presso l'Università Cattolica di Piacenza;
  - 1987 Master in economia del Sistema Agro-Alimentare (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Esperienze professionali e scientifiche
  - 1987 Progetto di business svolto con Unilever - divisione "Agribusiness Coordination" di Londra: "The italian fish market with special regard to salmon".
- 1987 - 1994 Ufficio Studi Ferruzzi-Montedison, supporto alle strategie di crescita del gruppo.
- 1993 - 1994 Titolare di esercitazioni del corso di Teoria e politica dello sviluppo economico presso la facoltà di Scienze Politiche della Cattolica di Milano.
  - 1994 - 2000 Direttore amministrativo Sede di Piacenza dell'Università Cattolica.
  - 1998 Avviamento del Centro Università Cattolica Piacenza di servizi all'impresa e stage.
  - 1998-2002 Università Cattolica Milano; membro della commissione di Ateneo per la riorganizzazione dei Sistemi
      Informativi.
  - 1999 Coordinatore avviamento del Centro di Eccellenza per la Pubblica Amministrazione Università cattolica Piacenza. 1998-2002 Avviamento, in qualità di Presidente, di ECEPA, ente CCIAA di Piacenza per la certificazione dei prodotti alimentari.
  - 2000 - 2001 Direttore Amministrativo Università di Camerino. Tra le principali attività la certificazione di qualità dell'Ateneo e il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale.
  - 2001 - 2004 Direttore Generale Consorzio Agrario di Piacenza.
  - 2002-2004 Consigliere di amministrazione Casa di Riposo Gasparini (Piacenza).
  - 2003-2004 Consigliere di Amministrazione della società cerealicola Michelotti SrL.
  - 2003-2005 Consigliere di amministrazione società ciclistica professionisti di Piacenza, Team LPR.
  - 2004 - 2005 Membro della Commissione di Studio per gli indirizzi di programmazione del bilancio dell'Università
    Cà Foscari di Venezia.
  - 2004 Coordinatore Centro di Piacenza del Politecnico di Milano.
  - da gennaio 2005 Direttore generale Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica dell'Area di Trieste.
  - da novembre 2005 Segretario società Sincrotrone Trieste.
  - da dicembre 2006 Consigliere di amministrazione di Ezit.
  - maggio-settembre 2007 Direttore Generale società CBM Scrl.
  - da febbraio 2008 Consigliere di amministrazione di FestTrieste.
Pubblicazioni:
  -  "Più ricchi con l'ambiente, nuovi indicatori di sviluppo economico", Vita e Pensiero, 1994.
  - Numerosi articoli e interventi a seminari e conferenze di carattere tecnicoeconomico.
Tempo libero Arrampicata sportiva/alpinismo, ciclismo, pesca, musica, attività educative.
Trieste, gennaio 2008
* FONTE: www.area.trieste.it/.../CurriculumVitae_DirettoreGenerale_IT.pdf

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Riceviamo nuovo DDL dagli amici dell'ANDU e giriamo

EDIZIONE STRAORDINARIA

Ministra Gelmini ha presentato ven. 23 ott. 2009, al Consiglio dei Ministri,
nuovo DDL  su Governance Università e Reclutamento dei Professori Universitari


Silvio Berlusconi

Pur se il Consiglio e' stato rinviato per l'assenza del suo Presidente,
risulta che il testo sia stato comunque esaminato dal "pre-consiglio".

IL TESTO ORIGINALE PRESENTATO AL CONSIGLIO

Nota. Pur dopo richiesta con Lettera, da tempo, il Ministro non ha voluto confrontarsi con le Rappresentanze Universitarie su una bozza ufficiale
del provvedimento, prima della presentazione al Consiglio dei Ministri.

Appello al Presidente ed ai Ministri perchè il Consiglio non decida
venerdì prossimo senza, prima, sentire le Rappresentanze Universitarie

                     Il nuovo progetto di Disegno di Legge è inaccettabile perchè:

  1) in contrasto col "Contratto con gli Italiani", demolisce la residua autonomia universitaria, così da
      giustificare eccezioni di incostituzionalità. I motivi sono:
     a)  il Rettore diviene braccio destro del Direttore Generale, come pre-autonomia, 1989;
     b)  è rinforzato l'attuale sistema finanziario centralizzato (ereditato dai Governi precedenti), tutto
         monitorato dal Miur con parametri, come nei Paesi a pianificazione centralizzata;
  2) aumenta il localismo dei concorsi, anche rispetto alla legge 210/98;
  3) anticipa l'abolizione del ruolo dei Ricercatori a tempo indeterminato, senza una norma
    transitoria che ne salvi i "meriti acquisiti" in lunghi anni di fedele e onorato servizio;
  4) istituzionalizza il precariato, come avviamento alla carriera all'Università;
  5) dichiara a costo zero la riforma.

                          TESTO ORIGINALE (prima stesura)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio

Titolo I
Organizzazione del sistema universitario
Articolo 1, Principi ispiratori della riforma - Articolo 2,  Organi e articolazione interna delle università - Articolo 3, Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa.
Titolo II
Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario
Articolo 4, Fondo per il merito - Articolo 5, Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario - Articolo 6, Riconoscimento dei crediti universitari.
Titolo III
Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento
Articolo 7, Revisione dei settori scientifico-disciplinari - Articolo 8, Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale - Articolo 9, Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico - Articolo 10, Assegni di ricerca - Articolo 11, Contratti per attività di insegnamento - Articolo 12, Ricercatori a tempo determinato - Articolo 13, Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori - Articolo 14, Disciplina dei lettori di scambio -
Articolo 15, Norme transitorie e finali

Titolo I
Organizzazione del sistema universitario

Articolo 1
Principi ispiratori della riforma
1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione dei saperi; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princípi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero".
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria per gli studenti meritevoli e privi di mezzi, il Ministero attua e monitora specifici programmi per la concreta realizzazione del diritto allo studio.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati conseguiti.

Articolo 2
Organi e articolazione interna delle università
1. Sono organi delle università:
a) il rettore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il senato accademico;
d) il direttore generale;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) il nucleo di valutazione.

2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell’università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell’università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, del bilancio di previsione annuale nonché del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;
c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;
d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c);
e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell’università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della

Nino Luciani, Il nuovo DDL, pur con alcune buone novità, è in netto contrasto con la dichiarata politica del Governo nel "Contratto con gli Italiani" per l'autonomia, è un'opera "incompiuta" per il "merito"
dei professori, e iniquo per i Ricercatori.

IN RIASSUNTO:
- per la Governance, ci sono buone novità, ma dentro un sistema organizzativo che abbatte la figura del Rettore rispetto al Direttore Generale, e dentro un sistema  finanziario più rigido, proprio dei paesi a pianificazione centralizzata, in misura così eccessiva da giustificare eccezioni di incostituzionalità.
- Per lo Stato giuridico:
a) c'è un localismo che batte la legge 210/98;
b) il ruolo dei Ricercatori è (di fatto) abolito in anticipo, ma senza una norma transitoria di ricollocazione, che ne riconosca i meriti acquisiti;
c) c'è un precariato istituzionalizzato in modo permanente;
- Invece, per gli studenti, c'è una positiva e interessante finestra per il diritto allo studio, che carica sullo Stato (e quindi non più sulle Università) borse, buoni studio, prestiti d'onore, da cui sarebbe possibile trarre conseguenze per un nuovo impiano finanziario generale delle Università.

1.- GOVERNANCE. Per la Governance, di nuovo c'è che è indebolito il controllo democratico sull'Esecutivo degli Atenei, in quanto il Senato diviene tutto elettivo, il Consiglio di Amministrazione è ridotto di numero e qualificato professionalmente ed è composto da esterni per il 40% (troppo), e il Presidente potrà essere persona diversa dal Rettore. Questo è positivo.
  Tuttavia:
  a)  il sistema finanziario è totalmente centralizzato sul MIUR, che monitora la spesa con parametri di "efficienza", sul modello dei Paesi a pianificazione centralizzata, ma che non ha mai dato risultati. (Nel nostro caso, basti ricordare che un parametro di efficienza è il numero di crediti scolastici degli studenti. Ma, altro è ritenere che l'avere tanti studenti con i crediti in regola sia un titolo di merito dell'Ateneo, altro è l'effetto sulla efficienza, visto che gli Atenei (d'ora in poi) sono incentivati a promuovere tutti, per avere più soldi dal Governo).
   Poichè localmente c'è solo una responsabilità di spesa non ancorata ad una responsabilità di entrata, il rafforzamento del controllo democratico è solo un fatto nominale. Infatti, finanziariamente, non c'è da guadagnare nulla di significativo da eventuali economie se non nel senso di danneggiare qualcuno e favorire qualcun altro, e quindi c'è un controllo di nulla. Su questo, torno più avanti.
   b) Viene creato un cane Cerbero dentro gli Atenei, il Direttore Generale (al posto del direttore amministrativo, oggi organo ausiliario del Rettore), con attribuzione di responsabilità personale organizzativa e amministrativa, opponibile al Rettore. In altri termini, si torna di fatto alla situazione anteriore alla legge Ruberti dell'autonomia (1989), quando le università erano organi decentrati dello Stato e il direttore amministrativo era il luogo-tenente locale dello Stato.
 
2. DIRITTO ALLO STUDIO E SISTEMA FINANZIARIO. Per il diritto allo studio c'è una novità copernicana, se è una cosa vera. L'erogazione delle borse di studio, dei buoni studio e  dei prestiti d'onere verrebbe caricata sullo Stato (e quindi non più sulle Università) in modo significativo.
  Se questo caricamento diretto sullo Stato (per i meritevoli) venisse esteso a favore degli studenti bisognosi, così da sgravare totalmente le università da funzioni "sociali", si aprirebbe la possibilità della configurazione delle università come "aziende pubbliche" e quindi della riforma del sistema finanziario delle Università, applicando il criterio del beneficio.
   Oggi, invece, oggi la funzione sociale della università è svolta attraverso il FFO, sia nel senso che esso copre la gran parte delle spese universitarie, sia nel senso che i contributi studenteschi sono agganciati al FFO (ossia non possono superarne il 20%), sia nel senso che questi sono differenziati tra gli studenti, in base al bisogno e al merito.
   Applicare il criterio del beneficio significa che i costi:
- in parte, sono a carico dello Stato in rapporto al servizio reso agli studenti (lo Stato potrebbe pagare tutto o una quota del costo standard per studente, sul modello del federalismo fiscale);
- e, residualmente, sono a carico degli studenti con contributi fissati liberamente dalle Università (sia pure con un tetto. Es., non più del 30% della spesa corrente). Beninteso, questo vale solo se lo Stato assume su di se direttamente il gravame del garantire il diritto allo studio.
   
3.- STATO GIURIDICO. Per lo stato giuridico, rimane nel nuovo DDL quella gran luce che è l'abilitazione nazionale a lista aperta, con commissioni sorteggiate.
  Ma poi, spunta, il localismo dei concorsi, che eccede in sconfinamento, perfino rispetto alla vituperata legge 210/98. E questo, non perchè siano ammessi, al concorso, solo candidati locali, ma perchè la commissione è tutta locale e discrezionale, e  dunque non può produrre che vincitori locali, anche se il DDL balbetta che non vuole che questi siano più di un terzo dei vincitori.
  Inoltre, in accesso alla carriera universitaria, il precariato viene istituzionalizzato sotto forma di contratti a termine e assegni di ricerca.
  Infine, non ci saranno più concorsi per ricercatore a tempo indeterminato.
   E' prassi che, quando si abolisce un ruolo, si facciano delle norme transitorie che inquadrano gli "ex" nel primo gradino del ruolo superiore, e comunque si fa una distinzione tra chi ha lavorato con profitto e gli altri.
  Invece, non viene riconosciuto alcun merito ai Ricercatori "strutturati" e men che meno ai "non strutturati", pur se hanno servito l'Università da anni. Questo è radicalmente ingiusto e dannoso per tutti.
  Mentre è data rappresentanza agli studenti nel Cons. di Amministrazione, lo stesso non si fa per il personale tecnico e amministrativo, e per i docenti in quanto docenti.
  Last but not least. La riforma è dichiarata a costo zero (art.15, c. 6), e questo toglie credibilità a riforma.NLuciani

programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l’attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze nonché, su proposta del rettore previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);
g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della Repubblica;
h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale ed esperienza in campo organizzativo e gestionale; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell’incarico di direttore generale, regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico;
j) attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
k) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati da parte del Ministero dell’economia e delle finanze; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell’incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;
l) composizione del nucleo di valutazione con un numero di componenti in prevalenza esterni all’ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;
m) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell’offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g);
n) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di essere componente di altri organi dell’università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio d’amministrazione.
3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l’attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio;
d) previsione che il numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) deve essere proporzionato alle dimensioni e alla tipologia scientifico disciplinare dell’ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila e superiore a tremila; e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un’articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso di studio di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell’organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell’incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;
g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l’assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi studio;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.
4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), h), i), j), k), l), m), e comma 3, lettere g), h) ed i). 5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle,le università adottano entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge un codice etico.
6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all’università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie. 8. In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Tutti gli organi delle università decadono automaticamente a decorrere dalla data in cui sono costituiti gli organi previsti dal nuovo statuto, ad eccezione del rettore il cui mandato ha durata superiore al tempo necessario per l’adeguamento dello statuto. Gli organi statutari destinati a scadere nel periodo necessario all’adeguamento dello statuto restano in carica fino alla data di costituzione dei nuovi organi.
10. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), e), h), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della entrata in vigore dei nuovi statuti.
11. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell’allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall’ateneo ai sensi del presente articolo 2 perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168 del 1989;
b) l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 3
Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa
1. Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell’ organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all’esame del Ministero per l’approvazione, sentita l’ANVUR, di concerto con le competenti amministrazioni.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l’eventuale trasferimento avviene previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. In caso di esito negativo delle predette procedure di mobilità, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, il trasferimento del personale interessato disponendo altresì in ordine all’eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

Titolo II
Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario

Articolo 4
Fondo per il merito

1. E’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a sviluppare l’eccellenza e il merito dei migliori studenti, individuati tramite prove nazionali standard. In particolare, il fondo è destinato a:
a) erogare ai migliori studenti borse e buoni studio da utilizzare per il pagamento di tasse e contributi universitari, nonché per la copertura delle spese di mantenimento durante gli studi;
b) garantire prestiti d’onore concessi per il finanziamento delle spese di cui alla precedente lettera a).
2. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, disciplina con propri decreti:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
b) i criteri e le modalità di attribuzione delle borse e dei buoni e di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) l'ammontare delle borse e dei buoni e i criteri e modalità per la loro eventuale differenziazione;
d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, in ragione delle spese in tasse e contributi universitari e di tipiche spese di mantenimento;
e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a borse, buoni e finanziamenti garantiti;
f) le modalità di utilizzo di borse, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le caratteristiche dei finanziamenti;
h) le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione dello stesso fondo tra le
destinazioni di cui al comma 1.
3. L’erogazione delle prove nazionali standard, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuata dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che disciplinano altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove. Per l’elaborazione dei contenuti delle prove il Ministero può avvalersi dell’ANVUR e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
4. La gestione della operatività del Fondo, dei rapporti amministrativi con università e studenti e del processo di erogazione delle prove nazionali standard, è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, provvede a:
a) gestire l’operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
b) erogare le prove nazionali standard;
c) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali nonché prevedendo, per il finanziamento delle proprie attività, un contributo a carico degli istituti concedenti pari all’1 percento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
d) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l’esposizione del Fondo; e) avviare idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché fornire assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso ai finanziamenti;
f) selezionare, con procedura competitiva, l’istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il contributo per la concessione della garanzia, da prelevarsi a valere sui finanziamenti erogati.
7. Il Fondo speciale è alimentato con trasferimenti pubblici e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale effettuati da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso del settore privato e disciplina con proprio decreto le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo.
8. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per il merito".

Articolo 5
Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento delle università;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l’individuazione della esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e l’andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;
c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;
d) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei;
e) revisione della normativa in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione universitaria.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori definiti dall’ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera g);
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), compatibilmente con la disponibilità del fondo di finanziamento ordinario.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di apposite linee guida e comuni modalità di rappresentazione dei dati finanziari e contabili stabilite e aggiornate dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo;
c) predisposizione di un programma triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza dei posti di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;
d) determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per il servizio del debito e delle spese per il personale di ruolo, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo,
al netto di quelle a destinazione vincolata;
e) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l’attribuzione all’università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso;
f) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l’università non può garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell’ipotesi in cui l’ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e, comunque, quando il disavanzo dell’ateneo risulta superiore al dieci per cento del proprio bilancio;
g) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell’inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro finanziario da sottoporre all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell’attuazione del predetto piano;
h) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario;
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dell’impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connessioni con attività professionali, sentiti l’ANVUR e il CUN;
b) disciplina delle modalità di passaggio dall’uno all’altro regime di cui alla lettera a);
c) disciplina dell’impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell’impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l’attività di ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito;
d) disciplina della modalità di verifica dell’effettivo svolgimento nella misura prevista dei compiti didattici e di servizio; disciplina della verifica dell’impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e di quelli a tempo definito, anche attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l’esercizio di altre attività o incarichi; definizione delle condizioni per l’assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione; f) disciplina dell’obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;
g) previsione di procedure di mobilità dei professori e ricercatori universitari e introduzione di meccanismi di incentivazione volti a favorire la stessa; previsione che in caso di trasferimento o mobilità, i professori ed i ricercatori di ruolo nonché i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;
h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro;
i) previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
j) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, e, in particolare, trasformazione degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo;
k) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, con particolare riferimento al primo anno di attività;
l) riconoscimento ai professori e ai ricercatori universitari, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dell’attività effettivamente prestata in Italia ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 gennaio 2001, e successive modificazioni;
m) rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge o che hanno optato per la nuova modulazione, con rivalutazione del trattamento iniziale ed eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera;
n) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera m);
o) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della normativa di principio in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate "istituzioni di istruzione superiore", al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni idonei a garantire la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso ed il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del dottorato di ricerca agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
b) individuazione dei beneficiari delle prestazioni di cui alla lettera a) con riguardo agli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di istruzione superiore;
c) disciplina triennale, sentiti la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica musicale e coreutica (CNAM), la CRUI e il CUN, dei seguenti aspetti:
1) requisiti relativi al merito e alla condizione economica degli studenti sulla base della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
2) importi minimi delle borse di studio e termine massimo per l’erogazione dei relativi ratei;
3) criteri per l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse statali destinate allo scopo e per la rendicontazione delle modalità d’impiego delle stesse;
4) facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali di cui alla lettera a);
d) incentivazione di accordi di programma tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e istituti di istruzione superiore compresi nel loro ambito territoriale, al fine di elaborare strategie di intervento per il miglioramento dei servizi in favore degli studenti e favorire la trasferibilità transregionale delle borse di studio e dei sussidi assegnati al fine di favorire la mobilità studentesca;
e) disciplina da parte del Ministero dei requisiti minimi necessari per l’accreditamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie anche gestite da soggetti privati convenzionati con gli atenei.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni relativamente alle disposizioni di cui al comma 5, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Articolo 6
Disciplina di riconoscimento dei crediti
1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "dodici". Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.".

TITOLO III
Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento

Articolo 7
Revisione dei settori scientifico-disciplinari
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, assicurando l’afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori scientifico-disciplinari.

Articolo 8
Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale

1. E' istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata "abilitazione". L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera k), requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;
b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
c) l’indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;
d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l’individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall’indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
e) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE;
f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
g) che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato all’interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata dalla documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
h) l’integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidatisi ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell’abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g), è inferiore a cinquanta, assicurando comunque un’adeguata presenza dei professori appartenenti a quest’ultimo;
i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;
j) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;
k) le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all’estero;
l) che il possesso dell’abilitazione costituisce titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 2;
m) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;
n) che l’idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equipollente all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

Articolo 9
Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni in materia di dotazione organica di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c). La programmazione assicura tra l’altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì, in sede di rinnovo dei contratti di cui all’articolo 12, comma 4, la sussistenza di adeguata disponibilità finanziaria in relazione al verificarsi di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.
2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all’attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 12, eccezion fatta per quanto previsto dall’articolo 12, comma 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e specificamente ai seguenti criteri:
a) pubblicazione dei bandi sul sito dell’ateneo e nei siti del Ministero e dell’Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
b) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, lettera k), degli studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;
c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di istruire le procedure di selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell’ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all’interno della lista di cui all’articolo 8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g);
d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell’ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;
e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato ai fini delle procedure di cui alla lettera f);
f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;
g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e);
h) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c) nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.
3. Le università procedono altresì alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante:
a) procedure di selezione riservate al personale in servizio nell’ateneo
;
b) procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 1, comma 9, legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni;
c) procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 12, comma 6, a partire dal quinto anno successivo alla stipula dei contratti di cui al medesimo articolo.
4. Le procedure di cui al comma 3, di cui viene comunque assicurata la pubblicità all’interno dell’ateneo, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h).
5. Nei cinque anni successivi all’attivazione delle procedure di selezione di cui all’articolo 12, le procedure di reclutamento di cui ai commi 2 e 3 sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti vincoli:
a) non più di un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinato alle procedure di cui al comma 3, lettera a);
b) almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l’università banditrice da almeno cinque anni.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, i vincoli ivi previsti sono sostituiti dai seguenti:
a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2;
b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l’università banditrice da almeno cinque anni.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l’articolo 1, comma 8,
della legge n. 230 del 2005.

Articolo 10
Assegni di ricerca

1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.
5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche.
6. L’importo dell’assegno è determinato dall’ateneo in misura non inferiore al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori di ruolo confermati.
7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all’esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere l’università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l’assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione altresì l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 11
Contratti per attività di insegnamento
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.
2. Le università possono altresì stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero dell’abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 12
Ricercatori a tempo determinato
1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola altresì le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all’articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.
3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.
4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.
5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.
6. Le università, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all’articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del venti per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del trenta per cento.
9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione altresì l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.
10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 13
Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori

1. La concessione dell’opzione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Articolo 14
Disciplina dei lettori di scambio

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

Articolo 15
Norme transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere avviate esclusivamente le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore a tempo determinato e di assegnista di ricerca previste dal Titolo III.
2. All'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, al primo periodo, dopo la parola "triennio" sono inserite le seguenti parole: "o nell’ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero stesso".
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; (questo art. affida alle università la possibilità di dare borse di studio ... N.d.R.);
b) l’articolo 1, commi 10 e 14, della legge n. 230 del 2005.   (Il c. 14 attribuisce la possibilità del titolo di prof. aggregato ai ricercatori con incarico - N.d.R.);
4. All’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, sono soppresse le seguenti parole: "Le università," ;
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 8, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, ad eccezione degli articoli 13 e 14, comma 4.
6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

GOVERNO: DPEF -  Documento di Programmazione Economico-Finanziaria
Università: quanto FFO per il 2010  ?


Giulio Tremonti

LE PARTI del DPEF RELATIVE alla UNIVERSITA'
e facendo (noi) il punto della situazione ...

In brevi parole, nel 2010 ci saranno € 1.114 milioni in più,
riportanto lo FFO del 2010 al livello di quello del 2008,
ma solo se la Ministra attuerà le 4 riforme, di cui al DPEF

Inoltre il DPEF ripropone le fondazioni universitarie,
e, per la formazione permanente, le università telematiche

AVVERTENZA. Abbiamo integrato i dati del DPEF con quelli di altri documenti del Governo per capire quale sarà, infine, il FFO del 2010 (in quanto di esso non si dice nel DPEF), in confronto con anni precedenti (vedi Tab. 1).
  Per una visione integrale del DPEF, clicca su: http://www.tesoro.it/doc-finanza-pubblica/dfp.dpef.asp
Tabella 1 - FFO – Fondo di Finanziamento Ordinario (milioni di €, a prezzi correnti) e "altre" entrate
 Anno

2008 (consuntivo)

2009 (previsione in base
a legislazione vigente)

2010 (previsione in base
a legislazione vigente)

 FFO

 € 7.351,5

€   6.949,7*

€   6.264,00*

DPEF Fabbisogno per reclutamento ricercatori    

              €       160,00

DPEF Fabbisogno per Università statali                   €       490,00
DPEF Esenzione IRAP sul personale, dal 2010    

              €       494,00

* Questi dati non sono ufficiali, ma le ho ottenute da fonti assolutamente competenti e sicure.
Tabella 2

Italia nel 2007

OCSE nel 2007

Studenti universitari iscritti

1.950.000 (1.090.000 nel 1982)

----

Rapporto studenti/docenti universitari

21,4

15,8

Fonte: OCSE - DPEF 2010 -13 Ministero del Tesoro
Tabella 3 - SPESA della Pubblica Amministrazione a legislazione vigente (pre DL 78/2009) in milioni di €
Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SPESA 730.303 747.795 774.923 803.949 805.695 823.413 848.518 874.165
Fonte: DPEF 2010-13 , Pag. 43, e DPEF 2009-2011

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (approvato dal C.d.M. il 15.07.09).
Stralcio delle parti significative, relative all'Università

DPEF, Pag. 48: " Il sistema universitario è stato interessato da un più generale riordino delle procedure di reclutamento dei docenti che favoriscano il merito (compresa la possibilità di chiamata diretta di studiosi provenienti da università straniere), da nuovi criteri di assegnazione delle risorse che tengono conto della qualità dell'offerta formativa degli atenei, da interventi per favorire il diritto allo studio dei meritevoli, e dalla facoltà di trasformare le università in fondazioni di diritto privato mantenendo il sistema di finanziamento pubblico". È stato anche avviato un processo di riorganizzazione della politica del settore ricerca, mirata a sostenere e accompagnare la ristrutturazione e il rilancio competitivo del sistema produttivo e dei servizi."

DPEF - Allegato, pagg. 37-39
"Il sistema universitario del nostro Paese risente tutt'ora, nel confronto internazionale e specialmente con quello dei sistemi universitari dei nostri partner europei, di una situazione di arretratezza, determinata soprattutto nell'ultimo ventennio dalla necessità di fornire servizi formativi a una percentuale di giovani sempre maggiore".

  Fatta questa premessa, il DPEF riporta alcuni dati statistici dell'OCSE, confrontati con quelli dell'Italia. Uno di questi è il rapporto tra numero degli studenti e numero dei docenti:
- in Italia 21,4; nell'OCSE 15,8.

Poi, il DPEF passa ad indicare gli obiettivi per il 2010, le relative  azioni strutturali ed fabbisogno finanziario per raggiungerli.

"Gli obiettivi di governo"
"Al fine di sostenere il perseguimento degli obiettivi di governo (maggiore qualità dei servizi, competitività e attrattività del sistema), si rende necessario accompagnare il processo di cambiamento in atto, volto al consolidamento dell'autonomia universitaria, mediante una serie di interventi, assistiti da adeguate risorse finanziarie".

Tra gli interventi più innovativi, ivi indicati, v'è l'avvio di "un piano di formazione permanente presso le Università mediante l'e-learning e la valorizzazione degli atenei telematici già attivati ai sensi del D.M. del 17.04.2003".
....
....
"Tra le azioni strutturali e di sistema da avviare, anche attraverso iniziative legislative, vi sono:
1)  la definizione di una legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla istituzione di nuovi atenei che detti nuove regole di governance del sistema e delle stesse istituzioni universitarie;
2)  la revisione delle procedure di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori, distinguendo i meccanismi di accesso ai rispettivi ruoli da quelli di progressione della carriera;
4)  la revisione dell'attuale modello di finanziamento delle Università in funzione dell'adozione di criteri atti a privilegiare i risultati della valutazione;
5)  il completamento del Sistema nazionale di valutazione della qualità attraverso ravvio dell'ANVUR, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea e con gli impegni della Dichiarazione di Bologna".

  Il DPEF porta, poi, una tabella con indicati gli interventi finanziari necessari per le riforme, e che valuta in € 650 milioni per il 2010.
  Essi, dice poi il Documento, "dovrebbero inoltre essere accompagnati dalla esenzione IRAP (anche graduale) dei costi per il personale docente e non docente degli Atenei ammontanti alla stessa data a 464 milioni di euro circa." 

Nino Luciani, Commento: cose vere, ma anche pretesti per dirottare altrove i quattrini

1.- Spesa pubblica in aumento, quella per l'università in flessione
. La questione annosa del ri-finanziamento della Università nasce da una conclamata dichiarazione (dei politici) di crisi del Bilancio dello Stato.
  Ma la Tab. 3 mostra che la spesa pubblica è salita ininterrottamente negli anni anche rispetto al Governo Prodi (di lui sono gli anni 2006 e 2007). Dunque, il minor finanziamento delle Università è solo dovuto al fatto che i quattrini sono dirottati altrove.
 
2.- Realizzabili le condizioni di Tremonti per il rifinanziamento dal 2010 ? Non facciamoci illusioni e l'accettare le riforme, da lui elencate nel DPEF, è solo il primo scoglio. Poi, si vedrà... .

   C'è, poi, che al momento non c'è alcuna ragione per attendersi che la nostra Ministra riesca a far tradurre in legge i progetti di riforma del reclutamento e della Governance degli Atenei, divulgati nel giugno u.s. .
   I suoi due progetti incontrano una ostilità radicale nel mondo universitario sindacale. Il motivo è che, pur essendo motivati da ragioni di merito e di efficienza, in realtà non c'è dentro nè il merito nè l'efficienza. Sono progetti chiaramente impostati da uno staff (certamente non ministeriale) che sa di università solo per grandi linee, e invece molto di "aziende private", dove l'efficienza è misurata in termini di profitto in moneta (anzichè in termini di utilità pubblica). Per chi (come me) legge "Il Sole-24 ORE" tutti i giorni, la ispirazione di questo staff è chiarissima... e direi anche che è nemico della università pubblica. Ma direi che questo non è un reato...
     
3. Sulle fondazioni universitarie. Di queste si discute negativamente negli Atenei. Riporto un passo del rettore BALLIO del Politecnico di Milano, in una recente LETTERA PUBBLICA agli studenti.
  " Un Ateneo potrebbe trasformarsi in fondazione se, accanto allo Stato, intervenissero dei partners privati disposti a sostenere economicamente l'Ateneo.
  ....
   Si potrebbe pensare a una Fondazione che veda Stato, Regione, Provincia, Comune insieme a Fondazione Bancarie e Associazioni varie. Ci si dimentica che è necessario una quota di contribuzione privata maggiore del 50% per rendere "privata" una fondazione e quindi per renderla indipendente dalle regole imposte dal contenimento della spesa pubblica (i famosi parametri di Maastricht).
   E' oggi impensabile che le Fondazioni bancarie si sostituiscano in larga misura allo Stato per finanziare annualmente il sistema della formazione e della ricerca e quindi gli Atenei.
   Non vi sono altre alternative: in tutto il mondo le Università funzionano perché ricevono il loro prevalente fabbisogno finanziario o dalla Collettività Sociale o dalla contribuzione diretta degli Allievi.

    Nel primo caso l'Università si caratterizza come pubblica, nel secondo come privata (in Italia la prima è denominata statale, la seconda non statale).
   Il primo modello considera prevalente il vantaggio di avere formazione e ricerca a servizio della competitività della intera Comunità sociale.

   Il secondo modello considera prevalente il vantaggio del singolo (allievo o impresa) che riceve la possibilità di incrementare la propria competitività personale".

4.- Sulle università telematiche. Il DPEF le vede strumento di formazione permanente.
  In un periodo storico in cui, a causa del progresso tecnico, conosciamo la disoccupazione di massa tra i 40enni e  50enni   l'indicazione di Tremonti mi sembra assai saggia.
   Istituzionalmente, mi sembra un via di mezzo tra pubblico e privato, vale dire università private, con sostegno pubblico.
   Un processo in questo senso, oggi, sarebbe agevolato dalla disponibilità di personale docente di prim'ordine. Penso ai molti di giovani validissimi in stato di precariato, senza fine e penso ad un possibile "volontariato"  di molti professori dimessi anticipatamente, per via delle recenti leggi. NLuciani
NOTA.   Si riporta, per comodità del lettore, il decreto ministeriale che regola le università telematiche.

Decreto 17 aprile 2003 -Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509. G.U. n. 98 del 29/04/2003

Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto definisce i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle Istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509.
2. Nell’ambito dei criteri e delle procedure di cui al comma 1 sono individuate le specifiche tecniche per l’adozione, da parte delle istituzioni di cui all’art. 2, di un’architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all’utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.

Art. 2 - Corsi di studio a distanza – Università telematiche
1. I corsi di studio a distanza sono istituiti e attivati dalle Università degli studi statali e non statali ed utilizzano le tecnologie informatiche e telematiche in conformità alle prescrizioni tecniche di cui al presente decreto.
2. I titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509 possono essere rilasciati da Istituzioni Universitarie, promosse da soggetti pubblici e privati e riconosciute secondo i criteri e le procedure di cui al presente decreto. Le predette Istituzioni assumono la denominazione di “Università telematiche”.

Art. 3 - Definizione generale di didattica a distanza
1. I corsi di studio a distanza sono caratterizzati da:
a) l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate sull'interattività con i docenti/tutor e con gli altri studenti;
b) l’impiego del personal computer, eventualmente integrato da altre interfacce e dispositivi come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;
c) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
d) l’utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmene organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali e ai percorsi di erogazione;
e) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.
2. L’organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza valorizza al massimo, pur nel rispetto delle specificità dei contenuti e degli obiettivi didattici, le potenzialità dell'Information & Communication Technology e in particolare:
a) la multimedialità, valorizzando un'effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
b) l’interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento;
c) l’interattività umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
d) l’adattività, ovvero la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell’utente con i contenuti online;
e) l’interoperabilità dei sottosistemi, per il riutilizzo e l’integrazione delle risorse, utilizzati e/o generati durante l’utilizzo dei sistemi tecnologici.

Art. 4 - Criteri e requisiti per l’accreditamento dei corsi di studio
1. I corsi di studio delle università statali e non statali e delle università telematiche di cui all’art. 2 sono accreditati nel rispetto dei seguenti criteri e dei requisiti di cui all’allegato tecnico al presente decreto. In particolare, l’organizzazione dei corsi stessi deve:
a. esplicitare le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi attraverso una Carta dei Servizi che espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti; la Carta stessa deve essere disponibile on line prima dell’inizio delle attività e dovrà:
- individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
- indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
b. prevedere la stipula di apposito contratto con lo studente per l’adesione ai servizi erogati dalle università telematiche contemplando altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale su richiesta dello studente e garantendo, in ogni caso, allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo;
c. prevedere che il materiale didattico erogato ed i servizi offerti, siano certificati da un’apposita commissione composta da docenti universitari;
d. garantire la tutela dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
e. consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.
2. La valutazione degli studenti delle università telematiche, tramite verifiche di profitto, è svolta presso le sedi delle università stesse, da parte di professori universitari e ricercatori.
3. I corsi di studio a distanza, istituiti dalle Università degli studi, statali e non statali, e dalle Università telematiche, sono disciplinati in conformità agli ordinamenti didattici vigenti, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, ed ai decreti ministeriali concernenti le classi dei corsi di studio di cui all’art. 4, comma 2, dello stesso decreto.
4. Il personale docente e ricercatore, a tempo indeterminato, delle università telematiche è reclutato secondo le modalità di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210.
Le Università stesse possono, inoltre, avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.

Art. 5 - Comitato di esperti
1. Per i fini di cui all’art. 6, con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro per l’innovazione e per le tecnologie, è istituito un Comitato di esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali nel settore dell’innovazione tecnologica e della formazione a distanza. Il Comitato è costituito di sette componenti di cui tre designati dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca e tre dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie. Il Presidente è scelto previa intesa tra i Ministri. Il Presidente ed i componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
2. Il Comitato esprime, sulla base dei criteri e dei requisiti di cui all’art. 4, motivati pareri in ordine alle istanze per l’accreditamento dei corsi di studio a distanza.
3. Per l’assolvimento dei propri compiti il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita con decreto del Direttore Generale dell’Università.
4. Ai componenti del Comitato è attribuito, ove competa, il rimborso delle spese di missione per la partecipazione ai lavori nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 6 - Procedure per l’accreditamento dei corsi di studio
1. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere l’accreditamento dei corsi di stuido per i fini di cui all’art. 2, comma 2, devono presentare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, comprensivi di una relazione illustrativa degli amministratori concernente le azioni per il perseguimento dei fini istituzionali e la consistenza del patrimonio a disposizione;
b) copia del regolamento didattico di Ateneo, adottato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
c) programma di fattibilità delle iniziative didattiche da realizzare con particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e alle specifiche di cui all’allegato tecnico al presente decreto;
d) programmazione delle risorse di personale amministrativo e tecnico e del personale docente a disposizione e della copertura dei costi di avviamento delle attività complessivamente considerate.
2. Le università degli studi statali e non statali che intendono ottenere l’accreditamento dei corsi di studio a distanza provvedono alla trasmissione dei documenti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il responsabile del procedimento trasmette al Comitato di cui all’art. 5 copia della stessa e della relativa documentazione.
4. Entro lo stesso termine viene disposto l’invio al Consiglio Universitario Nazionale del Regolamento didattico di Ateneo, sul quale lo stesso Consiglio formula apposito parere nei successivi quarantacinque giorni.
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione il Comitato formula motivato parere sull’istanza di accreditamento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3.
6. Ai fini della formulazione del parere su richiesta del Comitato, è in facoltà del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di idoneità delle attrezzature informatiche e telematiche e degli altri requisiti di cui all’art. 4. A tal fine il Comitato può avvalersi anche di esperti esterni in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali.
7. Il provvedimento di accreditamento è adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sentito il Comitato Universitario Nazionale, previo parere motivato formulato dal Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, il termine di cui al comma 5 può essere prorogato, a cura del responsabile del procedimento, per non più di sessanta giorni.
8. Il provvedimento di diniego dell’accreditamento idoneamente motivato, è adottato con le stesse modalità di cui al comma 7.
9. I decreti di cui ai commi 7 e 8 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 7 - Effetti e limiti di validità dell’accreditamento
1. Il provvedimento di accreditamento di cui all’art. 6, comma 7, abilita l’Università richiedente ad attivare i corsi di studio a distanza, esclusivamente a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
2. Per i fini di cui all’art. 2, comma 2, il provvedimento di accreditamento approva, altresì, lo statuto dell’università telematica ed autorizza l’Università stessa al rilascio dei titoli accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali è stata prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509.
3. Ai fini dell’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’art. 4, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dispone, con periodicità almeno quinquennale ed anche su proposta del Comitato, verifiche ispettive a campione presso le Università di cui al comma 1.
4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti, può essere adottato, previo contraddittorio con le Università, decreto, idoneamente motivato, di revoca dell’accreditamento, previo conforme parere del Comitato. Il decreto di revoca è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 8 - Disposizioni finali
1. Le università telematiche di cui all’articolo 2, comma 2, non possono produrre istanze per il rilascio dei titoli accademici contemplati dall’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999 n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all’articolo 34, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Le istanze per l’accreditamento dei corsi di studio universitari a distanza delle università telematiche che prevedano, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell’Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, potranno essere valutate previa stipula di apposite convenzioni con le Università degli studi statali e non statali.
3. Le procedure di cui all’articolo 6 si applicano in ogni caso di iterazione di nuove istanze per l’accreditamento di corsi di studio a distanza.

 

Università : "Tavola" per le risorse, martedì 14 luglio al Senato, col Ministro Tremonti


Giulio Tremonti


Senato della Repubblica


Giuseppe Valditara


MariaStella Gelmini

Tavola Rotonda
"UNIVERSITÁ: VERSO LA RIFORMA
Martedì 14 luglio, al Senato della Repubblica, Sala Capitolare presso il Chiostro
del Convento di Santa Maria Sopra Minerva Piazza della Minerva, 38,   ROMA

Introducono:

Sen. Gaetano Quagliariello, Ord. di Storia Contemporanea:
"IL RECLUTAMENTO E LA PROMOZIONE

Sen. Giuseppe Valditara, Ord. di Diritto Pubblico:
"GOVERNANCE E RISORSE

PROGRAMMA - Martedì 14 luglio 2009

ore 15.00 Saluto introduttivo Sen. Maurizio Gasparri, Presidente Gruppo PdL Senato.

Iª SESSIONE - "IL RECLUTAMENTO E LA PROMOZIONE"
- ore 15.10-15.20 Introduzione: Senatore Gaetano Quagliariello, Professore Ordinario di Storia contemporanea

-  IIª SESSIONE - "GOVERNANCE E RISORSE"
- ore 16.20-16.30 Introduzione: Senatore Giuseppe Valditara, Professore Ordinario di Diritto Pubblico, Segretario della Commissione Istruzione del Senato.

DIBATTITO 16.30-17.30 .

CONCLUSIONI
Ore 17.30-17.45 On. Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Ore 17.45-18.00 On. Mariastella Gelmini, Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca

INVITATI
Prof. Enrico Decleva, Presidente CRUI
Prof. Massimo Egidi, Rettore LUISS
Prof. Guido Fabiani, Rettore Uniroma3
Prof. Luigi Frati, Rettore La Sapienza
Prof. Giovanni La Torre, Rettore Università della Calabria - Cosenza
Prof. Roberto Lagalla, Rettore Università di Palermo
Prof. Andrea Lenzi , Presidente CUN
Prof. Angelo Maria Petroni, Segretario Generale ASPEN
Prof. Francesco Profumo, Rettore Politecnico di Torino
Dott. Gianfelice Rocca, Vice Presidente per l'Education Confindustria
Prof. Salvatore Settis, Rettore Scuola Normale Superiore di Pisa
Prof. Angiolino Stella, Rettore Università di Pavia
Dott. Luigi Angeletti, Segretario Generale UIL
Dott. Raffaele Bonanni, Segretario Generale CISL
Diego Celli, Presidente del CNSU
Giorgio Paterna, Studente
Andrea Volpi, Studente
Sen. Maurizio Gasparri, Presidente Gruppo PdL Senato
On. Fabrizio Cicchitto, Presidente Gruppo PdL Camera
Sen. Gaetano Quagliariello, Vice Presidente Vicario Gruppo PdL Senato
On. Italo Bocchino, Vice Presidente Vicario Gruppo PdL Camera
Sen. Guido Possa, Presidente Commissione Istruzione del Senato
Sen. Giuseppe Valditara, Segretario Commissione Istruzione del Senato
Sen. Anna Finocchiaro, Presidente Gruppo PD Senato
Sen. Nicola Rossi, Componente Commissione Bilancio Gruppo PD Senato
Sen. Vittoria Franco, Componente Commissione Istruzione Gruppo PD Senato

Nino Luciani, Attesa che TREMONTI apra la via su
quale "autonomia universitaria" e quali "risorse"...
Se lo Stato persiste nel tagliare i fondi, è ineludibile che assuma su di sè il compito di finanziare il diritto allo studio, e conseguentemente liberalizzi
i contributi studenteschi.

1. DDL bloccato, a causa di TREMONTI
. Il DDL del Ministro Gelmini - informale - su "Reclutamento e Governance" è bloccato da qualche mese, e ciò sottopone il Ministro a dura pazienza. Una Conferenza Nazionale sull'Università da noi organizzata per il 10 luglio a Bologna, con la partecipazione dei Sindacati Universitari, è stata sospesa in seguito al silenzio-rifiuto del Ministro di parteciparvi, sia in prima persona, sia con un suo Consigliere. Motivo ? Impossibile ...se, prima, il DDL non passa per il Consiglio dei Ministri.
  Ma guardiamo più fondo.
  Per quanto riguarda il reclutamento, Il DDL si propone un grande salto di qualità nella selezione dei docenti:
- in luogo dei "soli" tre concorsi attuali per l'accesso alle tre fasce via via superiori, si passa a 7 concorsi ( 3 abilitazioni nazionali, 3 concorsi locali, 1 concorso per il Dottorato di ricerca, in origine), più la valutazione quadriennale dell'ANVUR:
- le commissioni nazionali sono sorteggiate, ecc. ecc..
  MA, IN CORRISPONDENZA  AI VARI LIVELLI QUALITATIVI, NULLA E' DETTO DI RETRIBUZIONI, ad eccezione del blocco della retribuzione se la valutazione dell'ANVUR è negativa.
Per quanto riguarda la Governance, il DDL si propone un miglioramento della capacità decisionale degli Atenei, da un lato, tagliando le unghie al Rettore con limitazioni alla durata del mandato, ma da altro lato con la trasformazione del Direttore Amministrativo in DIRETTORE GENERALE, che dunque diverrebbe la guida suprema (mentre il Rettore darebbe pareri per didattica e di ricerca).
Inoltre il DDL si propone di realizzare un migliore fealing delle Università col mondo delle imprese mediante la collocazione di esterni nel Consiglio di Amministrazione (magari in posizione maggioritaria, rispetto ai professori).
  MA IN CORRISPONDENZA  AL MAGGIORE POTERE NORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE, NULLA SI DICE DEL POTERE FINANZIARIO, PUR DECISIVO PERCHE' ALLE PAROLE SEGUANO I FATTI.
   Quanto evidenziato (e che tende a mostrare che il DDL pensa di fare "le nozze con i fichi secchi", è forse la chiave per spiegare le attuali resistenze al DDL e fors'anche spiega  l'iniziativa del SENATO: vale dire, questo ha chiamato la GELMINI e TREMONTI, a chiudere  i lavori, ma facendo parlare Tremonti, prima della Gelmini.
  Questa situazione è motivo di grave disappunto, dalle associazioni culturali e sindacali universitarie, e forse questa è la ragione per cui non sono state invitate a questa "tavola"

2. Verso dove andare ? A parte le questioni finanziarie, su cui torno al punto 3, a mio parere, la parte relativa al RECLUTAMEMNTO ha un buon impianto, ma al suo interno contiene inquinamenti così rilevanti, da far presagire l'implosione del tutto. 
   E'  un buon impianto: l'abilitazione nazionale a tre livelli, la separazione del reclutamento dalla progressione in carriera, il concorso locale.
   La parte inquinante è troppo lunga e noiosa da motivare. Per una concretezza, clicca sui nostri emendamenti   al DDL reclutamento.
  La parte relativa alla GOVERNANCE è, invece, tutta da buttare, perchè tende a riportare le cose a come erano prima della riforma RUBERTI, quando le Università erano organi decentrati dello Stato. Abbiamo già sofferto fin troppo di mala amministrazione (perchè gli amministrativi conoscono l'università solo per quanto si ricordano dei tempi della laurea). Il buon governo è, invece, quello che separa la direzione della politica universitaria (che va riservata ai professori), dalla direzione gestionale e attuativa (che va riservata agli amministrativi), ma con modi appropriati.   Anche su questo, non mi dilungo con motivazioni, e per una concretezza, clicca sui nostri emendamenti al DDL "governance".  

3.- Cosa ci attendiamo da TREMONTI. Il Ministro Tremonti è ben noto per ragionamenti, grosso modo, in questi termini:"Ho tagliato i fondi per indurre le università ad auto-redimersi. Riaprirò la borsa solo dopo averci visto chiaro sui futuri progetti". Ma quanto questa idea non porti a nulla (anzi crei danno) l'abbiamo constatato. Il Seminario sarà cosa quasi oziosa, se vivrà l'equivoco circa il grado di "non autonomia" che si vuole confermare: si ponga fine ad una autonomia a parole, ma in libertà vigilata nei fatti, in cui nessuno (Università e Stato) risponde di niente in modo esclusivo.
  Nel "contratto con gli italiani" del precedente governo, Berlusconi si era impegnato per una vera autonomia universitaria. Direi che, se TREMONTI vuole recuperare credibilità, dovrebbe dirci come definisce la autonomia universitaria. Il resto viene da sè.
   Un Governo che non riconoscesse l'autonomia universitaria, dovrebbe sostituirsi ad essa, con quanto ne consegue, sia pur mediante un DIRETTORE GENERALE, come prima della riforma Ruberti. Ma abbiamo già visto che il Miur non è attrezzato ad hoc e quante brutte figure ha fatto.
  Un Governo che riconoscesse l'autonomia delle università, dovrebbe comportarsi con loro come fa una normale famiglia che manda i propri figli in una scuola privata.
  Precisamente, dopo aver verificato se essa è una scuola seria (tra cui l'avere i requisiti strutturali e didattici di legge), vi iscrive i propri figli e paga la retta scolastica.
  Nel caso dello Stato, la sola differenza è che, essendo esso, un "monopsonista", potrebbe discutere, con le università, la retta. Ad es., lo Stato potrebbe regolarsi col costo standard per studente, sia pur distintamente tra Facoltà umanistiche e Facoltà scientifiche. Le università con i costi minori (ossia più efficienti) sarebbero automaticamente premiate, e le altre, punite (senza bisogno di quei tali parametri fasulli, usati per ripartire il FFO, che tanto sanno di Unione Sovietica, e da cui derivarono i suoi fallimenti).
  L'autonomia va fondata sulla "liberalizzazione" dei contributi studenteschi. Da noi i contributi studenteschi sono legati al diritto allo studio, con differenziazioni tra gli studenti, in base al bisogno e al merito.
  Questo è un vero pasticcio, perchè una università non può essere considerata, al tempo stesso,  una azienda, ed una erogatrice di socialità. Delle due l'una, se si vuole far vincere la responsabilità e il merito.
  Tuttavia, poichè con la detta liberalizzazione, verrebbe intaccato il diritto allo studio, che anzi va rafforzato, lo Stato dovrebbe caricarlo direttamente su di sè (con borse di studio e bonus università, erogati direttamente agli studenti). In questo senso, le Università determinerebbero i contributi residualmente, per il pareggio del bilancio. N.L.

 


TERZA EDIZIONE STRAORDINARIA - ELEZIONI DEL RETTORE
Soprattutto, per vincere come "scienza",
dovremo non essere collusi con la politica,

e prendere le distanze da certo "fideismo", tra noi,
che tuttora confonde la chimica con la stregoneria

Risultati della  votazione finale per il rettore
IVANO DIONIGI ELETTO RETTORE
(Vittoria soprattutto per regalo del Challenger ... )

Risultati della terza votazione per il rettore
Su 2832 aventi diritto al voto: votanti 2054, non votanti 608

 

               Voti

             Percentuale

Barbiroli

2

0.1

Braga

652

29,0

Cantelli Forti

740

32.9

Dionigi

848

37.7

Grandi 1
Sassatelli 1
Segrè .7 .0,3..
TOTALE VOTANTi 2244 100,00


Giorgio Cantelli Forti


IL   NUOVO RETTORE
USCIRA' DAL BALLOTTAGGIO
giovedì  28 maggio 2009, tra

CANTELLI FORTI
e   DIONIGI


Ivano Dionigi

  La lezione delle 3 prime votazioni:
Evidenziate DUE CONCEZIONI della "DISCONTINUITA" ,
ma che possono VINCERE solo se si
CONGIUNGONO

             Cantelli (voti 740) + Braga (voti 652), totale voti 1392,
             contro Dionigi, voti
848, sostenuto dal rettore Calzolari

1.- In estrema sintesi, la macchina elettorale ha evidenziato un netto orientamento degli elettori in favore della discontinuità, rispetto all'attuale Rettore, tra l'altro, censurato di  nuovo dal TAR (vedi a fianco). Tuttavia sono emerse due concezioni della "discontinuità" : quella di Cantelli Forti, di tipo gestionale e amministrativo; e "quella" di Braga, di tipo politico-funzionale per la ricerca e la didattica, centrata sull'apporto dei giovani, e che guarda alla nuova società.
  Poichè nessuna delle due, separatamente, ha ottenuto i voti sufficienti, appare evidente che le due "discontinuità" possono funzionare solo se trovano una congiunzione !

  Penseranno i due candidati massimamente discontinui a come garantire questo, ora che uno solo di loro va al ballottaggio, in un accordo per squadra e programma che ricomprenda area umanistica e area tecnica.

2.- Ma anche va tenuto in conto che, al terzo turno, è comparso un nuovo grande elettore, il prof. "Astensione" (608 voti) : gli chiediamo di presentarsi giovedì alle urne.

3. Non solo questo:
  a)
A Bologna esistono 3 Palazzi: regione, provincia, comune. L'ateneo non dev'essere un Palazzo, ma la casa di noi tutti, in particolare dei giovani ricercatori, che sono le nostre vere speranze;

b) chi pensa, poi, che le materie umanistiche non abbiano le esigenze di grandi tecnologie deve rendersi conto che questo mondo è cambiato e che cartografie, libri, schede ecc. richiedono grandi e costosi laboratori, per il circolo internazionale, se vogliono competere a livello globale. Tutte le facoltà, oggi, sono altamente tecnologiche.

c) la competizione è risultata accesa, ma l'interesse dell'ateneo è che si collabori in modo paritetico e interdisciplinare: il nuovo rettore eredita una situazione di disordine sotto il profilo amministrativo, del decision making, perfino nel tracciare la rotta per il futuro.
  Per risolvere problemi così gravi solo l'accordo tra gli elettori che hanno dimostrato di volere veramente un netto cambiamento può essere lo   strumento risolutivo.

 ANCHE dal TAR Emilia-Romagna
una BOCCIATURA di CALZOLARI

Accolta la sospensiva
dei ricorrenti
CONTRO IL DINIEGO GENERALIZZATO
del biennio, dopo i 70 anni

  I giornali nazionali hanno dato la notizia, di cui al titolo, più sopra.
  E' noto che una legge recente, nel quadro delle economie di spesa volute dal Governo, aveva dato facoltà alle università di negare la concessione di ulteriori 2 anni in ruolo, dopo la maturazione dell'età pensionabile.
Ma legge stessa richiedeva che le università non generalizzassero l'eventuale diniego, ma distinguessero da caso a caso, in relazione alla possibilità di garantire la continuità degli insegnamenti per gli studenti.

Si ricorda, inoltre, che altra normativa impedisce di bandire nuovi concorsi, per tanti posti quanti se ne vanno via via liberando. In questo senso, il suddetto diniego generalizzato rischia di creare dei veri e propri vuoti didattici, per tempi non controllabili nè prevedibili.

Spiace, in conclusione, che debba essere la Magistratura per salvaguardare interessi fondamentali dell'Alma Mater, mentre questo dovrebbe essere il compito del Rettore.

 

ELEZIONI DEL RETTORE

Lunedì 25 maggio, terza votazione
RIFLESSIONI PER LA DOMENICA

Dopo il tavolo pubblico del 21 maggio e le ulteriori  lettere dei candidati,
e dopo il ritiro di Segrè  e la  risposta di Cantelli Forti


Giorgio Cantelli Forti


IL   BUON GOVERNO
possibile per l'ALMA MATER

CANTELLI FORTI  for PRESIDENT
e  una squadra che ricomprenda
SEGRE', SASSATELLI  E GRANDI


Andrea Segrè

  IL BUON GOVERNO POSSIBILE
Ma ancora manca il placet degli elettori !

   Dopo le lettere, di ieri, dei candidati rettori, anche noi ringraziamo i nostri lettori: 932 visite, giovedì mattina, data dell'avviso sul tavolo pubblico del pomeriggio (un numero maggiore dei votanti del candidato più votato).
  Non solo questo. La lettera di ritiro del Preside SEGRE', e l'impegno positivo di CANTELLI FORTI di salvarne il programma (per le parti di comune veduta), apre la via ad una soluzione significativa per il BUON GOVERNO. Spetta agli elettori convalidarla.
  A nostro avviso, serve associare l'esperienza e la pelle dura manageriale di un CANTELLI FORTI "discontinuo" (per la Pubblica Amministrazione, la "alternanza" è la via che la rianima), alla innovatività dei TRE ex-candidati: SEGRE' , SASSATELLI e GRANDI, sia per le affinità di visioni e di programma con Cantelli Forti, sia per avere al governo tutti i "linguaggi" dell'Ateneo.

a) Un' occhiata al programma di Segrè.
Già dalla prima ora avevamo segnalato il programma innovativo di questo"giovane" (giovane, si fa per dire, rispetto a noi, con i capelli bianchi), che ha mostrato originali di obiettivi, pur se ancora bisognoso (penso) di apprendistato, in vista della staffetta al prossimo giro.
  Col suo ritiro, senza nulla chiedere, si realizzano le condizioni di correttezza per il rettorato, che sta per cominciare. Niente inciuci. Ma la risposta immediata di Cantelli Forti ci pare eloquente, quanto basta.
Non abbiamo bisogno di ripercorrere tutto il programma di Segrè. Fin dalla prima ora, abbiamo scritto (clicca su Segrè):
   "In questa settimana il Preside di Agraria ha distribuito capillarmente in Ateneo un libretto cartaceo, in cui illustra il suo programma di rilancio della nostra università. L'iniziativa di Segrè si distingue per l'eccezionale dote comunicativa, chiarezza dei propositi e grafica... Ci sono aspetti che mi sembrano innovativi per la presa di coscienza dell'importanza strategica di alcuni obiettivi e del modo di raggiungerli. Notevole, a questo proposito, è il suo schema di governance, in cui compare in primo piano la "squadra", più che il Rettore".
   Mi era piaciuta anche la chiarezza con cui proclamava la natura pubblica dell'Università".

   ANCHE UNA LETTERA DAL MIUR
   Per Governance e Stato giuridico

    E'  di questi ieri la seguente lettera, pervenutaci dal MIUR:
  "A seguito dell’incontro tenutosi in data 19 maggio u.s., in vista della presentazione del disegno di legge Università il prossimo 12 giugno, si chiede alle SS.VV. di voler cortesemente inviare, a questo indirizzo di posta elettronica, eventuali valutazioni, osservazioni e riflessioni sui temi trattati nel corso dell’incontro e cioè su governance, reclutamento, personale docente e non, e su altri che le SS.VV. ritengano di particolare rilievo."
   Per una visione del testo, esso si trova nella edizione della scorsa settimana. Clicca su: Progetto governativo.
   Il governo dell'Ateneo sarà un buon governo se sarà anche propositivo sulle riforme dello Statuto e lo stato giuridico, in dirittura dìi arrivo al Consiglio dei ministri.
   Ci rivolgiamo ai nostri lettori perchè ci aiutino in questo compito. Per una visione del testo ministeriale (anche se non definitivo), clicca su :
  Detto questo, ci sia consentito domandare: quali dei candidati a rettore, amanti dei ricercatori (e che più di sono riempiti la bocca in favore dei ricercatori)   hanno dimostrato di conoscere i fondamentali e tragici problemi dei nostri ricercatori ?
  Pur essendo docenti, da anni, a tutti gli effetti,  non è loro riconosciuta la funzione docente; hanno retribuzioni iniziali da sottoproletariato (€ 1.200 al mese); non hanno possibilità di carriera perchè è tutto bloccato.

b)  La risposta di Cantelli Forti (ieri). Ripropongo "la validità del mio programma, largamente compatibile con quello del prof. Segrè."
   Le linee salienti del mio programma e i prerequisiti per la sostenibilità finanziaria, organizzativa ed etica dei progetti di sviluppo di tutte le aree culturali dell’Ateneo sono:
  1) un quadro coerente di compatibilità finanziarie, istituzionali e organizzative per i progetti di sviluppo di tutte le aree culturali dell’Ateneo;
  2) un governo partecipato e non oligarchico dell’Ateneo. Ciò costituisce il presupposto essenziale per la valorizzazione della qualità dei docenti e ricercatori nella didattica, nella ricerca e nelle attività organizzative e gestionali a loro supporto per le progressioni di carriera e l’estensione del reclutamento;
  3) la semplificazione dei processi gestionali e decisionali di tutti gli organi;
  4) una totale discontinuità con la centralizzazione e l’inefficienza dell’Amministrazione attuale che tende ad autoperpetuarsi, come dimostrano le recenti conferme di quasi tutti i suoi dirigenti e di coloro che vi hanno partecipato attivamente;
  5) la realizzazione dei progetti edilizi avviati e di altri da troppo tempo dilazionati per assicurare a tutti condizioni dignitose e sicure di lavoro e di studio.
  6) l’apertura dell’Ateneo verso l’esterno (per chiedere consensi e risorse), il che può essere tanto più credibile quanto maggiori saranno la trasparenza delle decisioni e le ricadute positive sulla società."

 


Edizione straordinaria
  - UNIVERSITAS News

PER   L'ALTERNANZA  A  CALZOLARI,  MA  QUELLA VERA


ELEZIONI DEL RETTORE UNIVERSITA' DI BOLOGNA
(lunedì 25 maggio, terza votazione)

 

Proposto da Segrè, e accettato dai "rimasti"


"
Tavolo pubblico tra i candidati
per confronto aperto sul programma" ?

OGGI A VIA BELMELORO 14 , AULA A, ORE 17

***


Teniamo duro per l'alternanza a Calzolari
e battiamo la destabilizzazione dell'Ateneo

    Un tavolo di questo genere è un giochino inventato per fare un cartello (come fanno gli "oligopolisti del mercato" e obbligare i consumatori verso una via chiusa), magari col ritiro della candidatura  in cambio di qualcosa, anche se ufficialmente motivato dalla "convergenza su un programma".
     Ci dispiace che la proposta sia stata accettata da altri, perchè il tavolo equivale coinvolgere nel giochino gli elettori meno attenti.

     Noi abbiamo convocato tanti tavoli, per gli elettori e i candidati. Ma il principale problema attuale è un altro: cosa sarà e cosa potrà fare il nuovo Rettore a fronte dell'azione pressante e congiunta che Calzolari e la Dirigenza Centrale stanno mettendo in atto in questo ultimo periodo, per garantirsi quella "continuità" che tutti i candidati, più o meno apertamente, hanno rifiutato ?
  
   Non vogliamo parlare della vox populi (ne ha già parlato Dario Braga nella sua ultima lettera agli elettori) circa interventi di Calzolari a favore di Dionigi, ma di vere e proprie delibere che legheranno le mani del successore e che sono tutte dirette ad ottenere nei fatti proprio quella "continuità" che rifiutiamo tutti (docenti, non docenti, persino i rappresentanti degli enti di sostegno della Romagna).

   Ci riferiamo in particolare:

    - all'ultimatum ("o lo fate voi entro un mese, o lo faccio io") dato da Calzolari al Collegio dei Direttori Dipartimento per la riforma di queste strutture di ricerca affinchè vengano adeguate alle "aree" sulle quali si basano le Scuole di Dottorato: e poi vedremo se e come verranno modificati i criteri di valutazione della produttività scientifica;
   -  alla delibera del Consiglio di Amministrazione di questa settimana che ha riconosciuto a 20 dirigenti il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, e a 2 soltanto un parziale raggiungimento: così si è prefigurato il rinnovo per un ulteriore triennio di questi 22 incarichi dirigenziali e tutti sappiamo quanto spazio si è presa in questi anni la Dirigenza amministrativa centrale;
  -  alla recente circolare dei Dirigenti Area Programmazione e Controllo, e Area di Ragioneria nella quale si informa che a supporto del “Progetto di configurazione del sistema di contabilità analitica – COAN” in atto presso il nostro Ateneo, è stato realizzato uno Spazio Virtuale di collaborazione in cui gli utenti interessati possono consultare il manuale di contabilità analitica: un modo assai maldestro per rispondere alle nostre critiche sulla mancanza di un programma informatico di contabilità degno di questo nome, e di un regolamento di contabilità che, individuando i centri di spesa, individui anche chi è responsabile e di che cosa.

    Questi sono tutti interventi volti a garantire la continuità dell'azione di comando centralistica e di una piccola casta che si sono realizzate durante il Rettorato Calzolari e che ha portato ai risultati negativi ben noti per tutti noi.
    Questo disegno sarebbe ancor più garantito dalla elezione del candidato di Calzolari e della Dirigenza centrale.
  
   Noi abbiamo sempre avuto a cuore la sorte del nostro Ateneo, perciò sentiamo l'obbligo, cari Colleghi elettori, di farvi partecipi di questa nostra opinione nata da fatti forse sfuggiti ai molti, nella certezza che siete ben in grado di valutare da soli e di agire di conseguenza con il vostro voto.
  Guardate non solo alle idee dichiarate, ma anche alla capacità operative e alla credibilità di chi ha portato sulla propria pelle le negatività del sistema attuale.

 

 

 

Risultati del sondaggio sulle "intenzioni di voto"
(Sondaggio universale, ossia non campionario)sondaggio.jpg (21482 byte)

   In totale i voti validi espressi sono stati 92 (si vegga, sotto, il riparto tra i candidati).
    Il sondaggio è stato partecipato oltre che da docenti e ricercatori confermati (ossia da aventi diritto al voto), da personale tecnico e amministrativo e ricercatori non confermati (ossia da persone non aventi diritto).
   Un aiuto alla loro interpretazione è associare detta cifra al numero dei visitatori del Foglio "Universitas News" che ha promosso il sondaggio, nello stesso periodo (aprile). I visitatori sono stati
2.989 e dunque i votanti sono stati il 3%.
  Vista la grande distanza tra le due cifre (92 e 2989), la spiegazione istintiva è che il grosso dell'elettorato non ha ancora scelto.
   Ma c'è una seconda spiegazione, più realistica. Questo sondaggio appartiene alla categoria dei social-referendum, per i quali è ben nota l'allergia degli internauti, a utilizzarli. Lo conferma  il  recentissimo social-referendum di "Face Book":  su  200 milioni di utenti, hanno risposto 600 mila, pari allo 0,3%.
   A questo punto, avere avuto noi  il 3% è stato un "risultato" interessante ? Lo vedremo dopo il primo turno.

Votanti:  numero 92 pari al 3,26 % dei 2819 docenti, aventi libertà di indicare l'intenzione di voto

 

Voti espressi

%

Proiezione dei voti, se si applica
la % al totale degli aventi diritto

Barbiroli Giancarlo 1 1,09 31
Braga Dario 13 14,13 398
Cantelli Forti Giorgio 41 44,57 1256
Dionigi Ivano 11 11,96 337
Grandi Roberto 6 6,52 184
Sassatelli Giuseppe 4 4,35 123
Segrè Andrea 16 17,39 490
TOTALE

92

100,00

2.819
(esclusi i 33 studenti del CS)

 

senato2.gif (4669 byte)
"Indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università"
Dati i risultati, sono iniziate varie audizioni, tra cui del Miur, della CRUI, del CUN, e ne sono attese altre


Il  31 marzo 2009 ha avuto luogo AUDIZIONE
delle Organizzazioni Unitarie della Docenza

ADU, ADI, ANDU, APU, CISAL Universita', CISL Universita', CNU, CNRU,
FLC CGIL, SUN, UIL P.A.-U.R. AFAM, UDU, UGL Universita' e Ricerca
(Per il significato e i responsabili delle sigle, vedi sotto* )

Resoconto dell'Audizione (Atti Senato)

Presentato anche un documento scritto
sul finanziamento dell'Università

Legislatura 16º - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 93 del 31/03/2009

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università:
audizione di rappresentanti di ADU, ADI, ANDU, APU, CISAL Università, CISL Università,
CNU, CNRU, FLC CGIL, SUN, UIL PA-UR AFAM, UDU, UGL Università e ricerca.

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto università e ricerca, cui dà il benvenuto.
Prende indi la parola il professor Mauro SERAFINI, segretario organizzativo nazionale dell'Associazione docenti universitari (ADU), il quale pone in luce preliminarmente l'estrema sofferenza del settore dal punto di vista tanto delle risorse quanto dell'incertezza del quadro legislativo, tale da impedire il ricambio generazionale. Fa presente poi che le organizzazioni sindacali hanno presentato un documento unitario, nella prospettiva di instaurare un dialogo proficuo sui principali problemi dell'università.
Il professor Valerio BROCCATI, segretario nazionale della FLC CGIL, descrive indi i presupposti su cui si fonda il documento unitario dei sindacati, quali anzitutto il carattere di bene pubblico dell'università e dell'istruzione superiore nonché la necessità di assicurare prestazioni unitarie nel sistema, pur rispettando l'autonomia. Si sofferma poi sulle risorse, rimarcando negativamente che il sottofinanziamento del comparto rappresenta un dato strutturale, considerati gli scarsi investimenti in risorse umane e materiali. Nel riconoscere comunque l'esigenza di una corretta gestione economica e di conseguire risparmi, lamenta l'incidenza dei tagli sul settore, comunicando che secondo alcune stime elaborate dalla CGIL oltre i tre quarti degli atenei supereranno a breve il tetto del 90 per cento del rapporto tra spese fisse rispetto al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), con conseguente blocco delle assunzioni. Occorre pertanto a suo giudizio un finanziamento pluriennale che incentivi le università ad una programmazione di lungo periodo delle risorse disponibili e del personale.
Con particolare riferimento alla valutazione, reputa necessario introdurre un sistema attendibile tale da certificare anche il corretto uso dei fondi. Invita quindi ad individuare con chiarezza il fabbisogno di docenti e ricercatori nella prospettiva di una riforma del reclutamento e dello stato giuridico, evidenziando che mentre il numero di docenti è cresciuto, quello del personale tecnico-amministrativo è diminuito. Si è registrato inoltre, segnala, un incremento del lavoro precario che ha determinato una perdita di qualità dell'offerta formativa, mortificando la crescita professionale del personale.
Ritiene perciò essenziale un reclutamento straordinario che consenta gradualmente di stabilizzare il personale in maniera selettiva e mirata, in considerazione anche degli imminenti pensionamenti, nonché una programmazione stabile degli accessi, al fine di dare continuità al settore. In tale ottica giudica preferibile istituire una forma prevalente o unica di accesso, a partire dai ricercatori con contratto a tempo determinato, soggetti poi a periodiche valutazioni con riguardo alla produzione scientifica, in modo da risolvere le problematiche connesse ai concorsi e assicurare certezza nei tempi, senza continui rinvii.
Si sofferma altresì sul governo degli atenei, ipotizzando un sistema di rappresentanza delle autonomie in cui prevedere una componente elettiva su base non disciplinare e non gerarchica, accompagnata da esponenti degli atenei e della società civile, tanto più che l'attuale meccanismo imperniato sul Consiglio universitario nazionale (CUN) e sulla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) rischia, rispettivamente, di non garantire flessibilità né di esprimere in modo unitario la complessità del sistema.
Rileva infine ulteriori criticità del comparto, come ad esempio la sovrapposizione di ruoli di indirizzo e gestione, tale da impedire una chiara imputazione di responsabilità, la necessità di rendere non rinnovabile il mandato dei rettori, onde svincolarli da logiche di ricatto, nonché la riconduzione della docenza al ruolo che le è proprio, nella prospettiva di una maggiore trasparenza e chiarezza.
Il dottor Giovanni RICCO, segretario nazionale dell'Associazione dottorandi italiani (ADI), fa presente che l'Italia spende percentuali minime del prodotto interno lordo per la formazione e la ricerca, specialmente se confrontata con la media dei paesi OCSE. Il sottofinanziamento del comparto, unito alla mancanza di una adeguata valutazione della didattica e della ricerca, hanno perciò contribuito a suo giudizio all'estensione del precariato e all'abbassamento della qualità del sistema formativo, atteso che spesso prevalgono requisiti non meritocratici. Occorre inoltre a suo giudizio un approfondimento sulla cosiddetta "fuga dei cervelli", motivata sia dal maggior riconoscimento economico ottenibile all'estero, sia da una migliore valutazione rispetto al merito. Lamenta quindi il peggioramento della situazione a causa dei tagli al FFO e del blocco del turn over.
Dopo aver invitato ad una maggiore cautela nel giudizio sui dati riguardanti i corsi di laurea e la spesa per studenti, reputa indispensabile l'acquisizione di informazioni affidabili sul precariato nell'università, sottolineando altresì la penuria di sbocchi lavorativi per i dottori di ricerca, i quali non trovano riconoscimento né nell'università, né tanto meno nella pubblica amministrazione e nel mondo del lavoro in generale, che non valorizza tale livello di conoscenza. In proposito, pone l'accento sull'opportunità di offrire ai dottori di ricerca maggiori possibilità occupazionali anche attraverso incentivi fiscali ai datori di lavoro privati
che intendano assumere tali figure.
Il professor Giorgio FARAGGIANA, membro del direttivo dell'Associazione nazionale docenti universitari (ANDU), nel rimarcare a sua volta la condivisione del documento unitario, fa presente che spesso le università considerate virtuose sono quelle che fanno più ricorso al precariato, con conseguente penalizzazione per gli atenei che impiegano personale a tempo indeterminato.
Rimarca quindi la necessità di adeguare il ruolo dei ricercatori ai fini dell'inserimento nel mondo accademico, tenuto conto che essi rappresentano un supporto basilare per la didattica.
Suggerisce infine di acquisire dati disaggregati relativi al numero dei ricercatori presenti a livello nazionale, e in particolare alla percentuale di coloro che svolgono attività didattica.
L'avvocato Riccardo MARINI, segretario generale aggiunto della CISAL università, nel rilevare le distorsioni del concetto di autonomia dovuto a suo giudizio anche allo eccessivo potere regolamentare delle università, giudica necessaria una revisione del governo del sistema,
tanto più che attualmente si registra una certa disomogeneità fra atenei. Reputa perciò imprescindibile un quadro generale che individui con chiarezza le responsabilità degli organi di governo, accompagnato da controlli più incisivi anche attraverso ad esempio revisori di
nomina esterna.
Evidenzia altresì l'esigenza di aumentare la mobilità tra atenei, lamentando che con riguardo alle facoltà di medicina spesso non si tiene conto della duplice attività svolta dal personale, impegnato non sono nella didattica ma anche nell'assistenza. Rileva a sua volta il decremento
del personale tecnico-amministrativo, deplorando la marginalizzazione delle figure dei tecnici i quali non possono svolgere attività didattiche.
Nel segnalare che spesso gli atenei non sono in grado di usufruire dei finanziamenti europei, comunica con disappunto che molte università disapplicano la legislazione vigente in materia di equa distribuzione dei

Il documento presentato

PRO-MEMORIA SUL FINANZIAMENTO DELL'UNIVERSITA'

  Noi crediamo che qualsiasi intervento normativo non possa prescindere dal rigoroso rispetto di alcuni valori fondativi che rappresentano la parte migliore della storia e dell'esperienza dell'Universita' italiana, valori che desideriamo sinteticamente ricordare:

1) la natura pubblica del sistema universitario. Il ruolo dello Stato come erogatore e garante di un sistema di alta formazione e' indispensabile per assicurare le condizioni affinche' l'Universita' resti, ed anzi divenga sempre piu', elemento centrale del sistema di welfare. E' compito del sistema pubblico garantire parita' di condizioni universali nell'accesso all'Universita', assicurare la qualita' dell'offerta didattica, e per questa via ripristinare una mobilita' sociale che appare ridotta, presidiare la ricerca in tutti i campi, anche quelli che, pur dotati di alto valore culturale e scientifico, non presentano possibilita' di valorizzazione economica immediata, garantire la liberta' didattica e di ricerca costituzionalmente sancita. Va inoltre assicurato il carattere unitario del Sistema nazionale universitario, dotato di effettiva autonomia, all'interno del quale deve essere garantita l'autonomia dei singoli Atenei. Il ruolo del privato rappresenta un'utile integrazione, uno stimolo ed una risorsa, che deve avere tuttavia carattere complementare al mantenimento di un forte, prevalente sistema pubblico di Atenei. La stessa idea di autonomia, che e' autonomia del sistema ed autonomia dei singoli Atenei, si tiene nella misura in cui il riferimento concettuale e' ad un sistema nazionale pubblico.

2) il ruolo sociale del sistema universitario, ruolo che si estrinseca in un rapporto trasparente tra la domanda sociale, il concreto funzionamento degli Atenei e la loro capacita' di dare risposte sulla base di un misurabile rapporto costi-benefici, da rendere visibile attraverso una congrua valutazione del sistema e delle sue singole articolazioni (Atenei, Facolta', Dipartimenti, progetti di ricerca, percorsi formativi).

Ogni provvedimento di riforma deve misurarsi con questi valori fondanti e con la natura laica e razionale dell'Universita'. Siamo perfettamente consapevoli della distanza che separa oggi l'Universita' dalla compiuta realizzazione di un modello ideale: l'Universita' italiana e' in condizioni difficili, in parte prodotte dal contesto politico-istituzionale, in parte da una distorta applicazione dell'autonomia la cui responsabilita' e' da imputare al ceto accademico. E' tuttavia nostra convinzione che non vi sia riforma possibile che non muova dall'affrontare i nodi ed i valori che dovrebbero sostenerne il modello. Dalle considerazioni precedenti emerge con chiarezza, a nostro avviso, un postulato fondamentale: l'alta formazione è responsabilità pubblica, ed il finanziamento necessario deve essere di fonte pubblica. La ricerca di ulteriori fonti di finanziamento, o modalità gestionali che allarghino la partecipazione dei privati nell'alta formazione, non possono essere tali da appannare e ridurre la responsabilità centrale e primaria dello Stato. Va rilevato inoltre che i numerosi interventi legislativi degli ultimi anni si collocano in uno scenario di risorse costantemente decrescenti in termini reali. E' stata così in particolare realizzata a costo zero la riforma del 3+2, la cui valutazione richiederebbe un'analisi articolata e differenziata tra Atenei e discipline, e che ha generato la sensazione diffusa di una perdita di qualità dei percorsi formativi. Gli Atenei, non potendo accedere a risorse aggiuntive, sono stati costretti a realizzare l'ampliamento dell'offerta formativa conseguente all'applicazione di tale riforma, ricorrendo in maniera massiccia a forme di reclutamento precario e a contratto. Nei provvedimenti di Governo, a partire dalla L. 133/2008, vediamo invece disegnarsi una prospettiva di liquidazione del ruolo pubblico ed un sistema universitario sempre piu' impoverito sul piano finanziario e, soprattutto, sul piano delle risorse intellettuali ed umane. Un sistema che nel giro di pochi anni compira' fino in fondo una parabola discendente che portera' ad una condizione di paralisi e di irrilevanza istituzionale.

Il settore della conoscenza deve essere considerato una risorsa strategica del Paese. I finanziamenti devono essere pertanto adeguati a questo compito. La valutazione dell'utilizzo di questi finanziamenti deve essere effettuata a partire dalle ricadute sull'intero sistema Paese.

Utilizzare gli Atenei per fare cassa non e' l'approccio migliore ad una discussione seria sulle necessita' del finanziamento e sulla qualita' della spesa. Occorre partire da un dato incontrovertibile: qualunque indicatore venga assunto, il sistema italiano e' largamente sottofinanziato, ed in queste condizioni ogni ragionamento credibile sulla qualita' e' del tutto velleitario. Se si realizza il taglio ulteriore di un 25% in termini reali nei prossimi quattro anni, come prevede la L. 133, si entra in una condizione di bancarotta degli Atenei, anche quelli che oggi si considerano "virtuosi". Gran parte degli Atenei supereranno la soglia del 90% nel rapporto spese di personale/FFO, e dunque non potranno più assumere. E a partire dal 2010 cominceranno difficoltà nella gestione ordinaria che investiranno sia la sostenibilità del funzionamento sia le retribuzioni del personale. Occorre inoltre abbandonare l'idea che il finanziamento necessario costituisca, anziché una condizione imprescindibile di funzionamento, un premio da attribuire a chi dimostri performances elevate o flessibilità politica; non può realizzarsi uno scambio improprio tra modifiche legislative e finanziamento basale, nel quale il consenso alle modifiche legislative viene agito come elemento di pressione e condizionamento sull'autonomia.

3.- Occorre invece partire da:
a) una previsione pluriennale di crescita del finanziamento di base che avvicini il nostro Paese alla media OCSE; occorre una programmazione certa delle risorse nel medio-lungo periodo se si desidera che gli Atenei effettuino una programmazione vera ed efficace dell'offerta formativa, della ricerca e della politica del personale;
b) una rimodulazione delle regole della distribuzione del FFO che valorizzi indicatori credibili di crescita della qualita' dei servizi e delle prestazioni dei singoli Atenei, e su di essi distribuisca le risorse, evitando tuttavia di incentivare comportamenti perversi (la caccia all'iscritto o le promozioni facili), come pure è accaduto nel recente passato. Un finanziamento cosi' rivisto esplicherebbe inoltre la sua piena funzione se, riconoscendo che le universita' possono vivere solo nel binomio inscindibile di attivita' di didattica e di ricerca, si osservasse che tali requisiti non vengono attualmente rispettati in tutti gli Atenei italiani, e si procedesse quindi ad un attento monitoraggio delle loro caratteristiche in maniera tale da porre rimedio a queste situazioni;
c) una rigorosa revisione delle regole di finanziamento dei fondi di progetto, insieme con l'ampliamento degli investimenti a progetto, a cominciare dai PRIN (che nel 2008 sono calati da 160 a 98 milioni).

Non si sfugge al nodo della messa a regime di un sistema di valutazione attendibile, che non può essere costituito né dal MIUR, né dai Nuclei interni di valutazione. Occorrono procedure certe e realmente imparziali che, attraverso forme di referaggio cieco per i progetti, attraverso l'avvio di un'Agenzia nazionale di valutazione effettivamente terza e funzionante, garantisca credibilità ed equilibrio nella distribuzione delle risorse.  (FINE)

proventi acquisiti con la ricerca in conto terzi, devolvendo tutti gli introiti al titolare del progetto. Ritiene infine che il sistema dei concorsi locali non abbia dato i risultati sperati e giudica più opportuna una forma di abilitazione nazionale unica per l'accesso alla docenza su cui innescare progressioni di carriera incentrate sul merito.
Il professor Paolo GIANNI, segretario nazionale del Comitato nazionale universitario (CNU), concorda con il rilievo della valutazione, ricordando che il decreto-legge n. 180 del 2008 attribuisce una quota del FFO a tale scopo.
Si sofferma poi sulla presunta dispersione di risorse causata dal proliferare delle sedi, precisando che occorre distinguere tra quelle in cui si effettua ricerca e quelle in cui non si svolgono tali attività. Sulla questione, ritiene non risolutiva la proposta di aggregazione di strutture, come ad esempio si prefigura nel disegno di legge n. 1387, a prima firma del senatore Valditara.
Dopo una breve precisazione del senatore VALDITARA (PdL), il quale nega che nel disegno di legge n. 1387 siano previsti accorpamenti di sedi, il professor GIANNI segnala che in Italia il numero di corsi e di insegnamenti non è superiore rispetto ad altri Paesi europei, pur riconoscendo l'esigenza di una correlazione tra la dimensione e la tradizione degli atenei, da un alto, e il numero di corsi che gli stessi sono in grado di mantenere, dall'altro. Al riguardo fa presente che non tutti i corsi - come ad esempio quelli professionalizzanti - devono essere associati a sedi universitarie, bensì solo quelli che prevedono un livello minimo di ricerca.
Il professor Marco MERAFINA, responsabile del Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU), manifesta la condivisione dei ricercatori sul documento unitario delle organizzazioni sindacali, puntualizzando che a fronte di numerosi sprechi esistono dei servizi forniti a costo zero tra cui anzitutto la didattica gratuita impartita dai ricercatori, spesso su corsi fondamentali.
Richiamandosi a precedenti audizioni, giudica preoccupante l'affermazione per cui la perdita di docenza produrrà una riduzione dei corsi, atteso che non si tiene adeguatamente conto della diversità fra i settori scientifico-disciplinari. Nega poi che i ricercatori siano distolti dalla ricerca in quanto impegnati nella didattica, rimarcando la pressante necessità di riconoscere loro lo status giuridico di docenti, tanto più che la materia risente di una lacuna quasi trentennale.
Esprime infine delusione per la preannunciata disciplina sui prepensionamenti, invocando un atto di coraggio affinché si eguagli per tutti l'età di collocamento a riposo, nella prospettiva di ringiovanire il settore e recuperare risorse.
Il segretario nazionale della UIL-PA, UR e AFAM, dottor Claudio AMICUCCI, sottolinea a sua volta la natura pubblica ed il ruolo sociale dell'università. Censura poi l'andamento finora discontinuo del reclutamento, che ha determinato la diffusione del precariato. Invoca pertanto una maggiore programmazione.
Si sofferma indi sui temi del finanziamento, lamentando che nel 2009 gli atenei, oltre a subire i tagli imposti dal decreto-legge n. 112, saranno costretti anche a restituire il 50 per cento delle spese per pubblicità.
Quanto all'annunciato disegno di legge dell'Esecutivo sulla governance, si augura che esso tenga in considerazione anche gli statuti, atteso che dalla legge n. 168 del 1989 è finora mancato un adeguato controllo sugli strumenti dell'autonomia.
Dopo aver evidenziato le difficoltà del personale tecnico-amministrativo, ed in particolare l'ingiustizia perpetrata ai danni di quello tecnico, cui è stato precluso l'insegnamento, sollecita un chiarimento in ordine alle facoltà di medicina che non si limiti ai 7 policlinici a gestione diretta.
La coordinatrice nazionale dell'Unione degli universitari (UDU), dottoressa Federica Manuela MUSETTA, evidenzia in primo luogo la valenza pubblica della formazione universitaria, che non può essere trascurata tanto più nella società della conoscenza, dove il numero delle persone che accedono ai gradi più elevati dell'istruzione dovrebbe crescere di continuo. Ella deplora poi le conseguenze che deriveranno dal blocco delle assunzioni per le università che abbiano superato il tetto del 90 per cento che, a suo avviso, si tradurranno o nella chiusura di alcuni corsi di laurea ovvero nella introduzione di sbarramenti all'accesso. Ciò, per mancanza di docenti non tanto alla luce di un'azione programmatoria, quanto a seguito della distribuzione dei docenti rispetto alla loro età anagrafica. Invoca quindi un monitoraggio su tale ultimo aspetto, prima che vengano dismessi corsi fondamentali per la cultura del Paese.
Ella invita altresì a riflettere sui motivi che hanno determinato un sensibile calo nelle immatricolazioni, fra cui sottolinea in particolare quelli di natura economica. Al riguardo, pur riconoscendo le misure per il diritto allo studio disposte dal decreto-legge n. 180, rileva che i fondi sono limitati ad un solo anno, sicchè alcuni studenti potrebbero intraprendere corsi di studi senza avere la possibilità di concluderli, anche in ragione della profonda crisi che attraversa il Paese. Sollecita pertanto maggiori incentivi per la prosecuzione degli studi.
Dopo aver posto l'accento sull'insufficiente mobilità studentesca nel Paese, aggravatadall'inadeguato riconoscimento degli esami sostenuti in caso di trasferimento presso altri atenei pur dello stesso corso di laurea, si sofferma sulla contribuzione studentesca, affermando che l'università non può essere integralmente pagata dagli studenti. Nel ricordare che in alcuni Paesi europei, ad esempio in Scandinavia, non sono previste tasse a carico degli studenti, deplora la prospettiva di incrementare ulteriormente quelle italiane, come adombra il disegno di legge n. 1387. Al contrario, ritiene necessario tutelare in ogni modo il tetto del 20 per cento rispetto al FFO ed avviare una riflessione al fine di parametrare i contributi degli studenti alle rispettive condizioni economiche.
Stigmatizza indi che i calcoli sulla produttività degli studenti siano spesso viziati, trascurando di tenere conto degli studenti lavoratori che in nessun modo possono, a suo avviso, essere considerati alla stregua dei fuori corso.
Auspica inoltre che gli studenti, i quali rappresentano i maggiori beneficiari della didattica, siano maggiormente coinvolti nella valutazione degli atenei, con ricadute anche su quella dei docenti. Conclude accennando al tema della governance, in ordine al quale si augura sia riconosciuto agli studenti il giusto peso. In particolare, respinge nettamente l'ipotesi di ridurre ulteriormente la loro partecipazione agli organi collegiali, già attestata ad un esiguo 15 per cento.
La professoressa Rosanna CERBO, dirigente della Federazione nazionale università e ricerca dell'UGL, si sofferma anzitutto sugli elementi che determinano sprechi nelle università, e in particolare sulle sedi periferiche che indubbiamente sono cresciute a dismisura senza adeguate motivazioni. Analogamente, ritiene che alcuni corsi di laurea professionalizzanti non abbiano motivo di esistere. Invita tuttavia a distinguere fra tutte le categorie in base al merito,
così come a concedere il biennio di trattenimento in servizio solo ai più meritevoli.
Ribadisce indi alcune tematiche care all'UGL, fra cui l'abolizione del valore legale del titolo di studio, il ruolo unico dei docenti (che risolverebbe anche l'incresciosa assenza di uno stato giuridico dei ricercatori), l'abolizione della farsa rappresentata dai concorsi a favore di una lista unica, un tavolo tecnico per risolvere le tematiche delle facoltà di medicina, con la partecipazione non solo dei Dicasteri competenti sull'università e la ricerca, oltre che la salute,
ma anche delle regioni.

Seguono quesiti da parte dei senatori.
Il senatore ASCIUTTI (PdL) puntualizza che l'indagine conoscitiva ha lo specifico obiettivo di mettere a fuoco gli elementi che incidono negativamente sui bilanci universitari. Esprime pertanto stupore e sconcerto per il silenzio dei sindacati su questi temi che, a suo avviso, precedono logicamente tutte le altre questioni, sia pure di indiscutibile rilievo, fra cui i
finanziamenti, la governance, lo stato giuridico dei ricercatori. Del resto, rammenta, non mancherà occasione di discutere di tali tematiche in altre sedi, ad esempio in occasione del preannunciato disegno di legge governativo in materia. Nell'ambito della procedura informativa in corso, si sarebbe invece aspettato un segnale inequivoco da parte dei sindacati sui temi oggetto dell'indagine, fra cui ad esempio la proliferazione delle sedi e dei corsi di laurea, la permanenza dei docenti nella medesima facoltà per tutta la loro carriera, l'utilizzo irrazionale del personale, la responsabilità del reclutamento, fino all'ipotesi di licenziamento.
Auspica quindi che gli auditi vogliano integrare i loro interventi con una documentazione scritta su questi argomenti.
Il senatore RUSCONI (PD) conviene che il finanziamento rappresenti una questione cruciale per la sopravvivenza degli atenei. Chiede pertanto che cosa prevedano le università in termini di contribuzione studentesca qualora dovessero permanere i tagli operati dal decreto-legge n. 112, nonché quali università correrebbero i maggiori rischi.
Considerato poi che l'Italia non spende meno di altri Paesi per la formazione universitaria, sollecita proposte in ordine a come potrebbero essere spesi meglio i fondi. Quanto infine alle sedi decentrate, concorda su un giudizio differenziato a favore di quelle che effettivamente svolgono attività di ricerca. Si interroga poi su quante di esse dipendano dalla
volontà politica anziché da quella interna universitaria.
Il senatore VALDITARA (PdL), nell'associarsi alla richiesta di integrare gli interventi con una documentazione scritta, sottolinea l'attuale condizione dell'Italia, caratterizzata dal debito pubblico più alto del mondo e da una crisi economica travolgente. Conviene quindi che si possa rovesciare la prospettiva di definanziamento dell'università avviata dal decreto-legge n. 112 solo a condizione di eliminare alcuni sprechi. Sollecita pertanto l'orientamento dei sindacati in ordine alle seguenti tematiche specifiche: rapporto fra personale docente e non docente, che in alcuni atenei è pari allo 0,73 per cento, mentre in altri raggiunge il 2,2 per cento, a testimonianza di evidenti assunzioni clientelari; incapacità di attrarre finanziamenti privati; inadeguatezza di alcuni atenei nell'intercettare le risorse europee; attivazione di sedi
decentrate in aree del Paese dove non vi è neppure un istituto secondario superiore; riduzione, a partire dal prossimo anno accademico, del 20 per cento dei corsi universitari, a coronamento di misure a suo tempo avviate dall'ex ministro Mussi e proseguite ora dall'attuale ministro Gelmini; rapporto fra ricercatori e professori.
Quanto alla contribuzione studentesca, affrontata nel suo intervento dalla rappresentante dell'UDU, pone in luce che in campagna elettorale il Partito democratico aveva proposto di liberalizzare le tasse universitarie. Nel disegno di legge n. 1387 a sia firma, invece, viene recepito il modello introdotto nel Regno Unito dall'ex premier Tony Blair, che prevede una
contribuzione aggiuntiva differita, rateizzabile anche in vent'anni, per i laureati che abbiano trovato una buona occupazione dopo aver beneficiato del sistema universitario. In nessun modo essa può essere quindi giudicata una misura penalizzante per gli studenti.
La senatrice DE FEO (PdL) trae spunto da un articolo pubblicato oggi sulla stampa in ordine agli abbandoni dopo il primo anno di frequenza dei corsi universitari, che rappresenta a suo avviso non solo un enorme dispersione di fondi, ma anche una consistente perdita di tempo per gli studenti. Chiede quindi l'orientamento dei sindacati su eventuali test d'ingresso che verifichino il grado di preparazione degli studenti e ne misurino l'attitudine agli studi universitari.
Il senatore PITTONI (LNP) pone l'accento sulla revisione in corso dei parametri per la distribuzione meritocratica di una quota del FFO.
In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando i rappresentanti dei sindacati per le indicazioni fornite ed invitandoli a rispondere per iscritto ai quesiti posti. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

 

* ORGANIZZAZIONI UNITARIE DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA
Coordinatore generale: Sergio Sergi
- ADU, Associazione Docenti Universitari - Presidente: Leo Peppe.
- ADI - Ass. dottorandi e Dottori di ricerca Italiani , Segretario Nazionale Augusto Palombini
- ANDU, Associazione Nazionale Docenti Universitari - Presidente: Nunzio Miraglia
- APU, Associazione Professionale Universitaria - Presidente: Gina Melillo
- CISAL- Università, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - Università - Presidente: Bartolomeo Merola
- CISL-Università, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Università - Segretario generale: Santo Signorelli
- CNRU, Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari - Presidente: Marco Merafina
- CNU, Comitato Nazionale Universitario - Presidente: Francesco Indiveri
- FLC Cgil, Federazione Lavoratori della Conoscenza - Confederazione gen. it. del lavoro - Segretario Nazionale: Marco Broccati

- SUN - Universitas News, Sindacato Universitario Nazionale, Presidente: Nino Luciani
- UDU, Unione Degli studenti Universitari, Presidente: Valerio Angelini
- UGL - Unione Generale del Lavoro, Universita' e Ricerca, Presidente: Clara Valli
- UILPA-UR AFAM, Unione Italiana del Lavoro Pubblica Amm.ne - Università e Ricerca - Presidente: Alberto Civica.

- UGL Università, Unione Generale del Lavoro

 

n
EDIZIONE STRAORDINARIA
LA RIFORMA DELLE COMMISSIONI E' LEGGE DELLO STATO

Convertito in legge il Decreto-legge 10 nov. 2008, n. 180, "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca" .

Ci saranno ancora: a) due idonei per un posto di prof. associato o di prof. ordinario; b) un idoneo
per un posto di ricercatore. Inoltre ci sarà meno rigidità per le chiamate dirette di professori dall'estero.


MariaStella Gelmini


La Ministra, dopo un gran fracasso così da rinviare i concorsi, perchè
"da farsi con nuove commissioni giudicatrici" (per elezione e sorteggio)

poi
all'ultimo si  lascia scippare (da parte di ignoti, della sua

Maggioranza) gli effetti della riforma, lasciando liberi gli Atenei
di non riaprire i termini per le domande di concorso.
Clicca su: STATO GIURIDICO

Sul piano più generale, per parte finanziaria, è stata VIOLATA  L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA.
Anche dimostrata, da parte del governo, coda di paglia, incompetenza, mala fede con l'abbassare

il finanziamento statale, ma  senza liberalizzare il ricorso al mercato (contribuzione studentesca).
Questo si doveva fare per il costo della laurea magistrale, e considerare che, tra gli studenti della laurea
triennale, ci sono molti figli di papà che potrebbero pagare almeno un buon 30% del costo degli studi.

Come l'Università* (meglio dire, come una sua
autorevole espressione) è comparsa alla Camera ...

P. BINETTI*:
"Molte volte i nostri ricercatori, quando arrivano a fare il concorso, lo hanno  già vinto, ma non soltanto per il sotterfugio del concorso, ma perché quel concorso è stato bandito in quanto già avevano dato prova di capacità, di intelligenza, di dedizione e di originalità nel pensiero. Sono una ricchezza e una risorsa che è veramente un peccato perdere e disperdere."


Paola Binetti

LUCIANI: se ho ben capito, la prof. Binetti ha definito "sotterfugio" il concorso come fatto finora, ma ha anche snobbato (ossia non degnato di una parola - si vegga sotto) la riforma Gelmini delle commissioni di concorso che, dunque, rimarrebbe un "sotterfugio", come se non sia cambiato nulla. Come non darle torto, se non sono riaperti i termini per le domande, così che il concorso sia limitato ai "predestinati" che fecero domanda in base alla legge precedente ?
   Sotto un profilo più complessivo, la nuova legge ci fa constatare come, alla faccia dell'autonomia universitaria (voluta dall'art. 33 della Costituzione, e ribadita nel "contratto con gli italiani" di Berlusconi), continuiamo ad avere dei governi che distruggono l'università con provvedimenti finanziari che mirano a sottomettere l'università al potere politico. I motivi dati in pasto ai mass media si direbbero incontrovertibili, soprattutto perchè a senso unico. Ma "dura minga" ... .
  Infatti è' del tutto pretestuoso che lo Stato discrimini tra le università, a favore di quelle che hanno sforato, per i contributi studenteschi, il 20% del FFO (sono quelle medesime, ridenominate ad arte come "virtuose" perchè non hanno sforato, per spese di personale il 90% del FFO). Ed è coda di paglia, incompetenza, mala fede l'abbassare, come regola generale, il finanziamento pubblico e al tempo stesso non liberalizzare il finanziamento da parte del mercato (intendi: contributi studenteschi), anche perchè, tra gli studenti, ci sono molti figli di papà che possono pagare il costo effettivo degli studi o almeno un buon 30%.   In questa liberalizzazione, andrebbe fatta anche una distinzione tra laurea triennale (in qualche modo, laurea sociale) e laurea magistrale.
  Trovo anche assurdo che lo stato dia un finanziamento diverso, alle università,   per lo studente di una Facoltà rispetto a quello di un'altra Facoltà.
   Le discriminazioni finanziarie tra università, disgiunte da analisi delle situazioni da caso a caso, altro non sono che forme di intimidazione, riedizioni delle pratiche sovietiche, ben note, che portarono al fallimento quel sistema politico. I cosiddetti parametri di "efficienza" ebbero già da allora una ampia sperimentazione in quel sistema.
   Anche a volerli considerare motivati da "razionalità", in realtà sono soggettivi, e spesso sottendono complessi di inferiorità legati alle vicende personali di chi li inventa. La "valutazione dei ricercatori", ivi  di riferimento (impact factor, citation index), è una burla, un by-pass per eludere un serio controllo, che può esserci solo con l'analisi delle ricerche.
   Tutte queste cose possono accadere soprattutto perchè al Ministero dell'università abbiamo degli incompetenti estremi. Anche in parlamento, maggioranza e opposizione, c'è di tutto, salvo eccezioni. Non sappiamo cosa farcene di chi da enfasi al "merito", ma poi non sa come applicarlo, anzi agisce in senso contrario.
IL DISCORSO DELLA On. Prof. Paola BINETTI
* Prof. ordinario di storia della medicina, Camera dei Deputati, 5 gen 2009)

PAOLA BINETTI. Signor Presidente, vorrei soffermarmi prima di tutto sull'emendamento che ho proposto, anche perché, essendo stata posta la questione di fiducia e, quindi, avendo la certezza che questo emendamento non passerà (trovandomi successivamente quasi nell'obbligo di trasformarlo in un ordine del giorno), vorrei che in qualche modo la comprensione e la rilevanza di quello che ciò comporta raggiungesse perlomeno, attraverso la persona del sottosegretario - non posso dire attraverso la presenza della maggioranza perché effettivamente è un po' paradossale quello che sta accadendo oggi pomeriggio - l'interesse dell'università. L'emendamento che ho presentato ha come punto di riferimento la valorizzazione della figura dei ricercatori. Si chiede sostanzialmente che gli atenei possano investire una parte considerevole del loro budget nella possibilità di attivare i concorsi per ricercatori. Detta così, potrebbe sembrare una questione che si scontra con la tematica drammatica della mancanza di risorse, della mancanza di fondi e addirittura dei tagli a cui tutta l'università in qualche modo è stata sottoposta.

Però, vorrei che fossero chiari tre passaggi, concretamente. Il primo è che questi giovani che aspirano a diventare ricercatori generalmente sono il meglio di quello che l'università ha proposto: sono quei giovani che hanno cominciato la loro carriera universitaria con serietà, con tenacia e con impegno. Nelle facoltà scientifiche, nelle quali sono abituata a lavorare, sono quelli che fanno gli studi interni. Nella facoltà di medicina, concretamente, molto spesso sono ragazzi che entrano all'università alle otto del mattino e vanno via alle otto o alle nove di sera perché passano dalle lezioni, ai laboratori, all'assistenza ai pazienti. Sono persone che frequentano le scuole di specializzazione superando già delle selezioni, ragazzi intelligenti, determinati e appassionati che dovrebbero davvero rappresentare quello che possiamo chiamare il meglio di ciò che l'università è in grado di produrre. Queste energie nuove e fresche, capaci di rinnovare l'università e in qualche modo già selezionate dal sistema, entrando all'università, possono avere la possibilità di vedere riconosciuto davvero il valore del merito e la qualità di una dedizione e di una donazione personale agli studi tutto sommato in modo realmente gratuito. Chiedo scusa in anticipo se la maggior parte degli esempi che faccio riguardano la facoltà di medicina. Questi giovani ricercatori, si trovano davvero a svolgere i tre compiti fondamentali dell'università: la ricerca, il contributo reale all'attività di didattica e, nel caso specifico, anche il contributo all'attività dell'assistenza.

Voglio soffermarmi un momento specificamente sul contributo che riescono a dare sul piano della didattica. Penso che non sfugga a tutti noi che stiamo parlando di riforma del sistema universitario che già il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, molti anni fa (la prima riforma universitaria un po' seria che il nostro Paese ha avuto), aveva istituito, accanto al ruolo dei ricercatori, anche una funzione molto particolare che aveva assegnato a tutto il corpo docente, guardando con particolare interesse ai ricercatori: il ruolo del tutorato, quella formazione ad personam che ogni studente può ricevere nel momento in cui entra nell'università, stabilendo con i giovani docenti quel rapporto di fiducia, quel rapporto di confidenza, quella possibilità di fare un bilancio reale delle difficoltà, non misurato soltanto dal voto ma anche dal profilo delle competenze che può e che desidera acquisire, quelle che fa fatica ad acquisire. Il sistema dei ricercatori, questo universo straordinario, che è il primo gradino della docenza universitaria, è quello più prossimo alla formazione degli studenti interni, e in molti casi è quello che ha a proprio carico la formazione professionalizzante degli studenti. Chi insegna ad un giovane studente di medicina degli ultimi anni a diventare un medico? Qualche volta il maestro, ma il maestro parla più ai ricercatori, ai suoi assistenti. Chi svolge questa funzione di maestro, potremmo dire quasi una sorta di de magistro, accanto ai giovani è proprio il ricercatore. Senza la figura del ricercatore, senza questa rete straordinaria che i ricercatori riescono a costruire, attraverso questa dinamica che chiamiamo di formazione ad personam quale è il sistema tutoriale, molti ragazzi si perdono, per gli abbandoni, per i ritardi; ma c'è anche una perdita più importante che non possiamo sottovalutare, la perdita dell'entusiasmo, la perdita della speranza, la perdita della fiducia, la perdita dell'ambizione all'eccellenza, quella che costituisce il volano di trasformazione delle nostre università.

D'altra parte, i ricercatori sono anche per definizione coloro i quali nei laboratori riescono a portare il contributo più vivo di un'intelligenza creativa, di una capacità di non seguire dinamiche di tipo conformista. Sono coloro che sono capaci con maggiore facilità di porsi i «perché». Al di là dell'ovvietà delle cose che si sono sempre fatte in un certo modo, a volte noi abbiamo bisogno delle domande, più ancora delle risposte. E sono i giovani ricercatori che hanno questa freschezza dell'intelligenza che riesce a provocare un sistema, che riesce a suggerire una soluzione che magari fino a quel momento poteva essere sembrata inapplicabile, inattuabile e che l'intelligenza nuova riesce, invece, a trovare con una ricchezza alla quale si può attingere per risolvere in modo diverso problemi consolidati. Sono di fatto i ricercatori, come sappiamo, che molte volte traducono l'intuizione del direttore. Il direttore dice: si potrebbe fare così, potremmo andare a verificare questa cosa. Ma poi chi di fatto trasferisce quelli che noi chiamiamo i pochi istanti di un'ispirazione nei molti momenti di lavoro faticoso, di controllo, con gli esperimenti di laboratorio, con la tempistica che richiedono, con la necessità di essere presenti in quegli orari che sono dettati dall'esperimento stesso e non dalla volontà personale, sono proprio loro. Chi si sobbarca la fatica della scrittura dell'articolo, quegli articoli scientifici che poi molte volte subiscono quel controllo rigoroso che il direttore, il primario, l'ordinario fa sul loro lavoro?

Chi costruisce questo articolo, andando a verificare i dati, con il controllo bibliografico, con la capacità di riscrivere le nuove metodologie di lavoro seguito sono ancora una volta i ricercatori. Molte volte il grande capo è quello che mette giustamente, come sappiamo tutti quanti, o la prima o l'ultima firma, cioè è colui che dà l'ispirazione o colui che mette il sigillo finale; ma chi ha costruito quell'articolo e prima di tutto l'esperimento, l'esperienza e poi la materializzazione dell'articolo stesso, è ancora una volta il giovane ricercatore. Io non so come noi potremo prescindere nel sistema universitario da questa fucina che poi costituisce nella prospettiva anche la vera anticamera dei docenti senior. L'esperienza del ricercatore, molte volte anche con la durezza nel percorso della vita del ricercatore stesso, è quella che permette più di qualunque altro tipo di concorso.

Sappiamo perfettamente che negli Stati Uniti il sistema concorsuale è molto diverso da quello italiano: è un sistema per cooptazione, si sceglie una determinata persona, senza bisogno di subordinare il sistema delle regole alla scelta personale. Questa persona poi, però, deve dare sul piano concreto delle operazioni le prove del suo merito e del suo valore. Molte volte i nostri ricercatori, quando arrivano a fare il concorso, lo hanno già vinto, ma non soltanto per il sotterfugio del concorso, ma perché quel concorso è stato bandito in quanto già avevano dato prova di capacità, di intelligenza, di dedizione e di originalità nel pensiero. Sono una ricchezza e una risorsa che è veramente un peccato perdere e disperdere.

Credo che abbiamo un sistema anche molto interessante, di cui non mi sembra di aver sentito parlare oggi pomeriggio, a proposito della valutazione, ed è quello della conferma: a tre anni da un concorso, che sia di ricercatore, di associato o di ordinario, c'è la conferma, ossia quella valutazione che, prima di tutto, fa la facoltà, perché è questa che poi manda la sua documentazione al CUN, affinché da questo poi arrivi la conferma reale. In questa valutazione interna, progressiva, gli atenei virtuosi già da tempo si stanno cimentando. Ed è qui che si ottengono i lavori prodotti, ma ciò non basta. Sappiamo benissimo quante sono le dinamiche di sotterfugio attraverso le quali si può avere la firma in un lavoro. Chi sa realmente cosa ha fatto ciascuno in quel lavoro è il direttore che ha diretto quell'unità di ricerca. Egli sa se quel ricercatore vale, se vale veramente, quanto vale, quanto è originale il suo contributo, quant'è corposa la sua dedizione e donazione. Ecco perché vi dico - intendo ancora fare riferimento brevemente alla valutazione del sistema universitario - che su questo emendamento ci giochiamo il futuro dell'università (ma non perché esso dipenda da questo emendamento, che cerca di rappresentare questa situazione); ci giochiamo il futuro dell'università se chiudiamo gli occhi davanti alla gioventù dei ricercatori.

Per favore, non pensiamo ai ricercatori che diventano tali a cinquant'anni, con tutto il rispetto. Abbiamo bisogno di ricercatori che raggiungano queste posizioni nel momento in cui c'è davvero la possibilità di esprimere il massimo della loro creatività intellettuale e della loro dedizione reale. Sappiamo che molte volte questi giovani, per arrivare e vivere in questa fascia, sacrificano molte energie familiari, intanto perché lo stipendio di un ricercatore è notoriamente bassissimo, per niente competitivo rispetto a quello che potrebbe essere per pari intelligenza, dedizione e creatività lo stipendio in un altro tipo di azienda. Molte volte sacrificano la possibilità di una famiglia, non solo del matrimonio e di avere dei figli, ma anche di costruire una loro vita sociale. Detto questo, vorrei ribadire i seguenti punti, che sono quelli che ho preparato in particolare. L'università nasce, vive e opera per rispondere alle sfide del futuro. Un giovane che oggi vi entra sarà pronto sul mercato del lavoro tra tre, cinque o addirittura otto anni. I programmi di ricerca hanno cicli di sviluppo misurabili in anni e spesso in lustri, l'università, quindi, è interessata principalmente a ciò che accadrà in un avvenire prossimo o meno prossimo, che essa stessa contribuisce a preparare. L'università costruisce il futuro perché mantiene e aggiorna di continuo la memoria del nostro passato, ponendosi al servizio della comunità. Una società che non guarda al futuro, che non si pone traguardi anche ambiziosi è condannata inesorabilmente al declino.

Stralcio della parte della legge, relativa ai concorsi

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 , come modificato dopo la LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180: "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"

Articolo 1. (Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)
….. ……
................
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4. 6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore "della legge di conversione".. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6.  " In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore "della legge di conversione". Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 (è ammesso un voto di preferenza - N.d.R.)"

"6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica."

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli illustrati e discussi davanti alla commissione e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati".

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "personale non dirigenziale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,".

Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università). 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti: "9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.

Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Se si vuole dare una risposta convincente alla domanda «quale futuro?», occorre puntare sul dialogo tra il mondo della politica, dell'impresa e dell'università. La crescita culturale e professionale dello studente è il risultato di un complesso processo di apprendimento, che non poggia più esclusivamente sull'insegnamento in aula e si avvale di numerosi supporti e servizi di informazione, assistenza e socializzazione. Il giudizio sull'università deve tener conto non solo della qualità dei docenti, ma anche dell'affollamento delle aule, delle biblioteche e dei laboratori, della possibilità di svolgere attività sperimentali, dell'opportunità di potere effettuare stage presso imprese e istituzioni, dell'offerta di residenza, dell'efficacia dei programmi di scambio con l'estero, della presenza di spazi e strutture per lo studio individuale e di gruppo. Molti studi rilevano il ruolo decisivo che l'educazione superiore e la ricerca scientifica assolvono nei processi di innovazione tecnologica e di sviluppo economico; non c'è sviluppo maturo e duraturo senza un solido sistema di alta educazione e di ricerca scientifica. Ciò è tanto più vero nell'era contemporanea del mercato e dell'informazione globale. Il mondo nel quale viviamo e operiamo richiede che la cultura sia accessibile a tutti. In Italia lo afferma la Costituzione, di cui, non a caso, quest'anno ricorre il sessantesimo anniversario, che attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (si tratta dell'articolo 3, come tutti sappiamo molto bene). Viviamo in un'epoca di grande concorrenza, ovviamente, ma, seppure in ritardo, l'Unione europea ha mostrato di avere percepito la portata rivoluzionaria della sfida che ci si pone innanzi.

Nel 2000, a Lisbona, si è definita la strategia ambiziosa di diventare, entro il 2010, la prima economia al mondo fondata sulla conoscenza. Successivamente, a Barcellona, sono stati indicati obiettivi precisi: investire in ricerca scientifica il 3 per cento del PIL, recuperare il gap rispetto alle economie più dinamiche, il knowledge base del mondo, dare vita ad uno spazio europeo della formazione superiore e della ricerca, superare la frammentazione a causa della quale, ancora oggi, il 95 per cento della spesa europea in ricerca è decisa a livello nazionale. Il settimo Programma quadro approvato dal Parlamento europeo prevede un aumento della spesa. Nei prossimi sette anni l'Unione europea investirà oltre 53 miliardi di euro in ricerca e, in questo contesto, un compito importante sarà affidato al nuovo Consiglio europeo delle ricerche, cui spetterà distribuire 7,5 miliardi di euro a studiosi di ogni nazionalità che intendano stabilire il proprio centro di ricerca in uno dei Paesi membri. Si parla di questa strategia, di questo spazio europeo della conoscenza nel 2010. Signori, il 2010 è praticamente già cominciato! Potremmo fare un sorta di conto alla rovescia: dei 365 giorni del 2009, 5 sono già trascorsi; ce ne resta un certo numero e su questi vale la pena guardare e investire. Dovremmo cercare di passare da un'università chiusa e ingessata ad una più aperta e dinamica; da un'università espressione del mondo epistemologico delle certezze ad un'università ancorata al mondo epistemologico della probabilità e degli scenari possibili; da un'università monade e delocalizzata ad un'università glocal, dove il sapere globale si confronta e interagisce con i bisogni e le domande locali; da un'«università isola» ad un'università integrata a livello internazionale, nazionale e territoriale; da un'università che formava ristrette classi dirigenti in un ciclo breve e definito di istruzione rigidamente disciplinare ad un'università chiamata ad educare un numero crescente di persone in un ciclo di istruzione permanente, il long life learning; dall'università dei manuali e dei saperi consolidati ad un'università dei saperi fluidi e interdisciplinari. Il nostro sistema dell'istruzione superiore e della ricerca è in grado di produrre buona materia prima, toccando, non di rado, punti di eccellenza.

Nature ha pubblicato uno studio che colloca i ricercatori italiani, ultimi per i finanziamenti, al terzo posto per la produttività scientifica tra i Paesi del G8; quindi, materia prima buona per l'esportazione, pronta per essere utilizzata altrove nella produzione di cultura, sapere e tecnologia. Nondimeno, il nostro sistema nazionale rischia di diventare rapidamente periferico e di rimanere al palo per ciò che concerne la capacità di incidere in relazione ai profondi e rapidi cambiamenti in atto. Per evitare tale eventualità, occorre fissare i seguenti obiettivi: la qualità, l'equità e l'efficienza, peraltro sottolineati dall'OCSE nella conferenza tenutasi ad Atene lo scorso 28 e 29 giugno. Ciò in quanto il sistema universitario italiano si presenta come una struttura complessa, con atenei specialistici e generalistici, piccoli e giovani, statali e non statali. Penso che la dizione «università pubbliche-università private» vada totalmente abbandonata, anche dopo la riforma del sistema che ha visto, nel sancire il pieno ruolo della scuola paritaria, anche gli atenei distinti in statali e non statali, anziché in pubblici e privati. Non credo che ci vergogniamo di istituzioni come la Bocconi, la LUISS, la Cattolica o anche l'università da cui provengo, il Campus Biomedico, e molte altre. Sul tema, anzi, il potenziamento delle università a vocazione specifica va opportunamente valorizzato, e va valorizzato ponendo anche lì obiettivi di valutazione: il termine parallelo a «valorizzazione» è «valutazione».

Però mi dispiacerebbe se noi dovessimo portare avanti una politica che rendesse l'ateneo pubblico contrapposto a quello privato, laddove l'ateneo privato è inesistente, posto che tutti gli atenei, per loro stessa intrinseca vocazione, sono atenei pubblici. Se si fa poi un confronto sugli investimenti, il sistema universitario italiano rispetto a quello degli altri Paesi europei risulta in evidente ritardo. È sufficiente indicare un solo dato: l'Italia spende per ogni studente universitario 7.241 euro, contro i 9.135 della Francia e i 9.895 della Germania. Il Fondo di finanziamento ordinario, che dovrebbe assicurare all'università la possibilità di svolgere nel quotidiano la funzione di istituzione pubblica per l'alta formazione, è quasi interamente assorbito dagli stipendi del personale. Fatto 100 questo fondo nel 2001, il rapporto tra il 2001 e il 2006 è passato a 112,4; nello stesso periodo, il livello degli emolumenti fissi del personale universitario, che ammonta a poco più di 100 mila unità compreso il personale tecnico-amministrativo, è passato da 100 a 124. È alquanto difficoltoso tentare di rialzare la testa, se manca un miliardo di euro persino per tornare al livello di cinque anni fa. Vorrei avvicinarmi alla conclusione, e vorrei anche però sottolineare un altro dato positivo del sistema universitario italiano: il numero dei laureati è passato dai 161 mila del 2000 ai 301 mila del 2005; in realtà, in quattro anni il numero dei laureati è duplicato. Questo mi sembra un dato positivo, anche se non si non ci esime dal porci la domanda di quale sia il livello di competenza dei nuovi laureati. A sentire i professori universitari, per i soggetti che si laureano in media, misurati come fascia se guardiamo all'università come università di massa, il livello sembra più basso; viceversa, se guardiamo in ogni corso di laurea a quelle nicchie di eccellenza che si formano, la qualità, la competenza e il potenziale di sviluppo dei giovani laureati anche attualmente è molto alto e fortemente competitivo sul piano internazionale. Ritornando al confronto con i Paesi dell'Unione europea e gli Stati Uniti, il rapporto per numero di ricercatori e per unità di lavoro è rispettivamente pari alla metà e ad un terzo; da rilevare che oltre l'80 per cento dei nostri professori ordinari ha un'età compresa tra i cinquanta e i sessant'anni: se in questo campo non si interviene in tempo ed efficacemente, tra quindici anni si creerà un vuoto che sarebbe paradossale per un paese, come l'Italia, nel quale molti giovani talenti premono per entrare nel mondo della ricerca. E questa era l'origine stessa, che aveva dettato il desiderio di un emendamento che aprisse le porte ai ricercatori come alla vera ventata nuova che produrrà dall'interno il cambiamento della struttura universitaria."

 


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 Roma, 28 novembre 2008
Inaugurazione anno accademico

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Luigi Frati


Rettore: "…non possiamo non fare nostre le inquietudini dei nostri studenti di fronte ad investimenti per ricerca che sono da anni in Italia la metà di quelli dei più saggi Paesi europei ed ai tagli finanziari che non distinguono ciò che è strategico da ciò che è riducibile, perché derivato da decisioni che hanno seguito i privilegi, piuttosto che la logica del buon funzionamento delle istituzioni… Il nostro obiettivo è quello di fare subito la nostra parte, per poi aprire un confronto con la politica, chiamando il  Governo a scelte di responsabilità nei confronti dell’avvenire dei giovani."

   Luciani: Ma, poi, il Rettore (il giorno dopo) è tornato a chiarirsi sulla stampa locale: "Non sono contro Tremonti e la Gelmini, anzi li stimo. Rimango con gli studenti, ma non ammetto atteggiamenti, tipo impedire di parlare" (virgolette mie).
   In altri termini, il Rettore di Roma si pone come Becket: "Essere amico del Re, ma senza venir meno alla propria missione che è servire Dio", diciamo che egli vuole convincere il governo sul valore dell'università pubblica. Potrebbe essere presuntuosità, perchè in una giungla (Berlusconi è il capo della giungla) gli avamposti finiscono di solito nella bocca del leone. Ma, come RETTORE DI ROMA e insieme con gli studenti, può giocare una carta. Non sembri una provocazione questo ruolo attribuito agli studenti. Nell'Alma Mater delle origini gli studenti eleggevano il Rettore e questo rientra in un corretto rapporto tra domanda e offerta di lezioni. NL

Nota. Proponiamo a tutti i Colleghi dell'Università italiana la posizione pacata, ma chiara e forte, del Rettore FRATI.

Anno accademico 2008/2009 - 706° dalla fondazione

Discorso del Rettore Luigi Frati

Signore e Signori, Autorità tutte,
Magnifici Rettori qui convenuti
Studenti

Colleghe e Colleghi professori, tecnici, amministrativi,
ho voluto l’inaugurazione dell’anno accademico nel canonico mese di novembre, cioè come evento "normale", ripetutosi negli oltre 700 anni di storia di questa Università, evento a volte rinviato per rincorrere presenze le più diverse: intendo infatti segnare il ritorno pieno della Sapienza alle sue tradizioni, alle sue finalità istituzionali, e perciò ai temi centrali della ricerca e della formazione, che siano di qualità ed utili. E proprio per questo ritengo di dover ricordare e commentare con chiarezza alcuni eventi che hanno condizionato quest’anno la nostra vita accademica, con un’eco non sempre positivo sulla stampa, anche internazionale.

1. Tre questioni preliminari [la vicenda del Papa alla Sapienza; il
seminario sulle foibe; i tagli al finanziamento alle Università]

Un anno fa un gruppo di colleghi scrisse al Rettore Prof. Guarini, ritenendo inopportuno l’invito al Papa a tenere la prolusione all’anno accademico. Non di prolusione si trattava, ma di un intervento a seguire l’inaugurazione dell’anno accademico: nonostante la precisazione, le polemiche non si sono fermate, cosicché alla fine c’è stata la rinuncia di Benedetto XVI a venire nell’Università. L’invito a tenere la prolusione non c’è mai stato, e non ci sarà; l’invito a venire alla Sapienza c’è stato e ci sarà ancora, con modalità senza equivoci. Ancora: un convegno sulle foibe, richiesto non da studiosi, ma da un’organizzazione politica, quindi oltre il confronto tra studiosi, su di un argomento su cui non vi è nessuna riserva a che sia approfondito, come mi auguro che avvenga nella nostra Università con uno specifico convegno di studio. Infine il decreto legge 120 convertito nella legge 133/2008, le proteste degli studenti e dei docenti, la campagna mediatica che ha ritenuto "innaturale" la convergenza su certe tematiche tra studenti e professori. Ripeto ciò che ho detto il 30 ottobre, nella giornata di consuntivo del rettorato del Prof. Guarini: …non possiamo non fare nostre le inquietudini dei nostri studenti di fronte ad investimenti per ricerca che sono da anni in Italia la metà di quelli dei più saggi Paesi europei ed ai tagli finanziari che non distinguono ciò che è strategico da ciò che è riducibile, perché derivato da decisioni che hanno seguito i privilegi, piuttosto che la logica del buon funzionamento delle istituzioni… Il nostro obiettivo è quello di fare subito la nostra parte, per poi aprire un confronto con la politica, chiamando il Governo a scelte di responsabilità nei confronti dell’avvenire dei giovani. Le preoccupazioni di quei giorni sono le preoccupazioni che abbiamo ancora e che chiedono a noi prima di tutto di bene amministrare, d’interpretare i tempi, di rompere privilegi e consuetudini, perché poi si possa avere l’autorevolezza per chiedere e proporre alla politica nazionale un’azione decisa, anche a correzione ed integrazione dei provvedimenti di legge di recente emanati.

2. I problemi finanziari. Le scelte di rigore. Sviluppo economico della carriera docente secondo la produttività.
Non c’è Rettore che non sia allarmato per lo "scalone" finanziario del 2010, tale da mettere in crisi qualsiasi Università. Vale al riguardo l’osservazione generale che i tagli indiscriminati si riflettono non solo sulle attività "patologiche", ma anche su quelle virtuose. Non sottovaluto perciò il rilievo dei tagli disposti dalla legge 133/2008: la tabella allegata indica il grave deterioramento finanziario che ne deriverebbe, pur di fronte ad un bilancio 2007 della Sapienza chiuso in pareggio e con un’incidenza degli stipendi del 94% sul Fondo di Finanziamento Ordinario [senza il beneficio degli attenuatori, di cui parlerò tra poco]. Anche riducendo il reclutamento rispetto alla previsione del recente D.L. 180, vi sarà un rilevante disavanzo nel 2010-2011 e comunque un innalzamento inevitabile dell’incidenza degli stipendi, come dire una diminuzione delle spese in ricerca ed infrastrutture:

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Rimane dunque serio il problema finanziario: ma vogliamo raccogliere la sfida politica di questi giorni, che è quella di ristrutturare le nostre attività, con decisione, per meritare il ripristino dei finanziamenti tagliati. Il buon funzionamento dell’Università è infatti cruciale per il Paese e tutti debbono fare la propria parte, dalle singole Università alla politica nazionale, dalla struttura di valutazione ministeriale [che stabilisce gli indicatori su cui vengono erogate le risorse] alle Regioni, competenti e quindi responsabili per quanto riguarda i costi della sanità.

Il metodo che certamente verrà proposto (la razionalizzazione della spesa verso obiettivi stabiliti dalla politica) è lo stesso attuato da anni con le Regioni per la sanità: quelle che si sono allineate agli indicatori di efficienza/efficacia/economicità ricevono finanziamenti aggiuntivi, le altre - il Lazio è tra queste - sono in notorie difficoltà. Qualcosa di simile dovrà accadere anche per le Università ed è questo il segnale che viene dall’art. 2 del D.L. 180, che stabilisce regole specifiche di buon funzionamento, fondate sulla qualità della ricerca e della formazione e sull’efficienza/economicità delle sedi, e quindi sulla valutazione dei risultati.

Costo della research vs teaching university.

L’impegno è quello di allineare ad una logica di competitività internazionale ogni nostra azione e perciò introdurre criteri europei nelle regole con le quali sono assegnate le risorse agli Atenei. Da una decina d’anni si vanno infatti applicando anche da parte del Ministero regole finanziarie che non distinguono tra research e teaching university, favorendo così il proliferare di sedi che costano poco [solo teaching], perché non fanno ricerca, di Corsi di laurea già improbabili nella denominazione, se non inesistenti nelle finalità culturali e di sbocco occupazionale.

Il paradosso degli "attenuatori" di costo del personale. Ed ancora viene applicato un criterio discutibile di "attenuazione" del calcolo del massimo consentito di spese di personale sul FFO-Fondo di Finanziamento Ordinario [90%] per poter chiedere concorsi senza avere adeguate risorse. Consentire infatti alle Università di detrarre a questo fine gli aumenti dovuti in forza del CCNL-contratto collettivo nazionale di lavoro (così come gli oneri impropri gravanti sull’Università per il personale addetto unicamente alle attività assistenziali), senza trasferire alle Università le risorse dei CCNL o fare i conti esatti con le Regioni per la sanità, ha il sapore di un sistema artefatto di finanza irresponsabile che questo Governo ha ereditato da quello precedente e che permane tutt’ora, favorendo appunto comportamenti elusivi dei problemi da entrambe le parti [si fa finta che…]. E spiace che l’assemblea dei Rettori, il 20 novembre nell’ultima riunione della CRUI, di fronte alla mia proposta di chiedere al Ministro l’abolizione di questi cosiddetti "attenuatori" e di fare chiarezza sulle competenze relative agli oneri contrattuali ed a quelli sanitari-assistenziali, neanche abbia voluto discutere il problema.

La vera meritocrazia.
Ma è difficile pensare di modificare davvero le cose se non si introducono elementi di premialità e di sanzione che tocchino direttamente i docenti universitari, i loro stipendi per intendersi, in relazione ai meriti, introducendo o migliorando i sistemi di valutazione oggettiva per divenire professori e poi per procedere nella progressione di carriera. Pensare solo a premi e sanzioni di struttura (Ateneo, Facoltà, Dipartimento) significa rinviare ad altri tempi uno dei provvedimenti più necessari, sui quali la politica deve dimostrare coraggio nello scegliere e l’accademia comprendere che non è più il tempo delle difese di un’autonomia astratta, di bizantinismi e di "distinguo", a cui ci hanno abituato inchieste giornalistiche e dibattiti televisivi, alla ricerca del sensazionale (… i parenti), ma non dell’origine dei problemi, che consiste nel fatto che chi s’impegna e chi non, chi vince un concorso con merito e chi no, alla fine sono trattati nella stessa maniera, nel falso mito di un’autonomia, che assume il significato di un ingiustificato privilegio. Pensare allora solo a premi e sanzioni di struttura significa annacquare in un contesto generale i meriti ed i demeriti individuali, che ci sono nell’Università come in ogni altro ambiente: è la sommatoria dei comportamenti individuali che genera la virtuosità del sistema ed è riduttivo pensare che tutto si possa risolvere riorganizzando l’insieme. Su questi temi tornerò più avanti, perché preferisco ora riportarmi alle inquietudini degli studenti e parlare dei problemi che si pongono, cominciando dai nostri doveri, dai doveri ai quali non abbiamo dato risposta, intenti a reclamare diritti, anche legittimi (i fondi per la ricerca, le opportunità di progressione di carriera, le rappresentanze negli organi collegiali, etc.), ma pur sempre solo diritti.

3. I doveri
Ed allora parliamo dei doveri
. Ho fondato la mia campagna elettorale a Rettore su questo tema, perché ho ritenuto che fosse necessario dimostrare al Paese di saper essere rigorosi, specie di fronte ad una crisi economico- finanziaria internazionale come quella che stiamo vivendo. Ho scritto nel mio programma e poi chiesto a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione di fare due scelte immediate: a) alzare di almeno due volte la numerosità minima di studenti iscritti stabilita dal Ministero per le diverse tipologie dei Corsi di Laurea, in modo da disattivare i Corsi a bassa numerosità; b) destinare in prevalenza le risorse disponibili di budget docente al reclutamento dei ricercatori più che a concorsi per professore ordinario o associato. A questo si aggiunga una mia considerazione personale, che è quella che non si sia obbligati ad approvare i concorsi nei quali siano rimasti, come concorrenti, un numero pari a quello del numero degli idonei [due nelle procedure valutative per professore, uno in quelle per ricercatore]: se valutazione comparativa deve essere, che lo sia senza artificiosi ritiri di candidati, che gettano ombra sugli stessi vincitori. La nostra Università ha risposto positivamente a questi miei inviti al rigore, sia sulla numerosità minima, sia sul reclutamento di ricercatori, rinunciando agli artifici di bilancio sugli attenuatori ed anticipando quanto disposto dal decreto legge 180/2008, approvando concorsi di ricercatore per oltre l’80% [rispetto al 60% di legge], per associato per il 16% e solo per il 4% per ordinario:

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Con queste credenziali ed anche in dissonanza da chi ancora chiede finanziamenti e basta, siamo stati interlocutori autorevoli della politica, e non vi è dubbio che questo nostro atteggiamento di rigore abbia avuto parte nell’indurre il Governo ad allentare la strettoia finanziaria, ed a disporre un’erogazione di fondi indirizzata ad alcuni obiettivi, certamente da condividere ed apprezzare, tra cui in particolare il reclutamento prevalente di ricercatori previsto dal decreto legge 180. Ed ancora occorre introdurre un sistema premiale secondo meritocrazia, secondo principi inseriti dal Ministro Gelmini nelle Linee-Guida per l’Università, approvate dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre, ma che è bene che divengano legge subito.

Per dirla in breve, la verifica dello straordinariato e poi quella triennale dell’attività di ricerca non devono essere semplici passaggi burocratici (sino ad ora non accade nulla a chi neanche presenti il rendiconto), ma produrre il fermo della progressione economica oppure avanzamenti graduati, biennali o triennali, secondo il merito.

Dialogo "virtuoso" con la politica.
Come detto, nel brevissimo tempo di questo inizio di mio rettorato si è sviluppato un dialogo con la politica: è questa perciò l’occasione per analisi di vasta portata, tralasciando di parlare di punti specifici del mio programma, del resto ben noti ai Colleghi della Sapienza, per riflettere sui grandi tempi e delineare le regole di buon governo, da attuare in co-responsabilità tra politica ed accademia.

4. Una riflessione più a lungo termine
Le ambiguità della politica.
La politica ha annunciato nel 1999 che nessun docente avrebbe potuto fare tre gradini (ricercatore, associato, ordinario) nella stessa Università, per poi smentirsi con il DPR 190/1999, che ha introdotto i concorsi a 3 idoneità ed il concorrente locale vincitore in oltre il 90% dei casi. La politica ha generalizzato l’introduzione dei Corsi di laurea "spezzati" [laurea breve triennale e laurea specialistica, dette 3+2], validi per le professioni che hanno un’importante componente di "saper fare" e che in tre anni possono portare ad un’occupazione, ma che sono decisamente problematici per le aree umanistica, giuridica, etc. Alla frammentazione dei Corsi di Laurea ha contribuito il nucleo di valutazione ministeriale, che ha fissato i "requisiti minimi" per Corsi di Laurea come "requisiti infimi", cosicché sono fiorite in giro per l’Italia lauree già nel titolo improbabili, senza professori in numero adeguato [ne bastano 9…] e in sedi che al più all’estero ospiterebbero un "College" [chi al Ministero ha messo in questi anni l’asticella a 80 cm da terra, non può chiamarsi fuori dalla proprie responsabilità, se poi chiunque si autodefinisce campione di salto in alto].

Le fughe in avanti. Il valore legale dei titoli di studio. La procedura concorsuali. In questo contesto le fughe in avanti [aboliamo il valore legale del titolo di studio, sorteggiamo i commissari nei concorsi] non sono utili per affrontare in concreto e subito i problemi. Quando s’invoca ad esempio l’abolizione del valore legale dei titoli di studio s’ignorano le regole dell’Unione Europea, con la Direttiva 2005/36/EC del 7 settembre 2005 [Recognition of professional qualifications. Ch. I. General system for recognition; etc.]. Questa ha disciplinato i titoli legalmente conseguibili nell’Europa a 27: farmacista, veterinario, medico, infermiere, ingegnere, architetto, etc., con anni ed ore di studio, programmi, ben stabiliti, e ciò al fine della libera circolazione-reciproco riconoscimento in Europa dei titoli professionali, esattamente come è stabilito per le merci [dal vino al latte in polvere, dalla farina alle zucchine]. Non solo valore legale, ma molto di più! L’abolizione potrebbe riguardare dunque solo le lauree che non danno luogo a professioni [quelle umanistiche, per intendersi]: poca cosa e grave scissione nel mondo dei saperi! L’altro chiodo fisso è quello delle commissioni concorsuali: in merito due professori hanno almeno tre opinioni, se non quattro! Chi ha paura del sorteggio dei commissari? Così si è chiesto un autorevole editorialista, forse dimentico del fatto che i risultati di siffatto sistema nel concorso del 1974 furono così bizzarri da richiedere una modifica nel 1980 [votazione tra sorteggiati per associato e sorteggio tra votati per ordinario].

Nel 1998 con la legge n. 210 [ed il successivo DPR 390/1998] sono state introdotte due nuove norme: come accade spesso una è "tendenzialmente" buona [rendere più oggettivi i criteri di giudizio, facendo magari ricorso ad indicatori scientimetrici internazionali; "tendenzialmente", perché è ammessa la deroga… e si sa quante volte si è derogato!], l’altra pessima [concorsi locali